Fatturazione elettronica

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www.anorc.it Fatturazione elettronica: opportunità o trappola per il contribuente? Avv. Andrea Lisi

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Fatturazione elettronica:opportunità o trappola per il

contribuente?

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Per vivere il nostro tempo è necessario adattarsi al digitale

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Il digitale permea ogni ambito della nostra vita. La progressiva dematerializzazione di tutti i documenti che ci riguardano è una strada già intrapresa da cui sarà impossibile tornare indietro.Quello a cui dovremmo puntare non è la digitalizzazione di singoli documenti, ma la digitalizzazione dell’intero flusso documentale.

La fatturazione elettronica è dunque inevitabile e con essa andrebbe digitalizzato l’intero flusso dei documenti contabili, senza scomode commistioni equivoche con il mondo analogico.

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La fatturazione elettronica è un’opportunità per il cittadino?

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FACCIAMO PRIMA UN PASSO INDIETRO E DEFINIAMO COS’E’ LA FATTURAZIONE ELETTRONICA…

La fatturazione elettronica è un flusso contabile elettronico di dati (la fattura elettronica è quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico), al quale occorre garantire autenticità, integrità e leggibilità fino al termine del suo periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72Pertanto occorre adottare:- sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la

fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;- apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;- sistemi EDI (Electronic Data Interchange), trasmissione elettronica dei dati o altre

tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.Anche secondo il regolamento eIDAS 2014/910/UE, il documento elettronico è «qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva» (art. 3, par. 1, n. 35)

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Secondo il Codice dell’Amministrazione digitale la fattura elettronica è un documento informatico che deve essere formato secondo le regole tecniche del DPCM 13 novembre 2014 e conservato in base al DMEF 17 giugno 2014

DPCM 13 novembre 2014, Regole tecniche formazione documenti informaticiArt. 3. Formazione del documento informatico1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

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Questo sistema può essere utilizzato sin dal 2004, da quando la fattura elettronica è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 52/2004, emanato in attuazione della direttiva 2001/115/CE. In seguito, sono arrivate le ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. n. 18/2010 e dalla legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) - che ha modificato il Decreto IVA n. 633/1972 - e le relative circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 e n. 18 del 24 giugno 2014.

La fatturazione elettronica fra privati non è una novità!

Tutti questi interventi normativi sono stati pensati per dare sempre maggiore impulso alla diffusione della fatturazione elettronica fra privati, senza ovviamente pregiudicare lo sviluppo di un mercato (finora in lenta, ma inesorabile espansione) volto alla fornitura dei relativi servizi (generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche) ai soggetti privati interessati.

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Il nuovo decreto 127/2015 prevede infatti la messa a disposizione gratuita a tutti i contribuenti di generici e imprecisati servizi per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, con ciò favorendo di fatto un unico operatore privato, che già gestisce il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la PA, ma che sarà chiamato a sviluppare per conto dell’Agenzia delle Entrate anche i servizi gratuiti per la fatturazione elettronica fra privati.

Questa previsione è in realtà nettamente in controtendenza rispetto a tutte le possibili (e numerose) azioni che il legislatore avrebbe potuto adottare in linea con l’Agenda digitale europea per incentivare il mercato relativo alla fornitura dei servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche ai soggetti privati interessati.

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SERVIZI GRATUITI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALI: UTILITÀ O DANNO PER IL CITTADINO?

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In verità, ciò che oggi appare come un regalo per i privati cittadini, rischia di rivelarsi un potenziale «boomerang» per i cittadini stessi, se si riflette sul fatto che in un possibile contenzioso tributario, in caso di richiesta di esibizione del documento informatico fiscalmente rilevante sarebbe proprio la nostra controparte nel giudizio a dover “cooperare” con noi, dal momento che possiede per nostro conto (e si spera “a norma”) i nostri dati e documenti contabili.

Si tratta senz’altro di controparte “fidata”, ma il detto dice: “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”, a maggior ragione se da tempo i cittadini italiani (spesso del tutto impreparati su questi delicati argomenti) sono vittime inconsapevoli di un processo di spossessamento di documenti giuridicamente rilevanti che quando erano “su carta” invece venivano sapientemente sottoposti a un accurato processo di conservazione, direttamente o indirettamente controllato dal contribuente stesso.

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Da cittadini la domanda che dobbiamo porci è se sia più utile avere un servizio di conservazione gratuito oppure avere la garanzia che il nostro archivio fiscale risponda ai criteri di:

- USABILITÀ- TRASPARENZA- TERZIETÀ- SICUREZZA

Il cittadino dovrebbe avere un accesso garantito ai suoi documenti giuridicamente rilevanti

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La scelta migliore può essere quella di affidarsi a un CONSERVATORE ACCREDITATO per avere maggiori garanzie in termini di qualità e sicurezza

Oppure quella di scegliere un CONSERVATORE NON ACCREDITATO, che possa supportarci passo dopo passo sin dalla corretta formazione e gestione dei nostri documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, fino alla loro corretta a norma del DMEF 17 giugno 2014

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Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 25 settembre 2015: comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’art. 5 del DMEF 17 giugno 2014.Sulla dibattuta questione della comunicazione dei modelli AA7 e AA9 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito:a) la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza; b) l’obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione a norma del CAD e del DMEF 17 giugno 2014; c) in caso di controlli e verifiche, l’obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture in primis) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.

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«In tale processo, infatti, il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera solo il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali. In particolare, questi può coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario/intermediario (ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo. In tale ultima ipotesi, poiché il conservatore ai sensi dell’art. 44-bis del CAD non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione».

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Tale attesissima Risoluzione fornisce dunque la risposta ai dubbi circa la necessità di comunicare il luogo di deposito dei documenti fiscalmente rilevanti e conservati in modalità elettronica, il cui riferimento era stato interpretato da alcuni come indicazione del luogo di allocazione fisica dei server del conservatore.

L’Agenzia ha invece chiarito che il conservatore è un soggetto terzo e che i suoi riferimenti devono essere riportati dal contribuente solo nel Manuale della conservazione, con ciò ribadendo ulteriormente (rispetto all’obbligo previsto dall’art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013) la necessità dell’adozione di tale documento per tutti i soggetti e i contribuenti che affidano a un conservatore le loro fatture elettroniche e i loro documenti fiscalmente rilevanti.