EFFEPIELLE - Uil Fpl Milano e Lombardia · rinviare al Miur l’integrazione dell’atto di...

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INFORMAZIONE POLITICO SINDACALE MAGGIO 2017 • NUMERO 137 • UIL FPL INFORMA • ANNO VII EFFEPIELLE UILFPL.IT T.U. Pubblico Impiego Approvati Decreti Madia "Pronti per il rinnovo contrattuale "

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I N F O R M A Z I O N E P O L I T I C O S I N D A C A L E

MAGGIO 2017 • NUMERO  137 • UIL FPL INFORMA • ANNO VII

EFFEPIELLEUILFPL.IT

T.U. Pubblico ImpiegoApprovati Decreti Madia

"Pronti per il rinnovo                 contrattuale "

APPROVATI            DECRETI MADIA

   Il 19 maggio u.s. sono stati licenziati dal Consiglio dei Ministri i provvedimenti di modifica del

Testo Unico del Pubblico Impiego e della legge 150/09 sulla misurazione della performance.

  La nostra valutazione, in attesa dell’uscita dei testi definitivi approvati in Cdm, non può che

partire dagli obiettivi che ci siamo posti e che il Governo si è impegnato a raggiungere con

l’accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre.

  Da quella data, la Uil ha preteso l’attuazione di quell’accordo in un nuovo quadro normativo

che torni a riconoscere alla contrattazione il ruolo che le spetta all’interno della disciplina del

rapporto di lavoro; che ripristini le normali relazioni sindacali nel lavoro pubblico in luogo

dell’unilateralità; che consenta l’utilizzo pieno di strumenti e risorse della contrattazione di

secondo livello e, infine, che risolva il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione.

  Si è concluso un primo atto che è stato il risultato di un confronto tra il Governo e le

organizzazioni sindacali.

  Ultimato questo percorso legislativo, attendiamo l’atto di indirizzo per l’immediata apertura

della fase contrattuale, per porre così fine alla lunga attesa dei pubblici dipendenti per il

rinnovo, con l’auspicio che questo riconosca la specificità ai singoli settori. In particolare, per il

comparto istruzione, non trovando applicazione la legge 150, per le sue specificità, si dovrà

rinviare al Miur l’integrazione dell’atto di indirizzo specifico per il rinnovo del Ccnl di categoria.

Noi comunque continueremo la nostra battaglia per ridare il giusto valore alla contrattazione,

che ha sempre prodotto risultati positivi quando si è potuta esplicare in tutta la sua dimensione.

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"Adesso pronti per il rinnovo contrattuale "

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EMANATO IL DECRETO LEGGE 50/2017

Il 24 aprile u.s. è stato pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale il Decreto Legge n° 50 riguardante

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (attualmente in

Commissione Bilancio della Camera per la sua conversione in legge) che contiene alcune

importanti novità in relazione al potenziamento  del  turn-over nei Comuni soggetti al patto di

stabilità ed un finanziamento straordinario per il ripristino  dei  luoghi distrutti  in conseguenza

agli  eventi sismici nell’anno 2016.

Il decreto non risolve però il problema di mettere in sicurezza Province e Città Metropolitane in

termini di stanziamento di risorse adeguate a finanziare i servizi fondamentali, dopo i numerosi

tagli di cui sono state oggetto.

Nel rinviarvi ad  una  attenta lettura del testo per le ulteriori novità intervenute,  riportiamo a

titolo esplicativo  le novità più  significative che auspichiamo trovino una ricaduta positiva  nei

territori:

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Incremento  del  turn-over a partire dall’anno corrente dal  25% al 75% per i Comuni  (e

Regioni ) sottoposti al patto di stabilità al di sopra dei 10.000 abitanti (per i comuni fino a

1.000 abitanti era pari al 100% e per quelli fino a 10.000 era già stata fissata al 75%).  A

partire dal 2018 è possibile innalzare la quota di turn-over  al 90%  per tutti i comuni cui si

applica il patto di stabilità nel rispetto della riduzione tendenziale della spesa di cui all’art

1 coma 557 e succ. della L. n°296/2006 (art. 22/2°comma).

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Possibilità per i Comuni di incrementare le assunzioni  a tempo determinato di natura

stagionale in deroga ai tetti di spesa per il contenimento della spesa del personale previo

espletamento di procedure concorsuali pubbliche a patto che i relativi oneri siano

integralmente a carico di risorse incassate da contratti di sponsorizzazione od accordi di

collaborazione con soggetti privati in relazione a servizi di natura aggiuntiva a quelli

ordinari.

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Contributo per assicurare l’esercizio di funzioni fondamentali delle Province appartenenti

alle regioni a statuto ordinario pari a € 110 milioni per l’anno 2017 ed  € 80 milioni a

decorrere dall’anno 2018 (art. 24). Obbligo per le Province e Città Metropolitane di

predisporre il bilancio solo per l’anno corrente utilizzando gli eventuali avanzi di esercizi

finanziari precedenti per il mantenimento degli equilibri finanziari (art.18). Lo

stanziamento dei 110 milioni di euro a fronte dei 650 milioni necessari per l’esercizio delle

funzioni fondamentali, certificati da SOSE, comporterà in alcuni casi il protrarsi di

situazioni insostenibili sul versante del mantenimento dei servizi, in altri non basterà ad

evitare il dissesto degli Enti.

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Possibilità inoltre per le Province di assumere a tempo indeterminato  figure dirigenziali

di natura tecnica non  fungibili (ingegneri, architetti, urbanisti etc.) in relazione alle

funzioni fondamentali svolte dagli enti di area vasta, in deroga al divieto di cui  all’art.1

comma 420 della legge n°190/2014 (art.22/5°comma). Permangono, però, le criticità legate

alla mancata estensione delle norme sullo sblocco del turn over, malgrado la pesante

riduzione degli organici.

Contributo straordinario  per la fusione dei comuni  incrementandolo di  1 milione di

 euro per gli ani 2017 e 2018 (art.21)

Stanziamento della somma pari ad 1 miliardo di  Euro  per ciascuno degli anni 2017,2018 e

2019 per accelerare la ricostruzione  nelle zone terremotate nelle Regioni di Umbria,

Lazio, Marche ed Abruzzo (art.41).

Introduzione dei fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto

ordinario anche ai fini del riparto tra le regioni stesse al concorso della finanza pubblica

in caso di mancata intesa con il  Governo (art.24).

La nostra  organizzazione  presenterà, unitamente a Cgil e Cisl una serie di emendamenti al momento allo studio, atti al potenziamento delle risorse umane, strumentali ed economiche da destinare  in modo particolare a Province e Città Metropolitane, alla luce delle oggettive difficoltà in termini di sostenibilità economica-finanziaria, della grave situazione di alcuni Enti in dissesto e della necessità di estendere a province e Città Metropolitane le norme sullo sblocco del turn-over.

Sarà nostra cura  informarvi  tempestivamente sull’evoluzione del quadro normativo.

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PA: CGIL CISL UIL, AL VIA STATO AGITAZIONE PERSONALE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANEContro decreto Enti locali, molti enti al dissesto: a rischio lavoro e servizi

  Stato di agitazione di tutto il personale di Province e Città metropolitane con iniziative di mobilitazione

in tutti i territori. A dichiararlo sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl nel denunciare “la profonda difficoltà

finanziaria in cui versano” questi enti che sta determinando “una situazione di estrema criticità

nell'erogazione dei servizi offerti, alla quale si aggiungono le condizioni di notevole precarietà che sta

vivendo il personale impiegato in tali servizi, penalizzato pesantemente, anche da un punto di vista

salariale, dalla scure di tagli succedutisi negli ultimi anni”.

  I sindacati puntano il dito contro il decreto Enti locali (50/2017) che, affermano, “doveva essere

l'occasione per mettere Province e Città metropolitane nelle condizioni di poter finanziare i servizi

fondamentali dopo i numerosi tagli che si sono susseguiti negli ultimi anni”. Al contrario, proseguono, “lo

stanziamento dei 110 milioni di euro a fronte dei 650 milioni necessari certificati da Sose (Soluzioni per il

Sistema Economico), comporterà in alcuni casi il protrarsi di situazioni insostenibili sul versante del

mantenimento dei servizi, in altri non basterà ad evitare il dissesto degli Enti”.

  Per queste ragioni, continuano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, “abbiamo proclamato lo stato d'agitazione di

tutto il personale di Province e Città metropolitane, con l’obiettivo di modificare il testo del decreto, in

modo particolare, in merito alle necessarie garanzie sul mantenimento dei servizi e a modificare

l’ammontare delle risorse stanziate”. Tanti, fanno sapere i sindacati, “sono gli enti che non riescono più a

garantire la manutenzione ordinaria di strade e scuole e tanti sono gli enti in ritardo con il pagamento

degli stipendi. Moltissimi enti, infine, versano in condizioni gravissime così come - concludono - è

necessario estendere le norme sullo sblocco del turn over anche a Province e Città metropolitane”.

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LEGGE GELLI

  La Segreteria Nazionale UIL FPL,

nell’intento di contribuire a chiarire e

divulgare gli effetti prodotti dalla

“Legge Gelli”, ha organizzato il 24

maggio u.s. il convegno “ Nuove Tutele

per i cittadini e le Professioni sanitarie

nella Riforma Gelli”, al quale è

intervenuto lo stesso relatore on.

Federico Gelli, Responsabile Sanità

Nazionale del PD.

  Al Convegno sono stati analizzati

dallo stesso relatore e primo

firmatario della Legge, On.Federico

Gelli, i contenuti della nuova legge che

agisce su tre fronti, amministrativo,

penale e civile; ha affrontato e

disciplinato i temi della sicurezza delle

cure e del rischio sanitario, della

responsabilità dell’esercente la

professione sanitaria e della struttura

sanitaria pubblica o privata, delle

modalità e caratteristiche dei

procedimenti giudiziari aventi ad

oggetto la responsabilità sanitaria,

nonché degli obblighi di assicurazione

e dell’istituzione del Fondo di garanzia

per i soggetti danneggiati da

responsabilità sanitaria. 

CONVEGNO UIL FPL

"Nuove Tutele per i cittadini e le Professioni                          

                                       sanitarie nella Riforma Gelli"

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GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE

Il 12 maggio u.s. si e’ celebrata la giornata internazionale dell’Infermiere, asse portante del

servizio sanitario pubblico e di quello privato.

In questi ultimi anni – prosegue Librandi - abbiamo assistito ad attacchi volti anche a

screditare  la categoria del pubblico impiego che hanno contribuito a creare una immagine

distorta nei confronti dei lavoratori, a partire dagli infermieri. Questo clima, insieme alla

crisi che sta vivendo la sanità a causa di tagli, blocco del turn over, scarsi investimenti ecc,

è concausa del fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale sanitario, aumentato

in modo esponenziale in questi ultimi anni.

Librandi - UIL FPL"Si rispettino questi lavoratori e si proceda

                                con il rinnovo del contratto"

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E bene ricordare il ruolo centrale che gli

infermieri hanno in sanità; svolgono attività, tra

turni e condizioni estreme, a carattere preventivo,

curativo, riabilitativo e palliativo, che li pongono

particolarmente vicini alle persone lungo tutte le

fasi della sua vita, fin dalla nascita.

Occorre una vera inversione di tendenza, volta a

valorizzare le professioni sanitarie e  tutto il

personale impiegato nella pubblica

amministrazione, e questo parte anche dal rinnovo

del Contratto, atteso da oltre 8 anni.

Per questo è urgente –conclude Librandi -

procedere con le modifiche normative per

ripristinare la contrattazione, sia nazionale sia di

secondo livello, liberandola dai vincoli legislativi e

ripristinando le relazioni sindacali e  firmare l’atto

di indirizzo entro breve per avviare la discussione

all’Aran e mettere in pratica i principi normativi

ed economici fissati nell’intesa firmata lo scorso

30 novembre 2016.

ANFFAS

Il 9 maggio u.s. è iniziato il confronto

con ANFFAS per rinnovare il Contratto

Collettivo Nazionale di lavoro per il

triennio 2016/2018.

Dal 21 marzo u.s. si sono interrotte le

trattative perché l’Anffas ha chiesto di

verificare se a livello regionale ci siano

le condizioni per riconoscere il

maggior costo derivante dal rinnovo

contrattuale 2016/2018 a seguito del

taglio di risorse al Welfare previsto dal

Governo.

Contratto Collettivo Nazionale

Partito il confronto per il rinnovo

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Stanno pertanto giungendo le richieste

di incontro delle Associazioni ANFFAS

regionali, indirizzate alle

organizzazioni sindacali firmatarie del

CCNL per verificare la disponibilità a

portare avanti congiuntamente un

dialogo con le Istituzioni Locali sulla

parte economica.

Verranno rese note le iniziative che

verranno assunte.

Anaste - diciamo NO al contratto Pirata

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Anaste - diciamo NO al contratto Pirata

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PUBBLICO IMPIEGO

    Impressiona il rapporto annuale dell’ISTAT che mostra un quadro del nostro Paese

allarmante.

I giovani in continua diminuzione hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Certamente anche il blocco del turn over nella Pubblica Amministrazione, che prosegue ormai

da anni, ha contribuito ad aumentare la disoccupazione giovanile. Senza un ricambio

generazionale i dipendenti pubblici sono calati nel 2015 del 6,9% rispetto a quelli in servizio nel

2007, in valore assoluto la riduzione è di 237.220 dipendenti, si è innalzata l’età media ben sopra i

50 anni dei lavoratori; tutto questo ha causato come ovvia conseguenza una progressiva

riduzione della quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini.  

  Un altro dato allarmante è certamente l’aumento delle persone che rinunciano alle prestazione

sanitarie, passate, per esempio, nel caso delle visite specialiste dal 4 al 6,5% in pochi anni. Una

situazione al limite che stiamo denunciando da anni ricordando –  continua Librandi - che il Ssn

è stato sottoposto negli ultimi anni a notevoli restrizioni finanziarie, di personale (40.000 in

meno del personale SSN negli ultimi 6 anni) e strutturali, soprattutto nelle regioni sottoposte a

Piano di Rientro, che stanno producendo effetti preoccupanti sulla capacità di erogare i servizi e

sul funzionamento stesso contribuendo ad alimentare le gravi disomogeneità presenti tra le

varie Regioni e di conseguenza l’equità del sistema.

  Pensiamo sia davvero arrivato il momento – prosegue Librandi – di investire nella pubblica

amministrazione. Un primo passo è stato fatto con la stabilizzazione dei precari con un piano

straordinario per le assunzioni che coprirà il triennio che va dal 2018 al 2020 (parliamo di una

possibile platea di circa 50.000 nuovi ingressi stabili) frutto dell’accordo del 30 Novembre 2016

tra Uil, Cgil, Cisl ed il Governo che sarà recepito nel prossimo Testo Unico del Pubblico Impiego

nei prossimi giorni.  

  Adesso conclude Librandi- si deve chiudere la partita del rinnovo dei contratti ricordando che

oltre 3 milioni di lavoratori hanno subito una progressiva e costante perdita del potere di

acquisto negli ultimi 8 anni. 

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"Dati Istat impietosi, contratto subito e

                                  sblocco del turn over"

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FONDAZIONE DON GNOCCHI-ARISFP CGIL, CISL FP, UIL FPL, NOTA UNITARIA VERTENZA

Venerdì 12 maggio u.s. si è tenuto l’incontro che avevamo chiesto ad Aris a seguito dell’adesione della

FDG all’associazione medesima e della dichiarata volontà di applicare il Ccnl Aris Rsa indistintamente a

tutti i Centri della Fondazione.

In particolare abbiamo evidenziato ad Aris la necessità che la stessa si facesse parte attiva nei confronti

della sua associata per il rispetto delle due filiere - sanitaria e socio sanitaria - che Aris stessa ha

riconosciuto  e invitandola a desistere dall'applicazione, unilaterale ed indiscriminata di un  nuovo

contratto rispetto alla specificità dei singoli centri, così da poter ricercare una positiva a e condivisa

composizione della vertenza che si è aperta.

La discussione si è lungamente protratta senza però esiti sostanziali e si è conclusa con la disponibilità,

espressa dal rappresentate della FDG presente all'incontro, di procedere ad una verifica al loro interno

sulla possibilità di modificare le decisioni assunte.

Pertanto restano confermate tutte le iniziative di mobilitazione e vertenziali in essere e va rafforzata

l'attenzione affinché la nostra azione porti la Fondazione Don Gnocchi a rivedere le proprie scelte ed eviti

applicazioni unilaterali che, basate su interpretazioni contrattuali assolutamente non condivise,  mettono

in seria discussione il mantenimento delle due filiere.  

A tale ultimo proposito riteniamo opportuno ribadire, qualora pervenissero ulteriori richieste di

confronti, l'indisponibilita delle strutture regionali ed aziendali a confrontarsi su questi temi fino a che

non sarà risolta la questione che abbiamo posto al tavolo Aris.

Nel corso dell'incontro abbiamo anche e nuovamente sollecitato l'apertura del confronto per il rinnovo

dei Ccnl, che Aris si è impegnata a convocare nella prima metà del mese di giugno.

In attesa degli ulteriori sviluppi che seguiranno all'incontro in oggetto, vi invitiamo a darne informazione

a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori interessati.

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UNIONCAMEREFP CGIL, CISL FP, UIL FPL - RESOCONTO TAVOLO

Nella riunione che si è tenuta il 23 maggio al tavolo di Unioncamere con le OO.SS. sul Piano di

razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio (in osservanza a quanto previsto all’art. 3 del

d.lgs. 219/16) sono stati illustrati i criteri e la metodologia seguita per la stesura dello stesso.

Su un assetto dei servizi e delle funzioni fissati nel nuovo decreto non ancora declinati, e ancora in

divenire, i modelli organizzativi per la costruzione del Piano generale verranno definiti nell’Assemblea

generale dei Presidenti del 30 maggio 2017.

Entro l’8 giugno Unioncamere dovrà produrre un documento con:

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nuovi accorpamenti per rideterminare le circoscrizioni territoriali ad un massimo 60 Camere

(quelli già fatti, ma per lo più il resto è su intendimento e tutto da realizzare),

la razionalizzazione e riduzione delle sedi

la razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali (tra 54 e 57),

la ridefinizione delle dotazioni organiche (personale dirigente e non dirigente) e conseguente

rideterminazione delle risorse finanziarie

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ERE    Per quanto riguarda il piano di riassetto organizzativo, i criteri sono un dimensionamento

proiettato sul futuro delle risorse professionali rispetto alle competenze istituzionali e una

progressiva riduzione del personale assegnato alle funzioni di supporto.

In relazione al piano di ridefinizione delle dotazioni organiche, i criteri seguiti sono stati:

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la riduzione dello scostamento esistente fra dotazioni organiche “storicizzate” e personale in

servizio (circa 2.000 posti)

la previsione di fuoriuscite di personale nel triennio 2017-19 per pensionamenti di vecchiaia e

risoluzioni unilaterali;

la formazione di cluster omogenei di camere aventi caratteristiche simili riguardo al bacino di

utenza servito;

la sostenibilità finanziaria della gestione corrente tenendo conto di tale ridefinizione e

dell'aumento del 20% del diritto annuale.

    In sostanza vi saranno 96 piani di riassetto uffici e ridefinizione piante organiche, ma si

procederà secondo alcune fasi:

in un primo momento, il piano prenderà in considerazione soltanto i sovrannumeri derivanti

dai pensionamenti previsti nel triennio, con conseguente riduzione degli organici effettivi

entro il 2019;

per gli altri eventuali sovrannumeri, è in atto un accordo con la Funzione Pubblica affinché si

proceda ad una ricognizione preventiva dei posti vacanti disponibili presso amministrazioni

statali, enti pubblici non economici ed agenzie: una volta conosciuto il numero totale di posti

disponibili si procederà ad individuare il numero degli altri eventuali sovrannumerari, che

certamente sarà nettamente inferiore alla disponibilità di posti;

presumibilmente entro luglio le camere approveranno le nuove dotazioni organiche come

previsto dal decreto, ed in quel momento, operando il confronto fra queste e la consistenza

effettiva degli organici, si arriverà alla definizione di una quantità di sovrannumerari (che

dovrebbe situarsi in una forbice fra 120 e 180) da gestire in prima battuta con gli strumenti

della mobilità volontaria ed intercamerale previsti dal decreto, poi con la mobilità verso gli

enti che avranno indicato alla Funzione Pubblica dei posti disponibili: il tutto con l'obiettivo

finale di evitare l'attivazione del portale della mobilità per una quantità di esuberi veramente

limitata;

entro il 7 agosto il Mise provvederà ad approvare le nuove circoscrizioni territoriali e le nuove

dotazioni organiche.

CENTRI PER L'IMPIEGO 

Il D.lgs. 150/15 all'art. 18 al fine della costruzione dei percorsi più adeguati per l’inserimento e il

reinserimento nel mercato del lavoro, oltre che richiamare che le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano devono costituire propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, affida a

quest'ultimi la responsabilità di svolgere importanti e significative attività da esercitarsi in forma

integrata nei confronti dei soggetti quali: disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al

reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.

La situazione che in generale appare ad oggi dei Centri per l'Impiego non lascia certo ben sperare che

tutti i compiti di cui sopra possano essere svolti in maniera puntuale.

Sono infatti molti i temi che destano preoccupazione, tra questi e solo per citarne alcuni evidenziamo:

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RICHIESTA D'INCONTRO URGENTE AL MINISTRO DEL LAVORO 

l'esistenza tra gli operatori di una forte sacca di precariato, almeno pari ad un terzo degli addetti;

la prossimità del raggiungimento alla pensione a partire dal 2018 di quasi 1.000 addetti;

un piano di rafforzamento che per come è stato presentato non prevede assunzioni stabili;

una forte differenziazione territoriale sia per strutture che di personale a disposizione per adempiere

alle diverse responsabilità;

il rischio di avere un dato derivante dal rapporto operatore/utenti troppo alto e tale da inficiare la

qualità delle azioni dei centri;

la situazione di forte disagio vissuta dal personale anche in virtù del taglio delle retribuzioni e dei

ritardi di pagamento degli stipendi.

Per quanto sopra, le scriventi OO.SS., nell'avvertire il rischio di un possibile fallimento del raggiungimento

dell’obiettivo di garantire, su tutto il territorio nazionale, la fruizione di livelli essenziali delle prestazioni,

da non intendersi come minimi ma bensì di qualità, volte a promuovere ed assicurare l’effettività del

diritto al lavoro; convinti della necessità di una forte intesa con le Regioni rispetto alla collocazione

definitiva e stabile del personale utilizzato presso i Centri; sono a chiedere un incontro urgente con le

proprie Confederazioni Nazionali e di Categoria.

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BONUS BEBE'COME RICHIEDERLO, DOCUMENTAZIONE E COME RICEVERE IL

PAGAMENTO DEL PREMIO

    Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della

madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad

ogni figlio nato o adottato/affidato.

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il

beneficio e precisamente:

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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

   compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);

nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);

adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva

ai sensi della legge n. 184/1983;

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6,

della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della

legge 184/1983.

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già

presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si

dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il

beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della

successiva adozione dello stesso minore.

Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese,

andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori

necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente diritto

è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente viene fisicamente

rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi

della richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati della stessa.

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L'USO

 La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle

seguenti modalità:

--  WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo

attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino>

autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio

alla nascita;

--  Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06

164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

--  Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it

sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE TELEMATICA

 La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi descritti al

paragrafo 1. verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini

dell’assegno di natalità (per la ricognizione dei titoli di soggiorno idonei vedasi la circolare

n.39/2017 e la n.61/2017) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella

domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di

rilascio; termine di validità).

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati

rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la

sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno

qualora ciò si rendesse comunque necessario per esigenze istruttorie.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

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   Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la

richiedente la prestazione dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le seguenti

modalità di certificazione della gravidanza:

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DOMANDA PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 7^MESE:

1. presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in

copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del

d.p.r. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti,

sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente

dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;

2. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o

medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare

telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla

data di pubblicazione della presente circolare.

3. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra

prestazione connessa alla medesima gravidanza;

4. esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato  di gravidanza

 di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione

medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice

esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata

dall’INPS presso le competenti amministrazioni.

E’ inoltre consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i

7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della

stessa.

In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione

comprovante l’evento.

DOMANDA PRESENTATA DOPO LA NASCITA, AFFIDO, ADOZIONE 

Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare

nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie

per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in

quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel

caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla

concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla

base di specifica documentazione.

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L'USO

In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si

richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il

richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione

o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella stessa siano

riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo

detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque,

improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.

Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura

telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda

telematica decorre dal 4 maggio.

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PAGAMENTO DEL PREMIO

La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio

nato/adottato o affidato.

Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal

richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale,

libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere

intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è

presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo

caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto

(minorenne o incapace di agire).

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le

istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di

pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già

presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

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Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria

svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti.

Pertanto le Strutture territoriali dell’INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente

Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute per l’esame della documentazione,

l’istruttoria e la definizione della stessa.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web

istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale.

La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente

all’Istituto al momento di presentazione della domanda.

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GESTIONE DELLA DOMANDA 

L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non concorre

alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità, pari a euro

800,00, ai sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge stabilità 2017), è

posto a carico del Bilancio dello Stato.

ASPETTI FISCALI E CONTABILI 

Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di

assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta

erogazione del premio in favore della richiedente.

A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la

modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di

riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento,

nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data,

timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

   Dopo che la legge di stabilità del 2016 aveva reintrodotto la detassazione dei premi di

produttività, sospesa nel 2015 per mancanza di risorse, nel 2017 non solo la misura è confermata

ma addirittura è potenziata. La disciplina introdotta dalla legge di stabilità nel 2016 prevedeva un

tetto limite di 2000 euro lordi (che saliva a 2500 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i

lavoratori nell’organizzazione del lavoro”), da assoggettare a imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al

10%, in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente, nell’anno precedente quello di

percezione, fino a 50 mila euro La legge di bilancio del 2017, n° 232 del 21 dicembre 2016, porta i

rispettivi importi da 2mila a 3mila euro, da 2500 a 4mila euro lordi per le aziende che coinvolgono

pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e il reddito per potervi accedere da 50 a

80 mila euro, ampliando notevolmente la platea dei beneficiari.

Nella legge di bilancio, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 22 dicembre 2016, i commi da 160 a 162

sono dedicati alla defiscalizzazione dei premi di produttività e dei sistemi di welfare aziendale.

L’indirizzo del legislatore è di confermare e favorire, in questo modo, la contrattazione di secondo

livello, territoriale e aziendale. Poiché si può accedere alla detassazione esclusivamente in

esecuzione di contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali

aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all’articolo 51, del D. Lgs.15 giugno

2015, n.81. La corresponsione dei premi di produttività, redditività, qualità, efficienza e

innovazione devono essere misurabile e verificabile in conformità a criteri definiti con apposito

decreto interministeriale emanato il 25 marzo 2016. In cui sono fissati gli indicatori, i criteri di

misurazione, le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, il deposito e monitoraggio

dei contratti che deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto stabilito

all’art. 14, del d.lgs. n° 151, del 2105.            

Il legislatore, laddove il lavoratore per sua scelta, sostituisce totalmente o parzialmente i premi di

produttività con specifici servizi di welfare aziendale come la previdenza complementare,

assistenza sanitaria integrativa anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di

esenzione dall’Irpef, a disposto che sono completamente detassati e non concorrono a formare

reddito da lavoro dipendente. Il comma 162 della legge di bilancio 2017, recependo quanto

stabilito al punto f della parte normativa, dell’accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 tra

OO.SS. e Governo, introduce anche per il settore pubblico la possibilità di forme di welfare

contrattuale, con misure che integrano e 

 

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LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ SALE A 4 MILA EURO. RAFFORZATO IL WELFARE AZIENDALE

LEGGE DI BILANCIO 2017

"Da estendere anche al Pubblico Impiego"

   implementano le prestazioni pubbliche, sostenendolo con la graduale introduzione della

fiscalità di vantaggio da riconoscere al salario legato alla produttività che permetta tra l’altro di

sostenere lo sviluppo della previdenza complementare.

Fatte queste dovute premesse di carattere generale, passiamo ora ad analizzare gli aspetti

soggettivi che permettono al lavoratore di accedere all’agevolazione fiscale con i nuovi livelli

reddituali stabiliti dalla legge di bilancio 2017.

Possono essere agevolati i lavoratori dipendenti con un reddito da lavoro dipendente (ex art. 49

del TUIR) nell’anno precedente non superiore a 80mila euro.

La norma agevolata non può essere applicata dunque a soggetti titolari di redditi assimilati al

lavoro dipendente (es. stagisti e/o collaboratori coordinati continuativi).

In merito al concetto quantitativo di 80mila euro l’Agenzia delle Entrate precisa che:

-il limite è riferito all’anno precedente (pertanto non ha nessuna valenza se nell’anno in corso

sono superati gli 80mila euro);

-devono essere considerati anche più rapporti di lavoro dipendente ove presenti;

-si devono tener presenti tutti i redditi da lavoro dipendente ex art. 49 Tuir (redditi da pensione

ed equiparati);

-devono essere considerati solo redditi soggetti a tassazione ordinaria (sono esclusi anticipi TFR,

TFR, arretrati a tassazione separata ecc.);

-l’importo è considerato al lordo delle somme detassate l’anno precedente;

-l’importo non considera le somme che per scelta si siano trasformate in welfare non tassato;

-deve essere anche il reddito prodotto all’estero anche se non tassato in Italia;

-in caso di applicazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis del Tuir (redditi

prodotti all’estero da residenti in Italia) vanno conteggiati nel limite di 80mila euro;

-la Q.u.i.R. (anticipo TFR mensile) deve essere considerata nel parametro poiché soggetta a

tassazione ordinaria;

- la detassazione è applicata anche in caso di assenza di reddito da lavoro dipendente l’anno

precedente o laddove l’importo di euro 80mila è stato superato con altre tipologie di reddito (es.

autonomo e/o assimilato a quello da lavoro dipendente).

Illustriamo ora le misure dell’agevolazione che stiamo esaminando.

Il beneficio consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in sostituzione della

tassazione ordinaria che per redditi da 15mila/01 a 28mila euro è del 27%, per redditi da 28mila/01

a 55mila è del 38%, per redditi da 55mil/01 a 75mila è del 41% e per redditi oltre i 75mil è del 43%.

Un consistente vantaggio si ha anche in virtù del fatto che gli importi, che hanno la detassazione

non concorrono a formare reddito imponibile fiscale e pertanto non pagano le addizionali

comunali e regionali che mediamente si attestano su un3/4%.

  

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   La tassazione agevolata dovrà essere applicata autonomamente dal datore di lavoro agli aventi

diritto a meno di espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore.

In merito al beneficio è precisato che:

-le somme sono agevolabili nel limite massimo per il periodo d’imposta 2017 di euro 3000;  

-nel limite di 3000 rientrano premi e partecipazioni agli utili;

-il limite di 3000 è il limite annuale anche in presenza di più rapporti di lavoro;

-il limite può essere aumentato a 4000 in presenza di schemi organizzativi che prevedono il

coinvolgimento attivo dei lavoratori anche tramite opinioni che possono avere pari dignità e

importanza di quelle espresse dai responsabili aziendali;

-il limite massimo deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali obbligatori e al lordo

dell’imposta sostitutiva (circ. AE n. 59/E 2008); gli importi eccedenti sono soggetti a tassazione

ordinaria. Pertanto la detassazione è applicabile entro il limite di 2000 euro (corrispondenti a

euro 2202,41 al lordo dei contributi previdenziali al 9,19% e a euro 2209,71 al lordo dei contributi al

9,49%), l’operazione di lordizzazione va fatta anche per il limite dei 2500 euro.

-le somme soggette a imposta sostitutiva, non entrano nel reddito complessivo, determinando i

seguenti effetti:

a)non sono considerate ai fini del calcolo delle detrazioni per la produzione del reddito (art. 13

TUIR) e per i carichi di famiglia (art. 12 TUIR);

b)non sono considerate nella determinazione del bonus IRPEF (euro 80 mensili, DL 66/2014 il

cosiddetto bonus Renzi), salvo il caso in cui il dipendente rischiasse l’esclusione dalla percezione

del bonus (cir. AE 9/E 2014), ai fini del bonus in parola è preso a riferimento il reddito complessivo

(lavoro dipendente e altri redditi assimilati, fabbricati e altro) ;

c)nel caso in cui il lavoratore risultasse svantaggiato dall’applicazione dell’imposta sostitutiva

potrà optare per la tassazione ordinaria;

d) le somme agevolabili vanno considerate ai fini ISEE.

A parte la novità introdotta dal comma 162 della legge di bilancio 2017, che riguarda

sostanzialmente il welfare aziendale, la tassazione agevolata dei premi di produttività si applica al

settore privato, sono esclusi dalla tassazione agevolata i dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni. Per chiarire quali sono i soggetti pubblici l’Agenzia delle Entrate con Circolare

n.28/E del 2016, ha ribadito quanto già affermato con la circolare n.59 del 2008, richiamando

l’art.1, comma2 del D.LGS. n. 165 del 2001 (il c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego).

In conformità a questa norma, si considerano “Pubbliche Amministrazioni” tutte le

amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni

educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le istituzioni

universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni. Nella

stessa nozione rientrano gli enti pubblici non economici, le aziende e gli enti del Servizio

sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie disciplinate dal D.LGS. n. 300/1999.

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ICS Maugeri - accordo sui tempi di vestizione

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EFFEPIELLE Informazione Politico Sindacale

ANNO VII - Numero 136 UIL FPL INFORMA - già Proposta Flash

aut. trib. roma 420/87 Direttore Responsabile: Antonino Viti

REDAZIONE E DIREZIONE via San Crescenziano, 25 00199 Roma

tel. 06865081  fax 06 86508235

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REDAZIONE: Michelangelo Librandi, Maria Vittoria Gobbo, Daniele Ilari, Antonino Viti,

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