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___________________________________________________________________________________________ Bilancio Consolidato – La definizione dell’area di consolidamento e i diversi metodi di consolidamento
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“Economia dei gruppi e bilancio consolidato” Anno accademico 2013/2014
Il bilancio consolidato
Organizzazione del processo di consolidamento: la definizione dell’area di consolidamento e i diversi metodi di consolidamento
Francesca Ghezzi
___________________________________________________________________________________________ Bilancio Consolidato – La definizione dell’area di consolidamento e i diversi metodi di consolidamento
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Organizzazione del processo di consolidamento
Le fasi del processo di consolidamento sono le seguenti: 1) definizione dell’area di consolidamento
2) sulla base dell’area di consolidamento, per ogni società inclusa nell’area vengono definite le
metodologie di consolidamento (consolidamento integrale, proporzionale o valutazione con il metodo del patrimonio netto)
3) rettifiche di preconsolidato: l’omogeneizzazione dei principi contabili
4) sommatoria dei bilanci singoli delle società 5) elisione dei conti patrimoniali e economici intercompany 6) eliminazione dall’attivo delle partecipazioni nelle società consolidate posseduta dalla società
consolidante 7) determinazione delle riserve di consolidato e del risultato consolidato 8) redazione del bilancio consolidato
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1 – La definizione dell’area di consolidamento
L’area di gruppo rappresenta quella porzione dello “spazio economico” nella quale è dato osservare lo svolgimento dei processi economici e di combinazione dei processi volti a conseguire le finalità poste da un dato soggetto economico. All’interno dell’area di gruppo si definisce una sub area denominata area di consolidamento che comprende le unità dell’area di gruppo tra le quali è possibile percepire un maggior grado di coesione nello svolgimento dell’attività economica. Per area di consolidamento si intendono tutte le imprese i cui bilanci d’esercizio devono essere inclusi nel bilancio consolidato, o meglio, i cui bilanci d’esercizio devono essere presi in considerazione per la redazione del bilancio consolidato.
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Il quadro normativo nazionale : L’insieme delle imprese che
costituiscono l’area di gruppo viene identificato secondo criteri oggettivi
ancorati alle relazioni formali di controllo e dipendenza, in cui rileva un
legame di natura partecipativa. L’area di consolidamento, come
sottoinsieme dell’area di gruppo, viene a essere delimitata attraverso
un’esplicita definizione di casi di esclusione obbligatoria e facoltativa
delle imprese controllate.
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Per definire l’area di consolidamento è necessario individuare all’interno del gruppo aziendale:
a) le società: - controllate - collegate - e quelle soggette a comune controllo
b) verificare all’interno del gruppo aziendale eventuali casi di esonero
per alcune società controllate
c) verificare all’interno del gruppo di cause di esclusione obbligatorie per alcune società controllate
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Le controllate escluse dall’area di consolidamento.
Il decreto legislativo 127/1991 identifica quattro casi per i quali può
essere esercitata la facoltà di esclusione di una controllata dal
consolidamento analitico.
1. irrilevanza ai fini della rappresentazione;
2. la presenza di restrizioni significative all’esercizio del controllo,
3. eccessiva onerosità nel reperimento delle informazioni
4. temporaneità del controllo.
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Irrilevanza ai fini della rappresentazione : controllata che risulti
irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del
gruppo. Le valutazioni sull’irrilevanza della controllata si deve fare
facendo riferimento a parametri quantitativi quali il totale dell’attivo, del
patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, garanzie, impegni,
contratti e ogni altra informazione che, se portata a conoscenza di terzi,
potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso.
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ATTENZIONE : Non si può far riferimento a soli elementi quantitativi
nella valutazione di esclusione ma si devono prendere in considerazioni
anche altri aspetti più prettamente qualitativi che potrebbero indurre a
non escludere un’impresa per irrilevanza, quali, per esempio, la
posizione strategica che la stessa assume all’interno del gruppo
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La presenza di restrizioni significative all’esercizio del controllo:
L’ipotesi riguarda il caso di una capogruppo che non è più nelle
condizioni di esercitare la sua azione di governo economico sulla
consociata e tale restrizione riguarda una delle caratteristiche
fondamentali del controllo sotto il profilo economico, e cioè la
possibilità di esercitarlo in modo effettivo: non può essere considerato,
ai fini dell’esclusione, il solo rischio del verificarsi della restrizione
La restrizione che la normativa richiama deve avere la caratteristica
della “gravità ” e deve essere “duratura ” nel senso che la situazione
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presenti un’alta probabilità a perdurare nel tempo così da rendere
pregiudicata in maniera stabile la possibilità di controllo.(es. procedure
concorsuali, restrizioni di natura politica, sequestro conservativo ,azioni
di pegno usufrutto.....)
Impossibilità di ottenere le informazioni. Le difficoltà alle quali fa
riferimento la normativa definite “estremamente limitate” ed
“eccezionali” sono due e sono :
- di carattere temporale, ovvero la mancanza di un’adeguata
tempestività nella disposizione delle informazioni in tempi
compatibili con la presentazione del bilancio consolidato;
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- di carattere oneroso qualora i costi risultino sproporzionati, se
valutati in rapporto ai benefici informativi che ne conseguono, allora
la consociata può essere esclusa dal consolidamento. Tali spese
devono potersi considerare veramente eccessive e ingiustificate,
anche con riferimento all’abituale costo di ottenimento delle
informazioni rispetto alla fattispecie concreta.
Azioni o quote detenute a scopo di successiva alienazione. In
quest’ultimo caso, sono presenti le condizioni che assicurano l’influenza
dominante sulla controllata, e dunque i presupposti per un esercizio
effettivo del controllo. Tuttavia, lo scopo economico della
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partecipazione è di realizzare una speculazione anziché di un
investimento di lungo periodo. Lo scopo di alienazione deve essere
immediato (ossia, presente al momento dell’acquisto della
partecipazione) e non eventuale; conseguentemente, la partecipazione
deve essere iscritta nell’attivo circolante.
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Le diverse procedure di consolidamento
Una volta individuata l’area di consolidamento e il rapporto esistente tra le società controllate e la controllante (controllo, collegamento, comune controllo) è necessario definire la metodologia di consolidamento da adottare.
Sostituzione della partecipazione con il pro quota delle attività, passività, dei ricavi e dei costi della
società partecipata
Società a controllo a congiugnto (joint venture)
Metodo integrale
Metodo sintetico
Metodo proporzionale
Tipologia di legame con la società capogruppo
Metodo di consolidamento
Società controllata
Società collegata
Sostituzione della partecipazione con il 100% delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi
della società controllata
Mantenimento della partecipazione che viene adeguata all'andamento della società collegata
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Le uniformità necessarie per la redazione del bilancio consolidato
Le premesse indispensabili per l’effettuazione del processo di consolidamento dei dati di bilancio delle società del gruppo riguardano l’omogeneità dei seguenti elementi:
1. data di riferimento dei bilanci; 2. schemi di bilancio; 3. criteri di valutazione delle poste di bilancio
Inoltre la redazione del bilancio consolidato necessita di un’adeguata organizzazione del processo di consolidamento dei dati necessari.
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La data di riferimento dei bilanci
L’art 30 del DLgs 127/91 fissa il seguente principio generale : “ La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante” Il comma secondo del medesimo articolo consente che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.(da motivare in NI) Il terzo comma infine prevede che qualora la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base ad un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
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Rispetto alla normativa italiana il principio cantabile internazionale di riferimento - IAS 27 – pur stabilendo che i bilanci della capogruppo e delle sue controllate, utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, debbano essere redatti alla stessa data, qualora ciò non si verifichi, non obbliga la società con data diversa alla predisposizione di un bilancio purché:
� la differenza tra la data di chiusura dell’esercizio della controllata e quello della capogruppo non sia superiore a tre mesi;
� la durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono
essere le medesime di esercizio in esercizio; � devono essere considerati gli effetti di operazioni o fatti significativi intervenuti
nell’arco temporale tra la chiusura del bilancio della controllata e la data di riferimento del consolidato.
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La sintesi delle disposizioni viene rappresentata nella tabella sottostante
Principio IAS/IFRS (IAS 2, par 22 e 23)
Normativa e principi contabili nazionali (art 30 d.lgs 127/91 e principio contabile
n.17 par 6.2 e 6.3)
Data di riferimento
Utilizzo di bilanci aventi data differente
Data di chiusura del bilancio della capogruppo.
In caso di mancata coincidenza è necessaria
la redazione di un bilancio intermedio, ma
solo se la differenza temporale è sueriore a
tre mesi
Data di chiusura del bilancio della capogruppo. Oppure data coincidente con quella della maggior
parte delle società del gruppo o delle più importanti. In caso di mancata coincidenza è fatto
obbligo di redigere un bilancio intermedio.
Possibile, purchè la differenza temporale
non superi tre mesi e si tenga conto degli eventi significativi accaduti tra
le due date
Non ammesso
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Schemi di bilancio - omogeneità
I bilanci da consolidare vanno predisposti con schemi omogenei (art 32 DLgs 127/91) Tale omogeneità può essere ottenuta attraverso le seguenti vie:
1. armonizzazione delle rilevazioni contabili all’interno del gruppo, attraverso l’utilizzo di un unico piano dei conti in tutte le società;
2. rettifiche preliminari ai bilanci delle varie società del gruppo al
fine di renderli consolidabili. La via 2 suddivide il lavoro amministrativo in due fasi e cioè:
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� elaborazione del bilancio d’esercizio di ciascuna società in via autonoma;
� omogeneizzazione degli schemi, ai fini della redazione del bilancio
consolidato.
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Criteri di valutazione - omogeneità L’omogeneità dei criteri di valutazione può essere osservata nei seguenti aspetti:
1. uniformità dei criteri di valutazione (art 34 DLgs 127/91); 2. scelta dei criteri di valutazione ( art 35 DLgs 127/91).
Uniformità dei criteri di valutazione: Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi, a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi.
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L’indicata regola prevede due eccezioni: � la difformità valutativa è irrilevante; � la conservazione dei criteri difformi risulta idonea a realizzare
l’obbiettivo della rappresentazione veritiere e corretta
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Scelta dei criteri di valutazione ( art 35 DLgs 127/91): I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato. Possono essere utilizzati criteri diversi, purché ammessi dagli art. 2423 e seg. del c.c., motivando la scelta in NI
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Il consolidamento integrale delle società controllate
Comporta la sommatoria di tutti i valori dell’attivo e del passivo patrimoniale dei ricavi e dei costi, indipendentemente dalle percentuali di possesso.
La metodologia in esame comporta: � sommatoria delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico
(formazione del bilancio aggregato) � elisione dei conti reciproci patrimoniali ed economici
� eliminazione della partecipazione a fronte del capitale netto della partecipata
� evidenza del risultato d’esercizio non di competenza del gruppo
� redazione del bilancio consolidato
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Il consolidamento integrale delle società controllate
Esempio Partiamo da un gruppo formato da
che presentano i seguenti bilanci individuali
A
B
80%
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Società A Società B
STATOPATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni 1000 Patrimonio netto 2000 Immobilizzazioni 1500 Capitale sociale 2000
Risultato 500 Risultato 2000
Partecipazione in B 1600
Rimanenze di magazzino 1500 TFR 1500 Rimanenze di magazzino 2000 TFR 1500
Crediti 3900 Fondi rischi 500 Crediti 5500 Debiti 3000
Crediti verso B 500 Debiti 4000 Debiti verso A 500
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO
Costi 2500 Ricavi 3000 Costi 2000 Ricavi 4000
di cui ricavi verso B 600 di cui costi verso A 600
Utile 500 Utile 2000
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Sommatoria delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico (formazione del bilancio aggregato)
Bilancio di A Bilancio di B Bilancio aggregato
ATTIVO
Immobilizzazioni 1000 1500 2500
Partecipazione in B 1600 0 1600
Rimanenze di magazzino 1500 2000 3500
Crediti 3900 5500 9400
Crediti verso B 500 0 500
PASSIVO
Capitale Sociale 2000 2000 4000
Capitale di terzi 0 0 0
Risultato 500 2000 2500
TFR 1500 1500 3000
Fondi rischi 500 0 500
Debiti 4000 3000 7000
Debiti verso A 500 500
RICAVI
Ricavi 3000 4000 7000
COSTI
Costi 2500 2000 4500
UTILE 500 2000 2500
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Elisione dei conti patrimoniali ed economici reciproci
Una volta individuate le poste credito/debito e costi/ricavi reciproche è necessario eliminarle. Si devono effettuare le seguenti scritture: 1) Debiti di B verso A a Crediti di A verso B 500 2) Ricavi di A verso B a Costi di B verso A 600
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Eliminazione della partecipazione a fronte del capitale netto della partecipata
� La società controllata possiede un capitale sociale di € 2.000 che però non risulta essere
completamente di A in quanto la partecipazione risulta essere all’80%. La società A “ha comprato” l’80% del capitale di B pagandolo 1.600.
� Il 20% del capitale sociale di B si dice essere di competenza “dei terzi” e nel bilancio consolidato è
necessario evidenziare tale voce. � Il capitale sociale è da scomporre 1.600 di competenza del gruppo (“acquistato da A”)
400 di competenza di terze parti 2.000 Totale
� Scrittura
Capitale Sociale di B 2000 a Partecipazione in B 1600Capitale di terzi 400
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Evidenza del risultato d’esercizio non di competenza del gruppo
� Bisogna evidenziare il fatto che il risultato economico del periodo conseguito da B non risulta
completamente di competenza della società controllata A e quindi del gruppo.
Utile d'esercizio a Utile di terzi 400
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Redazione del bilancio consolidato con il metodo integrale
Bilancio di A Bilancio di B Bilancio aggregato Eliminazione dei rapporti reciproci
Eliminazione della partecipazione in B
Bilancio Consolidato
ATTIVO
Immobilizzazioni 1000 1500 2500 2500
Partecipazione in B 1600 0 1600 -1600 0
Rimanenze di magazzino 1500 2000 3500 3500
Crediti 3900 5500 9400 9400
Crediti verso B 500 0 500 -500 0
PASSIVO
Capitale Sociale 2000 2000 4000 -2000 2000
Capitale di terzi 0 0 0 400 400
Risultato 500 2000 2500 -400 2100
Risultato di terzi 0 0 0 400 400
TFR 1500 1500 3000 3000
Fondi rischi 500 0 500 500
Debiti 4000 3000 7000 7000
Debiti verso A 500 500 -500 0
RICAVI
Ricavi 3000 4000 7000 7000
COSTI
Costi 2500 2000 4500 4500
UTILE 500 2000 2500 -400 2100
UTILE DI TERZI 400 400
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Le caratteristiche dell’integrazione integrale
� L’insieme dello stato patrimoniale e del conto economico della
capogruppo aumentano del totale stato patrimoniale e conto economico delle società controllate
� Viene evidenziato il patrimonio netto di competenza di terzi per la
quota non in possesso del gruppo � Viene evidenziato il risultato d’esercizio per la quota non in possesso
del gruppo
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Eliminazione della partecipazione – Partecipazione totalitaria
D.lgs. 127/91 art 33.
- Costo = PN partecipata - NO DIFFERENZA - Costo > PN partecipata - DIFFERENZA POSITIVA
• Attribuzione alle attività e passività • Differenza di consolidamento (avviamento) • Riduzione riserva consolidamento
- Costo < PN partecipata – DIFFERENZA NEGATIVA
• Attribuzione alle attività ed alle passività • Riserva da consolidamento • Fondo rischi da consolidamento
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Il consolidamento proporzionale delle società sottoposte a controllo congiunto
Esempio Partiamo da un gruppo formato da A e B
che presentano i seguenti bilanci individuali
A
B
50%
C
50%
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Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale
Attivo immobilizzato 1.000 Capitale Sociale 3.500 Attivo immobilizzato 2.500 Patrimonio netto 3.000
Partecipazioni in B 1.500 Risultato d'esercizio 2.500 Rimanenze di magazzino 1.500 Risultato d'esercizio -1.000
Rimenenze di magazzino 2.500 TFR 1.500 Crediti commerciali 8.000 TFR 2.500
Crediti commerciali 5.500 Debiti comerciali 5.000 Crediti commerciali verso A 1.500 Debiti commerciali 4.500
Cassa e banche 6.500 Debiti commerciali verso B 1.500 Banca c/c 3.500
Crediti finanziari verso B 1000 Altre passività 4.000 Debiti finanziari verso A 1.000
Conto Economico Conto Economico
Costi 2.500 Ricavi 4.500 Costi 3.000 Ricavi 2.500
Interessi attivi verso B 500 Interessi passivi verso A 500
Risultato d'esercizio 2.500 Risultato d'esercizio -1.000
Società A Società B
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Sommatoria delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico (formazione del bilancio aggregato)
Bilancio di A Bilancio di B Bilancio aggregato
ATTIVO
Attivo immobilizzato 1.000 1.250 2250
Partecipazione in B 1.500 0 1500
Rimanenze di magazzino 2.500 750 3250
Crediti commerciali 5.500 4000 9500
Cassa e banche 6.500 0 6500
Crediti finanziari verso B 1000 0 1000
Crediti commerciali verso A 0 750 750
PASSIVO
Capitale Sociale 3.500 1500 5000
Capitale di terzi 0 0 0
Risultato 2.500 -500 2000
TFR 1.500 1250 2750
Fondi rischi 0 0 0
Debiti commerciali 5.000 2250 7250
Debiti commerciali verso B 1.500 0 1500
Altre passività 4.000 0 4000
Banca c/c 0 1750 1750
Debiti finanziari verso A 0 500 500
RICAVI
Ricavi 4.500 1250 5750
Interessi verso B 500 0 500
COSTI
Costi 2.500 1500 4000
Interessi verso A 250 250
UTILE 2.500 -500 2.000
Si noti come le poste attive, passive di ricavo e di costo di B siano state aggregate per la quota parte di controllo congiunto (50%)
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Elisione dei conti patrimoniali ed economici reciproci Una volta individuate le poste credito/debito e costi/ricavi reciproche è necessario eliminarle. Si devono effettuare le seguenti scritture: 1) Debiti finanziari di B verso A a Crediti finanziari di A verso B 500 2) Debiti comm. di A verso B a Crediti comm. di B verso A 750 3) Interessi att. verso B a Interessi pass. verso A 250 2) Ricavi di B verso A a Costi di A verso B 600
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Eliminazione della partecipazione a fronte del capitale netto pro quota
della partecipata
� La società controllata possiede un capitale sociale di € 1.500 pari al 50% totale. � Scrittura
Capitale Sociale a Partecipazione 1500
� Relativamente al risultato di esercizio nessuna scrittura di consolidato è necessaria in
quanto avendo già acquisito pro quota i dati, l’utile/perdita esposta corrisponde già a quanto di competenza del gruppo.
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Le caratteristiche dell’integrazione proporzionale
� L’insieme dello stato patrimoniale e del conto economico della capogruppo viene aumentato della quota proporzionale dello stato patrimoniale e del conto economico della società sottoposta a comune controllo
� Non viene evidenziato alcun patrimonio netto di terzi in quanto
l’acquisizione proporzionale del patrimonio rappresenta già quella di competenza del gruppo
� L’eliminazione dei rapporti economici e patrimoniali
infragruppo sono elisi per la quota parte di possesso della società sottoposta a comune controllo.
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Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto per le società collegate
Nozione di collegamento: • Influenza notevole – art 2359 c.3 • Presunzione – 20% dei voti - 10% dei voti se quotata Art.36, co. 3 del D.lgs. 127/91: • Una società collegata è iscritta nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto ( consolidamento sintetico).
IAS 28: • Consolidamento sintetico
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Caratteristiche generali: � la valutazione con il metodo del patrimonio netto
(consolidamento sintetico) comporta gli stessi effetti economici e patrimoniali di un procedimento di consolidamento, ossia esso produce nel bilancio dell’azienda che lo applica gli stessi effetti che si otterrebbero con il bilancio consolidato redatto con il metodo del consolidamento integrale
� infatti tale metodo viene anche definito come “consolidamento
sintetico” in quanto riflette su un’unica voce (partecipazioni) gli effetti che, in un bilancio consolidato redatto secondo il consolidamento integrale, sarebbero spalmati su più voci.
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Esempio A possiede una partecipazione collegata in B e valuta la partecipazione con il “metodo del patrimonio netto”
i cui bilanci sono i seguenti
A
B
20%
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STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALEImmobilizzazioni 1000 Capitale Sociale 2000 Immobilizzazioni 1500 Capitale sociale 2000
Risultato 500 Risultato 2000Partecipazione in B 400
Rimanenze di magazzino 1500 TFR 300 Rimanenze di magazzino 2000 TFR 1500
Crediti 3900 Fondi rischi 500 Crediti 5500 Debiti 3000
Crediti verso B 500 Debiti 4000 Debiti verso A 500
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO
Costi 2500 Ricavi 3000 Costi 2000 Ricavi 4000di cui ricavi verso B 600 di cui costi verso A 600
Utile 500 Utile 2000
Società A Società B
� A si trova a rettificare il valore della partecipazioni in B per effetto dell’aumento del patrimonio netto per la quota di utile a
questa spettante
Quota di utile di B di competenza di A € 2.000*20% = € 400
� A effettuerà sinteticamente una scrittura sulla voce partecipazione come segue:
Partecipazione 400 a Proventi da partecipazioni 400
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Il bilancio finale di A risulterà per cui il seguente:
STATO PATRIMONIALEImmobilizzazioni 1000 Capitale Sociale 2000
Risultato 900Partecipazione in B 800
Rimanenze di magazzino 1500 TFR 300
Crediti 3900 Fondi rischi 500
Crediti verso B 500 Debiti 4000
CONTO ECONOMICO
Costi 2500 Ricavi 3000di cui ricavi verso B 600
Proventi da partecip. 400Utile 900
Società A
NB in caso di perdita la rettifica della voce partecipazione a conto economico sarebbe stata negativa
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Esempio - omogeneità Partiamo da un gruppo formato da A e B
che presentano i seguenti bilanci individuali
A
100%
B
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Bilancio di A Bilancio di BATTIVO
Immobilizzazioni 1.000 1.500
Partecipazione in B 1.600 0
Rimanenze di magazzino 1.500 2.000
Crediti commerciali 3.900 5.500
Crediti verso B 500 0
Altri crediti 0 300
Ratei e risconti attivi 1.000 0
PASSIVO
Capitale Sociale 2.000 2.000
Risultato 500 1.800
TFR 1.500 1.500
Fondi rischi 500 300
Debiti 4.000 2.700
Debiti verso A 0 500
Ratei e risconti passivi 1.000 500
RICAVI
Ricavi 3.200 3.700Rimanenze 800 600
COSTI
Costi -2.500 -1.700
Ammortamenti -500 -500
UTILE ANTE IMPOSTE 1.000 2.100
Imposte -500 -300
UTILE NETTO 500 1.800
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Informazioni a disposizione:
a) la capogruppo valuta il proprio magazzino al costo secondo il metodo FIFO (principio per il consolidato). La controllata valuta il magazzino al costo medio ponderato. La valutazione a costo medio ponderato comporta una maggiore valutazione per B di € 500
b) La controllante A applica per gli i propri impianti un’aliquota di ammortamento del 20%. Per la medesima
categoria di beni la controllata B applica un’aliquota di ammortamento al 25%. Il maggior ammortamento di B viene quantificato in € 400.
c) La capogruppo considera le vendite di determinati contratti di assistenza come “ricavi a canone”, riscontando
parte della vendita nell’esercizio successivo. La controllata, essendo una società prettamente commerciale, considerando i contratti di manutenzione (acquistati da terzi e rivenduti) come “bene merce”, e contabilizza i ricavi per intero nell’esercizio di effettuazione della vendita. Le vendite effettuate da B per questa tipologia sono pari a € 1.000. Da un ricalcalo l’adeguamento dei principi contabili a quelli della capogruppo comporta la contabilizzazione di minori ricavi per € 300.
d) La controllatane A ha concluso un contenzioso definendo al vertenza e l’importo da pagare con un terzo
riclassificando parte del fondo nei debiti. La controllata B seppur trovandosi nella medesima situazione (definizione dell’importo del contenzioso) ha mantenuto l’importo stimato pari a € 300 nel fondo rischi.
e) Per semplicità di calcolo non si è tenuto in considerazione la fiscalità differita/anticipata.
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Le situazioni sopra riportato comportano le seguenti scritture di omogeneizzazione. A)
Rimanenze (C/E) a Rimanenze (SP) 500
B)
F.do ammortam. imp. a Ammortamento imp. 400
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C) Ricavi di vendita Risconti passivi 300
D)
Fondo rischi a Debiti diversi 300
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Bilancio di A Bilancio di B Scritture di omogeneizzazione
Bilancio aggregato
ATTIVO
Immobilizzazioni 1.000 1.500 400 2.900
Partecipazione in B 1.600 0 1.600
Rimanenze di magazzino 1.500 2.000 -500 3.000
Crediti commerciali 3.900 5.500 9.400
Crediti verso B 500 0 500
Altri crediti 0 300 300
Ratei e risconti attivi 1.000 0 1.000
PASSIVO
Capitale Sociale 2.000 2.000 4.000
Capitale di terzi 0 0 0
Risultato 500 1.800 1.900
TFR 1.500 1.500 3.000
Fondi rischi 500 300 -300 500
Debiti 4.000 2.700 300 7.000
Debiti verso A 0 500 500
Ratei e risconti passivi 1.000 500 300 1.800
RICAVI
Ricavi 3.200 3.700 -300 6.600Rimanenze 800 600 -500 900
COSTI
Costi -2.500 -1.700 -4.200
Ammortamenti -500 -500 400 -600
UTILE ANTE IMPOSTE 1.000 2.100 2.700
Imposte -500 -300 -800
UTILE NETTO 500 1.800 1.900