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FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro 1 FIALP CISAL CRI Permessi e congedi. Breve guida per il personale CRI. Coordinamento Nazionale Via Ramazzini, 31 00151 Roma Tel. 06/65471911 – fax 06/6534296. Sito www.fialp.it – e-mail [email protected]

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FIALP CISAL CRI – Coordinamento Nazionale Il Sindacato dei lavoratori … e di nessun altro

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FIALP CISAL CRI

Permessi e congedi.

Breve guida per il personale CRI.

Coordinamento Nazionale Via Ramazzini, 31 00151 Roma Tel. 06/65471911 – fax 06/6534296.

Sito www.fialp.it – e-mail [email protected]

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Introduzione Il Coordinamento Nazionale FIALP CISAL CRI vuole ringraziare i colleghi che hanno

permesso la pubblicazione di questo lavoro, prima con una “idea” e poi, con una faticosa

applicazione, “creando” questa guida agli operatori di Croce Rossa, per meglio districarsi

negli istituti normativi e contrattuali relativi a permessi e congedi.

La conoscenza delle possibilità offerte dalle norme vigenti è il primo passo per poter

godere di diritti faticosamente conquistati, nonché lo spunto per migliorare sempre più,

laddove possibile, la vivibilità dello “status” di lavoratore pubblico, oggi come non mai

messo così seriamente in discussione.

La vitalità del Nostro Sindacato (permetteteci le maiuscole) è data, tra l’altro, proprio dalla

collaborazione e dalla professionalità dei nostri associati.

Ci auguriamo dunque di aver reso un buon servizio curando la diffusione di questo

Vademecum tra i nostri iscritti, e speriamo di poter presto ampliare l’offerta con altra

analoga documentazione relativa ad argomenti diversi ma di sicuro interesse per i

lavoratori.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE

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FIALP CISAL CRI

PERMESSI E CONGEDI.

BREVE GUIDA PER IL PERSONALE CRI.

PERMESSI 5

ALLATTAMENTO 6

ASSEMBLEA SINDACALE 7

CONCORSI O ESAMI 8

CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE 9

CONSULTAZIONE ELETTORALE 10

CONTROLLI PRENATALI 12

DIRITTO ALLO STUDIO 13

DIRITTO DI VOTO 15

DISABILITA’ DEL DIPENDENTE 16

DISABILITA’ DI UN PARENTE O AFFINE 17

DISABILITA’ DI UN MINORE FINO A 3 ANNI 19

DISABILITA’ DI UN MINORE DA 3 A 18 ANNI 20

DONAZIONE MIDOLLO OSSEO 21

DONAZIONE SANGUE 22

EVENTI E CAUSE PARTICOLARI 23

GIUDICE POPOLARE 24

LUTTO 25

MALATTIA FIGLIO 27

MATRIMONIO 28

MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 29

CONGEDI 31

CONGEDO DI MATERNITA’ E PATERNITA’ 32

CONGEDO PARENTALE 33

DISABILITA’ DI UN FIGLIO, FRATELLO, SORELLA O CONIUGE 35

FORMAZIONE 36

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ALLEGATI 37

ALLEGATO 1 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER ALLATTAMENTO. 38

ALLEGATO 2 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LA PARTECIPAZIONE A

CONCORSI O ESAMI. 39

ALLEGATO 3 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LA PARTECIPAZIONE A

CONSULTAZIONE ELETTORALE. 40

ALLEGATO 4 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER EVENTI E CAUSE

PARTICOLARI PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO. 41

ALLEGATO 5 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER EVENTI E CAUSE

PARTICOLARI PER DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO. 42

ALLEGATO 6 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO PER DIPENDENTI A

TEMPO INDETERMINATO. 43

ALLEGATO 7 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO PER I DIPENDENTI

A TEMPO DETERMINATO. 44

ALLEGATO 8 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO. 45

ALLEGATO 9 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. 46

ALLEGATO 10 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI UN PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI FAMILIARI O

PERSONALI. 47

ALLEGATO 11 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE. 48

ALLEGATO 12 – MODELLO TIPO PER LA RICHIESTA DI CONGEDO STRAORDINARIO. 49

ALLEGATO 13 – ESEMPIO CERTIFICATO TIPO ASL PER RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DELLA LEGGE 104/92.

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COORDINAMENTO NAZIONALE VIA RAMAZZINI , 31 00151 ROMA TEL. 06/5875354 – FAX 06/6534296. SITO

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PERMESSI

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ALLATTAMENTO Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: alla madre, o in alternativa al padre lavoratore, ai genitori adottivi o affidatari. Durata: due ore giornaliere per il primo anno di vita del bambino o per il primo anno di ingresso in famiglia del bambino.

Casuale: allattamento. Riferimenti: art. 39 e segg. del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001; Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2003. Cosa presentare: istanza alla Sede di servizio specificando gli orari in cui si vorrebbe usufruire dei permessi. Dimmi di più: Il permesso è pari a due ore se l'orario di lavoro è superiore alle 6 ore giornaliere mentre è pari ad un’ora se l'orario è inferiore. I periodi di riposo sopra specificati (di due ore o di un’ora) sono ridotti della metà se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro. I due periodi di riposo sono cumulabili durante la giornata ovvero possono essere fruiti consecutivamente. La distribuzione delle ore di riposo deve essere concordata tra la madre ed l’Amministrazione, tenendo anche conto delle esigenze di servizio. Il permesso compete al padre quando:

a. i figli sono affidati al solo padre; b. in caso di morte o grave infermità della madre; c. in alternativa alla madre che non intende avvalersene; d. quando la madre non è lavoratrice dipendente.

E’ escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa, fatta salva l’ipotesi di grave infermità di cui alla lett. b. Il permesso non è riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale. In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate - a prescindere dal numero di gemelli - e le ore aggiuntive rispetto a quelle attuali possono essere utilizzate dal padre anche congiuntamente alla madre. Con la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha riconosciuto il diritto del padre ai riposi giornalieri anche in presenza di madre casalinga, considerata alla stregua di madre lavoratrice. Successivamente, il Ministero del Lavoro, con lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009, ha interpretato la sentenza riconoscendo al padre il diritto a fruire a detti permessi, sempre in caso di madre casalinga, indipendentemente dall’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

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ASSEMBLEA SINDACALE Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: a tutti i lavoratori. Durata: 30 ore all’anno.

Casuale: diritto di riunirsi in assemblea. Riferimenti: legge 20 maggio 1970, n. 300; CCNQ del 7 agosto 1998; art. 63 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509. Cosa presentare: il personale deve indicare, tramite il sistema di rilevazione dell’orario utilizzato dalla Sede di appartenenza, sia l’orario in cui si allontana dal posto di lavoro che quello in cui rientra al termine dell’assemblea.

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CONCORSI o ESAMI Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al personale dipendente (per la CRI non spetta al personale a tempo determinato). Durata: otto giorni all’anno. Causale: partecipazione ad un concorso o ad un esame. Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995. Cosa presentare: di norma deve essere compilato preventivamente un modello di richiesta appositamente predisposto dalla Sede di appartenenza. Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa attestante la partecipazione all’esame o al concorso. Dimmi di più: In alternativa possono essere utilizzati i permessi concessi per il diritto allo studio. I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare. Personale a tempo determinato: nei confronti del personale a tempo determinato trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 10 della legge 300/70 secondo cui i lavoratori studenti hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti limitatamente ai giorni in cui sia prevista la prova d’esame. Perché per la CRI il permesso non spetta al personale a tempo determinato: Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, ai dipendenti assunti a tempo determinato “possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di dieci giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio …”. Il citato articolo nel dettare una disciplina specifica, valevole per il personale assunto a termine, individua in modo espresso e tassativo, gli istituti (prevalentemente di carattere normativo) per i quali per i lavoratori a termine viene dettata una disciplina distinta e diversa da quella del restante personale a tempo indeterminato. In particolare, in maniera di assenze, il comma 6, prevede espressamente che al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi retribuiti solo in caso di matrimonio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995. Per effetto di tale disciplina, quindi, i dipendenti a tempo determinato non possono usufruire degli altri permessi retribuiti previsti dallo stesso art. 19 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

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CONSIGLIERE COMUNALE o PROVINCIALE Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: ai lavoratori componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. Durata: intera giornata nella quale è convocato il consiglio. Casuale: espletamento funzioni pubbliche elettive. Riferimenti: art. 79 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Cosa presentare: idonea documentazione giustificativa. Dimmi di più: Il permesso è in alternativa all’aspettativa senza assegni della quale possono fruire gli stessi soggetti. I lavoratori hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un massimo di 24 ore mensili qualora risultino necessari all’espletamento del mandato.

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CONSULTAZIONE ELETTORALE Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: a coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali compresi i rappresentati dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati. In occasione di referendum, ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum. Durata: per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali. Casuale: partecipazione a consultazioni elettorali. Riferimenti: art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; legge del 21 marzo 1990, n. 53, legge del 29 gennaio 1992, n. 69. Cosa presentare: idonea certificazione attestante la chiamata al seggio, le date di effettiva presenza al seggio e la data di chiusura delle operazioni elettorali. Dimmi di più: Il permesso spetta anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali. I giorni di assenza dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti. I componenti del seggio elettorale o i rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche con le esigenze di servizio. Il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali. In alternativa al giorno di riposo possono essere corrisposte giornate retribuite. Esempio: A) Con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì): - Operazioni di voto: Sabato – operazioni passate al seggio dalle 9.00 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo o al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile; Domenica – operazioni passate al seggio dalle 6.30 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo o al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile; - Operazioni di scrutinio: Se le operazioni di scrutinio hanno termine: entro le ore 24.00 della domenica - i giorni di riposo compensativo saranno 2 ovvero il lunedì e il martedì; dopo le ore 24.00 - il lunedì non dà diritto al riposo ma si intende comunque lavorato, i giorni di riposo saranno sempre 2 ma decorreranno dal martedì. B) Con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato): - Operazioni di voto: Sabato – operazioni passate al seggio dalle 9.00 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita;

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Domenica – operazioni passate al seggio dalle 6.30 alle 22.00 – il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo o al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile. - Operazioni di scrutinio: Se le operazioni di scrutinio hanno termine: entro le ore 24.00 della domenica - il giorno di riposo compensativo spettante sarà il lunedì; dopo le ore 24.00 - il lunedì non dà diritto al riposo ma si intende comunque lavorato, il giorno di riposo spettante sarà sempre 1 ma il martedì. In sintesi: le giornate trascorse al seggio coincidenti con giornate lavorative danno diritto ad una giornata retribuita; le giornate trascorse al seggio coincidenti con giornate festive o non lavorative (sabato in caso di settimana corta) danno diritto ad una giornata di riposo o al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile.

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CONTROLLI PRENATALI Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: alla lavoratrice gestante. Durata: per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Casuale: tutela della maternità. Riferimenti: art. 14 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Cosa presentare: idonea certificazione attestante data e orario di effettuazione degli esami, accertamenti o visite specialistiche.

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DIRITTO allo STUDIO

Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al personale dipendente e al personale a tempo determinato (se non vi sia obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine). Durata: 150 ore all’anno. Casuale: partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami, per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico. Riferimenti: art. 9 del C.C.N.L. del 14.02.2001; sentenza n. 3871 del 17 febbraio 2011 della Corte di Cassazione. Cosa presentare: formale istanza al Comitato Centrale – Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – Servizio 6^ Trattamento Giuridico e Economico – Ufficio Stato Giuridico corredata da notizie dettagliate riguardante il corso di studi e l’istituto che lo svolge, da certificato di iscrizione, dal numero di esami sostenuti riferiti a corsi universitari e del nulla osta del responsabile dell’Unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio. Il termine ultimo per presentare l’istanza, verso gli inizi di dicembre, viene indicato di anno in anno da apposita circolare del Comitato Centrale. Successivamente alla fruizione del permesso deve essere presentata idonea documentazione altrimenti i permessi utilizzati vengono considerati aspettativa per motivi personali. Dimmi di più: I permessi sono concessi dal Comitato Centrale che esaminate le istanze pervenute, procede alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto e comunica direttamente al dipendente avente diritto l’esito dell’istanza. Nel caso in cui non si verificasse il raggiungimento del limite massimo del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio presso la Croce Rossa Italiana, potranno essere inoltrate altre istanze intorno al mese di maggio, anche questo termine è contenuto nell’iniziale circolare inviata dal Comitato Centrale CRI a tutte le Unità relativa al diritto allo studio. Per il personale in servizio a tempo parziale i permessi vengono concessi in misura proporzionata alla tipologia del rapporto di lavoro. Per sostenere gli esami il dipendente, in alternativa, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi retribuiti per esami previsti dall’art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 06.07.1995. Perché per la CRI il permesso non spetta al personale a tempo determinato: Con riferimento ai permessi per il diritto allo studio, la espressa volontà delle parti negoziali, risultante dalla formulazione testuale dell’art. 9 del C.C.N.L. del 14 febbraio 2001 (“Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato …”), consente di limitare la portata applicativa del

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beneficio al solo personale a tempo indeterminato, e non consente di estendere la stessa anche al personale a tempo determinato, qualunque sia la fonte e qualunque sia la durata dello stesso. Nei confronti del personale a tempo determinato trovano comunque applicazione le disposizioni previste dall’art. 10 della legge n. 300/1970 secondo cui i lavoratori studenti hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti limitatamente ai giorni in cui sia prevista la prova d’esame. Con la sentenza n. 3871 del 17 febbraio 2011 la Corte di Cassazione chiarisce che il mancato riconoscimento, ai lavoratori a tempo determinato, di trattamenti previsti per i lavoratori a tempo indeterminato è ammesso esclusivamente in ragione di un’oggettiva incompatibilità riferita, in concreto, alla natura del singolo rapporto a termine. Inoltre che non può aver rilievo l’assunto che la limitata durata del contratto impedisce all’Amministrazione di avvalersi dell’elevazione culturale conseguente alla fruizione dei permessi, essendo questi riconoscibili a diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.). Pertanto, anche in base ad una interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, se non vi sia obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine, i permessi per motivi di studio, nella misura di 150 ore, devono essere concessi anche ai dipendenti a tempo determinato.

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DIRITTO di VOTO Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al lavoratore trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Durata: un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole. Casuale: esercizio del diritto di voto. Riferimenti: art. 118 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Cosa presentare: idonea certificazione Dimmi di più: Tutti i lavoratori che non si trovassero nella situazione descritta nel A chi spetta, e cioè che abbiano mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio senza richiedere il cambio di residenza possono eventualmente richiedere altra tipologia di permessi.

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DISABILITA’ del DIPENDENTE Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al dipendente disabile maggiorenne in situazione di gravità. Durata: alternativamente nel corso del mese di:

a. due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo; b. tre giorni interi di permesso ovvero di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate

lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere.

Causale: tutela della disabilità. Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104. Cosa presentare: Per usufruire del diritto di cui alla legge n. 104/1992 il lavoratore deve presentare regolare istanza all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che lo stesso si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Altresì, il dipendente deve indicare quale dei due benefici, punto a. e b. intende utilizzare. Una volta scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) e iniziata, in un determinato mese, la fruizione di permessi scelti, il lavoratore può chiederne la variazione per quel mese esclusivamente per esigenze improvvise opportunamente documentate. Dimmi di più: Tali permessi non possono essere fruiti cumulativamente nello stesso mese, l’alternativa è possibile solo in mesi diversi. (esempio: il lavoratore disabile può utilizzare i tre giorni di permesso nel mese di marzo e fruire delle due ore giornaliere in aprile ma non può cumulare tre giorni e due ore nelle stesso mese). I tre giorni di permesso mensile, di cui al punto b., possono essere frazionati ma in questo caso il frazionamento non deve superare le 18 ore mensili di permesso retribuito.

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DISABILITA’ di un PARENTE o AFFINE Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al dipendente che assista con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il secondo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. Il diritto è esteso al terzo grado di parentela o affinità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano superato i 65 anni oppure qualora siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Durata: alternativamente nel corso del mese di:

a. tre giorni interi di permesso; b. 18 ore mensili.

Causale: assistenza di un famigliare portatore di handicap. Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 4 novembre 2010, n. 183. Cosa presentare: Per usufruire dei diritti di cui alla legge n. 104/1992 i lavoratori devono far pervenire all’Ufficio di appartenenza la seguente documentazione:

1. comunicazione del tipo di permesso richiesto ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 (permessi ad ore o permessi a giorni);

2. certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risultino le seguenti informazioni:

a. che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno; b. che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia che assiste con continuità ed

in via esclusiva il famigliare disabile. 4. copia di un documento di riconoscimento.

Al fine del rinnovo dei benefici per gli anni successivi deve essere l’interessato a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la seguente documentazione:

a. dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;

b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che da parte della ASL non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap;

c. copia di un documento di riconoscimento. Dimmi di più: In base all’art. 20 della legge n. 53/2000, i permessi sono riconosciuti anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Il comma 3 dell’art. 24 della legge 183/2010, modificando l’art. 20 della legge n. 53/2000, ha eliminato, quali requisiti essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge n.104/1992 da parte della generalità dei familiari e degli affini del disabile grave, la “continuità” e la esclusività”. Per genitore o coniuge mancante si deve intendere non solo una situazione di assenza naturale o giuridica , come il caso del genitore “solo”, ma anche condizioni a tale stato assimilabili, quali

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divorzio, separazione legale, abbandono, purché certificate dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. In caso di part-time, i permessi fruiti nella modalità oraria (18 ore) spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero.

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DISABILITA’ di un MINORE fino a 3 ANNI Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, di un minore, fino a tre anni, con handicap in situazione di gravità.

Durata: due ore di permesso giornaliere o tre giorni di permesso mensili. Causale: assistenza di un minore (fino a tre anni) con handicap in situazione di gravità. Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 4 novembre 2010, n. 183. Cosa presentare: Per usufruire del congedo retribuito il lavoratore deve presentare regolare istanza all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che il soggetto assistito si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

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DISABILITA’ di un MINORE da 3 a 18 ANNI Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di un minore da tre a diciotto anni, anche non convivente, con handicap in situazione di gravità. Durata: tre giorni di permesso mensili. Causale: assistenza di un minore da tre a diciotto anni con handicap in situazione di gravità. Riferimenti: legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 8 marzo 2000, n. 53; legge 4 novembre 2010, n. 183. Dimmi di più: In base al comma 2 dell’art. 24 della legge n. 183/2010, che apporta modifiche all’art. 42 del decreto legislativo 151/2001, il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese. Cosa presentare: Per usufruire del permesso retribuito il lavoratore deve presentare regolare istanza all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che il soggetto assistito si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

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DONAZIONE MIDOLLO OSSEO Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al dipendente che effettua una donazione di midollo osseo. Durata: intera giornata lavorativa della donazione + giornate per l’espletamento delle procedure preliminari alla donazione + giornate di degenza ospedaliera e convalescenza successive alla donazione. Casuale: donazione midollo osseo. Riferimenti: art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52. Cosa presentare: il dipendente deve presentare idonea documentazione riferita alla donazione. Dimmi di più: Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 52/2001, il lavoratore dipendente ha permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:

a. prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici; b. prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di

trapianto; c. accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990,

n. 107. Inoltre, il dipendente ha diritto a conservare l’intera retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare, nonché per le successive giornate di convalescenza che l’equipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.

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DONAZIONE SANGUE Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al dipendente che effettua una donazione di sangue e di emocomponenti. Durata: intera giornata lavorativa. Casuale: donazione sangue. Riferimenti: art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584; Decreto Ministro Lavoro 8 aprile 1968. Cosa presentare: il dipendente deve documentare la donazione con apposita attestazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo. Dimmi di più: E’ fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo.

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EVENTI E CAUSE PARTICOLARI Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: a tutti i dipendenti. Durata: tre giorni all’anno. Casuale: grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. Riferimenti: art. 15 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001; art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Cosa presentare: il dipendente deve presentare idonea documentazione giustificativa. Dimmi di più: Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente. Pertanto, a titolo esemplificativo, avremo:

- parenti di primo grado: figli e genitori; - parenti di secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni.

Pertanto, il permesso è concesso per la perdita: di un nonno, di un genitore, di un figlio, di un nipote (figlio di un figlio), di un fratello e di una sorella.

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GIUDICE POPOLARE Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al dipendente chiamato a svolgere funzioni di giudice popolare. Durata: intera giornata lavorativa nella quale si tiene l’udienza o altre attività connesse alla funzione di giudice popolare. Casuale: partecipazione a giuria popolare. Riferimenti: art. 2 bis della legge 24 marzo 1978, n. 74. Cosa presentare: il dipendente è tenuto ad avvertire preventivamente l’amministrazione dell’assenza producendo copia del decreto di nomina a giudice popolare ed al rientro, a giustificazione della stessa, dovrà produrre idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria. Dimmi di più: l’incarico di giudice popolare è assimilato, dalla normativa vigente, all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

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LUTTO Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al personale dipendente. Durata: 3 giorni consecutivi per evento. Causale: perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado. Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995; art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Cosa presentare: Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa. Dimmi di più: Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente. Pertanto, a titolo esemplificativo, avremo:

- parenti di primo grado: figli e genitori; - parenti di secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni.

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. Affini di primo grado sono: Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora. Pertanto, il permesso è concesso per la perdita: di un nonno, di un genitore, di un figlio, di un nipote (figlio di un figlio), di un fratello, di una sorella e di un suocero. Poiché, il CCNL prevede che i giorni di permesso debbano essere consecutivi, i periodi di permesso devono considerarsi non frazionabili e quindi necessariamente continuativi, comprendendo anche i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all’interno degli stessi. Per quanto riguarda la decorrenza del permesso l’art. 19 si limita a prevedere che in caso di lutto il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito senza disporre che i tre giorni debbano necessariamente decorrere dalla data dell’evento luttuoso. Sembra quindi coerente ritenere che il permesso possa essere riferito all’evento e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso. Pertanto se il dipendente subisce un lutto di venerdì potrà anche chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo. Se però egli chiede di fruire del permesso con decorrenza dal venerdì, nei tre giorni dovranno inevitabilmente essere conteggiati anche il sabato e la domenica, visto che il CCNL prevede che i tre giorni siano consecutivi. I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare.

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Personale a tempo determinato: nei confronti del personale a tempo determinato trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 4 della legge 53/2000 secondo cui la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

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MALATTIA FIGLIO Tipologia: permesso. Retribuzione: solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino sono retribuiti 30 giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori. A chi spetta: ai genitori lavoratori per ogni figlio fino agli otto anni. Durata: i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente:

- fino ai 3 anni del bambino/a senza limiti temporali; - dai 3 agli 8 anni del bambino/a: 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore per ogni

bambino/a.

Casuale: cura del proprio figlio in caso di malattia. Riferimenti: art. 47 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001. Cosa presentare: certificato medico rilasciato da specialista del SSN o da medico convenzionato attestante la malattia del bambino/a. Dimmi di più: Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità. Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha il diritto. La disciplina legislativa chiede che il padre e la madre non siano assenti dal lavoro per lo stesso motivo di cura della malattia del figlio. Quindi, il padre lavoratore può chiedere il congedo per la cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della madre.

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MATRIMONIO Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al personale dipendente. Durata: 15 giorni consecutivi. Causale: matrimonio del dipendente. Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995. Cosa presentare: Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa. Dimmi di più: Il termine “in occasione” lascia aperta la strada all’interpretazione da attribuire all’espressione. È “l’evento matrimonio” la causa che da’ il diritto al permesso, mentre l’indicazione della data di fruizione è riservata all’interessato e quindi non deve necessariamente comprendere il matrimonio. Ovviamente il differimento (cioè l’anticipo o il posticipo del permesso rispetto alla data del matrimonio) deve essere “ragionevole” e comunque riconducibile alle esigenze legate al matrimonio. La questione relativa al periodo di tempo massimo ragionevole non è stata ancora affrontata dalla Croce Rossa. In attesa di una definizione precisa e definitiva si sottolinea che un differimento massimo di due mesi è stato ritenuto compatibile con le esigenze dettate dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dei C.C.N.L. vigenti degli altri comparti. I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare.

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MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI Tipologia: permesso. Retribuzione: SI A chi spetta: al personale dipendente (per la CRI non spetta al personale a tempo determinato). Durata: 3 giorni nell’anno. Causale: gravi motivi personali o familiari del dipendente. Riferimenti: art. 19 del C.C.N.L. del 06.07.1995. Cosa presentare: Successivamente, deve essere presentata idonea documentazione giustificativa. Dimmi di più: L’art. 46, comma 1, del CCNL del 1998/2001 stabilisce che questi permessi possono essere goduti in maniera frazionata non superiore a 18 ore complessive. Si sottolinea che, a seguito di quanto stabilito all’art. 71 della legge n. 133/2008, “in caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente … viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza”. Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui l’orario lavorativo giornaliero stabilito sia pari a 7 ore e 12 minuti, la fruizione del permesso per l’intera giornata comporterà la riduzione del monte ore complessivo (18 ore) delle corrispondenti 7 ore e 12 minuti. Ne consegue che nell’ipotesi il dipendente usufruisca di due giornate di permesso pari a 14 ore e 24 minuti potrà beneficiare, in seguito, esclusivamente di un permesso di durata corrispondente al restante monte ore di 3 ore e 36 minuti. I permessi per partecipazione a concorso o esami, lutto, gravi motivi personali e familiari e matrimonio possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare. Perché per la CRI non spetta al personale a tempo determinato: Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, ai dipendenti assunti a tempo determinato “possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di dieci giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio …”. Il citato articolo nel dettare una disciplina specifica, valevole per il personale assunto a termine, individua in modo espresso e tassativo, gli istituti (prevalentemente di carattere normativo) per i quali per i lavoratori a termine viene dettata una disciplina distinta e diversa da quella del restante personale a tempo indeterminato. In particolare, in maniera di assenze, il comma 6, prevede espressamente che al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi retribuiti solo in caso di matrimonio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995. Per effetto di tale disciplina, quindi, i dipendenti a tempo determinato non possono usufruire degli altri permessi retribuiti previsti dallo stesso art. 19 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

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PERMESSI BREVI

Tipologia: permesso. Retribuzione: NO A chi spetta: a tutti i dipendenti. Durata: fino alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

Casuale: esigenze varie del dipendente. Riferimenti: art. 20 del C.C.N.L. 1994/1997. Cosa presentare: deve essere inoltrata relativa istanza. Dimmi di più: Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, nel caso il recupero non venga effettuato vi è una proporzionale decurtazione della retribuzione.

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CONGEDI

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CONGEDO di MATERNITA’ e PATERNITA’ Tipologia: congedo. Retribuzione: SI A chi spetta: alla madre, o in alternativa al padre, ai genitori adottivi o affidatari secondo quanto sotto specificato:

a. alla madre, in via prioritaria; b. al padre, in caso di grave infermità o morte della madre o abbandono del bambino da parte

della madre o affidamento esclusivo, c. ai genitori adottanti o affidatari, madri o padri (nel solo caso in cui la madre abbia

rinunciato, se ne aveva diritto, a fruirne o sia deceduta oppure il bambino gli sia stato affidato in via esclusiva);

Durata: la durata varia in base a chi usufruisce del congedo secondo il seguente prospetto:

1) alla madre spettano cinque mesi da scegliere nel modo seguente: opzione a. – 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto; opzione b. – 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto.

2) al padre spettano 3 mesi di congedo dopo il parto (o il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice);

3) ai genitori adottanti o affidatari, madri o padri spettano i tre mesi successivi dalla

data di effettivo ingresso in famiglia del bambino di età non superiore a 6 anni;

4) in caso di affidamento o di adozione internazionale, spettano i tre mesi successivi dalla data di effettivo ingresso in famiglia anche se il minore ha superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

Casuale: tutela della maternità e paternità. Riferimenti: art. 16 e segg. del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001. Cosa presentare: Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro le lavoratrici devono consegnare all’Amministrazione il certificato medico indicante la data presunta del parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dimmi di più: Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro. Nel caso di parto prematuro, i giorni non fruiti del congedo di maternità precedenti la data presunta del parto, si aggiungono ai tre mesi successivi al parto stesso.

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CONGEDO PARENTALE Tipologia: congedo. Retribuzione: fino ai tre anni del bambino:

I. per intero i primi 30 giorni computati complessivamente per entrambi i genitori; II. il 30% per ulteriori 5 mesi computati complessivamente per entrambi i genitori.

Dopo i tre anni il congedo non è retribuito. esempio:

1) la madre prende 10 giorni di congedo per un figlio sotto i tre anni, il padre ancora non ne ha presi – il computo dei giorni di congedo è pari a 10, pertanto la retribuzione nei giorni di congedo è al 100%;

2) successivamente il padre prende 10 di congedo per lo stesso figlio sotto i tre anni – il computo dei giorni di congedo è pari a 20, pertanto la retribuzione nei giorni di congedo è pari al 100%;

3) successivamente la madre prende 15 di congedo per lo stesso figlio sotto i tre anni – il computo dei giorni di congedo è pari a 35, pertanto, avendo superato i 30 giorni computati complessivamente per entrambi i genitori, la retribuzione nei giorni di congedo è pari al 100% per i primi 10 giorni e pari al 30% per i restanti 5;

4) il procedimento è lo stesso per restanti cinque mesi oltre i quali il congedo non è retribuito. esempio:

1) il padre e la madre hanno preso cumulativamente 4 mesi per un figlio minore di tre anni – il congedo è stato retribuito al 100% per i primi 30 giorni e al 30% per gli altri 3 mesi, rimangono quindi altri 2 mesi al 30% e 4 mesi non retribuiti;

2) il figlio compie quattro anni – il congedo non viene più retribuito, rimangono 6 mesi non retribuiti.

A chi spetta: ai genitori lavoratori per ogni figlio fino agli otto anni. Durata: 10 mesi, calcolati complessivamente tra padre e madre. Nell’ambito del predetto limite i diritto compete:

- alla madre lavoratrice per un periodo non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore per un periodo non superiore a sei mesi; - qualora vi sia un solo genitore per un periodo non superiore a dieci mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi, il congedo che compete al padre è elevato a sette mesi e il limite complessivo del congedo è elevato a undici mesi. Casuale: tutela maternità e paternità. Riferimenti: d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 14 del C.C.N.L. integrativo 1998/2001. Cosa presentare: relativa domanda, con l’indicazione della durata all’Ufficio di appartenenza di norma, salvo casi di oggettiva impossibilità, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. Il genitore richiedente deve allegare alla domanda:

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1) certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità (i genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione);

2) dichiarazione non autenticata di responsabilità dell'altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo;

3) analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio;

4) impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive. Dimmi di più: Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Il congedo può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore o della lavoratrice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell'attività lavorativa. I giorni non lavorativi e festivi (sabato e domenica) compresi nel periodo di congedo, vengono computati nel calcolo dell'assenza (ad esempio, un periodo fruito dal venerdì al martedì successivo sarà pari a cinque giorni di congedo parentale; un periodo fruito con rientro in servizio il lunedì non comprenderà nel calcolo il sabato e la domenica). ESEMPIO:

1) settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale; 2) settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia; 3) settimana: lunedì = ripresa attività lavorativa. Totale giorni di congedo parentale = 5 (il sabato e la domenica della 1° e della 2° settimana non vanno conteggiati come congedo parentale perché il lunedì della 3° settimana si è rientrati in servizio). 1) settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale; 2) settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia; 3) settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale; 4) settimana: lunedì = ripresa attività lavorativa. Totale giorni di congedo parentale = 14 (il sabato e la domenica della 1° e della 2° settimana vanno conteggiati come congedo parentale). Poiché tra un periodo e l’altro di congedo non vi è stata ripresa lavorativa, il congedo è continuativo e, di conseguenza, le giornate di sabato e domenica comprese tra i periodi vanno conteggiate.

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DISABILITA’ di un FIGLIO, FRATELLO, SORELLA o CONIUGE Tipologia: congedo. Retribuzione: SI A chi spetta: alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle, coniuge conviventi di un soggetto con handicap in situazione di gravità. Durata: due anni Causale: assistenza di un disabile in situazione di gravità. Riferimenti: art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Cosa presentare: Per usufruire del congedo retribuito il lavoratore deve presentare regolare istanza all’Ufficio di appartenenza con allegata la certificazione ASL dalla quale risulti che il soggetto assistito si trovi in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Dimmi di più: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, può richiedere un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Il congedo è previsto per la durata complessiva di due anni per ogni persona handicappata, e può comunque essere frazionato e alternato tra i due genitori. Con sentenza n. 158/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nella norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo. Pertanto, il diritto al congedo straordinario retribuito è da intendersi esteso anche al coniuge convivente.

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FORMAZIONE Tipologia: congedo. Retribuzione: NO A chi spetta: ai dipendenti con almeno cinque anni di servizio. Durata: un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Causale: completamento della scuola dell'obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Riferimenti: art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53; art. 13 C.C.N.L. integrativo 1998/2001. Cosa presentare: idonea certificazione

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ALLEGATI

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ALLEGATO 1 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per allattamento.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per allattamento. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

comunica

che intende beneficiare dei riposi giornalieri previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, secondo il seguente prospetto:

Mattina – dalle ore …………… alle ore ………….. .

Pomeriggio – dalle ore …………… alle ore …………… .

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 2 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per la partecipazione a concorsi o esami.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per la partecipazione a concorsi o esami. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi all’art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di n. …….. giorni di

permesso retribuito, dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….

Si allega documentazione giustificativa.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 3 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per la partecipazione a consultazione elettorale.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per la partecipazione a consultazione elettorale. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

comunica

di essere stato/a nominato/a ( presidente, scrutatore, rappresentante di lista) alle prossime elezioni (politiche, amministrative, referendum) che si terranno il………………………. .

chiede

ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53, un permesso retribuito per partecipare a tutte le operazioni relative alle suddette elezioni.

Allega copia della nomina.

Si riserva al rientro in sede di presentare l'attestato di partecipazione.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 4 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per eventi e cause particolari per dipendenti a tempo indeterminato.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per eventi e cause particolari. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi all’art. 15, comma 1, del C.C.N.L. integrativo 1998/2001, di poter usufruire di n. ……..

giorni di permesso retribuito, dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….

Si allega documentazione giustificativa.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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42

ALLEGATO 5 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per eventi e cause particolari per dipendenti a tempo determinato.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per eventi e cause particolari. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi all’art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, di poter usufruire di n. …….. giorni di

permesso retribuito, dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….

Si allega documentazione giustificativa.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 6 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per lutto per dipendenti a tempo indeterminato.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per lutto. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi all’art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di n. 3 giorni di

permesso retribuito dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….

Si allega documentazione giustificativa.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 7 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per lutto per i dipendenti a tempo determinato.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per lutto. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi all’art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, di poter usufruire di n. 3 giorni di

permesso retribuito dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….

Si allega documentazione giustificativa.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 8 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per malattia figlio.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per malattia figlio. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

dichiara

ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, di essersi astenuto dal lavoro

dal ……/………./……….. al ……/………./……….., per la malattia del/della proprio/a figlio/a

………………………………………………………...., nato/a il ……/………./……….. ;

dichiara

che il coniuge ………………………………….……, nato/a a ………………………...…………..,

il ……/………./……….., in servizio presso ……………………………………………...………….,

sito in via ……………………………………………………………………………….……………..

non si è astenuto/a dal lavoro negli stessi giorni, per il medesimo motivo.

Si allega certificato medico attestante la malattia del bambino.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 9 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per matrimonio.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per matrimonio. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi all’art. 19, comma 3, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di n. 15 giorni di

permesso retribuito dal …. /…. /…….. al …. /…. /…….

Si allega documentazione giustificativa.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 10 – Modello tipo per la richiesta di un permesso retribuito per motivi familiari o personali.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Permesso retribuito per motivi familiari o personali. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi all’art. 19, comma 2, del C.C.N.L. del 06.07.1995, di poter usufruire di:

� n. ……. ore di permesso retribuito;

� n. …….. giorni dal …. /…. /…….. al …. /…. /…… di permesso retribuito.

Si allega documentazione giustificativa.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 11 – Modello tipo per la richiesta di congedo parentale.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Congedo parentale. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, di poter usufruire di un

periodo di astensione dal lavoro pari a giorni ……………., a decorrere dal ……/………./………..

al ……/………./……….., per assistere il/la proprio/a figlio/a …………………………….., nato/a

il ……/………./……….. ;

dichiara

di aver utilizzato fino ad oggi n. …… giorni di congedo parentale;

dichiara

che il coniuge ………………………………….……, nato/a a ………………………...…………..,

il ……/………./……….., in servizio presso ……………………………………………...………….,

sito in via ……………………………………………………………………………….……………..

ha utilizzato fino ad oggi n. ……………… giorni di congedo parentale.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 12 – Modello tipo per la richiesta di congedo straordinario.

CROCE ROSSA ITALIANA UFFICIO DEL PERSONALE S E D E Oggetto: Congedo straordinario. Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………

in servizio presso ………………………………………………………………………,

chiede

ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, di poter usufruire di un

periodo di astensione dal lavoro pari a giorni ……………., a decorrere dal ……/………./………..

al ……/………./……….., per assistere …………….…………………………….., nato/a il

……/………./……….. con grado di parentela ……..………………………. ;

dichiara

di aver utilizzato fino ad oggi n. …… giorni di congedo straordinario.

Si allega certificazione ASL attestante situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge

104/1992.

Il richiedente

………………………………

Roma, …. /…. /…….. .

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ALLEGATO 13 – esempio certificato tipo ASL per riconoscimento dei benefici della legge 104/92.

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Coordinamento Nazionale Via Ramazzini, 31 00151 Roma Tel. 06/65471911 – fax 06/6534296. Sito www.fialp.it – e-mail [email protected]

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