EFFEPIELLE - Uil Fpl Milano e Lombardia · rinviare al Miur l’integrazione dell’atto di...
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I N F O R M A Z I O N E P O L I T I C O S I N D A C A L E
MAGGIO 2017 • NUMERO 137 • UIL FPL INFORMA • ANNO VII
EFFEPIELLEUILFPL.IT
T.U. Pubblico ImpiegoApprovati Decreti Madia
"Pronti per il rinnovo contrattuale "
APPROVATI DECRETI MADIA
Il 19 maggio u.s. sono stati licenziati dal Consiglio dei Ministri i provvedimenti di modifica del
Testo Unico del Pubblico Impiego e della legge 150/09 sulla misurazione della performance.
La nostra valutazione, in attesa dell’uscita dei testi definitivi approvati in Cdm, non può che
partire dagli obiettivi che ci siamo posti e che il Governo si è impegnato a raggiungere con
l’accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre.
Da quella data, la Uil ha preteso l’attuazione di quell’accordo in un nuovo quadro normativo
che torni a riconoscere alla contrattazione il ruolo che le spetta all’interno della disciplina del
rapporto di lavoro; che ripristini le normali relazioni sindacali nel lavoro pubblico in luogo
dell’unilateralità; che consenta l’utilizzo pieno di strumenti e risorse della contrattazione di
secondo livello e, infine, che risolva il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione.
Si è concluso un primo atto che è stato il risultato di un confronto tra il Governo e le
organizzazioni sindacali.
Ultimato questo percorso legislativo, attendiamo l’atto di indirizzo per l’immediata apertura
della fase contrattuale, per porre così fine alla lunga attesa dei pubblici dipendenti per il
rinnovo, con l’auspicio che questo riconosca la specificità ai singoli settori. In particolare, per il
comparto istruzione, non trovando applicazione la legge 150, per le sue specificità, si dovrà
rinviare al Miur l’integrazione dell’atto di indirizzo specifico per il rinnovo del Ccnl di categoria.
Noi comunque continueremo la nostra battaglia per ridare il giusto valore alla contrattazione,
che ha sempre prodotto risultati positivi quando si è potuta esplicare in tutta la sua dimensione.
P.A. - U I L
"Adesso pronti per il rinnovo contrattuale "
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EMANATO IL DECRETO LEGGE 50/2017
Il 24 aprile u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 50 riguardante
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (attualmente in
Commissione Bilancio della Camera per la sua conversione in legge) che contiene alcune
importanti novità in relazione al potenziamento del turn-over nei Comuni soggetti al patto di
stabilità ed un finanziamento straordinario per il ripristino dei luoghi distrutti in conseguenza
agli eventi sismici nell’anno 2016.
Il decreto non risolve però il problema di mettere in sicurezza Province e Città Metropolitane in
termini di stanziamento di risorse adeguate a finanziare i servizi fondamentali, dopo i numerosi
tagli di cui sono state oggetto.
Nel rinviarvi ad una attenta lettura del testo per le ulteriori novità intervenute, riportiamo a
titolo esplicativo le novità più significative che auspichiamo trovino una ricaduta positiva nei
territori:
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Incremento del turn-over a partire dall’anno corrente dal 25% al 75% per i Comuni (e
Regioni ) sottoposti al patto di stabilità al di sopra dei 10.000 abitanti (per i comuni fino a
1.000 abitanti era pari al 100% e per quelli fino a 10.000 era già stata fissata al 75%). A
partire dal 2018 è possibile innalzare la quota di turn-over al 90% per tutti i comuni cui si
applica il patto di stabilità nel rispetto della riduzione tendenziale della spesa di cui all’art
1 coma 557 e succ. della L. n°296/2006 (art. 22/2°comma).
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Possibilità per i Comuni di incrementare le assunzioni a tempo determinato di natura
stagionale in deroga ai tetti di spesa per il contenimento della spesa del personale previo
espletamento di procedure concorsuali pubbliche a patto che i relativi oneri siano
integralmente a carico di risorse incassate da contratti di sponsorizzazione od accordi di
collaborazione con soggetti privati in relazione a servizi di natura aggiuntiva a quelli
ordinari.
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Contributo per assicurare l’esercizio di funzioni fondamentali delle Province appartenenti
alle regioni a statuto ordinario pari a € 110 milioni per l’anno 2017 ed € 80 milioni a
decorrere dall’anno 2018 (art. 24). Obbligo per le Province e Città Metropolitane di
predisporre il bilancio solo per l’anno corrente utilizzando gli eventuali avanzi di esercizi
finanziari precedenti per il mantenimento degli equilibri finanziari (art.18). Lo
stanziamento dei 110 milioni di euro a fronte dei 650 milioni necessari per l’esercizio delle
funzioni fondamentali, certificati da SOSE, comporterà in alcuni casi il protrarsi di
situazioni insostenibili sul versante del mantenimento dei servizi, in altri non basterà ad
evitare il dissesto degli Enti.
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Possibilità inoltre per le Province di assumere a tempo indeterminato figure dirigenziali
di natura tecnica non fungibili (ingegneri, architetti, urbanisti etc.) in relazione alle
funzioni fondamentali svolte dagli enti di area vasta, in deroga al divieto di cui all’art.1
comma 420 della legge n°190/2014 (art.22/5°comma). Permangono, però, le criticità legate
alla mancata estensione delle norme sullo sblocco del turn over, malgrado la pesante
riduzione degli organici.
Contributo straordinario per la fusione dei comuni incrementandolo di 1 milione di
euro per gli ani 2017 e 2018 (art.21)
Stanziamento della somma pari ad 1 miliardo di Euro per ciascuno degli anni 2017,2018 e
2019 per accelerare la ricostruzione nelle zone terremotate nelle Regioni di Umbria,
Lazio, Marche ed Abruzzo (art.41).
Introduzione dei fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto
ordinario anche ai fini del riparto tra le regioni stesse al concorso della finanza pubblica
in caso di mancata intesa con il Governo (art.24).
La nostra organizzazione presenterà, unitamente a Cgil e Cisl una serie di emendamenti al momento allo studio, atti al potenziamento delle risorse umane, strumentali ed economiche da destinare in modo particolare a Province e Città Metropolitane, alla luce delle oggettive difficoltà in termini di sostenibilità economica-finanziaria, della grave situazione di alcuni Enti in dissesto e della necessità di estendere a province e Città Metropolitane le norme sullo sblocco del turn-over.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sull’evoluzione del quadro normativo.
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PA: CGIL CISL UIL, AL VIA STATO AGITAZIONE PERSONALE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANEContro decreto Enti locali, molti enti al dissesto: a rischio lavoro e servizi
Stato di agitazione di tutto il personale di Province e Città metropolitane con iniziative di mobilitazione
in tutti i territori. A dichiararlo sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl nel denunciare “la profonda difficoltà
finanziaria in cui versano” questi enti che sta determinando “una situazione di estrema criticità
nell'erogazione dei servizi offerti, alla quale si aggiungono le condizioni di notevole precarietà che sta
vivendo il personale impiegato in tali servizi, penalizzato pesantemente, anche da un punto di vista
salariale, dalla scure di tagli succedutisi negli ultimi anni”.
I sindacati puntano il dito contro il decreto Enti locali (50/2017) che, affermano, “doveva essere
l'occasione per mettere Province e Città metropolitane nelle condizioni di poter finanziare i servizi
fondamentali dopo i numerosi tagli che si sono susseguiti negli ultimi anni”. Al contrario, proseguono, “lo
stanziamento dei 110 milioni di euro a fronte dei 650 milioni necessari certificati da Sose (Soluzioni per il
Sistema Economico), comporterà in alcuni casi il protrarsi di situazioni insostenibili sul versante del
mantenimento dei servizi, in altri non basterà ad evitare il dissesto degli Enti”.
Per queste ragioni, continuano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, “abbiamo proclamato lo stato d'agitazione di
tutto il personale di Province e Città metropolitane, con l’obiettivo di modificare il testo del decreto, in
modo particolare, in merito alle necessarie garanzie sul mantenimento dei servizi e a modificare
l’ammontare delle risorse stanziate”. Tanti, fanno sapere i sindacati, “sono gli enti che non riescono più a
garantire la manutenzione ordinaria di strade e scuole e tanti sono gli enti in ritardo con il pagamento
degli stipendi. Moltissimi enti, infine, versano in condizioni gravissime così come - concludono - è
necessario estendere le norme sullo sblocco del turn over anche a Province e Città metropolitane”.
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LEGGE GELLI
La Segreteria Nazionale UIL FPL,
nell’intento di contribuire a chiarire e
divulgare gli effetti prodotti dalla
“Legge Gelli”, ha organizzato il 24
maggio u.s. il convegno “ Nuove Tutele
per i cittadini e le Professioni sanitarie
nella Riforma Gelli”, al quale è
intervenuto lo stesso relatore on.
Federico Gelli, Responsabile Sanità
Nazionale del PD.
Al Convegno sono stati analizzati
dallo stesso relatore e primo
firmatario della Legge, On.Federico
Gelli, i contenuti della nuova legge che
agisce su tre fronti, amministrativo,
penale e civile; ha affrontato e
disciplinato i temi della sicurezza delle
cure e del rischio sanitario, della
responsabilità dell’esercente la
professione sanitaria e della struttura
sanitaria pubblica o privata, delle
modalità e caratteristiche dei
procedimenti giudiziari aventi ad
oggetto la responsabilità sanitaria,
nonché degli obblighi di assicurazione
e dell’istituzione del Fondo di garanzia
per i soggetti danneggiati da
responsabilità sanitaria.
CONVEGNO UIL FPL
"Nuove Tutele per i cittadini e le Professioni
sanitarie nella Riforma Gelli"
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE
Il 12 maggio u.s. si e’ celebrata la giornata internazionale dell’Infermiere, asse portante del
servizio sanitario pubblico e di quello privato.
In questi ultimi anni – prosegue Librandi - abbiamo assistito ad attacchi volti anche a
screditare la categoria del pubblico impiego che hanno contribuito a creare una immagine
distorta nei confronti dei lavoratori, a partire dagli infermieri. Questo clima, insieme alla
crisi che sta vivendo la sanità a causa di tagli, blocco del turn over, scarsi investimenti ecc,
è concausa del fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale sanitario, aumentato
in modo esponenziale in questi ultimi anni.
Librandi - UIL FPL"Si rispettino questi lavoratori e si proceda
con il rinnovo del contratto"
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E bene ricordare il ruolo centrale che gli
infermieri hanno in sanità; svolgono attività, tra
turni e condizioni estreme, a carattere preventivo,
curativo, riabilitativo e palliativo, che li pongono
particolarmente vicini alle persone lungo tutte le
fasi della sua vita, fin dalla nascita.
Occorre una vera inversione di tendenza, volta a
valorizzare le professioni sanitarie e tutto il
personale impiegato nella pubblica
amministrazione, e questo parte anche dal rinnovo
del Contratto, atteso da oltre 8 anni.
Per questo è urgente –conclude Librandi -
procedere con le modifiche normative per
ripristinare la contrattazione, sia nazionale sia di
secondo livello, liberandola dai vincoli legislativi e
ripristinando le relazioni sindacali e firmare l’atto
di indirizzo entro breve per avviare la discussione
all’Aran e mettere in pratica i principi normativi
ed economici fissati nell’intesa firmata lo scorso
30 novembre 2016.
ANFFAS
Il 9 maggio u.s. è iniziato il confronto
con ANFFAS per rinnovare il Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro per il
triennio 2016/2018.
Dal 21 marzo u.s. si sono interrotte le
trattative perché l’Anffas ha chiesto di
verificare se a livello regionale ci siano
le condizioni per riconoscere il
maggior costo derivante dal rinnovo
contrattuale 2016/2018 a seguito del
taglio di risorse al Welfare previsto dal
Governo.
Contratto Collettivo Nazionale
Partito il confronto per il rinnovo
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Stanno pertanto giungendo le richieste
di incontro delle Associazioni ANFFAS
regionali, indirizzate alle
organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL per verificare la disponibilità a
portare avanti congiuntamente un
dialogo con le Istituzioni Locali sulla
parte economica.
Verranno rese note le iniziative che
verranno assunte.
Anaste - diciamo NO al contratto Pirata
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Anaste - diciamo NO al contratto Pirata
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PUBBLICO IMPIEGO
Impressiona il rapporto annuale dell’ISTAT che mostra un quadro del nostro Paese
allarmante.
I giovani in continua diminuzione hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Certamente anche il blocco del turn over nella Pubblica Amministrazione, che prosegue ormai
da anni, ha contribuito ad aumentare la disoccupazione giovanile. Senza un ricambio
generazionale i dipendenti pubblici sono calati nel 2015 del 6,9% rispetto a quelli in servizio nel
2007, in valore assoluto la riduzione è di 237.220 dipendenti, si è innalzata l’età media ben sopra i
50 anni dei lavoratori; tutto questo ha causato come ovvia conseguenza una progressiva
riduzione della quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Un altro dato allarmante è certamente l’aumento delle persone che rinunciano alle prestazione
sanitarie, passate, per esempio, nel caso delle visite specialiste dal 4 al 6,5% in pochi anni. Una
situazione al limite che stiamo denunciando da anni ricordando – continua Librandi - che il Ssn
è stato sottoposto negli ultimi anni a notevoli restrizioni finanziarie, di personale (40.000 in
meno del personale SSN negli ultimi 6 anni) e strutturali, soprattutto nelle regioni sottoposte a
Piano di Rientro, che stanno producendo effetti preoccupanti sulla capacità di erogare i servizi e
sul funzionamento stesso contribuendo ad alimentare le gravi disomogeneità presenti tra le
varie Regioni e di conseguenza l’equità del sistema.
Pensiamo sia davvero arrivato il momento – prosegue Librandi – di investire nella pubblica
amministrazione. Un primo passo è stato fatto con la stabilizzazione dei precari con un piano
straordinario per le assunzioni che coprirà il triennio che va dal 2018 al 2020 (parliamo di una
possibile platea di circa 50.000 nuovi ingressi stabili) frutto dell’accordo del 30 Novembre 2016
tra Uil, Cgil, Cisl ed il Governo che sarà recepito nel prossimo Testo Unico del Pubblico Impiego
nei prossimi giorni.
Adesso conclude Librandi- si deve chiudere la partita del rinnovo dei contratti ricordando che
oltre 3 milioni di lavoratori hanno subito una progressiva e costante perdita del potere di
acquisto negli ultimi 8 anni.
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"Dati Istat impietosi, contratto subito e
sblocco del turn over"
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FONDAZIONE DON GNOCCHI-ARISFP CGIL, CISL FP, UIL FPL, NOTA UNITARIA VERTENZA
Venerdì 12 maggio u.s. si è tenuto l’incontro che avevamo chiesto ad Aris a seguito dell’adesione della
FDG all’associazione medesima e della dichiarata volontà di applicare il Ccnl Aris Rsa indistintamente a
tutti i Centri della Fondazione.
In particolare abbiamo evidenziato ad Aris la necessità che la stessa si facesse parte attiva nei confronti
della sua associata per il rispetto delle due filiere - sanitaria e socio sanitaria - che Aris stessa ha
riconosciuto e invitandola a desistere dall'applicazione, unilaterale ed indiscriminata di un nuovo
contratto rispetto alla specificità dei singoli centri, così da poter ricercare una positiva a e condivisa
composizione della vertenza che si è aperta.
La discussione si è lungamente protratta senza però esiti sostanziali e si è conclusa con la disponibilità,
espressa dal rappresentate della FDG presente all'incontro, di procedere ad una verifica al loro interno
sulla possibilità di modificare le decisioni assunte.
Pertanto restano confermate tutte le iniziative di mobilitazione e vertenziali in essere e va rafforzata
l'attenzione affinché la nostra azione porti la Fondazione Don Gnocchi a rivedere le proprie scelte ed eviti
applicazioni unilaterali che, basate su interpretazioni contrattuali assolutamente non condivise, mettono
in seria discussione il mantenimento delle due filiere.
A tale ultimo proposito riteniamo opportuno ribadire, qualora pervenissero ulteriori richieste di
confronti, l'indisponibilita delle strutture regionali ed aziendali a confrontarsi su questi temi fino a che
non sarà risolta la questione che abbiamo posto al tavolo Aris.
Nel corso dell'incontro abbiamo anche e nuovamente sollecitato l'apertura del confronto per il rinnovo
dei Ccnl, che Aris si è impegnata a convocare nella prima metà del mese di giugno.
In attesa degli ulteriori sviluppi che seguiranno all'incontro in oggetto, vi invitiamo a darne informazione
a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori interessati.
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UNIONCAMEREFP CGIL, CISL FP, UIL FPL - RESOCONTO TAVOLO
Nella riunione che si è tenuta il 23 maggio al tavolo di Unioncamere con le OO.SS. sul Piano di
razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio (in osservanza a quanto previsto all’art. 3 del
d.lgs. 219/16) sono stati illustrati i criteri e la metodologia seguita per la stesura dello stesso.
Su un assetto dei servizi e delle funzioni fissati nel nuovo decreto non ancora declinati, e ancora in
divenire, i modelli organizzativi per la costruzione del Piano generale verranno definiti nell’Assemblea
generale dei Presidenti del 30 maggio 2017.
Entro l’8 giugno Unioncamere dovrà produrre un documento con:
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nuovi accorpamenti per rideterminare le circoscrizioni territoriali ad un massimo 60 Camere
(quelli già fatti, ma per lo più il resto è su intendimento e tutto da realizzare),
la razionalizzazione e riduzione delle sedi
la razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali (tra 54 e 57),
la ridefinizione delle dotazioni organiche (personale dirigente e non dirigente) e conseguente
rideterminazione delle risorse finanziarie
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ERE Per quanto riguarda il piano di riassetto organizzativo, i criteri sono un dimensionamento
proiettato sul futuro delle risorse professionali rispetto alle competenze istituzionali e una
progressiva riduzione del personale assegnato alle funzioni di supporto.
In relazione al piano di ridefinizione delle dotazioni organiche, i criteri seguiti sono stati:
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la riduzione dello scostamento esistente fra dotazioni organiche “storicizzate” e personale in
servizio (circa 2.000 posti)
la previsione di fuoriuscite di personale nel triennio 2017-19 per pensionamenti di vecchiaia e
risoluzioni unilaterali;
la formazione di cluster omogenei di camere aventi caratteristiche simili riguardo al bacino di
utenza servito;
la sostenibilità finanziaria della gestione corrente tenendo conto di tale ridefinizione e
dell'aumento del 20% del diritto annuale.
In sostanza vi saranno 96 piani di riassetto uffici e ridefinizione piante organiche, ma si
procederà secondo alcune fasi:
in un primo momento, il piano prenderà in considerazione soltanto i sovrannumeri derivanti
dai pensionamenti previsti nel triennio, con conseguente riduzione degli organici effettivi
entro il 2019;
per gli altri eventuali sovrannumeri, è in atto un accordo con la Funzione Pubblica affinché si
proceda ad una ricognizione preventiva dei posti vacanti disponibili presso amministrazioni
statali, enti pubblici non economici ed agenzie: una volta conosciuto il numero totale di posti
disponibili si procederà ad individuare il numero degli altri eventuali sovrannumerari, che
certamente sarà nettamente inferiore alla disponibilità di posti;
presumibilmente entro luglio le camere approveranno le nuove dotazioni organiche come
previsto dal decreto, ed in quel momento, operando il confronto fra queste e la consistenza
effettiva degli organici, si arriverà alla definizione di una quantità di sovrannumerari (che
dovrebbe situarsi in una forbice fra 120 e 180) da gestire in prima battuta con gli strumenti
della mobilità volontaria ed intercamerale previsti dal decreto, poi con la mobilità verso gli
enti che avranno indicato alla Funzione Pubblica dei posti disponibili: il tutto con l'obiettivo
finale di evitare l'attivazione del portale della mobilità per una quantità di esuberi veramente
limitata;
entro il 7 agosto il Mise provvederà ad approvare le nuove circoscrizioni territoriali e le nuove
dotazioni organiche.
CENTRI PER L'IMPIEGO
Il D.lgs. 150/15 all'art. 18 al fine della costruzione dei percorsi più adeguati per l’inserimento e il
reinserimento nel mercato del lavoro, oltre che richiamare che le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano devono costituire propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, affida a
quest'ultimi la responsabilità di svolgere importanti e significative attività da esercitarsi in forma
integrata nei confronti dei soggetti quali: disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.
La situazione che in generale appare ad oggi dei Centri per l'Impiego non lascia certo ben sperare che
tutti i compiti di cui sopra possano essere svolti in maniera puntuale.
Sono infatti molti i temi che destano preoccupazione, tra questi e solo per citarne alcuni evidenziamo:
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RICHIESTA D'INCONTRO URGENTE AL MINISTRO DEL LAVORO
l'esistenza tra gli operatori di una forte sacca di precariato, almeno pari ad un terzo degli addetti;
la prossimità del raggiungimento alla pensione a partire dal 2018 di quasi 1.000 addetti;
un piano di rafforzamento che per come è stato presentato non prevede assunzioni stabili;
una forte differenziazione territoriale sia per strutture che di personale a disposizione per adempiere
alle diverse responsabilità;
il rischio di avere un dato derivante dal rapporto operatore/utenti troppo alto e tale da inficiare la
qualità delle azioni dei centri;
la situazione di forte disagio vissuta dal personale anche in virtù del taglio delle retribuzioni e dei
ritardi di pagamento degli stipendi.
Per quanto sopra, le scriventi OO.SS., nell'avvertire il rischio di un possibile fallimento del raggiungimento
dell’obiettivo di garantire, su tutto il territorio nazionale, la fruizione di livelli essenziali delle prestazioni,
da non intendersi come minimi ma bensì di qualità, volte a promuovere ed assicurare l’effettività del
diritto al lavoro; convinti della necessità di una forte intesa con le Regioni rispetto alla collocazione
definitiva e stabile del personale utilizzato presso i Centri; sono a chiedere un incontro urgente con le
proprie Confederazioni Nazionali e di Categoria.
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BONUS BEBE'COME RICHIEDERLO, DOCUMENTAZIONE E COME RICEVERE IL
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della
madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad
ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il
beneficio e precisamente:
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva
ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6,
della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della
legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già
presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si
dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il
beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della
successiva adozione dello stesso minore.
Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese,
andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori
necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente diritto
è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente viene fisicamente
rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi
della richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati della stessa.
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L'USO
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle
seguenti modalità:
-- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo
attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino>
autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio
alla nascita;
-- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06
164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
-- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it
sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE TELEMATICA
La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi descritti al
paragrafo 1. verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini
dell’assegno di natalità (per la ricognizione dei titoli di soggiorno idonei vedasi la circolare
n.39/2017 e la n.61/2017) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella
domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di
rilascio; termine di validità).
Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati
rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la
sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno
qualora ciò si rendesse comunque necessario per esigenze istruttorie.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
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Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la
richiedente la prestazione dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le seguenti
modalità di certificazione della gravidanza:
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DOMANDA PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 7^MESE:
1. presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in
copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del
d.p.r. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti,
sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente
dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;
2. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o
medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare
telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla
data di pubblicazione della presente circolare.
3. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra
prestazione connessa alla medesima gravidanza;
4. esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza
di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione
medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice
esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata
dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
E’ inoltre consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i
7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della
stessa.
In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione
comprovante l’evento.
DOMANDA PRESENTATA DOPO LA NASCITA, AFFIDO, ADOZIONE
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare
nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie
per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in
quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel
caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla
concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla
base di specifica documentazione.
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L'USO
In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si
richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il
richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione
o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella stessa siano
riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo
detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque,
improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.
Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura
telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda
telematica decorre dal 4 maggio.
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PAGAMENTO DEL PREMIO
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio
nato/adottato o affidato.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal
richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere
intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è
presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo
caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto
(minorenne o incapace di agire).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le
istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di
pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già
presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
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Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria
svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti.
Pertanto le Strutture territoriali dell’INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente
Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute per l’esame della documentazione,
l’istruttoria e la definizione della stessa.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web
istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale.
La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente
all’Istituto al momento di presentazione della domanda.
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GESTIONE DELLA DOMANDA
L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non concorre
alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità, pari a euro
800,00, ai sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge stabilità 2017), è
posto a carico del Bilancio dello Stato.
ASPETTI FISCALI E CONTABILI
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di
assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta
erogazione del premio in favore della richiedente.
A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la
modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di
riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento,
nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data,
timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
Dopo che la legge di stabilità del 2016 aveva reintrodotto la detassazione dei premi di
produttività, sospesa nel 2015 per mancanza di risorse, nel 2017 non solo la misura è confermata
ma addirittura è potenziata. La disciplina introdotta dalla legge di stabilità nel 2016 prevedeva un
tetto limite di 2000 euro lordi (che saliva a 2500 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell’organizzazione del lavoro”), da assoggettare a imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al
10%, in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente, nell’anno precedente quello di
percezione, fino a 50 mila euro La legge di bilancio del 2017, n° 232 del 21 dicembre 2016, porta i
rispettivi importi da 2mila a 3mila euro, da 2500 a 4mila euro lordi per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e il reddito per potervi accedere da 50 a
80 mila euro, ampliando notevolmente la platea dei beneficiari.
Nella legge di bilancio, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 22 dicembre 2016, i commi da 160 a 162
sono dedicati alla defiscalizzazione dei premi di produttività e dei sistemi di welfare aziendale.
L’indirizzo del legislatore è di confermare e favorire, in questo modo, la contrattazione di secondo
livello, territoriale e aziendale. Poiché si può accedere alla detassazione esclusivamente in
esecuzione di contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all’articolo 51, del D. Lgs.15 giugno
2015, n.81. La corresponsione dei premi di produttività, redditività, qualità, efficienza e
innovazione devono essere misurabile e verificabile in conformità a criteri definiti con apposito
decreto interministeriale emanato il 25 marzo 2016. In cui sono fissati gli indicatori, i criteri di
misurazione, le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, il deposito e monitoraggio
dei contratti che deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto stabilito
all’art. 14, del d.lgs. n° 151, del 2105.
Il legislatore, laddove il lavoratore per sua scelta, sostituisce totalmente o parzialmente i premi di
produttività con specifici servizi di welfare aziendale come la previdenza complementare,
assistenza sanitaria integrativa anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di
esenzione dall’Irpef, a disposto che sono completamente detassati e non concorrono a formare
reddito da lavoro dipendente. Il comma 162 della legge di bilancio 2017, recependo quanto
stabilito al punto f della parte normativa, dell’accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 tra
OO.SS. e Governo, introduce anche per il settore pubblico la possibilità di forme di welfare
contrattuale, con misure che integrano e
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LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ SALE A 4 MILA EURO. RAFFORZATO IL WELFARE AZIENDALE
LEGGE DI BILANCIO 2017
"Da estendere anche al Pubblico Impiego"
implementano le prestazioni pubbliche, sostenendolo con la graduale introduzione della
fiscalità di vantaggio da riconoscere al salario legato alla produttività che permetta tra l’altro di
sostenere lo sviluppo della previdenza complementare.
Fatte queste dovute premesse di carattere generale, passiamo ora ad analizzare gli aspetti
soggettivi che permettono al lavoratore di accedere all’agevolazione fiscale con i nuovi livelli
reddituali stabiliti dalla legge di bilancio 2017.
Possono essere agevolati i lavoratori dipendenti con un reddito da lavoro dipendente (ex art. 49
del TUIR) nell’anno precedente non superiore a 80mila euro.
La norma agevolata non può essere applicata dunque a soggetti titolari di redditi assimilati al
lavoro dipendente (es. stagisti e/o collaboratori coordinati continuativi).
In merito al concetto quantitativo di 80mila euro l’Agenzia delle Entrate precisa che:
-il limite è riferito all’anno precedente (pertanto non ha nessuna valenza se nell’anno in corso
sono superati gli 80mila euro);
-devono essere considerati anche più rapporti di lavoro dipendente ove presenti;
-si devono tener presenti tutti i redditi da lavoro dipendente ex art. 49 Tuir (redditi da pensione
ed equiparati);
-devono essere considerati solo redditi soggetti a tassazione ordinaria (sono esclusi anticipi TFR,
TFR, arretrati a tassazione separata ecc.);
-l’importo è considerato al lordo delle somme detassate l’anno precedente;
-l’importo non considera le somme che per scelta si siano trasformate in welfare non tassato;
-deve essere anche il reddito prodotto all’estero anche se non tassato in Italia;
-in caso di applicazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis del Tuir (redditi
prodotti all’estero da residenti in Italia) vanno conteggiati nel limite di 80mila euro;
-la Q.u.i.R. (anticipo TFR mensile) deve essere considerata nel parametro poiché soggetta a
tassazione ordinaria;
- la detassazione è applicata anche in caso di assenza di reddito da lavoro dipendente l’anno
precedente o laddove l’importo di euro 80mila è stato superato con altre tipologie di reddito (es.
autonomo e/o assimilato a quello da lavoro dipendente).
Illustriamo ora le misure dell’agevolazione che stiamo esaminando.
Il beneficio consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in sostituzione della
tassazione ordinaria che per redditi da 15mila/01 a 28mila euro è del 27%, per redditi da 28mila/01
a 55mila è del 38%, per redditi da 55mil/01 a 75mila è del 41% e per redditi oltre i 75mil è del 43%.
Un consistente vantaggio si ha anche in virtù del fatto che gli importi, che hanno la detassazione
non concorrono a formare reddito imponibile fiscale e pertanto non pagano le addizionali
comunali e regionali che mediamente si attestano su un3/4%.
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La tassazione agevolata dovrà essere applicata autonomamente dal datore di lavoro agli aventi
diritto a meno di espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore.
In merito al beneficio è precisato che:
-le somme sono agevolabili nel limite massimo per il periodo d’imposta 2017 di euro 3000;
-nel limite di 3000 rientrano premi e partecipazioni agli utili;
-il limite di 3000 è il limite annuale anche in presenza di più rapporti di lavoro;
-il limite può essere aumentato a 4000 in presenza di schemi organizzativi che prevedono il
coinvolgimento attivo dei lavoratori anche tramite opinioni che possono avere pari dignità e
importanza di quelle espresse dai responsabili aziendali;
-il limite massimo deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali obbligatori e al lordo
dell’imposta sostitutiva (circ. AE n. 59/E 2008); gli importi eccedenti sono soggetti a tassazione
ordinaria. Pertanto la detassazione è applicabile entro il limite di 2000 euro (corrispondenti a
euro 2202,41 al lordo dei contributi previdenziali al 9,19% e a euro 2209,71 al lordo dei contributi al
9,49%), l’operazione di lordizzazione va fatta anche per il limite dei 2500 euro.
-le somme soggette a imposta sostitutiva, non entrano nel reddito complessivo, determinando i
seguenti effetti:
a)non sono considerate ai fini del calcolo delle detrazioni per la produzione del reddito (art. 13
TUIR) e per i carichi di famiglia (art. 12 TUIR);
b)non sono considerate nella determinazione del bonus IRPEF (euro 80 mensili, DL 66/2014 il
cosiddetto bonus Renzi), salvo il caso in cui il dipendente rischiasse l’esclusione dalla percezione
del bonus (cir. AE 9/E 2014), ai fini del bonus in parola è preso a riferimento il reddito complessivo
(lavoro dipendente e altri redditi assimilati, fabbricati e altro) ;
c)nel caso in cui il lavoratore risultasse svantaggiato dall’applicazione dell’imposta sostitutiva
potrà optare per la tassazione ordinaria;
d) le somme agevolabili vanno considerate ai fini ISEE.
A parte la novità introdotta dal comma 162 della legge di bilancio 2017, che riguarda
sostanzialmente il welfare aziendale, la tassazione agevolata dei premi di produttività si applica al
settore privato, sono esclusi dalla tassazione agevolata i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Per chiarire quali sono i soggetti pubblici l’Agenzia delle Entrate con Circolare
n.28/E del 2016, ha ribadito quanto già affermato con la circolare n.59 del 2008, richiamando
l’art.1, comma2 del D.LGS. n. 165 del 2001 (il c.d. Testo Unico del Pubblico Impiego).
In conformità a questa norma, si considerano “Pubbliche Amministrazioni” tutte le
amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni. Nella
stessa nozione rientrano gli enti pubblici non economici, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie disciplinate dal D.LGS. n. 300/1999.
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ICS Maugeri - accordo sui tempi di vestizione
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EFFEPIELLE Informazione Politico Sindacale
ANNO VII - Numero 136 UIL FPL INFORMA - già Proposta Flash
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