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PIETRO EBREO L’ammissibilità e la disciplina del Trust interno Incontro di studi in occasione dei 50 anni di attività professionale del Dr. Giuseppe Girello Sabato 11 maggio 2012 LA TASSAZIONE NEL TRUST E PROFILI ELUSIVI Riferimenti normativi e di prassi • Profili generali dell’istituto Struttura del Trust Soggetti del Trust Funzioni del Trust Profili fiscali: costituzione del trust e atto dispositivo determinazione del reddito il trust residente il trust non residente Pietro Ebreo Dottore Commercialista Revisore Legale Professore aggiunto MIP Politecnico Milano EBREO & Partners Milano Presentazione La tassazione nel trust e profili elusivi

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PIETRO EBREO

EBREO & Partners studio associato L’ammissibilità e la disciplina del Trust interno

Incontro di studi in occasione dei 50 anni di attività professionale del Dr. Giuseppe Girello

Sabato 11 maggio 2012

LA TASSAZIONE NEL TRUST E PROFILI ELUSIVI

• Riferimenti normativi e di prassi

• Profili generali dell’istituto

• Struttura del Trust

• Soggetti del Trust

• Funzioni del Trust

• Profili fiscali:

costituzione del trust e atto dispositivo

determinazione del reddito

il trust residente

il trust non residente Pietro Ebreo Dottore Commercialista Revisore Legale Professore aggiunto MIP Politecnico Milano EBREO & Partners Milano

Presentazione

La tassazione nel trust e profili elusivi

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La tassazione nel trust e profili elusivi

FONTI NORMATIVE

PRASSI

• Convenzione dell’Aja del 1.7.1985

• Artt. 73, 143 (e segg.) TUIR

• Art. 44 , co. 1, lett. g-sexies), TUIR

• L. 296/2006

• Art. 4, co. 1, lett. q), L. 344/2003

• D.Lgs. 346/1990 (TUS)

• D.Lgs. 347 /1990 (TUIC)

Riferimenti normativi e di prassi

• Circ. Agenzia Entrate n. 48 del 6.8.2007

• Circ. Agenzia Entrate n. 3 del 22.1.2008

• Circ. Agenzia Entrate n. 43 del 10.10.2009

• Circ. Agenzia Entrate n. 61 del 27.12.2010

• Circ. Agenzia Entrate n. 38 del 1.8.2011

• Ris. Agenzia Entrate n. 278 del 4.10.2007

• Ris. Agenzia Entrate n. 4 del 4.1.2008

• Ris. Agenzia Entrate n. 81 del 7.3.2008

• Ris. Agenzia Entrate n. 425 del 5.11.2008

• Ris. Agenzia Entrate n. 110 del 23.4.2009

• Nota Agenzia Entrate n. 97836 del 29.12.2009

Riferimenti normativi e di

prassi

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Il Trust è un istituto creato dai

tribunali di equità dei paesi di

Common Law, per regolare una

molteplicità di rapporti giuridici,

in particolare in materia di

successioni, diritto societario e

fiscale.

Sebbene il Trust presenti alcuni caratteri in comune con istituti

previsti dal diritto italiano (il mandato senza rappresentanza, il

contratto a favore di terzo, il negozio fiduciario, il fondo

patrimoniale ecc.), esso non è, però, riconducibile ad un

analogo istituto esistente nel nostro sistema.

Profili generali dell’istituto

Profili generali dell’istituto

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Struttura del Trust

La tassazione nel trust e profili elusivi

Solo in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja

dell’1.7.85, avvenuta con la L. 364/89 ed entrata in vigore

l’1.1.1992, il Trust è diventato un istituto riconosciuto dal diritto

italiano.

nell’interesse di uno o più BENEFICIARI

per un determinato SCOPO

In linea di principio, il Trust è il rapporto in virtù del quale un

determinato soggetto, definito Settlor, trasferisce ad un altro soggetto,

denominato Trustee, alcuni beni perché egli li amministri:

Struttura del Trust

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Struttura del Trust

La tassazione nel trust e profili elusivi

L’effetto più importante prodotto

dall’istituzione di un Trust è configurato

dalla “segregazione patrimoniale” in virtù

della quale i beni posti in Trust costituiscono

un patrimonio segregato rispetto ai beni

residui che compongono il patrimonio del

Trustee, cosicché essi non possono essere

escussi dai debitori del Trustee, né dai

debitori del disponente.

I beni del Trust sono attribuiti al Trustee dal disponente o da terzi per

conto di quest’ultimo, mediante negozi dispositivi, fra vivi o mortis causa,

che possono essere contemporanei, antecedenti o successivi al negozio

istitutivo del Trust e determinano l’affidamento dell’oggetto della

disposizione al Trustee per il perseguimento dello scopo del Trust e la sua

conseguente segregazione nel patrimonio del Trustee.

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Soggetti del Trust

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Trasferisce i propri beni al Trustee

Diviene titolare dei beni e li deve amministrare

Soggetti nel cui interesse i beni devono essere gestiti

Deve supervisionare l’attività del trustee

Necessari

Eventuali

Disponente

Trustee

Beneficiario

Protector

Necessari

Trustee

Necessari

Soggetti del Trust

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Funzioni del Trust

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Il Trust può rispondere ad esigenze disparate.

TRUST

Realizzare complesse operazioni commerciali

Realizzare la separazione tra beni aziendali e familiari

Preservare beni di proprietà con massima riservatezza

Proteggere il patrimonio personale dall’attacco dei creditori

Gestire il passaggio generazionale dell’impresa

Funzioni del Trust

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Profili fiscali

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Costituzione del Trust

Atto Dispositivo

I redditi prodotti dal Trust

L’assegnazione ai beneficiari

• Atto Istitutivo del Trust

• Atto Dispositivo

• Trasferimento dei beni al Trustee

• Trust Residente (opaco e trasparente)

• Trust Non Residente (opaco e trasparente)

Il regime di tassazione del Trust può essere delineato distinguendo quattro aspetti:

Profili Fiscali

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Profili fiscali

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COSTITUZIONE DEL TRUST E ATTO DISPOSITIVO

Profili Fiscali

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Profili fiscali

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Atto istitutivo del Trust

Se così è, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata

autenticata, sconta l’imposta di registro in misura fissa quale

atto privo di contenuto patrimoniale se concluso in Italia.

Non è detto che in tale momento vi sia anche il

trasferimento dei beni.

Con l’atto istitutivo del Trust il disponente esprime la volontà di istituire

il Trust.

Imposta di registro in misura fissa

168 €

Profili Fiscali

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Atto Dispositivo

Il presupposto impositivo è rappresentato, dunque, dal vincolo di destinazione sui

beni imposto dal disponente, indipendentemente dall’esistenza o meno di

beneficiari, sia esso disposto per testamento o per atto “inter vivos”.

Secondo la Circ. 48/E del 2007, “il trust è un

rapporto giuridico complesso, che ha un’unica causa

fiduciaria”. Tutte le vicende del trust sono collegate

alla medesima causa.

L’atto dispositivo, con il quale il settlor vincola i beni in Trust, è un negozio a

titolo gratuito, assoggettato quindi all’imposta sulle successioni e donazioni

ex art. 2, comma 47, DL 262/06

Ne consegue che il vincolo di destinazione viene costituito ab origine a favore del

beneficiario, quale espressione della volontà liberale a favore dello stesso.

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Profili fiscali

La tassazione nel trust e profili elusivi

Ai fini della tassazione occorre quindi guardare al rapporto intercorrente tra disponente e

beneficiario al momento della costituzione del vincolo.

Trust con beneficiari individuati

Trasferimenti realizzati

per successione o

donazione a favore:

•Coniuge

•Parenti in linea retta

Imposta di successione

4%

Franchigia

1.000 .000 euro

• Altri parenti entro il IV grado

• Affini in linea retta

• Affini in linea collaterale entro il III

•Altri soggetti

6%

8%

100.000 per fratelli

Trust con beneficiari NON individuati

Se il beneficiario del TRUST non identificato non saranno applicabili le franchigie per abbattere

la base imponibile mentre l’aliquota dell’imposta è quella massima, 8%

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Le imposte ipotecarie e catastali

In particolare:

• per la trascrizione di atti aventi ad oggetto

beni immobili o diritti reali immobiliari;

• per la voltura catastale dei medesimi atti;

• per la trascrizione di atti che conferiscono

nel trust, con effetti traslativi, i menzionati

beni e diritti.

Le imposte ipotecarie e catastali si applicano al momento della

costituzione del vincolo su beni immobili o diritti reali immobiliari, al

momento dello scioglimento del vincolo, nonché su tutti i

trasferimenti effettuati durante il vincolo.

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO

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La tassazione nel trust e profili elusivi

La tassazione del Trust implica, in primo luogo, che

venga determinato il reddito del trust, secondo le

regole

Determinazione del reddito

L’obbligo di assolvere la relativa obbligazione

d’imposta solo per quei redditi che non siano

imputati ad altri;

L’obbligo di “trasferire” il reddito ai beneficiari,

non assolvendo su di esso le relative imposte, nei

casi contemplati dall’art. 73 co. 2, del TUIR

(ovvero, nel caso in cui i beneficiari siano

individuati).

Infatti, il trust è tenuto a determinare il proprio reddito a mezzo di

apposita dichiarazione, salvo poi:

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Tipologie di Trust: Trasparenti e Opachi

È possibile infatti distinguere il regime impositivo applicabile al Trust, a

seconda che l’atto istitutivo del trust identifichi o meno i beneficiari del

trust stesso.

Così, seguendo l’impostazione adottata anche dall’Agenzia delle Entrate

nella circolare 6.8.2007 n. 48, si individuano due principali tipologie di

Trusts:

Trust Opachi

Trust Trasparenti

• I redditi vengono tassati direttamente in capo al Trust

• I beneficiari NON vengono individuati

• I beneficiari vengono individuati

• I redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari

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È possibile, tuttavia, come precisa la circolare 48/2007, che un trust sia

al contempo opaco e trasparente, come avviene nel caso in cui l’atto

istitutivo preveda che una parte del reddito di un trust sia accantonata a

capitale e l’altra parte sia attribuita ai beneficiari (c.d. “trust di

accumulo”).

Il c.d. Trust di accumulo

In tal caso: • il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust; • il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà imputato ai beneficiari.

Pertanto dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di

esso attribuita al trust – sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES – nonché la parte

imputata per trasparenza ai beneficiari su cui questi ultimi assolveranno le imposte

sul reddito.

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Inoltre la trasparenza fiscale del Trust non può trovare

applicazione nelle ipotesi:

• TRUST DISCREZIONALE - quando il trustee ha la facoltà di

decidere se erogare o non erogare, a favore dei beneficiari

individuati, le somme o i valori costituiti dai redditi prodotti dal

trust, ovvero di scegliere i beneficiari cui attribuire il reddito

del trust all’interno di una lista predisposta dal disponente;

• di taluni redditi di natura finanziaria del trust soggetti a

RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA o ad IMPOSTA SOSTITUTIVA.

Ulteriori deroghe alla trasparenza del Trust

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1. Verifica della residenza

Criteri per la imputazione del reddito

3. Determinazione del reddito

A seconda della tipologia di attività esercitata

e della residenza fiscale, il trust è assimilato:

• agli enti non commerciali • agli enti commerciali • agli enti non residenti

2. Verifica dell’attività esercitata

• Trust residente

• Trust non residente

4. Imputazione del reddito

• Attività di impresa prevalente ( Art. 81 Tuir) • Attività di impresa non prevalente (Art. 142 Tuir)

A seconda della natura (opaco o trasparente)

il reddito sarà tassato:

• in capo al trust medesimo • in capo ai beneficiari

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la propria sede legale; ovvero la propria sede amministrativa; ovvero l’oggetto della propria attività.

La legge Finanziaria per il 2007 non ha previsto una disciplina

specifica per la definizione della residenza fiscale del trust. Di

conseguenza, ai trusts si applicheranno le regole generali previste,

in materia, dal TUIR.

Pertanto si considerano residenti in Italia gli enti che per la

maggior parte del periodo d’imposta hanno:

1. La residenza del Trust

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Il legislatore ha, inoltre, previsto, allo scopo di contrastare possibili

fenomeni di fittizia localizzazione di trusts all’estero, due ipotesi in cui il

trust costituito all’estero può essere considerato residente in Italia.

Il presupposto comune per l’operatività delle due nuove presunzioni di residenza

contenute nel “nuovo” art. 73 co. 3 del TUIR è rappresentato dall’istituzione del

trust in uno Stato non appartenente alla c.d. “white list” (art. 168-bis Tuir), ovvero

alla “lista” degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle

convenzioni contro le doppie imposizioni.

• successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l’imposizione di vincoli di destinazione su tali beni.

In particole quando: • almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente

residenti in Italia;

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Trust residenti

Trust non residenti

Sono tassati in relazione a tutti i

redditi da essi (ovunque) prodotti,

secondo il principio del world

wide income;

Sono tassati in relazione ai soli redditi

prodotti in Italia.

Ai fini della tassazione in base

alla residenza:

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• agli enti commerciali residenti se ha

per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali;

• agli enti non commerciali residenti se

non ha per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali;

• agli enti non residenti, se ha la

residenza fiscale all’estero.

A seconda della tipologia di attività esercitata e della

residenza fiscale, il trust è assimilato:

2. Attività esercitata dal Trust

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Fattore unificante della

commercialità (art. 81 Tuir)

REDDITO DI IMPRESA

Il reddito complessivo si determina

sommando tutte le singole

categorie reddituali come per gli

enti non commerciali (art. 143 ss.

Tuir).

(Redditi fondiari, reddito di capitale,

redditi di impresa e redditi diversi )

3. Determinazione del reddito

ESERCENTE ATTIVITA’ DI IMPRESA NON ESERCENTE ATTIVITA’ DI IMPRESA

Individuata l’attività del Trust, il suo reddito complessivo sarà

determinato per i Trust commerciali secondo le regole del reddito di

impresa mentre per i trust non commerciali sommando tutte le

singole categorie reddituali che hanno concorso alla sua formazione.

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IL TRUST RESIDENTE

- Trust Opaco

- Trust Trasparente

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Se il Trust è qualificato come residente, sarà tassato in Italia sui redditi, ovunque prodotti, in

applicazione del principio del word wilde income.

Come già accennato, per la determinazione dei redditi in capo al Trust residente occorre

distinguere se il Trust ha, o meno, per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività

commerciali.

In caso affermativo il reddito del Trust, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di

impresa ed è determinato secondo le disposizioni della Sezione I, Capo II, Titolo II del Tuir.

Diversamente, se il Trust residente non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di

attività commerciali, il suo reddito, ai sensi dell’art. 143 del Tuir, è formato dalla somma dei

redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti, ed è determinato secondo

le disposizioni del Capo III, Titolo II, del Tuir.

Il Trust residente

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La tassazione nel trust e profili elusivi

La tassazione si esaurisce in capo al Trust

Utile di fonte italiana: Quando il TRUST non ha beneficiari (di reddito) individuati,

l’imposizione avviene solo in capo al TRUST,

indipendentemente dalla sua natura (commerciale o non

commerciale).

Ottimizzazione dei flussi dei dividendi in Trust opaco:

Quando il beneficiario verrà individuato non c’è ulteriore

livello di tassazione

FONTE TRUST RESIDENTE

Italiana

Commerciale Tax 1,375%

(27,50% su un imponibile del 5%)

Non commerciale

Tax 1,375 % (27,50% su un imponibile del 5%)

1,375%

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Utile di fonte estera:

Nel caso in cui gli utili derivino dalla partecipazione in

società non residenti l’esenzione del 95% è condizionata

alla residenza della società della quale si detengono le

partecipazioni in uno Stato o territorio non appartenente

alla black list di cui al DM 21.11.2001.

In caso contrario, l’utile, se non già tassato ai sensi della

disciplina CFC, è integralmente imponibile.

FONTE TRUST RESIDENTE

Estera

Commerciale

Provenienti da: • partecipata white list: imponibile 5% • partecipata black list: imponibile 100%

Non commerciale

Provenienti da: • partecipata white list: imponibile 5% • partecipata black list: imponibile 100%

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Ottimizzazione dei flussi dei capital gains in Trust opachi

In ipotesi di cessione di partecipazioni qualificate,

poiché il beneficiario non è individuato, la

tassazione della plusvalenza avviene solo in capo al

TRUST al 13,67% (27,5% su un imponibile di

49,72%), mentre la successiva erogazione ai

beneficiari avviene sempre in esenzione.

Viceversa, se la plusvalenza è non qualificata

è soggetta ad imposta sostitutiva del 20%.

Part. in OP

TERZI

TRUST

Partecipazione qualificata 13,67%

Partecipazione non qualificata 20%

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Profili fiscali

La tassazione nel trust e profili elusivi

Tassazione dei redditi di natura finanziaria

Nell’ipotesi in cui il trust residente percepisca i redditi di natura finanziaria il

regime impositivo applicabile dipende, essenzialmente, dalla natura

dell’emittente.

EMITTENTE TRUST RESIDENTE

SOCIETÀ CON AZIONI

NON QUOTATE

Obbligazioni Ritenuta 20%

Non conta più

la durata del prestito

obbligazionario

Non conta più

la misura del tasso di interesse

La ritenuta su indicata avviene :

• a titolo di acconto se il trust esercita attività commerciale;

• a titolo d’imposta se il trust esercita attività non commerciale.

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EMITTENTE TRUST RESIDENTE

GRANDI EMITTENTI

Trust commerciale

• Nessuna ritenuta

• Imposizione in sede di dichiarazione

Trust non commerciale Imposta sostitutiva del 20%

Nel caso di obbligazioni emesse da grandi emittenti (ovvero banche e società per azioni quotate

in mercati regolamentati), il trattamento fiscale dei redditi derivanti da tali titoli varia a seconda

del soggetto che percepisca i redditi, distinguendo i soggetti c.d. “nettisti” (all’interno dei quali

possono rientrare i trust non commerciali) dai soggetti c.d. “lordisti” (all’interno dei quali possono

rientrare i trust commerciali).

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La tassazione nel trust e profili elusivi

I proventi immobiliari del trust subiscono imposizione se l’immobile da cui

derivano:

• si trova ubicato in Italia;

• o è (o deve essere) iscritto, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni

o nel catasto edilizio urbano;

Proventi Immobiliari

• nel caso di trust immobiliare residente in Italia, i redditi derivanti dallo

sfruttamento dell’immobile potrebbero essere oggetto di tassazione anche

ove l’immobile fosse ubicato all’estero, posto che i suoi frutti (canoni di

locazione) potrebbero essere attribuiti a dei beneficiari (residenti o meno in

Italia). In tal caso, infatti, si rientrerebbe nell’ipotesi prevista dall’art. 23, co.

1, lett. b), del TUIR, ovvero quella dei redditi di capitale attribuiti da un

soggetto residente in Italia.

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal

trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di

partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri

documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

La trasparenza del Trust residente:

• ai beneficiari non residenti (tale reddito

viene tassato in Italia in quanto prodotto in

Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b),

del TUIR, posto che si tratta di reddito di

capitale corrisposto da un soggetto

residente)

• ai beneficiari residenti

Pertanto il Trust residente imputa per trasparenza i propri redditi:

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Ottimizzazione dei flussi di dividendi con Trust trasparente:

Quando i beneficiari sono individuati, il TRUST si limita a

determinare il proprio reddito (imponibilità del dividendo

parti al 5%), che imputa per trasparenza in capo ai beneficiari

ove è tassato quale reddito di capitale ai sensi dell’art. 44,

comma 1, lett. g-sexies del TUIR).

Pertanto:

La tassazione dei dividendi erogati dalla società sia in

ipotesi di Trust commericiale che non commerciale subisce

una tassazione del 2.15 %, pari al 43% su un imponibile del

5% (art. 4, lett. q) D.Lgs 344/2003).

FONTE TASSAZIONE SUL BENEFICIARIO

Italiana

Commerciale Tax 2,15%

Non commerciale Tax 2.15%

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Ottimizzazione dei flussi di dividendi con Trust trasparente:

Utile di fonte estera:

Nel caso in cui gli utili derivino dalla partecipazione in società

non residenti l’esenzione del 95% è condizionata alla residenza

della società della quale si detengono le partecipazioni in uno

Stato o territorio non appartenente alla black list di cui al DM

21.11.2001.

In caso contrario, l’utile, integralmente imponibile, è tassato in

capo al beneficiario con la propria aliquota progressiva (max.

43%)

FONTE TASSAZIONE SUL BENEFICIARIO

Estera

Commerciale

Provenienti da: • partecipata white list: imponibile 5% • partecipata black list: imponibile 100%

Non commerciale

Provenienti da: • partecipata white list: imponibile 5% • partecipata black list: imponibile 100%

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Ottimizzazione dei flussi dei capital gains

Part. in OP

TERZI

TRUST

Partecipazione qualificata 21.38%

Partecipazione non qualificata 20%

Nel caso in cui il beneficiario è

individuato, in ipotesi di partecipazione

qualificata, il reddito imponibile del

TRUST, pari sempre al 49,72% della

plusvalenza, è imputato per trasparenza

ai beneficiari subendo un’imposizione

massima del 21,38% (pari

all’applicazione dell’aliquota Irpef del

43% sul 49,72% della plusvalenza).

Se, viceversa, la plusvalenza è non

qualificata, essa è soggetta ad

imposta sostitutiva del 20%.

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La tassazione nel trust e profili elusivi

IL TRUST NON RESIDENTE - Trust Opaco

- Trust Trasparente

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Se il Trust è qualificato non residente, in applicazione dell’art. 23 del Tuir, sarà tassato

in Italia solo per i redditi prodotti nello Stato.

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi prodotti all’estero dal Trust non

residente, questi sono chiaramente non imponibili in Italia e, quando erogati a

beneficiari residenti, sono tassati in capo a quest’ultimi nel momento dell’effettiva

percezione (principio di cassa) quale reddito di capitale ai sensi dell’ art. 44, comma 1,

lett. g-sexies), del Tuir.

Non imponibili in Italia

Il Trust non residente: redditi prodotti all’estero

Beneficiario Residente

Reddito di capitale

Beneficiario non Residente

Non imponibile in Italia

DISTRIBUZIONE

REDDITI DEL TRUST NON RESIDENTE PRODOTTI ALL’ESTERO

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei redditi prodotti in Italia dal Trust non

residente vale quanto segue:

• nella determinazione del suo reddito (sia che esso eserciti attività commerciale, sia

in caso contrario), dovranno essere considerati solo i redditi prodotti nello Stato ai

sensi dell’art. 23 del Tuir;

• questo reddito, così come determinato in capo al Trust, è tassato:

– in capo al trust stesso, se i beneficiari non sono identificati (Trust opaco);

– in capo ai beneficiari (residenti) se identificati, (Trust trasparente)

Il Trust non residente: redditi prodotti in Italia

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La tassazione nel trust e profili elusivi

SUI REDDITI PRODOTTI IN ITALIA AI SENSI DELL’ART. 23 TUIR

IRES

IRRILEVANTE LA DISTRIBUZIONE

AI BENEFICIARI RESIDENTI

IRES

Beneficiario Residente

IMPUTATO PER TRASPARENZA

Beneficiario Non Residente

IRRILEVANTE LA SUCCESSIVA

DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI

REDDITO DI CAPITALE

SUI REDDITI PRODOTTI IN ITALIA

AI SENSI DELL’ART. 23 TUIR

Beneficiario non Individuato

Trust Opaco Trust Trasparente

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Utile di fonte italiana:

Quando il TRUST non ha beneficiari

individuati, l’imposizione avviene solo in

capo al TRUST.

Ottimizzazione dei flussi dei dividendi con Trust opachi:

Quando il beneficiario verrà individuato

non c’è ulteriore livello di tassazione

FONTE TRUST NON RESIDENTE

Italiana

27% - Ritenuta a titolo d’imposta Art. 27, comma 3 Dpr 600/1973

1.375% - Ritenuta a titola d’imposta se

corrisposti a Trust soggetti ad imposta

sul reddito in Stati UE o SEE

Art. 27, comma 3-ter Dpr 600/1973

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Ottimizzazione dei flussi dei capital gains

Part. in ITA

TERZI

TRUST

Partecipazione qualificata 49.72%

Partecipazione non qualificata 20%

In ipotesi di cessione di

partecipazione qualificata in

società italiana, il reddito

imponibile del TRUST è pari al

49,72% della plusvalenza.

Se, viceversa, la plusvalenza è non

qualificata, essa è soggetta ad

imposta sostitutiva del 20%.

Quando il beneficiario verrà

individuato non c’è ulteriore

livello di tassazione

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Se il Trust non è residente, poiché è tassato

solo sui redditi prodotti nel territorio, ed il

dividendo in esame non lo è, non ha redditi

da dichiarare in Italia.

Quando i beneficiari percepiscono i dividendi

dal Trust dovranno dichiararli quali reddito di

capitale.

In questo caso, poiché il reddito non è

determinato dal Trust in Italia, il percettore-

beneficiario non beneficia dell’imponibilità

limitata al 5%, poiché deve tassare

integralmente quanto ricevuto.

TRUST

Soc. Op

Ottimizzazione dei flussi dei dividendi

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La tassazione nel trust e profili elusivi

Analoga situazione (ed imposizione) si

determina in sede di cessione della

partecipazione da parte del Trust.

Tale cessione non determina materia

imponibile in Italia, mentre il flusso di

reddito che viene distribuito dal Trust alla

persona fisica italiana subisce sempre

l’imposizione quale reddito di capitale ai

sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies)

del Tuir.

Ottimizzazione dei flussi dei capital gains

Part. in OP

TERZI

TRUST

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