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FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM Pag. 1 di 50 FASCICOLO INFORMATIVO Polizza di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Responsabilità Civile del Datore di Lavoro Responsabilità Civile Prodotti Ritiro Prodotti Il presente Fascicolo Informativo contiene: nota informativa; glossario; condizioni di assicurazione; modulo di proposta. Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione ed eventualmente modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

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FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM Pag. 1 di 50

FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza di assicurazione

• Responsabilità Civile verso Terzi • Responsabilità Civile del Datore di Lavoro • Responsabilità Civile Prodotti • Ritiro Prodotti

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

• nota informativa; • glossario; • condizioni di assicurazione; • modulo di proposta.

Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione ed eventualmente modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

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NOTA INFORMATIVA

• Responsabilità Civile verso Terzi • Responsabilità Civile del Datore di Lavoro • Responsabilità Civile Prodotti • Ritiro Prodotti

* La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di assicurazione.

* A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza).

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata.

Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria, è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s..

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

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d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881, [email protected] e www.lloyds.com.

e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s

Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad €21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di €16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di €3.383 milioni e da riserve centrali di €1.681 milioni.

Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad €3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad €143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report

** Tasso di cambio al 31.12.2010: € 1 = £ 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it ). L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo (Art.37, Regolamento ISVAP n.35/2010).

* B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le parti. 3. Coperture Assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Nei rispetto dei limiti ed delle condizioni di polizza, la presente assicurazione ha ad oggetto la Responsabilità Civile verso Terzi – RCT (Sezione A), la Responsabilità Civile del Datore di Lavoro – RCO (Sezione B), e la Responsabilità Civile Prodotti – RCP (Sezione C) così come derogata ed integrata rispettivamente dalla Sezione D, relativamente alla garanzia “Ritiro Prodotti”, e dagli artt. 3, 4, 5 delle Condizioni Particolari Aggiuntive. Si rinvia alle citate sezioni delle condizioni di polizza per la regolamentazione delle specifiche fattispecie, operanti se richiamate nella Scheda di Copertura. Per quanto riguarda l’ambito temporale di efficacia, l’art. 4 delle Condizioni Generali, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, stabilisce che l’assicurazione copre i sinistri che si verificano

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nel periodo di assicurazione (Loss Occurance), così come indicato nella Scheda di Copertura, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 della Sezione C, Responsabilità Civile Prodotti – RCP, il quale individua il diverso ambito temporale di efficacia “Claims Made”. A norma del citato art. 2, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato/Contraente per la prima volta durante il periodo di assicurazione indicato e denunciate agli Assicuratori nel medesimo periodo, relativamente a sinistri cagionati da prodotti consegnati successivamente alla data di retroattività pure indicata nella Scheda di Copertura. Si rinvia al predetto articolo per gli ulteriori aspetti di dettaglio. Avvertenza Il presente contratto è soggetto a condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. In particolare si rinvia all’art. 5 delle Condizioni Generali quanto alle ipotesi di sospensione della garanzia assicurativa. Specifiche limitazione sono previste dall’art. 8 delle Condizioni Generali, dagli artt. 3 e 6 della Sezione A – RCT, dall’art. 1 della Sezione C – RCP; quanto alla previsione di specifici limiti di garanzia, pure indicati nella Scheda di Copertura, dagli artt. 2 e 3 della Sezione B – RCO, nonché dall’art. 1 delle Condizioni Particolari Aggiuntive. Un elenco delle cause generali di esclusione della copertura assicurativa è contenuto all’art. 9 delle Condizioni Generali, così come precisato e parzialmente derogato nelle successive Sezioni A – RCT, B – RCO, C – RCP e D – Ritiro Prodotti. Inoltre, specifiche cause di esclusione sono indicate rispettivamente agli artt. 5 della Sezione A – RCT, 3 della Sezione C – RCP e 4 della Sezione D – Ritiro Prodotti. Infine, specifiche cause di esclusione sono altresì indicate all’art. 1 delle Condizioni Particolari Aggiuntive. Avvertenza Il presente contratto è soggetto a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto della Scheda di Copertura, nonché degli artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali e degli artt. 3 e 4 delle Condizioni Particolari Aggiuntive. Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione della Franchigia mediante alcune esemplificazioni numeriche. Caso 1 - Sinistro superiore al massimale. Se il sinistro eccede il valore del massimale, gli Assicuratori risarciscono al massimo l’importo pari al massimale. ES: Franchigia relativa: € 25,000.

Massimale: € 500,000. Pregiudiudizio economico: € 600,000. Indennizzo: € 500,000.

Caso 2 - Sinistro di valore inferiore al massimale. ES: Franchigia assoluta: € 25,000.

Massimale: € 500,000.

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Pregiudizio economico: € 250,000. Indennizzo: € 225,000.

Caso 3 - Meccanismo dell’applicazione dello scoperto. ES: Scoperto: 10%

Massimale: € 500,000. Pregiudizio economico: € 600,000.

Indennizzo: € 440,000.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità Avvertenza Il Contraente e/o l’Assicurato sono obbligati ad informare gli Assicuratori di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio oggetto dell’assicurazione. Le dichiarazioni e le informazioni inesatte o incomplete e le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto o dei successivi rinnovi possono compromettere il diritto alla prestazione, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile). In proposito si rinvia al contenuto dell’art. 1 delle Condizioni Generali, relativo alle dichiarazioni inesatte ed alle reticenze. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Cosí come previsto dall’art. 11 delle Condizioni Generali relativo alle variazioni di rischio, cui peraltro si rinvia per gli aspetti di dettaglio, il Contraente o l’Assicurato è tenuto a notificare agli Assicuratori ogni circostanza che importa una variazione del rischio, i quali potranno modificare le condizioni in vigore. La mancata accettazione delle condizioni modificate in seguito alla notifica della variazione del rischio può comportare il recesso dal contratto da parte degli Assicuratori. In ogni caso, anche in deroga all’Art. 1898 del Codice Civile, l’omessa dichiarazione di qualsiasi aggravamento del rischio, purché in buona fede, non pregiudica di per sé il diritto all’indennizzo, come pure precisato dal citato art.11 delle Condizioni Generali. Nel seguito sono indicate alcune ipotesi di aggravamento del rischio:

• svolgimento di attività pericolosa non svolta in precedenza, es: smaltimento sostanze chimiche;

• incremento significativo della produzione o del fatturato; ed alcune ipotesi di diminuzione del rischio:

• alienazione di un ramo d’azienda; • riduzione del personale operativo; • interruzione della produzione di un prodotto specifico.

6. Premi Il premio è dovuto, salva diversa pattuizione delle parti, con periodicità annuale. L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra gli Assicuratori e il Contraente.

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I mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità. Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto di incassare i premi in contanti riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Avvertenza Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte degli Assicuratori o dell’Intermediario. Il premio potrà essere soggetto a regolazione e conguaglio così come previsto dall’art. 2 delle Condizioni Particolari Aggiuntive. Per gli ulteriori aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Coperture ed all’art. 5 delle Condizioni Generali, anche in ordine all’operatività della garanzia assicurativa ed alla sua possibile sospensione. 7. Rivalse Per Rivalsa s’intende la possibilità per gli Assicuratori di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione. Ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, gli Assicuratori che hanno pagato l’indennità sono surrogati, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. 8. Diritto di Recesso Avvertenza Il contratto attribuisce il diritto di recesso al ricorrere di specifiche circostanze. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al contenuto degli artt. 3, 11 e 14 delle Condizioni Generali. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Prescrizione Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al mancato pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 10. Legge applicabile al contratto La Polizza è regolata dalla legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Sulla Scheda di Copertura sono riportati, oltre al premio totale, anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

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Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza I sinistri devono essere denunciati nei termini e con le modalità specificati dagli artt. 12 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia. 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd’s All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Corso Garibaldi, 86 20121 Milano Fax n. 02 63788850 E-mail [email protected] Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. È altresì possibile rivolgersi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [email protected]. La procedura di reclamo non pregiudica il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali e di legge. 14. Arbitrato Ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, a far data dal 20 Marzo 2011 per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi ad un organismo di mediazione indipendente, iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione sarà obbligatorio e, quindi, dovrà essere attivato prima di poter promuovere una causa civile, essendo condizione di procedibilità della stessa.

*

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Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s

Enrico Bertagna _________ Data ultimo aggiornamento: Maggio 2010

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GLOSSARIO

Polizza di assicurazione

- Responsabilità Civile verso Terzi - Responsabilità Inquinamento - Responsabilità del Prodotto - Ritiro Prodotti - Responsabilita’ Civile verso i Prestatori di Lavoro

*

Nel seguito sono elencate le definizioni utilizzate nella Polizza, oltre ad altre definizioni, ai fini di una migliore comprensione del contratto assicurativo. (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) ASSICURATO La società il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ed il cui

nominativo è indicato nella Scheda di Polizza. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ASSICURATORI Alcuni Sindacati Lloyd’s, come indicato nella Scheda di

Polizza. ATTIVITA’ Attività e affari svolti presso o diretti dalla sede

dell’Assicurato BILANCI DEI MEMBRI L’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei

Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s. BROKER La Società di cui all’art. 22 delle Condizioni Generali di

Assicurazione. CONTRAENTE La Società che stipula l'assicurazione . CONTRATTO "CLAIM MADE"

Il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle richieste di risarcimento presentate per la prima al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione purchè siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il Periodo di Assicurazione ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di Polizza.

CONTRATTO "LOSS OCCURRENCE"

Il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il

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Periodo di Assicurazione, deve pagare ad un terzo. CONTRATTO D’ ASSICURAZIONE

Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.

CONSUMATORE E' la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

COSTI DI DIFESA Costi, onorari e spese sostenute dall’Assicurato o a suo favore,

con il consenso scritto dei Sottoscrittori, per la difesa da ogni richiesta di indennizzo coperta da questa Polizza

COSTI DEL RECLAMANTE Costi, onorari e spese ottenuti dal Reclamante da una Corte,

collegio arbitrale o arbitrato. I “Costi del Reclamante” saranno risarciti all’interno dei Massimali specificati nel modulo.

DANNI Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione

economica.

DANNI A COSE La perdita del possesso di controllo di o i danni reali a beni

tangibili e/o animali.

DANNI A PERSONE Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a morte,

lesioni corporali o malattia.

DATA IN RETROATTIVITA’ Gli Assicuratori sono tenuti a pagare l’indennizzo per tutti i

sinistri accaduti a partire dalla data di retroattività e denunciati entro il periodo di polizza.

FATTURATO L’importo lordo fatturato dall’Assicurato o da altri che

operano in suo nome, per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti.

FONDI DEI MEMBRI PRESSO I LLOYD’S

I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro.

FRANCHIGIA L’importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di

sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell’Assicurato.

INQUINAMENTO Inquinamento o contaminazione dell’atmosfera o di acque o di

terreno o di altri beni tangibili. INDENNIZZO La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. LESIONI PERSONALI Morte, lesioni corporali o malattia di qualsiasi persona fisica.

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MASSIMALE La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. MASSIMALE PER PERSONA Il limite per ciascuna persona deceduta o che abbia subito

lesioni personali. MASSIMALE PER COSA Il limite per danni a cose o animali anche se appartenenti a più

persone. MERCEDI L’ammontare totale lordo delle retribuzioni corrisposte al

personale compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Intervallo di tempo fra la data di effetto indicata nel Modulo e la data effettiva di termine, fine o cancellazione di questa Polizza escluso esplicitamente ogni Periodo Esteso Riportato.

POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. PREMIO La somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori. PRODOTTO/I Qualsiasi bene tangibile dopo il suo allontanamento dalla

custodia dell’Assicurato e che sia stato progettato, specificato, formulato, fabbricato, costruito, installato, venduto, fornito, distribuito, trattato, fatto oggetto di manutenzione, alterazione o riparazione da parte dell’Assicurato o per suo conto, non rientrano in questa definizione cibi o bevande forniti da parte dell’Assicurato o per suo conto principalmente ai dipendenti dello stesso Assicurato quale beneficio a favore del personale (“Cibo & Bevande”).

RETRIBUZIONI TOTALI L’ammontare totale lordo delle mercedi e degli stipendi

corrisposti a tutto il Personale alle dipendenze. SCHEDA DI POLIZZA O SCHEDA DI COPERTURA

Il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione.

SCOPERTO La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che

rimane a carico dell’Assicurato. SINDACATO E' definito Sindacato il membro del Lloyd’s o il gruppo di

membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s.

SINISTRO Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il

quale è prestata l'assicurazione. SOTTOLIMITE L’ammontare che rappresenta l’entità massima

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dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

SPESE DI RICHIAMO Si intendono unicamente quelle:

a) di annuncio, comunicazione e trasporto rese necessarie a seguito di una operazione di ritiro dei prodotti; b) per la distruzione dei prodotti; c) per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti; d) relative a prestazioni di lavoro straordinario corrisposto al personale regolarmente preposto dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti; e) di smontaggio e rimontaggio di prodotti.

SUBAPPALTORE Il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte

dei lavori. STIPENDI L’ammontare totale lordo delle retribuzioni corrisposte ai

dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

TERRORISMO Ogni atto compiuto da singola persona o gruppo(i) di persone,

o da una entità o organizzazione, compreso ogni governo straniero, che sia diretto contro persona singola, persone, proprietà (materiale, immateriale o mista) e che 1 coinvolga i seguenti casi o la relativa preparazione:

1.1 l’uso o la minaccia dell’uso di forza o violenza; o 1.2 il commettere o la minaccia di commettere un atto pericoloso; o 1.3 il commettere o la minaccia di commettere un atto che interferisca o distrugga infrastrutture o ogni sistema(i) meccanico, elettronico, di comunicazione, di informazione, di trasporto; e

2 l’intento o l’effetto del quale è: 2.1 intimidire o coercire o instillare timore nella popolazione civile (inclusi ma non solo studenti o corpi studenteschi) o ogni parte degli stessi; o 2.2 distruggere ogni segmento dell’economia o di ogni governo, de jure o de facto, o di ogni regione autonoma, contea, stato, piccola città, comune o simile autorità; o 2.3 rovesciare, influenzare, coercire, intimidire o altrimenti incidere sulla condotta o sulla politica di ogni persona giuridica o organizzazione, inclusi ma non solo ogni corporazione o governo, de jure o de facto.

3 “Terrorismo” include, ma non solo, il reale o minacciato uso, rilascio, emissione o fuoriuscita di materiale(i) nucleari o radioattivi o ogni materiale(i) patogeno o ogni materiale(i) biologico velenoso o chimico.

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Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2010

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A. Responsabilità Civile verso Terzi

SEZIONE B. Responsabilità Civile del Datore di lavoro

SEZIONE C. Responsabilità Civile Prodotti

SEZIONE D. Ritiro Prodotti

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DEFINIZIONI Le Parti attribuiscono alle seguenti definizioni il significato qui previsto: CONTRAENTE: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. ASSICURATO: Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura il cui interesse è

protetto dall’assicurazione. ASSICURATO AGGIUNTIVO: L'assicurazione copre anche la responsabilità civile di qualsiasi

persona (la direzione e il personale) che agisca per conto dell’Assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni, a cui possa estendersi la responsabilità dell’Assicurato coperta dalla presente Polizza. Tutte le disposizioni del presente contratto applicate al Contraente si applicano all’Assicurato e all’Assicurato Aggiuntivo. Il Contraente è responsabile insieme all’Assicurato e all’Assicurato Aggiuntivo per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.

POLIZZA: Il contratto di assicurazione. ASSICURATORI: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s. SINISTRO: L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. INDENNIZZO: Quanto dovuto dagli Assicuratori in caso di Sinistro. PRODOTTO/I: I beni e servizi specificati nella descrizione dell’attività

dell’Assicurato, dopo che l'Assicurato ha: • messo in circolazione i beni o • completato i servizi.

ATTIVITA’: L’attività d’impresa indicata nella Scheda di Copertura da cui

possono derivare le responsabilità dell’Assicurato coperte dalla presente Polizza, che comprende tutte le attività accessorie, quali: • come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o occupante di terreni ed edifici, compreso il rischio derivante da locazione, leasing o assegnazione di terreni ed edifici a terzi; • come proprietario/costruttore o appaltatore nel corso di lavori di

costruzione, ristrutturazione o demolizione; • come ex possessore di terreni o edifici, purché questa copertura

operasse prima della perdita del possesso; • sevizio antincendio del proprio personale ivi compresa l'assistenza

e le esercitazioni al di fuori della sede; • per tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi all’attività o a parte di essa (comprese le attività sportive) anche fuori dalla sede. • alla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, con strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, oltre che da personale medico dipendente dell’Assicurato o medici esterni incaricati per le attività mediche specifiche con l’attività

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dell’Assicurato. Inoltre, l’assicurazione copre la responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'Assicurato ha un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui tali responsabilità non siano già assicurate.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio da parte della Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 02 PROVA DEL CONTRATTO – COMUNICAZIONI L’Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza. Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che regola la copertura devono essere indicati la sede legale e, se del caso, l’indirizzo della rappresentanza generale degli Assicuratori. Art. 03 DURATA DEL CONTRATTO La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le parti. Art. 04 VALIDITA’ TEMPORALE - FORMA “LOSS OCCURRENCE” LA PRESENTE POLIZZA COPRE I SINISTRI CHE SI VERIFICANO NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA. FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 02 DELLA SEZIONE C, RESPONSABILITÁ CIVILE PRODOTTI (RCP). NEL DUBBIO, SI CONSIDERA CHE UN SINISTRO SIA AVVENUTO: a) IN CASO DI MORTE O DI DANNO ALLA SALUTE, IL PRIMO GIORNO IN CUI LA PERSONA CHE HA SUBITO IL SINISTRO HA CONSULTATO UN MEDICO LAMENTANDO I SINTOMI CHE, IN BASE ALLA SUCCESSIVA DIAGNOSI, RISULTANO ESSERE STATI CAUSATI DALL’ASSICURATO; b) PER GLI ALTRI SINISTRI, IL GIORNO IN CUI È DIMOSTRABILE CHE UNA PERSONA FOSSE A CONOSCENZA DEI SINISTRI SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTI COME CAUSATI DALL’ASSICURATO, ANCHE SE IL NESSO CAUSALE TRA IL SINISTRO E UN’AZIONE O OMISSIONE DELL’ASSICURATO DOVESSE EMERGERE IN UN SECONDO TEMPO. UNA PLURALITÀ DI SINISTRI SARÀ CONSIDERATA COME UN UNICO SINISTRO VERIFICATOSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL PRIMO DI TALI SINISTRI, QUALORA GLI STESSI SIANO: • DERIVANTI DA UN’UNICA CAUSA; • DERIVANTI DA CAUSE TRA LORO CONNESSE. Art. 05 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall’inizio del Periodo di Assicurazione; se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l’obbligo del Contraente di pagare il premio. Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive. Qualsiasi Sinistro che si verifichi durante il periodo

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di sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio. Art. 06 ONERI FISCALI Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla Polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente. ART. 07 FRANCHIGIA DALL’IMPORTO DELL’INDENNIZZO DOVUTO IN CASO DI SINISTRO DEVE ESSERE DETRATTA LA FRANCHIGIA PREVISTA NELLA SCHEDA DI COPERTURA, CHE RIMANE IN OGNI CASO A CARICO DELL’ASSICURATO. ART. 08 MASSIMALI DI GARANZIA LA COPERTURA È PRESTATA ENTRO I LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA SCHEDA DI COPERTURA, NONCHÉ ENTRO I SOTTOLIMITI PREVISTI DALLE SINGOLE SEZIONI CON RIFERIMENTO AD ALCUNE DELLE COPERTURE SPECIFICHE IVI PREVISTE. Art. 09 ESCLUSIONI GENERALI L'ASSICURAZIONE NON COPRE I DANNI: a) DERIVANTI DA IMPIEGO DI MACCHINARI OD IMPIANTI CONDOTTI ED AZIONATI DA PERSONA NON ABILITATA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE; b) DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ VOLONTARIAMENTE ASSUNTE DALL’ASSICURATO E NON IMPOSTE DALLA LEGGE; c) DA CIRCOLAZIONE, SU STRADA DI USO PUBBLICO O SU AREE A QUESTE EQUIPARATE, DI VEICOLI A MOTORE, NONCHÉ DA NAVIGAZIONE DI NATANTI A MOTORE E DA IMPIEGO DI AEROMOBILI; d) ALLE PERSONE TRASPORTATE SU VEICOLI E NATANTI A MOTORE DI PROPRIETÀ DEL CONTRAENTE O DA QUESTI UTILIZZATI; e) DI QUALSIASI NATURA O DA QUALUNQUE CAUSA DETERMINATI IN CONSEGUENZA DI: INQUINAMENTO, INFILTRAZIONE, CONTAMINAZIONE DI ACQUE, TERRENI O COLTURE; INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO O DEVIAZIONE DI SORGENTI O CORSI D'ACQUA; ALTERAZIONI OD IMPOVERIMENTO DI FALDE ACQUIFERE, GIACIMENTI MINERARI ED IN GENERE DI QUANTO TROVASI NEL SOTTOSUOLO CHE SIA SUSCETTIBILE DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO. f) DERIVANTI DALLA DETENZIONE O DALL'IMPIEGO DI SOSTANZE RADIOATTIVE O DI APPARECCHI PER L'ACCELERAZIONE DI PARTICELLE ATOMICHE, COME PURE I DANNI CHE, IN RELAZIONE AI RISCHI ASSICURATI, SI SIANO VERIFICATI IN CONNESSIONE CON FENOMENI DI TRASMUTAZIONE DEL NUCLEO DELL'ATOMO O CON RADIAZIONI PROVOCATE DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE; g) DA FURTO; h) DI QUALSIASI NATURA DERIVANTI DA MANCATO, ERRATO, INADEGUATO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E/O DI QUALSIASI IMPIANTO, APPARECCHIATURA, COMPONENTE ELETTRONICA, FIRMWARE, SOFTWARE, HARDWARE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DATI. SONO INOLTRE ESCLUSI TUTTI I DANNI CONSEGUENTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA VIRUS INFORMATICI; i) DERIVANTI: • DA STILLICIDIO;

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• DA ATTIVITÀ ESERCITATE NEI FABBRICATI, SALVO QUELLE PER LE QUALI È STATA STIPULATA L’ASSICURAZIONE; • RIGURGITO DI FOGNA; • DISPERSIONE DI ACQUA. j) FISICI, CONSEGUENTI ALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O AL CONSUMO DI TABACCO O PRODOTTI CONTENENTI TABACCO; k) DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CIVILE E PACIFICA CONVIVENZA CON I TERZI E/O CON I DIPENDENTI E COLLABORATORI - OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE O PERSECUZIONE, MOBBING, MOLESTIE, VIOLENZE O ABUSI SESSUALI, E SIMILI; l) PROVOCATI DA ACQUA PIOVANA ED AGENTI ATMOSFERICI IN GENERE, SALVO QUELLI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, A CAUSA DI INSUFFICIENZE O DETERIORAMENTO DELLE OPERE PROVVISORIE ADOTTATE; m) DERIVANTI DA QUALSIASI TIPO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. n) DERIVANTI DA ATTIVITÀ BIOTECNOLOGICHE, DI INGEGNERIA GENETICA E RELATIVI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALE E/O SOSTANZE DI ORIGINE UMANA E ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM), QUALI: • ORGANISMI, MICRORGANISMI O CELLULE, O GLI ORGANISMI, MICRORGANISMI, CELLULE O ORGANELLI DAI QUALI SONO STATI DERIVATI, CHE SONO STATI SOTTOPOSTI AD UN PROCESSO DI INGEGNERIA GENETICA CHE È RISULTATO IN UN MUTAMENTO GENETICO; • TUTTE LE UNITÀ BIOLOGICHE O MOLECOLARI CON POTENZIALE DI AUTO REPLICAZIONE, O LE UNITÀ BIOLOGICHE O MOLECOLARI CON POTENZIALE DI AUTO REPLICAZIONE DAI QUALI SONO DERIVATI, CHE SONO STATI SOTTOPOSTI AD UN PROCESSO DI INGEGNERIA GENETICA CHE È RISULTATO IN UN MUTAMENTO GENETICO. NELL’EVENTUALITÀ CHE LA DEFINIZIONE DI OGM O MUTAZIONE GENETICA AI SENSI DELLE LEGGI IN MATERIA DI INGEGNERIA GENETICA DI QUALSIASI STATO, TERRITORIO O GIURISDIZIONE DOVE AVVENGA IL SINISTRO SIA PIÙ AMPIA DI QUELLA CHE PRECEDE, ALLORA TALE DEFINIZIONE PIÙ AMPIA SARÀ CONSIDERATA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ESCLUSIONE. o) ATTRIBUIBILI A QUALSIASI FATTORE CONNESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL’ESPOSIZIONE A QUALSIASI CAMPO ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A FREQUENZA RADIO. GLI ASSICURATORI NON AVRÀ ALCUN OBBLIGO DI DIFENDERE IL CONTRAENTE IN ALCUN GIUDIZIO CONNESSO CON QUALSIASI DANNO DA CAMPO ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A FREQUENZA RADIO. LA PRESENTE ESCLUSIONE SI APPLICA A PRESCINDERE DA QUANDO IL SINISTRO SIA OCCORSO O È STATO NOTIFICATO E A PRESCINDERE DA QUANDO L’ESPOSIZIONE A QUALSIASI CAMPO ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A FREQUENZA RADIO SIA AVVENUTA. p) DERIVANTI DA PERDITE FINANZIARIE NON CONSEGUENTI A DANNI A PERSONE O DANNI A COSE; q) DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ PER MULTE, PENALI, DANNI ESEMPLARI, PUNITIVI E MULTIPLI; r) DERIVANTI DALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, INSTALLAZIONE, RIMOZIONE, USO, INGESTIONE, INALAZIONE E/O ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO O A PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO, INCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’ASBESTOSI O OGNI ALTRA MALATTIA COLLEGATA; s) DI QUALSIASI NATURA, DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA, CHE SIANO LA CONSEGUENZA DI O SIANO CONNESSI A QUALSIASI ATTO DI TERRORISMO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI ALTRA CAUSA O EVENTO CHE CONTRIBUISCA SIMULTANEAMENTE O IN UNA

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QUALSIASI ALTRA SEQUENZA AL SINISTRO. AI FINI DELLA PRESENTE ESCLUSIONE, PER ATTO DI TERRORISMO SI INTENDE UN ATTO CHE IMPLICA, ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA: L’USO DELLA FORZA O DELLA VIOLENZA E/O LA MINACCIA DI QUESTE DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA O GRUPPO/I DI PERSONE, CHE AGISCANO INDIVIDUALMENTE O PER CONTO DI O IN COLLEGAMENTO CON QUALSIASI ORGANIZZAZIONE/I O GOVERNO/I E COMMESSO PER FINALITÀ POLITICHE, RELIGIOSE, IDEOLOGICHE O SCOPI SIMILI COMPRESA L’INTENZIONE DI INFLUENZARE QUALSIASI GOVERNO E/O DI INTIMORIRE LA POPOLAZIONE O UNA QUALSIASI PARTE DI QUESTA. SI ESCLUDONO ANCHE I DANNI DI QUALSIASI NATURA DERIVANTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA, CHE ABBIANO COME CONSEGUENZA O SIANO CONNESSI A, QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA PER IL CONTROLLO, LA PREVENZIONE O LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO O CHE IN QUALSIASI MODO SIANO IN RELAZIONE CON UN QUALSIASI ATTO DI TERRORISMO. NEL CASO IN CUI UNA PARTE QUALSIASI DELLA PRESENTE ESCLUSIONE RISULTASSE NON VALIDA O NON POTESSE ESSERE FATTA VALERE, LA PARTE RESTANTE CONSERVERÀ PIENA VALIDITÀ ED EFFETTO; t) DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATE DA, AVVENUTE IN SEGUITO A O COME CONSEGUENZA DI: GUERRA, INVASIONE, ATTI DI NEMICI STRANIERI, OSTILITÀ (SIA CHE LA GUERRA SIA DICHIARATA O NON DICHIARATA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE O AZIONI MILITARI O COLPO DI STATO. Art. 10 QUALIFICA DI "TERZO" Agli effetti della presente Polizza, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, è considerato terzo rispetto all’Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti ed il legale rappresentante del Contraente quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato. Art. 11 VARIAZIONI DI RISCHIO Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichino variazioni del rischio, l’Assicurato è tenuto a notificarle immediatamente agli Assicuratori i quali possono richiedere la modificazione delle condizioni in vigore. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, gli Assicuratori, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte dell’Assicurato, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica una diminuzione del rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla data in cui è avvenuta tale variazione. L'omessa dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di qualsiasi aggravamento del rischio, non pregiudica il diritto all’indennizzo, sempre che tale omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l’obbligo del Contraente di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio in misura proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui l’aggravamento si é verificato. Art. 12 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L’ASSICURATO, VENUTO A CONOSCENZA DI UN SINISTRO, DEVE DARNE NOTIZIA AGLI ASSICURATORI ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI ED INOLTRARE AL PIÙ PRESTO UN DETTAGLIATO RAPPORTO SCRITTO. DEVE, INOLTRE, FORNIRE AGLI ASSICURATORI ED AI SUOI INCARICATI TUTTE LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI E LE PROVE CHE POSSANO VENIRGLI RICHIESTE. AI FINI DELLA GARANZIA RCO, L'ASSICURATO DEVE DENUNCIARE SOLTANTO I SINISTRI MORTALI E QUELLI PER I QUALI VIENE AVVIATA

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UN’INDAGINE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA. DEL PARI, DEVE DARE COMUNICAZIONE AGLI ASSICURATORI DI QUALUNQUE RICHIESTA DI RISARCIMENTO OD AZIONE LEGALE INTRAPRESA DAL DANNEGGIATO O SUOI AVENTI CAUSA O TERZI, NONCHÉ DALL'INAIL, TRASMETTENDO TEMPESTIVAMENTE ATTI, DOCUMENTI, NOTIZIE E QUANT'ALTRO RIGUARDI LA VERTENZA. Art. 13 GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE Gli Assicuratori hanno il diritto di gestire i Sinistri in sede stragiudiziale così come in sede giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L’ASSICURATO DEVE PRESTARE TOTALE COLLABORAZIONE A TALE GESTIONE, FORNENDO INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RILASCIANDO MANDATI ALLE LITI E, OVE OCCORRA, PROCURE AD NEGOTIA, SALVO IN OGNI CASO IL SUO DIRITTO AD ESSERE RELAZIONATO CIRCA L’ESITO DELLA VERTENZA. NEL CASO IN CUI GLI ASSICURATORI SI AVVALGANO DEL DIRITTO PREVISTO NEL PRIMO PARAGRAFO, SARANNO A LORO carico le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917, 3° comma, C.C., di un importo equivalente al massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura. L’importo delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura. NEL CASO IN CUI GLI ASSICURATORI NON SI AVVALGANO DEL DIRITTO PREVISTO NEL PRIMO PARAGRAFO, SARANNO A LORO CARICO LE SPESE SOSTENUTE PER RESISTERE ALL’AZIONE DEL DANNEGGIATO, SOLO SE SOSTENUTE CON IL LORO ASSENSO SCRITTO, FERMO IL LIMITE DI CUI SOPRA. Art. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO E SINO AL SESSANTESIMO GIORNO DALLA DEFINIZIONE DEL SINISTRO, LE PARTI POSSONO RECEDERE DAL CONTRATTO CON PREAVVISO SCRITTO DI 60 GIORNI. IN TAL CASO GLI ASSICURATORI METTONO A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE LA QUOTA DI PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI RISCHIO NON CORSO, ESCLUSI SOLTANTO LE IMPOSTE ED OGNI ALTRO ONERE TRIBUTARIO. LA RISCOSSIONE DEI PREMI VENUTI A SCADENZA DOPO LA DENUNCIA DEL SINISTRO O QUALUNQUE ALTRO ATTO DEGLI ASSICURATORI NON POTRANNO ESSERE INTERPRETATI COME RINUNCIA DEGLI STESSI A VALERSI DELLA FACOLTÀ DI RECESSO. Art. 15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO Gli Assicuratori, ove richiesto dal Contraente, si impegna a fornire con periodicità annuale il dettaglio dei Sinistri così suddiviso: • Sinistri denunciati; • Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); • Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); • Sinistri respinti. Per ciascun Sinistro verranno fornite la data di apertura della pratica presso gli Assicuratori, di data di accadimento del Sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Art. 16 ALTRE ASSICURAZIONI Il contraente e’ tenuto a comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.). Qualora un Sinistro fosse coperto parzialmente o interamente da altre polizze di assicurazione, si applicherà l’articolo 1910 C.C. Art. 17 CLAUSOLA BROKER Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato

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e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto: a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente del Lloyd’s dalla ………… (il Coverholder) si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure a2. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente del Lloyd’s sia sempre messo in copia, dalla ………….. (il Coverholder) si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente del Lloyd’s alla ………. (il Coverholder) si considererà come effettuata dall’ Assicurato e/o Contraente; oppure b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla ………… (il Coverholder), e purché il Corrispondente del Lloyd’s sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente I Sottoscrittori conferiscono mandato a …………. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto: a1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's alla ………… si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; oppure a2. Ogni comunicazione effettuata effettuata dal Broker Incaricato alla ……….., e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; b1. Ogni comunicazione effettuata dalla ………….. al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori, oppure b2. Ogni comunicazione effettuata dalla …………… al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia , si considererà come effettuata dai Sottoscrittori. Art. 18 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente Polizza è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è regolato dalla Polizza valgono le vigenti norme della legge italiana.

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SEZIONE A. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) Art. 01 OGGETTO ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Gli Assicuratori si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell’Attività. La garanzia è operante anche per atti commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., anche se dolosi, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile. L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 02 RISCHI INCLUSI La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, le seguenti estensioni di copertura: 02.1) Committenza auto ed altri veicoli responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all’Assicurato . La garanzia vale anche: • per i danni fisici cagionati alle persone trasportate. • per i danni cagionati con l'uso di biciclette. La garanzia è operante solo dopo l’esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno; 02.2) Veicoli di proprietà dei dipendenti responsabilità civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all’interno o all’esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell’Assicurato; 02.3) Installazione e/o Manutenzione responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell’Assicurato. Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti, a condizione che tali impianti non abbiano un valore commerciale superiore ad Euro 250.000,00. 02.4) R.C. da Committenza lavori responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all’attività indicata nella Scheda di Copertura; l'Assicurato e i suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. Ferma l’esclusione delle responsabilità civile di dette imprese.

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02.5) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti entro il massimale previsto per la copertura RCO, responsabilità civile dell’Assicurato derivante da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i Sinistri cagionati da persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dell’attività indicata nella Scheda di Copertura; 02.6) Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei In deroga all’art. 10 lettera i) delle Condizioni Generali, sono compresi i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il Contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari; 02.7) Danni da cedimento o franamento del terreno responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; 02.8) Danni da interruzioni o sospensioni di attività responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla presente Polizza; 02.9) Impalcature e ponteggi in deroga a quanto previsto dall’Art. 6, lettera g) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato; 02.10) Danni alle cose di proprietà di terzi responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose di terzi presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori; 02.11) Cose in consegna e custodia responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, Animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute; 02.12) Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 02.13) Responsabilità in materia di protezione dei dati personali La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia e’ valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell’assicurazione. 02.14) Inquinamento accidentale

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In deroga a quanto previsto dall’art. 10, lettera e) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'attività descritta nella Scheda di Copertura. Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni: • derivanti da alterazioni di carattere genetico; • dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del Sinistro; • per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Art. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA ENTRO I LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI, SI APPLICANO I SOTTOLIMITI ALLE GARANZIE SPECIFICATAMENTE ELENCATE NELLE SCHEDA DI COPERTURA. Art. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense. ART. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI OLTRE AI CASI PREVISTI DALL’ART. 10 DELLE CONDIZIONI GENERALI, L’ASSICURAZIONE NON COPRE I DANNI: a) CAGIONATI DA OPERE O INSTALLAZIONI IN GENERE DOPO

L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI O, QUALORA SI TRATTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O POSA IN OPERA, SINISTRI NON VERIFICATISI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ SINISTRI CAGIONATI DA PRODOTTI E COSE IN GENERE DOPO LA CONSEGNA A TERZI. PER LE OPERE CHE RICHIEDONO SPOSTAMENTI SUCCESSIVI E, COMUNQUE, AD ESECUZIONE IN FASI CON RISULTATI PARZIALI SEPARABILI, SI TIENE CONTO, ANZICHÉ DEL COMPIMENTO DELL’INTERA OPERA, DEL COMPIMENTO DI OGNI SINGOLA FASE, CIASCUNA DELLE QUALI SI CONSIDERA COMPIUTA DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI CHE LA RIGUARDANO E, COMUNQUE, DOPO 30 GIORNI DA QUANDO LA STESSA È STATA RESA DISPONIBILE ALL’USO E APERTA AL PUBBLICO;

b) DERIVANTI DA UN PRODOTTO FORNITO, COSTRUITO O TRATTATO DALL’ASSICURATO (SALVO ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA RCP);

Art. 06 ALTRI DANNI PATRIMONIALI La Polizza copre inoltre i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi per eventi diversi da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ENTRO IL LIMITE E CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA. Il Contraente Gli Assicuratori ___________________ ___________________

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SEZIONE B. RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (RCO)

Art. 01 OGGETTO ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (R.C.O.) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione; 2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l'Assicurato non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell’Assicurato. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l’ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa. La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi. L'ASSICURAZIONE VALE PER LE MALATTIE INSORTE E MANIFESTATESI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE ENTRO E NON OLTRE 12 MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PURCHÉ SIANO DENUNCIATE ENTRO 12 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana. Art. 03 SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO Gli Assicuratori si obbligano a tenere a Suo carico le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa in procedimenti penali in relazione a: • Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. • Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico,

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avvenute all’estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. • Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all’Assicurato in relazione alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La presente garanzia opera per i sinistri avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione. Purché preventivamente concordati e autorizzati dagli Assicuratori, sono compresi i costi sostenuti per: • Difesa in appello e ogni altro grado di giudizio; • Incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine della difesa dell’Assicurato; • Ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell’Assicurato; • Spese processuali poste a carico dell’Assicurato. L’importo massimo messo a disposizione dagli Assicuratori per i costi e le spese sopra elencati, è pari all’importo indicato nella Scheda di Copertura. Il Contraente Gli Assicuratori ___________________ ___________________

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SEZIONE C. RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI (RCP)

Art. 01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati da Prodotti a Terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento ad animali e cose. L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subìto il danno materiale. SI APPLICANO IN TALE ULTIMO CASO I SOTTOLIMITI INDICATI NELLA SCHEDA DI COPERTURA. Art. 02 VALIDITÁ TEMPORALE DELLA GARANZIA L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato/Contraente per la prima volta durante il periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e denunciate agli Assicuratori nel medesimo periodo, relativamente a sinistri cagionati da prodotti consegnati successivamente alla data di retroattivitá indicata nella Scheda di Copertura. In caso di piú richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sará considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione. Art. 03 ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia R.C.P. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione degli U.S.A. con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense. ART. 04 ESCLUSIONI PARTICOLARI OLTRE AI CASI PREVISTI DALL’ART. 10, L’ASSICURAZIONE NON COPRE: A. DANNI DERIVANTI DA DIFETTI, EVENTI O CIRCOSTANZE CONOSCIUTI DALL’ASSICURATO ALL’INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE; B. I COSTI E LE SPESE PER IL RITIRO O IL RIMPIAZZO DEL PRODOTTO O DI SUE PARTI DAL MERCATO; LE EVENTUALI SPESE DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO O SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO, O DI SUE PARTI; LE SPESE DI RIPARAZIONE E CONTROVALORE DEL PRODOTTO; C. SPESE DA CHIUNQUE SOSTENUTE PER RICERCHE ED INDAGINI VOLTE AD ACCERTARE LE CAUSE DEL SINISTRO, SALVO CHE DETTE RICERCHE, INDAGINI E SPESE SIANO STATE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DAGLI ASSICURATORI; D. DANNI: i) DERIVANTI DALLA PROGETTAZIONE O COSTRUZIONE, PRODUZIONE O CONSEGNA DI AEROMOBILI O PARTI DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE PER LA COSTRUZIONE DI AEROMOBILI O AD ESSERE INCORPORATE IN AEROMOBILI; ii) DERIVANTI DA ATTIVITÀ (P.ES. ASSEMBLAGGIO, SERVIZI, ISPEZIONI, REVISIONE, RIPARAZIONI, TRASPORTO) RIGUARDANTI AEROMOBILI O PARTI DI AEROMOBILI; SIA CHE RIGUARDINO I BENI E I PASSEGGERI TRASPORTATI, SIA CHE SIANO COMUNQUE CAGIONATI DA AEROMOBILI. E. DANNI AD OPERE ESEGUITE O BENI FORNITI DALL’ASSICURATO (O DA TERZI IN NOME DELL’ASSICURATO O PER SUO CONTO) E CHE SIANO LA CONSEGUENZA DI TALE ESECUZIONE O FORNITURA;

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F. DANNI DERIVANTI DA NON CONFORMITÀ LEGALE DEI BENI FORNITI O DEI SERVIZI RESI (ES. VIOLAZIONE DI MARCHI E BREVETTI, COPYRIGHT, DIRITTI PERSONALI, DELLE NORME SULLA CONCORRENZA E PUBBLICITÀ). G. DANNI E PERDITE DERIVANTI DAL MANCATO UTILIZZO DI BENI O SERVIZI A CAUSA DEL DIFETTO O DELLA MANCANZA DI ALTRI BENI O SERVIZI DA UTILIZZARSI IN CONGIUNZIONE CON I PRIMI; H. DANNI DERIVANTI DALLA DELIBERATA INOSSERVANZA DI NORMA DI LEGGE O DI ISTRUZIONI O DISPOSIZIONI IMPARTITE DA UN SUPERIORE. I. DANNI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PRODOTTI NOCIVI, QUANDO LA NOCIVITÀ È O AVREBBE DOVUTO ESSERE NOTA ALL’ASSICURATO ALL’INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE O QUALORA TALI PRODOTTI SIANO STATI VENDUTI DOPO CHE L'ASSICURATO È VENUTO A CONOSCENZA DELLA LORO NOCIVITÀ. LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA QUANDO IL PRODOTTO NOCIVO VIENE CONSAPEVOLMENTE UTILIZZATO IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI CHE TALE UTILIZZO PUÒ COMUNQUE AVERE. RESTANO IN OGNI CASO ESCLUSI I DANNI DA AMIANTO E BIOFENILE POLIALOGENATO. ART. 05 INQUINAMENTO ACCIDENTALE In deroga a quanto previsto dall’art. 10, lettera e) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, derivantie da o in connessione con qualsiasi Prodotto descritto nella Scheda di Copertura. Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni: • derivanti da alterazioni di carattere genetico; • dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del Sinistro; • per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Il Contraente Gli Assicuratori ___________________ ___________________

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SEZIONE D. RITIRO PRODOTTI

DEFINIZIONI Alla presente Sezione si applicano le seguenti definizioni aggiuntive: PRODOTTO DIFETTOSO: Il prodotto che non garantisce la sicurezza che è

legittimo attendersi, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 1. il modo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; 2. l'uso al quale il Prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione a tale uso, si possono ragionevolmente prevedere; 3. il tempo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione.

MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO: Si intende uno dei seguenti eventi riguardante un Prodotto:

1. consegna all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. 2. consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. 3. vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 01 OGGETTO In deroga a quanto stabilito dall’articolo 03 Esclusioni Particolare, lett. c) - Sezione C, gli Assicuratori si obbligano a rimborsare le spese e gli oneri specificati nell’art. 03 seguente, sostenuti dall’Assicurato per il ritiro dal mercato dei Prodotti Difettosi, descritti nella Scheda di Copertura, dopo la loro Messa in Circolazione, ai sensi del D.P.R. del 24.05.88 n. 224, purché uno dei seguenti eventi si verifichi durante il periodo di assicurazione: - che i Prodotti Difettosi abbiano cagionato o possano cagionare, danni a Terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose a causa del difetto; - che un’Autorità ordini il ritiro in considerazione al difetto. Art. 02 VALIDITA’ TEMPORALE DELLA GARANZIA L’Assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro di Prodotti Difettosi iniziate durante il periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, purché la relativa messa in circolazione sia avvenuta nello stesso Periodo di Assicurazione. Art. 03 SPESE ED ONERI RIMBORSABILI Sono coperte le spese e gli oneri sostenuti dall’Assicurato per: - informare i clienti finali e i distributori, con comunicazioni scritte, telefonate o qualsiasi tipo di azione intrapresa con i mass media; - il trasporto di Prodotti Difettosi, ivi compreso il rimballaggio, il carico e lo scarico, in qualsiasi luogo concordato, con l’esclusione delle spese di smontaggio dei prodotti difettosi già installati;

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- eventuali viaggi del personale dell’Assicurato, effettuati allo scopo di distruggere od eliminare i Prodotti Difettosi, evitando in tal modo di trasportarli; - la distruzione od eliminazione dei Prodotti Difettosi, quando non sia possibile eliminare il difetto ad un costo inferiore; - costi per il personale necessario per il ritiro dei prodotti. ART. 04 ESCLUSIONI PARTICOLARI Oltre ai casi previsti dall’art. 10 delle Condizioni Generali, l’assicurazione non copre: - i costi per revisionare, riparare o modificare i Prodotti Difettosi onde renderli idonei all’uso; - il controvalore del Prodotto Difettoso o il suo rimpiazzo; - le spese ed oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, quando questo avrebbe potuto essere

evitato dal produttore; - i danni derivanti dal ritiro stesso o da qualsiasi legge; - le spese e gli oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, per azioni intraprese dopo la

scadenza della polizza. Art. 05 ESTENSIONE TERRITORIALE La presente garanzia, vale per i Prodotti messi in circolazione nei territori di qualunque Paese del mondo, con l’esclusione di Usa e Canada e per le operazioni di ritiro ivi effettuate. Il Contraente Gli Assicuratori ___________________ ___________________

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CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Valide solo se richiamate nella Scheda di Copertura Art. 01 ESTENSIONE DELLE GARANZIE AGLI USA E CANADA Questa estensione è operante per la concessione dell’indennizzo relativo ad eventuali sentenze emesse, risarcimenti o transazioni raggiunte in paesi che operano nell’ambito delle leggi degli Stati Uniti d’America o del Canada (o alle eventuali ordinanze emesse in qualsiasi parte del modo per far valere tali sentenze, risarcimenti o transazioni totalmente o in parte). Relativamente a tale estensione , l’Assicurato conviene di accettare i termini e le condizioni che seguono: ESCLUSIONE DI DANNI DI NATURA PUNITIVA O ESEMPLARE L’estensione di cui sopra non si applicherà in nessun caso a risarcimenti o danni di natura punitiva o esemplare, sia che essi siano in forma di multe, penali, moltiplicazione di risarcimenti o danni compensatori, o in qualsiasi altra forma. ESCLUSIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO, CONTAMINAZIONE, INFILTRAZIONE DI SOSTANZE CONTAMINANTI Relativamente alla estensione di cui sopra, questa polizza non opera per richieste di risarcimento a seguito di: 1. danni alla persona, lesioni personali, perdite di o danni a o perdita d’uso di beni direttamente causati da inquinamento, infiltrazioni di sostanze contaminanti e contaminazione. 2. richieste di rimborso per il costo di rimozione e di pulizia delle sostanze inquinanti, infiltrate e contaminanti. 3. multe, penali o danni di natura punitiva o esemplare. LIMITE DI INDENNIZZO INCLUSIVO DI COSTI E SPESE Relativamente all’estensione di cui sopra il limite di indennizzo indicato nel modulo di polizza deve intendersi quale limite massimo per singolo reclamo, intendendosi compresi nella definizione di “reclamo/danno” risarcimenti compensatori, spese dell’attore, onerari e spese nonché le Spese Legali relative. L’accettazione da parte dell’Assicurato della presente clausola sarà considerata anche accettazione delle condizioni di cui sopra quali essenziali per la concessione dell’indennizzo relativo alla “Competenza dell’America del Nord”. Art. 02 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, tenendo conto delle variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando che il premio indicato nella Scheda di Copertura e’ da considerarsi quale premio minimo dovuto in ogni caso. Per consentire la regolazione del premio, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Assicuratori i dati relativi agli elementi variabili indicati nella Scheda di Copertura. La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 30 giorni dalla relativa comunicazione. Successivamente alla scadenza, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per il pagamento del maggior premio, non risponde dei Sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria.

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Art. 03 GARANZIA DEL PRODOTTO (valida limitatamente alla Sezione C) L’Assicurato sarà indennizzato a titolo della presente Clausola per i costi della rimozione, recupero, riparazione, alterazione, trattamento o sostituzione di qualsiasi Prodotto (o parte di questo) e che manca alla prestazione funzionale per la quale è stato fabbricato, progettato, venduto, fornito, installato, riparato, spedito e consegnato da parte dell’Assicurato o per suo conto ENTRO IL LIMITE E CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA. La presente garanzia non rispondera’ per i danni a seguito di: a) Lesioni Personali b) Danni a cose diversi da danni ai Prodotti e ai Lavori Art. 04 PERDITE PATRIMONIALI (valida limitatamente alla Sezione C) L’Assicurato sarà indennizzato a titolo della presente Clausola per danni, costi, spese, derivanti quale conseguenza di qualsiasi perdita patrimoniale sostenuta da parte dei clienti o di terzi quale conseguenza di un Prodotto (o parte di questo) che manca alla prestazione funzionale per la quale è stato fabbricato, progettato, venduto, fornito, installato, riparato, spedito e consegnato da parte dell’Assicurato o per suo conto ENTRO IL LIMITE E CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA. La presente garanzia non rispondera’ per i danni a seguito di: a) Lesioni Personali b) Danni a cose diversi da danni ai Prodotti e ai Lavori Art. 05 VENDORS EXTENSION VENDORS EXTENSION 2001A IT IS AGREED THAT SOLELY IN RESPECT OF SECTION C THE INDEMNITY TO OTHERS PROVISION OF THIS POLICY IS AMENDED TO INCLUDE ANY PERSON OR ORGANISATION (HEREIN REFERRED TO AS "VENDOR") IN ACCORDANCE WITH DETAILS LODGED WITH THE UNDERWRITERS BUT ONLY WITH RESPECT TO THE DISTRIBUTION OR SALE IN THE REGULAR COURSE OF THE VENDOR'S BUSINESS OF THE ASSURED'S PRODUCTS PROVIDED ALWAYS THAT INDEMNITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY 1 ASSUMED BY THE VENDOR UNDER A CONTRACT OR AGREEMENT WHICH WOULD NOT

HAVE ATTACHED IN THE ABSENCE OF THE CONTRACT OR AGREEMENT 2 ARISING UNDER ANY EXPRESS WARRANTY OR GUARANTEE 3 ARISING OUT OF ANY PHYSICAL OR CHEMICAL CHANGE IN THE PRODUCTS MADE

INTENTIONALLY BY THE VENDOR 4 ARISING OUT OF REPACKAGING OF PRODUCTS UNLESS SOLELY FOR THE PURPOSE OF

INSPECTION DEMONSTRATION TESTING OR THE SUBSTITUTION OF PARTS UNDER INSTRUCTIONS FROM THE ASSURED AND THEN REPACKAGED IN THE ORIGINAL CONTAINER

5 ARISING OUT OF ANY FAILURE TO MAKE SUCH INSPECTIONS ADJUSTMENTS TESTS OR

SERVICING AS THE VENDOR HAS AGREED TO MAKE OR NORMALLY UNDERTAKES TO MAKE IN THE USUAL COURSE OF BUSINESS IN CONNECTION WITH THE DISTRIBUTION OR SALE OF THE PRODUCTS

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6 ARISING OUT OF DEMONSTRATION INSTALLATION SERVICE OR REPAIR OPERATIONS OTHER THAN

SUCH OPERATIONS PERFORMED AT THE VENDOR'S PREMISES IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCTS

7 FROM PRODUCTS WHICH HAVE BEEN LABELLED OR RE-LABELLED OR USED AS A CONTAINER PART

OR INGREDIENT OR ANY OTHER THING OR SUBSTANCE BY OR FOR THE VENDOR THIS EXTENSION DOES NOT PROVIDE AN INDEMNITY TO ANY PERSON OR ORGANISATION FROM WHOM THE ASSURED HAS OBTAINED SUCH PRODUCTS OR ANY INGREDIENT PART OR CONTAINER OF SUCH PRODUCTS Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: ART. 03 DURATA DEL CONTRATTO ART. 04 VALIDITÀ TEMPORALE - MORMA “LOSS OCCURENCE” ART. 07 FRANCHIGIA ART. 08 MASSIMALI DI GARANZIA ART. 09 ESCLUSIONI GENERALI ART. 11 VARIAZIONI DI RISCHIO ART. 12 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ART. 13 GESTIONE DEI SINISTRI ART. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO Sezione A (RCT) ART. 01 OGGETTO ART. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA ART. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE ART. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI ART. 06 ALTRI DANNI PATRIMONIALI Sezione B (RCO) ART. 01 OGGETTO ART. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE Sezione C (RCP) ART. 01 OGGETTO ART. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE ART. 03 ESCLUSIONI PARTICOLARI Sezione D (RITIRO PRODOTTI) ART. 01 OGGETTO ART. 04 ESCLUSIONI PARTICOLARI ART. 05 ESTENSIONE TERRITORIALE Eventuali condizioni particolari aggiuntive e speciali concordate e previste nella Scheda di Copertura e dà atto che le clausole di cui all’art. 166, 2° comma, Codice delle Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza. Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nella NOTA INFORMATIVA relativa sia agli Assicuratori, che al contratto di polizza. Il Contraente

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___________________ SCHEDA DI COPERTURA

POLIZZA N.: CONTRAENTE (nome ed indirizzo): ASSICURATO (nome ed indirizzo): ASSICURATORI: Come da definizioni ATTIVITÀ’ DELL’ASSICURATO: PERIODO DI ASSICURAZIONE: dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del

SEZIONE A - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - RCT MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA: Limite di indennizzo relativamente all’Art.6 – Altri danni patrimoniali: MASSIMALE: EURO per sinistro ed EURO per Periodo di Assicurazione FRANCHIGIA: EURO per sinistro

SOTTOLIMITI DI GARANZIA (Art. 3) Art. 2.6) Condutture, tubature ed impianti sotterranei: EURO per sinistro ed EURO per Periodo di Assicurazione Art. 2.7) Cedimento o franamento del terreno: EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione Art. 2.8) Interruzione o sospensione di attività: EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione

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Art. 2.9) Impalcature e ponteggi: EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione Art. 2.10) Cose di proprietà di terzi: EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione Art. 2.11) Cose in consegna e custodia: EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione Art. 2.13) Protezione dei dati personali: EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione Art. 2.14) Inquinamento Accidentale: EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione ESTENSIONE NORD AMERICA (Art. 1 Condizioni particolari aggiuntive) MASSIMALE DI GARANZIA: EURO per sinistro per sinistro e per Periodo di Assicurazione FRANCHIGIA: EURO per sinistro

CONDIZIONI SPECIALI: SEZIONE B - RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA:

SOTTOLIMITI DI GARANZIA Art. 3) Spese di difesa legale del datore di lavoro: CONDIZIONI SPECIALI:

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SEZIONE C - RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI - RCP

MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA:

SOTTOLIMITI DI GARANZIA Art. 1) Interruzione o sospensione di attività: Art. 4) Inquinamento Accidentale: ESTENSIONE NORD AMERICA (Art. 1 Condizioni particolari aggiuntive) MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA: CONDIZIONI SPECIALI:

SEZIONE D - RITIRO PRODOTTI MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA: ESTENSIONE NORD AMERICA (Art. 1 Condizioni particolari aggiuntive) MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA:

CONDIZIONI SPECIALI:

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CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Art. 01) Clausola di estensione giurisdizione Nord America Art. 02) Regolazione e conguaglio del premio Art. 03) Garanzia del Prodotto (valida limitatamente alla Sezione C - RCP) MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA: Art. 04) Perdite Patrimoniali (valida limitatamente alla Sezione C - RCP) MASSIMALE DI GARANZIA: FRANCHIGIA: Art. 05) Vendors Extension PREMIO PER IL 100%: Premio Netto: EURO Accessori: EURO Imponibile: EURO Tasse: EURO Premio Lordo: EURO BROKER/CORRISPONDDENTE DEI LLOYD’S: LLOYD’S BROKER:

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Modulo di proposta per l’Assicurazione RCT/O,

Prodotti e Ritiro Prodotti

Avvertimento Importante:

1. La presente è una proposta volta alla stipulazione di un contratto di assicurazione, nella quale “il Proponente” o “Voi” indica la persona fisica o giuridica, società, ente o altro soggetto di diritto che propone la stipulazione dell’assicurazione.

2. La presente proposta deve essere compilata a penna, sottoscritta e datata. Deve essere fornita risposta a tutte le domande applicabili al caso di specie, al fine di consentire la determinazione del premio; la compilazione, tuttavia, non vincola né voi, né gli Assicuratori alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione. Se lo spazio non è sufficiente per fornire tutte le risposte richieste, Vi preghiamo di allegare un ulteriore foglio da Voi sottoscritto. Vi preghiamo di conservare una copia della proposta compilata (e di ogni documentazione collegata) per Vostra documentazione.

3. Tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’assicurazione che si propone devono essere comunicate, in modo completo e veritiero e al meglio delle Vostre conoscenze. La mancata o incompleta comunicazione può comportare l’annullabilità del contratto o la perdita del diritto all’indennizzo in caso di sinistro ai sensi delle previsioni di legge applicabili. Una circostanza rilevante è una circostanza suscettibile di influenzare la valutazione o l’accettazione della proposta da parte degli Assicuratori. Se non siete sicuri di cosa possa essere una circostanza rilevante, Vi consigliamo di consultare il Vostro broker.

Proponente 1. a. Nome del proponente (Assicurato):…

b. Nome e cognome di tutti i datori di lavoro: ...

2. a. Indirizzo: … b. Indirizzo di posta elettronica e sito web:…

3. a. Fornite una descrizione dettagliata di tutte le operazioni e le attività che svolgete

abitualmente accompagnata da opuscoli e materiale pubblicitario): …

b. Pensate di apportare sostanziali cambiamenti alle vostre attività che svolgete nel corso dei prossimi 12 mesi? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tali cambiamenti: …

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a. Data di costituzione dell’azienda: … b. Nel caso in cui la vostra sia un’azienda relativamente nuova, elencate alcune delle vostre più significative esperienze: …

4. Tipologia della vostra azienda:

Individuale Società di persone Joint venture

Trust (fiduciaria) Società a responsabilità limitata Società di capitali

Altro (specificare dettagliatamente): …………………………………………………………

5. Indicare l’ammontare del fatturato annuale: Anno Italia USA Altri paesi Totale

Anno precedente € € € €

Anno corrente € € € €

Stime per l’anno a venire € € € €

Termine del vostro esercizio finanziario: …………………………………………………….. Tipo di operazione svolta, merci/prodotti venduti, natura dei servizi

Italia USA Altri paesi

Totale

€ € € € € € € € € € € € € € € € Totale € € € €

6. Operate in qualita` di (esprimete un valore percentuale per ognuna delle seguenti categorie) a. Produttori………% b. Grossisti……….% c. Dettaglianti…….% d. Importatori……..% e. Esportatori……..% f. Altro…………...%

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7. A. Descrizione dei prodotti

Prodotto Anni di

lavoro necessari all’ingresso sul mercato

Principale uso finale

% di vendite effettuate in Italia

% di vendite effettuate negli Stati Uniti

% di vendite effettuate in altri paesi

Vi preghiamo di allegare copia di eventuali opuscoli, cataloghi, manuali di istruzioni e garanzie di sicurezza dei prodotti, affinché gli Assicuratori possano avere un quadro completo relativo alle vostre attività.

b. Menzionate i prodotti esportati negli Stati Uniti o in Canada negli ultimi tre anni:

c. Elencate i prodotti che avete intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi 12 mesi:

d. Elencate gli articoli che avete cessato di produrre e la data di tale cessazione:

e. Alcuni dei vostri prodotti sono stati acquisiti mediante fusione o acquisizione? Si No Se la vostra risposta e` Si, descrivete dettagliatamente tali operazioni:

f. Alcuni dei vostri prodotti o servizi vengono utilizzati o presentano una qualsiasi connessione con i seguenti settori? Velivoli e /o industria aerospaziale Si No

Imbarcazioni e/o navigazione Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tali connessioni:

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g. Menzionate i prodotti importati, specificando la loro origine e il loro ammontare:

h. Nel caso in cui non forniate prodotti ma servizi o trattamenti vari, specificatelo nella presente sezione:

i. Incaricate terzi di produrre, assemblare, imballare, etichettare o installare prodotti per vostro conto? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale pratica commerciale:

j. Producete, assemblate, imballate, etichettate o installate prodotti per conto di terzi? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale pratica commerciale:

k. Alcuni dei vostri prodotti devono essere corredati di apposite avvertenze inerenti il pericolo che potrebbero rappresentare o sono ritenuti dannosi per la salute? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

l. Predisponete particolari istruzioni per l’uso da accludere ai prodotti che fornite? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale pratica, menzionando le qualifiche professionali del team a essa preposto:

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m. I vostri prodotti vengono disegnati, testati, etichettati e prodotti in modo da conformarsi

con tutti gli standard industriali o statali del caso o vengono addirittura studiati al fine di superarli? Si No Indicate quali sono gli standard che seguite o le agenzie di approvazione delle quali vi avvalete:

Controllo della Qualità e Tenuta dei Registri

8. a. I vostri registri riportano i dati inerenti ogni cliente al quale è stato venduto/distribuito un vostro prodotto e la data in cui ciò si è verificato? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale operazione ai fini della rintracciabilità: b. Descrivete dettagliatamente il vostro sistema di controllo della qualità e le vostre procedure di ispezione: c. Potete avvalervi del diritto di ricorso nei confronti dei vostri produttori/fornitori? Si No d. Richiedete ai fornitori certificati che attestino la presenza di un’assicurazione contro i rischi di responsabilità` civile sui prodotti? Si No e. Avete mai ritirato o state pensando di ritirare dal mercato alcuni dei vostri prodotti? Si No f. Illustrate nel dettaglio il vostro programma di ritiro dei prodotti e descrivetene ogni specifica operazione:

Responsabilita` Contrattuale

9. Avete stipulato contratti che v’impongano obblighi di responsabilità` che non sareste altrimenti tenuti a onorare?

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Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente la natura degli stessi:

10. Vi avvalete di un modello standard per contratti, accordi o lettere di nomina? Si No Se la vostra risposta è Sì, allegate copia degli stessi

Storia Assicurativa

11. Siete attualmente o siete stati precedentemente assicurati? Si No Se la vostra risposta è Sì, compilate il presente campo facoltativo: a. Nome degli assicuratori: b. Limite d’indennizzo: c. Premio: d. Scoperto: e. Data di scadenza:

12. Negli ultimi cinque anni, una qualsiasi compagnia assicurativa ha cancellato una vostra

assicurazione o rifiutato di emeterne una simile a vostro favore? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

13. Voi, i vostri direttori o i vostri partner commerciali avete mai commesso reati, ad esclusione

delle violazioni del codice della strada? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

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Storia dei Reclami, Sinistri, Richieste di risarcimento

14. Elencate i sinistri subiti nel corso degli ultimi cinque anni, includendo tutti le richieste di risarcimento fronteggiate, in presenza o meno di un’assicurazione, nonché i costi per la difesa e l’eventuale scoperto.

Elencate anche i sinistri delle Società che avete acquisito. Data in cui e` stata presentata la richiesta di risarcimento

Descrizione dei danni

Riserva Pagamento Aperto/Chiuso

15. Siete al corrente di altri avvenimenti che potrebbero dare origine a una richiesta di risarcimento a vostro carico? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto: Copertura Data di decorrenza della copertura assicurativa: ………………………………………………. Massimale: € …………………………………………………………………………………… Avete intenzione di richiedere un’estensione che includa la responsabilità` civile per i danni da inquinamento? Si No

Massimale: € …………………………………………………………………………………. Vi preghiamo di verificare di aver risposto a tutte le domande e di aver accluso la seguente documentazione: a. Una copia dei vostri modelli standard di contratti, accordi o lettere di nomina (laddove

utilizzate). b. Una copia di qualsiasi opuscolo o materiale pubblicitario connessi con le vostre attività.

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N.B. Sezione da compilare se sono richieste le garanzie RCT/O

Nel caso in cui richiediate l’assicurazione di responsabilità civile (RCT) e di responsabilità civile del datore di lavoro (RCO), vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande.

16. Massimale: a. Responsabilità civile €………………per sinistro

b. Responsabilità civile del datore di lavoro €………………per sinistro

€………………per persona Estensione per malattia professionale €………………per persona

17. a. Indicate tutti gli immobili che possedete, affiliate o occupate: Indirizzo

i. ii. iii. iv. v.

b. Indicate l’età` e descrivete la struttura e il grado di sicurezza di ognuno dei summenzionati immobili

i. ii. iii. iv. v.

c. Descrivete le attività effettuate in ognuno dei summenzionati immobili, includendo le informazioni relative ai processi di produzione e al trattamento e smaltimento dei rifiuti:

i. ii. iii. iv. v.

d. Alcuni dei summenzionati immobili o parti di essi sono stati concessi in leasing o in affitto a terzi? Si No Se Sì, quali?

e. Gli immobili sono dotati d’impianto antincendio a sprinkler? Si No

f. Gli immobili sono dotati di luci di emergenza?

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g. Indicate la frequenza e la natura delle visite di terzi ai vostri stabilimenti:……………... h. Descrivete le relative pertinenze (laddove ve ne siano):

18. a. Descrivete dettagliatamente tutte le operazioni o gli incarichi di rappresentanza effettuati negli Stati Uniti d’America

b. Indicate qualsiasi altra operazione o incarico di rappresentanza che si svolga all’estero

Queste operazioni sono soggette ad accordi di assicurazione stipulati a livello locale? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

19. le vostre attività presentano connessioni con i seguenti settori? a. Attrezzature per l’ancoraggio d’imbarcazioni Si No

Possedete o gestite un’imbarcazione Si No

b. Attrezzature per l’atterraggio di velivoli Si No Possedete o gestite un velivolo Si No

c. Binari di raccordo, stazioni di testa o passaggi a livello ferroviari Si No

d. Sostanze tossiche o nocive aventi un alto potenziale inquinante se non opportunamente

trattate o smaltite? Si No

Nel caso in cui abbiate risposto Si ad almeno una delle summenzionate domande, fornite dettagliati dati in merito:

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20. Retribuzioni annuali stimate:

Retribuzioni Numero di

dipendenti Impiegati e personale amministrativo €

Agenti di vendita €

Personale addetto alla produzione €

Personale addetto a installazione, manutenzione e riparazione €

Personale addetto al magazzino €

Alto (si prega di specificare la mansione) €

Totale €

Tutti i dipendenti sono assoggettati a copertura INAIL? Si No Nel caso in cui la Vostra risposta sia No, elencate il numero di tali dipendenti, specificando la loro mansione e la loro retribuzione stimata: Lavoro intrapreso fuori dai propri stabilimenti

21. Nel caso in cui intraprendiate un lavoro al di fuori dei vostri stabilimenti che non si configuri quale ritiro e consegna di merce, vendita, campagna promozionale o esposizione di prodotti, Vi preghiamo di indicarlo in questa apposita sezione: a. Qual e` la natura di tale lavoro?

b. Il lavoro viene effettuato ad un’altezza superiore a 15 metri? Si No c. Il lavoro viene effettuato in uno dei seguenti luoghi?

i. Velivoli o aeroporti Si No ii. Navi o darsene Si No iii. Miniere Si No iv. Stabilimenti per la lavorazione di prodotti chimici, gas o impianti di magazzinaggio Si No v. Centrali o impianti nucleari Si No vi. Impianti offshore Si No Nel caso in cui abbiate risposto Si ad almeno una delle summenzionate domande, fornite dettagliati dati in merito: …

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d. Utilizzate fonti di calore al di fuori dei vostri stabilimenti? Si No Se la risposta è Sì, che tipo di attrezzatura da taglio, rettifica e fresatura utilizzate?

e. Illustrate nel dettaglio le procedure di sicurezza alle quali vi attenete nell’utilizzo delle

summenzionate attrezzature: Subappaltatori

22. a. Subappaltate qualche lavoro? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

Costo del lavoro subappaltato: €

b. I subappaltatori sono tenuti a stipulare un’assicurazione contro i rischi di responsabilità` civile? Si No

c. Qual è il massimale minimo che i subappaltatori sono tenuti a sottoscrivere? €……………………..

d. Richiedete ai vostri subappaltatori certificati assicurativi? e. Avete stipulato o fatto stipulare in vostro favore opportuni accordi d’esenzione?

Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

Storia Assicurativa

23. Siete attualmente o siete stati precedentemente assicurati? Si No Se la vostra risposta è Sì, compilate il presente campo facoltativo: a. Nome degli assicuratori: b. Massimale: c. Premio: d. Scoperto:

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e. Data di scadenza:

24. Negli ultimi cinque anni, una qualsiasi compagnia assicurativa ha annullato una vostra assicurazione o rifiutato di emetterne una simile a vostro favore?

Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

25. Voi, i vostri direttori o i vostr5i partner commerciali avete mai commesso reati, ad esclusione delle violazioni codice della strada? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

Storia di reclami, sinistri, richieste di risarcimento

26. Elencate i sinistri subiti nel corso degli ultimi cinque anni (incluse quelle riportate dalle Società che avete acquisito).

Data in cui è stata presentata la richiesta di risarcimento

Descrizione dei danni

Riserva

Pagamento

27. Siete al corrente di altri avvenimenti che potrebbero dare origine a una richiesta di risarcimento a vostro carico? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

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Prevenzione delle Perdite

28. Avete stipulato una speciale polizza relativa a Salute e Sicurezza per tutelare i vostri dipendenti ed i visitatori dello stabilimento? Si No Se la vostra risposta è Sì, allegate copia della stessa.

29. Disponete di un protocollo scritto per la gestione dei reclami relativi ai vostri prodotti e

servizi e ai danni che essi potrebbero causare? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

30. Disponete di attrezzature per il pronto soccorso? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

Il vostro staff si compone di un addetto alla sicurezza e/o di un addetto alla prevenzione dei danni? Si No Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:

Dichiarazione Dichiaro con la presente che sono autorizzato a completare la presente proposta per conto del Proponente e che le dichiarazioni e le circostanze contenute nella presente proposta sono veritiere e complete e che nessuna circostanza rilevante è stata omessa o riportata in modo non veritiero. Ferma restando l’applicazione degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e di tutte le altre previsioni di Legge concernenti i doveri dell’Assicurato in relazione alla stipulazione ed esecuzione dei contratti di Assicurazione, mi impegno ad informare gli Assicuratori di ogni mutamento o sopravvivenza che incida sulla presente dichiarazione o sulle circostanze quivi riportate e che avvenga prima della stipulazione di ogni contratto di assicurazione basato sulla presente proposta; prendo atto che la presente proposta (unitamente ad ogni altra informazione fornita agli Assicuratori) costituirà la base di tale contratto. *Firma: ____________________________ * Nome: _______________________________ *Carica: ____________________________ * Data: ________________________________ *Il firmatario deve essere un legale rappresentante del Proponente, dotato dei necessari poteri