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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 1 Dr. Francesco Scopacasa marzo 2015 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE ELETTRONICA EUROCONFERENCE

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Dr. Francesco Scopacasamarzo 2015

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE

ELETTRONICA

EUROCONFERENCE

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AvvertenzaLa presente dispensa, predisposta a cura del Dr. FrancescoScopacasa, é destinata ad uso esclusivo e riservato aipartecipanti ai Seminari organizzati da EUROCONFERENCE,quale materiale didattico ausiliario.

Tutti i diritti sono riservati e ne è pertanto vietata qualunqueforma di riproduzione comprese le fotocopie, e/o commercio.

L’elaborazione dei testi è stata curata con la dovuta attenzione;tuttavia non si assume alcuna responsabilità per eventualiinvolontari errori o inesattezze.

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PROGRAMMA

Disciplina generale della fatturazione elettronicaFatture cartacee e fatture elettroniche (Direttiva UE n. 2010/45/UE)Fatturazione delle operazioni e adempimenti IVA conseguenti I contenuti obbligatori della fattura (art. 21/IVA)Fatturazione diretta e fatturazione affidata a terzi (outsourcing)Fattura elettronica e modalità di ”accettazione” da parte del destinatarioFatture elettroniche e fatture “create” in forma elettronica I requisiti della fattura elettronica : come assicurare lo “IAL” (Integrità, Autenticità,

Leggibilità)Trasmissione o messa a disposizione della fattura elettronicaCoesistenza di fatture cartacee e elettroniche: problemi di numerazioneFatturazione elettronica delle operazioni intraunionaliFatturazione con inversione contabile (reverse charge) e autofatturazioneFatture ad esigibilità differita nei confronti dello Stato e della P.A.Fatture con applicazione della scissione del pagamento (split payment)La prassi dell’Agenzia delle entrate: Circolari nn. 45/2006; 18/2014; 1/2015

Fattura elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica AmministrazioneObbligo di emissione della fattura elettronica (Regolamento - DM 3.4.13, n. 55) Il Sistema di interscambio (SDI) gestito da Agenzia delle entrate/SO.GE.I. La tempistica di applicazione : 6 giugno 2014 (Ministeri, Agenzie, Enti previdenziali); 31

marzo 2015 (altri Enti pubblici compresa PA Locale)(segue)

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(segue)

Formato XML della fattura elettronica (All. A al Regolamento) e regole tecniche di emissione/trasmissione (All. B al Regolamento)

Indicazione di CIG e CUP (DL n. 66/2014, art. 25)La prassi del MEF: Circ. n. 1/2014 del 31.3.14 Identificazione delle Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche : IPA – Indice

delle Pubbliche Amministrazioni (All. D al Regolamento)MEPA e altri servizi pubblici di fatturazione alla P.A. (All. E al Regolamento)

La conservazione delle scritture contabili su supporto informaticoObblighi civilistici e fiscali di tenuta e conservazione di scritture contabiliLe regole tecniche dei sistemi di conservazione (DPCM 3.12.13) Il “responsabile della conservazione”Conservazione dei documenti informatici con validità fiscale (DM 17.6.14)La conservazione dei documenti informatici (“dematerializzati”)La “dematerializzazione” dei documenti cartacei (analogici)Documenti “unici” e documenti “non unici”Assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici La prassi amministrativa dell’Agenzia delle entrate (Circ. n. 36/E del 6.12.06 e successive

circolari e risoluzioni)

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Fattura: adempimento-base nel sistema IVA

1 Fatturazione(art. 21,DPR n. 633/1972)

anche in forma elettronica

2 Registrazioneanche su supporto elettronico

3 Liquidazioneanche su supporto elettronico

4 Versamentosolo in forma elettronica

5 Dichiarazionesolo in forma elettronica

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Direttiva 2010/45/UE

Direttiva 2006/112/CE

Legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità)

DPR 26/10/72, n. 633 – art. 21 e 21 bis

Recepimento della Direttiva 2010/45/UEsulla fatturazione

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Dir. 2010/45/UE del 13.7.10 – Punti principaliDir. 2010/45/UE del 13.7.10 – Punti principali

Parificazione tra fatture cartacee e elettroniche Obbligo dei requisiti di “sicurezza” (origine,

inalterabilità, leggibilità) L’emittente sceglie la tecnica da utilizzare per

ottenere questi risultati (non è più esclusivo l’uso della firma digitale)

La fattura elettronica deve essere «accettata» dal destinatario (ad. es.: con la registrazione e il pagamento)

La fattura può essere elettronica per l’emittente e cartacea per il ricevente

La fattura emessa, trasmessa e accettata in forma elettronica deve esser conservata «elettronica»

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Comma 1 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA CARTACEA O ELETTRONICA

2 ELENCO DEI CONTENUTI DELLA FATTURA CARTACEA O ELETTRONICA

3 REQUISITI DELLA FATTURA CARTACEA O ELETTRONICA (IAL - Integrità,Autenticità, Leggibilità)

4 MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA (immediata, differita, triangolare)

5 CASI DI EMISSIONE DELL’ AUTOFATTURA

6 FATTURA PER OPERAZIONI SENZA IVA (non soggette, non imponibili,esenti, regimi del margine beni usati e agenzie di viaggio) (con indicazioni)

6 bis FATTURA PER OPERAZIONI NON TERRITORIALI (artt. da 7 a 7 septies) (con indicazioni)

6 ter «AUTOFATTURAZIONE»: indicazione su fatture emesse per obbligo proprio

7 SANZIONE PER FATTURE EMESSE PER OPERAZIONI INESISTENTI

8 SPESE DI EMISSIONE FATTURA: DIVIETO DI ADDEBITO AL CLIENTE

Art. 21 - DPR n. 633/1972 - Fatturazione delle operazioni

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La fattura può essere emessa:

Attenzione:Nelle ipotesi 2 e 3 il venditore può “assicurare” l’emissione della fattura, ma resta ferma la sua responsabilità

1

Dal “venditore” (cedente o prestatore)E’ il caso “normale”

2

Dal “cliente” (cessionario o committente)Cosiddetto “self-billing ”

3

Da un “terzo”(appaltatore)Cosiddetto “outsourcing ”

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Corp

o («

Body

»)Te

stat

a («

Hea

der»

)

Ditta/Denominazione /Ragione socialeDomicilio/ResidenzaPartita IVA/Codice fiscaleLogo, marchio, e dati civilistici(Reg.Imprese, REA, Cap. soc,. ecc,)

Ditta/Denominazione /Ragione socialeDomicilio/ResidenzaPartita IVA/Codice fiscale

Emittente (Cedente/prestatore) Destinatario (Cessionario/committente)

(Indicare la Partita IVA dei clienti/soggetti passivi e il Codice fiscale per i clienti/privati o Enti non commerciali)

FATTURA n. del

- Indicare se la compilazione è stata effettuata da parte del cliente o da parte di un terzo- Condizioni di pagamento e altre annotazioni varie ed eventuali

Cod.Prod.

Rifer.Cons.

Descrizione Quantità Prezzo%

+ / - Importo Cod.IVA

xxxxx xx/xx/xx

- Natura e qualità dei beni cedutio dei servizi prestati;

- Anno di prima immatricolazione,Km percorsi, ore di navigazione o di volo per cessioni intracomunitariedi mezzi di trasporto nuovi

eventuale

Obbligatorio per fatturazione differitaSconti / maggiorazioni

in EuroAliquota IVA (4, 10, 22)ovvero codice IVA o di non imponibilità o diesenzione (con tabella codici)

+ spese accessorie(art. 12)

41022

Totale fattura

S.E.& O.

+ importi esclusi dalla base imponibile (art. 15)

imponibile IVA

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Contenuti della fattura (art. 21 - DPR 26.10.72 n. 633)

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Fatturecartacee

Fattureelettroniche

Registrosezionale

Registrosezionale

ovvero: Registro unico con stampa a blocchi sezionali(Ris. AE 9.7.07 n.161, par. 5) e Circ. 23.2.94 n. 13/E)

Registroriepilogativo(Circ. MF n. 27 del 21.11.72)

Numerazioni progressive distinte. Es.:- 101, 102, 103- 201, 202, 203(numeriche o alfanumeriche)

Coesistenza di fatture elettroniche e di fatture cartaceeCirc. Ag. Entrate n. 36/E del 6.12.06 (par. 5.3)

101 201202

203103102

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Indicazioni «standard» da riportare in fattura (c. 6) “operazione non imponibile” (artt. 8, 8 bis, 9, 38 quater, 71,

72 del DPR n. 633/72 e artt. 41 e 58 del DL n. 331/93) “operazione esente” (art. 10 del DPR n. 633/72)

“operazione non soggetta” (art. 7 bis del DPR n. 633/72)

“inversione contabile” (artt. da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72 –operazioni UE) e casi di reverse charge interno (art. 17, c. 5, 6 e 7 e art. 74, c. 7 e 8)

“operazione non soggetta” (artt. da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72 –operazioni extra-UE)

“regime del margine – beni usati” (DL 23.2.95, n. 41)

“regime del margine – oggetti d’arte” (DL 23.2.95, n. 41)

“regime del margine – oggetti di antiquariato e da collezione” (DL 23.2.95, n. 41)

“regime del margine – agenzie di viaggio (art. 74 ter del DPR n. 633/72)

“autofatturazione” – (Casi di «obbligo proprio» – Es.: art. 34, sesto comma del DPR n. 633/72)

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Dir. 2010/45/UE del 13.7.10 (modifica la dir. 2006/112/CE)Dir. 2010/45/UE del 13.7.10 (modifica la dir. 2006/112/CE)

La fattura elettronica deve:

Assicurare cosa ? (tutti e tre)

Assicurare come ? (in alternativa)

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IAL

Integrità del contenuto Autenticità dell’origine Leggibilità della fattura

Firma elettronica qualificata (digitale) Trasmissione dati EDI

(Electronic Data Interchange) Pista affidabile di controllo di gestione Altra tecnologia affidabile

12

34

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FATTURA ELETTRONICA E FATTURA CARTACEA

EMISSIONE TRASMISSIONE CONSERVAZIONE FATTURA ELETTRONICA- Documento informatico- Trasmesso, ricevuto e

accettato per via elettronica- Garantisce lo IAL mediante:

- pista di controllo gestionale o- firma elettronica qualificata o- EDI (o altra tecnologia)

- È «immodificabile» («statico» no macroistruzioni o codici eseguibili)

a. elettronica (è il metodo ordinario) con strumenti informatici: allegato ad e-mail; PEC; terminale /modem; EDI; (NO fax)

solo elettronica (art. 39, c. 1 del DPR n. 633/72) (con la procedura di cui all’art. 3 del DM 17.6.14)

b. cartacea (è il metodo straordinario); stampa su carta e consegna o spedizione in via ordinaria (esempio: perché manca il consenso del cliente per la trasmissione elettronica)

a. cartacea, ovvero anche in seguito, b. elettronica (con la procedura di cui all’art. 4 del DM 17.6.14)

FATTURA CARTACEAa. documento analogicoovvero, b. documento informatico carente anche di uno solo degli elementi sopra riportati, che caratterizzano la fattura elettronica(fattura «creata» in forma elettronica)

a. cartacea (è il metodo ordinario); stampa su carta e consegna o spedizione in via ordinaria

a. cartacea, ovvero anche in seguito, b. elettronica (con la procedura di cui all’art. 4 del DM 17.6.14)

b. elettronica (è il metodo straordinario) con strumenti informatici: fax, scanner / PC, allegato ad e-mail

a. cartacea, ovvero anche in seguito, b. elettronica (con la procedura di cui all’art. 4 del DM 17.6.14)

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Integrazione delle fatture elettroniche (immodificabili) per acquisti unionaliCirc. AE n. 45 /E del 19.10.2005, par. 2.7.2)

(…) Le fatture elettroniche che certificano acquisti di merce da un operatore intracomunitario devono essere integrate, ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 331/1993, con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, se espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati.Posto che la fattura ricevuta non può essere in alcun modo modificata, l'acquirente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura estera (cfr C.M. 23 febbraio 1994, n. 13). Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura estera, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico.

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Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – CAD, art. 1Definizione di due tipologie di «Firma elettronica»Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – CAD, art. 1Definizione di due tipologie di «Firma elettronica»

lett. q) firma elettronica (semplice, o debole): l'insiemedei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramiteassociazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati comemetodo di identificazione informatica;

lett. q-bis) firma elettronica avanzata (forte): insiemedi dati in forma elettronica allegati oppure connessi a undocumento informatico che consentono l'identificazione delfirmatario del documento e garantiscono la connessioneunivoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatariopuo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati aiquali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevarese i dati stessi siano stati successivamente modificati;(regole tecniche in DPCM 22.2.13, artt. 55 – 62: in esserientra anche la firma c.d. «grafometrica»)

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Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – CAD, art. 1- Due particolari Firme elettroniche «Avanzate»Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – CAD, art. 1- Due particolari Firme elettroniche «Avanzate»

lett. r) firma elettronica qualificata: un particolare tipodi firma elettronica avanzata che sia basata su un certificatoqualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per lacreazione della firma;

lett. s) firma digitale: un particolare tipo di firmaelettronica avanzata basata su un certificato qualificato e suun sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e unaprivata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite lachiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare laprovenienza e l'integrita' di un documento informatico o diun insieme di documenti informatici;

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Certificati: definizioni - Codice - art. 1, lettere:

e) certificati elettronicigli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche

f) certificato qualificatoil certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’Allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti fissati dall’Allegato II della medesima direttiva.

g) certificatoreIl soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime

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Elenco certificatori attivi (gennaio 2015)N. Ragione sociale Sito web Man. op. certificatore Data iscrizione

1 ACTALIS S.p.A. http://www.actalis.it http://ca.actalis.it 28-03-2002

2 Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A. https://ca.arubapec.it https://ca.arubapec.... 06-12-2007

3 Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it http://www.bancadita... 23-01-2008

4 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. http://infinita.mps.it/Support.. http://infinita.mps.... 03-08-2004

5 Cedacri S.p.A. (già Cedacrinord S.p.A.) http://www.cedacricert.it http://www.cedacrice... 15-11-2001

6 Comando C4 Difesa - Stato Maggiore della Difesa http://www.pkiff.difesa.it/ http://www.pkiff.dif... 20-09-2006

7 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.certicomm.it http://www.certicomm... 10-07-2008

8 Consiglio Nazionale del Notariato http://ca.notariato.it http://ca.notariato.... 12-09-2002

9 ICBPI - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. https://ca.icbpi.it https://ca.icbpi.it 17-12-2012

10 In.Te.S.A. S.p.A. http://e-trustcom.intesa.it/ http://e-trustcom.in... 22-03-2001

11 Infocert S.p.A. http://www.infocert.it https://www.firma.in... 19-07-2007

12 Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo IMI S.p.A. e Banca Intesa S.p.A.) http://ca.intesasanpaolo.com http://ca.intesasanp... 07-04-2004

13 Lombardia Informatica S.p.A. http://www.lispa.it http://www.lispa.it/... 16-12-2010

14 Namirial S.p.A. http://www.firmacerta.it http://www.firmacert... 03-11-2010

15 Postecom S.p.A. http://www.poste.it http://www.poste.it 20-04-2000

16 Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. http://www.trusttechnologies. http://www.trusttech.. 01-01-2014

17 Consiglio Nazionale Forense Eventuale link al progetto on line link 10-12-2003

18 I.T. Telecom S.r.l. Eventuale link al progetto on line link 13-01-2005

19 Lombardia Integrata S.p.A. Eventuale link al progetto on line link 16-08-2004

20 SO.GE.I. S.p.A. Eventuale link al progetto on line link 26-02-2004

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Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 -CAD - Codice dell'amministrazione digitale. – Art. 20Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 -CAD - Codice dell'amministrazione digitale. – Art. 20

Articolo 20 - Documento informatico1. Il documento informatico da chiunque formato, lamemorizzazione su supporto informatico e la trasmissionecon strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cuiall'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, aisensi delle disposizioni del presente codice.1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare ilrequisito della forma scritta e il suo valore probatoriosono liberamente valutabili in giudizio, tenuto contodelle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,integrita‘ ed immodificabilita', fermo restando quantodisposto dall'articolo 21.2. (Comma abrogato) (…)

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REGOLE TECNICHE

- DPCM 22.2.13

Le regole tecniche per la sottoscrizione elettronica e la marcatura temporale dei documenti

- DPCM 13.11.14

Le regole tecniche per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici

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DPCM 22 febbraio 2013

Titolo I - disposizioni generali (definizioni, ambito di applicazione, disposizioni generali)Art. 3, c. 3: Le presenti regole tecniche definiscono le caratteristiche oggettive di qualità,sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con firmaelettronica avanzata, qualificata o digitale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 1 -bis ,e 21, comma 2, del Codice.

Titolo II - firme elettroniche qualificate e digitali (tipologie di chiavi, modalità di gene-razione, uso e verifica, dispositivi sicuri di firma, certificati qualificati)Art. 4, c. 3: Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firmadigitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall’art. 21, comma2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivarefunzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Titolo III - certificatori accreditati (obblighi, elenco pubblico dei certificatori, limitazioni d’uso dei certificati qualificati)

Titolo IV - regole per la validazione temporale mediante marca temporale (marca e contenuti, chiavi, durata di registrazione, precisione temporale, richiesta)Art. 53: 1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore. 2. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.

Titolo V - firma elettronica avanzata (caratteristiche, obblighi, limitazioni d’uso)Art. 55: 1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva.

Titolo VI - disposizioni finali (sostituisce DPCM 30.3.09)

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DPCM 13 novembre 2014

Capo I – definizioni e ambito di applicazione (artt. 1 - 2)

Capo II – documento informatico

Art. 3: Formazione del documento informatico: 1. Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti principali modalita':

a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,

acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;

c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;

d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o piu' basi dati, anche appartenenti a piu' soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica (…).

Art. 4 – Copie per immagine di documenti analogici; art. 5 – Duplicati; art. 6 - copie e estratti

Art. 7 – Trasferimento nel sistema di conservazione:1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalita' e con il formato previsti dal manuale di conservazione (…)

Capo III – documento amministrativo informatico (artt. 9 - 12)

Capo IV – fascicoli informatici, registri e repertori della P.A. (artt. 13 - 16)

Capo V - disposizioni finali (art. 17)

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Fatturazione immediata, differita, triangolare

Stesso giorno di effettuazione dell’operazione a norma dell’art. 6.Riepiloga le operazioni del giornoEsempio : entro le ore 24 del giorno di consegna dei beni o del pagamento del corrispettivo (CM 16.9.96 n. 225/E, par. 2.1)

IMMEDIATA - Art. 21, c. 4, - primo periodo

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.Riepiloga le operazioni del mese solareAttenzione: la registrazione e la liquidazione dell’imposta devono essere effettuate con riferimento al mese di consegna dei beni (art. 23, c.1).Pertanto, tali fatture sono solitamente emesse, in via cautelativa, entro lo stesso mese di consegna dei beni. – Dal 1° gennaio 2013, è ammessa anche per i «servizi».

Entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene.Consegna diretta effettuata dal proprio fornitore al proprio cliente.(CM n. 288/E del 22.12.98)

DIFFERITA - Art. 21, c. 4, secondo periodo

TRIANGOLARE - Art. 21, c. 4, quarto periodo

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 25

Tre casi particolari di

fatturazione, con:

1. inversione contabile (reverse charge)

2. esigibilità differita

3. scissione dei pagamenti (split payment)

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1. Regime di INVERSIONE CONTABILE («reversecharge») :- regime obbligatorio : debitore dell’IVA è il cessionario o

committente (reverse charge «interno» e «esterno»)- si applica solo se il destinatario è soggetto passivo IVA

Solo per fatture emesse nei confronti dello Stato e della P.A.

2. Regime di ESIGIBILITA’ DIFFERITA- regime facoltativo già consolidato da anni

3. Regime di SCISSIONE DEI PAGAMENTI («splitpayment »)- regime obbligatorio introdotto dalla Legge di stabilità peril 2015 (in attesa di approvazione della U.E.)

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 27

REGIME DI INVERSIONE CONTABILE («REVERSE CHARGE») (art. 17, c. 6/IVA) - in particolare :

lett. a): il reverse charge si applica alle:- prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla

lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera;

- rese nel settore edile (Tabella ATECO, lett. F);- da soggetti subappaltatori nei confronti

dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (NO tra committente e appaltatore);

- nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ;

- non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale (general contractor).

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lett. a-ter): (ipotesi introdotta dalla Legge di stabilità per il 2015 - art. 1, c. 629 della L. 23.12.14, n. 190)

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

- si applica ai servizi resi sia in appalto, sia in subappalto;

- nei confronti di qualunque soggetto passivo;- non si applica alle forniture di beni (fornitura con

posa in opera)- si applica anche ai servizi di «manutenzione» degli

impianti ?- con il termine «edifici» in luogo di «immobili» si è

voluto limitare l’applicazione del reverse charge ai soli «fabbricati» ?

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 29

Altre ipotesi di applicazione del «reverse charge»- oro da investimento, oro industriale, argento puro (art. 17, c. 5);- fabbricati imponibili per opzione (art. 17, c. 6, lett. a-bis));- telefonini (art. 17, c. 6, lett. b));- microprocessori (NO personal computer) (art. 17, c. 6, lett. c));- (NO) materiali lapidei provenienti da cave (art. 17, c. 6, lett. d));- prodotti energetici (quote di emissioni di gas a effetto serra;

certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, c. 6, lett. d-bis); d-ter); d-quater);

- cessioni di beni (NO servizi) effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (art. 17, c. 6, lett. d-quinquies) (in attesa di approvazione dalla UE);

- altre ipotesi da individuare con decreto MEF (art. 17, c. 7);- rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi (art. 74, c. 7 e

8);- vari (aggio sui titoli di viaggio; provvigioni agenzie di viaggio, tartufi)- reverse charge c.d. «esterno» (acquisti da soggetto non residente;

acquisti INTRA-UE; estrazione di beni da depositi IVA).

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Stato (Amministrazione centrale, diretta e periferica)Organi dello Stato (anche se dotati di personalità giuridica)Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Consorzi tra loro costituiti ai sensi dell’art. [25 della legge 8.6.90 n. 142]

31 del TUFL – D.Lgs. 18.8.00, n. 267 )CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)Istituti universitariASL (ex USL) e Enti ospedalieriEnti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico Enti pubblici di assistenza e di beneficenzaEnti pubblici di previdenza (INPS, INARCASSA, CNPADC , ecc.)

marzo 2015

occorre verificare :

Per le fatture emesse nei confronti dei seguenti destinatari :

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1 Se l’operazione è soggetta ad IVA con il «reverse charge»:In tal caso non si indica l’IVA e si evidenzia in fattura «inversione contabile»

Dalla Relazione di accompagnamento al DM 23.1.15:A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi: - pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi

da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972;

- pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’articolo 74, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972;

- pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’articolo 49 dello stesso decreto.

Da aggiungere:nuove ipotesi 17/6, lett. a-ter): servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento degli edifici ?

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 32

2 Se il corrispettivo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di (accontoo di) imposta sui redditi (es.: prestazione professionale) :

In tal caso si indica in fattura la ritenuta e i relativi riferimenti e NON si applica lo «split payment». (V. Circ. Ag. entrate n. 6/E del 19.2.15, par. 8.7 )

3 Se l’operazione è soggetta ad IVA con «split payment»:In tal caso si indica l’IVA e si evidenzia in fattura «scissione dei pagamenti»

Note :(circolare Agenzia entrate n. 1/E del 9.2.15)

- La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale (…) o dello scontrino fiscale (…).

- si è dell’avviso che (…) occorra fare riferimento ai soggetti destinatari dell’art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, effettuando, comunque, un’interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell’adozione di tale norma (…).

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 33

Circolare Agenzia entrate n. 1/E del 9.2.15, par. 1:

Sono soggetti all’obbligo dello «split payment»(oltre agli Enti individuati nell’art. 17 ter) :

- le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circ. MEF – Dip. RGS n. 16 del 20.3.03 e parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5.2.01);

- Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni che si ritengonoriconducibili a Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e consorzi tra essi costituiti;

- Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da ritenere comprese nelle C.C.I.A.A.;

- Aziende sanitarie locali e gli enti pubblici (costituiti in alcune Regioni) che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto; (…)

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Circolare Agenzia entrate n. 1/E del 9.2.15, par. 1:

- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

- enti pubblici di assistenza e beneficenza, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

Sono invece esclusi dall’obbligo dello «split payment»:- enti previdenziali privati o privatizzati;- aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);- enti pubblici economici che operano con un’organizzazione imprenditoriale di

tipo privatistico ancorché nell’interesse della collettività.- Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità

amministrative indipendenti (es. AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)

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Split Payment – DM 23.1.15

1 (…) nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate (art. 17-ter) «… ancorché non soggetti passivi d’imposta …» comunicato stampa n. 7 del 9-1-15 e Relazione allegata al decreto.

2 - obbligo di emissione della fattura (art. 21/IVA) con l'annotazione "scissionedei pagamenti".

- i fornitori non sono tenuti al pagamento dell'imposta e registrano le fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24/IVA senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

3 Se si deve applicare lo split payment non si può applicare l’esigibilità differita

4 Come versa l’IVA l’E.P.: (F24 EP, F24 normale, vers. cap. 1203 del Bilancio dello Stato)

5 E.P. soggetti passivi: versamento con la liquidazione periodica IVA

6 Monitoraggio e controllo Ag. entrate/Dip.MEF-RGS

7 Rinvio alla normativa generale IVA

8 Rimborso in via prioritaria (art. 38 bis, c. 10)

9 Efficacia: dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 36

Split Payment (fornitore: rimborso) – DM 23.1.15

Art. 30 – DPR 633/72[2] Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettua-zione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter .

riferimentosoppresso conDM 20.2.15

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 37

Split Payment e rimborso: riferimento (soppresso) al DM 22.2.07

Art. 2 - Condizioni richieste per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria

1. I rimborsi di cui al primo e al secondo comma dell' art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria a favore dei contribuenti individuati nell'art. 1, qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:a) esercizio dell'attività da almeno tre anni;b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a

10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;

c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

2. I rimborsi annuali o per periodi inferiori all'anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria individuata dall'art. 1, sono eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall' art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972 relativi allo stesso periodo di riferimento.

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Dr. Francesco Scopacasa 38

Sanzioni a carico della P.A. per gli omessi o tardivi versamentiPer il ritardato od omesso versamento dell’IVA, si applica alla P.A. la sanzione (30 %) stabilita in via generale dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.(art. 1, c. 633 della L. n. 190/2014).

Rifiuto della deroga dalla UE e clausola di salvaguardiaIn caso di mancato rilascio dell’autorizzazione, entro il 30 giugno 2015 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilirà un aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

marzo 2015

Split Payment (P.A.) – L. 190/2014

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 39

4 Se non ricorrono le ipotesi :

- 1 (reverse charge) e - 3 (split payment) che precedono, - (anche in presenza dell’ipotesi 2 – ritenuta alla fonte)

si può (è una facoltà) applicare il meccanismo dell’ «esigibilità differita» (art. 6, quinto comma del DPR n. 633/72).

In tal caso si indica l’IVA e si evidenzia in fattura «IVA ad esigibilità differita».(Ad evitare incertezze tra le parti si rende necessario che sulle fatture in questione venga comunque apposta una delle due seguenti annotazioni: "IVA ad esigibilità immediata" ovvero "IVA ad esigibilità differita".Resta inteso, in ogni caso, che se sulle fatture relative alle operazioni di che trattasi non risulta apposta alcuna indicazione al riguardo, il destinatario non può operare alcuna detrazione finché non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo. – Circ. MF n. 328/E del 24.12.97, par. 2.2.3.)

In tal caso l’elenco dei soggetti destinatari di cui al citato art. 6 è «tassativo».(non è consentita la fatturazione ad esigibilità differita nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 6, quinto comma)

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Dr. Francesco Scopacasa 40

Pagamento a “tranches ”: l’esigibilità scatta ad ogni pagamento

Fatturazione e pagamento nel medesimo anno solare:differimento della liquidazione dell’IVA al pagamento, ma nessun problema in dichiarazione annuale per il volume d’affari

Fatturazione e pagamento in anni solari distinti: Anno della fatturazione (dichiarazione annuale quadro VE) :

NO : Liquidazione dell’IVA (NO righi VE 20 – VE22) SI : Volume d’affari (SI rigo VE37 (+))

Anno del pagamento: SI : Liquidazione dell’IVA (SI righi VE 20 – VE22) NO : Volume d’affari (SI rigo VE38 (-))

Esigibilità differita e volume d’affari (art. 6 / IVA)Modalità di pagamento e conseguenze operative

marzo 2015

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 41

Stato e altriEnti dellaP.A.(art. 6, quinto comma e art. 17-tercomma 1)

In conclusioneil fornitore …

fornitore

ordinaria rivalsa IVA(esigibilitàdifferita)

con inversionecontabile

(reverse charge)

senza IVAad altro titolo

IVA espostama con

split payment

fatturaconIVA

fatturasenzaIVA

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 42

La fatturazione elettronicaobbligatoria nei confronti della

P.A. e Amministrazioni autonome

Legge Finanziaria 2008L. 24.12.07 n. 244, art. 1, c. 209 – 214

(fonte: AGID)- fornitori della P.A.: circa 2.000.000 su circa 5.000.000 di

contribuenti IVA;- fatture / anno inviate : circa 60 milioni- importo fatture : circa 135 miliardi di euro

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L. 24.12.07 n. 244 -Finanziaria 2008 - art. 1, c. 209 – 214

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere [dalla data di entrata in vigore] del regolamento di cui al comma 213 (V. DM 3.4.13, n. 55), l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni [dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali] pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 della L. 31.12.09 n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7.3.05 n. 82.

marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 43

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L. 24.12.07 n. 244 -Finanziaria 2008 - art. 1, c. 209 – 214

210. A decorrere dal termine di tre mesi [dalla data di entrata in vigore] del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 44

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Decreto MEF 7.3.08 (Chi guida la “macchina”)

1. L’Agenzia delle entrate è individuata quale gestore del Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine si avvale della SO.GE.I. quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica di detto Sistema di interscambio.

marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 45

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 46

Regolamento

DM 3 aprile 2013, n. 55(lo Schema era stato approvato dal Consiglio di Stato con

Parere n. 04322 del 12.10.2012)

Regolamento in materia di emissione,trasmissione e ricevimento della fatturaelettronica da applicarsi alle amministrazionipubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244. (GU n.118 del 22-5-2013)

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 47

Allegato Contenuto

A FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

B REGOLE TECNICHE

C LINEE GUIDA

D CODICI UFFICIO

E SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA

Documenti allegati al DM 3 aprile 2013, n. 55

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A 6 giugno 2013 Entrata in vigore del Regolamento - DM MEF 3.4.13, n. 55 (GU n. 118 del 22 maggio 2013)

B 31 luglio 2013(GU 229 – 30-9-13)

Pubblicazione dell’elenco ISTAT (Enti della P. A. che ricevono fatture solo per via elettronica)

C 6 dicembre 2013(6 mesi da A)

da questa data l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il Sistema di interscambio (art. 1, c. 214, L. n. 244/2007)

D 6 marzo 2014(3 mesi prima E)

Completamento del caricamento degli Uffici nell’IPA da parte delle Amministrazioni interessate

E 6 giugno 2014(12 mesi da A)

Applicazione del Regolamento a: Ministeri, Agenzie fiscali,Enti previdenziali e assistenziali

F 31 dicembre 2014(3 mesi prima G)

Completamento del caricamento degli Uffici nell’IPA da parte delle Amministrazioni interessate

G 31 marzo 2015(21 mesi da A)

Applicazione del Regolamento alle altre Amministrazioni interessate (termine anticipato dall’art. 25 del DL n. 66/14)

H 31 marzo 2015(21 mesi da A)

Applicazione del Regolamento alle Amministrazioni della PA locale (termine anticipato dall’art. 25 del DL n. 66/14)

I Data da stabilire Decreto del MEF che disciplina:- L’operatività da parte dei soggetti non residenti- Il trattamento delle fatture già trasmesse in via telematica

La tempistica di attuazione

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 49

fornitore destinatario

SdI

RGS

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 50

scarto

mancataconsegna

ricevuta diconsegna

rifiuto

accettazione

notifica

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 51

Ricevuta ConsegnaIdentificativo SdI: 111Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7mData Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00ZData Ora Consegna: 2013-06-06T12:01:00ZDestinatario: AAA111 Amministrazione di provaMessage Id: 123456Note: Esempio

Notifica ScartoIdentificativo SdI: 111Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7mData Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00ZRiferimento Archivio

Identificativo SdI: 100Nome File: IT01234567890_11111.zip

Message Id: 123456Note: Note

Lista errori

Codice Descrizione

00100Certificato di firma scaduto

Documentazione Sistema di Interscambio

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Dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate – ottobre 2013 (estratto)Aperto il SID

Sistema di Interscambio flussi Dati (SID)

Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati) è l’infrastruttura trasmissiva dedicata, nei servizi che ne prevedono lo specifico utilizzo, allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali. L'obbligo o la facoltà di utilizzare il SID è specificato nelle pagine informative dei singoli servizi.Per utilizzare tale infrastruttura è necessario essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) ed accreditare un proprio “nodo” di interscambio ovvero selezionare uno dei “nodi” preventivamente accreditati che offrono tale servizio di trasmissione.

La fruizione del SID richiede:a) la registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

(Entratel o Fisconline)b) l'accreditamento di un proprio nodo di interscambio. (…)

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(…) In tale ambito è anche possibile selezionare, ove gli enti interessatiabbiano perfezionato i relativi accordi, uno dei nodi che alcuni Gestori,tramite lo stesso percorso, avranno già accreditato con l’Agenzia.Le amministrazioni, società, enti e ditte individuali che si avvalgono del SID potranno utilizzare due diverse modalità di trasmissione:

a) il canale FTP (File Transfer Protocol) su rete pubblica (Internet) o SPC infranet, mediante un server FTP (nodo), ovvero

b) il canale PEC (Posta Elettronica Certificata) per file massimo 20 MB.

In caso di utilizzo del canale trasmissivo FTP potranno: utilizzare tale canale direttamente, con un proprio nodo di

interscambio; avvalersi di uno dei nodi di interscambio preventivamente accreditati

da Gestori che offrono a terzi tale possibilità di transito. In questo caso il nodo opera esclusivamente da canale trasmissivo e non ha alcun ruolo attivo nella predisposizione dei file da inviare;

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I numeri del Sistema di Interscambio

Riepilogo del funzionamento del SdI nel periodo:

dal 6 al 30 giugno 2014

il SdI ha ricevuto e gestito 43.083 «file fattura» di cui:• il 60% (25.851) sono stati inoltrati alla PA;• circa il 40% (17.179) sono stati scartati dal sistema per vari motivi;• lo 0,12% (53) non sono stati recapitati per l’impossibilità di identificare l’ufficio destinatario ed è stata restituita al cedente/prestatore l’attestazione di avvenuta trasmissione.

dall’ 1 al 31 gennaio 2015

il SdI ha ricevuto e gestito 276.866 «file fattura» di cui:• il 83,94 % (387.800) sono stati inoltrati alla PA;• il 16,01 % (52.797) sono stati scartati dal sistema per vari motivi;• lo 0,05% (176) non sono stati recapitati per l’impossibilità di identificare l’ufficio destinatario ed è stata restituita al cedente/prestatore l’attestazione di avvenuta trasmissione.

File fattura: è un supporto informatico che rappresenta il concetto giuridico di lotto di fatture elettroniche.DPR 633/72, articolo 21, comma 3: «Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni […]»

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19 ottobre 2014

20 dicembre 2014

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PER EMETTERE LA FATTURA1° problema:

individuare l’Ente al quale deve essere inviata la fattura esclusivamente in forma elettronica

(Rif. art. 1, L. 31.12.07, n. 196)

Elenco delle Pubbliche Amministrazioni

pubblicato annualmente dall’ ISTATIn GU n. 210 del 10 settembre 2014

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Elenco ISTAT – Amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali 3 tipologie di Enti (Organi costituzionali e Organi di rilievo

costituzionale, Presidenza Consiglio Ministri, Ministeri) Più di 130 (nominativi) tra Agenzie, Enti, Autorità, Istituti

Amministrazioni locali 5 tipologie di Enti (Regioni e Province autonome, Province,

Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni) 20 tipologie di Enti (Agenzie, Autorità portuali, ASL, Aziende

Ospedaliere, CCIAA, Consorzi, Enti regionali sviluppo agricolo, Fondazioni, Parchi, Teatri, Università, ecc.)

Oltre 150 altre amministrazioni locali (Agenzie, consorzi, musei, ecc.)

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 22 Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale

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Dal sito ISTAT: - febbraio 2015

Elencoenti PA

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2° problema: individuare il CODICE UFFICIO

ALLEGATO “D” - PREMESSAIl presente documento descrive (…) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione (…).Per favorire l’attuazione delle presenti regole, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono fornite apposite specifiche operative disponibili sul sito www.indicepa.gov.it ed anche accessibili dal sito del Sistema di Interscambio www.fatturazione.gov.it.Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall’Agenzia per l’Italia digitale sentita l’Agenzia delle Entrate e la Ragioneria Generale dello Stato.

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Dal sito AGID: Elaborazione del 5 giugno 2014

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AGID - Specifiche operative identificazione Uffici destinatari di fatture PAversione 1.0.4 del 23.6.14

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Codice IPA

Ufficio

F6HH86 Direzione Provinciale Bolzano

F7B0R7 Direzione Provinciale Trento

HARF3J Direzione Regionale Abruzzo

ED1F0B Direzione Regionale Basilicata

LIBBHF Direzione Regionale Calabria

DHBAAH Direzione Regionale Campania

HSIRQ2 Direzione Regionale Emilia Romagna

03IE5D Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

1F8O3G Direzione Regionale Lazio

8SB4MD Direzione Regionale Liguria

GB4P77 Direzione Regionale Lombardia

DOIBBL Direzione Regionale Marche

2P63B6 Direzione Regionale Molise

IOJCIC Direzione Regionale Piemonte

E4P4FD Direzione Regionale Puglia

C792AC Direzione Regionale Sardegna

J5ON12 Direzione Regionale Sicilia

2ERKJA Direzione Regionale Toscana

6OK5GB Direzione Regionale Umbria

DLDJPI Direzione Regionale Valle D'Aosta

QBNNFA Direzione Regionale Veneto

42TVPB Ufficio Contratti e Infrastrutture TLC

X3DZ5I Ufficio Fornitori

IB3XE4 Ufficio Rapporti con i partner tecnologici

2OHKJB Ufficio Rapporti con intermediari e agenti della riscossione

Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai fornitori dell’Agenzia delle Entrate

(…) ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono riportati nel seguente prospetto:

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INPS - codice univoco:UF5HHG

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1 Il termine per le Amministrazioni interessate per il caricamento delle anagrafiche nell’IPA precede di tre mesi da data di decorrenza dell’obbligo

2 Il termine vale anche per le PA per le quali non è ancora scattato l’obbligo della fatturazione elettronica

3 Utilizzo del codice «Centrale» denominato «Uff-eFatturaPA» in caso di mancato caricamento in IPA del codice dell’Ufficio destinatario della fattura

4 Le fatture emesse in forma cartacea entro il (*) devono essere trattate dalla PA con procedura cartacea e non elettronica

5 La fattura si considera emessa solo al ricevimento della ricevuta di consegna da parte dello SDI

6 Se il fornitore riceve da SDI la notifica di mancata consegna, trasmette la fattura (già «emessa») alla PA o la mette a disposizione (PEC, mail, ecc.)

7 Quanto sopra vale anche in caso di mancato inoltro per cause tecniche

Circolare MEF / Pres. CdM 31 marzo 2014, n. 1

(*) 6 giugno 2014 ovvero 31 marzo 2015

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ALLEGATO A - Schema di lettera di comunicazione dei Codici Ufficio di fatturazione elettronica ai fornitori.Schema esemplificativo di lettera per la comunicazione dei codici degli Uffici di fatturazione elettronica ai fornitori.

Spett.le Società/Operatore Economico,

Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi degli uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile2013

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazioneelettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal <<data di decorrenza dell’obbligo>>, non potrà più accettare fatture chenon siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013.Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezionedella fattura in formato elettronico.Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezionedelle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice UnivocoUfficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema diInterscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione etrasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguardale operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal <<data di decorrenza dell’obbligo>> lefatture elettroniche per ciascun contratto in essere.

CodiceUnivocoUfficio

Oggetto del contrattoCIG CUP

<<Altroidentificativo>>

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, siprega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione Elemento del tracciato fattura elettronicaCodice Unitario Progetto <CodiceCUP>

Codice Identificativo Gara <CodiceCIG><<altra informazione>> <<altro elemento>>

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica”pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambiodisponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

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ALLEGATO “A” - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

SOMMARIO1. PREMESSA 2. CONTENUTO INFORMATIVO 3. INFORMAZIONI FISCALI - 3.1 Cedente/Prestatore - 3.2

Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore - 3.3 Cessionario/Committente - 3.4 Soggetto Emittente - 3.5 Dati Generali - 3.6 Beni/Servizi

4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI -4.1 Trasmittente 4.2. Destinatario

5. INFORMAZIONI PER l’INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO - 5.1 Ordine Acquisto - 5.2 Contratto - 5.3 Ricezione - 5.4 Fatture Collegate - 5.5 Cassa Previdenziale

6. ALTRE INFORMAZIONI - 6.1 Trasmittente - 6.2 Cedente/Prestatore - 6.3 - Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore - 6.4 Cessionario/Committente - 6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente - 6.6 Dati Generali - 6.7 Beni/Servizi - 6.8 Pagamento - 6.9 Allegati marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 70

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1. PREMESSAIl presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge n. 244/2007.I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.(…)

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2. CONTENUTO INFORMATIVO

a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali.Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni:b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI nel seguito) di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.

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ALLEGATO “B” - REGOLE TECNICHE

INDICE

1. PREMESSA 2. MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA 4. MODALITA’ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI

INTERSCAMBIO 4.1 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE 4.2 PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE 4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI

INTERSCAMBIO4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE 5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

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1 Il termine per le Amministrazioni interessate per il caricamento delle anagrafiche nell’IPA precede di tre mesi da data di decorrenza dell’obbligo

2 Il termine vale anche per le PA per le quali non è ancora scattato l’obbligo della fatturazione elettronica

3 Le fatture emesse in forma cartacea entro il (*) devono essere trattate dalla PA con procedura cartacea e non elettronica

4 La fattura si considera emessa solo al ricevimento della ricevuta di consegna da parte dello SDI

5 Se il fornitore riceve da SDI la notifica di mancata consegna, trasmette la fattura (già «emessa») alla PA o la mette a disposizione (PEC, mail, ecc.)

6 Quanto sopra vale anche in caso di mancato inoltro per cause tecniche

7 Utilizzo del codice «Centrale» denominato «Uff-eFatturaPA» in caso di mancato caricamento in IPA del codice dell’Ufficio destinatario della fattura

Circolare MEF / Pres. CdM 31 marzo 2014, n. 1

(*) 6 giugno 2014 ovvero 31 marzo 2015

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par. 3 : Emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'art. 21, c. 1, del DPR n. 633/1972, e ricevuta dalle amministrazioni (…), solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (…).

La ricevuta di consegna (…) viene rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura e' nella disponibilita' della P.A. committente. In tal senso il rilascio, da parte dello SdI, della ricevuta di consegna (…) e' certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della P.A. committente (1).

Il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo. (2) (3)

------------ Domande : --------------------(1) Quale è la «data di emissione» della fattura ?(2) Quando viene recapitata la ricevuta di mancata consegna ?(3) Chi informa l’Amministrazione destinataria del mancato recapito ?

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(Risposte del MEF)

Note :(1) Merita precisare che, in ossequio a quanto chiarito dal Ministero delle finanze con la Circolare del 5 agosto 1994, n. 134, "per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione".

(2) La notifica di mancata consegna e' recapitata entro 48 ore se il canale di comunicazione tra SdI e pubblica amministrazione e' costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), entro 24 ore negli altri casi.

(3) Le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013 chiariscono, al paragrafo 4.5, lettera e), che in tale evenienza il SdI si fa carico di contattare il destinatario della fattura affinche‘ provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

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par. 5 : Impossibilita' di recapito della fattura elettronicaSe il mancato recapito della fattura è dovuto ad un fatto imputabile al fornitore (uso improprio del codice di fatturazione centrale o utilizzo improprio del valore di default), il SdI invia la notifica di scarto.«In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilita' di recapito".Tale attestato consiste in un messaggio firmato elettronicamente, contenente la fattura ricevuta dal SdI, ed e‘ sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta e' pervenuta al SdI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non e' stato possibile recapitarla all'amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore.

Inoltre, come chiarito al paragrafo 3, in presenza di tale attestato la fattura in esso contenuta puo' sicuramente darsi per emessa.

In tale evenienza il SdI segnala il caso agli enti di controllo preposti, affinche' l'amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di comunicazione col SdI come previsto dalle Linee guida di cui all'allegato C al DM 55/2013. Tale procedimento si rende necessario in quanto, pur essendo le pubbliche amministrazioni obbligate ad aggiornare l'indice IPA, spetta all'iniziativa delle amministrazioni medesime ottemperare all'obbligo, ne' e' previsto alcun potere sostitutivo in caso di inottemperanza.

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Occorre pertanto individuare, nei termini di seguito specificati, una procedura che consenta al fornitore di recapitare comunque la fattura all'amministrazione committente, e vedere soddisfatto il proprio diritto a percepire il corrispettivo contrattualmente previsto, (…).

(…) il fornitore, che ha gia' ottemperato all'obbligo di emissione della fattura in forma elettronica (…), potra' comunque direttamente trasmettere all'amministrazione committente o mettere a disposizione di quest'ultima la fattura elettronica.

E' ad esempio possibile trasmettere l'attestato inviato dal SdI, che come specificato e' firmato elettronicamente e contiene la fattura elettronica, tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero di metterlo a disposizione dell'amministrazione committente tramite portali telematici che consentano a quest'ultima di effettuare il download dell'attestato e della fattura elettronica nello stesso inclusa.

Alla ricezione in formato elettronico dell'"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilita' di recapito", l'amministrazione committente puo' prendere visione della fattura in esso contenuta, e viene a conoscenza del fatto che la medesima fattura e' stata correttamente inviata al SdI. La fattura elettronica contenuta nell'attestato puo' pertanto ritenersi ricevuta dall'amministrazione committente.

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Nel caso in esame non trova quindi applicazione il divieto di procedere al pagamento (…), in quanto la fattura e' stata emessa, inviata e ricevuta in forma elettronica. Pertanto, ove siano verificate tutte le altre condizioni previste, l'amministrazione deve sicuramente procedere al pagamento della fattura in questione. La fattispecie di cui al presente paragrafo riguarda tutti i casi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma, per motivi tecnici, risulti impossibile l'inoltro all'amministrazione committente.

(…) nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo, la struttura di supporto del Sdi contatta il referente del servizio di fatturazione elettronicadell'amministrazione ricevente affinche' provveda tempestivamente alla risoluzione del problema (…) Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non e' riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilita' di recapito".

In tale ultima evenienza risultano applicabili le considerazioni di cui al paragrafo 3 relativamente alla data di emissione della fattura, nonche' quelle di cui al paragrafo 5) relativamente alla "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al Sdi con impossibilita' di recapito" e alla procedura che consente il recapito della fattura elettronica ivi compresa la non applicabilita' del divieto di procedere al pagamento (…)

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ALLEGATO “E” - SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA

I servizi di Supporto di natura informatica resi disponibili nell’ambito del Programma diRazionalizzazione degli acquisti, sono indirizzati alle piccole e medie imprese (d’ora innanzi, PMI)abilitate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi, MEPA), che abbianoalmeno un catalogo pubblicato on line nel relativo sistema (d’ora innanzi Sistema)I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invio delle fatture in formatostandard al Sistema di Interscambio (SDI) e consistono nelle seguenti funzionalità:

Adesione al servizioGenerazione delle fatture in formato SDIConservazione delle fattureServizi di comunicazione con il SDI.

Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono rese disponibili sul portaledel Programma di razionalizzazione degli acquisti (www.acquistinretepa.it).

1. ADESIONE AL SERVIZIOLe PMI abilitate al MEPA hanno a disposizione una funzione che permette di aderire al servizio, tramiteil portale del Programma (www.acquistinretepa.it).La procedura di adesione prevede l’accesso del Fornitore mediante le credenziali (utenza e password)assegnate all’atto dell’abilitazione al MEPA e la creazione, mediante la compilazione on-line, di undocumento di adesione al servizio. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal Fornitore.Possono aderire al Servizio le PMI abilitate al MEPA, che abbiano almeno un catalogo pubblicato on-line.Il venir meno del suddetto requisito, per un periodo superiore ai 30 giorni solari consecutivi, determinala decadenza del Fornitore dalla fruizione del Servizio e la conseguente interruzione dello stesso. Restafermo che il servizio della conservazione sarà garantito per le operazioni effettuate nel periodoantecedente all’interruzione stessa.

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Da: www.acquistinretepa.it> PROGRAMMA > SEI UN'AMMINISTRAZIONE? > SEI UN'IMPRESA?

Con le nuove regole del MEPA, offerta più ricca per le Amministrazione e maggiore apertura alle imprese

Da oggi sarà più facile lo scambio di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), lo strumento telematico messo a disposizione di Amministrazioni e imprese per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Dal 15 luglio sono operative, infatti, le nuove regole che disciplinano l’accesso e l’operatività sul MEPA.Uno dei principali obiettivi delle nuove regole è quello di facilitare l’accesso e la partecipazione delle micro imprese, anche grazie alla revisione dei requisiti di capacità economico/finanziaria.Un’ulteriore modifica che mira ad ampliare la platea di soggetti che possono abilitarsi al MEPA è la possibilità di abilitazione per le Reti di impresa, gli aderenti alle associazioni di tipo non ordinistico e quindi, più in generale, per chi svolge attività professionale non organizzata ai sensi della legge n. 4/2013. In tal modo si punta a fornire uno strumento per rafforzare l’offerta commerciale dei soggetti più piccoli grazie alle reti d’impresa, aumentando così la loro competitività sul mercato delle forniture pubbliche.La pubblicazione delle nuove regole è stata anche l’occasione per estendere la gamma dei prodotti attualmente presenti a catalogo, nonché di apportare modifiche e/o integrazioni, nei singoli bandi del Mercato Elettronico. Le Amministrazioni avranno quindi a disposizione non solo un maggior numero di imprese a cui rivolgersi, grazie agli interventi di apertura al mercato previsti dalle nuove regole, ma anche un’offerta ampliata per una serie di categorie merceologiche, dagli strumenti e materiali da laboratorio, agli ausili per la mobilità, dalle ferramenta ai servizi di traduzione.Per scoprire tutte le novità dei singoli bandi, leggi il documento allegato.

Link utili> Regole di e-procurement > Novita bandi MEPA

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Infocamere + AgID

24fatture/anno

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Simulazione

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ID e Nome Tag XML

Tipo info Descrizione funzionale

Formato e valori ammessi

Obbligatorietà e occorrenze

Dimensione min … max

Il file “Formato_FatturaPA_Tabellare” V. 1.1

Questo file è disponibile nel sito in formato PDF e contiene in manieraanalitica tutte le voci che compongono la fatturaPA suddivise in duesezioni: Testata (header) e corpo (body).La Tabella ha uno sviluppo matriciale, e contiene in verticale le singolevoci componenti la fattura e, per ciascuna di esse, in orizzontale, leseguenti informazioni:

Le singole voci (ID e Nome Tag XML) sono riunite in gruppi generaliarticolati ciascuno in un certo numero di divisioni e di ulteriorisuddivisioni in cascata fino al quarto ordine (divisione 1, divisione 2,divisione 3, divisione 4). Ad esempio, la voce “1.1 – Dati Trasmissione”, èarticolata in: “1.1.1 – IdTrasmittente”, a sua volta suddiviso in “1.1.1.1 –IdPaese e 1.1.1.2 – IdCodice”; 1.1.2 “Progressivo invio”, ecc..Al termine della Tabella sono inoltre riportate 5 tipologie di codifica eciascuna di esse è articolata in una serie di voci.

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1 <FatturaElettronicaHeader> Primadivisione

Seconda divisione

Terza divisione

Quarta divisione

Totale campi

1.1 <DatiTrasmissione> 1.1.1…(5) 1.1.1.1…(4) ‐‐‐ ‐‐‐ 10

1.2 <CedentePrestatore> 1.2.1…(6) 1.2.1.1…(28) 1.2.1.1.1…(7) ‐‐‐ 42

1.3 <RappresentanteFiscale> 1.3.1…(1) 1.3.1.1...(3) 1.3.1.1.1….(7) ‐‐‐ 12

1.4 <CessionarioCommittente> 1.4.1…(2) 1.4.1.1…(9) 1.4.1.1.1…(7) ‐‐‐ 19

1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> 1.5.1…(1) 1.5.1.1…(3) 1.5.1.1.1…(7) ‐‐‐ 12

1.6 <SoggettoEmittente> ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1

Totali : 6 gruppi 15 47 28 0 96

2 <FatturaElettronicaBody>2.1 <DatiGenerali> 2.1.1…(10) 2.1.1.1…(38) 2.1.1.1.1…(27) 2.1.1.1.1.1….(7) 83

2.2 <DatiBeniServizi> 2.2.1…(2) 2.2.1.1…(24) 2.2.1.1.1…(9) ‐‐‐ 36

2.3 <DatiVeicoli> 2.3.1…(2) ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 3

2.4 <DatiPagamento> 2.4.1…(2) 2.4.1.1…(21) ‐‐‐ ‐‐‐ 24

2.5 <Allegati> 2.5.1…(5) ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 6

Totali : 5 gruppi 22 83 36 7 153

Totale complessivo dei campi: gruppi 11 36 130 64 7 248

CODIFICHE<RegimeFiscale> Da RF01 a RF19 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 19

<TipoCassa> Da TC01 a TC22 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 22

<ModalitaPagamento> Da MP01 a MP21 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 21

<TipoDocumento> Da TD01 a TD06 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 06

<Natura> Da N1 a N6 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 6

Totali : 5 codifiche 74 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 74

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2.2.2    – <dati riepilogo>2.2.2.7 – <esigibilità IVA>

Nuova versione (dopo l’emanazione del DM 23.1.15)

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File: Suggerimenti per la compilazione della fattura

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Esempio: indicazione in fattura dei codici “CUP” e “CIG”, secondo la seguente articolazione. Questi campi sono «obbligatori»: in mancanza, la Pubblica amministrazione non può procedere al pagamento della fattura.

2. <FatturaElettronicaBody>

2.1 <DatiGenerali>

……..

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>

……..

2.1.2.6 <CodiceCUP> - codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (Disposizioni in materia di normativa antimafia).

2.1.2.7 <CodiceCIG> - Codice Identificativo della Gara, in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della L. 16.1.03, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

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Il file “Formato_FatturaPA_Tabellare” V.1.1

Il file è disponibile nel sito in formato PDF, ricalca il tracciato delprecedente file «Formato_fatturaPA_Tabellare» V. 1.0 e contiene inmaniera analitica tutte le voci suddivise nelle due sezioni «Testata»(header) e «corpo» (body) e, al termine, un elenco di codifiche.Rispetto alla versione 1.0 sono stati invece aggiunti o variati i seguenticampi e codici :

campo 2. <FatturaElettronicaBody>2.1 <DatiGenerali>

nuovo/variato

2.1.1.6.1 Bollo virtuale - (Bollo assolto ai sensi del DM -MEF17.6.14, art. 6) - (sostituisce il precedente <NumeroBollo>)

variato

2.1.10 (nella ver. 1.0 «<NormaDiRiferimento>») eliminato

2.1.10 <FatturaPrincipale> (nella ver. 1.0 «2.1.11») rinumerato

2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale> (nella ver. 1.0 «2.1.11.1») rinumerato

2.1.10.2 <DataFatturaPrincipale> (nella ver. 1.0 «2.1.11.2») rinumerato

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codice contenuto nuovo/variato

RF 17 IVA per cassa (art. 32 bis, DL 83/2012)(sostituisce il precedente riferimento all’art. 7 del DL 185/2008)

variato

RF19 Regime forfetario (art. 1, c. 54 – 89, L. n. 190/2014)

nuovo

MP 18 Bollettino postale nuovo

MP 19 SEPA Direct debit nuovo

MP 20 SEPA Direct debit Core nuovo

MP 21 SEPA Direct debit B2B nuovo

N 6 Inversione contabile (reverse charge)(nella ver. 1.0 : 2.1.10 «<NormaDiRiferimento>»)

nuovo

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Obblighi

di tenuta e conservazionedelle fatture e delle altre

scritture contabili

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Codice civile - art. 22201. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.3. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

IVA - DPR n. 633/72, art. 39, terzo comma

[3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché lefatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dalpresente decreto devono essere conservati a normadell’articolo 22 del DPR 29.9.73, n. 600. (…)

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DPR 29.9.73, n. 600, art. 22(…) [2] Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, dialtre leggi tributarie, del Codice civile o di leggi speciali devono essereconservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi alcorrispondente periodo d' imposta, anche oltre il termine stabilito dall' art.2220 del Codice civile o da altre leggi tributarie (…)

DPR n. 633/72, art. 57[1] Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti (…) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (…)[2] In caso d' omessa presentazione della dichiarazione, l' avviso d' accertamento (…) può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.[3] In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal D.Lgs 10.3.00, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (…)

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Art. 39 del DPR n. 633/72 – (segue terzo comma)

(…) Le fatture elettroniche sono conservate inmodalità elettronica, in conformità alle disposizionidel decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Lefatture create in formato elettronico e quellecartacee possono essere conservateelettronicamente. Il luogo di conservazioneelettronica delle stesse, nonché dei registri e deglialtri documenti previsti dal presente decreto e daaltre disposizioni, può essere situato in un altroStato, (…)

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 114

(…) a condizione che con lo stesso esista unostrumento giuridico che disciplini la reciprocaassistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territoriodello Stato assicura, per finalità di controllo,l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti idocumenti ed i dati in esso contenuti, compresiquelli che garantiscono l’autenticità e l’integritàdelle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, sianostampabili e trasferibili su altro supportoinformatico.

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 115

Termini di registrazione –art. 7 c. 4 ter, DL 10.6.94 n. 357, conv. in L. 8.8.94 n. 489

“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasiregistro contabile con sistemi meccanografici éconsiderata regolare in difetto di trascrizione suisupporti cartacei, nei termini di legge, dei datirelativi all’esercizio [corrente] per il quale itermini per la presentazione delle relativedichiarazioni annuali non siano scaduti daoltre tre mesi(*), allorquando anche in sede dicontrolli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornatisugli appositi supporti magnetici e venganostampati contestualmente alla richiesta avanzatadagli organi competenti e in loro presenza.”(*) Dal 2016 dichiarazione IVA entro febbraio (prima: entro settembre)

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marzo 2015

Le regole tecniche in materia di sistema di conservazione

dei documenti

(DPCM 3.12.13)

Dr. Francesco Scopacasa 116

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marzo 2015 Dr. Francesco Scopacasa 117

DPCM 3 dicembre 2013

Art. 1 - definizioni e contenuto degli Allegati (all. 1, 2, 3, 4, 5)

Art. 2 – ambito di applicazione c. 2: Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Codice, nonche' ai soggetti esterni a cui e' eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici.

Art. 3 – sistema di conservazionec. 2 (…) il sistema di conservazione assicura, (…) la conservazione (…) dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita': a) i documenti informatici (…) con i metadati ad essi associati (…)3. Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

Art. 4 – oggetti della conservazione c. 1 Gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti informativi che si distinguono in: a) pacchetti di versamento; b) pacchetti di archiviazione; c) pacchetti di distribuzione.

Art. 5 – modelli organizzativi della conservazionec 1. (…) distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente; conservazione all’interno della struttura o affidata a soggetti esterni anche accreditati presso AGID.

Art. 6 – ruoli e responsabilità c 1. Nel sistema di conservazione si individuano almeno i seguenti ruoli:

a) produttore; b) utente; c) responsabile della conservazione.

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DPCM 3 dicembre 2013

Art. 7 – responsabile della conservazionec 1. opera d’intesa con i responsabili privacy, sicurezza, sistemi informativi, gestione documentale; Elencazione dei compiti e delle responsabilità (lettere da a) ad m)).

Art. 8 – manuale di conservazionec 1. è un documento informatico; elencazione dei contenuti (lettere da a) ad l)).

Art. 9 – processo di conservazione c. 1: Essenzialmente: acquisizione e verifica di un pacchetto di versamento; creazione di un pacchetto di archiviazione. Elenco attività (lettere da a) ad l)).

Art. 10 – modalità di esibizionec. 2 (…) i soggetti autorizzati hanno accesso diretto da remoto a pacchetti di distribuzione selettiva.

Art. 11 – formati degli oggetti destinati alla conservazione c. 1 Gli oggetti utilizzano i formati di cui all’Allegato 2.

Art. 12 – sicurezza del sistema di conservazionec 1. riferimenti normativi degli obblighi di sicurezza da rispettare per la P.A.; c. 2 Idem per i privati

Art. 13 – accreditamentoc. 1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce, con propri provvedimenti, le modalita' per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti di cui all'art. 44-bis del Codice i quali adottano le presenti regole tecniche di cui al presente decreto per la gestione e la documentazione del sistema di conservazione, nonche' per l'espletamento del processo di conservazione.

Art. 14 – disposizioni finali (sostituisce Delibera CNIPA 11.2.04)

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Allegato Contenuto

1 GLOSSARIO / DEFINIZIONI

2 FORMATI E CRITERI DI SCELTA (PDF; PDF/A; TIFF; JPEG; OOXML;

ODF; XML; TXT)

3 STANDARD E SPECIFICHE TECNICHE

4SPECIFICHE TECNICHE DEL PACCHETTO DI ARCHIVIAZIONE

5 METADATI

Documenti allegati al DM 3 dicembre 2013(Sistemi di conservazione)

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produttore

sistema di conservazione

pacchetto di versamento

pacchetto di distribuzione.

utente

responsabile della conservazione

pacchetto di archiviazione

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Conservazione elettronica dei documenti con validità fiscale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014

DL 10.6.94 n. 357, conv. in L. 8.8.94 n. 489, art. 7 bis, c. 9

Le disposizioni di cui all' ultimo comma dell' articolo 2220 del codicecivile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tuttele scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate lemodalità per la conservazione su supporti di immagini dellescritture e dei documenti di cui al presente comma.

(DM 23.1.04)

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DM 17.6.14, art. 1 - definizioni

NO a nuove definizioni Rinvio alle definizioni contenute nel CAD (art. 1

del D.Lgs. n. 82/2005) Rinvio alle definizioni contenute nei decreti

attuativi emanati a norma dell’art. 71 del CAD : DPCM 22.2.13 – Regole tecniche relative alle

firme elettroniche (V. art. 1 – definizioni) DPCM 3.12.13 – Regole tecniche di

conservazione (V. all. 1 – Glossario/definizioni; questo precisa che le definizioni devono intendersi in aggiunta a quelle contenute nell’art. 1 del DPR 28.12.2000 n. 445 – Testo Unico della Documentazione amministrativa)

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DM 17.6.14, art. 2 - Ambito di applicazione

le norme del decreto si applicano a tutti i docu-menti e le scritture aventi rilievo tributario, indipendentemente dall’Agenzia di riferimento (il DM 23.1.04 escludeva invece i documenti doganali)

Caratteristiche del documento e formato: è stata eliminata l’indicazione di documento “statico non modificabile”, sostituita con l’obbligo di assicurare l’immodificabilità (1), l’integrità, l’autenticità e la leggibilità del documento, ed è stato eliminato il riferimento al “supporto”, sostituito dall’obbligo di utilizzare un determinato “formato” del documento.

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DM 17.6.14, art. 2 - Ambito di applicazione(1) L’obbligo della “immodificabilita” del documento informatico è contenuto - negli articoli 20 e 21 del CAD;- nell’art. 4, c. 3 del DPCM 22.2.13 («Il documento informatico, sottoscritto con firma

elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall’art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.»)

- nel presente art. 2, c. 2 del DM 17.6.14. Quest’ultimo stabilisce che “I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita', dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo (…)” . Tra i decreti di cui all’art. 71 del CAD, il DPCM 3.12.13 definisce (nell’All. 1 –Glossario), il termine “Immodificabilità” come la “caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso. Lo stesso Glossario definisce inoltre il termine “staticità” come la “caratteristica che garantisce l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione”.

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Documenti che già rientravano nel campo di applicazione del DM 23.1.041 libro giornale e libro degli inventari

2 scritture ausiliarie di contabilità (elem. patrimoniali e reddituali)

3 scritture ausiliarie di magazzino

4 registro dei beni ammortizzabili

5 bilancio d’esercizio (stato patrimoniale - art. 2424 c.c., conto economico – art. 2425 c.c. e nota integrativa – art. 2427 c.c.)

6 allegati obbligatori al bilancio d’esercizio (relazione sulla gestione; relazione dei sindaci ; relazione dei revisori contabili)

7 libri sociali (art. 2421 c.c.: soci, obbligazioni, adunanze varie)

8 registri IVA (acquisti, fatture, corrispettivi, ecc.)

9 dichiarazioni fiscali (UNICO, IVA, ecc.)

10 moduli di pagamento (ad esempio, i modelli F23 ed F24)

11 fatture e documenti simili (comprese le “bollette” per la somministrazione di acqua, gas, energia elettrica)

12 documento di trasporto (DDT)

13 giornale di fondo dei misuratori fiscali (DGFE)

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Documenti che non rientravano nel campo di applicazione del DM 23.1.04, ma rientrano invece nel campo di applicazione del DM 17.6.14

1 Documenti doganali (DAU, DAA, DAS, ecc)

2 Documenti relativi al settore delle accise

(esclusi i documenti commerciali (fatture) con addebito di corrispettivi comprensivi di accisa)

3 Documenti relativi al settore delle imposte di consumo

(esclusi i documenti commerciali (fatture) con addebito di corrispettivi comprensivi di imposta di consumo)

Documenti che NON rientravano nel campo di applicazione del DM 23.1.04, né rientrano nel campo di applicazione del DM 17.6.14

4 Registri previsti dalla legislazione del lavoro (libro paga, libro matricola)

Regole di tenuta e conservazione di cui alla Circ. del Min. del Lavoro e politiche sociali n. 33/03 del 20.10.03

5 Ricevuta fiscale (Circ. n. 36 del 6.12.06, par. 3.2.1)

6 Scontrino fiscale (Circ. n. 36 del 6.12.06, par. 3.2.2)

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DM 17.6.14, art. 3 - Conservazione dei documenti informatici

Rispetto delle norme del Codice civile, del CAD e delle disposizioni tributarie

Funzioni di ricerca ed estrazione per chiavi (nome, partita IVA, ecc.)

applicazione della marca temporale (in luogo del riferimento temporale) sul pacchetto di archiviazione

Periodicità di conservazione: annuale per tutti i documenti come da art. 7, c. 4 ter del DL 357/94 (comprese le fatture per le quali era invece prima prevista una conservazione quindicinale)

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DM 17.6.14, art. 4 - Conservazione dei documenti analogici

Dematerializzazione dei documenti analogici: la copia informatica per immagine (scansione) si effettua ai sensi dell’art. 22, c. 3 del CAD (stessa efficacia dell’originale se non è espressamente disconosciuta)

può essere firmata con firma avanzata, digitale o con firma basata su certificati forniti dalle Agenzie fiscali;

Ricorso al notaio: necessita solo per i documenti analogici originali “unici”

Regole di conservazione come da art. 3Distruzione dell’originale al termine del processo

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Codice civileArt. 2215-bis - Documentazione informatica

[1] I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta èobbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sonorichiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essereformati e tenuti con strumenti informatici.

[2] Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo commadebbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messia disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazioneprimaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi disupporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

[3] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazioneprevisti dalle disposizioni di legge o di regolamento per latenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso ditenuta con strumenti informatici, mediante apposizione,almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e dellafirma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dalmedesimo delegato.

[4] (...)

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Codice civileArt. 2215-bis - Documentazione informatica

[4] Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni,la firma digitale e la marcatura temporale devono essereapposte all'atto di una nuova registrazione e da taleapposizione decorre il periodo annuale di cui al terzocomma.

[5] I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici,secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficaciaprobatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

[6] Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria perdisposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, iltermine di cui al terzo comma opera secondo le norme inmateria di conservazione digitale contenute nelle medesimedisposizioni (DM 17.6.14)

Note:1 articolo inserito dall'art. 16, c. 12-bis, D.L. 29.11.08, n. 185, conv .in L. 28.01.09, n. 2; il successivo c.

12-ter reca ulteriori disposizioni relative all'obbligo di bollatura dei documenti.2 Con l’art. 6, c. 2, lett. f quater del DL 13.5.11, n. 70, conv. in L. 12.7.11, n. 106, sono stati sostituiti i

c. 3 e 4 ed è stato aggiunto il c.. 6.

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DM 17.6.14, art. 5 - Conservazione ed esibizione

Obbligo di comunicazione: l’utilizzo della procedura di conservazione elettronica deve essere comunicato nella dichiarazione annuale dei redditi

Comunicazione dell’”impronta”: soppressione del precedente obbligo

A richiesta, in caso di controlli, il documento deve essere reso leggibile e disponibile su carta o supporto informatico

Possibilità di esibizione del documento informatico (regole da stabilire con Provv. delle Agenzie fiscali)

Disposizioni particolari per comunicazione e esibizione da emanare con Provv. Agenzia Dogane/Monopoli

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DM 17.6.14, art. 6 - Pagamento dell’imposta di bollo

Versamento dell’imposta in compensazione (con Mod. F24)

Versamento esclusivamente in modalità telematica Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Eliminazione del precedente sistema (versamento

presuntivo in acconto e di conguaglio) Obbligo di indicare sulle fatture elettroniche soggette a

bollo il riferimento al presente decreto (art. 6 – DM 17.6.14)

Per i libri e registri (es. libro giornale, no registri IVA), l’imposta è di 16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazione di 2.500 (registrazione = accadimento contabile –Ris. AE 161/E del 9.7.07).

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DM 17.6.14, art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

Abrogazione del DM 23.1.04: dal 27.6.14 (entrata in vigore del DM 17.6.14);

Validità del DM 23.1.04: mantenimento per i documenti conservati con le “vecchie” regole

I documenti conservati secondo le “vecchie” regole possono essere «riversati» in qualunque momento in un sistema di conservazione tenuto secondo le «nuove» regole

Per la “trasmissione” di documenti informatici alle Agenzie fiscali è necessaria la sottoscrizione mediante: Firma digitale, ovvero Firma basata su certificati rilasciati dalle medesime Agenzie