Esercitazioni1
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EsercitazioniDiritto privato 2012/2013
Giorgio Pedrazzi
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COMPOSIZIONE
•Numero di studenti che ha già frequentato
•Numero di studenti matricole
•Numero di studenti che ha già sostenuto l’esame almeno una volta
DIFFICOLTÀ
•Principali difficoltà incontrate nella preparazione
•Approccio casistico
Il diritto come linguaggio
L’importanza dell’interpretazione
Il linguaggio del diritto
L’importanza di saper padroneggiare il lessico giuridico
OMONIMIA
DOLO (contrattuale)
Art. 1439 c.c.DOLO
(extracontrattuale)
Art. 2043 c.c.
POLISEMIA
BUONA FEDE
Oggettiva
Soggettiva
Buona fede soggettiva vs. Mala fede
Artt. 428 1150 1159
Buona fede oggettiva
Artt. 1175 1366 - 1375
NORMA SOCIALE E ETICA
CASO: Un imprenditore, nel tentativo di risollevare le sorti della sua azienda, si trova con vecchi amici per una partita a poker.
Perde 20.000,00€. Ne paga 5000 in contanti e si impegna a pagare i restanti entro fine mese senza firmare nulla.
Alla scadenza i compagni di gioco pretendono il pagamento
Cass. Civ. n. 7064 del 29/11/1986
In tema di obbligazione naturale, poiché‚ il secondo comma dell'art. 2034, Codice civile, sancisce che i doveri del tipo considerato non producono altri effetti all'infuori dell’irripetibilità prevista nel comma precedente, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione.
Corte d'Appello Lecce, sentenza 22.10.2004
L’obbligazione naturale non può costituire un valido rapporto causale per l’emissione di un titolo
cambiario, pertanto l’emissione di una cambiale contenente la promessa di pagamento di
un’obbligazione naturale non produce effetti giuridici tra le parti (emittente e prenditore), né può valere di
per sé a trasformare un’obbligazione naturale in un’obbligazione civile
PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO
La società Alfa invia in data 14 novembre 2013 un assegno bancario pari alla somma dovuta per l’adempimento di un debito che sarebbe scaduto la settimana successiva.
La società Beta, creditrice, rifiuta l’assegno in quanto non lo considera idoneo a costituire pagamento e mette in mora la società Alfa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1181 c.c.
•Adempimento parziale
Art. 1182 c.c.
•Luogo dell'adempimento.
Art. 1188 c.c.
•Destinatario del pagamento.
Art. 1175 c.c.
•Comportamento secondo correttezza.
Cass. civ., SS.UU., 04/06/2010, n. 13658
Il solo fatto dell'adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del "valore monetario" spettante) - sistema che, comunque, assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un giustificato motivo, che il creditore deve allegare ed all'occorrenza anche provare.
Cass. civ., SS.UU., 04/06/2010, n. 13658
In applicazione del suesposto principio, la Corte ha rigettato il ricorso di parte creditrice avverso la decisione dei giudici del merito, secondo cui il pagamento mediante assegno bancario in luogo di denaro contante era da considerarsi idoneo ad estinguere l'obbligazione, anche in assenza di previo accordo tra le parti, mentre l'ingiustificato rifiuto della creditrice di ricevere tale assegno era da ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede.