E REGOLAMENTO IVASS N XX DEL XX XX XXXX … · DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 –...

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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 18/2015 EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE GLI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELLATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI), SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALLIMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI PILASTRO). Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri di base che le imprese di assicurazione e riassicurazione possono utilizzare a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità. Con tale regolamento si intende dare implementazione nazionale alle linee guida emanate da EIOPA in tema di classificazione dei fondi propri, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro), pubblicate in italiano all’inizio del mese di Febbraio 2015. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 6 ottobre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: COF@ivass.it, utilizzando lapposita tabella allegata. Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’Autorità: - le osservazioni pervenute, con l’indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione; - le conseguenti risoluzioni dell’Autorità. La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell’ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti. Roma, 7 agosto 2015

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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 18/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE GLI ELEMENTI

DEI FONDI PROPRI DI BASE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV

(FONDI PROPRI), SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-TER, DEL

DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI

FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri di base che le imprese di assicurazione e riassicurazione possono utilizzare a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità. Con tale regolamento si intende dare implementazione nazionale alle linee guida emanate da EIOPA in tema di classificazione dei fondi propri, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro), pubblicate in italiano all’inizio del mese di Febbraio 2015. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 6 ottobre

2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], utilizzando l’apposita tabella allegata. Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’Autorità: - le osservazioni pervenute, con l’indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le

informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;

- le conseguenti risoluzioni dell’Autorità. La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell’ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 7 agosto 2015

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EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE GLI ELEMENTI

DEI FONDI PROPRI DI BASE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV

(FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-TER, DEL

DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI

FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo Solvency II.

Il quadro normativo Solvency II è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

la direttiva, per il cui recepimento è stato emanato il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, volto a modificare ed integrare il d. lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”);

gli Atti delegati (Regolamento 2015/35) che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo;

i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;

le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l’applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema Solvency II è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda i requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, corporate governance, controllo interno e risk management), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di disclosure (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato). Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. La pubblicazione è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un’ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi draft sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli stakeholders e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale. La procedura di comply or explain associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (comply) o “intende conformarsi” (intend to comply) alle linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità (explain). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

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Per le Linee guida relative ai requisiti di 1° pilastro la procedura si è conclusa il 1° aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di “intend to comply” con le linee guida in argomento. Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato il 6 luglio 2015 e a breve sarà tradotto da EIOPA nelle lingue nazionali. Il recepimento delle Linee guida avverrà mediante l’utilizzo di diversi strumenti, quali l’aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all’IVASS, l’adeguamento o l’emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l’emanazione di nuovi Regolamenti . 2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS concernente la classificazione degli

elementi dei fondi propri di base. Sulla base del quadro normativo Solvency II, i fondi propri di cui deve disporre ciascuna impresa per coprire il proprio requisito di capitale possono essere costituiti da elementi dei fondi propri di base e da elementi dei fondi propri accessori. Le Linee guida EIOPA relative alla classificazione degli elementi dei fondi propri di base intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

dagli artt. 87, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 226, 235 della direttiva (recepiti dagli artt. 44-ter, 44-quater, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 66-bis, 216-ter e 216-sexies del Codice);

dagli artt. da 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 e 82 degli Atti delegati; I fondi propri di base sono costituiti dall’eccedenza delle attività rispetto alle passività, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa, e dalle passività subordinate. I fondi propri sono classificati in tre livelli (cd tier) in funzione della loro qualità ovvero della loro capacità di assorbire le perdite nel tempo. Le norme di primo livello (art. 93 della Direttiva, recepito dall’art. 44-septies del Codice) stabiliscono le caratteristiche che devono possedere i fondi propri per essere classificati nei livelli qualitativi migliori (livello 1 e livello 2); le norme di secondo livello recate dagli Atti delegati elencano gli elementi classificati dalla Commissione europea nei tre livelli e indicano, nel dettaglio, le caratteristiche e gli aspetti che devono possedere i fondi propri per appartenere ai vari livelli. Agli elementi dei fondi propri di base già individuati e classificati dagli Atti delegati potranno aggiungersene altri, soggetti alla preventiva autorizzazione e classificazione da parte delle Autorità nazionali (cd. elementi non figuranti negli elenchi). Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA, nel rispetto della disciplina degli Atti delegati, intervengono a chiarimento ed integrazione della disciplina relativa alle modalità di individuazione, valutazione e classificazione degli elementi dei fondi propri di base, ai diversi procedimenti di autorizzazione relativi ai rimborsi o riscatti di elementi dei fondi propri di base dei vari livelli, alle deroghe eccezionali all’annullamento o al differimento delle distribuzioni, all’autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento. In appendice al documento di pubblica consultazione è, inoltre, consultabile un allegato esemplificativo, per chiarire specifiche previsioni del Regolamento. Tale allegato non costituisce parte integrante del

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testo normativo, pertanto, non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, bensì nella pagina Solvency II del sito istituzionale IVASS. Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale contiene le indicazioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni delle espressioni usate nel testo, che integrano quelle già indicate nel Codice e negli Atti delegati (art. 2), l’ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), che, oltre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, include anche le capogruppo e le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie per quanto previsto dall’articolo 226 della direttiva, recepito dall’articolo 216-quinquies del Codice, e i principi generali (art. 4). Le imprese hanno diversi elementi di capitale nei loro stati patrimoniali. La maggior parte di questi elementi corrisponderà agli elementi presenti nelle liste definite agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati. Alcuni elementi, inclusi gli utili non distribuiti, sono presi in considerazione dell’ambito della riserva di riconciliazione, che è un elemento unico. I fondi propri del più elevato livello qualitativo che possono essere chiamati ad assorbire le perdite su un presupposto della continuità aziendale sono costituiti dalle azioni proprie ordinarie pagate, incluso il relativo sovrapprezzo di emissione, e dai fondi iniziali versati assimilati delle imprese a forma mutualistica. La qualità di tali fondi propri non deve essere compromessa. Per tutti gli elementi devono essere valutate le caratteristiche per verificare che si qualificano come fondi propri disponibili e determinato il corretto livello di classificazione riconoscendo prevalenza alla sostanza piuttosto che alla forma. Il Titolo II – Elementi dei fondi propri di base tratta i criteri che, in applicazione della disciplina degli Atti delegati, le imprese devono osservare per individuare gli elementi dei fondi propri di base, con particolare riferimento alle azioni ordinarie di livello 1 (art. 5 che recepisce la linea guida 1), alla riserva di riconciliazione (art. 6, che recepisce la linea guida 2) e ad alcuni elementi di livello 2 (art. 7 che recepisce la linea guida 9). In particolare, riguardo all’individuazione delle azioni ordinarie è specificato che, qualora l’impresa abbia emesso varie categorie di azioni fornite di diritti diversi sul piano patrimoniale, vanno considerate nel livello 1 le sole azioni ordinarie con il massimo grado di subordinazione nella gerarchia dell’ordine di liquidazione (assorbimento delle perdite) e senza diritti preferenziali nella ripartizione degli utili. Inoltre, anche se le azioni ordinarie richiamate ma non versate possono essere classificate come fondi propri di base di livello 2, sempreché siano soddisfatti gli specifici aspetti di classificazione, per evitare che vi sia il richiamo del capitale al solo scopo di soddisfare i requisiti della classificazione dei fondi propri, senza l’effettiva intenzione di versare l’elemento, è stato previsto che il periodo di tempo tra il richiamo e il versamento non possa essere superiore a tre mesi. Il Capo I – Aspetti della classificazione degli elementi dei fondi propri di base interviene a chiarimento di alcuni aspetti rilevanti ai fini della classificazione degli elementi dei fondi propri di base. Il riacquisto di elementi dei fondi propri di base o ogni altro accordo che abbia lo stesso effetto economico di un rimborso, un riscatto o un riacquisto di elementi dei fondi propri di base è considerato al pari del rimborso o del riscatto dell’elemento (art. 8 che recepisce la linea guida 12), e quindi soggetti ad autorizzazione.

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Nella valutazione dei gravami, l’impresa è tenuta ad applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Sono inoltre individuate alcune fattispecie da considerare alla stregua di gravami quali i diritti di compensazione, la presenza di oneri o garanzie e il possesso di azioni proprie (in quest’ultimo caso, la riserva di riconciliazione dovrà essere ridotta per un importo corrispondente). In presenza di un elemento soggetto a gravami l’impresa valuta il sussistere del rispetto dei criteri di classificazione dell’elemento a livelli inferiori ed esclude l’elemento dai fondi propri di base se non rispetta i criteri di classificazione di nessuno dei tre livelli (art. 9 che recepisce la linea guida 13). Gli incentivi al riscatto “privi di limitazioni” non sono consentiti. Nella valutazione degli incentivi al riscatto, l’impresa deve considerare la presenza di alcune fattispecie già configurate come incentivi al riscatto “privi di limitazioni” (art. 10 che recepisce la linea guida 19). La Sezione I – Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 1 disciplina le caratteristiche e gli aspetti specifici che gli elementi dei fondi propri di base devono possedere per essere classificati nel livello 1, in base all’articolo 71 degli Atti delegati. Una delle peculiarità degli elementi di livello 1 riguarda l’assenza di aspetti che possano determinare o accelerare l’insolvenza dell’impresa. Non possono quindi essere considerati elementi di livello 1 gli elementi che consentono al possessore di richiedere accertamento giudiziario dello stato di insolvenza o di chiedere il riconoscimento di pagamenti anche parziali a causa di una mancata distribuzione (art. 11 che recepisce la linea guida 3 e il par 1.27 della linea guida 5). Avuto riguardo al capitale sociale ordinario, nonché ai fondi iniziali e ai contributi dei membri delle mutue, la sussistenza della piena flessibilità deve riguardare qualsiasi tipo di distribuzione e deve consistere in una discrezionalità libera da qualunque vincolo o considerazione connessa a distribuzioni operate per altri elementi. In tale contesto l’utile da prendere in considerazione è quello preso a riferimento per il calcolo dell’SCR, al netto delle perdite intervenute dalla chiusura dell’esercizio al momento della valutazione. Anche per gli altri elementi di livello 1 (principalmente azioni privilegiate e prestiti subordinati) non possono sussistere clausole o accordi volti a interrompere o richiedere pagamenti che pregiudicano la piena flessibilità degli elementi o che possano limitare la distribuzione di dividendi (art. 12 che recepisce la linea guida 4 e il par 1.32 della linea guida 5). L’art. 13 (in attuazione delle linee guida 6 e 5, par 1.28) individua nel dettaglio le condizioni generali che qualificano la disponibilità immediata dell’elemento ad assorbire le perdite e l’assenza di ostacoli alla ricapitalizzazione nei casi di inosservanza dei requisiti di capitale. Al fine di evitare il deterioramento della solvibilità l’impresa deve essere in grado di mantenere i fondi propri quando vi è il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità (art. 222-ter del Codice). La normativa ammette, in via eccezionale, una deroga all’annullamento delle distribuzioni, soggetta ad autorizzazione dell’IVASS (cfr, infra, art. 27). Il regolamento individua la disciplina di dettaglio sull’applicazione di detta deroga al divieto di distribuzione di elementi di fondi propri, e stabilisce che meccanismi di soddisfazione alternativi alle cedole sono consentiti in maniera limitata, onde evitare che la distribuzione indebolisca ulteriormente la posizione di solvibilità dell’impresa, fermo restando il rispetto del requisito patrimoniale dopo la distribuzione (art.14 che recepisce il par 1.31 della linea guida 5).

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Avuto riguardo alle azioni privilegiate e ai conti e alle passività subordinate di livello 1, sono individuate le modalità applicative dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui all’art. 71, paragrafo 1, lettera e) degli Atti Delegati. In particolare, una futura rivalutazione (write-up) è generalmente ammessa, purché non indebolisca l’assorbimento delle perdite e sia consentita solo sulla base dei profitti generati dopo il ripristino del requisito patrimoniale di solvibilità; i meccanismi di conversione, inoltre, devono garantire un assorbimento delle perdite nella prospettiva della continuità aziendale e non devono essere di ostacolo alla ricapitalizzazione dell’impresa. (art. 15 che recepisce i par 1.33 e 1.34 della linea guida 5). L’organo amministrativo deve essere consapevole degli effetti delle conversioni sulla struttura del capitale e sugli assetti proprietari dell’impresa (art. 17 che attua la linea guida 17). Gli elementi dei fondi propri devono avere durata adeguata, differenziata sulla base del loro livello di classificazione (durata indeterminata per i fondi di livello 1, durata non inferiore a 10 anni o a 5 anni, rispettivamente, per i fondi di livello 2 e 3). Tale requisito non deve essere pregiudicato da opzioni di richiamo esercitabili prima di cinque anni dalla data di emissione per gli elementi di tutti i livelli, indipendentemente dal fatto che tali opzioni siano esercitabili al ricorrere di circostanze al di fuori della sfera di controllo dell’impresa. Anche nei casi in cui il rimborso o il riacquisto di qualsiasi elemento dei fondi propri diventi possibile a partire da una certa data, l'impresa deve evitare di creare aspettative al momento dell’emissione in ordine al possibile riacquisto, riscatto o annullamento dell’elemento prima della sua scadenza contrattuale. Il rimborso o il riscatto è comunque sempre soggetto all’autorizzazione dell’IVASS. La disciplina degli aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità degli elementi dei fondi propri di base di livello 1 è recata dall’art. 16 (in attuazione delle linee guida n. 5, par 1.29, n.7, par da 1.36 a 1.38, e n.14). La disciplina di dettaglio da osservare per la classificazione degli elementi di base di livello 2 e di livello 3, contenuta rispettivamente nella Sezione II – Classificazione di elementi dei fondi propri di livello 2 e nella Sezione III – Classificazione di elementi dei fondi propri di livello 3 ed è in gran parte mutuata da quella prevista per gli elementi dei fondi di base di livello 1, con gli adattamenti resi necessari dalle caratteristiche proprie di ciascun livello. Per gli elementi dei fondi propri di livello 2, l’impossibilità di accelerare il processo di insolvenza è limitata in cui la normativa impone l’obbligo di differimento delle distribuzioni per inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità (articoli 18 e 20 che recepiscono la linea guida 10, par 1.43, 1.44 e 1.49, lettera b)), e per gli elementi di livello 3 ai casi di obbligo di differimento delle distribuzioni per inosservanza del requisito patrimoniale minimo (articoli 21 e 23 che recepiscono la linea guida 11, par 1.51 e 1.56, lettera b)). Gli aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità sono recati dall’art. 19 per gli elementi di livello 2 (in attuazione della linea guida 11, par 1.45, 1.47,1.49, lettera a)) e dall’art. 22 per gli elementi di livello 3 (in attuazione della linea guida 12, par 1.52, 1.54 e 1.56, lettera a)). Il Capo II - Procedimenti di autorizzazione - contiene le disposizioni di dettaglio dei procedimenti autorizzativi, comuni agli elementi di fondi propri di base di tutti e tre i livelli. Dal momento che si tratta di operazioni che possono avere un impatto sostanziale sulla posizione di solvibilità dell'impresa nel breve e medio termine, il rimborso o il riscatto, così come l’eventuale deroga in via eccezionale alla sospensione, è subordinato all’approvazione dell’IVASS, analogamente a quanto previsto per la eventuale deroga in via eccezionale all’annullamento o al differimento delle distribuzioni.

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Lo scambio e la conversione di elementi dei fondi propri di base seguono procedimenti autorizzatori assimilati a quelli dei rimborsi e dei riscatti di elementi dei fondi propri . In detti procedimenti di autorizzazione l’IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza completa. (art. 24 che recepisce la linea guida 18 par da 1.68 a 1.71).Disposizioni di dettaglio specifiche per gli elementi dei fondi propri di livello 1 sono previste all’art 25 (in attuazione della linea guida 8). Fra gli adempimenti successivi all’adozione del provvedimento si segnala la revoca di diritto dell’autorizzazione nel caso in cui l’operazione possa comportare l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità (art. 26 che recepisce la linea guida 18 par 1.72). Le azioni compiute dall’impresa successivamente alla sospensione del riscatto o del rimborso nel caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità devono essere ricomprese nell’ambito del piano di risanamento di cui all’art. 222 del Codice (art. 27 che recepisce il par 1.39 della linea guida 7, il par 1.50 della linea guida 10 e il par 1.57 della linea guida 11). Gli articoli 28 e 29 (in attuazione delle linee guida 15 e 16) regolano la tempistica e i criteri istruttori dei procedimenti di autorizzazione relativi alla deroga, in via eccezionale, alla sospensione del rimborso o del riscatto e alla deroga, in via eccezionale, all’annullamento o al differimento delle distribuzioni specificando, quanto alla prima autorizzazione, le modalità di scambio o conversione dell’elemento, e, quanto al secondo procedimento, le valutazioni di compatibilità con la posizione di solvibilità. Anche per queste istruttorie l’IVASS si pronuncia nel termine di tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza completa.

L’art 30 indica i presupposti, gli adempimenti e le valutazioni relative al procedimento di autorizzazione alla classificazione degli elementi dei fondi propri di base non inclusi negli elenchi definiti dalla Commissione Europea negli Atti delegati (cd. elemento non figurante negli elenchi). L’IVASS si pronuncia nel termine di tre mesi, aumentabile a sei mesi ove ricorrano circostanze eccezionali (recepimento delle linee guida 21, 22, 23, 25, par 1.87 1.88, 1.90 e 1.91 ).

Ai procedimenti di autorizzazione si applica il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’IVASS, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990 (art. 31 che dà anche attuazione alle linee guida n.24, n. 25 par da 1.84 a 1.86, 1.89 e n.26). Il Capo III – Limiti quantitativi, a chiarimento della disciplina volta ad individuare gli elementi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, precisa che la parte di elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui all’articolo 82, paragrafo 3, degli Atti delegati, sono comunque disponibili come fondi propri di base di livello 2 (art. 32 che recepisce la linea guida 20). Il Titolo IV – Disposizioni transitorie e disposizioni conclusive, chiarisce che le disposizioni transitorie sono applicate a tutti gli elementi dei fondi propri di base detenuti dalle imprese alla data del 18 gennaio 2015, ivi inclusi gli elementi che non erano utilizzati per fini di copertura del requisito patrimoniale nel precedente regime di solvibilità. Detta disciplina non si applica agli elementi dei fondi propri di base acquisiti successivamente a tale data anche se derivanti da operazioni di scambio o conversione di elementi dei fondi propri soggetti alla disciplina transitoria (art. 33 che recepisce la linea guida 27).

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L’art. 34 disciplina la pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento rendendo immediatamente applicabile la disciplina riferita ai procedimenti di autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi. Da ultimo, l’entrata in vigore del presente Regolamento e di quelli relativi al calcolo dell’SCR comporterà l’abrogazione del Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008 concernente il margine di solvibilità, che comunque continuerà ad essere in vigore avuto riguardo al margine di solvibilità calcolato al 31 dicembre 2015.

---°°°---

Valutazione d’impatto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall’obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede. Con il presente Regolamento infatti si realizza l’implementazione nazionale delle Linee guida EIOPA che rappresenta un adempimento propedeutico all’entrata in vigore del regime Solvency II, in ogni suo aspetto, a partire dalla sua pubblicazione. Trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell’Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l’analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013. Pur considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea e l’urgenza di completare il quadro normativo applicabile ai casi di specie, stante la complessità della materia trattata, per la pubblica consultazione nazionale si fissa un termine di 60 giorni. Si allega, di seguito, il testo regolamentare. REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE GLI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI

DI BASE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7

SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE

ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL

REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP; VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS

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VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare gli articoli gli articoli 44-ter, 44-quater, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 66-bis, 216-ter e 216-sexies; VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 e 82; VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA sulla classificazione dei fondi propri; VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Art. 4 (Principi generali) TITOLO II - ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE Art. 5 (Azioni ordinarie e privilegiate di livello 1) Art. 6 (Riserva di riconciliazione) Art. 7 (Elementi dei fondi propri di base di livello 2) Capo I - Aspetti della classificazione degli elementi dei fondi propri di base Art. 8 (Rimborsabilità o riscattabilità) Art. 9 (Gravami) Art. 10 (Incentivi al riscatto non consentiti) Sezione I - Classificazione di elementi dei fondi propri di base di livello 1 Art. 11 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell’impresa) Art. 12 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla piena flessibilità) Art. 13 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all’assorbimento perdite) Art. 14 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all’applicazione della deroga all’annullamento delle distribuzioni) Art. 15 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all’assorbimento delle perdite in conto capitale) Art. 16 (Elementi di livello 1 – Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)

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Art. 17 (Assorbimento delle perdite con conversione in altri elementi dei fondi propri di base) Sezione II - Classificazione di elementi dei fondi propri di base di livello 2 Art. 18 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell’impresa) Art. 19 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità) Art. 20 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni) Sezione III - Classificazione di elementi dei fondi propri di base di livello 3 Art. 21 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell’impresa) Art. 22 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità) Art. 23 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni) Capo II - Procedimenti di autorizzazione Art. 24 (Autorizzazioni relative a rimborsi e riscatti) Art. 25 (Autorizzazione al rimborso o di riscatto di elementi dei fondi propri di livello 1) Art. 26 (Adempimenti successivi all’autorizzazione relativa a rimborsi e riscatti) Art. 27 (Sospensione del rimborso o del riscatto per inosservanza del requisito patrimoniale) Art. 28 (Deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto) Art. 29 (Deroga in via eccezionale all’annullamento o al differimento delle distribuzioni) Art. 30 (i Autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi) Art. 31 (Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di autorizzazione) Capo III - Limiti quantitativi Art. 32 (Ammissibilità e limiti applicabili) TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Art. 33 (Disposizioni transitorie) Art. 34 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, e 191,

comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2

(Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

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a) “Atti delegati” il Regolamento delegato 35/2015 della Commissione; b) “Codice” il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal

decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74; c) “Elemento non figurante negli elenchi” un elemento dei fondi propri non incluso

negli elenchi degli elementi dei fondi propri di base cui agli articoli 69, 72, e 76 degli Atti delegati e che per essere considerato un elemento dei fondi propri dell’impresa deve essere autorizzato dall’IVASS;

d) “Grave inosservanza del requisito patrimoniale” il mancato rispetto del requisito

patrimoniale di solvibilità come definito all’articolo 71, paragrafo 8, degli Atti delegati.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nonché alle ultime società controllanti italiane di cui all’art. 210, comma 2, del Codice, e alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie.

Art. 4

(Principi generali) 1. Gli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) punti i) ii) degli

Atti delegati costituiscono gli elementi dei fondi propri del più elevato livello qualitativo che possono essere chiamati ad assorbire le perdite su base continuativa. La qualità di tali elementi non deve in alcun modo essere compromessa.

2. Gli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) punti iii) e iv) e

lettera b) degli Atti delegati non sono regolati da accordi contrattuali che impediscono o ostacolano la raccolta di nuovi elementi dei fondi propri.

3. La disciplina contrattuale di ciascun elemento dei fondi propri è coerente con la

sostanza oltre che con la forma richiesta dal Codice o dagli Atti delegati ed è redatta in modo chiaro e inequivocabile.

4. Il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri è soggetto all’autorizzazione

dell’IVASS.

TITOLO II Elementi dei fondi propri di base

Art. 5

(Azioni di livello 1) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punto i), degli Atti

delegati, l’impresa identifica come capitale sociale ordinario versato le azioni ordinarie che:

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a) sono emesse direttamente dall'impresa previa approvazione dell’assemblea o

dell’organo amministrativo, , ove consentito dallo statuto; b) nell’ambito delle procedure di liquidazione, conferiscono al possessore un

credito sulle attività residue dell'impresa proporzionale al rapporto tra azioni detenute e azioni emesse, non prestabilito nell’ammontare né soggetto ad un massimale.

2. Nel caso di emissione di più tipologie di azioni, l’impresa:

a) ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto i) e paragrafo 3, lettera a), degli Atti delegati, individua le differenze tra le tipologie di azioni sulla base del rango di subordinazione o dei privilegi nella distribuzione e considera come possibile capitale sociale ordinario di livello 1 solo la tipologia di azioni che è subordinata a tutte le altre e non ha diritti preferenziali;

b) considera potenzialmente qualificabili come azioni privilegiate, da classificare nel

livello coerente con le relative caratteristiche, le eventuali tipologie di azioni che hanno un rango più alto rispetto alla tipologia con il massimo livello di subordinazione o che presentano altre connotazioni di privilegio che ne impediscono la classificazione come capitale ordinario di livello 1 ai sensi della lettera a).

Art. 6

(Riserva di riconciliazione) 1. La riserva di riconciliazione, ai sensi dell’articolo 70 degli Atti delegati, è pari

all’eccedenza delle attività rispetto alle passività al netto degli elementi indicati al paragrafo 1, lettere da a) ad f) del medesimo articolo 70.

2. L’impresa include nelle azioni proprie di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a) degli

Atti delegati, le azioni proprie possedute sia direttamente sia indirettamente. 3. L’impresa, nella determinazione dei dividendi, distribuzioni e oneri prevedibili di cui

all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati:

a) considera come prevedibili i dividendi o le distribuzioni almeno a partire dalla data della relativa delibera dall’organo amministrativo, indipendentemente dall’eventuale obbligo di approvazione da parte dell’assemblea annuale degli azionisti;

b) non riduce la propria riserva di riconciliazione per gli eventuali dividendi

prevedibili delle imprese partecipate; c) include negli oneri prevedibili da tenere in considerazione:

1) l’importo delle imposte prevedibili non ancora iscritte fra le passività nello

stato patrimoniale di solvibilità; 2) l’importo di eventuali impegni o circostanze emerse nel corso del relativo

periodo di riferimento e suscettibili di ridurre i profitti dell'impresa, non

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adeguatamente rilevati dalla valutazione delle attività e delle passività operata in conformità al disposto del Titolo I, Capo II, degli Atti delegati.

Art. 7

(Elementi dei fondi propri di base di livello 2)

1. Nel caso di elementi di cui all’articolo 72, lettera a), punti i), ii) e iv) degli Atti delegati, l’impresa assicura che: a) il periodo di tempo compreso tra il richiamo al pagamento rivolto agli azionisti o ai

soci e il momento in cui l’elemento risulta versato, non sia superiore a tre mesi. Durante questo periodo, l’impresa considera fra i fondi propri gli elementi richiamati ma non versati e li classifica di livello 2, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri criteri pertinenti;

b) per gli elementi richiamati ma non versati, l’azionista o il socio è comunque

obbligato a corrispondere l’importo residuo anche nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di insolvenza o sia stata posta in liquidazione, e detto importo sia disponibile per assorbire perdite.

Capo I

Aspetti della classificazione dei fondi propri di base

Art. 8 (Rimborsabilità o riscattabilità)

1. Ai fini della classificazione degli elementi dei fondi propri di base, di cui agli articoli 71,

73 e 77 degli Atti delegati, l’impresa considera come rimborso o riscatto anche il riacquisto di un elemento dei fondi propri di base o un qualsiasi altro accordo che abbia lo stesso effetto economico di un rimborso, un riscatto o un riacquisto di elementi di fondi propri di base.

2. I casi di cui al comma 1, includono l’acquisto di azioni proprie, i piani di riacquisto e i

rimborsi del capitale alla scadenza di elementi dei fondi propri di base recanti una data di scadenza e il rimborso o il riscatto a seguito dell’esercizio dell’opzione call da parte di un’emittente di un elemento dei fondi propri di base.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 fanno salvo il trattamento delle operazioni di

scambio e conversione di cui agli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, degli Atti delegati, che non costituiscono rimborsi o riscatti.

Art. 9

(Gravami) 1. Ai fini della valutazione degli aspetti di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera o),

all’articolo 73, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati, l’impresa:

a) valuta se l’elemento dei fondi propri di base è soggetto a un gravame sulla base

dell’effetto economico del gravame e della natura dell’elemento dei fondi propri, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;

b) considera alla stregua di gravami:

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1) i diritti di compensazione; 2) i vincoli; 3) gli oneri o le garanzie; 4) il possesso di elementi dei fondi propri dell’impresa; 5) l’effetto di un’operazione o di un gruppo di operazioni collegate aventi lo

stesso effetto dei punti da 1 a 4; 6) l’effetto di un’operazione o di un gruppo di operazioni collegate, diverse da

quelle di cui al punto 5, che compromettono la capacità di un elemento di soddisfare gli aspetti che determinano la classificazione come elemento dei fondi propri di base;

c) include, fra i gravami derivanti da un’operazione o un gruppo di operazioni

equivalenti al possesso di azioni proprie, il possesso dei propri elementi di livello 1, di livello 2 o di livello 3.

2. Nei casi in cui il gravame è equivalente al possesso di azioni proprie, l’impresa riduce

la riserva di riconciliazione per l’importo dell’elemento soggetto a gravami. 3. L’impresa, nel determinare il trattamento di un elemento dei fondi propri, che è

soggetto a gravami ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera o), o dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera i), o dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati, ma che, considerando il gravame, presenta gli aspetti richiesti per la classificazione come elemento dei fondi propri, ad un livello inferiore rispetto a quello a cui avrebbe potuto accedere in assenza di gravame:

a) verifica se l’elemento soggetto a gravami è incluso negli elenchi di elementi dei

fondi propri per il livello inferiore di cui agli articoli 72 e 76 degli Atti delegati; b) con riferimento agli elementi inclusi negli elenchi di cui agli articoli 72 e 76 degli

Atti delegati, classifica l‘elemento in considerazione della presenza o meno degli aspetti, di cui agli articoli 73 e 77 degli Atti delegati;

c) con riferimento ad elementi non figuranti negli elenchi, chiede l’autorizzazione

all’IVASS, ai sensi dell’articolo 44-octies, comma 7 del Codice.

4. Un elemento dei fondi propri soggetto a gravami al punto da non presentare più gli aspetti che determinano la sua classificazione ai sensi degli articoli 71, 73 o 77 degli Atti delegati, non è classificato come un elemento dei fondi propri di base.

Art. 10

(Incentivi al riscatto non consentiti) 1. Gli incentivi al riscatto privi di limitazioni non rientrano tra quelli consentiti ai sensi degli

articoli 71, paragrafo 1, lettera i), 73, paragrafo 1, lettera e), e 77, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati.

2. Gli incentivi al riscatto privi di limitazioni di cui al comma 1 includono:

a) un’opzione call associata alla previsione di pagamenti, anche in termini di distribuzione di azioni ordinarie, da effettuare a beneficio del possessore dell’elemento nell’ipotesi in cui l’opzione call non venga esercitata;

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b) la conversione obbligatoria, in combinazione con un’opzione call; c) un aumento dell’importo in conto capitale che si determina successivamente alla

data di esercizio dell’opzione call, in combinazione con un’opzione call; d) qualsiasi altra disposizione o accordo che potrebbe ragionevolmente fornire un

vantaggio economico per il riscatto dell’elemento.

Sezione I

Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 1

Art. 11 (Elementi di livello 1 – Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell’impresa)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a),

punti i), ii), iii), iv) e v) e lettera b) degli Atti delegati, l’impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all’insolvenza dell'impresa, di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b) degli Atti delegati, i casi in cui:

a) il possessore dell’elemento dei fondi propri possa presentare una richiesta di

accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente nel caso in cui non vengano effettuate distribuzioni;

b) il possessore dell’elemento dei fondi propri possa, a causa dell’annullamento

della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito, o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.

2. Fatto salvo il comma 1, per gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a),

punti iii), v) e lettera b), degli Atti delegati, fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all’insolvenza dell'impresa l’impresa considera anche i casi in cui la disciplina contrattuale dell’elemento dei fondi propri specifica circostanze o condizioni al verificarsi delle quali sarebbe necessario l'avvio di insolvenza o di una qualsiasi altra procedura che può pregiudicare la continuità dell'impresa o la sua attività in regime di continuità.

Art. 12

(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla piena flessibilità)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di base, di cui all'articolo 69, paragrafo 1,

lettera a), punti i) e ii) degli Atti delegati, l’impresa nel valutare la sussistenza della piena flessibilità riguardo alle distribuzioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3 degli Atti delegati:

a) considera come elementi distribuibili:

1) gli utili non distribuiti, inclusivi dell'utile dell'esercizio precedente a quello dell'anno di distribuzione, al netto dell’importo delle eventuali perdite nette intervenute nell’esercizio corrente ;

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2) le riserve patrimoniali distribuibili; b) determina l’importo degli elementi distribuibili sulla base dei conti individuali

dell’impresa e non sulla base di conti consolidati; c) tiene conto nella determinazione degli elementi distribuibili di eventuali limitazioni

imposte dagli ordinamenti nazionali in materia di conti consolidati; d) assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri o di qualsiasi

altro elemento dei fondi propri non fissi massimali o limitazioni al livello o all’importo della distribuzione sull’elemento di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punto i), degli Atti delegati, ivi inclusi i casi di fissazione di un massimale o di una limitazione a zero della distribuzione;

e) assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri non richieda

di effettuare una distribuzione nei casi di distribuzioni operate su un qualsiasi altro elemento dei fondi propri emesso dall’impresa;

2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti

iii), v) e lettera b), degli Atti delegati, l’impresa, nel valutare la sussistenza della piena flessibilità riguardo alle distribuzioni di cui all’articolo 71, paragrafo 4), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento dei fondi propri:

a) non richieda che le distribuzioni debbano essere effettuate in relazione

all’elemento nei casi in cui su un qualsiasi altro elemento dei fondi propri emessi dall’impresa siano operate distribuzioni;

b) non richieda che il mancato pagamento di distribuzioni riguardo a tale elemento,

annullano o impediscono distribuzioni riguardo ad altri elementi dei fondi propri dell’impresa;

c) non colleghi il pagamento di distribuzioni a qualsiasi altro evento o altra

operazione che ha lo stesso effetto economico previsto alle lettere a) o b). 3. L'impresa, prima di classificare un elemento di livello 1, verifica il rispetto dell’art 222-ter

del Codice inerente all’annullamento delle distribuzioni.

Art. 13 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all’assorbimento perdite)

1. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a, punti i), ii), iii) e v) e

lettera b) degli Atti delegati, l’impresa considera un elemento come immediatamente disponibile per assorbire le perdite, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera c, degli Atti delegati, solo se l'elemento è versato e non ci sono condizioni o contingenze che possano limitarne la capacità di assorbire perdite.

2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti

iii), v) e lettera b), degli Atti delegati, nel valutare gli aspetti relativi all’assorbimento delle perdite nei casi di inosservanza dei requisiti di capitale e all’assenza di ostacoli alla ricapitalizzazione di cui all'articolo 71 paragrafo 1, lettera d), degli Atti delegati, l’impresa assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento dei fondi propri o la disciplina contrattuale di eventuali altri accordi collegati:

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a) non impedisce ad un altro elemento dei fondi propri, sia esso utilizzato o meno

in precedenti emissioni, di essere emesso collocandosi ad un rango superiore o allo stesso rango di subordinazione di tale elemento;

b) non richiede che i nuovi elementi dei fondi propri raccolti dall'impresa siano

subordinati rispetto a tale elemento in condizioni di stress o in altre circostanze in cui possano essere necessari fondi propri aggiuntivi;

c) non include clausole che possono impedire distribuzioni su altri elementi dei fondi

propri; d) non richiede che l’elemento sia automaticamente convertito in un elemento di

rango superiore, in termini di subordinazione, in condizioni di stress o in altre circostanze in cui possono essere necessari fondi propri o a seguito di cambiamenti nella struttura societaria dell’impresa, ivi inclusi i casi di operazioni straordinarie di fusione o acquisizione.

Art.14

(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all’applicazione della deroga all’annullamento delle distribuzioni)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti

iii), v) e lettera b), degli Atti delegati, ai fini dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 222-ter del Codice e dell’’articolo 71, paragrafo 1, lettera m), degli Atti delegati, l’impresa assicura che:

a) l’eventuale meccanismo distributivo previsto dalla disciplina contrattuale

dell’elemento dei fondi propri prevede l’attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione in luogo del pagamento in denaro;

b) il meccanismo di cui alla lettera a) comporta lo stesso grado di assorbimento di

perdite che si avrebbe con l’annullamento della distribuzione, senza riduzioni dei fondi propri;

c) le distribuzioni sono attuate solo previa autorizzazione dell’IVASS e ai sensi

dell’articolo 71, paragrafo 1), lettera m), degli Atti delegati, e dopo che l’emissione delle nuove azioni ordinarie derivante dalla distribuzione è stata approvata, in conformità alla normativa vigente e allo statuto dell’impresa;

d) il meccanismo di cui alla lettera a) non consente all’impresa di utilizzare le azioni

proprie detenute a seguito di un riacquisto; e) la disciplina contrattuale dell’elemento dei fondi propri:

1) prevede che l’attivazione del meccanismo di cui alla lettera a), è soggetta

alla deroga rilasciata dall’IVASS ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1), lettera m), degli Atti delegati e dell’art. 222-ter del Codice, ogni volta che è richiesto l’annullamento della distribuzione;

2) non obbliga l’impresa ad attivare il meccanismo di cui alla lettera a).

Art.15

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(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all’assorbimento delle perdite in conto capitale)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii), v) e lettera b), degli Atti delegati, l’impresa, nel valutare gli aspetti di cui all’articolo 71, paragrafi 1, lettera e), 5, 6 e 8, degli Atti delegati, assicura che:

a) il meccanismo di assorbimento delle perdite e il momento della sua attivazione,

sono chiaramente definiti ed individuati nella disciplina contrattuale dell’elemento dei fondi propri;

b) il meccanismo di assorbimento delle perdite può essere efficace fin dal momento

della sua attivazione, senza ritardi e indipendentemente da qualsiasi esigenza di notifica ai possessori dell’elemento;

c) i meccanismi di svalutazione che non consentono una futura rivalutazione

prevedono che gli importi svalutati ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, lettera a), degli Atti delegati, non possono essere ripristinati;

d) i meccanismi di svalutazione che consentono una futura rivalutazione

dell’importo nominale o del capitale, prevedono che: 1) la rivalutazione è consentita solo dopo che l’impresa ha ripristinato

l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità; 2) la rivalutazione non è attivata in riferimento a elementi dei fondi propri

emessi o utilizzati in precedenti emissioni al fine di ripristinare l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;

3) la rivalutazione è operata solo sulla base degli utili ottenuti successivamente al ripristino dell’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità in modo da non pregiudicare l’assorbimento delle perdite previsto dall’articolo 71, paragrafo 5, degli Atti delegati;

e) i meccanismi di conversione prevedono che:

1) sono indicate in modo chiaro condizioni sulla base delle quali lo strumento

finanziario rappresentativo di un elemento dei fondi propri si trasforma in azione ordinaria in caso di grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità ;

2) la conversione non richiede la piena remunerazione dell’importo nominale dello strumento finanziario detenuto e, in caso di flessione del mercato, il tasso di conversione non è vincolato al rispetto di massimali;

3) nell’indicare un intervallo di conversione, il numero massimo di azioni che il possessore dello strumento può ricevere è certo al momento dell’emissione dello strumento, fatti salvi solo gli aggiustamenti che riflettono eventuali frazionamenti che si verificano successivamente all’emissione;

4) la conversione comporta una situazione in cui le perdite sono assorbite nella prospettiva della continuità aziendale e gli elementi dei fondi propri di base che derivano dalla conversione non ostacolano la ricapitalizzazione.

2. L’impresa che ha elementi dei fondi propri che presentano meccanismi di conversione,

deve garantire che un numero sufficiente di azioni sia già stato approvato, ai sensi dell’articolo 2420-bis del codice civile e delle norme statutarie dell’impresa, in modo che le azioni siano disponibili per l’emissione in caso di necessità.

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Art. 16 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)

1. Per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a, punti i), ii), iii) e

v) e lettera b) degli Atti delegati, l’impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettere h) ed i) degli Atti delegati:

a) assicura che la disciplina legale o contrattuale dell’elemento dei fondi propri, o

qualsiasi altro accordo ad esso collegato, non prevedono alcun incentivo al riscatto di cui all’articolo 10 del presente regolamento;

b) in fase di emissione, evita di creare aspettative di rimborso o annullamento

dell’elemento, e di inserire clausole nella disciplina legale e contrattuale dell’elemento che possono dar luogo a una tale aspettativa.

2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a),

punti iii), v) e lettera b), degli Atti delegati, l’impresa, nel valutare gli aspetti di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera f), punto ii), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima dei 5 anni dalla data di emissione, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell’impresa, che includono i casi di cui comma 4.

3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a,

punti iii) e v) e lettera b) degli Atti delegati, l’impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera j) degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento include disposizioni che regolano la sospensione del rimborso o del riscatto dell’elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui è stata già trasmessa la notifica di rimborso o riscatto, per motivi diversi dalla deroga in via eccezionale di cui all’articolo 28 del presente regolamento.

4. I cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell’impresa, includono i casi di:

a) cambiamenti nella norma o nell’interpretazione della stessa data dalle autorità competenti, pertinenti all’elemento dei fondi propri di base dell’impresa;

b) cambiamenti del trattamento fiscale applicabile, della classificazione

regolamentare o del trattamento da parte delle agenzie di rating dell’elemento dei fondi propri di base in questione.

Art. 17

(Assorbimento delle perdite con conversione in altri elementi dei fondi propri di base) 1. Nell’applicazione di un meccanismo di assorbimento delle perdite operato ai sensi

dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), punto ii), degli Atti delegati, l’organo amministrativo deve essere consapevole dell’impatto che una potenziale conversione di uno strumento potrebbe avere sulla struttura del capitale e sulla proprietà dell’impresa.

2. Il monitoraggio dell’impatto di cui al comma 1 è parte del sistema di governance

dell’impresa.

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Sezione II

Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 2

Art. 18

(Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell’impresa) 1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 72 degli Atti delegati,

l’impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all’insolvenza dell'impresa di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati i casi in cui, al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera g):

a) il possessore del elemento dei fondi propri possa presentare, una richiesta di

accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente per il differimento delle distribuzioni;

b) il possessore dell’elemento dei fondi propri possa, a causa del differimento della

distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito, o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.

2. Fatto salvo il comma 1, per ciascuno degli elementi di cui all’articolo 72, lettera a), punti

iii) e iv), e lettera b), degli Atti delegati, l’impresa considera anche i casi di cui all’articolo 11, comma 2, del presente regolamento.

Art. 19

(Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità) 1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 72, l’impresa nel valutare

gli aspetti di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima dei 5 anni dalla data di emissione, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell’impresa, che includono i casi di cui all’articolo 16, comma 4, del presente regolamento.

2. Per ciascuno degli elementi di cui al comma 1, l’impresa nel valutare gli aspetti di cui

all’articolo 73, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento o di eventuali accordi collegati, includono solo incentivi limitati al riscatto, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui al comma 1 l’impresa, nel valutare

gli aspetti di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera f), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento contiene disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell’elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui è stata già trasmessa la notifica di rimborso o riscatto o l’elemento sia venuto a scadenza, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o nel caso in cui il rimborso o il riscatto determinerebbero tale inosservanza.

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4. La disposizione di cui al comma 3 fa salva la previsione di cui all’articolo 28 del presente regolamento.

Art. 20

(Elementi di livello 2 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 72, l’impresa nel valutare gli aspetti di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera g), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento contiene disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi momento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o quando la distribuzione determinerebbe tale inosservanza.

Sezione III

Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 3

Art. 21 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell’impresa)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 76 degli Atti delegati,

paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e lettera b), l’impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all’insolvenza dell'impresa di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati:

a) i casi in cui, al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera g):

1) il possessore dell’elemento dei fondi propri possa presentare, una richiesta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente per il differimento delle distribuzioni;

2) il possessore dell’elemento dei fondi propri possa, a causa del differimento della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito, o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.

b) i casi di cui all’articolo 11, comma 2, del presente regolamento.

Art. 22

(Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità) 1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 76 degli Atti delegati,

paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e lettera b), nel valutare gli aspetti di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, l’impresa assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima della data di scadenza prevista, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell’impresa, che includono i casi di cui all’articolo 16, comma 4, del presente regolamento.

2. Per ciascuno degli elementi di cui al comma 1, nel valutare gli aspetti di cui all’articolo

77, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati, l’impresa assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento o di eventuali accordi collegati includono solo incentivi limitati al riscatto, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

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3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui al comma 1, nel valutare gli aspetti di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera f), l’impresa assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento contiene disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell’elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui è stata già trasmessa la notifica di rimborso o di riscatto o alla scadenza dello strumento finanziario in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto determinerebbero tale inosservanza.

4. La disposizione di cui al comma 3 fa salva la previsione di cui all’articolo 28 del

presente regolamento.

Art. 23 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 76 degli Atti delegati,

paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e lettera b), nel valutare gli aspetti di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera g), degli Atti delegati, l’impresa si assicura che la disciplina contrattuale dell’elemento contiene disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi momento, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale minimo o quando la distribuzione determinerebbe tale inosservanza.

Capo III

Procedimenti di autorizzazione

Art. 24 (Autorizzazioni relative a rimborsi e riscatti)

1. L’impresa che presenta all’IVASS l’istanza di autorizzazione al rimborso o al riscatto ai

sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera d), degli Atti delegati fornisce all’IVASS una valutazione del rimborso o del riscatto tenendo conto di quanto segue:

a) l’impatto corrente e l’impatto di breve-medio termine rispetto alla posizione di

solvibilità globale dell’impresa. L’impresa indica in che modo l’operazione oggetto dell’istanza è coerente con il piano di gestione del capitale a medio termine dell’impresa e la sua valutazione interna del rischio e della solvibilità, di cui all’articolo 30-ter del Codice;

b) la capacità dell’impresa di raccogliere fondi propri aggiuntivi, se necessario,

tenendo conto delle più ampie condizioni economiche e del suo accesso al mercato dei capitali e ad altre fonti di fondi propri aggiuntivi.

2. Quando un’impresa intende presentare istanza per più rimborsi o riscatti in un breve

periodo di tempo, ne informa l’IVASS, che può considerare le operazioni in gruppo anziché su base individuale.

3. L’impresa presenta l’istanza di autorizzazione di cui al comma 1, tre mesi prima del

verificarsi del primo tra:

a) il termine del preavviso contrattualmente previsto per la richiesta di rimborso o di riscatto dell’elemento;

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b) la data proposta per il rimborso o il riscatto.

4. L’IVASS si esprime sull’ autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7.

5. La disciplina del presente articolo si applica anche nei casi in cui l’impresa presenta

all’IVASS l’istanza di autorizzazione ad un’operazione di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base o di rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri di base con proventi di nuovi elementi dei fondi propri di base da non considerare un rimborso o un riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, degli Atti delegati.

Art. 25

(Autorizzazione al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri di livello 1)

1. Fatto salvo l’articolo 24 del presente regolamento nel caso di una richiesta di autorizzazione al rimborso o al riscatto di un elemento dei fondi propri dopo un periodo compreso tra 5 e 10 anni dalla data di emissione, in conformità all’articolo 71, paragrafo 1, lettera g), degli Atti delegati, l’impresa dimostra il sussistere di una adeguata eccedenza di elementi dei fondi propri, rispetto al requisito di solvibilità, per il periodo del piano di gestione del capitale a medio termine o, se più lungo, per il periodo compreso tra la data di rimborso o di riscatto e i 10 anni successivi alla data di emissione.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’IVASS, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 71,

paragrafo 1, lettera h) degli Atti delegati valuta l’adeguatezza dell’eccedenza individuata dall’impresa considerando anche:

a) la posizione di solvibilità corrente e prospettica dell’impresa, tenuto conto del

rimborso o del riscatto proposto o di qualsiasi altra proposta di riscatto e di rimborso o di emissioni;

b) il piano di gestione del capitale, a medio termine, , di cui all’articolo 71, paragrafo

1, lettera g), e la valutazione interna del rischio e della solvibilità dell’impresa, di cui all’articolo 30-ter del Codice;

c) la volatilità dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa,

tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi relativi all’attività dell’impresa;

d) la misura in cui l’impresa ha accesso a fonti esterne di fondi propri e l’impatto

delle condizioni di mercato sulla capacità dell’impresa di raccogliere fondi propri.

Art. 26 (Adempimenti successivi all’autorizzazione relativa a rimborsi e riscatti)

1. Nei casi di cui all’articolo 24, l’impresa, dopo aver ottenuto l’autorizzazione:

a) esclude l’elemento a decorrere dalla data di notifica ai possessori dell’elemento o, in assenza di obbligo di notifica, dalla data di autorizzazione dell’IVASS,

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riduce la categoria pertinente dei fondi propri e non effettua aggiustamenti o ricalcoli della riserva di riconciliazione;

b) continua a monitorare la propria posizione di solvibilità per ogni inosservanza o

potenziale inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, che, nel corso del periodo precedente alla data del rimborso o del riscatto, farebbe attivare la sospensione del rimborso o del riscatto;

c) non procede con il rimborso o il riscatto dell’elemento qualora possa comportare

l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, anche se la notifica di rimborso o di riscatto è stata trasmessa ai possessori degli elementi dei fondi propri.

2. L’impresa, qualora non intenda avvalersi dell’autorizzazione ne dà tempestiva

comunicazione per iscritto all’IVASS. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), l’autorizzazione dell’IVASS è revocata di diritto e

l’impresa può ripristinare l’elemento come elemento dei fondi propri disponibili.

Art. 27

(Sospensione del rimborso o del riscatto per inosservanza del requisito patrimoniale)

1. Le azioni compiute dall’impresa successivamente alla sospensione del rimborso o del riscatto di un elemento dei fondi propri, in applicazione degli articoli 71, paragrafo 1, lettera j), 73, paragrafo 1, lettera f) o 77, paragrafo 1, lettera f) degli Atti delegati, rientrano nel piano di risanamento di cui all’articolo 222 del Codice.

Art. 28

(Deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto) 1. Ai fini dell’applicazione della deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o

del riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera k), punto i), 73, paragrafo 1, comma 2, punto i), e 77, paragrafo 1, comma 2, punto i), degli Atti delegati, l’impresa presenta istanza di autorizzazione all’IVASS, in cui:

a) descrive la proposta di scambio o di conversione e gli effetti sui fondi propri di

base, e, fra l’altro, fornisce indicazione specifica delle modalità di scambio o di conversione previste nella disciplina contrattuale dell’elemento dei fondi propri;

b) dimostra la coerenza della proposta di scambio o di conversione con il piano di

risanamento previsto dall’articolo 222 del Codice (art138 della direttiva solvibilità II);

2. L’IVASS si esprime sull’autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di

presentazione dell’istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7.

Art. 29

(Deroga in via eccezionale all’annullamento o al differimento delle distribuzioni)

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1. Ai fini dell’applicazione della deroga in via eccezionale all’annullamento o al differimento delle distribuzioni, ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera m), e dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati, l’impresa presenta istanza di autorizzazione all’IVASS, in cui dimostra:

a) in che modo la distribuzione possa essere operata senza indebolire la posizione

di solvibilità; e b) il rispetto del requisito patrimoniale minimo.

2. In relazione alla liquidazione operata attraverso un meccanismo alternativo di

soddisfazione delle cedole, l’impresa che presenta l’istanza di cui al comma 1, considera:

a) la quantità di azioni ordinarie da emettere; b) la misura in cui il ripristino dell’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità

richiede la raccolta di nuovi fondi propri, c) il probabile impatto dell’emissione di azioni, ai fini del meccanismo di

soddisfazione alternativo alle cedole, rispetto alla capacità dell’impresa di raccogliere i fondi propri.

3. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni e le analisi di cui al comma 2, unitamente

all’istanza di cui al comma 1. 4. L’IVASS si esprime sull’autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di

presentazione dell’istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7.

Art. 30

(Autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi) 1. L’impresa presenta all’IVASS l’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 44-octies,

comma 7, del Codice, e delle relative disposizioni di attuazione, relativa alla classificazione per un unico elemento dei fondi propri di base non figurante negli elenchi.

2. L’impresa, nella istanza di cui al comma 1:

a) descrive l’elemento dei fondi propri per i quale chiede l’autorizzazione; b) conferma che tutti i termini di legge o contrattuali che disciplinano l’elemento dei

fondi propri di cui alla lettera a) o gli eventuali altri accordi ad esso connessi sono inequivocabili e chiaramente definiti;

c) conferma che, tenendo conto di circostanze applicabili alla data dell’istanza

nonché di probabili sviluppi futuri, l’elemento dei fondi propri di base, di cui al comma a), è conforme, in termini di forma giuridica e di sostanza economica, ai criteri di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 66-bis del Codice e agli aspetti che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli Atti delegati;

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d) conferma che non sono stati omessi fatti che, se noti, potrebbero influenzare la

decisione dell’IVASS; e) elenca le altre istanze presentate o che prevede di presentare nei successivi sei

mesi, relativi alle autorizzazione di cui all’articolo 344-bis, comma 1 del Codice (indicandone anche le rispettive date di presentazione.

3. Ai fini delle valutazioni di conformità in termini di sostanza economica di cui al comma

2, lettera c) l’impresa valuta la capacità, dell'elemento dei fondi propri, di assorbire le perdite.

4. L’impresa correda l’istanza di cui al comma 1 con evidenze documentali che

descrivono:

a) il rispetto dei criteri di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 66-bis del Codice e degli aspetti che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli Atti delegati, indicando, fra l’altro, in che modo l’elemento dei fondi propri contribuirà alla struttura patrimoniale esistente dell’impresa e può consentire all’impresa di soddisfare i propri requisiti patrimoniali esistenti o futuri;

b) il processo decisionale interno, ivi incluso l’estratto del verbale dell’organo

amministrativo relativo alla decisione di presentazione dell’istanza. 5. La descrizione dell’elemento dei fondi propri di base, di cui al comma 2, deve essere

sufficientemente dettagliata per consentire all’IVASS la valutazione della capacità dell’elemento dei fondi propri di assorbire le perdite, e deve includere quantomeno:

a) la disciplina contrattuale dell’elemento dei fondi propri e i termini contrattuali di

altri accordi ad esso connessi; b) l’evidenza che ogni controparte ha concluso il contratto e l’accordo ad esso

connesso, per la parte di sua pertinenza; c) le prove che il contratto e altri accordi ad esso connessi siano giuridicamente

vincolanti e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti. 6. L’IVASS si esprime sulla autorizzazione della classificazione dell’elemento non

figurante negli elenchi entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento dell’istanza completa.

7. In deroga al comma 6, nel caso di circostanze eccezionali comunicate

tempestivamente e per iscritto dall’IVASS all’impresa, la delibera dell’IVASS interviene entro il termine di sei mesi dalla data in cui l’IVASS ha ricevuto l’istanza completa.

8. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del

Regolamento IVASS n. 7. 9. Nel corso dell’istruttoria l’impresa informa l’IVASS di eventuali modifiche alle

informazioni di dettaglio o ad altre informazioni relative all’istanza, derivanti dalle richieste dell’IVASS .

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10. Nei casi di cui al comma 9 l’IVASS avvia una nuova istruttoria di autorizzazione ai sensi dell’articolo 44-octies, comma 7, del Codice a meno che:

a) la modifica è dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni dell’IVASS; o b) l’IVASS ha accertato che la modifica non influenza in modo significativo le

proprie valutazioni sull’istanza originaria.

Art. 31 (Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di autorizzazione)

1. Per quanto non disciplinato, ai procedimenti di autorizzazione del presente capo si

applica la disciplina del Regolamento IVASS n.7.

Capo IV Limiti quantitativi

Art. 32

(Ammissibilità e limiti applicabili) 1. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell’articolo 82 degli Atti delegati

per il requisito patrimoniale di solvibilità, l’impresa considera:

a) tutti gli elementi di livello 1 di cui all’articolo 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), degli Atti delegati, ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità;

b) gli elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui

all’articolo 82, paragrafo 3, degli Atti delegati, disponibili come fondi propri di base di livello 2.

2. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell’articolo 82 degli Atti delegati

per il requisito patrimoniale minimo, l’impresa considera:

a) tutti gli elementi di livello 1 di cui all’articolo 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), degli Atti delegati, ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale minimo;

b) gli elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui

all’articolo 82, paragrafo 3, degli Atti delegati, disponibili come fondi propri di base di livello 2.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e disposizioni conclusive

Art. 33 (Disposizioni transitorie)

1. L’impresa valuta tutti gli elementi dei fondi propri di base emessi prima del 18 gennaio

2015, per stabilire se presentano aspetti che determinano la classificazione ai sensi degli articoli 71 e 73 degli Atti delegati.

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2. L’impresa classifica ciascun elemento dei fondi propri di cui al comma 1 che presenti gli aspetti che determinano la classificazione come livello 1 o livello 2, come elemento dei fondi propri in quel livello, anche se l’elemento non può essere utilizzato per soddisfare il margine di solvibilità disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative adottati in applicazione della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE.

3. Gli elementi che sono disponibili come fondi propri di base ai sensi dell’articolo 344-

quinquies, commi 1 e 2, del Codice (art 308 ter, paragrafo 9 o 10, della direttiva) se scambiati o convertiti dall’impresa in altri elementi dei fondi propri di base successivamente al 18 gennaio 2015, sono considerati dall’impresa come nuovi elementi dei fondi propri che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 344-quinquies, comma 1, lettera a), o comma 2, lettera a), del Codice (art 308 ter, paragrafo 9, lettera a), o 10, lettera a), della direttiva solvibilità II).

4. Gli elementi che non sono ammissibili come fondi propri solo a causa dell’applicazione

di limiti quantitativi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative adottati in applicazione della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE, sono considerati conformi ai requisiti di cui all’articolo 344-quinquies, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del Codice (art 308 ter, paragrafo 9, lettera b), e 10, lettera b), della direttiva solvibilità II).

Art. 34

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di

solvibilità relative all’esercizio 2016. 3. In deroga a quanto disposto al comma 2, gli articoli 30 e 31 entrano in vigore il giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato esemplificativo 1 (Art. 9 del regolamento) Esempi relativi ai gravami Gli articoli 71 paragrafo 1, lettera o), 73, paragrafo 1, lettera i) e 77 paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati prevedono che qualsiasi transazione che mina la capacità di un elemento dei fondi propri di base di soddisfare i criteri di cui all'articolo 94 della direttiva Solvency II (recepito dall’articolo 44-octies del Codice) sarà considerata un gravame. A fini illustrativi di seguito si riportano alcuni esempi riferiti ai gravami, che tuttavia non esauriscono le possibili casistiche.

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Esempio 1 L’ultima controllante A sottoscrive € 100.000 di capitale sociale dell’impresa di assicurazione controllata B e successivamente B investe €100.000 in azioni o altri elementi dei fondi propri di A. Questa operazione, per l’impresa individuale B, equivale al possesso di azioni proprie. La riserva di riconciliazione di B deve essere diminuita di €100.000. Esempio 2 Un’impresa di assicurazione A sottoscrive € 100.000 di capitale sociale o altri elementi dei fondi propri di un’impresa B (esterna al gruppo assicurativo) e l’impresa B, a sua volta, investe € 100.000 in azioni o altri elementi dei fondi propri di A e ciò è stato attuato allo scopo di aumentare artificiosamente i fondi propri di A. Questa operazione equivale al possesso di azioni proprie. La riserva di riconciliazione dell’impresa di assicurazione A va diminuita di un importo pari all’ammontare dell’investimento di B (€ 100.000). Esempio 3 Nel caso, analogo a quello prospettato all’esempio 2, in cui un’impresa di assicurazione A sottoscrive € 100.000 di capitale sociale o altri elementi dei fondi propri di un’altra impresa B e B, a sua volta, investe € 80.000 in azioni o altri elementi dei fondi propri di A, la riserva di riconciliazione di A va diminuita dell’importo di €80.000. Esempio 4 Si consideri il caso di due imprese assicurative L e N, controllate dall’impresa di assicurazione B, facenti parte di un gruppo in cui C è la holding di partecipazione assicurativa che controlla B. Una banca A, esterna al gruppo, fornisce un prestito subordinato di € 200.000 all’impresa L e uno di € 100.000 all’impresa N, entrambi idonei ad essere classificati come elementi dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione. C fornisce un prestito subordinato di € 300.000 alla banca A. Le operazioni descritte sono connesse ma non costituiscono gravami per i fondi propri delle imprese individuali L e N, in quanto l’erogazione di fondi propri alle imprese L e N, realizzata attraverso la terza parte, costituita dalla banca A, non deriva da finanziamenti nell’ambito della catena di partecipazione interna al gruppo, che partono dalla holding C, e attraverso B, finanziano L e N). Queste operazioni che, come detto, non rilevano ai fini della quantificazione dei fondi propri delle imprese individuali L e N, nell’ottica di gruppo devono essere considerate nel loro insieme ed eliminate per evitare la creazione artificiosa di fondi propri di gruppo. Esempio 5 Si consideri il caso di due imprese assicurative L e N, controllate dall’impresa di assicurazione B, facenti parte di un gruppo in cui C è la holding di partecipazione assicurativa che controlla B. Una banca A, esterna al gruppo, riceve un prestito subordinato di € 200.000 dall’impresa L e uno di € 100.000 dall’impresa N. Allo stesso tempo, C riceve un prestito subordinato di € 300.000 dalla banca A.

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Tali operazioni coinvolgono una parte terza e sono tra loro collegate tuttavia, a differenza dell’esempio 4, costituiscono gravami. Il finanziamento della holding da parte della banca A ha un impatto, indiretto, sui fondi propri delle imprese L e N, e quindi, nella sostanza, l'effetto economico che deriva dalle operazioni descritte, per le imprese L e N, equivale al possesso di azioni proprie. Le riserve di riconciliazione di L e N vanno diminuite, rispettivamente, di € 200.000 e € 100.000 Esempio 6 Una capogruppo A emette sul mercato prestiti subordinati di Livello 2 per € 100.000, garantiti, su base subordinata, dall’impresa assicurativa controllata B. L’impresa A poi investe i € 100.000 ricavati in azioni ordinarie dell’impresa B. Il capitale sociale dell’impresa B, emesso a favore di A, non è classificabile come elemento di livello 1, in quanto è soggetto al gravame rappresentato dalla garanzia utilizzata da A per finanziare l'investimento nel capitale dell’impresa B. Il capitale sociale dell’impresa B, finanziato con l’emissione di prestiti subordinati di Livello 2, deve essere classificato di Livello 2. Esempio 7 Si consideri il caso di un’impresa assicurativa A che controlla un’impresa finanziaria B. L’impresa B emette sul mercato obbligazioni (bonds) di Livello 2 e fornisce un finanziamento infragruppo all’impresa A per € 100.000 alle stesse condizioni. L’impresa A garantisce gli obblighi di pagamento di B, su base subordinata, secondo i medesimi termini delle obbligazioni emesse da B. I fondi propri dell’impresa A (i prestiti subordinati, classificati di livello 2, derivanti dall’operazione) non sono da declassare per gravami, perché sia il finanziamento infragruppo che la garanzia soddisfano i criteri per la classificazione come fondi di Livello 2, soprattutto avuto riguardo al grado di subordinazione. Nell’ottica di gruppo, i suddetti elementi potranno soddisfare i criteri di classificazione dei fondi propri del gruppo solo se le obbligazioni e la garanzia sono subordinati ai crediti di tutti gli assicurati e beneficiari e degli altri creditori non subordinati.