Economia dei gruppi delle imprese turistiche
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Aspetti caratterizzanti il gruppo aziendale: Pluralità di imprese: giuridicamente autonome per cui si
distingue con le “aziende divise”. Assunzione di responsabilità da parte dell’impresa-madre che, nell’attuare strategie, incide sulle decisioni delle imprese del gruppo (art. 2497 C.C.)
Prevalenza della struttura societaria azionaria: possibilità di ottenere un controllo effettivo dell’attività economica tramite partecipazioni (oggi possibilità di acquisire partecipazioni in società di persone)
Legame finanziario: possesso tale da consentire all’impresa madre di esercitare il controllo o la direzione delle unità (condizione necessaria ma non sufficiente)
Esistenza di un unico soggetto economico: presenza di un unitario indirizzo della gestione impresso alle aziende da un unico soggetto
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Differenti modalità di classificazione dei gruppi di imprese
In base al processo di integrazione strategica
-GRUPPI ECONOMICI
-GRUPPI FINANZIARI
N.B.: frequente presenza di GRUPPI MISTI
In base al processo di integrazione economica
-GRUPPI VERTICALI
-GRUPPI ORIZZONTALI
-GRUPPI CONGLOMERATI
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In base al processo di integrazione strategica
-GRUPPI A STRUTTURA SEMPLICE
-GRUPPI A STRUTTURA COMPLESSA
-GRUPPI A CATENA
A struttura semplice A struttura complessa A catena
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In base ai vincoli di subordinazione
-GRUPPI A STRUTTURA EGEMONICA
-GRUPPI FINANZIARIA STRUTTURA PARITETICA
N.B.: “… nel sistema unitario della gestione del gruppo non è possibile affermare l’esistenza di unità economiche subordinate alle altre: esse sono tutte vicendevolmente dipendenti [Azzini, 1968]
In base al processo di
formazione delle aggregazioni
-GRUPPI PERSONALI
-GRUPPI REALI
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Nel tempo, sono state elaborate alcune teorie a seconda del concetto di gruppo preso a fondamento:
Entity theory: il gruppo viene inteso come impresa e sistema unitario caratterizzato da particolari strutture ed avente una propria autonomia, essendo separato sia dagli azionisti della holding che da quelli delle controllate
Entity theory: il gruppo viene inteso come impresa e sistema unitario caratterizzato da particolari strutture ed avente una propria autonomia, essendo separato sia dagli azionisti della holding che da quelli delle controllate
Proprietary theory: il gruppo è formato dalle sole imprese in cui la società madre è in grado di esercitare un controllo di maggioranza. Assume rilevanza il criterio legalistico della proprietà
Proprietary theory: il gruppo è formato dalle sole imprese in cui la società madre è in grado di esercitare un controllo di maggioranza. Assume rilevanza il criterio legalistico della proprietà
Parent company theory: il gruppo viene riguardato quale estensione economica della capogruppo ma viene anche considerato come un insieme composito e coordinato di risorse unitariamente diretto
Parent company theory: il gruppo viene riguardato quale estensione economica della capogruppo ma viene anche considerato come un insieme composito e coordinato di risorse unitariamente diretto
Art. 2359 c.c.: definizione delle partecipazioni di controllo e collegamento
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Controllo: si esplica nel “potere di determinare le
politiche di gestione, di scelta e di attuazione
delle combinazioni economiche, di determinare le
remunerazioni dei capitali conferiti ecc.
di diritto
di fatto
contrattuale
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Collegamento: quando una
impresa si trova nella condizione di avere una influenza
notevole sulle decisioni prese nell’assemblea ordinaria della
partecipata
Collegamento: quando una
impresa si trova nella condizione di avere una influenza
notevole sulle decisioni prese nell’assemblea ordinaria della
partecipata
Fattori indicativi del verificarsi dell’influenza dominante:a)Appartenenza a sindacati di controllob)Presenza negli organi fondamentali della societàc)Partecipazione nella formulazione delle direttive d)Operazioni intersocietarie rilevantie)Nomina di personale a livello dirigenzialef)Relativa dipendenza della partecipata dalla partecipante(CNDCR, Principio contabile n. 17)
Fattori indicativi del verificarsi dell’influenza dominante:a)Appartenenza a sindacati di controllob)Presenza negli organi fondamentali della societàc)Partecipazione nella formulazione delle direttive d)Operazioni intersocietarie rilevantie)Nomina di personale a livello dirigenzialef)Relativa dipendenza della partecipata dalla partecipante(CNDCR, Principio contabile n. 17)Presunzione legislativa di
controllo quando la partecipazione è pari al 20%
(per le non quotate) o 10% (per le quotate)
Presunzione legislativa di controllo quando la
partecipazione è pari al 20% (per le non quotate) o 10% (per
le quotate)
Il D. Lgs. 6/2003 ha tentato di colmare le lacune sulla disciplina giuridica dei gruppi aziendali Introduzione del concetto di “attività di direzione e
di coordinamento” (art. 2497 c.c.)Specificazione del regime di responsabilità,
soprattutto quando chi esercita il potere i direzione e di coordinamento è portatore di interessi non omogenei a quelli tipicamente “societari” degli altri soci della controllata (art. 2497 c.c.)
Introduzione della disciplina della trasparenza basata sulla pubblicità dei rapporti intersocietari e sulle motivazioni delle decisioni (artt. 2497 bis e 2497 ter c.c.) 10