Ing. Mauro Malizia - Esplosivi - testo coordinato - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno Pag. 1 ESPLOSIVI - NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI R.D. 18 giugno 1931, n. 773"Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS) R.D. 6 maggio 1940, n. 635"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" -A lle g at o A - Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti.-A lle g at o B - Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti). -A lle g at o C-A lle g at o D - Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiamma- bili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive. Ultimi aggiornamenti: D.Lg s 4 april e 2010 , n. 58 (relativo all'immissione sul mercato di prodotti pi- rotecnici); D.Lg s. 26 ot tobre 2010, n. 204 ; D.M. 8 aprile 20 10 (sulla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle licenze perman enti di trasporto) e dal D.M. 9 agosto 2011 (sui depositi di artifici e gli esercizi di minuta vendita). R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza(TULPS ) … Omissis… CAPO IV - DELLE ARMI Art. 30 Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfis- sianti o accecanti. Art. 31 (1) Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, assemblarle, esportarle,farne raccolta per ragioni di commercio o di in- dustria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni. Art. 31-bis (2) 1. Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del de- creto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licen- za rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni. 2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole opera- zioni effettuate 3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza. 1 Articolo modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204. 2 Articolo aggiunto dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.
Normativa esplosivi. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Ultimi aggiornamenti: Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (relativo all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici); Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204; D.M. 8 aprile 2010 (sulla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto) e dal D.M. 9 agosto 2011 (sui depositi di artifici e gli esercizi di minuta vendita).
Transcript of Esplosivi Normativa di prevenzione incendi