Esercitazioni1

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Esercitazioni Diritto privato 2012/2013 Giorgio Pedrazzi Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

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Esercitazioni di Diritto privato

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EsercitazioniDiritto privato 2012/2013

Giorgio Pedrazzi

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COMPOSIZIONE

•Numero di studenti che ha già frequentato

•Numero di studenti matricole

•Numero di studenti che ha già sostenuto l’esame almeno una volta

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DIFFICOLTÀ

•Principali difficoltà incontrate nella preparazione

•Approccio casistico

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Il diritto come linguaggio

L’importanza dell’interpretazione

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Il linguaggio del diritto

L’importanza di saper padroneggiare il lessico giuridico

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OMONIMIA

DOLO (contrattuale)

Art. 1439 c.c.DOLO

(extracontrattuale)

Art. 2043 c.c.

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POLISEMIA

BUONA FEDE

Oggettiva

Soggettiva

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Buona fede soggettiva vs. Mala fede

Artt. 428 1150 1159

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Buona fede oggettiva

Artt. 1175 1366 - 1375

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NORMA SOCIALE E ETICA

CASO: Un imprenditore, nel tentativo di risollevare le sorti della sua azienda, si trova con vecchi amici per una partita a poker.

Perde 20.000,00€. Ne paga 5000 in contanti e si impegna a pagare i restanti entro fine mese senza firmare nulla.

Alla scadenza i compagni di gioco pretendono il pagamento

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Cass. Civ. n. 7064 del 29/11/1986

In tema di obbligazione naturale, poiché‚ il secondo comma dell'art. 2034, Codice civile, sancisce che i doveri del tipo considerato non producono altri effetti all'infuori dell’irripetibilità prevista nel comma precedente, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione.

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Corte d'Appello Lecce, sentenza 22.10.2004

L’obbligazione naturale non può costituire un valido rapporto causale per l’emissione di un titolo

cambiario, pertanto l’emissione di una cambiale contenente la promessa di pagamento di

un’obbligazione naturale non produce effetti giuridici tra le parti (emittente e prenditore), né può valere di

per sé a trasformare un’obbligazione naturale in un’obbligazione civile

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PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO

La società Alfa invia in data 14 novembre 2013 un assegno bancario pari alla somma dovuta per l’adempimento di un debito che sarebbe scaduto la settimana successiva.

La società Beta, creditrice, rifiuta l’assegno in quanto non lo considera idoneo a costituire pagamento e mette in mora la società Alfa.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1181 c.c.

•Adempimento parziale

Art. 1182 c.c.

•Luogo dell'adempimento.

Art. 1188 c.c.

•Destinatario del pagamento.

Art. 1175 c.c.

•Comportamento secondo correttezza.

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Cass. civ., SS.UU., 04/06/2010, n. 13658

Il solo fatto dell'adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del "valore monetario" spettante) - sistema che, comunque, assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un giustificato motivo, che il creditore deve allegare ed all'occorrenza anche provare.

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Cass. civ., SS.UU., 04/06/2010, n. 13658

In applicazione del suesposto principio, la Corte ha rigettato il ricorso di parte creditrice avverso la decisione dei giudici del merito, secondo cui il pagamento mediante assegno bancario in luogo di denaro contante era da considerarsi idoneo ad estinguere l'obbligazione, anche in assenza di previo accordo tra le parti, mentre l'ingiustificato rifiuto della creditrice di ricevere tale assegno era da ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede.