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"Opera tutelata dal plagio su www.patamu.com con numero deposito 75972" EDOARDO COLZANI - STEFANO CONGIUSTI ESDEBITAZIONE - LEGGE 03/2012 LE VIE D’USCITA DALLA CRISI Le procedure Gli effetti delle procedure Elementi ostativi alla procedura Contatti e domande APPENDICE LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

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"Opera tutelata dal plagio su www.patamu.com con numero deposito 75972"

 

EDOARDO COLZANI - STEFANO CONGIUSTI   

ESDEBITAZIONE - LEGGE 03/2012  

LE VIE D’USCITA DALLA CRISI 

➔ Le procedure 

➔ Gli effetti delle procedure  

➔ Elementi ostativi alla procedura 

➔ Contatti e domande 

➔ APPENDICE 

➔ LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

"Opera tutelata dal plagio su www.patamu.com con numero deposito 75972"

INDICE Introduzione 4

Le procedure 6 La procedura per l'accordo del debitore con i creditori 7 La procedura per il piano del consumatore 9 La procedura di liquidazione dei beni 10 I termini della legge 11

Gli effetti delle procedure 13 Automatic Stay: sospensione delle procedure esecutive 13 La procedura di esdebitazione 14

Elementi ostativi alla procedura 15

Contatti e domande 17

APPENDICE 18

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 18 Art. 6 - Finalita' e definizioni 18 Art. 7 - Presupposti di ammissibilita' 19 Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore 20 Art. 9 - Deposito della proposta 21 Art. 10 - Procedimento 23 Art. 11 - Raggiungimento dell'accordo 24 Art. 12 - Omologazione dell'accordo 25 Art. 12-bis - Procedimento di omologazione del piano del consumatore 26 Art. 12-ter - Effetti dell'omologazione del piano del consumatore 27 Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore 28 Art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo 29 Art. 14-bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore 30 Art. 14-ter - Liquidazione dei beni 31 Art. 14-quater - Conversione della procedura di composizione in liquidazione 33 Art. 14-quinquies - Decreto di apertura della liquidazione 33 Art. 14-sexies - Inventario ed elenco dei creditori 34 Art. 14-septies - Domanda di partecipazione alla liquidazione 35 Art. 14-octies - Formazione del passivo 36 Art. 14-novies - Liquidazione 36 Art. 14-decies - Azioni del liquidatore 38 Art. 14-undecies - Beni e crediti sopravvenuti 38 Art. 14-duodecies - Creditori posteriori 39 Art. 14-terdecies - Esdebitazione 39 Art. 15 - Organismi di composizione della crisi 41

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Art. 16 - Sanzioni 43 Art. 17 - Abrogato 44 Art. 18 - Abrogato 44 Art. 19 - Abrogato 45 Art. 20 - Abrogato 45 Art. 21- Entrata in vigore 46

GLI AUTORI 48

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Introduzione

Questo volume nasce dall'esigenza di offrire un testo il più possibile chiaro ed esplicativo dei

contenuti della legge 03/2012, cosiddetta “salva suicidi”, che contiene le disposizioni in

materia di sovraindebitamento del soggetto non fallibile. Nella nostra esperienza

professionale di avvocato e commercialista che ogni giorno utilizzano la legge 03/2012, ci

siamo accorti che di questa legge si parla troppo spesso senza cognizione di causa

confondendo la disciplina sul sovraindebitamento con una sorta di condono di tutti i debiti. Al

contrario, come si cercherà di mostrare in questo manualetto, la legge sul

sovraindebitamento è strutturata a tutti gli effetti come una procedura concorsuale e la

liberazione dei debiti è un beneficio e non un diritto per il debitore, il quale pertanto deve

conferire propri beni ai creditori nell'ottica di un soddisfacimento generale. Troppo spesso

molte società di consulenza promettono al soggetto sovraindebitato la liberazione di tutti i

debiti a fronte di un sacrificio minimo o inesistente. Con ciò, queste società stanno

semplicemente speculando su una situazione di crisi e indigenza dell'utente finale, a volte

costretto a pagare ingenti compensi per il servizio di consulenza. Lo scopo di questo

manuale è pertanto quello di correttamente informare sui contenuti della legge 03/2012 al

fine di rendere il cittadino più consapevole nella scelta di accesso alla procedura di

sovraindebitamento. Questo manuale ha un taglio pratico e schematico e non si dilunga

eccessivamente su questioni teoriche. Lo scopo è rendere disponibile al debitore

sovraindebitato un piccolo vademecum/una guida per orientarsi, ferma restando ovviamente

la necessità di essere supportato da specialisti nella predisposizione del Piano e prima

ancora nella valutazione dei requisiti per accedere alla procedura ex legge 03/2012. Questo

volume è il frutto del confronto sul campo da parte di due professionisti, un avvocato un

commercialista, che quotidianamente operano con i Tribunali assistendo i debitori nella

predisposizione e presentazione di piani del consumatore, accordi del debitore con i creditori

e piani liquidatori ex legge 03/2012. L'esperienza sul campo è altresì integrata dalla

partecipazione costante a corsi di aggiornamento e perfezionamento sul tema. La disciplina

sul sovraindebitamento è relativamente giovane, risalendo al 2012, e le applicazioni pratiche

ancora scarse rispetto alle altre procedure concorsuali (fallimento, concordato, accordi di

ristrutturazione). Il bilancio che si protrarrà sino ad oggi per la disciplina sul

sovraindebitamento è negativo e deludente. Troppo spesso si assiste, infatti, a dichiarazioni

di improcedibilità del ricorso ex legge 03/2012 conseguenti ad una eccessivamente rigida

interpretazione della legge. Molto spesso l'analogia con le procedure concorsuali viene

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spinta a tal punto da far dire alla legge cose che la legge non voleva dire ( UBI LEX VOLUIT

DIXIT UBI NOLUIT TACUIT, per usare un latinismo molto in voga tra i giuristi). Questo

manuale si indirizza, pertanto, anche agli operatori del diritto e l'ottica di valorizzare il dato

testuale della legge e la ratio sottesa alla richiesta, che è quella di tutelare il debitore

garantendogli la possibilità di ripartire (Fresh Start), consentendo al contempo al sistema

economico di rigenerarsi. L'obiettivo per cui nasce questo manuale è quello di stimolare un

confronto costante e continuo sulla legge, in particolare tra gli operatori del diritto e al

contempo rendere accessibile comprensibile agli utenti esterni le dinamiche, non sempre

accessibili, della giurisprudenza di merito e di legittimità. Proprio nell'ottica di tenere aperto il

confronto, gli autori si riservano sin da ora la pubblicazione di aggiornamenti e di edizioni

successive, anche in considerazione del progetto di legge Rordorf e della possibile

approvazione di un codice dell’insolvenza che disciplini l’intera materia delle procedure

concorsuali e delle crisi da sovraindebitamento. Il presente manuale si compone di due parti.

Una prima parte contiene in maniera schematica una sintesi di ciascuna delle tre procedure

previste dalla legge e per la precisione accordo coi creditori, piano del consumatore e

procedura di liquidazione, con alcuni specchietti riassuntivi sulle questioni più importanti e

sui termini di legge previsti per ciascun adempimento.

La seconda parte contiene la selezione degli articoli più rilevanti della legge distinti per

procedure.

Il manuale che si propone vuole essere uno strumento snello e operativo, non certo un

manuale universitario, ed ha natura meramente divulgativa.

Gli autori si rendono disponibili a un confronto costante con chi fosse interessato ad

approfondire: alla fine del volume si trovano a tal proposito le indicazioni per instaurare un

contatto. Nel volume si trovano link ai siti degli autori, contenenti specifici approfondimenti.

Per realizzare questa breve guida, che ti illustrerà e chiarirà molti aspetti della procedura e

probabilmente ti aiuterà ad orientarti in questo mondo, ci sono volute moltissime ore di

lavoro. Saremmo felici se volessi scrivere una recensione positiva sul contenuto di questo

volume direttamente sui nostri siti ai seguenti link:

https://studiolegalecolzani.com/2018/01/03/esdebitazione-legge-03-2012-le-vie-duscita-dalla

-crisi/

http://www.ilprofessionistalibero.eu/esdebitazione-legge-03-2012/

Grazie!!

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IL SOVRAINDEBITAMENTO ED IL SOVRAINDEBITATO La definizione di “sovraindebitamento” si ricava dalla normativa all’art. 6 comma 2 lett. a):

per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante

difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità' di

adempierle regolarmente. In tale definizione sono sicuramente di rilievo il lato economico di

squilibrio tra le passività correnti e le attività correnti (Crisi) e il lato giuridico ovvero il

perdurante inadempimento delle obbligazioni assunte (Insolvenza) che si possono

sintetizzare e volgarmente definire come un eccesso di debiti rispetto all’incasso quotidiano

e il non riuscire a rispettare i contratti stipulati entro i termini definiti.

Le procedure Al fine di risolvere la situazione di indebitamento del soggetto non fallibile, la norma prevede

tre modelli di procedura che possono così definirsi:

● Piano del consumatore;

● Accordo;

● Liquidazione del patrimonio.

A seguire saranno esposti e sintetizzati i singoli modelli nelle loro linee essenziali.

La scelta tra il modello più utile al debitore dovrà essere concordata assieme al

professionista individuato all’interno di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) , 1

sulla base della ricostruzione dell’attivo disponibile e dell’ammontare dei debiti, oltre che in

considerazione della natura dei debiti, delle prospettive di accordo con i creditori e della

concreta possibilità di falcidia.

Si consideri che:

● il Piano del Consumatore è dedicato al consumatore, definito dalla stessa legge

all'art. 6 come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni

esclusivamente per scopi estranei all'attività' imprenditoriale o professionale

eventualmente svolta.)”

● L’accordo è dedicato sia al consumatore (anche se quest’ultimo gode dello

strumento privilegiato del piano), sia al soggetto non consumatore ovvero l’impresa

1 Legge 202/2014 Art. 2 c.1 l.d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

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non fallibile o il privato che abbia contratto obbligazioni connesse all’attività 2

d’impresa.

● La Liquidazione dei beni rappresenta l’extrema ratio, la soluzione più drastica per il

debitore, sia esso consumatore o altro soggetto non fallibile, in quanto consiste nello

spoglio da parte del debitore di tutti i suoi beni per soddisfare le esigenze del ceto

creditorio

Per accedere alle procedure delineate dalla legge 03/2012 dunque il debitore deve prima di

tutto individuare un Organismo di Composizione della Crisi, costituito ai sensi del DM

202/2014 . 3

La procedura per l'accordo del debitore con i creditori

1. Si redige un’istanza di richiesta rivolta all’Organismo di Composizione della Crisi per

avere accesso alla procedura. Tale richiesta dev’essere corredata di adeguata

documentazione a esplicitare la situazione di sovraindebitamento come indicato 4

dalla stessa norma all'art.9 comma 2 ; 5

2 Ovvero colui che non soddisfi i requisiti di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale , esclusi gli enti pubblici . Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.” 3 Il regolamento di cui al DM 202/2014 istituisce il Registro degli Organismi di Composizione della Crisi presso il Ministero della Giustizia, articolato in due sezioni, la Sezione A ( Si iscrivono di diritto gli ordini professionali di avvocati, ODCEC, notai, organismi di conciliazione istituiti presso le CCIAA, segretariato sociale) e la Sezione B (Si iscrivono gli organismi costituiti dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni dalle istituzioni universitarie pubbliche) 4 In appendice l’elenco dei documenti necessari 5 Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità' del piano, nonché' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

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2. Il procedimento si apre con il deposito di una proposta di accordo da parte del

sovraindebitato presso il tribunale di residenza/sede principale (nel caso di attività);

3. La proposta dev’essere presentata a cura dell’ OCC all’Agente della Riscossione e

degli uffici fiscali individuati e contenere l’indicazione di eventuali contenziosi

pendenti, entro tre giorni;

4. Il procedimento si svolge secondo il rito camerale di cui all’ art. 737 c.p.c. ; 6

5. Il soggetto legittimato a proporre la domanda è il debitore, con l’assistenza tecnica di

un Avvocato;

6. In seguito al vaglio dell’ OCC i documenti obbligatori da depositare sono i seguenti:

A. il piano di ristrutturazione del debito;

B. elenco creditori con le somme dovute;

C. elenco beni con atti di disposizioni compiuti negli ultimi 5 anni;

D. dichiarazione dei redditi ultimi tre anni ed elenco spese correnti per il

sostentamento, composizione del nucleo familiare e certificato stato famiglia;

E. scritture contabili ultimi 3 esercizi con attestazione di conformità all'originale

se attività d’impresa;

7. Il piano di ristrutturazione del debito di cui al punto 6 a) dev’essere preventivamente

attestato dal Gestore della Crisi incaricato; 7

8. Sulla base del piano si cercano i consensi dei creditori, che devono raggiungere il

60% dei crediti complessivi per poter ottenere l’omologa dello stesso piano. Alcuni

creditori sono esclusi dal voto:

A. I creditori ipotecari (salvo rinuncia al privilegio);

B. I parenti fino al quarto grado;

Ai fini del computo del 60% dei crediti, vale la regola del silenzio-assenso: la

mancata espressione di voto è considerata come tacita accettazione;

9. Con il deposito della domanda presso il Tribunale competente, viene disposta la

pubblicità della proposta e la fissazione di un’udienza per il contraddittorio tra

debitore e ceto creditorio. Tale udienza non deve andare oltre i 60 giorni dal deposito

della domanda ed i creditori devono essere informati almeno 30 giorni prima;

10. Tale decreto SOSPENDE le azioni esecutive individuali (nuove e già in essere);

6 I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. 7 Legge 202/2014 Art. 2 c.1 l.f)«gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

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11. In tale fase si valuta la fattibilità del piano sotto i profili economici e giuridici,

provvedendo inoltre alla raccolta dei consensi dei creditori, considerando che

l'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta;

12. L’udienza con il contraddittorio delle parti permette ai creditori di segnalare al giudice

eventuali condotte fraudolente commesse dal debitore in loro danno;

13. Raggiunta la maggioranza pari al 60% dei crediti, l'Organismo di Composizione della

Crisi trasmette una relazione ai creditori i quali hanno il termine di 10 giorni per

sollevare contestazioni;

14. Passato il periodo sopraindicato di 10 giorni l’organismo manda la relazione al

giudice e l’attestazione di fattibilità del piano;

15. Il giudice dispone l’omologa verificando però il raggiungimento della percentuale del

60% di consensi tra i creditori ed il pagamento integrale dei crediti impignorabili e

tributari (in particolare i tributi UE, IVA e le ritenute operate e non versate);

16. L’omologazione obbliga tutti i creditori, anche i non aderenti.

Per qualsiasi ulteriore questione o domanda in merito agli aspetti legali o fiscali connessi, si

rimanda al costante approfondimento sui siti web degli autori:

Dott. Stefano Congiusti - www.ilprofessionistalibero.eu - contatti

Avv. Edoardo Colzani - www.studiolegalecolzani.com - contatti

Inviateci i Vostri pareri, critiche o questioni relative, saremo felici di risponderVi.

La procedura per il piano del consumatore

1. Si redige un’istanza di richiesta rivolta all’Organismo di Composizione della Crisi per

avere accesso alla procedura. Tale richiesta dev’essere corredata di adeguata

documentazione a esplicitare la situazione di sovraindebitamento come indicato 8

dalla stessa norma all'art.9 comma 2 ; 9

2. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione

particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

A. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal

consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

8 In appendice l’elenco dei documenti necessari 9 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità' del piano, nonché' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

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B. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore di adempiere le

obbligazioni assunte;

C. il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;

D. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai

creditori;

E. il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione

depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla

probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

3. Oltre ai controlli precedentemente indicati per l’accordo del debitore, il giudice nel

contesto del piano del consumatore dovrà verificare anche gli atti in frode ai creditori.

4. Nella procedura per il piano del consumatore non è previsto il consenso dei creditori,

considerando tuttavia la valutazione del giudice sulla meritevolezza, la presenza

dell’Organo di Composizione della Crisi e la possibilità di contestare la convenienza

del piano in fase di omologazione.

Per qualsiasi ulteriore questione o domanda in merito agli aspetti legali o fiscali connessi, si

rimanda al costante approfondimento sui siti web degli autori:

www.ilprofessionistalibero.eu - contatti

https://studiolegalecolzani.com - contatti

Inviateci i Vostri pareri, critiche o questioni relative.

La procedura di liquidazione dei beni

1. Si redige un’istanza di richiesta rivolta all’Organismo di Composizione della Crisi per

avere accesso alla procedura. Tale richiesta dev’essere corredata di adeguata

documentazione a esplicitare la situazione di sovraindebitamento come previsto 10

dall’art. 9 comma 2 della legge;

2. L’OCC predispone una relazione particolareggiata nella quale specifica lo stato

patrimoniale, le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’incapacità per il debitore di

far fronte alle obbligazioni, l’esistenza di eventuali atti già impugnati dai creditori.

3. La procedura si apre con decreto del Giudice, nel quale viene nominato un

Liquidatore. Il Giudice è tenuto a verificare l’assenza di atti in frode ai creditori

nell’ultimo quinquennio.

4. Sono esclusi per legge dalla liquidazione i seguenti cespiti: 1. crediti impignorabili ai

sensi dell’art. 545 cpc, 2. crediti aventi natura alimentare e di mantenimento 3. i frutti

10 In appendice l’elenco dei documenti necessari

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derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i

frutti di essi.

5. Col decreto di apertura della liquidazione il Giudice sospende ogni azione esecutiva,

sequestro conservativo, acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da

parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed ordina di dare pubblicità alla

procedura.

6. Il liquidatore nominato procede all’inventario dei beni ed invita i creditori a partecipare

alla liquidazione con apposita domanda, nella quale specificare i propri crediti;

7. Ricevute le insinuazioni/domande di partecipazione, il liquidatore forma un progetto

di stato passivo, che sottopone ai creditori per le loro osservazioni da formularsi in un

termine di 15 giorni.

8. Il liquidatore, entro 30 giorni dall’inventario, è altresì tenuto a elaborare un

programma di liquidazione, cui dovrà attenersi.

9. Il liquidatore deve assicurare, con adeguate forme di pubblicità la massima

informazione e partecipazione degli interessati.

Per qualsiasi ulteriore questione o domanda in merito agli aspetti legali o fiscali connessi, si

rimanda al costante approfondimento sui siti web degli autori:

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Inviateci i Vostri pareri, critiche o questioni relative.

I termini della legge

Descrizione Termini

Accordo del debitore

Per il pagamento dei creditori muniti di

privilegio, pegno o ipoteca è prevista la

moratoria di un anno ad eccezione di

prevista liquidazione sugli stessi beni.

1 anno (Art.8 c.4)

Termine per integrazioni documentali

innanzi al giudice

Non oltre 15 giorni (Art.9 c. 3ter)

Udienza per il contraddittorio con i creditori

in una procedura di Accordo del Debitore

Entro 60 giorni dal decreto di apertura

(Art.10)

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Comunicazione dell’udienza ai creditori Almeno 30 gg prima della fissazione

dell’udienza per il contraddittorio (Art.10)

Consenso del creditore o modifica Almeno 10 giorni prima dell’udienza per il

contraddittorio con i creditori (Art.11)

L’accordo del debitore cessa di produrre

effetti

a 90 giorni dalle scadenze previste per il

pagamento delle amministrazioni pubbliche

ed enti di previdenza obbligatori (Art. 11

c.5)

Contestazioni all’accordo del debitore Entro 10 giorni dal ricevimento della

relazione (Art.11)

Omologazione accordo del debitore Entro 6 mesi dalla presentazione della

proposta (Art.12)

Piano del consumatore

Per il piano del consumatore tra il deposito

della documentazione e l’udienza di

apertura

Non più di 60 giorni (Art.12bis)

L’OCC comunica ai creditori la proposta Almeno 30 gg prima dell’udienza per

l’omologa (Art.12 bis)

Omologazione Entro 6 mesi dalla presentazione della

proposta (Art.12bis)

Annullamento dell’accordo/piano Entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2

anni dall’ultimo adempimento previsto

(Art.14 c.1)

Risoluzione dell’accordo/piano Entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 1

anno dall’ultimo adempimento previsto (Art.

14 c.2)

Comunicazione della liquidazione all’ AdR,

uffici fiscali,enti locali

Entro 3 gg dal deposito della proposta

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Liquidazione dei beni

Verifica atti in frode ai creditori per

procedere con liquidazione

Assenza di atti in frode negli ultimi 5 anni

(Art.14 Quinquies c.1)

Osservazioni alla formazione del passivo

del liquidatore

Termine di 15 gg (Art. 14 Octies)

Se ci sono osservazioni al piano passivo

del liquidatore

si va da 15 gg in 15 gg per ogni

osservazione (Art. 14 Octies)

Termine per la formazione dell’inventario di

liquidazione

30 gg dall’apertura della procedura (Art. 14

novies)

Durata minima di una liquidazione 4 anni

Dall'esdebitazione compiuta ad un’altra 8 anni

Eventuali impieghi lavorativi del

sovraindebitato

per 4 anni dalla liquidazione deve aver

svolto un’attività adeguata (Art. 14

Terdecies)

Il provvedimento di esdebitazione arriverà entro l’anno successivo alla

chiusura della liquidazione (Art. 14

Terdecies)

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento (Art. 14

Terdecies)

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Gli effetti delle procedure

Automatic Stay: sospensione delle procedure esecutive L’accesso alla procedura di sovraindebitamento può determinare la sospensione delle

procedure esecutive iniziate, precedentemente rispetto all’accesso alla procedura, dai

creditori nei confronti del debitore.

La sospensione non si ha con la semplice richiesta del debitore di nomina dell’OCC e/o di

accesso a una delle tre procedure, ma presuppone sempre l’apertura della procedura a

seguito di provvedimento giudiziale.

La sospensione opera automaticamente per l’accordo (art. 10 comma 1 lettera c ) e la 11

procedura di liquidazione (art. 14 quinquies ), mentre è a discrezione del Giudice per 12

quanto riguarda il piano del consumatore (art. 12 bis comma 2 ). 13

La sospensione ha come fine quello di evitare che determinati creditori, nel corso della

procedura, possano acquisire posizioni di vantaggio rispetto agli altri, sottraendo a proprio

vantaggio cespiti e risorse.

La procedura di esdebitazione Col termine “esdebitazione” si fa riferimento al beneficio consistente nella liberazione del

debitore da tutti i debiti. Per quanto spesso impropriamente utilizzato con riguardo in

generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il termine in

senso tecnico è da correlarsi alla procedura di liquidazione dei beni. E’ infatti all’esito della

11 c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 12 b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; 13 2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

13

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procedura liquidatoria che, ai sensi della legge 3/2012, il debitore può attivare la procedure

di esdebitazione.

Tale procedura è prevista dal legislatore esclusivamente per la liquidazione, mentre l’effetto

esdebitatorio è da considerarsi automatico per l’accordo e per il piano del consumatore.

La disciplina dell’esdebitazione all’esito della procedura liquidatoria ricalca la disciplina di cui

alla legge fallimentare (articoli da 142 a 145).

Perchè il debitore sovraindebitato possa beneficiare dell’esdebitazione occorre che:

1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;

2. non abbia ritardato l’espletamento della procedura;

3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;

4. non sia stato condannato definitivamente per uno dei reati previsti dall’art. 16 l.

03/2012;

5. abbia svolto nei 4 anni successivi al deposito della domanda un’attività produttiva e

non abbia rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo;

6. abbia soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di

apertura della liquidazione.

L’esdebitazione è esclusa quando:

1. il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al debito colposo e

sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;

2. il debitore, nei 5 anni precedenti o nel corso delle medesime procedure, ha compiuto

atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri.

In ogni caso, la legge esclude dall’esdebitazione 3 categorie di debiti:

1. debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

2. debiti da risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale oltre che per le sanzioni

penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti

estinti;

3. debiti fiscali accertati successivamente alla procedura, anche se aventi causa

anteriore.

Dopo aver verificato le condizioni e le cause di esclusione il Giudice dichiara inesigibili nei

confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente: in ciò si sostanzia l’effetto di

esdebitazione e cioè, volgarmente parlando, la cancellazione di ogni debito pregresso.

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Elementi ostativi alla procedura Senza addentrarsi nei tecnicismi, di seguito si elencano una serie di ipotesi contemplate

dalla legge al verificarsi delle quali, il debitore sovraindebitato è “punito” con la preclusione

dei benefici di cui alla legge 03/2012:

1. mancata consegna all’OCC di tutta la documentazione necessaria a ricostruire le

cause del sovraindebitamento;

2. mancata indicazione all’OCC degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;

3. occultamento di beni e sottrazione di risorse dall’attivo;

4. atti in frode ai creditori;

5. mancato adempimento delle obbligazioni di cui al piano e mancata costituzione delle

garanzie nello stesso previste;

6. mancato pagamento nel termine di 90 giorni delle somme dovute ai titolari di crediti

impignorabili alle amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali ed assistenziali

obbligatori

7. un ricorso al debito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;

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Contatti e domande

Per approfondire le tematiche trattate in questo breve Vademecum o se volete porre delle

domande aperte agli autori vi lasciamo i seguenti link a cui scriverci:

http://www.ilprofessionistalibero.eu/messaggio/

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lavoro. Saremmo felici se volessi scrivere una recensione positiva sul contenuto di questo

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-crisi/

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APPENDICE

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Vigente al: 15-12-2017

Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI

ESTORSIONE

omissis

CAPO II PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE PRIMA PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

§ 1 Disposizioni generali

Art. 6 - Finalita' e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né'

assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della

procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.Con le medesime finalità', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. 2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina

la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva

incapacità' di adempierle regolarmente;

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b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni

esclusivamente per scopi estranei all'attività' imprenditoriale o professionale

eventualmente svolta.(1)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012,

n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 7 - Presupposti di ammissibilita' 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli

organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del

tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,

assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come

attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi

costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle

ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del

pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo'

anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Il gestore e' nominato dal giudice.

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1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il

consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di

composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale

competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al

comma 1.

2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e

14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua

situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in

stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della

crisi secondo le disposizioni della presente sezione. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012,

n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei

debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la

fattibilità' dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità'.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

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3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da

parte di chi svolge attività' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i

consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

e successive modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto

dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,

e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni

antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono

destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di

recupero da sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il

rimborso di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del

consumatore.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012,

n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 9 - Deposito della proposta 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o

sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il

tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il

tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura

dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,

anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del

proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di

eventuali contenziosi pendenti.

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2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con

l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di

disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli

ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità' del piano, nonché' l'elenco delle spese

correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della

composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì' le scritture contabili degli

ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal

consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore di adempiere le obbligazioni

assunte;

c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal

consumatore a corredo della proposta, nonché' sulla probabile convenienza del

piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai

soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti

non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto

dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012,

n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

§ 2 Accordo di composizione della crisi

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Art. 10 - Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 , 8 e 9, fissa

immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione , almeno trenta

giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o

la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto . .

..Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono

decorrere piu' di sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in

cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle

imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di

beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione

della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa

definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni

esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione

sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori

aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di

crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori,

dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione

dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di

omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza

l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e'

stata eseguita la pubblicita' del decreto.

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c) , le prescrizioni rimangono sospese

e le decadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

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6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che ha

pronunciato il provvedimento. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012,

n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 11 - Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di

composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta,

come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10,

comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini

in cui e' stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia

raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori

muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale

pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non

hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al

diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati

ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini

fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno

prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del

debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente

stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue

integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti

secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di

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previdenza e assistenza obbligatorie.L'accordo è' altresì' revocato se risultano compiuti

durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede

d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile,

innanzi al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che lo ha pronunciato. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 12 - Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i

creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di

cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi

al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.

Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice

la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché' un'attestazione definitiva

sulla fattibilità' del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando

tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha

verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'

del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei

crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha

aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza

dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto

dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata

dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del

codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si

propone al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che ha pronunciato il

provvedimento.

3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e'

stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo

posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

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3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della

proposta.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di

mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7,

comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al

tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e

seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di

diniego, si propone al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che ha pronunciato

il provvedimento.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.Gli atti, i

pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non

sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da

finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono

prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

§ 3 Piano del consumatore

Art. 12-bis - Procedimento di omologazione del piano del consumatore

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata

l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza,

disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno

trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito

della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di

sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici

procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità' del piano, il giudice,

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con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il

provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneità' dello stesso ad assicurare il pagamento dei

crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e

risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei

crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la

ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il

sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle

proprie capacità' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento

una forma idonea di pubblicità'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a

terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura

dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara

l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del

piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto

dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla

sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della

proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 12-ter - Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non

possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori

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non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di

prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e'

stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o

titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei

coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di

crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.

L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica

l'articolo 12, comma 4. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

211, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento

ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore,, il giudice, su proposta

dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via

esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267. 1

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte

nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai

creditori ogni eventuale irregolarità'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione

di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il

giudice investito della procedura.

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3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo

e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei crediti impignorabili e

dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e

ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti

di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo , ivi compresa la trascrizione del decreto di cui

agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di

pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di

esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 1

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del

piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata

eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

1

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla

presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di

quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte

destinata ai creditori garantiti.

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile

per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di

composizione della crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai

paragrafi 2 e 3 della presente sezione 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera p che al comma 3 del presente

articolo "le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all'accordo

o al piano del consumatore»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in

contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato

o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero

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dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di

annullamento.

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in

ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento

previsto.

2. Se il proponente non adempie . . . agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie

promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per

ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione

dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza,entro sei mesi dalla

scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo

adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi

in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e

seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio

non può' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del

consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara

cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

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a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo,

ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente

simulate attivita' inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie

promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile

anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di

decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza

del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di

decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del

termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i

diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6.Si applica l'articolo 14, comma 5 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

SEZIONE SECONDA

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-ter - Liquidazione dei beni 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di

sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui

all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

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2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e

3.

3. Alla domanda sono altresì' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante

specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che

deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore

persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le

obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a

corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui

al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso

gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non

consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del

debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e

cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento

suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo

patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli

interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non

siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli

2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-quater - Conversione della procedura di composizione in liquidazione

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il

contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di

composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio

nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del

piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione e'

altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di

risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del

consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause

imputabili al debitore. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-quinquies - Decreto di apertura della liquidazione

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata

l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura

di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

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a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore,

da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa

definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari

o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di

liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso

in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la

trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore

ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a

cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di

liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni

successivi al deposito della domanda. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-sexies - Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità' della documentazione

di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai

creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose

mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:

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a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a

mezzo di posta elettronica certificata e purché' vi sia prova della ricezione, la domanda

di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con

l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le

successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra

utile informazione. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto."

Art. 14-septies - Domanda di partecipazione alla liquidazione

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione

di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalita' del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la

descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione

della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o

l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

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Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-octies - Formazione del passivo

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un

progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e

immobili di proprieta' o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati,

assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare

con le modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone

comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine

di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e

lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette

gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del

passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-novies - Liquidazione 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un

programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la

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cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della

procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di

liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le

pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se

oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al

deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in

esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite

procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime

effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,

assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione

degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa

degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando

ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti

di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di

liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può' subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al

programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione

della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche'

di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo

14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.

4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori

esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di

pubblicità' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal

regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non

prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice

dispone, con decreto, la chiusura della procedura. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

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articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-decies - Azioni del liquidatore 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la

disponibilità' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo

svolgimento dell'attivita' di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il

liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella

liquidazione. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-undecies - Beni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di

liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le

passività' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al

periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

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Art. 14-duodecies - Creditori posteriori 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita'

di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere

esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di

cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con

esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per

la parte destinata ai creditori garantiti.(1)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-terdecies - Esdebitazione

1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui

nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte

le informazioni e la documentazione utili, nonché' adoperandosi per il proficuo svolgimento

delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della

procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti

dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attivita' produttiva

di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni

caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza

giustificato motivo, proposte di impiego;

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f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al

decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione e' esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito

colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità' patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel

corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti

dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di

favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché' per

le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a

debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle

procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati

successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro

l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente

soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi

confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti

possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte

al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori,

se risulta:

a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2,lettera b);

b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo,

ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita'

inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che ha

pronunciato il provvedimento. 1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Organismi di composizione della crisi 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità' determinati con il

regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29

dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai

sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini

professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di

diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il

Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2,

sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le

condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione

e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione dei compensi e dei

rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività' degli stessi

devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

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5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e

seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione

del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei

documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice

nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.

Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo

indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale

degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni

altro caso,a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies,

comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del

presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di

gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi

possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e

successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o

dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i

compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle

procedure di concordato preventivo, quanto alle attivita' di cui alla sezione prima del

presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui alla sezione

seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal presente capo, il giudice e,

previa autorizzazione di quest'ultimo,gli organismi di composizione della crisi possono

accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista

dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre

banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo

30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle

disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta

per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita'

e puntualita' nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati

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personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23

dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e

conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti

contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e'

data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla

distruzione medesima.

1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 16 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a

due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla

sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o

dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del

presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o

distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria

ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua

pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la

durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

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2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui

all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati

contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità' del piano ai

sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12,

comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da

1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di

composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che

cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del

suo ufficio.1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 17 - Abrogato ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 18 - Abrogato ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

1

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto."

Art. 19 - Abrogato ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 20 - Abrogato ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221,

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.

221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente

articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello

della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

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Art. 21- Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L. 3/2012 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

1. Certificato di residenza e stato di famiglia

2. Carta di identità e codice fiscale

3. Partecipazioni societarie

4. Carichi pendenti Procura della Repubblica

5. Dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni

6. Cassetto fiscale Agenzia Entrate

7. Estratto ruolo Equitalia aggiornato

8. Carichi pendenti Agenzia Entrate

9. Posizione contributiva (Riepilogo INPS)

10. Contratto di lavoro

11. Rapporti bancari attivi (conto corrente, leasing, mutui, fidejussioni...)

12. Mutui/Finanziamenti in essere

13. Visura Centrale Rischi

14. Elenco beni intestati

15. Contratti di locazione

16. Visura Pra

17. Visure immobiliari

18. Titoli azionari, obbligazionari, partecipazioni...

19. Atti Giudiziari relativi a procedure esecutive/cause civili (decreti ingiuntivi, atti di

precetto, pignoramenti, sequestri)

20. Report spese mensili per le esigenze di vita proprie e dei familiari il più possibile

dettagliato

21. Relazione sulle cause del sovraindebitamento

22. Elenco debiti e crediti

23. Esistenza di accordi in corso con i creditori (anche rateazioni in essere,

sospensioni…)

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GLI AUTORI

Avv. Edoardo Colzani (Ph.D.), Avvocato, abilitato come Gestore della Crisi, si occupa di

diritto societario, bancario e fallimentare.

https://studiolegalecolzani.com/avv-edoardo-colzani-ph-d/

Dott. Stefano Congiusti, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, abilitato come

Gestore della Crisi, si occupa di consulenza societaria, fiscale, bancaria, crisi d’impresa,

sovraindebitamento.

http://www.ilprofessionistalibero.eu/chi-sono/

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