ECONOMIA DEI GRUPPI E DELLE CONCENTRAZIONI...
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Il bilancio consolidato
Prof. MASSIMILIANO CELLI
ECONOMIA DEI GRUPPI E DELLE
CONCENTRAZIONI AZIENDALI
Modulo II
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Il bilancio consolidato
• la normativa nazionale
Secondo:
• i principi contabili internazionali differenze
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Finalità del bilancio consolidato
È il documento che espone la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico di una pluralità di
imprese considerate come un’unica entità economica.
Si tratta pur sempre di una funzione informativa complementare
rispetto a quella dei bilanci delle singole società che vi
appartengono, in quanto i valori in esso iscritti non riflettono le
peculiari condizioni economico-finanziarie delle singole imprese.
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Finalità del bilancio consolidato
Nel bilancio consolidato le singole imprese sono assimilate a divisioni
o filiali di un’unica grande “realtà aziendale”.
Da ciò deriva che:
le singole attività e passività e i singoli componenti di reddito del conto
economico della società madre (o capogruppo o controllante) devono
essere sommati alle corrispondenti attività o passività e ai corrispondenti
componenti del conto economico della/e controllata/e;
gli elementi patrimoniali e reddituali che hanno natura di reciprocità, e
che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato
quando le società sono considerate come un’unica impresa, vanno
eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare
esclusivamente i saldi e le operazioni poste in essere tra il gruppo e i
terzi.
Finalità del bilancio consolidato
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Finalità del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato consente dunque di:
sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società
che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza;
ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali-finanziarie
del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi contabili,
eliminando gli utili e le perdite infragruppo non realizzate nei confronti di
terzi;
assolvere a funzioni essenziali di informazione. Il bilancio consolidato è
lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, reddituali e
finanziari del gruppo sia verso i terzi sia sotto il profilo del controllo di
gestione, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati
delle singole società componenti il gruppo.
Finalità del bilancio consolidato
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Finalità del bilancio consolidato
Nei gruppi di imprese, dove l’autonoma gestione è potenzialmente molto
limitata (se non esclusa) e dove la direzione è unitaria e sovraordinata
rispetto alle singole imprese, i bilanci di esercizio di queste ultime hanno
una modesta capacità informativa.
Il meccanismo che riduce la valenza economica e comunicativa dei singoli
bilanci di esercizio è il PREZZO DI TRASFERIMENTO, che può essere
definito come il prezzo a cui avviene una transazione interna al gruppo.
Poiché i prezzi di trasferimento non si formano nel libero mercato, ma in un
“mercato interno”, essi possono ridurre il grado di significatività:
dei componenti positivi (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e negativi
(costi della produzione) di gestione caratteristica;
dei componenti reddituali relativi alla gestione finanziaria;
dei valori relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale.
Finalità del bilancio consolidato
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Finalità del bilancio consolidato
In sintesi:
le operazioni di scambio con imprese appartenenti al gruppo sono influenzate
dalle politiche di indirizzo comuni;
le politiche finanziarie possono essere governate a livello centrale;
le operazioni di scambio con imprese esterne al gruppo sono anch’esse
influenzabili, in quanto non sempre i prezzi-ricavo ed i prezzi-costo sono
autonomamente definiti dalla singola impresa.
Ne consegue che il risultato economico ed il capitale di funzionamento non
sono economicamente espressivi se considerati in via autonoma e tale
significatività tende a decrescere all’aumentare del grado di interdipendenza
dell’impresa con altre del gruppo, ossia al crescere dell’intensità delle
operazioni infragruppo.
Sorge quindi l’esigenza di leggere il bilancio della singola impresa insieme
alla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della realtà più ampia a
cui la medesima appartiene tali informazioni sono fornite dal bilancio
consolidato.
Finalità del bilancio consolidato
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Finalità del bilancio consolidato
Vista la scarsa espressività dei singoli bilanci di esercizio, sorge la necessità
di costruire il bilancio consolidato che, trascendendo dalle singole personalità
giuridiche delle imprese, permetta di rappresentare in modo completo ed
economicamente significativo il gruppo aziendale, in termini di situazione
patrimoniale, finanziaria e di risultato economico.
Ciò avviene, in prima approssimazione, attraverso le 3 seguenti
operazioni:
a) aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e
negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti valori delle
imprese controllate rientranti nell’area di consolidamento;
b) eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle
controllate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime;
c) eliminazione dei valori (patrimoniali e reddituali) derivanti da operazioni
tra le società del gruppo.
Finalità del bilancio consolidato
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Stato Patrimoniale Consolidato
Stato Patrimoniale H
Partecipazione in A
Crediti verso A
Debiti
Capitale proprio
Stato Patrimoniale A
Attività
Debiti verso H
Capitale proprio
Stato Patrimoniale Consolidato
Attività
Debiti
Capitale proprio
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Conto Economico Consolidato
Conto Economico H
Costi
Utile netto
Interessi attivi
Dividendi
Conto Economico A
Ricavi
Conto Economico Consolidato
Interessi passivi
Altri costi
Utile netto
Costi
Utile netto
Ricavi
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Norme italiane
Art. 2359 codice civile
D. Lgs. 127/91, artt. 25-43
Definisce le società
controllate e collegate
Disciplina la redazione,
la pubblicazione e il
controllo del bilancio
consolidato di gruppo
Recentemente modificato dal
D. Lgs. n. 32, del 2 febbraio 2007
(in attuazione della direttiva
2003/51/CE)
All’uopo integrato e spiegato dal
Principio Contabile Nazionale
OIC n. 17
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Nozione di gruppo
La delimitazione dell’area di consolidamento
Area di consolidamento
La nozione di gruppo in termini economico-aziendali non coincide
necessariamente con il concetto di area di consolidamento.
Se, infatti, il gruppo si concepisce come un insieme interconnesso (o
sistema) di imprese, composto da controllante e controllate, l’area di
consolidamento è un insieme minore o, al più, uguale a questo, posto
che comprende solo quei soggetti i cui bilanci devono essere sottoposti
alla procedura di consolidamento a tale area si perviene attraverso
l’esclusione ovvero l’esonero di alcune società del gruppo
dall’integrazione.
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Nozione di impresa controllata – Art. 26 (definizione dell’area di consolidamento)
Sono considerate controllate:
1. le imprese in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
2. le imprese in cui un’altra dispone dei voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto)
3. le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria (golden share), di esercitare un’influenza dominante,
quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;
4. le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola
la maggioranza dei diritti di voto (patti di sindacato).
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Obblighi ed esoneri dalla redazione del bilancio
consolidato
Società obbligate al
consolidato (art. 25) Responsabili Casi di esonero
(art. 27)
- S.p.a.
- S.a.p.a.
- S.r.l.
- Enti pubblici
- Cooperative
- Mutue assicuratrici
Slides 15-16 Amministratori della
impresa controllante
a condizione che
CONTROLLINO
un’altra impresa
(art. 26)
Casi di esclusione
facoltativa (art. 28)
Slide 17
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Casi di esonero (1) piccoli gruppi (art. 27)
Per piccoli gruppi si intendono quelli in cui la controllante e le
controllate (valori aggregati) non abbiano per due esercizi
consecutivi superato i seguenti parametri quantitativi:
totale attività: € 20.000.000;
totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 40.000.000;
dipendenti occupati in media: 250
purché l’impresa controllante o una delle imprese controllate non
abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
(Le ragioni dell’esonero vanno indicate in Nota Integrativa)
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Casi di esonero (2) sub-holding o sottocapogruppo (art. 27)
L’esonero si applica nei confronti di imprese a loro volta controllate da altra
impresa al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della sub-holding ovvero,
in difetto di tale condizione, la redazione del bilancio consolidato non sia stata
richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il 5% del capitale sociale della sub-holding;
l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità
europee e rediga e sottoponga al controllo il proprio bilancio consolidato secondo lo
stesso D.Lgs. 127/91, oppure secondo il diritto di uno Stato membro delle Comunità
europee;
• nella nota integrativa del bilancio della sottocapogruppo siano indicate le ragioni
dell’esonero, la denominazione e la sede della controllante che redige il consolidato;
l’impresa sub-holding non abbia emesso titoli quotati in Borsa;
• copie del bilancio consolidato della capogruppo, della relazione sulla gestione e di
quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, siano depositati presso il
registro delle imprese ove è la sede della sottocapogruppo.
Casi di esclusione (art. 28)
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Obbligatoria facoltativa
a) inclusione irrilevante ai fini della
chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta
b) esercizio effettivo dei diritti della
controllante soggetto a gravi e
durature restrizioni
c) informazioni non ottenibili
tempestivamente o senza spese
sproporzionate
d) partecipazione posseduta
esclusivamente allo scopo della
successiva alienazione
(Afferiva l’ipotesi di
attività operativa
marcatamente dissimile
tra le consociate)
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Redazione del bilancio consolidato (art. 29)
obbligo di redazione (in capo agli amministratori dell’impresa
controllante) e contenuto del bilancio consolidato (c. 1)
L’art. 29 del D. Lgs. 127/91 contiene i seguenti aspetti
fondamentali per la redazione del bilancio consolidato:
richiamo alla clausola generale di redazione dei conti annuali (c. 2)
informativa supplementare (c. 3)
deroghe (c. 4)
richiamo al principio della continuità nella modalità di redazione
dello SP e del CE consolidati, nella struttura e nel contenuto degli
stessi, nonché nei criteri di valutazione (c. 5)
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Contenuto del bilancio consolidato (art. 29, c. 1)
1) deve essere redatto dagli amministratori della società controllante
2) si compone di tre documenti:
Il bilancio consolidato
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
• Nota Integrativa
• Rendiconto finanziario
3) deve essere corredato da una relazione sulla gestione (art. 40) e da
una relazione del soggetto demandato al controllo (art. 41)
I principi contabili (ma non il Legislatore) prescrivono, all’interno della NI
consolidata, tre prospetti supplementari:
1) il prospetto delle variazioni nella composizione del patrimonio netto consolidato;
2) il prospetto di raccordo tra PN e risultato di esercizio della controllante e PN e
risultato consolidato.
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I richiami dell’art. 29
• richiamo della clausola generale di redazione dei conti (c. 2)
• informativa supplementare e ricorso alle deroghe (c. 3 e 4)
• richiamo del principio della continuità (c. 5)
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle
controllate.
Il legislatore prevede l’obbligo di integrare mediante informazioni
supplementari o di derogare in casi eccezionali alle disposizioni del decreto,
qualora ciò si renda necessario per il raggiungimento della rappresentazione
veritiera e corretta.
Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico
consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di
valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in
casi eccezionali.
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I destinatari del bilancio consolidato
• Management della società capogruppo
• Management delle altre società appartenenti al gruppo
• Azionisti della capogruppo
• Azionisti delle altre imprese appartenenti al gruppo
• Prestatori di lavoro dipendente
• Terzi finanziatori, creditori, analisti finanziari
• (Fisco)
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Struttura e contenuto dei conti consolidati (art. 32)
Schemi del bilancio di esercizio e
criteri di valutazione
delle imprese incluse nel
consolidamento
artt. 2424, 2425, 2426 c.c.
(salvo alcuni casi)
+ alcune poste
tipiche del bilancio
consolidato
• Capitale e riserve di terzi
• Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
• Avviamento (da consolidamento)
• Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
• Imposte differite da consolidamento
• Riserva di consolidamento
• La classificazione degli elementi dell’attivo
di SP è effettuata per destinazione;
• La classificazione delle voci del passivo di
SP è effettuata in base alla natura delle fonti di finanziamento;
• La classificazione del CE è per natura;
• Il CE è suddiviso tra attività caratteristica,
accessoria e finanziaria.
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ATTIVO
A) Crediti verso soci
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
PASSIVO
A) Patrimonio netto
B) Fondi rischi e oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei e risconti
STATO PATRIMONIALE
Struttura
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A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
DIFFERENZA tra valore e costi della produz.
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell’esercizio corr., diff., antic.
CONTO ECONOMICO
Struttura
Utile (o perdite) di esercizio
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Vari casi in relazione a:
• percentuale di partecipazione
• valore del capitale netto della controllata
• costo della partecipazione
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Perfetta
integrazione
Minoranze
azionarie
Differenze
di consolidam.
MIX di
problematiche
Partecipazione
totalitaria
Partecipazione
non totalitaria
Costo = quota
di netto
Costo ≠ quota
di netto
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Le differenze di consolidamento
il costo
d’acquisto della
partecipazione
sostenuto dalla
controllante
può essere
dalla quota di PN
della partecipata
risultante dal
bilancio
nelle operazioni di
acquisto/cessione il
valore di riferimento è il
capitale economico (o
comunque il valore di
mercato)
Perché?
nel bilancio ciò che è
rappresentato è il
capitale di
funzionamento
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COSTO Partecipaz.
CAPITALE SOCIALE
RISERVE
UTILE
Capitale Netto Controllata
Per calcolare le DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO
occorre confrontare:
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QUOTA DI NETTO DELLA
CONTROLLATA
COSTO DELLA
PARTECIPAZIONE
DIFFERENZA POSITIVA
Differenze di consolidamento
1° ipotesi: COSTO DELLA PARTECIPAZIONE > VALORE QUOTA DI NETTO
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COSTO DELLA
PARTECIPAZIONE
QUOTA DI NETTO DELLA
CONTROLLATA
DIFFERENZA NEGATIVA
Differenze di consolidamento
2° ipotesi: COSTO DELLA PARTECIPAZIONE < VALORE QUOTA DI NETTO
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Differenze di consolidamento (art. 33)
se il Valore di Acquisizione è
del Valore Contabile
Differenza positiva
se il Valore di Acquisizione è
del Valore Contabile
Differenza negativa
è imputata:
• ad aumento degli elementi dell’attivo
ovvero a riduzione degli elementi del
passivo della società consolidata
• ad Avviamento (da consolidamento), da
iscrivere nell’attivo e ammortizzare ex art.
2426 (in base alla vita utile o, se non
prevedibile, nel limite di 10 anni)
è imputata:
• a una voce di PN denominata Riserva
di consolidamento se dovuta alla
conclusione di un “buon affare”
• a una voce del passivo denominata
Fondo di consolidamento per rischi ed
oneri futuri se dovuta a previsioni di
risultati economici sfavorevoli
• a detrazione (e fino a concorrenza) della
Riserva di consolidamento, se esistente,
ovvero addebitata al CE consolidato
se imputabile ad un “cattivo affare”
• a riduzione del valore degli elementi
dell’attivo o ad aumento degli elementi
del passivo della società
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Avviamento (da consolidamento)
Rappresenta una posta dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato in cui
allocare la differenza positiva tra il valore di acquisto della partecipazione e la
corrispondente quota del PN della partecipata, nella misura in cui tale differenza
non possa essere ricondotta a specifici elementi patrimoniali della società inclusa
nel consolidamento alla stregua di un avviamento
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Riserva di consolidamento
Rappresenta una posta del patrimonio netto dello stato patrimoniale consolidato in
cui allocare la differenza negativa tra il valore di acquisto della partecipazione e la
corrispondente quota del PN della partecipata, nella misura in cui tale differenza
non può essere ricondotta a specifici elementi patrimoniali della società inclusa nel
consolidamento, né alla previsione di risultati futuri sfavorevoli “buon affare”
Rappresenta una posta del passivo dello stato patrimoniale consolidato in cui
allocare la differenza negativa tra il valore di acquisto della partecipazione e la
corrispondente quota del PN della partecipata, nella misura in cui tale differenza è
ascrivibile alla previsione di risultati futuri sfavorevoli.
Poste di consolidamento
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Osservazioni
Avviamento (da consolidamento)
Un valore d’avviamento può essere iscritto in bilancio solo in seguito al
verificarsi di straordinarie “circostanze economiche” (quali operazioni di fusione,
scissione, acquisizioni d’aziende o di rami d’azienda) che inducano al suo
calcolo e alla sua formale esplicazione.
L’acquisto di partecipazioni di controllo, per esplicita previsione interpretativa
(OIC n. 24) e consolidata dottrina, non rientra nel novero delle operazioni
societarie atte a rilevare in bilancio un valore d’avviamento.
Violazione artt. 2423 (rappresentazione veritiera e corretta) e 2423-bis C.C.
(principio della prudenza)
L’iscrizione del citato avviamento (da consolidamento) nel bilancio di gruppo
comporta quindi l’accoglimento in esso di valori economici prospettici
tendenzialmente soggettivi ed arbitrari:
Poste di consolidamento - Osservazioni
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Osservazioni
Fondo di consolidamento per oneri e rischi futuri
Scopo del fondo in esame è assicurare un’adeguata copertura contabile ai
risultati reddituali negativi attesi in futuro dalla società controllata.
Pertanto, tale fondo è volto a contrastare il rischio generico d’impresa piuttosto
che oneri qualitativamente specifici seppur presunti nell’an e nel quantum, in
ciò rivestendo il ruolo normalmente attribuito alle riserve proprie di bilancio:
Violazione art. 2424-bis C.C.
Riserva di consolidamento
Riserva formata da un utile negoziale non effettivamente realizzato ma soltanto
“sperato”, purtuttavia passibile di impiego a copertura di future ed eventuali
insufficienze reddituali:
Violazione art. 2423-bis C.C. (principio della prudenza)
Poste di consolidamento - Osservazioni
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Osservazioni
Possibili cause della suesposta incoerenza normativa
1) Il bilancio consolidato affianca ma non sostituisce i singoli bilanci
d’esercizio delle società appartenenti al gruppo, assolvendo pertanto ad
una funzione informativa meramente di 2° livello.
2) Il bilancio consolidato non ha alcuna rilevanza fiscale*
3) Il Legislatore, storicamente, ha sempre riguardato con un certo favor le
grandi imprese (e quindi, transitivamente, i gruppi aziendali)
Poste di consolidamento - Osservazioni
* (Non deve infatti confondersi con il metodo di tassazione dei gruppi aziendali
denominato “consolidato fiscale”, le cui modalità applicative prescindono del
tutto dalle risultanze del bilancio consolidato eventualmente redatto dalla
capogruppo)
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NETTO DELLA
CONTROLLATA
NETTO ACQUISITO DALLA
CONTROLLANTE
MINORANZE AZIONARIE
MINORANZE AZIONARIE
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Ulteriori poste del bilancio consolidato
• Imposte differite da consolidamento
Rappresenta una posta con cui inserire l’effetto fiscale, contabilizzando le imposte
differite originate dalle rettifiche delle poste di natura esclusivamente fiscale e dalle
omogeneizzazioni dei criteri (di rappresentazione e valutazione).
• Capitale e riserve di terzi
• Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Rappresenta la quota del capitale e delle riserve delle imprese che rientrano
nell’area di consolidamento corrispondente alle partecipazioni di terzi.
Rappresenta la parte del risultato economico consolidato corrispondente alle
partecipazioni di terzi.
Escluse dal programma dell’insegnamento
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Nota Integrativa (artt. 38 e 39)
Contenuto minimale previsto dall’art. 38
Sinteticamente:
INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
ELENCO DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO
ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO
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Le premesse del consolidamento
I bilanci
delle diverse unità devono essere resi
L’uniformità
omogenei
deve riguardare
il periodo amministrativo
(art. 30)
la struttura, il contenuto e la forma dei conti
(art. 32)
i criteri di valutazione
(artt. 34 e 35)
il metro monetario
(art. 38)
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Uniformità del periodo amministrativo
La data di riferimento del
consolidato
unica
deve essere
e può coincidere
con quella di chiusura dell’esercizio
della controllante
(regola principale)
della maggior parte delle
imprese incluse del
consolidamento
delle più importanti
di esse
Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento è dalla
data di riferimento del consolidato, questa impresa è inclusa in base ad un bilancio
annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.
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Uniformità
della struttura, del contenuto e della forma dei conti
Ciò comporta un’armonizzazione
dell’impianto contabile che può essere
operativamente raggiunta
con una preventiva
definizione del piano dei
conti delle società da
consolidare
con una successiva riclassificazione
del bilancio della singola società in
base allo schema adottato per il
bilancio consolidato
Salvi i necessari adeguamenti, la struttura e
il contenuto dello SP e del CE consolidati
sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio
delle imprese incluse nel consolidamento
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Uniformità dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione da adottare devono essere quelli utilizzati nel
bilancio d’esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato
(regola generale).
Possono tuttavia essere adottati altri criteri purché ammessi dagli articoli
2423 e ss. del codice civile e purché ne venga data spiegazione nella
nota integrativa (regola eccezionale).
Gli elementi del passivo e dell’attivo devono essere valutati con criteri
uniformi, ma è ammessa la deroga, quando la conservazione di criteri
difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione
veritiera e corretta. Obbligo di indicare nella nota integrativa al
consolidato la difformità e i motivi.
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Esempi di possibili difformità:
Costi di R&S opzioni Imputazione a CE
capitalizzazione
Commesse a
lungo termine opzioni
In base ai corrispettivi pattuiti secondo
il criterio della % di completamento
Al costo
Rimanenze
opzioni
Lifo
Fifo
CMP
Leasing
finanziario opzioni
Metodo patrimoniale
Metodo finanziario
Uniformità dei criteri di valutazione
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Uniformità del metro monetario – OIC 17
Nella Nota Integrativa occorre indicare i criteri e i tassi applicati nella
conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale
METODO del
CAMBIO CORRENTE
Traduzione delle ATTIVITÀ, delle PASSIVITÀ e delle voci di PATRIMONIO
NETTO al cambio in essere alla data del bilancio
Traduzione delle VOCI del CONTO ECONOMICO al cambio in essere alla
data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio
medio di periodo
Rilevazione in una voce del PN, denominata “Riserva da differenze di
traduzione”, della differenza derivante dall’utilizzo di tassi di cambio diversi
per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico (si tratta di rivalutazioni
parziali). Tale voce può avere segno sia positivo che negativo.
SIT. PATRIM. in $
BANCA 500
RIMAN. 2.000
DEBITI 500
C. S. 1.000
RISERVE 600
UTILE 400
C.E. in $
COSTI PROD. 4000
ONERI FINAN. 200
IMPOSTE 400
UTILE 400
VALORE
PRODUZ. 5.000
5.000 5.000 2.500 2.500
CAMBIO CORRENTE (31/12): 1 $ = 0,9 €
CAMBIO MEDIO di periodo: 1 $ = 1,1 €
Esempio
S.P. in €
(500 * 0,9) Banca 450
(2.000 * 0,9) Rimanenze 1.800
Debiti 450 (500 * 0,9)
Cap. Soc. 900 (1000 * 0,9)
Riserve 540 (600 * 0,9)
Utile 440 (400 * 1,1)
2.250 2.330 A B
A – B = – 80 Riserva da Differenza di Traduzione o di Conversione
da inserire nel P.N.
CAMBIO CORRENTE: 1 $ = 0,9 €
CAMBIO MEDIO di periodo: 1 $ = 1,1 €
CONTO ECONOMICO in €
E’ stato applicato il cambio medio a tutte le voci del C.E.
L’utile che emerge dal C.E. è direttamente lo stesso già
risultante dalla traduzione dello S.P.
COSTI PROD. 4000 1,1 4.400
ONERI FINAN. 200 1,1 220
IMPOSTE 400 1,1 440
UTILE 400 1,1 440
VALORE
PRODUZ. 5.000 1,1 5.500
$ conv. € $ conv. €
5.000 5.500 5.000 5.500
CAMBIO CORRENTE: 1 $ = 0,9 €
CAMBIO MEDIO di periodo: 1 $ = 1,1 €
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METODI (o TECNICHE) DI CONSOLIDAMENTO
Fondamentalmente
esistono due metodi
di consolidamento
Consolidamento
Integrale (Globale)
Consolidamento
Proporzionale
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Consolidamento Integrale
Tecnicamente comporta:
a) la sommatoria orizzontale di ciascun valore di bilancio (SP e CE),
per il suo importo complessivo (a prescindere dalla % di
partecipazione)
b) l’eliminazione della voce “partecipazioni” iscritta nel bilancio della
controllante contro la corrispondente quota del PN della partecipata
c) la determinazione dell’eventuale differenza di consolidamento e sua
appropriata collocazione in bilancio
d) l’evidenziazione degli eventuali interessi degli azionisti minori sul
patrimonio netto e sul risultato economico, nell’ipotesi di controllo
non totalitario
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a) come il consolidamento integrale, la sommatoria dei valori della
partecipante con quelli dell’affiliata (analiticamente per ogni singolo
elemento dell’attivo, del passivo e del conto economico), ma, a
differenza del consolidamento integrale, non per l’importo
complessivo dei valori della partecipata, ma sulla base della % di
partecipazione
b) l’eliminazione delle partecipazioni iscritte nel bilancio della
controllante contro la corrispondente quota del PN della partecipata
c) la determinazione dell’eventuale differenza di consolidamento e sua
appropriata collocazione in bilancio
GLI INTERESSI DEI TERZI NON SONO RAPPRESENTATI
Consolidamento Proporzionale
Tecnicamente comporta:
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TEORIE DI CONSOLIDAMENTO
2) Teoria dell’Entità (Entity Theory)
1) Teoria della Proprietà (Proprietary Company Theory)
3) Teoria della Capogruppo (Parent Company Theory)
4) Teoria Modificata della Capogruppo (Modified Parent
Company Theory)
Adottata dalla normativa e dai principi contabili nazionali (OIC 17)
Adottata dai principi contabili internazionali (IFRS 3) – 1° opzione
Adottata dai principi contabili internazionali (IFRS 3) – 2° opzione
52
1) Teoria della Proprietà (Proprietary Theory)
Secondo la Teoria della Proprietà, dato che le controllate appartengono
alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che
essa possiede, devono entrare nel processo di consolidamento nella
medesima proporzione.
In questa teoria l’unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo
complesso bensì il bilancio della capogruppo e il consolidato altro non
è che un’estensione di quello, per tener conto delle quote detenute
nelle società controllate.
Il patrimonio netto e il risultato d’esercizio consolidato dovranno
rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo e il
metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale
di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio (c.d. metodo
proporzionale). Le interessenze di terzi sono pertanto eliminate nel
processo di consolidamento.
53
1) Teoria della Proprietà (Proprietary Theory)
Tipica dell’impostazione anglosassone.
L’esistenza del gruppo viene ricondotta ad una situazione di diritto.
Il bilancio consolidato è un’estensione del bilancio della capogruppo
e le partecipate sono considerate semplicemente come investimenti
della partecipante.
Metodo di consolidamento proporzionale:
1) attività e passività di ogni controllata contabilizzate al fair value per
la % detenuta dalla capofila;
2) nel consolidato non sono esposti gli interessi della minoranza;
3) iscrizione dell’avviamento solo per la quota di spettanza della
capogruppo;
4) utili interni depurati solo per la % di possesso della controllante.
54
2) Teoria dell’Entità (Entity Theory)
Secondo questa teoria il gruppo costituisce un’unica entità economica
e contabile e pertanto patrimonio e reddito appartengono al gruppo nel
suo complesso, senza distinzione alcuna delle interessenze di terzi in
termini economici e patrimoniali.
Conseguentemente, anche attività e passività, costi e ricavi, risultato
d’esercizio e patrimonio, devono essere consolidati integralmente, al
fine di mostrare la complessiva struttura patrimoniale e reddituale del
Gruppo quale unicum indivisibile (c.d. metodo dell’integrazione
globale).
55
2) Teoria dell’Entità (Entity Theory)
Di origine tedesca.
L’esistenza del gruppo viene ricondotta ad una situazione di fatto
(integrazione effettiva).
Il bilancio consolidato è un bilancio per i soci di tutte le società
(non solo di quelli della controllante).
Metodo di consolidamento integrale:
1) attività e passività di ogni controllata contabilizzate al fair value per
il 100%;
2) nel consolidato sono evidenziati gli interessi della minoranza;
3) iscrizione anche dell’avviamento riconducibile alla minoranza (c.d.
“Full Goodwill Method”);
4) eliminazione integrale delle operazioni infragruppo.
56
3) Teoria della Capogruppo (Parent Company Theory)
“La teoria della capogruppo contempera l’esigenza di fornire una
completa informazione della realtà economico patrimoniale del gruppo
con quella di evidenziare il risultato economico e il patrimonio netto di
stretta pertinenza della capogruppo.
Il metodo di consolidamento è pertanto quello della integrale
attrazione di attività, passività, ecc, che, al contrario di quanto previsto
nell’applicazione connessa con la teoria dell’entità, deve evidenziare
la quota di patrimonio netto e di risultato economico di pertinenza di
terzi.
Le quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi possono essere
evidenziate nel contesto del patrimonio netto o nelle passività”.
Questa è la teoria adottata dalla normativa e dai principi contabili italiani
57
3) Teoria della Capogruppo (Parent Company Theory)
Normalmente seguita nei Paesi nordamericani.
Rientrano nel consolidato le imprese sulle quali la capogruppo
esercita una direzione unitaria (criteri flessibili).
Il bilancio consolidato è un bilancio che vuole offrire il quadro del
gruppo dal punto di vista degli interessi della capogruppo.
Metodo di consolidamento integrale:
1) attività e passività di ogni controllata contabilizzate al fair value
unicamente per la % detenuta dalla capogruppo;
2) nel consolidato sono evidenziati gli interessi della minoranza, ma
sono calcolati sul PN contabile (e non fair value) delle controllate;
3) iscrizione dell’avviamento solo per la quota di spettanza della
capogruppo;
4) eliminazione comunque integrale delle operazioni infragruppo.
58
Variante della Teoria della Capogruppo.
Uniche differenze, a livello di metodo di consolidamento:
1) attività e passività di ogni controllata contabilizzate al fair value per il
100% (come per la Teoria dell’Entità), e non per la sola % detenuta
dalla capogruppo;
2) nel consolidato sono evidenziati gli interessi della minoranza, ma sono
calcolati sul PN a fair value (come per la Teoria dell’Entità)* e non sul
PN contabile.
* Tuttavia, a differenza della Teoria dell’Entità, il patrimonio netto di minoranza
non tiene conto della quota di avviamento riconducibile alla minoranza medesima
4) Teoria Modificata della Capogruppo
(Modified Parent Company Theory)
59
Differenze tra le varie Teorie
METODO DI CONSOLIDAMENTO
Integrale per tutte eccetto che per la Teoria della Proprietà.
DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO
Calcolata come differenza tra valore della Partecipazione e % PN controllata
a fair value per tutte le teorie, ad eccezione della Teoria della Capogruppo (quest’ultima infatti considera la % del PN contabile, e soltanto dopo attribuisce
l’eventuale differenza alle attività e passività della controllata fino a concorrenza dei
relativi fair value)
INTERESSI DI MINORANZA
non presenti nel bilancio consolidato redatto secondo Teoria della Proprietà;
calcolati sul PN interamente espresso a fair value per la teoria dell’Entità e per la Teoria Modificata della Capogruppo;
calcolati sul PN contabile secondo la Teoria della Capogruppo.
60
Metodi di consolidamento previsti dal D. Lgs. 127/91
Il D.Lgs. 127/91 prevede tre diversi metodi di
consolidamento:
1) metodo del consolidamento integrale (globale) (art. 31)
3) il metodo del consolidamento sintetico o metodo del
Patrimonio Netto (art. 36) Modulo III
2) metodo del consolidamento proporzionale (art. 37)
61
Metodo del consolidamento integrale (art. 31)
Per inserire nel bilancio consolidato le partecipazioni
di controllo.
Quando si
applica?
Quali sono
i principi?
Nella redazione del consolidato gli elementi dell’attivo
e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle
imprese incluse nel consolidamento sono ripresi
integralmente.
Devono invece essere eliminati:
a) le partecipazioni in imprese incluse nel
consolidamento e le corrispondenti frazioni di PN;
b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel
consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate
tra imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni
effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi
nel patrimonio.
62
Metodo del consolidamento integrale (segue)
È possibile derogare al dettato legislativo e non procedere ad eliminare i
crediti e i debiti reciproci, i proventi e gli oneri derivanti da operazioni
infragruppo, se di importo irrilevante.
È possibile derogare al dettato legislativo e non procedere ad eliminare
gli utili e le perdite interne:
- se di importo irrilevante;
- se relative ad operazioni correnti dell’impresa, concluse a normali
condizioni di mercato;
- se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.
63
Metodo del consolidamento proporzionale (art. 37)
Quando si
applica?
Quali sono
i principi?
Nella redazione del consolidato le partecipazioni
sono incluse in proporzione alla quota di
partecipazione posseduta.
Per inserire nel bilancio consolidato le joint
ventures (sottoposte a controllo congiunto), nelle
quali la partecipazione posseduta non sia inferiore al
20%.
64
Metodo del consolidamento sintetico o
metodo del patrimonio netto (art. 36)
Per valutare le partecipazioni
costituenti immobilizzazioni in
imprese collegate.
Quando si
applica?
Quali sono
i principi?
Nel consolidato le partecipazioni sono valutate con il
criterio indicato all’art. 2426 n. 4 del c.c., ossia per un
importo pari alla corrispondente frazione del PN
risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le opportune rettifiche
richieste dai principi di redazione del consolidato e per
il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423-bis.
Tuttavia, la differenza positiva tra il valore calcolato con
tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per
la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del
CE.
65
RIEPILOGO
Impresa controllante Consolidamento integrale
Imprese controllate Consolidamento integrale (art. 31, c. 1)
Joint ventures, o società sottoposte a
controllo congiunto
Metodo del PN, con facoltà di optare per il
consolidamento proporzionale (art. 37)
Controllate escluse facoltativamente:
a) per irrilevanza
b) per gravi e durat. restriz. nell’es. dir.
c) per impossib. di ottenere inform.
d) per scopo alienazione
a) Metodo del costo (art. 36)
b) Metodo del costo
c) Metodo del PN
d) Al minore tra costo e valore netto di
presunto realizzo
Collegate Metodo del PN (art. 36, c. 3)
Se irrilevante, possibile valut. al costo
(art. 36, c. 3)
66
Il consolidamento delle partecipazioni
Elementi Società Società Aggreg. Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Impianti
Part. in Beta
Scorte
Banca c/c
Totale
Passivo
Capitale sociale
Utile
Debiti v/fornit.
Totale
Rettifiche
Prospetto di
consolidamento
67
Il consolidamento delle partecipazioni totalitarie
Si supponga che in data 31/12/n (ipotesi semplificativa) la società Alfa
S.p.A. acquisti il 100% della società Beta S.p.A.
S.P. società Alfa al 31/12/n
Part. in Beta 800 Cap. sociale 1.000
Banca c/c 400 Utile 200
Totale attivo 1.200 Tot. passivo 1.200
S.P. società Beta al 31/12/n
Impianti 400 Cap. sociale 800
Scorte 900 Deb. v/forn. 500
Totale attivo 1.300 Tot. passivo 1.300
68
Procedura di consolidamento:
• In primo luogo dobbiamo sommare le attività e le
passività delle società incluse nel consolidamento
• Per l’assestamento delle partecipazioni è sufficiente
stornare la voce “PARTECIPAZIONI” con il CAPITALE
NETTO della società da consolidare
L’effetto che si ottiene è la sostituzione della voce
partecipazioni con l’insieme integrale delle attività e delle
passività della controllata.
69
Prospetto di consolidamento SP
Elementi Società Società Aggreg. Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Impianti 400 400 400
Part. in Beta 800 800 800 (1) -
Scorte 900 900 900
Banca c/c 400 400 400
Totale 1.200 1.300 2.500 1.700
Passivo
Capitale sociale 1.000 800 1.800 800 (1) 1.000
Utile 200 200 200
Debiti v/fornit. 500 500 500
Totale 1.200 1.300 2.500 800 800 1.700
Rettifiche
Non sussistono differenze di consolidamento
70
Stato Patrimoniale consolidato
S.P. consolidato al 31/12/n
Impianti 400 Cap. sociale 1.000
Scorte 900 Utile 200
Banca c/c 400 Debiti v/forn. 500
Totale attivo 1.700 Tot. passivo 1.700
71
Il consolidamento delle partecipazioni totalitarie in data
successiva all’acquisto
Si supponga che in data 1/08/n la società Alfa S.p.A. acquisti il 100%
della società Beta S.p.A.
Il costo della partecipazione è di 560, mentre, al momento dell’acquisto, il
capitale sociale di Beta, le riserve e l’utile sono rispettivamente pari a 300,
100, 160.
La società Beta ha conseguito poi al 31/12/n un utile annuo di 200.
I patrimoni delle società Alfa e Beta al momento dell’operazione di
consolidamento (31/12/n) risultano essere i seguenti.
72
Il consolidamento delle partecipazioni totalitarie in data
successiva all’acquisto
S.P. società Alfa al 31/12/n
Immobilizzazioni 450 Cap. sociale 800
Part. in Beta 560 Riserve 150
Scorte 500 Utile 150
Crediti 400 Debiti 810
Totale attivo 1.910 Tot. passivo 1.910
S.P. società Beta al 31/12/n
Immobilizzazioni 430 Cap. sociale 300
Scorte 350 Riserve 100
Crediti 220 Utile 200
Debiti 400
Totale attivo 1.000 Tot. passivo 1.000
73
L’utile di 40 conseguito dopo l’acquisizione (periodo 1/08/n – 31/12/n)
è un utile maturato quando il “gruppo” è già costituito,
PERTANTO DEVE ESSERE CONSOLIDATO E NON ELISO
Il patrimonio netto di Beta alla data di acquisizione (1/08/n), a fronte di un
prezzo d’acquisto pari a 560, comprende infatti:
• 300 capitale sociale di Beta
• 100 riserve di Beta
• 160 utile maturato fino al momento dell’acquisizione.
Il consolidamento delle partecipazioni totalitarie in data
successiva all’acquisto
74
160
40
100
300
Utile
Riserve
Capitale
sociale
1/1 1/8
Netto di B all’acq. 560
Costo 560
31/12
Netto di B 600
200
100
300
Se la partecipazione viene acquistata durante l’anno, ai fini del
consolidamento l’utile di Beta deve essere scomposto:
75
Prospetto di consolidamento SP
Elementi Società Società Aggreg. Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Immobilizzazioni 450 430 880 880
Part. in Beta 560 560 560 (1) -
Scorte 500 350 850 850
Crediti 400 220 620 620
Totale 1.910 1.000 2.910 2.350
Passivo
Capitale sociale 800 300 1.100 300 (1) 800
Riserve 150 100 250 100 (1) 150
Utile di Alfa 150 150 150
Utile di Beta 1/1-1/8 160 160 160 (1) -
Utile di Beta 1/8-31/12 40 40 40
Debiti 810 400 1.210 1.210
Totale 1.910 1.000 2.910 560 560 2.350
Rettifiche
UTILE
CONSOLIDATO
Non sussistono differenze di consolidamento
76
Stato Patrimoniale consolidato
S.P. consolidato al 31/12/n
Immobilizzazioni 880 Cap. sociale 800
Scorte 850 Riserve 150
Crediti 620 Utile 190
Debiti 1.210
Totale attivo 2.350 Tot. passivo 2.350
77
Il trattamento contabile delle differenze risultanti dal
consolidamento (1)
Si supponga che in data 31/12/n la società Alfa S.p.A. acquisti il 100% della
società Beta s.p.a. ad un prezzo di 900.
Il PN di Beta ammonta a 800.
Il maggior prezzo pagato rispetto ai valori contabili di Beta è attribuibile ad un
maggior valore degli impianti per 70 e ad avviamento per 30.
S.P. società Alfa al 31/12/n
Part. in Beta 900 Cap. sociale 1.000
Banca c/c 300 Utile 200
Totale attivo 1.200 Tot. passivo 1.200
S.P. società Beta al 31/12/n
Impianti 400 Cap. sociale 800
Scorte 900 Deb. v/forn. 500
Totale attivo 1.300 Tot. passivo 1.300
78
Prospetto di consolidamento SP
Elementi Società Società Aggreg. Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Avviamento 30 (1) 30
Impianti 400 400 70 (1) 470
Part. in Beta 900 900 900 (1) -
Scorte 900 900 900
Banca c/c 300 300 300
Totale 1.200 1.300 2.500 1.700
Passivo
Capitale sociale 1.000 800 1.800 800 (1) 1.000
Utile 200 200 200
Debiti v/fornit. 500 500 500
Totale 1.200 1.300 2.500 900 900 1.700
Rettifiche
79
La società Alfa, in data 31/12/n, acquista il 100% della società Beta ad un
prezzo di 500.
Si costruisca il foglio di consolidamento sapendo che il minor prezzo rispetto al
capitale acquisito è giustificato da una situazione di crisi della società Beta.
S.P. società Alfa al 31/12/n
Part. in Beta 500 Cap. sociale 300
Crediti 500 Debiti 700
Totale attivo 1.000 Tot. passivo 1.000
S.P. società Beta al 31/12/n
Cassa 1.100 Cap. sociale 800
Debiti 300
Totale attivo 1.100 Tot. passivo 1.100
Il trattamento contabile delle differenze risultanti dal
consolidamento (2)
80
Prospetto di consolidamento SP
Elementi Società Società Aggreg. Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Part. in Beta 500 500 500 (1) -
Crediti 500 500 500
Cassa 1.100 1.100 1.100
Totale 1.000 1.100 2.100 1.600
Passivo
Capitale sociale 300 800 1.100 800 (1) 300
Fdo di cons. per r. e on. fut. 300 (1) 300
Debiti 700 300 1.000 1.000
Totale 1.000 1.100 2.100 800 800 1.600
Rettifiche
81
Quando la partecipazione nella società controllata non è totalitaria (Alfa ha
acquistato, al 31/12/n, l’80% di Beta 80% x 800 = 640), devono essere
determinati e rappresentati nel bilancio consolidato gli interessi esterni del gruppo.
L’importo del PN corrispondente a partecipazioni di terzi deve essere iscritto nella
voce di conto “capitale e riserve di terzi”.
S.P. società Alfa al 31/12/n
Part. in Beta 640 Cap. sociale 740
Banca c/c 300 Utile 200
Totale attivo 940 Tot. passivo 940
S.P. società Beta al 31/12/n
Impianti 400 Cap. sociale 800
Scorte 900 Deb. v/forn. 500
Totale attivo 1.300 Tot. passivo 1.300
L’iscrizione nel bilancio consolidato degli interessi di
minoranza
82
Procedura di consolidamento:
In primo luogo dobbiamo sommare le attività e le passività delle
società incluse nel consolidamento
Per l’assestamento delle partecipazioni è sufficiente stornare la voce
“PARTECIPAZIONI” con la QUOTA DI CAPITALE NETTO della
controllata acquistata dalla società madre
La rimanente QUOTA DI NETTO corrispondente ai diritti delle
minoranze può essere evidenziata in un’apposita posta “Capitale sociale
e Riserve di Terzi” (o “minoranze azionarie”)
L’effetto che si ottiene è la sostituzione della voce
partecipazioni con l’insieme integrale delle attività-passività
della controllata e l’iscrizione dei diritti delle minoranze
azionarie.
83
Prospetto di consolidamento SP
Elementi Società Società Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Aggreg Dare Avere
Attivo
Impianti 400 400 400
Part. in Beta 640 640 640 (1) -
Scorte 900 900 900
Banca c/c 300 300 300
Totale 940 1.300 2.240 1.600
Passivo
Capitale sociale 740 800 1.540 800 (1) 740
Cap. e ris. di terzi 160 (1) 160
Utile 200 200 200
Debiti v/fornit. 500 500 500
Totale 940 1.300 2.240 800 800 1.600
Rettifiche
Non sussistono differenze di consolidamento
84 Si supponga che in data 31/12/n la società Alfa S.p.A. acquisti il 100%
della società Beta S.p.A. e questa, a sua volta, il 10% della società Alfa.
S.P. società Alfa al 31/12/n
Part. in Beta 1.200 Cap. sociale 1.100
Banca c/c 300 Utile 400
Totale attivo 1.500 Tot. passivo 1.500
S.P. società Beta al 31/12/n
Part. in Alfa 110 Cap. sociale 1.200
Scorte 1.200 Ris. acq. Az. contr. 110
Totale attivo 1.310 Tot. passivo 1.310
Il consolidamento delle partecipazioni reciproche
85
Prospetto di consolidamento SP
Società Società Aggreg Consolidato
Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Partecipaz. Beta 1.200 1.200 1.200 (1) -
Partecipaz. Alfa 110 110 110 (2) -
Scorte 1.200 1.200 1.200
Banca 300 300 300
Totale 1.500 1.310 2.810 - 1.310 1.500
Passivo
Capitale sociale 1.100 1.200 2.300 1.200 (1) 1.100
Ris. az. controllante 110 110 110 (3) -
Riserva straordinaria 110 (3) 110
Riserva negativa per
azioni proprie 110 (2)
110-
Utile 400 400 400
Totale 1.500 1.310 2.810 1.420 110 1.500
1.420 1.420
Rettifiche
86
L’eliminazione dei crediti e dei debiti reciproci
e di proventi e oneri tra le società del gruppo
In data 1/01/n la società Alfa S.p.A. ha acquistato l’80% di Beta S.p.A. ad un
prezzo pari a 900.
I crediti e debiti infra-gruppo derivano dall’acquisto di prodotti di Alfa da
parte di Beta per 300. Tali prodotti sono poi stati rivenduti a terzi.
S.P. società Alfa al 31/12/n
Part. in Beta 900 Cap. sociale 1.000
Credit v/contr.ta 300 Utile 200
Totale attivo 1.200 Tot. passivo 1.200
S.P. società Beta al 31/12/n
Impianti 400 Cap. sociale 800
Scorte 900 Utile 200
Deb. v/contr.nte 300
Totale attivo 1.300 Tot. passivo 1.300
87
Conto Economico della Società Alfa
A) Valore della produzione
Ricavi 1.000
Variazione di prodottI
B) Costi della produzione
Costi di acquisto 800
Altri costi
Differenza A-B 200
C) Prov. e oneri finanziari
D) Rettif. di val. di att. fin.
E) Prov. e oneri straordinari
Risultato ante imposte 200
Oneri fiscali
Risultato netto dell'eserc. 200
Conto Economico della Società Beta
A) Valore della produzione
Ricavi 800
Variazione di prodottI
B) Costi della produzione
Costi di acquisto 600
Altri costi
Differenza A-B 200
C) Prov. e oneri finanziari
D) Rettif. di val. di att. fin.
E) Prov. e oneri straordinari
Risultato ante imposte 200
Oneri fiscali
Risultato netto dell'eserc. 200
L’eliminazione dei crediti e dei debiti reciproci
e di proventi e oneri tra le società del gruppo
88
Utilizzo anche del CE Quale accorgimento ricordare in tale caso?
La metodologia di rettifica è ovviamente la medesima anche per le voci
di Conto Economico, ma ogni volta che detta rettifica impatta anche sul
risultato di esercizio – ossia lo modifica – occorre riportare il valore di
rettifica del risultato anche nello Stato Patrimoniale, in corrispondenza
della voce “Risultato netto della capogruppo”.
Si procede, pertanto, alle ulteriori rettifiche dei valori patrimoniali
coinvolti, fino ad avere la situazione in cui la somma algebrica dei valori
dell’attivo consolidato coincide con la somma algebrica dei valori del
passivo e netto consolidato, compreso quello inserito nella voce
“Risultato netto della capogruppo”.
89
(1) Storno costo della partecipazione contro il PN della controllata e
riconoscimento della quota di PN di pertinenza dei terzi
(2) Storno di costi/ricavi infragruppo e di crediti/debiti infragruppo
(3) Attribuzione della quota del reddito di esercizio di Beta di pertinenza di
terzi
Procedimento
L’eliminazione dei crediti e dei debiti reciproci
e di proventi e oneri tra le società del gruppo
90
Prospetto di consolidamento CE
Società Società Aggreg. Consolidato
Alfa Beta Dare Avere
Conto Economico
A) Valore della produzione
Ricavi 1.000 800 1.800 300 (2) 1.500
Variazione di prodottI
B) Costi della produzione
Costi di acquisto 800 600 1.400 300 (2) 1.100
Altri costi
Differenza A-B 200 200 400 400
C) Prov. e oneri finanziari
D) Rettif. di val. di att. fin.
E) Prov. e oneri straordinari
Risultato ante imposte 200 200 400 400
Oneri fiscali
Risultato netto della capogrup. 200 200 400 40 (3) 360
Risultato di pertin. terzi 40 (3) 40
340 340
Rettifiche
91
Prospetto di consolidamento SP
Elementi Società Società Aggreg Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Avviamento 260 (1) 260
Impianti 400 400 400
Part. in Beta 900 900 900 (1) -
Scorte 900 900 900
Cred. v/controllata 300 300 300 (2) -
Totale 1.200 1.300 2.500 1.560
Passivo
Capitale sociale 1.000 800 1.800 800 (1) 1.000
Utile della capogr. 200 200 400 40 (3) 360
Cap. e ris. di terzi 160 (1) 160
Utile di terzi 40 (3) 40
Debiti v/control.nte 300 300 300 (2) -
Totale 1.200 1.300 2.500 1.400 1.400 1.560
Rettifiche
92
In data 1/01/n la società Alfa S.p.A. ha acquistato l’80% di Beta S.p.A. ad un
prezzo pari a 900.
I crediti e debiti infra-gruppo nascono dalla vendita di prodotti della società Alfa
alla Beta. I prodotti il cui costo era pari a euro 200 sono stati venduti ad un prezzo
pari a 300. Al 31/12/n, tali prodotti non sono ancora stati rivenduti a terzi.
S.P. società Alfa al 31/12/n
Part. in Beta 900 Cap. sociale 1.000
Credit v/contr.ta 300 Utile 200
Totale attivo 1.200 Tot. passivo 1.200
S.P. società Beta al 31/12/n
Impianti 400 Cap. sociale 800
Scorte 300 Utile 200
Cassa 600 Deb. v/contr.nte 300
Totale attivo 1.300 Tot. passivo 1.300
L’eliminazione di utili e perdite interne
93
Conto Economico della Società Alfa
A) Valore della produzione
Ricavi 1.000
Variazione di prodottI
B) Costi della produzione
Costi di acquisto 800
Altri costi
Differenza A-B 200
C) Prov. e oneri finanziari
D) Rettif. di val. di att. fin.
E) Prov. e oneri straordinari
Risultato ante imposte 200
Oneri fiscali
Risultato netto dell'eserc. 200
Conto Economico della Società Beta
A) Valore della produzione
Ricavi 500
Variazione di prodottI 300
B) Costi della produzione
Costi di acquisto 400
Altri costi 200
Differenza A-B 200
C) Prov. e oneri finanziari
D) Rettif. di val. di att. fin.
E) Prov. e oneri straordinari
Risultato ante imposte 200
Oneri fiscali
Risultato netto dell'eserc. 200
L’eliminazione di utili e perdite interne
94
(1) Storno costo della partecipazione contro il PN della controllata e
riconoscimento della quota di PN di pertinenza dei terzi
(2) Storno di costi/ricavi infragruppo e di crediti/debiti infragruppo
(3) Storno di utili infragruppo
(4) Storno del valore delle scorte di magazzino
(5) Attribuzione della quota del reddito di esercizio di Beta di pertinenza di
terzi
L’eliminazione di utili e perdite interne
Procedimento
95
Prospetto di consolidamento CE
Società Società Aggreg. Consolidato
Alfa Beta Dare Avere
Conto Economico
A) Valore della produzione
Ricavi 1.000 500 1.500 300 (2) 1.200
Variazione di prodottI 300 300 100 (3) 200
B) Costi della produzione
Costi di acquisto 800 400 1.200 300 (2) 900
Altri costi 200 200 200
Differenza A-B 200 200 400 400 300 300
C) Prov. e oneri finanziari
D) Rettif. di val. di att. fin.
E) Prov. e oneri straordinari
Risultato ante imposte 200 200 400 400 300 300
Oneri fiscali
Risultato netto della capogr. 200 200 400 100 (3) 260
40 (4)
Risultato di pertin. terzi 40 (4) 40
440 440
Rettifiche
96
Prospetto di consolidamento SP
Elementi Società Società Aggreg. Consolidato
patrimoniali Alfa Beta Dare Avere
Attivo
Avviamento 260 (1) 260
Impianti 400 400 400
Part. in Beta 900 900 900 (1) -
Scorte 300 300 100 (3) 200
Cred. v/controllata 300 300 300 (2) -
Cassa 600 600 600
Totale 1.200 1.300 2.500 1.460
Passivo
Capitale sociale 1.000 800 1.800 800 (1) 1.000
Utile della capogr. 200 200 400 100 (3) 260
40 (4)
Cap. e ris. di terzi 160 (1) 160
Utile di terzi 40 (4) 40
Debiti v/control.nte 300 300 300 (2) -
Totale 1.200 1.300 2.500 1.500 1.500 1.460
Rettifiche
97
PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Nel caso di gruppi plurilivello, dove vi sono più imprese che si trovano
contemporaneamente nella duplice condizione di controllante e controllata:
CONSOLIDAMENTO SIMULTANEO / INTEGRATO / PARALLELO
Il consolidamento di tutte le controllate avviene un un’unica fase,
indipendentemente dal livello occupato.
Utilizzato nei gruppi a “stella” (la holding detiene partecipazioni dirette in
ciascuna controllata), non nei gruppi a “catena” dove sarebbe necessario
tenere contemporaneamente conto di tutti i rapporti intragruppo.
CONSOLIDAMENTO GRADUALE / PROGRESSIVO
Si predispongono bilanci consolidati “parziali” partendo dai livelli più bassi
della struttura fino a raggiungere la capogruppo. A
B
C
Preliminarmente, la sub-holding B redige il proprio bilancio sub-consolidato
relativamente alla controllata diretta C; successivamente, l’holding A
prepara il bilancio consolidato definitivo consolidando quest’ultimo con il
proprio.
98
Regolamento internazionale
Regolamento
1606/2002, approvato dal
Parlamento europeo e dal
Consiglio in data 19/7/02
art. 4
A partire dall’1/1/05 (o in data successiva)
obbligo di adottare i principi contabili
internazionali per la redazione dei bilanci
consolidati di società con strumenti
finanziari quotati nei mkt regolamentati
europei.
art. 5
Consente ai singoli Stati membri di
permettere o prescrivere l’adozione degli
IAS/IFRS per la redazione dei:
- Bilanci d’esercizio delle società quotate
- Bilanci consolidati e/o d’esercizio delle
società non quotate
99
Legge Comunitaria
Art. 25 della Legge Comunitaria 306/2003
Il Parlamento ha affidato una delega al Governo per emanare un D.Lgs.
che preveda:
• l’obbligo di applicare i principi contabili internazionali ai bilanci consolidati
di banche, assicurazioni e società quotate;
• l’obbligo di applicare i principi contabili internazionali ai bilanci di esercizio
di banche e società quotate;
• la facoltà di applicare i principi contabili internazionali ai bilanci di esercizio
e consolidati delle altre società, a esclusione di quelle che redigono il
bilancio in forma abbreviata.
D. Lgs. del 28/2/2005, n. 38
Esercizio delle opzioni comunitarie da parte dell’Italia
a) Società quotate in mkti regolam. ( da Imp. Ass.)
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico ( da Imp. Assic.)
c) Banche, SIM, SGR, Intermediari finanziari vigilati, istituti di moneta elettronica
Obbligo di applicazione degli IAS/IFRS Bilancio consolidato
Bilancio di esercizio
2005
2006
d) Imprese di assicurazioni
Obbligo di applicazione degli IAS/IFRS
Bilancio consolidato
Bilancio di esercizio (solo se imprese quotate
e non redigono consolidato)
2005
2006
e) Società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigerlo in conformità
agli IAS/IFRS, ≠ da quelle indicate nelle lett. prec. e ≠ da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata (cioè società controllate, collegate, joint venture)
Facoltà di applicazione degli IAS/IFRS Bilancio di esercizio 2005
f) Società che redigono il consolidato, da precedenti e da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata (escluse quelle minori) – onde evitare disincentivo alla quotaz.
Facoltà di applicazione degli IAS/IFRS Bilancio consolidato
Bilancio di esercizio
2005
2005
g) Società rimanenti, da quelle indicate nelle lett. prec. e ≠ da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata
Facoltà di applicazione degli IAS/IFRS Bilancio di esercizio 2007
100
D. Lgs. del 28/2/2005, n. 38
101
Principi contabili internazionali (dal 1 gennaio 2013)
IAS 27 (le disposizioni sul
bilancio consolidato sono state
trasposte nell’Ifrs 10)
Partecipazioni in controllate, collegate e joint
ventures da contabilizzare nel bilancio separato
- Separate Financial Statements
IAS 28
IFRS 11 (Emanato nel 2011.
Sostituisce lo Ias 31)
Partecipazioni in società collegate e joint ventures (bilancio consolidato e individuale)
Definisce i Joint arrangements (joint
operations e joint ventures). Soltanto le Joint
Operations si contabilizzano secondo le
disposizioni ivi riportate. Per le Joint Ventures si
rimanda allo IAS 27 o IAS 28
IFRS 3 (Emanato nel 2004.
Modificato nel 2008. Ha
sostituito lo IAS 22.)
Aggregazioni di imprese (calcolo e
contabilizzazione delle differenze di
consolidamento)
IFRS 10 Consolidated Financial Statements (nozione
di controllo, area di consolidamento, procedure
di consolidamento)
102
IFRS 10 L’impiego dell’Ifrs 10 (e precedentemente dello Ias 27 relativamente ai conti
consolidati) nei Paesi aderenti all’Unione Europea è limitato a singoli e
specifici aspetti, dato che la Comunicazione della Commissione Europea del
novembre 2003 prevede che per stabilire se una società (controllante)
appartenente ad un gruppo d’imprese deve o meno redigere conti consolidati,
ci si continui a basare sul diritto nazionale attuativo della VII Direttiva Cee
(quindi, con riguardo all’Italia, su quanto disposto dal D.Lgs. 127/91, artt. 25 e
26).
La Comunicazione in esame riporta infatti che “…quando una società non è
tenuta a redigere conti consolidati per via di una causa di esenzione
contenuta nel diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili,
non si applicano gli obblighi del regolamento IAS relativi ai conti consolidati”.
103
IFRS 10
In altre parole le società residenti in Paesi europei tenute a redigere il bilancio
consolidato conformemente ai principi contabili internazionali devono rifarsi ad
essi da un punto di vista tecnico-contabile, cioè con riguardo all’osservanza
degli schemi di bilancio e dei criteri di valutazione delle singole poste (l’analisi
delle poste tipiche del bilancio di gruppo e dei criteri di consolidamento delle
partecipazioni sono contenuti nell’IFRS n. 3), nonchè ai fini dell’esclusione
dei bilanci di singole società appartenenti al gruppo dall’ambito del
consolidamento (in ciò definendo i “confini” dell’area di consolidamento), ma
per l’individuazione delle aziende obbligate alla redazione del bilancio
consolidato (e quindi delle cause di esonero dal relativo obbligo) è
necessario rifarsi al dettato normativo con il quale nei singoli Paesi è stata
recepita la VII Direttiva Comunitaria in tema di conti consolidati.
104
IFRS 10
L’IFRS 10 non fornisce una nozione di gruppo aziendale, ma si limita ad
approfondire il concetto di controllo ad essa prodromico (in ciò, peraltro,
coerentemente con l’approccio metodologico pratico e flessibile che
caratterizza tutti i principi contabili emessi dall’International Accounting
Standard Board) e ad indicarne gli elementi costitutivi, cioè la parent
(società capogruppo) e le sue controllate (subsidiary).
Il principio in esame assolve ad una funzione sostanzialmente speculare a
quella degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 127/91, limitandosi quindi:
• a definire le situazioni di controllo di un’azienda su un’altra rilevanti ai fini
dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato in capo alla
capogruppo;
• ad individuare le possibili cause che esonerano la controllante dalla
redazione del prefato documento.
Area di consolidamento – IFRS 10
Individuazione dell’area di
consolidamento
Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato
Nozione di controllo
Esempi
1
3
2
Casi di esclusione dal consolidamento 4
Ogni entità che ha una o più controllate deve redigere il bilancio consolidato
A meno che (unico caso di esonero – sub-holding):
E’ a sua volta interamente o parzialmente controllata da un’altra entità e gli azionisti
terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati che la controllante
(sub-holding) non redige un bilancio consolidato e non si oppongono
I titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono quotati (né sono
in procinto di esserlo) in un mercato regolamentato
Non ha emesso, né è in procinto di farlo, una qualsiasi classe di strumenti finanziari
sui mercati regolamentati
La capogruppo o qualsiasi controllante intermedia redige un bilancio consolidato per
uso pubblico in conformità ai principi IAS/IFRS
Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato
Area di consolidamento – IFRS 10
1
Al verificarsi di tali condizioni la sub-holding è esentata dalla presentazione del bilancio consolidato e può redigere il bilancio separato come proprio unico bilancio annuale.
Art. 27, D.Lgs. 127/91 - casi di esonero (1) piccoli gruppi
107
Per piccoli gruppi si intendono quelli in cui la controllante e le controllate
non abbiano per due esercizi consecutivi superato i seguenti parametri
quantitativi:
totale attività: € 20.000.000;
totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 40.000.000;
dipendenti occupati in media: 250
purché l’impresa controllante o una delle imprese controllate non abbiano
emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
(Le ragioni dell’esonero vanno indicate in Nota Integrativa)
Art. 27, D.Lgs. 127/91 - casi di esonero (2) sub-holding
108
L’esonero si applica nei confronti di imprese a loro volta controllate da altra
impresa (sub-holding) al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della sub-holding ovvero, in difetto di tale condizione, la redazione del bilancio consolidato non sia stata richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della sub-holding;
l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee e rediga e sottoponga al controllo il proprio bilancio consolidato secondo lo stesso D.Lgs. 127/91, oppure secondo il diritto di uno Stato membro delle Comunità europee;
nella nota integrativa del bilancio della sottocapogruppo siano indicate le ragioni dell’esonero, la denominazione e la sede della controllante che redige il consolidato;
l’impresa sub-holding non abbia emesso titoli quotati in Borsa;
copie del bilancio consolidato della capogruppo, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, siano depositati presso il registro delle imprese ove è la sede della sottocapogruppo.
109
IFRS 10 – Area di consolidamento
Mentre per la normativa nazionale la qualificazione di un rapporto inter-
aziendale in termini di controllo richiede, in generale, la presenza di una
cointeressenza al capitale della controllata da parte della controllante, per
l’IFRS 10 la fattispecie del controllo può ben realizzarsi anche nella completa
assenza di un rapporto partecipativo (cioè del possesso di una cointeressenza
patrimoniale) prevalenza della sostanza sulla forma!
È pertanto la possibilità di esercitare tale potere di controllo, a prescindere
dalla relativa fonte, a comportare la ricomprensione o meno di un’entità
nell’area di consolidamento.
“Esposizione, o diritto, ai rendimenti variabili dovuti alla partecipazione
nell’entità e, congiuntamente, capacità di influire su tali ritorni mediante
il potere che si ha sull’investee”
2 Nozione di controllo
A
B
Nozione di controllo 2
“L’investitore è esposto, o ha diritti, ai rendimenti
variabili dovuti alla sua partecipazione nell’entità e
congiuntamente ha la capacità di influire su tali ritorni
mediante il potere che ha sull’investee”
Nozione
di
controllo
L’IFRS 10 chiarisce che si ha il controllo se e solo se risultano
verificate congiuntamente 3 condizioni in capo all’investitore:
C
Potere decisionale di dirigere le relevant activities dell’investee
Esposizione ai futuri rendimenti dell’investee
Capacità di utilizzare il proprio potere per influire sui rendimenti
dell’investee
Area di consolidamento – IFRS 10
Area di consolidamento – IFRS 10
Esempi di possibili relevant activities:
• Acquisto e vendita di beni e servizi
• Assunzione di decisioni in merito agli investimenti in attività finanziarie
• Selezione, acquisizione e cessione di immobilizzazioni
• Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi
• Scelta della struttura finanziaria e ottenimento di finanziamenti
Tutte le attività che hanno un’influenza
significativa sui rendimenti dell’investee Cosa si intende per
relevant
activities?
A Potere decisionale di dirigere le relevant activities
dell’investee
Area di consolidamento – IFRS 10
La loro individuazione:
• Presuppone la conoscenza dell’oggetto e degli obiettivi dell’investee
(purpose and design of an entity)
• Comporta la necessità di verificare:
1. I rapporti esistenti tra gli azionisti
2. Gli obiettivi di ciascuna parte rispetto all’investee
3. La ripartizione dei rischi e dei benefici
4. I diritti di ciascun azionista nel dirigere le varie attività
• Va riconsiderata in presenza di fatti e circostanze nuovi
(perchè le relevant activities possono cambiare nel corso del tempo…)
Tutte le attività che hanno un’influenza
significativa sui rendimenti dell’investee
Cosa si intende per
relevant
activities?
Area di consolidamento – IFRS 10
Esempi di possibili decisioni in materia di relevant activities:
• Decisioni di carattere operativo
• Decisioni di carattere finanziario
• Decisioni in tema di programmazione (piani e budgets)
• Decisioni relative alla nomina, remunerazione e revoca di personale che
ricopre ruoli dirigenziali (tipicamente, membri del CDA… …ma non solo!)
Potere di assumere decisioni che hanno
un’influenza significativa sui rendimenti
dell’investee
Cosa si intende per
potere
decisionale?
A Potere decisionale di dirigere le relevant activities dell’investee
Area di consolidamento – IFRS 10
Potere di assumere decisioni che hanno
un’influenza significativa sui rendimenti
dell’investee
Cosa si intende per
potere
decisionale?
Esempi
Quando – a parità di altre condizioni - due o più
investitori hanno il potere decisionale di dirigere
distinte relevant activities che intervengono in
momenti diversi della gestione, occorre stabilire
quale investitore è in grado di dirigere le attività che
incidono in maniera maggiormente significativa sui
rendimenti dell’investee
Esempio n. 1 3
Area di consolidamento – IFRS 10
Viene costituita una società veicolo per generare rendimenti per due categorie
di investitori, a seconda della loro propensione al rischio:
Gli equity investors – partecipano al capitale e ricevono titoli con
rendimento elevato, ma che per primi assorbono il rischio di default
I debt investors – percepiscono un rendimento limitato, ma assorbono il
rischio di default sono in via residuale
Le decisioni di investimento della società vengono prese da:
Un asset manager, scelto dagli equity investors, fino a che il livello di
default si mantiene entro un limite prestabilito
Un trustee manager, nominato da un soggetto terzo e che agisce in base
alle direttive formulate dai debt investors, quando tale limite viene
superato
Esempio n. 2
Area di consolidamento – IFRS 10
Società
veicolo
Equity
investors
Assorbono la maggior
parte del rischio di
default
Schema
dell’operazione
Debt
investors
Assorbono il rischio di
default oltre una certa
soglia
Asset
manager
Definisce le strategie di
investimento fino a quando
il livello di default è limitato
Trustee
manager
Definisce le strategie di
investimento quando il
livello di default supera una
certa soglia
Esempio n. 2
Area di consolidamento – IFRS 10
Tutte quelle riconducibili alla gestione del
portafoglio di attività della società veicolo
Quali sono le
relevant
activities?
In questo caso…
Asset manager
Chi detiene il
potere
decisionale?
Fino a quando il livello di default si
mantiene al di sotto della soglia
prefissata
Trustee
manager
Quando il livello di default supera tale
soglia
Area di consolidamento – IFRS 10
Possibili forme di tali diritti:
• Diritti di voto, anche potenziali (opzioni call, obbligazioni convertibili…)
• Diritti di origine anche diversa, che consentono comunque di nominare o
rimuovere membri del CDA
• Diritti di prendere decisioni rilevanti in base a contratti stipulati con
l’investee
Il potere deriva dai diritti che l’investitore vanta
sull’entità partecipata
Da cosa può derivare
il
potere
decisionale?
A Potere decisionale di dirigere le relevant activities dell’investee
Secondo l’IFRS 10 il potere decisionale può derivare anche dall’effetto
combinato della titolarità di diritti di diversa natura
Inoltre
Area di consolidamento – IFRS 10
Per determinare chi detiene il potere decisionale si
prendono in considerazione solo i diritti sostanziali
Prevalenza
della
sostanza
sulla forma
Quando quel diritto è materialmente esercitabile
nel momento in cui le decisioni sulle relevant
activities devono essere prese
Quand’è che un
diritto è
sostanziale?
Ai sensi dell’IFRS 10, anche un investitore che possiede più del 50% dei diritti di
voto in una partecipata potrebbe non avere il potere decisionale (e quindi non
disporre del controllo) se le relevant activities sono soggette alla conduzione di un
Governo centrale, di un tribunale, di un curatore fallimentare, di un liquidatore, di
un OdV, ecc.
Così, ad esempio…
Area di consolidamento – IFRS 10
Altro aspetto…
L’IFRS 10, ai fini del controllo, richiede di tener conto dei diritti di voto
potenziali…
…per l’IFRS 10, al pari degli altri diritti, essi rilevano solo se rispondono alla
definizione di diritti sostanziali
…tuttavia…
Esempi di elementi da valutare nel caso delle opzioni:
• Prezzo di conversione che non ne incentiva l’esercizio
• Condizioni che limitano i tempi di esercizio
• Incapacità del detentore di ottenere informazioni necessarie all’esercizio
• Altre barriere o disincentivi all’esercizio Esempi
Esempio n. 2 3
Alfa possiede il 70% dei diritti di voto in
Gamma
Beta possiede il 30% dei diritti di voto in
Gamma e un’opzione call sui diritti di voto di
Alfa
L’opzione è esercitabile per i prossimi 2 anni in
qualsiasi momento, ma a un prezzo fisso molto
svantaggioso rispetto al valore di mercato
Alfa controlla Gamma, perché il prezzo di
esercizio svantaggioso rende il diritto di
voto potenziale non sostanziale
Area di consolidamento – IFRS 10
Società
GAMMA
Società
BETA
Società
ALFA
70% delle
azioni
30% delle azioni
e call option sul
70% di Alfa
IFRS
10
Area di consolidamento – IFRS 10
Ulteriore aspetto…
L’IFRS 10 ammette che vi possa essere controllo
anche non detenendo la maggioranza dei diritti di voto…
…per l’IFRS 10 si tratta di verificare se i diritti di voto posseduti sono sufficienti
per conferire la capacità effettiva di indirizzare le relevant activities
…tuttavia…
Vanno presi in esame tutti i fatti e le circostanze utili, come:
• Relazione esistente tra quota azionaria posseduta e dimensione e
dispersione dei restanti diritti di voto
• Diritti di voto potenziali
• Diritti derivanti da altre disposizioni contrattuali
• Ulteriori eventuali fatti e circostanze, comprese, ad esempio, le evidenze
degli andamenti delle assemblee precedenti Esempi
Prevalenza
della
sostanza
sulla forma
Esempio n. 3 3
Alfa detiene il 48% dei diritti di voto in Beta
I rimanenti diritti di voto sono detenuti da migliaia di azionisti, nessuno con quota
azionaria superiore all’1% dei diritti di voto
Non sussistono né accordi contrattuali rilevanti né patti parasociali
Alfa controlla Beta
Non è necessario prendere in considerazione nessuna altra prova a
favore del controllo da parte di Alfa
Area di consolidamento – IFRS 10
In questo caso…
Esempio n. 4 3
Alfa detiene il 40% dei diritti di voto in Beta
Altri 12 azionisti detengono ciascuno il 5% delle quote azionarie
Un patto parasociale concede a Alfa il diritto di nominare e rimuovere i membri
del CDA, atto a dirigere le relevant activities di Beta
Il patto parasociale può essere modificato solo con un voto a maggioranza dei 2/3
Alfa controlla Beta
La quota posseduta da Alfa, i suoi diritti contrattuali e la parcellizzazione delle
azioni sono tali da giustificare questa conclusione
Area di consolidamento – IFRS 10
In questo caso…
Esempio n. 5 3
Alfa detiene il 45% dei diritti di voto in Beta
Due altri investitori detengono il 26% a testa dei diritti di voto
Nessun altro investitore possiede più dell’1% dei diritti di voto
Poiché è agevole che i due investitori si accordino per assumere il controllo di
Beta…
…non è possibile concludere che Alfa controlli Beta semplicemente sulla base dei
diritti di voto
Area di consolidamento – IFRS 10
In questo caso…
Esempio n. 6 3
Alfa detiene il 35% dei diritti di voto in Beta
Altri tre soci detengono ciascuno il 5% delle azioni
Nessun altro investitore possiede più dell’1% dei diritti di voto
Non sussistono né accordi contrattuali rilevanti né patti parasociali
Le decisioni assembleari richiedono la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti
partecipanti, che nell’ultima assemblea sono risultati pari al 75% degli aventi
diritto al voto (diritti di voto superiori al 37,5% consentono di assumere la
maggioranza…)
Area di consolidamento – IFRS 10
La partecipazione attiva degli altri azionisti in assemblea…
…è tale da precludere a Alfa il controllo su Beta
In questo caso…
IFRS 10
127
Sintesi - Presunzioni di controllo
1) la controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea (controllo interno “di diritto”) a meno che, in casi eccezionali, (es. golden share) possa dimostrarsi che tale possesso non costituisce controllo;
2) la controllante possiede la metà o una quota minore dei voti esercitabili in assemblea, ma si trova in una delle seguenti condizioni (c.d. controllo “di fatto”):
Si presume l’esistenza del controllo quando:
a) ha il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori (c.d. sindacato di voto) controllo interno;
b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’impresa in virtù di una clausola statutaria (es. golden share) o di un contratto (es. contratto di dominazione controllo esterno);
c) ha il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del CdA o dell’equivalente organo amministrativo, in virtù del frazionamento della compagine sociale (controllo interno), di contratti ovvero di clausole statutarie (es. golden share);
d) ha il potere di indirizzare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del CdA o dell’equivalente organo di governo societario, in virtù di contratti o di clausole statutarie.
Si tiene conto anche dei diritti di voto “potenziali” , ossia quelli derivanti da warrants, opzioni di acquisto su azioni (call), strumenti di debito o di capitale convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all’impresa diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di un’altra parte quindi non rileva l’effettiva volontà di convertirli o esercitarli.
Casi di esclusione dal consolidamento 4
L’IFRS 10 non prevede quindi nessuno specifico caso di esclusione
Area di consolidamento – IFRS 10
Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate dalla controllante!
Non costituiscono quindi cause di esclusione dal bilancio consolidato:
Il fatto che la controllata sia soggetta a gravi e durature restrizioni nel trasferire fondi alla controllante (a meno che tali limitazioni non pregiudichino il potere decisionale della controllante es. procedure fallimentari);
l’esercizio da parte di alcune controllate di attività eterogenee rispetto a quella principale del gruppo;
il fatto che la controllata sia stata acquisita esclusivamente per essere rivenduta (è
cioè “posseduta per la vendita” ) ovvero sia in procinto di venire dismessa.
Conformemente all’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività
operative cessate”, nel bilancio consolidato le attività e passività afferenti tali controllate
devono venire esposte separatamente dalle altre attività e passività consolidate.0
Art. 28, D.Lgs. 127/91 - Casi di esclusione
129
Obbligatoria facoltativa
a) inclusione irrilevante ai fini della
chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta
b) esercizio effettivo dei diritti della
controllante soggetto a gravi e
durature restrizioni
c) informazioni non ottenibili
tempestivamente o senza
spese sproporzionate
d) partecipazione posseduta
esclusivamente allo scopo della
successiva alienazione
(Afferiva l’ipotesi di
attività operativa
marcatamente dissimile
tra le consociate)
130
IAS 27 -BILANCIO SEPARATO
Il bilancio separato è il bilancio presentato in aggiunta al bilancio consolidato (se
previsto dalle leggi nazionali), oppure il bilancio presentato dalla capogruppo
esonerata dalla redazione del bilancio consolidato, oppure il bilancio presentato da
entità che non hanno partecipazioni in controllate ma solo in collegate e joint ventures
Nel bilancio separato le partecipazioni in controllate, in joint ventures e in collegate (non
classificate come possedute per la vendita) possono essere misurate, alternativamente:
al costo
in conformità allo IFRS 9
Equity Method (in conformità a IAS 28)
Le entità esonerate dal consolidamento possono presentare il bilancio separato come
proprio unico bilancio.
IFRS 5 Quando valutata al costo, se la vendita è altamente
probabile nel prossimo futuro (entro 12 mesi), la partecipazione
deve valutarsi al minore tra il valore contabile, da un lato, e il fair
value al netto dei costi di vendita, dall’altro.
BILANCIO INDIVIDUALE È il bilancio di una società che non detiene alcun investimento in controllate, collegate o società a controllo congiunto (joint ventures).
131
È collegata un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui la partecipante detiene
un’influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto (joint ventures) quindi si individua una collegata per esclusione
IAS 28 Contabilizzazione di partecipazioni in società collegate e joint ventures nel
bilancio consolidato o individuale
Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei voti
esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che essa eserciti un’influenza
notevole (a meno di non poter dimostrare il contrario – presunzione relativa).
Presunzioni relative
Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente, meno del 20% dei voti
esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone non abbia un’influenza
notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata (per
es. rappresentanza nel Cda, partecipazione al processo decisionale, ecc.).
Influenza notevole potere di partecipare alla determinazione delle politiche
finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto
IAS 28 L’esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
c) la presenza di operazioni rilevanti tra l’entità e la partecipata;
d) l’interscambio di personale dirigente; o
e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
L’entità perde l’influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il
potere di partecipare alle decisioni sulle sue politiche finanziarie e gestionali. La
perdita dell’influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di
proprietà assoluta o relativa. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una
collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale o di
un commissario. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.
IAS 28 Come regola generale, la partecipazione in una società collegata o in una
entità a controllo congiunto (joint venture) deve venire contabilizzata, nel
bilancio consolidato o individuale, con il Metodo del Patrimonio Netto
(Equity Method).
Eccezioni:
- la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità
all’IFRS 5, e pertanto contabilizzata secondo tale principio;
- L’entità è a sua volta una società controllata (a condizione, però, che i soci di
minoranza non richiedano l’applicazione del metodo del patrimonio netto, la
controllante rediga il bilancio consolidato e l’entità non sia quotata);
- L’entità è esentata dalla redazione del bilancio consolidato e si avvale di tale
esenzione se una sotto-capogruppo possiede anche una partecipazione in
una società collegata, è obbligata a presentare il bilancio separato (slide
precedente)
134
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1) Per “controllo congiunto” si intende la condivisione contrattuale del controllo
su un’attività economica.
2) Un «accordo a controllo congiunto» esiste solo quando le decisioni
strategiche, finanziarie e operative dell’attività sono assunte attraverso il
consenso unanime delle parti che condividono il controllo.
IFRS 11 Joint Arrangements – Attività controllate congiuntamente
Un accordo a controllo congiunto può essere:
• Un’attività a controllo congiunto (Joint Operation) accordo a controllo
congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti
sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo. Tali parti sono
definite gestori congiunti.
• Una Joint Venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti
(joint venturer) che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle
attività nette dell’accordo.
135
IFRS 11
Un gestore congiunto deve rilevare la Joint Operation, nel bilancio consolidato
e/o nel bilancio separato, indicando:
a) le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;
b) le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte
congiuntamente;
c) i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall’attività
a controllo congiunto;
d) la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente
dall’attività a controllo congiunto; e
e) i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.
Un joint venturer deve contabilizzare, nel bilancio consolidato, la propria
interessenza nella Joint Venture secondo il metodo del patrimonio netto in
conformità allo IAS 28 (a meno che l’entità non ne sia esentata secondo
quanto specificato in tale principio).
Nel bilancio separato, invece, il joint venturer deve contabilizzare tale
interessenza conformemente allo IAS 27.
IFRS 10 - LE 3 FASI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL CONSOLIDATO
136
Operazioni di pre-consolidamento o di omogeneizzazione 1
2
3
Aggregazioni di bilanci omogeneizzati
Operazioni di consolidamento
I bilanci della capogruppo e delle sue controllate, precedentemente uniformati, devono
venire aggregati voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del
passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi.
- Eliminazione integrale dei saldi e delle operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi, i dividendi, i crediti e i debiti (“Metodo integrale di consolidamento”);
- eliminazione del valore contabile della partecipazione della capogruppo in ciascuna controllata contro la corrispondente frazione del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo;
- calcolo della quota del risultato d’esercizio e del patrimonio netto consolidato di pertinenza delle minoranze societarie.
IFRS n. 3
137
Quando si applica?
Tutte le volte che si realizza l’acquisizione, da parte di un soggetto diverso
da quello che lo deteneva precedentemente, del controllo sul patrimonio e
sui beni di un’impresa.
E quindi in presenza di: acquisto di partecipazioni, di aziende e rami
d’azienda, fusioni, scissioni, conferimenti.
In tali operazioni si verifica, generalmente ma non necessariamente, lo
scambio delle attività nette di un’impresa contro un corrispettivo, che può
essere rappresentato da denaro, azioni, crediti o altre attività.
IFRS 3 Aggregazioni di imprese
In seguito alle modifiche in vigore dall’1/07/2009, il presente principio si applica anche alle
aggregazioni effettuate in assenza di un corrispettivo.
138
La contabilizzazione di una aggregazione aziendale avviene secondo l’
“Acquisition Method” il costo di acquisizione deve essere riflesso sul
100% delle attività e passività dell’entità acquisita identificabili alla data di
acquisizione (i valori delle attività e passività dell’entità aggregata devono
cioè venire rideterminati per la loro aggregazione nell’entità aggreganda),
all’uopo facendo emergere anche eventuali attività e passività (diverse
dall’avviamento) non presenti nel bilancio della entità aggregata c.d.
elementi silenti del bilancio.
Tale attribuzione deve avvenire in base al fair value delle attività e passività
(anche silenti) e non in base ai valori contabili (dato che il costo
dell’acquisizione è commisurato a tali fair value e all’eventuale avviamento).
La possibile differenza positiva fra costo dell’acquisizione e fair value delle
attività nette alla data di acquisizione è rilevata come avviamento tra le attività
di bilancio e assoggettata annualmente (in luogo dell’ammortamento) a test di
impairment, secondo le regole dello IAS 36 “Perdita di valore delle attività”.
IFRS 3
139
Tale teoria è basata sul metodo di consolidamento integrale e prevede che,
nel consolidato, le attività e le passività della controllata siano rappresentate al
loro fair value, ossia al loro valore equo, determinato al momento
dell’acquisizione.
Per l’Ifrs 3, inoltre, vanno fatte emergere, in fase di consolidamento, anche
eventuali attività o passività, diverse dall’avviamento, non precedentemente
iscritte nel bilancio della controllata c.d. elementi silenti (è il caso tipico di
talune attività immateriali – marchi - non rilevabili nel bilancio individuale della
controllata se prodotte internamente).
Quindi in fase di consolidamento delle partecipazioni è necessario rilevare
eventuali plusvalori o minusvalori al fine di riesprimere le attività e passività
della controllata al relativo valore equo, nonché iscrivere (sempre al fair value)
quelle attività e passività della controllata che non risultano iscritte nel suo
bilancio individuale.
Nel consolidato va riportato il 100% del fair value a prescindere dalla quota di
partecipazione della capogruppo. La quota di spettanza dei soci di minoranza
va poi a questi opportunamente attribuita.
La teoria di consolidamento adottata dall’IFRS 3
(cd. “Teoria modificata della capogruppo”)
140
Teoria Modificata della Capogruppo (Modified Parent Company Theory)
Variante della Teoria della Capogruppo.
Uniche differenze, a livello di metodo di consolidamento:
1) attività e passività di ogni controllata contabilizzate al fair value per il
100% (come per la Teoria dell’Entità), e non per la sola % detenuta
dalla capogruppo;
2) L’Ifrs 3 richiede che nel consolidato siano evidenziate al fair value
anche eventuali attività e passività delle controllate non già iscritte nei
bilanci d’esercizio di quest’ultime c.d. elementi silenti
3) nel consolidato sono evidenziati gli interessi della minoranza, ma sono
calcolati sul PN a fair value (come per la Teoria dell’Entità)* e non sul
PN contabile.
* Tuttavia, a differenza della Teoria dell’Entità, il patrimonio netto di minoranza
non tiene conto della quota di avviamento riconducibile alla minoranza medesima
slides 125-127
141
Differenze tra le varie Teorie
METODO DI CONSOLIDAMENTO
Integrale per tutte eccetto che per la Teoria della Proprietà.
DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO
Calcolata come differenza tra valore della Partecipazione e % PN controllata
a fair value per tutte le teorie, ad eccezione della Teoria della Capogruppo (quest’ultima infatti considera la % del PN contabile, e soltanto dopo attribuisce
l’eventuale differenza alle attività e passività della controllata fino a concorrenza dei
relativi fair value)
INTERESSI DI MINORANZA
non presenti nel bilancio consolidato redatto secondo Teoria della Proprietà;
calcolati sul PN interamente espresso a fair value per la teoria dell’Entità e per la Teoria Modificata della Capogruppo;
calcolati sul PN contabile secondo la Teoria della Capogruppo.
142
Modifiche apportate all’IFRS 3 nel 2008
Il processo di convergenza in atto tra IASB e FASB (Financial Accounting
Standard Board) in tema di Business Combination ha portato alla pubblicazione
di una versione aggiornata dell’IFRS 3, in vigore dal 1° luglio 2009
Il corpus dispositivo è rimasto pressoché invariato con riguardo al
consolidamento delle partecipazioni, salvo (in particolare):
1) quanto riportato nella slide 147;
2) l’introduzione della possibilità (e non dell’obbligo) di adottare una variante
dell’Acquisition Method denominata “Full Goodwill Method” (come anticipato
caratteristico della Teoria dell’Entità) per la contabilizzazione delle
partecipazioni nel bilancio consolidato.
Tale opzione consente all’entità acquirente di rilevare l’intero ammontare
dell’avviamento riconosciuto all’entità acquisita anziché limitarsi alla quota
corrispondente all’interessenza di controllo ovviamente, nel caso di
partecipazione totalitaria non sussistono differenze tra la 1° e la 2° opzione.
143
Modifiche apportate all’IFRS 3 nel 2008
Con tale procedimento si iscrive l’avviamento complessivamente riconducibile
alla società acquisita alla data di acquisizione, piuttosto che il solo avviamento di
pertinenza della maggioranza riconosciuto nel prezzo di acquisto della
partecipazione di controllo.
Il Goodwill complessivo trova quindi iscrizione in bilancio non per il riconoscimento di
un prezzo pagato ma piuttosto in funzione della stessa operazione acquisitiva esso
è slegato dalla componente prezzo e trova invece misura nella componente di valore
dell’impresa acquisita.
Full Goodwill = Total entity fair value – fair value of identifiable net assets
Pari al valore effettivo di quotazione delle
azioni sul mercato; ovvero ottenibile dalla
proiezione del prezzo pagato per l’acquisto
della partecipazione (dopo averlo depurato
di eventuali premi di maggioranza e/o degli
effetti di eventuali condizioni soggettive di
negoziazione) sul 100% delle quote
societarie.
Fair value delle attività meno il fair value
delle passività, all’uopo considerando
anche eventuali elementi silenti del bilancio
(beni non contabilizzati).
144
Modifiche apportate all’IFRS 3 nel 2008
Con tale procedimento, c.d. “Full Goodwill Method”, l’effetto sulle interessenze
non di controllo è rilevato come componente del patrimonio netto consolidato.
La società Alfa acquista il 60% della società Beta al prezzo di 6.300
Il fair value netto di tutti (100%) gli elementi identificabili di Beta (attivo corrente -
passivo corrente) è 8.400, mentre il book value complessivo (P.n.c.) ammonta a 3.500
Esempio
Teoria Modificata Capogruppo
Si rileva l’avviamento (1.260) come
differenza tra il costo d’acquisto della
partecipazione (6.300) e il 60% del P.N. di
Beta espresso a fair value (5.040).
Le interessenze non di controllo
ammontano a 3.360 (40% di 8.400)
essendo valorizzate al fair value piuttosto
che al book value.
Full Goodwill Method (Teoria Entità)
Si rileva l’avviamento integralmente per 2.100,
pari alla differenza tra il fair value complessivo
di Beta (approssimato dal costo teorico
d’acquisto) e il 100% del P.N. di Beta
espresso a fair value 10.500* – 8.400
Le interessenze non di controllo ammontano a
4.200 (40% di 10.500)
* (In assenza di condizioni soggettive di negoziazione, il prezzo pagato per il 60% è pari al 60% del
valore del capitale economico: quindi, se il 60% di Beta è costato 6.300, il 100% - Total entity
fair value – è pari a 10.500)
145
LE 4 FASI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL CONSOLIDATO
Operazioni di pre-consolidamento (di omogeneizzazione) 1
2
3
4
Aggregazioni di bilanci omogeneizzati
Operazioni di consolidamento
Redazione del bilancio consolidato
N.B.nelle successive slides, ove non specificato, si studieranno le modalità di
redazione del bilancio consolidato a norma IAS con riferimento alla Teoria
Modificata della Capogruppo – Ifrs 1° opzione. L’impiego dell’opzione del “Full
Goodwill Method” (Teoria Entità), possibile solo in caso di
cointeressenza<100%, sarà oggetto di specifica menzione.
146
Le premesse del consolidamento
I bilanci
delle diverse consociate devono essere resi
L’uniformità
omogenei
deve riguardare
(a) Il periodo
amministrativo (b) La struttura, il contenuto
e la forma dei conti
(c) I criteri di
valutazione
(d) Il metro
monetario
1
Uniformità delle date di chiusura dei bilanci da consolidare
Uniformità dei principi contabili da adottare
Uniformità delle forme, dei contenuti e degli schemi di bilancio
Conversione dei bilanci espressi in moneta di conto diversa da quella del bilancio consolidato
147
(a) Uniformità delle date di chiusura dei bilanci da
consolidare (IAS 27, § 26 e 27)
La data di riferimento per la redazione del bilancio consolidato
coincide con la data di chiusura del bilancio della capogruppo.
Peraltro, si possono usare bilanci redatti a date di chiusura differenti,
purché:
la differenza non sia superiore a 3 mesi;
la durata degli esercizi e le differenze nelle date di chiusura siano
mantenute costanti nel tempo;
siano considerati gli eventi significativi accaduti tra la data di chiusura
dell’esercizio e la data di riferimento del bilancio consolidato.
Le società con data di chiusura devono redigere un bilancio intermedio
a tale data.
148
(a) D.Lgs. 127/91, art. 30 - Uniformità del periodo amministrativo
La data di riferimento del
consolidato
unica
deve essere
e può coincidere
con quella di chiusura dell’esercizio
della controllante
(regola principale)
della maggior parte delle
imprese incluse del
consolidamento
delle più importanti
di esse
Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento è dalla
data di riferimento del consolidato, questa impresa è inclusa in base ad un bilancio
annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.
149
(a) Uniformità delle date di chiusura dei bilanci da
consolidare
Rispetto ai principi contabili internazionali, la normativa italiana dispone:
La facoltà, purché indicata e motiva nella nota integrativa, di presentare il
bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della
capogruppo, ma coincidente con quella della maggior parte delle imprese
incluse del consolidamento o delle più importanti di esse.
Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento è
dalla data di riferimento del consolidato, essa è inclusa in base ad un bilancio
annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.
Se la data di chiusura delle partecipate non consolidate valutate con il metodo
del PN differisce dalla data del bilancio consolidato, è ammesso l’utilizzo di un
bilancio chiuso ad una data , purché la differenza nelle date di chiusura non
ecceda tre mesi.
150
Ciò comporta un’armonizzazione dell’impianto
contabile che può essere operativamente
raggiunta
con una preventiva
definizione del piano dei
conti delle società da
consolidare
con una successiva riclassificazione
del bilancio della singola società in
base allo schema adottato per il
bilancio consolidato
Salvi i necessari adeguamenti, la struttura e il
contenuto dello SP e del CE consolidati sono quelli
prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese
incluse nel consolidamento
(b) Uniformità della struttura, del contenuto e della forma dei conti
151
I criteri di valutazione da adottare devono essere quelli utilizzati nel
bilancio d’esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato
(regola generale).
Possono tuttavia essere adottati altri criteri purché ammessi dai principi
contabili internazionali e purché ne venga data spiegazione nelle note al
bilancio consolidato (regola eccezionale).
Gli elementi del passivo e dell’attivo devono essere valutati con criteri
uniformi, ma è ammessa la deroga quando la conservazione di criteri
difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione
veritiera e corretta.
Obbligo di indicare nelle note al bilancio consolidato la difformità e i motivi.
(C) Uniformità dei criteri di valutazione
Disposizioni
dello IAS 21
Distingue tra
La valuta di presentazione del bilancio consolidato
viene liberamente scelta dalla capogruppo
IAS 27 e
IFRS 10
Non contengono disposizioni sulla metodologia da applicare
(come procedere per la conversione)
IAS 21- Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
Valuta dell’ambiente economico
prevalente in cui opera l’impresa
Valuta scelta dall’impresa per la
redazione del bilancio
Valuta
funzionale
Valuta di
presentazione
[Può quindi anche non coincidere con quella di alcuna
delle società appartenenti all’area di consolidamento]
(d) Omogeneità della moneta di conto – IAS 21
Disposizioni
dello IAS 21
La conversione dei singoli bilanci nella valuta scelta
per la presentazione del bilancio consolidato va fatta:
La valuta di presentazione del bilancio consolidato
viene liberamente scelta dalla capogruppo
[Può quindi anche non coincidere con quella di alcuna
delle società appartenenti all’area di consolidamento]
Per le attività e le passività al cambio a pronti alla
data di bilancio
Per le poste di conto economico al cambio in essere
alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di
ordine pratico, al cambio medio del periodo
Le differenze di traduzione vanno imputate in una voce
separata del P.N.
Coincidenza con quanto previsto dall’OIC 17 – Metodo del Cambio Corrente
(d) Omogeneità della moneta di conto – IAS 21
154
AGGREGAZIONE DI BILANCI OMOGENEIZZATI – foglio di consolidamento per
SP 2
Società SocietàAlfa Beta Aggregato Consolidato
Attività non correntiImmob., imp. e mac.AvviamentoAltre imm. Immat.PartecipazioniAttività fiscali differiteAttività correntiRimanenzeCrediti commercialiDisponibilità liquideAltre attivitàTotale attivitàPN della capogruppoCapitale socialeRiserveRisultato netto dell'eserc.PN di terziCapitale socialeRiserveRisultato netto dell'eserc.Passività non correntiFondi oneri e rischiPassività fiscali differitePassività correntiDebiti commerciali Debiti finanziariAltri debitiTotale PN e passività
Dare Avere Rettifiche
155
AGGREGAZIONE DI BILANCI OMOGENEIZZATI – foglio di consolidamento per
CE 2
Società Società Aggreg. Consolidato
Alfa Beta Dare Avere
Conto Economico
Ricavi operativi
Costi oper. (inc. Var. Rim)
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato ante imposte
Oneri fiscali
Risultato netto dell'eserc.
di cui:
Risultato di pertin. terzi
Risultato netto della cap.
Rettifiche
156
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
a) ELISIONE delle PARTECIPAZIONI dal bilancio della controllante ed
ELIMINAZIONE del PN delle controllate
b) ELIMINAZIONE delle attività e passività INFRAGRUPPO
c) ELIMINAZIONE dei proventi, degli oneri, degli utili e delle perdite
INFRAGRUPPO al netto dell’eventuale effetto fiscale differito
d) ELIMINAZIONE dei dividendi INFRAGRUPPO
e) DETERMINAZIONE del RISULTATO di ESERCIZIO di pertinenza
dei TERZI
f) VALUTAZIONE delle partecipazioni non consolidate in conformità
delle opportune indicazioni di legge
RETTIFICHE
3
157
Consolidamento delle partecipazioni dirette alla data di acquisizione (solo SP)
CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
rappresentazione nel Consolidato delle attività e delle passività delle
controllate al loro fair value, ossia al valore equo determinato al momento
dell’acquisizione
emersione, in fase di consolidato, anche di eventuali attività e delle
passività, diverse dall’avviamento, non precedentemente iscritte nel
bilancio della controllata
determinazione dell’avviamento in modo residuale.
Ai fini del consolidamento delle controllate, è previsto (come opzione
principale) l’utilizzo di un metodo (c.d. “Acquisition Method”) riconducibile
alla “Teoria Modificata della Capogruppo”.
158
Corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata o una passività assolta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
Attività/Passività Fair value
Titoli e altri strumenti
finanziari negoziati su mkti
attivi
valore di mercato
Crediti Ammontare degli incassi previsti al netto delle perdite su crediti attese e
di eventuali costi per l’incasso.
Crediti a m/l termine Valore attuale dei flussi previsti, utilizzando tassi di interesse appropriati
Rimanenze
- PF e merci
Prezzo di vendita al netto dei costi di vendita e di un ragionevole margine
per l’attività di vendita
- Semilavorati
Prezzo di vendita del PF, al netto dei costi di completamento, dei costi di
vendita e di un ragionevole margine per l’attività di vendita
- Materie prime Costo di sostituzione
Terreni e fabbricati Valore di mercato
Impianti e macchinari Valore di mercato, se esiste un mkt attivo. Diversamente ricorso a
metodi di valutazione specifici
Attività immateriali Valore di mercato se esiste un mkt attivo. Diversamente ricorso a stima
seguendo indicazioni dello IAS 38 – Intangibile Assets
Passività Ammontare pagamenti previsti
Debiti a m/l t Valore attuale dei flussi in uscita previsti, utilizzando tassi di interesse
appropriati
Fair value
159
Differenze di consolidamento
Eliminazione del valore delle partecipazioni in imprese facenti parte
dell’area di consolidamento contro la relativa frazione del patrimonio
netto
Dopo aver redatto il Bilancio aggregato ( dei bilanci individuali)
a) Partecipazione totalitaria
Quasi mai valore contabile
partecipazione = PN
Quindi, in sede di elisione dei due
valori, si genera una differenza
(positiva o negativa) che va
contabilmente “allocata”
b) Partecipazione non totalitaria
Come a), ma in aggiunta
problema della determinazione e
iscrizione degli interessi di
minoranza.
160
IFRS 3 – Acquisition Method (1° opzione)
AVVIAMENTO = Somma pagata per l’acquisizione dell’entità
(azienda) – fair value degli elementi patrimoniali acquisiti
AVVIAMENTO = Somma pagata per l’acquisizione dell’entità
(azienda) – % fair value degli elementi patrimoniali acquisiti
Partecipazione totalitaria
Partecipazione non totalitaria
161
Partecipazione totalitaria – Acquisition Method
In data 1/1/n la società Alfa acquista una partecipazione del 100% in Beta sostenendo un costo di euro 14.000.
Il PN contabile di Beta ammonta ad euro 10.000 (capitale sociale 9.600, riserve 400)
Il fair value delle attività e passività di Beta, alla stessa data, coincide con i valori contabili, fatta eccezione per
quanto segue:
Valore contabile Fair value Plusvalore
Immobili 10.000 11.000 1.000
Brevetti 1.000 2.000 1.000
RETTIFICHE:
eliminazione della partecipazione per 14.000
eliminazione del PN di Beta al 100% quindi annullamento del CS (9.600) e delle Riserve (400)
riconoscimento dei plusvalori su immobili (1.000) e brevetti (1.000) di Beta
iscrizione della differenza di consolidamento nella voce “Avviamento”. Al fine della determinazione della
differenza di consolidamento, si deve confrontare il PN di Beta a fair value con il costo della partecipazione:
PN Beta contabile 10.000
plusvalori su immobili 1.000
plusvalori su brevetti 1.000
PN Beta a fair value 12.000
Avviamento differenza tra costo della partecipazione (14.000) e PN a fair value (12.000).
162
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 1.000 (1) 21.000
Avviamento 2.000 (1) 2.000
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 1.000 (1) 3.000
Partecipazioni 14.000 - 14.000 14.000 (1) -
Attività correnti
Rimanenze 1.000 1.500 2.500 2.500
Crediti 2.000 1.000 3.000 3.000
Disponibilità liquide 1.000 500 1.500 1.500
Totale attività 29.000 14.000 43.000 4.000 14.000 33.000
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 9.600 (1) 20.000
Riserve 1.000 400 1.400 400 (1) 1.000
Risultato netto - - -
PN di terzi
PN di terzi
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 4.800 1.000 5.800 5.800
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 29.000 14.000 43.000 10.000 33.000
Rettifiche
Dare Avere
163
Partecipazione non totalitaria – Acquisition Method
In data 1/1/n la società Alfa acquista una partecipazione dell’80% in Beta sostenendo un costo di euro 11.000.
Il PN contabile di Beta ammonta ad euro 10.000 (capitale sociale 9.600, riserve 400)
Il fair value delle attività e passività di Beta, nella stessa data, coincide con i valori contabili, fatta eccezione per
quanto segue:
Valore contabile Fair value Plusvalore
Immobili 10.000 11.000 1.000
Brevetti 1.000 2.000 1.000
RETTIFICHE:
eliminazione della partecipazione per 11.000
eliminazione del PN di Beta al 100% quindi annullamento del CS (9.600) e delle Riserve (400)
riconoscimento dei plusvalori su immobili (1.000) e brevetti (1.000) di Beta
iscrizione della differenza di consolidamento nella voce “Avviamento”. Per la determinazione della differenza
di consolidamento, si deve confrontare la % di PN di Beta a fair value con il costo della partecipazione:
PN Beta contabile 10.000
plusvalore su immob. 1.000
plusvalore su brevetti 1.000
PN Beta a fair value 12.000
Avviamento = differenza tra costo partecipazione (11.000) e l’80% del PN a fair value (9.600) = 1.400
iscrizione della quota di PN dei terzi corrispondente al 20% del PN di Beta a fair value = 2.400
164
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 1.000 (1) 21.000
Avviamento 1.400 (1) 1.400
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 1.000 (1) 3.000
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000 (1) -
Attività correnti
Rimanenze 2.000 1.500 3.500 3.500
Crediti 3.000 1.000 4.000 4.000
Disponibilità liquide 2.000 500 2.500 2.500
Totale attività 29.000 14.000 43.000 3.400 11.000 35.400
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 9.600 (1) 20.000
Riserve 1.000 400 1.400 400 (1) 1.000
Risultato netto - - -
PN di terzi
PN di terzi 2.400 (1) 2.400
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 4.800 1.000 5.800 5.800
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 29.000 14.000 43.000 10.000 2.400 35.400
Rettifiche
Dare Avere
165
Partecipazione non totalitaria – Full Goodwill
In data 1/1/n la società Alfa acquista una partecipazione dell’80% in Beta sostenendo un costo di euro 11.000.
Il PN contabile di Beta ammonta ad euro 10.000 (capitale sociale 9.600, riserve 400)
Il fair value delle attività e passività di Beta, nella stessa data, coincide con i valori contabili, fatta eccezione per
quanto segue:
Valore contabile Fair value Plusvalore
Immobili 10.000 11.000 1.000
Brevetti 1.000 2.000 1.000
RETTIFICHE:
eliminazione della partecipazione per 11.000
eliminazione del PN di Beta al 100% quindi annullamento del CS (9.600) e delle Riserve (400)
riconoscimento dei plusvalori su immobili (1.000) e brevetti (1.000) di Beta
iscrizione della differenza di consolidamento nella voce “Avviamento”. Per determinare la differenza di
consolidamento si deve confrontare il 100% del PN di Beta a fair value con il Total Entity Fair Value:
PN Beta contabile 10.000
plusvalore su immob. 1.000
plusvalore su brevetti 1.000
PN Beta a fair value 12.000
Full goodwill = differenza tra total entity fair value (13.750) e 100% del PN a fair value (12.000) = 1.750
iscrizione della quota di PN dei terzi 20% del total entity fair value di Beta = 2.750
In assenza di condizioni soggettive di negoziazione, e quindi
nell’ipotesi in cui il prezzo pagato per l’80% del capitale corrisponda
all’80% del valore del capitale economico, il Total entity fair value è
pari a (11.000 : 80 = X : 100) 13.750
166
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 1.000 (1) 21.000
Avviamento 1.750 (1) 1.750
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 1.000 (1) 3.000
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000 (1) -
Attività correnti
Rimanenze 2.000 1.500 3.500 3.500
Crediti 3.000 1.000 4.000 4.000
Disponibilità liquide 2.000 500 2.500 2.500
Totale attività 29.000 14.000 43.000 3.750 11.000 35.750
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 9.600 (1) 20.000
Riserve 1.000 400 1.400 400 (1) 1.000
Risultato netto - - -
PN di terzi
PN di terzi 2.750 (1) 2.750
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 4.800 1.000 5.800 5.800
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 29.000 14.000 43.000 10.000 2.750 35.750
Rettifiche
Dare Avere
167
Confronto tra IFRS 3 e D.Lgs. 127-91/OIC 17
IFRS 3 (Modified Parent Company Theory & Entity Theory)
Riconosce nel consolidato i plusvalori e minusvalori sulle attività e passività della
controllata (ivi compresi eventuali elementi silenti) al 100%.
L’eventuale avviamento è determinato:
1) In via residuale e solo per la % di spettanza della capogruppo (Acquisition
Method - Modified Parent Company Theory);
2) Per l’intero ammontare (100%) e non per la quota corrispondente
all’interessenza di controllo (Full Goodwill Method - Entity Theory).
Il PN dei terzi, coerentemente, è calcolato:
1) In % del fair value delle attività e passività della controllata;
2) In % del total entity fair value della controllata.
D.Lgs 127/OIC 17 (Parent Company Theory)
Riconosce i plusvalori e minusvalori sulle attività e passività della controllata
(nonché dell’avviamento) solo per la quota di spettanza della capogruppo.
Il PN di terzi è determinato, quindi, sulla base del valore contabile delle attività e
passività della controllata
168
Un confronto con la normativa e i principi nazionali
IFRS 3
Prende come riferimento il fair value delle attività e passività, definito
come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una
passività assolta, in una libera transazione fra parti consapevoli e
disponibili.
PLUSVALORI E MINUSVALORI SU ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
D.Lgs 127/OIC 17
Il documento n. 17 fa riferimento al “valore corrente”, definito come valore
ritenuto realizzabile tramite uso o vendita nel nuovo contesto economico
in cui è destinato a essere inserito.
Tuttavia, per lo meno per i principali elementi patrimoniali, i due valori
sostanzialmente coincidono.
Confronto tra IFRS 3 e D.Lgs. 127-91/OIC 17
169
Un confronto con la normativa e i principi nazionali
IFRS 3
Prevede che l’eliminazione della partecipazione vada effettuata
prendendo come riferimento il costo della stessa e il PN della controllata
calcolati al momento dell’acquisizione.
DATA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 127/OIC 17
Prevede che l’eliminazione vada effettuata prendendo come riferimento i
valori esistenti al momento in cui l’impresa controllata è inclusa per la
prima volta nel consolidamento (solitamente, al 31/12).
Ma tra la data di acquisizione e la data consolidamento possono essere
intervenuti molti avvenimenti influenzanti il PN della controllata, non da
ultimo i risultati di esercizio da essa conseguiti (vedere slide 68 e segg.)
Confronto tra IFRS 3 e D.Lgs. 127-91/OIC 17
170
Un confronto con la normativa e i principi nazionali
IFRS 3
La differenza che residua dopo aver riconosciuto plusvalori e minusvalori
(al netto del relativo effetto fiscale) va accreditata direttamente a Conto
Economico.
DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO E RELATIVO TRATTAMENTO
D.Lgs 127/OIC 17
Due possibilità:
1) se differenza negativa è dovuta a previsioni di risultati economici
sfavorevoli, essa va imputata a un “Fondo di consolidamento per rischi
e oneri futuri”.
2) qualora si dovuta a un “buon affare”, va iscritta a patrimonio netto in
una “riserva di consolidamento”.
DIFFERENZA NEGATIVA
Confronto tra IFRS 3 e D.Lgs. 127-91/OIC 17
171
Un confronto con la normativa e i principi nazionali
IFRS 3
La differenza va iscritta nello Stato Patrimoniale a titolo di Avviamento e va poi
assoggettata almeno annualmente all’impairment test (imputando a CE – se
del caso - la completa e immediata svalutazione dell’avviamento).
In assenza di giustificazione economica, la differenza deve essere addebitata
al conto economico consolidato come perdita (“cattivo affare”)
DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO E RELATIVO TRATTAMENTO
D.Lgs 127/OIC 17
Anche qui la differenza giustificabile a titolo di avviamento va iscritta nell’attivo
consolidato, sia pure con la denominazione particolare “differenza di
consolidamento”.
Se non giustificabile a titolo di avviamento della partecipata (“cattivo affare”),
la differenza deve essere iscritta in detrazione della “riserva di
consolidamento” (se esistente), o addebitata al conto economico consolidato.
DIFFERENZA POSITIVA
Confronto tra IFRS 3 e D.Lgs. 127-91/OIC 17
172
Art. 33, D.Lgs. 127/91 – OIC 17
Valore di Acquisizione
Valore contabile del P.N.
Differenza positiva
Valore di Acquisizione
Valore contabile del P.N.
Differenza negativa
è attribuita: 1) ad aumento degli elementi dell’attivo
ovvero a riduzione degli elementi del
passivo della società consolidata, fino a
concorrenza dei relativi valori correnti
2a) ad un Avviamento (da
consolidamento) da iscrivere nell’attivo
consolidato e ammortizzare ex art. 2426
C.C.
è attribuita:
2a) ad una voce di PN consolidato
denominata Riserva di consolidamento
se dovuta alla conclusione di un
“buon affare”
2b) ad una voce del passivo denominata
Fondo di consolidamento per rischi ed
oneri futuri se dovuta a previsioni di
risultati economici sfavorevoli (badwill)
2b) a detrazione (e fino a concorrenza)
della Riserva di consolidamento se
esistente, altrimenti addebitata al CE
se imputabile ad un “cattivo affare”
1) a riduzione degli elementi dell’attivo o
ad aumento degli elementi del passivo
della società consolidata, fino a
concorrenza dei relativi valori correnti
Differenze di consolidamento - D.Lgs. 127-91/OIC 17
173
IFRS 3
Valore di Acquisizione
Valore del P.N. a fair value
(comprensivo di eventuali
elementi silenti)
Differenza positiva
Valore di Acquisizione
Valore del P.N. a fair value (comprensivo di eventuali
elementi silenti)
Differenza negativa
è attribuita:
ad una posta dell’attivo consolidato a
titolo di Avviamento (da sottoporre
almeno annualmente ad impairment test) accreditata al CE consolidato
(sempre considerata alla stregua di un
“buon affare”)
addebitata al CE consolidato se
imputabile ad un “cattivo affare”
oppure
Un confronto tra IFRS 3 e D.Lgs. 127-91/OIC 17 Differenze di consolidamento – IFRS 3
174
Consolidamento delle partecipazioni a una data
successiva all’acquisizione (anche CE)
Redazione anche di un CONTO ECONOMICO
Oltre alla eliminazione della partecipazione, si pongono i seguenti
problemi applicativi:
1) trattamento dei plus/minusvalori riconosciuti sulle attività e
passività;
2) trattamento della differenza di consolidamento residua.
175
a) Plus/minusvalori su attività soggette ad ammortamento
Occorre adeguare le quote di ammortamento, già stanziate in bilancio
dalla controllata (calcolate sul valore contabile), a quelle che sarebbero
state rilevate qualora fosse stato riconosciuto l’intero fair value.
Occorre cioè calcolare e iscrivere, in sede di rettifiche di consolidamento,
l’ammortamento del plus/minusvalore sulla base della vita utile residua
dell’attività a cui si riferisce.
1) Trattamento dei plus/minusvalori riconosciuti sulle
attività e passività
Procedura di consolidamento
La rilevazione dell’ammortamento origina una modifica dei costi
operativi nel CE e del fair value delle attività nello SP.
176
b) Plus/minusvalori su immobilizzazioni immateriali non
soggette ad ammortamento (intangibles a vita utile indefinita)
Occorre procedere alla verifica del valore dell’attività tramite
l’effettuazione dell’impairment test.
Tale test consiste nel confrontare il valore di bilancio dell’attività col suo
recoverable amount (valore recuperabile). Vi è una impairment loss,
ossia una perdita durevole di valore, se il valore recuperabile è
inferiore al valore di bilancio.
Procedura di consolidamento
La rilevazione eventuale di una perdita durevole di valore si traduce in
una riduzione del valore dell’attività nello SP e nella rilevazione di una
svalutazione tra i componenti negativi di reddito nel CE.
1) Trattamento dei plus/minusvalori riconosciuti sulle
attività e passività
177
Tale test consiste nel confrontare il valore di bilancio dell’attività con il suo
Recoverable amount (valore recuperabile).
Il “valore recuparabile” è definito dallo IAS 36 come il maggiore tra:
IAS 36 – Impairment test (Riduzione durevole di valore delle attività)
Vi è un impairment loss, ossia una perdita durevole di valore, se il “valore
recuperabile” è inferiore al valore di bilancio. La perdita di valore è data dalla
differenza tra i due valori.
Fair value al netto dei costi
da sostenere in caso di
cessione dell’attività
Value in use (valore d’uso),
definito come valore attuale
dei flussi di cassa attesi
generati dall’attività
178
c) Plus/minusvalori su elementi patrimoniali ceduti (o comunque
venuti meno) nel periodo intercorrente tra l’acquisizione e la
data del consolidato.
Procedura di consolidamento
Occorre stornare il plus/minusvalore precedentemente rilevato nello
SP e rilevarne la contropartita in CE, nella stessa voce in cui è
confluito il risultato della vendita, dell’eliminazione o dell’utilizzo (nel
caso di fondi rischi e oneri) dell’elemento patrimoniale.
Occorre “rovesciare” tali plus/minusvalori nel CE.
1) Trattamento dei plus/minusvalori riconosciuti sulle
attività e passività
179
Dopo il riconoscimento dei plus/minusvalori può residuare una differenza di
consolidamento:
2) Trattamento della differenza di consolidamento residua
La differenza positiva giustificata dalla previsione di benefici economici futuri, va
imputata ad avviamento e quindi iscritta ad incremento dell’attivo patrimoniale.
L’avviamento così determinato va assoggettato a impairment test.
In caso di perdita di valore, la perdita accertata va riallocata ai diversi elementi
patrimoniali della partecipata, avviamento in primis.
In caso di accertata perdita durevole di valore dell’avviamento, questa va rilevata a
riduzione del relativo valore iscritto in SP e contemporaneamente imputata a CE.
La differenza positiva non giustificabile a titolo di avviamento e pertanto non
iscrivibile nell’attivo di SP, va imputata direttamente al CE consolidato del primo
esercizio come una perdita per “cattivo affare”.
La differenza negativa, non riassorbita da eventuali aggiustamenti nei
plus/minusvalori riconosciuti sugli elementi patrimoniali, va imputata direttamente tra i
ricavi del CE consolidato, contribuendo positivamente al risultato di esercizio del primo
consolidato (“buon affare”)
180
Eliminazione di una partecipazione <100% (anche CE) - Acquisition Method
In data 1/1 la società Alfa ha acquistato una partecipazione dell’80% nella società Beta sostenendo un costo di euro 11.000.
Il fair value delle attività e passività di Beta, nella stessa data, coincide con i valori contabili, fatta eccezione per quanto segue:
Valore contabile Fair value Plusvalore
Immobili 10.000 11.000 1.000
Brevetti 1.000 2.000 1.000
La vita utile residua degli immobili è stimata in 10 anni, mentre quella dei brevetti in 5 anni.
La differenza positiva di consolidamento residua è imputata ad avviamento. Si ipotizzi che alla data del consolidato il valore
recuperabile dell’avviamento risulti superiore al suo valore contabile.
RETTIFICHE
eliminazione della partecipazione per 11.000
eliminazione del PN di Beta al 100%
riconoscimento dei plusvalori su immobili (1.000) e brevetti (1.000) di Beta
iscrizione della differenza di consolidamento di 1.400 alla voce “Avviamento”. Al fine della determinazione della differenza di
consolidamento, si deve confrontare il PN di Beta a fair value (alla data d’acquisto) con il costo della partecipazione:
PN Beta contabile 10.000
plusvalori su immob. 1.000
plusvalori su brevetti 1.000
PN Beta a fair value 12.000
Avviamento differenza tra il costo della partecipazione (11.000) e l’80% del PN a fair value (9.600) 1.400
iscrizione della quota di PN di terzi (corrispondente al 20% di Beta al fair value al momento dell’acquisto) 2.400
con la rettifica (2) si ammortizzano (100+200) i plusvalori in precedenza riconosciuti
181
Conto EconomicoSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Ricavi operativi 10.000 6.000 16.000 16.000
Costi operativi 5.000 3.000 8.000 300 (2) 8.300
Risultato operativo 5.000 3.000 8.000 7.700
Proventi finanziari - - - -
Oneri finanziari 2.000 1.000 3.000 3.000
Risultato ante imposte 3.000 2.000 5.000 4.700
Oneri fiscali - - - -
Risultato netto 3.000 2.000 5.000 300 (2)
400 (3) 4.300
Risultato di terzi 400 (3) 400
700 700
Rettifiche
Dare Avere
182
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 1.000 (1) 100 (2) 20.900
Avviamento 1.400 (1) 1.400
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 1.000 (1) 200 (2) 2.800
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000 (1) -
Attività correnti
Rimanenze 3.000 2.500 5.500 5.500
Crediti 4.000 2.000 6.000 6.000
Disponibilità liquide 3.000 1.500 4.500 4.500
Totale attività 32.000 17.000 49.000 3.400 11.300 41.100
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 9.600 (1) 20.000
Riserve 1.000 400 1.400 400 (1) 1.000
Risultato netto 3.000 2.000 5.000 300 (2) 4.300
400 (3)
Risultato di terzi 400 (3) 400
PN di terzi 2.400 (1) 2.400
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 4.800 2.000 6.800 6.800
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 32.000 17.000 49.000 10.700 2.800 41.100
Rettifiche
Dare Avere
183
Eliminazione di una partecipazione <100% con svalutazione dell’avviamento (anche CE) - Acquisition Method
In data 1/1 la società Alfa ha acquistato una partecipazione dell’80% nella società Beta sostenendo un costo di euro 11.000.
Il fair value delle attività e passività di Beta, nella stessa data, coincide con i valori contabili, fatta eccezione per quanto segue:
Valore contabile Fair value Plusvalore
Immobili 10.000 11.000 1.000
Brevetti 1.000 2.000 1.000
La vita utile residua degli immobili è stimata in 10 anni, mentre quella dei brevetti in 5 anni.
La differenza positiva di consolidamento residua è imputata ad avviamento.
Si ipotizzi che alla data del consolidato il valore recuperabile dell’avviamento (1.280) risulti inferiore al suo valore contabile.
RETTIFICHE
eliminazione della partecipazione per 11.000
eliminazione del PN di Beta al 100%
riconoscimento dei plusvalori su immobili (1.000) e brevetti (1.000) di Beta
iscrizione della differenza di consolidamento di 1.400 nella voce “Avviamento”. Al fine della determinazione della differenza di
consolidamento, si deve confrontare il PN di Beta a fair value con il costo della partecipazione:
PN Beta contabile 10.000
plusvalori su immob. 1.000
plusvalori su brevetti 1.000
PN Beta a fair value 12.000
Avviamento differenza tra il costo della partecipazione (11.000) e l’80% del PN a fair value (9.600) 1.400
iscrizione della quota di PN di terzi corrispondente al 20% di Beta al fair value al momento dell’acquisto 2.400
con la rettifica (2) si ammortizzano (100+200) i plusvalori in precedenza riconosciuti
con la rettifica (3), posto il valore recuperabile è inferiore a quanto riconosciuto in bilancio, occorre rilevare nel CE una svalutazione
dell’avviamento pari a 120 (1.400 – 1280).
184
Conto EconomicoSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Ricavi operativi 10.000 6.000 16.000 16.000
Costi operativi 5.000 3.000 8.000 300 (2) 8.420
120 (3)
Risultato operativo 5.000 3.000 8.000 7.580
Proventi finanziari - - - -
Oneri finanziari 2.000 1.000 3.000 3.000
Risultato ante imposte 3.000 2.000 5.000 4.580
Oneri fiscali - - - -
Risultato netto 3.000 2.000 5.000 300 (2)
120 (3)
400 (4) 4.180
Risultato dei terzi 400 (4) 400
820 820
Rettifiche
Dare Avere
185
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 1.000 (1) 100 (2) 20.900
Avviamento 1.400 (1) 120 (3) 1.280
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 1.000 (1) 200 (2) 2.800
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000 (1) -
Attività correnti
Rimanenze 3.000 2.500 5.500 5.500
Crediti 4.000 2.000 6.000 6.000
Disponibilità liquide 3.000 1.500 4.500 4.500
Totale attività 32.000 17.000 49.000 3.400 11.420 40.980
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 9.600 (1) 20.000
Riserve 1.000 400 1.400 400 (1) 1.000
Risultato netto 3.000 2.000 5.000 300 (2)
120 (3)
400 (4) 4.180
Risultato di terzi 400 (4) 400
PN di terzi 2.400 (1) 2.400
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 4.800 2.000 6.800 6.800
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 32.000 17.000 49.000 10.820 2.800 40.980
Rettifiche
Dare Avere
186
Eliminazione di una partecipazione < 100% con svalutazione dell’avviamento – Full Goodwill
In data 1/1 la società Alfa ha acquistato una partecipazione dell’80% nella società Beta sostenendo un costo di euro 11.000.
Il fair value delle attività e passività di Beta, nella stessa data, coincide con i valori contabili, fatta eccezione per quanto segue:
Valore contabile Fair value Plusvalore
Immobili 10.000 11.000 1.000
Brevetti 1.000 2.000 1.000
La vita utile residua degli immobili è stimata in 10 anni, mentre quella dei brevetti in 5 anni.
La differenza positiva di consolidamento residua è imputata ad avviamento.
Si ipotizzi che alla data del consolidato il valore recuperabile dell’avviamento (1.280) risulti inferiore al suo valore contabile.
RETTIFICHE
eliminazione della partecipazione per 11.000
eliminazione del PN di Beta al 100%
riconoscimento dei plusvalori su immobili (1.000) e brevetti (1.000) di Beta
iscrizione della differenza di consolidamento di 1.750 nella voce “Avviamento”. Al fine della determinazione della differenza di
consolidamento, si deve confrontare il 100% del PN di Beta a fair value con il Total entity fair value:
PN Beta contabile 10.000
plusvalori su immob. 1.000
plusvalori su brevetti 1.000
PN Beta a fair value 12.000
Full Goodwill differenza tra il Total entity fair value (13.750) e il 100% del PN a fair value (12.000) 1.750
iscrizione della quota di PN di terzi corrispondente al 20% del Total entity fair value di Beta al momento dell’acquisto 2.750
con la rettifica (2) si ammortizzano (100+200) i plusvalori in precedenza riconosciuti
con la rettifica (3), posto il valore recuperabile è inferiore a quanto riconosciuto in bilancio, occorre rilevare nel CE una
svalutazione dell’avviamento pari a 470 (1.750 – 1.280).
In assenza di condizioni soggettive di negoziazione, e quindi nell’ipotesi in cui il
prezzo pagato per l’80% del capitale corrisponda all’80% del valore del capitale
economico, il Total entity fair value è pari a (11.000 : 80 = X : 100) 13.750
187
Conto EconomicoSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Ricavi operativi 10.000 6.000 16.000 16.000
Costi operativi 5.000 3.000 8.000 300 (2) 8.770
470 (3)
Risultato operativo 5.000 3.000 8.000 7.230
Proventi finanziari - - - -
Oneri finanziari 2.000 1.000 3.000 3.000
Risultato ante imposte 3.000 2.000 5.000 4.230
Oneri fiscali - - - -
Risultato netto 3.000 2.000 5.000 300 (2)
470 (3)
400 (4) 3.830
Risultato dei terzi 400 (4) 400
1.170 1.170
Rettifiche
Dare Avere
188
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 1.000 (1) 100 (2) 20.900
Avviamento 1.750 (1) 470 (3) 1.280
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 1.000 (1) 200 (2) 2.800
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000 (1) -
Attività correnti
Rimanenze 3.000 2.500 5.500 5.500
Crediti 4.000 2.000 6.000 6.000
Disponibilità liquide 3.000 1.500 4.500 4.500
Totale attività 32.000 17.000 49.000 3.400 11.420 40.980
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 9.600 (1) 20.000
Riserve 1.000 400 1.400 400 (1) 1.000
Risultato netto 3.000 2.000 5.000 300 (2)
470 (3)
400 (4) 3.830
Risultato di terzi 400 (4) 400
PN di terzi 2.750 (1) 2.750
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 4.800 2.000 6.800 6.800
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 32.000 17.000 49.000 10.820 2.800 40.980
Rettifiche
Dare Avere
189
ELIMINAZIONE PARTITE INFRAGRUPPO
Tipiche rettifiche di eliminazione di partite infragruppo sono rappresentate da:
a) eliminazione di costi e ricavi infragruppo
b) eliminazione di crediti e debiti infragruppo
c) eliminazione di utili e perdite infragruppo
d) eliminazione di dividendi infragruppo
Occorre eliminare gli effetti di tutte le transazioni avvenute tra le imprese
incluse nell’area di consolidamento.
Infatti, dal punto di vista dell’entità gruppo, tali operazioni rappresentano
meri “trasferimenti” interni.
Il bilancio consolidato deve rappresentare solo le operazioni effettuate nei
cfr. dei terzi esterni al gruppo.
N.B. i saldi e gli effetti delle operazioni infragruppo vanno eliminati integralmente,
a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta dalla capogruppo
190
a) ELIMINAZIONE DI COSTI E RICAVI INFRAGRUPPO
Casi tipici:
STORNO di ricavi di vendita e di costi di acquisto nel caso di scambi di
tipo commerciale (STORNO di eventuali corrispondenti CREDITI e
DEBITI)
STORNO di proventi finanziari e di oneri finanziari nel caso di
operazioni di finanziamento tra imprese del gruppo (STORNO di
eventuali corrispondenti CREDITI e DEBITI)
191
c) ELIMINAZIONE DI UTILI E PERDITE INFRAGRUPPO
Esempio
Bilancio di A: presenta un utile infragruppo di 1.000 (5.000-4.000).
Bilancio di B: presenta rimanenze valutate a 5.000.
A
ha il 100%
B
Nell’esercizio N:
- A acquista merci da fornitori esterni a 4.000;
- A vende a B merci a un prezzo di 5.000;
- al 31.12 tutte le merci si trovano presso il magazzino di B.
Entrambi i valori, presenti nel bilancio aggregato, vanno stornati.
Lo storno dell’utile infragruppo di 1.000 avviene tramite la rettifica del valore delle
rimanenze per corrispondenti 1.000, con contropartita il risultato netto (se invece le
merci fossero state interamente vendute da B a terzi, l’utile infragruppo di 1.000
sarebbe stato realizzato e non era quindi necessario rettificarlo.
192
Eliminazione di utili infragruppo inclusi nelle rimanenze
(con merci al 31/12 integralmente presso il magazzino dell’acquirente)
Alfa (controllante al 100%) ha acquistato 100 unità di merci al prezzo unitario di 40.
Alfa vende le 100 unità a Beta al prezzo unitario di 50.
Nessuna delle unità acquistate da Beta è stata venduta.
Si ipotizza un regolamento per cassa (quindi non sussistono crediti e debiti reciproci)
RETTIFICHE:
Eliminazione dell’utile infragruppo per un importo pari a 1.000.
Esso è ottenuto dal profitto unitario della transazione di 10 (pari al prezzo unitario di
50 meno il costo unitario di 40) x il numero di prodotti venduti a Beta (100) e al 31/12
ancora esistenti tra le rimanenze di quest’ultima.
La rettifica impatta sia sullo SP (riducendo il valore delle Rimanenze), sia sul CE
(riducendo i ricavi operativi - le RF costituiscono infatti la rettifica di un componente
negativo di reddito – e quindi il risultato netto di gruppo).
NB Negli esempi che seguono si omettono per semplicità le operazioni di consolidamento delle
partecipazioni (e pertanto non vengono indicati il valore del PN contabile e a fair value di Beta alla data
d’acquisto).
193
Conto EconomicoSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Ricavi operativi 15.000 6.000 21.000 5.000 (1) 15.000
1.000 (2)
Costi operativi 9.000 3.000 12.000 5.000 (1) 7.000
Risultato operativo 6.000 3.000 9.000 8.000
Proventi finanziari - - - -
Oneri finanziari 100 80 180 180
Risultato ante imposte 5.900 2.920 8.820 7.820
Oneri fiscali - - - -
Risultato netto 5.900 2.920 8.820 1.000 (2) 7.820
6.000 6.000
Rettifiche
Dare Avere
194
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 20.000
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 2.000
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000
Attività correnti
Rimanenze 3.000 7.500 10.500 1.000 (1) 9.500
Crediti 4.500 2.000 6.500 6.500
Disponibilità liquide 3.000 1.500 4.500 4.500
Totale attività 32.500 22.000 54.500 1.000 53.500
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 29.600
Riserve 1.000 400 1.400 1.400
Risultato netto 5.900 2.920 8.820 1.000 (1) 7.820
PN di terzi
PN di terzi - - - -
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 2.400 6.080 8.480 8.480
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 32.500 22.000 54.500 1.000 53.500
Rettifiche
Dare Avere
195
Eliminazione di perdite infragruppo incluse nelle rimanenze
(con merci al 31/12 integralmente presso il magazzino dell’acquirente)
Alfa (controllante al 100%) ha acquistato merci per 4.000.
Alfa vende le merci a Beta a 3.000.
Nessuna delle unità acquistate da Beta è stata venduta.
Il valore di mercato delle merci, a fine esercizio, è superiore a 4.000
Si ipotizza un regolamento per cassa (quindi non sussistono crediti e debiti reciproci)
RETTIFICHE:
Eliminazione della perdita infragruppo per un importo pari a 1.000 (4.000 – 3.000).
Si incrementa il valore delle rimanenze finali, sia in SP (aumentando il valore delle
Rimanenze), sia in CE (aumentando i ricavi operativi, con conseguente incremento
del risultato netto di gruppo).
196
Conto EconomicoSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Ricavi operativi 13.000 9.000 22.000 3.000 (2) 1.000 (1) 20.000
Costi operativi 9.000 4.800 13.800 3.000 (2) 10.800
Risultato operativo 4.000 4.200 8.200 9.200
Proventi finanziari - - - -
Oneri finanziari 100 80 180 180
Risultato ante imposte 3.900 4.120 8.020 9.020
Oneri fiscali - - - -
Risultato netto 3.900 4.120 8.020 1.000 (1) 9.020
4.000 4.000
Rettifiche
Dare Avere
197
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 20.000
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 2.000
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000
Attività correnti
Rimanenze 3.000 3.700 6.700 1.000 (1) 7.700
Crediti 7.000 5.000 12.000 12.000
Disponibilità liquide 3.500 900 4.400 4.400
Totale attività 35.500 20.600 56.100 1.000 57.100
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 29.600
Riserve 1.000 400 1.400 1.400
Risultato netto 3.900 4.120 8.020 1.000 (1) 9.020
PN di terzi
PN di terzi - - - -
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 7.400 3.480 10.880 10.880
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 35.500 20.600 56.100 1.000 57.100
Rettifiche
Dare Avere
198
Eliminazione di utili infragruppo derivanti dalla cessione di immobilizzazioni
e l’adeguamento degli ammortamenti
All’inizio dell’esercizio Alfa (controllante al 100%) cede a Beta al prezzo di 4.000 un impianto già in
parte ammortizzato e iscritto in contabilità ai seguenti valori:
Costo storico 6.000
Fondo ammortamento 3.600
Valore netto contabile all’1/1/X 2.400
A fine esercizio il bene risulta ancora contabilizzato nel bilancio di Beta.
La controllante Alfa ammortizzava l’impianto con un’aliquota del 10% (quota annua = 600).
La controllata Beta ammortizza l’impianto con un’aliquota del 20% (quota annua = 800).
Si ipotizza un regolamento per cassa (quindi non sussistono crediti e debiti reciproci)
RETTIFICHE:
Con la rettifica (1) si elimina la plusvalenza contabilizzata da Alfa in CE per un valore di
1.600 (prezzo di cessione - 4.000 - meno valore netto contabile - 2.400), contro una
riduzione in SP del valore del bene per un importo identico.
Con la scrittura (2) si riducono gli ammortamenti dell’impianto per un valore di 200.
Infatti, Alfa avrebbe iscritto ammortamenti per 600 (il 10% di 6.000), mentre Beta ha rilevato un
componente negativo di reddito per 800 (20% di 4.000 = costo storico).
199
Conto EconomicoSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Ricavi 10.000 6.000 16.000 4.000 (3) 12.000
Ricavi operativi 1.600 1.600 1.600 (1) -
Costi operativi 4.400 2.600 7.000 4000 (3) 3.000
Svalutaz. e amm.ti 800 800 200 (2) 600
Risultato operativo 7.200 2.600 9.800 8.400
Proventi finanziari - - - -
Oneri finanziari 100 80 180 180
Risultato ante imposte 7.100 2.520 9.620 8.220
Oneri fiscali - - - -
Risultato netto 7.100 2.520 9.620 1400 (1,2) 8.220
5.600 5.600
Rettifiche
Dare Avere
200
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 8.200 13.600 21.800 200 (2) 1.600 (1) 20.400
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 2.000
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000
Attività correnti
Rimanenze 3.000 2.500 5.500 5.500
Crediti 4.000 2.000 6.000 6.000
Disponibilità liquide 5.900 1.700 7.600 7.600
Totale attività 33.100 20.800 53.900 200 1.600 52.500
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 29.600
Riserve 1.000 400 1.400 1.400
Risultato netto 7.100 2.520 9.620 1600 (1) 200 (2) 8.220
PN di terzi
PN di terzi - - - -
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.700 1.500 4.200 4.200
Passività correnti
Debiti commerciali 1.800 5.280 7.080 7.080
Altri debiti 500 1.500 2.000 2.000
Totale PN e passività 33.100 20.800 53.900 1.600 200 52.500
Rettifiche
Dare Avere
201
d) ELIMINAZIONE DEI DIVIDENDI INFRAGRUPPO
Il paragrafo 25 dello IAS 27 (oltre naturalmente all’OIC 17) indica
esplicitamente i dividendi infragruppo quali proventi da eliminare in
sede di consolidamento.
I dividendi rappresentano:
un provento finanziario per la società che li percepisce;
un minore risultato netto del e/o degli esercizi precedenti per la società
che li distribuisce, ossia un minore patrimonio netto.
Si tratta dunque di un vero e proprio trasferimento di risorse infragruppo
che, con lo scopo di evitare una duplice contabilizzazione dello stesso
utile (sia in capo alla società che lo distribuisce, nell’esercizio in cui
realizza il risultato, sia in capo alla società che lo percepisce, nel o negli
esercizi successivi, in cui contabilizza il provento finanziario), deve essere
eliminato.
202
Eliminazione dei dividendi infragruppo
Il Gruppo Alfa-Beta redige il bilancio consolidato al 31/12/X.
La società Alfa, capogruppo, detiene una partecipazione del 100% in Beta, società
consolidata integralmente.
Durante l’esercizio X la società Beta utilizza riserve accumulate nel corso dell’esercizio
precedente per la distribuzione ai suoi soci (cioè, in questo caso, Alfa, che possiede l’intera
Beta) di un dividendo pari a 2.000.
Alfa contabilizza l’importo percepito tra i proventi finanziari.
RETTIFICHE
Con la rettifica (1) si stornano i proventi finanziari rilevati da Alfa in CE per 2.000 e,
in contropartita, si ricostituiscono le riserve di utili (di pertinenza della capogruppo,
non essendoci alcuna quota minoritaria) per lo stesso importo.
Quest’ultime devono essere riportate al valore esistente prima della distribuzione dei
dividendi, come se l’operazione non fosse mai avvenuta (si tratta infatti di una
transazione infragruppo).
203
Conto EconomicoSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Ricavi operativi 10.000 6.000 16.000 16.000
Costi operativi 5.000 3.000 8.000 8.000
Risultato operativo 5.000 3.000 8.000 8.000
Proventi finanziari 3.000 - 3.000 2.000 (1) 1.000
Oneri finanziari - 500 500 500
Risultato ante imposte 8.000 2.500 10.500 8.500
Oneri fiscali - - - -
Risultato netto 8.000 2.500 10.500 2.000 (1) 8.500
2.000 2.000
Rettifiche
Dare Avere
204
Stato PatrimonialeSocietà
Alfa
Società
Beta
Bilancio
aggregato
Bilancio
Consolidato
Attività non corrrenti
Immob., imp. e macch. 10.000 10.000 20.000 20.000
Altre immob. immat. 1.000 1.000 2.000 2.000
Partecipazioni 11.000 - 11.000 11.000
Attività correnti
Rimanenze 3.000 2.500 5.500 5.500
Crediti 4.000 2.000 6.000 6.000
Disponibilità liquide 4.200 1.500 5.700 5.700
Totale attività 33.200 17.000 50.200 50.200
PN della capogruppo
Capitale sociale 20.000 9.600 29.600 29.600
Riserve 1.000 400 1.400 2.000 (1) 3.400
Risultato netto 8.000 2.500 10.500 2.000 (1) 8.500
PN di terzi
PN di terzi - - - -
Passività non correnti
Fondi oneri e rischi 2.500 2.000 4.500 4.500
Passività correnti
Debiti commerciali 1.500 1.000 2.500 2.500
Altri debiti 200 1.500 1.700 1.700
Totale PN e passività 33.200 17.000 50.200 2.000 2.000 50.200
Rettifiche
Dare Avere
205
I documenti che compongono il
Bilancio Consolidato
Stato patrimoniale
Conto Economico
Prospetto dei movimenti del PN
Rendiconto finanziario
Note al bilancio
Previsti dallo IAS 1
Le imprese sono invitate a presentare, oltre al bilancio, una relazione degli
amministratori sulla gestione
4
206
Stato Patrimoniale secondo lo IAS 1
Lo IAS 1 non prescrive per lo SP né una forma specifica, scalare o a sezioni
divise, né un ordine di rappresentazione delle voci dell’attivo e del passivo. ma
è previsto un contenuto minimo delle poste da indicare nello stato
patrimoniale.
Immobili, Impianti e macchinari Capitale versato e riserve
Immobili non strumentali Quota del PN di terzi
Immobilizzazioni immateriali Debiti commerciali e altri debiti
Attività finanziarie Passività fiscali correnti
Partecip. valut. secondo il met. PN Passività fiscali differite
Attività biologiche Fondi
Attività fiscali correnti Passività finanziarie
Attività fiscali differite
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Disponibilità liquide e mezzi equival.
Attività Passività
207
Stato Patrimoniale secondo lo IAS 1
2 possibilità di classificazione del bilancio (sempre di tipo finanziario):
- suddivisione di attività e passività tra correnti e non correnti;
- in ordine di liquidità.
Si intendono come correnti quelle attività o passività che si dovrebbero
realizzare od estinguere nel normale svolgimento del ciclo operativo
dell’impresa, oppure entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Il “CICLO OPERATIVO” viene definito come «il tempo intercorrente tra
l’acquisizione dei materiali utilizzati nel processo produttivo e la loro
realizzazione in denaro o altro strumento prontamente convertibile in denaro».
208
Conto Economico secondo lo IAS 1
I costi possono essere esposti per natura o per destinazione.
Libertà di scelta del redattore del bilancio in merito allo schema espositivo delle voci:
ma esiste un contenuto minimo delle poste da indicare nel conto economico.
Ricavi
Risultato operativo
Oneri finanziari
Oneri fiscali
Utile o perdita dell'attività ordinaria
Ammontare della plus./min., al netto degli effetti fiscali, delle attività operative
cessate o della plus./min., al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della
valutazione al fair value al netto dei costi di vendita o della dismissione delle
attività o del gruppo di dismissioni che costituiscono l'attività operativa
destinata a cessare (cfr. IFRS 5)
Quote di pertinenza di terzi
Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo il met. del
PN delle partecipazioni in società collegate e joint venture
Utile netto o perdita netta dell'esercizio attribuibile agli azionisti della
capogruppo
209
Prospetto dei movimenti del Patrimonio Netto
secondo lo IAS 1
Costituisce un’informazione obbligatoria.
- l’utile o la perdita netta del periodo;
- ciascuna voce di costo o ricavo, utile o perdita che, come richiesto da altri principi, è
imputata direttamente a patrimonio, e l’importo complessivo;
- l’effetto cumulativo delle modifiche dei criteri contabili e la correzione di errori
determinanti, trattati come richiesto dallo IAS 8 (utile o perdita d’esercizio, errori
rilevanti e cambiamenti di criteri contabili).
Deve indicare:
In aggiunta, nel prospetto o nelle note, occorre indicare:
- le operazioni sul capitale con gli azionisti e le distribuzioni agli azionisti;
- il saldo degli utili e delle perdite accumulate all’inizio del periodo e alla data del bilancio
e i movimenti del periodo;
- una riconciliazione tra il valore contabile di ogni voce del PN, il sovrapprezzo azioni e
le riserve esistenti all’inizio e al termine del periodo, evidenziando distintamente ogni
movimento.
In alternativa al prospetto separato, possibilità di indicare i movimenti parte nel bilancio e
parte nelle note.
210
Rendiconto finanziario secondo lo IAS 1
È un prospetto che deve obbligatoriamente far parte del bilancio
Espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in
termini di liquidità
È illustrato nello IAS 7 (Cash flow Statements)
Può assumere 2 differenti impostazioni:
- Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità che riassume
le fonti e gli impieghi di liquidità dell’esercizio
- Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità (preferibile). I flussi
di liquidità devono essere raggruppati secondo la tipologia di
attività che li ha generati:
attività operativa;
attività di investimento;
attività finanziaria.
211
Note al bilancio d’esercizio secondo lo IAS 1
Devono indicare:
• i principi di redazione del bilancio e gli specifici criteri
contabili applicati per fatti e operazioni significative;
• l’informativa richiesta dai Principi contabili internazionali che
non sia illustrata altrove;
• l’ulteriore informativa necessaria per una corretta
rappresentazione che non sia esposta nei prospetti di bilancio.
Devono essere esposte in modo organico, e devono includere
descrizioni narrative o numeriche più dettagliate dei valori esposti
nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario e movimenti del patrimoni netto.
Devono essere presentate in un certo ordine.
Lo IAS fornisce una lista, non obbligatoria ed esaustiva, dei criteri di
valutazione