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Fernanda Faini 1 Aspetti normativi. Fernanda Faini Incontro di aggiornamento sulla piattaforma INTERPRO-Ap@Ci per i tecnici degli enti RTRT 7 novembre 2012 Firenze – Auditorium Cassa di Risparmio

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Aspetti normativi.

Fernanda Faini

Incontro di aggiornamentosulla piattaforma INTERPRO-Ap@Ci

per i tecnici degli enti RTRT

7 novembre 2012Firenze – Auditorium Cassa di Risparmio

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Società dell’informazione e della conoscenza

Nella società dell’informazione e della conoscenza (ossia l’assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale - art. 3, comma 1, lett. b) l.r. toscana 1/2004) centralità del “bene” costituito dall’informazione e dello strumento delle tecnologie ICT.

↓pubblica amministrazione digitale ↔ cittadino o persona digitale

governo elettronico ↔ cittadinanza digitale/diritti digitali

Caratteristiche

virtualità → gran parte delle attività giuridiche private e pubbliche hanno rappresentazioni informatiche che hanno valore giuridico e producono effetti (comunicazioni telematiche).

a-territorialità → società della rete (network society), globalizzazione: si prescinde dal vincolo territoriale e dalle distanze geografiche.

cambiamenti nel fattore “tempo” → le tecnologie rendono sostanzialmente immediata la trasmissione delle comunicazioni.

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Società dell’informazione e della conoscenza

Esigenze e problematiche

rete di reti mostra ambivalenza fra inclusione ed esclusione → potenziale aspetto inclusivo, ma nuovi rischi di esclusione (digital divide) da considerare.

necessità di assicurare certezza del diritto e validità giuridica → garantire autenticità e integrità dei documenti informatici, identificazione certa del soggetto giuridico, individuazione temporale certa (es. nelle trasmissioni telematiche).

necessità di garantire sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. necessità di proteggere il singolo nella sua individualità e consentirgli il

controllo della sua rappresentazione informatica → privacy e diritto all’autodeterminazione sulle proprie informazioni.

prevenzione di frodi informatiche.

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Contesto normativo di riferimento

Numerosa normativa emanata nel tempo in materia di P.A. digitale (legge 93/1983, legge 421/1992, d.lgs. 39/1993, legge 59/1997, d.p.r. 513/1997, d.p.r. 445/2000, d.lgs. 10/2002, d.p.r. 137/2003). Assetto organico → d.lgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale (CAD): Magna Charta

↓successivamente numerosi atti normativi di modifica e integrazione (fra i quali d.lgs. 159/2006, legge 244/2007, d.l. 185/2008, conv. con legge 2/2009, legge 69/2009, d.l. 78/2009 conv. con legge 102/2009)

↓necessità di “dare vita” al codice (inattuato): d.lgs. 235/2010 → riforma molto profonda che ha fatto parlare di “nuovo codice dell’amministrazione digitale”

↓ ulteriori interventi apportati in particolare da manovre per lo sviluppo e la

crescita del Paese per il fatto che digitalizzazione comporta risparmi ed economie (d.l. 5/2012 conv. con legge 35/2012, d.l. 83/2012 conv. con legge 134/2012 e d.l. 95/2012 conv. con legge 135/2012) → ora il d.l. 179/2012 c.d. Decreto Crescita 2.0 porta ulteriori numerose modifiche e integrazioni al CAD.

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Contesto normativo di riferimento

Regione Toscana

Statuto regionale → alcuni fondamentali principi : art. 4 (finalità principali), comma 1, la Regione persegue lett. z): la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

Leggi legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica

e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)

promozione amministrazione elettronica e società dell’informazione e della conoscenza (capo I - disposizioni generali).

disciplina Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) (capo II) RTRT modello di governance per l’innovazione nella PA → rete di soggetti, modello organizzativo condiviso e cooperativo e infrastruttura tecnologica interoperante e diffusa. RTRT come SPC → le PPAA, nell’ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettività attraverso la Rete.

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Contesto normativo di riferimento

legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

obiettivi (art. 1): rimozione o significativa riduzione di oneri e adempimenti amministrativi per cittadini e imprese; riduzione dei tempi burocratici; innovazione tecnologica nei rapporti tra PA, cittadini e imprese.

strumenti principali: comunicazioni telematiche (artt. 3 e 4), partecipazione telematica al procedimento (art. 18), SUAP telematici (artt. 35 ss.).

legge regionale del 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)

evoluzione modello l.r. 1/2004 e coerenza con l.r. 40/2009 → coordinamento delle politiche regionali per amministrazione digitale toscana semplice, efficiente, efficace.

strumenti principali: misure per amministrazione digitale → cittadinanza digitale (art. 5), servizi digitali (artt. 5 e 6), gestione informatica dei documenti (art. 7); Sistema Informativo Regionale (SIR) (artt. 15 ss.): ricomposizione informativa (art. 18), programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi (art. 26), riuso (art. 27).

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Diritti digitali

Normativa prevede:

concetto di cittadinanza digitale → il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l’obbligo di accedere e utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione (così art. 5, comma 1, legge regionale toscana 54/2009) e i relativi “diritti digitali” di cittadini e imprese (artt. 3-11 d.lgs. 82/2005-CAD) attinenti a comunicazioni telematiche diritto all’uso delle tecnologie domicilio digitale del cittadino diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e

all’accesso ai documenti amministrativi in via telematica diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con PPAA

obblighi PA e strumenti per conferire effettività ai diritti digitali sistema per trasmissioni telematiche che permetta comunicazioni tra soggetti

della società (enti, imprese, cittadini) e presentazione istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione

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Diritti digitali

Diritto all’uso delle tecnologie (art. 3 CAD)

Cittadini e imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PPAA e soggetti previsti.

norma chiave ↓

diritto a richiedere ed ottenere → diritto non si limita a richiesta, “ottenere”, deve essere garantito risultato, effettivo uso → amministrazione di risultati.

azionabilità in giudizio: comma 1-ter (mod. da d.lgs. 104/2010) → tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

↓Sentenza TAR Basilicata n. 478 del 23.9.2011 ha accolto il ricorso per l’inefficienza delle amministrazioni ex d.lgs. 198/2009 proposto da una class action di associazioni e cittadini, che lamentavano la violazione, da parte della Regione, dell’obbligo di adottare gli atti amministrativi necessari a consentire a cittadini e utenti di comunicare con l’ente stesso mediante la posta elettronica certificata.

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Diritti digitali

per la prima volta viene riconosciuto da un giudice il diritto dei cittadini e delle imprese all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, a cui corrisponde un correlato dovere della PA di renderlo concretamente attuabile ed esercitabile (derivante dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 6 CAD).

sentenza ha precisato che “la mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web… nonché la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l’utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti”.

“il disservizio lamentato estende i suoi riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo poiché l’art. 4, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale consente, infatti, di esercitare tali diritti procedimentali anche attraverso strumenti di comunicazione telematici”.

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Diritti digitali

Domicilio digitale del cittadino (art. 3 bis CAD, inserito da art. 4 del d.l. 179/2012 - Decreto Crescita 2.0)

domicilio digitale → al fine di facilitare la comunicazione tra PPAA e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla PA, secondo le modalità previste, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale suo domicilio digitale.

conservazione e disponibilità → l’indirizzo è inserito nell’ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente (prevista dall’art. 62 CAD come sostituito dal d.l. 172/2012) e reso disponibile a tutte le PPAA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione di ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti → saranno definite con decreto ministeriale, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale.

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Diritti digitali

dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, PPAA e gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 241/1990, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

norma a costo zero → dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ratio → digitalizzazione delle comunicazioni verso il cittadino indirizzandole al domicilio digitale conosciuto dall’intero sistema, con notevoli risparmi dovuti all’eliminazione della carta e delle spese di invio. E’ suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, grazie all’adozione di forme di comunicazione elettronica maggiormente efficienti rispetto ad altre in uso oggi, quali ad es. le comunicazioni postali (così la relazione illustrativa).

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Diritti digitali

Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all’accesso ai documenti amministrativi in via telematica(art. 4 CAD)

La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del d.p.r. 445/2000.

Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

↓Regione Toscanaart. 18 l.r. 40/2009 Partecipazione telematica al procedimento amministrativo → obbligo per tutti i soggetti pubblici toscani di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che istanze e dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità previste dalla legge, al fine di rendere conoscibile la facoltà.

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Diritti digitali

Diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC)art. 6 CAD (completamente modificato da d.lgs. 235/2010)

utilizzo della posta elettronica certificata → per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le PPAA utilizzano la PEC. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle PPAA, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

ambito soggettivo → tutte le pubbliche amministrazioni, quindi anche amministrazioni regionali e locali.

strumento tecnico e giuridico che per il legislatore risponde a principio di semplificazione: favor del legislatore verso questo strumento, perché fornisce certezza circa momenti di invio e ricezione.

Definizione PEC (art. 1, comma 1, lett. v-bis aggiunta da d.lgs. 235/2010) → sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

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Diritti digitali

Diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le amministrazioni pubblicheart. 5-bis CAD (aggiunto da d.lgs. 235/2010)

digitale diventa la regola nei rapporti imprese-PA

↓presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e PPAA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le PPAA adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese (comma 1).

finalità → semplificazione, riduzione oneri amministrativi e tempi al fine di agevolare competitività e sviluppo economico.

funzione di monitoraggio di DigitPA (ora diventata Agenzia per l’Italia digitale) → DigitPA provvede alla verifica dell’attuazione della disposizione secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di attuazione.

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Diritti digitali

Modalità e tempi di attuazione → con d.p.c.m. sono adottate le modalità di attuazione da parte delle PA centrali e relativi termini. Il comma 4 prevede che il Governo promuova l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza Unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità della disposizione.

↓D.p.c.m. 22/07/2011, in G.U. 16/11/2011 → decreto di attuazione dell’art. 5-bis:

a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche si dispone avvengano esclusivamente in via telematica (art. 1); disposizione che si applica anche alla documentazione allegata (art. 4).

ne consegue l’impossibilità per le PPAA, a decorrere dal 1° luglio 2013, di accettare o effettuare loro stesse le comunicazioni di cui all’art. 5-bis, comma 1 del CAD in forma cartacea (art. 3).

sanzione → inosservanza di quanto previsto costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 165/2001. In ogni caso, l’attuazione e l'osservanza delle disposizioni del decreto sono rilevanti, ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter), del codice ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti (art. 5).

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Diritti digitali

Previsioni specifiche per imprese, professionisti e cittadini in artt. 16 e 16-bis d.l. 185/2008 conv. con modif. con legge 2/2009 e art. 5 d.l. 179/2012

imprese → obbligo di adozione di indirizzo PEC per imprese costituite in forma societaria, che sono tenute a indicarlo nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o, se già costituite, entro 3 anni a comunicarlo al registro delle imprese. Ampliamento soggettivo → art. 5 d.l. 179/2012 - Decreto Crescita 2.0 → obbligo è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di PEC entro il 31 dicembre 2013.

professionisti → obbligo di adozione di indirizzo PEC per professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato tenuti a comunicarlo entro 1 anno al proprio ordine o collegio (mancato adeguamento: sanzioni disciplinari).

cittadini → attribuzione casella PEC a cittadini la richiedano, senza oneri. in tutti i casi precedenti si ha estensione → indirizzo di PEC o analogo indirizzo

di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali → disposizione conforme al necessario adeguamento a sviluppo delle tecnologie.

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Comunicazioni telematiche

Comunicazioni telematiche

Posta elettronica ha assunto valore giuridico nell’attività amministrativa: comunicazioni tra PPAA comunicazioni cittadini/imprese e PPAA

Codice pone alcuni obblighi di comunicazione telematica alla pubblica amministrazione per garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese; ogni PA dovrà organizzarsi a tal fine e reingegnerizzare i procedimenti a tal fine.

D.lgs. 235/2010 e norme successive (da ultimo d.l. 179/2012) hanno modificato le disposizioni del Codice regolando dettagliatamente le varie ipotesi e rafforzando gli obblighi in materia.

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Comunicazioni telematiche

trasmissione dei documenti tra pubbliche amministrazioniart. 47 (mod. da d.lgs. 235/2010)

le comunicazioni di documenti tra PPAA avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo ex art. 55 d.p.r. 445/2000; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’art. 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di PEC di cui al d.p.r. 68/2005.

D.lgs. 235/2010 ha introdotto possibilità di cooperazione applicativa (prevista accanto all’utilizzo della posta elettronica). Per attribuzione valore giuridico rileva idoneità ad accertare fonte di provenienza.

sanzione → inosservanza della disposizione, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (comma aggiunto da art. 6 del d.l. 179/2012).

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Comunicazioni telematiche

trasmissione di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna (art. 48, comma 1)

avviene mediante PEC ai sensi del d.p.r. 68/2005 o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con d.p.c.m., sentito DigitPA - ora Agenzia per l’Italia digitale -.In tal caso la trasmissione, salvo che la legge disponga diversamente, corrisponde alla notificazione per mezzo della posta; data e ora di trasmissione e ricezione così trasmessi sono opponibili ai terzi in caso di PEC se conformi a disposizioni del d.p.r. 68/2005 (su PEC) e alle relative regole tecniche ovvero in caso di altre soluzioni tecnologiche se conformi al d.p.c.m. che le prevederà.

Favor del legislatore per la PEC, ma accolta la possibilità di soluzioni diverse che saranno individuate da d.p.c.m..

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Comunicazioni telematiche

trasmissione informatica di documenti da parte di privati (cittadini e imprese) a PPAA

art. 6 → diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata. art. 45 → i documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo

telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. D.lgs. 235/2010 elimina l’inciso “ivi compreso il fax”: nella relazione illustrativa motiva dicendo che è compreso nella dizione di mezzo telematico o informatico e dunque risultava superfluo.

art. 65 → istanze e le dichiarazioni presentate alle PPAA per via telematica sono valide nei casi specificati nella disposizione.

↓per valore giuridico rileva idoneità ad accertare fonte di provenienza

↓ art. 5-bis codice → rapporti (presentazione istanze e comunicazioni) fra imprese

e PPAA esclusivamente in via telematica a partire dal 1° luglio 2013. (come previsto dal decreto di attuazione d.p.c.m. 22/07/2011, pubblicato in G.U. 16/11/2011 n.267)

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Comunicazioni telematiche

c.d. decreto Semplificazioni → decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

art. 8 → semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive: le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all’art. 65 del d.lgs. 82/2005.

Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione.

PPAA provvedono a quanto previsto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto.

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Comunicazioni telematiche

art. 47-quinquies del decreto Semplificazioni d.l. 5/20012 conv. con mod. da legge 35/2012 aggiunge commi da 3bis a 3quinquies ad art. 63 del d.lgs. 82/2005

a partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti cui si applica d.lgs. 82/2005, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la PEC, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

a partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati utilizzano esclusivamente servizi telematici o PEC anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

soggetti indicati, almeno 60 giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web l’elenco dei provvedimenti adottati, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della PEC.

con d.p.c.m., sentita Conferenza unificata, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della norma, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato, anche al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Istanze e dichiarazioni alla PA

Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA (artt. 38 del d.p.r. 445/2000 e 65 CAD)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze (art. 38 d.p.r. 445/2000, mod. da d.lgs. 235/2010)

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla PA o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Istanze e dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le PPAA, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso PPAA, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65.

Potere di rappresentanza per formazione e presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità ex art. 38 (comma 3 bis).

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Istanze e dichiarazioni alla PA

Modalità di presentazione che prevede utilizzo di molti strumenti → favor verso utenti → agevolata la partecipazione e incentivato utilizzo di telematica. Istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle PPAA e ai gestori di servizi pubblici (così mod. da art. 6 d.l. 179/2012), ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 445/2000, sono valide:

1) se sottoscritte mediante firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (così modificato da d.l. 5/2012 conv. in legge 35/2012 che ha specificato anche la firma qualificata)

2) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS), nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente.

↓Strumento in Regione Toscana → tessera sanitaria elettronica quale carta nazionale di servizi (TS-CNS) e accesso sicuro tramite ARPA.

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Istanze e dichiarazioni alla PA

3) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti ex art. 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione → strumenti diversi da CIE e CNS → strumenti diversi dalla CIE e dalla CNS, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio.

↓D.lgs. 235/2010 opera apertura a pluralità degli strumenti che abilitano all’accesso ai servizi, cui conferisce pari dignità; prima si prevedeva quale modalità “ad esaurimento” ossia dopo il 31/12/2010 strumento non più valido, ora invece la soluzione non ha più limite temporale e diventa permanente. Es. identificativo utente + chiave di accesso.

nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità ex art. 38, comma 3, d.p.r. 445/2000 → istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica (comma 3).

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Istanze e dichiarazioni alla PA

4) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ex art. 71 (d.p.c.m. o d.m. delegato entro 12 mesi), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante (ex art. 6, comma 1, secondo periodo). Fatte salve norme che prevedono uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

↓d.lgs. 235/2010 pone specificazioni ulteriori rispetto a versione precedente (prevedeva soltanto “quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC”). Esigenza di associare casella PEC al rispettivo titolare in modo sia possibile attribuire paternità a messaggi inoltrati. Da combinato disposto di artt. 6, 48 e 65 PEC assolve al tempo stesso al ruolo di canale di comunicazione e strumento di identificazione.

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Istanze e dichiarazioni alla PA

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale (comma 1-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010)→ in precedenza restava salva la facoltà della PA di stabilire i casi in cui era necessaria la sottoscrizione mediante firma digitale, ora invece si prevede possa stabilirlo un d.m.. Vengono quindi limitati i casi in cui è necessaria firma digitale.

efficacia giuridica (art. 65, comma 2 d.lgs. 82/2005) →le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

responsabilità e sanzione (comma introdotto da d.l. 179/2012)→ mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

molteplicità di sistemi → in dottrina si parla di confusione fra contenuto e contenitore (documento e mezzo di trasmissione) → possibili difficoltà di gestione, che la PA dovrà risolvere valutando i sistemi da mettere a disposizione e la modalità per assicurare certezza di contenuto, del momento di trasmissione e dell’attribuzione al soggetto (così C. Flick).

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Protocollo informatico

Protocollo informatico (art. 40-bis d.lgs. 82/2005, aggiunto da d.lgs. 235/2010)

formano comunque oggetto di registrazione di protocollo (ex art. 53 d.p.r. 445/2000)

le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli artt. 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1: quindi documenti scambiati tra PPAA per posta elettronica e cooperazione applicativa, quelli ricevuti e trasmessi da caselle PEC istituzionali e da altri eventuali indirizzi presenti in indice IPA, quelli ricevuti e trasmessi da indirizzo PEC pubblicato su sito istituzionale per accogliere richieste dei cittadini.

nonché le istanze e le dichiarazioni (di cui all’art. 65).Ogni comunicazione tra PPAA, tra queste e cittadini o imprese e le dichiarazioni e istanze presentate a PPAA devono essere protocollate in via informatica.

↓si ancorano le comunicazioni al protocollo informatico

si configura obbligo di protocollazione per la PEC, ma anche per i documenti scambiati fra PPAA in cooperazione applicativa ex art. 47 comma.

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Regione Toscana

Regione Toscana

Comunicazioni telematiche → art. 3 l.r. 40/2009

comunicazioni alle PA toscane (soggetti di cui al comma 1) possono essere effettuate anche in via telematica.

le istanze e le dichiarazioni alle PA toscane (soggetti di cui al comma 1) possono essere presentate anche in via telematica, con le modalità di cui al CAD e al d.l. 185/ 2008 conv. con modificazioni dalla l. 2/2009.

al fine di semplificare i rapporti interni alla PA e con cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato, i soggetti di cui al comma 1 attivano modalità di domiciliazione amministrativa telematica (DAT) avendo a riferimento l’infrastruttura, gli standard e le modalità operative previste nella legge regionale in materia di società dell’informazione.

fermo restando quanto stabilito dal d.l. 185/2008, conv. dalla l. 2/2009, ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato può comunicare il domicilio digitale presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni nei rapporti con i soggetti pubblici.

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Regione Toscana

Gestione informatica dei documenti → art. 7 l.r. 54/2009

Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra soggetti della PA sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti. A tal fine i soggetti del territorio toscano adottano, anche in conformità al d.p.r. 445/2000, l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi .Nell’ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti del territorio utilizzano l’infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

↓Strumenti in Regione Toscana

IntePro e AP@CI interoperabili con la PEC

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Regione Toscana

Strumenti di Regione Toscana

Comunicazioni telematiche

- InterPro - protocollo interoperabile tra PPAA

- AP@CI - comunicazioni tra PPAA e cittadini/imprese

Dematerializzazione delle comunicazioni tra PPAAe tra PPAA e soggetti terzi

Interoperabilità Sistema web

di protocollo con cittadini e imprese + PEC

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Regione Toscana

Sistema documentale, InterPrO e AP@CI (interoperabili con PEC) sono gli strumenti organizzativi e tecnologici che hanno reso possibile formazione, gestione, comunicazione e scambio di documenti digitali fra diversi soggetti che operano nella PA o si interfacciano con la PA (fruitori del sistema):

amministrazioni aderenti a Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT); amministrazioni non aderenti a RTRT: amministrazioni del territorio nazionale; persone giuridiche (imprese, associazioni); persone fisiche (cittadini).

Piattaforma InterPRO permette a tutti questi soggetti di scambiarsi documenti informatici, è sistema senza impatto rispetto al fruitore (interno/esterno alla PA), parte di un eco-sistema basato sulla cooperazione applicativa, trasparente verso i destinatari (ricevuta di protocollazione avvenuta), gestione centralizzata e adeguamento evolutivo centralizzato dei componenti infrastrutturali di InterPro hanno conseguenti economie di scala.

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Regione Toscana

Infrastruttura InterPro si articola e integra 3 canali diversi di comunicazione, portandoli tutti all’interno del sistema basato sulla cooperazione applicativa:

interoperabilità vera e propria tra protocolli - Interpro (i soggetti fruitori sono PPAA toscane) → sistemi colloquiano

un’applicazione web – AP@CI (fruita dai soggetti privati) → per accedere ad Ap@ci è necessario avere la Carta Sanitaria Elettronica (CNS) attivata. E’ necessario identificarsi quindi con la Carta, oppure registrarsi (possibilità data per uso più flessibile e per allargare utilizzo a chi non ha carta es. non residenti).

Posta Elettronica Certificata (PEC) (soggetti fruitori sono PPAA e soggetti privati) → sistema di lettura della casella PEC integra i msg in InterPRO

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Regione Toscana

I canali di trasmissione realizzati consentono al soggetto privato di scegliere la modalità più comoda per interagire con la PA. La scelta della sola PEC avrebbe reso problematica la realizzazione di tale visione. Con questo sistema il soggetto privato può utilizzare sia la PEC che un’applicazione web per comunicare con i soggetti pubblici, lo strumento è flessibile per i diversi utilizzi che se ne voglia fare e per le diverse fattispecie giuridiche.

Scelta permette di dare piena attuazione alle previsioni normative relative a comunicazioni, istanze e dichiarazioni, in particolare:

- comunicazioni fra soggetti pubblici (art. 47): Interpro risponde alla norma in quanto si basa su cooperazione applicativa e dota le comunicazioni della segnatura di protocollo che permette di verificarne la provenienza e

- rapporti fra soggetti privati e PA → art. 65 CAD lascia ampia possibilità di scelta circa le modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni per il cittadino al fine di agevolare partecipazione e utilizzo degli strumenti telematici: il sistema flessibile consente piena aderenza alla norma nel contenuto testuale (vari strumenti possibili) e nella sua ratio (favorire utilizzo di telematica da parte dei cittadini e semplificazione).

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AP@CI si appoggia ad infrastrutture accreditate SPC che garantiscono:

1. autenticazione e identificazione,

2. riservatezza,

3. integrità,

4. non ripudiabilità

5. tracciabilità,

6. fruibilità dei servizi già esistenti nell’ecosistema di CART (integrazione con servizi erogati dagli sportelli del cittadino, integrazione con servizi erogati da SUAP, integrazione con servizi di inoltro di SMS etc.).

Interoperabilità e necessità di “sistema”: trasversalità e integrazione tra soggetti e sistemi diversi, necessità di condividere metodi, policy e infrastrutture tra PPAA del territorio, scelta di utilizzare CART come strumento di integrazione in modo da inserire

interoperabilità di protocollo nello stesso contesto di tutti gli altri servizi di cooperazione applicativa erogati (es. SUAP, URP, Anagrafe, ...).

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Regione Toscana

Vantaggi di piattaforma Intepro/Ap@ci

unico sistema di trattamento (ecosistema). integrazione Interpro/Ap@ci permette condivisione di anagrafiche (indice AOO

e Unità Organizzative) e in entrambi i casi garanzia della ricevuta di accettazione e consegna.

notifica di accettazione, notifica di consegna e di protocollazione avvenuta. Garanzia dell’effettiva conferma di lettura da parte del privato→ ricevuta ulteriore rispetto a quelle di PEC: ricevuta di protocollazione avvenuta da parte della PA.

conformità alla ratio di agevolare l’utilizzo delle tecnologie attraverso la messa a disposizione di strumenti semplici e senza oneri per il privato.

permette di rispettare dei formati predefiniti e standard aperti pubblici - http://web.rete.toscana.it/eCompliance.

tracciabilità complessiva delle transazioni a livello centrale.

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Grazie per l’attenzione.

dott.ssa Fernanda Faini

Responsabile P.O. “Assistenza giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale” Regione [email protected]

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