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COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Regole statali e regionali

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COME SI DIVENTA

CERTIFICATORIENERGETICIRegole statali e regionali

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DIRETTORERESPONSABILERoberto NapoletanoRegistrazione n. 273del 22 giugno 2012

Acura diBianca LuciaMazzei (capo servizio)[email protected]@ilsole24ore.com

CoordinamentoMorena Pivetti (capo servizio)[email protected]

Le scritte evidenziate in rosso riguardano i provvedi-menti pubblicati integralmente in questa Guida+multimediale

Rimanda alle norme consultabili direttamentesullebanchedatide«IlSole-24Ore»

Il significato dei simboli

Introduzione

Certificatore energetico,professione del futuro 6

Capitolo 1Le regole nazionali

La certificazione puntaa ridurre i consumi delle case

di Chiara Maria Liguorie Giacomo Zennaro 10

Via libera per le laureee i diplomi scientifici

di Chiara Maria Liguorie Giacomo Zennaro 14

La giurisprudenza: nientecorsi per gli iscritti agli ordini

di Chiara Maria Liguorie Giacomo Zennaro 20

Cancellata l’autocertificazionein classeG

di Chiara Maria Liguorie Giacomo Zennaro 24

Capitolo 2Le Regioni del Nord

Tranne il Veneto, tutto il Nordviaggia con regole regionali

di Chiara Maria Liguori,Giovanna Landie Gabriella Ungaro 30

Capitolo 3Le Regioni autonome del NordBolzano e Trento apripistasugli edifici a basso impatto

di Fabrizio Luches 44

Capitolo 4Le Regioni del CentroPiù articolatoma volontarioil sistemadiMarche e Lazio

di Giovanna Landie Amalia Muollo 60

Capitolo 5Le Regioni delMezzogiornoRegole regionali solo in Puglia,norme statali nel resto del Sud

di Carmen Chierchia 70

Indicano la provenienza da un link esterno allebanchedatide«IlSole-24Ore»

In redazione:Massimo Agostini; Alessandro Arona; Marzio Bartoloni;Annamaria Capparelli; Paolo Del Bufalo; Giorgio dell’Ore-fice; Ernesto Diffidenti; Massimo Frontera; Barbara Gob-bi; Luigi Illiano; Flavia Landolfi; Alessandro Lerbini; EnzaLoddo; Rosanna Magnano; Silvia Marzialetti; Bianca Lu-cia Mazzei; Manuela Perrone; Morena Pivetti; Alessio Ro-meo Lironcurti; Mauro Salerno; Sara Todaro; Alessia Tri-podi; Valeria Uva

SOMMARIO

2Il Sole 24 Ore

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Sconti per lavoriin casaemobiliPer tutto il 2013 èpossibile godere delladetrazione del 50%per i lavori edili e diquella del 65%per gliinterventi energetici.Tutti i lavori ammessi,le procedure e gliadempimenti.

Capitolo 6Domande&Risposte

I quesiti più frequenti 78

Capitolo 7Le norme statali

Il Dpr detta i requisiti stataliper diventare certificatore

Il testo annotato del decreto del Presidentedella Repubblica 16 aprile 2103, n.75 86

Capitolo 8Le norme regionali

In Valle d’Aosta è necessarioconoscere il sistema regionale

Il testo dell’articolo 18 della Leggeregionale del 1˚ agosto 2012 n. 26 102

Nella Provincia di Trento,promossi o bocciati dagli Oda

Il testo annotato del decretodel Presidente della Provincia13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. 103

Piemonte, verifica dei requisitiper i tecnici di altre Regioni

Il testo annotato dell’articolo 6 dellaLegge regionale 28maggio 2007 n. 13 108

Piemonte, esonerati dal corsogli iscritti agli ordini e abilitati

Il testo annotato degli articoli3, 4 e 9 dell’allegato alla delibera4 agosto 2009 n. 43-11965 109

Lombardia, nella delibera 8745i requisiti dei certificatori

Il testo annotato degli articoli 16 e 17della delibera di Giunta 22dicembre2008n.8/8745 114

Da gennaio 2013 Finlombardagestisce l’accreditamento

Il testo annotato della delibera di Giunta21 novembre 2012 n. 9/4416 118

La Liguria recepisce il Tar,nientecorsipergliabilitati

Il testo annotato dell’allegato 1alla delibera di Giunta 21settembre 2009 n. 1254 121

Comeristrutturarela casaSi rinnova “Comeristrutturare la casa”,la rivista bimestraledel Gruppo 24Ore:informazioni pratichee di servizio percapire come e quantospendere permetterea nuovo l’abitazione.

Le offerte de Il Sole 24 Ore

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

3Il Sole 24 Ore

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COMEDARE LACASA IN

AFFITTOCome si affittano un appartamento, una casa, oppure

una stanza arredata, un ufficio o un negozio?Quale

contratto è conveniente scegliere, tenendo conto

dell’immobile che si possiede e delle esigenze

personali?Meglio un contratto libero, concordato o

transitorio? E se l’appartamento è ammobiliato quali

sono le regole?Come funziona il rent to buy, ovvero la

possibilità di stipulare un contratto di locazione con

patto di futura vendita?Qual è il prelievo fiscale

sull’affitto, quali i possibili sconti per l’inquilino e il

proprietario?Aquesti e amolti altri quesiti, tra sui la

cessazione del contratto e le procedure e i tempi

necessari per lo sfratto, risponde laGuida+Comedare

la casa in affitto - Contratti e fiscalità.

Tipologie contrattuali, agevolazioni e tassazione,

locazione in vista della vendita, fine locazione e

ricorso al giudice, questi i temi principali di

approfondimento degli esperti, accompagnati dalle

sentenze più recenti della Corte di Cassazione.

In questa Guida+ sia i proprietari di immobili, a uso

abitativo e per attività produttive, che gli inquilini

possono trovare il quadro completo delle norme e

della giurisprudenza, oltre a indicazioni pratiche e ai

modelli contrattuali. Arricchiscono e completano

l’offerta le domande e le risposte ai dubbi più

frequenti, le leggi annotate e l’accesso ai link

normativi più importanti.

L’Emilia Romagna richiedecapacità gestionali e operative

Il testo annotato degli articoli 6 e 7della delibera 4marzo 2008 n. 156 125

La doppia via delleMarche:la sostenibilità è volontaria

Il testo annotato degli articoli 6 e 7 dellalegge regionale 17 giugno 2008 n. 14 129

Marche, identikit dei tirocininella delibera 1689 del 2011

Il testo annotato della delibera19 dicembre 2011 n. 1689 131

Il Lazio si ispira alleMarche,

scelta fra due tipi di certificato

Il testo annotato degli articoli 12-14del regolamento regionale23 aprile 2012 n. 6 139

La Puglia disciplina i requisitiper accreditare i suoi tecnici

Il testo della delibera della GiuntaregionalePuglia 14dicembre2012n.2751 141

Capitolo 9La documentazione online

Tutti i provvedimenticonsultabili con un click 152

CONTRATTIEFISCALITA’

SOMMARIO

4Il Sole 24 Ore

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Il Dpr 75/2013 individuai requisiti: valgonoperò solo nelle Regioniprive di norme proprie

D opo un lunga attesa, è finalmen-te stato pubblicato sulla Gazzet-ta ufficiale del 27 giugno, il Dprapprovato dal Governo il 15 feb-braio scorso che disciplina la

professione di certificatore energetico, indivi-dua i titoli di studio necessari e regolamenta icorsi di formazione. L’entrata in vigore del de-creto 75/2013, scattata il 27 giugno, mettequindi fine al periodo transitorio in cui le nor-me di riferimento erano contenute nell’Alle-gato III del Dlgs 115/2008.

In base al principio di cedevolezza contenu-to nell’articolo 17 del decreto legislativo192/2005 le regole statali valgono però solonelle Regioni e nelle Province autonome chenon hanno provveduto al recepimento delladirettiva 2002/91/Ce o fino al momento incui questo avvenga.

Questo vuol dire che le regole statali ora in-trodotte dal Dpr 75 si applicano solo nelle Au-tonomie che non si sono già dotate di una pro-pria normativa. Lo stesso decreto stabilisceperò che Regioni e Province autonome allinei-no i propri provvedimenti a quelli statali. Sitratta comunque più di un invito che di unobbligo visto che non viene posta alcuna sca-denza, né previsto alcun tipo di sanzione.

Le nuove regole statali non riguarderannoquindi l’intero territorio nazionale ma solo leRegioni che non hanno ancora varato unapropria disciplina.

In questi anni molte Autonomie hanno legi-ferato in tema di certificazione energetica eregolamentato la professione del certificato-re, con discipline spesso molto differentil’una dall’altra.

Quella del certificatore energetico è infattiuna professione nuova ma in grande espansio-ne. L’attestato energetico è necessario in mol-tissimi casi, dalle nuove costruzioni ai trasferi-menti immobiliari, alla dimostrazione del mi-glioramento energetico degli edifici per otte-

Certificatoreenergetico,professionedel futuro

INTRODUZIONE

6Il Sole 24 Ore

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Regole nazionali e regionaliNelle Regioni che non hanno legiferato, quasi tutte quelle

del Sudad eccezione della Puglia, si applicano i requisiti

definiti dalla norma statale

nere lo sconto del 55 per cento. Per non parla-re delle ristrutturazioni edilizie pesanti.

Questa Guida+ disegna un quadro comple-to della situazione indicando le Autonomiein cui troveranno applicazione le norme con-tenute nel Dpr 75/2013 e quelle in cui, invece,si continuerà a seguire la disciplina regiona-le.

Rispetto a queste ultime, localizzate soprat-tutto nel Centro–Nord (al Sud solo la Puglia,a fine 2012, ha approvato una normativa adhoc) la Guida+ offre indicazioni dettagliatesulle singole regolamentazioni, con appro-fondimenti e tabelle specifiche per ogni sin-gola autonomia.

La fotografia scattata da questa Guida sulleregole per diventare certificatore energeticorivela quindi una situazione molto variegata:la disciplina statale si applica, a parte la Pu-glia, in tutto il Mezzogiorno, ma anche in To-scana, Umbria, Veneto e Friuli-Venezia Giu-lia (Marche e Lazio hanno introdotto un dop-pio canale in cui le regole regionali hanno ca-rattere volontario).

Nel primo capitolo vengono illustrati i con-tenuti del nuovo decreto statale (il Dpr del 16aprile n.75) , facendo inoltre il punto sul rap-porto fra regole nazionali e regole regionali.

In Dpr statale ammette praticamente tutti ititoli di studio e i diplomi scientifici, ponendoperò una differenza fra quelli che solo suffi-cienti a permettere lo svolgimento della pro-fessione di certificatore (a patto che siano ac-compagnati dall’iscrizione a Albi e Ordini edall’abilitazione alla progettazione di edifici eimpianti) e i titoli che, invece, richiedono sem-pre la frequentazione di un corso di formazio-ne con superamento di un’esame finale.

Un aspetto molto importante, affrontatosempre nel primo capitolo, è la possibilità,per un certificatore accreditato in una Regio-ne, di svolgere la propria attività anche nelresto del territorio nazionale.

Il secondo capitolo riguarda il Nord: solo ilVeneto non ha ancora varato una propria di-sciplina. Alle Regioni a statuto speciale (sem-pre del Nord-Italia) e alle Province autonomedi Trento e di Bolzano è dedicato il terzo capi-tolo. Tutte hanno regolamentato la certifica-zione energetica, ma in Friuli-Venezia Giu-lia, per ora, valgono le norme statali.

Nel Centro-Italia (quarto capitolo) soloMarche e Lazio hanno varato una disciplinaspecifica, mentre nel Mezzogiorno (quinto ca-pitolo), fatta eccezione per la Puglia, si appli-cano dappertutto le regole nazionali.

Nel capitolo dedicato ai quesiti, i nostriesperti affrontano i casi concreti e chiarisco-no i dubbi più frequenti.

Tutte le normative statali e regionali, arric-chite dalle note esplicative, sono pubblicatenel settimo e ottavo capitolo.

Completano il quadro i link alle leggi, ai re-golamenti, alle delibere e alla giurisprudenzarelativa a questo argomento.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

7Il Sole 24 Ore

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01Le regole nazionali

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È uno strumento voltoa incentivare il risparmioenergetico e orientarecostruttori e acquirenti

L a certificazione energetica è unostrumento volto a promuovere latrasparenza delmercato immobilia-re, con la finalità di orientare sia i co-struttori sia i compratori a predilige-

re edifici caratterizzati da standard elevati di ef-ficienza energetica.

Il legislatore europeo, ormai da tempo, si staadoperando al fine sia di favorire lo sviluppo del-la produzione di energia da fonti rinnovabili, siadi incentivare il risparmio energetico e la ridu-zione dei consumi di gas a effetto serra.

Proprio in questo contesto è stata emanata ladirettiva n. 2002/91/Ce sul rendimento energeti-co dell’edilizia, la quale ha introdotto la discipli-ma sulla certificazione energetica degli edifici.

Ladirettiva n. 2002/91/Ce è stata di recente sosti-tuita dalla direttiva n. 2010/31/Ue, che proseguenel dichiarato scopo di favorire il raggiungimen-todei menzionati obiettivi,segnalando, atalpro-posito, come gli edifici siano responsabili del

diChiaraMaria LiguorieGiacomoZennaro

La certificazione puntaa ridurre i consumi delle case

01 | LE REGOLE NAZIONALI

10Il Sole 24 Ore

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40% del consumo globale di energia dell’Unione.A livello nazionale la normativa europea è stata

recepitadalDlgs19agosto2005n. 192,qualedisci-plina generale sull’efficientamento energetico.

Successivamente, con il Dpr 2 aprile 2009 n.59, sono state dettate le metodologie di calcolo,nonché i criterigenerali e i requisiti dellepresta-zioni energetiche degli edifici e degli impianti,mentre, con il Decreto ministeriale del ministerodelloSviluppo economico del26 giugno2009, so-nostate approvate le Linee guida per la certifica-zione energetica degli edifici.

Il 13 dicembre 2012 è statopubblicato il Decreto ministe-riale dello Sviluppo economi-co22 novembre 2012 che intro-

duce alcune modifiche alle citate Linee guida na-zionali.Inparticolare,il decretoeliminala possii-blità per i proprietari di determinati immobili dioptare per l’autocertificazione della classe ener-getica più bassa (autocertificazione di classe G).

Da ultimo, il 6 giugno 2013 è entrato in vigore ilDl del 4 giugno 2013, n. 63 che recepisce la diretti-va 2010/31/UE ed apporta diverse modifiche alDlgs 192/2005. In particolare il Dl è intervenutosulla definizione di "attestato di prestazioneenergetica dell’edificio", definito quale docu-

mento, redatto nel rispetto del-lenorme contenute nel medesi-mo Dlgs, e rilasciato da espertiqualificati e indipendenti cheattestala prestazione energeti-

Il videoGiacomoZennaro, esperto de «Il Sole-24Ore», risponde

alla domanda:Cosa fa il certificatore energetico?Direttivan. 2010/31/Ue

DmSviluppoeconomico26giugno 2009

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

11Il Sole 24 Ore

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Direttive europee▼■ Direttiva n. 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002 sul rendimento

energetico in edilizia

■ Direttiva n. 2010/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 19 maggio 2010 sulla prestazione

energetica in edilizia

Leggi nazionali▼■ Dlgs 192/2005 – Attuazione della direttiva n. 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico

nell’edilizia

■ Dlgs 115/2008 – Attuazione della direttiva n. 2006/32/Ce relativa all’efficienza degli usi finali

dell’energia e i servizi energetici

■ Dpr 59/2009 – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), delDlgs 192/2005

■ Dm26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

■ Dm 22 novembre 2012 –Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici»

■ Dpr 16 aprile 2013, n. 75 –Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la

qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica

degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192

Norme regionali▼■ Le Regioni che hanno regolamentato in proprio sia attraverso leggi che decreti del presidente, della

giunta e del consiglio regionale

01 | LE REGOLE NAZIONALI

12Il Sole 24 Ore

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ca di un edificio attraverso l’utilizzo di specificidescrittori e fornisce raccomandazioni per ilmiglioramento dell’efficienza energetica.

Tali norme, a tutt’oggi, costituiscono il para-metro di riferimento in materia e trovano appli-cazione nelle Regioni che non si sono dotate diuna propria legislazione sul tema.

Quanto al contenuto, nell’attestato di presta-zione energetica ai sensi dell’articolo 6, comma 6del Dlgs 192/2005 sono riportati i dati relativi al-la prestazione energetica propri dell’edificio evengono indicate altresì le raccomandazioniper il miglioramento della predetta prestazio-ne. Detto certificato si caratterizza, inoltre, peravereuna validità massima di dieci anni ed è ag-giornato ad ogni intervento di ristrutturazioneo riqualificazione che interviene sulle perfor-mance energetiche dell’immobile e che, quindi,modifica la prestazione energetica dell’edificio.

Con riferimento all’ambito di applicazione,l’attestato di prestazione energetica risulta ob-bligatorio per gli edificie le unità immobiliari og-getto di nuova costruzione o ristrutturazioneimportante, ovvero, se già esistenti, di compra-vendita o di locazione ad un nuovo soggetto.L’obbligodi attestazione della prestazioneener-getica è esteso anche agli edifici pubblici, neiquali, qualora di superficie totale superiore a500 mq, l’attestato dovrà essere affisso e facil-mente leggibile al pubblico.

Come precisato altresì dalle menzionate Lineeguida nazionali, l’attestazione in questione, at-tribuendo specifiche classi prestazionali agliedifici e definendo il fabbisogno di energia deglistessi, è volto ad avere un effetto propositivo sulmercato immobiliare, in quanto orienta lo stes-so verso edifici a migliore rendimento energeti-co e permette ai cittadini di valutare e confronta-re la prestazione energetica in un ottica di costi-benefici.

In tale ambito, assume particolare rilievo lafigura del certificatore energetico, ovvero deltecnico chiamato a redigere il predetto attesta-to, figura che è stata di conseguenza apposita-mente regolamentata dal Legislatore.

Direttivan. 2002/91/Ce

La certificazione energetica

■ È il complesso delle operazioni svolte daisoggetti abilitati – i certificatori energetici –per il rilascio dell’ attestato di prestazioneenergetica dell'edificio, definito qualedocumento rilasciato da esperti qualificatie indipendenti che attesta la prestazioneenergetica di un edificio attraversol'utilizzo di specifici descrittori e fornisceraccomandazioni per il miglioramentodell'efficienza energetica.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

13Il Sole 24 Ore

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I l legislatore italiano ha provveduto adare attuazione alla direttiva n.2002/91/Ce relativa al rendimentoenergetico nell’edilizia con il Dlgs 19agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-

lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla suaentrata in vigore, avrebbero dovuto esseredefiniti, mediante emanazione di un apposi-to decreto del Presidente della Repubblica, irequisiti professionali e i criteri di accredi-tamento per assicurare la qualificazione el’indipendenza degli esperti o degli organi-smi a cui affidare la certificazione energeti-ca degli edifici. Sin da subito, quindi, eranostati posti in evidenza gli obiettivi di garanti-re la qualificazione e l’indipendenza deiprofessionisti deputati alla certificazioneenergetica.

Il decreto di attuazione previsto dall’arti-colo 4 del Dlgs 192/2005 è stato però appro-vato dal Consiglio dei ministri solo il 15 feb-braio 2013 ed è stato pubblicato sulla Gazzet-ta ufficiale n.149 del 27 giugno scorso, a piùdi quattro mesi dal varo. Si tratta del decretodel presidente della Repubblica del 16 apri-le 2013, n.75.

A seguito della pubblicazione e dell’entra-ta in vigore del Dpr 75/2013, scattata il 27giugno 2013, ossia lo stesso giorno dell’usci-ta in Gazzetta, non trova più applicazionela disciplina transitoria contenuta nell’alle-gato III al Dlgs 30 maggio 2008 n.115.

Completata l’attuazionedelle normeUeLa predisposizione del decreto di attuazione

è stata dettata dalla necessità di dare completaattuazione alla direttiva 2002/91/Ce, non com-pletamente recepita dalla normativa italianacon conseguente apertura di una procedura diinfrazione da parte della Commissione euro-

Il decreto 75/2013 individuaa livello statale i titoliche permettonodi diventare certificatore

diChiaraMaria LiguorieGiacomoZennaro

Via liberaalle laureee ai diplomiscientifici

01 | LE REGOLE NAZIONALI

14Il Sole 24 Ore

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pea (la 2006/2378).In particolare la Commissione contesta al-

l’Italia di non aver adottato nel proprio ordina-mento quanto previsto dall’articolo 7 e seguentidella direttiva, concernenti gli obblighi:

a. di presentare un attestato di certificazioneenergetica in caso di vendita o locazione di unimmobile;

b. di garantire l'indipendenza degli espertiqualificati deputati alla certificazione

c. di prevedere le ispezioni periodiche degliimpianti di condizionamento dell'aria con po-tenza nominale superiore a 12 KW.

Il decreto di attuazione si compone di 7 artico-li il cui scopo, in linea con i principi dettati dallanormativa comunitaria, è quello di definire i re-quisiti professionali ed i criteri di accredita-mento necessari per assicurare la qualificazio-

ne professionale e l'indipendenza dei professio-nisti e degli organismi a cui affidare la certifica-zione energetica degli edifici.

L’articolo 2 individua i soggetti certificatori,ossia coloro che sono abilitati ai fini dell'attivitàdi certificazione energetica, quali:

a. tecnici abilitati, ossia tecnici operanti siain veste di dipendente di enti e organismi pub-blici o di società di servizi pubbliche o private,comprese le società di ingegneria, che di profes-sionista libero od associato, i quali siano in pos-sesso di uno specifico titolo di laurea e siano abi-litati all’esercizio della relativa professione, op-pure che sono in possesso dell’attestato di fre-quenza di un corso di formazione per la certifi-cazione energetica e superamento dell’esame fi-nale;

b. enti pubblici e organismi di diritto pub-blico operanti nel settore dell’energia e del-l’edilizia, che esplicano l’attività con un tecni-co abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, inorganico;

c. organismi pubblici e privati qualificatiad effettuare le attività di ispezione nel setto-re delle costruzioni edili, opere di ingegneriacivile in generale e impiantistica connessa, ac-creditati Accredita secondo la Uni Cei En Iso/Iec 17020, che svolgono l’attività con un tecni-co abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, inorganico;

d. le società di servizi energetici (Esco) chesvolgono l’attività con un tecnico abilitato, od

Regole statali valide semancano le norme regionaliLa disciplina delDpr 75/2013 si applica nelleAutonomie

che non hanno una regolamentazione ad hoc. Le Regioni

devonoperò allineare le proprie regole a quelle statali

Direttiva n. 2002/91/Ce

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

15Il Sole 24 Ore

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un gruppo di tecnici abilitati, in organico.

Lenuove regole stataliRispetto alla disciplina contenuta nella previ-

gente disciplina transitoria (l’allegato III del Dl-gs n. 115/2008), le categorie di soggetti abilita-ti al rilascio della certificazione energetica so-no state ampliate, dal momento che sono statiinclusi anche diversi operatori del settore del-l’energia in possesso di precise competenzeprofessionali, di cui ai precedenti punti b), c) ed), purché operino, in ogni caso, tramite tecni-ci abilitati.

I successivi commi 3 e 4 dell’articolo 2 deldecreto 75/2013 specificano nel dettaglio i re-quisiti che deve possedere un soggetto per esse-re qualificato come tecnico abilitato ai fini delrilascio della certificazione energetica.

Sul punto, è opportuno premettere che ta-le disciplina, tramite una puntuale indica-zione dei requisiti in esame, elimina i dubbirelativi ai titoli necessari ad ottenere la qua-lifica di tecnico abilitato sorti con la prece-dente normativa transitoria e, inoltre, rece-pisce i principi espressi dalle diverse pronun-ce giurisprudenziali che sono intervenute inmateria.

I titoli autosufficientiIn particolare, il menzionato comma 3 del-

l’articolo 2 del decreto 75/2013 richiede che ilprofessionista abbia uno dei seguenti titoli distudio:

a. laurea magistrale o specialistica in:1. architettura ed ingegneria edile;2. ingegneria chimica;3. ingegneria civile;4. ingegneria dei sistemi edilizia (solo laurea

magistrale);5. ingegneria della sicurezza (solo laurea ma-

gistratale);6. ingegneria elettrica;7. ingegneria energetica e nucleare;8. ingegneria gestionale;9. ingegneria meccanica;10. ingegneria per l’ambiente ed il territorio;11. scienza ed ingegneria dei materiali;

Il Dpr 16 aprile 2013ha ampliato le categoriedi soggetti abilitati al rilasciodella certificazione

Quando la certificazione è obbligatoriaI casi in cui serve l’attestato di certificazione energetica dell’edificio

■ Edifici di nuova costruzione

■ Vendita o locazione di un immobile a un nuovo soggetto

■ Ristrutturazione importante di un edificio, ossia con lavori che insistono su oltre il 25% dellasuperficie dell’involucro dell’intero edificio

■ Ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l’involucro degli edifici di superficie utile superio-re a 1.000metri quadrati

■ Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile

superiore a 1.000mq

■ Accesso agli incentivi e alle agevolazioni finalizzate al miglioramento della prestazione energetica

degli edifici

■ Stipula o rinnovo dei contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici

pubblici

■ Edifici pubblici con superfice utile totale superiore a 500metri quadrati.Da luglio 2015 questa sogliascende a 250metri quadrati

01 | LE REGOLE NAZIONALI

16Il Sole 24 Ore

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12. scienze e tecnologie agrarie;13. scienze e tecnologie forestali e ambientali;b. laurea in:1. ingegneria civile e ambientale;2. ingegneria industriale:3. scienze dell’architettura;4. scienze e tecniche dell’edilizia;5. scienze e tecnologie agrarie e forestali;c. diploma di istruzione tecnica, settore tec-

nologico con uno dei seguenti indirizzi:1. meccanica, meccatronica ed energia, arti-

colazione energia;2. elettronica ed elettrotecnica, articolazio-

ne elettrotecnica;3. costruzioni, ambiente e territorio;4. agraria, agroalimentare e agroindustria,

articolazione gestione dell’ambiente e del terri-torio

d. diploma di perito industriale in uno deiseguenti indirizzi specializzati:

1. edilizia;2. elettronica;3. meccanica termotecnica;e. diploma di geometra;f. diploma di perito agrario o agrotecnico

Necessaria l’iscrizioneaAlbi oOrdiniIn aggiunta al possesso di uno dei suddetti

titoli, il professionista deve essere iscritto alrelativo ordine e collegio professionale, oveesistente, e abilitato all’esercizio della profes-sione relativa alla progettazione di edifici edimpianti asserviti agli edifici stessi, nell’am-bito delle specifiche competenze a esso attri-buite dalla legislazione vigente.

Si osservi che la disposizione specifica comel’abilitazione debba essere completa e, quin-di, comprendere, tutti i campi sopra specifica-ti altrimenti il professionista è tenuto ad opera-re con altro tecnico abilitato.

Senza l’iscrizione ci vuole il corsoIl successivo comma 4 dell’articolo 2 dispo-

ne che coloro i quali possiedono uno dei titolidi studio indicati al comma 3, ma non sonoabilitati all’esercizio della professione relati-va alla progettazione di edifici ed impianti as-serviti agli edifici stessi, devono altresì ottene-re un attestato di frequenza, con superamen-to dell’esame finale, relativo a specifici corsi diformazione per la certificazione energetica de-gli edifici.

I titoli conobbligodi formazioneIl comma 4 dell’articolo 2 del Dpr

75/2013 individua poi ulteriori titoli di stu-

Il videoGiacomoZennaro, espertode«Il Sole-24Ore», risponde

alladomanda:Quali sono i soggetti abilitati a svolgerel’attività di certificatore energetico?

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

17Il Sole 24 Ore

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dio, grazie ai quali è possibile ottenere laqualifica di tecnico abilitato alla certifica-zione energetica degli edifici. Chi è in pos-sesso di questi titoli, per diventare tecniciabilitati, deve però ottenere sempre un at-testato di frequenza, con superamentodell’esame finale, relativo a specifici corsidi formazione per la certificazione ener-getica degli edifici.

Questi ulteriori titoli di studio sono:a. laurea magistrale o specialistica in:1. fisica;2. ingegneria aerospaziale e astronautica;3. ingegneria biomedica;4. ingegneria dell’automazione;5. ingegneria delle telecomunicazioni;6. ingegneria elettronica;7. ingegneria informatica;8. ingegneria navale;9. matematica;10. modellistica matematico-fisica per l’in-

gegneria;11. pianificazione territoriale urbanistica ed

ambientale,12. scienze chimiche,

13. scienze della natura,14. scienze e tecnologie geologiche,15. scienze e tecnologie per l’ambiente e il

territorio,16. scienze geofisiche;b. laurea in:1. ingegneria dell’informazione2. scienze della pianificazione territoriale,

urbanistica, paesaggistica e ambientale,3. scienze e tecnologie chimiche,4. scienze e tecnologie fisiche,5. scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura,6. scienze geologiche,7. scienze matematiche;c. diploma di istruzione tecnica, settore tec-

nologico con indirizzi diversi da quelli di cui alprecedente punto c);

d. diploma di perito industriale, con indiriz-zo diverso rispetto a quello indicato al prece-dente punto d).

I corsi di formazioneIn merito a tali corsi di formazione, il com-

ma 5 dell’articolo 2 del Dpr 75/2013 prevedeche essi siano svolti:

■ Nel caso di certificazione di edifici di nuova costru-zione, l’assenza di conflitto interessi, tra l’altro

espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o

indiretto nel processo di progettazione e realizza-

zione dell’edificio da certificare o con i produttori

dei materiali e dei componenti in esso incorporati,

nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne

al richiedente, che in ogni caso non deve essere né

il coniuge né un parente fino al quarto grado

■ Nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’as-senzadi conflitto di interessi, ovvero di non coinvol-

gimento diretto o indiretto con i produttori dei ma-

teriali e dei componenti in esso incorporati, nonché

rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richie-

dente, che in ogni caso non deve essere né il coniu-

ge né un parente fino al quarto grado

■ Il requisito di indipendenza deve essere rispettato

anche nel caso in cui il tecnico abilitato sia dipen-dente od operi per conto di enti pubblici ovvero diorganismi di diritto pubblico operanti nel settore

dell’energia e dell’edilizia

I requisiti di indipendenza e imparzialitàCiò che devono dichiarare i soggetti certificatori all’atto di sottoscrizione della certificazione energetica

01 | LE REGOLE NAZIONALI

18Il Sole 24 Ore

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a. a livello nazionale da università, organi-smi ed enti di ricerca, consigli, ordini e colle-gi professionali;

b. a livello regionale, direttamente da Re-gioni e Province autonome e da altri soggettidi ambito regionale con competenza in mate-ria di certificazione energetica, autorizzatidalle stesse Regioni e Province autonome.

Di rilievo risulta l’articolo 3 del Dpr75/2013, che disciplina i requisiti di indipen-denza ed imparzialità dei soggetti abilitatialla certificazione energetica degli edifici. Sulpunto si ricordi che la corretta individuazionedi questi requisiti è funzionale all’adempi-mento degli obblighi derivanti dalla normati-va comunitaria.

L’indipendenzadel certificatoreIn particolare, proprio al fine di garantire

tale indipendenza, l’articolo in esame stabili-sce che all’atto di sottoscrizione dell’attesta-to di certificazione energetica, i soggetti cer-tificatori devono dichiarare:

a. nel caso di certificazione di edifici dinuova costruzione, l’assenza di conflitto diinteressi, tra l’altro espressa attraverso ilnon coinvolgimento diretto o indiretto nelprocesso di progettazione e realizzazione del-l’edificio da certificare o con i produttori deimateriali e dei componenti in esso incorpora-ti nonché rispetto ai vantaggi che possano de-rivarne al richiedente, che in ogni caso nondeve essere né il coniuge né un parente finoal quarto grado;

b. nel caso di certificazione di edifici esi-stenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovve-ro di non coinvolgimento diretto o indirettocon i produttori dei materiali e dei componen-ti in esso incorporati nonché rispetto ai vantag-gi che possano derivarne al richiedente, che inogni caso non deve essere né coniuge né paren-te fino al quarto grado.

Rispetto alla formulazione dei requisiti diindipendenza ed imparzialità previsti nell’al-legato III del Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008,il Dpr 75/2013 ha introdotto anche delle re-strizioni derivanti dal gra-do di parentela tra il certifi-catore energetico ed il sog-getto richiedente la certifi-cazione.

Inoltre, è stata eliminata la presunzionedel possesso di tali requisiti di indipenden-za da parte dei tecnici abilitati appartenentiall’organico di un ente pubblico o di un orga-nismo di diritto pubblico operante nel setto-re dell’energia e dell’edilizia.

Dal 27 giugno scorso, con l’entrata in vigo-re del Dpr 75/2013, tutti i soggetti abilitati aifini della certificazione energetica, individua-ti nel comma 1 dell’articolo 2, dovranno rende-re la suddetta dichiarazione al momento del-la sottoscrizione dell’atto di certificazione.

Il principio di cedevolezzaL’articolo 4, comma 1, del Dpr 75/2013, in

conformità a quanto precedentemente sta-bilito dall’articolo 18 del Dlgs n. 115/2008,prevede che l’applicazione delle disposi-zioni del Decreto stesso si applicano alleRegioni e Province autonome che non ab-

biano ancora provvedutoad adottare i propri prov-vedimenti attuativi delladirettiva n. 2002/91/Ce.

Ciò in espressa applica-

Il principio di cedevolezza■ L’articolo 17 del Dlgs 192/2005 prevede

la cosiddetta “clausola di cedevolezza”:la normativa nazionale continua cioèa essere efficace e vigente fino all’entratain vigore delle disposizioni normativevarate dalle Regioni o dalle Provinceautonome. L’obiettivo è evitare il formarsidi lacune all’interno dell’ordinamento

attraverso l’introduzione temporanea diuna disciplina destinata a cedere rispetto aquella successivamente adottata dallafonte competente. Le Regioni e le Provinceautonome sono comunque tenute alrispetto dei vincoli derivantidall’ordinamento comunitario e deiprincipi fondamentali desumibili dal

decreto stesso e dalla direttiva n.

2002/91/Ce.

Dlgs 192/2005,articolo 17

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

19Il Sole 24 Ore

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zione dell’articolo 17 del Dlgs n. 192/2005,rubricato “Clausola di cedevolezza”, il qua-le precisa, altresì, che nel dettare la normati-va di attuazione, le Regioni e le Provinceautonome sono tenute al rispetto dei vinco-li derivanti dall’ordinamento comunitarioe dei principi fondamentali desumibili daldecreto stesso e dalla Direttiva n.2002/91/Ce.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 del Dpr75/2013 individua tutte quelle misure chepossono essere adottate dalle Regioni e dal-le Province autonome per un’implementa-zione omogenea della normativa di attua-zione in esame, tra cui si segnalano:

a. l’adozione di un sistema di riconosci-

La giurisprudenza: niente corsi per gli iscritti agli ordini

S i ègiàaccennatonel testoal fattoche,nellamateria inesame, leRegionie leProvince

autonome,sonochiamateadettareunapropriadisciplinadidettaglio,nel rispettodeiprincipidiquellanazionale.Tuttavia,conspecificoriferimentoai titoliprofessionalieai requisiti richiestiper isoggettiabilitatia rilasciare lacertificazioneenergeticadegliedifici,nonsonomancati casi incui lanormaregionalesisiaposta incontrastoconquellastatale, suscitando lareazionedapartedialcunecategorieeordiniprofessionali, dandovita,altresì,adalcunesignificativepronuncegiurisprudenziali.InPuglia, ilTarBari, allineandosiaunacopiosagiurisprudenzacostituzionale,haribaditoche lamateriadelleprofessioni rientratraquelledicompetenzaconcorrenteStato-Regioniaisensidell’articolo117, comma3,dellaCostituzionee,tuttavia,nelnostroordinamentovige il principiosecondo ilqualecompetealloStatol’individuazionedinuoviprofiliprofessionaliedei requisitinecessariper il relativoesercizio(TarPuglia–Bari, sezione II, 11giugno2010n.2426).Alla lucedi taleprincipiohaquindi accolto ilricorsopropostodagliOrdini degli ingegneri delleProvince locali,annullando lanormativaregionaledi riferimento (Dgrn.2272/2009eRrn. 10/2010),nellaparte incui è intervenutaaimporreaprofessionisti iscritti al relativoOrdine l’obbligodi seguirespecifici corsidiformazioneper lacertificazioneenergeticadegli

edifici, perpoi superareunappositoesame finaleal finedipoter rilasciare l’attestatodicertificazione.Secondo il giudiceamministrativo, infatti, talenormativa regolamentaresipone incontrastoconquellanazionale, per laquale il professionistaiscrittoal relativoOrdinediappartenenzaèdiperséabilitatoal rilasciodella certificazioneenergetica, dandovita – illegittimamente–aunanuova figuraprofessionale.Rimostranzedel tuttoanaloghesonostatemossedallaFederazioneregionaledegli ingegneridelleMarcheedagliOrdinidegli IngegneridellaRegioneMarcheneiconfrontidellanormativaregionalemarchigiana(legge regionaleMarche14/2008).LaCortecostituzionale in talcasoharitenutoinfondata laquestionedi illegittimitàcostituzionaledellanorma inesame,percontrastoaquella statale, inviolazionedell’articolo117,comma3,dellaCostituzione, limitandosi,tuttavia,acensurare l’ordinanzadi rimessionedelTarMarcheallastessaCorte, senzaentrarenelmeritodellavicenda(Cortecostituzionale,ordinanza16aprile2012n. 102).ConriferimentoallaLiguria, invece,meritadiesseresegnalata l’ordinanzaconcui ilTarGenova, inaccoglimentodelledoglianzedegliOrdinidegli ingegneri locali, hasospeso l’efficaciadellaDgrn. 1601/2008nellaparte incui, ai finidell’iscrizioneall’elencodeicertificatori inLiguria,prescriveva ilpossessodell’attestatodi

Direttiva 2002/91/Ce

Tar Puglia – Bari, sezione II, sentenza11 giugno 2010 n. 2426

Tar Liguria – Genova, Ordinanza19marzo 2009 n. 88

Tar Emilia Romagna – Sezione I –sentenza 16 giugno 2009 n. 956

Dpr 12 gennaio 2011

I chiarimentiLe soluzioni delle controversie

01 | LE REGOLE NAZIONALI

20Il Sole 24 Ore

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mento dei soggetti abilitati a svolgere le atti-vità di certificazione energetica degli edifici,nel rispetto delle norme comunitarie in mate-ria di libera circolazione dei servizi;

b. la promozione di attività di formazionee aggiornamento dei soggetti certificatori;

c. la predisposizione nell’ambito delle fun-zioni delle Regioni e degli Enti locali di unsistema di accertamento della correttezza equalità dei servizi di certificazione;

d. la promozione di accordi o altri strumen-ti volti ad assicurare agli utenti prezzi equidi accesso ai servizi di certificazione energe-tica degli edifici.

Le Regioni e le Province autonome che al-la data del 27 giugno 2013 abbiano già prov-

veduto al recepimento della Direttiva n.2002/91/CE, dovranno adottare delle misu-re idonee a favorire un graduale ravvicina-mento con il contenuto del Dpr 75/2013.

Pertanto, la normativa nazionale conti-nua ad essere efficace e vigente fino all’en-trata in vigore delle specifiche disposizioninormative regionali o provinciali, secondoil “principio di cedevolezza”. Quest’ultimo,infatti, è un principio volto proprio ad evita-re il formarsi di lacune all’interno dell’ordi-namento e consente di introdurre tempora-neamente una disciplina destinata a cedererispetto a quella successivamente adottatadalla fonte competente, con effetti sequen-ziali.

partecipazionee ilsuperamentodispecificicorsidi formazioneautorizzatidallaRegioneancheper i soggetti iscritti ai relativiordiniprofessionalieabilitatiallaprogettazionediedificie impianti, nell’ambitodelle rispettivecompetenze(TarLiguria–Genova,ordinanza19marzo2009n.88).Ciò, inpalesecontrastocon lapiùvolte citatanormativanazionaledi riferimentoche,anchenellaversioneprevigentealdecretodi attuazione15 febbraio2013,nonprevedeva requisiti ulterioriper l’abilitazionedi tali soggetti.Particolare risulta il casodelPiemonte. In talecircostanza, infatti, è statoproposto ricorsostraordinarioalPresidentedellaRepubblicadapartedell’Ordinedegli architetti dellaProvinciadiTorino, il qualeha ritenuto illegittima lanormativaregionale (Dgrn.43-11965/2009)nellaparte incui imponevauncontributodi iscrizioneall’appositoelencodellaRegioneparia 100euroancheper i soggetti abilitati inquantogià iscrittiaipropri ordiniprofessionali di appartenenza,trattandosidiuna ingiustificataduplicazionediquantodagli stessi versatoai rispettivi ordini(decretodel PresidentedellaRepubblica 12gennaio2011n.2508).IlTarEmiliaRomagna inveceha ritenutoinfondati imotivi di ricorsofattivaleredalConsiglionazionaledei chimiciavversolaDgr7 luglio2008n. 1050,aventeaoggetto ilsistemadi

accreditamentodei soggetti preposti allacertificazioneenergeticadegli edifici. Inparticolare, il Taraditoha ritenutocondivisibile lanonmenzionenelladelibera impugnatadelprofessionista iscrittoall’albodei chimiciqualesoggettoabilitatoalla certificazione. Taleassuntosi fondasullecaratteristichepropriedellaprofessione inoggettocarentedelladirettarelazione traabilitazionealla certificazioneenergeticaeabilitazioneallaprogettazionediedifici e impianti asserviti agli edifici stessi.Alla lucedeiprimi interventi giurisprudenziali inmateria,emergeche leRegioninonsembranoessere titolateaprevedereoneriulteriori (corsiformativi,esamidi abilitazioneeccetera)per iprofessionisti iscritti ai relativi ordini eabilitatiallaprogettazionediedifici e impianti, attesocheessi sonodiper sestessi dichiarati idonei inbaseallanormativanazionale.Taleassunto risultadaultimoconfermatodaldecretodiattuazionedellanormativanazionale,cheespressamente indica i requisiti per laqualificadi tecnicoabilitato, distinguendo icasi incuioccorra la frequentazionediunappositocorsodiformazioneo risulti sufficiente l’iscrizioneall’albo.Taledecreto ha infatti recepito l’orientamentogiurisprudenziale sopra delineato, prescrivendo

espressamente che leRegioni assicurino lacoerenzadei loroprovvedimenti con lanormativanazionale.

CorteCostituzionale,ordinanza102/2012

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

21Il Sole 24 Ore

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I limiti al potere regionaleTrattandosi di materia così detta concor-

rente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, dellaCostituzione (professioni, valorizzazionedell’ambiente), Regioni e Province autono-me, nel dettare la loro disciplina, dovrannorispettare i principi propri della normativastatale, prevedendo disposizioni di detta-glio rispetto a quest’ultima, pena l’illegittimi-tà della disciplina regionale stessa. Tuttavia,sino ad oggi non sono mancati casi in cui lanorma regionale si è posta in contrasto conquella statale, suscitando la reazione da par-te di alcune categorie professionali e, di con-seguenza, diverse pronunce da parte delle au-torità giurisdizionali. Per una breve analisisu alcuni dei casi più significativi sul punto, sirinvia al relativo paragrafo di approfondi-mento.

La circolazione fraRegioniVisto il proliferare della normativa regiona-

le in materia, si osserva come possano emer-gere alcuni profili problematici per i sogget-ti abilitati a rilasciare la certificazione ener-getica degli edifici, o aspiranti tali, che vo-gliono operare in più Regioni o in tutto ilterritorio nazionale.

Al fine di dare completa attuazione al prin-cipio del mutuo riconoscimento dei sogget-ti abilitati fra le regioni, il Dpr 75/2013 si pre-occupa di promuovere l’adozione di misureatte a favorire l’applicazione omogenea del-la normativa in esame, tra cui è espressa-mente indicata l’adozione di un sistema diriconoscimento dei soggetti abilitati a svol-gere le attività di certificazione energeticadegli edifici, nel rispetto delle norme comu-nitarie in materia di libera circolazione deiservizi.

Tuttavia, ad oggi non è stato introdottoper legge un mutuo ed automatico riconosci-mento dei soggetti abilitati e, pertanto, è ne-cessario attendere l’adozione a livello regio-nale di un’apposita normativa di dettaglio.

Da un lato, infatti, non dovrebbero sorge-re problematiche particolari per i soggettiabilitati in conformità ai criteri dettati dallanormativa statale e iscritti nell’elenco di unaRegione che volessero svolgere la professio-ne di certificatore energetico anche nelle al-tre dove si applicano le norme statali (inquanto sprovviste di una propria disciplina)o in quelle in cui nulla viene detto rispetto alriconoscimento delle abilitazioni rilasciateda altre Regioni, dal momento che non sem-brano sussistere limiti in tal senso.

Dall’altro, invece, residuano ancora alcu-ne perplessità circa la possibilità:

a. per i soggetti abilitati sulla base di unanormativa regionale meno stringente diquella nazionale, di operare nel resto del ter-ritorio nazionale e, soprattutto;

b. per i soggetti abilitati in una specificaRegione sulla base dei criteri nazionali, dioperare in altre Regioni che prevedono crite-ri più stringenti ai fini dell’abilitazione rispet-to alla normativa nazionale.

In particolare, per quest’ultima categoriadi soggetti, pare oggi aprirsi un’effettiva pos-sibilità di esercitare la propria attività su tut-to il territorio nazionale. Infatti, la norma re-gionale che preveda limiti più stringenti erequisiti ulteriori rispetto a quelli nazionalisi porrebbe in contrasto con il Dpr 75/2013,secondo cui “le Regioni e le Province autono-me provvedono affinché sia assicurata la coe-renza dei loro provvedimenti con i contenutidel presente decreto” (Articolo 4).

In ottemperanza a tale previsione, quindi,la disciplina regionale, non dovrebbe preve-dere requisiti particolari ed ulteriori per isoggetti già di per sé abilitati alla progetta-zione di edifici ed impianti (architetti, inge-gneri, geometri, eccetera), iscritti all’Ordi-ne o al Collegio Professionale di apparte-nenza, come, ad esempio, la frequentazionedi ulteriori ed appositi corsi regionali, ma,semmai, limitarsi a prevedere prescrizionimeramente formali, quali, ad esempio, l’iscri-zione ad un apposito albo.

Il Dpr statale prevede che leRegioni allineino le proprienorme a quelle statalima non stabilisce scadenze

01 | LE REGOLE NAZIONALI

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Il controllo della qualità del servizioIl Dpr 75, in attuazione dell’articolo 4,

comma 1, lettera c), del Dlgs 19 agosto2005, n. 192, attribuisce alle Regioni e alleProvince autonome la definizione di pro-cedure di controllo volte ad accertare lacorrettezza e la qualità dei servizi di certifi-cazione.

Le autorità competenti ad eseguire i pre-detti controlli sono le stesse a cui sono de-mandati gli accertamenti e le ispezioni ne-cessarie all’osservanza delle norme relativeal contenimento dei consumi di energia nel-

l’esercizio e manutenzione degli impiantidi climatizzazione.

È altresì specificato, al comma 2 dell’arti-colo 5 del Dpr 75/2013, che i controlli sonoprioritariamente orientati alle classi ener-getiche più efficienti e comprendono:

a. l’accertamento documentale degli atte-stati di certificazione e la verifica del rispet-to delle procedure;

b. le valutazioni di congruenza tra dati diprogetto, dati di diagnosi, metodologia dicalcolo e risultati espressi;

c. le ispezioni delle opere o degli edifici.

I corsi di formazione

I lDpr75/2013,al finedi favorireun’applicazioneomogenea,coordinataed immediatamente

operativadellenormeinmateriadi certificazioneenergeticadegli edifici su tutto il territorionazionale,hastabilito i contenutiminimidei corsidiformazioneper i tecniciabilitati.Talidisposizionisono inclusenell’Allegato 1, il qualeprevedeche tali corsiabbianounadurataminimadi64oreesianoarticolati suottomoduli, ciascunofocalizzatosudiversiaspetti dellamateria inesame.Inparticolare, ilprimomodulosiconcentrasull’analisidelbackgroundnormativo,prevedendol’analisi:a.della legislazioneper l’efficienzaenergetica;b.delleproceduredicertificazione;c.dellanormativatecnicadi settored.degliobblighiedelle responsabilitàdelcertificatore(aspetto,quest’ultimo, talvoltatrascuratonellaprassiedestinato, invece,adassumeresempremaggiore importanza).Ilsecondomodulopone l’attenzionesulcalcolodellaprestazioneenergetica, trattando:a. ilbilancioenergeticodel sistemaedificio impiantob. ilcalcolodellaprestazioneenergeticadegliedifici;c. l’analisidisensibilitàper leprincipali variabili chene influenzano ladeterminazione.Il terzomodulosiconcentrasull’analisi tecnicoeconomicadegli investimentiesulleesercitazionipratiche.Ilquartomoduloaffronta tematichedinaturatecnicaanalizzando:a. l’involucroedilizioe, inparticolare, le tipologiee leprestazionienergetichedeicomponentidelmedesimo;

b. lesoluzioniprogettualiecostruttiveperl’ottimizzazionedeinuoviedificiedelmiglioramentodegliedifici esistenti.Ilquintomodulosuo trattagli impianti termici, conspecificaattenzionesulleprestazionienergetichedelle tecnologiesia tradizionali che innovativeesullesoluzioniprogettualiecostruttiveper ilmiglioramentodeinuovi impianti eperl’ottimizzazionedella ristrutturazionediquelliesistenti.Ilsestomoduloaffronta le tematiche relativeall’utilizzoeall’integrazionedelle fonti rinnovabili,mentre ilsettimo modulosiconcentrasualtriaspetti,qualiquelli legatialconfortabitativo, allaventilazionenaturaleemeccanicacontrollataeall’innovazionetecnologicaper lagestionedell’edificioedegli impianti.Infine, l’ottavoedultimomodulo, diportatamaggiormenteapplicativa,prevede:a.unapprofondimentodelladiagnosienergeticadegliedifici;b.degliesempiapplicativi;c.delleesercitazioniall’utilizzodeglistrumentiinformaticipostia riferimentodallanormativanazionale.Inviagenerale, lastrutturadeicorsi, cosìcomeipotizzata,parebenarticolata, concentrandosi suiprincipaliargomenti inerentiallacertificazioneenergeticadegli edificie, soprattutto,ha ilpregiodifocalizzarsi, interalia, sugliaspetti legatialmiglioramentodelleprestazionienergetichedegliedifici. Il tuttonell’apprezzabile tentativodi favorire ilprogressivo–enonsempreagevole–ravvicinamentodellevariedisposizioni regionali,ancheperquantoattieneaiprofili formativi.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

23Il Sole 24 Ore

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Cancellata l’autocertificazione in classe G

I l Dlgs28/2011, voltoa recepire ladirettivan.2009/28/Cesullapromozionedelleenergierinnovabili, è intervenutoanchesuisistemidiincentivazionedell’efficienzaenergetica.L’articolo 13delDlgs28/2011hamodificato ilDlgs 192/2005,al finediprevedereunamaggioretrasparenzadelle informazioni commerciali econtrattuali relativeallacertificazioneenergeticadegli edifici eall’indicedi prestazioneenergeticadegli immobili oggettodi compravendita.LadisciplinacontenutanelDlgs 192/2005èstatadaultimomodificatadalDldel4giugno2013n.63, entrato invigore il6giugno2013, cherecepisce ladirettiva2010/31/UE. Inparticolarel'articolo6delDl63/2013hamodificato l'articolo6delDlgs 192/2005chedisciplina il rilascioel'affissionedell'attestatodiprestazioneenergetica.Adoggi, quindi, il nuovoarticolo6delDlgs192/2005,prevedeche l'attestatodiprestazioneenergetica sia rilasciatopergli edificio leunità immobiliari costruiti, vendutio locati adunnuovosoggetto.Inparticolare,dettanormastabilisceche:a.nei contratti di compravenditaodi locazionediedifici odi singoleunità immobiliari vengainseritaun’appositaclausolacon laqualel'acquirenteo il conduttoredannoattodi averricevuto le informazioni e ladocumentazione inordineallaprestazioneenergeticadegli edifici.b.nel casodioffertaatitoloonerosodi edificiodisingoleunità immobiliari, adecorreredal6giugno2013, gliannunci commerciali di venditadevonoriportare l'indicediprestazioneenergeticadell'involucroedilizioeglobaledell'edificioodell'unità immobiliaree laclasseenergeticacorrispondente.Perquantoconcerne laclausolaadhocneicontratti di cui al precedentepuntoa, questadeveessere inseritanei contratti dicompravenditaodi locazionedi edificiodi singoleunità immobiliari edevedareattoche l'acquirenteo il conduttorehanno ricevuto leinformazioni e ladocumentazione inordineallacertificazioneenergetica. Si osservi chenel casodivenditaodi nuova locazionedi edificiounitàimmobiliari, il proprietariodeve renderedisponibile l'attestatodiprestazioneenergeticaall'avviodelle rispettive trattiveeconsegnarloallafinedellemedesime.Nelcasodi edificio incostruzione, il rilasciodellaprestazioneenergeticaavvienecon ladichiarazionedi fine lavori.

Laviolazionedi taleobbligodi consegnanondetermina lanullitàdell'atto,madetermina laresponsabilitàamministrativadelproprietarioodel costruttorenei confrontidell'acquirente.Unesempiodi clausolacontrattualesullacertificazioneenergetica:LeParti, in relazionealdispostodell'articolo6Dlgsn. 192del 19agosto2005,esuccessivemodifiche,nonchédell'articolo ... dellaLeggedellaRegione ... n. ... del ..., e successivemodifiche,dichiaranodi esserestateedotte sullanormativavigente inmateriadi prestazioneenergetica; a taleproposito lapartevenditricedichiaradi averconsegnatoallapartecompratrice l'attestatodiprestazionen. ... rilasciato indata ... (scadenza indata ...), predispostoda ..., iscrittoall'albodi ... al n.... e iscrittoall'albodei certificatori energetici dellaRegione ... al n. ..., attestatochesi allegaalpresenteattosotto la lettera ..., laparteacquirenteadogni effettodi leggedàattodiaver ricevuto leinformazioni e ladocumentazione inodineallaprestazioneenergeticadegli edifici.L'attestatodiprestazioneenergetica avràunaduratadi 10annidalmomentodel rilascioedovràessereaggiornatoadogniristrutturazioneo riqualificazioneche intervienesulleperformanceenergeticadell'unitàimmobiliare.Nel casodiedificipubblici consuperficiemaggioreai500mq (250mqapartiredal9 luglio2015), l'attestatodiprestazioneenergeticadovràessereaffisso inmododaesserebenvisibile alpubblico.Il 13dicembre2012erastato inoltrepubblicatosullaGazzettaUfficialedel 13dicembre2012n.290, ilDm22novembre2012cheavevaintrodottoalcunemodifichealle lineeguidanazionaliper lacertificazioneenergeticadegliedifici approvateconDpr2aprile2009n.59.Talenormativahadisposto infatti che l’attestatodicertificazioneenergeticacostituisceundocumentorilasciatoda tecniciabilitati checlassifica tuttigli appartamentiattribuendogliunadeterminataclasseenergeticada indicarsiconuna letteradell’alfabetoA+(pergli immobili amaggiorefficienzaenergetica) finoalla letteraG(che individuagli immobili dipiù scadenteefficienzaenergetica).Sinoti chedettoattestatononriguardabox,cantine,autorimesse,depositi, trattandosidistrutture incuinonènecessariogarantireuncomfortabitativo.Taleesclusionenonoperaneiriguardidelleporzioni dei suddetti immobilieventualmenteadibiti auffici eassimilabili.

01 | LE REGOLE NAZIONALI

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Inparticolare, il decretohaeliminato lapossibilitàper iproprietari dideterminatiimmobilidioptareper l’autocertificazionedellaclasseenergeticapiùbassa(autocertificazionediclasseG), dandocosì attuazioneall’articolo9delladirettivache imponeagli Statimembri diadottareunsistemadi ispezioniperiodichedegliimpiantidi condizionamentod’ariadi potenzamaggioredi 12kW.Contali disposizioni, poi completatedaldecretodelpresidentedellaRepubblicadel 16aprile2013,n.75, l’Italiahadato rispostaaquanto indicatodallaCommissioneeuropeanell’ambitodellaproceduradi infrazionen.2006/2378edalleultimeeccezioni contenutenelpareremotivatoinviato, tragli altri StatimembriancheaBulgaria,GreciaePortogallo,per lamancatacomunicazionedellemisureattuativedelladirettivan. 2010/31/Cesulleprestazionienergetichenell’edilizia, laqualedovevaessererecepitaentro il 9 luglio2012.Se l’Italia, al pari degli altri Statimembri, nonottemperaal suoobbligo legaleentroduemesi laCommissionepuòdecideredi deferirlaallaCortedigiustizia, comegiàaccaduto in riferimentoallamancataattuazionedelladirettivan.2002/91/Ce.Aunannodidistanzadall’obbligo introdottocon ilDlgs28/2011, gli operatori del settoredichiaranounabuonaattuazionedell’obbligodi indicare la

categoriadi appartenenzadell’edificioodell’unitàimmobiliaresindall’annunciodi vendita. Infatti,l’obbligocosì introdottocomportachegli agentiimmobiliari, nelpredisporregli annuncicommerciali relativi agli immobili ausoabitativodovrannopreoccuparsidi riceveredalproprietarioevisionare lapredettaattestazione.Comedetto, ilDm22novembre2012, invigoredal28dicembre2012,applicabileanchealleRegionichenonhanno legiferato inmateria,vietadel tutto l’autodichiarazionesostitutivadell’attestatodi certificazioneenergeticaconattribuzionedellaclasseGper l’immobileoggettodel trasferimentoa titolooneroso.Èopportunosottolineare come,primadelDm22novembre2012,soltanto laLombardiaavevaadottato taledivieto.L’autodichiarazionedelproprietariodell’edificioodell’unità immobiliareconattribuzionedellaclasseG,èstatamoltoutilizzata inquantoaveva ilvantaggioper il venditorediessereprivadiqualsiasi costo.Infine, il recenteDmprevede l’obbligopergliamministratoridegli stabili edei responsabilidegli impiantidi fornireai condominioaicertificatori, daquesti incaricati, tutte leinformazionie idati edilizie impiantistici,compreso il librettodi impianto(odi centrale)perlaclimatizzazione, necessari alla realizzazionedellacertificazioneenergeticadegli edifici.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Per chi ha conseguito questi titoli di studio, formazione e superamento dell’esame finale sono obbligatori

Laureamagistrale o specialistica in:■ Fisica

■ Ingegneria aerospaziale e astronautica

■ Ingegneria biomedica

■ Ingegneria dell’automazione

■ Ingegneria delle telecomunicazioni

■ Ingegneria elettronica

■ Ingegneria informatica

■ Ingegneria navale

■ Matematica

■ Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

■ Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

■ Scienze chimiche

■ Scienze della natura

■ Scienze e tecnologie geologiche

■ Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

■ Scienze geofisiche

Laurea in:■ Ingegneria dell’informazione

■ Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

■ Scienze e tecnologie chimiche

■ Scienze e tecnologie fisiche

■ Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

■ Scienze geologiche

■ Scienzematematiche

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli di cuialla tabella nella pagina seguenteDiploma di perito industriale, con indirizzo diverso da quelli di cui alla tabella nellapagina seguente

Titoli con obbligo di formazione

01 | LE REGOLE NAZIONALI

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Formazione obbligatoria solo per chi non è iscritto a ordini o albi professionali e non è abilitato alla progettazione

Laureamagistrale o specialistica in:■ Architettura e ingegneria edile■ Ingegneria chimica■ Ingegneria civile■ Ingegneria dei sistemi edilizi■ Ingegneria della sicurezza■ Ingegneria elettrica■ Ingegneria energetica e nucleare■ Ingegneria gestionale■ Ingegneria meccanica■ Ingegneria per l’ambiente e il territorio■ Scienza e ingegneria dei materiali■ Scienze e tecnologie agrarie■ Scienze e tecnologie forestali e ambientaliLaurea in:■ Ingegneria civile e ambientale■ Ingegneria industriale■ Scienze dell’architettura■ Scienze e tecniche dell’edilizia■ Scienze e tecnologie agrarie e forestaliDiploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzi in:■ Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia■ Elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica■ Costruzioni, ambiente e territorio■ Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorioDiploma di perito industriale, indirizzi specializzati in:■ Edilizia■ Elettronica■ Meccanica termotecnicaDiploma di geometraDiploma di perito agrario o agrotecnico

Titoli con obbligo di formazione solo semanca iscrizione all’albo

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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02Le Regioni

del Nord

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I l Veneto è l’unica Regio-ne del Nord Italia in cuil’accreditamento deicertificatori segue lenorme nazionali. Infat-

ti, non ha mai disciplinato la materia. EmiliaRomagna, Piemonte, Liguria e Lombardia, in-vece, hanno una regolamentazione ad hoc.Re-centemente la Liguria ha approvato una leggeregionale (la n.23 del 30 luglio 2012) che de-manda alla normativa statale vigente la defini-zione di tecnico abilitato, ai fini del rilascio, inmaniera indipendente, dell’attestazione diprestazione energetica degli edifici, ma con-ferma in capo alla Regione l’istituzione del-l’apposito elenco dei tecnici abilitati

Il PiemonteIn recepimento della nor-

mativa nazionale in materiadi certificazione energetica de-gli edifici la Regione Piemon-

te ha emanato la legge regionale 28 maggio2007 n. 13, recante «Disposizioni in materia direndimento energetico nell’edilizia».

Contiene l’individuazione e le indicazioni su:a. la metodologia;b. le condizioni minime;c. le prescrizioni specifiche per la formazio-

ne e il rilascio dei certificati energetici relativia edifici di nuova costruzione o esistenti;

d. le tecniche di promozione dell’uso razio-nale dell’energia;

Regioni del Nord■ Piemonte

Legge 13/2007edelibera n. 43-11965 del 2009

■ Lombardia

Deliberazioni 22 novembre 2008 n. 8/8745 e

21 novembre 2012 n. 9/4416

■ Veneto

Si applica la normativa statale

■ Liguria

Legge 23/2012 e 22/2007.

Dgr 709/2012 e deliberazione 1254/2009

■ Emilia Romagna

Deliberazione di Consiglio n. 156/2008;

Deliberazione di Giunta n. 429/2012

Tranne il Veneto, tutto il Nordviaggia con regole regionali

Legge regionalePiemonte13/2007

diChiaraMaria Liguori, Giovanna Landi eGabriella Ungaro

02 | LE REGIONI DEL NORD

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e. i requisiti professionali;f. i criteri di accreditamento dei soggetti abi-

litati al rilascio dell’attestato di certificazioneenergetica degli edifici.

La legge ha poi delegato l’ulteriore specifica-zione alle deliberazioni della Giunta regionaleemesse in sua attuazione.

I soggetti abilitatiAlla luce delle citate discipline, e in particola-

re dell’articolo 6, comma 1, della legge regiona-le 13/2007 e successive mo-dificazioni e integrazioni edel paragrafo 3 della Drg43-11695/2009 e successivemodificazioni e integrazio-ni, il certificatore energeti-co della Regione Piemonte,per poter essere abilitato a ri-lasciare l’attestato per la cer-tificazione energetica, deveessere iscritto nell’apposi-

to Elenco regionale, gestito dalla Direzione in-novazione ricerca ed università – Settore politi-che energetiche. Ai fini dell’ammissione al-l’iscrizione nel citato Elenco, le due norme in-dicate prescrivono la sussistenza, alla data del-la presentazione della relativa domanda, di de-terminati requisiti.

Più nello specifico, sono ammessi all’iscrizio-ne nell’Elenco regionale dei professionisti e deisoggetti abilitati al rilascio di certificazioneenergetica, gli ingegneri o architetti, iscritti airelativi ordini professionali e abilitati all’eser-cizio della professione relativa alla progettazio-

ne di edifici e impianti asser-viti agli edifici stessi, nell’am-bito delle competenze a essiattribuite dalla legislazionevigente.

Sono altresì ammessi:a. i geometri;b. i periti;c. gli agrotecnici e gli agro-

tecnici laureati, iscritti ai re-lativi collegi professionali e

In Liguria regole statalimaelenco regionaleCon la legge 30 luglio 2012 n. 23 la Liguria ha demandato

alla normativa statale la definizione di tecnico abilitato,ma

ha confermato l’istituzione di un elenco regionaleDgr Piemonte n. 43-11965/2009

8.005I certificatori

Regione PiemonteI professionisti iscritti

all’Elenco regionale

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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abilitati all’esercizio della professione relativaalla progettazione di edifici e impianti asservitiagli edifici stessi, che operino all’interno delleproprie capacità.

Ove quest’ultimo aspetto non sia possibile, laDgr 43-11695/2009 consente la collaborazionecon altri professionisti o soggetti iscritti nel-l’Elenco, al fine di permettere la copertura ditutti gli ambiti professionali per i quali è richie-sta la competenza.

Per tutti i professionisti suindicati, l’iscri-zione ai relativi ordini o collegi professiona-li e l’abilitazione all’esercizio della profes-sione costituiscono condizioni sufficienti aifini dell’esercizio dell’attività di certificato-re, purché sia al contempo garantito il rispet-to dei requisiti di indipendenza indicati dalcomma 10 dell’articolo 5 della legge regiona-

le 13/2007, allorché si apprestino a rilascia-re lo specifico attestato di certificazioneenergetica.

In aggiunta a tali figure professionali, la lette-ra c) del paragrafo 3.2 della Dgr 43-11695/2009e successive modificazioni e integrazioni, indi-vidua come ulteriori soggetti potenzialmenteammessi all’iscrizione nell’Elenco anche colo-ro che posseggono:

a. la laurea in Ingegneria;b. la laurea in Architettura;c. il diploma di geometra;d. il diploma di perito industriale;e. il diploma di perito agrario;f. il diploma di agrotecnico;g. la laurea in Scienze ambientali;h. la laurea in Chimica o Fisica;i. la laurea in Scienze e Tecnologie agrarie;

Come farsi riconoscere se si è certificatori in altre Regioni▼

Piemonte ■ I tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati all’esercizio dellaprofessione relativa alla progettazione di edifici e iianti asserviti agli edifici stessi,ovvero i tecnici che sono in possessori di requisiti equivalenti conseguiti in altre

Regioni italiane o in Stati esteri provvedono a farne richiesta alla Regione, la qualeverifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelliprevisti dalla legge regionale 13/2007. I soggetti in possesso di titoli di studiotecnico-scientifici che abbiano conseguito con esito positivo l’attestazione di parte-cipazione al corso di formazione in altre Regioni italiane o Stati esteri hanno la

possibilità di accedere direttamente alla verifica finale senza la necessità di frequen-tare il corso di formazione della Regione

Lombardia ■ Finlombarda, organismo regionale di accreditamento (a partire dal 1˚ gennaio2013 a seguito di accorpamento con il precedente organismo, denominato Cestec),

previo parere della Regione Lombardia, può accreditare come certificatori soggettiin possesso dei titoli di studio e professionali previsti che siano stati riconosciuti inaltre Regioni e Province autonome oppure in altri Paesi dell’Unione europea,riservandosi comunque l’accertamento del possesso di competenze all’accredita-

mento secondo la normativa vigente in Lombardia

Liguria ■ I professionisti già abilitati hanno comunque l’obbligo di frequentare quei modulidel corso di formazione che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali: il

regolamento regionale, il software per la compilazione dei certificati energetici e

l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche (16 ore)

Emilia Romagna ■ La domanda di accreditamento va presentata alla alla società regionale NuovaQuascoScrl. È previsto un accreditamento con procedura semplificata per i sogget-ti riconosciuti da altri Paesi europei e da altre Regioni o Province autonome.

02 | LE REGIONI DEL NORD

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l. la laurea in Scienze e Tecnologie forestalie ambientali, purché abbiano conseguito, conesito positivo, l’attestazione di partecipazioneal corso di formazione regionale.

Il corsodi formazioneTale corso di formazione persegue l’ovvia fi-

nalità di fornire ai soggetti in possesso dei re-quisiti appena citati le conoscenze fondamen-tali in materia di certificazione energetica re-gionale: dalle modalità di calcolo e di valuta-zione del fabbisogno complessivo energeticodell’edificio e delle sue caratteristiche, alla pa-dronanza della normativa nazionale e regio-nale vigente in materia.

Il corso è suddiviso in due moduli distinti,ciascuno con un proprio specifico programma,comprensivo di esercitazioni pratiche. La parte-cipazione al primo dei due moduli, tuttavia,può essere declinata qualora il soggetto interes-sato dia prova di essere in possesso delle nozio-ni trattate nello stesso, attraverso l’allegazionedel proprio curriculum vitae e delle attestazionidel collegio od ordine di appartenenza o, inmancanza, della propria autocertificazione.

Ai fini del positivo superamento del corso,con conseguente riconoscimento della qualifi-ca di certificatore energetico, oltre alla effettivapartecipazione alle lezioni, è altresì richiesto losvolgimento di una verifica finale, consistentenell’elaborazione di una prova scritta e nellaredazione di un attestato di certificazione.

La registrazionePertanto, una volta che tutti i soggetti di cui

all’articolo 6 della legge regionale 13/2007 e alparagrafo 3.2 Dgr 43-11695/2009 siano entra-ti in possesso dei requisiti indicati, potrannolegittimamente procedere alla propria regi-strazione sul Sistema informativo per la certi-

ficazione energetica degli edifici (il Sicee), pre-via esibizione di un certificato di identità elet-tronico dotato di firma digitale preventiva-mente ottenuto da parte di una “certificationauthority”.

Tale procedura di registrazione, si concludecon il rilascio di una matricola di riconosci-mento per ciascun certificatore e, nel caso deisoggetti indicati alla lettera c) del paragrafo 3.2della Dgr 43-11695/2009, anche a seguito delpagamento alla Regione di un onere annualepari a 100 euro.

La necessità di procedere al pagamento di ta-le onere per il perfezionamento dell’iscrizionenell’Elenco regionale era originariamente este-sa anche ai soggetti di cui alle lettere a) e b) delparagrafo 3.2 della Dgr 43-11695/2009.

Sul punto, tuttavia, è intervenuto il Dpr 12gennaio 2011, in conseguenza del ricorso stra-ordinario al Presidente della Repubblica pro-posto innanzi al medesimo dall’ordine degliarchitetti della Provincia di Torino, per l’an-nullamento della Dgr in questione, nella partein cui imponeva ai professionisti iscritti ai ri-spettivi ordini professionali il pagamento diuna tassa per l’iscrizione nell’Elenco regiona-le. Come accennato nel capitolo 1, dedicato allanormativa nazionale relativa ai certificatorienergetici, la doglianza indicata è stata accol-ta, dando atto che la previsione di una tassa diiscrizione nell’Elenco costituisce un’indebita

In Piemonte formazioneed esame per laureatie diplomati noniscritti a ordini e abilitati

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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duplicazione di quella già dovu-ta per l’iscrizione al proprio ordi-ne professionale.

Per tutti i certificatori iscrittiall’Elenco, la Regione si fa caricodi promuovere la formazione, l’aggiornamen-to e la qualificazione professionale degli opera-tori, sentiti gli ordini professionali e le associa-zioni di categoria maggiormente rappresentati-ve degli operatori di settore.

IcertificatoridialtreRegioniTra gli altri aspetti disciplinati dalla legge re-

gionale 13/2007 e dalla Dgr 43-11695, è utilequi riportare la regolamentazione del recipro-co riconoscimento della figura professionaledel certificatore energetico tra Regioni.

E infatti l’articolo 6, comma 3, della legge re-gionale 13/2007 e il comma 2 del paragrafo 3.2della Dgr 43-11695/2009 esuccessive modificazioni eintegrazioni prevedonoche i tecnici iscritti ai rela-tivi ordini o collegi profes-sionali e abilitati all’eserci-zio della professione relati-va alla progettazione di edi-fici e impianti asserviti agliedifici stessi, ovvero i tecni-ci che sono in possesso di

requisiti equivalenti conseguitiin altre Regioni italiane o in Sta-ti esteri, qualora intendano otte-nere l’abilitazione ai fini del-l’iscrizione nell’elenco dei pro-

fessionisti abilitati, provvederanno a farne ri-chiesta alla Regione, la quale verificheràl’equivalenza dei requisiti e dei relativi conte-nuti professionali con quelli previsti dalla leg-ge regionale 13/2007.

Con riferimento, invece, al riconoscimento deisoggetti in possesso di titoli di studio tecnicoscientifici,cheabbianoconseguitocon esitoposi-tivo l’attestazione di partecipazione al corso diformazione in altre Regioni italiane o in Statiesteri, il paragrafo 4.3, ultimo comma, del Dgr43-11695/2009 e s.m.i. consente a tali soggetti lapossibilità di accedere direttamente alle verifi-ca finale, senza lanecessità di frequentareil cor-

so di formazione relativo al-la Regione Piemonte.

LaLombardiaLa Giunta Regionale del-

la Lombardia ha regolatoin dettaglio l’attestato dicertificazione energetica(ACE) mediante la delibera-zione 22 dicembre 2008, n.8/8745, in esecuzione del-

17.800I certificatori accreditati

Regione LombardiaI professionisti iscritti

all’Elenco regionale

LeggeLombardian.24/2006

Le incompatibilità in LombardiaI casi in cui il certificatore non può operare

■ Proprietario

■ Progettistadell’edificio o di un impianto tecni-co in esso installato

■ Amministratore dell’edificio

■ Fornitore di energia

■ Incaricato della gestione e/o dellamanutenzio-ne degli impianti

■ Responsabile del servizio prevenzionee protezione

■ Coordinatoreper laprogettazionee l’esecuzione

■ Direttore dei lavori

Finlombarda■ Dal 1˚ gennaio 2013, Finlombarda è

divenuta, a seguito dell'accorpamento delCestec, l’organismo regionale diaccreditamento per la Regione Lombardia.Finlombarda (Finanziaria per lo sviluppodella Lombardia Spa), comeprecedentemente il Cestec, è controllatainteramente dall’amministrazione regionale.L’iscrizione nell’elenco è condizionenecessaria per l’esercizio dell’attività dicertificatore. L’accreditamento è consentitosolo a persone fisiche in possesso deirequisiti previsti.

02 | LE REGIONI DEL NORD

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l’articolo 25 della legge regionale n.24/2006.La deliberazione ha disciplinato: l’ambito di ap-plicazione della normativa che persegue l’effi-cienza energetica, individuando, in particola-re, gli edifici e gli interventi edilizi soggetti alrilascio dell’ACE; gli atti di disposizione di im-mobili o di singole unità immobiliari che ri-chiedono la certificazione energetica; le sanzio-ni per la violazione degli obblighi pertinenti al-l’allegazione o consegna del-l’ACE in sede di conclusione dicontratti traslativi della pro-prietà di un immobile o di loca-zione; i termini di efficacia e ipresupposti dell’aggiorna-mento dell’ACE; i requisiti dei soggetti certifi-catori.

Con la deliberazione n. 4416 in data 21 no-vembre 2012, la Giunta Regionale Lombarda,mediante un provvedimento di due soli artico-li, ha apportato significative modifiche alla di-sciplina previdente, relative, in prevalenza, aisoggetti certificatori.

Anzitutto, è venuta meno la funzione di orga-nismo regionale di accreditamento individua-

to del Cespec (Centro per lo Sviluppo Tecnolo-gico, l'Energia e la Competitività) S.p.A., pereffetto della fusione per incorporazione di que-st’ultimo in Finlombarda S.p.A. (altra societàinteramente controllata dalla Regione ed attivanel campo delle infrastrutture e della progetta-zione), con decorrenza dal 1˚gennaio 2013. Co-me precisa l’articolo 10 della Legge regionale12/2012, richiamato dalla deliberazione dellaGiunta Regionale 4416/2012, i riferimenti a Ce-stec contenuti nella legislazione regionale enei provvedimenti attuativi devono essere oraletti come relativi a Finlombarda, salvo nelleipotesi in cui sia diversamente previsto. È que-

sto il caso dell’attribuzione delpotere sanzionatorio in mate-ria di violazioni delle disposi-zioni regionali in materia di re-dazione dell’ACE.

Nientedivieti per i dipendenti pubbliciÈ stato cancellato il divieto di attestare la conformità

energetica degli edifici localizzati nel territorio del

Comune in cui prestano servizio

In Lombardia l’organismodi accreditamentodal 2013 è Finlombarda,che ha assorbito Cestec

Legge regionaleLombardia12/2012

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Passando in rassegna le modifiche che piùpropriamente riguardano i requisiti dei sogget-ti certificatori, si segnala, anzitutto, che ai titolidi studio già previsti quali prerequisiti per l’ac-creditamento dei certificatori (laurea speciali-stica in ingegneria o architettura; laurea in in-gegneria o architettura; laurea specialistica inscienze ambientali; laurea specialistica in chi-mica; diploma di geometra, perito industrialeo agrario;diploma di laurea specialistica inscienze e tecnologie agrarie e scienze e tecno-logie ambientali) si sono aggiunte le lauree inScienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tec-nologie Fisiche, Scienze Geologiche, oltre adalcune lauree magistrali.

Il corso di formazione non è necessario perchi oltre a detenere uno dei precenti titoli di stu-dio è anche iscritto agli Ordini o agli albi profes-sionali ed è abilitato all’esercizio della professio-ne di progettazione di edifici e impianti. Il corsoè invece è obbligatorio per tutti gli altri.

È stato inoltre abolito il divieto, riguardante idipendenti pubblici che esercitino l’attività dicertificatoriaccreditati, di attestare la conformi-tà energetica di edifici siti nel territorio del Co-mune da cui dipende il loro rapporto di servi-zio. Sul fronte degli oneri a carico dei certificato-ri, invece, deve segnalarsi l’introduzione dell’ob-bligo di sostenere un esame di aggiornamentoprofessionale periodico a pena di cancellazionedall’elenco dei soggetti certificatori accreditati.

Sul quadro normativo regionale viene ora adinnestarsi lo schema di Decreto del Presidente

dellaRepubblica licenziato dal Consiglio dei Mi-nistri il 15 febbraio 2013 sul rendimento energe-tico in edilizia. Il regolamento, una volta entratoin vigore, troverà applicazione diretta solo nel-le Regioni (e nelle Province autonome) che nonabbiano ancora adottato la propria disciplina inmateria; pur tuttavia, lo stesso regolamento affi-daalle Regionil’adozione «dimisure atte a favo-rire un graduale riavvicinamento dei propriprovvedimenti»ea provvedereaffinché sia assi-curata la coerenza dei loro provvedimenti con icontenuti del presente decreto».

Sotto questo aspetto, la discrasia che apparepiù evidente rispetto alla normativa regionalelombarda è quella relativa alla mancata indivi-duazione quali soggetti certificatori delle so-cietà di servizi (Esco), in quanto sono prese inconsiderazione quali possibili esercenti l’attivi-tà le sole persone fisiche. Per ciò che attiene, in-vece, ad una delle previsioni più qualificantidello schema di regolamento statale, ovvero-sia l’obbligo di indipendenza dei certificatori,la Regione Lombardia, fissando, con la delibe-razione 8745/2008, una serie di incompatibili-tà del certificatore in relazione ad altre attivitàsvolte o in corso di svolgimento da parte delmedesimo, sembra essere già allineata con lanormativa statale per ciò che attiene all’osser-vanza di questo fondamentale canone.

IlVenetoIn Regione Veneto non esiste alcun albo re-

gionale dei certificatori né specifica regola-

I costi della formazione in LiguriaLa Regione obbliga anche chi è certificatore altrove a frequentare alcuni moduli sulle specificità locali

Corso Iscrizione

■ Professionista condiplomadi laurea e iscrit-to all’ordine, al collegio o all’associazioneprofessionale

1.000 euro 14,62 euro

■ Soggetti iscritti a ordini e collegi professio-nali e abilitati all’esercizio della professio-ne per progettazione di edifici e impianti

200-300 euro 14,62 euro

■ Professionista già abilitato al rilascio della

certificazione energetica anche in altra Re-gione

200-300 euro 14,62 euro

02 | LE REGIONI DEL NORD

36Il Sole 24 Ore

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mentazione regionale in ma-teria, trovando quindi direttaapplicazione la normativa na-zionale applicabile. L’unicapeculiarità del sistema regio-nale, che qui vale la pena accennare, è quellarelativa alle modalità di invio, da parte dei tec-nici abilitati, dell’attestato di certificazioneenergetica degli edifici alla Regione Veneto,quale ente competente.

Tale trasmissione, infatti, deve avvenireesclusivamente tramite uno specifico applica-tivo informatico dedicato – chiamato Ve.Net.energia-edifici –, gestito dalla Regione, cui iprofessionisti dovranno registrarsi preventi-vamente all’invio di qualsiasi documentazio-ne. La registrazione è gratuita ma obbligato-ria e per effettuarla i professionisti devono esse-re in possesso di firma digitale e di Pec. Tuttele informazioni del caso sono disponibili pres-so l’Unità regionale “Punto Energia”.

LaLiguriaIl certificatore energetico è una figura pro-

fessionale sorta di recente, su input della nor-mativa sviluppatasi a livello comunitario a se-guito dell’esigenza di intraprendere la stradadell’efficienza energetica degli immobili.

La Regione Liguria ha proceduto a indivi-duare, con apposita normativa:

a. i requisiti tecnici e deontologici della fi-gura professionale del certificatore;

b. la procedura di formazione;c. le modalità di rilascio del titolo;d. il ruolo attribuito a tale professione.Più nel dettaglio, la legge regionale n.

22/2007, all’articolo 30, rinvia alla giunta re-gionale il compito di individuare le modalitàdi formazione degli elenchi dei professioni-sti abilitati al rilascio della certificazione ener-getica.

In applicazione di tale nor-mativa, a seguito del susse-guirsi di diverse delibere disettore, la materia risulta at-tualmente disciplinata dalladelibera della giunta regiona-le 2 dicembre 2008 n. 1601,come modificata dalla delibe-ra della giunta regionale 21settembre 2009 n. 1254. Il pas-

saggio fra i due provvedimen-ti è stato significativo, poichédettato dall’esigenza di sbloc-care la sospensione di effica-cia della delibera della giunta

regionale 1601/2008, determinata dall’ordi-nanza sospensiva del Tar Liguria 19 marzo2009 n. 88.

L’ordine degli ingegneri delle quattro Pro-vince liguri aveva infatti presentato dinanzi alTar competente domanda incidentale di so-spensione dell’esecuzione della delibera1601/2008 nella parte in cui, ai fini dell’iscri-zione all’Elenco dei certificatori energeticidella Liguria, prescriveva il possesso dell’at-

testato di partecipazione e superamento dispecifici corsi di formazione autorizzati dal-la Regione anche per soggetti iscritti ai relati-vi ordini e collegi professionali, e abilitati al-l’esercizio della professione relativa alla pro-gettazione di edifici e impianti, asserviti agliedifici stessi.

A giudizio del tribunale adito, tale ulteriorerequisito è apparso illegittimo, dal momentoche, ai soggetti in questione, viene già auto-maticamente riconosciuta per legge la quali-fica di certificatore energetico. La successiva

delibera 1254/2009, quindi,ha recepito le indicazionidel Tar (ordinanza sospensi-va del Tar Liguria 19 marzo2009 n. 88), eliminando lanecessità, per tali professio-nisti, del preventivo supera-mento del corso di formazio-ne, ai fini dell’iscrizione nel-l’elenco regionale dei certifi-catori energetici.

Dopo il Tar, la Liguriaha riconosciuto chegli ingegneri non devonosuperare l’esame finale

Legge regionaleLiguria 22/2007

5.400I certificatori

Regione LiguriaI professionisti iscritti

all’Elenco regionale

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

37Il Sole 24 Ore

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I requisitiLa delibera di giunta regionale 1254/2009

ha quindi stabilito che per diventare certifi-catore energetico i requisiti da soddisfare si-ano il possesso dei titoli di studio elencatinella delibera, l’iscrizione a ordini, collegi oassociazioni professionali e la partecipazio-ne a un corso di formazione che, però, per iprofessionisti abilitati alla progettazione diedifici e impianti può essere sostituito dauna dichiarazione dell’ordine o del collegiodi appartenenza.

La normativa ligure prevede il possessodei seguenti titoli: diploma di laurea in In-gegneria; diploma di laurea in Architettu-ra; diploma di laurea inScienze agraria; diplomadi laurea in Scienza foresta-li; diploma di perito agra-rio; diploma di perito indu-striale o perito industrialelaureato; diploma di geo-metra; diploma di agrotec-nico o agrotecnico laurea-to; diploma di laurea spe-cialistica in Scienze am-

bientale e diploma di laurea specialisticain Chimica.

La formazioneA seguito dell’ordinanza del Tar, il percorso

formativo per i professionisti abilitati alla pro-gettazione di edifici e impianti si caratterizzaper la frequenza di un corso che riguarda sol-tanto l’illustrazione delle specificità regionali,e prevede 16 ore di pratica. Per questi soggetti èsufficiente la frequenza e non è previsto il su-peramento dell’esame finale.

Diversa la situazione per i professionisti nonabilitati alla progettazione di edifici: in questocaso, il corso formativo ha una durata comples-

siva di 80 ore, di cui 50 dedica-te ad argomenti riguardantiin modo specifico la certifica-zione energetica degli edificie 30 mirate ad acquisire o com-pletare le competenze di base.Ai partecipanti al corso è rila-sciato un attestato di parteci-pazione che non è però suffi-ciente ai fini dell’iscrizione al-l’Elenco regionale.

Le ultime novità normative

■ Secondo la Dgr 709/2012 gli enti pubblici che soddi-sfino i requisiti potranno utilizzare, ai fini del rilasciodell’attestato di prestazione energetica, proprio perso-nale dipendente, anche se non iscritto all’ordine ocollegio professionale, purché in possesso di uno dei

titoli di studio previsti dalla Dgr n. 1254/2009. Essidovranno in ogni caso superare l’esame finale previstoda uno degli specifici corsi di formazione per la certifi-cazione energetica organizzato dalla Regione o da

uno degli enti riconosciuti dall’amministrazione, in con-

formità a quanto disposto all’allegato I, lettera c), della

Dgr n. 1254/2009

■ Secondo la legge regionale 23/2012 la definizione di

tecnico abilitato ai fini del rilascio, in maniera indipen-

dente dell’attestazione di prestazione energetica de-gli edifici, deve essere demandata alla normativa sta-tale vigente. Rimane in capo alla Regione l’istituzionedell’apposito elenco dei tecnici abilitati, secondo le

modalità stabilite con deliberazione della Giunta regio-

nale

20euro

Regione LiguriaIl contributo da versare alla Regione

per ogni attestato redatto

02 | LE REGIONI DEL NORD

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Al termine del corso è pre-vista, infatti, l’effettuazio-ne di una verifica finale, mi-rata ad accertare la cono-scenza sia delle competen-ze di base sia di quelle spe-cifiche richieste per unaadeguata compilazione deicertificati energetici. Il su-peramento di tale prova èobbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elencoregionale solo per i professionisti che non ri-sultano abilitati alla progettazione di edifici eimpianti, nell’ambito delle competenze a essiattribuite dalla normativa vigente.

I certificatori di altreRegioniPer quanto riguarda il professionista già

abilitato al rilascio della certificazione ener-getica anche in altra Regione, la disciplinaregionale ha dettato nel tempo una regolauniforme consistente nell’obbligo per que-sti professionisti di frequentare quei modu-li del corso di formazione che prevedono l’il-lustrazione delle specificità regionali quali:

a. il regolamento regionale;b. il software per la compilazione dei certi-

ficati energetici;c. l’effettuazione delle relative esercita-

zioni pratiche (16 ore).Rileva che, anche alla luce dell’ordinanza

del Tar Liguria, l’iscrizione di tali professio-nisti non è subordinata all’effettuazione del-la verifica finale.

LeultimenovitàLa disciplina fondamentale in tema di certifi-

cazione energetica in Liguria è stata recente-mente oggetto di alcune modifiche, per lo piùdettate dall’esigenza di conformare la normati-va regionale con le direttive di provenienza eu-ropea.

In primo luogo, la Regione ha inteso confor-marsi all’articolo 12 della Direttiva 2010/31del Parlamento europeo e del Consiglio del 19maggio 2010, il quale, al comma 1, lettera B) pre-vede che gli Stati membri debbano provvedereaffinché sia rilasciato un attestato di prestazio-ne energetica anche con riferimento agli edifi-ci in cui una metratura utile di oltre 500 mq(destinati a diventare 250 mq dopo il 9 luglio

2015) sia occupata da enti pub-blici e sia abitualmente fre-quentata dal pubblico.

In particolare, con la Dgr n.709 del 15 giugno 2012, laGiunta ha disposto che gli entipubblici che soddisfino i re-quisiti indicati potranno uti-lizzare, ai fini del rilascio del-l’attestato di prestazione ener-

getica, proprio personale dipendente, anchese non iscritto all’Ordine o Collegio professio-nale, purché in possesso di uno dei titoli di stu-dio previsti dalla Dgr n. 1254/2009. Tuttavia,al fine di consentire a tali soggetti il rilasciodell’attestato energetico, la Dgr n. 709 in paro-la precisa che essi dovranno in ogni caso supe-rare l’esame finale previsto da uno degli speci-fici corsi di formazione per la certificazioneenergetica organizzato dalla Regione o da unodegli enti riconosciuti dalla medesima ammini-strazione, in conformità a quanto disposto al-l’allegato I lettera c) della Dgr n. 1254/2009.

Una modifica più organica alla precedentedisciplina in tema di certificazione energetica èstata, invece, introdotta con la legge regionalen. 23 del 30 luglio 2012. Tale normativa, infatti,al di là delle variazioni relative al rendimentoenergetico degli edifici in generale, ha altresìinserito degli importanti elementi di novitàsulla figura professionale del certificatoreenergetico.

Più nello specifico, si è previsto che la defini-zione di tecnico abilitato ai fini del rilascio, inmaniera indipendente, dell’attestazione diprestazione energetica degli edifici, debba es-sere demandata alla normativa statale vigen-te, ferma restando in capo alla Regione l’isti-tuzione dell’apposito elenco dei tecnici abili-tati, secondo le modalità stabilite con delibe-

Con la delibera di giugnola Liguria ha recepitola direttiva Ue emanatail 19 maggio 2010

Dgr Ligurian. 709/2012

Legge regionaleLiguria23/2012

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

39Il Sole 24 Ore

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razione della Giunta Regionale.Inoltre, la Legge Regionale n. 23/2012 intro-

duce l’obbligo del pagamento di un contribu-to (pari a 20 euro) per ogni attestato redatto,quale partecipazione alle spese necessarieper l’esercizio delle funzioni regionali in mate-ria di attestazione della prestazione energeti-ca degli edifici.

Il versamento di tale contributo da parte deltecnico abilitato – ai sensi di quanto dispostoaltresì dall’articolo 17 del Regolamento n. 6 del13 novembre 2012, emanato in attuazione del-l’articolo 29 della Legge Regionale n. 22/2007,come modificata dalla Leg-ge Regionale n. 23/2012 inparola – è indispensabile aifini della trasmissione del-l’attestato di prestazioneenergetica sulla banca datiregionale, giacché senza diesso non solo il procedimen-to di protocollazione in viatelematica non potrebbe es-sere portato a termine, mail relativo attestato di pre-stazione energetica non diverrebbe nemme-no efficace.

Infine, con la Legge Regionale n. 23/2012 vie-neulteriormente specificato il sistema sanziona-torio relativo ai certificatori che rilasciano atte-stati non conformi alle modalità individuate dalregolamento di attuazione dell’articolo 29 dellaLegge Regionale n. 22/2007. In particolare, ac-canto alle sanzioni di carattere pecuniario, ven-gono altresì individuati meccanismi di sospen-sioneforzata dall’attività di attestatore, per peri-odi che vanno da tre mesi – in caso di violazionesingola – fino ad un anno – nel caso di reiterazio-ne della violazione nell’arco di tre anni.

In ogni caso, viene precisato che l’attestatodi prestazione energetica redatto in modonon conforme alle modalità individuate dal re-golamento di attuazione dell’articolo 29 dellaLegge Regionale n. 22/2007, è inefficace e vie-ne sostituito dall’attestato corretto redatto dalsoggetto verificatore.

EmiliaRomagnaLa Regione Emilia Roma-

gna si è da tempo dotata (apartire dalla deliberazionedell’assemblea legislative 4marzo2008,n.156comesuc-cessivamente modificata edintegrate) di proprie normein merito al riconoscimentodella qualifica di certificato-re energetico. La disciplina

regionale sembra essere più avanzata e completarispetto al quadro normativo attuale, anche a se-guito della novella del 2013, in quanto ad esempiogià prevede procedure e regole per l’iscrizione ela formazione dei certificatori, ovvero l’ammis-sionetraisoggettiaccreditatidellesocietàdiservi-zi energetici (Esco). Tuttavia, è da ritenersi che vipotrannoessere inunprossimofuturonormere-gionali di adeguamento, sia di carattere tecnico(alfine diverificare la conformitàdegli elenchideititoli richiesti ai certificatori dalle norme regiona-li con quelle statali), sia di carattere promoziona-le (ad esempio introducendo sistemi di accordivolontari per il contenimento dei prezzi all’uten-za come indicato dalla recente disciplina statale).

L’imprenditorialitàAl momento è da porsi in evidenza il fatto che

tutta la disciplina regionale in materia pone l’ac-cento sull’aspetto imprenditoriale delle attivitàrichieste ai certificatori, dichiarando che ai fini

Dgr Emilia Romagnan. 156/2008

29.866Icertificatori

Regione Emilia RomagnaI professionisti abilitati

dall’amministrazione regionale

02 | LE REGIONI DEL NORD

40Il Sole 24 Ore

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dell’accreditamento è necessario che gli stessidimostrino, in sede di domanda di iscrizione, ilpossesso di «adeguate capacità organizzative,gestionali ed operative». C’è da augurarsi che ta-le requisito, pur se non espressamente contem-plato nella normativa nazionale, non venga mo-dificato o cancellato in sede di futuro adegua-mento, dal momento che costituisce un positivoelemento di affidabilità per i consumatori.

Oltre al titolo di studio e all’iscrizione all’ordi-ne o al collegio di competenza (se istituito), inol-tre, la normativa regionale in esame richiede ladimostrazione di un’adeguata competenza chepuò essere dimostrata o dall’abilitazione allaprogettazione di edifici e impianti accompa-gnata da un’esperienza (almeno annuale) nelsettoreedile o della suacomponentistica o attra-verso la partecipazione a un corso di formazionericonosciuto a livello regionale, con superamen-todella provafinale. La normativa regionale pre-vede inoltre un accreditamento, con proceduresemplificate, per quei soggetti riconosciuti co-me certificatori energetici da parte di altri Paesieuropei, Regioni o Province autonome.

L’imparzialitàdi giudizioIcertificatori energetici ai sensi delle previsioni

regionalidevonogarantirel’imparzialità digiudi-zioeassenzadiconflittidiinteressiconla proprie-tàdell’immobileda valutare;a taleriguardo,i certi-ficatori devono rilasciare apposita dichiarazionedalmomento che l’attestatoda essi rilasciato assu-

me espressamente valore di atto pubblico.

L’organismodi accreditamentoLafunzione di organismo regionale di accredita-

mento è riconosciuta, ai sensi della determinazio-ne di Giunta Regionale n. 429 del 16 aprile 2012,alla società regionale NuovaQuasco s.c. a r.l., laquale gestisce le procedure di accreditamento deisoggetti certificatori. L’accreditamento dura 3 an-ni, al temine dei quali si procede al rinnovo, salvocasi di sospensione o revoca disposti dall’Organi-smo stesso in caso di comportamenti non confor-mi alla normativa di riferimento riscontrati nel-l’ambito delle sue attività di controllo e verifica.

La formazioneGrandeattenzione è dedicatadal legislatore re-

gionale ai corsi di formazione per certificatorienergetici. Con la recente determinazione dellaGiunta Regionale n. 11917 del 21 settembre 2012,l’ente di formazione accreditato I.F.O.A. (centrodi formazione delle Camere di Commercio) è sta-to autorizzato a svolgere cinque corsi di forma-zione per certificatore energetico in edilizia se-condo il progetto da quest’ultimo presentato. Sulpunto, si ricorda che la deliberazione1754/2008 dichiara che «la formazione e l’ag-giornamento professionale rappresentano fat-tori fondamentali per garantire le conoscenzenecessarie allo svolgimento delle attività di cer-tificazione energetica degli edifici da parte deisoggetti certificatori». La stessa deliberazionecontiene criteri e regole vincolanti cui attenersinella predisposizione dei corsi di formazione eperla loropartecipazione, quali ad esempio la du-ratadi 60 ore (con obbligo di frequenza non infe-riore all’80%), più 12 ore da dedicare a project-work su casi studio assegnati, ed anche una veri-fica obbligatoria finale con rilascio di un attesta-to di frequenza con verifica dell’apprendimento.

(ha collaborato Marco Gelmetti)

Dgr n. 1754/2008

Dgr Emilia Romagnan. 429/2012

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

41Il Sole 24 Ore

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03Le Regioni autonome

del Nord

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T utte e quattro leRegioni autono-me del Nord han-no introdotto unsistema di certifi-

cazione diverso da quello nazionale. Le nor-mative di Trento e Bolzano hanno addirittu-ra anticipato la legislazione statale recepen-do le direttive europee prima del varo del Dl-gs 192/2005.

In Friuli-Venezia Giulia, però, le regole re-gionali per l’accreditamento sono state abro-gate, in seguito alle contestazioni sollevate da-gli ordini professionali. Per quanto riguardal’individuazione dei soggetti abilitati al rila-scio del certificato energetico, in Friuli-Vene-zia Giulia, valgono quindi le regole statali.

Bolzano ha invece seguito una strada mol-

to particolare (unica in tuttaItalia) affidando il compitodi certificare gli immobilinon a singoli professionistiaccreditati ma all’Agenzia

CasaClima.

LaValle d’AostaLa Regione autonoma, con la legge 18 aprile

2008 n. 21, ha promosso e incentivato la sosteni-bilitàenergeticanella progettazione,realizzazio-ne e uso delle opere edilizie pubbliche e private eil miglioramento delle prestazioni energetichedegli edifici esistenti, privilegiando le tecnolo-gie a minore impatto ambientale. Tale discipli-na risulta attualmente contenuta nella legge re-gionale 1 agosto 2012 n.26 «Disposizioni regio-nali in materia di pianificazione energetica, di

Legge regionaleValle d’Aosta21/2008

Regioni autonome del Nord■ Valle d’Aosta

Legge 26/2012 e deliberazione n. 1606/2011

■ Provincia autonoma di Trento

Decreto del presidente n. 11-13/2009

■ Provincia autonoma di Bolzano

Decreto del presidente n. 24/2004

■ Friuli-Venezia Giulia

Legge 23/2005ma vale la normativa statale

Bolzano e Trento apripistasugli edifici a basso impatto

diFabrizio Luches

03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD

44Il Sole 24 Ore

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promozione dell’efficienzaenergetica e di svilup-po delle fonti rinnovabili».

Le regoleBeauclimatLa disciplina regionale si applica a tutti gli edi-

fici di nuova costruzione e agli edifici esistentiinteressati da:

a.totale demolizione e rico-struzione;

b. trasformazione edilizia dicui alla legge regionale 6 aprile1998 n. 11;

c. nuova installazione, ri-strutturazione e ampliamentodi impianti di climatizzazioneinvernale ed estiva (se deputatial controllo di parametri fisiciche influenzano il comfort ter-

moigrometricoe laqualità dell’aria), di produzio-ne di acqua calda sanitaria e di illuminazione ar-tificiale ivi comprese la sostituzione di generato-ri di calore e di unità frigorifere.

Restano esclusi dalla disciplina regionale:a. gli edifici isolati in cui i locali riscaldati han-

no una superficie utile totale inferiore a 50 metriquadrati;

b. i fabbricati industriali, ar-tigianali ed agricoli non resi-denziali, qualora gli ambientisiano climatizzati per esigenzedel processo produttivo;

c. gli impianti installati ai fi-ni del processo produttivo rea-lizzatonell’edificio,ancheseuti-lizzati in parte non prevalentepergli usitipici delsettorecivile;

LaValle d’Aosta incentiva la sostenibilità energeticaLaRegione promuove ilmiglioramento delle prestazioni

energetichedegli edifici esistenti, privilegiando le

tecnologie aminore impatto ambientale

274I certificatori

Regione Valle d’AostaI professionisti accreditati

in base alle regole regionali

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

45Il Sole 24 Ore

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d. le unità immobiliari non dotate di unsistema di climatizzazione invernale, defini-te con deliberazione della Giunta regionale;

e. gli interventi di manu-tenzione ordinaria e straor-dinaria che non coinvolganocomponenti edilizie e im-piantistiche che possano in-fluire sulle prestazioni ener-getiche dell’edificio o del-l’unità immobiliare.

Gli edifici e interventi rien-tranti nell’ambito di applica-zione della legge regionale26/2012devono possedere i re-quisiti minimi di prestazioneenergetica approvati con la de-libera della Giunta regionalen.1606 dell’8 luglio 2011 (in so-

stituzione della previgente delibera n.3629/2010,masempre in forzadell’abrogato arti-colo 6 legge regionale 21/2008) che riguardano:

a. le caratteristiche e le prestazioni termi-che dell’involucro edilizio;

b. le caratteristiche e i fabbisogni di ener-gia primaria dell’impianto di climatizzazioneinvernale;

c. le caratteristiche e i fabbisogni di energiaprimaria dell’impianto di climatizzazioneestiva;

d. le caratteristiche e i fabbisogni di ener-gia primaria dell’impianto di produzione diacqua calda sanitaria;

e. le caratteristiche e i fabbisogni di energiaprimaria dell’impianto di illuminazione arti-ficiale.

L’articolo 9 della Legge regionale 26/2012 haampliato l’ambito applicativo prevedendo chei requisiti minimi e le prescrizioni definite dallaGiunta regionale possano riguardare anche:

a. il fabbisogno annuale di energia prima-ria da soddisfare mediante l’utilizzo di fontirinnovabili;

b.i casi in cui prevedere la predisposizio-ne di impianti centralizzati di produzione diacqua calda sanitaria e di climatizzazione in-vernale e la dotazione di sistemi automatizza-ti di termoregolazione e contabilizzazione in-dividuale del calore negli edifici.

Ogni edificio di nuova costruzione o interes-satoda totaledemolizione e ricostruzioneo sotto-postoa ristrutturazione edilizia ai sensi della leg-geregionale 11/1998, è dotato, a cura del proprie-tario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certifi-

cazione energetica, concernela valutazione dei fabbisogni dienergia primaria per la clima-tizzazione estiva e invernale,per la produzione di acqua cal-dasanitariae perl’illuminazio-ne artificiale. Restano esentatida tale obbligo gli edifici e unitàimmobiliarielencati nell’artico-lo 13, comma 2, della Legge re-gionale 26/2012 e gli ulterioricasi eventualmente individuaticon successiva delibera dellaGiunta regionale.

L’attestato di certificazio-ne energetica ha una validità

10anni

Regione Valle d’AostaLa validità massima dell’attestato

di certificazione energetica

DgrValle d’Aostan. 1606/2011

L’attestato Beauclimat■ La Regione autonoma Valle d’Aosta ha

predisposto il sistema di certificazione

energetica Beauclimat per gli edifici situati

sul proprio territorio:

a. creando un sistema di formazione eaccreditamento dei professionisti cheintendono operare nel settore, con

l’istituzione di un apposito elenco di

certificatori energetici;

b. approvando unametodologia di calcolounivoca e standardizzata che applica le

norme tecniche vigenti valorizzando le

peculiarità del territorio regionale;

c. implementando tale metodologia in un

software gratuito con la possibilità per lesoftware house di adeguare i propri prodotti

commerciali;

d. attivando un sistema di servizi interattivi

denominato Portale Energia;e. realizzando le targhe energeticherichiedibili gratuitamente;

f. garantendo uno sportello informativo asupporto dei cittadini, dei professionisti e dei

tecnici comunali.

03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD

46Il Sole 24 Ore

Page 47: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

temporale massima di dieci anni dalla datadel rilascio ed è aggiornato ad ogni interven-to idoneo a modificare le prestazioni energe-tiche dell’edificio, secondo quanto definitocon delibera della Giunta regionale.

Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale21/2008 (come sostituito dalla legge regionale8/2010), una copia dell’attestato di certificazio-ne energetica deve essere presentata al Comu-ne, unitamente alla documentazione di cui al-l’articolo 25 Dpr 380/2001, ai fini dell’otteni-mento, del certificato di agibilità dell’edificio.

Tutti gli edifici di proprietà pubblica in Re-gione Valle d’Aosta, dovranno essere dotati diattestato di certificazione energetica entro iltermine fissato dalla delibera della Giuntaregionale prevista dall’articolo 14, comma 6,legge regionale 26/2012 (il precedente termi-ne del 31 dicembre 2012 fissato dall’allegato Ddella delibera della Giunta regionale n. 1062del 6 maggio 2011 è già scaduto).

Per le locazioni la vigente legge regionaleriprende quanto già previsto a livello naziona-le dal Dlgs 28/2011: solo nei contratti di loca-zione, di edifici e unità immobiliari già dota-ti di attestato di certificazione energetica, èinserita apposita clausola con la quale il con-duttore dà atto di aver ricevuto le informazio-ni e la documentazione in ordine alla certifica-zione energetica degli edifici.

I certificatori BeauclimatLa Regione Valle d’Aosta,

in collaborazione con il Cen-

tro osservazione e attività sull’energia(COA), istituito con delibera di Giunta regio-nale n. 1343 del 18 maggio 2007 (ai sensi del-l’articolo 3, legge regionale 3/2006), provve-de alla realizzazione e all’esercizio del porta-le energia (http://www.regione.vda.it/ener-gia/certificazioneenergetica/default_i.asp)destinato alla gestione delle procedure in ma-teria di certificazione energetica degli edifi-ci, all’implementazione del catasto energeti-co e alla relativa elaborazione statistica dei da-ti, da parte dei soggetti coinvolti (certificatorienergetici, cittadini, COA energia, Servizioper l’attuazione del piano energetico, Comu-ni, Arpa, eccetera.).

Il COA energia, ai sensi delle delibere del-la Giunta regionale n. 1366 del 21 maggio2010 e n. 1448 del 24 maggio 2010 esercita

l’attività di:a. verifica del possesso dei

requisiti necessari a svolgerele attività di certificazione edi ispezione;

Una delibera dovrà fissareil nuovo termine entrocui tutti gli edifici pubblicidovranno esibire l’attestato

■ Gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50metri quadrati

■ I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per

esigenze del processo produttivo

■ Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati in partenon prevalente per gli usi tipici del settore civile

■ Le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazionedella Giunta regionale

■ Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie eimpiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare

Valle d’Aosta, gli edifici esclusi dalla disciplina regionale

DgrValle d’Aostan. 1448/2010

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Page 48: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

b. iscrizione e permanenza nell’elenco re-gionale dei soggetti certificatori;

c. sorveglianza sulle attività svolte dai sog-getti certificatori, anche mediante controlli acampione.

L’attestato di certificazione energetica Beau-climat può essere redatto esclusivamente daun certificatore energetico accreditato ai sensidell’articolo 18 legge regionale 26/2012 e puòessere compilato esclusivamente attraversol’apposita sezione del portale energia, il cui ac-cesso è riservato ai soli certificatori energetici.

Possono essere accreditati quali soggettiabilitati al rilascio dell’attestato di certifica-zione esclusivamente persone fisiche che ri-sultino in possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione ad un Ordine o Collegio cheabiliti allo svolgimento di attività professiona-le in materia di progettazione di edifici e im-pianti, asserviti agli edifici stessi, oppure diuso razionale dell’energia, di termotecnica edi energetica;

b. frequenza di specifici corsi di formazio-ne, con esame finale, organizzati da soggettiaccreditati dalla Regione o dagli Ordini e Col-legi professionali ed effettuati sulla base del-le modalità approvate dalla Giunta regionale(cfr. delibera n. 1448 del 28/5/2010) oppure,in alternativa, conseguimento di un’esperien-za professionale comprovata dall’iscrizioneda almeno cinque anni all’ordine o collegioprofessionale di appartenenza;

c. conoscenza della procedura, della meto-dologia e degli strumenti ap-plicativi del sistema di certifi-cazione energetica regiona-le, accertata secondo le mo-dalità stabilite con deliberadella Giunta regionale.

Ai sensi di legge possono es-sere accreditati quali soggetticertificatori anche i soggetti inpossesso di requisiti equiva-lenti a quelli di cui al comma 1,

lettere a) e b), dell’articolo 18, conseguiti in Statiappartenenti all’Unione europea, previa verifi-ca dell’equivalenza degli stessi con quelli di cuialla legge regionale 26/2012 e fatta salva la cono-scenza della procedura e metodologie della cer-tificazione energetica regionale (diversamen-te dalla previgente legge regionale 21/2008 nonè più previsto in legge la possibilità di accredita-mento dei dipendenti della Regione, limitata-mente alla certificazione degli edifici di proprie-tà della Regione medesima o in uso alla stessa,individuati all’interno delle competenti struttu-re tecniche).

LaProvincia diTrentoLa Provincia autonoma di Trento si è mossa

autonomamente subito dopo l’approvazionedella direttiva europea n.2002/91/Ce, individuando, se-condo una precisa metodolo-gia desunta da apposite nor-me tecniche europee, il fabbi-sogno medio per il riscalda-mento e per la produzione diacqua calda dello stock edili-zio trentino esistente e, sullabase dello stesso, definendo lascala delle possibili classifica-

LaProvincia autonomadi Trento si èmossa in anticipoSubito dopo l’approvazione della direttiva ha individuato il

fabbisognomedio per il riscaldamento e la produzione di

acqua calda dello stock edilizio esistente

428I certificatori

Provincia autonoma di TrentoI professionisti iscritti

all’Elenco provinciale

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Page 49: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

zioni del consumo energetico degli edifici. Ta-le metodologia è stata codificata nell’allegatoalla delibera della Giunta provinciale 20 otto-bre 2006 n. 2167.

Con deliberazione della Giunta provincia-le 12 giugno 2009 n. 1448, è stato adottatouno specifico regolamento che reca le conse-guenti disposizioni transitorie, approvatocon decreto del presidente della Provincia 13luglio 2009 n. 11-13/Leg. «Disposizioni rego-lamentari in materia di edilizia sostenibile inattuazione del titolo IV della legge provincia-le 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbani-stica e governo del territorio)», con lo scopodi disciplinare le finalità, l’ambito di appli-cazione, i requisiti della prestazione energe-tica degli edifici, gli interventi soggetti a cer-tificazione energetica, l’attestato di certifica-zione, gli organismi di abilitazione, i sogget-ti certificatori, il coordinamento con la certi-ficazione energetica della Provincia di Bolza-no, la vigilanza, la targa energetica, il mar-chio. Tale regolamento è stato modificato

con decreto del presidente della Provincia 15marzo 2012 n. 5-80/Leg.

La certificazione energetica degli edifici, nel-la Provincia autonoma di Trento, è obbligatoriaper i casi previsti dall’articolo 5 del Dpp 13 luglio2009 n. 11-13/Leg. e precisamente:

a. edifici di nuova costruzione;b. sostituzione edilizia;c. demolizione e ricostruzione;d. ampliamenti dei volumi superiori del 20%

del volume esistente, limitatamente al volumenuovo;

e. ristrutturazione integrale degli elementidell’involucro edilizio, in caso di superficie utilemaggiore di 500 mq;

f. trasferimenti di immobili a titolo oneroso(si veda la delibera della Giunta provinciale 17giugno 2010 n. 1429).

I requisiti minimi delle prestazioni energeti-che, di classificazione degli edifici e relativa me-todologia di calcolo sono stabiliti nell’allegatoA del Dpp n. 11-13/Leg. del 2009, sostituito dal-l’articolo 9 e allegato del Dpp 15 marzo 2012 n.5-80/Leg.

L’Attestato di certificazione energetica (Ace)previsto dalla disciplina trentina è compilato easseverato da un soggetto certificatore, secon-do le modalità definite con la deliberazione dellaGiunta provinciale 16 ottobre 2009 n. 2446, men-

I contenuti del certificatoI dati che l’attestato deve indicare a Trento

1. Il fabbisogno specifico globaledi energia primaria (EPgl)

2. Il fabbisogno specifico per laclimatizzazione invernale (EPr) e per laproduzione di acqua calda per usoigienico-sanitario (EPacs)

3. La stima delle emissioni di CO2

4. La classe energetica di appartenenza

Decreto presidente Prov. Trento13 luglio 2009n. 11/13/Leg.

Legge Provincia autonomadi Trento 1/2008

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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tre con successiva deliberazione 22 dicembre2009 n. 3110, sono stati approvati i modelli diattestato di certificazione energetica, le modali-tà e i criteri per il loro rilascio e le relative proce-dure di trasmissione.

L’Ace è trasmesso in copia al Comune, conte-stualmente alla dichiarazione di fine lavori (apena di inefficacia della dichiarazione stessa aisensi dell’articolo 84 della legge provinciale1/2008) e conserva efficacia per dieci anni e de-ve essere aggiornato a ogni intervento che mo-difica la prestazione energetica dell’edificio edell’impianto.

L’Agenzia provinciale per l’energia vigilasull’attività di certificazione energetica e disostenibilità ambientale degli edifici svoltadai soggetti abilitati, disponendo controlli acampione sulle certificazioni rilasciate, ov-

vero mediante accertamenti e ispezioni incorso d’opera, o entro cinque anni dalla da-ta di fine lavori, eventualmente irrogandole sanzioni stabilite dall’articolo 15 del Dlgs192/2005.

Alla qualifica di certificatore energetico si ac-cede previa abilitazione da parte di Organismidi abilitazione (Oda) riconosciuti dalla Provin-cia secondo criteri e modalità stabiliti con l’alle-gato A alla deliberazione 2446/2009.

Gli Oda svolgono principalmente le funzio-ni di:

a. accreditamento dei soggetti abilitati al rila-scio delle certificazioni energetiche;

b. controllo sui certificati energetici e sul-l’operato dei soggetti certificatori, da eseguirea campione, anche su segnalazione dei Comunio su richiesta dei privati;

03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD

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c. gestione dell’elenco dei soggetti certificato-ri abilitati;

d. promozione di attività formative per il con-seguimento dell’abilitazione.

I titoli per l’abilitazionePer svolgere l’attività di certificazione ener-

getica occorre essere abilitati ai sensi dell’arti-colo 8, comma 2, del Dpp 13 luglio 2009 n.11-13/Leg. che prevede il possesso di tutti i se-guenti requisiti:

a. uno dei seguenti titoli di studio:1. diploma di laurea (o laurea specialistica) in

Ingegneria o Architettura, nonché abilitazioneall’esercizio della professione e iscrizione al rela-tivo ordine professionale;

2. diploma di geometra o perito industriale,nonché abilitazione all’esercizio della professio-ne e iscrizione al relativo collegio professionale;

3. diploma di laurea e laurea specialistica inScienze agrarie e Scienze forestali, nonché abi-litazione all’esercizio della professione e iscri-zione al relativo ordine professionale;

4. altre figure professionali previste con deli-berazione dalla Giunta provinciale in coerenzacon la legislazione statale in materia (per oranon ancora individuate);

b. un’adeguata competenza comprovata, al-ternativamente, da:

1. esperienza almeno triennale, attestata dauna dichiarazione del rispettivo ordine, colle-gio o associazione professionali, in almeno duedelle seguenti attività:

1a. progettazione dell’isola-mento termico degli edifici;

1b. progettazione di impian-ti di climatizzazione inverna-le ed estiva;

1c. gestione energetica diedifici e impianti;

1d. certificazioni e diagnosienergetiche;

2. frequenza e superamen-to dei corsi di formazione per

certificatori energetici di durata non inferiorea 80 ore.

Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetticertificatori, se in possesso di requisiti previstidall’articolo 8, comma 2, del Dpp 13 luglio 2009n. 11-13/Leg coloro che sono riconosciuti co-me certificatori energetici da altre Regioni odalla Provincia autonoma di Bolzano, valen-do anche il riconoscimento disposto dai predet-ti enti a seguito della frequenza di corsi svoltiai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivoterritorio. Si segnala comunque che i profes-sionisti, che hanno ottenuto la qualifica di“Esperto CasaClima” e/o la qualifica di“Consulente CasaClima” alla data del 31 dicem-

bre 2009 e che intendono pro-muoversi come certificatoriin Provincia di Trento, devo-no partecipare a un corso for-mativo dedicato ai metodi e al-le procedure di certificazioneenergetica della durata di al-meno 20 ore e superare l’esa-me finale ai sensi della delibe-ra 2446/2009, come dispostodalla delibera 3110/2009).

I titoli necessari nella Provincia autonomadi TrentoPer svolgere l’attività di certificazione energetica occorre

essere abilitati: è necessario il possesso di certi titoli di

studio e un’adeguata competenza comprovata

251Gli auditor

Provincia autonoma di BolzanoI professionisti che operano

per l’Agenzia CasaClima

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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La Provincia autonoma ammette, infine, co-me certificatori anche:

a. gli enti pubblici e gli organismi di di-ritto pubblico operanti nel settore del-l’energia e dell’edilizia, che esplicano l’at-tività con tecnici in possesso dei requisitiprevisti;

b. i soggetti che esplicano, nell’ambito delleamministrazioni pubbliche o delle società priva-te di appartenenza, le funzioni di energy mana-

ger e sono iscritti in uno specifico elenco predi-sposto dalla Federazione italiana per l’uso razio-nale dell’energia (Fire), purché in possesso dei re-quisiti previsti;

c. gli organismi pubblici e privati qualifica-ti a effettuare attività di ispezione nel settoredelle costruzioni edili, opere di ingegneria ci-vile in generale e impiantistica connessa, ac-creditati presso Sincert o altro soggettoequivalente in ambito nazionale ed europeosulla base delle norme Uni Cei En Iso/Iec17020, «Criteri generali per il funzionamen-to dei vari tipi di organismi che effettuanoattività di ispezione», sempre che svolganol’attività con un tecnico in possesso dei requi-siti previsti.

In ogni caso il soggetto certificatore nonpuò svolgere attività di certificazione sugliedifici con riferimento ai quali risulti proprie-tario o titolare di diritto reale o sia stato coin-volto, personalmente o comunque in qualitàdi dipendente, socio o collaboratore diun’azienda, in una delle seguenti attività:

a. progettazione o direzione lavori dell’edifi-cio o di qualsiasi impianto tecnico in esso pre-sente;

b. costruzione dell’edificio o di qualsiasi im-pianto tecnico in esso presente;

c. amministrazione dell’edificio;d. fornitura di energia per l’edificio;e. gestione e/o manutenzione di qualsiasi

impianto presente nell’edificio;f. attività connesse alla funzione di respon-

sabile della sicurezza.Tale assenza di conflitto di interessi deve

essere dichiarata all’atto di sottoscrizione del-l’attestato di certificazione energetica.

LaProvincia autonomadiBolzanoNella Provincia autonoma di Bolzano, le pre-

Il certificatore non puòattestare edifici di cuirisulta proprietarioo titolare di diritto reale

03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD

52Il Sole 24 Ore

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visioni in materia di rendimento energeticodegli edifici di cui all’articolo 127, commi 5 e 6,della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 (Leg-ge urbanistica provinciale), introdotti dalla Leg-ge provinciale 31 marzo 2003 n. 5, sono state at-tuate con decreto del Presidente della Provincia29 settembre 2004 n. 34, recante per l’appuntoil «Regolamento di esecuzione della legge ur-banistica in materia di risparmio energetico»(modificato con Dpp 21 aprile 2005 n. 17 e, da

ultimo, con Dpp 15 febbraio 2011 n. 9), in recepi-mento delle direttive n. 2002/91/Ce, n.2006/32/Ce e della recente direttiva n.2010/31/EG.

Ai sensi della normativa provinciale, il certifi-cato energetico viene rilasciato dall’Agenzia Ca-saClima, in qualità di ente di certificazione indi-pendente, non coinvolto nella progettazione orealizzazione, che esegue tutti i controlli neces-sari per classificare l’edificio secondo i criteri di

Bolzano, come funziona CasaClima

I l regolamentoprovincialedefinisce i valorimassimidi fabbisognodicaloreannualeper

riscaldamentonegli edifici di nuovacostruzione,ivi compresigli edifici chesianostati demoliti ericostruiti,determina lecategoriedegli edificiacui si applicano tali valori – tutti gli edificiausoabitativoeperuffici, conesclusionedegli edificiagricoli, industriali, artigianali eper ilcommercioall’ingrosso–, nonché lo spessoredicoibentazionechenonvienecalcolatocomecubaturaurbanistica (pergli edifici conunfabbisognoenergeticocorrispondenteallacategoriaAvienecalcolatocomecubaturaurbanisticasoltantounospessoredi0,3mdeimuriperimetrali).Le categorie di consumodi calore e ilmetododi calcolo dell’indice termico sonodeterminati nell’allegatoA del Dpp 34/2004e costituiscono il sistema di certificazione“CasaClima”: sistema che determina altresì ilrilascio del titolo abilitativo edilizio (alladomanda di concessione edilizia deve infattiessere allegata una dichiarazione, firmata dalrichiedente e dal progettista, attestante ilrispetto dei valori individuati; si veda l’articolo4 del Dpp 34/2004), nonché il rilascio delcertificato di abitabilità degli edifici, che vienesubordinato alla dimostrazione di unfabbisogno energetico annuo pari o inferiorealla categoria B del certificato CasaClima (siveda l’articolo 3, comma 2, del Dpp 34/2004comemodificato dal Dpp 9/2011 a decorreredal 14 giugno 2011; il testo previgenterichiedeva un fabbisognopari o inferiore allacategoria C).Il controllo e il rilascio delcertificato energetico

previsto dal decreto 34/1997 viene effettuatodall’Agenzia CasaClima Srl sulla base delladelibera della Giunta provinciale 3 settembre2007 n. 2923, provvedimento che autorizzal’Agenziamedesima, con decorrenza dal 1˚dicembre 2007, anche all’attività di vigilanza,effettuando ispezioni e controlli negli edifici enei cantieri e richiedendo la documentazione ele informazioni necessarie. Le tariffe per lacertificazione energetica applicabili adecorrere dal 1˚ gennaio 2012 sono stateapprovate con delibera della Giunta provinciale5 dicembre 2012 n. 1898.LaGiuntaprovinciale, considerata lanecessitàdiadottaremisureatte a favorire il ravvicinamentodelledisposizioni emanatea livelloprovincialecon le lineeguidaper la certificazioneenergeticadegli edifici adottate con il decretoministeriale26giugno2009(sullaGazzettaUfficialedel 10luglio2009n. 158),haestesoespressamente lavaliditàdel certificatoenergeticoCasaClima(rilasciatoper l’interoedificio ai sensi delDpp34/1997),anchealle singoleunità abitativefacenti partedell’edificio certificato (si veda ladelibera27 luglio2009n. 1969).Lo stessoprovvedimentodisponealtresì cheneicertificati energeticiCasaClima rilasciati dopol’11 agosto2009viene indicata l’energiaprimaria,mentre in casodiedifici conpiùunitàimmobiliari cheancoranondispongonodelcertificatoenergeticoCasaClima (aesclusionedelle villette a schiera),puòessere rilasciato –per le singoleunità immobiliari –unattestatodi

qualificazioneenergeticaovveroun’autodichiarazionedelproprietario secondo ledisposizioni delDm26giugno2009.

Decreto presidenteProvinciaBolzano 34/2004

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

53Il Sole 24 Ore

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consumo energetico, comfort ed ecologia (questicontrolli comprendono l’esame attento del pro-getto, le verifiche in cantiere e l’analisi finale), inforza delle linee guida di standardizzazioneadottate dall’Agenzia con direttiva tecnica 31 ot-tobre 2011,che vincola anche gli altri enti conven-zionati abilitati a rilasciare la certificazione:l’Agenzia per l’energia del Friuli-Venezia GiuliaApe e l’Agenzia fiorentina per l’energia Afe.

L’Agenzia e gli altri enti autorizzati (si vedahttp://www.agenziacasaclima.it/it/forma-zione), organizzano periodicamente corsi for-mativi con la finalità di preparare figure pro-fessionali che svolgano l’attività di consulen-za in modo autonomo e indipendente affian-cando il privato, il progettista o il costruttorenella scelta delle soluzioni più efficaci per il ri-sparmio energetico, sia per le nuove costruzio-ni che per il risanamento diquelle esistenti. Tali tecnicisono definiti “consulentienergetici CasaClima” dopoil superamento di specificoesame e possono utilizzare ilmarchio CasaClima.

Sono inoltre previsti corsispecifici per i progettisti, arti-giani e committenti, all’esitodei quali viene rilasciato un

attestato di partecipazione, nonché di percor-si formativi di alta specializzazione con esa-me finale che autorizzano l’esercizio dell’atti-vità di “Auditori CasaClima”, figure professio-nali che non possono essere contattate diretta-mente per una certificazione in quanto la certi-ficazione viene gestita direttamente dal-l’Agenzia CasaClima.

Non sussistono disposizioni provinciali di-rette a individuare le specifiche professionali-tà – nella Provincia autonoma la certificazioneviene rilasciata dall’Agenzia e non dal profes-sionista abilitato – pertanto tali corsi devonoritenersi aperti a tutti i professionisti nell’am-bito delle competenze a essi attribuite dalla le-gislazione vigente (Dpr 75/2013).

Anche il master universitario di secondo li-vello CasaClima, istituito presso la facoltà diScienze e Tecnologie della Libera Università diBolzano con la finalità di formare professioni-sti capaci di progettare e coordinare i variaspetti della progettazione a basso consumoenergetico, sia a scala urbana, sia a scala edili-zia, risulta aperto non solo ad architetti, inge-gneri, geometri e periti, in qualità di liberiprofessionisti iscritti nei rispettivi albi, maanche a professionisti operanti presso socie-tà, industrie ed enti pubblici e privati che, avario titolo, sono interessati alle tematichetrattate.

Il Friuli-VeneziaGiuliaNella Regione autonoma Friuli-Vene-

zia Giulia, la certificazione energetica dicui al Dlgs 192/2005 è statarecepita con legge regiona-le 18 agosto 2005 n. 23 re-cante «Disposizioni in ma-teria di edilizia sostenibi-le», il cui articolo 6-bis (daultimo modificato con leg-ge regionale 17/2010) haprevisto l’adozione di unaprocedura di certificazio-ne della sostenibilità ener-

In Friuli-VeneziaGiulia valgono i requisiti stataliDopo le critiche degliOrdini professionali la Regione ha

scelto di rinviare alla normativa statale per definire le

figure professionali che possono accreditarsi

15.500I certificatori

Regione Friuli Venezia GiuliaI professionisti abilitati e iscritti

nei rispettivi collegi e albi

03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD

54Il Sole 24 Ore

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getico-ambientale degli edifici, denomi-nata “certificazione Vea”.

La certificazione Vea si applica agli in-terventi di “nuova costruzione” e“ristrutturazione edilizia” di immobili adestinazione d’uso direzionale e residen-ziale. Riguarda comunque l’intero edifi-cio e non le singole unità immobiliari.

Per le compravendite è, invece, previ-sta la certificazione energetica secondo

le linee guida nazionali (Dm 26 giugno2009).

L’accreditamentoLa Legge regionale 23/2005 stabiliva che le

procedure di rilascio della certificazione Veae il sistema di accreditamento dei soggetti abi-litati fossero definiti con regolamento: le pro-cedure di certificazione sono state approvatecon il decreto del presidente della Regione 1˚

Friuli-VeneziaGiulia, il sistemaVea

L a certificazioneVea è un sistemadiprocedure univoche e normalizzate che

utilizza lemodalità e gli strumenti divalutazione del Protocollo Vea (Protocolloregionale per la valutazione della qualitàenergetica e ambientale di un edificio,approvato con delibera della Giunta regionale27 ottobre 2011 n. 2055) e comprende lacertificazione energetica degli edifici di cuial Dlgs 192/2005 e una valutazione dellasostenibilità ambientale degli edifici – difonte regionale – che si riferisce sia alprogetto dell’edificio, sia all’edificiorealizzato.Il Protocollo approvato nel 2011 è diviso inaree di valutazione e comprende i requisitibioedili richiesti con le corrispondenti scale diprestazione quantitativa e di prestazionequalitativachedeterminano il punteggiodi va-lutazione dei singoli interventi, con riferimen-to anche ai seguenti aspetti prestazionali:a. utilizzo delle risorse climatiche finalizzatoal riscaldamento, al raffrescamento e allaventilazione naturale degli edifici(climatizzazione passiva);b. elevazione della qualità ambientale deglispazi esterni attraverso il controllo dellatemperatura superficiale e dei flussi d’aria,dell’inquinamento acustico, luminoso,atmosferico ed elettromagnetico, nonché lavalutazione degli aspetti di percezionesensoriale dell’ambiente costruito;c. integrazione paesaggistica degli edificicon il contesto ambientale;d. integrazione dell’edificato con la culturalocale, nel recupero delle tradizionicostruttive;e. contenimento dell’utilizzazione di risorseda realizzarsi mediante l’impiego dimateriali

da costruzione a limitato consumo, nelle fasidi produzione e di trasporto;f. riduzione del fabbisogno di energiaelettricamediante l’utilizzo di impianti diilluminazione e di elettrodomestici a bassoconsumo;g. contenimento dei consumi idrici di acquapotabile negli edifici, impianti e relativepertinenze;h. riduzione dei consumi energetici per ilriscaldamento degli edifici, garantendonel’ottimale isolamento termico, il migliorrendimento degli impianti e l’impiego dienergie rinnovabili;i. realizzazione di impianti di ventilazione eraffrescamento efficienti, mediante ilcontrollo degli apporti calorici solari edell’inerzia termica degli elementi costruttivi;j. impiego di energie rinnovabili per laproduzione di energia elettrica e di acquacalda sanitaria;k. riduzione dei carichi ambientali degliedifici valutati nel corso dell’intero loro ciclodi vita, quali i rifiuti da costruzione edemolizione, le emissioni in atmosfera, ildeflusso di acque reflue anchemediante ilriutilizzo delle acque saponate,l’inquinamento acustico, la fitodepurazione;l. elevazione della qualità ambientale visiva,acustica, termica, elettromagnetica e dell’ariaesterna e interna agli edifici;m. elevazione della qualità dei servizi fornitidagli edifici, in termini di adattabilità,flessibilità, gestione e controllo impiantistico;n.. distanza da servizi sociali e qualitàambientale delle comunicazioni e deitrasporti esterni (accessibilità e prossimitàdei servizi);o. predisposizione degli impianti.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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ottobre 2009 n. 0274/Pres., mentre per quantoriguarda il sistema di accreditamento il regola-mento è stato approvato con decreto del presi-dente della Regione 25 agosto 2010 n.0199/Pres.

Dopo pochi mesi, però, nel dicembre2010, a seguito delle pesanti critiche solleva-te dagli ordini professionali, tale regola-mento è stato ampiamente modificato conDpreg n. 0288/Pres., che ha cancellato tut-te le disposizioni specifiche in ordine al-l’abilitazione.

Di conseguenza, in Friuli-Venezia Giu-lia, sono attualmente abilitati all’attivitàdi certificazione energetica tutti i soggettiin possesso dei requisiti generali previstidal Dpr 75/2013. Si applica cioè la normati-va statale.

In base alle regole nazionali a cui l’ordina-mento regionale fa espresso e unico rinvio,è definito “tecnico abilitato” un tecnico ope-rante sia in veste di dipendente di enti e or-ganismi pubblici o di società di servizi pub-bliche o private comprese le società di inge-gneria, sia di professionista libero o asso-ciato, iscritto ai relativi ordini e collegi pro-fessionali, e abilitato all’esercizio della pro-fessione relativa alla progettazione di edifi-ci e impianti, asserviti agli edifici stessi, nel-l’ambito delle competenze a esso attribuitedalla legislazione vigente.

Ove il tecnico non sia competente nella

progettazione di edifici e impianti (o co-munque le attività esulino dal proprio am-bito di competenza), egli deve operare incollaborazione con altro tecnico abilitatoin modo che il gruppo costituito copra tuttigli ambiti professionali su cui è richiesta lacompetenza.

Ma, nonostante l’abrogazione delle nor-me regionali sull’accreditamento, è statamantenuta l’agenzia incaricata dell’effet-tuazione dei corsi di formazione regionali.

L’applicazionedelDpr stataleIl provvedimento emanato dal Consiglio

dei Ministri con il Dpr 75/2013 definisce irequisiti professionali e i criteri di accredi-tamento per assicurare la qualificazione el’indipendenza degli esperti o degli organi-smi a cui affidare la certificazione energeti-

Se il tecnico non puòprogettare edifici e impiantideve operare insieme conun professionista abilitato

Regole statali solo in Friuli VeneziaGiuliaLenorme previste dal Dpr 75/2013 si applicano solo nel

territorio del Friuli VeneziaGiulia. InValleD’Aosta e nelle

Province autonomevalgono le regole locali

03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD

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ca degli edifici, con il fine dichiarato di con-sentire l’applicazione omogenea, coordina-ta e immediatamente operativa delle nor-me su tutto il territorio nazionale.

Per quanto attiene alle Regioni e Provinceautonome, il nuovo regolamento trova ap-plicazione nei limiti della clausola di cede-volezza, cioè nel caso in cui gli enti non ab-biano recepito la direttiva 2002/91/CE e fi-no alla data di entrata in vigore della norma-tiva locale

Sotto il profilo generale, tutte le Regioniautonome del Nord hanno adottato unapropria normativa di recepimento della di-

rettiva europea e conseguentemente valgo-no i requisiti tecnico-professionali e i crite-ri di accreditamento ivi previsti, con la solaeccezione del Friuli Venezia Giulia in cui,per effetto dell’abrogazione dei criteri regio-nali di accreditamento (si vedano i paragrafiprecedenti, ndr.), troveranno diretta e im-mediata applicazione i requisiti nazionalidi cui all’articolo 2 del regolamento statale.

La disciplina regolamentare statale non silimita però a ribadire la ripartizione di fun-zioni tra Stato, Regioni e Province autono-me già contenuta nell’articolo 9 Dlgs192/2005, ma contiene alcune precisazio-ni, sempre finalizzate a promuovere la tute-la degli interessi degli utenti attraversoun’applicazione omogenea sull’intero terri-torio nazionale, enunciando la facoltà – incapo alla disciplina locale – non solo di adot-tare un sistema di riconoscimento dei sog-getti abilitati (purché nel rispetto delle nor-me comunitarie in materia di libera circola-zione dei servizi), ma altresì di promuovereiniziative di informazione, orientamento,formazione e aggiornamento dei soggetticertificatori.

Da non dimenticare inoltre le funzioni dimonitoraggio dell’impatto del sistema dicertificazione degli edifici in termini diadempimenti burocratici, oneri e beneficiper i cittadini e di accertamento della corret-tezza e qualità dei servizi di certificazioneda effettuarsi direttamente o attraverso en-ti pubblici ovvero organismi pubblici o pri-vati di cui sia garantita la qualificazione eindipendenza, e assicurare che la coperturadei costi avvenga con una equa ripartizionetra tutti gli utenti interessati al servizio.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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04Le Regionidel Centro

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F ra le Regioni del Centro-Italia La-zio e Marche hanno fissato i requi-siti per diventare certificatore ener-getico. In Toscana una deliberaprevede il rinvio alla normativa

nazionale mentre l’Umbria non ha varato re-gole regionali sull’accreditamento. In quest’ul-tima Regione, quindi, valgono le norme stata-li contenute nell’allegato III del Dlgs 115/2008,ora sostituito dal Dpr 75/2013. Sia Toscana cheUmbria potranno, però, sempre dotarsi di unapropria normativa regionaleattuativa delle previsioni na-zionali.

Sia le Marche che il Laziohanno, invece, adottato un si-

stema di certificazione energetico-ambienta-le più ampio rispetto a quello previsto dal Dlgs192/2005 ma a carattere volontario.

LaToscanae l’UmbriaIn queste due Regioni non esistono norme

regionali in materia di certificazione energe-tica attuative della disciplina nazionale; trovaquindi diretta ed immediata applicazione lalegge nazionale, come recentemente modifi-cata dal DPR 75/2013.

Non esistono dunque elen-chi regionali ma la certifica-zione energetica degli edificiviene rilasciata dai “tecniciabilitati” ai sensi della discipli-

Dlgs 115/2008

Regioni del Centro■ Toscana

Si applica la normativa statale

■ Marche

Legge 14/2008 e deliberazione 1689/2011

■ Umbria

Si applica la normativa statale

■ Lazio

Regolamento regionale 23/2012

Più articolato ma volontarioil sistema di Marche e Lazio

diGiovannaLandi eAmaliaMuollo

04 | LE REGIONI DEL CENTRO

60Il Sole 24 Ore

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na nazionale.Per i requisiti di tali tecnici varrà dunque

quanto previsto dal richiamato DPR, mentrea partire dal 27 giugno 2013, ossia dall’entratain vigore del Dpr 75/2013, potranno offrireservizi di certificazione anche le società diservizi energetici (ESCO), quali persone fisi-che o giuridiche che offrono servizi di effi-cientamento energetico accettando un margi-ne di rischio finanziario, dal momento che laloro ricompensa sarà determinata dalla valo-rizzazione dell'intervento svolto (in termini diaccesso ad incentivi o tariffe agevolate a segui-to dell’entrata in funzione dello stesso).

Tali Regioni potranno però sempre dotarsidi una propria normativa regionale attuativa

delle previsioni contenute dalla legge regiona-le in materia.

LeMarcheNel 2008, la Regione Marche nell’ambito di

InToscana eUmbria niente albo dei certificatoriPoiché entrambe le Regioni non hanno varato una propria

disciplina inmateria di certificazione energetica, non

esiste un elenco regionale di certificatori

In Toscana una deliberarinvia alla normativanazionale, l’Umbria nonha varato alcuna legge

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Il Protocollo Itaca■ È il sistema di valutazione della qualità

energetica e ambientale degli edificielaborato dall’Istituto per l’innovazione etrasparenza degli appalti e la compatibilitàambientale (Itaca, appunto) della RegioneMarche. La certificazione di sostenibilitàenergetico-ambientale degli edifici hacarattere volontario e ricomprende lacertificazione energetica obbligatoria dicui al Dlgs 192/2005, ovvero l’Attestato dicertificazione energetica (Ace).

una più ampia promozione della biocompati-bilità edilizia con la legge 14/2008 ha adottatola certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici residenziali, intesacome un sistema di procedure finalizzato a va-lutare sia il progetto, sia l’edificio realizzato.

Nel maggio 2009 la Regione ha provveduto apredisporre le linee guida per richiedere e ot-tenere tale certificazione, individuando nelProtocollo Itaca lo strumento di valutazionedella qualità energetica e ambientale degliedifici (Dgr 760/2009), denominato per l’ap-punto “Protocollo Itaca Marche”.

Secondo quanto disposto dal protocollo elabo-rato nel 2004 dall’Istituto per l’innovazione e tra-sparenza degli appalti e la compatibilità ambien-tale (Itaca), la certificazione disostenibilità energetico-am-bientale degli edifici ha caratte-re volontario e ricomprende lacertificazione energetica ob-bligatoria di cui al Dlgs192/2005.

La Regione Marche non haquindi legiferato in meritoalla certificazione energeti-ca, che pure – come detto –

rientra nella certificazione energetico-am-bientale, ma i cui riferimenti legislativi ri-mangono quelli di carattere nazionale, so-prattutto, per quanto attiene all’iscrizioneagli elenchi dei soggetti certificatori.

In altre parole, nelle Marche per adempiereall’obbligo della certificazione sono percorri-bili due strade:

a. dotarsi dell’attestato previsto dal Dlgs192/2005;

b. optare per la certificazione di sostenibilitàambientale che ha carattere volontario e com-prende comunque al suo interno anche quellanazionale.

Per quanto riguarda l’accreditamento deicertificatori questo doppio percorso permet-te la coesistenza sia dei criteri nazionali (Dpr75/2013) sia di quelli regionali (delibera1689/2011): nel primo caso l’abililitazionepermette il rilascio dei certificati energeticibasati sul Dlgs 192/2005. Nel secondo, inve-ce, consente la messa a punto dei certificatidi sostenibilità ambientale che aggiungonoagli elementi previsti dalle regole statali an-che quelli introdotti dal Protocollo Itaca Mar-che.

Il contenziosoHa sollevato non poche polemiche la discipli-

na che la Regione Marche ha adottato per l’abili-tazione al rilascio delle certificazioni di sosteni-bilità energetica e ambientale (Dgr 1141/2009,integrata dalla Dgr 1494/2010).

Ordini e associazioni professionali degli in-gegneri hanno proposto numerosi ricorsi alTribunale amministrativo regionale per chie-dere l’annullamento di tali delibere regionaligiungendo finanche a convincere il giudiceamministrativo a sollevare questione di legitti-mità costituzionale degli articoli 6 e 14 della leg-

ge regionale 14/2008 nellaparte in cui, istituendo un si-stema regionale di accredita-mento per l’abilitazione al rila-scio delle certificazioni di so-stenibilità energetico-am-bientale (attraverso le Dgr so-pra richiamate) la Regioneavrebbe di fatto creato unanuova figura professionalenon prevista dalla normativa

Legge regionaleMarche14/2008

447I certificatori

RegioneMarcheI professionisti iscritti

all’Elenco regionale

04 | LE REGIONI DEL CENTRO

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fondamentale di principio emanata dallo Statosulla materia.

Sennonché, prima che la Corte costituzionalesi pronunciasse (con ordinanza di rigetto) sullalegittimità costituzionale del sistema di accredi-tamento di cui alla Dgr 1494/2010 (si veda l’ordi-nanza della Corte costituzionale 16 aprile 2012n. 102), la Regione, in un’ottica conciliativa conle associazioni di categoria, dapprima con deli-berazione 5 settembre 2011 n. 1185, e poi con Dgr19 dicembre 2011 n. 1689 (sostitutiva delle prece-denti) ha definito le modalità di attuazione delsistema di formazione e di accreditamento deicertificatori (nell’allegato 2). Vediamo come.

I requisiti richiestiLa nuova normativa regionale riguarda il si-

stema e le procedure per la certificazione dellasostenibilità energetico-ambientale degli edifi-ci (Protocollo Itaca Marche) e include gli Attesta-ti di certificazione energetica (Ace) che posso-no comunque essere rilasciati anche dai sogget-ti abilitati in base al Dpr 75/2013, senza obbli-go di partecipazione a corsi regionali.

Il certificatore della sostenibilità energeti-co-ambientale, invece, deve attestare primail progetto e poi la costruzione, a fronte delsistema di valutazione (Itaca) predisposto a li-vello regionale, per confermare o meno l’auto-valutazione del progettista e del direttore lavo-ri. Dopodiché acquisisce tutti i documenti re-lativi all’edificio che riguardano la certificazio-

ne di sostenibilità, effettuando sopralluoghiin cantiere per verificare le fasi salienti del pro-cesso costruttivo.

Tale attività comporterà in una prima fasel’emissione dell’attestato di conformità del pro-getto e, successivamente, il certificato di soste-nibilità energetico-ambientale propriamentedetto.

La formazionePer diventare certificatori della sostenibilità

energetico-ambientale il percorso formativo ècomposto dal corso base di 120 ore, relativo al-le tematiche energetiche e ambientali connessealla gestione e alla progettazione degli edifici,più un corso qualificante da 60 ore o 20 ore,relativo al processo di certificazione e all’appli-cazione dello strumento di valutazione Proto-collo Itaca Marche, comprensivo di esame fina-le. Le tematiche di entrambi i corsi sono riporta-te sul Bollettino Ufficiale della Regione Marchen. 113 del 2011.

È quindi obbligatorio in generale seguire uniter formativo composto da:

a. corso base di 120 ore, per cui non è previstoun esame finale ma che da solo non è sufficienteper essere iscritti nell’elenco dei certificatori;

b. corso qualificante di 60 ore – corso qualifi-cante di 20 ore che si concludono con l’esamefinale, superato il quale è possibile fare richie-sta di accreditamento alla Regione ed essere in-serito nell’elenco dei certificatori della sostenibi-

NelleMarche corsi per certificare la sostenibilità ambientaleIl percorso formativo obbligatorio individuato dalla Regione

■ Corso base È obbligatorio ma non sufficiente per essere iscritti nel-

l’elenco dei certificatori.Non prevede esame finale.Possono essere esonerati dalla frequenza coloro che han-no frequentato corsi post laurea per almeno 120 ore conesame finale su tematiche attinenti, corsi dimaster, dotto-rato o specializzazioni attinenti 1 ore

■ Corsoqualificante

Si conclude con l’esame finale, superato il quale si può

fare richiesta di accreditamento alla Regione ore

■ Corsoqualificante

Si conclude con l’esame finale, superato il quale si può

fare richiesta di accreditamento alla Regione ore

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

63Il Sole 24 Ore

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lità energetico-ambientale degli edifici, quindiesercitare l’attività di certificatore.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 1.3 del-l’allegato 2 della Dgr 1689/2011 possono essereesonerati dalla frequenza del corso base attra-verso il riconoscimento di crediti formativi co-loro che abbiano frequentato:

a. corsi post laurea per almeno 120 ore conesame finale su tematiche attinenti al protocol-lo Itaca Marche;

b. corsi di master, dottorato o specializzazio-ni su tematiche attinenti al protocollo regionale;

c. coloro che siano in possesso di specifichecompetenze professionali o formative acquisi-te nell’attività di progettazione in edilizia soste-nibile, pubblica o privata.

Ovviamente tali requisiti devono essere ade-guatamente documentati con la presentazionedel proprio curriculum vitae e un elenco detta-gliato di progetti e attività professionali svolte.

I titoli di studioPer accedere ai corsi di formazione per certi-

ficatori è necessario possedere:a. diploma di laurea di primo o secondo livel-

lo in Ingegneria, Architettura o altra laurea dicarattere tecnico-scientifico;

b. diploma di geometra o perito industriale.Mentre per i geometri e i periti industriali

è obbligatoria la partecipazione a entrambii corsi, fermi gli esoneri consentiti, per gli

ingegneri e gli architetti, in particolare, laDgr 1689/2011 introduce alcune importantinovità in merito ai requisiti per l’accesso aicorsi:

a. gli ingegneri iscritti all’albo nei settori a)Ing. civile e ambientale e b) Ing. Industriale e gliarchitetti in possesso di laurea specialistica(quinquennale) possono svolgere direttamen-te il corso qualificante di 20 ore comprensivodi esame finale. Così venendo esonerati diret-tamente dal frequentare il corso base (120 ore)e quello qualificante (60 ore). In ogni caso pos-sono facoltativamente richiedere di partecipa-re ai corsi di 120 ore e di 60 ore per far fronte aproprie esigenze di approfondimento della ma-teria;

b. gli ingegneri e gli architetti che non sia-no in possesso di una laurea quinquennaledovranno partecipare ai corsi di 120/60/20ore a seguito di valutazione della domanda dipartecipazione da parte di una commissioneregionale alla quale sarà chiamato a partecipa-re anche un rappresentante dell’ordine/fede-razione.

Leproceduredi accreditamentoCon decreto del dirigente regionale del servi-

zio territorio, ambiente, energia 21 dicembre2011 n. 169/Tae (aggiornato con decreto18/Tae/2012) è stato istituito l’elenco dei certi-ficatori.

Una volta superato l’esame, è quindi neces-sario fare richiesta di accreditamento alla Re-gione Marche entro le due date previste ognianno: 30 giugno e 31 dicembre e versare unaquota di 100 euro una tantum (in precedenzala quota era prevista con frequenza annuale)per l’iscrizione al registro.

Acquisita la qualifica di certificatore sarà ne-cessario frequentare corsi di aggiornamentoquinquennale per un massimo di otto ore permantenerne la validità.

Si ribadisce, infine, come già previsto nelleprecedenti delibere, che qualora il certificatore

NelleMarche i ricorsi degli ordiniGli ingegneri hanno contestato al Tar le delibere:

la Regione ha scelto la conciliazione con le associazioni

di categoria e ha ridefinito il sistemadi formazione

04 | LE REGIONI DEL CENTRO

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non sia un «tecnico competente in acustica am-bientale» ai sensi dell’articolo 20 della Leggeregionale 28/2001, il certificato deve essere fir-mato anche da un tecnico competente in acusti-ca ambientale che si affianca al certificatoreper la valutazione dei criteri acustici.

Non da ultimo, la stessa Dgr 1689/2011 rico-nosce come certificatori della sostenibilitàenergetico-ambientale degli edifici anche isoggetti accreditati come tali da altre Regioniovvero da altri enti che abbiano adottato il Pro-tocollo Itaca; così che tali soggetti sono autoriz-zati a esercitare sul territorio regionale marchi-giano le attività di propriacompetenza.

Il LazioLa Legge regionale 6/2008

ha introdotto all’interno del territorio regio-nale un sistema di certificazione energetico-ambientale degli edifici. Tale Regione, infatti,come ad esempio la Regione Marche, non si èlimitata a dare attuazione alla disciplina na-zionale in materia di certificazione energeticadegli edifici, ma ha introdotto anche un siste-ma parallelo, sperimentale e volontario di cer-tificazione di sostenibilità ambientale, piùampio rispetto alla certificazione nazionale ob-bligatoria, volto a misurare la qualità ambien-tale degli edifici nel proprio territorio. La disci-plina regionale potrà quindi essere, nei prossi-

mi mesi, ragionevolmente esse-re aggiornata alla luce delle nuo-ve previsioni nazionali (la disci-plina regionale non prevede nul-la ad esempio in materia di indi-

Nel Lazio due elenchi distinti di certificatoriCon il regolamento regionale 6/2012 la Regione Lazio ha costituito due distinti elenchi di certificatori:a. per i soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, che comprende al suo

interno il certificato energetico

b. per i soggetti abilitati solo al rilascio del certificato energetico

Certificatori di sostenibilità ambientale▼Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati:■ i tecnici dipendenti di enti e organismi pubblici■ i professionisti, liberi o associati, i tecnici dipendenti di società di servizi pubbliche o private,

comprese le società di ingegneria, abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazionedi edifici e impianti e iscritti al relativo ordine o collegio professionale

■ i soggetti abilitati all’iscrizione non sono soggetti a specifici obblighi formativi■ i soggetti abilitati da altri Paesi europei o da altre Regioni possono chiedere l’iscrizione, previa

verifica del possesso di «adeguate competenze»

Certificatore energetico▼Per entrare nell’elenco regionale e svolgere l’attività:

■ non c’è l’obbligo di iscrizione al collegio od ordine professionalemasi deve essere in possesso di unodei titoli di studio tecnico-scientifici previsti e c’è l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione consuperamento dell’esame finale

■ occorremantenere l’accreditamento comesoggetti certificatoripartecipando, con frequenza annua-le, a un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione e superando la verifica finale

■ si è autorizzati a certificare solo gli «edifici già esistenti», ovvero non soggetti ad alcun intervento diprogettazione o ristrutturazione

■ se si è soggetti abilitati da altri Paesi europei o da altre Regioni, si può chiedere l’iscrizione, previaverifica del possesso di «adeguate competenze»

Regolamentoregionale Lazion. 6/2012

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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pendenza ed imparzialità dei cartificatori),esclusivamente nei limiti della certificazioneenergetica e non anche sotto il profilo della cer-tificazione di sostenibilità ambientale.

Ladeliberadel 2012La delibera di Giunta regionale n. 6 del 23

aprile 2012 ha dettato regole e procedure deiprincipi previsti dalla sopra citata legge regiona-le, prevedendo i criteri per l’iscrizione agli elen-chi regionali dei soggetti abilitati al rilascio del-la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale e a quella energetica degli edifici.L’Organismo di accreditamento è la RegioneLazio (Direzione Edilizia Residenziale).

Ai sensi di tale deliberazione, vengono costi-tuiti due distinti elenchi di certificatori:

a. uno per i soggetti abilitati al rilascio delcertificato di sostenibilità ambientale, checomprende al suo interno il certificato energe-tico ed è definito dalla delibera come certificatoenergetico-ambientale;

b. uno per i soggetti abilitati solamente al ri-lascio del certificato energetico, ossia quelloprevisto dalla normativa nazionale.

A tale riguardo, infatti, l’articolo 12 del regola-mento prevede che possono richiedere l’iscri-zione nell’elenco regionale dei soggetti abilita-ti al rilascio della certificazione energetico-am-bientale le seguenti due categorie di soggetti:

a. i tecnici dipendenti di enti e organismipubblici, nell’ambito delle competenze a essi at-tribuite dalla legislazione vigente;

b. i professionisti, liberi o associati, ovvero itecnici dipendenti di società di servizi pubbli-che o private (comprese le società di ingegne-ria), abilitati all’esercizio della professione rela-tiva alla progettazione di edifici e impianti, nel-l’ambito delle competenze a essi attribuite dallalegislazione vigente e iscritti al relativo ordineo collegio professionale.

La disciplina introdotta dalla Regione Lazioper la certificazione di sostenibilità ambientale

richiama dunque le previsioni di cui alla normati-va nazionale in merito ai tecnici abilitati, richie-dendo però (salvo che per i dipendenti di entipubblici) il requisito obbligatorio dell’iscrizio-ne al relativo ordine o collegio professionale.

I soggetti abilitatiI soggetti abilitati all’iscrizione all’albo dei

certificatori di sostenibilità energetico-am-bientale non sono soggetti a specifici obbli-ghi formativi, ma, al riguardo va richiamatoche la Regione, secondo quanto previsto dallaLegge regionale 6/2008, intende promuoverespecifici programmi di aggiornamento in ma-teria di performance ambientali ed energeti-che degli edifici.

I requisiti richiestiI requisiti richiesti ai soggetti che intendono

iscriversi all’elenco regionale dei soggetti abili-tati ai fini del rilascio della sola certificazioneenergetica sono individuati dal comma 2 dell’ar-ticolo 12 del regolamento. Questi, infatti – diver-samente dai certificatori energetico-ambientali– non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al

Il Lazio sceglie il doppio sistemaDuegli elenchi istituiti dalla Regione: uno per i soggetti

abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale

eunoperquelliabilitatisoloal rilasciodelcertificatoenergetico

04 | LE REGIONI DEL CENTRO

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collegio od ordine professionale, ma devono es-sere in possesso di uno dei titoli di studio tecni-co-scientifici elencati nella richiamata norma esono soggetti all’obbligo di partecipazione aicorsi di formazione (di cui all’articolo 14 del rego-lamento) con superamento dell’esame finale.

Per questi soggetti, il mantenimento dell’ac-creditamento come soggetti certificatori è su-bordinato alla partecipazione, con frequenzaannuale, a un corso di aggiornamento autoriz-zato dalla Regione e al superamento della relati-va verifica finale. Essi, inoltre, possono svolge-re l’attività di certificazione energetica sola-mente con riferimento agli «edifici già esisten-ti», ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 citato. Ilriferimento a «edifici già esistenti» va comun-que interpretato (secondo quanto riferito dal-l’ufficio regionale competente) nel senso di edifi-ci non soggetti ad alcun intervento di progetta-zione o ristrutturazione. In altri termini, i sog-getti iscritti all’albo regionale dei certificatorienergetici possono svolgere la propria attivitàsolo nell’ambito di transazioni immobiliari(vendita, affitto eccetera) per immobili esisten-ti e non sottoposti a lavori strutturali o a proget-

tazione (per eventuali ampliamenti, rifacimentieccetera).

Ai sensi dell’articolo 12, inoltre, possono ri-chiedere l’iscrizione a uno degli elenchi regio-nali previsti i soggetti abilitati come certificato-ri energetico-ambientali o certificatori energe-tici da altri Paesi europei, nonché da altre Re-gioni e Province autonome, previa verifica daparte dell’organismo regionale di accreditamen-to in merito al possesso di «adeguate competen-ze in coerenza con quanto previsto dal comma2», ossia – si ritiene – alla partecipazione e supe-ramento dei corsi di formazione specifica perla certificazione energetica degli edifici.

La formazioneCon riferimento specifico ai corsi di formazio-

ne per certificatori, sopra richiamati, si segnalache, ai sensi dell’articolo 14 della delibera in esa-me, essi devono essere individuati mediantesuccessiva delibera – non ancora emanata –della Giunta regionale, la quale dovrà indicaresia i contenuti, l’articolazione e la durata dei cor-si, sia i requisiti di abilitazione dei soggetti che lipotranno tenere, i requisiti dei docenti, dei localie delle attrezzature e le caratteristiche principalidella verifica finale.

Infine,l’articolo 13contiene indicazioniin meri-to alla procedura di iscrizione a uno degli elen-chi regionali. La domanda deve essere presenta-ta all’organismo di accreditamento regionale,in formato cartaceo ed elettronico, allegando iltitolo di studio, in forma autocertificata, e:

a. per i certificatori energetico-ambientali, ladichiarazione da parte dell’ordine o collegioprofessionale di appartenenza in merito all’abili-tazione all’esercizio della professione relativaalla progettazione di edifici e impianti;

b. per i certificatori energetici, l’attestato dipartecipazione a un corso di formazione rico-nosciuto a livello regionale, con superamentodella relativa verifica finale, rilasciato dal sog-getto autorizzato che ha organizzato il corso.

I modelli per la presentazione della domandadovranno essere approvati con successiva deli-bera regionale. L’articolo 13 richiede comunqueche l’organismo di accreditamento (che si riuni-sce con cadenza trimestrale) valuti i requisiti diammissibilità delle domande e richieda, ove ne-cessario, integrazione o chiarimenti della docu-mentazione prodotta.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

67Il Sole 24 Ore

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05Le Regioni

del Mezzogiorno

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I n tutto il Mezzogiorno, tranne che inPuglia – la sola Regione ad aver regola-to la materia – valgono le regole stata-li. Le ragioni sono diverse, dalla manca-ta disciplina della materia al rinvio

espresso alle norme statali, ma il risultato è lostesso: non essendoci una disciplina regiona-le, le regole sono quelle previste prima dall’al-legato III del Dlgs 115/2008 ed ora dal Dpr75/2013.

Ecco il punto della situazione.

LaPugliaLa Puglia è l’unica regione del Sud ad aver

tenuto costantemente sotto controllo la ma-

teria relativa all’efficienza energetica. Infatti,dopo le vicissitudini del Regolamento regio-nale n. 10 del 10 febbraio 2010, recante «Rego-lamento per la certificazione energetica degliedifici» ai sensi del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192nonché della determina n. 68 del 16 aprile2010 recante «Le linee guida in materia diprocedura telematica» e delle delibera n. 1009del 13 aprile 2010 che, come si ricorderà, sonostate annullate dal Tar nel giugno del 2010,di recente la Regione Puglia è tornata a legife-rare sull’argomento.

Infatti, è stata pubblicata sul Bollettino uffi-ciale del 18 gennaio scorso la nuova Dgr del 14dicembre 2012 n. 2751 recante «Attuazione del

Regioni del Mezzogiorno■ AbruzzoSi applica la normativa statale

■ MoliseSi applica la normativa statale

■ CampaniaSi applica la normativa statale

■ BasilicataSi applica la normativa statale

■ CalabriaSi applica la normativa statale

■ SiciliaSi applica la normativa statale

■ SardegnaSi applica la normativa statale

■ PugliaDelibera di Giunta 2751/2012

Regole regionali solo in Puglia,norme statali nel resto del Sud

diCarmenChierchia

05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

70Il Sole 24 Ore

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sistema di formazione e di accreditamento deisoggetti abilitati al rilascio dei certificati di so-stenibilità degli edifici» ai sensi della Legge re-gionale n. 13/2008. La nuova Dgr ha introdot-to il sistema che disciplina i requisiti per l’ac-creditamento dei tecnici abilitati al rilascio

del certificato di sostenibilità ambientale, in-dividuando le caratteristiche dei soggetti cui èriservata la formazione dei soggetti abilitati.

ComeaccreditarsiIn particolare, la Dgr:a. elenca gli ordini ed i collegi professionali

i cui iscritti sono i soggetti accreditabili comecertificatori della sostenibilità degli edifici (siveda la tabella alla pagina successiva, ndr.);

b. individua i soggetti abilitati alla tenutadei corsi di formazione;

c. istituisce il sistema di formazione voltoall’accreditamento dei tecnici.

In relazione a quest’ultimo tema, la discipli-na regionale prevede il seguente iter:

a. valutazione della domanda: la domandadei tecnici volta ad ottenere l’accreditamentoviene valutata da una commissione istituitadagli Ordini e Collegi individuati dalla norma-tiva regionale;

b. accreditamento immediato: se il curri-culum del professionista presenta titoli tali danon richiedere la frequenza di alcun corso, ilcandidato viene accreditato direttamente co-me certificatore. I titoli sono:

1. superamento di esami universitari;2. corsi di dottorato;

Certificatori con le regole nazionaliTranne che in Puglia, in tutte le altre Regioni del

Mezzogiorno per svolgere l’attività di certificazione

energetica degli edifici valgono i requisiti nazionali

Con una nuova delibera diGiunta la Puglia ha appenaintrodotto la disciplina perl’accreditamento dei tecnici

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

71Il Sole 24 Ore

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3. esperienze di progettazione di edifici cheabbiano ottenuto la certificazione di sostenibi-lità con punteggio pari o superiore a due;

4. esperienza di lavoro in società o enti chesvolgono la propria attività sui temi dell’edili-zia sostenibile;

c. accreditamento dopo frequenza di corsi:terminata la valutazione del curriculum, la com-missione stabilisce i corsi che il tecnico devefrequentare per ottenere l’accreditamento;

d. i corsi: la normativa regionale ha istituitodue tipologie di corsi:

1. il corso di formazione qualificante, 20ore suddivise in tre moduli;

2. un corso di formazione di base, 60 orediviso in sei moduli. I corsi cambiano a secon-da del grado di approfondimento richiesto al

candidato;e. esame: i corsi terminano con un esame

finale unico per entrambi i corsi e riguarderàle materie e gli argomenti che sono stati richie-sti al candidato di approfondire dopo la valuta-zione della commissione.

Comemantenere l’accreditamentoPer il mantenimento dell’accreditamento

dei tecnici che sono già certificatori è obbliga-torio frequentare un corso di almeno 8 oreche dovrà essere istituito e regolamentato da-gli Ordini e Collegi professionali della Puglia.

Come anticipato, la Dgr 2571/2012 ha datoattuazione alle previsioni della Legge regiona-le del 10 giugno 2008 n. 13 recante «Norme perl’abitare sostenibile», volta a incentivare gli in-

Ordini e collegi i cui tecnici sono accreditati come certificatori

Sistema di formazione

■ Ordini degliArchitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

■ Collegi deiGeometri eGeometri laureati

■ Ordini dei dottoriAgronomi e Forestali

■ Collegi dei Periti agrari e Periti agrari laureati,Agrotecnici eAgrotecnici laureati

■ Collegi dei Periti industriali e Periti industriali laureati

05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

72Il Sole 24 Ore

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terventi di edilizia sostenibile e che getta lebasi normative della formazione professiona-le dei tecnici per la certificazione degli immo-bili. La legge in esame introduce il doppio ca-nale della certificazione di sostenibilità degliedifici (attuata dalla Dgr 2571/2012 appunto) edella certificazione energetica obbligatoria.La prima certificazione, come stabilisce l’arti-colo 9 comma 2 della Legge regionale 13/2008,ha carattere obbligatorio per gli interventicon finanziamento pubblico superiore al 50%mentre negli altri casi ha carattere volontarioe comprende la certificazione energetica laquale è comunque obbligatoria nei casi in cuinon venga richiesta la certificazione di sosteni-bilità.

LaCampaniaLa Regione Campania non ha legiferato in

tema di certificazione energetica, e di conse-guenza nel suo territorio si applica la normati-va nazionale.

Tuttavia, pur in assenza di una compiuta nor-mativa regionale, la Campania ha – in un pri-mo momento – dato attuazione all’articolo 28della Legge regionale 16/2004 (recante «Nor-me su governo del territorio») deliberando gliIndirizzi in materia energetico-ambientaleper la formazione del Regolamento urbanisti-co edilizio comunale (Ruec), con cui stabiliscei criteri di carattere tecnico-costruttivo e le so-luzioni progettuali volte a incentivare l’impie-go di energie rinnovabili per il riscaldamen-to, il raffrescamento, la produzione di acquacalda sanitaria, l’illuminazione eccetera.

Inoltre di recente, con delibera 12 aprile 2011n. 145, sono state approvate le linee guida perla valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Tale Dgr introduceun percorso di valutazione che passa per cin-que criteri:

a. qualità del sito;b. consumo di risorse;c. carichi ambientali;

d. qualità ambientale indoor;e. qualità del servizio.In altri termini anche in Campania le regole

da seguire nell’ambito della certificazioneenergetica sono quelle nazionali del Dlgs192/2005, mentre nell’ambito delle proceduredi diagnostica energetica degli immobili si de-vono applicare i criteri valutativi dettati dallaDgr 145/2011.

LaCalabriaLa Calabria ha dato attuazione alla discipli-

na nazionale mediante la Legge regionale 4 no-vembre 2011 n. 41 con cui ha introdotto il certifi-cato di sostenibilità degli edifici (articoli 9 e10), ossia il documento redatto da tecnici quali-ficati – professionisti abilitati o organizzazioni

Criteri nazionali anche inCampaniaLaRegione non ha disciplinato la certificazione energetica.

Nel 2011 ha varato le linee guida per la valutazione della

sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

La Sicilia ha istituitol’elenco degli abilitati ed èboom di iscritti: superatala soglia dei 12mila

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

73Il Sole 24 Ore

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accreditate estranei alla progettazione e alla di-rezione lavori – a seguito delle verifiche condot-te secondo le procedure e le modalità prescrittedalla stessa Regione. Tuttavia, a oggi, l’architet-tura normativa regionale sul tema è solo par-zialmente compiuta: infatti, la Regione non haancora emanato un proprio documento nor-mativo che disciplini l’iter procedurale, i mecca-nismi di qualificazione dei tecnici e la normati-va tecnica di applicazione delle regole generalisulla certificazione di sostenibilità.

Secondo la legge calabrese, il certificato di so-stenibilità è obbligatorio per gli interventi rea-lizzati da enti pubblici o con finanziamentopubblico superiore al 50%, mentre negli altricasi ha carattere volontario e ricomprende lacertificazione energetica obbligatoria di cui alDlgs 192/2005.

Il certificato di sostenibilità degli edifici è rila-sciato su richiesta del proprietario dell’immobi-le o del soggetto attuatore dell’intervento. Il ri-sultatodella certificazione, sotto forma di apposi-ta targa, è affisso nell’edificio in luogo visibile.

Sono disposti, inoltre, controlli a campionesulla sussistenza dei requisiti dei soggetti certi-ficatori e sugli interventi oggetto di certificazio-ne, in corso d’opera. I controlli possono esseresvolti, inoltre, anche entro cinque anni dalla da-ta di fine lavori dichiarata dal proprietario o sog-getto attuatore dell’intervento, allo scopo di ve-rificare la regolarità della documentazione edell’attestato di certificazione e la conformitàdelle opere realizzate alla documentazione pro-gettuale.

È compito della Giunta regionale approvare ildisciplinare tecnico per la valutazione della so-stenibilità degli edifici. Come detto, a oggi nonsi è proceduto ancora all’approvazione di un do-cumento applicativo sui temi aperti.

LaBasilicataAnche la Basilicata non ha disciplinato il si-

stema di abilitazione dei certificatori energeti-ci. Nell’assenza di una normativa regionale val-

gono quindi le regole statali.La Basilicata si è però dotata di un proprio

sistema di valutazione degli edifici mediantela delibera di Giunta regionale, la Dgr 14 aprile2010 n. 695. Tale delibera, che aggiorna i conte-nuti della precedente Dgr 15 maggio 2006 n.724, prevede una griglia di strumenti di valuta-zione delle qualità energetico-ambientale diun edificio:

a. qualità del sito;b. consumo di risorse;c. carichi ambientali;d. comfort.Ossia 3 macro aree di valutazione che a loro

volta si scorporano in 17 criteri valutativi. In ag-giunta al fine, di agevolare la diffusione capilla-re nel territorio del sistema di valutazione ener-getica, ad aprile 2011 la Giunta regionale ha ap-provato un software applicativo del sistema divalutazione energetico-ambientale degli edificiresidenziali.

In altri termini, nella Regione Basilicata le re-gole sulla certificazione energetica (ad esem-pio necessità e validità dell’Ace, qualificazione

In Basilicata sistemadi valutazione degli edificiLa valutazione della qualità energetico-ambientale degli

edifici è stata regolamentata con la delibera 695/2010.

Per la certificazione energetica valgono le regole statali

05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

74Il Sole 24 Ore

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dei tecnici eccetera) sono quelle statali mentreper la valutazione della qualità energetico am-bientale dovranno essere seguite le proceduretecniche di cui alla Dgr 695/2010.

LaSiciliaIn Sicilia, il decreto dirigenziale 3 marzo 2011

n. 65 ha istituito l’elenco dei soggetti abilitati alrilascio dell’attestato di certificazione energe-tica che costituisce una procedura di preaccredi-tamento dei soggetti certificatori.

Il decreto dirigenziale 65/2011 stabilisce peròche, in attesa del varo di norme regionali speci-fiche, l’attestato di certificazio-ne energetica debba essere re-datto da tecnici individuatisulla base delle regole stataliche, dal 27 giugno 2013, sonoquelle contenute nel Dpr75/2013.

L’Elenco regionalePer operare è necessario

però essere iscritti all’Elenco

regionale. La richiesta di iscrizione deve es-sere formulata al dipartimento regionale del-l’energia, che cura la tenuta e l’aggiornamen-to del relativo elenco. A seguito della richie-sta, viene rilasciato un numero identificati-vo personale attestante l’iscrizione nell’Elen-co regionale dei soggetti certificatori, che do-vrà essere riportato negli attestati di certifi-cazione energetica da inviare all’amministra-zione regionale.

Inoltre, copia dell’attestato di certificazioneenergetica dovrà essere trasmesso al diparti-mento regionale dell’energia a cura del certifi-catore entro 15 giorni successivi alla conse-gna al richiedente.

A ciascun attestato di certificazione energe-tica sarà attribuito un codice regionale identi-ficativo univoco, che servirà a identificarel’immobile nel catasto energetico degli edifi-ci anche per tutte le eventuali successive modi-fiche o variazioni dello stesso certificato. Il co-dice identificativo dell’immobile certificato ècostituito da una stringa composta da 16 ca-ratteri numerici. Con un avviso del 15 maggio2012, la Regione Siciliana ha specificato in con-creto alcuni elementi relativi al rilascio del co-dice regionale identificativo univoco, fornen-do istruzioni relative al quando è necessariorichiedere il codice regionale, come si deve ri-chiedere il codice e cosa indicare nella richie-sta. L’attestato di certificazione energetica havalidità di dieci anni.

Il 5 febbraio 2013 la Regione siciliana ha ag-giornato il proprio elenco: gliiscritti sono oggi 12.401.

LaSardegnaAnche in Sardegna si appli-

cano le norme nazionali. Il si-to regionale rimanda espressa-mente alle regole previste dalDlgs 192/2005 e ora dal Dpr75/2013, in vigore dal 27 giu-gno 2013.

1I certificatori

Regione SicilianaI professionisti iscritti

nell’Elenco regionale

Decreto Sicilia3marzo 2011

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

75Il Sole 24 Ore

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06Domande & Risposte

■ Competenze delle Regioni ..................... 4

■ Emilia Romagna, Albo regionale ......... 14

■ EmiliaRomagna,unannodiesperienza .... 15

■ Finlombarda ............................................. 10

■ Friuli-VeneziaGiulia, certificazioneVea ... 18

■ Indice prestazione edifici ....................... 2

■ Limiti delle Regioni ................................... 7

■ Lazio, direzione Erp ................................ 22

■ Liguria, professionisti e iscrizione ..... 12 ,13

■ Lombardia, requisiti professionali ........ 11

■ Marche,certificazioneenergetica .... 20, 21

■ Nuovo decreto statale ............................. 1

■ Piemonte, laureati ammessi .................. 8

■ Piemonte, professionisti stranieri ........ 9

■ Provincia di Bolzano, CasaClima .......... 17

■ Puglia, Dgr n. 2751 ................................. 24

■ Puglia, formazione ................................. 23

■ Regioni che non hanno legiferato .......... 5

■ Requisiti nazionali ..................................... 3

■ Toscana, formazione ............................... 19

■ Valle d’Aosta, Beauclimat .................... 16

■ Vuoti normativi ......................................... 6

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01 | Nel nuovo decreto l’elencodei titoli di studio abilitati

Quali titoli di studiooccorronoperdivenire tecni-coabilitatoal rilasciodella certificazioneenerge-tica degli edifici?

I l Dpr di attuazione dell’articolo 4, comma 1 bis, del

Dlgs 192/2005 prevede un’elencazione ben preci-

sadeititolidistudionecessariperdiveniretecnicoabili-

tatoalrilasciodellacertificazioneenergeticadegliedifi-

ci.L’indicazioneèpuntualeespecifica, inquantoilLegi-

slatore ha distinto i titoli di studio che devono essere

accompagnati dallameraabilitazioneall’eserciziodel-

la professione (ad esempio laurea magistrale in inge-

gneria o in architettura) e i titoli di studio che, invece,

devono essere accompagnati anche dall’ottenimento

diunattestatodifrequenza,consuperamentodell’esa-

me finale, relativo a specifici corsi di formazioneper la

certificazionedegliedifici(adesempiolaureamagistra-

le inScienzechimicheoinIngegneria informatica).

02 | Indice prestazione energeticaobbligatorio per gli edifici dal 2012

Cosa è cambiato dal 1˚ gennaio 2012 sugli obbli-ghi di certificazione energetica degli edifici?

N el caso di offerta a titolo oneroso di edifici o

di singole unità immobiliari, a decorrere dal

1˚ gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendi-

tadevono riportare l’indicediprestazioneenergeti-

ca contenuto nell’attestato di certificazione ener-

getica. L’obbligo così introdotto comporta che gli

agenti immobiliari, nel predisporre gli annunci

commerciali relativi agli immobili a uso abitativo

dovrannopreoccuparsi di riceveredal proprietario

e visionare la predetta attestazione.

03 | Requisiti nazionali, l’identikitè tracciato dal Dpr 75/2013

Quali sono i requisiti professionali previsti per

poter essere abilitato alla certificazione energe-tica in Italia?

L’ articolo2delDprn.75/2013individuaiseguen-

ti soggetti certificatori (ad esempio i soggetti

abilitati ai fini dell’attività di certificazione energeti-

ca):

a. tecnici abilitati, ossia tecnici operanti sia in veste di

dipendentedi enti e organismi pubblici o di società di

servizi pubbliche o private, comprese le società di in-

gegneria, che di professionista libero o associato, i

qualisianoinpossessodiunospecifico titolodi laurea

esianoabilitati all’eserciziodella relativaprofessione,

oppurechesonoinpossessodell’attestatodifrequen-

zadiuncorsodiformazioneperlacertificazioneener-

geticaesuperamentodell’esamefinale;

b.entipubblicieorganismididirittopubblicooperanti

nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano

l’attivitàconuntecnicoabilitato,odungruppoditecni-

ciabilitati, inorganico;

c. organismi pubblici e privati qualificati adeffettuare

leattivitàdi ispezionenelsettoredellecostruzioniedi-

li,operedi ingegneriacivile ingeneralee impiantistica

connessa,accreditatiAccreditasecondolaUniCeiEn

Iso/Iec 17020, che svolgono l’attività con un tecnico

abilitato,odungruppodi tecniciabilitati, inorganico;

d. le società di servizi energetici (Esco) che svolgono

l’attivitàconuntecnicoabilitato,odungruppoditecni-

ciabilitati, inorganico.

04 | Professionisti abilitati, pochii ritocchi apportati dalle autonomie

Ai finidell’abilitazioneper lacertificazioneener-getica degli edifici, le Regioni possono prevede-re requisiti particolari e ulteriori rispetto a quelliindicati dalla normativa statale?

L e Regioni, anche alla luce della giurisprudenza

intervenuta inmateria, nonsembranoessere ti-

tolateaprevedere requisitiulteriori incapoaiprofes-

sionisti iscrittiai relativiordinieabilitatiallaprogetta-

zione di edifici e impianti (ingegneri, architetti, geo-

metri eccetera), dalmomento cheessi sono già rite-

I quesiti più frequenti

06 | DOMANDE E RISPOSTE

78Il Sole 24 Ore

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nuti idoneidallanormativanazionale.Detteammini-

strazioni, invece,godonodimaggiorelibertànell’indi-

viduare i requisiti necessari (titoli di studio, corsi for-

mativi, esamidi abilitazioneeccetera)per lealtreca-

tegoriedisoggettiabilitatial rilasciodellacertificazio-

neenergetica.

05 | In assenza di leggi regionalivigono le regole dettate dallo Stato

Qualora una Regione italiana non abbia compiu-tamentedisciplinato lamateriadella certificazio-ne energetica con proprie norme, qual è la disci-plina applicabile in quel territorio regionale?

I n assenza di una compiuta disciplina regionale,

trovano applicazione le norme stabilite a livello

nazionale dal Dlgs 192/2005.

06 | Regioni, la legge statale copreanche i vuoti normativi parziali

Se leRegioni si sonodotateunicamentedinormedi dettaglio sul tema della certificazione energe-tica senza aver emanato unadisciplinaunitaria ecompletasullamateria, comesono regolati i rela-tivi vuoti normativi?

A nche in caso di emanazione di regole regionali

solo parziali in tema di certificazione energeti-

ca, trova applicazione la normativa nazionale per la

parte non regolata. È frequente il caso delle Regioni

che hanno emanato norme relative al sistema e alle

procedure di valutazione del fabbisogno energetico

degli edifici (utilizzando i protocolli Itaca) ma non

anche la disciplina relativa alla validità ed efficacia

dei certificati energetici, ai requisiti per la formazio-

nedei certificatori eccetera. In tal caso, ci sarà la du-

pliceapplicazionedellanormativa regionale relativa

alsistemadivalutazioneedellanormativanazionale

per la partenondisciplinatadallaRegione.

07 | Ordinamento comunitarioinvalicabile per le Regioni

Quali sono i limiti cui le Regioni devonoattenersinel legiferare nella materia della certificazioneenergetica?

N eldettare lanormativadiattuazione leRegioni

eleProvinceautonomesonotenuteal rispetto

dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e

deiprincipi fondamentali desumibilidalpresentede-

cretoedalla stessadirettivan. 2002/91/Ce.

08 | Piemonte, laureati ammessisolo dopo la frequenza di un corso

Chipuò fare il certificatorenellaRegionePiemon-te?

A isensidell’articolo6,comma1,della leggeregio-

nale13/2007,esuccessivemodificheeintegra-

zioni, e del paragrafo 3 della Dgr n. 43-11695/2009,

e successivemodifiche e integrazioni, i soggetti am-

messi all’iscrizione nell’Elenco regionale dei profes-

sionistiabilitatialrilasciodell’attestatodicertificazio-

neenergetica, sono i seguenti: i) ingegneri earchitet-

ti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati al-

l’eserciziodellaprofessionerelativaallaprogettazio-

nedi edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nel-

l’ambitodellecompetenzeaessiattribuite; ii)geome-

tri, periti, agrotecnici e agrotecnici laureati, iscritti ai

relativicollegiprofessionalieabilitatiall’eserciziodel-

la professione relativa alla progettazione di edifici e

impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle

competenzeaessiattribuitedalla legislazionevigen-

te, che, per il rilascio dell’attestato di certificazione

energetica, operano all’interno delle proprie compe-

tenze o, ove necessario, in collaborazione con altri

professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale

inmododacopriretuttigliambitiprofessionalirispet-

toaiquali è richiesta lacompetenza.

Infine,purchéabbianoconseguitol’attestazionedipar-

tecipazione, con esito positivo, all’apposito corso di

formazione,sonoammessiall’iscrizionenell’elenco i:

a. laureati in IngegneriaoArchitettura;

b. possessori di diploma da geometra, perito indu-

striale, peritoagrariooagrotecnico;

c. laureati inScienzeambientali;

d. laureati inChimicaoFisica;

e. laureati in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e

tecnologie forestali eambientali.

09 | Piemonte, iter semplificatoper tecnici extraregionali e stranieri

Comeottenere nella RegionePiemonte il ricono-scimentodellaqualificadi certificatoreenergeti-co conseguita in un’altra Regione o in uno Statoestero?

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

79Il Sole 24 Ore

Page 80: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

A i sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge re-

gionale 13/2007 e del comma 2 del paragrafo

3.2dellaDgrn.43-11695/2009esuccessivemodifi-

che e integrazioni, i tecnici iscritti ai relativi ordini o

collegiprofessionali e abilitati all’esercizio dellapro-

fessione relativa alla progettazione di edifici e im-

pianti asserviti agli edifici stessi, ovvero i tecnici che

sono in possesso di requisiti equivalenti, conseguiti

inaltreRegioni italianeo inStatiesteri,qualora inten-

danoottenere l’abilitazione ai fini dell’iscrizionenel-

l’elencodeiprofessionisti abilitati, ne fannorichiesta

allaRegione, laqualeverifica l’equivalenzadei requi-

siti e dei relativi contenuti professionali con quelli

previsti dalla legge regionale 13/2007.

Inoltre, per il riconoscimento dei soggetti in posses-

so di titoli di studio tecnico-scientifici, che abbiano

conseguitoconesitopositivo l’attestazionediparte-

cipazioneal corsodi formazione, in altreRegioni ita-

lianeo inStati esteri, il paragrafo4.3, ultimocomma,

dellaDgrn.43-11695/2009esuccessivemodifiche

e integrazioni consentea tali soggetti lapossibilitàdi

accedere direttamente alla verifica finale, senza la

necessitàdi frequentare ilcorsodi formazionerelati-

voallaRegionePiemonte.

10 | In Lombardia è Finlombardal’organismodi accreditamento

Quale è l’organismo di accreditamento in Lom-bardia?

D al 1˚ gennaio 2013, Finlombarda è divenuta, a

seguitodell’accorpamentodelCestec, l’organi-

smoregionalediaccreditamentoperlaRegioneLom-

bardia. Finlombarda (Finanziaria per lo sviluppodella

LombardiaSpA), comeprecedentemente ilCestec, è

controllata interamente dall’amministrazione regio-

nale e gestisce l’elenco dei soggetti certificatori che

sonostati accreditati inLombardia.

11 | La Lombardia chiede almenodue tipi di esperienze professionali

In Lombardia quale tipo di esperienza professio-nale deve essere dichiarata dall’ordine/collegioprofessionale nella domanda di iscrizione di unsingoloprofessionistaall’Albo regionale dei cer-tificatori?

D eve essere dichiarata una esperienza profes-

sionale inalmenodue tra le seguenti attività:

a. progettazione dell’isolamento termico degli edifi-

ci;

b.progettazionedi impiantidiclimatizzazione inver-

naleed estiva;

c. gestioneenergeticadi edifici e impianti;

d. certificazioni ediagnosi energetiche.

12 | Nessun corso obbligatorioper i professionisti liguri abilitati

Èobbligatorioseguireuncorsodi formazioneau-torizzato dalla Regione Liguria per i professioni-sti già abilitati alla progettazione di edifici?

N o, l’attestato di partecipazione al corso au-

torizzato dalla Regione Liguria, compro-

vante la frequenza ai moduli (16 ore) relativi alle

specificità regionali può essere sostituito da una

dichiarazione dell’ordine o collegio professiona-

le attestante che il richiedente ha ricevuto ade-

guata formazione in relazione alle procedure sof-

tware implementate dalla Regione Liguria per la

gestione e compilazione dei certificati e per la

trasmissione degli stessi alla banca dati regiona-

le comprendente l’effettuazione di relative eser-

citazioni pratiche.

13 | Liguria, nessuna quota dovutaper l’iscrizione all’elenco regionale

Occorrepagareogni announaquotadi iscrizioneperessere iscritti all’elenco regionaledeiprofes-sionisti abilitati al rilascio della certificazioneenergetica in Liguria?

N o, finora la Regione Liguria non ha previsto

questo onere. In tema di costi è però da se-

gnalare che la legge regionale n.23/2012 introdu-

ce l’obbligo del pagamento di un contributo (pari a

20 euro) per ogni attestato redatto, quale parteci-

pazione alle spese necessarie per l’esercizio delle

funzioni regionali in materia di attestazione della

prestazione energetica degli edifici.

14 | Emilia Romagna, i requisitiper l’iscrizione all’Albo regionale

In Emilia Romagna quali sono i soggetti (oltreche ai singoli professionisti elencati dalla disci-plina regionale) che possono iscriversi all’Albo

06 | DOMANDE E RISPOSTE

80Il Sole 24 Ore

Page 81: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

regionale dei certificatori?

S ocietàdi ingegneriadotatedi tecnici qualifica-

ti, società di servizi energetici, enti pubblici,

organismidi diritto pubblicodotati di tecnici quali-

ficati, organismidi ispezionepubblici e privati e or-

ganismi di certificazione pubblici e privati.

15 | In Emilia Romagna occorrealmeno un anno di esperienza

Quanti anni di esperienza devono essere provatidai professionisti che intendono iscriversi all’al-bo regionale?

A lmenounannodiesperienza.Grandeattenzio-

ne è dedicata dal Legislatore regionale ai corsi

di formazione dedicati ai certificatori energetici. Ad

esempio, nella relazione introduttiva alla delibera-

zionen. 1754dichiara che«la formazionee l’aggior-

namentoprofessionale»rappresentano«fattori fon-

damentali per garantire le conoscenze necessarie

allosvolgimentodelleattivitàdi certificazioneener-

getica degli edifici da parte dei soggetti certificato-

ri».Alla lucedi tale principio, dunque, la filosofia del

Legislatoreregionaleprevedeche icertificatorioab-

biano«adeguati requisitidi esperienzaprofessiona-

le»oppurepossanodivenire talimediante«laparte-

cipazione ad uno specifico corso di formazione con

superamentodi unesame finale».

16 | InValle d’Aosta fa scuolailmodello Beauclimat

Quali sono le specifiche modalità di redazionedell’attestato di certificazione Beauclimat nellaRegione autonomaValle d’Aosta?

L’ attestatodicertificazioneenergeticaBeaucli-

matpuòessereredattoesclusivamentedaun

soggetto avente i requisiti di cui all’articolo 18 della

legge regionale 26/2012 e può essere compilato

esclusivamente attraverso l’apposita sezione del

portale energia (http://www.regione.vda.it/ener-

gia/certificazioneenergetica/default_i.asp), il cui

accessoè riservatoai soli certificatori energetici.

Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al

rilascio dell’attestato di certificazione esclusiva-

mentepersone fisicheche risultino iscritti aunordi-

ne o collegio che abiliti allo svolgimento di attività

professionale in materia di uso razionale dell’ener-

gia, di termotecnica e di energetica e che abbiano

frequentato specifici corsi di formazione, con esa-

me finale, organizzati da soggetti accreditati dalla

Regioneodagliordiniecollegiprofessionaliedeffet-

tuati sullabasedellemodalitàapprovatedalla giun-

ta regionale (si veda la delibera 28 maggio 2010 n.

1448) oppure, in alternativa, conseguimento di

un’esperienzaprofessionale comprovatadaunadi-

chiarazione dell’ordine o del collegio professionale

di appartenenza.

La delibera della giunta regionale 20 agosto 2010

n. 2236 consente l’accesso al procedimento di ac-

creditamento anche a tutti i professionisti in pos-

sessodi requisiti equivalentiaquelli previsti dall’or-

dinamento della Valle d’Aosta, conseguiti in altre

Regionio inaltri Stati appartenenti all’Unioneeuro-

pea e che abbiano conoscenza della procedura,

della metodologia e degli strumenti applicativi del

sistema di certificazione energetica regionale, ac-

certata secondo le modalità stabilite dalla lettera

D), punto 2, della Dgr n. 2236/2010 (come am-

messoanchedall’articolo 18, comma2,dellavigen-

te legge regionale 26/2012).

17 | CasaClima protagonistanella Provincia autonomadi Bolzano

Qualesoggetto rilascia la certificazioneCasaCli-manella Provincia autonoma di Bolzano?

D iversamente dall’ordinamento nazionale,

che abilita alla certificazione energetica tutti

i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti e

organismi pubblici o di società di servizi pubbliche

o private (comprese le società di ingegneria) che

di professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi

ordini ecollegi professionali, e abilitati all’esercizio

dellaprofessione relativa alla progettazionedi edi-

fici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambi-

to delle competenze a essi attribuite dalla legisla-

zione vigente, nella Provincia autonoma di Bolza-

no il certificato energetico viene rilasciato dal-

l’AgenziaCasaClima, in qualità di ente di certifica-

zione indipendente, in forza della delibera della

giunta provinciale 3 settembre 2007 n. 2923 e del

decreto del presidente della Provincia 29 settem-

bre 2004 n. 34 (da ultimo modificato con Dpp 15

febbraio 2011 n. 9).

L’Agenzia rilascia la certificazione secondo le linee

guida di standardizzazione adottate dall’Agenzia

stessa condirettiva tecnica del 31 ottobre2011.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

81Il Sole 24 Ore

Page 82: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

Quali norme regolano l’accreditamento dei certifi-

catori energetici in Provincia autonomadi Trento?

L’ordinamentotrentinoprevede lapossibilitàdi redi-

gere l’attestatodi certificazioneenergeticadaparte

delle figure professionali specificamente individua-

tenell’articolo8deldecretodelpresidentedellaPro-

vincia13 luglio2009n. 11-13/Leg.(daultimomodifi-

cato con Dpp 15 marzo 2012 n. 5-80/Leg.), previa

specifica abilitazione da parte di Organismi di abili-

tazione (Oda) riconosciuti dalla Provincia.

Per svolgere l’attività di certificazione energetica in

Provincia autonoma di Trento occorre possedere

uno dei titoli di studio individuati nella lettera a) del

comma2dell’articolo8delDpp11-13/Leg.del2009

(laurea in ingegneria o architettura, diplomadi geo-

metraoperito industriale, laurea inscienzeagrariee

scienze forestali) e abilitazione all’esercizio della

professione e iscrizione al relativo ordine/collegio

professionale,nonchépossedereun’adeguatacom-

petenzacomprovata, alternativamente, da:

– esperienzaalmenotriennale, attestatadaunadi-

chiarazionedel rispettivoordine, collegiooasso-

ciazione professionali, in almeno due delle se-

guentiattività:progettazionedell’isolamentoter-

micodegliedifici; progettazionedi impiantidi cli-

matizzazione invernale ed estiva; gestione ener-

geticadiedificie impianti;certificazioniediagno-

si energetiche;

– frequenzaesuperamentodeicorsidi formazione

percertificatori energetici di duratanon inferiore

a80ore.

Sonoaltresì iscrittineglielenchideisoggetticertifica-

tori, se in possessodi requisiti previsti, i professioni-

sti riconosciuti come certificatori energetici da altre

Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, va-

lendo anche il riconoscimento disposto dai predetti

enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi

delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.

18 | Friuli VeneziaGiulia, il Dnadel certificatore nel Dpr 75/2013

Qualèilsistemadiaccreditamentodeisoggettiabi-litatiallacertificazioneVeainRegioneFriuli-Vene-ziaGiulia?

L’ originario regolamento di attuazione della

legge regionale 18 agosto 2005n. 23, recan-

te il sistemadi accreditamentodei soggetti abilita-

ti alla certificazione Vea (decreto del presidente

della Regione 25 agosto 2010 n. 0199/Pres.) con-

teneva l’indicazione specificadei titoli di studione-

cessari per poter redigere la certificazione energe-

tica. Tali titoli consistevano nelle laureemagistrali

e specialistiche di cui ai decreti del ministro del-

l’Università e della Ricerca 4 agosto 2000, 28 no-

vembre 2000, 5 maggio 2004 e 16 marzo 2007

nonché i diplomi di geometra o di perito industria-

le o di perito agrario o agrotecnico.

Il successivoDpreg21dicembre2012n.0288/Pres

haabrogatodal regolamentotutte ledisposizioni re-

lative ai soggetti abilitati con riferimento alla certifi-

cazione energetica (articolo 2) e alla certificazione

Veadi sostenibilitàenergetico-ambientale(articolo

3)e relativoaccreditamento (articolo5), attraverso

la registrazione nell’elenco tenuto dall’Agenzia re-

gionale per l’edilizia sostenibile Srl (Ares). Attual-

mente inFriuli-VeneziaGiuliasonoabilitatiall’attivi-

tà di certificazione energetica tutte le figure profes-

sionali in possesso dei requisiti generali ora previsti

dalDpr del 16 aprile 2013, n.75.

19 | La Toscana non ha varatoalcuna legge regionale ad hoc

InToscanaesistonocorsi di formazioneabilitan-ti per la professione di certificatore energetico?

N o, la regione Toscana non ha adottato una

propria disciplina regionale in materia, per

cui valgono le norme stabilite a livello nazionale,

inclusi i requisiti dei tecnici abilitati. Non occorre

dunque provare di aver frequentato alcun corso di

formazioneperpoter svolgere laprofessione inRe-

gione Toscana. Un tecnico abilitato chiamato a

operareal di fuoridelle suecompetenzedevecolla-

borare con un altro tecnico abilitato così che insie-

me possano coprire tutti gli ambiti professionali

sui cui è richiesta la competenza per lo specifico

intervento.

20 | Marche, certificatoenergeticodiversodaquelloambientale

La certificazione energetico-ambientale è obbli-gatorianelleMarche?Sostituiscequella energe-tica?

N o. La Regione Marche prevede la certifica-

zionedi sostenibilità ambientale degli edifi-

ci, che consente di fornire un giudizio complessi-

vo sulla qualità ambientale dell’edificio che dovrà

06 | DOMANDE E RISPOSTE

82Il Sole 24 Ore

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dunque essere progettato non solo per ridurre il

fabbisogno energetico delle utenze, ma anche

per diminuire l’impatto sulle risorse ambientali

(materie prime, sito, acqua, qualità dell’aria ecce-

tera).

Tale certificazione, volontaria non sostituisce

quella energetica ma ne utilizza le risultanze in

sede di valutazione delle prestazioni ambientali

dell’edificio. Rimanequindi fermo l’obbligo, previ-

sto dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 «Li-

nee guida nazionali per la certificazione energeti-

ca degli edifici», in particolare agli articoli 8 e 9

dell’allegato A, di trasmettere in Regione copia

dell’attestato di certificazione energetica o del-

l’eventuale dichiarazione sostitutiva di scadente

qualità dell’immobile, in caso di trasferimento a

titolo oneroso dello stesso.

21 | Marche,ilcertificatoreenergeticonon rilascia bollini ambientali

NelleMarche chi è già abilitato comecertificato-re energetico può redigere il certificato di soste-nibilità energetico-ambientale?

N o. I soggetti abilitati e quindi riconosciuti co-

me soggetti certificatori energetici, non pos-

sonorilasciare il certificatodi sostenibilitàenergeti-

co-ambientale per il quale è necessario essere ac-

creditati appunto «Certificatori della sostenibilità

energetico-ambientale».

LaRegioneprevedechegli aspiranti certificatori se-

guano un percorso formativo che, salvo deroghe, è

compostodal corso base di 120ore, relativo alle te-

maticheenergetiche e ambientali connessealla ge-

stioneealla progettazionedegli edifici, più uncorso

qualificante da60ore o 20ore, relativo al processo

di certificazione e all’applicazione dello strumento

di valutazioneProtocollo ItacaMarche, comprensi-

vo di esame finale. Una volta superato l’esame, è

quindi necessario fare richiesta di accreditamento

allaRegione.

22 | Nel Lazio la gestione dell’AlbocompetealladirezioneregionaleErp

Nel Lazio qual è l’organismo competente alla ge-stione dell’Albo dei certificatori?

L a direzione regionale per l’edilizia residenzia-

leè l’organismocompetentealla gestionedel-

l’albo dei certificatori. I certificatori energetici so-

no tenuti a frequentare corsi di formazione ogni

anno. A partire dal 2008, con la legge regionale

6/2008, la Regione Lazio ha introdotto all’interno

del proprio territorio un sistema di certificazione

energetico-ambientale degli edifici. Tale Regione,

infatti, come altre nel panorama nazionale (ad

esempio la Regione Marche), non si è limitata a

dare attuazione alla disciplina nazionale di cui al

Dlgs 192/2005 inmateriadi certificazioneenerge-

tica nell’edilizia, ma ha introdotto un sistema vo-

lontarioesperimentaledi certificazionedi sosteni-

bilità ambientale, più ampio rispetto alla certifica-

zione nazionale obbligatoria, volto a misurare la

qualità ambientale degli edifici del suo territorio.

23 | Puglia, il percorso da seguireper diventare tecnici accreditati

Qual è il percorso che deve seguire un tecnicoper essere accreditato come certificatore dellasostenibilità di un immobile in Puglia?

L anuova disciplina regionale, introdotta con la

Dgr2751/2012,prevedeche il tecnicopresen-

ti una domanda al proprio ordine di appartenenza

e che una commissione apposita valuti la doman-

da, individuando i corsi sulle materie della certifi-

cazione energetica che il tecnico deve seguire. Al

termine della frequenza, il candidato dovrà soste-

nereunesamee,unavoltasuperato, verràaccredi-

tato come certificatore ambientale.

24 | Ecco cosa cambia in Pugliacon l’approvazione della Dgr n. 2751

In Puglia i tecnici che già sono certificatorimantengono la loro qualifica anche a seguitodell’entrata in vigore della nuova Dgr2751/2012?

I tecnici possono mantenere la propria qualifica

acondizioneche frequentino i corsi di formazio-

ne sul nuovo protocollo Itaca adottato in Regione

Puglia; i corsi sono organizzati dagli ordini di ap-

partenenza e dovranno avere una durata minima

di otto ore.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

83Il Sole 24 Ore

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07Le norme

statali

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Articolo 1Finalità e ambito di intervento

1. Il presente regolamento definisce i requisi-ti professionali e i criteri di accreditamento perassicurare la qualificazione e l’indipendenzadegli esperti o degli organismi a cui affidare lacertificazione energetica degli edifici, di cui al-l’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legi-slativo 19 agosto 2005, n. 192[1], e successive mo-

dificazoni, di seguito denominato «decreto le-gislativo», per le finalità di cui all’articolo 1 delmedesimo decreto e per una applicazione omo-genea, coordinata e immediatamente operati-va delle norme per la certificazione energeticadegli edifici su tutto il territorio nazionale.

2.I requisitiprofessionali e i criteridi accredita-mentoperassicurarela qualificazionee l’indipen-denza degli esperti o degli organismi a cui affida-

[*] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013 n. 149.[1] Questo è il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia):Articolo 4Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili dicompetenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l’intesa con laConferenza unificata, sono definiti:a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo dellefonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE delParlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia,tenendo conto dei seguenti criteri generali:1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI,allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specificomandato della Commissione europea;2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso inenergia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodottaall’interno del confine del sistema;3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodottaall’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondentevettore energetico consumato;4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta dafonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite daidecreti di cui al presente comma;b) l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazio-

Il decreto 16 aprile 2013 n. 75 completa la normativa statale, indicando i requisiti per l’esercizio dellaprofessione di certificatore. Le regole statali sono valide, però, solo nelle Regioni che non hannovarato norme ad hoc. Le autonomie devono però allineare la propria disciplina a quella statale

Il Dpr detta i requisiti stataliper diventare certificatore

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75[*]

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualifi-cazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazioneenergetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decretolegislativo 19 agosto 2005, n. 192

07 | LE NORME STATALI

86Il Sole 24 Ore

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re l’ispezione degli impianti di climatizzazione dicui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decretolegislativo[2], sono individuati dal decreto delPre-sidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, re-cante definizione dei criteri generali in materia diesercizio, conduzione, controllo, manutenzionee ispezione degli impianti termici per la climatiz-zazione invernale ed estiva degli edifici e per lapreparazionedell’acquacaldaperusi igienicie sa-nitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decre-to legislativo 19 agosto 2005, n. 192[3], concernen-te attuazione della direttiva 2002/91/CE sul ren-dimento energetico in edilizia.

Articolo2Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti

abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c),del decreto legislativo[4], sono abilitati ai finidell’attività di certificazione energetica, e quin-

di riconosciuti come soggetti certificatori:a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei re-

quisiti è riportata al comma 2, lettera b);b) gli Enti pubblici e gli organismi di dirit-

to pubblico operanti nel settore dell’energia edell’edilizia, che esplicano l’attività con un tec-nico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in or-ganico e la cui disciplina dei requisiti è riporta-ta al comma 2, lettera b);

c) gli organismi pubblici e privati qualifica-ti a effettuare attività di ispezione nel settoredelle costruzioni edili, opere di ingegneria civi-le in generale e impiantistica connessa, accredi-tati presso l’organismo nazionale italiano di ac-creditamento di cui all’articolo 4, comma 2, del-la legge 23 luglio 2009, n. 99[5], o altro soggettoequivalente in ambito europeo, sulla base dellenorme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri gene-rali per il funzionamento dei vari tipi di organi-smi che effettuano attività di ispezione, sem-

ni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristruttura-zioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell’applicazione della metodologia compa-rativa di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’anali-si costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati conl’utilizzo dell’«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti deiparametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, eparametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energiaprimaria totale che in energia primaria non rinnovabile.1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 eagli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio,manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipen-denza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degliedifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativocoordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, diconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita 1’intesa con laConferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Enteper le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionaleconsumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

[2] Si veda la nota 1.[3] Si veda la nota 1.

[4] Si veda la nota 1.

[5] Questo è il testo dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internaziona-lizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):Articolo 4Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, chepone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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pre che svolgano l’attività con un tecnico, o conun gruppo di tecnici abilitati, in organico e lacui disciplina dei requisiti è riportata al com-ma 2, lettera b);

d) le società di servizi energetici (ESCO) dicui al comma 2, lettera a), che operano confor-memente alle disposizioni di recepimento e at-tuazione della direttiva 2006/32/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio[6], del 5 aprile2006, concernente l’efficienza degli usi finalidell’energia e i servizi energetici sempre chesvolgano l’attività con un tecnico, o con ungruppo di tecnici abilitati, in organico e la cuidisciplina dei requisiti è riportata al comma 2,lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono discipli-nati i seguenti requisiti:

a) società di servizi energetici (ESCO), per-sona fisica o giuridica che fornisce servizi ener-getici ovvero altre misure di miglioramentodell’efficienza energetica nelle installazioni onei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta unmargine di rischio finanziario. Il pagamentodei servizi forniti si basa, totalmente o parzial-mente, sui risparmi di spesa derivanti dal mi-glioramento dell’efficienza energetica conse-guito e sul raggiungimento degli altri criteri direndimento stabiliti;

b) tecnico abilitato, un tecnico operantesia in veste di dipendente di enti e organismipubblici o di società di servizi pubbliche o priva-te, comprese le società di ingegneria, che di pro-fessionista libero od associato. I tecnici abilitatidevono rispondere almeno a uno dei requisitidi cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) delcomma 2, deve essere in possesso di uno deititoli di cui alle lettere da a) ad e) del presentecomma, iscritto ai relativi ordini e collegi pro-fessionali, ove esistenti, e abilitato all’eserciziodella professione relativa alla progettazione diedifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nel-l’ambito delle specifiche competenze a esso at-tribuite dalla legislazione vigente. Il tecnicoabilitato opera quindi all’interno delle propriecompetenze. Ove il tecnico non sia competen-te in tutti i campi sopra citati o nel caso chealcuni di essi esulino dal proprio ambito dicompetenza, egli deve operare in collaborazio-ne con altro tecnico abilitato in modo che ilgruppo costituito copra tutti gli ambiti profes-sionali su cui è richiesta la competenza. I titolirichiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in unadelle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24,LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35,

mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamenta-re, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismonazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamentocomunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto contodegli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell’Unione europea, nonché alladisciplina delle modalità di controllo dell’organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante laprevisione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto dinatura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alladesignazione dell’unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministerodello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per leattività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzionipreviste dal capo II del citato regolamento non assegnate all’organismo nazionale di accreditamento.3. Per l’accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l’accreditamen-to, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipa-zione all’organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori dicompetenza dei rispettivi Ministeri.4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneriné minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all’attuazione delpresente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

[6] La direttiva 5 aprile 2006 n. 2006/32/Ce reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernen-te l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva93/76/CEE del Consiglio». È stata abrogata dall’articolo 27 della direttiva 25 ottobre 2012 n. 2012/27/Ue, con

07 | LE NORME STATALI

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LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Mini-stro dell’università e della ricerca in data 16 mar-zo 2007, pubblicato nel supplemento ordinarioalla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007[7],ovvero laurea specialistica conseguita nelle se-guenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S,34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al de-creto del Ministro dell’università e della ricercascientifica e tecnologica in data 28 novembre2000, pubblicato nel supplemento ordinario al-la Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001[8],ovvero corrispondente diploma di laurea ai sen-si del decreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca in data 5 maggio2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196

del 21 agosto 2004[9];b) laurea conseguita nelle seguenti classi:

L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministe-riale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2007[10], ovvero laurea consegui-ta nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto mini-steriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 245 del 19 ottobre 2000[11];

c) diploma di istruzione tecnica, settore tec-nologico, in uno dei seguenti indirizzi e articola-zioni: indirizzo C1 «meccanica, meccatronicaed energia» articolazione «energia», indirizzoC3 «elettronica ed elettrotecnica» articolazione

decorrenza indicata nel medesimo articolo 27.[7] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) cui

fa riferimento il decreto:LM-4 Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architetturaLM-22 Classe delle lauree magistrali in ingegneria chimicaLM-23 Classe delle lauree magistrali in ingegneria civileLM-24 Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi ediliziLM-26 Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezzaLM-28 Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettricaLM-30 Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleareLM-31 Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionaleLM-33 Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanicaLM-35 Classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorioLM-53 Classe delle lauree magistrali in scienza e ingegneria dei materialiLM-69 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie agrarieLM-73 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali ed ambientali

[8] Queste sono le classi previste dal Dm 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle laureeuniversitarie specialistiche) cui fa riferimento il decreto:4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente e il territorio61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie

[9] Il Dm 5 maggio 2004 reca: «Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamen-to alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsipubblici».

[10] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree) cui fariferimento il decreto:L-7 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientaleL-9 Classe delle lauree in ingegneria industrialeL-17 Classe delle lauree in scienze dell’architetturaL-23 Classe delle lauree in scienze e tecniche dell’ediliziaL-25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie e forestali

[11] Queste sono le classi previste dal Dm 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie)

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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«elettrotecnica», di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[12], ovve-ro, diploma di perito industriale in uno dei se-guenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotec-nica, meccanica, termotecnica, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 settembre1961, n. 1222, e successive modificazioni[13];

d) diploma di istruzione tecnica, settoretecnologico indirizzo C9 «costruzioni, ambien-te e territorio», di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[14], ovve-ro diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tec-nologico indirizzo C8 «agraria, agroalimentare eagroindustria» articolazione «gestione dell’am-biente e del territorio», di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[15],ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) delcomma 2, deve essere in possesso di uno deititoli di cui alle lettere da a) a d) del presentecomma, e di un attestato di frequenza, con su-peramento dell’esame finale, relativo a specifi-ci corsi di formazione per la certificazione ener-

getica degli edifici, di cui al comma 5. Il sogget-to in possesso di detti requisiti è tecnico abilita-to esclusivamente in materia di certificazioneenergetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non correda-ti della abilitazione professionale in tutti i cam-pi concernenti la progettazione di edifici e im-pianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale conseguita in una del-le seguenti classi:LM-17, LM-20, LM-21,LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40,LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75,LM-79, di cui al decreto del Ministro dell’uni-versità e della ricerca in data 16 marzo 2007,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007[16], ovverolaurea specialistica conseguita nelle seguenticlassi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S,35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S,85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro del-l’università e della ricerca scientifica e tecnolo-gica in data 28 novembre 2000, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 18 del 23 gennaio 2001[17], ovvero corrispon-

cui fa riferimento il decreto:4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale10 classe delle lauree in ingegneria industriale20 classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

[12] Il Dpr 15 marzo 2010 n. 88 reca: «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a normadell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133».

[13] Il Dpr 30 settembre 1961 n. 1222 reca: «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negliistituti tecnici».

[14] Si veda la nota 12.[15] Si veda la nota 12.[16] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) cui

fa riferimento il decreto:LM-17 Classe delle lauree magistrali in fisicaLM-20 Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronauticaLM-21 Classe delle lauree magistrali in ingegneria biomedicaLM-25 Classe delle lauree magistrali in ingegneria dell’automazioneLM-27 Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioniLM-29 Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronicaLM-32 Classe delle lauree magistrali in ingegneria informaticaLM-34 Classe delle lauree magistrali in ingegneria navaleLM-40 Classe delle lauree magistrali in matematicaLM-44 Classe delle lauree magistrali in modellistica matematico-fisica per l’ingegneriaLM-48 Classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientaleLM-54 Classe delle lauree magistrali in scienze chimicheLM-60 Classe delle lauree magistrali in scienze della naturaLM-74 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie geologicheLM-75 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorioLM-79 Classe delle lauree magistrali in scienze geofisiche

[17] Queste sono le classi previste dal Dm 28 novembre 2000 cui fa riferimento il decreto:

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dente diploma di laurea ai sensi del Ministrodell’università e della ricerca in data 5 maggio2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196del 21 agosto 2004[18];

c) laurea conseguita nelle seguenti classi;L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decretoministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicatonel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficia-le n. 155 del 6 luglio 2007[19], ovvero laurea conse-guita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui aldecreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pub-blicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 245 del 19 ottobre 2000[20];

d) diploma di istruzione tecnica, settore tec-nologico, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 15 marzo 2010, n. 88[21], con indiriz-zi e articolazioni diversi da quelli indicati al com-ma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di peritoindustriale di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e succes-sive modificazioni[22], con indirizzi specializza-

ti diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).5. I corsi di formazione per la certificazione

energetica degli edifici e i relativi esami sonosvolti, a livello nazionale, da università, da or-ganismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordinie collegi professionali, autorizzati dal Ministe-ro dello sviluppo economico di intesa con il Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti ed ilMinistero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare; a livello regionale, i medesimicorsi sono svolti direttamente da regioni e pro-vince autonome, e da altri soggetti di ambitoregionale con competenza in materia di certifi-cazione energetica autorizzati dalle predetteda regioni e province autonome. Per le finalitàdi cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svoltiin base ai contenuti minimi definiti nell’Allega-to 1. L’attestato di frequenza con superamentodi esame finale è rilasciato dai soggetti erogato-ri dei corsi e degli esami.

6. Ai fini del presente decreto, si applicano le

20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell’automazione30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale45/S Classe delle lauree specialistiche in matematica50/S Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria54/S Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale62/S Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche68/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio85/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche86/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche

[18] Si veda la nota 9.[19] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 cui fa riferimento il decreto:

L-8 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazioneL-21 Classe delle lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientaleL-27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimicheL-30 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisicheL-32 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la naturaL-34 Classe delle lauree in scienze geologicheL-35 Classe delle lauree in scienze matematiche.

[20] Queste sono le classi previste dal Dm 4 agosto 2000 cui fa riferimento il decreto:7 Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale9 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione16 Classe delle lauree in scienze della Terra21 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura32 Classe delle lauree in scienze matematiche

[21] Si veda la nota 12.[22] Si veda la nota 13.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo[23].

[23] Questo è il testo dell’articolo 2 del Dlgs 192/2005:Articolo 2Definizioni1. Ai fini del presente decreto si definisce:a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volumedefinito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivitecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puòconfinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puòriferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate comeunità immobiliari a sé stanti;b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire odenuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto;c) abrogatod) abrogatoe) abrogatof) abrogatog) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire alfluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell’unità ditempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o dauna sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e direndimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamentocontinuo;l-bis) «attestato di prestazione energetica dell’edificio»: documento, redatto nel rispetto dellenorme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attestala prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisceraccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica;l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il documento predisposto ed asseverato da un professioni-sta abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazionedell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenen-za dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, edi corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ovenon siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energiatermica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministrodello sviluppo economico 4 agosto 2011;l-quinquies) «confine del sistema (o energetico dell’edificio)»: confine che include tutte le aree dipertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è consumata oprodotta;l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attivitàistituzionale di enti pubblici;l-septies) «edificio di proprietà pubblica»: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli entilocali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolataconformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto dicui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misurasignificativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ);l-novies) «edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi,o altra valutazione energetica»: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superfi-cie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazioneterritoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche eparametri energetici predeterminati;l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di unedificio;l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia espressa per vettore energetico finale, fornita alconfine dell’edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizienergetici dell’edificio;

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Articolo3Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti

abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e impar-

zialità di giudizio dei soggetti di cui al comma1, dell’articolo 2, i tecnici abilitati, all’atto di sot-toscrizione dell’attestato di certificazione ener-getica, dichiarano:

l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica,biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;l-ter decies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generataall’interno del confine del sistema e utilizzata all’esterno dello stesso confine;l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcunprocesso di conversione o trasformazione;l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia prodotta o captata o prelevata all’interno delconfine del sistema;l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primariarelativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema,calcolata su un intervallo temporale di un anno;l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l’involu-cro dell’edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dellostesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;l-octies decies) «fattore di conversione in energia primaria»: rapporto adimensionale che indica laquantità di energia primaria impiegata per produrre un’unità di energia fornita, per un dato vettoreenergetico; tiene conto dell’energia necessaria per l’estrazione, il processamento, lo stoccaggio, iltrasporto e, nel caso dell’energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delleperdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delleperdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all’energia primaria non rinnovabi-le, all’energia primaria rinnovabile o all’energia primaria totale come somma delle precedenti;l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e componenti integrati di un edificio che neseparano gli ambienti interni dall’ambiente esterno;l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta ilcosto più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, deicosti di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di unedificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suocomplesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui sianostabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cuil’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dalComitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme ditelecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;l-vicies bis) «prestazione energetica di un edificio»: quantità annua di energia primaria effettiva-mente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standarddell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, lapreparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario,l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto dellivello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impiantitecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile,rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto ariqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo enon esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservati-vo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis);l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto aristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo enon esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservati-vo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivodi tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimen-to di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture;

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Page 94: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

a) nel caso di certificazione di edifici di nuo-va costruzione, l’assenza di conflitto di inte-ressi, tra l’altro espressa attraverso il non coin-volgimento diretto o indiretto nel processo diprogettazione e realizzazione dell’edificio dacertificare o con i produttori dei materiali edei componenti in esso incorporati nonché ri-spetto ai vantaggi che possano derivarne al ri-chiedente, che in ogni caso non deve essere néil coniuge né un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esisten-ti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero dinon coinvolgimento diretto o indiretto con iproduttori dei materiali e dei componenti in es-so incorporati nonché rispetto ai vantaggi chepossano derivarne al richiedente, che in ogni

caso non deve essere né coniuge né parente fi-no al quarto grado.

Articolo4Funzioni delle Regioni e Province autonome

1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislati-vo, fermo restando quanto disposto dal com-ma 3, le disposizioni del presente decreto si ap-plicano per le regioni e province autonome chenon abbiano ancora provveduto ad adottarepropri provvedimenti in applicazione della di-rettiva 2002/91/CE[24] e comunque sino alla da-ta di entrata in vigore dei predetti provvedi-menti regionali.2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decretolegislativo[25], per promuovere la tutela degli in-

l-vicies quinquies) «sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d’aria»: complessodi tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura ècontrollata o può essere abbassata;l-vicies sexies) «sistema tecnico, per l’edilizia»: impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazio-ne dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energeticidell’edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;l-vicies septies) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in formadi vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edificio siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione eper la fornitura di acqua calda sanitaria;l-duodetricies) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificatiper essere usati separatamente;l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia fornite dall’esterno del confine del sistema per ilsoddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio.2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A.

[24] La direttiva 16 dicembre 2002, n. 2002/91/Ce reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consigliosul rendimento energetico nell’edilizia». È Stata abrogata dall’articolo 29 della direttiva 19 maggio 2010n. 2010/31/Ue, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

[25] Questo è il testo dell’articolo 9 del Dlgs 192/2005:Articolo 9Funzioni delle regioni e degli enti locali1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presentedecreto.2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali oanche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza,gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento deiconsumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che lacopertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questaattività nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile acarico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti dicui all’articolo 4, comma 1, sono svolte secondo princìpi di imparzialità, trasparenza, pubblicità,omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;c) rispettare quanto prescritto all’articolo 7;d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare

07 | LE NORME STATALI

94Il Sole 24 Ore

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teressi degli utenti attraverso una applicazio-ne omogenea della predetta norma sull’intero

territorio nazionale, nel disciplinare la materiale regioni e le province autonome nel rispetto

territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edificie sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possonopromuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti diclimatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. Atali fini:

a) i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, comunicano all’ente competente in materia di controllisugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o daimedesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunica-no all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delleutenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alleregioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inaccordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazio-ne e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni deiseguenti aspetti:

a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collabora-zione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delleattività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali;

b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del

presente decreto legislativo;d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa

efficienza;e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventualisistemi di incentivazione locali;

f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinatialla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell’attesta-to di prestazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedereai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementiessenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui alcomma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titoloesemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utilecorrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendonodisponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioninecessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministra-zione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo.4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autoritàcompetenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nelsuo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e unaconsulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenzaunificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delleinfrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nellenormative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nelpresente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’usorazionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordineall’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento dellaradiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelteconseguenti.5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimentiamministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

95Il Sole 24 Ore

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dei vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-tario nonché dei principi fondamentali delladirettiva 2002/91/CE[26] e desumibili dal decre-to legislativo, possono:

a) adottare un sistema di riconoscimen-to dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2 asvolgere le attività di certificazione energeti-ca degli edifici, nel rispetto delle norme comu-nitarie in materia di libera circolazione deiservizi;

b) promuovere iniziative di informazionee orientamento dei soggetti certificatori e degliutenti finali;

c) promuovere attività di formazione e ag-giornamento dei soggetti certificatori;

d) monitorare l’impatto del sistema di certi-ficazione degli edifici in termini di adempimen-ti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;

e) predisporre, nell’ambito delle funzionidelle regioni e degli enti locali di cui all’artico-lo 9 del decreto legislativo[27], un sistema di ac-certamento della correttezza e qualità dei ser-

vizi di certificazione di cui all’articolo 5, diret-tamente o attraverso enti pubblici ovvero or-ganismi pubblici o privati di cui sia garantitala qualificazione e indipendenza, e assicurareche la copertura dei costi avvenga con unaequa ripartizione tra tutti gli utenti interessatial servizio;

f) promuovere la conclusione di accordi vo-lontari ovvero di altri strumenti al fine di assi-curare agli utenti prezzi equi di accesso a quali-ficati servizi di certificazione energetica degliedifici.

3. Ai fini del comma 2, le regioni e le provinceautonome che alla data di entrata in vigore delpresente decreto abbiano già provveduto al re-cepimento della direttiva 2002/91/CE[28] delParlamento europeo e del Consiglio, del 16 di-cembre 2002, adottano misure atte a favorireun graduale ravvicinamento dei propri provve-dimenti anche nell’ambito delle azioni di coor-dinamento tra lo Stato le Regioni e le Provinceautonome, di cui al decreto ai sensi del articolo

provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l’utilizzo di soluzioni alternative, in

relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano unequivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degliimpianti termici, soprattutto in relazione all’integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelliin tema di qualità dell’aria.5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devonoessere notificati alla Commissione europea.5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività diispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuoven-do programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto deirequisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di liberacircolazione dei servizi;

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestatiemessi.5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con ilMinistero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informati-

vo comune di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d);d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui

all’articolo 4-bis, comma 2;e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica

nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.

[26] Si veda la nota 24.

[27] Si veda la nota 25.

[28] Si veda la nota 24.

07 | LE NORME STATALI

96Il Sole 24 Ore

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6, comma 9, del decreto legislativo[29]. Le regio-ni e le province autonome provvedono affin-ché sia assicurata la coerenza dei loro provvedi-menti con i contenuti del presente decreto.

Articolo5Criteri di controllo della qualità

del servizio di certificazione energetica

1. Le Regioni e le province autonome di Tren-to e di Bolzano procedono ai controlli della qua-

lità del servizio di certificazione energetica re-so dai Soggetti certificatori attraverso l’attua-zione di una procedura di controllo congruen-te con gli obiettivi del decreto legislativo e lefinalità della certificazione energetica, coeren-temente agli indirizzi di cui all’articolo 4, com-ma 2, lettera e). Ove non diversamente dispo-sto da norme regionali i predetti controlli sonosvolti dalle stesse autorità competenti a cui so-no demandati gli accertamenti e le ispezioni

[29] Questo è il testo dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005:Articolo 6Certificazione energetica degli edifici1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione equelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed acura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodolo-gie di cui all’articolo 4, comma 1.1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo diapplicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, dellocatore:a) a decorrere dal 1˚ luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel casodi trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;b) a decorrere dal 1˚ luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso ditrasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;c) a decorrere dal 1˚ luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolooneroso.1-ter. A decorrere dal 1˚ gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unitàimmobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agliincentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondipubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetichedell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed illegittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificateall’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione daparte della medesima.1-quater. A decorrere dal 1˚ luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degliimpianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come commit-tente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazioneenergetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattua-le, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appar-tamento interessato:a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termicocomune;b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessatipologia.2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può esserepredisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, comeprecisato al comma 2 dell’allegato A.2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inseritaapposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e ladocumentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizionesi applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica aisensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, adecorrere dal 1˚ gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazioneenergetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.3. abrogato.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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necessari all’osservanza delle norme relativeal contenimento dei consumi di energia nel-l’esercizio e manutenzione degli impianti di cli-matizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma2, del decreto legislativo[30].

2. Ai fini del comma 1, i controlli sono priori-tariamente orientati alle classi energetiche piùefficienti e comprendono tipicamente:

a) l’accertamento documentale degli atte-stati di certificazione includendo in esso anchela verifica del rispetto delle procedure;

b) le valutazioni di congruità e coerenzadei dati di progetto o di diagnosi con la metodo-logia di calcolo e i risultati espressi;

c) le ispezioni delle opere o dell’edificio.

Articolo6Disposizioni finali

1. Per gli edifici già dotati di attestato di certi-ficazione energetica, sottoposti ad adeguamen-

ti impiantistici, compresa la sostituzione delgeneratore di calore, l’eventuale aggiornamen-to dell’attestato di certificazione, di cui all’arti-colo 6, comma 5, del decreto legislativo[31], puòessere predisposto anche da un tecnico abilita-to, la cui disciplina dei requisiti è riportata alcomma 2, lettera b), dell’articolo 2, dell’impre-sa di costruzione ovvero installatrice incarica-ta dei predetti adeguamenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decretosono modificate e integrate con la medesimaprocedura.

Articolo7Copertura finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si prov-vede con le risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili a legislazione vigente, sen-za nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica.

4. abrogato.5. L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validitàtemporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento diristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propridell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini divalutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti inmerito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento dellapredetta prestazione.7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce inluogo facilmente visibile per il pubblico.8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, deidecreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5e 6 e all’affissione dell’attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivitàproduttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e deitrasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con idecreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predisponeLinee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anchemetodi semplificati che minimizzino gli oneri.

[30] Si veda la nota 25.[31] Si veda la nota 29.

07 | LE NORME STATALI

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Allegato 1(Art.2, comma 5)

CONTENUTIMINIMIDELCORSODIFORMAZIONEPERTECNICIABILITATIALLA

CERTIFICAZIONEENERGETICADEGLI EDIFICIDurata minima 64 oreI ModuloLa legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.Le procedure di certificazione.La normativa tecnica.Obblighi e responsabilita' del certificatore.II ModuloIl bilancio energetico del sistema edificio impianto.Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.III ModuloAnalisi tecnico economica degli investimenti.Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.IV ModuloInvolucro edilizio:le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:dei nuovi edifici;del miglioramento degli edifici esistenti.V ModuloImpianti termici:fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:dei nuovi impianti;della ristrutturazione degli impianti esistenti.VI ModuloL'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.VII ModuloComfort abitativo.La ventilazione naturale e meccanica controllata.L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.VIII ModuloLa diagnosi energetica degli edifici.Esempi applicativi.Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazio-

nale e predisposti dal CTI.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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08Le normeregionali

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Articolo 18Certificatori energetici

1. Possono essere accreditati, quali soggettiabilitati al rilascio dell’attestato di certificazio-ne energetica, esclusivamente persone fisicheche risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione ad un ordine o collegio cheabiliti allo svolgimento di attività professiona-le in materia di progettazione di edifici e im-pianti, asserviti agli edifici stessi, oppure diuso razionale dell’energia, di termotecnica e dienergetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazio-ne, con esame finale, aventi le caratteristicheindividuate con deliberazione della Giunta re-gionale o conseguimento di esperienza profes-sionale comprovata dall’iscrizione da almenocinque anni all’ordine o collegio professionaledi appartenenza;

c) conoscenza della procedura, della meto-dologia e degli strumenti applicativi del siste-ma di certificazione energetica regionale, ac-

certata secondo le modalità stabilite con delibe-razione della Giunta regionale, previo pareredella commissione consiliare competente.

2. Fatto salvo il possesso del requisito di cuial comma 1, lettera c), possono essere accredita-ti come certificatori energetici anche i soggettiin possesso di requisiti equivalenti a quelli dicui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Sta-ti appartenenti all’Unione europea, previa veri-fica dell’equivalenza degli stessi con quelli dicui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria delibera-zione, definisce le modalità di gestione del si-stema di accreditamento.

4. Ai fini del rilascio dell’attestato di certifica-zione energetica, i certificatori energetici devo-no garantire indipendenza e imparzialità digiudizio rispetto agli interessi dei richiedentie, per gli edifici di cui all’articolo 14, comma 1,non devono aver partecipato alla progettazio-ne, alla direzione dei lavori e alla realizzazionedelle opere.

Con la legge 26/2012 la Valle d’Aosta ha abrogato la precedente norma 21/2008, assorbendo l’elenco deirequisiti necessari per essere abilitati al ruolo di certificatore energetico. La nuova disciplina si applica agliedifici nuovi, oggetto di trasformazione edilizia e nei casi di installazione di impianti di climatizzazione

Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’effi-cienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili

Legge regionale Valle d’Aosta 1˚ agosto 2012 n. 26[*]

[*] Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Valle d’Aosta 14 agosto 2012 n. 34.

In Valle d’Aosta è necessarioconoscere il sistema regionale

08 | LE NORME REGIONALI

102Il Sole 24 Ore

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Articolo7Organismi di abilitazione dei soggetti preposti

al rilascio delle certificazioni energetiche

1. Il rilascio delle certificazioni energetiche èsvolto da soggetti specificamente abilitati daorganismi riconosciuti dalla Provincia secon-do quanto previsto da questo articolo.

2. Il riconoscimento degli organismi che pos-sono rilasciare l’abilitazione di cui al comma 1è effettuato dalla Provincia secondo criteri emodalità stabiliti con deliberazione della Giun-ta provinciale, in modo da verificare il posses-so di adeguate competenze tecniche e capacitàoperative e da assicurare l’imparzialità nel-l’esercizio della funzione. Il riconoscimento èsubordinato all’impegno da parte dell’organi-smo di accettare controlli e verifiche da partedelle strutture o dai soggetti incaricati dallaProvincia.

3. Al fine di favorire la diffusione del sistemadi certificazione energetica, la Provincia, nel-l’ambito degli strumenti offerti dalla vigentenormativa, può promuovere e partecipare allacostituzione di un organismo di abilitazione aisensi del comma 2, anche in forma di consorziodi imprese e con eventuale collegamento con ilConsorzio Distretto Tecnologico Trentino.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revo-cato qualora siano accertate reiterate violazio-ni o gravi irregolarità nell’esercizio della fun-zione demandata o nella esecuzione degli im-

pegni assunti, ovvero il venir meno dei requisi-ti per il riconoscimento.

5. I rapporti tra l’organismo e la Provinciasono regolati da specifica convenzione secon-do criteri e modalità previsti con la deliberazio-ne di cui al comma 2. La predetta deliberazionedetermina altresì l’entità delle tariffe per l’ac-creditamento, sentiti gli ordini e i collegi pro-fessionali interessati.

6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di que-sto articolo svolgono le seguenti funzioni e atti-vità:

a) accreditamento dei soggetti abilitati alrilascio delle certificazioni energetiche;

b) controllo sui certificati energetici e sul-l’operato dei soggetti certificatori, da eseguirea campione, anche su segnalazione dei comu-ni o su richiesta dei privati;

c) gestione dell’elenco dei soggetti certifi-catori abilitati secondo quanto previsto dall’ar-ticolo 8;

d) promozione di attività formative per ilconseguimento dell’abilitazione, in via com-plementare con i corsi di formazione promossidalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubbli-ci e privati;

e) verifica dei corsi sostenuti e accredita-mento dei soggetti che hanno superato conprofitto i medesimi corsi;

f) l’eventuale utilizzazione del marchio dicui all’articolo 86, comma 5, della legge provin-

Decreto del presidente della Provincia di Trento 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.[*]

[*] Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale” della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 25 agosto 2009 n. 35.

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IVdella legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo delterritorio)

Il Dpp 13 luglio 2009 n.11–13/Leg attribuisce agli Organismi di Abilitazione riconosciuti dalla Provinciafunzioni di: accreditamento dei soggetti abilitati al rilscio delle certificazioni energetiche; controllo suicertificati e sui certificatori; gestione dell’elenco dei soggetti certificatori; promozione di attività formative

Nella Provincia di Trentopromossi o bocciati dagli OdA

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Page 104: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

ciale n. 1 del 2008[1], nel rispetto di quanto previ-sto da questo regolamento.

7. Con deliberazione della Giunta provincia-

le possono essere definiti criteri e modalità perlo svolgimento delle verifiche in merito al supe-ramento con profitto dei corsi di formazione

[1] Questo è il testo dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica egoverno del territorio):Articolo 86Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sonodefiniti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti dipianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione diinterventi di edilizia abitativa pubblica di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recuperodel patrimonio edilizio esistente, mediante l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolareriferimento all’utilizzo del legno come elemento strutturale; per l’acquisizione delle aree o degliimmobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dicui all’articolo 47.3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilitiindici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo diconcessione, nel rispetto dei seguenti criteri:a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altrielementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici dinuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per ladeterminazione dell’altezza;b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previstidal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), èriconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato inrapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia didistanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanisticivigenti, in alternativa all’incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà dirichiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l’incentivovolumetrico; in caso di richiesta dell’incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentatasuccessivamente all’ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimentodell’incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla sommadeterminata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.3-bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 siapplicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunalivigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 sicomputano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumentiurbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3.Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti aquelle di cui al comma 3, resta ferma l’applicazione delle misure comunali più favorevoli.3-ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentanolivelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provincialeprevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve ledisposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, siapplicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o deimuri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi esuperfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sonoconsiderati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura,con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetriper gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto dipredetti limiti è ammessa la deroga, all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplinaprovinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché allealtezze massime degli edifici;b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne edegli elementi di copertura, è ammessa la deroga all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, conriferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale,

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previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi com-presa la eventuale designazione da parte dellaProvincia di componenti esperti nell’ambitodelle commissioni di verifica.

8. La Provincia può promuovere appositeconvenzioni o accordi di programma tra gli or-ganismi previsti da questo articolo e altri enti,organismi o associazioni altamente qualificati,

per diffondere l’utilizzo delle certificazioni disostenibilità ambientale di cui di cui all’articolo85 della legge provinciale n. 1 del 2008[2], ancheal fine di favorire l’integrazione tra tali certifica-zioni e le certificazioni energetiche degli edifi-ci; tali iniziative possono essere svolte anchenell’ambito delle azioni di promozione del mar-chio di cui all’articolo 86, comma 5[3], della me-

nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonchéalle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore deglielementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edificiconfinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d’intesa e convenzioni con lecategorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di ediliziasostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettinostandard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l’accesso a formeagevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante lecertificazioni energetiche e ambientali di questo capo.7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggiprovinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttivelocali che operano nel settore del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile. Gli strumenti diprogrammazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamentoindividuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edificipubblici ispirate ai principi dell’edilizia sostenibile.8. La concessione di contributi per l’edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e lavalutazione dei progetti nell’ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dallalegge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e disostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi della leggeprovinciale n. 21 del 1992 e della legge provinciale n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilirel’entità della quota minima d’interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato disostenibilità ambientale.

[2] Questo è il testo dell’articolo 85 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1:Articolo 85Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodo-logie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientaledegli edifici.2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giuntaprovinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da partedei soggetti beneficiari, l’adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazio-ne della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.3. Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:a) impatto ambientale dell’edificio e del cantiere;b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;e) provenienza dei materiali edilizi;f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;g) comfort interno in relazione alla qualità dell’aria e all’illuminazione naturale;h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio-impianti;j) progettazione integrata di strutture e di impianti;k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali.4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l’articolo 149-bis.

[3] Si veda la nota 1.

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desima legge. Le convenzioni e gli accordi pos-sono disciplinare le forme di riconoscimento re-ciproco ai fini del rilascio delle certificazionienergetiche e di sostenibilità ambientale.

Articolo8Soggetti certificatori abilitati

per la certificazione energetica

1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensidell’articolo 7 gestisce l’elenco dei soggetti cer-tificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscri-zione, di sospensione e cancellazione dallostesso, in conformità alle indicazioni stabilitecon deliberazione della Giunta provinciale e daquesto articolo. L’iscrizione nell’elenco costitu-isce presupposto per l’esercizio dell’attività dicertificazione energetica.

2. Sono abilitati come soggetti certificatori lepersone fisiche che risultano in possesso di tut-ti i seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:1) diploma di laurea specialistica in inge-

gneria o architettura, nonché abilitazione al-l’esercizio della professione ed iscrizione al re-lativo ordine professionale;

2) diploma di laurea in ingegneria o ar-chitettura, nonché abilitazione all’eserciziodella professione ed iscrizione al relativo ordi-ne professionale;

3) diploma di geometra o perito indu-striale, nonché abilitazione all’esercizio dellaprofessione ed iscrizione al relativo collegioprofessionale;

3-bis) diploma di laurea e laurea speciali-stica in scienze agrarie e scienze forestali, non-ché abilitazione all’esercizio della professioneed iscrizione al relativo ordine professionale;

3-ter) altre figure professionali indivi-duate con deliberazione della Giunta provincia-le in coerenza con la legislazione statale in ma-teria;

b) un’adeguata competenza comprovata,alternativamente, da:

1) esperienza almeno triennale, attesta-ta da una dichiarazione del rispettivo ordine,collegio o associazione professionali, in alme-no due delle seguenti attività:

1.1) progettazione dell’isolamento ter-mico degli edifici;

1.2) progettazione di impianti di cli-matizzazione invernale ed estiva;

1.3) gestione energetica di edifici edimpianti;

1.4) certificazioni e diagnosi energeti-che;

2) frequenza e superamento dei corsi diformazione per certificatori energetici organiz-zati ai sensi dell’articolo 7.

3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei sog-getti certificatori coloro che, in possesso dei re-quisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti co-me certificatori energetici da altre Regioni odalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal ca-so si considera utile ai sensi del comma 2, lette-ra b), n. 2), anche il riconoscimento dispostodai predetti enti a seguito della frequenza dicorsi svolti ai sensi delle disposizioni vigentinel rispettivo territorio.

4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei sog-getti certificatori:

a) gli enti pubblici e gli organismi di dirittopubblico operanti nel settore dell’energia e del-l’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici inpossesso di requisiti di cui al comma 2;

b) i soggetti che esplicano, nell’ambito del-le amministrazioni pubbliche o delle societàprivate di appartenenza, le funzioni di energymanager e sono iscritti in uno specifico elencopredisposto dalla Federazione italiana perl’uso razionale dell’energia (FIRE), purché inpossesso dei requisiti previsti dal comma 2 odal comma 3;

c) gli organismi pubblici e privati qualifica-ti ad effettuare attività di ispezione nel settoredelle costruzioni edili, opere di ingegneria civi-le in generale ed impiantistica connessa, accre-ditati presso Sincert o altro soggetto equivalen-te in ambito nazionale ed europeo sulla basedelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020,“Criteri generali per il funzionamento dei varitipi di organismi che effettuano attività di ispe-zione”, sempre che svolgano l’attività con untecnico in possesso dei requisiti previsti dalcomma 2 o dal comma 3.

5. Gli organismi di cui all’articolo 7 verificanoil soddisfacimento dei requisiti previsti da que-sto articolo, provvedono ad accreditare il sog-getto certificatore e ad iscriverlo nell’elenco.

6. Il soggetto certificatore non può svolgereattività di certificazione sugli edifici con riferi-mento ai quali risulti proprietario o titolare didiritto reale o sia stato coinvolto, personalmen-

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te o comunque in qualità di dipendente, socio ocollaboratore di un’azienda, in una delle se-guenti attività:

a) progettazione o direzione lavori del-l’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in essopresente;

b) costruzione dell’edificio o di qualsiasiimpianto tecnico in esso presente;

c) amministrazione dell’edificio;d) fornitura di energia per l’edificio;e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi

impianto presente nell’edificio;f) attività connesse alla funzione di respon-

sabile della sicurezza.7. Al fine di assicurare l’indipendenza e l’im-

parzialità di giudizio degli esperti, degli organi-smi e delle società di cui al comma 4, i tecniciabilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestatodi certificazione energetica dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici dinuova costruzione, l’assenza di conflitto di in-teressi, tra l’altro espressa attraverso il non

coinvolgimento diretto o indiretto nel proces-so di progettazione e realizzazione dell’edifi-cio da certificare o con i produttori dei materia-li e dei componenti in esso incorporati nonchérispetto ai vantaggi che possano derivarne alrichiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esi-stenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovverodi non coinvolgimento diretto o indiretto ri-spetto ai vantaggi che possano derivarne al ri-chiedente.

8. Per gli enti pubblici e gli organismi di dirittopubblico di cuicomma 4,il requisito di cui alcom-ma 7 è da intendersi superato dalle stesse finalitàistituzionali di perseguimento di obiettivi di inte-resse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

9. Nel caso di certificazioni redatte in occa-sione di interventi edilizi, il soggetto certifica-tore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell’ar-ticolo 4, comma 6, fatte salve le operazioni disopralluogo e verifica diretta nel corso dell’ese-cuzione degli interventi.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Articolo6Professionisti abilitati al rilascio dell’attestato

di certificazione degli edifici.

1. In armonia con la normativa vigente, pres-so la Regione è istituito l’elenco dei professioni-sti abilitati al rilascio dell’attestato di certifica-zione energetica al quale sono iscritti:

a) i tecnici che, alla data della presentazio-ne della domanda di iscrizione nell’elenco re-gionale, risultino iscritti ai relativi ordini o col-legi professionali ed abilitati all’esercizio dellaprofessione relativa alla progettazione di edifi-ci ed impianti asserviti agli edifici stessi, nel-l’ambito delle competenze ad essi attribuitedalla legislazione vigente;

b) i soggetti in possesso di titoli di studiotecnico-scientifici, individuati dalla delibera-zione della Giunta regionale di cui all’articolo21, comma 1, lettera f) e che, alla data della pre-

sentazione della domanda di iscrizione nel-l’elenco regionale, abbiano conseguito l’atte-stazione di partecipazione, con esito positivo,al corso di formazione, le cui modalità di svolgi-mento sono disciplinate con la precitata delibe-razione.

2. abrogato3. Coloro che sono in possesso dei requisiti

indicati al comma 1, o equivalenti, conseguitiin altre regioni italiane o in stati esteri, che in-tendono ottenere l’abilitazione ai fini dell’iscri-zione nell’elenco dei professionisti abilitati,fanno richiesta alla Regione, la quale verifical’equivalenza dei requisiti e dei relativi conte-nuti professionali con quelli previsti dalla pre-sente legge.

4. La Regione effettua controlli a campionesulla sussistenza dei requisiti richiesti e sul-l’operato dei professionisti abilitati.

Legge regionale Piemonte 28 maggio 2007 n. 13[*]

[*] Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Piemonte del 31 maggio 2007 n. 22.

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia

La legge regionale 13/2007 apre anche ai certificatori energetici che abbiano conseguito il titolo inaltre Regioni italiane o Stati esteri. Costoro potranno accedere all’elenco regionale purché dimostrinodi essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell’articolo 6

Piemonte, verifica dei requisitiper i tecnici di altre Regioni

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AllegatoDisposizioni attuative in materia

di certificazione energetica degli edifici

Legge regionale 28maggio 2007 n. 13

(Disposizioni inmateriadi rendimento energeticonel-

l’edilizia) articolo 6 e articolo 21, comma 1, lettere

d), e) ed f)

3. Elenco regionale dei professionisti e deisoggetti abilitati al rilascio dell’attestato dicertificazione energetica

3.1. Struttura regionale competenteLa gestione dell’Elenco regionale dei profes-

sionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’at-testato di certificazione energetica di cui all’ar-ticolo 6, comma 1 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.[1]

è affidata alla Direzione Ambiente - Settore Po-litiche energetiche (di seguito denominatastruttura regionale competente), che si avvalea tal fine degli enti ed organismi previsti dallalegislazione vigente.

3.2. Requisiti di iscrizioneL’articolo 6, comma 1 della L.R. n. 13/2007 e

s.m.i.[2], nell’istituire presso la Regione l’Elen-co dei professionisti e dei soggetti abilitati alrilascio dell’attestato di certificazione energeti-ca (di seguito denominato Elenco regionale),

stabilisce che al medesimo sono iscritti coloroche, alla data di presentazione della domandadi iscrizione, sono in possesso di uno dei se-guenti requisiti:

a) iscrizione ai relativi ordini o collegi pro-fessionali e abilitazione all’esercizio della pro-fessione relativa alla progettazione di edificied impianti asserviti agli edifici stessi, nell’am-bito delle competenze ad essi attribuite dallalegislazione vigente;

b) titoli di studio tecnico-scientifici di se-guito individuati e attestazione di partecipazio-ne, con esito positivo, al corso di formazione,le cui modalità di svolgimento sono disciplina-te al paragrafo 4.

Lo stesso articolo stabilisce altresì che colo-ro che sono in possesso dei requisiti sopra indi-cati o equivalenti, conseguiti in altre Regioniitaliane o in Stati esteri possono fare richiestadi iscrizione alla Regione, la quale verifical’equivalenza dei requisiti e dei relativi conte-nuti professionali con quelli previsti dalla L.R.n. 13/2007 e s.m.i.

Ai sensi dell’Allegato III del D.Lgs. 30 mag-gio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi fi-nali dell’energia e i servizi energetici e abroga-zione della direttiva 93/76/CEE[3]) per emette-

[*] Pubblicata sul supplemento n. 4 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Piemonte del 7 agosto 2009 n. 31.[1] L’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico

nell’edilizia) è pubblicato a pagina 99.[2] Si veda la nota 1.[3] L’allegato III al Dlgs 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza

Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 4 agosto 2009 n. 43-11965[*]

Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 «Disposizioni in materia di rendimento energe-tico nell’edilizia». Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degliedifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)

La delibera 4 agosto 2009 n. 43-11965 individua come ulteriori soggetti ammessi all’iscrizionenell’elenco dei certificatori anche i laureati in Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica, Scienzeambientali, Scienze e tecnologie forestali che abbiano però superato un corso di formazione regionale

Piemonte, esonerati dal corsogli iscritti agli Ordini e abilitati

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re l’attestato di certificazione energetica, i certi-ficatori operano all’interno delle proprie com-petenze come sopra definite o in collaborazio-ne con altri professionisti o soggetti abilitati ediscritti nell’Elenco regionale in modo da copri-re tutti gli ambiti professionali su cui è richie-sta la competenza.

Ne consegue che sono ammessi all’iscrizio-ne nell’Elenco regionale:

a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativiordini professionali e abilitati all’esercizio del-la professione relativa alla progettazione di edi-fici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nel-l’ambito delle competenze ad essi attribuitedalla legislazione vigente;

b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotec-nici laureati, iscritti ai relativi collegi professio-nali ed abilitati all’esercizio della professionerelativa alla progettazione di edifici ed impian-ti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito dellecompetenze ad essi attribuite dalla legislazio-ne vigente, che, per il rilascio dell’attestato dicertificazione energetica, operano all’internodelle proprie competenze o, ove necessario, incollaborazione con altri professionisti o sog-getti iscritti nell’Elenco regionale in modo dacoprire tutti gli ambiti professionali rispetto aiquali è richiesta la competenza;

c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di

studio tecnico-scientifici, purché abbiano con-seguito l’attestazione di partecipazione, conesito positivo, al corso di formazione discipli-nato al Paragrafo 4:

1. laurea in Ingegneria o in Architettura;2. diploma di geometra, di perito industria-

le, di perito agrario o di agrotecnico;3. laurea in Scienze Ambientali;4. laurea in Chimica o in Fisica;5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o

Scienze e tecnologie forestali e ambientali.3.3. Oneri di iscrizione e credenziali elettroni-

cheAlle istanze di iscrizione all’Elenco regiona-

le è applicato, a carico dei richiedenti, un onereannuale pari a euro 100,00 da versarsi a favoredella Regione Piemonte con modalità definiteda apposita determinazione del responsabiledella struttura regionale competente. Ai finidella propria identificazione nello svolgimen-to delle procedure per via informatica, ogni cer-tificatore deve essere dotato di certificato elet-tronico con firma digitale.

4. Corsi di formazione e verifica finale4.1. Organizzazione dei corsiGli ordini o collegi professionali, le agenzie

per l’energia con sede nel territorio regionale e leagenzie formative di cui all’articolo 11 lettere a),b) e c) della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63[4]

degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE») è pubblicato apagina 70.

[4] Questo è il testo dell’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività diformazione e orientamento professionale):Articolo 11Agenzie formative1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la lororealizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite appositeconvenzioni, alle seguenti Agenzie formative:a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali deilavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o diassociazioni con finalità statutarie formative e sociali;c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;d) imprese e consorzi di esse.2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere soggetti di convenzione qualoraposseggano i seguenti requisiti:a) avere tra i propri fini statutari l’esercizio di attività di formazione professionale;b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee allarealizzazione degli interventi formativi programmati;c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazioneprofessionale o del settore di appartenenza;d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni allenorme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.

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(Disciplina delle attività di formazione e orienta-mento professionale), d’intesa con la strutturaregionale competente organizzano periodica-mente corsi di formazione sulla base del pro-gramma di cui al paragrafo 4.2, anche mediantel’utilizzo di strumenti di formazione a distanza.

I corsi possono essere organizzati anche dal-l’Università degli studi di Torino, dall’Universi-tà degli studi del Piemonte Orientale e dal Poli-tecnico di Torino, d’intesa con la Regione.

I corsi sono tenuti da esperti universitari oappartenenti alla Pubblica Amministrazione,nonché da soggetti abilitati di cui al paragrafo3.2 di comprovata esperienza nel settore ter-motecnico ed energetico.

I docenti devono possedere competenze spe-cifiche nelle tematiche trattate nel programmadi cui al paragrafo 4.2.

Nel caso di esperti universitari o della Pubbli-ca Amministrazione le competenze sono atte-state dall’ente di appartenenza. I soggetti abili-tati di cui al paragrafo 3.2, esclusi quelli di cuialle lettere a) e b), per esercitare l’attività di do-centi devono aver superato positivamente laverifica finale di cui al paragrafo 4.3.

Al termine del corso i soggetti organizzatoricompilano telematicamente, tramite il siste-ma informativo messo a disposizione dallastruttura regionale competente, l’apposito at-testato di frequenza degli iscritti. L’attestato difrequenza ai corsi, su richiesta del partecipan-te, può essere messo a disposizione sul Siste-ma informativo di cui al paragrafo 7 e conse-gnato in copia cartacea.

4.2. Programma del corsoIl programma del corso, articolato in due mo-

duli, è diretto a fornire richiami teorici di ter-modinamica, bilanci di energia del sistema edi-ficio - impianto termico e elementi conoscitivirelativi alla procedura di certificazione energe-tica regionale.

Il primo modulo è volto a fornire approfondi-menti in merito:

a) alla figura del certificatore, con partico-lare riferimento ai relativi obblighi e responsa-bilità;

b) alla metodologia di valutazione e al cal-colo del fabbisogno complessivo di energia ter-mica dell’edificio secondo la normativa tecni-ca europea e nazionale;

c) alle caratteristiche dell’involucro edili-zio e degli impianti ad esso asserviti (acqua cal-da sanitaria, ventilazione, illuminazione, etc.);

d) al calcolo del rendimento degli impianti(riscaldamento, raffrescamento e produzionedi acqua calda sanitaria, ventilazione e clima-tizzazione, illuminazione, etc.);

e) ai sistemi per l’uso di fonti rinnovabili;f) alla valutazione economica di un investi-

mento di riqualificazione energetica;g) alla valutazione della qualità dell’am-

biente interno;h) all’analisi strumentale, con particolare ri-

ferimento a termografia, rendimenti impiantisti-ci e misure della qualità dell’ambiente interno;

i) al quadro normativo nazionale.Il secondo modulo è volto a illustrare:

a) il quadro normativo regionale vigentein materia;

b) le procedure di raccolta, validazione eimputazione dei dati nel Sistema informativodi cui al paragrafo 7;

3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggettodella convenzione stessa;b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministra-zioni, anche mediante ispezione, sull’attuazione della convenzione e sull’utilizzazione dei fondi a talfine assegnati.4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono essere affidate, tramite apposite convenzioni,esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attivitàdi formazione finalizzate all’assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cuial comma 1, lettera d), devono:a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee allarealizzazione degli interventi formativi programmati;b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministra-zioni, anche mediante ispezione, sull’attuazione della convenzione e sull’utilizzazione dei fondi a talfine assegnati.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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c) l’utilizzo degli strumenti informaticiper lo svolgimento delle procedure.

Tale modulo contempla altresì esercitazionisulla valutazione energetica di un edificio nuo-vo e di un edificio esistente.

Chi intende iscriversi al corso, qualora inpossesso delle conoscenze attinenti al primomodulo, attestate dall’ente di appartenenza odall’ordine o collegio cui è iscritto oppure auto-certificate dall’interessato, può richiedere allaRegione l’autorizzazione a partecipare diretta-mente al secondo modulo del corso. A tal finealla richiesta sono allegati il curriculum profes-sionale e le attestazioni o autocertificazioniche documentano il possesso delle predette co-noscenze.

4.3. Verifica finaleI soggetti di cui è attestata la partecipazione

ai corsi accedono alla verifica finale, le cui pro-cedure sono curate dai soggetti organizzatoridi cui al Paragrafo 4.1., informata la strutturaregionale competente.

La verifica finale consiste nello svolgimentodi una prova scritta sulle tematiche oggetto delprogramma del corso e nella redazione, me-diante l’impiego della procedura informatizza-ta, di un attestato di certificazione sulla base diuna casistica significativa.

La commissione d’esame è composta dai do-centi del corso ed è comunque integrata da al-meno un esperto appartenente alla DirezioneAmbiente della Regione Piemonte e/o all’Agen-zia regionale per la protezione ambientale.

Nei casi di cui all’articolo 6, comma 3 dellaL.R. n. 13/2007 e s.m.i. (Soggetti abilitati in al-tre regioni italiane o in Stati esteri), ove la strut-tura regionale competente verifichi positiva-mente l’equivalenza dei requisiti e dei relativicontenuti professionali con quelli previsti dal-

la predetta legge regionale, il richiedente - qua-lora appartenente alla tipologia di cui alla lette-ra c) del quarto capoverso del paragrafo 3.2. -può accedere direttamente alla verifica finale,senza la necessità di frequentare il corso di for-mazione.

4.4. Regime transitorioIn fase di prima attuazione, per un anno dal-

la data di entrata in vigore del presente atto,possono essere docenti dei corsi di formazioneesclusivamente esperti universitari o della Pub-blica Amministrazione o soggetti di cui alle let-tere a) e b) del paragrafo 3.2 segnalati dai relati-vi ordini o collegi professionali, di comprovataesperienza nel settore termotecnico ed energe-tico, previa opportuna verifica dei titoli di am-missione a cura dei soggetti organizzatori deicorsi di cui al Paragrafo 4.1.

9. ControlliIl certificatore ha l’obbligo di conservare per

5 anni dalla validazione dell’attestato da partedel SICEE la documentazione relativa alle ana-lisi energetiche e tutto il materiale relativo acopie di bollette, fatture di vettori energetici oaltra documentazione equivalente relativa al-l’edificio certificato raccolta in occasione dellaeffettuazione della procedura di certificazio-ne. Tale materiale, se richiesto, deve esseremesso a disposizione dell’autorità di controllo.

La struttura regionale competente, avvalen-dosi dell’Agenzia regionale per la protezioneambientale, in accordo con il Comune, disponeannualmente accertamenti e ispezioni a cam-pione in corso d’opera o entro cinque anni dal-la data di fine lavori dichiarata dal committen-te, al fine di verificare la regolarità della docu-mentazione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 del-la L.R. n. 13/2007 e s.m.i.[5], dell’attestato di cer-

[5] Questo è il testo dell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13:Articolo 7Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cuiall’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energeticonazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fontirinnovabili di energia), come definita dall’allegato E del D.Lgs. n. 192/2005, reca altresì la valutazionedelle prestazioni energetiche integrate dell’edificio e l’indicazione del rispetto dei requisiti minimi diprestazione energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, larelazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altracomunicazione prevista dalla normativa vigente.2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo,

08 | LE NORME REGIONALI

112Il Sole 24 Ore

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tificazione energetica e la conformità delle ope-re realizzate alla documentazione progettuale.La struttura regionale competente, avvalendo-si dell’ARPA, in accordo con il Comune, dispo-

ne annualmente controlli a campione sulla re-golarità degli attestati di certificazione energe-tica relativi agli edifici oggetto di compravendi-ta e locazione.

deposita in comune una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa allaconformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La dichiarazionedi fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.3. Copia dell’attestato di certificazione energetica è presentata al comune, unitamente alla documenta-zione prevista dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell’ottenimento dell’agibi-lità dell’edificio.4. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell’attestato di certificazione energetica èconservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti previsti ai commi 5 e 6. A tale scopo, il comunepuò richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalità informatiche.5. La Regione, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con ilcomune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera, o entro cinqueanni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità delladocumentazione di cui ai commi 1 e 2, dell’attestato di certificazione energetica e la conformità delleopere realizzate alla documentazione progettuale.6. La Regione, avvalendosi dell’ARPA, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli acampione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto dicompravendita e locazione.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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16. Soggetto certificatore16.1 Presso l’Organismo regionale di accredi-

tamento è istituito l’elenco dei soggetti certifi-catori accreditati in Regione Lombardia. Perpotere operare come certificatore, il professio-nista è tenuto ad iscriversi a tale elenco, secon-do quanto disposto al successivo punto 16.7.

16.2 Possono essere accreditati come sogget-ti certificatori esclusivamente le persone fisi-che che risultano in possesso di:

a) uno dei seguenti titoli di studio:– diploma di laurea specialistica in Inge-

gneria o Architettura, nonché abilitazione al-l’esercizio della professione ed iscrizione al re-lativo Ordine professionale;

– diploma di laurea in Ingegneria o Ar-chitettura, nonché abilitazione all’eserciziodella professione ed iscrizione al relativo Ordi-ne professionale;

– diploma di laurea specialistica inScienze Ambientali ed iscrizione alla relativaAssociazione professionale;

– diploma di laurea specialistica in Chi-mica ed iscrizione al relativo Ordine professio-nale;

– diploma di geometra, perito industria-le o agrario, nonché abilitazione all’eserciziodella professione ed iscrizione al relativo Colle-

gio professionale;– diploma di laurea specialistica in

Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecno-logie Forestali e Ambientali, nonché abilitazio-ne all’esercizio della professione ed iscrizioneal relativo Ordine professionale;

b) un’adeguata competenza comprovata da:– esperienza almeno triennale, acquisi-

ta prima della data di pubblicazione sul Bolletti-no Ufficiale della Regione Lombardia della De-lib. G.R. del 26 giugno 2007, n. 8/5018[1] ed atte-stata da una dichiarazione del rispettivo Ordi-ne, Collegio professionale o Associazione, in al-meno due delle seguenti attività:

– progettazione dell’isolamento termi-co degli edifici;

– progettazione di impianti di climatiz-zazione invernale ed estiva;

– gestione energetica di edifici ed im-pianti;

– certificazioni e diagnosi energetiche.La dichiarazione di cui sopra dovrà necessa-

riamente essere attestata dal rispettivo Ordi-ne, Collegio professionale o Associazione en-tro il 31 gennaio 2009. Per i dipendenti di entidi certificazione nazionali e internazionali, ac-creditati da Sincert, o da organismi di accredi-tamento che hanno sottoscritto accordi multi-

Deliberazione della Giunta regionale Lombardia 22 dicembre 2008 n. 8/8745[*]

[*] Pubblicata sul supplemento straordinario del 15 gennaio 2009 n. 2 al “Bollettino Ufficiale” della RegioneLombardia del 12 gennaio 2009 n. 2.

[1] La delibera della Giunta regionale 26 giugno 2007 n. 8/5018 (Determinazioni inerenti la certificazioneenergetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, L.R. n. 24/2006) è statapubblicata sul supplemento straordinario del 20 luglio 2007 n. 3 al “Bollettino Ufficiale” della RegioneLombardia del 16 luglio 2007 n. 29.

Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e perla certificazione energetica degli edifici

La delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2008 n. 8/8745 elenca i requisiti necessari per diventaresoggetto certificatore. Come precisato dalla successiva delibera 4416/2012, tutti i riferimenti al Cestecdevono essere letti come relativi a Finlombarda, il nuovo organo di accreditamento dal 1˚gennaio del 2013

Lombardia, nella delibera 8745i requisiti dei certificatori

08 | LE NORME REGIONALI

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laterali in ambito europeo, l’esperienza trien-nale potrà riguardare solo le certificazioni e lediagnosi energetiche, in quanto le altre attivitàsopra indicate sono loro precluse in virtù del-l’incompatibilità allo svolgimento dell’attivitàdi certificazione, secondo quanto previsto da-gli enti di certificazione da cui dipendono;

– oppure frequenza di specifici corsi di for-mazione per certificatori energetici organizza-ti da soggetti accreditati dalla Regione Lombar-dia in base alla Delib. G.R. del 21 dicembre2007, n. 8/6273[2], con superamento di un esa-me finale. Solo per i suddetti corsi gli Ordini, iCollegi e le Università non sono tenuti all’accre-ditamento secondo quanto sancito dalla Delib.G.R. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273[3]. La Com-missione giudicatrice, istituita per tale esame,dovrà essere composta anche da un rappresen-tante di uno degli Ordini, Collegi o Associazio-ni delle professioni di cui al punto 16.2 letteraa), indicato dagli stessi ed esperto in materia.

16.3 L’Organismo regionale di accreditamen-to, sentita Regione Lombardia, può accreditarecome soggetti certificatori coloro che, in pos-sesso dei requisiti di cui al punto 16.2, lettera a),sono riconosciuti come certificatori energeticida altre Regioni o Province Autonome, riser-vandosi di verificare che tali soggetti abbianoun’adeguata competenza coerente con quantoprevisto al precedente punto 16.2 lettera b).

16.4 L’Organismo regionale di accreditamen-to, sentita Regione Lombardia, può accredita-re come soggetti certificatori coloro che, in pos-

sesso dei requisiti di cui al punto 16.2, letteraa), sono riconosciuti come certificatori energe-tici da altri Paesi appartenenti all’Unione euro-pea, riservandosi di verificare che tali soggettiabbiano una adeguata competenza coerentecon quanto previsto al precedente punto 16.2lettera b).

16.5 Il Soggetto certificatore non può svolge-re attività di certificazione sugli edifici per iquali risulti proprietario o sia stato coinvolto,personalmente o comunque in qualità di dipen-dente, socio o collaboratore di un’azienda ter-za, in una delle seguenti attività:

a) progettazione dell’edificio o di qualsiasiimpianto tecnico in esso presente;

b) costruzione dell’edificio o di qualsiasiimpianto tecnico in esso presente;

c) amministrazione dell’edificio;d) fornitura di energia per l’edificio;e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi

impianto presente nell’edificio;f) connesse alla funzione di responsabile

servizio prevenzione e protezione (RSPP) aisensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626[4];

g) connesse alla funzione di coordinatoreper la progettazione e per l’esecuzione dei lavo-ri ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[5];

h) connesse alla funzione di direzione la-vori.

Attraverso l’asseverazione dell’attestato dicertificazione energetica il Soggetto certificato-re contestualmente dichiara, ai sensi dell’arti-colo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[6],

[2] La delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2007 n. 8/6273 reca: «Erogazione dei servizi di istruzione eformazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albiregionali - Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati» ed è statapubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 7 gennaio 2008 n. 2.

[3] Si veda la nota 2.

[4] Il Dlgs 19 settembre 1994 n. 626 reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CEriguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)».

[5] Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 reca: «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia ditutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

[6] Questo è il testo dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazione amministrativa):Articolo 47Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenzadell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza dellemodalità di cui all’articolo 38.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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di non trovarsi in nessuna delle condizioni diincompatibilità di cui al presente punto.

16.6 Fino al 1˚ luglio 2010, possono essere ac-creditati e svolgere l’attività di certificazioneenergetica, limitatamente agli edifici delle Pub-bliche Amministrazioni di appartenenza, i di-pendenti di Enti o Società pubbliche, in posses-so di uno dei titoli di studio di cui al punto 16.2lettera a) e che abbiano frequentato con profittouno dei corsi di formazione per certificatorienergetici di cui al punto 16.2 lettera b), anche inassenza di iscrizione al rispettivo Ordine, Colle-gio o Associazione di appartenenza. Nel caso incui un Ente o Società pubblica non abbia nel pro-prio organico del personale con le caratteristi-che di cui sopra, potrà avvalersi di un Soggettocertificatore dipendente da un altro Ente o Socie-tà pubblica. Per i dipendenti pubblici che svolgo-no l’attività di certificazione come liberi profes-sionisti, è possibile certificare qualsivoglia edifi-cio, purché siano rispettate tutte le condizionipreviste ai precedenti punti 16.2 e 16.5. Quest’ul-tima possibilità è preclusa, ai soli dipendenti co-munali, qualora l’edificio oggetto di certificazio-ne insista sul territorio del Comune presso ilquale il dipendente svolge la propria attività.

16.7 A decorrere dal 1˚gennaio 2008, i profes-sionisti che chiedono di essere iscritti o di rin-novare la loro iscrizione all’elenco regionaledei soggetti certificatori sono tenuti a versareun contributo di € 120,00, relativo all’anno so-lare in corso, all’Organismo regionale di accre-ditamento, quale partecipazione alle spese digestione delle attività connesse al sistema dicertificazione energetica degli edifici. Qualoral’iscrizione avvenga nel secondo semestre del-

l’anno solare il contributo è ridotto della metà.Tale contributo deve essere pagato all’Organi-smo regionale di accreditamento secondo le di-sposizioni emanate dallo stesso. Anche i dipen-denti di Enti e Società pubbliche sono tenuti aversare il contributo di cui sopra.

16.8 Spetta all’Organismo regionale di accre-ditamento stabilire le modalità operative perla riscossione dei contributi di cui ai preceden-ti punti 12.7 e 16.7, privilegiando, per quantopossibile, soluzioni informatizzate. Le modali-tà di funzionamento del Sistema Informatizza-to saranno regolate da disposizioni emanatedall’Organismo regionale di accreditamento.

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663[7] edella Direttiva europea 2006/112/CE del 28 no-vembre 2006[8], i contributi di cui sopra nonsono soggetti alla disciplina dell’imposta sulvalore aggiunto.

16.9 L’Organismo regionale di accreditamen-to qualora accerti comportamenti non confor-mi da parte dei soggetti certificatori può prov-vedere, sentita Regione Lombardia, alla so-spensione o alla revoca dell’accreditamento.

17. Organismo regionale di accreditamento17.1 Le funzioni di Organismo regionale di

accreditamento sono svolte da Cestec s.p.a. eincludono le seguenti attività:

a) accreditamento dei soggetti certificatori;b) predisposizione e gestione del catasto

energetico degli edifici;c) predisposizione e gestione di un softwa-

re di calcolo per la certificazione energetica de-gli edifici;

d) controllo sui certificati energetici, sulla

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualitàpersonali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazio-ne e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamenteindicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà.4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria èpresupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di docu-menti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimen-to dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazionesostitutiva.

[7] Il Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 reca: «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto».Il testo di questo Dpr è stato pressoché integralmente modificato dal Dpr 29 gennaio 1979 n. 24.

[8] La direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/Ce reca: «Direttiva del Consiglio relativa al sistema comuned’imposta sul valore aggiunto».

08 | LE NORME REGIONALI

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conformità dei contributi versati all’Organi-smo regionale di accreditamento e sull’opera-to dei soggetti certificatori;

e) elaborazione di linee guida per l’orga-nizzazione dei corsi di formazione e del relati-vo esame, di cui al punto 16.2, lettera b) e relati-vi controlli;

f) aggiornamento della procedura di calco-lo per la determinazione dei requisiti di presta-zione energetica degli edifici e della modulisti-ca da utilizzare nell’ambito delle procedure dicertificazione;

g) aggiornamento della procedura operati-va per il rilascio dell’attestato di certificazioneenergetica e della targa energetica;

h) monitoraggio sull’impatto delle presen-ti disposizioni sugli utenti finali, in termini diadempimenti burocratici, oneri posti a loro ca-rico, benefici ottenuti;

i) monitoraggio sull’impatto delle presen-ti disposizioni sul mercato immobiliare regio-

nale, sulle imprese di costruzione, di materialie componenti per l’edilizia e su quelle di produ-zione e di installazione e manutenzione degliimpianti di climatizzazione;

j) consulenza tecnico scientifica e assisten-za agli enti locali e ai soggetti certificatori iscrit-ti all’elenco regionale ai fini di una più efficaceed omogenea attuazione delle norme sul rendi-mento energetico in edilizia;

k) adozione degli atti per la sospensione e,se del caso, la revoca dell’accreditamento.

17.2 In relazione alle funzioni di cui al prece-dente punto 17.1, l’approvazione dei provvedi-menti di regolazione e di indirizzo resta di com-petenza della Giunta regionale. Le modifiche ele integrazioni alla procedura amministrativae di calcolo sono di competenza del Dirigenteregionale preposto. Ogni variazione dovrà es-sere comunicata a tutti i soggetti certificatorida parte dell’Organismo regionale di accredita-mento.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

117Il Sole 24 Ore

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LA GIUNTA REGIONALEPremesso che:– gli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006 («Nor-

me per la prevenzione e la riduzione delle emis-sioni in atmosfera a tutela della salute e del-l’ambiente») attribuiscono alla Giunta regiona-le, in attuazione della direttiva 2002/91/CE edel decreto legislativo 192/2005, la competen-za a definire le modalità applicative concernen-ti la certificazione energetica degli edifici, le ca-ratteristiche termofisiche minime dell’involu-cro edilizio ed i valori di energia primaria per ilsoddisfacimento del fabbisogno energetico de-gli edifici, tenendo conto, tra l’altro, delle diver-se destinazioni d’uso, della necessità di applica-re un limite massimo di fabbisogno energeticoagli edifici di nuova costruzione e a quelli ri-strutturati;

– con Delib. G.R. n. 5018 del 26 giugno 2007,modificata ed integrata con Delib. G.R. 5773del 31 ottobre 2007 e con Delib. G.R. 8745 del 22dicembre 2008, sono state approvate le «Dispo-sizioni inerenti all’efficienza energetica in edi-lizia», comprensive della disciplina per la certi-ficazione energetica ed i relativi ambiti di appli-cazione;

– con l’art. 17 delle suddette disposizioni lefunzioni di Organismo regionale di accredita-mento, che includono la gestione del Catastoenergetico degli edifici ed il monitoraggio del-l’impatto delle disposizioni regionali, sono sta-

te attribuite alla società Cestec s.p.a., intera-mente partecipata dalla Regione;

Considerato:– con l’art. 17, comma 1, lettera e) della L.R.

3/2011 era stato modificato l’art. 25 della L.R.24/2006, abrogando l’obbligo di iscrizione adordini e collegi professionali per ottenere l’ac-credito all’esercizio delle attività di diagnosi edi certificazione energetica;

– che a seguito di tale abrogazione si è resoopportuno rivedere i titoli di studio che posso-no consentire l’accreditamento per l’eserciziodelle attività di cui sopra, riconoscendo comeidonei altri corsi di laurea di tipo tecnico-scien-tifico, inerenti all’ambito dell’efficienza ener-getica;

– che oltre al confronto con Cestec s.p.a., laDirezione regionale Ambiente Energia e Retiha attivato un dialogo anche con le associazio-ni di categoria che operano nel settore dell’edi-lizia ed, in particolare, con gli organismi profes-sionali competenti in materia di certificazioneenergetica;

– che tale confronto, oltre a quello derivantedal quotidiano contatto con gli utenti, ha fattoemergere la necessità di apportare alcune mo-difiche ed integrazioni alle Disposizioni vigen-ti in materia di efficienza energetica in edilizia;

– che tali modifiche ed integrazioni, perquanto riguarda la Delib. G.R. 8745/2008, con-sistono:

[*] Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 26 novembre 2012 n. 48.

Dal 1˚gennaio 2013 è Finlombarda il nuovo organo di accreditamento in Lombardia. La novità è contenutanella delibera 4416/2012 specificando che tutti i riferimenti contenuti nelle leggi regionali e nei provvedi-menti attuativi (compresa la delibera 8/8745 del 2008), vanno letti come relativi a Finlombarda.

Da gennaio 2013 Finlombardagestisce l’accreditamento

Deliberazione della Giunta regionale Lombardia 21 novembre 2012 n. 9/4416[*]

Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioniallegate alla Delib. G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745 e alla Delib. G.R. 24 novembre2011, n. 9/2555

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– nella possibilità di autodichiarare (ai sensidel D.P.R. 445/2000) l’esistenza delle condizio-ni che consentono di non dotare l’edificio del-l’attestato di certificazione energetica e, conse-guentemente, di non allegarlo nei contratti dicompravendita o di locazione;

– nell’aggiungere, ai titoli di studio che costi-tuiscono il prerequisito per chiedere l’accredi-tamento come certificatori energetici, il diplo-ma di laurea (ex D.M. 16 marzo 2007) in Scien-ze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnolo-gie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la lau-rea magistrale in Fisica, Pianificazione Territo-riale ed Urbanistica, Scienze della Natura,Scienze e Tecnologie Geologiche;

– nell’eliminare la necessità dell’abilitazio-ne all’esercizio della professione, dal momen-to che la L.R. 3/2011 ha abrogato l’obbligo diiscrizione ad ordini e collegi professionali;

– nel riconoscere la possibilità, per i dipen-denti comunali accreditati ed iscritti come cer-tificatori energetici nell’elenco dell’Organi-smo regionale di accreditamento, di certificareanche edifici che insistono sul territorio del Co-mune da cui dipende il loro rapporto di servi-zio;

– nel disporre che, per i corsi di formazioneiniziati dopo 1˚ottobre 2013, preordinati all’ac-creditamento dei certificatori energetici, l’esa-me conclusivo dei corsi medesimi venga svoltoda Cestec s.p.a. secondo modalità e tempisti-che definite d’intesa con la competente Direzio-ne regionale;

– nel prevedere l’obbligo, per i certificatoriaccreditati, di sostenere un esame di aggiorna-mento professionale ogni 5 anni, secondo mo-dalità e tempistiche stabilite da Cestec s.p.a.,pena la cancellazione dall’elenco dei soggetticertificatori accreditati presso L’Organismo diaccreditamento regionale;

– nel prevedere che il Catasto Energetico de-gli Edifici regionale, costituito sulla base degliattestati di certificazione energetica redatti daiCertificatori, venga reso accessibile on line achiunque, in modo da favorire la conoscenzadell’efficienza energetica connessa alle diver-se destinazioni d’uso degli edifici e alle loro ca-ratteristiche;

Dato atto:– che con l’art. 10 della L.R. 12/2012 è stata

autorizzata la fusione per incorporazione diCestec in Finlombarda e sono state attribuitead ARPA le funzioni relative all’accertamento,all’irrogazione, alla riscossione e all’introitodelle sanzioni per il mancato rispetto delle di-sposizioni regionali in materia di redazionedell’attestato di certificazione energetica;

– che i soggetti giuridici che subentrano aCestec nelle diverse funzioni, sono tenuti a re-cepire le modifiche di seguito introdotte perl’esercizio dell’attività di certificazione energe-tica degli edifici, già disciplinata con Delib.G.R. 5018/2008 e successive modifiche ed inte-grazioni;

A voti unanimi, palesemente espressi;

Delibera1. di disporre, in relazione alla disciplina per

la certificazione energetica di cui alla Delib.G.R. n. 8/8745 del 2008[1], le seguenti modifi-che ed integrazioni:

a) l’esclusione dall’obbligo di dotazione eallegazione dell’Attestato di certificazione ener-getica nei contratti di compravendita o di loca-zione, previsto dal punto 9.6 delle deliberazio-ne citata, può essere comprovato mediante au-to dichiarazione resa dall’interessato ai sensidell’art. 47 del D.P.R. 445/2000[2];

b) ai titoli di studio che costituiscono il pre-requisito per chiedere l’accreditamento come

[1] La delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2008 n. 8/8745 è pubblicata a pagina 116.

[2] Questo è il testo del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-ri in materia di documentazione amministrativa):Articolo 47Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenzadell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza dellemodalità di cui all’articolo 38.2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualitàpersonali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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certificatori energetici, indicati al punto 16.2,lettera a), sono aggiunti i diploma di laurea (exD.M. 16 marzo 2007[3]) in Scienze e Tecnichedell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche,Scienze Geologiche, nonché la laurea magistra-le in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urba-nistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecno-logie Geologiche;

c) la necessità dell’abilitazione all’eserci-zio della professione, prevista allo stesso pun-to 16.2, lettera a), è abolita;

d) è ammessa la possibilità, per i dipenden-ti comunali accreditati ed iscritti come certifi-catori energetici nell’elenco dell’Organismo re-gionale di accreditamento, di certificare ancheedifici che insistono sul territorio del Comuneda cui dipende il loro rapporto di servizio;

e) l’esame conclusivo dei corsi di formazio-ne preordinati all’accreditamento dei certifica-tori energetici, iniziati dopo 1˚ottobre 2013, de-ve essere organizzato e svolto da Cestec spa,secondo modalità e tempistiche definite d’inte-sa con la competente Direzione regionale;

f) i certificatori accreditati sono tenuti a so-

stenere, con cadenza quinquennale decorren-te dalla data del loro accreditamento pressol’ente competente, un esame di aggiornamen-to professionale secondo modalità e tempisti-che stabilite da Cestec s.p.a., pena la cancella-zione dall’elenco dei soggetti certificatori ac-creditati presso l’Organismo di accreditamen-to regionale;

g) il Catasto Energetico degli Edifici regio-nale, costituito sulla base degli attestati di certi-ficazione energetica redatti dai Certificatori,deve essere accessibile on line a chiunque, inmodo da favorire la conoscenza dell’efficienzaenergetica connessa alle diverse destinazionid’uso degli edifici e alle loro caratteristiche;

2. di dare atto che i soggetti giuridici che su-bentrano a Cestec nelle diverse funzioni, sonotenuti a recepire le modifiche di seguito intro-dotte per l’esercizio dell’attività di certificazio-ne energetica degli edifici, già disciplinata conDelib. G.R. n. 8/5018 del 2008 e successive mo-difiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione del presenteprovvedimento sul BURL.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazio-ne e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamenteindicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà.4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria èpresupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di docu-menti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimen-to dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazionesostitutiva.

[3] Il decreto ministeriale dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 reca: «Determinazione delle classi dellelauree universitarie».

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Allegato 1Certificazione energetica degli edifici: elenco

regionale dei professionisti e corsi di formazione

A) Iscrizione all’elenco dei certificatorienergetici della Liguria

1) Possono richiedere l’iscrizione nell’elen-co Regionale dei professionisti abilitati al rila-scio della certificazione energetica, di cui al-l’art. 30 della legge regionale 29 maggio 2007,n. 22[1], i tecnici operanti sia in veste di dipen-denti di enti ed organismi pubblici o di societàdi servizi pubbliche o private (comprese le so-cietà di ingegneria) sia di professionisti liberiod associati:

a) in possesso di titolo di studio:– diploma di laurea in ingegneria;– diploma di laurea in architettura;– diploma di laurea in scienze agrarie;– diploma di laurea in scienze forestali;– diploma di perito agrario;– diploma di perito industriale o perito

industriale laureato;– diploma di geometra;– diploma di agrotecnico o agrotecnico

laureato;– diploma di laurea specialistica in

Scienze Ambientali;

– diploma di laurea specialistica in Chi-mica;

b) iscritti ai relativi ordini, collegi o associa-zioni professionali;

c) in possesso di attestato di partecipazio-ne ad un corso di formazione autorizzato da Re-gione Liguria, redatto dal soggetto che ha svol-to il corso stesso, secondo il facsimile riportatoal punto 6 dell’allegato A, o, in alternativa, per iprofessionisti di cui al successivo punto 2), diuna dichiarazione dell’ordine o collegio profes-sionale, che attesti quanto indicato alla letterac) del medesimo punto 2).

2) Per i professionisti abilitati all’eserciziodella professione relativa alla progettazione diedifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,nell’ambito delle competenze ad essi attribuitedalla legislazione vigente:

a) l’abilitazione deve essere comprovatada espressa dichiarazione da parte dell’ordineo collegio professionale a cui appartengono, dafornire all’atto della richiesta di iscrizione al-l’elenco regionale e da redigere secondo il facsi-mile di cui all’allegato C);

b) è sufficiente che l’attestato di partecipa-zione ad un corso di formazione autorizzato daRegione Liguria, redatto dal soggetto che ha

Deliberazione della Giunta regionale Liguria 21 settembre 2009 n. 1254[*]

[*] Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Liguria del 7 ottobre 2009 n. 40, parte seconda.[1] Questo è il testo dell’articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia):

Articolo 30Tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica1. L’attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendenteda tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.

Modifiche degli allegati alla Delib. G.R. n. 1601/2008 «Certificazione energetica degliedifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione»

Intervenuto su richiesta degli Ingegneri delle quattro Province liguri, il tribunale amministrativo ha stabilitoche una dichiarazione dell’ordine o del collegio di appartenenza sostituisce la partecipazione a un corsoformativo per i professionisti abilitati. Sospensiva recepita dalla delibera n. 1254 del 21 settembre 2009

La Liguria recepisce il Tar,niente corsi per gli abilitati

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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svolto il corso stesso, secondo il facsimile ripor-tato al punto 6 dell’allegato A, comprovi la solapartecipazione ai moduli dei corsi che prevedo-no l’illustrazione delle specificità regionali,quali il regolamento regionale e le proceduresoftware per la gestione e la compilazione deicertificati energetici, nonché l’effettuazionedelle relative esercitazioni pratiche;

c) la dichiarazione dell’ordine o collegioprofessionale, ove presentata in alternativa aquanto indicato al precedente punto b), deve at-testare che il richiedente ha ricevuto una ade-guata formazione in relazione alle proceduresoftware implementate da Regione Liguria perla gestione e compilazione dei certificati e per latrasmissione degli stessi alla banca dati regiona-le, comprendente l’effettuazione di relative eser-citazioni pratiche. Tale formazione deve esserealmeno equivalente a quella stabilita nell’ambi-to del programma dei corsi autorizzati dalla Re-gione relativamente all’utilizzo del Software.

3) Per le altre figure professionali è richiestoche l’attestato di partecipazione comprovi lafrequenza almeno ai moduli individuati a fre-quenza obbligatoria nell’ambito di quanto sta-bilito al punto 2 “Contenuti del corso” dell’alle-gato A ed il superamento della verifica finale.

4) Per i professionisti che risultano già iscrit-ti negli elenchi dei certificatori in altre Regionio Province Autonome è richiesta la frequenzaobbligatoria ai moduli dei corsi autorizzati daRegione Liguria che prevedono l’illustrazionedelle specificità regionali, quali il regolamentoregionale e le procedure software per la gestio-ne e la compilazione dei certificati energetici,nonché l’effettuazione delle relative esercita-zioni pratiche.

5) Coloro che hanno incarichi di docenza nel-l’ambito dei corsi di formazione autorizzati daRegione Liguria sono iscritti all’elenco regio-nale dei certificatori energetici a prescinderedall’obbligo di possesso di attestato di parteci-pazione ai corsi stessi, ferma restando la ne-cessità del possesso degli altri requisiti di cuial punto 1.

6) Le domande di iscrizione all’elenco regio-nale sono inviate in bollo, secondo legge, allaRegione Liguria - Dipartimento Ambiente - Ser-vizio Tutela dall’Inquinamento Atmosferico e

Sviluppo dell’Energia Sostenibile, Via Fieschi,15 - Genova - utilizzando il modulo di domandareso disponibile nell’apposita sezione del sitowww.ambienteinliguria.it, dedicata alla certifi-cazione energetica, al quale va unito l’attestatodi partecipazione e superamento del corso diformazione.

7) La struttura competente del DipartimentoAmbiente provvede alla tenuta, aggiornamen-to e revisione dell’Elenco Regionale ed a rende-re disponibile la consultazione dell’elenco nel-l’apposita sezione del sito www.ambienteinli-guria.it, dedicata alla certificazione energetica.

8) La qualifica di certificatore energetico perla Regione Liguria è attribuita con decreto delDirigente regionale competente in materia,che integra, di volta in volta, l’elenco dei certifi-catori.

B) Oneri a carico degli iscritti all’elenco deicertificatori energetici

1) I soggetti inseriti nell’elenco regionale, aifini di assicurare indipendenza ed imparzialitàdi giudizio, all’atto di sottoscrizione dell’atte-stato di certificazione energetica, devono alle-gare al certificato una dichiarazione che attesti:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuo-va costruzione, l’assenza di conflitto di interes-si, tra l’altro espressa attraverso il non coinvol-gimento diretto o indiretto nel processo di pro-gettazione e realizzazione dell’edificio da certi-ficare o con i produttori dei materiali e dei com-ponenti in esso incorporati, nonché rispetto aivantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esi-stenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovverodi non coinvolgimento diretto o indiretto con iproduttori dei materiali e dei componenti in es-so incorporati, nonché rispetto ai vantaggi chepossano derivarne al richiedente.

2) Qualora i soggetti inseriti nell’elenco regio-nale operino per conto di enti pubblici ovverodi organismi di diritto pubblico operanti nel set-tore dell’energia e dell’edilizia, la dichiarazionedi cui al punto precedente non è dovuta, inquanto il requisito di indipendenza è da inten-dersi superato dalle stesse finalità istituzionalidi perseguimento di obiettivi di interesse pub-blico proprie di tali enti ed organismi.

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3) Per gli edifici già dotati di attestato di certi-ficazione energetica, sottoposti ad adeguamen-ti impiantistici, compresa la sostituzione del ge-neratore di calore, l’eventuale aggiornamentodell’attestato di certificazione, di cui all’artico-lo 28, comma 6, della legge regionale n.22/2007[2], può essere predisposto anche da untecnico dell’impresa di costruzione e/o installa-trice, sempre che lo stesso sia inserito nell’Elen-co regionale.

C) Corsi di formazione1) I contenuti, l’articolazione ed i requisiti del

corso di formazione per certificatore energeti-co riportati in allegato A costituiscono i conte-nuti imprescindibili dei corsi di formazione percertificatore energetico per la Regione Liguria.

2) I corsi sono tenuti da soggetti privati e pub-blici, in possesso dei requisiti riportati in allega-to B, autorizzati dalla Regione allo svolgimentodegli stessi.

3) Per la partecipazione al corso è richiesto ilpossesso dei requisiti stabiliti per la domandadi iscrizione all’elenco regionale.

4) Al fine del rilascio dell’attestato di parteci-pazione ai corsi, è richiesta la frequenza obbli-

gatoria ai soli moduli del corso 9 e 10 (16 ore) delparagrafo 2) “Contenuti del Corso” dell’allega-to A, che prevedono l’illustrazione delle specifi-cità regionali, quali il regolamento regionale ele procedure software per la gestione e la compi-lazione dei certificati energetici, nonché l’effet-tuazione delle relative esercitazioni praticheper i professionisti che:

a) sono abilitati all’esercizio della profes-sione relativa alla progettazione di edifici ed im-pianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambitodelle competenze ad essi attribuite dalla legisla-zione vigente, comprovata da espressa dichia-razione da parte dell’ordine o collegio profes-sionale a cui appartengono;

b) risultano già iscritti negli elenchi dei cer-tificatori in altre Regioni o Province Autonome.

5) Per coloro che possiedono i requisiti di cuial precedente punto 4), per il rilascio dell’atte-stato di partecipazione, non sono consentiteore di assenza dalle lezioni.

6) Per coloro che non possiedono i requisitidi cui al precedente punto 4) è richiesta la fre-quenza obbligatoria ai soli moduli non miratiad acquisire o completare le competenze di ba-se e individuati a frequenza obbligatoria nel-

2. A tal fine, la Regione istituisce l’elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazioneenergetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

[2] Questo è il testo dell’articolo 28 della legge regionale 22/2007:Articolo 28Attestazione energetica degli edifici1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b),c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell’attestato di prestazioneenergetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all’articolo 29. L’attestato deve essereconforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all’articolo 26, comma 2, lettera d),l’attestato di prestazione energetica deve riguardare l’intero immobile.2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunquedotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell’articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devonoessere dotati dell’attestato.4. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L’attestato, laddove sia necessarioesibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cuiall’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).5. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace oottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.6. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cuiall’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull’edificio o sui sistemi tecnici per l’edilizia;b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singolielementi edilizi.7. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamentefattibili per l’edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-beneficirispetto al ciclo di vita economico.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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l’ambito di quanto stabilito al punto 2“Contenuti del corso” dell’allegato A.

7) I partecipanti ai corsi, ad eccezione dei pro-fessionisti di cui al precedente punto 4), sosten-gono una verifica finale, mirata ad accertare laconoscenza sia delle competenze di base, sia diquelle specifiche richieste per una adeguatacompilazione dei certificati energetici. Per es-sere ammessi alla verifica finale sono consenti-te al massimo quattro ore di assenza dalle lezio-ni con frequenza obbligatoria.

8) Ai partecipanti ai corsi è rilasciato un atte-stato di partecipazione, redatto dal soggettoche ha svolto i corsi, secondo il facsimile ripor-tato al punto 6 dell’allegato A.

9) La spesa massima a carico di ogni parteci-pante ai corsi non può superare 1000,00 euro,comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui an-che quella per lo svolgimento della verifica fi-nale e dell’eventuale ripetizione della stessa edil rilascio dell’attestato di partecipazione.

10) La spesa massima a carico dei soggettiche hanno l’obbligo di frequenza ai soli moduliche prevedono l’illustrazione delle specificitàregionali (regolamento, software, esercitazio-ni software) non può superare 300,00 euro,comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui an-che quella per il rilascio dell’attestato di parteci-pazione.

11) La domanda alla Regione per tenere i corsiidonei all’iscrizione all’elenco dei certificatoridella Regione Liguria deve essere compilatausando il modulo reso disponibile nell’apposi-ta sezione del sito www.ambienteinliguria.it,dedicata alla certificazione energetica, e deveessere fornita la documentazione specificamen-te indicata nell’ambito dello stesso modulo.

12) La Regione può avvalersi di ARE per la ve-rifica della documentazione prodotta dai sog-getti che richiedono di tenere i corsi idonei al-l’iscrizione all’elenco dei certificatori della Ligu-ria e per le eventuali verifiche e controlli duran-te lo svolgimento dei corsi stessi, nonché perquant’altro possa richiedere il supporto tecni-co-professionale della stessa, relativamente al-lo svolgimento delle attività in argomento.

13) Eventuali modifiche ai corsi che riguarda-no cambiamento dei docenti o delle attrezzatu-re devono essere preventivamente comunicate

alla Regione, che può revocare l’autorizzazionenel caso in cui tali modifiche comportino il ve-nir meno dei requisiti previsti.

D) Software per la gestione e compilazionedei certificati

1) Il software per la gestione e compilazionedei certificati energetici è messo a disposizio-ne gratuitamente sia per lo svolgimento deicorsi che per la compilazione dei certificati daparte degli iscritti all’elenco regionale.

2) I professionisti inseriti nell’elenco dei pro-fessionisti abilitati al rilascio della certificazio-ne energetica:

a) sono tenuti all’invio informatico alla Re-gione dei certificati rilasciati, mediante l’utiliz-zo delle procedure software di “Gestione certi-ficati”, messe a disposizione in apposita sezio-ne protetta del sito www.ambienteinliguria.it,alla voce banche dati: certificazione energeti-ca, unitamente al relativo “manuale utente”;

b) possono utilizzare, per la compilazionedei certificati energetici, il software che imple-menta strumenti di calcolo applicativi delle me-todologie di calcolo delle prestazioni energeti-che di cui al regolamento regionale, messo adisposizione gratuitamente, sia in versioneclient che web, nella stessa sezione protetta delsito di cui al precedente punto, unitamente airelativi manuali illustrativi delle specifiche diutilizzo e tecniche;

c) possono utilizzare, per la compilazionedei certificati energetici, in alternativa a quan-to previsto al precedente punto b), un softwarecommerciale, purché in grado di produrre unfile XML compatibile con l’invio informatico aRegione dei certificati e i cui risultati non si di-scostino, in positivo o in negativo, di più del 5%rispetto a quelli che si otterrebbero con il sof-tware regionale.

3) La struttura competente del Dipartimen-to Ambiente provvede alla gestione della ban-ca dati certificazione energetica, a fornire lenecessarie credenziali per l’accesso alla stes-sa, a fornire le specifiche del file XML compati-bile con l’invio informatico a Regione dei certi-ficati, previa espressa richiesta da parte deiproduttori di software commerciali, nonchéad adottare le più opportune forme di informa-zione.

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AllegatoAttodi indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendi-

mento energetico e sulle procedure di certificazio-

ne energetica degli edifici

6. Sistema regionale di accreditamento deisoggetti preposti alla certificazione energeti-ca degli edifici

6.1. La Giunta regionale, sentita la competen-te commissione consiliare e tenuto conto dellanormativa nazionale in materia, provvede:

a) ad individuare l’organismo regionaledi accreditamento dei soggetti preposti allacertificazione energetica degli edifici, dotatodi adeguate competenze tecniche e capacitàoperative;

b) a definire la tariffa per l’accesso al siste-ma regionale di accreditamento da parte deisoggetti interessati;

c) ad approvare la procedura di accredita-mento di cui al punto 6.2, lett. a) seguente;

d) ad adottare il sistema regionale di certi-ficazione energetica di cui al punto 6.5 e agliallegati 6 e 7;

e) a definire le caratteristiche della targaregionale di qualità energetica, secondo la clas-sificazione di cui all’allegato 9, da applicare afianco dei numeri civici degli edifici certificati.

6.2. All’organismo regionale di accredita-mento competono le seguenti funzioni:

a) attuazione della procedura di accredita-

mento e verifica dei requisiti dei soggetti certi-ficatori di cui al punto 7), anche attraverso ilcoinvolgimento degli Ordini e Collegi profes-sionali di competenza per quanto riguarda i re-quisiti di cui al punto 7.1 lett. a);

b) gestione del sistema di accreditamentodei soggetti certificatori;

c) vigilanza e controllo, anche a campionee tramite enti terzi, in ordine alle attività di cer-tificazione degli edifici svolte dai soggetti ac-creditati;

d) gestione e aggiornamento dell’elencodei soggetti accreditati.

6.3. Oltre alle funzioni sopradette, la Giuntaregionale, con le stesse modalità di cui al com-ma 6.1, può conferire all’organismo di accredi-tamento i seguenti compiti:

a) attività per il mutuo riconoscimento deisoggetti accreditati da parte delle altre regionie province autonome;

b) predisposizione di linee guida per l’or-ganizzazione di corsi di formazione ricono-sciuti ai fini dell’accreditamento;

c) predisposizione di osservazioni e propo-ste da trasmettere alla Regione per l’aggiorna-mento del presente atto, anche in relazione al-l’evoluzione della normativa tecnica nazionalee comunitaria;

d) monitoraggio dell’impatto del presenteatto in termini di adempimenti burocratici,oneri, benefici;

Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energeti-co e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Proposta della Giuntaregionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)

Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008 n. 156[*]

[*] Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Emilia Romagna del 25 marzo 2008 n. 47.

La delibera 4 marzo 2008 n. 156 pone l’accento sull’aspetto imprenditoriale dell’attività di certificato-re dichiarando che, per l’accreditamento, è necessario dimostrare il possesso di adeguate capacitàorganizzative, gestionali e operative. Iter semplificato per i professionisti stranieri e di altre Regioni

L’Emilia Romagna richiedecapacità gestionali e operative

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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e) supporto alla Regione per la predisposi-zione di piani e progetti di intervento nel cam-po dei servizi energetici, in attuazione della di-rettiva 2006/32/CE, e per l’allestimento del si-stema informativo regionale di cui al punto 9;

f) consulenza tecnico-scientifica e assi-stenza agli enti locali ai fini di una efficace edomogenea attuazione delle norme sul rendi-mento energetico nell’edilizia;

g) predisposizione di osservazioni e propo-ste da trasmettere alla Regione per l’aggiorna-mento delle tariffe di accesso al servizio di accre-ditamento, con indicazione dei parametri e di al-tri elementi di riferimento, e in generale sullemodalità per il recupero dei costi sostenuti nel-l’interesse generale in modo da assicurare la qua-lità e l’efficienza del sistema di accreditamento;

h) pubblicazione e diffusione dei dati ine-renti alle condizioni di svolgimento del servi-zio di certificazione energetica, nella misura incui le norme in materia di riservatezza dei datilo consentano;

i) indirizzi concernenti la produzione el’erogazione del servizio di certificazione ener-getica da parte dei soggetti accreditati, definen-do in particolare i livelli di qualità delle presta-zioni da garantire all’utente;

j) valutare reclami, istanze e segnalazionipresentate dagli utenti, singoli o associati, inordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servi-zi forniti dai soggetti accreditati;

k) adozione degli atti per la sospensione e,se del caso, la revoca dell’accreditamento.

6.4. Il costo di gestione del sistema di accredi-tamento è posto a carico dell’Amministrazioneregionale che vi provvede anche attraverso gliintroiti derivanti dalle tariffe sull’accesso al si-stema.

6.5. L’accreditamento ha durata limitata a 3anni cui va seguita eventuale richiesta di riac-creditamento. La Giunta regionale definiscemodalità semplificate per il riaccreditamento.

6.6. L’accreditamento è subordinato alla ve-rifica del possesso dei requisiti di cui al punto 7seguente.

6.7. L’accreditamento può essere sospesonel caso siano accertati comportamenti nonconformi da parte dei soggetti accreditati o re-vocato nel caso in cui detti comportamenti nonsiano oggetto di adeguate azioni correttive, aseguito di notifica da parte dell’organo di accre-

ditamento, nel caso in cui tale compito gli siastato conferito a norma del punto 6.3, lett. k).

6.8. L’organismo regionale di accreditamen-to provvede a verificare la conformità dei risul-tati dei servizi di certificazione, anche su richie-sta del proprietario, dell’acquirente o del con-duttore dell’immobile. I costi di tali accerta-menti, qualora avvengano su richiesta, sonoposti a carico dei richiedenti. Verranno effet-tuate verifiche a campione su almeno il 5 percento degli edifici certificati, con equa distribu-zione territoriale, anche su richiesta del Comu-ne. A tal fine la Regione promuove accordi tra ilproprio organismo di accreditamento e gli En-ti Locali, al fine di estendere in modo capillarela rete dei controlli.

6.9. La Regione promuove la conclusione diaccordi volontari e/o altri strumenti orientatial mercato, quali lo sviluppo dei titoli di effi-cienza energetica, che abbiano come effetto diassicurare agli utenti finali prezzi equi di acces-so a qualificati servizi di certificazione energe-tica degli edifici. Gli stessi contengono impe-gni chiari e univoci circa i livelli qualitativi etariffari praticati, procedure di monitoraggiocirca l’osservanza degli impegni sottoscrittinonché sistemi di risoluzione celere di reclamiper inadempienze contrattuali.

Al fine di garantire la massima trasparenza,la concorrenzialità dell’offerta e la possibilitàdi migliore scelta da parte degli utenti finali, gliaccordi volontari sono messi a conoscenza delpubblico, a cura dell’organismo regionale di ac-creditamento.

7. Soggetti certificatori accreditati7.1. Possono essere accreditati quali soggetti

certificatori nel rispetto dei principi fondamen-tali fissati in materia dal legislatore statale:

a) persone fisiche, ovvero tecnici profes-sionisti singoli o associati, regolarmente iscrit-ti all’Ordine o al Collegio professionale di com-petenza, se istituito ai sensi della legge vigen-te, ed in possesso dei seguenti requisiti:

1) almeno uno dei seguenti titoli di studio:– diploma di laurea specialistica in in-

gegneria, architettura, scienze ambientali, scien-ze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie fore-stali ed ambientali, chimica;

– diploma di laurea in ingegneria, ar-chitettura;

08 | LE NORME REGIONALI

126Il Sole 24 Ore

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– diploma di geometra, perito indu-striale, perito agrario, agrotecnico, perito chi-mico industriale;

2) adeguata competenza, comprovata da:– abilitazione all’esercizio della profes-

sione relativa alla progettazione di edifici ed im-pianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito del-le competenze attribuite dalla legislazione vi-gente, accompagnata da una esperienza alme-no annuale nei seguenti campi: progettazionedell’isolamento termico degli edifici, progetta-zione di impianti di climatizzazione e di valoriz-zazione delle fonti rinnovabili negli edifici, pro-gettazione delle misure di miglioramento delrendimento energetico degli edifici, diagnosi ecertificazione energetica di edifici, gestione del-l’uso razionale dell’energia;

– oppure partecipazione ad uno speci-fico corso di formazione, con superamento del-l’esame finale, anche antecedente alla data dientrata in vigore della Delib. Ass. Legisl. 4 mar-zo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione oda altre Regioni e Province Autonome.

b) persone giuridiche, pubbliche e private,dotate di tecnici accreditati ai sensi del puntoa) precedente e regolarmente costituite come:

– società di ingegneria;– società di servizi energetici;– enti pubblici, organismi di diritto pub-

blico;– organismi di ispezione, pubblici e priva-

ti, accreditati presso il Sincert o presso altro sog-getto equivalente in ambito nazionale ed euro-peo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC17020 nel settore delle «costruzioni edili ed im-piantistica connessa»;

– organismi di certificazione, pubblici e

privati, accreditati presso il Sincert o presso al-tro soggetto equivalente in ambito nazionaleed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN45011 nel settore della «certificazione energeti-ca degli edifici».

7.1-bis. Al fine di assicurare la sistematica co-erenza del presente provvedimento con l’evo-luzione della normativa nazionale in materiadi riconoscimento dei soggetti certificatori, epiù in generale con la disciplina inerente la libe-ra circolazione dei servizi, la Giunta regionale,secondo quanto previsto al punto 3.3, provve-de con proprio Atto ad aggiornare il contenutodel punto 7.1.

7.2. Ai fini del relativo accreditamento, i sog-getti certificatori di cui al punto 7.1 devono inol-tre risultare in possesso di adeguate capacitàorganizzative, gestionali ed operative, comespecificato nella procedura di accreditamentodi cui al punto 6. 2 lett. a).

7.3. Sono altresì accreditati con modalitàsemplificate come soggetti certificatori coloroche sono riconosciuti tali da paesi appartenen-ti all’Unione Europea nonché da altre Regionio Province Autonome o sulla base di program-mi promossi dalla Regione Emilia-Romagna.

7.4. I soggetti coinvolti nella procedura dicertificazione energetica devono garantire in-dipendenza e imparzialità di giudizio attraver-so l’assenza di conflitto di interessi in relazio-ne alla proprietà, progettazione, costruzione,esercizio ed amministrazione dell’edificio e de-gli impianti ad esso asserviti.

7.5. Le condizioni di indipendenza e impar-zialità sopra descritte debbono essere eviden-ziate in apposita dichiarazione impegnativa re-sa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P[1].

[1] Questo è il testo degli articoli 359 e 481 del Codice penale:Articolo 359Persone esercenti un servizio di pubblica necessitàAgli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per leggevietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell’opera di essi il pubblicosia per legge obbligato a valersi;2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempio-no un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione[C.P. 360].Articolo 481Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessitàChiunque, nell’esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio dipubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

127Il Sole 24 Ore

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7.6. Per gli enti pubblici, gli organismi di dirit-to pubblico, gli organismi pubblici di ispezionee certificazione di cui al punto 7.1 precedente, ilrequisito di indipendenza di cui al punto 7.4 è daintendersi superato dalle stesse finalità istituzio-nali di perseguimento di obiettivi di interessepubblico proprie di tali enti ed organismi.

7.7. Indipendentemente dalla forma e naturagiuridica del soggetto certificatore, di cui al pun-to 7.1, le attività volte alla determinazione dellaprestazione energetica dell’edificio ai fini dellasua certificazione devono essere condotte da tec-nici abilitati di adeguata competenza, secondoquanto specificato nei punti 7.1, lett. a), 7.2, 7.3 e7.4, le risultanze delle attività sopra dette debbo-

no essere asseverate dai tecnici incaricati.7.8. L’attestato di certificazione energetica

da parte di uno dei soggetti di cui al punto 7.1assume valenza di atto pubblico e viene rila-sciato ai sensi dell’art. 481 del C.P[2] .

7.9. Il richiedente il servizio di certificazioneenergetica può rendere disponibili i dati relati-vi alla prestazione energetica dell’edificio o del-l’unità immobiliare contenuti nell’attestato diqualificazione energetica e nella relazione tec-nica redatta ai sensi dell’art. 28 della legge n.10/1991[3] nonché le risultanze di diagnosi ener-getiche, ferma restando l’osservanza della nor-mativa in materia di tutela della privacy e dellaprivativa industriale.

provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [C.P. 31].Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [C.P. 70, N. 2].

[2] Si veda la nota 1.[3] Questo è l’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico

nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fontirinnovabili di energia):Articolo 28Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alladenuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stessecorredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti larispondenza alle prescrizioni della presente legge.2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate alcomune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.3. [La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite conproprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato].4. [Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli edelle verifiche di cui all’articolo 33].5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l’attestazionedell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo,al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente,all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione ditale documentazione in cantiere.

08 | LE NORME REGIONALI

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Articolo6Certificazione di sostenibilità

energetico-ambientale degli edifici

1. La certificazione di sostenibilità energeti-co-ambientale degli edifici è un sistema di pro-cedure finalizzato a valutare sia il progetto sial’edificio realizzato, utilizzando le modalità egli strumenti di cui all’articolo 7.

2. La certificazione di cui al comma 1 ha carat-tere volontario e ricomprende la certificazioneenergetica obbligatoria di cui al d.lgs.192/2005[1], per la quale sono utilizzati le moda-lità e gli strumenti di valutazione di cui all’arti-colo 7 con riferimento ai requisiti ed ai parame-tri indicati nel suddetto decreto.

3. La certificazione di cui al comma 1 può es-sere richiesta anche per gli edifici esistenti sul-la base dei parametri e dei criteri definiti nellelinee-guida di cui all’articolo 7.

4. Il certificato di sostenibilità energetico-am-bientale degli edifici è rilasciato, su richiesta delproprietario dell’immobile o del soggetto attua-tore dell’intervento, da un professionista estra-neo alla progettazione e alla direzione dei lavo-ri, accreditato ai sensi del comma 5, lettera b). Ilcertificato o una targhetta di efficienza energeti-ca sono affissi all’esterno dell’edificio in un luo-go facilmente visibile. Copia del certificato è in-viata a cura del professionista alla Regione ed alComune competente per territorio.

5. La Giunta regionale, sentita la competente

commissione assembleare, definisce e aggiorna:a) le procedure per la certificazione di so-

stenibilità energetico-ambientale degli edifici,compresa la relativa modulistica e per l’effet-tuazione dei controlli di cui al comma 6;

b) il sistema di accreditamento dei sogget-ti abilitati al rilascio della certificazione.

6. La Giunta regionale effettua altresì con-trolli a campione sulla sussistenza dei requisitiin capo ai soggetti di cui al comma 5, lettera b),e, ai fini della verifica del loro operato, disponeannualmente, anche in collaborazione con ilComune competente per territorio, accerta-menti e ispezioni a campione sui progetti e su-gli edifici in corso d’opera ovvero entro cinqueanni dalla data di fine lavori dichiarata dal com-mittente.

Articolo7Linee guida

1. La Giunta regionale approva, nel rispettodelle disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005, lelinee guida per la valutazione della sostenibili-tà energetico-ambientale degli edifici.

2. Le linee guida, relative agli edifici residen-ziali e non residenziali, contengono il sistemadi valutazione della qualità ambientale ed ener-getica degli interventi di edilizia sostenibile.Tale sistema è finalizzato, in particolare, a cer-tificare il livello di sostenibilità degli interventiedilizi anche ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs.

[*] Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Marche del 26 giugno 2008 n. 59.[1] Il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192 reca: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell’edilizia». Il testo integrale è consultabile via internet. Per l’indirizzo si veda a pagina 97.

Legge regionale Marche 17 giugno 2008 n. 14[*]

Norme per l’edilizia sostenibile

La legge regionale 14/2008 disciplina la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degliedifici, che ha carattere volontario e comprende la certificazione energetica obbligatoria che restadisciplinata dalla normativa statale

La doppia via delle Marche:la sostenibilità è volontaria

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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192/2005, a definire le priorità e graduare gliincentivi economici, nonché a stabilire le so-glie minime al di sotto delle quali non è consen-tito il rilascio delle certificazioni né l’accesso aicontributi e agli incentivi previsti dalla presen-te legge.

3. Le linee guida sono suddivise in aree divalutazione che includono, in particolare, quel-le che fanno riferimento:

a) alla qualità ambientale degli spaziesterni;

b) al risparmio delle risorse naturali;c) alla riduzione dei carichi ambientali;d) alla qualità ambientale degli spazi in-

terni;e) alla qualità della gestione dell’edificio;f) all’integrazione con il sistema della mo-

bilità pubblica.4. Il sistema di valutazione definito nelle li-

nee guida deve consentire l’attribuzione di unpunteggio di prestazione del singolo edificio

che permetta una valutazione finale del relati-vo livello di sostenibilità e a tal fine indica:

a) la prestazione minima di riferimentoin base alle norme legislative e tecniche vigentie alle peculiarità costruttive locali;

b) un sistema di ponderazione dei requisi-ti di cui al comma 3, che consenta di definire lepriorità all’interno delle diverse problemati-che ambientali considerate.

5. Le linee guida di cui al comma 1 contengo-no in particolare:

a) le indicazioni necessarie ad effettuarel’analisi del sito, comprendendo l’analisi deifattori climatici ed ambientali, nonché dei rela-tivi rischi;

b) i sistemi di calcolo o di verifica riferitiad ogni requisito e gli esempi di possibili solu-zioni tecniche;

c) la modulistica e i sistemi di calcolo in-formatizzati per la semplificazione delle proce-dure di verifica.

08 | LE NORME REGIONALI

130Il Sole 24 Ore

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Allegato 2

1. CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE1.1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per progettare edattuare gli interventi formativi nonché di definire i profili di competenza dei certificatori, al finedi realizzare la certificazione energetico-ambientale degli edifici ed i relativi controlli.

1.2. Corsi di formazione

1.2.1. Corsi di formazione per Certificatori

Tipologia e programma dei corsiI Corsi di formazione per Certificatori sono articolati in due corsi:

a) Corso base - relativo alle tematiche energetiche e ambientali connesse alla gestione ed allaprogettazione degli edifici, per un totale di 120 ore.

b) Corso qualificante - relativo al processo di certificazione ed all’applicazione dello strumentodi valutazione Protocollo Itaca Marche, comprensivo di prova di valutazione finale, per un totalemassimo di 60 ore e minimo di 20 ore.

I programmi dettagliati sono descritti nelle tabelle seguenti.

a) Corso base

Deliberazione della Giunta regionale Marche 19 dicembre 2011 n. 1689[*]

[*] Pubblicato su “Bollettino Ufficiale” della Regione Marche del 29 dicembre 2011 n. 113.

Art. 6, co. 5 e art. 14, co 2 lett. b) e c) e co. 3 lett. b), LR n. 14/2008 «Norme per l’ediliziasostenibile: sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degliedifici, criteri e procedure per formazione e accreditamento dei soggetti abilitati alrilascio della certificazione e criteri e modalità per erogazione contributi e per adozio-ne incentivi di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle DGRn. 760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010»

Il piano dettagliato dei corsi di formazione per diventare certificatori energetico-ambientali nelleMarche è disciplinato dalla delibera 19 dicembre 2011 n. 1689. Si tratta di due corsi: corso base e corsoqualificante. Il numero massimo dei partecipanti a entrambi non deve superare le 40 unità

Marche, identikit dei tirocininella delibera 1689 del 2011

Corso base totale 120 ore N. ore1. QUADRO DI RIFERIMENTONORMATIVO E LEGISLATIVO 10

2. SVILUPPODEL SITO 4

3. FONDAMENTI DI ENERGETICA 10

4. LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E DEGLI ELEMENTI TECNICI

CHE LO COMPONGONO, IN REGIME INVERNALE10

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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Requisiti per accedere ai corsi di formazione

I requisiti di competenza obbligatori per accedere ai corsi di formazione per certificatori (cor-so base e corso qualificante) sono:

– diploma di Laurea di 1˚ o 2˚ livello in Ingegneria, Architettura o altra laurea di caratteretecnico-scientifico;

– diploma di geometra o perito industriale.

Attestato di frequenza e verifica finaleCorso base 120 ore: non è previsto un esame finale ma solo il rilascio di un attestato di frequen-

za, per ottenere il quale non possono essere fatte in totale più di 16 ore di assenza.Corso qualificante 60/20 ore: per il corso qualificante 60 ore è ammissibile un massimo di 8

ore di assenza mentre per il corso qualificante 20 ore è obbligatoria la frequenza di tutti i moduli;al termine del corso qualificante 60/20 ore, è previsto un esame finale obbligatorio, costituito da

Corso base totale 120 ore N. ore5. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E LA

PRODUZIONEDI ACS10

6. LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E DEGLI ELEMENTI TECNICI

CHE LO COMPONGONO, IN REGIME ESTIVO8

7.METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ENERGETICODI UN EDIFICIO 4

8. CRITERI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DI PROGETTO SECONDO

LE UNI TS 1130012

9. LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

(DIAGNOSI ENERGETICA)16

10. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ED UTILIZZO DI

ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (BIOMASSE, GEOTERMIA, SOLARE TER-

MICO, SOLARE FOTOVOLTAICO, EOLICO, COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO,

ECC.)

8

11. COMFORT ABITATIVO 18

12. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI ORGANISMI EDILIZI 4

13. QUALITÀDEL SERVIZIO 2

14. RUOLO E FUNZIONI DEL CERTIFICATORE 2

15. VALUTAZIONI ECONOMICHE DEGLI INVESTIMENTI 2

Totale ore 120Corso qualificante

Corso base totale 60 ore N. ore1. Sistema di Valutazione e di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale 2

2. Il Protocollo ItacaMarche completo 14

3.Workshop breve (edificio semplice) 3

4. Applicazione completa Protocollo ItacaMarche 32

5.Workshop di approfondimento (edificio complesso) 8

6. Esame finale 1

Totale ore 60

Corso Qualificante 20 ore N. ore1. Sistema di valutazione e di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale 2

2. Il Protocollo ItacaMarche completo 14

3.Workshop breve (edificio semplice) 3

4. Esame finale 1

Totale ore 20

08 | LE NORME REGIONALI

132Il Sole 24 Ore

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una sola prova orale finalizzato a verificare le competenze del candidato in merito sia alle temati-che energetiche ed ambientali connesse alla progettazione e gestione degli edifici (moduli delcorso base) sia all’applicazione del Protocollo Itaca Marche ed ai relativi strumenti di controllo(moduli corso qualificante).

Non è prevista l’attribuzione di un punteggio per il superamento dell’esame.L’esame è svolto da una commissione costituita da tre membri, di cui un docente del corso e

due nominati dalla Regione. I componenti della commissione di competenza regionale sononominati dal Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia.

Nel caso di corsi organizzati dagli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti lacommissione è costituita da tre membri, di cui un docente del corso, un dirigente o funzionarionominato dalla Regione e il Presidente dell’Ordine/Federazione o suo delegato; in alternativa,qualora la Regione non faccia pervenire il nominativo del proprio rappresentante entro cinquegiorni dalla richiesta, la commissione potrà essere composta da due docenti del corso e il Presi-dente dell’Ordine/Federazione o suo delegato.

Il superamento della verifica finale del corso qualificante è requisito obbligatorio e indispensa-bile ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori istituito presso la Regione Marche.

Gli oneri per l’effettuazione della verifica finale sono a carico dei soggetti che svolgono i corsi.

1.2.2. Corsi di formazione per operatoriTipologia e programma dei corsiPer i progettisti e tecnici delle Pubbliche Amministrazioni i corsi possono essere uguali al

corso base di cui al par. 1.2.1 e pertanto le competenze da acquisire sono sostanzialmente lestesse dei certificatori.

Per tutti gli altri soggetti interessati al processo costruttivo i corsi possono essere articolati inmoduli, in modo che gli operatori possano scegliere quelli di proprio interesse ed acquisirepertanto le competenze inerenti le proprie attività.

La seguente proposta è a titolo esemplificativo, essa può subire modificazioni in relazione aparticolari necessità; anche il numero delle ore sono indicative. Inoltre corsi settoriali possonoessere realizzati per imprese di costruzione e di impianti.

INTRODUZIONEALL’EDILIZIA SOSTENIBILE N. orePrincipi di edilizia sostenibile 4

Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione energetica 4

Casi studio 4

SVILUPPODEL SITO N. oreAnalisi del sito 8

Impatto sul sito delle costruzioni 4

La qualità ambientale degli spazi aperti 4

FONDAMENTI DI TRASMISSIONE DEL CALORE N. orePrincipi di trasmissione del calore 8

Trasmittanza e ponti termici 4

FONDAMENTI SUGLI SCAMBI TERMICI ATTRAVERSO GLI ELEMENTI DELL’INVOLUCROEDILIZIO N. ore

Esempi di trasmittanza termica degli elementi di involucro 4

Principi per il calcolo delle dispersioni termiche di un edificio 2

Dispersioni per ventilazione 2

FONDAMENTI SULL’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI N. oreSchemi di impianti esistenti 2

Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza 4

Rendimento globale di impianto 2

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

133Il Sole 24 Ore

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Requisiti per accedere ai corsi di formazioneSi definiscono operatori i seguenti tecnici: progettisti o direttori dei lavori, tecnici regionali e

tecnici comunali eventualmente deputati a collaborare con la Regione nei controlli, tecnici elavoratori di imprese ed altri similari.

Per accedere ai corsi per operatori non vi sono requisiti obbligatori in quanto tali corsi sonovolontari e non sono previsti esami finali.

Le competenze consigliabili per seguire in modo efficace i corsi sono le seguenti:a) Per i progettisti e i tecnici regionali e comunali:

ASPETTI ENERGETICI DELLE COSTRUZIONI N. oreLa prestazione energetica dell’involucro edilizio: i componenti opachi 8

La prestazione energetica dell’involucro edilizio: i componenti trasparenti 8

I sistemi solari passivi: metodi di calcolo e dimensionamento 8

Il bilancio energetico dell’edificio: metodi di calcolo e strumenti di modellizzazione 8

Laprogettazione degli edifici passivi: soluzioni tecnologiche e verifica della prestazione energe-

tica8

Sistemi solari attivi per la produzione di calore: metodi di calcolo ed esempi applicativi 8

Sistemi passivi per il raffrescamento: metodi di calcolo e dimensionamento 8

Sistemi di climatizzazione eco-compatibili: caratteristiche tecniche e modalità di impiego 8

Sistemi fotovoltaici: metodi di calcolo ed esempi applicativi 8

MATERIALI SOSTENIBILI N. oreI materiali per l’edilizia eco-compatibile 4

Pareti e serramenti 8

Solai e coperture 8

Il legno 8

Materiali isolanti 4

La terra cruda 4

Analisi del ciclo di vita (LCA) ed edilizia 8

USORAZIONALE DELL’ACQUA N. oreSistemi per la riduzione dei consumi e il recupero dell’acqua piovana 4

Impianti di fitodepurazione per il recupero delle acque grigie 4

MANUTENZIONE ED AUTOMAZIONEDEGLI EDIFICI N. oreBACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical BuildingManagement) 2

Domotica 2

Mantenimento delle prestazioni in fase operativa 2

QUALITÀAMBIENTALE INDOOR N. oreAmbiente termico 8

Ambiente visivo 12

Ambiente acustico 12

Qualità dell’aria 4

Ambiente elettrico, magnetico ed elettromagnetico 4

Tecniche di analisi ambientale 8

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CON IL PROTOCOLLOITACA N. ore

La normativa regionale in materia di edilizia sostenibile 4

Sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale 4

Il Protocollo Itaca e sua applicazione 12

LABORATORIODI PROGETTAZIONE INTEGRATA N. oreCertificazione di un edificio di nuova costruzione - Prot. Itaca 4

Certificazione di un edificio di recupero - Prot. Itaca 4

08 | LE NORME REGIONALI

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– diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura o diploma di geometra o perito indu-striale;

– attività professionale di progettazione di edilizia civile o di impiantistica;– conoscenza del quadro generale legislativo e normativo, sia nazionale che regionale,

relativo all’ambito della progettazione sostenibile.b) Per lavoratori:

– esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica.

1.2.3. Requisiti dei docentiI corsi di formazione per certificatori e per operatori devono prevedere docenze da parte di

soggetti esperti in materia.I docenti dei corsi devono pertanto possedere almeno una delle seguenti professionalità:

– ricercatori appartenenti a organizzazioni attive nel campo della sostenibilità energetico-am-bientale;

– professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;– professionisti con esperienza quinquennale nelle tematiche relative alle 5 aree di valuta-

zione e ai criteri del protocollo Itaca - Marche;– certificatori a valere sul Protocollo Itaca accreditati.

In particolare, per il corso qualificante per certificatori 20 ore deve essere prevista la docenzadi esperti in materia, con particolare riferimento a docenti universitari, dirigenti/funzionariregionali e/o di enti di appartenenza della Regione Marche, per almeno il 60% delle ore costi-tuenti il corso stesso.

1.2.4. Requisiti delle attrezzatureLe attività didattiche che prevedono esercitazioni pratiche devono essere svolte in un’aula

informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei parteci-panti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà poter avvalersi di una postazione. In alternativa ipartecipanti devono essere forniti di pc portatile. Ai partecipanti devono essere fornite dispensee strumenti di lavoro.

1.2.5. Numero di partecipanti ai corsiIl numero massimo dei partecipanti, per ciascun corso, non deve superare 40.

1.3. Corsi di formazione richiesti per l’accreditamento come certificatoriAi fini dell’accreditamento come certificatore, è necessaria la frequenza dei seguenti corsi di

formazione:a) per i possessori di diploma di laurea di 2˚ livello in Ingegneria iscritti all’Albo professio-

nale degli Ingegneri nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale) eper i possessori di diploma di laurea specialistica in Architettura iscritti all’Albo professionaledell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Sezione A - Settore Archi-tettura:

– frequenza del corso qualificante minimo 20 ore con superamento dell’esame finale;b) per i possessori di diploma di laurea in Ingegneria ed in Architettura che non ricadono nel

punto precedente, di diploma di laurea di carattere tecnico-scientifico o di diploma di geometrao perito industriale:

– frequenza del corso base 120 ore;– frequenza del corso qualificante per un totale massimo di 60 ore o un minimo di 20 ore

con superamento dell’esame finale.Per i soggetti indicati nel punto b), la frequenza del corso base 120 ore può essere omessa nel

caso in cui il soggetto interessato possegga una delle seguenti competenze professionali o forma-tive:

1. esperienza professionale di progettazione nell’ambito delle tematiche inerenti le cinquearee di valutazione del Protocollo Itaca Marche;

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

135Il Sole 24 Ore

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2. frequenza di corsi post-laurea per almeno 120 ore con esame finale e programmi di studio incen-trati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione di cui al protocollo Itaca-Marche;

3. possesso di titoli di studio post-laurea (corsi di master, dottorato, perfezionamento, specia-lizzazione) con programmi specifici comprendenti gli argomenti di indagine delle cinque areedi valutazione di cui al protocollo Itaca-Marche.

Tali competenze dovranno essere attestate attraverso la seguente documentazione: copie deidiplomi, curriculum vitae debitamente firmato ed un elenco dettagliato di progetti e attivitàprofessionali svolte.

1.4. Modalità per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi di formazione per certificatori

1.4.1. Domanda di partecipazioneIl soggetto interessato deve inviare la domanda per l’iscrizione al corso base e/o al corso

qualificante per certificatori.La domanda deve essere compilata secondo il modello allegato (All. 2A) e deve contenere la

richiesta alla partecipazione ad uno o in sequenza ai due corsi per certificatori (corso base ecorso qualificante).

Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione specificata nel modello allegato(All. 2A).

La domanda deve essere inviata per posta allo “Sportello Informativo per l’edilizia sostenibi-le” c/o ERAP di Ancona, Piazza Salvo D’Acquisto, 60131 Ancona ed eventualmente anticipata pere-mail all’indirizzo [email protected].

I possessori di diploma di laurea di 2˚ livello in Ingegneria iscritti all’Albo professionale degliIngegneri nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale) ed i possesso-ri di diploma di laurea specialistica in Architettura iscritti all’Albo professionale dell’Ordinedegli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Sezione A - Settore Architettura posso-no inoltrare la domanda di iscrizione al corso qualificante 20 ore direttamente ai rispettivi Ordi-ni professionali.

1.4.2. Selezione delle domandeLe domande vengono valutate da una commissione composta da rappresentanti dell’ERAP e

della Regione. La valutazione riguarda principalmente i seguenti aspetti: completezza delladocumentazione trasmessa e soddisfacimento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di cui alpar. 1.2.1 ed al par. 1.3 in funzione del curriculum professionale e formativo posseduto dal richie-dente.

La Commissione è convocata almeno due volte all’anno (giugno e dicembre) per la valutazio-ne delle domande pervenute. Ulteriori sedute intermedie possono essere previste in caso di unnumero elevato di domande.

Per la valutazione delle domande dei tecnici iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri edegli Architetti, la commissione viene integrata da un rappresentante della Federazione Regio-nale degli Ingegneri delle Marche o suo delegato e da un rappresentante della Federazione Regio-nale degli Architetti delle Marche o suo delegato.

Per ogni tipologia di corso (corso base e corso qualificante), la Commissione predispone unagraduatoria delle domande ammissibili secondo l’ordine di arrivo.

Le graduatorie vengono pubblicate sul sito web della Regione e dell’ERAP e ad essa i Centri diformazione devono attingere per la selezione dei partecipanti ai corsi.

Gli Ordini ed i Collegi professionali possono attingere alle graduatorie nell’ambito dei rispetti-vi iscritti.

1.5. Modalità per l’accreditamento dei corsi di formazioneSono definiti centri di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c) della LR n. 14/2008:

a) l’Università;b) le strutture formative accreditate dalla Regione;

08 | LE NORME REGIONALI

136Il Sole 24 Ore

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c) gli Ordini ed i Collegi professionali competenti in edilizia;d) le Associazioni di categoria operanti nel settore edilizio.

Ogni centro di formazione che intende svolgere corsi per certificatori (corsi base e corsi qualifi-canti) deve presentare alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia, Via Tiziano44, 60125 Ancona, il programma dettagliato del corso, il periodo di svolgimento ed i docentiprevisti per ogni modulo con il relativo curriculum.

La Regione, in assenza di eventuali osservazioni in merito, autorizza lo svolgimento dei corsoentro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggetto incaricato allo svolgimento del corso, nella scelta dei partecipanti, deve far riferi-mento alle graduatorie di cui al precedente par. 1.4.2.

Al termine del corso, il soggetto incaricato deve trasmettere alla Regione l’elenco dei nominati-vi dei partecipanti al corso stesso.

2. CRITERI E MODALITÀ PER L’ACCREDITAMENTO DEI CERTIFICATORI2.1. PremessaII presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per l’accreditamento

dei certificatori al fine di realizzare la certificazione energetico-ambientale degli edifici ed irelativi controlli.

2.2. Requisiti per l’accreditamento come certificatoriPer l’accreditamento come certificatore della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici

è richiesta:– la frequenza dei corsi di formazione per certificatore (corso base 120 ore e/o corso qualifi-

cante per un totale di n. 60 e/o di n. 20 ore, comprensivo dell’esame finale) in funzione deirequisiti formativi e professionali posseduti di cui al par. 1.3, previo superamento dell’esamefinale.

Nel caso in cui il certificatore non possegga la qualifica di «tecnico competente in acustica» aisensi dell’art. 20 della LR n. 28/2001, il certificato di sostenibilità energetico-ambientale deveessere controfirmato, per la parte di competenza, anche da un tecnico competente in acusticaambientale.

2.3. Requisiti per il mantenimento dell’accreditamentoPer il mantenimento dell’accreditamento come certificatore viene effettuata, ogni 5 anni, una

verifica dei requisiti.Tali requisiti sono i seguenti:

– la partecipazione alle attività formative e informative di aggiornamento periodico chevengono stabilite nel quinquennio dalla Regione per un totale massimo di otto ore.

L’accreditamento può comunque essere ritirato dalla Regione in qualunque momento nelcaso di gravi inadempienze o carenze di eticità professionale, come previsto dall’art. 12 della LRn. 14/2008.

2.4. Procedure per l’accreditamento dei certificatori

2.4.1. Modalità di presentazione delle domande di accreditamento dei certificatoriPer l’accreditamento come certificatori e quindi per l’iscrizione nel relativo elenco, occorre

presentare apposita domanda alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia, ViaTiziano 44, 60125 Ancona.

La domanda, in carta semplice, redatta secondo l’allegato 2B, deve essere corredata dalla se-guente documentazione:

– copia conforme all’originale del certificato comprovante la partecipazione al corso qualifican-te 60/20 ore ed il superamento dell’esame finale, rilasciato dal soggetto che ha organizzato il corso;

– copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza al corso base 120 ore, rilasciato dalsoggetto che ha organizzato il corso (ove richiesto);

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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– copia di un documento di identità valido.Le domande devono pervenire alla Regione Marche entro il 30 giugno (1a scadenza) o il 31

dicembre (2a scadenza) di ogni anno.

2.4.2. Valutazione delle domandeLa Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia, anche avvalendosi di una commis-

sione interna, valuta ai fini istruttori i requisiti di ammissibilità delle domande di accreditamen-to come certificatori e richiede, se necessario, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documen-tazione trasmessa.

L’esame delle domande consiste principalmente nella verifica della completezza della docu-mentazione di cui al par. 2.4.1 e del possesso dei requisiti di cui al par. 2.2.

L’istruttoria si conclude entro centoventi giorni dall’avvenuta scadenza dei termini per latrasmissione delle domande di accreditamento come certificatori di cui al par. 2.4.1, fatta salvala sospensione di tale termine qualora vengano richiesti chiarimenti o documentazione integra-tiva.

La commissione regionale si riunisce due volte all’anno dopo l’avvenuta scadenza dei terminiper la trasmissione delle domande di accreditamento come certificatori di cui al par. 2.4.1.

2.4.3. Rilascio dell’accreditamentoI soggetti aventi diritto vengono inseriti nell’elenco regionale dei certificatori della sostenibili-

tà energetico-ambientale degli edifici. Tale elenco è approvato e successivamente aggiornatocon Decreto del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia, pubblicato sul BollettinoUfficiale della Regione Marche e sul sito web regionale www.regione.marche.it, nella sezione“Edilizia sostenibile”.

L’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici ripor-ta i nominativi dei tecnici competenti, l’attività professionale ed il comune di residenza.

Per i soggetti che, alla data della presente deliberazione, hanno frequentato i corsi, hannosuperato l’esame, hanno presentato domanda di accreditamento ed hanno versato la quota diiscrizione di Euro 100,00 di cui al par. 3 dell’Allegato 2 - Parte A alla DGR n. 361/2010, è previstala partecipazione gratuita al corso obbligatorio, organizzato dalla Regione Marche, di aggiorna-mento sul Protocollo Itaca Nazionale 2011 approvato dal Consiglio Direttivo di ITACA (Istitutoper l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) nella seduta del21/04/2011.

L’accreditamento di certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici noncostituisce attestazione di abilità professionale.

08 | LE NORME REGIONALI

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Articolo 12Iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al

rilascio della certificazione di sostenibilità energe-

tico-ambientale o energetica degli edifici

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elencoregionale dei soggetti abilitati ai fini dell’attivi-tà di certificazione energetico-ambientale de-gli edifici, e quindi essere riconosciuti comesoggetti certificatori:

a) i tecnici operanti, in veste di dipendentedi enti ed organismi pubblici nell’ambito dellecompetenze ad essi attribuite dalla legislazio-ne vigente;

b) professionisti liberi o associati, i tecnicioperanti in veste di dipendente di società di ser-vizi pubbliche o private (comprese le società diingegneria), abilitati all’esercizio della profes-sione relativa alla progettazione di edifici edimpianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambi-to delle competenze ad essi attribuite dalla legi-slazione vigente e iscritti al relativo ordine ocollegio professionale.

2. Possono richiedere l’iscrizione nell’elencoregionale dei soggetti abilitati ai fini del rila-scio della sola certificazione energetica degliedifici, e quindi essere riconosciuti come sog-getti certificatori energetici, i soggetti abilitatia seguito della partecipazione ai corsi di forma-zione per la certificazione energetica degli edi-

fici, di cui all’articolo 14, con superamento diesame finale, ed in possesso di uno dei seguen-ti titoli di studio tecnico scientifici:

1) diploma di laurea in ingegneria;2) diploma di laurea in architettura;3) diploma di laurea in scienze agrarie;4) diploma di laurea in scienze forestali;5) diploma di laurea specialistica in Scien-

ze Ambientali;6) diploma di laurea specialistica in Chimi-

ca;7) diploma di laurea specialistica in Fisica;8) diploma di laurea specialistica in Scien-

ze dell’Universo;9) diploma di agrotecnico o agrotecnico

laureato;10) diploma di perito agrario;11) diploma di perito industriale o perito

industriale laureato;12) diploma di geometra.

3. Possono richiedere l’iscrizione in uno de-gli elenchi regionali di cui ai commi 1 e 2 i sog-getti abilitati come certificatori energetici-am-bientali o energetici da altri Paesi appartenentiall’Unione Europea, nonché da altre Regioni oProvince autonome, previa verifica da partedell’Organismo regionale di accreditamentodel possesso di adeguate competenze in coe-renza con quanto previsto dal comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono svol-

Regolamento regionale Lazio 23 aprile 2012 n. 6[*]

[*] Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lazio del 7 maggio 2012 n. 17.

Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi dibioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato disostenibilità energetico-ambientale

Con il regolamento regionale 23 aprile 2012 n. 6 (introdotto dalla delibera di giunta regionale 125/2012) ilLazio si è recentemente dotato di una disciplina organica che affianca alla ceryificazione energeticanazionale anche la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale.

Il Lazio si ispira alle Marche,scelta fra due tipi di certificato

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

139Il Sole 24 Ore

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gere l’attività di certificazione limitatamentead edifici già esistenti.

5. Per i soggetti di cui al comma 2, il manteni-mento dell’accreditamento come soggetti certi-ficatori è subordinato alla partecipazione, confrequenza annuale, ad un corso di aggiorna-mento di cui all’articolo 14 autorizzato dalla Re-gione ed al superamento della relativa verificafinale.

Articolo 13Presentazione della domanda

e rilascio dell’accreditamento

1. La domanda di iscrizione ad uno degli elen-chi regionali di cui all’articolo 12 è redatta inconformità alla modulistica approvata con ladeliberazione della Giunta regionale di cui al-l’articolo 16[1].

2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegatala seguente documentazione, in formato carta-ceo ed elettronico:

a) titolo di studio (copia autocertificata);b) dichiarazione da parte dell’ordine o col-

legio professionale di appartenenza in meritoall’abilitazione all’esercizio della professionerelativa alla progettazione di edifici ed impian-ti asserviti agli edifici stessi, ovvero attestato dipartecipazione ad un corso di formazione dicui all’articolo 12, comma 2, con superamentodella relativa verifica finale rilasciato dal Sog-getto autorizzato che ha organizzato il corso.

3. L’organismo di accreditamento valuta, ai

fini istruttori, i requisiti di ammissibilità delledomande e richiede, se necessario, integrazio-ne o chiarimenti della documentazione prodot-ta, con cadenza trimestrale e comunque sullabase delle istanze e delle eventuali integrazio-ni e redige il parere su ciascuna domanda per-venuta.

4. L’organismo di accreditamento provvedealla tenuta, aggiornamento e revisione deglielenchi regionali di cui all’articolo 12 e a render-ne disponibile la consultazione.

Articolo 14Corsi di formazione e aggiornamento

1. La Giunta regionale con la deliberazione dicui all’articolo 16[2] ed in coerenza con la pianifi-cazione regionale in materia, individua:

a) i contenuti, l’articolazione e la duratadei corsi di formazione previsti dall’articolo 12,comma 2 e dei corsi di aggiornamento previstidall’articolo 12, comma 5;

b) i soggetti pubblici e privati abilitati allaorganizzazione dei corsi;

c) i requisiti minimi dei docenti dei corsi;d) i requisiti minimi dei locali e delle attrez-

zature necessarie;e) le modalità di svolgimento della verifica

finale e la composizione della commissioneesaminatrice;

f) le caratteristiche dell’attestato rila-sciato;

g) le spese a carico dei partecipanti.

[1] Questo è il testo dell’articolo 16 del regolamento regionale 23 aprile 2012 n. 6:Articolo 16Disposizioni finali1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione dellaGiunta Regionale sono stabiliti:a) il modello del certificato di sostenibilità ambientale;b) il modello dell’attestato di conformità del progetto;c) i punteggi da raggiungere per l’accesso a contributi e incentivi regionali legati alla sostenibilitàambientale degli edifici e modalità di erogazione degli stessi;d) i requisiti minimi dei materiali di cui all’articolo 4, comma 7;e) i criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisitirichiesti dal protocollo regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 9;f) la quantificazione degli oneri istruttori di cui all’articolo 10;g) i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi regionali di cui all’articolo 12;h) le linee guida per l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 14;i) le linee guida per garantire l’uniformità sul territorio regionale nell’effettuazione dei controlli di cuiall’articolo 6 e all’articolo 15.

[2] Si veda la nota 1.

08 | LE NORME REGIONALI

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L’Assessore all’Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istrutto-ria espletata dal Dirigente del Servizio Assettodel Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:– La legge regionale 10 giugno 2008, n. 13,

“Norme per l’abitare sostenibile”, è strumentoessenziale per diffondere l’abitare sostenibilenelle città e nei territori della Puglia. Essa, infat-ti, mira a promuovere e incentivare la sosteni-bilità ambientale sia nelle trasformazioni terri-toriali e urbane sia nella realizzazione delleopere edilizie, pubbliche e private, nel rispettodei vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-tario e dei principi fondamentali desumibilidalla normativa vigente in materia di rendi-mento energetico nell’edilizia e di efficienzanegli usi finali dell’energia.

– L’art. 9 della legge regionale n. 13/2008 di-sciplina la Certificazione della sostenibilità de-gli edifici, disponendo al comma 3 che «Il certi-ficato di sostenibilità degli edifici è rilasciatoda un professionista o da una organizzazione,accreditati ai sensi del comma 4, lettera b),estranei alla progettazione e alla direzione la-vori».

– La Giunta Regionale ha approvato la Deli-berazione 24 novembre 2009, n. 2272 «Certifi-cazione di Sostenibilità degli edifici ai sensi del-la legge regionale “Norme per l’abitare sosteni-bile” (artt. 9 e 10, L.R. 13/2008): Procedure, Si-stema di Accreditamento dei soggetti abilitati

dl rilascio, Rapporto con la Certificazione Ener-getica e integrazione a tal fine del Sistema diValutazione approvato con Delib.G.R.1471/2009», la quale, più in particolare, preve-de: «la definizione del Sistema di Procedureper la Certificazione di Sostenibilità degli edifi-ci e di Accreditamento dei soggetti abilitati alrilascio, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.13/2008, stabilendo contestualmente il Rap-porto fra la Certificazione di Sostenibilità e laCertificazione Energetica, perché quest’ultimasia ricompresa nel Sistema di valutazione dellivello di sostenibilità ambientale degli edifici,come previsto dall’articolo 9, comma 2, dellaL.R. n. 13/2008».

– L’Atto si compone di sette paragrafi, ed inparticolare al paragrafo 6 “Soggetti abilitati alrilascio del Certificato di Sostenibilità Ambien-tale” definisce i requisiti per l’accreditamentodei soggetti abilitati al rilascio del Certificato diSostenibilità Ambientale, il suo mantenimen-to e individua le caratteristiche dei soggetti cuiè riservata la formazione dei soggetti abilitati.

– In data 13 febbraio 2010 l’Ordine degli Inge-gneri della Provincia di Bari, l’ordine degli inge-gneri della provincia di Foggia, l’Ordine degliIngegneri della Provincia di Taranto e l’Ordinedegli Ingegneri della Provincia di Lecce, pre-sentavano ricorso presso il Tribunale Ammini-strativo regionale della Puglia contro la Regio-ne Puglia per l’annullamento della delibera del-la Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 no-

[*] Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Puglia del 18 gennaio 2013 n. 10.

La nuova delibera elenca gli ordini e i collegi professionali i cui iscritti sono accreditabili, individua isoggetti abilitati alla tenuta dei corsi di formazione da seguire e istituisce il sistema di formazionevolto all’accreditamento dei tecnici, oltre a regolare il mantenimento dell’accreditamento

La Puglia disciplina i requisitiper accreditare i suoi tecnici

Deliberazione della Giunta regionale Puglia 14 dicembre 2012 n. 2751[*]

Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati alrilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della L.R. n. 13/2008

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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vembre 2009 (ricorso numero di registro gene-rale 277 del 2010).

– In data 12 aprile 2010 l’Ordine degli Ingegne-ri della Provincia di Bari presentava ricorso permotivi aggiunti al ricorso n. 277/2010 per l’an-nullamento del Reg. reg. n. 10 del 10 febbraio2010.

– In data 11/6/2010 il Tribunale Amministra-tivo Regionale della Puglia depositava la sen-tenza n. 2426 con la quale accoglieva il suddet-to ricorso annullando così la Delib.G.R. 24 no-vembre 2009, n. 2272 limite dell’interesse deiricorrenti.

CONSIDERATO CHE– la Regione Puglia ha convocato in data

13/06/2011 presso la “Sala Paesaggio” del Ser-vizio Assetto del Territorio i seguenti soggetti:Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari,BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Ordinidegli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti eConservatori delle Province di Bari, BAT, Brin-disi, Foggia, Lecce e Taranto; Collegi dei Geo-metri e Geometri Laureati delle Province di Ba-ri, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto; Fede-razione Regionale degli Ordini dei DottoriAgronomi e dei Dottori Forestali della Puglia;Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei PeritiAgrari Laureati delle Province di Bari, BAT,Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Collegi deiPeriti Industriali delle Province di Bari, BAT,Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; FederazioneRegionale degli Agrotecnici e degli AgrotecniciLaureati della Puglia; Collegi Provinciale Agro-tecnici e degli Agrotecnici Laureati della Pro-vincia di Bari-BAT, Foggia, Lecce-Brindisi e Ta-ranto.

– I succitati Ordini e Collegi professionalihanno manifestato e confermato l’interesse apervenire ad un accordo in merito allo svilup-po del sistema di certificazione di sostenibilitàdegli edifici a destinazione residenziale dellaRegione Puglia, in quanto consapevoli della va-lenza tecnica e metodologica del Protocollo Ita-ca nonché dell’importanza del sistema per pro-muovere l’edilizia sostenibile, per incrementa-re le capacità professionali dei tecnici, per ga-rantire i livelli di qualità ambientale previstidal protocollo, nonché per creare nuove oppor-tunità lavorative nel settore edilizio;

– una prima bozza di protocollo di intesa è

stata discussa durante l’incontro convocato indata 22/02/2012 presso la Sala Paesaggio delServizio Assetto del Territorio. In questa occa-sione sono state discusse una serie di osserva-zioni pervenute alla Regione in seguito all’in-vio preventivo della bozza agli Ordini e Collegiprofessionali convocati. Alla luce degli esiti del-la riunione, sono state apportate modifiche edemendamenti alla bozza, che è stata quindi in-viata agli Ordini e Collegi professionali in data19/3/2012 per ulteriori osservazioni;

– Il Collegio Geometri e Geometri laureatidella provincia di Lecce, la Consulta Regionaledegli ordini degli Ingegneri di Puglia, gli Ordi-ni degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti eConservatori della Provincia di BAT e di Taran-to, hanno quindi fatto pervenire le loro osserva-zioni alla Regione Puglia che ha provveduto aredigere, alla luce di queste ultime, una nuovabozza di protocollo, poi ritrasmessa in data22/5/2012 agli Ordini e Collegi professionali,specificando che in assenza di riscontro entroil 7 giugno 2012 i contenuti della bozza stessa sisarebbero considerati condivisi;

– Nel corso delle riunioni si è anche condivi-so di eliminare la quota di iscrizione all’elencoregionale dei certificatori di sostenibilità degliedifici, sostituendola con un versamento lega-to al rilascio del singolo certificato di sostenibili-tà degli edifici, quale quota da utilizzarsi per so-stenere, diffondere e incentivare interventi ispi-rati ai principi della legge regionale n. 13/2008;

– Il Collegio Geometri e Geometri laureati del-la provincia di Lecce ha fatto pervenire le pro-prie ulteriori osservazioni in data 6/6/2012, inseguito alle quali lo schema di protocollo è sta-to rivisto fino a pervenire alla forma definitiva;

– In data 10 luglio 2012 veniva approvato conDelib. G.R. n. 1372 lo schema di Protocollo diIntesa schema di Protocollo di Intesa tra Regio-ne Puglia e Ordini e Collegi Professionali per ladefinizione delle modalità di attuazione del si-stema di formazione e di accreditamento co-me certificatori di sostenibilità degli iscrittiagli albi professionali;

– In data 26 luglio 2012 presso la Sala Paesag-gio del Servizio Assetto del Territorio il suddet-to Protocollo veniva sottoscritto dai seguentiOrdini e Collegi professionali:

Ordini degli Ingegneri delle Province diBari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

08 | LE NORME REGIONALI

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Page 143: eb certificazione energetica · 2013. 7. 4. · energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’artico-lo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua

Ordini degli Architetti, Pianificatori, Pae-saggisti e Conservatori delle Province di Bari,BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Collegi dei Geometri e Geometri Laureatidelle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia,Lecce, Taranto e Lucera

Federazione Regionale degli Ordini dei Dot-tori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia

Collegi Provinciale dei Periti Agrari e deiPeriti Agrari Laureati delle Province di Bari,BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Collegi dei Periti Industriali e Periti Indu-striali Laureati delle Province di Bari, BAT,Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

Federazione Regionale degli Agrotecnici edegli Agrotecnici Laureati della Puglia

Collegi Provinciale Agrotecnici e degliAgrotecnici Laureati della Provincia di Bari-BAT, Foggia, Lecce-Brindisi e Taranto

Tutto ciò premesso e considerato, si propo-ne alla Giunta Regionale di approvare il Siste-ma di Accreditamento dei soggetti abilitati dlrilascio dei certificati di sostenibilità ambienta-le degli edifici, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.13/2008, allegato al presente provvedimentoper farne parte integrante e sostanziale.

Il Sistema riguarda i requisiti per l’accredita-mento dei soggetti abilitati al rilascio del Certi-ficato di Sostenibilità Ambientale, il suo mante-nimento e individua le caratteristiche dei sog-getti cui è riservata la formazione dei soggettiabilitati.

Inoltre definisce le modalità operative nellafase transitoria.

Il Sistema così approvato sostituisce il Siste-ma per l’accreditamento individuato con De-lib. G.R. n. 2272/2009, poi annullata nel limitedell’interesse dei ricorrenti dalla sentenza n.2426/2010 del Tribunale Amministrativo Re-gionale della Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL-LA L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta im-plicazioni di natura finanziaria sia di entratache di spesa e dalla stessa non deriva alcun one-re a carico del bilancio regionale L’assessorerelatore, sulla base dell’istruttoria come innan-zi illustrata, propone alla Giunta Regionale, aisensi della L.R. n. 7/97 art. 4 lettera d), l’adozio-ne del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente propostadell’Assessore all’Assetto del Territorio;

vista la sottoscrizione posta in calce al pre-sente provvedimento dal Dirigente del Servi-zio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

– di prendere atto di quanto indicato in nar-rativa e che qui s’intende integralmente ripor-tato;

– di approvare il Sistema di Accreditamentodei soggetti abilitati al rilascio dei certificati disostenibilità ambientale degli edifici, allegatoal presente provvedimento per farne parte inte-grante e sostanziale;

– di disporre la pubblicazione del presenteprovvedimento, unitamente all’allegato, sulBollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Allegato ASistema di Accreditamento dei soggetti abi-

litati al rilascio dei certificati di sostenibilitàambientale degli edifici

1. Soggetti accreditatati come certificatoridi Sostenibilità Ambientale degli edifici

Sono soggetti accreditabili come certificato-ri della sostenibilità degli edifici, i tecnici iscrit-ti ai seguenti Ordini e Collegi professionali, neilimiti delle competenze ad essi attribuite dallevigenti Leggi ed Ordinamenti:

– Ordini degli Ingegneri e Ordini degli Ar-chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-tori;

– Collegi dei Geometri e Geometri Laurea-ti, Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, Col-legi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati,Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;

– Collegi dei Periti Industriali e Periti Indu-striali Laureati

Essi possono operare sia nella loro qualità didipendenti di enti ed organismi pubblici di so-cietà di servizi pubbliche o private (compresele società di ingegneria) sia come professioni-sti liberi od associati.

I certificati emessi da soggetti non abilitatisono da considerarsi nulli.

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

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2. Sistema di formazione ai fini dell’accredi-tamento

II sistema di formazione ai fini dell’accredita-mento come certificatore di sostenibilità am-bientale degli edifici si compone di :

a. “corso di formazione qualificante” di 20ore, diviso in tre moduli;

b. “corso di formazione di base” di 60 ore,diviso in sei moduli;

I contenuti dei suddetti corsi sono riportatinell’allegato 1, parte integrante del presenteprotocollo di intesa.

L’esame finale obbligatorio sarà unico e ri-guarderà sia gli argomenti trattati nei modulidel corso di formazione qualificante, sia gli ar-gomenti trattati nel corso di formazione di ba-se, o di entrambi a seconda dell’attività forma-tiva necessaria ai fini dell’accreditamento allaluce degli esiti della valutazione del curri-culum.

3. Modalità dell’accreditamentoGli Ordini e i Collegi succitati, tramite una

apposita commissione, valutano preliminar-mente il curriculum professionale e formativoposseduto da ciascun proprio iscritto candida-to all’accreditamento. In base ai criteri di valu-tazione di cui all’allegato 2, la commissioneprende in considerazione:

a. Il superamento di esami universitari, cor-si di dottorato, corsi di formazione e specializza-zione, master nelle materie oggetto dei corsi;

b. esperienze professionali di progettazio-ne di edifici orientate alla sostenibilità ambien-tale, che abbiano ottenuto la certificazione disostenibilità con punteggio pari o superiore adue, opportunamente documentate;

c. esperienze di lavoro presso imprese, en-ti o società che svolgono attività di progettazio-ne, consulenza o ricerca sui temi dell’ediliziasostenibile;

d. produzione di ricerche e studi, nonchédocenze universitarie e nell’ambito di corsi diformazione, di specializzazione e nell’ambitodi master sui temi oggetto dei moduli dei corsidi formazione;

e. corsi di formazione di base della durataminima di 60 ore, come previsto al comma 1lettera b) del presente articolo e dagli stessi con-tenuti di questi ultimi, già effettuati con supera-mento dell’esame finale con esito positivo.

Alla luce della suddetta valutazione, gli Ordi-ni e i Collegi stabiliscono quali moduli del cor-so di base e del corso qualificante il candidatodebba seguire per ottenere l’accreditamentoquale certificatore di sostenibilità ambientaledegli edifici.

Il candidato viene accreditato direttamentecome certificatore senza dover sostenere al-cun esame se, in base alla valutazione effettua-ta dall’Ordine e Collegio professionale di appar-tenenza sulla base del curriculum, gli vengonoriconosciuti titoli tali da non obbligarlo a fre-quentare alcun modulo formativo.

4. Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi diformazione

Possono organizzare corsi di formazione aifini dell’accreditamento i soggetti privati e pub-blici, in possesso di appositi requisiti, così co-me definiti dalla normativa regionale in mate-ria, nonché gli Ordini degli Ingegneri, degli Ar-chitetti, dei dottori Agronomi e Forestali, i Col-legi dei Geometri e Geometri Laureati, dei Peri-ti Agrari e Periti Agrari Laureati, dei Periti Indu-striali e Periti Industriali Laureati, degli Agro-tecnici e Agrotecnici Laureati.

I soggetti che intendono organizzare corsiper l’accreditamento come certificatori:

– presentano la relativa comunicazione al-la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territo-rio, allegando il programma dettagliato del cor-so e indicandone il periodo di svolgimento; laRegione si riserva di fare eventuali osservazio-ni entro il termine di 15 giorni;

– trasmettono i nominativi dei partecipan-ti che hanno sostenuto e superato l’esame fina-le all’ufficio regionale competente che provve-dere a darne opportuna pubblicità sul sito isti-tuzionale della Regione Puglia;

– devono prevedere nei corsi di formazio-ne per l’accreditamento docenze da parte disoggetti con qualificata e comprovata esperien-za in materia;

– devono prevedere l’esame finale, costitu-ito da una prova orale ed una prova tecnico-pratica. La Commissione d’esame sarà compo-sta da tre membri: un docente del corso; un diri-gente/funzionario regionale o esperto in mate-ria nominato dalla Regione Puglia; il Responsa-bile del soggetto organizzatore del corso o suodelegato.

08 | LE NORME REGIONALI

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– In alternativa la commissione potrà esserecompostadaduedocentidelcorsoedalResponsa-biledelsoggettoorganizzatoredelcorsoosuodele-gato,qualoralaRegionenontrasmettailnominati-vodelpropriorappresentanteentrodiecigiornila-vorativi dalla data di ricevimento della richiesta;

È facoltà degli Ordini e dei Collegi professio-nali istituire corsi per tutti gli iscritti interessati;

5. Requisiti per il mantenimento dell’accre-ditamento

Per il mantenimento della qualifica di Certifi-catore è obbligatorio l’aggiornamento su tema-tiche concordate con la Regione in relazionealle modifiche apportate al Protocollo ITACA

Puglia, per un totale minimo di 8 ore. In tal ca-so gli Ordini e i Collegi della Puglia provvedo-no all’aggiornamento dei certificatori secondole modalità stabilite per i corsi di formazione etrasmettono alla Regione l’elenco aggiornato;

6. Fase transitoriaAl fine di consentire agli Ordini e Collegi pro-

fessionali di valutare i curricula degli iscritti edeventualmente organizzare nuovi corsi, neiprimi novanta giorni dalla data di entrata invigore del presente Sistema di accreditamen-to, sono Soggetti Certificatori tutti i professio-nisti iscritti agli Ordini e Collegi professionalidi cui all’art. 1 del presente allegato.

Allegato 1 - Contenuti dei corsi di formazione

Tabella 1 - Contenuti corso qualificante

N. modulo Contenuto Ore

1.qSistemi di valutazione e di certificazione della sostenibilità degli edifici

Il Protocollo ITACA Puglia

Workshop di applicazione del protocollo ITACA ad un edificio

20

Tabella 2 - Contenuti corso di base

N. modulo Contenuto Ore

1.b

Qualità del sitoSelezione del sito e progettazione dell’area:

Analisi dei fattori climatici, ambientali e delle specifiche territoriali,

urbanistiche e paesaggistiche dei siti. Analisi della contaminazione, del

livello di urbanizzazione, dell’accessibilità ai servizi dei siti. Integrazione

con il contesto paesaggistico; qualità delle aree di pertinenza degli

edifici -, supporto alla mobilità sostenibile

6

2.b

Consumo di risorse -Qualità energeticaFondamenti di energetica

Prestazioni energetiche degli edifici

Trasmittanza termica dell’involucro edilizio

Penetrazione diretta della radiazione solare

Controllo della radiazione solare

Inerzia termica degli edifici

Energia e impianti per il riscaldamento e il raffreddamento

Energia e impianti elettrici

Energia e impianti per la produzione di acqua calda sanitaria

Energia da fonti rinnovabili

Ventilazione naturale negli edifici

18

3.bConsumo di risorse - Materiali eco-compatibiliUso di materiali eco-compatibili e riciclati nell’edilizia

Uso delle risorse idriche per uso potabile

6

4.b

Carichi ambientali degli edificiCalcolo delle emissioni di CO2

Rifiuti solidi

Gestione delle acque reflue

Effetto isola di calore

12

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

145Il Sole 24 Ore

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Allegato 2- Criteri di valutazionePer ogni modulo formativo di cui all’allegato

1, la commissione di valutazione, istituita pres-so ciascun ordine o collegio professionale, valu-ta il curriculum formativo e professionale di cia-scun candidato. Se in possesso di uno dei se-guenti requisiti il professionista candidato al-l’accreditamento viene considerato dalla com-missione già in possesso delle competenze spe-cifiche relative a quel particolare modulo e,quindi, esonerato dalla frequenza dello stesso.

a. Esami universitari, corsi di dottorato,corsi di formazione e specializzazione, ma-ster nelle materie oggetto dei moduli

Il superamento di esami universitari, o didottorato, la frequenza di corsi di formazione,il conseguimento di specializzazioni e mastersui temi oggetto dei moduli di cui all’allegato 1con un numero di ore pari o superiore a quellepreviste nei corsi di base e qualificante, consen-te di non frequentare i moduli corrispondenti.

b. Esperienze di lavoro presso imprese,enti o società che svolgono attività di progetta-zione, consulenza o ricerca sui temi dell’edili-zia sostenibile

L’esperienzadi lavoro di progettazione,consu-lenza o ricerca almeno biennale sui temi oggettodei moduli riportati nell’allegato 1 presso impre-se, enti o società, opportunamente documentata,consente di non frequentare il rispettivo modulo;

c. Esperienze professionali di progetta-zione di edifici orientate alla sostenibilità am-bientale, opportunamente documentate

L’esperienza di progettazione di almeno treedifici che abbiano ottenuto il certificato di so-stenibilità con un punteggio pari o superiore a2, o analoga certificazione riconosciuta in altreRegioni, dà diritto all’accreditamento comecertificatore di sostenibilità. I progetti di cui so-

pra vanno documentati con gli elaborati pro-gettuali (tavole di progetto, relazioni) e la relati-va certificazione di sostenibilità. La progetta-zione di meno di tre edifici potrà essere comun-que valutata dai singoli Ordini o Collegi profes-sionali ai fini del riconoscimento di competen-ze già in possesso del candidato.

d. Produzione di ricerche e studi, nonchéesperienze di docenze universitarie e nell’am-bito di corsi di formazione e specializzazionee di master sui temi indicati nella griglia divalutazione

La commissione di valutazione può ricono-scere la competenza del candidato all’accredi-tamento se in possesso di almeno uno dei re-quisiti sotto indicati con riferimento a ciascu-no dei moduli di cui all’allegato 1:

– Ricerche nazionali e internazionali, svol-te anche all’interno di dottorati di ricerca o tesidi laurea;

– Articoli scientifici e tecnicipubblicati, valu-tati secondo il criterio dellaqualità e dellarilevan-za, anche sulla base del relativo impact factor.

– Docenza in corsi universitari;– Docenza in corsi di formazione e corsi di

specializzazione;– Docenza in master.

Al termine della valutazione, la commissio-ne indica quali moduli formativi il candidatodebba seguire. L’esame finale obbligatorio, ilcui superamento dà diritto all’accesso agli elen-chi dei certificatori, dovrà vertere esclusiva-mente sui moduli frequentati.

Il candidato viene accreditato direttamentecome certificatore senza dover sostenere al-cun esame se, in base alla valutazione effettua-ta dall’Ordine professionale di appartenenzasulla base del curriculum, gli vengono ricono-sciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentarealcun modulo formativo.

5.b

Qualità ambientale indoorVentilazione degli edifici

Benessere termoigrometrico, visivo ed acustico

Inquinamento elettromagnetico

12

6.b

Qualità del servizioIntegrazione dei sistemi

Qualità dei sistemi di cablatura

Mantenimento delle prestazioni in fase operativa (documentazione tec-

nica degli edifici, piani di manutenzione, mantenimento delle prestazio-

ni dell’involucro esterno)

Documentazione tecnica degli edifici

6

Totale 60

08 | LE NORME REGIONALI

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09La documentazione

online

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Normativa comunitaria

Direttiva della Comunità europea 16 dicembre 2002 n. 2002/91/Ce - «Direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia»

Direttiva dell’Unione europea 19 maggio 2010 n. 2010/31/Ue - «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione)»

Normativanazionale

Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 - «Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell’edilizia»

Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 - «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi

finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 - «Regolamento recante attuazione dell’articolo 4,

comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento

energetico in edilizia»

DecretodelministerodelloSviluppoeconomico26giugno2009 -«Lineeguidanazionali per la certificazioneenergeti-

ca degli edifici»

Normativa regionale

Decreto della Provincia di Bolzano 29 settembre 2004 n. 34 - «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in

materia di risparmio energetico»

Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 4 marzo 2008 n. 156 - «Approvazione atto di indirizzo e

coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici»

Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 28 ottobre 2008 n. 1754 - «Disposizioni per la formazione del

Certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/08»

Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 16 aprile 2012 n. 429 - «Disposizioni concernenti il sistema di

accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo

regionale di accreditamento di cui al punto 6) della Del. 156/08 alla società NuovaQuasco Soc. Cons. a r. l.»

Regione Lazio, regolamento 23 aprile 2012 n. 6 - «Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale

degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-

ambientale»

Regione Liguria, legge 29maggio 2007n. 22 - «Norme inmateria di energia». Articolo 30

Regione Liguria, legge 30 luglio 2012 n. 23 - «Modifiche alla legge regionale 29maggio 2007, n. 22 (Norme inmateria

di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa

Tutti i provvedimenticonsultabili con un click

09 | LA DOCUMENTAZIONE ONLINE

152Il Sole 24 Ore

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alla prestazione energetica nell’edilizia»

RegioneLiguria, regolamento 13novembre2012n.6 - «Regolamentodi attuazionedell’articolo 29della legge regiona-

le 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di

energia”»

Regione Liguria, deliberazione dellaGiunta 15giugno2012n. 709 - «Integrazione dellaDelib. G.R. 21 settembre2009,

n. 1254 avente ad oggetto “Modifiche degli allegati alla Delibera G.R. n. 1601/2008 - Certificazione energetica degli edifici/

elenco dei professionisti e corsi di formazione”»

Regione Lombardia, deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008 n. 8/8745 - «Determinazioni in merito alle

disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici»

Regione Lombardia, legge 11 dicembre 2006 n. 24 - «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»

RegioneMarche, legge 17 giugno 2008n. 14 - «Norme per l’edilizia sostenibile»

RegionePiemonte, legge28maggio2007n.13 - «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia»

RegionePiemonte, deliberazione dellaGiunta4 agosto2009n. 43/11965 - «Legge regionale 28maggio 2007, n. 13

“Disposizioni inmateria di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative inmateria di certificazione energetica

degli edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)»

Regione Puglia, deliberazione della Giunta 16 gennaio 2013 n. 3 - «Sistema di valutazione del livello di sostenibilità

ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (articolo 10, legge regionale

13/2008).RevocadellaDgr2251/2012 enuova approvazionedel “Protocollo ItacaPuglia 2011 - Residenziale -“Approvazio-

ne delle linee guida all’autovalutazione e del software di calcolo»

Regione Siciliana, decreto 3marzo 2011 - «Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio

della Regione siciliana»

Provincia di Trento, legge 4marzo 2008 n. 1 - «Pianificazione urbanistica e governo del territorio»

ProvinciadiTrento,PresidentedellaProvincia, decreto 13 luglio2009n. 11/13/Leg - «Disposizioni regolamentari in

materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica

e governo del territorio)»

RegioneValle d’Aosta, legge 18 aprile 2008n. 21 - «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia»

RegioneValle d’Aosta, deliberazionedellaGiunta 8 luglio 2011 n. 1606 - «Approvazione delle definizioni integrative,

degli indicatori climatici,dellemetodologieper ladeterminazionedelle prestazioni energetiche degli edifici e relative semplifi-

cazioni e delle classi energetiche di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in

materia di rendimento energetico nell’edilizia). Revoca della dgr 3629/2010»

Regione Valle d’Aosta, deliberazione della Giunta 21 maggio 2010 n. 1366 - «Approvazione del nuovo schema di

convenzione tra la regione e Finaosta Spa per il funzionamento del centro osservazione e attività (COA) sull’energia, ai sensi

dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni inmateria di interventi regionali per

la promozione dell’uso razionale dell’energia). Impegno di spesa»

RegioneValle d’Aosta, deliberazione dellaGiunta28maggio 2010n. 1448 - «Approvazione, ai sensi dell’articolo 10,

comma 1, lettera b) della legge regionale 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di riconoscimento dei corsi di

formazioneutili ai fini dell’accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilasciodell’attestatodi certificazione energeticadegli

edifici»

COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI

153Il Sole 24 Ore

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Giurisprudenza

Corte costituzionale, ordinanza 16 aprile 2012 n. 102 - «Istituzione di un sistema regionale di accreditamento per

l’abilitazioneal rilascio delle certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale -Difetto di rilevanza in relazione all’omessa

motivazione sulla sussistenza dell’interesse al ricorso»

Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna – Bologna, sezione I, sentenza 16 giugno 2009 n. 956 -

«Energia – Certificazione energetica – Dlgs n. 115/2008 – Abilitazione alla progettazione di edifici e impianti – Abilitazione

alla certificazione energetica – Relazione diretta – Regione Emilia Romagna – Esclusione dei chimici dal novero dei soggetti

abilitati alla certificazione – Legittimità»

Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Genova, ordinanza 19marzo 2009n. 88

Tribunale amministrativo regionale Puglia – Bari, sezione II, sentenza 11 giugno 2010 n. 2426 - «Certificazione -

Edifici - Certificato di sostenibilità ambientale -Attestato di certificazione energetica -Abilitazione degli ingegneri al rilascio

- Subordinazione a corso di formazione ed esame - Regolamento regionale - Illegittimità - Competenza legislativa di Stato e

Regioni sulle professioni - Regione non competente all’istituzione di nuove figure professionali»

09 | LA DOCUMENTAZIONE ONLINE

154Il Sole 24 Ore