E' l'ora di fotografare! - Lez. 12 il diritto nella fotografia

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Slide a supporto del corso di fotografia gratuito proposta da Civica Mente in collaborazione con gli uffici Informagiovani del Comune di Battipaglia Lez. 12 - Il diritto nella fotografia

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Siti di riferimento per le normative: NORMATTIVA e ALTALEX.

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Foto

Commissionata Noncommissionata

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Commissionata

Ci sono accordiscritti

Non ci sonoaccordi scritti

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Ci sonoaccordi scritti

Legge n°633/1941

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Non ci sono accordiscritti

I diritti sono delcommittente

ECCEZIONE! In casodi ritratti o eventicon ritratto (es.

matrimoni), i dirittisono del fotografo

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Noncommissionate

Cessione deidiritti

Diritti nonceduti

Il fotografo le ha fatte dipropria spontanea volontà

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Cessionediritti

Accordoscritto

Senza accordoscritto

Legge n° 633/41

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Senza accordoscritto

I «negativi» liha il fotografo

I «negativi» liha il cliente

I diritti NONsono stati ceduti

I diritti sonostati ceduti

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Nell’ambito della fotografia analogica, il negativo è il negativo.

Nell’ambito della fotografia digitale il negativo è il file RAW.

PER LAVORO E’ SEMPRE PREFERIBILE SCATTARE IN RAW E NONCEDERE MAIL IL FILE RAW. Quando cedete, pubblicate, mostrate,passate dei «provini» questi devono essere dei JPG epossibilmente non in qualità originale ma in qualità moltoridotta (consigliabile che il lato maggiore non sia più grande di1100 pixel).

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Cosa cedo?

Per quale uso lo cedo?

Per quanto tempo lo cedo?

Per quali canali comunicativi lo cedo?

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RITRATTI e loropubblicazione

DEVO AVEREUN’AUTORIZZAZIONESCRITTA PER POTER

PUBBLICARE

ECCEZIONI

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ECCEZIONI

Il personaggio ritratto èfamoso e pubblico per

cronaca o altre forme digiornalismo

La foto non è unritratto, tutt’al più la

persona è riconoscibilein un contesto pubblico

P.s.: occhio alla definizione di«famoso»! Brad Pitt è«famoso». Lo scemo delquartiere, per quanto noto atutta la città, non è «famoso».

Contesto pubblico: piazze, eventi,luoghi al chiuso ma pubblici.La biglietteria del cinema è luogopubblico; la sala interna delcinema è luogo privato.

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Il fotografo è in origine titolare dei diritti di utilizzo dell'immaginee, di conseguenza "proprietario" del negativo (1 Di chi sono glioriginali delle immagini?)Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per ilfatto di aver realizzato la fotografia (art. 6 della Legge). Adifferenza di altre opere creative, per le immagini fotografiche èdel tutto superfluo il deposito di copie dell'opera presso l'Ufficiodella proprietà artistica, scientifica e letteraria (art. 105). Inpratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolareformalità per essere considerato come titolare dei diritti.Quando si reputi che potrebbe risultare difficile dimostrare ilfatto di essere stati esecutori dell'opera, ci si procurino provedella paternità degli scatti.

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Concretamente, come risaputo, la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97)prevede la distinzione delle immagini fotografiche dividendole in “immaginicreative” e “semplici fotografie.Dato che fra "immagini creative" e "semplici fotografie" non è stata tracciata (népuò esserlo) una netta linea di demarcazione, per ogni singola fotografiaoccorrerebbe valutare se esista effettivamente una componente caratteristicanon tanto della abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suoapporto creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare chel'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non solamente diabilità tecnica.La legge, infatti, prevede che la citazione dell'autore sia obbligatoria (art. 20della legge 633/41 per come modificata da Dpr 19/79), ma solo nel casodell'immagine creativa. Se l'immagine è di questo genere, il nome dell'autore vacitato in ogni caso, anche quando il cliente abbia sostenuto tutte le spese direalizzazione, ed il fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se,invece, si è dinanzi ad immagini non creative, l'obbligo alla citazione dell'autorenon sussiste mai, ad eccezione di espliciti accordi scritti in tal senso.

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«Dimostrare che l'immagine contenga elementi diinterpretazione creativa, e non solamente di abilitàtecnica».

Ecco perché, nelle ultime lezioni di questo corso,abbiamo fatto il passaggio da tecnica fotografica acomunicazione fotografica e fotografia artistica.

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In assenza di accordi scritti, i diritti di utilizzo delle immaginicommissionate passano automaticamente e completamente alcliente, che ha diritto anche al possesso del negativo (art. 88).2)Sempre in assenza di diversi accordi scritti, è sufficiente cedereil negativo al cliente perché questi acquisisca per Legge tutti idiritti di sfruttamento economico dell'immagine (art. 89). Dueesempi che si commentano da soli: al di fuori della sfera diprotezione particolare riservata alle immagini "opere creative",la Legge è di ben scarso aiuto al fotografo, a cui invece tendepericolosi tranelli in caso di disinformazione.

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Per ottenere che l’immagine sia protetta ai sensi della legge 633/41, bastascrivere sulla fotografia il nome e cognome dell’autore e l’anno di produzione.Per le diffusioni all’estero, il nome e cognome va accompagnato dal simbolointernazionale di copyright ©, che è di uso libero.Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per il fatto di averrealizzato la fotografia (art. 6 della Legge). A differenza di altre opere creative,per le immagini fotografiche è del tutto superfluo il deposito di copiedell'opera presso l'Ufficio della proprietà artistica, scientifica e letteraria (art.105). In pratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolare formalitàper essere considerato come titolare dei diritti.

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Il raw non può essere firmato e, d’altra parte, neanche ci interessa farlo…perché NONDOBBIAMO CEDERE I DIRITTI SUL RAW NE’ IL RAW STESSO 8salvo se ne veniamo pagatiprofumatamente).

Poiché esistono software in grado di RICOSTRUIRE IL JPG omettendo la firma…come micomporto?

Mai pubblicare sul net fotografie ad alta qualità. Neanche se il sito (come Flikr) provvedeal ridimensionamento. Adottando tale precauzione è anche possibile omettere la firma.Ma, badate bene, stiamo sempre parlando di «opere creative»…

Come firmare la foto? ACQUISTARE SOFTWARE PER WATERMARKING. I software freespesso non permettono un buon lavoro. I migliori watermaker permettono la firma infiligrana…più difficile da rimuovere senza danni alla foto.

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Riprodurre un’immagine su un CD-Rom che sia destinato ad essere diffuso è l’esatto equivalentedel riprodurla a stampa. Mentre è molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso dellariproduzione per “archiviazione” (su CD, ma anche su disco fisso), è incontestabile che lariproduzione in molti esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunqueautorizzato.Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini perrealizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Data la scarsa controllabilità degliimpieghi multimediali off-line (bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizziilleciti sono scoperti abbastanza di rado e, per questo motivo, prosperano.Attualmente, non esistono dei sistemi realmente sicuri di protezione “fisica” delle immagini. Lechiavi di marcatura elettronica non risolvono il problema alla base: sistemi come Digimarc oSureSign (vedi più avanti) includono un codice di identificazione nell’immagine, ma occorre labuona volontà di chi riproduce la fotografia, per rispettare tale informazione. Un po’ comeapplicare alla bicicletta una targhetta col proprio nome, e sperare che non venga rubata.I sistemi, invece, che introducono una vistosa filigrana, o un marchio o comunque bloccano l’usodell’immagine se non si utilizza la password che testimonia il diritto acquisito, garantiscono laprotezione nel primo impiego. Il file “sprotetto” può poi essere clonato.In pratica, resta unicamente la concreta possibilità di rivalersi su chi ha fatto un utilizzo indebito,una volta che l’illecito viene scoperto.

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Va però fatta un'osservazione di fondo: il watermark sostanzialmente non impedisce innessun modo l'uso della foto, ma semplicemente consente di "tracciare" la paternità delfile in un secondo momento. Per fare un esempio, è un po' come se mettessimo unatarghetta con il nostro nome nascosta sotto il sellino di una bicicletta, lasciata senzalucchetto. Nulla impedisce di rubare la bicicletta, anche se - una volta ritrovata -potremmo dimostrare che si tratta della nostra bici.Alla stessa stregua, un watermark non impedisce il furto della foto, ma la "traccia".

Per impedire fisicamente l'uso di un'immagine digitale il deterrente più efficace (nonassoluto, ma certamente quello con maggior effetto statistico) è lo scrivere nel centrodella foto, con un ingombro di circa un terzo della larghezza dell'immagine, il proprionome e cognome, oppure l'indirizzo del proprio sito, con caratteri semi trasparenti, odeffetto bassorilievo, eccetera (usando i livelli e poi unendo in unico livello è possibileautomatizzare in Photoshop l'azione di marchiatura delle foto).Il sistema è deturpante, ma ragionevolmente sicuro. E' vero che è possibile cancellare lascritta e ricostruire l'immagine sottostante, ma il lavoro necessario è lungo e, e spostal'attenzione del cliente in malafede su altre immagini da "rubacchiare".

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Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini diinformazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dellospettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso dellapersona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solose la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre,sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione.Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o dipatologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignitàdella persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilitàdel volto.Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici,divengano lecitamente pubblicabili.Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisipubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Questo è unaspetto importante: NON significa che sia libera la pubblicazione di immagini di ritratto purchérealizzate in luoghi pubblici. significa, invece, che se il soggetto della fotografia è un avvenimento o unluogo (ad esempio, la piazza della chiesa, gli spalti dello stadio, una manifestazione di piazza) e –incidentalmente – sono riconoscibili delle persone, allora non occorre il loro assenso. Occorrerebbe,invece, se si trattasse di inquadrature isolate su di loro, in quanto il soggetto non sarebbe più il luogo ol’avvenimento, ma proprio il loro ritratto.

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Attenzione però a non confonderel’assenso a farsi ritrarre (quando ilsoggetto è d’accordo sul fatto che losi fotografi) con l’assenso allapubblicazione (concordare sulladiffusione dell’immagine è tutt’altrodiscorso).

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Fornite le vostre disponibilità sulgruppo Facebook «E’ l’ora di…fotografare!»https://www.facebook.com/groups/607241019354539/Dopo aver valutato le esigenze di tutti si comunicherannole date sulla pagina ufficiale facebook di Civica Mente(https://www.facebook.com/CivicaMente.net) e sul sitodi Civica Mente (http://www.civicamente.net).

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