Dott. G.Miscetti Dott.ssa P.Bodo Dott.E.P.Abbiritti · della percezione del rischio e della...

22
Dott. G.Miscetti Dott.ssa P.Bodo Dott.E.P.Abbiritti U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ASL2 - PERUGIA

Transcript of Dott. G.Miscetti Dott.ssa P.Bodo Dott.E.P.Abbiritti · della percezione del rischio e della...

Dott. G.Miscetti Dott.ssa P.Bodo

Dott.E.P.Abbiritti

U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ASL2 - PERUGIA

Profonda e repentina innovazione tecnologica (informatizzazione, progressiva sostituzione del lavoro

meccanico manuale..)

Intenso rapido mutamento del contesto sociolavorativo (invecchiamento della mano d’opera italiana, incremento di lavoratori stranieri in particolari ambiti, globalizzazione del

lavoro, crisi economica, frammentazione produttiva..)

Modifica delle politiche e dei rapporti di lavoro (nuove forme contrattuali, ruolo sindacale,

flessibilità/precarietà..)

IL CONTESTO

Calo tendenziale degli eventi in

termini assoluti e di incidenza

nel 2010 meno di 1000 morti: prima volta nel dopo guerra

INFORTUNI SUL LAVORO

uso di mezzi in movimento: prima

causa di morte (50% circa dei casi mortali)

GLI INFORTUNI

FENOMENO INFORTUNISTICO

Fattori organizzativi,

procedurali e

comportamentali

Fattori inerenti la sicurezza fisica e meccanica luoghi, impianti, attrezzature

Piccola dimensione aziendale (oltre il 75% degli eventi i aziende con <10 addetti)

Incremento tendenziale, con aumento delle (nuove)

patologie correlate al lavoro e diminuzione di alcune tecnopatie tradizionali

MALATTIE PROFESSIONALI

Incremento casi di tumore di natura professionale

Mesoteliomi in Italia 2020 2030

750

500

250

0

1970 1980 1990 2000

1000

2010

“The European mesothelioma

epidemic” J. PETO et Al., British Journal of Cancer1999

PROGETTO AGRICOLTURA SICURA PROBLEMI

Gran parte della lesività infortunistica, anche grave o mortale, si riscontra presso imprese di piccole

dimensioni o coltivatori diretti o persone non più in attività, con l’uso di attrezzature obsolete

Necessità di migliorare i livelli di controllo sulla conformità delle attrezzature agricole

Necessità di aumentare le conoscenze specifiche tra gli operatori delle associazioni consulenti delle piccole

imprese agricole

Indagine su un campione di 77 piccole imprese agricole, con verifica dei requisiti di sicurezza delle attrezzature

utilizzate ed emissione di eventuali provvedimenti

ATTREZZATURE ESAMINATE NEL 2012 = 200

NON CONFORMITA’ = 25

Attivazione di un intervento formativo specifico sui temi della percezione del rischio e della sicurezza in

agricoltura, rivolto agli operatori/consulenti delle associazioni agricole

PROGETTO AGRICOLTURA SICURA LE AZIONI

principi generali di prevenzione

DL 81/08

requisiti essenziali di sicurezza

delle macchine

allegato I DL 17/2010

(nuova 42/2006 CE)

G.Miscetti – Medico del Lavoro, Perugia

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE

SICUREZZA MACCHINE

DL 17/2010

DIRETTIVA MACCHINE

REGOLAMENTO

• COSTRUTTORE

• MANDATARIO

DL 81/08

E ALTRE NORME DI SICUREZZA

• DATORE DI LAVORO

• DIRIGENTE

• PREPOSTO

• LAVORATORE

• PROGETTISTA

• FABBRICANTE, FORNITORE

• INSTALLATORE

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (D.Lvo 17/2010)

MARCATURA CE DICHIARAZIONE/CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’

ISTRUZIONI D’ USO (fabbricante..fascicolo tecnico..)

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al c.2, le attrezzature di lavoro

messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al c.1, e

quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione.. di norme

comunitarie di prodotto, devono essere conformi .. ALLEGATO V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al c.2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei

DM.. art.395 DPR 547/55 ovvero art. 28 D.Lvo 626/94.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il DDL mette a disposizione..attrezzature conformi ai RES..

2. All'atto della scelta.. prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature .. 3. Il DDL … adotta misure.. tra le quali.. ALLEGATO VI.

4. Il DDL prende le misure necessarie affinché.. le attrezzature : 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione.. corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei RES stabilite con specifico provvedimento adottato.. Art.18, c.1, z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Articolo 22 ‐ Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di

lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute

e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di

protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in

materia.

Articolo 23 ‐ Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza.. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a

procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente,

dalla relativa documentazione.

Articolo 24 ‐ Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di

lavoro o altri mezzi tecnici, per la loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza..alle

istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Art.72 ‐ Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione

finanziaria macchine, apparecchi.. costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina art.70, c.1, attesta,

sotto la propria responsabilita’.. conformi, al momento della consegna.. Allegato V.

2. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della

cessione, attestarne il buono stato.. a fini di sicurezza.. conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o

della concessione.. Una dichiarazione del DDL che riporti l’indicazione.. dei lavoratori incaricati del loro

uso.. devono risultare formati.. ove si tratti di attrezzature art.73, c.5, specifica abilitazione..

Art. 21 .. I componenti dell’impresa familiare .. I

lavoratori autonomi.. i piccoli imprenditori.. i soci delle società semplici.. settore agricolo devono: a) utilizzare attrezzature.. in conformità..al tit.III;

b) munirsi di DPI.. conformemente al tit.III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento..

in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al c.1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio

carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria .. b) partecipare a corsi di

formazione specifici ..