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FATTURA ELETTRONICA B2B e PA E CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI FISCALI Milano, 27 novembre 2017 Avv. Giorgio Confente

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FATTURA ELETTRONICA B2B e PA E

CONSERVAZIONE DIGITALE DEI

DOCUMENTI FISCALI

Milano, 27 novembre 2017

Avv. Giorgio Confente

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Quadro normativo di riferimento

FATTURA ELETTRONICA B2B e B2G

•Direttiva 2001/115/CE: riconoscimento normativo della fattura elettronica

•Direttiva 2010/45/CE: “liberalizzazione” della fattura elettronica

•Decreto interministeriale del 3/4/2013 n. 55: fattura elettronica PA

•Decreto legislativo 127/2015: comunicazione opzionale dati fatture e fattura B2B

•Decreto legge 193/2016: comunicazione obbligatoria dati fatture

•DDL 2960/2017 (legge di bilancio del 2018): fattura elettronica B2B

CONSERVAZIONE DIGITALE «A NORMA»

•Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)

•DPCM 3 dicembre 2013: regole tecniche sulla conservazione

•DPCM 14 novembre 2014: regole tecniche documento informatico

•DMEF 17 giugno 2014: norme sulla conservazione documenti fiscali

•Linee guida AGID Novembre 2015

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LA FATTURA ELETTRONICA B2B

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Le diverse “fatture elettroniche”

1. Fattura trasmessa elettronicamente,

➢ Utilizzo di canali elettronici per l’ “emissione” della fattura (es. upload su sito web, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata)

2. Fattura elettronica «lato emittente»

➢ Utilizzo di canali elettronici o cartacei per l’ “emissione” della fattura (es. upload su sito web, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, postalizzazione tradizionale) + conservazione digitale “a norma” della copia mittente

La fattura elettronica come 3. flusso strutturato di dati

Utilizzo di formati elaborabili (es. xml, EDI, ecc.) per l’automatica ➢

acquisizione dei dati nei sistemi informativi

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La fattura elettronica(direttiva 2010/45/UE)

NOZIONE DI FATTURA ELETTRONICA

Per “fattura elettronica” s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla direttiva 20006/112/CE “emessa e ricevuta in formato elettronico”

Solo per fare qualche esempio, in virtù di questa definizione sono fatture elettroniche:

• quelle trasmesse tramite posta elettronica ordinaria o certificata;

• quelle caricate su un sito web;

Non sono fatture elettroniche:

• quelle spedite per posta con conservazione digitale della copia mittente;

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La fattura elettronica(direttiva 2010/45/CE in vigore dal 1 gennaio 2013)

Il ricorso alla fattura elettronica e subordinato all’accettazione da parte del destinatario (prima del 2013 richiesto un accordo tra fornitore e cliente)

AUTENTICITA’, INTEGRITA’ e LEGGIBILITA’

Circolare 18/E/2014

Il DESTINATARIO della fattura elettronica può decidere o meno di “accettare” tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento (...) invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l’intenzione del destinatario di non accettare la fattura come “elettronica” (...)

(...) laddove l’EMITTENTE trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest’ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.

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Emissione della fattura B2B(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE)

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per “emessa” all’atto della sua:

• consegna,

• spedizione,

• trasmissione

• o messa a disposizione del cessionario o committente;

➢Perché si possa considerare fiscalmente EMESSA la fattura deve USCIRE dalla sfera aziendale: non è emessa una fattura contabilizzata ma non consegnata, spedita o trasmessa

Es. fatture caricate su sito con invio di messaggio via e-mail

MOMENTO “EMISSIONE” FATTURE B2B

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La fattura elettronica o analogica: modalità emissione(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

Modalità di emissione della fattura

Consegna o spedizione cartacea

Trasmissione elettronica

La fattura si ha per emessa”all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte”

La fattura si ha per emessa”all’atto della sua trasmissione per via elettronica”

“Per quanto concerne la data di emissione della fattura si ricorda … che non assume rilievo il momento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte. Peraltro, dovendo necessariamente la data di emissione essere indicata nel documento, soprattutto ai fini dell’esatta imputazione al periodo di riferimento, si precisa che, per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione”.(Circolare n. 134 del 5 agosto 1994)

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Le fatture analogiche spedite per posta (articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

30 giugno

La fattura riporta la data del 30

giugno

2 luglio

L’operatore inizia la compilazione

delle fatture nell’ERP aziendale

4 luglio

L’operatore ha terminato la compilazione delle

fatture nell’ERP aziendale dopo averle verificate e

controllate

5 luglio

Le fatture sono stampate, imbustate e spedite, oppure viene inviato lo spool di stampa agli operatori specializzati per la

postalizzazione

La data di emissione della fattura è il 30 giugno

L’ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nel nostro caso è anche la data di emissione,

- sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72)

- sia la data da riportare sul registro delle fattura (art. 23, comma 2, del DPR 633/72).

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Le fatture «elettroniche» spedite per posta(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

30 giugno

La fattura riporta la data del 30

giugno

2 luglio

L’operatore inizia la compilazione delle

fatture nell’ERP aziendale

4 luglio

L’operatore ha terminato la

compilazione delle fatture nell’ERP

aziendale dopo averle verificate e controllate

6 luglio

La data di emissione della fattura è il 30 giugno

L’ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nel nostro caso è anche la data di emissione,

- sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72)

- sia la data da riportare sul registro delle fattura (art. 23, comma 1, del DPR 633/72).

5 luglio

I dati sono stati acquisiti ed aggregati

dal software di fatturazione

elettronica generando i pdf delle stesse il 5

alle ore 13.22.51

Le fatture sono state firmate digitalmente con apposizione del

riferimento temporale il 6 luglio alle ore

16.34.23

7 luglio

Le fatture sono tampate, imbustate e spedite, oppure

viene inviato lo spool di stampa agli operatori specializzati per la

postalizzazione (Postel spa, Selecta spa, etc…)

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Le fatture elettroniche via e-mail o PEC: data emissione (articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

La data di emissione della fattura è il 30 giugno o il 7 luglio?

30 giugno

La fattura riporta la data del 30

giugno

2 luglio

L’operatore inizia la compilazione delle

fatture nell’ERP aziendale

4 luglio

L’operatore ha terminato la compilazione delle

fatture nell’ERP aziendale dopo averle verificate e controllate

6 luglio 5 luglio

I dati sono stati acquisiti ed aggregati

dal software di fatturazione

elettronica generando i pdf delle stesse il 5

alle ore 13.22.51

Le fatture sono state firmate digitalmente con apposizione del

riferimento temporale il 6 luglio alle ore

16.34.23

7 luglio

Le fatture sono trasmesse via e-mail o PEC il 7 luglio

alle ore 10.23.41

L’emittente ha modo altresì di verificare l’avvenuto download della fattura.

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Requisiti della fattura elettronica(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE – art. 21 DPR 633/72)

Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite:

✓mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile,

✓ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente,

✓o mediante sistemi EDI* di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati,

REQUISITI DI AUTENTICITA’ E INTEGRITA’

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La fattura emessa da terzi (art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EMISSIONE DELLA FATTURA

POSSIBILITA’

ESPRESSAMENTE

EVIDENZIATA IN FATTURA

FORNITORE PUO’ DELEGARE

EMISSIONE FATTURA

CLIENTE

TERZO

art. 21, co. 2, DPR

633/1972

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La fattura emessa da terzi (art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

Fattura “compilata da

terzi”

Fattura “emessa da

terzi”

È il caso in cui l’emittente invia al terzo un file i cui dati sono già stati aggregati: in questo caso, se si tratta di fatture elettroniche riferimento e firma devono essere apposti dal soggetto che cede il bene o presta il servizio e che delega la semplice trasmissione o postalizzazione della fattura

Se, invece, è inviato un flussso di dati da aggregare il soggetto “emittente” che deve firmare e apporre il riferimento temporale è il cliente o il terzo

classificazione introdotta con la circolare 45/E/2005 e ribadita con la circolare 18/E/2014

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Conservazione della fattura(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE – art. 39 del DPR 633/72)

1. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

MODALITA’ CONSERVAZIONE FATTURE

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Per le operazioni oggetto degli obblighi di trasmissione gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del DMEF 17/6/2014 si intendono soddisfatti:

➢per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio PA e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

ESONERO OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

N.B. Necessità di attendere un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate !!!

Conservazione fatture inviate tramite SdI(art. 21 del DL 31/5/2010 n. 78 sostituito dal DL 22.10.2016 n. 193)

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FATTURA ELETTRONICA B2B

- SISTEMA DI INTERSCAMBIO

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La fattura elettronica tra privati SdI(art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

A decorrere dal 1°luglio 2016, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

SERVIZIO GRATUITO DI FATTURA ELETTRONICA

Per specifiche categorie di soggetti sarà messo a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del DMEF 3 aprile 2013, n. 55*

(*) L'Agenzia per l'Italia digitale (…) mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

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L’applicazione ADE fattura B2B: fase I - generazione FE

CANALI ACCREDITATI

•Entratel - Fisconline•Carta Nazionale dei Servizi (CNS)•SPID il nuovo "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale«

UTENZA DI LAVORO

Ogni utente deve accedere ai servizi con le proprie credenziali di persona FISICA.Successivamente, è possibile scegliere l'utenza di lavoro selezionando il collegamento con una persona GIURIDICA

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L’applicazione ADE fattura B2B: fase II – trasmissione FE

CANALI ACCREDITATI

•Entratel - Fisconline•Carta Nazionale dei Servizi (CNS)•SPID il nuovo "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale«

UTENZA DI LAVORO

Ogni utente deve accedere ai servizi con le proprie credenziali di persona FISICA.Successivamente, è possibile scegliere l'utenza di lavoro selezionando il collegamento con una persona GIURIDICA

TRASMISSIONE FATTURA

La trasmissione della fattura elettronica consente l'invio via web della fattura nei tre formati previsti caricando il file dal computer dell'utente.

La funzionalità consente il caricamento di file singoli o di un archivio zip di fatture. La dimensione massima del file caricato non deve superare i 5 Mb. In caso di file archivio, esso deve contenere al massimo 10 file fattura.

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L’applicazione ADE fattura B2B: fase III – conservazione FE

SERVIZI DI CONSERVAZIONE

•CONSERVAZIONE di fatture singole o di fatture contenute in file archivio nel sistema di conservazione gratuito dell'Agenzia delle Entrate

•Richiesta di ESIBIZIONE di fatture conservate nel sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate anche se l’accordo di servizio e stato revocato

•VISUALIZZAZIONE degli esiti delle proprie richieste e REPERIMENTO della messaggistica di ritorno del sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato

•DOWNLOAD dei "Pacchetti di distribuzione" contenenti le fatture per le quali si è chiesta l'esibizione, a valle di motivazione specifica, al sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato

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La fattura elettronica tra privati - Sdi(art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

SCAMBIO OBBLIGATORIO DI FE TRAMITE SdI

A decorrere dal 1°gennaio 2017:

- il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti IVA il Sistema di Interscambio, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato Xml/PA

- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni acquisite*, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato.

(*) La modalità di messa a disposizione di queste informazioni saranno definite da un

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

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SI POSSONO NON INSERIRE NELLA “COMUNICAZIONE DATI FATTURE” (CD SPESOMETRO) LE FATTURE ELETTRONICHE IN XML INVIATE TRAMITE IL

SISTEMA DI INTERSCAMBIO ALLA PA O, CASO PIU’ RARO, AI PRIVATI

comunicazione dati fatture vs fatture tramite SdI

Chiarimenti circolare Ade 1/E/2017

•Se non tutte le fatture transitano dallo SDI il contribuente può trasmettere i dati delle altre fatture o di tutte le fatture con l’apposito canale previsto per la comunicazione opzionale

•Anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione ex d.lgs. n. 127/15 possono utilizzare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche

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La fattura elettronica tra privati - Sdi(art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI

A decorrere dal 1°gennaio 2019:

- Diventa obbligatorio scambiarsi fatture elettroniche tra soggetti residenti e stabiliti attraverso il Sistema di Interscambio

- Il formato da utilizzare sarà il formato XML/PA o altri formati standard UE da definirsi con un apposito decreto

- Sono esonerati da quest’obbligo i minimi o i forfetari

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La fattura elettronica tra privati - Sdi(art. 1, comma 3 bis, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI

A decorrere dal 1°gennaio 2019:

Bisogna inviare la comunicazione dei dati delle fatture attive e passive relative a rapporti con soggetti non residenti entro il 5 del mese successivo, con le seguenti eccezioni :

- Operazioni documentate con bolletta doganale

- Fatture che passano tramite il sistema di interscambio

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La fattura elettronica tra privati - Sdi(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI

A decorrere dal 1°gennaio 2019:

• In caso di emissione di fatture con modalità diverse, la fattura si considera non emessa con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 Dlgs 471/97 (solitamente dal 90% al 180%)

- Nel caso di omessa o inesatta trasmissione dati fatture si applicano le sanzioni previste dall’art. 11, comma 2 quater, del Dlgs 471/97

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La fattura elettronica tra privati - Sdi(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI

A decorrere dal 1° luglio 2018:

• Obbligo di memorizzazione e trasmissione dati dei corrispettivi tramite Sdi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

Esempi: distributori di carburanti

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La fattura elettronica tra privati - Sdi(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI

A decorrere dal 1° luglio 2019:

Riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti a condizione che:

• Sia garantita la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro

• in caso di contemporanea presenza di corrispettivi sia garantita anche la trasmissione facoltativa dei corrispettivi (tramite opzione)

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TRASMISSIONE OPZIONALE

DATI FATTURE

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Trasmissione opzionale dei dati delle fatture(art. 1, commi 3 e 4 , del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Con riferimento alle operazioni effettuate dal 1/1/2017, i soggetti IVA possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, comprese quelle inviate alla PA tramite SdI

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Provvedimento ADE del 28.10.2016 n. 182070 ha definito:

- I dati da trasmettere (cfr. allegato specifiche tecniche)

- Le modalità di esercizio dell’opzione

- I termini: entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre

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Trasmissione opzionale dei dati delle fatture(art. 1, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

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Trasmissione opzionale dei dati delle fatture(art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE

L'opzione per la trasmissione telematica dei dati dura cinque anni:

a: all'inizio dell'anno solare in cui è esercitata

w: fino alla fine del quarto anno solare successivo

se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Si applica la sanzione di cui all'art. 11 del Dlgs 471/97 (da 250 euro a 2.000 euro*), in caso di:

omissione della trasmissione dei dati-

o di trasmissione di dati incompleti o inesatti, -

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Trasmissione opzionale dati fatture: incentivi(art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Per chi aderisce al sistema di trasmissione elettronica di dati e corrispettivi viene meno l'obbligo di presentare:

- Modelli intrastat per acquisti intracomunitari di beni e servizi (art. 50, comma 6, DL 331/93)

INCENTIVI: MODELLI INTRASTAT

PREVISTA CMQ UNA REVISIONE DEGLI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE

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Per chi aderisce al sistema di trasmissione elettronica di dati e corrispettivi i rimborsi IVA sono eseguiti:

- in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale

- anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72

INCENTIVI: RIMBORSI IVA PRIORITARI

Trasmissione opzionale dati fatture: incentivi(art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

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Il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni

La riduzione si applica ex DMEF 4/8/2016 solo:

• per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti > 30 euro (es. bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat, assegno non trasferibili);

• per i redditi di impresa e lavoro autonomo;

INCENTIVI: ABBREVIAZIONE TERMINI PER CONTROLLI

TERMINI ORDINARI TERMINI RIDOTTI

Dichiarazione trasmessa

(fino all’anno 2015)5 anni 3 anni

Dichiarazione trasmessa

(dall’anno 2016)6 anni 4 anni

Trasmissione opzionale dati fatture: incentivi(art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

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Trasmissione telematica dei corrispettivi(art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

A decorrere dal 1/1/2017, i soggetti che sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura (commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate

L'opzione per la trasmissione telematica dei dati dura cinque anni e deve essere esercitata entro il 31/12 dell’anno precedente

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Trasmissione telematica dei corrispettivi(art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

La trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale e della registrazione fiscale dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72)

RESTANO PERO’

1.l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente

2.l’obbligo di emettere apposito documento commerciale che deve contenere i seguenti dati minimi (DMEF 7/12/2016):

a) data e ora di emissione;

b) numero progressivo;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;

d) numero di partita IVA dell'emittente;

e) ubicazione dell'esercizio;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

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Trasmissione telematica dei corrispettivi(art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

Il documento commerciale può anche avere una valenza ai fini fiscali per:

•la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;

•la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

•l’emissione della fattura differita (ex art. 21, c. 4, lett. a) del DPR 633/72).

➢Al fine di esplicare tali effetti fiscali il documento commerciale contiene, oltre alle altre indicazioni presenti nel decreto, anche

• Il CODICE FISCALE o

• il numero di PARTITA IVA dell’acquirente.

➢L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali e obbligatoria se e richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

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FATTURA ELETTRONICA

ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Fatturazione elettronica in ambito UE

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-

invoicing/index_en.htm

Piena diffusione entro il 2020, con risparmi per

240 miliardi di euro per imprese e PA.

Diversa la situazione sul fronte delle imprese dove

la Ue ha chiesto agli Stati membri di varare un

forum locale sull’argomento che fa parte del

Multistakeholder forum on e-Invoicing.

Quattro le priorità fondamentali:

1.garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente,

2.ottenere un’adozione massiva con la partecipazione delle piccole e medie imprese,

3.promuovere la più ampia diffusione tra partner commerciali che emettono FE

4.promuovere uno standard comune di fatturazione > interoperabilità “semantica” tra i

formati esistenti.

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Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

STRUTTURA

➢Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55

Allegato A - formato della fattura elettronica

Allegato B - regole tecniche

Allegato C - linee guida

Allegato D - codici ufficio

Allegato E - servizi di supporto di natura informatica

www.fatturapa.gov.it

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Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

La fattura elettronica alla PA è documento informatico in formato «strutturato» Xml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.

•B2B nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in

un allegato Pdf a una e-mail trasmessa,

•B2G la fattura emessa nei confronti della PA deve avere un formato

strutturato in Xml.

La sintassi e caratteristiche informatiche sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it

FORMATO E TRACCIATO

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Fattura.PA - esempio Xml

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Fattura.PA: contenuto

Oltre alle informazioni di carattere fiscale (art. 21 Dpr 633/72), il DM 55/2013 prevede:

1.informazioni INDISPENSABILI ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio:

• Trasmittente: identificativo, progressivo invio e formato trasmissione; • Destinatario: ufficio centrale o periferico al quale è destinata la fattura;

2.informazioni UTILI per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento

• ordine acquisto, • contratto, • ricezione beni e servizi, • fatture collegate • cassa previdenziale

3.eventuali ULTERIORI informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati (cfr …. -> allegati)

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FORNITORI

Fatture

Ricevute/notifiche

Intermediari

dei Fornitori

SISTEMA diINTERSCAMBIO

Fatture Validate

Notifiche

Intermediari

della PA

PubblicaAmministrazione

Flusso informativo per il monitoraggio di finanza pubblica

Sistema di Interscambio: SdI

Notifica esito

COMPITI

1. emissione delle FE, su richiesta

2. trasmissione delle fatture allo SdI

3. conservazione digitale, su richiesta

COMPITI

1. Ricezione delle fatture per le PA

2. conservazione digitale, su richiesta

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Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche 2. Ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),➢ http://www.indicepa.gov.it/

L’art. 6, comma 5 del DM 55/2013 stabilisce che «Il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica».

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Codici IPA – esempi ricerca(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

PER ALFABETO PER CATEGORIA PER AREA GEOGRAFICA PER C.F.

Denominazione Ente: A.S.L. DI MILANO

Codice Univoco ufficio: UFR87R

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 12319130154

Ultima data validaz. del c.f.: 14/02/2013

Regione dell'ufficio: Lombardia

Provincia dell'ufficio: MI

Comune dell'ufficio: Milano

Indirizzo dell'ufficio: C.so Italia, 19

Cap dell'ufficio: 20122

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Codici IPA – informazioni disponibili (decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

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SPLIT PAYMENT vs FATTURA PA

FATTURE ELETTRONICE vs «SPLIT PAYMENT» - PRIMA DL 50/2017

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FATTURE ELETTRONICHE -> soggetti inseriti in www.indicepa.gov.it

SPLIT PAYMENT solo -> alcune PA(circolari 1/E/2015 e 15/E/2015)

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FATTURE ELETTRONICE vs «SPLIT PAYMENT» - DOPO DL 50/2017

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FATTURE ELETTRONICHE -> soggetti inseriti in www.indicepa.gov.it

SPLIT PAYMENT -> tutte le PA, e le società controllate e quotate FTSE MIB

SPLIT PAYMENT vs FATTURA PA

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Fattura elettronica vs PA: codici CIG e CUP

Articolo 25 del decreto legge 66 del 24 aprile 2014:

al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse PA riportano:

1.il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2.Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16/1/2003, n. 3;

➢Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP

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Fattura P.A. > predisposizione

Codice

paese

Identificativo

Univoco

Trattino Progressivo

univoco

estensione

IT Codice fiscale _.xml.p7m

.xml

Esempio: IT03036000127_00001.xml

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Fattura P.A. > firma

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Controlli fase 1: notifica scarto

Le tipologie di verifiche PRELIMINARI:

1.nomenclatura -> nomenclatura non corretta

2.unicità del documento trasmesso -> duplicazione fattura

3.dimensione file -> il file supera la dimensione max

4.integrità del documento -> es. firma non valida

5.autenticità e validità del certificato di firma -> es. certificato scaduto

6.conformità del formato -> es. riferimento temporale «non coerente»

7.validità del contenuto della fattura -> es. CF non valido

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Controlli fase 2: ricevuta di consegna

• nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna;

• resta a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione;

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Controlli fase 3: notifica rifiuto/accettazione/decorrenza termini

ESEMPI

1.Dati emittente diversi da quelli inseriti nell’ordine2.Fattura per importo errato 3.Aliquota IVA errata4.Descrizione del servizio non coerente con il contratto5.Spese non riconosciute 6.Assenza del CIG7.…

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Fatturazione elettronica alla P.A.: notifiche e messaggi(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

notifica di1. scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti (fase 1);

ricevuta di consegna2. : messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA; oppure notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA. È generalmente seguita da una ricevuta di consegna (fase 2);

una 3. notifica di esito: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l’esito (=accettazione o rifiuto) segnalato dal destinatario nella notifica di esito committente (fase 3);

una notifica di 4. decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna/mancata consegna) senza aver ricevuto l’esito del committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio notifica esito;

notifica di 5. file non recapitabile: messaggio che il SdI invia al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario.

LE NOTIFICHE E I MESSAGGI RICEVUTI DALLO SDI SONO OBBLIGATORIAMENTE

DA INSERIRE NEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE ?

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Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (art. 2 c.4)

➢Decorso il termine di 15 gg, senza accettazione/disconoscimento della fattura il SdI invia un messaggio di «decorrenza termini» alla PA e al fornitore

TERMINE 15 GIORNI -> riconoscimento di debito ?

Decreto 55/2013 «La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 * codice civile)».

(*) art. 1988: «La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.»

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«SPLIT PAYMENT»

ALLARGATO

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NUOVO ARTICOLO 17-TER DPR 633/72

“1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a)società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b)società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c)società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

SPLIT PAYMENT

NORMA in VIGORE dal 1/7/2017

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SPLIT PAYMENT

ESTENSIONE DL 50/2017 - LATO CLIENTI 1L’obbligo di applicazione dello «split payment» e esteso a tutte le fatture emesse vs amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel «conto consolidato» della PA

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

https://www.istat.it/it/archivio/190748

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SPLIT PAYMENT

ESTENSIONE DL 50/2017 - LATO CLIENTI 2L’obbligo di applicazione dello «split payment» e esteso a tutte le fatture emesse vs società, di diritto privato, controllate dalla PA

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

Si tratta delle seguenti tipologie di soggetti*:

a) società controllate, di diritto e di fatto, direttamente dallo Stato;

b) società controllate di diritto, direttamente dagli enti pubblici territoriali;

c) società controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere a) e b), ancorché questi ultimi siano compresi tra le amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196

(*) Con DMEF saranno individuati soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non sono inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione tenuti all’applicazione del regime della scissione dei pagamenti.

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SPLIT PAYMENT

ESTENSIONE DL 50/2017 - LATO CLIENTI 3L’obbligo di applicazione dello «split payment» e esteso a tutte le fatture emesse vsle società quotate (oggi 40) inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/ftse-mib/lista.html

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GLI OBBLIGHI DEI FORNITORI: FATTURAZIONE

I fornitori della PA devono:

•emettere la fattura apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti”

•indicare l’imponibile e l’IVA in fattura

•registrare la fattura senza computare l’IVA a debito nella liquidazione periodica

la circolare 15/E/2015 precisa che:

“il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico. Il fornitore, pertanto, è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui al DPR n. 633 del 1972 connessi all’applicazione dell’imposta nei modi ordinari”.

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

SPLIT PAYMENT

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OBBLIGHI DEI FORNITORI: UTILIZZO “SEZIONALI”

la circolare 15/E/2015 chiarisce che il fornitore:

✓deve annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di «split payment»

Al riguardo, si osserva che il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all’art. 23 del DPR n. 633 del 1972), riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo».

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT

➢ UTILIZZO DI CODICI APPOSITI (circolare 15/E/2015)

FATTURA ELETTRONICA

➢ UTILIZZO DI SEZIONALI O DI UNA NUMERAZIONE SEPARATA (circolare 36/E/2006)

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SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

LO “SPLIT PAYMENT” NON SI APPLICA

alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale (o da scontrino non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi).

non opera lo split payment ✓ anche quando, oltre allo scontrino/ricevuta sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA

si applica lo “split payment” quando la fattura e emessa, su richiesta del cliente, ✓

in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

SPLIT PAYMENT

PRECISAZIONI CHE POSSONO ESSERE ESTESE ALL’OBBLIGO/ESONERO DI INVIO DI FATTURE ELETTRONICHE ALLA PA

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ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELLA SFERA COMMERCIALE

• le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo IVA e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali,

• i soggetti passivi IVA (es. partecipate e quotate)

➢ possono considerare l’IVA a debito nella liquidazione periodica in cui si verifica l’esigibilità, previa registrazione della fattura nel registro vendite o corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta e divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente

N.B. meccanismo analogo a quello previsto per il «reverse charge» ma con la necessità di istituire codici IVA «ad hoc»

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

SPLIT PAYMENT

il fornitore non ha la necessità di sapere se la PA agisce nella sfera commerciale - l’art. da indicare in fattura è sempre il 17 ter !!!

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REVERSE CHARGE vs SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT

prevale il «REVERSE CHARGE» (interno e estero) sullo «SPLIT PAYMENT»

Questo vale per:

•acquisti intra UE di beni, soggetti all’IVA in Italia, compresi gli acquisti effettuati da enti non soggetti IVA che hanno superato la soglia di 10.000 euro (o che hanno optato per la tassazione in Italia, al disotto della soglia)

•forniture di beni e servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi stabiliti (o di enti che hanno la partita IVA)

•ipotesi di “reverse charge” interno

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

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REVERSE CHARGE vs SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT

La normativa dispone che prevale il «reverse charge» sullo «split payment»

ESEMPI

•servizi generici commissionati a fornitori UE (es. servizi di consulenza);

•servizi digitali acquistati via web da fornitori esteri;

•acquisti di beni provenienti dall’Italia e ceduti da fornitoti UE (art. 17, c. 2)

•manutenzioni su immobili (art. 17, c. 6 lett. a ter)

•servizi di pulizia, ecc. (art. 17, c. 6 lett. a ter);

•degli acquisti di rottami di ferro, alluminio, vetro, carta, plastica ecc. (art. 74 c. 7)

•acquisti intra-UE di beni effettuati, oltre la soglia di € 10 mila (art. 47 DL 331/93)

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

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REVERSE CHARGE vs SPLIT PAYMENT – ACQUISTI PROMISCUI

SPLIT PAYMENT

Nel caso di acquisti promiscui (es. «servizi di pulizia») secondo la circolare 15/E/2015 la PA deve comunicare al fornitore la quota riferibile alla sfera commerciale (*)

➢per il fornitore questa ripartizione rileva solo per la corretta emissione della fattura

(*) 15/E/2015: «in tali casi, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti»

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

COME SI DEVE COMPORTARE IL FORNITORE IN ASSENZA DI INDICAZIONI DA PARTE DELLA PA?

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VANTAGGI SPLIT PAYMENT vs PLAFOND

SPLIT PAYMENT

VANTAGGI DELLO SPLIT PAYMENT vs PLAFOND

oLimitazione dei rischi (a carico di clienti e fornitori) connessi con la complessa gestione delle lettere d’intento (es. superamento del plafond disponibile, agli errori nella fatturazione in esubero rispetto all’ammontare della lettera d’intento, ecc.).

oEliminazione dei relativi adempimenti:▪monitoraggio sul plafond disponibile, ▪riscontro del fornitore sull’invio delle lettere all’AdE, ▪registrazione delle lettere d’intento emesse e ricevute, ▪compilazione dei quadri VC e VI della dichiarazione IVA, ecc.

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

ESSENDO L’IVA DOVUTA PER LO SPLIT PAYMENT ASSOLTA CON LA DOPPIA REGISTRAZIONE (DA PARTE DEI SOGGETTI IVA) IL CLIENTE

NON HA PIU’ LA NECESSITA’ DI INVIARE LETTERE D’INTENTO

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Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

Nell’ipotesi in cui il fornitore, emetta una nota di variazione in AUMENTO, la nota di debito:

•deve essere numerata,

•indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta

•fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa:

➢in questa ipotesi torna sempre applicabile il meccanismo dello “split payment”;

SPLIT PAYMENT – NOTE DI DEBITO(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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Quando la nota di CREDITO si riferisce ad una fattura emessa in regime di “SPLIT PAYMENT”, deve

•essere numerata,

•indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta,

•fare esplicito riferimento alla precedente fattura.

➢Il fornitore non ha diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione (non avendo versato l’IVA sulla fattura originaria) e, conseguentemente, deve limitarsi a registrare la nota di credito senza alcun impatto sulla liquidazione IVA.

La circolare 15/E/2015 precisa che il fornitore deve “procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro IVA”

SPLIT PAYMENT – NOTE DI CREDITO(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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Quando la nota di CREDITO si riferisce ad una fattura emessa in regime di “SPLIT PAYMENT”:

•nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito COMMERCIALE, il committente o il cessionario deve provvedere alla registrazione della nota di credito nel registro “IVA vendite” e nel registro “IVA acquisti”, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata a debito e rettificare l’imposta detraibile;

•nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera ISTITUZIONALE, la PA committente o cessionaria può considerare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito dello «split payment».

SPLIT PAYMENT – NOTE DI CREDITO(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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Quando la nota di CREDITO si riferisce ad una fattura emessa in regime di “ORDINARIO”,

➢Il fornitore come avviene ordinariamente nel caso in cui si emettono note di credito ha diritto a portare in detrazione, l’imposta corrispondente alla variazione, ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72, annotandola in rettifica nel registro IVA vendite di cui all’art. 23.

Questione «aperta»: si applica il nuovo termine del diritto alla detrazione nell’anno di competenza ex DL 50/2017?

SPLIT PAYMENT – NOTE DI CREDITO(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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Quando la nota di CREDITO si riferisce ad una fattura emessa in regime di “ORDINARIO”,

La PA committente o cessionaria, a sua volta:

•nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito COMMERCIALE, dovrà registrare la variazione «a debito», salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;

•nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera ISTITUZIONALE, non dovrà effettuare alcuna variazione, fermo restando in ogni caso il suo diritto alla restituzionedell’importo originariamente pagato.

CIRCOLARE 15/E/2015

«Tuttavia, in considerazione della circostanza che le PA e i fornitori … hanno implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti, si e dell’avviso che per le note di variazione indiminuzione ricevute dopo il 1°gennaio 2015, che si riferiscono ad una fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1°gennaio 2015, il fornitore potrà applicare la disciplina della scissione dei pagamenti. Tale soluzione risponde ad esigenze di semplificazione, sul piano degli adempimenti, per i fornitori che hanno già implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti.

SPLIT PAYMENT – NOTE DI CREDITO(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

REGOLARIZZAZIONE – ESEMPIO 1

Se il fornitore, dopo l’entrata in vigore dello SPLIT PAYMENT ha emesso erroneamente fattura con rivalsa dell’IVA e il cliente non ha corrisposto l’IVA, il fornitore deve “regolarizzare” tale errore con l’emissione di una nota di credito e l’emissione di un nuova fattura in regime di “scissione dei pagamenti”.

E’ possibile l’emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l’indicazione «scissione dei pagamenti»

ESEMPIO:

-Fornitore emette erroneamente fattura di 100 + 22 di IVA;

-Il cliente (PA o società) corrisponde solo 100;

➢Il fornitore deve emettere una nota di credito per stornare la fattura errata e riemettere una fattura corretta soggetta a «split payment»

SPLIT PAYMENT – REGOLARIZZAZIONI(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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REGOLARIZZAZIONE – ESEMPIO 2

In relazione al caso precedente (fattura emessa erroneamente con rivalsa IVA) l’Agenzia delle entrate ha ammesso la facoltà di non effettuare alcuna variazione se

Il cliente abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata;-

il fornitore ha computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, -l’imposta incassata dal cliente;

In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi assolta, ancorché irregolarmente.

ESEMPIO:

Fornitore emette erroneamente fattura di - 100 + 22 di IVA;

Il cliente (PA o società) corrisponde - 120, anche l’IVA;

Il fornitore può non emettere la nota di credito se versa l’IVA a debito➢

SPLIT PAYMENT – REGOLARIZZAZIONI(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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REGOLARIZZAZIONE – ESEMPIO 3

Se il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, deve correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari.

➢In tal caso, il cliente deve corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa

ESEMPIO:

-Fornitore emette erroneamente fattura di 100 + 22 di IVA con l’indicazione «scissione dei pagamenti»;

➢Il fornitore deve emettere una nota di credito per stornare la fattura errata e riemettere una fattura corretta in regime ordinario con rivalsa dell’IVA del 22%

SPLIT PAYMENT – REGOLARIZZAZIONI(circolare 15/E/2015, paragrafo 7)

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CIRCOLARE 27/E/2017 – NUOVI CHIARIMENTI

SPLIT PAYMENT

• L’inserimento di un Soggetto in uno degli elenchi pubblicati dal MEF ha valore costitutivo e prevale anche su una eventuale diversa attestazione resa al fornitore ai sensi dell’art. 17, comma 1 quater, del DPR 633 del 1972

• Il regime del plafond prevale sullo split payment, che riguarda solo le operazioni

• Non si applica lo split payment per le operazioni documentate da scontrino, da fattura semplificata o esonerate dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, anche se successivamente è emessa fattura per documentare il costo (es. netting); =/ il caso di fattura richiesta dal cliente

• Non si applica lo split payment nel caso di operazioni permutative

• Lo split payment è escluso anche per le fatture emesse nei confronti dei dipendenti degli enti società interessati dallo split (es fatture vitto e alloggio in caso di trasferta)

• Nel caso di omessa indicazione in fattura della frase “split payment” o sanzione dei pagamenti: sanzione da 1.000 a 8.000 euro, ex art. 9, c. 1 del Dlgs 471/97 (?!?)

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CONSERVAZIONE DIGITALE DEI

DOCUMENTI FISCALI

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Documento informatico

Documento analogico

Art. 1 lettera p) del CAD «documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»

Art. 1 lettera p) bis del CAD «documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»

Documenti analogici in copia Documenti analogici in originale

Originali «UNICI»

Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, e autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato

Originali «NON UNICI»

DEFINIZIONE «i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi» Art. 1 lettera v) del CAD

Documenti informatici e analogici

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Impronta e funzione di hash

GIORGIO CONFENTE Funzione di hash SHA 256 27b1eebdb6ade1489002479a3522e805760e9596

Funzione di hash SHA 256 42a3d337be8f9bf6838888ee52e4e67c8be5dfc2Giorgio Confente

Funzione di hash SHA 256 e2b34b95685df1744846592f1f1f38cbeef61401Giorgio Confente

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Riferimento e marca temporale

Riferimento temporale

“Informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici”

Marca temporale

“Evidenza informatica che consente la validazione temporale”

VALIDAZIONE TEMPORALE: “Il risultato della procedura informatica, con cui si attribuisce , ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile a terzi”

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Normativa applicabile

1. Ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici, avvengono nel rispetto:

delle regole tecniche CAD (decreto legislativo - 7/3/2005, n. 82),

dell’art. - 21 DPR 633/1972 in materia di FE

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 2 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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Formati utilizzabili

I documenti informatici fiscali hanno le caratteristiche di non modificabilità, integrità e autenticità, utilizzando i formati:

•previsti dal CAD e dalle regole tecniche*;

ovvero

•i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

(*) esempi suggeriti: PDF/A, TIFF, JPG, office Open XML (OOXML), Open Document Format, XML, TXT, Formati Messaggi di posta elettronica

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 2 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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Normativa civile e fiscale

I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate:

- le norme del codice civile

- le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità

Es. art. 2215 bis del codice civile:

c. 3 «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato».

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 3 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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MetadatiI documenti informatici sono conservati in modo tale che:

b) siano consentite funzioni di ricerca / estrazione informazioni in relazione a:• cognome, • nome, • denominazione, • codice fiscale, • partita IVA, • data o associazioni logiche di questi ultimi,

➢ laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste;

➢ Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 3 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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modalità di conservazione

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 3 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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Tempi di conservazione

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine di tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione*

➢31/12 dell’anno successivo: questo termine vale per i documenti «nativamente» informatici. Per la conservazione dei documenti analogici non esistono termini entro i quali ultimare il processo

(*) termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto legge n. 357/1994.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 3 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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Tempi di conservazione(risoluzione Agenzia entrate 46/E/2017)

✓ il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici, compresi i documenti IVA (es. fatture e registri IVA) coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,

✓ In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

ESEMPIO:

Una società con periodo d’imposta dal 1.7.2016 al 30.6.2017 deve conservare i documenti IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Quindi, con riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi del periodo 2015-2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 scade il 30.6.2017 insieme agli altri documenti dell’esercizio 2015-2016.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 3 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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Copie informatiche e per immagini

dematerializzazione di documenti e scritture

analogici

Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD e ai fini tributari termina con la sottoscrizione elettronica. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all’articolo 3.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 4 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui é tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui é tratto;

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Copie conformi

2. Ai fini fiscali, la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui al DPCM del 21 marzo 2013.

Esempi documenti originali UNICI:

Scheda carburante, nota spesa dipendenti, libri sociali e assegni

(circolare 36/E/2006 e risoluzione 161/E/2007)

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 4 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

dematerializzazione di documenti e scritture

analogici originali UNICI

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Distruzione documenti

2. La distruzione di documenti analogici - di cui è obbligatoria la conservazione - è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 4 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

dematerializzazione di documenti e scritture

analogici

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Comunicazione Agenzia entrate

1. Il contribuente è obbligato a comunicare che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 5 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Obblighi di comunicazione e esibizione delle scritture e dei

documenti

ABOLITA COMUNICAZIONE

IMPRONTA !!!

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Modalità e luogo esibizione

2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato nei modelli AA7 e AA9

(*) Ai sensi dell’art. 35, comma 2 lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 5 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Obblighi di comunicazione e esibizione delle scritture e dei

documenti

«Fermi restando gli obblighi previsti in materia di esibizione dei documenti dalla normativa vigente, il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione selettiva secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione» art. 10 DPCM 3/12/2013

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Esibizione telematica

3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 5 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Obblighi di comunicazione e esibizione delle scritture e

dei documenti

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Luogo di conservazione dei documenti digitali(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE - art. 39 DPR 633/72)

PRIMA

Circolare 5/E del 2012: «Si ritiene, quindi, che la conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali ed amministrativi fuori dal territorio italiano sia consentita per le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario, nonché per le fatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo (conservazione sostitutiva di documento informatico lato emittente), mentre sia esclusa per i restanti documenti. I file inerenti la conservazione sostitutiva delle scritture contabili, delle fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutiva, dei libri sociali obbligatori, dei documenti di trasporto, eccetera dovranno essere conservati su supporti magnetici (server) oppure ottici (DVD, CD, etc) localizzati nel territorio italiano.

LUOGO CONSERVAZIONE FATTURE E REGISTRI

ADESSO

Il luogo di conservazione elettronica delle fatture, dei registri e degli altri documenti previsti dalla normativa tributaria e civilistica, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. (art. 39 del DPR 633/72)

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Comunicazione luogo di conservazione(risoluzione Agenzia entrate 81/E/2015)

Nel caso in cui il conservatore (“elettronico”) non e il depositario delle scritture contabili, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che,

✓in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale,

✓compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 3 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

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Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

Versamento telematico imposta

di bollo

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con modalità esclusivamente telematica, tramite modello F24

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 6 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri,

registri ed altri documenti

Page 101: FATTURA ELETTRONICA B2B e PA E CONSERVAZIONE DIGITALE …

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Termini di versamento imposta di bollo

2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

ESEMPIO:

Libro giornale anno 2014 esercizio solare -> termine 30/4/2015

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 6 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri,

registri ed altri documenti

SEMPLIFICAZIONI:

-Eliminata comunicazione e pagamento preventivi

-Eliminata comunicazione consuntiva entro il 31/1

-Previsto il caso dell’esercizio «a cavallo»

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Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

Termini di versamento imposta di bollo

Le fatture elettroniche per le quali e obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto

➢Modalità di pagamento anche per le fatturePA: modificato il tracciato nella versione 1.1

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 6 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri,

registri ed altri documenti

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Calcolo imposta di bollo

3. L'imposta sui libri e sui registri*,

tenuti in modalità informatica, è dovuta:

➢ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

(*) previsti dall'art. 16 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 6 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri,

registri ed altri documenti

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Disposizioni transitorie

• Il DMEF 17/6/2014 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU -> 27/6/2014. Il DMEF 23/1/2004 continua ad applicarsi «ai documenti già conservati» alla data del 27/6/2014.

• I documenti conservati con le vecchie regole possono essere «riversati» in un sistema di conservazione elettronico conforme al nuovo DMEF

• La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

Conservazione documenti informatici fiscali(articolo 7 DMEF 17 giugno 2014 pubblicato in GU del 26 giugno 2014)

Page 105: FATTURA ELETTRONICA B2B e PA E CONSERVAZIONE DIGITALE …

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tenuta dei libri informatici (articolo NUOVO art. 2215 bis del codice civile – emendamento DL 70/2011)

“Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma"

«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni"

Page 106: FATTURA ELETTRONICA B2B e PA E CONSERVAZIONE DIGITALE …

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I libri informatici: dopo il 2011Nuovo articolo 2215 bis

I trimestre

FD + MT FD + MT

II trimestre III trimestre IV trimestre

FD + MT FD + MT

FD + MT

tenuta libera da vincoli

conservazione annuale

E sufficiente stabilizzare i libri contabili informatici entro il 31 dicembre dell’anno successivo (12 mesi successivi per gli esercizi «a cavallo») analogamente a quanto accade per i libri cartacei, per la normativa fiscale

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La conservazione delle dichiarazioniRisoluzioni Agenzia delle entrate 298/2007 e 354/2008

I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano …. anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, (art. 3, comma 9 bis, DPR 322/1998

• la sottoscrizione deve necessariamente essere apposta sul modello del contribuente (originale)

• l’intermediario e tenuto a conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa che, quindi, non deve necessariamente essere sottoscritta

Ad esempio, il commercialista che trasmette UNICO 2017 (anno d’imposta 2016), potrebbe effettuare la conservazione delle relative copie entro il termine del 31 dicembre 2018, ma la soluzione consigliabile è quella di ultimare il processo di conservazione entro il 30 dicembre 2017 così da inserire le dichiarazioni nello stesso lotto degli altri registri e documenti dei clienti riferiti al 2016

Per la copia dell’intermediario si seguono le modalità di conservazione previste dal DM 17 giugno 2014: la risoluzione 298/2007 ha chiarito che il soggetto che conserva per conto terzi le dichiarazioni (es. commercialista, CAF, ecc.) deve concludere il processo entro il termine di presentazione della propria dichiarazione + 3 mesi, perché la normativa è cambiata.

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Il libro unico del lavoro(Decreto Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008)

Il processo di conservazione del LUL deve essere effettuato con cadenza almeno mensile (periodo di paga) e deve garantire la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite.

Registrazioni su Libro Unico(Decreto Ministero Lavoro 9 luglio 2008; Circolare n. 20/2008 Ministero Lavoro;

Vademecum 9 dicembre 2008)

Formate e stabilizzate come singoli documenti informatici con Firma digitale e

Riferimento temporale

- nome - cognome - C.F - data

Conservati in lotti mensili con firma digitale e marca temporale del

responsabile della conservazione sull’insieme dei documenti o delle

impronte dei documentiArchiviazione con chiavi di ricerca

Il luogo di “tenuta” e determinato dalla norma: azienda, consulente del lavoro o associazione di categoria

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Tenuta informatica del LUL: esempio

Cedolino.

Rossi63aa965fa06e61c8527c8c6767c97c9bf4d8a212

db34eb192f3e6e33a263c78d40716ffd50a9873e

82bb9d971153129dbe3cc07c8145e34d860f76e3

41eb760eeda993243b6e4cdd930f0dc165ad8d1a

Cedolino.

Bianchi

Presenze.

Bianchi

Presenze.

Rossi

FD + RT

FD + MTFD + RT

FD + RT

FD + RT

63aa965fa06e61c8527c8c6767c97c9bf4d8a212

Db34eb192f3e6e33a263c78d40716ffd50a9873e

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1. Creazione entro il 16 del mese successivo, di lotti mensili di documenti e apposizione della FD + MT sull’evidenza da parte del RdC;

1. inserimento nell’evidenza informatica dell’impronta del periodo di conservazione precedente

Firma del TENUTARIO del LUL

(Azienda, consulente o associazione di categoria)

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1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente.

2. Ai sensi dell'articolo 44 del CAD, la conservazione può essere svolta:

• all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare;

• affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso DigitPA.

La conservazione: modelli organizzativi (DPCM 3 dicembre 2014 in vigore dal 11 aprile 2014)

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

Page 111: FATTURA ELETTRONICA B2B e PA E CONSERVAZIONE DIGITALE …

La conservazione: 8 quesiti pratici ricorrenti

Avv. Giorgio Confente - 2004/2017

Quando1. conviene iniziare a conservare digitalmente i documenti?

Quali2. sono i documenti che posso e soprattutto che mi conviene conservare?

È vero che in sostitutiva ho i 3. termini più ristretti rispetto agli obblighi di

riproduzione del cartaceo?

Quante 4. metodologie di conservazione sostitutiva esistono?

Come faccio per sapere quante 5. marche da bollo devo acquistare dove

previste?

Entro quando ed in che modalità 6. devo comunicare agli organi competenti

che sto facendo la conservazione sostitutiva?

Come deve essere regolato il caso della sostituzione della società esterna che 7.effettua la conservazione per conto del produttore?