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28 ambiente & sicurezza sul lavoro 10 2014 Sul numero di maggio 2014 di questa rivista abbiamo pubblicato un articolo intitolato “Ma- nifestazioni fieristiche - il Titolo IV si applica an- che qui”. In quel lavoro fu messo in evidenza, fra l’altro, quanto segue. “L’articolo 32, comma 1, lettera g bis) del De- creto legislativo 21 giugno 2013, n. 69, con- vertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, co- siddetto “decreto del fare”, ha aggiunto al- l’articolo 88 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 2 bis che così dispone”: “Le disposizioni di cui al presente titolo si ap- plicano agli spettacoli musicali, cinematogra- fici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze con- nesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del la- voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissio- ne consultiva permanente per la salute e si- curezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”. Il Titolo IV del Decreto legislativo 81/08 ri- guarda, come è noto, l’applicazione delle nor- me di sicurezza nei “cantieri temporanei o mo- bili”; l’articolo 88, in particolare, concerne l’am- bito di applicazione del Titolo IV. I commenti, in quella pubblicazione, furono svi- luppati sulla base di una bozza del decreto di- sponibile in quel momento e, pertanto ci riser- vammo di ritornare sull’argomento a pubblica- zione avvenuta. Fiere e Mostre luci e ombre della nuova disciplina Approfondiamo le previsioni del recente decreto interministeriale per verificarne la compatibilità con la particolare fisiologia del fenomeno fieristico di Roberto Petringa Nicolosi e Elena Benedetti Avvocati Il legislatore, se da un lato ha ritenuto applicabile alle manifestazioni fieristiche il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 - in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche del settore - dall’altro ha lasciato delle “zone di esenzione” dalla applicazione della disciplina appena citata, che vanificano in qualche misura lo sforzo fatto.

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Sul numero di maggio 2014 di questa rivistaabbiamo pubblicato un articolo intitolato “Ma-nifestazioni fieristiche - il Titolo IV si applica an-che qui”. In quel lavoro fu messo in evidenza,fra l’altro, quanto segue.• “L’articolo 32, comma 1, lettera g bis) del De-

creto legislativo 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, co-siddetto “decreto del fare”, ha aggiunto al-l’articolo 88 del Decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, il comma 2 bis che così dispone”:

• “Le disposizioni di cui al presente titolo si ap-plicano agli spettacoli musicali, cinematogra-fici e teatrali e alle manifestazioni fieristichetenendo conto delle particolari esigenze con-nesse allo svolgimento delle relative attività,individuate con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concerto conil Ministro della salute, sentita la Commissio-ne consultiva permanente per la salute e si-curezza sul lavoro, che deve essere adottatoentro il 31 dicembre 2013”.

• Il Titolo IV del Decreto legislativo 81/08 ri-guarda, come è noto, l’applicazione delle nor-me di sicurezza nei “cantieri temporanei o mo-bili”; l’articolo 88, in particolare, concerne l’am-bito di applicazione del Titolo IV.

I commenti, in quella pubblicazione, furono svi-luppati sulla base di una bozza del decreto di-sponibile in quel momento e, pertanto ci riser-vammo di ritornare sull’argomento a pubblica-zione avvenuta.

Fiere e Mostreluci e ombre della nuova disciplinaApprofondiamo le previsioni del recente decreto interministeriale per verificarne la compatibilità con la particolare fisiologia del fenomeno fieristico

di Roberto Petringa Nicolosi e Elena BenedettiAvvocati

Il legislatore, se da un lato ha ritenutoapplicabile alle manifestazionifieristiche il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 -in considerazione delle particolariesigenze che caratterizzano le attivitàdi lavoro tipiche del settore - dall’altroha lasciato delle “zone di esenzione”dalla applicazione della disciplinaappena citata, che vanificano inqualche misura lo sforzo fatto.

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La struttura del decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale, numero 183 del giorno8 agosto 2014 è stata pubblicata una comunica-zione del Ministero del Lavoro e delle Politichesociali intitolata:“Individuazione delle disposizioni che si appli-cano agli spettacoli musicali, cinematografici eteatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendoconto delle particolari esigenze connesse allo svol-gimento delle relative attività”.Il decreto, datato 22 luglio 2014, è reperibile nelsito Internet del Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro),all’interno della sezione “Sicurezza sul lavoro”.Il decreto di cui si discute è sostanzialmente so-vrapponibile alla bozza disponibile in precedenza,nel senso che le modifiche, ancorché di granderilevanza, non sono numerose.Il provvedimento si sviluppa nell’arco di due Ca-pi, organizzati in complessivi dieci articoli e ot-to allegati.Il Capo I° concerne gli spettacoli musicali, cine-matografici e teatrali. Il Capo II°, invece, riguar-da le Manifestazioni fieristiche.Come già avvenuto nella precedente pubblica-zione, anche in questo articolo ci soffermeremosulle nuove regole di sicurezza negli eventi fie-ristici, anche perché si tratta di un argomento cheda tempo è collocato all’interno degli interessiprofessionali di chi scrive.

Le manifestazioni fieristiche

Il Capo secondo del decreto presenta una strut-tura di cinque articoli relativi alle definizioni (art.5), al campo di applicazione (art. 6), alle parti-colari esigenze (art. 7), all’applicazione del Ca-po I° del Titolo IV° del decreto legislativo 81/08(art. 8), all’applicazione del Capo II° del TitoloIV° del decreto legislativo 81/08 (art. 9) e, infi-ne, al monitoraggio e pubblicazione (art. 10).Gli articoli appena evidenziati sono stati già ana-lizzati nella precedente pubblicazione a cui si rin-via per una visione più generale dell’argomen-to o per un approfondimento e che, comunque,qui si intende richiamata.In questa sede, invece, affronteremo le modali-tà applicative della nuova normativa e la sua com-patibilità con la particolare fisiologia del feno-meno fieristico.Prima di entrare nell’argomento ci preme fare

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qualche riflessione sulle relazioni che intercor-rono tra la normativa contenuta nel Titolo IV equella prevista dall’articolo 26 del decreto legi-slativo 81/08.Entrambi i due sistemi sono connotati, in partico-lare, dalla necessità di contrastare i fattori di peri-colosità correlati ad attività che si svolgono nellostesso luogo di lavoro, con rischi da interferenza,nonché dall’abito giuridico all’interno del qualetrovano applicazioni le regole di sicurezza di cuisi discute, vale a dire il contratto di appalto.Il Titolo IV del Decreto legislativo 81/08 riguar-da l’applicazione delle norme poste a tutela del-la salute e dell’integrità fisica dei lavoratori neicantieri temporanei o mobili.L’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decretolegislativo 81/08 definisce il cantiere come “qua-lunque luogo in cui si effettuano lavori edili odi ingegneria civile il cui elenco è riportato nel-l’allegato X”.La differenza che intercorre tra la disciplina re-lativa ai cantieri e quella riguardante gli appaltidi lavori che devono svolgersi all’interno del-l’azienda concerne, soprattutto, la complessitàdel sistema organizzativo avente ad oggetto l’ap-plicazione delle norme poste a tutela della sa-lute e dell’integrità fisica dei lavoratori.Il sistema organizzativo relativo ai cantieri, valea dire la compagine dei soggetti titolari della po-sizione di garanzia, adempimenti formali e cosìvia dicendo, infatti, è molto più complesso e ar-ticolato di quanto non accada all’interno dei con-tratti di appalto considerati dall’articolo 26 deldecreto legislativo 81/08.Non ci soffermeremo in questa sede ad analizza-re i due diversi sistemi organizzativi, di cui si di-scute, per evidenziarne le differenze, in quantonon è questo lo scopo di questa pubblicazione.Metteremo, invece, l’accento sulla sostanzialeequivalenza del contenuto dell’apparato di sicu-rezza che, da un punto di vista dell’efficacia, evi-denzia un assoluto allineamento dei due sistemi.In altri termini, le misure di sicurezza per la tu-tela di lavoratori sono di pari efficacia e, di con-seguenza, non è possibile ipotizzare che da unsistema organizzativo più complesso, derivi unlivello di maggior tutela per i lavoratori.Per fare un esempio, per tutti, nella dimensionecantieristica vice l’obbligo del committente di pre-disporre, per il tramite del coordinatore, il pianodi sicurezza e coordinamento (PSC); negli appaltiprevisti dall’articolo 26 citato, invece, il com-mittente deve redigere il documento unico di va-

lutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).I due documenti si debbono considerare di pariefficacia; livelli di sicurezza differenti non sareb-bero ammissibili in quanto contrari alla legge.Detto questo, ci si deve chiedere per quale ra-gione il Ministro abbia deciso di estendere ladisciplina cantieristica alle manifestazioni fieri-stiche, connotate, normalmente dalla realizza-zione di spazi espositivi di scarsa dimensione,avente carattere temporaneo all’interno di un pe-riodo di tempo brevissimo.Si consideri inoltre, come già evidenziato nel pre-cedente contributo, la velocità straordinaria del-l’evento fieristico che, tenuto conto delle variefasi che lo caratterizzano, allestimento degli stand,mostra e smontaggio, di solito si consuma in po-chi giorni.I tempi necessari per tutti gli adempimenti, an-che formali, previsti dalla disciplina sui cantieri,potrebbero risultare incompatibili con la veloci-tà dell’evento.Resta, infine, da ipotizzare quale sia la compati-bilità della cultura della sicurezza dei soggetti ob-bligati, con la temporaneità durata modestissimadell’applicazione della complessa disciplina pre-vista per i cantieri.

Gli aspetti irrisolti

Tornando all’interrogativo che abbiamo eviden-ziato più sopra, vale a dire per quali ragioni il no-stro legislatore abbia deciso di estendere la di-sciplina cantieristica agli eventi fieristici, sia purecon alcune esclusioni, piuttosto che prevedere unaregolamentazione più specialistica per tali even-ti, si può ritenere che tale scelta nasca dal fattoche il Titolo IV prevede la figura del coordinato-re mentre l’articolo 26 nulla dice a tal proposito.Resta il fatto che il Decreto non prende in con-

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Il legislatore, per imporre l’adozionedel sistema organizzativo previsto daltitolo IV ai lavori di realizzazione degliallestimenti fieristici particolarmentecomplessi avrebbe dovuto introdurrealtri parametri dimensionali, oltre aquello dell’altezza, quali ad esempio ladimensione dello stand, la tipologia dilavori svolti, i rischi a cui sono esposti ilavoratori ecc.

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siderazione, che il Titolo IV, normalmente, pre-figura un unico cantiere, con più imprese ap-paltatrici, con un solo coordinatore, deputato agovernare la sicurezza, soprattutto quella relati-va ai rischi da interferenza.L’evento fieristico, invece, è connotato dalla pre-senza di numerosissime imprese, tutte inquadrateall’interno di distinti contratti di appalto, con lapresenza del coordinatore, nei casi in cui si ap-plica il Titolo IV, che gestisce, fra l’altro, i rischicosiddetti interferenziali.Da questa condizione discende, pertanto, la co-stante presenza di imprese diverse, facenti capoa contratti d’appalto diversi che, per il fatto di ope-rare a stretto contatto di gomito all’interno dellagriglia dei vari spazi espositivi, possono determi-nare condizioni di rischio interferenziale, che nonnascono all’interno delle singole attività lavorati-ve, ma dal fatto che tali attività possono interferi-re reciprocamente a causa della vicinanza.A noi sembra questo un problema non di se-condaria importanza che la nuova normativa nonprende in considerazione.

Le esclusioni dall’ambito di applicazione del Titolo IV

Le disposizioni contenute nel titolo IV del D.Lgs.81/08, seppure con i correttivi introdotti dal’art.8 del DM 22 luglio 2014, si applicano in linea ge-nerale alle “attività di approntamento e sman-tellamento di strutture allestitive, tendostruttureo opere temporanee per manifestazioni fieristi-che”, secondo quanto previsto dall’art. 6, com-ma 2, dello stesso DM in esame.Tuttavia, il comma 3 dello stesso art. 6, introduceespressamente tre ipotesi di esclusione dall’appli-cazione della disciplina sui cantieri temporanei omobili, di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08 citato.Passiamo ad esaminare quali sono le situazionidi esenzione contemplate dal comma 3 dell’art.6, che prevede:“3. Le disposizioni di cui al Capo II del presentedecreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV deld.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposi-zioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non ope-rano per le attività di cui al comma 2, in caso di:a. strutture allestitive che abbiano un’altezza in-

feriore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;b. strutture allestitive biplanari che abbiano una

superficie della proiezione in pianta del pia-no superiore fino a 100 m

2;

c. tendostrutture o opere temporanee struttural-mente indipendenti, realizzate con elementiprodotti da un unico fabbricante, montate se-condo le indicazioni, le configurazioni e i ca-richi massimi, previsti dallo stesso, la cui al-tezza complessiva, compresi gli elementi di co-pertura direttamene collegati alla strutturadi appoggio, non superi 8,50 m di altezza ri-spetto a un piano stabile”.

L’ipotesi descritta alla lettera a), che è stata modi-ficata rispetto alla formulazione originaria del de-creto, che stabiliva l’esenzione per le strutture al-lestitive di altezza inferiore a 6 metri, crea unanotevole “zona franca” dall’applicazione del tito-lo IV, se si considera che l’altezza media degli standespositivi è nettamente inferiore a 6,5 metri.L’introduzione del limite di altezza di cui si di-scute, inoltre, ha comportato l’esclusione dal-l’applicazione del titolo IV per numerosi stand,anche complessi, i cui lavori di allestimento, perle loro caratteristiche, potrebbero rientrare nel-l’ambito della disciplina dei cantieri temporanei

o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), mache sono esclusi dal campo di applicazione deltitolo IV del D.Lgs. 81/08 in quanto non supe-rano i 6,5 metri di altezza. Basti pensare, ad esempio, ad alcuni allestimen-ti che vengono approntati durante le manifesta-zioni che hanno per oggetto l’esposizione di mo-bili in cui, durante il montaggio degli stand, ven-gono effettuati lavori che, per la loro comples-sità e la conseguente elevata esposizione deilavoratori a condizioni di pericolosità, impor-rebbero l’applicazione del modello organizzati-vo previsto dal titolo IV e che, invece, ne sonoesclusi se non superano l’altezza di metri 6,5.

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In altri termini il legislatore, per imporre l’ado-zione del sistema organizzativo previsto dal ti-tolo IV del D.Lgs. 81/08 ai lavori di realizzazio-ne degli allestimenti fieristici particolarmente com-plessi e, soprattutto, che espongono i lavoratoria rischi particolari, avrebbe dovuto introdurre al-tri parametri dimensionali, oltre a quello dell’al-tezza, quali ad esempio la dimensione dello stand,la tipologia di lavori svolti, i rischi a cui sonoesposti i lavoratori ecc.In definitiva, allo stato, qualora una struttura al-lestitiva abbia un’altezza inferiore a metri 6,50, siapplicherà la normativa contenuta nel titolo I delD.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all’art.26 che prevede gli obblighi connessi ai contrat-ti d’appalto o d’opera o di somministrazione.La mancata adozione del titolo IV del D.Lgs. 81/08rileva in particolar modo per l’assenza della no-mina della figura del coordinatore per l’esecu-zione, soggetto contemplato dagli artt. 90, com-ma 3 e 92 del D.Lgs. 81/08, che ha il compito,oltre che di assicurare il collegamento fra im-presa/e appaltatrice/i e committente al fine direalizzare la migliore organizzazione, anche quel-lo di vigilare sulla corretta osservanza delle pre-scrizioni del piano di sicurezza da parte dellestesse e sulla scrupolosa applicazione delle pro-cedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori1. In conclusione la presenza della figura del coor-dinatore per l’esecuzione, che ricopre una auto-noma posizione di garanzia rispetto agli altri sog-getti responsabili nel campo della sicurezza e cheha una funzione di coordinamento e di control-lo, nei lavori particolarmente complessi, di rea-lizzazione degli allestimenti fieristici, costituireb-be, secondo la Cassazione, una maggiore garan-zia per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori.L’esenzione contemplata alla lettera b) riguardale strutture allestitive biplanari che abbiano unasuperficie della proiezione in pianta del pianosuperiore fino a 100 m

2(nella prima versione del

decreto l’esenzione operava fino a 50 m2).

Anche per questa ipotesi valgono le considera-zioni appena formulate in quanto, oltre al dato di-mensionale, non vengono forniti dal legislatoreulteriori parametri, per distinguere ed individua-re le tipologie di strutture allestitive che per loroproprie caratteristiche, durante la loro realizza-zione espongano i lavoratori a particolari rischi.

L’ultimo caso di esenzione, indicato alla letterac) più sopra riportata, riguarda le tendostrutturee le opere temporanee strutturalmente indipen-denti, che vengono realizzate con elementi pro-dotti da un unico fabbricante e montate secon-do le indicazioni, le configurazioni e i carichimassimi, previsti dallo stesso, la cui altezza com-plessiva, compresi gli elementi di copertura di-rettamente collegati alla struttura di appoggio,non superi 8,50 metri di altezza rispetto ad unpiano stabile.Le opere “temporanee strutturalmente indipen-denti...” contemplate dalla norma sono, princi-palmente, gli allestimenti fieristici realizzati contralicci e americane che, per la maggior parte deicasi, hanno un’altezza non superiore a metri 8,50e di conseguenza sono escluse dall’ambito di ap-plicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08.In definitiva il legislatore, se da un lato, per leparticolari esigenze, elencate nell’art. 7 del DM22 luglio 2014, che connotano le attività di mon-taggio e smontaggio nelle manifestazioni fieri-stiche, ha ritenuto applicabile il titolo IV del D.Lgs.81/08, dall’altro ha lasciato delle “zone di esen-zione”, dalla applicazione della disciplina ap-pena citata, che vanificano in qualche misura lo

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1 (Cass. Pen sez. IV sentenza n. 17800 del 28 aprile 2014).

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sforzo fatto, nel successivo art. 8 del DM in esa-me, di “adattare” in qualche modo, alle opere al-lestitive per manifestazioni fieristiche, una di-sciplina originata per contesti diversi, appunto icantieri temporanei o mobili, dove si svolgonoopere edili e di ingegneria civile di cui all’art.88 e seguenti del D.Lgs. 81/08.Ci si chiede piuttosto, come già evidenziato piùsopra, se non sarebbe stato preferibile elabora-re una disciplina specifica, relativa alla sicurez-za nelle manifestazioni fieristiche, che tenesseconto del contesto particolare in cui si svolgo-no le attività di allestimento delle strutture espo-sitive, nonché dei ruoli e delle funzioni dei sog-getti protagonisti di questo scenario.

La figura del committente

La figura del committente, ai sensi dell’art. 89,comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, cioè: del“soggetto per conto del quale l’intera opera vie-ne realizzata, indipendentemente da eventualifrazionamenti della sua realizzazione”, vieneindividuata dall’art. 8, comma 1, lett. b) del DM22 luglio 2014 in esame che prevede: “b) per ladefinizione di committente di cui all’art. 89, com-ma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008 si in-tende: “il soggetto gestore, organizzatore o espo-sitore che ha la titolarità e che esercita i poteri de-cisionali e di spesa, per conto del quale si effet-tuano le attività di cui all’articolo 6, comma 2,limitatamente all’ambito di esplicazione dei ri-chiamati poteri…”. In altri termini possono assumere la veste di com-mittente, a seconda di chi commissiona i lavorie/o i servizi e, conseguentemente, stipulati i con-tratti d’appalto, il gestore, l’organizzatore o l’espo-sitore.Il committente, sia che si trovi ad operare in regi-me di articolo 26 del D.Lgs. 81/08, sia in quelloprevisto dal titolo IV dello stesso decreto, per adem-piere correttamente a tutti gli obblighi in materiadi sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, de-ve disporre dei documenti di cui agli allegati IV eV allo stesso DM 22 luglio 2014 in esame.In particolare l’allegato IV “Informazioni minimesul quartiere fieristico” deve contenere le “in-formazioni minime riguardanti il quartiere fie-ristico, fornite dal gestore o dall’organizzatorerelativamente:a. a tutte le attrezzature permanenti presenti;b. alla viabilità;

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c. alla logistica in generale;d. agli impianti a rete fissa installati”.

L’allegato V “Contenuti minimi del documentounico di valutazione dei rischi, di cui all’artico-lo 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 per le manifesta-zioni fieristiche” deve contenere:“1. Il documento unico di valutazione dei rischi,di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, è spe-cifico per ogni manifestazione fieristica, i suoicontenuti sono il risultato di scelte progettuali edorganizzative conformi all’articolo 15 del D.Lgs.n. 81 del 2008, con particolare riguardo al con-testo e al sito in cui la manifestazione si svolge,e contiene almeno:a. Orari e date di svolgimento delle attività di al-

lestimento e disallestimento;b. Caratteristiche del quartiere fieristico;c. Modalità di accesso e logistica del quartiere

fieristico;d. Piano di emergenza del quartiere fieristico;e. Informazioni sui rischi presenti nel quartiere

fieristico;g. Indicazioni sui rischi interferenti presenti du-

rante le fasi di allestimento e diallesitmento erelative misure preventive e protettive da adot-tare.

In ordine al soggetto obbligato a predisporre idocumenti di cui agli allegati IV e V citati, il de-creto ministeriale, nello stesso allegato IV e al-l’art. 8, comma 1, lett.g), prevede che gli autorisiano il gestore o l’organizzatore.Per quanto concerne l’allegato IV, consideratoche ha per oggetto le informazioni sul quartierefieristico, sembrerebbe logico far gravare l’adem-pimento sul gestore del sito che, in tal modo, as-solverebbe anche all’obbligo di fornire le detta-gliate informazioni di cui all’art. 26, comma 1,lettera b) del D.Lgs. 81/08.Il documento di cui all’allegato V, invece, do-vrebbe essere predisposto in collaborazione tragestore e organizzatore, ognuno per la parte dipropria competenza, in quanto contiene infor-mazioni che non sono di esclusiva pertinenza diuno solo dei soggetti in questione.Le indicazioni sui rischi interferenti presenti du-rante le fasi di allestimento e disallestimento, dicui alla lettera f), dovrebbero essere la proie-zione di una serie condizioni di pericolosità, erelative misure correttive, che scaturiscono dal-lo scambio di informazioni tra il gestore e l’or-ganizzatore, migliori conoscitori rispettivamen-

te del quartiere fieristico e della manifestazionespecifica.

L’allegato VI e i contenuti minimi

L’allegato VI ha per oggetto “I contenuti minimidel piano di sicurezza e di coordinamento e delpiano operativo di sicurezza”.Si tratta di un “aggiustamento e adattamento” al-le manifestazioni fieristiche dell’allegato XV alD.Lgs. 81/08 che prevede i contenuti minimi deipiani di sicurezza nei cantieri temporanei mobili.In particolare alcune parti dell’allegato XV sopracitato non trovano applicazione nelle manifesta-zioni fieristiche, come ad esempio il piano di si-curezza sostitutivo o, in relazione all’organizza-zione di cantiere, l’analisi di elementi quali la di-slocazione degli impianti di cantiere e la segna-lazione delle eventuali zone di deposito dei ma-teriali con pericolo di incendio o di esplosione.Altre parti dell’allegato XV hanno trovato delle“caratterizzazioni”, cioè sono state modificate infunzione della natura delle manifestazioni fieri-stiche, come ad esempio la lettera d) del punto2.2.1., dell’allegato XV più volte citato, che è sta-to sostituito con il seguente: “In riferimento al-l’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi deglielementi essenziali di cui agli allegati IV e V, inrelazione:a. alle caratteristiche dell’area di cantiere;b. all’eventuale presenza di fattori esterni che

comportano rischi per il cantiere;c. agli eventuali rischi che le lavorazioni di can-

tiere possono comportare per l’area circostante”.

Considerazioni conclusive

Questi, in sintesi, i rilievi che ci sono parsi piùsignificativi per il lettore. Certamente, per veri-ficare quali siano gli effettivi profili di applica-bilità della normativa di cui si discute, sarà ne-cessario attendere la risposta che daranno i sog-getti chiamati ad applicare la nuova disciplina,all’interno di un fenomeno lavorativo estrema-mente particolare e, in qualche misura, scarsa-mente portato a lasciarsi “ingessare” nel recintodi regole severe, sia da un punto di vista formaleche sostanziale, a causa di componenti fisiolo-giche dell’evento fieristico che potrebbero ren-dere assai problematico un efficace adempimentodel nuovo assetto normativo.

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