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GIUSEPPE LETO BARONE COMPENDIO DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE Edizione elettronica a cura di EvolutionBook

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GIUSEPPE LETO BARONE

COMPENDIO DI

DIRITTO PENALE PARTE GENERALE

Edizione elettronica a cura di

EvolutionBook

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Sommario:

1. Il reato

1.1 Definizione di reato e caratteristiche 3

1.2 Ambito di applicazione della legge penale 5

1.3 Teorie del reato

5

2. Reato commissivo doloso

2.1 Caratteri 7

2.2 Circostanze di reato 10

2.3 Delitto tentato 11

2.4 Concorso di persone

12

3. Reato commissivo colposo

2.1 Caratteri 13

2.2 Cooperazione colposa

14

4. Il reato omissivo

4.1 In Generale

15

5. Responsabilità oggettiva

5.1 In Generale

17

6. Concorso di reati

6.1 In generale

19

7. Le sanzioni

7.1 Premesse 20

7.2 Commisurazione della pena 22

7.3 Misure di sicurezza 23

7.4 Sanzioni civili 23

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1. Il reato

1.1 - Definizione di reato e caratteristiche

Def. Reato:

“Fatto umano al quale l’ordinamento ricollega una

sanzione penale” 1.

3 caratteristiche

a) Materialità: vi deve essere un fatto esteriorizzato in qualche

modo (non c’è materialità solo nel pensiero di un reato)

b) Offensività: vi deve essere l’offesa ad un bene giuridico

c) Colpevolezza dell’autore, esigenza di muovergli un

rimprovero.

Il bene giuridico è “l’interesse o quegli interessi idonei a

realizzare scopi utili per il sistema sociale o per una sua parte”

Le norme penali proteggono tali beni giuridici anche se talvolta

non è agevole individuarli.

I 2 principi dell’ordinamento penale sono:

1. SUSSIDIARIETA’ la pena deve essere l’extrema ratio (2

teorie dottrinali maggioritarie): A) il criterio è soddisfatto

quando pena è indispensabile B) il criterio è soddisfatto

anche solo quando è utile

2. MERITEVOLEZZA l’aggressione al bene giuridico deve

essere intollerabile (più è importante il bene meno è

1 RUSCO E., FINDACA G. – “Diritto penale parte generale”, 98 – Zanichelli ,Bologna

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tollerabile la sua aggressione)

Le norme penali sono ispirate alla Legalità, che viene soddisfatto

con 4 principi

1. Riserva di Legge. Art.25 Cost: “nessuno può essere

punito se non in forza di una LEGGE entrata in vigore

prima della commissione…”; art.1 cp “Il fatto deve essere

espressamente previsto come reato ... e con le pene per

esso stabilite”.

Si è discusso in dottrina se solo la legge (che per essere

approvata tutela le minoranze, in parlamento) può

introdurre reati, ma ormai si accettano anche altre fonti (es

comunitarie)

2. Tassatività. Il fatto punito deve essere indicato in modo

tassativo.

3. Irretroattività. Sancita dall’Art.2 cp.; in ogni caso vi sono

delle deroghe a favore: es se la legge successiva è favorevole

(in concreto)

4. Divieto di Analogia. Da distinguere dall’interpretazione

(estensiva). L’interpretazione si distingue in autentica,

ufficiale (eseguita dal Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle

sue funzioni), Giudiziale e Dottrinale.

I criteri per l’interpretazione sono dettati dal CC:

connessione letterale delle parole e intenzione del

legislatore. Purtroppo il codice non detta una gerarchia.

Inoltre la dottrina aggiunge poi altri criteri: es criterio

storico.

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1.2 - Ambito di applicazione della legge penale:

Spaziale: la legge italiana si applica a tutti i reati commessi su

territorio dello stato e in alcuni casi anche a quelli commessi

all’estero:

- da italiani o stranieri indifferentemente, se reati

gravi (contro lo stato, falsificazione moneta o sigillo

ecc.)

- da italiani: se reato punito con reclusione a + di 3

anni o ergastolo, se il cittadino è in Italia

- da stranieri: se reato punito con reclusione a + di 3

anni o ergastolo, se lo straniero è in Italia e vi è la

richiesta del Min. di Grazia e Giustizia.

Personale: la legge si applica a tutti i soggetti con alcune

eccezioni (immunità es. diplomatiche)

1.3 - Teorie del reato.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Tra i tanti criteri

per riconoscerli si è generalmente scelto quello della pena

- Sono delitti quelli puniti con la pena della

Reclusione, Ergastolo e Multa

- Sono contravvenzioni quelle punite con Arresto

o Ammenda

Nel reato c’è sempre

- un soggetto attivo (chi commette il reato. Si discute

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sulle persone giuridiche per le quali il soggetto attivo

è sempre l’uomo, ma se il dirigente non sapeva?; Per

evitare di essere punito occorre: a. che non

sapesse, b. che l’impresa fosse di grandi

dimensioni, c. i soggetti da lui delegati

fossero competenti, d. i soggetti da lui

delegati avessero sufficienti poteri

- Soggetto passivo è il titolare del bene giuridico

danneggiato (che non coincide sempre con il

danneggiato (morale o economico) - es nell’omicidio

soggetto passivo è la vittima, danneggiato è il

familiare)

I reati si possono classificare anche in altri modi, come ad

esempio:

-Di evento se la norma prevede il verificarsi di un evento (es

omicidio: “cagionare la Morte di un uomo”)

-Di Azione

o ancora in

-Commissivi

-Omissivi (propri se c’è un evento) (impropri se non c’è evento)

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2. Reato Commissivo Doloso

2.1 – Caratteri

TIPICITA’.

La fattispecie è “l’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi che

costituiscono il reato” (citato).

Talvolta può prevedere un evento. Se c’è, è necessario il nesso di

causalità e cioè che l’evento sia dipeso dall’azione.

Per stabilire quando c’è il nesso vi sono varie teorie

a) teoria condizionalistica secondo la quale gli antecedenti

sono tutte cause dell’evento e sono tutte uguali come

valore. Il possibile correttivo si ha con il procedimento

dell’eliminazione mentale delle cause meno importanti (se

l’evento si sarebbe verificato ugualmente è una causa).

b) Metodo di generalizzazione: si applicano delle leggi

statistiche o universali (ogni qual volta c’è B ci deve per

forza essere A)

ANTIGIURIDICITA’

Si verifica nel caso in cui la fattispecie viene integrata (es si è

cagionato la morte di un uomo) ma tuttavia il comportamento è

giustificato da una diversa parte dell’ordinamento:

1. Consenso dell’avente diritto (il diritto deve essere

disponibile)

2. esercizio di un diritto (la modalità di esercizio del diritto

deve essere tipica di quel diritto: non lo è es introdursi

nella casa del ladro per riprendere l’oggetto rubato)

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3. adempimento di un dovere che può derivare da una norma

giuridica o da un ordine (l’ordine è di regola sindacabile

tranne che nell’ambito militare)

4. legittima difesa: “non è punibile chi ha commesso il fatto

per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un

diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un offesa

ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa”.

5. stato di necessità: “non è punibile chi ha commesso il fatto

per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od

altri dal pericolo di danno grave alla persona (pericolo da

lui non volontariamente causato ne evitabile, sempre che il

fatto sia proporzionato al pericolo)” qui il fatto è

direzionato verso un terzo per tanto il pericolo può essere

solo di danno grave alla persona, non così nella legittima

difesa.

6. uso legittimo armi

COLPEVOLEZZA

I suoi elementi sono 4:

1. Imputabilità capacità di intendere e volere al momento della

commissione del fatto

a. minore età se minore di 14 anni presunzione di

incapacità; da 14 a 18 da verificare concretamente; +18

presunzione di capacità che può essere esclusa

b. Infermità di mente: da valutare caso per caso.

c. Ubriachezza: scusa solo se è fortuita o dovuta a forza

maggiore; non scusa se è preordinata o colposa o ancora

abituale

d. Sordomutismo da valutare caso per caso.

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2. Elemento Soggettivo: dolo

il dolo c’è se (I)-l’evento dannoso o pericoloso è (II)-

previsto e (III)-voluto come conseguenza della azione (quindi 3

elementi).

Si è spesso discusso se è configurabile solo per i reati d’evento ma

si ritiene di no, ed evento dannoso o pericoloso va inteso come

insieme degli elementi della fattispecie.

Perché vi sia il dolo vi deve essere, oltre ai 3 elementi, la

coscienza dell’offesa.

Vari tipi di dolo:

Diretto: l’obbiettivo del reato non è l’evento che però è previsto e

accettato (es durante un rapimento muore il rapito)

Dolo eventuale se l’evento è previsto in maniera eventuale (può

succedere)

Intenzionale i 3 elementi

Non sempre è presente il dolo, ma talvolta il reato può essere

causato da errore (2 tipi di errore)

a. di fatto, errata percezione della realtà

b. di diritto, 1. sulla legge penale - non scusa; 2. sulla legge

extrapenale - scusa se si traduce in errore sul fatto.

3. Conoscenza dell’Illiceità. certamente non si richiede la

piena conoscenza dell’illiceità. Inoltre, sentenze della Corte

Costituzionale allargano l’interpretazione, si richiede infatti non

avere ignorato la legge penale per colpa. Di fatto quindi si

impone a chi fa una particolare attività di documentarsi sulla

legge che la regolamenta; il fatto di non sapere per colpa non

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scusa.

4. Cause di esclusione della colpevolezza. E’ stata sempre

utilizzata come valvola di sfogo da adattare alla situazione

concreta e si basa sul concetto di inesigibilità (cioè

l’ordinamento, in quella data situazione non avrebbe potuto

richiedere un comportamento diverso dall’autore).

I problemi di questa categoria sono però che c’è un’assenza di

criteri e non è chiaro se bisogna riferirsi ad un Uomo/Modello o al

caso concreto.

Nonostante le critiche dottrinali vi sono però dei casi di

inesigibilità accettati da tutti

- Stato di necessità

- Ordine criminoso insindacabile

- Ignoranza scusabile della legge penale

2.2 - Circostanze del reato

“L’esigenza di dare rilevanza alla situazione concreta verificatasi

in un reato, viene risolta con le circostanze” (citato). Ve ne sono

vari tipi

- Aggravanti (che aumentano o modificano

qualitativamente in peggio la pena) e Attenuanti

- Comuni (applicabili a tutti i reati) o Speciali (solo ad

alcuni)

- Ad efficacia comune (aumento o diminuzione della

pena fino ad 1/3 ) ed ad efficacia speciale (+ di 1/3)

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Le circostanze vengono imputate nel seguente modo

- Aggravanti (se conosciute o ignorate per colpa)

- Attenuanti (indipendentemente dalla conoscenza o

meno: criterio obiettivo)

Le circostanze possono anche concorrere

a. concorso omogeneo (dello stesso tipo es.

tutte attenuanti)

- se ad efficacia comune ci sono dei

limiti massimi per le aggravanti: non

più del triplo del massimo e non più

30 anni per reclusione e 5 per arresto

- se ad efficacia speciale: per aggravanti

si applica la pena per la circostanza più

grave; per attenuanti la pena per la

circostanza meno grave

b. concorso eterogeneo è necessario un

giudizio di prevalenza/equivalenza anche se

la scelta dei criteri non è meglio specificata.

2.3 - Delitto tentato

Quando la fattispecie del reato si completa (perché si compie

l’azione o si verifica l’evento) si dice che il reato è consumato. Può

accadere che un dato comportamento pur non completando la

fattispecie risulti tale da rendere opportuna la punizione.

Si parla di tentativo (punibile) quando gli atti compiuti sono:

a. idonei (l’idoneità va valutata a posteriori)

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b. univoci (non si possono avere dubbi su quella che era

l’intenzione)

Anche nel tentativo si possono avere le circostanze e si distingue

tra:

1. tentativo circostanziato di eletto

2. tentativo di delitto circostanziato (il delitto se fosse

stato consumato sarebbe stato circostanziato)

il tentativo non si configura per tutti i reati:

delitti – tentativo configurabile

contravvenzioni – tentativo non configurabile

colposi - tentativo non configurabile

2.4 - Concorso di persone

I reati sono concepiti come eseguibili da un solo soggetto (per lo

meno la maggior parte: ce ne sono alcuni già plurisoggettivi),

tuttavia possono essere compiuti anche da più di un soggetto. Si

parla, quindi di concorso, i cui elementi sono:

1. pluralità di agenti

2. commissione di un reato

3. contributo di ciascuno

4. elemento soggettivo (che deve essere articolato nella

coscienza e volontà di commettere il reato - volontà di

concorrere)

tutti i partecipanti soggiacciono alla pena prevista per il reato

(Tutti i concorsi sono uguali, anche se il giudice può valutare la

singola situazione).

Anche le circostanze sono applicabili al concorso.

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3. Reato Commissivo Colposo

3.1 - Caratteri

TIPICITA’

Non sempre perché possa esservi punizione ci deve essere il dolo,

talvolta è sufficiente la colpa.

Il criterio adottato dal codice è quello della:

- Prevedibilità (il giudizio deve essere fatto ex ante in

base ad un parametro oggettivo)

- Evitabilità

Per capire quando un evento era prevedibile ci sono delle regole

a. di origine sociale (era prevedibile se si è

agito con negligenza, impudenza o

imperizia)

b. di origine giuridica (è la norma che in

determinati casi impone un comportamento

specifico)

Alcune attività anche se pericolose (e quindi per le quali si

potrebbe prevedere qualche fattispecie penalistica) sono

consentite, per specifiche esigenze.

ANTIGIURIDICITA’

Non tutte le cause che scusano sono valide anche per i reati

colposi:

sono valide legittima difesa e Stato di necessità

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COLPEVOLEZZA

Presuppone la assenza di volontà a commettere il fatto

3.2 – Cooperazione colposa

Anche nei reati colposi è configurabile il concorso di persone.

Prende il nome di Cooperazione colposa: perché possa essere

punito anche chi partecipa è però necessario un legame

psicologico tra chi partecipa e chi commette il reato (es. un

incidente d’auto causato da negligenza, nella quale il passeggero

incitava l’autista ad andare più forte)

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4. Il Reato Omissivio

4.1 – In generale

Il modello tipico di illecito è l’azione, tuttavia i reati possono

essere commessi anche mediante omissione. Vi sono:

- Omissivi propri: mancato compimento dei un azione

- Omissivi impropri: mancato impedimento di un

evento

Per gli impropri, nel codice vi sono poche ipotesi tipiche di delitto

omissivo

a. rati contro la vita e l’incolumità

b. incolumità pubblica

perché possa esservi la punibilità è necessario da una parte il

Rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento (ci deve essere

una probabilità vicina alla certezza) ed un obbligo giuridico di

impedire l’evento (tali obblighi scaturiscono da leggi

regolamenti, contratti ecc.).

Il fenomeno che attribuisce la responsabilità per l’omissione è

giustificato dalla rilevanza dei beni (es la vita), per la protezione

dei quali si pongono altre persone (oltre ai diretti interessati che

non possono proteggerli adeguatamente). Le persone alle quali

viene attribuita la responsabilità sono

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- in una posizione di garanzia o di controllo o ancora

- sono originarie (es genitori per i figli) o derivate (es

da un contratto)

ANTIGIURIDICITA’: anche qui si configurano cause di

giustificazione, la più tipica è lo stato di necessità

COLPEVOLEZZA’:

- il dolo c’è se: c’era la consapevolezza dell’obbligo di

agire e la consapevolezza di potere agire

- la colpa se non c’erano le consapevolezze e non

c’erano per colpa

TENTATIVO è configurabile

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5. Responsabilità Oggettiva

5.1 – In generale

Art.47 c.p. statuisce che per un fatto delittuoso si risponde solo

per dolo o colpa… oppure anche senza, nei casi stabiliti dalla

legge; tale disposizione sembra contrastare con la personalità

della responsabilità penale.

La responsabilità attribuita senza dolo o colpa è detta

Responsabilità Oggettiva. Ve ne sono 2 tipi

Pura (senza dolo e colpa)

a. aberratio delicti: quando per un errore nell’utilizzo dei

mezzi del reato, o per un'altra causa, si verifica un evento

non voluto, il responsabile ne risponde se l’evento è

previsto come colposo.

b. Responsabilità del partecipante al delitto non voluto. Ne

risponde anche se non lo ha voluto, se è conseguenza della

sua azione o omissione.

c. Reati di stampa. Ne rispondono i dirigenti per i reati

commessi con mezzo stampa (per mancato controllo).

Mista (in cui c’è dolo o colpa)

a. delitti preterenintenzionali. Nel delitto minore (non

commesso) c’è il dolo, per quello effettivamente commesso

non è prevista nemmeno la colpa.

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b. reati aggravati dall’evento. Se si verifica l’evento descritto

in fattispecie, viene applicata un aggravio di pena.

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6. Concorso di reati

6.1 - In generale

Di solito nella commissione di un reato vi è una condotta ed un

reato, quando si commettono, invece, più reati, si parla di

concorso di reati

- concorso materiale: + condotte + reati (tante pene

quanti sono i reati)

- concorso formale: 1 condotta, + reati (la pena per il

+ grave aumentata fino ad un terzo)

Il problema è stabilire cosa è una condotta, e i criteri adottati sono

due:

a. contestualità degli atti

b. univocità del fine

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7. Le sanzioni

7.1 – Premesse

Le idee che stanno alla base delle sanzioni sono

- retribuzione (punire il colpevole per ciò che ha fatto)

- prevenzione generale (la sanzione prevista serve a

dissuadere la collettività da commettere il reato)

- prevenzione speciale (la sanzione serve a dissuadere

chi ha commesso il reato dal commetterlo in futuro)

Il nostro Ordinamento ha come scopo la rieducazione e prevede

un sistema a doppio binario (accanto alla sanzione c’è la misura di

sicurezza applicata a soggetti pericolosi socialmente e con scopi

risocializzativi)

Le pene principali sono:

Ergastolo, reclusione, arresto, multa e ammenda

Ve ne sono poi di accessorie ai delitti: Interdizione publ. Uffci,

interdizione legale ecc.

E accessorie alle contravvenzioni: sospensione dall’esercizio di

una professione o un arte ecc.

Oltre che accessorie ad entrambe le tipologie: es. pubblicazione

della sentenza.

L’ordinamento prevede delle sanzioni sostitutive delle pene

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detentive brevi, applicabili in determinate condizioni

- non per certi reati (quelli per i quali è esclusa

l’amnistia)

- soggettivi (che non ci sia stata una doppia condanna,

per il colpevole, a per reati stessa indole…)

queste sono:

a. semidetenzione (se il giudice vorrebbe

applicare una pena detentiva a meno di 1

anno) – il detenuto deve trascorrere almeno

10 ore al giorno in cella

b. libertà controllata (se il giudice vorrebbe

applicare una pena detentiva a meno di 6

mesi)

c. pena pecuniaria (se il giudice vorrebbe

applicare una pena detentiva a meno di 3

mesi)

Accanto a queste vi sono poi delle misure alternative alla

detenzione applicabili o d’ufficio o su richiesta di parte

(patteggiamento) a certe condizioni:

Che la pena detentiva applicabile (diminuita fino a un terzo) non

superi i 2 anni di detenzione

Queste sono:

a. Affidamento in prova ai servizi sociali

b. Detenzione domiciliare

c. Semilibertà (il detenuto può trascorrere parte della

giornata fuori dall’istituto, per lavorare)

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d. Liberazione anticipata

e. Permessi premio

7.2 - Commisurazione della pena

E’ disciplinata dal art.133 c.p. che indica 2 criteri

a. gravità del reato (da desumere: dai mezzi di esecuzione;

dalle modalità di commissione del reato)

b. propensione a delinquere (da desumere dal motivo, dal

carattere, dall’educazione, dalla vita ecc.)

In materia di sanzioni vi possono essere poi previste delle

Condizioni Obiettive di Punibilità ovvero dei fatti futuri ed

incerti, dai quali quale l’ordinamento fa dipendere la punibilità

- Cause di estinzione del Reato (sono tali quelle che

intervengono prima di una sentenza definitiva di

condanna) : Morte del reo, amnistia, Sospensione

condizionale, perdono giudiziale ecc.

- Cause di estinzione della pena (intervengono

successivamente alla sentenza e fanno cessare la

pena): Morte del reo, Amnistia, grazia, liberazione

condizionale ecc.

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7.3 - Misure di sicurezza

Il nostro Ordinamento accanto alle pene prevede le misure di

sicurezza che perseguono la pericolosità sociale del soggetto.

Le condizioni per applicarle sono 2:

- Oggettiva: la commissione di un reato

- Soggettiva: la pericolosità sociale del soggetto (che

va valutata in concreto e non si presume)

L’ordinamento stabilisce alcuni tipi di pericolosità Sociale

a. delinquente abituale

b. delinquente professionale (che trae

sussistenza dal crimine)

c. delinquente per tendenza (è dichiarato tale

chi, commettendo un rato, dimostra di

avere una Indole malvagia – la categoria

è molto dibattuta)

Le misure di sicurezza applicabili, sono

a. Personali di cui (detentive: ricovero in casa di cura,

ospedale psichiatrico ecc; non detentive: divieto di

soggiorno, divieto di frequentare locali pubblici ecc.)

b. Patrimoniali es confisca.

7.4 - Sanzioni civili

Accanto alle sanzioni penali, un illecito penale può dare luogo a

sanzioni civili, quali restituzioni, risarcimenti, rimborsi spese ecc.