Esperto Previdenzialista. La percezione della previdenza IN ITALIA I LAVORATORI Solo il 18% conosce...
-
Upload
pasqualino-carbone -
Category
Documents
-
view
225 -
download
3
Transcript of Esperto Previdenzialista. La percezione della previdenza IN ITALIA I LAVORATORI Solo il 18% conosce...
1
I L FUTURO DELLE PENSIONI E DELLE LIQUIDAZIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI
OTTOBRE 2010 PESCARA 26-27
A cura di Giuliano Coan
Esperto Previdenzialista
La percezione della previdenzaLa percezione della previdenza
IN ITALIA I IN ITALIA I LAVORATORILAVORATORI
Solo il 18% conosce approssimativamente la materia previdenziale.A 50 anni iniziano a pensare alla propria situazione. Precediamo solo il Giappone
Più informati sono i lavoratori Europei. A 35 anni si informano sul sistema previdenziale
0
20
40
60
80
100
2009 2045 2045
fondopensione
TFS 57.395 Euro TFR Euro 0
IL FUTURO DELLA PREVIDENZA IN ITALIA
TFR 57395 Euro
Retribuzione
74
57
17
57
78 77 7470
6458,6 57 54,8 55 54
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
pensione
2005201020152020202520302035204020452050
RAPPORTO TRA PENSIONE ED ULTIMO STIPENDIORAPPORTO TRA PENSIONE ED ULTIMO STIPENDIO
ETA’ 60 ANNIETA’ 60 ANNI 40 CONTRIBUTI40 CONTRIBUTI
per
cen
tual
e
Contribuzione o FinanziamentoContribuzione o Finanziamento
RECORD MONDIALE DI PRELIEVO NEL PANORAMA INTERNAZIONALERECORD MONDIALE DI PRELIEVO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE
> INPS 33,00%: Lavoratore (8,89) 9,19%(+ 0,30%)
Datore di lavoro 23,81%
> CPDEL /EE .LL. 32,65%: Lavoratore (8,55) 8.85%(+ 0,30%)
Datore di lavoro 23,80%
> STATO 33,00%: Lavoratore 8,80%(+ 0,30%)
Datore di lavoro 24,20%
• O,35 % Fondo Credito per gli Iscritti Inpdap + 2,50% contributo TFS
Codice CivileContribuzioneContribuzione
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative
(1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o
all'assistenza (1419)
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Ministero del Lavoro-Inpdapconvenzione 27 aprile 2010
• Ispezioni Provinciali relativi ai versamenti contributivi
• Verifica dei dati – irregolarità e/o inadempimenti contributive
• Denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi art.116 comma 11 legge 23 dicembre n.388, e dell’art.37 della legge 24 novembre 1981 n.689 come modificato dall’art.116,comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
• Sanzioni e ipotesi di reato
RDL 14 aprile 1939 n. 636 ( Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità).
Art. 27. (nel testo così modificato dall’articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'articolo 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, ndr).
1. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
2. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
3. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni
ContribuzioneContribuzione
44,89
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RAFFRONTO SULLARETRIBUZIONE
FINANZIAMENTO SPESA PENSIONISTICA
15,39% sul Pil, in Italia 2004
LA SPESA PENSIONISTICA GRAVA DEL
10,4% media UE
33% stato
33% inps
32,65% eell
Lo squilibrioLo squilibrio
•riduzione dei livelli occupazionali
•mutamento del mercato del lavoro
•contenimento costo del lavoro
•bassa natalità allungamento della vita
media
pensioni baby
pensioni generose
solidarietà intergenerazionale contributi-pensioni non regge
metodo di calcolo(33-80%)
allungamento della vita media
NEL 1970 UN UOMO AVEVA
AVANTI A SE’ UNA MEDIA DI 11
ANNI OGGI NE HA 17
(dal momento del ritiro dal lavoro)
NEL 1970 LA DONNA AVEVA AVANTI A SE’
UNA MEDIA DI 14 ANNI
OGGI 23
(dal momento del ritiro dal lavoro)
UNA GRANDE CONQUISTA CHE DETERMINA PERO’ UNA VORAGINE DI SPESA CHE NESSUNA FINANZA PUBBLICA PUO’ SOSTENERE
SPERANZA DI VITA anniDONNA
82,8
UOMO
78,6
All’inizio del ‘900 era di 45 ITALIA
Europa : Svezia 78,9 – Piu’ longeva –Italia al secondo posto - Lituania la piu’ bassa 65 anni gli uomini
OBIETTIVI DELLE RIFORME
• Fronteggiare le crescenti difficoltà finanziarie
• Armonizzare i vari regimi previdenziali
• Stabilizzare le spesa previdenziale mediante un nuovo metodo di calcolo delle pensioni
L'intento di assicurare l'equità sociale e la sostenibilità finanziaria, per garantire agli anziani pensioni di importo adeguato e migliorare le prospettive per i giovani
LE RIFORME
• Amato 1992 legge 421 /1992 graduale innalzamento dell’età pensionabile- periodo di riferimento quota a quota b
• Dini 1995 ( legge 335/ 1995)
Introdusse gradualmente il sistema contributivo
• Maroni 2004 ( legge 243/2004)
interventi strutturali- lo scalone dal 01.01.2008
• La riforma del Welfare - legge 247/2007 dal 01.01.2008
introduce gli scalini – le quote
La spesa.Incidenza delle pensioni sul PIL dopo le riforme 1992, 1995, 2004
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039 2043
anno
per
cen
tual
e
prima delle riforme
dopo le riforme
limite legato alla deindicizzazione
Risparmio dovuto alla soladeindicizzazione delle pensionirispetto ai salari
243/04(0,7% sul PIL)
Grafico n. 1 - Popolazione italiana al 1.1.2000 per anno di nascita
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1.000.000
193
5
193
7
193
9
194
1
194
3
194
5
194
7
194
9
195
1
195
3
195
5
195
7
195
9
196
1
196
3
196
5
196
7
196
9
197
1
197
3
197
5
197
7
197
9
198
1
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
0102030405060708090
100110120130140150
anni 0 anni 5 anni 10 anni 15
ev. retribuzvalore pensrapp pens/retrib
2,5% dinamica salariale
Inflazione 1,5%
Evoluzione tra retribuzione e pensione media
- 20- 20
- 25,5- 25,5
- 33,4- 33,4
- 44,8- 44,8
Lo “statale” in serviziofino al 31.12.1995
• Lo Stato paga gli stipendi dei propri dipendenti attingendo dal bilancio generale, dove affluisce il contributo di tutti i cittadini con il pagamento delle tasse:
• Il “conto entrate del Tesoro”. Una volta assunto, al dipendente dello Stato
era trattenuto, sulla busta paga, il contributo personale previdenziale che non veniva versato in nessun fondo, semplicemente non usciva dal bilancio generale quindi era una ritenuta che rimaneva in
"conto entrate del Tesoro”
L’art. 2, comma 1, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l’I.N.P.D.A.P., a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali.
C.T.P.S. C.T.P.S.
La Cassa pensionistica dei dipendenti dello Stato
Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento della contribuzione, rapportata alla base imponibile, alla C.T.P.S. (art. 2, comma 2, della L. n. 335/95)
Pensione
TFS –TFR e Fondo complementare
in
10 mosse
PENSIONERENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE
TFS/TFRUNA TANTUM
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
1
TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO SIN DAL PRIMO GIORNO DI LAVORO LA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE CHE VA COSTANTEMENTE
MONITORATA SPECIALMENTE IN PROSSIMITA’ DEL PENSIONAMENTO
ESTRATTO CONTO
POSIZIONE ASSICURATIVA casellario di tutti i lavoratori lex. 243/04 art.1 (estratto
conto)
solo anzianità contributiva o anzianità contributiva + età o solo età
= DIRITTO
DUPLICE IMPORTANZA :
DIRITTO
CALCOLO
AI FINI DELL’ASSEGNO PENSIONISTICO
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INPDAP/INPS/ALTRE CASSE
POSIZIONE ASSICURATIVA
E’ costituita dalla somma dei periodi effettivi o figurativi utili al calcolo:
a) Servizio di ruolo
b) Servizi preruolo prestati nelle scuole statali
c) Servizi preruolo prestati in enti pubblici o enti locali
d) Servizi prestati alle dipendenze di privati
e) Servizio militare
f) Periodo di studi universitari
g) Maggiorazioni
h) Servizi figurativi quali la disoccupazione e la maternità fuori dal rapporto di lavoro
La percentuale viene determinata in base agli anni e ai mesi, la frazione di mese
si arrotonda a mese intero se é superiore a 15 giorni.
L’arrotondamento può essere fatto una sola volta sulla somma complessiva dei
servizi utili.
SERVIZI UTILI PER IL TRATTAMENTODI QUIESCENZA
• SERVIZIO COMPUTABILE D’UFFICIO (art.6 L.29/79)
• SERVIZIO RIUNIBILE (Stato /Stato)
• SERVIZIO RICONGIUNGIBILE (Legge 523/54 DPR 1092/73-Casse Gestite
Inpdap/Inpdap)
• SERVIZIO COMPUTABILE (art.11 Dpr 1092/73 • SERVIZIO E PERIODO RISCATTABILE• SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI L. 29/79• SERVIZI E PERIODI RICONGIUNTI L. 45/90• MAGGIORAZIONI
Tutti i servizi prestati con iscrizione in più Casse gestite dall’Inpdap si ricongiungono ai fini di un unico trattamento di quiescenza.Le norme che saranno applicate per la determinazione del trattamento finale sono quelle della Cassa dove il dipendente era iscritto alla data di cessazione.
L 523/54 DPR 1092/73
La ricongiunzione avviene d’ufficio se non è stato già liquidato trattamentodi quiescenza, altrimenti deve essere prodotta domanda entro 6 mesi dall’inizio della nuova iscrizione, previa rifusione di quanto percepito.
Sono ricongiunti d’ufficio tutti i servizi prestati presso quegli enti che, per disposizione di legge, siano stati disciolti. Condizione indispensabile, però, che l’iscrizione in una delle casse dell’inpdap, abbia avuto inizio per effetto della soppressione dell’ente soppresso.
ART 6 L 29/79
VARIAZIONI DATA INIZIO ANNO SCOLASTICO
Fino all’anno scol. 1976/77: 1° ottobre
Dal 1977/78 : 20 settembre
Dal 1978/79 al 1985/86: 10 settembre
Dal 1986/87 : 1° settembre
Per chi è stato immesso in ruolo in data diversa dal 1° settembre, viene ritenuto utile il periodo figurativo che manca alla cessazione per completare l’anno di servizio; il riconoscimento non è esteso alla buonuscita.
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
2
FARE SEMPRE DOMANDA SENZA ASPETTARE DI AVERE UN LAVORO SI PAGHERA’ MOLTO MENO
LE DOMANDE NON COSTANO NULLA SI ACCETTA O SI RINUNCIA DOPO AVER CONOSCIUTO COMPIUTAMENTE
GLI EFFETTI.MAI RINUNCIARE AL BUIO
RISCATTO LAUREA
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
3
SE CI SONO BUCHI CONTRIBUTIVI O PERIODI SCOPERTI DA CONTRIBUZIONE SI DEVE RIMEDIARE IMMEDIATAMENTE ( DECORRENZA GIURIDICA –PART/TIME - MATERNITA’- CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI MAX 2 ANNI )
ALTRI RISCATTI
La valutazione dei periodi non
coperti da effettivo servizio
La valutazione dei periodi non
coperti da effettivo servizio
ai sensi del combinato di cui
agli artt. 8, comma 2 e 142,
comma 2
ai sensi del combinato di cui
agli artt. 8, comma 2 e 142,
comma 2
onere calcolato con riferimento alla situazione
retributiva esistente all’atto della domanda di
riscatto
onere calcolato con riferimento alla situazione
retributiva esistente all’atto della domanda di
riscatto
avviene a
domanda
avviene a
domanda
Sistemazione contributiva ex art. 142 T.U. 1092/73
(periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica ed economica)
In attività di servizio,
a domanda
onere calcolato con riferimento alla
situazione retributiva esistente all’atto della domanda di
riscatto
In sede di pensione,
d’ufficio
onere calcolato con riferimento alla
situazione retributiva esistente all’atto della
cessazione
sulla base dello Stato matricolare
avviene
RISCATTO ASTENSIONE FACOLTATIVA PER RISCATTO ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVOROMATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’art. 35, comma 5, del D.Lgs.151/2001 prevede il riscatto di periodi di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro anche antecedenti al 1 ° gennaio 1994 in possesso del requisito minimo contributivo effettivo di 5 anni.
•Periodo non eccedente i 6 mesi( successivi ai 3 di post-partum) per ciascuna maternità temporalmente collocabili entro il primo anno di vita del bambino nel limite massimo di 5 anni. Evento avvenuto dal 4.1.1951 (entrata in vigore legge 860/1950) ed il 17.12.1977 (giorno prec. alla legge 903/1977)
•6 mesi entro il primo anno di vita del bambino (facoltà riconosciuta anche al padre ma solo in alternativa alla madre) se l’evento è avvenuto dal 18 12.1977 al 27.03.2000.
La legge 53/2000 del 28.03.2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di godere dell’astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del bambino per un massimo complessivo non superiore a 10 mesi
6 mesi per ciascuna maternità con il limite di 5 anni non cumulabile con il riscatto di laurea – circ. 31 Inpdap del 20.07.05.
La facoltà di riscatto può essere esercitata solo in via alternativa.
INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL’11 MARZO 2003
NON CUMULABILITA’ ESCLUSIVAMENTE CON IL SOLO DIPLOMA DI LAUREA nota operativa INPDAP 4/2006
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
4
TUTTI I CONTRIBUTI VERSATI CON ISCRIZIONE A UN ENTE DI PREVIDENZA O CASSA VALGONO A FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE.SI VALUTI LA CONVENIENZA DI RIUNIRE PRESSO UN UNICO ENTE LA PROPRIA POSIZIONE.DAL 1°LUGLIO L. 122/2010 NUOVE NORME INPDAP-INPS A TITOLO ONEROSO.
RICONGIUNZIONI
RiscattoRiscatto
Ricongiunzione di periodi
assicurativi
Ricongiunzione di periodi
assicurativi
INPS-CASSE P.
INPDAP
laurea-maternità
A TITOLO ONEROSO
PENSIONE STATO/INPDAP
ONEROSA
AZZERATA
Periodi di lavoro socialmente utile
INPS Circolare 33 del 05/03/2010
RISCATTO
L’INPS fornisce disposizioni in merito alla possibilità di riscattare i periodi di occupazione in lavori socialmente utili, in modo da poterli utilizzare anche ai fini della misura delle prestazioni
pensionistiche.
Per tali periodi, infatti, è previsto soltanto l’accredito figurativo ai soli fini del diritto a pensione.
COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPSCOSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPS
LEGGE n. 322 del 1958
ABROGATA LEGGE 122/2010
Dal 31.07.2010
Fonte normativa circolare Inpdap n. 18 del 8 ottobre 2010
• Pensione Inpdap in presenza dei requisiti minimi previsti
• Decorrenza a scorrimento secondo la legge 122/2010
• Calcolo secondo la Cassa Inpdap (quota A rivalutazione retribuzione
e quota B la media delle retribuzioni rivalutate regime Inps,
fino alla data di decorrenza della pensione)
La ricongiunzione dei periodi assicurativi
• La ricongiunzione puo’ essere chiesta a partire dal 24.2.1979 la data di entrata in vigore della legge 29/79- iscrizione in almeno in un’altra gestione previdenziale. Gratuita ( art.8 legge 29/79 e art.2 legge482/88)
• o titolo oneroso ( art.2 legge 29/79)
• LA RICONGIUNZIONE ALL’INPS E’ A TITOLO ONEROSO DAL 31.07.2010
• Gratuita a seguito di soppressione dell’ente datore di lavoro e siano stati iscritti all’inpdap
• Onerosa per tutti i periodi contribuzione obbligatoria ,volontaria e figurativa o in altre forme alternative o gestioni speciali gestite dall’Inps.
•dipendenti e superstiti, CPDEL, devono fare domanda alla sede Provinciale Inpdap competente per territorio.
Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000 – 55 del 4 giugno 2002-
72 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri .nota divulgativa Inpdap 10560
del 03.08.2010
La ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso i regimi previdenziali per liberi professionisti
LEGGE n.45 del 1990
La legge consente la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei libero professionisti e viceversa
( Avvocati,Geometri,Dottori Commercialisti,Ragionieri e e Periti Commerciali,Ingeneri e Architetti,Consulenti del Lavoro,Farmacisti,veterinari,Medici ENPAM,OstetricheENPAO,Notai,Spedizionieri Doganali)
Le Informative Inpdap 36 del 10 luglio 2000 – 55 del 4 giugno 2002-
72 del 17 settembre 2002 dettano modalità e criteri .
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
5
SI UTILIZZA,IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE,AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO.CONSENTE DI RIUNIRE TUTTI I PERIODI CONTRIBUTIVI POSSEDUTI PRESSO ALTRE GESTIONI ,OLTRE A QUELLA PRINCIPALE.LA SOMMA DEI CONTRIBUTI PERMETTE DI OTTENERE GRATIS UN SOLO ASSEGNO DALL’INPS.NECESSARI ALCUNI REQUISITI.
TOTALIZZAZIONE
TotalizzazioneNazionale
TotalizzazioneNazionale
INPS
CASSA PROFESSIONISTI
INPDAP
INPS AUT.
•almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa
•almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età
oppure
•40 di contribuzione complessiva a prescindere dall’età
Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza.
LA PENSIONE PAGATA DALL’INPS-18 MESI DOPO IL CONSEGUIMENTO DIRITTO DAL 2011
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
6
NON IGNORARE LA POSSIBILITA’ DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE NEL CASO DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO,DI OTTENERE IL DIRITTO ALLA PENSIONE E SE CONSEGUITO AUMENTARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO ANCHE IN PART/TIME
CONTRIBUTI VOLONTARI
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
7
A DOMANDA SIA IL SERVIZIO MILITARE SIA IL SERVIZIO CIVILE TORNANO UTILI AI FINI PENSIONISTICI CON L’ACCREDITO DI CONTRIBUTI FIGURATIVI.
SERVIZIO MILITARE
ACCREDITO FIGURATIVO
GRATUITO
SERVIZIO MILITARE
Domanda può essere presentata anche al momento della pensione
Ante 01.01.1996 utile sia ai fini del diritto e della misura
Può comportare doppio beneficio
Post 31.12.1995 solo misura
Anzianità contributiva
ACCREDITO FIGURATIVO
GRATUITO
VALORIZZAZIONE SERVIZIO CIVILE SU BASE
VOLONTARIA
Fonte normativa :
INPDAP nota operativa n.24 del 07.05.2009
I periodi di servizio di volontario civile prestato fino al 31.12.2005 e’ valorizzato gratuitamente.
Dal 01.01.2006 al 31.12.2008 sono stati versati contributi gestione separata INPS.
I periodi dal 01.01.2009 è riscattabile
Anzianità contributiva
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
8
L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA è PREVISTO A TUTELA DI DETERMINATI EVENTI ( OLTRE AL SERVIZIO MILITARE E CIVILE,MATERNITA’ 5 MESI, DISOCCUPAZIONE INPS)
CONTRIBUTI FIGURATIVI
ACCREDITO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER ACCREDITO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVOROMATERNITA’ FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’art. 25, comma 2, del D.Lgs.151/2001 in vigore 27.04.2001 prevede che i periodi corrispondenti all’esercizio del diritto di astensione obbligatoria per eventi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro ,in presenza del possesso del requisito minimo contributivo effettivo di 5 anni, vengono riconosciuti a domada indipendentemente dalla loro collocazione temporale,anche, se anteriore al 1° gennaio 1994.( inf. Inpdap 8 del 28.02.2003 D.G. Entrate e Inf. Inpdap n.24 del 29.10.2002)
Iscrizione dal 27.04.2001 ( domanda in costanza di servizio –90 gg dopo collocamento di riposo Inpdap) Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte, sentenze 2.10.2007 n. 242 e n. 7/QM del 14 luglio 2006 riconosce ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”.
Eventi verificatisi entro il 17.01.1972 spettano 14 settimane gg.8 mm.3
dal 18.01.72 gradualmente fino a 5 mm.
Tale accredito vale ai fini del diritto e della misura se temporalmente il periodo si colloca prima del 31.12.1995.
Trattamento di disoccupazione per il personale della scuola
Il trattamento di disoccupazione è un’indennità spettante ai lavoratori che sono stati licenziati.Esistono due tipi di indennità di disoccupazione: ordinaria e con requisiti ridotti.I soggetti che possono beneficiare del trattamento sono:
•gli insegnanti con incarico annuale, per i periodi successivi alla fine dell’anno scolastico
•i supplenti saltuari, per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l’altra
•Ai fini previdenziali sono ricongiungibili Legge 29/1979 purchè sia stato accreditato all’Inps almeno 1 contributo
• IL PERIODO NON E’ UTILE A FINI DEL DIRITTO DEI 35 ANNI ALL’INPS E’ UTILE SOLO AI FINI DELLA MISURA.
•CTPS E’ UTILE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA
COME EVITARE SORPRESE
LA PENSIONE
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
9
VALUTARE CON ATTENZIONE LA CONVENIENZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.I LAVORATORI ANZIANI ,PROSSIMI ALLA PENSIONE POTREBBERO AVERE SOLO VANTAGGI CON IL PASSAGGIO AL FONDO DI CATEGORIA.
TFR O FONDO
COME EVITARE SORPRESE
IL TFS
SI COSTRUISCE IN GIOVENTU’
Le verifiche da non scordare
1
10
CONTROLLARE LA DATA DI ISCRIZIONE,I PERIODI E I SERVIZI RISCATTABILI POSSIBILMENTE ENTRO IL 31.12.2010.DAL 01.01.2011 SI APPLICA LA NORMATIVA DEL TFR.( 6,91% + RIVALUTAZIONE )
ACCERTARE LA POSIZIONE
COME SI DETERMINA LA RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE
LA PENSIONE
TRE SISTEMITRE SISTEMI
LAVORATORI LAVORATORI CONCON
18 O PIU’ ANNI CTR AL 31.12.95
CALCOLO CALCOLO DELLA DELLA PENSIONEPENSIONE
RETRIBUTIVO
MENO DI 18 ANNI CTR AL 31.12.95
MISTO
RETRIBUTIVO CONTRIBUTIVO
NUOVI ASSUNTI DAL 01.01.96
CONTRIBUTIVO
Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini
QUALE CALCOLO
TRE SISTEMITRE SISTEMI
LAVORATORI LAVORATORI CON CON
18 O PIU’ ANNI CTR AL 31.12.95
CALCOLO CALCOLO DELLA DELLA PENSIONEPENSIONE
RETRIBUTIVO
ad esaurimento
MENO DI 18 ANNI CTR AL 31.12.95
MISTO
RETRIBUTIVO
e
CONTRIBUTIVO
NUOVI ASSUNTI DAL 01.01.96
CONTRIBUTIVO
PURO
Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini
pensioni anzianità
vecchiaia
vecchiaia
1 2 3
Passaggio da M a C
Riscatti/Ricongiunzioni
Nessun arr. 216 mm
ELEMENTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego sono essenzialmente tre:
a) l’anzianità contributiva
b) la situazione retributiva alla cessazione
c) la media retributiva degli ultimi dieci anni
L’anzianità contributiva determina la percentuale.
Gli anni di riferimento per il calcolo della media sono dieci a ritroso dal 1/11/08, nella scuola dal 01.09.2009
La retribuzione accessoria, sia quella corrisposta mensilmente, sia quella corrisposta
occasionalmente, può influire nel calcolo della media stipendiale, ma non
ha alcun effetto nel determinare la retribuzione alla cessazione.
La 1°da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 1992( quota A di pensione) art.13 lettera a D.L.vo 503/92
La 2° da utilizzare per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 1993 alla cessazione (quota B di pensione) art.13 lettera b
D.L.vo 503/92
Le retribuzioni:
due basi pensionabili
La 1°base pensionabile è costituita da:
Dipendenti statali Dipendenti enti locali
Ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio + 18%;
Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L.724/94)
X 12 mensilità
con esclusione degli accessori
Ultimo stipendio percepito all’atto della cessazione dal servizio
Ind.Int.Spec. (art.15 comma 3 L.724/94)
X 13 mensilità con esclusione degli accessori
Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente lavalutazione nella base pensionabile(art.42 DPR 1092/73 e art.15L.177/76)
QUOTA
A(pensioni stato)
Contributi maturati fino al 31.12.1992
Cassa stato(scuola)Retribuzione base art.15/16 e 22 legge 29.04.1976 n.177.(stipendio,ria,assegni pensionabili,posizioni economiche personale ATA)(emolumenti fissi e continuativi)
Aumentata del 18% (esclusa IIS)
Contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici e Fondo credito( art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662)
SISTEMA RETRIBUTIVOSISTEMA RETRIBUTIVO
La 2° base pensionabile è costituita dalla media:
delle retribuzioni annue
X 12 mensilità ( Stato)
X 13 mensilità (Cpdel)
percepite durante il periodo detto “di riferimento” precedente la decorrenza della pensione, debitamente rivalutate.
Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti.
Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18% previsto dall’art.15 L. 177/76.
(art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95)
QUOTA
B(pensioni
stato)
Contributi maturati dal 01.01.1993 in poi
Si ottiene: retribuzione media pensionabile rivalutata Istat ( dal 01.09.2009 personale della scuola dal 8.10.08 a regime gli ultimi 10 anni ) x aliquota di rendimento alla cessazione del servizio.La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in alternativa del trattamento accessorio se superiore + la IIS
• retribuz. risultato • retribuz. professionale docenti ( iscrizione CPDEL / quota A)• compenso funz. strum. personale doc.• compenso ore eccedenti• compenso straordinario• ind. amm.ne DSGA• comp.individ. personale ATA• comp.incarichi ed attiv.pers. ATA• comp. indenn. fondo d’istituto• altre ind. contrattuali e/o da specifiche disposiz. di legge
1 2,333 11
25,663 21 45,800 31
63,800
2 4,666 12
27,996 22 47,600 32
65,600
3 6,999 13
30,329 23 49,400 33
67,400
4 9,332 14
32,662 24 51,200 34
69,200
5 11,665 15
35,000 25 53,000 35
71,000
6 13,998 16
36,800 26 54,800 36
72,800
7 16,331 17
38,600 27 56,600 37
74,600
8 18,664 18
40,400 28 58,400 38
76,400
9 20,997 19
42,200 29 60,200 39
78,200
10 23,330 20
44,000 30 62,000 40
80,000
La tabella statali
Calcolo del mese (gg16 arr.) anno 1,8 : 12 = 0,15
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione : 31.08.2007
mm. 06 aa. 35 coeff. Rendim. = 0,719 ( 71,9%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10 aa. 20 0,455 x RPC
differenza 0,264 x RMP
Es . 18.614,00 RPC X 0,455 = euro 8.469,37 QUOTA A
19.738,31 RMP X 0,264 = euro 5.210,92 QUOTA B
Totale annuo 13.680,29 + 13^
mensile euro 1.140,02
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione : 31.08.2008
mm. 06 aa. 36 coeff. Rendim. = 0,737 ( 73,7%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10 aa. 20 0,455 x RPC
differenza 0,282 x RMP
Es . 19.614,00 RPC X 0,455 = euro 8.924,37 QUOTA A
20.938,31 RMP X 0,282 = euro 5.904,60 QUOTA B
Totale annuo 14.828,97 + 13^
mensile euro 1.235,74
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione : 31.08.2010
mm. 06 aa. 38 coeff. Rendim. = 0,773 ( 77,30%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10 aa. 20 0,455 x RPC
differenza 0,318 x RMP
Es . 20.814,00 RPC X 0,455 = euro 9.470,37 QUOTA A
22.138,31 RMP X 0,318 = euro 7.039,98 QUOTA B
Totale annuo 16.510,35 + 13^
mensile euro 1.375,86
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
Calcolo della pensione sistema retributivo
data di cessazione : 31.08.2012
mm. 06 aa. 40 coeff. Rendim. = 0,80 (80%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10 aa. 20 0,455 x RPC
differenza 0,345 x RMP
Es . 22.014 RPC X 0,455 = euro 10.016,37 QUOTA A
23.638 RMP X 0,345 = euro 8.155,11 QUOTA B
Totale annuo 18.171,48 + 13^
mensile euro 1.514,29
RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile
Calcolo della pensione sistema retributivo
DIRIGENTE
data di cessazione : 31.08.2009
mm. 06 aa. 40 coeff. Rendim. = 0,80 (80%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10 aa. 23 0,5090 x RPC
differenza 0,291 x RMP
Es . 60.000 RPC X 0,509 = euro 30.540 QUOTA A
52.000 RMP X 0,291 = euro 15.132 QUOTA B
Totale annuo 45.672 + 13^
mensile lordo euro 3.806
RPC = retribuzione annua pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg.
Calcolo della pensione sistema retributivo
DIRIGENTE rinuncia 4 anni di riscatto
data di cessazione :
mm. 06 aa. 40 coeff. Rendim. = 0,80 (80%)
al 31.12.1992 anzianità contributiva
mm 10 aa. 23 a mm 10 anni 19 0,4370 x RPC
differenza 0,363 x RMP
Es . 60.000 RPC X 0,4370 = euro 26.220 QUOTA A
52.000 RMP X 0,363 = euro 18.876 QUOTA B
Totale annuo 45.096 + 13^
mensile lordo euro 3.758
RPC = retribuzione annua pensionabile alla cessazione
RMP = retribuzione media pensionabile ultimi 3600 gg.
Retribuzione base alla cessazione rapportata agli ultimi 360 gg art.15/16 e 22 legge 29.04.1976 n.177.• stipendio • ria (dirigenti)• assegni pensionabili (assegno ad personam)• posizioni economiche personale ATA(emolumenti fissi e continuativi)
Aumentata del 18%
+ IIS
+ RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE
QUOTA A
Retribuzione media pensionabile rivalutata Istat • dal 01.09.2009 personale della scuola ricavata negli ultimi 3600 gg
La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in alternativa del trattamento accessorio se superiore+ la IIS
QUOTA B
anni
%
25 350
53%
71%
0%
1992cessazione
18%
Fino al 31/12/92 Dal 1993
RETRIBUZIONE IMPONIBILE(circolare 22 Inpdap del 15 giugno 2005)
•Art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che modifica l’art.43 del dpr 1092/73 prevede una maggiorazione del 18 % della base pensionabile (stipendio e assegni pensionabili indicati ai punti dalla a alla g) della medesima legge e ogni altro assegno se espressamente previsto da precisa disposizione di legge.( SORTA DI SALARIO ACCESSORIO VIRTUALE)
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 esclude dalla base imponibile la IIS per la maggiorazione del 18% dal 1 gennaio 1995.
•Stipendio tabellare-ria-assegno ad personam sono oggetto di maggiorazione del 18% con esclusione della tredicesima mensilità
•La retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella eccedente la misura del 18%
•Riferimenti INPDAP informative 40 del del 25 settembre 2003 e circolare 59 del 27 ottobre 2004 nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007
•CIRCOLARE 22 DEL 15 GIUGNO 2005
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
•ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)
I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell’allora Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL,CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n.680. Si riconoscono integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell’art. 71 della legge 133/2008
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662
• Riferimenti INPDAP
• n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
• n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
•ISCRITTI ALLA CTPS
•anche per gli iscritti alla Cassa Stato sono riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli con retribuzione progressivamente ridotta ai sensi dell’art. 71 della legge 133/2008 ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali, che quelli non retribuiti.
•Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 i contributi vanno calcolati sulla retribuzione virtuale
• Riferimenti INPDAP
• n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
• n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007
CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO SULLA RETRIBUZIONE ANNUA DELL’ANNO PRECEDENTE
8,80% LAVORATORE
24,20% AMMINISTRAZIONE
33% TOTALE
• I CONTRIBUTI SONO CALCOLATI DURANTE L’ANNO SULLA
RETRIBUZIONE AL 100%
• LA RETRIBUZIONE AD ESCLUSIONE DELLA IIS E’ MAGGIORATA DEL 118% + ECCEDENZA SALARIO ACCESSORIO SE SUPERIORE AL 18% + 13^ MENSILITA’
• IL SALARIO ACCESSORIO NEL CORSO DELL’ANNO SOGGIACE ALLA CONTRIBUZIONE
• IN SEDE DI CONGUAGLIO SE SUPERIORE DEL 18% NON SI DEVE ALCUN CONTRIBUTO
Adeguamenti limiti imponibilità Adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l'anno 2010contributiva per l'anno 2010
Il tetto retributivo, oltre il quale è Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art.3 prevista, ai sensi dell'art.3 ter, ter, comma 1 della Legge 438/92 e comma 1 della Legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della Legge dell'art.1, comma 241, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta addell'iscritto, ammonta ad
Euro 42.364,00Euro 42.364,00..
IL CUD
Certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
A partire dal 1998 ha sostituito i modelli 101 e 201. Deve essere rilasciata entro il mese di marzo dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
IL CUD
dal 1996AI FINI PREVIDENZIALI
RIGO 25 ANNO DI RIFERIMENTO
RIGO 26 TOTALE IMPONIBILE PENSIONISTICO
retribuzione fondamentale+18% + sal.acc. se superiore + IIS + 13^
(Somma algebrica campo 32 dei quadri EO e/o V1 della DMA)
RIGO 27 TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI
il 33% dal 01.01.2007
(Somma algebrica campi 33 e 34 dei quadri EO e/o V1 della DMA)
RIGO 27 = MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO
1) Riportare i dati suddivisì come nella seguente tabella
2) Le celle evidenziate in giallo contengono delle formule, non digitare dati
NOME: QUALIFICA:
DESCRIZIONE R.B.
compensi assogggettati
al 18% esempio art. 7
I.I.S. C.I.A. opp.
R.P.D.
Competenze accessorie
pagate dalla scuola
ANNO….. 1 2 3 4 5
1 Gennaio
2 Febbraio
3 Marzo
4 Aprile
5 Maggio
6 Giugno
7 Luglio
8 Agosto
9 Settembre
10 Ottobre
11 Novembre
12 Dicembre SENZA XIII
13 arretrati anno in corso
14 TOTALE 1 - - - - -
15 Totale colonna 2 -
16 TOTALE 2 -
17 PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA
18 -
19 I.I.S. -
20 XIII
21 TOTALE 3 -
22 aumento figurativo (totale 2 x 18%) 18% -
23 -
24
25
26 -
27
28 -
N.B.
Data
SCHEDA DI VERIFICA IMPONIBILE AI FINI PENSIONISTICI
imponibile assoggettato al 118% (totale 2)
competenze accessorie (colonna 4+5)
Procedura da seguire per verificare l'imponibile pensionistico riportato nel CUD (vedi rigo 26 del CUD)
N.
Eventuali arretrati anni precedenti (rigo 82 del CUD) sono soggetti a tassazione separata e vengono considerati ai fini pensionistici nell'anno di riferimento
Se le competenze accessorie superano il 18% si considerano le competenze accessorie
Se le competenze accessorie NON superano il 18% si considera il 18%
TOTALE IMPONIBILE AI FINI PENSIONISTICI
EVENTUALE DIFFERENZA
RIGO 26 DEL CUD ( imponibile pensionistico)
QUOTA
APeriodo contributivo fino
Al 31.12.1992
(Aliquota)
Si ottiene commisurando all’ultima retribuzione annua alla cessazione del servizio(esclusione dell’accessorio) x l’aliquota di rendimento corrispondente all’anzianità contributiva al 31.12.1992 (tab A,allegata alla legge 965/1965 EE.LL ) (1092/73 Art.44 statali)
QUOTA
A 1Contributi maturati dall’1.1.1993 al 31.12.1995
Retribuzione media pensionabile la differenza (1995 – 1992) Fino al 31.12.1994 Tabella A legge 965/1965. (1092/73 Art.44 statali)
Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota fissa di rendimento del 2% per ogni anno di contributi.
QUOTA
BContributi maturati dall’1.1.1996 alla cessazione
Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge 335/1995
MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL.MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL.
QUOTA
A non esistono
contributi al
31.12.1992
PERSONALE ASSUNTO DAL 1 GENNAIO 1.1.1993
MA PRIMA DEL 1 GENNAIO 1.1.1996
QUOTA
A 1
Contributi maturati dall’1.1.1993 al 31.12.1995
Retribuzione media pensionabile per aliquota di rendimento 1993/1995. Fino al 31.12.1994 Tabella A legge 965/1965. (1092/73 Art.44 statali)
Dall’01.01.1995 conglobamento IIS nella retribuzione pensionabile e aumenta l’aliquota fissa di rendimento del 2% per ogni anno di contributi.
QUOTA
B
Contributi maturati dall’1.1.1996 alla cessazione
Si ottiene con il sistema di calcolo contributivo legge 335/1995
MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL.MISTO RETRIBUTIVO –CONTRIBUTIVO STATO EE.LL.
CONTRIBUTI VERSATI DURANTE L’ATTIVITA’ LAV.
TASSO DI CRESCITA DELL’ECONOMIA
ASPETTATIVA DI VITA DEL SOGGETTO
Nuova modalità di calcolo della pensione pubblica
CALCOLO CONTRIBUTIVO PUROCALCOLO CONTRIBUTIVO PURO
ASSUNTI DAL 01.01.1996ASSUNTI DAL 01.01.1996
COEFFICIENTI DI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZ. ISTAT RIVALUTAZ. ISTAT RIFERITI ALLA RIFERITI ALLA DINAMICA DEL PILDINAMICA DEL PIL NOMINALENOMINALE
1996 1,055871
1997 1,053597
1998 1,056503
1999 1,051781
2000 1,047781
2001 1,043698
2002 1,041614
2003 1,039272
2004 1.040506
2005 1,035386
2006 1,033937
2007 1,034625
2008 1,033201
2009 1,017935
CALCOLO INDIVIDUALE CONTRIBUTIVOCALCOLO INDIVIDUALE CONTRIBUTIVO
ANNO ACCANT. MONTAN.PREC. MONTANTE
Esempio : RETRIBUZ. ANNUA 13.000 = Rigo 26 Esempio : RETRIBUZ. ANNUA 13.000 = Rigo 26 CUDCUD 33% imponibile contributivoimponibile contributivo = = RigoRigo 27 del CUD27 del CUD
1996 4.290 0 4.290
1997 4.290 + 4.530 8.820
1998 4.290 + 9.293 13.583
1999 4.290 + 14.350 18.640 2000 4.290 + 19.605 23.895
e così via…..
RIGO 27 DEL CUD = 33% DI RIGO 26RIGO 27 DEL CUD = 33% DI RIGO 26
Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2010 e quella versata nel 2011, anteriore alla decorrenza della pensione
Liberalizzazione dell’età pensionabile nel sistema contributivo
Età Divisori Coefficienti di trasformazione
(tabella A allegata alle legge 335/1995)
57 21,1869 4,720 %
58 20,5769 4,860 %
59 19,9769 5,006 %
60 19,3669 5,163 %
61 18,7469 5,334 %
62 18,1369 5,514 %
63 17,5269 5,706 %
64 16,9169 5,911 %
65 16,2969 6,136 %
66 15,6777 6,378 % ( allo studio )
67 15,0659 6,638 %
68 14,4548 6,918 %
69 13,8481 7,221 %
70 13,2403 7,553 %
Età
Anni
Coeff. di Trasformazione
57 4,419 % - 6,38
58 4,538 % - 6,63
59 4,664 % - 6,83
60 4,798 % - 7,07
61 4,940 % - 7,39
62 5,093 % - 7,64
63 5,287 % - 7,87
64 5,432 % - 8,10
65 5,620 % - 8,41
DAL 2010
Età
Anni Coeff.
57 4,720 %
58 4,860 %
59 5,006 %
60 5,163 %
61 5,334 %
62 5,514 %
63 5,706 %
64 5,911 %
65 6,136 %
Montante Contributivo 22 000 x 35 anni 33 % Euro 254.100Età al pensionamento anni 65 coeff. 6,136 % “ 15.591Pensione mensile lorda x 13 Euro 1.199,35
Lavoratore di 30 anni 35 anni di lavoro a 65 anni di età
Retribuzione mensile x 13 euro 1.692
Dal 2010
Anni 65 coeff. 5,620 euro 14.280,42
Pensione mensile lorda x 13 euro 1.098
NOTA OPERATIVA INPDAP N. 09 DEL 22 FEBBRAIO 2010
Nuovi coefficienti di trasformazione per lo determinazione dell'importo della pensione
secondo il sistema contributivo. Sostituzione della Tabella A allegata alla legge n. 335/1995.
Il diritto alle prestazioni è identico al sistema retributivo
=
+
Si applica a coloro che possono farvalere un’anzianità contributiva,al 31 dicembre 1995, inferiorea 18 anni art.1 comma 12 L.335/95
1° base pensionabile
XCoeff.
al 31/12/1992=
1° quotadi pensione
2° base pensionabile
XCoeff.dal
1/1/93 al 31/12/95=
2° quotadi pensione
Quota diPensione retributiva
MontanteContributivo dal 1/1/1996
XCoeff.di
Trasformazione=
3° quotadi pensione
Quota diPensione contributiva
+
=Totale
Pensione Mista: 13 X 12 ( per statali )
:12 Stato :13 E.L.Pensione mensile
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE legge 335/1995 e succ.modificazioni ed integraz.
SI APPLICA ANCHE PER UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE AI 18 ANNI AL 31.12.1995
• Anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 15 anni
• 5 anni nel sistema contributivo decollato dal 01.01.1996
• Si esercita in qualsiasi momento durante l’attività di servizio
• Tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria-figurativa-volontaria-riscatto-ricongiunzione) concorrono alla determinazione dell’anzianità complessiva pari o superiore a 15 anni
• Anzianità contributiva al 31.12.1995 pari o superiore 18 anni a condizione che la domanda di opzione sia stata presentata prima del 1.10.2001.
Si consegue pensione di vecchiaia al compimento dell’età flessibile da 58 a 65 anni.
•l’ importo deve essere non inferiore a 1.2 volte l’assegno sociale ( Euro 5.740,33 nel 2004)
• A 65 anni viene corrisposta qualunque risulti l’importo
Prima della domanda che è irrevocabile si richieda all’ente previdenziale i due schemi di calcolo
40 ANNI DI ANZIANITA’
Esclusivamente sistema CONTRIBUTIVO
> > QUALSIASI ETA’
NON VALIDI I CONTRIBUTI VOLONTARI
VALIDI I PERIODI DI STUDIO RISCATTATI DAL 01.01.2008
> COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DI 57 ANNI
SE L’ETA’ E’ SUPERIORE SI UTILIZZA IL CORRISPONDENTE
> LA CONTRIBUZIONE RELATIVA AI PERIODI DI LAVORO EFFETTUATI PRIMA
DEI 18 ANNI VIENE AUMENTATA DEL 50% SOLO AI FINI DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO DEI 40 ANNI
ES. – 2 ANNI DI CONTRIBUTI DIVENTANO 3
Legge 133/2008 del 6 agosto 2008Legge 15/2009 del 4 marzo 2009Legge 102/2009 del 4 agosto 2009
• Nel caso di compimento di 40 anni di contribuzione le pubbliche amm.ni possono risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mm.
• Triennio 2009-2011.• Circ. 4 del 16 settembre 2009
Pubblica Amministrazione detta i criteri operativi.
legge 133/2008 mod.legge 15/2009
• Nel caso di compimento di 40 anni di contribuzione(inizialmente) di servizio le pubbliche amm.ni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mm.
Nel decreto anticrisi licenziato dal CDM il 26 giugno 2009 si ripristinava l’anzianità contributiva…le norme sono sparite nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 1.7.2009… sono state reintrodotte in sede di conversione.
legge 102/2009 in vigore dal 4 agosto 2009
• Nel caso di compimento di 40 anni di contribuzione nel triennio 2009-2011 le pubbliche amm.ni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mm.
RISCATTO:ESCLUSIONE DALL’ANZIANITA CONTRIBUTIVA DEI 40
ANNILegge 102/2009
INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e inform.6/1999 ha ribadito che:
• Rinuncia in corso di pagamento delle rate si convertono le rate pagate in mesi sull’anzianità contributiva
• Rinuncia dopo il pagamento comporta solo la riduzione ai fini dell’assegno della pensione ma non della anzianità contributiva
• Improponibile penalizzante ai fini dell’assegno di pensione
• Non commettere errori irreversibili
Legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi
contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Circolare INPDAP 5 del 04.03.2009
• quinquennio precedente al 40° di contribuzione negli anni 2009-2010-2011
•Personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni e gli Enti di ricerca nonché gli Enti di cui all’articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, Enti autonomi lirici e Istituzioni concertistiche assimilate, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Poligrafico dello Stato, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Azienda Autonoma Assistenza al volo, Registro Aeronautico Italiano, CONI, CNEL, ENAC e CNIPA). non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.
• retribuzione al 50% fino al 70% se presta attività di volontarioato
• contribuzione ai fini pensionistici,del tfs sull’intera retribuzione
Il doppio calcolo della pensione per chi fa valere oltre 40 anni di
contributi nel sistema retributivo
L’Inpdap con la nota operativa n.26
del 13 giugno 2008, introduce nuove modalità per definire l’importo della pensione da conferire agli iscritti che cessino dal servizio con un’anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
RISCATTO:ESCLUSIONE DALL’ANZIANITA CONTRIBUTIVA DEI 40 ANNI
Leggi 133/2008 e 102/2009
INPDAP note n. 48 del 17.12.2008 e inform.6/1999 ha ribadito che:
• Rinuncia in corso di pagamento delle rate si convertono le rate pagate in mesi sull’anzianità contributiva
• Rinuncia dopo il pagamento comporta solo la riduzione ai fini dell’assegno della pensione ma non della anzianità contributiva
• Improponibile penalizzante ai fini dell’assegno di pensione
LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO
(CASSA STATO E CPDEL)Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78
Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. Innalzamento dei requisiti
anagrafici delle lavoratrici. Legge 122/2010 dal 2012 aa. 65
L’innalzamento graduale del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità ed in particolare per il personale
infermieristico il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito per la maturazione del relativo diritto al
pensionamento di vecchiaia.
continuano a trovare applicazione
sia le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) che quelle relative al
personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che
rimane ancorato al compimento a 60 anni
(art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
CONTRIBUZIONE
INPDAP
EFFETTIVA EFFETTIVA VERSATA IN COSTANZA DI LAVORO VERSATA IN COSTANZA DI LAVORO
CONTRIBUZIONE DERIVANTE DA RISCATTO,DA RICONGIUNZIONE E DA TRASFERIMENTO
UTILE PER IL DIRITTO E LA MISURA
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
(SERVIZIO MILITARE,MATERNITA’, MALATTIA E COSI’ VIA)
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
VERSATA PREVIA AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE O DI SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATRIA
Personale A.T.A. e I.T.P. già dipendente degli Enti Locali, transitato nel comparto scuola
a decorrere dall’1/1/2000 (art. 8 L. 3/5/99, n. 124)
Personale A.T.A. e I.T.P. già dipendente degli Enti Locali, transitato nel comparto scuola
a decorrere dall’1/1/2000 (art. 8 L. 3/5/99, n. 124)
Il servizio prestato presso l’Ente Locale è ricongiungibile ex artt.
113 e seguenti T.U. 1092/73
Il servizio prestato presso l’Ente Locale è ricongiungibile ex artt.
113 e seguenti T.U. 1092/73
L’art. 4 del D.M. 5/4/2001 prevede per tale personale la facoltà di optare per
il trattamento pensionistico più favorevole
L’art. 4 del D.M. 5/4/2001 prevede per tale personale la facoltà di optare per
il trattamento pensionistico più favorevole
100%
anni
%
20 25 30 35 4010 15
20%
40%
60%
70%
80%
100%
90%
0%
80%
31/12/1994
92,5%
10%
anni
%
5 20 25 30 35 4010 150
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
31/12/1994
90%
100%
0%
100%
80%
87,5%
10%
anni
%
5 20 25 30 35 4010 150
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
31/12/1994
90%
100%
0%
100%
80,%
84,7%
anni
%
5 20 25 30 35 4010 150
10%
40%
50%
60%
80%
31/12/94
70%
22
20%
30%
90%
100%
0%
100%
80%
86,2%
10%
anni
%
5 20 25 30 35 4010 150
20%
30%
40%
60%
50%
80%
90%
70%
31/12/1994
17
100%
0%
100%
80%
CONTRIBUZIONE
INPS
CONTRIBUTI OMESSI E COLPITI DALLA PRESCRIZIONE
ex art. 13 legge 12 agosto 1962, n.1338
REGOLARIZZAZIONE (COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
PRESSO INPS)
>PROVA ESISTENZA RAPPORTO DI LAVORO
>DURATA RAPPORTO E RETRIBUZIONE
>SUFF.TESTIMONIANZA DI ALTRA PERSONE
(SENTENZA Corte cost.568/1989 circolare INPS 183 DEL 30.07.1990)
Circ. INPS N. 31 DEL 01.02.2002 ( familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari d’impresa )
AI FINI PENSIONISTICIpersonale a tempo determinato del comparto
scuola
SPECIE DEL SERVIZIO FONTI NORMATIVEServizi non di ruolo reso allo stato con versamento INPS (art.24 legge 11 marzo 1988,n. 67)
D.P.R.1092/1973,art. 11
In assenza di nessuna copertura assicurativa inferiore all’anno
Riscatto previsto art.28 della legge 177/76
Pensione vecchiaia 65 anni uomini Pensione 60 anni donne anz.contributiva 20 anniPensione di anzianità requisiti conseguiti in attività di servizio.
Nota operativa n. 10 del 17.02.2005INPDAP
Utile
Ai fini pensionistici ai sensi art.23 del dpr
420/1974
Personale transitato nei ruoli delle scuole statali
IL SERVIZIO RESO
NELLE
Scuole legalmente riconosciute 18%
riscattabile
ai fini della buonuscita
SERVIZI E PERIODI VALUTABILI A DOMANDA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il dipendente statale può presentare la domanda almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età
previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione avviene prima che sia scaduto tale termine la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni dalla cessazione.
I dipendenti degli enti locali e comunque tutti gli iscritti alle altre Casse dell’Inpdap possono presentare la domanda fino all’ultimo giorno di servizio oppure entro 90 giorni dalla cessazione.
SERVIZI VALUTABILI A DOMANDAE COMUNQUE SENZA ONERI PER L’ISCRITTO
Per i dipendenti dello Stato l’istituto del “computo” art 11 DPR 1092/73 consente, a domanda, e senza nessun onere, di ricongiungere tutti quei periodi prestati,sempre presso lo Stato, con versamento dei contributi ad altro fondo. Naturalmente, a condizione che non siano stati utilizzati per un’altra pensione.
Per i dipendenti degli EE LL l’art 1 della L 274/91 consente, a domanda,e senza nessun onere, la valutazione del periodo del servizio militare di leva a condizione che non sia già stato valutato presso altri fondi.
I RISCATTI
D.L.vo 184/97
•Dipl.Univ. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 e
non superiore a 3 anni)
•Dipl.Laurea. (che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 e
non superiore a 6 anni)
•Dipl.Spec. (successivo alla laurea ed al termine di un corso di durata non
inferiore a 2 anni)
•Dott.Ricerca. (corsi regolati da specifiche disposizioni di legge)
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi
universitari di cui alla Legge 341/90, a seguito dei quali siano stati
conseguiti i relativi titoli.
D.L.vo 184/97
RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO (ART. 3, COMMA 1)
Dall’entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento.
Il regolamento C. E. n. 1606/98 è applicabile anche agli Stati dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) a decorrere dal 29 gennaio 2000 e dal 01 giugno 2002 anche alla Svizzera
RISCATTO DI PERIODI DI ASPETTATIVA (ART. 3, COMMA 2)
D.L.vo 184/97
I periodi di aspettativa concessi ai dipendenti dello Stato il cui coniuge,
anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio
all’estero. Legge 11/2/80, n. 26 (c.d. “legge Signorello”)
estesa poi ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio
all’estero per conto di soggetti non statali. Legge 25/5/85, n. 333
Personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e
degli istituti professionali e di istruzione artistica, assunto
temporaneamente per servizi di durata inferiore ad 1 anno
Personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e
degli istituti professionali e di istruzione artistica, assunto
temporaneamente per servizi di durata inferiore ad 1 anno
Ai fini di quiescenza: iscrizione all’INPS
Ai fini di quiescenza: iscrizione all’INPS
Art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73
Art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73
Art. 24, comma 15 L. 11/3/88, n. 67
Personale supplente delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73
Personale supplente delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica di cui
all’art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73
Assoggettato alla ritenuta in conto entrata Tesoro, nella misura e con le norme previste per
i dipendenti civili e militari dello Stato
Assoggettato alla ritenuta in conto entrata Tesoro, nella misura e con le norme previste per
i dipendenti civili e militari dello Stato
A decorrere dal 1/1/88A decorrere dal 1/1/88
Con nomina annuale e con decorrenza
economica 1° settembre
Con nomina annuale e con decorrenza
economica 1° settembre
Ai fini di quiescenza: ritenute in conto entrate Tesoro
Ai fini di quiescenza: ritenute in conto entrate Tesoro
Art. 3 D.L. 281/81convertito in L. n. 392/81
AI FINI PENSIONISTICIcasi di computabilità gratuita di servizi
SPECIE DEL SERVIZIO FONTI NORMATIVE
Servizi non di ruolo reso allo stato con versamento INPS
D.P.R.1092/1973,art. 11
servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso ente pubblico con versamenti INPS
D.P.R.1092/1973,art. 12
Servizio comunque prestato che abbia costituito titolo per l’inquadramento nelle amm.ni statali quale dipendente di ruolo con iscrizione e assicurazione obbligatoria
D.P.R.1092/1973,art. 11 e 15
art.24, comma 15, legge 11 marzo 1988,n.67 dal 01.01.1988
PROSECUZIONE VOLONTARIA
D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997
Circ. Inpdap 23 del 10.04.1998
Iscritti Inpdap hanno la facoltà di ottenere la copertura assicurativa in caso di cessazione o interruzione al fine di raggiungere i requisiti fissati alla data nella quale l’interessato terminerà il versamento. In caso di cessazione si può ottenerla solo quando l’iscritto non abbia maturato i requisiti minimi congiuntamente a quelli anagrafici previsti per la pensione di anzianità o vecchiaia
In alternativa i dipendenti Enti Locali hanno la facoltà di trasferire i contributi all’inps (legge 322/1958 o mediante l’art.1 della legge 29/79
PROSECUZIONE VOLONTARIA
D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997
Circ. Inpdap 11 del 17 maggio 2006
Ora può essere esercitata anche in presenza di requisiti maturati dall’iscritto
Il versamento del relativo contributo deve essere versato entro il trimestre successivo-termine perentorio-
Possono essere riscattati/ricongiunti periodi/servizi a domanda
(art.9 del DPR n.1432/1971) equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori
MATERNITA’ E PATERNITA’MATERNITA’ E PATERNITA’
ACCREDITO FIGURATIVOACCREDITO FIGURATIVO
• Riferimenti legislativi - testo unico,approvato dal D.lgs. 151/2001 integrato dal D.lgs.115/2003 e legge 53/2000
•La legge 53/2000 (dal 28.03.2000) ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di godere dell’astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del bambino per un massimo complessivo non superiore a 10 mesi. 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di sei mesi viene elevato a sette.
•“Genitore solo” 10 mesi, previo riconoscimento, della situazione di genitore solo.
•Adozione e affidamento dei minori
•Parto gemellare e plurigemellare
INFORMATIVA INPDAP N. 24 del 29.05.2000
INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL’11 MARZO 2003
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALEMAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
PENSIONE ANTICIPATA PER I NON VEDENTIPENSIONE ANTICIPATA PER I NON VEDENTI
( cecità o con capacità visiva ridotta non superiore a ( cecità o con capacità visiva ridotta non superiore a un decimo in entrambi gli occhi)un decimo in entrambi gli occhi)
Leggi 218/52-113/85-120/91 riconoscono:
1. Maggiorazione anzianità contributiva 4 mm. per ogni anno di lavoro
2. Vale per il diritto e misura periodo di servizio effettivamente svolto. No contribuzione volontaria, figurativa, riscatti.
3. 55 anni uomo- 50 anni donna con 10 anni di contributi
4. Lavoratori autonomi 60 anni uomini e 55 donne
5. In caso di insorgenza dell’invalidità durante l’attività lavorativa i 10 anni si contano dal primo contributo versato dopo l’evento
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALEMAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
ACCREDITO FIGURATIVO A FAVORE DEI DISABILIACCREDITO FIGURATIVO A FAVORE DEI DISABILI
• L’art. 80, comma 3 della legge 388/2000 prevede a decorrere dal 2002, due mesi di accredito figurativo per un max. di 5 anni, per i lavoratori con una invalidità superiore al 74%,considerando soltanto i periodi di servizio effettivamente svolto. No contribuzione volontaria ,figurativa ecc.
• Tab.A allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra D.P.R. 915/1978 sostituita dal D.P.R 834/ e succ. modificazioni.
• Decorre dalla data di istanza alla Commissione Sanitaria
• Tale accredito ha effetto solo sulla quota di pensione determinata con il sistema di calcolo retributivo.
• Informativa Inpdap 75 del 27.12.2001
• Informativa Inpdap 36 del 08.07.2003
• Informativa Inpdap 36 del 08.06.2006
PENSIONE ANTICIPATA CON PENSIONE ANTICIPATA CON PARENTI DISABILIPARENTI DISABILI
• Una proposta all’esame del Parlamento che permette il pensionamento anticipato ai lavoratori che hanno familiari disabili.
• Sarà consentito il pensionamento a 53 anni con 25 di contributi (di cui 18 nel periodo di assistenza al familiare) per i lavoratori che decidono di dedicarsi del tutto all’assistenza dei familiari disabili al 100 per cento
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALEMAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
““Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”delle stragi di tale matrice”
• L’art.3 della legge 3 agosto 2004,n. 206 modificato dal comma 794 dell’art. unico (legge finanziaria 2007) 296 del 27.12.2006 riconosce a tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa,un aumento figurativo di 10 anni ai fini del diritto e della misura della pensione,del TFS o altro titolo equipollente
• Dal 1.1.2007 decorrono i nuovi benefici
• Tratta.pensionistico-esente da irpef-
• Compete anche ai familiari esclusivamente al coniuge ed i figli anche maggiorenni ed in mancanza, i genitori.
• hanno diritto a 3 scatti legge 336/70 art.2
• Circolare Inpdap n.30 del 23 ottobre2007 che sostituisce le note operative nn. 3 e 11 rispettivamente del 17 gennaio e 16 febbraio
• Circolari Inpdap nn.15 del 28.10.2008 e 41 del 23.07.2009 : Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittimedel terrorismo e delle stragi di tale matrice).
MAGGIORAZIONE CONVENZIONALEMAGGIORAZIONE CONVENZIONALE
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amiantoBenefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto
• Decreto interministeriale 27 ottobre 2004
• Lavoratori devono essere stati occupati alla data del 2 ottobre 2003 per un periodo non inferiore a 10 anni di attività comportanti esposizione all’amianto di cui l’art.2 comma 2
• maggiorazione del 1,25 valida ai soli fini della misura del trattamento pensionistico massimo 40 anni
• Si applica anche nell’ipotesi di ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della legge 29/1979
• Circolare Inpdap n. 11 del 7 aprile 2005 e nota operativa Inpdap 20 del 28 aprile 2005
RISCATTI E RICONGIUNZIONI DI PERIODI ASSICURATIVIRISCATTI E RICONGIUNZIONI DI PERIODI ASSICURATIVI
• Assumono un ruolo decisivo incidono sul diritto e sulla misura della
pensione
• Riscatto dei corsi universitari di studio (art.2 del D.Lgs. 184 del
30.04.1997 in vigore il 12.07.1997) e di servizi prestati presso enti di diritto
pubblico o aziende private esercenti un pubblico servizio ecc.
• Nuovi termini di versamento del contributo di riscatto per i dipendenti
locali a partire dal 6.12.2000 (Informativa Inpdap 55 del 4.6.2002).
La ricongiunzione dei periodi assicurativi
Esercizio della facoltà di ricongiunzione
Una sola volta – senza condizioni – successivamente alla prima domanda se si possiedono almeno 10 anni di ulteriore contribuzione di cui 5 di effettiva attività lavorativa - in assenza - all’atto del pensionamento e nella stessa gestione laddove è stato accentrato il precedente periodo assicurativo
COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPSCOSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L’INPS
LEGGE n. 322 del 1958
ABROGATA LEGGE 122/2010
•permette al dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa trasferendovi tutti i periodi Inpdap per coloro che hanno fatto domanda prima del 30.07.2010
•Per i dipendenti dello stato si procede d’ufficio
• per i dipendenti iscritti alle casse CPDEL,CPS,CPI,CPUG domanda all’Inpdap,con l’indicazione della sede Inps dove intende trasferire i contributi
•Non esistono termini di decadenza per i superstiti dell’assicurato
•Sono riscattabili i corsi di studio universitario indicati nell’art. 1 della legge 341 del 19 novembre 1990( riforma degli ordinamenti didattici universitari) art. 2 D.lgs 184 del 30.04.1997 /G.U. 148 del 27.06.1997 in vigore dal 12.7.1997.( elimina le disposizioni restrittive art.13 D.P.R. 1092/73 e legge 881/ 1982)
•Diploma di laurea non inferiore a 4 e non superiore a 6-laurea breve non inferiore a due e non superiore a 3-diploma di specializzazione di durata non inferiore a 2 anni. ( Art.1 legge 341/90)
•(dal 12.7.1997 indipendentemente dalla qualifica rivestita )
•La domanda presentata dopo il 12.07.97 la valutazione del periodo va effettuata dall’iscrizione all’Università in poi- prima avveniva a ritroso
partendo dal conseguimento della laurea
Fonti normative: circ.17/1998 e 12 del 24.02.1999
•STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,MUSICALE E COREUTICA-(ACCADEMIA DI BELLE ARTI,ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA-CONSERVATORI DI MUSICA-ECC.)
•L’art.3 del dpr 8 luglio 2005 n. 212 prevede il rilascio dei seguenti titoli:
•Diploma accademico di primo livello
•Diploma accademico di secondo livello
•Diploma accademico di specializzazione
•Diploma accademico di formazione alla ricerca
•Diploma di perfezionamento master
A decorrere dall’anno accademico 1.11.2005 sono equiparati ai corsi universitari e pertanto riscattabili ai fini della
pensione e TFS
Fonte normativa: nota operativa INPDAP 25 del 14.05.2009
Corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), riscattabili art.2 Dlgs n. 184/1997
Corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143. La facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato, titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.
Fonte normativa:nota operativa Inpdap 37 del 13 luglio 2010
Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti del personale della
scuola.
Nuove norme in materia di riscattoL’art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter).
> Dal 1 gennaio 2008, possibilità di pagare l’onere del riscatto in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.
> Laureati che non abbiano iniziato l’attività lavorativa e non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria possono riscattare
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
Domanda all’INPS e l’onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1 comma 3 della legge 233/1990 ( anno 2008 euro 13.598 ) moltiplicato per l’aliquota di computo e viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.
L’importo può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è interamente deducibile ai fini fiscali dall’interessato. Se risulta fiscalmente a carico, è detraibile nella misura del 19%.
Il comma 5-ter introduce una deroga all’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio sopra specificati riscattati, saranno utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.
Il D.L.gs 564 del 16 settembre 1996 e art. 3 del D.Lgs.n. 278/1998 consentono di riscattare
periodi scoperti da contribuzione
• Interruzione o sospensione dal servizio previsti da disposizione di legge dal
31.12.1996 per un massimo di 3 anni (art. 5) circ. Inpdap 9 del 14.02.1997
• Periodi di formazione professionale ,studio o di ricerca ( art. 6 )
• Lavori discontinui,stagionali e temporanei ( art. 7)
• Part-time ( ai fini del diritto è valutato come servizio a tempo pieno, per la
misura è valutato proporzionalmente)
•Tutti gli eventi di cui sopra devono riferirsi a partire dal 31.12.1996
Il D.L.gs 564 del 16 settembre 1996 e art. 3 del D.Lgs.n. 278/1998 consentono di riscattare
periodi scoperti da contribuzione
• In alternativa possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari
• comma 789-790 della finanziaria 2007 prevede la facoltà di riscatto di periodi di aspettativa per motivi famiglia ex art. 4,comma 2,legge 8 marzo 2000,n. 53 anche per periodi antecedenti al 31.12.1996.
• il decreto interministeriale pubblicato in G.U. 258 del 6 novembre 2007
adegua le tabelle di cui all’art.13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338,relative a determinare la riserva matematica
i dipendenti pubblici e privati ..” devono comprovare i gravi motivi di famiglia …” per un massimo di due anni
RISCATTO PERIODI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA ANTE 31.12.1996
•Si possono riscattare periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. MASSIMO 2 ANNI
•Art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006 - DM 31 agosto 2007
•POSSONO PRESENTARE DOMANDA ANCHE I CESSATI ANTERIORMENTE AL 6 NOVEMBRE 2007 PURCHE’ IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2007 E A CONDIZIONE CHE L’ISTANZA SIA PRESENTATA ENTRO IL TERMINE DI 90 GG. DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE – TERMINE ULTIMO 19 FEBBRAIO 2008
•Nota Inpdap 37 del 23.11.2007 CIRCOLARE N.6 DEL 8 APRILE 2008
Legge 27 dicembre 2006 n. 296(finanziaria 2007)
• comma 783 integrazione art.16 legge 30.12 1991 n. 412( interessi dalla documentazione acquisita al completo)
• si ribadisce che i documenti attestanti atti,fatti,qualità e stati soggettivi,necessari per l’istruttoria del procedimento sono acquisiti d’ufficio,quando sono in possesso dell’amministrazione procedente,ovvero detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni
• commi 792-794-795-1270 integrano la legge 03.agosto 2004 n. 2006 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”
•Circolare Inpdap n.30 del 23 ottobre2007 che sostituisce le note operative nn. 3 e 11 rispettivamente del 17 gennaio e 16 febbraio
•Riferimenti Inpdap note operative 1 del 19.2.2007
Lavoratori part time
L’art.3 del Dlgs 278/98 che modifica il Dlgs 564/96 ha esteso la facoltà di riscatto o versamento contribuzione volontaria per i periodi collocati temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996
DOPO UN BIENNIO DALLA TRASFORMAZIONE POSSONO RITORNARE A TEMPO PIENO
CON ORARIO NON SUPERIORE ALLA META’ DI QUELLO ORDINARIO, POSSONO ISCRIVERSI AGLI ALBI PROFESSIONALI.
SI POSSONO RICONGIUNGERE SERVIZI CONTEMPORANEI PART-TIME INPS SENSI DELL’ART. 2 LEGGE 29 /1979 NON POTRA’ SUPERARE IL FULL-TIME
CIRC. INPDAP 61 DEL 27.11.1997 Gazz. Uff. 4 dicembre 1997, n. 283
Lavoratori part time
orizzontale lavoro svolto in tutti i giorni della
settima
Utile ai fini del diritto della
pensione
proporzionalmente nella misura
L’art.3 del Dlgs 278/98 che modifica il Dlgs 564/96 ha esteso la facoltà di riscatto o versamento contribuzione volontaria per i periodi collocati temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996
Lavoratori part time
verticalelavoro orario ridotto o normale
svolto in alcuni giorni della settimana, settimane nel mese, mesi
nell’anno
Ai fini del diritto della
pensione sono utili
Denuncia DMA
L’art.8 del Dlgs 564/96 prevede la facoltà di riscatto o versamento contribuzione volontaria per i periodi collocati temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996 e privi di contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione..
TABELLA CODICI TIPO SERVIZIO4 - Servizio ordinario5 - Servizio part-time2 - Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L.300 del 1970)3 - Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970)9 - Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli ai sensi L. 53 del 200014 - Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli entro il terzo anno di età (L.53/2000)10 - Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all’8° anno di età (L. 53 del 2000)12 - Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all’80%13 - Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%15 - Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n. 1114)7 - Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992)11 - Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. 165 del 1997)27 - Aspettativa per servizio militare (Art. 40 DPR 130/69 - DPR. 1092/73)29 - Assenze dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di età (Art. 1 comma 40 L. 335/95)30 - Servizio non utile32 - Servizio ed aspettativa non retribuita per motivi sindacali fruita in misura parziale (art. 31, L. 300 del 1970)
12. Tipo servizioIndicare il tipo servizio, utilizzando i codici della
seguente tabella:
Codice Descrizione
O ORIZZONALE
V VERTICALE
M MISTO
TABELLA CODICI TIPO PART-TIME
13. Tipo part-timeIndicare la tipologia di part-time
utilizzando la codifica riportata nella seguente tabella. Si precisa che nei casi di part-time verticale si dovrà presentare
la denuncia solo nei mesi in cui il dipendente riceve la retribuzione, con
l’esatta indicazione della relativa percentuale di part-time
14. Percentuale del part-timeVa indicata la percentuale di part-time
svolta dal dipendente, calcolata sull’orario di lavoro a tempo pieno
15. Giorni utili ai fini pensionistici o TFS
Devono essere indicate le giornate lavorative utili per l’erogazione delle prestazioni ai fini
pensionistici e di trattamento di fine servizio. Per la rappresentazione mensile del dato si deve
tenere conto che per i lavoratori giornalieri i giorni utili in un anno non possono essere superiori a
312, per tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della Scuola sia statale sia paritaria,
non possono essere superiori a 360.In caso di part time, il campo non va valorizzato
Lavoratori part time
Dipendenti pubblici (escluso dirigenti,militari,forze di polizia e corpo nazionale vigili del fuoco)
L’importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario. Non deve superare la retribuzione del full time.
No TFS- solo al termine - No riconversione a tempo pieno
Rideterminazione della pensione alla definitiva cessazione sulla complessiva anzianità contributiva
Circ. inpdap 61 del 27.11.1997 - 68 del 22.07.2002 – 33 del 02.07.2003 Art.1 legge 662 del 23.12.1996 decreto.interm.(funzione pubblica e tesoro) 331 del 29.07.1997 g.u. 229
del 1.10.1997 di attuazione
Cumulo pensione di anzianità con retribuzione del rapporto di lavoro part
time
Periodi riscattabili ai fini pensionisticiPeriodi riscattabili ai fini pensionistici (laurea, ecc.)
1° gennaio 1996
E’ utile sia per il diritto che per la misura
METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE: RETRIBUTIVO O MISTO
Era utile solo per la misura e non per il diritto - dal 01.01.2008 utile anche per il diritto
METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE: CONTRIBUTIVO
IL RELATIVO COSTO E’ TOTALMENTE DEDUCIBILETOTALMENTE DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO
(aliquota IRPEF marginale 30%+ addiz. reg. 0,9%)
A tutti gli effetti
VANTAGGIO FISCALEI COSTI SONO DEDUCIBILI AL 100%
• Art.13 del Dlgs 47/2000 che ha modificato il Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) ha introdotto l’art. 10,comma1,lettera e) che prevede l’integrale deducibilità dal reddito complessivo dei contributi “ versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,ivi compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi” (conferma Agenzia delle Entrate risoluzione 298/2002)
• non esiste nel decreto alcun divieto di cumulo per la deducibilità fiscale dei contributi versati alla forma pensionistica complementare ed individuale e degli oneri sostenuti per i riscatti e per la ricongiunzione presso forme pensionistiche obbligatorie di appartenenza
L’ALIQUOTA IRPEF
• 2007 ALIQUOTA %
Fino a 15.000 23Oltre 15.000 e fino a 28.000 27Oltre 28.000 e fino a 55.000 38Oltre 55.000 e fino a 75.000 41
Oltre 75.000 43 detrazione
e’ uno sconto fiscale che agisce sull'imposta.deduzione
è uno sconto fiscale che agisce sull'imponibile ossia sul reddito sul quale si calcolano le
imposte.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
• PERIODO TEMPORALE ANTE 01.01.1996
IL CALCOLO FA RIFERIMENTO
DATA DELLA DOMANDA, ETA’ DELL’ISCRITTO,PERIODO DI SERVIZIO GIA’ UTILE ALLA PENSIONE ALLA DATA DELLA DOMANDA,RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE
ALLA DATA DELLA DOMANDA,SESSO. ( applicazione del criterio della riserva matematica)
• SI MOLTIPLICA L’IMPORTO ANNUO DELLA MAGGIOR QUOTA DI PENSIONE POTENZIALMENTE ACQUISITA CON IL RISCATTO PER UN CORRISPONDENTE COEFFICIENTE TABELLARE ALL’ETA’ DELL’ISCRITTO E ALL’ANZIANITA’ COMPLESSIVAMENTE MATURATA ( art.13 legge 1338/1962)
IL RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI
Costi e benefici
ipotesi
30 enne Maschio
stipendio annuo Euro 15.000 > riscatta quattro anni di laurea > dal 01/11/ 1988 al 31/10/1992 > in data 12/07/1997 > assunto il 1° luglio 1993 > come di compila il PA04
INCREMENTO PER EFFETTO DEL RISCATTO
Servizio complessivo alla data della domanda di riscatto
DAL AL A M COEFF
01/11/1988 31/10/1992 4
01/07/1993 31/12/1995 2 6
Totale al 31/12/1995 6 6 0,1517
01/01/1996 12/07/1997 1 6 -----------
Totale alla domanda 8
Solo servizio alla data della domanda
DAL AL A M COEFF
01/07/1993 31/12/1995 2 6 0,0584
01/01/1996 12/07/1997 1 6 -----------
Totale servizio già utile 4
0,1517 - 0,0584 = 0,09332
15.000 x 0,09332 = 1399,8 x
Calcolo del contributo di riscatto
Età 30 servizio totale anni 8 = 9,144 =
Contributo di riscatto = 12.799,77 (Al lordo del beneficio fiscaleDlgs 47/2000 a partire 01.01.2001)
12.799,77 - ben.f 4.223,92 = costo reale Euro 8.575,85
Benefici sulla pensioneServizio complessivo alla cessazione
DAL AL A M COEFF
01/11/1988 31/10/1992 4 0,0933
01/07/1993 31/12/1995 2 6
Totale al 31/12/1995 6 6
01/01/1996 cessazione 28 6 -----------
Totale alla cessazione 35
Retribuzione alla cessazione 30.000 x 0,0933 = 2.799Rivalutabile,reversibile,ammortizzabile in 36 mm
DOMANDA DI RISCATTO IN PROSSIMITA’ DELLA
PENSIONE
Servizio complessivo alla data della domanda di riscatto
DAL AL A M COEFF
01/11/1988 31/10/1992 4
01/07/1993 31/12/1995 2 6
Totale al 31/12/1995 6 6 0,1516
01/01/1996 cessazione 28 6 -----------
Totale alla domanda 35
Solo servizio alla data della domanda (CESSAZIONE)
DAL AL A M COEFF
01/07/1993 31/12/1995 2 6 0,05831
01/01/1996 cessazione 28 6 -----------
Totale servizio già utile 31
INCREMENTO PER EFFETTO DEL RISCATTO
0,15163- 0,05831 = 0,09332
25.000 x 0,09332 = 2.333 (quota di pensione) x
Calcolo del contributo di riscatto
Età 57 servizio anni 35 = 19,5336 =
Contributo di riscatto = 45.572
45.572 – b.fisc. 15.039 = 30.533 euro costo reale
rata mensile 255 euro rateizzabili in 120 mm
Benefici sulla pensioneServizio complessivo alla cessazione
DAL AL A M COEFF
01/11/1988 31/10/1992 4 0,09332
01/07/1993 31/12/1995 2 6
Totale al 31/12/1995 6 6
01/01/1996 cessazione 28 6 -----------
Totale alla cessazione 35
Retribuzione alla cessazione 25.000 x 0,09332 = 2.333 importo vitalizio – rivalutabile e reversibile rata mensile euro 195/230 onere ammortizzabile in 130 mm
ALTRI BENEFICIServizio complessivo alla cessazione
DAL AL A M COEFF
01/11/1988 31/10/1992 4 0,09332
01/07/1993 31/12/1995 2 6
Totale al 31/12/1995 6 6 0,15165
01/01/1996 cessazione 28 6 -----------
Totale alla cessazione 35
1. consente di godere dell’assegno pensionistico 4 anni prima
2. di abbandonare l’attività ed ottenere un consistente risparmio di spesa sia sulla produzione del lavoro sia sotto l’aspetto dell’occupazione.
Gli elementi che concorrono alla determinazione dell’onere di riscatto nel sistema contributivo sono:
• La retribuzione media dei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto;
• L’aliquota contributiva vigente alla data della domanda;
• Il numero di anni da riscattare L’onere sarà pari all’importo dei contributi che,
sulla base della retribuzione media, avrebbe versato per il numero di anni riscattati se avesse lavorato.
Esempio di un giovane all’inizio della carriera 14.700 x 33,00 % = 4.852 x 4 = 19.410
Il costo del riscatto nel sistema contributivo
dal 01.01.2008 utile anche per il diritto
• Il contributo di 19.410 euro andrà a sommarsi al montante contributivo e comincerà a rivalutarsi a decorrere dalla data della domanda di riscatto
• Beneficio fiscale decreto legislativo 47/2000 aliquota marginale del 33% circa
Effetti sulla pensione
IL RISCATTO DELLA LAUREA LEGGE 247/O7 DAL 01/01/2008
30 enne m/f in attesa di occupazione
> riscatta quattro anni di laurea
> dal 01/11/ 2002 al 31/10/2006
> domanda all’INPS in data 12/01/2008
Progressione del montante del solo contributo di riscatto con un PIL medio del
2% annuo
Montante del solo contributo 34.469 x ceff. 65 anni 6,136% = 2.115 : 12 = 177L’investimento iniziale di 19.410 – b.f. 6.405 euro = 13.005 euro renderà al 65° anno un vitalizio mensile di 177-195 euro – rivalutabile e reversibileL’investimento sarà ammortizzato in un periodo inferiore ai 70 mm. a seguito della rivalutazione annua dell’assegno
?
NUOVE DISPOSIZIONI RISCATTO DELLA LAUREA DAL 01/01/2008
1. pagamento onere di riscatto in unica soluzione ovvero in 120 mm senza interessi
2. possibilità di riscatto per coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa
3. periodi di studio riscattati sono computabili ai fini della misura e del diritto (rientrano anche coloro che hanno presentato domanda prima del 01.01.2008 e già definiti) circ.inps 29 del 11 marzo 2008
Art. 1,comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo i nuovi commi ( 4 bis,5 bis e 5 ter)
CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
PERIODO TEMPORALE POST 31.12.1995
• IL CALCOLO FA RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE ANNUA ED AGLI ANNI DA RISCATTARE
( Es. 33% della retribuzione annua dell’anno precedente la domanda x gli anni da riscattare)
• Retribuzione di riferimento 20.000 euro x 33 % x 4 = euro 26.400 le nuove disposizioni prevedono fino al 50% di sconto
La pensione di reversibilità
E’ la prestazione che spetta ai superstiti del titolare di pensione.
La pensione indirettaE’ la prestazione che spetta ai
superstiti dell’assicurato che, alla data di morte, poteva vantare almeno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte di cu
La pensione ai superstitiLa pensione ai superstitiPER TUTTIPER TUTTI
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RISCATTO
AI FINI PENSIONISTICI
• (Circ. Inpdap 38/2004 dall’11.06.2004) - le domande dei dipendenti statali afferenti i decreti legislativi 564/1996 e 184/1997 o altre norme diverse dal d.p.r.1092/73,devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di risoluzione dal rapporto di lavoro o dalla morte dell’iscritto.
• Le cessazioni per limiti di età, secondo l’art.147 del d.p.r
1092/73 la domanda va presentata almeno due anni prima della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE (Art.71 legge 388/2000 decreto di attuazione 57/2003)
Disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data del 2 marzo 2006
LAVORATORE CHE NON HA MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE IN NESSUNA DELLE GESTIONI può CUMULARE I PERIODI POSSEDUTI – NON COINCIDENTI AL FINE DI CONSEGUIRE SOLO LA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INABILITA’.
E’ COMPLETAMENTE GRATUITA. NON ESERCITABILE QUANDO IL LAVORATORE ABBIA RAGGIUNTO I REQUISITI MINIMI IN UNO DEI FONDI.
OPERA ANCHE NEI CONFRONTI DEI SUPERSTITI, SE L’ASSICURATO DECEDE PRIMA DELL’ETA’ PENSIONABILE (dal 01.01.2001)
SE IL LAVORATORE HA GIA’ CHIESTO O HA IN CORSO UNA RICONGIUNZIONE HA LA FACOLTA’ DI OPTARE PER LA TOTALIZZAZIONE IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE CON DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE MAGGIORATE DEGLI INTERESSI LEGALI.
(CIRCOLARE INPDAP 16 DEL 3 marzo 2004)
TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE
(decreto leg.vo attuazione delega conferita dall’art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge 23 agosto 2004,n. 243)
E’ ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione.
• ABBIA ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVI E 65 ANNI DI ETA’ SIA UOMINI CHE LE DONNE
• ABBIA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA A PRESCINDERE DALL’ETA’
• TUTTI I PERIODI DA TOTALIZZARE ABBIANO UNA DURATA DI ALMENO 6 ANNI RIDOTTA DAL 1.1.2008 A 3 anni
• IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE TOTALIZZATA SARA’ EFFETTUATA DALL’INPS
• PENSIONE DI INABILITA’
• PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI
Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 G.U. 39 DEL 16.02.2006 in vigore dal 01.01.2006
Circ.Inps 69 del 9 maggio 2006 circ.inpdap 05 del 25 gennaio 2007
Nuove norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi per le domande
presentate dal 1 gennaio 2008 E’ ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore
non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione.
L’art. 1 comma 76 lett. a) della legge 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, nel sistema retributivo o misto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni.
•La lettera b) del citato articolo 1 ha modificato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo.
•Sino ad oggi era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.
Nuove norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi per le
domande presentate dal 1 gennaio 2008
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, sebbene il pagamento sia sempre a carico dell'Inps.
La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà determinata con il sistema previsto da quella gestione (che potrebbe essere retributivo).
La totalizzazione è conseguibile solo a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è (o è stato)
TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE
(decreto leg.vo attuazione delega conferita dall’art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge 23 agosto 2004,n. 243)
• ESERCIZIO DEL DIRITTO
UN PROVVEDIMENTO UN PROVVEDIMENTO SI CONSIDERA ACCETTATOSI CONSIDERA ACCETTATO
IN ASSENZA DI RINUNCIA ENTRO 90 GG. DALLA NOTIFICAIN ASSENZA DI RINUNCIA ENTRO 90 GG. DALLA NOTIFICA
(SILENZIO-ASSENSO) DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE(SILENZIO-ASSENSO) DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
DOMANDA DI RICONGIUNZIONE EFFETTUATA ANTERIORMENTE DOMANDA DI RICONGIUNZIONE EFFETTUATA ANTERIORMENTE AL 3AL 3 MARZO 2006MARZO 2006 E NON SIA STATO ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DI E NON SIA STATO ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DI RICONGIUNZIONE 0 CHE L’INTERESSATO NON ABBIA INTEGRALMENTE RICONGIUNZIONE 0 CHE L’INTERESSATO NON ABBIA INTEGRALMENTE PAGATO TUTTE LE RATE PUO’ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE PAGATO TUTTE LE RATE PUO’ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE.SOMME VERSATE.
IL RECESSO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO OLTRE IL TERMINE DI IL RECESSO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO OLTRE IL TERMINE DI DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 02.03.2008 E CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE02.03.2008 E CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI ESTERI
I DIPENDENTI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI IN POSSESSO DI CONTRIBUTI VERSATI IN UNO O PIU’ PAESI DELL’UNIONE EUROPEA POSSONO ESSERE CUMULATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE.
IL 25 OTTOBRE 1998 E’ ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 1606/1998 CHE HA ESTESO LA DISCIPLINA COMUNITARIA DI SICUREZZA SOCIALE AI REGIMI SPECIALI PER I DIPENDENTI PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO ( DIPENDENTI ENTI LOCALI COMPRESI)
I PERIODI INFERIORI ALL’ANNO SONO VALUTATI UTILI SIA AI FINI DEL DIRITTO CHE DELLA MISURA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A CARICO INPDAP.
L’INPDAP A PARTIRE DAL 1.10.2003 HA DECENTRATO ALLA SEDI PROVINCIALI.
INPDAP HA EMANATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
Circ.17 del 15.03.1999 – circ. congiunta Inps-Inpdap 125 del 7.06.1999
Inf.1721/m del 24.9.1999-inf 20 del 11.05.2001 – inf. 69 del 2.08.2002
Numero: 43 del 25/8/2010 Oggetto: Regolamento (CE) 883 del 29/4/2004 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 200 del 7/6/2004), come modificato dal Regolamento (CE) n.988 del 16/9/2009, e Regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16/9/2009 (pubblicati sulla G.U. dell’Unione europea L 284 del 30/10/2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.:
> CONVENZIONE ITALO/SVIZZERA DEL 14.12.62
> RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPRENSIVO DELLA CONTRIBUZIONE SVIZZERA
> SE NON DANNO LUOGO ALLA PRESTAZIONE A CARICO DELLA ASSICURAZIONE SVIZZERA SI TRASFERISCONO ALL’INPS E SI RICONGIUNGONO
LEX 29/79.
> DAL 01.01.2002 VENGONO ESTESE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1606/1998
RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN SVIZZERA
LA PENSIONE • LA CORTE DI CASSAZIONE HA DISTINTO TRA :
ETA’ PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ETA’ PER IL LAVORO
• ANZIANITA’ O VECCHIAIA
• QUANDO SI MATURA IL DIRITTO
Pensioni di anzianità (articolo 1 comma 6 lettera a) della L. 243/2004 così come modificato dall’art. 1 della L.
247/2007)
dal 57 ° anno d’età ( pensione
non inferiore a 1.2 l’ass.sociale)
PENSIONI DI VECCHIAIAPENSIONI DI VECCHIAIA
Fino al 31.12.2007
Esclusivamente con il sistema contributivo
a 65 anni
(indipendentemente dall’importo della pensione)
Requisito contributivo 5
anni
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
D.P.R. 351 DEL 28.4.1998 IN VIGORE DAL 12.12.1998
L’art.1 disciplina i collocamenti a riposo per compimento del 40° anno di servizio,di dimissioni volontarie dall’impiego e di trattenimento in servizio
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
L’articolo 17 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 2009, conferisce all’Amm.ne la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro dando un preavviso di 6 mesi prima con il dipendente che matura 40 anni di contribuzione.
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
La legge 449/1997,all’art.59 comma 1 ha stabilito che le maggiorazioni del servizio previste da disposizioni di legge a partire dal 01.01.1998 non possono superare complessivamente i 5 anni. Se il lavoratore al 01.01.1998 ha maturato periodi superiori, vengono comunque riconosciuti.
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
La legge 449/1997, ha stabilito con effetto 01.01.1998 che la determinazione dell’anzianità contributiva sia del diritto che della misura della prestazione le frazioni di anno non si arrotondano per eccesso o per difetto. La frazione di mese superiore a 15 gg di servizio utile viene arrotondata a mese intero,non si considera la frazione inferiore
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLALA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
La legge 449/1997, art.59,comma 9, fissa la decorrenza della pensione al 1° settembre di ogni anno anche se il requisito ( sia esso anagrafico o contributivo) venga maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31.12 dello stesso anno. per il personale non di ruolo- entrambi i requisiti- devono essere conseguiti prima della cessazione (31.08)
LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLALA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ESISTE UNA SOLA FINESTRA DI USCITA CON DECORRENZA PENSIONE SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO CONTRO LE 4 FINESTRE FISSATE FINO AL 2007 E LE DUE STABILITE DALLA LEGGE DELEGA DAL 1.01.2008
Dal 2008
con 60 anni d’età
e 35 anni di contributi
PENSIONI D’ANZIANITÀ PENSIONI D’ANZIANITÀ
con la 243/04con la 243/04
età 58
e 35 di contributi
legge 247/07
Dal 01.01 2008
al 30.06.2009
40 anni di contribuzione a
qualsiasi età
PERSONALE DELLA SCUOLA ED UNIVERSITA’
dal 01.01.2008
al 31.12.2009 età 58 e 35 di contributi
a 65 anni d’età per gli
uomini
PENSIONI DI VECCHIAIAPENSIONI DI VECCHIAIA
Dal 2008
Esclusivamente con il sistema contributivo
a 60 anni per le donne FINO AL 31.12.2009
Età pensionabile viene elevata
Requisito contributivo 5
anni
Alternativa con gli stessi requisiti previsti dai nuovi trattamenti di anzianità dal 01.01.2008
PENSIONI D’ANZIANITÀPENSIONI D’ANZIANITÀ
con la Maroni in vigore dal 06.10.04con la Maroni in vigore dal 06.10.04
Fino a tutto il 2007
• A 57 anni di età
(58 per artigiani e commercianti)
con 35 anni di contributi
• A prescindere dall’età
con 38 anni di contributi (2004-2005)
o con 39 anni ( 2006-2007)
PENSIONI D’ANZIANITÀ PENSIONI D’ANZIANITÀ
anni 59 età minima
anni 59 contributi 36 o anni 60 contributi 35
legge 247/07
dal 01.07.2009
al 31.12.201040 anni di
contribuzione a qualsiasi età
La “quota 95” per il personale della scuola e dell’università scatta dal 01.01. 2010
“quota 95”
PENSIONI D’ANZIANITÀ PENSIONI D’ANZIANITÀ
Legge 247/2007 Legge 247/2007
2010 59 e 36 o 60 e 35 SCUOLA
(quota 95)
2011 60 + 36 o 61 + 35
(quota 96)
2012 60 + 36 o 61 + 35
(quota 96 )
2013 61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
2014 61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
1 gennaio 2015 l'età pensionabile farà riferimento alle aspettative di vita, con un aumento di massimo tre mesi riferito al primo quinquennio antecedente.
INPDAPOrgano: Direzione Centrale Pensioni
Inf-13/5/2008 Numero 7
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: “ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità’ e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.
INPDAP Inf. 220/08 del 8 gennaio 2008
La pensione di vecchiaia
• Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16gg.)
• Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31.12.1992 sono richiesti almeno 20 anni (19 anni 11 mesi 16 gg)
• Le donne, ancorchè dimissionarie,conseguono il diritto con gli stessi requisiti dal compimento dei 60 anni entro il 31.12.2009 – Possono restare in servizio.61 anni 2010-2011
• Nel comparto scuola il collocamento a riposo d’ufficio al compimento del 65esimo anno o per il personale femminile a domanda prima del compimento del 65esimo anno il requisito contributivo deve essere conseguito entro il 31.08.
Le prestazioni
La pensionedi
anzianità
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio.
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA-
LEGGE 102/2009 INTRODUCE 5 SCALINI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER
LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO
(CASSA STATO E CPDEL)
59
60
61
62
63
64
65
2010 2012 2014 2016 2018
E
T
A’
LA PENSIONE DELLE DONNE PUBBLICA LA PENSIONE DELLE DONNE PUBBLICA AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
con 57 anni di età e 35 anni di contributi ma con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Opzione valida fino al 31.12.2015 – DLgs n.180/97 -Penalizzante del 30% rispetto il sistema retributivo
REQUISITI LEGGE 247/2007
40 anni di contribuzione a qualsiasi età
pensione di vecchiaia a domanda 60 anni di età - entro il 31.12.2009 - con 20 anni di contributi o 15 se in servizio al 31.12.1992 oppure 5 di
contribuzione nel sistema di calcolo contributivo
L’equiparazione con gli uomini si consegue in 5 tappe : 2010/anni 61 2012/anni 65
2014/anni 63 2016/anni 64 2018/anni 65
Cumulabilità
• Chi ottiene la pensione di anzianità con 37 anni di contribuzione e l’età di 58 anni
• Pensione con 40 anni di contribuzione• Pensione di vecchiaia 60 anni la donna 65 l’uomo può cumulare totalmente i redditi di lavoro autonomo e dipendente diversamente la pensione si riduce fino al 30% del reddito
DAL 1° GENNAIO 2009 : ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA’ E REDDITI DI LAVORO ( escluse pensioni d’invalidità e pensioni delle donne calcolate 57 anni e 35 sistema contributivo)
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 70° ANNO( personale della scuola) Uomini e donne
Età per collocamento a riposo d’ufficio
Trattenimento in servizio
note
65 ANNI
67 anni di età a domanda di un biennio di cui all’art.16,comma1, del D.lgs 503/1992
con legge102/2009 a discrezione dell’Amm.ne
Trattenimento fino al raggiungimento del limite max ovvero dell’anzianità contributiva minima per il diritto a pensione non oltre i 70 anni(art. 509 D.L.g.s. 297/1994
Insegnanti di religione
non di ruolo e con rinnovo automatico
fino a 70 anni Legge 160/1955 art. 24
QUANDO CONVIENE ANDARE IN PENSIONE NELLA SCUOLA
Esempio : docente di scuola elementare
LA MATURAZIONE DEL GRADONE COMPORTA UN AUMENTO DELLA PENSIONE MEDIO DI 80 EURO MENSILI NETTI ( DA “ 28” a “35”) ( Conviene restare un anno)
NON MATURANDO IL GRADONE L’AUMENTO SARA’ SOLO DI 30 EURO NETTI VIRTUALI MENO LA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE ANNUALE. ( decisione soggettiva)
IL CONTRATTO SCUOLA HA SCADENZE ECONOMICHE BIENNALI CON DECORRENZA DA CIASCUN ANNO PARI ( 2004-2006-2008) (variabile da considerare)
SCELTA CONSIGLIATA : DOMANDA DI PENSIONE COINCIDENTE CON IL PRIMO ANNO PARI SUCCESSIVO ALLO SCATTO DI GRADONE
INDENNITA’ DI BUONUSCITA - RIFESSI ECONOMICI - DA 1300 EURO ANNUI
IL NUOVO MODELLO “ PA04”IL NUOVO MODELLO “ PA04”
LA PRIMA PARTE CONTIENE I DATI NECESSARI ALLA
DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE
ANAGRAFICI-DI SERVIZIO E RETRIBUTIVI DAL 01.01.1993 ALLA DATA DI CESSAZIONE
IL NUOVO MODELLO “ PA04”IL NUOVO MODELLO “ PA04”
LA SECONDA PARTE CONTIENE I DATI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO
DELLA PENSIONE (INFORMAZIONI PER TRATTENUTA IRPEF- MODALITA’ DI
PAGAMENTO ECC.) VA SPEDITO INFORMATICAMENTE TRE MESI PRIMA
DELLA CESSAZIONE.
IL VECCHIO MODELLO 775 E’ STATO SOPPRESSO
IL NUOVO MODELLO “ PA04”IL NUOVO MODELLO “ PA04”
LE RETRIBUZIONI PENSIONABILI UTILI AL CALCOLO SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE RIENTRANTI NEL PERIODO CHE
VA DAL 1.1.1993 ALLA DATA DI CESSAZIONE- QUOTA B DELLA
PENSIONE
PER LA QUOTA A SI FA RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI MATURATI AL 31.12.1992 L’ULTIMO STIPENDIO ALLA CESSAZIONE
Riscatto o ricongiunzioni ante 31.12.1992 indicare lo stipendio alla domanda
Riscatto o ricongiunzioni post 31.12.1992 indicare gli stipendi dal 01.01.1993
IL NUOVO MODELLO “ PA04”IL NUOVO MODELLO “ PA04”
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
(circ. Inpdap 34 del 17.12. 03-10 del 10.02.04
33 del 27.05.04-32 del 19.09.2005)
Mod. “ IO CHIEDO LA PENSIONE SUBITO”
L’APPLICATIVO S7 VERSIONE L’APPLICATIVO S7 VERSIONE PA 04PA 04
PERMETTE ALL’ENTE DATORE DI LAVORO DI CONTINUARE A INSERIRE LE RETRIBUZIONI DISTINGUENDO LE DIVERSE VOCI (STIPENDIO-IIS SE NON CONGLOBATA –STRAORDINARIO- PREMIO INCENTIVANTE – RIA-ECC)
Trattamento di pensione ai superstitiTrattamento di pensione ai superstiti
Reversibilità ordinaria : iscritto già titolare di pensione diretta d’anzianità,di vecchiaia o d’inabilità.
Indiretta ordinaria : iscritto alla data di decesso avvenuta in attività di servizio sia in possesso di un’anzianità di servizio pari almeno 15 anni ovvero di 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.
Reversibilità di privilegio : iscritto già titolare della pensione di privilegio sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico.
Indiretta di privilegio : qualora l’iscritto, in possesso di almeno 1 giorno di servizio sia deceduto in servizio e per cause di servizio
Inabilità reversibile : in caso di decesso dell’ex iscritto già titolare della pensione d’inabilità
Inabilità indiretta : a seguito del riconoscimento dello stato d’inabilità dell’iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell’istanza da parte dell’iscritto. Non è concessa la predetta facoltà ai superstiti del medesimo.
superstiti
f ig li m ino ri d i 18 a nn i f ig li s tu d en ti f ig li in ab ili a ca rico
con iuge
Fino a 21 anni studenti di scuola media superiore
Fino a 26 anni se universitari
superstiti
u ltra sessa n ta cin qu en n i a car ico n on ti to la ri d i pe ns ione
g en ito ri
superstiti
ina b i li a ca r ico n on ti to la ri d i pe ns ione
fra te lli e so re lle
ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITIO
CONIUGE SOLO 60%
CONIUGE CON UN FIGLIO 80%
CONIUGE CON DUE O +FIGLI 100%
FIGLIO SOLO 70%
DUE FIGLI 80%
TRE O + FIGLI 100%
GENITORI FRATELLI E SORELLE 15%
Limitazione in base al reddito
Nessuna limitazione nel caso coesistano, con il coniuge, anche orfaniminori, studenti o inabili
2007 minimo INPS 5670 euro
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ AL CONIUGE DIVORZIATO
Legge 28.12.2005 n. 263 art.5 modifica i commi 2 e 3 dell’art.9 della legge 1.12.1970 n.898 e dispone che ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato è necessaria le preesistenza di una pronuncia positiva sul diritto all’assegno divorzile.In assenza dell’assegno in questione non consegue il diritto.
In presenza dell’assegno divorzile la quota di pensione spettante all’ex
coniuge deve essere sempre attribuita su mandato giudiziario
FONDO DI PREVIDENZA E CREDITOFONDO DI PREVIDENZA E CREDITO
EROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAPEROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAP
Legge 662 del 23 dicembre 1996 prevede il finanziamento con il contributo dello 0,35%
a carico dei lavoratori calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile.
Vale anche per gli assunti con contratto di formazione e lavoro.
Grava per tutta la durata del servizio ordinario e per i periodi di aspettativa senza assegni ma utili per la pensione per i quali il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi rapportati alla retribuzione virtuale e senza rivalsa sul dipendente per la quota personale
Informazioni modalità e criteri sito Inpdap o Uffici Provinciali
FONDO DI PREVIDENZA E CREDITOFONDO DI PREVIDENZA E CREDITO
EROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAPEROGA PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI AGLI ISCRITTI INPDAP
• Piccoli prestiti in 12-24-36 rate mensili- tasso costante per tutta l’estensione.
• Prestiti pluriennali diretti quinquennali e decennali di restituzione
• Prestiti pluriennali garantiti a favore degli iscritti concessi da Istituto di credito o Finanziarie. L’Inpdap funge da garante sui rischi che possono colpire l’iscritto ( decesso-cessazione senza diritto alla pensione-riduzione dello stipendio del cedente)
• Mutui ipotecari edilizi per acquisto prima casa abitazione di durata 15-20 o 25 anni con tassi d’interesse che variano in ragione della durata del mutuo
• Prestazioni creditizie in favore di Enti vari e di cooperative edilizie
• Borse e assegni di studio per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado
• Convitti per la frequenza di scuole elementari ,medie inferiori e superiori. Sono 5 i Convitti gestione diretta( Arezzo-Anagni-Sansepolcro-Spoleto-Caltagirone) 34 convezionati nazionali con il Miur.
• Vacanze climatiche e vacanze studio all’estero e prestazioni sociali rivolte agli anziani
ACCREDITO FIGURATIVO PER ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITA’ ESCLUSIVAMENTE NEL MATERNITA’ ESCLUSIVAMENTE NEL
SISTEMA CONTRIBUTIVOSISTEMA CONTRIBUTIVO
A prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento dell’evento maternità è previsto un anticipo di età rispetto alla pensione di vecchiaia pari a 4 mm per ogni figlio col limite massimo di 12 mm.
In alternativa alla riduzione dell’età,la lavoratrice puo’ optare per l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno,in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o piu’ figli.