Educazione Civica Realizzato dalla II B A.S. 2006/2007 Coordinamento di Lina Gentile A cura della...
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Educazione Civica
Realizzato dalla II B
A.S. 2006/2007
Coordinamento di
Lina Gentile
A cura della prof.ssa
Anna Vania Stallone
Indice
Amnesty International Amnistia, indulto e grazi
a Carcere Diritti dello straniero Diritti umani
Diritto di difesa Estradizione Garantismo Pena di morte Reato Tortura
Amnesty International
Flavia Stallone
Amnesty International
Fondata nel 1961 in Inghilterra da Peter Benenson attraverso un Appello per l’Amnistia, posta a difesa della libertà;
indipendente dal punto di vista economico e organizzativo da governi o istituzioni internazionali;
costituita da gruppi imparziali che non possono intervenire nella violazione dei diritti verificatasi nel paese di appartenenza.
Caratteristiche
Presenza di un archivio di dati anagrafici dei cosidetti “prigionieri d’opinione”;
Diffusione in tutto il mondo di un giornale periodico, contenente informazioni sulle condizioni dei “prigionieri d’opinione”.
Gli scopi di Amnesty International comprendono:
un’azione volta a liberare i “prigionieri d’opinione”;
richieste di processi equi per i prigionieri politici;
la difesa dei diritti umani (tanto da meritarsi il Premio Nobel per la pace nel 1977, il premio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 1978 e il Premio del Consiglio d’Europa per i diritti umani nel 1983);
la lotta contro la pena di morte e la tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti per tutti i prigionieri.
Amnistia, indulto e grazia
Federica Maggio
Katy Vaccara
Cause di clemenza
Indulto Grazia
Amnistia
Regolatedall’art. 79 della
Costituzione
Amnistia
Rinuncia dello Stato a punire i colpevoli di reato o ad eseguire la pena già comminata.
PROPRIA IMPROPRIA
Concessa prima della sentenza definitiva
Interviene dopo la sentenza definitiva
(cessazione della pena principale ed accessorie)Amnistia e indulto devono essere concessi con legge deliberata dai
due terzi dei membri di ogni camera e non possono avere effetto retroattivo (art. 79 Costituzione).
causa di estinzione del reato
Indulto
Provvedimento a carattere generale; Opera sulla pena principale già inflitta, condonandola
in tutto o in parte, o trasformandola in un’altra di specie diversa;
Non estingue le pene accessorie, come fa l’amnistia; Come la grazia, è causa di estinzione della pena e
non del reato; Indulto e amnistia devono essere concessi con legge
deliberata dai due terzi dei membri di ogni camera e non hanno effetto retroattivo (art.79 della Costituzione).
Grazia
Provvedimento che riguarda solo una determinata persona; Può essere concessa solo dal capo dello Stato; L’art. 681 vincola la decisione del Presidente della Repubblica
ad un’istanza del Ministro di Grazia e Giustizia; Nel 2006 il Governo Prodi ha istituito solo il Ministero della
Giustizia, rimandando la concessione della Grazia interamente al Capo dello Stato;
Presuppone una condanna irrevocabile; Condona parzialmente o totalmente la pena inflitta o la
trasforma in una di altra specie; Come l’indulto è causa di estinzione della pena e non del reato.
Il Carcere Luogo di reclusione dei colpevoli di reato.
Katrin Bonagiuso
Francesco Giammarinaro
Roberta Panicola
Il carcere moderno nasce nel 1700 circa, con l’avvento dell’Illuminismo.
Prima, si pensava al carcere come la “giusta punizione” per chi aveva violato la legge, dunque punizione mediante sofferenze.
Dopo, scopo del carcere diviene il riscatto e il reinserimento sociale del detenuto.
Nell’800 si affermano diversi sistemi di carcere.
“la Vita in Comune”, applicato in Europa, basato sulla convivenza dei detenuti in condizioni di promiscuità e ozio;
“Sistema di Filadelfia”, applicato negli Stati Uniti, basato sull’isolamento assoluto;
“Sistema di Auburn”, applicato nei pressi di New York, basato sullo sfruttamento dei detenuti come mano d’opera a basso costo.
Il carcere in Italia e…
Condizioni inumane per tutto l’800 e buona parte del 900, numerosi i suicidi;
Molte le denunce. Basti ricordare quelle di Vincenzo Padula, prete calabrese;
Filippo Turati, nel 1904, in un discorso alla Camera, definiva le carceri italiane “Cimiteri dei Vivi”.
… la normativa attuale …
Legge n. 354 del luglio 1975 “nuovo ordinamento penitenziario” con il riconoscimento ai detenuti dei diritti costituzionali;
1977 istituzione delle carceri di massima sicurezza;
Legge n. 689 del 1981 “depenalizzazione” (illeciti meno gravi trasformati in illeciti amministrativi per i quali non è previsto l’arresto);
Legge n. 663 del 1986 (Legge Gozzini) misure alternative alla detenzione, affidamento ai servizi sociali, semilibertà, detenzione domiciliare, liberazione anticipata;
Legge n. 205 del 25 giugno 1999 prevedeva l’eliminazione di alcuni reati, la semidetenzione, la libertà controllata, la pena pecuniaria, il patteggiamento.
… la Costituzione, con l’art. 27, afferma che:
“… le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Diritti dello straniero
Stefania Monteleone
Denise Salvo
STRANIERO Individuo che viene a trovarsi nel territorio di uno Stato diverso da quello al quale è legato da un rapporto di cittadinanza.
DIRITTO E DOVERE DELLO STATO E’ LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO
1971 Convenzione di Montreal (per atti illeciti contro l’aviazione civile)1977 Convenzione di Strasburgo (repressione del terrorismo)1979 Altra Convenzione (contro la presa di ostaggi)
L’opinione pubblica appare sempre più preoccupata rispetto al problema immigrazione, come testimoniano le manifestazioni di:
disagio intolleranza razzismo
Diritti dello straniero
STATO STRANIERO
DOVERI
Protezione allo straniero,
garanzia dei diritti,
indennizzo
Obblighi derivati dall’attacco sociale con la comunità territoriale
Nazionalizzazione,
libertà di ammettere o espellere
gli stranieri tranne per reati politici
(art. 10 comma 4)
Parità con i cittadini locali (trattato CEE art. 52) anche penale
Libertà democratica art. 10
Diritto di asilo Costituzione
Diritti civili (art. 16 Costituzione)
DIRITTI
Diritti umani
Caterina Basile
Lina Gentile
Dichiarazione universale dei diritti umani
LATI POSITIVI Garanzia di pace e
collaborazione fra gli uomini Garanzia di partecipazione
attiva alla vita della comunità
Presa di coscienza Punto di riferimento etico-
politico
LATI NEGATIVI Programma ambizioso Concetti generici, vaghi e
ambigui Rinvio alle leggi che ogni
Stato emanerà per disciplinare la materia lasciata “scoperta”
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti umani”
Diritti umani
Distinzione di razza, colore, sesso, ecc. Diritto alla…Diritto alla…
• vita
• libertà
• sicurezza
Economici, sociali e culturali
Civili Politici
Diritti civili
Protezione dalla schiavitù o servitù (art. 4) e dai trattamenti inumani (art. 5)
Uguaglianza di fronte alla legge (art. 8)
Protezione dall’arresto arbitrario e dall’esilio (art. 9)
Diritto a tutte le garanzie in caso di processo (artt. 10 e 11)
Protezione della vita privata dell’individuo (art. 12)
Diritto alla libertà di movimento e di residenza (art. 13)
Asilo in altri paesi (art. 14)
Diritto alla cittadinanza (art. 15) Diritto a formare una famiglia senza
obbedire a distinzioni di razza, compreso il diritto alla tutela (art. 16)
Diritto alla proprietà personale o in comune con altri (art. 17)
Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 18)
Diritto alla libertà di opinione e di espressione (art. 19)
Diritto alla libertà di riunione e di associazione (art. 20)
Diritti politici
Diritto di esercitare la libera partecipazione, sia diretta che indiretta, al governo del proprio paese, mediante libere elezioni a suffragio universale (art. 21).
Diritti sociali, economici e culturali
Diritto alla sicurezza sociale, al lavoro, ad un’equa retribuzione, alla protezione contro la disoccupazione e diritto a fondare sindacati (artt. 22 e 23)
Diritto al riposo e a ferie retribuite (art. 24) Diritto a un tenore di vita che garantisca la salute e il benessere
dell’individuo e della sua famiglia; alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità; alla difesa della maternità e dell’infanzia (art. 25)
Diritto all’istruzione (art. 26) Diritto di partecipare liberamente alla vita culturale e diritto alla
protezione degli interessi materiali e morali derivanti dalla produzione scientifica, letteraria e artistica di ciascuno (art. 27)
Problemi aperti
“Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità”.
QUALI SONO IL CONTENUTO E L’ESTENSIONE DI QUESTI
DOVERI?
“Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno dev’essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell’ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica”.
LA LEGGE NON SI PRESTA A MANIPOLAZIONI?
Le fasi storiche
1946: viene istituita la Commissione che redige la “Dichiarazione dei diritti umani”
1948: l’ONU approva la “Dichiarazione”.
1950: Convenzione Europea
1961: Carta Atlantica
1966: Approvazione dei patti
– Patto interno sui diritti economici, sociali e culturali
– Patto sui diritti civili e politici
Obbligo degli stati di presentare all’ONU dei rapporti annuali
intorno all’attivazione dei diritti umani
Precedenti storici della “Dichiarazione”
Rivoluzione inglese (1640-1689) Rivoluzione americana (1776)
– “Dichiarazione d’indipendenza”
Rivoluzione francese (1789)– “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”
Le “quattro libertà” di Roosevelt (1941) La Carta Atlantica (1941)
Uomo:
Libero Rispettoso del simile e
del diverso Libero di sviluppare
tutte le proprie facoltà ovunque
Sollecito del bene proprio come del bene comune
Diritto di difesa
Lavinia Errante
Francesca Roppolo
Diritto di difesa
“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ogni giurisdizione.”
Difesa personale(risposta diretta)
Difesa tecnica (presenza di un avvocato, legge
n°217 del 30 luglio 1990)
Garanzia dell’assistenza ad ogni cittadino (spese a carico dello Stato).
1989 Nuovo codice di procedura penale (accusa e difesa in posizione paritaria di fronte al giudice)
Iter del processo
Al compimento del primo atto il Pm invia alla persona indagata una “informazione di garanzia” con l’invito a nominare un difensore.
Il giudice (Gip) : a) archiviare caso; b) processo penale con rinvio al giudizio.
– Persona imputata sottoposta a processo (dibattimento);– Sentenza di PRIMO GRADO: a) condanna
b) assoluzione.– Eventuale ricorso ad appello e cassazione.
L’estradizione
Giuseppe Cuttone
ESTRADIZIONE
CONSEGNA DI UN CITTADINO ACCUSATO
O CONDANNATO DA UNO STATO AD UN
ALTRO
L’ITALIA LA NEGA CON L’ART..26 DELLA
COSTITUZIONE, ESCLUSI CASI PARTICOLARI (GENOCIDIO, TERRORISMO)
SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE N° 54 DEL 1979,
L’ESTRADIZIONE NON E’ AMMESSA PER REATI
RICHIEDENTI PENA DI MORTE
Il Garantismo
Francesco Lisciandra
Giuseppe Sutera
Il garantismo
Nello Stato di diritto, teoria delle garanzie giuridiche e politiche volte a proteggere le libertà del cittadino.
La certezza del diritto è la principale garanzia del cittadino.
Divieto degli arresti
arbitrari
Esercizio del diritto di difesa
Limitazione della
carcerazione preventiva
La pena di morte
Stefania Monteleone
Denise Salvo
Pena di morte nel mondo
CAUSE CONSEGUENZE reati di lieve entità fatti anacronistici ipotesi criminose, che in altri paesi non sono reati
garanzia della sicurezza sociale scoraggiamento della criminalità
Secondo gli studi criminologici, però, la pena di morte e l’aumento dei reati vanno di pari passo.
ITALIA PRIMA Art. 27: “Non è ammessa la pena di
morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”
5 OTTOBRE 1994
DOPO: annullamento del codice penale militare di guerra
Cesare Beccaria
Lo Stato è fondato sul contratto : “La massima felicità divisa nel maggior numero”.
Beccaria è: contrario alla pena capitale: nessun uomo ha
il diritto di uccidere un altro uomo; favorevole ai lavori forzati.
DIRITTO DI PUNIRE
Per difendere la salute pubblica
Per impedire che si compiano altri reati
Il Reato
Flavia Stallone
Reato
DEFINIZIONE: Fatto che è previsto dalla legge come tale, fatto che
si caratterizza per una particolare dannosità o pericolosità sociale contrastando con i fini primari dello Stato. Diverso dagli altri fatti antigiuridici, il reato si distingue par il particolare tipo di sanzione per esso prevista dall’ordinamento giuridico.
(artt.2,13,14,25,27)
Il vigente codice penale italiano ha adottato il sistema bipartito, suddividendo il reato in:
Delitti: sono delitti i reati per i
quali sono comminate le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa
(art.99)
Contravvenzioni: sono contravvenzioni i
reati punibili con l’arresto e l’ammenda
(art.17)
Occorre distinguere all’interno del reato un
Elemento oggettivo
L’insieme di quei comportamenti che si manifestano nel mondo esteriore, suscettibili di percezione sensoria
Elemento soggettivo
Il differente atteggiarsi della volontà del soggetto del reato nelle forme del dolo, della colpa e della preterintenzionalità
Elemento oggettivo
una messa in pericolo,se il bene viene soltanto minacciato
una lesione,che si concreta in un nocumento effettivo del bene protetto
Talvolta subentrano delle
scriminanti
Perché vi sia un reato è necessario che si verifichi un’offesa ad un bene tutelato dall’ordinamento giuridico. L’offesa può consistere in:
Preterintenzionalitàreato che non
era nell’intenzione
Colpaviolazione diun doveregiuridico e
morale
Dolovolontà colpevole
ecosciente
Elemento soggettivo
La Tortura
Ivan Corseri
Daniel Franchina
PERSECUZIONE POLITICA O RELIGIOSA
CONFESSIONE O DELAZIONE
INASPRIMENTO DELLA PENA
FISICA
TORTURATORTURA
PSICHICA
Legittimazione: Diritto greco e romano Chiesa cattolica Stati moderni Dittature
Tolleranza: scuole internazionali di
addestramento alla tortura
USA (Nato)
Es. Deprivazione sensoriale
Fame, sete, sonno
Ieri… … e oggi
Contestazione
Illuministi
Voltaire Beccaria Diderot
DELITTO
CERTO“Inutili sono i tormenti
perché inutile è la confessione del reo”
INCERTOPresunzione d’innocenza
fino a prova contraria
Contestazione
ONU– Dichiarazione universale del 1948 (art. 5)– Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 7)– Dichiarazione specifica (1975)– Convenzione del 1987 (universalità della giurisdizione)
UE– Convenzione europea (1950)– Carta dei diritti fondamentali (2000)
AMNESTY INTERNATIONAL
Abolizione
Il primo ad abolire la tortura fu FEDERICO II di PRUSSIA a metà ‘700.