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Documento di valutazione del rischio SEDE LEGALE: VIA LUIGI CAPUCCI 12- ROMA

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Documento di

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rischio

SEDE LEGALE: VIA LUIGI CAPUCCI 12- ROMA

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MEDICAL DIVISION SERVICE S.r.l. - P.I. e C.F.: 15145141006 Sede legale: Via Luigi Capucci, 12

Centrale Operativa ADI: Via Giulio Aristide Sartorio, 79 – 00147 - Roma Tel.: 06.5128484 / 5123753 - Fax.: 06/ 89515341

Email: [email protected] - PEC.: medicaldivisionservice@

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Indice degli argomenti

Sezione 1: ANAGRAFICA AZIENDA_

1. DATI GENERALI DELL’AZIENDA

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA AZIENDALI

3. DESCRIZIONE DELLE SEDI

4. SEDE LEGALE: Via Luigi Capucci 12, 00147 ROMA

Le sedi:

1. A.D.I. SEDE AUTORIZZATA di Via Giulio Aristide Sartorio, 79 Roma;

2. CENTRALE OPERATIVA di Via Cristoforo Colombo 448-Largo Antonelli 30, Roma

3. CENTRALE OPERATIVA di Via dei Fabi, 21-29-37 Roma;

4. A.D.I. SEDE AUTORIZZATA di Via Corace 2, La Dimora, in Aprilia(LT)

5. CENTRALE OPERATIVA di Via Marco Tullio Cicerone 79, Frosinone

Sezione 2: servizio prevenzione e protezione

Relazione introduttiva

Obiettivi e scopi

Contenuti

Definizioni ricorrenti

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Obblighi dei preposti

Obblighi dei lavoratori

Obblighi del medico competente

Alcol dipendente

Tossicodipendenza

Servizio di prevenzione e protezione

Sezione 3: CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Considerazioni generali

Metodologia e criteri adottati

Elenco dei rischi individuati ed analizzati

Sezione 4: MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

Accertamento di assenza di tossicodipendenza e alcol dipendenza

Mansioni per le quali vige l’obbligo di accertamento di alcol dipendenza

Procedure d’emergenza ed addetti

Compiti e procedure generali

Chiamata soccorsi esterni

Uso delle attrezzature di lavoro

Requisiti di sicurezza

Controlli e registro

Informazione e formazione

DISPOSTIVI DI PROTEZIONE (D.P.I)

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Sezione 5: RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA

RISCHIO FISICO:

Esposizione al rumore

Esposizione a vibrazioni:

• vibrazioni trasmesse al sistema mano –braccio

• vibrazioni trasmesse al corpo intero (wbv)

• valutazione dell’esposizione a vibrazioni normativa

Fattori ergonomici:

• Tipologie di movimentazione manuale e relative metodologie per la valutazione del

rischio

• Movimentazione manulae dei pazienti (mmp)

• Metodo Mapo. Caratteristiche. Inidce di esposizione Mapo medio

• Metodo Niosh .calcolo peso limite raccomandato. Niosh semplificato

RISCHIO BIOLOGICO:

Definizione pericolo biologico negli opertaori sanitari

Criterio per il contenuto dei rischi. Elementi legislativi

L’attivita’ di assistenza sanitaria e il rischio biologico

Metodologia proposta da inail. Algoritmo. Esito della valutazione per mansioni

Controllo e gestione. Elementi legislativi

RISCHIO CHIMICO:

Sostanze pericolose nei prodotti chimici

Classificazioen secondo la direttiva 67/548/cee

I simboli

Classificazioen secondo la direttiva 1272/08

Sezione 6: MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA INTERNA

Rischi per i lavoratori nella sede legale: via Luigi Capucci 12, Roma:

Descrizione sintetica della attività svolta all’interno degli uffici

Videoterminali

Presidi di primo soccorso

Lavoratrici in stato di gravidanza (vedi allegato al dvr)

Stress lavoro correlato (vedi allegato al dvr)

Differenze di genere, eta’ e provenienza da altri paesi

Monitoraggio interno della sicurezza sul lavoro

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Sezione 7: PROFILI DI RISCHIO PER MANSIONE

Infermiere

OSS

Fisioterapista/Logopedista

Impiegato

Autista

Sezione 8: ANALISI DELLE ATTIVITA’:

1. MOVIMENTAZIONE DELL’UTENTE/PAZIENTE NON COLLABORANTE

2. SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA

3. GUIDA E TRASPORTO DELLA PERSONA DISABILE

4. COORDINAMENTO SERVIZI

Programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

CONCLUSIONI

ALLEGATO 1: VALUTAZIONE DELLO STRESS

ALLEGATO 2: VALUTAZIONE LAVORATRICI MADRI

ALLEGATO 3: AGGIORNAMENTO RISCHIO BIOLOGICO CORONA VIRUS

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SEZIONE 1

Anagrafica azienda Dati aziendali

DENOMINAZIONE MEDICAL DIVISION SERVICE s.r.l.

Attività Servizi Assistenziali Domiciliari Integrati A.D.I.

Rappresentante Legale Dott. Anna Maria Coratella

SEDE LEGALE:

Comune 00147 ROMA

Indirizzo Sede legale Via LUIGI CAPUCCI N.12

ASL competente ROMA 2

MAIL E TELEFONI

Servizi sanitari: [email protected]

TELEFONO

+39 06/ 5138231; 5128484 - 5123753

SEDI OPERATIVE N. 4

SEDI OPERATIVE:

1.UFFICIO A.D.I.ROMA ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO, 79

Numero di lavoratori 20

Numero di lavoratori presso i domicili dei pazienri 50 DIPENDENTI

ASL Territoriale ASL Roma 2, Piazza Pecile n.20 tel 0651005025

2.UFFICIO A.D.I. ROMA

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 448_

LARGO ANTONELLI 30

ASL Territoriale

ASL Roma 2, Piazza Pecile n.20 tel 0651005025

3.UFFICIO A.D.I. ROMA ROMA, VIA DEI FABI 21, 29,37

ASL COMPETENTE ROMA 1, Borgo Santo Spirito, 3-00193

4.UFFICIO A.D.I. APRILIA (LATINA)

Indirizzo Sede operativa VIA CORACE, 2

ASL competente LATINA, Via Pier Lugi Nervi, 04100

MAIL Servizi sanitari: [email protected]

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5.UFFICIO A.D.I. FROSINONE FROSINONE

Indirizzo Sede operativa VIA MARCO TULLIO CICERONE, 179

ASL competente FROSINONE, Piazza S.tommaso d’Aquino,03100

MAIL Servizi sanitari: [email protected]

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Descrizione delle attività aziendali

MEDICAL DIVISION SERVICE S.r.l. si occupa di trattamementi socio sanitari domiciliari rivolti a persone

con disabilità. Le prestazioni vengono effettuate in regime domiciliare e sono organizzate per tre aree

funzionali, ove si opera prevalentemente sull’acquisizione (abilitazione) e recupero (riabilitazione) delle abilità

relazionali, cognitive e motorie. Nello specifico, la società MDS si occupa di attività gestionali e

amministrative (lavoro d’ufficio: responsabili, coordinatori e collaboratori) della progettazione,

l’organizzazione e la produzione di servizi alla persona al domicilio di natura sanitaria ovvero infermieristica,

fisioterapica, logopedica per:

• Disabilità motoriadi origine neurologica ed ortopedica;

• Distrofie muscolari e neuromuscolari

• Sindromi genetoiche, dismetaboliche e cromosomiche;

• Danni encefalici primary e secondary;

• Malattie epilettiche;

• Disturbi emotive, cognitive e comportamentali;

• Disturbi neuropsicologici;

• Disturbi del linguaggio;

• Disturbi dell’interazione sociale.

Descrizione delle sedi

Per ogni sede è presente un referente che si occupa della gestione e dell’organizzazione amministrativa e del

coordinamento dei vari servizi che offre la società.

La Sede legale è in Via Luigi Capucci 12, Roma con un unico datore di lavoro: DOTT. ANNA MARIA

CORATELLA.

SEDE LEGALE via Capucci 12, Roma:

La sede legale della MEDICAL DIVISION SERVICE S.R.L. è all’interno di un edificio in cemento presso via

Luigi Capucci 12. La sede si articola su 2 livelli e l’accesso al suddetto complesso è da due strade. La struttura

è fronte strada su un lato (via Capucci) e l’altro all’interno del parcheggio dello stabile, via Franchetti

L’ingresso principale è delimitato da un portone/cancello di accesso e da una porta d’ ingresso.

Il fabbricato è costituito da:

N.1 SEMINTERRATO

Il seminterrato dell’edificio è destinato a deposito e locale impianti tecnici

- 1 Locale deposito magazzino/Archivio

- 1 estintore allocato all’ingresso del locale tecnico

- 1 locale destinato alla refezione

- 1wc;

N.1 PIANO TERRA

Il piano terra dell’edificio è composto da

- locali destinati alle stanze di ufficio

- 3 wc

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Le sedi operative

1. Ufficio autorizzato dalla ASL2 per A.D.I. DEDICATA ALL’ASSISTENZA SANITARIA: centrale

operativa sanitaria in via Giulio Aristide Sartorio n.79, 00147 ROMA

La sua allocazione e sistemazione è stata definita in appositi locali siti al piano terra dello stabile all'indirizzo

della sede in via Giulio Aristide Sartorio 79. Gli Uffici sono costituiti da stanze di coordinamento , Archivi e

Servizi e precisamente:

n. 4 locali ad uffici 2 stanze da bagno

Vi sono cassette di primo soccorso e n. 2 estintori, piano di evacuazione, e personale formato alle emergenze.

Nella sede di via Sartorio il personale svolge mansioni di amministrazione, mentre gli assistenti sanitari

domiciliari espletano le proprie mansioni presso il domicilio dei pazienti che vengono assegnati dal

coordinamento.

La sede è situata al piano terra di un edificio in cemento adibito a uso ufficio. I pavimenti dei locali sono in

mattonelle, stabili e antidrucciolevoli nonché esenti da protuberanza, cavità o piani inclinati pericolosi. Le

pareti verniciate con pittura lavabile. Le finestre presenti nell’immobile garantiscono buona areazione ed

illuminazione naturale.

2. Centrale Operativa di Via CRISTOFORO COLOMBO 448 / I-LARGO ANTONELLI 30, ROMA

La sua allocazione e sistemazione è stata definita in appositi locali siti al piano primo dello stabile all'indirizzo

della sede in largo Luigi Antonelli 30, Roma la cui rispondenza alle norme di legge vigenti è assicurata e

verificata con la periodicità prevista dagli adempimenti in essere. Essi sono adibiti principalmente ad Uffici,

Archivi e Servizi.

L’appartamento adibito ad uffici è composto da n. 10 locali ad uffici 2 stanze da bagno. Vi sono cassette di

primo soccorso e n. 3 estintori, piano di evacuazione, e personale formato alle emergenze.

Alla sede si accede anche dal piano terra con una rampa che conduce al livello, dotata di poltroncina per la

disabilità. Le finestre presenti nell’immobile garantiscono buona areazione ed illuminazione naturale.

3. Centrale Operativa di Via DEI FABI 21-29-37, ROMA

La sua allocazione e sistemazione è stata definita in appositi locali siti al piano terra dello stabile all'indirizzo

della sede in via dei fabi 29-31-37 di cui si ha gestione autonoma e la cui rispondenza alle norme di legge

vigenti è assicurata e verificata con la periodicità prevista dagli adempimenti in essere.

Essi sono adibiti principalmente ad Uffici, Archivi e Servizi.

L’appartamento adibito ad uffici è composto da n. 7 locali ad uffici 2 stanze da bagno

Vi sono cassette di primo soccorso e n. 2 estintori, piano di evacuazione, e personale formato alle emergenze.

La sede è situata al piano terra di un edificio in cemento adibito a uso ufficio. I pavimenti dei locali sono in

parquet. Le finestre presenti nell’immobile garantiscono buona areazione ed illuminazione naturale.

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4. Centrale Operativa ,Via MARCO TULLIO CICERONE, 179, Frosinone

La sua allocazione e sistemazione è stata definita in appositi locali siti al piano terra. Essi sono adibiti

principalmente ad Uffici, Archivi e Servizi.

L’appartamento adibito ad uffici è composto da n. 7 locali ad uffici 3 stanze da bagno.

Vi sono cassette di primo soccorso e n. 2 estintori, piano di evacuazione, e personale formato alle emergenze.

La sede è situata al piano terra di un edificio in cemento adibito a uso ufficio.

I pavimenti dei locali sono in marmo lucido. Le finestre presenti nell’immobile garantiscono buona areazione

ed illuminazione naturale.

5. Ufficio autorizzato dalla ASL LATINA. Centrale operativa sanitaria, in via Corace 2, APRILIA (LT)

La sede è ubicata in un immobile denominato “La Dimora” nel complesso residenziale di Aprilia (LT)

La struttura è fronte strada su un solo lato.

L’ingresso principale è delimitato da recinzione esterna e cancello di accesso.

Il fabbricato è servito da un impianto elevatore ai piani che sono in utilizzo a MDS per il servizio socio

sanitario.

IL PRIMO PIANO dell’edificio è composto da

- 4 locali destinati agli uffici per ADI

- 1 wc

- 1 wc disabili

- Estintori allocati secondo planimetria

- Impianto di illuminazione e emergenza

Il SECONDO PIANO dell’edificio è composto da:

- 2 locali coordinamento ADI

- 1 wc

- Estintori allocati secondo planimetria

- Impianto di illuminazione e emergenza

Cassette per il pronto soccorso: La sede è dotata di cassette di primo soccorso classe B/C , chiaramente

segnalate costantemente controllate da un addetto primo soccorso (vd piano emergenza)

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SEZIONE 2

Relazione introduttiva Obiettivi e scopi

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione

globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di

prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Contenuti

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione,

contiene:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,

nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza;

l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente

soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha

partecipato alla valutazione del rischio;

l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi

contenute nel D. Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee

guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 e i relativi

profili di rischio (sezione 7)

Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate,

porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.

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Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il

raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado

di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D.

Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure

aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni

qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del

grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle analisi delle attività presenti in azienda

(sezione 8)

All’interno di ogni attività lavorativa sono state associate:

attrezzature impiegate

Sostanze e preparati chimici impiegati

Addetti

D.P.I.

Definizioni ricorrenti

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del

verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa

nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al

solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di Associazione o di società, anche di

fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui

all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di

orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle

leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai

laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

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il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di

spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia

gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e

dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di

lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati

di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e

vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale

potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di

prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui

all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini

della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri

compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia

industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

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I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi

universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e de lla ricerca scientifica di

concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività

per almeno un anno nell’ arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono

abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore

di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di

educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive

modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente

decreto legislativo.

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per

cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici

competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento

dell’attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o

d’infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la

partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione

e dell’integrità dell’ambiente esterno;

Agente L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona

tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso

la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,

dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51,

validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL,

che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

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Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e

sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione

dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e

alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione

di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del

codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la

programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo

sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata

all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai

contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche

delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni

del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite

le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la

formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante

l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite

in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento

permanente, purche' riconosciute e certificate;

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Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti

dall’ articolo 28 del D.Lgs.81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

dai rischi, ha provveduto a:

nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi

e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto

alla loro salute e alla sicurezza;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza

sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel

presente decreto;

nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico

competente la cessazione del rapporto di lavoro;

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro

o la zona pericolosa;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del

D.Lgs. 81/08.;

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un

pericolo grave e immediato;

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e

per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),

anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 nonché consentire al medesimo

rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in

azienda;

elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto

dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne

tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato

sclusivamente in azienda.

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prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi

per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la

perdurante assenza di rischio;

comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del

certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro

che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini

assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a

tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro

superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53

del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

(L’obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano

l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del

termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4);

consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,

nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 del

D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o

dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l’indicazione del datore di lavoro;

nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica

della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o

designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima

applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori

già eletti o designati;

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

o la natura dei rischi;

o l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e

protettive; o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

o i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; o i provvedimenti

adottati dagli organi di vigilanza.

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Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli

articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei

medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e

non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

Informazione – formazione - addestramento

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di

lavoro;

sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico

competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le

disposizioni aziendali in materia;

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati

di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le

relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica

della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare

riferimento a:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti

e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

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Documento di Valutazione dei Rischi

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in

merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico avverranno in occasione:

della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro;

del trasferimento o cambiamento di mansioni;

della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati

pericolosi.

L’addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione

dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Obblighi dei preposti

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3 del D. Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e

competenze, dovranno:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che

li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il

posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività

in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo

che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

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Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai

fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di

trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano

a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di

pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di

controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico

competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di

lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività

nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

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Obblighi del medico competente

Il medico competente, come prescritto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei

rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione,

ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la

tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione

nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo

soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità

organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di

“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari

definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del

segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza

sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della

nomina del medico competente;

consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con

salvaguardia del segreto professionale;

consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di

rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso

termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel

caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti

sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce

altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a

richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità

psico-fisica dei lavoratori;

visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla

valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata

al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

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Alcol dipendenza

In caso di svolgimento di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero

per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi (riportate nel documento di INTESA DELLA CONFERENZA

PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO del 16/03/2006) verranno eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare

l’assenza di condizioni di alcol dipendenza nei lavoratori addetti.

Tossicodipendenza

Per le attività lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi

(riportate nel Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007) verranno eseguiti gli

opportuni accertamenti sanitari per verificare l’assenza di condizioni di tossicodipendenza nei lavoratori

addetti.

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Servizio di prevenzione e protezione

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione

del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le modalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti:

Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a: Arch. Luisa

Vecchione

Il suddetto, accettato l’incarico, ha collaborato con il datore di lavoro ed il medico competente, alla redazione

del presente documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in

merito a:a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;

e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

La figura del datore di lavoro è nello specifico caso costituita dott. Anna Maria Coratella.

Il Servizio di prevenzione e prevenzione dai rischi è stato regolarmente organizzato dal suddetto dirigente e

parimenti è stata effettuata l’individuazione delle figure previste dalla normativa.

Il condotto preferenziale per la partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza è costituito dal

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nella figura dell’infermiera Mariella Corbo.

Tale lavoratrice, che si è proposto per lo svolgimento del ruolo ed apertamente riconosciuto quale idoneo

rappresentante dai colleghi, è stato adeguatamente “formato” sui contenuti delle leggi in materia di sicurezza

e relative norme e detengono importanti poteri di consultazione sui criteri di valutazione rischi e

programmazione e verifica degli interventi di prevenzione; hanno inoltre il diritto di informazione sui contenuti

del piano di sicurezza e sulle prescrizioni degli organi di vigilanza (ASL, Isp. Lavoro, VVFF) ed il

diritto/dovere di partecipare alla RIUNIONE PERIODICA SULLA SICUREZZA.Tale riunione costituisce un

momento di incontro tra le parti per l’attuazione e la verifica su un piano di collaborazione fattiva del

programma di prevenzione. L’obbligo della riunione, è previsto almeno una volta all’anno o quando vi siano

variazioni sostanziali dell’ambiente con impatto sulla sicurezza.Di seguito è riepilogato sotto forma di matrice

il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI :

Funzioni Nominativo:

01 Datore di lavoro Dott. ANNA MARIA CORATELLA

02 Responsabile servizio prevenzione

e protezione ARCH.LUISA VECCHIONE

03 Rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza INF. MARIELLA CORBO

04 Medico Competente DR. LUIGI ADAMO

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SEZIONE 3

Criteri di valutazione dei rischi Considerazioni generali

La Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08, anche nella scelta delle

attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi

di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,

secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di

gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle

differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale

attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazione specifiche

nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie

mansioni.

La Valutazione dei RISCHI è:

correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;

finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a

situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti

coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle

attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole

mansioni);

osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure

e se queste comportano ulteriori pericoli);

esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro

(microclima, aerazione);

esame dell’organizzazione del lavoro;

rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e

studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e

nell’ambiente di lavoro.

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Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute,

soprattutto in base a:

1. norme legali nazionali ed internazionali;

2. norme di buona tecnica;

3. norme e orientamenti pubblicati;

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo

o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al

grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le

misure di prevenzione verranno aggiornate.

Metodologia e criteri adottati

L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive

frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle

proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e

scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE

LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente

reversibile che non richiede alcun trattamento

MODESTA 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità

reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso

GRAVE 3

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti

irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti

medici

GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti

letali o di invalidità totale

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2) valutazione della PROBABILITÀ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella

più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITÀ (P) VALORE DEFINIZIONE

IMPROBABILE 1 L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non

accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.

POSSIBILE 2 L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in

concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.

PROBABILE 3

L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non

automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in

analoghe circostanze di lavoro.

M. PROBABILE 4

L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono

verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe

condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante

l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve -Rischio.

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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come

indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:

1 2 3 4

1 ≤ DxP ≤ 2 2 < DxP ≤ 4 4 < DxP ≤ 8 8 < DxP ≤ 16

M.BASSO BASSO MEDIO ALTO

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Azioni da intraprendere in funzione del rischio

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITÀ e MAGNITUDO) viene ricavata, come

indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:

Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità

e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

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Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;

sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;

intervento sui rischi alla fonte;

applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; miglioramento

del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

introdurre nuovi pericoli

compromettere le prestazioni del sistema adottato

Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere

Valore Rischio Azioni da intraprendere Scala di Tempo

1 M. BASSO Instaurare un sistema di verifica che consenta

di mantenere nel tempocondizioni di sicurezza

preventivate

UN ANNO

2 BASSO Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare

il rischio ed a verificare efficacia delle azioni

preventivate

UN ANNO

3 MEDIO Programmare con urgenza interventi correttivi tali

da eliminare le anomalie che portano alla

determinazione di livelli di rischio non accettabili

SEI MESI

4 ALTO Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio

provvedendo a sospendere lavorazioni sino al

raggiungimento di livelli di rischio accettabili

IMMEDIATAMENTE

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Elenco dei rischi individuati ed analizzati

Dopo aver preso in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08,

come previsto dall’art. 28, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto, sono stati individuati, nel complesso, i

seguenti rischi, analizzati e valutati nei capitoli successivi:Non risultano presenti, o sono comunque inferiori

ai corrispondenti valori d’azione, i seguenti ulteriori Rischi comunque presi in considerazione:

Affaticamento visivo

Allergeni

Amianto

Annegamento

Atmosfere esplosive

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto

Calore, fiamme, esplosione

Cesoiamento, stritolamento

Elettrocuzione

Esposizione a campi elettromagnetici

Esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Gas e vapori

Getti e schizzi

Inalazione di polveri e fibre

Incidenti tra automezzi

Infezioni

Investimento

Microclima

Movimentazione manuale dei carichi

Movimenti ripetitivi

Olii minerali e derivati

Postura

Proiezione di materiale ustionante

Proiezione di schegge

Punture, morsi di insetti o rettili

Punture, tagli e abrasioni

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti

Ribaltamento

Rischio biologico

Rischio cancerogeno

Rischio chimico

Rischio rapina

Rumore

Schiacciamento

Scivolamenti, cadute a livello

Seppellimento, sprofondamento

Soffocamento, asfissia

Stress psicofisico

Urti, colpi, impatti e compressioni

Ustioni

Vibrazioni

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SEZIONE 4

Misure generali di tutela ed emergenze

Misure generali di tutela

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite

all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

È stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente

DVR.

È stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori

dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro

Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto

all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

È stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte

È stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso

È stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio

È stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

È stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

È stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori

Si provvederà all’ allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti

la sua persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione

Verrà effettuata l’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori

È stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza

È stata effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di

buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo

nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori

Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,

di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di

avvertimento e di sicurezza

È stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri

finanziari per i lavoratori.

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Accertamento di assenza di tossicodipendenza e alcol dipendenza

MANSIONI PER LE QUALI VIGE L’OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI TOSSICODIPENDENZA

Come previsto dall’ art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08, in alcuni casi le visite mediche devono essere anche

finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti.

Il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007, nell’allegato I, riporta l’elenco

delle Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi e che

richiedono, pertanto, l’accertamento di assenza di tossicodipendenza.

MANSIONI PER LE QUALI VIGE L’OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI ALCOL DIPENDENZA

Per quanto riguarda gli accertamenti di alcol dipendenza, nella Conferenza Stato Regioni (G.U. 75 del

30.03.2006) vengono individuate le attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni o per la

sicurezza di terzi ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.

Le mansioni per cui è prevista l accertamento di tossicodipoendenza e alcol dipoendenza sono elencate nel

protocollo sanitario.

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Procedure d’emergenza ed addetti

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi

pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le

misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di

pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro,

abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed

immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente

superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo

conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o

della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del

Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco

Pronto soccorso

Ospedale

Vigili Urbani

Carabinieri

Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto

all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza,

il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

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CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e

telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d’infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n.

telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,

numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

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Uso delle attrezzature di lavoro

Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi

macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre

si intende per uso di un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una

attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la

riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un

lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore

esposto.

REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono

essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive

comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e

regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti

generali di sicurezza riportati nell’ allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo

395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello

stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza

indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che

devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08,

il datore di lavoro prenderà in considerazione:

le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette

attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,

verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell’

allegato VI del D.Lgs. 81/08.

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Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò

incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di

sicurezza

siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione

siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente

stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica

della prevenzione e della protezione

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CONTROLLI E REGISTRO

Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo

stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le

stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un

controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon

funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a

situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero

dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta

che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza

delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi

prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature

di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno

conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori

incaricati dell’uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione

adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

alle condizioni di impiego delle attrezzature;

alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui

rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi

non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 del

D.Lgs. 81/08. Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori

interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all’

art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne

l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad

altre persone

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito

denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché

ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come

previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Come prescritto dall’art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre

1992 n. 475, e sue successive modificazioni e saranno:

adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore

adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre:

terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza

riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,

la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi

ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi,

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI

ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI,

le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate

nella scelta degli stessi

provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli

elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77,

comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata

dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le

riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

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Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,

conformemente alle informazioni del fabbricante;

Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori

Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI

da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario

e igienico ai vari utilizzatori

Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei

DPI;

Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e

l’utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell’udito e dei seguenti

DPI rientranti in terza categoria:

gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti,

pericolosi, tossici o radiotossici

gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le

radiazioni ionizzanti

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a

100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -

50°C;

i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche

pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

La consegna dei D.P.I. a carico dell’organizzazione è costantemente documentata

mediante scheda-ricevuta sottoscritta dal lavoratore e consegnata da personale

amministrativo apposito.

Si rammentano situazioni comuni al personale che svolge le attività di cui a questo

D.V.R. e vi si associano i D.P.I. suggeriti:

- Pulizie con uso di detersivi e contatto con liquidi organici: guanti, calzature

antiscivolo;

- Assistenza domiciliare: guanti , mascherina di protezione e occhiali

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FASE ATTIVITÀ TIPO DI D.P.I.

PULIZIE Uso di detersivi Guanti in gomma o PVC,calzature

ASSISTENZA DOMICILIARE

SANITARIA Contatto con liquidi (biologici,…)

Camice, Guanti ed eventuali:

- Mascherine di protezione-

Occhiali

Contratti di appalto

In generale, un Datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

all'interno della propria “azienda”, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero

ciclo produttivo della “azienda” medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto

o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

b) fornisce agli stessi soggetti informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando con l’appaltatore

un Documento Unitario di valutazione dei Rischi da Interferenze/per Interferenzialità (D.U.V.R.I.) che indichi

le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

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SEZIONE 5

RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA

1. RISCHIO FISICO: Rumore, vibrazioni, movimentazioni

2. BIOLOGICO: pericolo biologico

3. CHIMICO: sostanze pericolose

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Esposizione al rumore

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative

prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze

ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente

l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in

conformità alle vigenti disposizioni in materia

L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui

è responsabile

Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili

nella letteraturascientifica;

La disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

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Classi di rischio e relative misure di prevenzione

Fascia di appartenenza

(Classi di Rischio)

Sintesi delle Misure di prevenzione

(Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Classe di Rischio 0

LEX ≤ 80 dB(A)

Lpicco ≤ 135 dB(C)

Nessuna azione specifica (*)

Classe di Rischio 1

80 < LEX ≤ 85 dB(A)

135 < Lpicco ≤ 137 dB(C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in

relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione

individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico

competente ne confermi l’opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Classe di Rischio 2

85 < LEX ≤ 87 dB(A)

137 < Lpicco ≤ 140 dB(C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in

relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata

informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo loro

esposizione al rumore

DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare o di ridurlo al

minimo, previa consultazione dei rappresentanti (Art. 193, comma 1,

lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i dispositivi di

protezione individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera

b)

VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

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Classe di Rischio 3

LEX > 87 dB(A)

Lpicco > 140 dB(C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in

relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata

informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da

ridurre loro esposizione al rumore

DPI: Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che

consentano eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa

dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del

D.Lgs. 81/08) Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito

abbassare l’esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo

richiesta e concessione di deroga da parte dell’organo di vigilanza

competente (art. 197 D.Lgs.81/08)

Verifica l’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di sotto

del valore inferiore di azione

VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione

in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

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Misure tecniche organizzative

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre

l'esposizione al rumore, come previsto:

Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere

esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre

delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.

Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor

rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro

conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo oeffetto e' di limitare l'esposizione al rumore;

Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali

schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento

o di isolamento;

Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi

sul posto di lavoro;

Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della

durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi

di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi

a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con

il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

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Esposizione a vibrazioni

Sono oggetto della presente valutazione TUTTI i lavoratori della MEDICAL DIVISION SERVICE che

utilizzano i pullmini 9 posti per il servizio TRASPORTI utenti.

Detti spostamenti di solito hanno una durata attorno alle quattro ore giornaliere, mentre quasi mai sono

superiori alle cinque ore totali giornaliere.

Dal punto di vista igienistico, l'esposizione umana a vibrazioni si differenzia in:

Esposizione del Sistema Mano-Braccio, indicata con acronimo inglese HAV (Hand Arm

Vibration). Si riscontra in lavorazioni in cui s’impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti

a vibrazioni o impatti. Questo tipo di vibrazioni possono indurre a disturbi neurologici e

circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario “Sindrome

da Vibrazioni Mano-Braccio”. L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal

contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.

Esposizione del corpo intero, indicata con acronimo inglese WBV (Whole Body Vibration). Si riscontra in

lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati in industria ed in agricoltura, mezzi di trasporto e in

generale macchinari industriali vibranti che trasmettano vibrazioni al corpo intero. Tale esposizione può

comportare rischi di lombalgie e traumi del rachide per i lavoratori esposti.

Per effettuare la valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni si procederà nel seguente modo:

1. Individuazione dei lavoratori esposti al rischio.

2. Individuazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione (rappresentativo del periodo di maggior

esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro).

3. Individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate.

4. Individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante il

loro utilizzo.

5. Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

I criteri igienistici formulati nell’ambito degli attuali standard sono basati su previsioni di prevalenza del

fenomeno di Raynaud o del “dito bianco”, a seguito dell’esposizione a vibrazioni mano-braccio. Si assume

inoltre che tali criteri siano sufficientemente cautelativi, anche ai fini della prevenzione di altri effetti patologici

a carico degli arti superiori, associati all’esposizione a vibrazioni

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VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO

La valutazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione a cui

sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti

il sistema mano-braccio o corpo intero.

Il D.Lgs. 81/08, all’art. 201, fissa i valori di riferimento (valori limite e valori di esposizione che fanno scattare

l’azione), riportati nella tabella sottostante:

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV)

Livello d’azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione

A(8) = 2,5 m/s

2 A(8) = 5 m/s2

A(8) = 20 m/s2 (su brevi periodi)

Si intende per:

Livello di azione il valore oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti,

come l’informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.

Livello limite il valore oltre il quale l’esposizione è vietata.

Nello specifico, per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno

confrontare i valori di A(8) con i seguenti range:

Livello di rischio Entità Azione da intraprendere

A(8) ≤ 2,5 RISCHIO BASSO

Nessuna misura specifica obbligatoria.

è consigliata, comunque, l’informazione

e la formazione dei lavoratori esposti al

rischio

2,5 < A(8) ≤ 5 RISCHIO MEDIO

Informazione/Formazione dei lavoratori

esposti al rischio

Controlli sanitari periodici

Misure per abbattere il rischio

A(8) > 5

A(8) > 20 (brevi periodi)

RISCHIO INACCETTABILE

Sostituzione immediata della

macchina/attrezzo/apparecchiatura o

riduzione dei tempi di esposizione

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VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO WBV

Il D.lgvo 81/2008 Titolo VIII capo III all’art. "Disposizioni miranti a escludere o ridurre l'esposizione" vieta

al comma 3 il superamento dei valori limite di esposizione A(8) = 1,0 m/s2 . Inoltre è vietato il superamento

del valore awrms di 1,5 m/s2. E’ prescritto che il datore di lavoro adotti "misure immediate per riportare

l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione" .

Tale aspetto è particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che, sia nel caso

dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione a vibrazioni del corpo intero, non

esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione

al di sotto dei valori limite fissati dalla Direttiva, come ad esempio, nel caso dei protettori auricolari in

relazione al rischio rumore. In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi

brevi - awrms >1,5 m/s2- la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare

l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato

il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le

tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa.

Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare

un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e

proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi.

A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine

consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni.

Inoltre la vigente normativa prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (corpo intero = 0,5 m/s2 )

il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni,

considerando in particolare:

a. Altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche

b. Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto

conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni.

c. Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio

sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

d. Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul

luogo di lavoro

e. La progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro

f. Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo

sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche

g. La limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione

h. Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo

i. La fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità

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Per poter ottemperare pienamente a quanto previsto dalla normativa è necessario che, a seguito della

valutazione dei rischi, sia programmato e messo in atto un programma di riduzione e controllo del rischio

WBV articolato nelle seguenti principali fasi:

Acquisto di nuovi macchinari e/o affidamento noleggio: Nell'acquisto o nel noleggio di nuovi mezzi la

scelta andrà orientata verso quelli che producono il minore livello di vibrazioni, a parità di prestazioni offerte.

E’ importante a tal fine richiedere in sede di capitolato d’acquisto/noleggio che la cabina di guida sia montata

su molle per smorzare le vibrazioni e richiedere il valore di emissione di vibrazioni dichiarato

obbligatoriamente dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. Si fa presente in merito che le tecnologie

antivibranti attualmente disponibili per tali numerose tipologie di mezzi, quali carrelli elevatori, macchine

movimento terra etc. consentono di conseguire esposizoni a vibrazioni al posto di guida (awrms) inferiori a

0,5 m/s2 . Generalmente i dato dichiarato dal produttore è maggiore al dato ottenuto nelle reali condizioni di

impiego, essendo i valori di emissione dichiarati in conduzioni standardizzate tali da indurre vibrazioni al posto

di guida particolarmente elevate.

Collaudo nuovi macchinari. È consigliabile effettuare la valutazione delle vibrazioni al posto di guida dei

nuovi macchinari in sede di collaudo, al fine di verificare la reale rispondenza delle vibrazioni prodotte dai

macchinari acquistati con i dati dichiarati in fase di acquisto e poter sostituire per tempo eventuali macchinari

non rispondenti alle specifiche richieste.

Manutenzione fondo stradale e piazzali: Al fine di ridurre il rischio vibrazioni WBV è necessario

programmare interventi di manutenzione al manto stradale ove avviene la movimentazione, evitando buche e

asperità, che concorrono ad incrementare il rischio di esposizione a vibrazioni al corpo intero.

Formazione ed addestramento specifico dei lavoratori, in relazione a:

Necessità di moderare il più possibile la velocità di guida, particolarmente in caso di asperità della

pavimentazione stradale;

Modalità di regolazione appropriata del sedile in peso ed altezza

Necessità di evitare posture incongrue alla guida, riducendo in particolare il più possibile le operazioni

a marcia in dietro;

Necessità di segnalare tempestivamente problemi manutentivi sul mezzo che comportino un

peggioramento delle vibrazioni percepite al posto di guida.

Potenziali lesioni a carico del rachide derivanti dall’attività svolta e metodi per la loro prevenzione.

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LIVELLI DI ESPOSIZIONE

Anche per il corpo intero, il D.Lgs. 81/08, all’art. 201, fissa i valori di riferimento (valori limite e valori di

esposizione che fanno scattare l’azione), riportati nella tabella sottostante:

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (WBV)

Livello d’azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione

A(8) = 1,00 m/s2

A(8) = 0,5 m/s2 A(8) = 1,50 m/s2 (su brevi periodi)

Si intende per:

Livello di azione il valore oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti,

come l’informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.

Livello limite il valore oltre il quale l’esposizione è vietata.

Nello specifico, per determinare la fascia d’ appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno

confrontare i valori di A(8) con i seguenti range:

Livello di rischio Entità Azione da intraprendere

A(8) ≤ 2,5 RISCHIO BASSO

Nessuna misura specifica obbligatoria.

è consigliata, comunque, l’informazione

e la formazione dei lavoratori esposti al

rischio

0,5 < A(8) ≤ 1,00 RISCHIO MEDIO

Informazione/Formazione dei lavoratori

esposti al rischio

Controlli sanitari periodici

Misure per abbattere il rischio

A(8) > 1,00

A(8) > 1,50 (brevi

periodi)

RISCHIO INACCETTABILE

Sostituzione immediata della

macchina/attrezzo/apparecchiatura o

riduzione dei tempi di esposizione

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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Di seguito sono riportati i valori di Awsum valore dell'accelerazione ponderata in frequenza per ciascuna fonte

di vibrazione ed il valore A(8) dell' Esposizione quotidiana totale (in m/s2).

La valutazione è' stata effettuata a favore della sicurezza una valutazione basata sui dati "Banca dati vibrazioni

ISPESL" con un fattore correttivo pari a 1,5 che tenga conto del tipo di mezzo in uso e della pur ridotta

percorrenza di strade bianche. La valutazione è stata condotta sul personale appartenete alla macromansione

autista che opera in esterno prestando servizio sul seguente automezzo tipo in utilizzo presso MEDICAL

DIVISION SERVICE:

Sono riportate di seguito le fonti di vibrazioni, oggetto della valutazione , con i valori di Awmax valore

massimo dell’accelerazione per ciascuna fonte ed il valore calcolato A (8)

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ESPOSIZIONE QUOTIDIANA TOTALE

Attività

■Awsum

(m/s2)

T

-L esp

(min.)

F .

J- corri

ESPOSIZIONE QUOTIDIANA (m/s2)

Trasporto mediante mezzo MERCEDES 9 posti aziendale

0,50 300 1 0,4

Applicando le formule illustrate in precedenza, si ottiene Esposizione quotidiana Totale A(8)

(m/s2)= 0,4

A Seguito della valutazione la classe di rischio o fascia di appartenenza e le misure di tutela da adottare sono

le seguenti:

Livello di rischio Entità Azione da intraprendere

A(8) ≤ 2,5 RISCHIO BASSO

Nessuna misura specifica obbligatoria.

è consigliata, comunque, l’informazione

e la formazione dei lavoratori esposti al

rischio

In base al rischio evidenziato (CLASSE DI RISCHIO 0/BASSO) sono state adottate le seguenti misure

tecniche, organizzative e procedurali:

MISURE TECNICHE , ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Applicare adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature da lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi

sul luogo di lavoro.

DPI

Non è necessario prescrivere (adottare specifici DISPOSIZIONE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, se

necessari GUANTI

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NORMATIVA Vibrazioni Trasmesse al Corpo - Intero

La misura del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) deve essere effettuata -

ai sensi del d.lgvo 81/2008-in accordo con quanto prescritto dallo standard UNI – EN ISO 2631-1:2014.

“Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo

intero - Parte 1: Requisiti generali”. Si ricorda che il contenuto della norma nella edizione del 2014 è stato

opportunamente integrato recependo quanto contenuto nel testo della ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010. In

particolare tale emendamento esplicita che metodiche alternative di valutazione in presenza di vibrazioni

impulsive o urti ripetuti che presentino fattori di cresta superiori a 9 sono contenute nello Standard ISO 2631-

5 "Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method

for evaluation of vibration containing multiple shocks".

Di seguito si elenca la normativa inerente la certificazione dei valori di emissione delle vibrazioni WBV

trasmesse dai macchinari o di riduzione del rischio in sede di progetto o uso durante il lavoro

Norma UNI EN 30326-1 (1997) "Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valutazione delle

vibrazioni sui sedili dei veicoli. Requisiti di base";

Norma UNI EN 12096“Vibrazioni meccaniche – Dichiarazione e verifica dei valori di emissione vibratoria”.

Norma UNI EN 14253 (2008)Vibrazioni meccaniche - Misurazione e calcolo della esposizione alle vibrazioni

trasmesse all'intero corpo al fine di tutelare la salute dell'operatore - Guida pratica

Norma UNI CEN/TR 15172-1 (2008) Vibrazioni al corpo intero - Linee guida per la riduzione del rischio da

vibrazione - Parte 1: Metodo tecnico progettuale per la progettazione delle macchine

Norma UNI CEN/TR 15172-1 (2008) Vibrazioni al corpo intero - Linee guida per la riduzione del rischio da

vibrazione - Parte 2: Misure di prevenzione sul posto di lavoro

ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010(en)

UNI ISO 2631-1:2014 - Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni

trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali

UNI EN 13059:2008 - Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle vibrazioni

UNI EN 7096:2009 - Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al

sedile dell\'operatore.

UNI EN 1032:2009 - Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di

emissione vibratoria

UNI EN 13490:2009 - Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in laboratorio e specifica

delle vibrazioni trasmesse all\'operatore dal sedile

ISO 5008:2002 - Trattori a ruote e macchine da campo – Misurazione delle vibrazioni sull’intero corpo

dell’operatore

ISO/FDIS 28927-12 - Hand-held portable power tools -- Test methods for evaluation of vibration emission --

Part 12: Die grinders

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ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010(en) - Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to

whole-body vibration — Part 1: General requirements AMENDMENT 1

DIRETTIVA 2002/44/CE - DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2002 sulle

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti

fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva

89/391/CEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio

ISO 2631-5:2004 - Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure to whole-body vibration

-- Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI MMP

Sono oggetto della presente valutazione TUTTI i lavoratori della MEDICAL DIVISION SERVICE con

mansione di operatore sanitario.

METODO MAPO

L’attività di assistenza domiciliare puo’ comportare la mobilizzazione degli utenti, pazienti e di conseguenza

sollecitazioni anche ripetute legati a tali operazioni. Non sono da sottovalutare anche sforzi improvvisi.

L’ambito infermieristico e fisioterapico è il settore lavorativo più esposto alle maggiori conseguenze in termini

di disturbi alla colonna vertebrale lombare per la movimentazione dei carichi e pazienti. Proprio in ambito

sanitario, è difficile attuare l’eliminazione del rischio da movimentazione manuale come prevede la norma al

titolo VI del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., tuttavia l’attività di prevenzione , basata sulla valutazione analitica del

rischio si puo’ attivare, promuovere una adeguata consapevolezza degli operatori e una strategia aziendale di

prevenzione caratterizzata da sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, valutazione di miglioramenti

ambientali , riorganizzazione del lavoro e miglior impiego delle risorse, individuazione e acquisizione di idonei

ausili, verifica dei risultati.

Attività in rischio

Le affezioni muscolo-scheletriche sono di frequente riscontro nei lavoratori sanitari, soprattutto infermieri e

Fisioterapisti; infatti l’organizzazione del lavoro impone loro sia la frequente assunzione di posture fisse

prolungate, sia il sollevamento e il trasporto di carichi. Le situazioni più a rischio, sulla base della percezione

dello sforzo degli operatori, sono: sollevare il paziente dal letto ad una carrozzina, ruotare il paziente a letto,

sollevare il paziente sul cuscino, alzare lo schienale del letto.

Gli indici espositivi MAPO

Il rischio è legato alla movimentazione manuale dei pazienti. Tale attività comprende la movimentazione dei

pazienti da letto a carrozzina. Il personale è stato adeguatamente formato sul rischio specifico.

La valutazione è stata effettuata seguendo la metodologia MAPO.

L’applicazione di un indice sintetico d’esposizione al rischio di recente definizione, denominato M.A.P.O. –

movimentazione ed assistenza del paziente ospedalizzato, elaborato dall’Unità di Ricerca “Ergonomia della

Postura e del Movimento afferente” all’ICP-CEMOC di Milano (Istituti Clinici di Perfezionamento-Centro di

Medicina Occupazionale), permette di pervenire a valutazioni maggiormente discriminanti in base alle

specifiche peculiarità dell’attività considerata.

Vengono quindi considerati in modo integrato vari fattori specifici, quali il carico assistenziale indotto dalla

presenza di pazienti non autosufficienti, il grado e la tipologia della disabilità motoria di questi ultimi, il

numero di operatori presenti e la turnazione degli stessi, le attrezzature in dotazione, le caratteristiche

strutturali, la formazione del personale, così da pervenire ad un’analisi esaustiva dell’ambiente e

dell’organizzazione del lavoro. Ai suddetti fattori vengono assegnati valori numerici, per poterli integrare in

una formula matematica che permette di calcolare l’indice di rischio; anche in questo caso il risultato viene

confrontato con valori soglia prestabiliti, così da evidenziare l’entità dell’esposizione del lavoratore nel periodo

in esame.

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CARATTERISTICHE

Le principali caratteristiche dell’ Indice di cui trattasi sono le seguenti:

è espressamente elaborato al fine di valutare il rischio cui sono esposti gli operatori, principalmente

infermieri ed ausiliari, che svolgono la propria attività lavorativa nell’ambito dei reparti di degenza

ospedaliera, attraverso l’identificazione e la successiva quantificazione di fattori specifici e ponderati;

si avvale di una scheda di rilevazione ed una di calcolo, che consentono di rilevare in maniera rapida

e diretta tutti i dati necessari, così da pervenire al calcolo dell’indice di rischio;

il risultato valutativo riguarda tutto il personale addetto all’assistenza ed alla cura dei degenti, operante

nel reparto in esame e non esclusivamente il singolo operatore; questo è conseguenza del fatto che i

fattori considerati nel calcolo dell’indice di rischio, si riferiscono alle caratteristiche strutturali ed

organizzative del reparto nella sua interezza;

non viene fatta alcuna distinzione relativamente all’esposizione al rischio, fra le figure operanti

all’interno del reparto, addette all’assistenza ed alla cura dei pazienti, principalmente infermieri

generici e professionali ed ausiliari, ipotizzando che nel complesso l’impegno profuso da ciascuna di

queste sia paragonabile in relazione alle operazioni di movimentazione dei degenti;

l’apporto al rischio complessivo cui sono esposti gli operatori, determinato dalle movimentazioni di

oggetti o dal trascinamento di carrelli, viene considerato trascurabile; ne consegue un’estrema

semplificazione dell’analisi valutativa;

non pervenendo ad una valutazione “personalizzata”, il metodo comporta, al fine dell’analisi del

rischio corso da un operatore sanitario durante l’intero iter lavorativo, la valutazione di tutti i reparti

presso i quali il lavoratore stesso ha prestato servizio nel corso degli anni;

nel calcolo dell’indice di rischio, non viene fatta alcuna discriminazione relativamente al sesso

dell’operatore, cosicché non vi è alcuna differenza nelle valutazioni effettuate fra operatori di sesso

diverso nell’ambito del medesimo reparto.

non viene presa in considerazione l’anzianità di servizio del singolo operatore, ovvero non è possibile

pervenire ad alcuna differenziazione

ai fini della valutazione del rischio, in base al numero di anni di lavoro trascorsi presso il reparto in

esame;

il metodo non prevede un’analisi quali-quantitativa delle posture incongrue eventualmente assunte

dagli operatori nell’effettuazione delle movimentazioni dei pazienti;

è applicabile esclusivamente ai reparti di degenza generici, non essendo valido per strutture dedicate,

quali ad esempio, i blocchi operatori, il pronto soccorso, le strutture di riabilitazione funzionale e quei

reparti ove l’organizzazione del lavoro si differenzia da quella standard, come nel caso dei reparti di

rianimazione ove i pazienti sono costretti a rimanere allettati senza necessità di essere movimentati;

è comunque un metodo di recente introduzione, che necessita di ulteriori studi, approfondimenti e

validazioni, suscettibile di ulteriori modificazioni.

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INDICE MAPO

L’INDICE di esposizione MAPO viene calcolato secondo la seguente espressione:

dove:

NC/Op: rapporto fra pazienti non collaboranti ed operatori presenti

PC/Op: rapporto fra pazienti parzialmente collaboranti ed operatori presenti

FS: fattore sollevatori (c.d. ausili maggiori)

FA: fattore altri ausili (c.d. ausili minori)

FC: fattore carrozzine

FAmb: fattore ambiente

FF: fattore formazione.

dove:

NC/Op: rapporto fra pazienti non collaboranti ed operatori presenti nei tre turni

PC/Op: rapporto fra pazienti parzialmente collaboranti ed operatori presenti nei tre turni

FS: fattore sollevatori (c.d. ausili maggiori)

FA: fattore altri ausili (c.d. ausili minori)

FC: fattore carrozzine

FAmb: fattore ambiente

FF: fattore formazione.

Metodologia di rilevazione dell’indice MAPO

NC/PC - Pazienti non/parzialmente collaboranti: i dati fondamentali del MAPO, rilevati attraverso il colloquio

con la Coordinatrice. La scelta di suddividere i pazienti non autosufficienti in “totalmente non collaboranti”

(NC) e “parzialmente collaboranti” (PC), peraltro sufficientemente documentata in letteratura, deriva

dall’evidenza di un differente sovraccarico biomeccanico nei confronti del rachide lombare in relazione alle

diverse tipologie di manovre effettuate.

FS - La valutazione del “solleva-malati” coniuga due aspetti: la sufficienza numerica in relazione al numero

dei pazienti totalmente non collaboranti e l’adeguatezza alle esigenze del reparto. Per “sufficienza numerica”

si intende la presenza di 1 sollevatore ogni 8 pazienti totalmente non collaboranti (NC).

Si considera “inadeguato alle esigenze del reparto” un sollevatore che:

non può essere utilizzato per il tipo di pazienti abitualmente presenti in reparto

è in cattivo stato di manutenzione (frequentemente rotto);

non può essere utilizzato per le caratteristiche ambientali delle camere di degenza e/o dei bagni.

Il valore attribuito al fattore sollevatore (FS) varia da 0,5 a 4 nelle varie situazioni; si propone anche il libero

utilizzo del fattore 1 per situazioni di sufficienza anche se di non completa adeguatezza.

M.A.P.O.= (NC/Op x FS + PC/Op x FA) x FC x FAmb x FF

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FA - Si considerano “ausili minori” le attrezzature che riducono il numero o il sovraccarico indotto da alcune

operazioni di spostamento parziale del peso del paziente (telo ad alto scorrimento, rullo, materassino alto

scorrimento, disco transfer, cintura ergonomica, tavole e tavolette).

La sufficienza numerica per tali ausili è raggiunta quando la dotazione ne comprende 3 tipi diversi

Quando gli ausili minori non risultano presenti o sufficienti il valore attribuito diventa 1; si propone il valore

di 0,75 per una buona numerosità e bassa diversità.

FC - La valutazione delle carrozzine e/o comode considera due aspetti in modo integrato:

a. la sufficienza numerica in relazione al numero di pazienti non auto- sufficienti; intendendo per

sufficienza numerica la presenza di un numero di carrozzine pari almeno alla metà dei pazienti non

autosufficienti in un reparto. Tale scelta è indotta dalla considerazione che alcuni pazienti totalmente non

collaboranti (allettati) o parzialmente collaboranti non utilizzano carrozzine

b. la presenza di requisiti ergonomici. La valutazione dei requisiti ergonomici viene effettuata attribuendo

ad ogni tipo di carrozzina- comoda individuata nel corso del sopralluogo un valore pari a 1 per l’assenza di

ognuno dei seguenti aspetti:

braccioli, che devono essere rimovibili;

schienale, che non deve risultare ingombrante nel senso dell’altezza;

frenabilità, che deve essere assicurata;

larghezza, che deve essere inferiore a 70 centimetri

Attraverso la somma del punteggio di “inadeguatezza” di ogni tipo di carrozzine moltiplicato per il numero di

carrozzine (aventi le stesse caratteristiche), si ottiene il punteggio globale per ogni tipo di carrozzina.

Dalla somma dei diversi punteggi di colonna, divisa per il numero totale di carrozzine, si ottiene il punteggio

medio di carrozzine, che rappresenta perciò la valutazione della congruità ergonomica di tutto il parco di

carrozzine, comode e altri simili mezzi di trasporto presenti in quel reparto

Diviene così possibile definire il valore del fattore carrozzine (FC) integrando i due aspetti valutati (numerosità

e requisiti ergonomici) .

Il valore di tale fattore varia da 0,75 a 2 poiché, sulla base delle osservazioni preliminari EPM, la presenza di

carrozzine-comode non adeguate e insufficienti induce almeno un raddoppio della frequenza delle operazioni

di spostamento del paziente che determinano un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare.

FAmb - Aspetti strutturali dell’ambiente: sono considerati unicamente quegli aspetti strutturali dell’ambiente

che possono determinare un aumento del carico dorso-lombare nelle operazioni di movimentazione da parte

del personale sanitario. A questo scopo sono state predisposte tre sezioni che prevedono l’analisi di:

bagni utilizzati per l’igiene del paziente

bagni utilizzati per bisogni corporali del paziente

camere di degenza, viste come luogo di movimentazioni assistenziali

Per ogni sezione sono state individuate le più rilevanti e frequenti caratteristiche di inadeguatezza a cui

corrisponde un punteggio proporzionale al maggiore carico che inducono nel rachide degli operatori durante

le movimentazioni dei pazienti.

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I punteggi maggiori (1 o 2) sono stati attribuiti agli aspetti ambientali che, se inadeguati, costringono gli

operatori sanitari ad effettuare un numero maggiore di manovre di trasferimento dei pazienti. Un punteggio

inferiore (0,5) è stato riferito alla presenza di arredi (es. poltrone) che possono impedire al paziente

parzialmente collaborante di utilizzare le residue capacità motorie inducendo l’operatore ad effettuare il

sollevamento.

Aggregando nella valutazione bagni o camere dello stesso tipo in una colonna e sommando alla fine di questa

i rispettivi punteggi delle inadeguatezze presentate, ottenuti moltiplicando il peso stabilito per ogni

“caratteristica impedente” per la numerosità degli ambienti che la presentano, si ottiene, sommando tutti i

punteggi di colonna e dividendo per il numero totale degli ambienti considerati del quadro, un numero che

descrive quantitativamente il pericolo espositivo della sezione o area ambientale. Tale numero viene definito

punteggio medio di bagni-igiene, bagni-WC e camere degenza e rappresenta la valutazione della incongruità

ergonomica integrata delle dotazioni-arredi-spazi e ambienti in cui vengono di fatto espletate le

movimentazioni del reparto.

Nei locali utilizzati per le operazioni di igiene del paziente (bagni che possiedono vasca o doccia) si rilevano

alcune caratteristiche strutturali, quali la presenza di doccia o vasca, la larghezza della porta di accesso e

modalità di apertura, gli spazi liberi e l’eventuale presenza di ingombri e bordi precludenti l’utilizzazione di

carrozzine o ausili.

Nei bagni utilizzati per le necessità fisiologiche si rileva la disponibilità di spazi liberi per l’utilizzazione di

eventuali ausili, la larghezza della porta di accesso e modalità di apertura, gli spazi laterali a l’altezza del WC

e la presenza di maniglioni laterali fissi a parete.

Vengono rilevate le caratteristiche relative agli spazi operativi (spazio esistente fra i letti e al fondo letto, spazio

occupato dal comodino, presenza di eventuali ingombri rimovibili che riducono lo spazio stesso); le

caratteristiche dei letti (altezza, presenza di ruote e caratteristiche delle spondine, comandi di regolazione,

altezza libera presente sotto il letto per l’eventuale accesso di ausili) e delle poltrone utilizzate da pazienti non

autosufficienti e altezza del piano sedile.

Ottenuti i punteggi medi che quantificano le difficoltà e gli ostacoli che ogni sezione frappone alle operazioni

di movimentazione (nello specifico, quelli relativi ai bagni utilizzati per l’igiene, ai bagni utilizzati per i bisogni

corporali ed alle camere di degenza), detti punteggi si sommano per ottenere il punteggio medio ambiente. Il

Fattore ambiente (FAmb) che sarà utilizzato nel calcolo dell’indice espositivo MAPO si ricava da una tabella

ordinale divisa in tre fasce di valori di punteggi medi ambientali.

Il valore del fattore ambiente varia da 0,75 a 1,5: le osservazioni preliminari hanno permesso di stabilire che

la completa assenza dei requisiti ergonomici considerati nelle strutture ambientali sanitarie implica di fatto un

aumento di circa 1,5 delle manovre che determinano sovraccarico biomeccanico del rachide lombare.

FF - Info-formazione per personale - Vengono quindi rilevati il tipo e il grado dell’avvenuta formazione del

personale relativamente alla movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti. La qualità di questa viene

distinta in base all’effettuazione di corsi di aggiornamento specifici e qualificati o dalla somministrazione di

informazioni con distribuzione di fascicoli illustrativi.Le esperienze di verifica di efficacia della formazione

hanno portato a definire i requisiti minimi di adeguatezza della formazione specifica sulla base delle seguenti

caratteristiche:

la durata del corso di formazione deve essere di almeno 6 ore;

il corso deve essere articolato in una parte teorica sull’ergonomia delle posture e movimentazioni;

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devono essere svolte esercitazioni pratiche sulle modalità meno sovraccaricanti di sollevamento

manuale parziale del paziente;

deve essere tenuta una esercitazione pratica sull’utilizzazione corretta degli ausili e

attrezzature principali.

Quando l’attività di formazione è stata effettuata seguendo tali indicazioni e contenuti, si è in genere

constatato che il numero delle azioni di movimentazione sovraccaricanti il rachide lombare diminuiva

in maniera considerevole. Inoltre quelle movimentazioni non altrimenti riconducibili venivano comunque

effettuate con modalità meno sovraccaricanti.Pertanto nei casi di adeguata formazione viene attribuito un

fattore moltiplicativo di 0,75.

Laddove invece la formazione è limitata alla sola informazione mediante spiegazione o mediante distribuzione

di opuscoli illustrativi o entrambe le cose, non si è poi riscontrata una sostanziale diminuzione dei rischi nelle

attività delle movimentazioni e pertanto il fattore di moltiplicazione deve essere prossimo a 1.

INDICE DI ESPOSIZIONE MAPO

MAPO MEDIO= 0,6

M.A.P.O. = (0,25 x 2 + 0,27 x 0,50) x 0,75 x 1,5 x 0,88

M.A.P.O. = (NC\OP x FS+PC/OPxFA) x FC x Famb x FF

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METODO NIOSH

Il metodo più usato è quello proposto dal NIOSH (cfr. National Institute of Occupational Safety & Health:

Musculoskeletal disorders and workplace factors, 1997) che serve a valutare quantitativamente le azioni di

sollevamento e/o di deposizione tramite un’equazione che parte dalla definizione di un valore massimo di peso

sollevabile in condizioni ideali ed applica una serie di fattori demoltiplicativi ciascuno con valore compreso

tra 1 (condizioni ottimali) e 0 (condizioni ergonomicamente non accettabili).

Nella pubblicazione del Niosh il peso massimo ideale da cui si parte è pari a 23 kg considerato protettivo per

il 99% degli uomini adulti sani e per il 75- 90% delle donne adulte sane.

In Italia, tenuto conto delle norme in vigore, si è scelto di applicare la formula Niosh partendo da un peso

ideale di 30 kg per l’uomo (20 per l’adolescente) e di 20 kg per la donna (15 per l’adolescente): tali valori,

differenziati per sesso, garantiscono una buona protezione per circa il 90% degli uomini e delle donne addetti

alla movimentazione.

Condizioni per l’applicabilità della formula NIOSH

il sollevamento è effettuato in posizione eretta

avviene con entrambe le mani

si sviluppa, senza torsioni, su un piano sagittale (anteriormente al soggetto)

le dimensioni del carico non sono eccessive

vi sono buone possibilità di presa

il movimento avviene in un tempo limitato (< 2”)

è possibile per il lavoratore effettuare un certo recupero (riposo) tra un’operazione e l’altra

nel compito lavorativo le componenti differenti dal sollevamento (in particolare trasporto, spinta e

traino) sono minime

c’è buona aderenza tra calzatura e pavimento

i gesti di sollevamento non devono essere bruschi

il peso manipolato non è troppo freddo, caldo, contaminato o dal contenuto instabile

il lavoro è svolto in spazi non ristretti

il soggetto è in buone condizioni di salute

il soggetto è stato addestrato al tipo di lavoro che svolge

le condizioni climatiche estive o invernali sono buone

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Formula NIOSH

Risulta dal calcolo seguente:

È possibile anche calcolare con detta formula il profilo di rischio relativo al punto di partenza (o di origine) ed

al punto di arrivo (o di destinazione) della movimentazione. Nel caso di maggiore rischiosità di una delle due

posizioni si terrà conto della situazione meno favorevole, anche a fini migliorativi. La formula di cui sopra

tiene conto dei seguenti fattori:

RWL (valore raccomandato di peso)

PESO (LC = load constant): peso massimo raccomandato in condizioni ottimali: 30 kg (U) e 20 (D)

[23 kg “unico” (negli USA)]

MOLTIPLICATORE ORIZZONTALE (HM = horizontal multiplier): distanza massima (H in cm) tra

corpo e centro del carico durante il sollevamento = 25 cm/H.

Per H = 25 cm il fattore moltiplicativo è pari a 1; per H = 60 cm il fattore è pari a 0,42; per distanze

superiori a 63 cm il fattore orizzontale non ammette movimentazione sistematica (HM = 0)

MOLT. ALTEZZA (VM = vertical multiplier): distanza da terra delle mani che afferrano il carico

all’inizio del sollevamento (V in cm) = 1- [0,003x(V-75)].

Per V = 75 cm il fattore moltiplicativo è pari a 1; per V = 150 cm il fattore è 0,78; per altezze superiori

a 175 il fattore verticale di partenza non ammette movimentazione sistematica (VM = 0)

MOLT. DISLOCAZIONE VERTICALE (DM = distance multiplier): distanza verticale (D in cm) tra

inizio e fine dello spostamento del peso = 0,82+(4,5/D)

MOLT. ASIMMETRIA (AM = asymmetry multiplier): dislocazione angolare (A: angolo di

asimmetria in gradi) del peso rispetto al piano sagittale del soggetto = 1-(0,0032xA)

Per A = 0° il fattore moltiplicativo è pari a 1; per A = 90° il fattore moltiplicativo è pari a 0,71; per A

= 120° il fattore moltiplicativo è pari a 0,62; per dislocazioni angolari > 135° non sono ammesse

movimentazioni sistematiche (AM = 0)

MOLT. FREQUENZA (FM = frequency multiplier): frequenza di sollevamento (n° azioni al minuto)

in relazione al n° di ore di attività che includono sollevamenti: 0 – 1 come da tabella seguente (nel

riquadro i valori moltiplicativi secondo cui non sono ammessi in nessun caso ritmi superiori alle 15

movimentazioni/min = 900/ora) = vedi tabella sottostante:

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

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VALORI MOLTIPLICATIVI

N° azioni/min (h) Durata del lavoro continuo in ore

< 1 ora >1 ore <2 > 2 ore < 8

0,2 (=12/h) 1,0 0,95 0,85

0,5 (=30/h) 0,97 0,92 0,81

1,0 (=60/h) 0,94 0,88 0,75

2,0 (=120/h) 0,91 0,84 0,65

3,0 (=180/h) 0,88 0,79 0,55

4,0 (=240/h) 0,84 0,72 0,45

5,0 (= 300/h) 0,80 0,60 0,35

10,0 (=600/h) 0,45 0,26 0,13

>15,0 (>900/h) 0,00 0,00 0,00

MOLT. PRESA (CM = coupling multiplier): giudizio sulla presa del carico: C = 1 (se la presa è

buona); C = 0,95 ( se moderata); C = 0,90 ( se scadente)

NOTE:

se il sollevamento è effettuato con un solo arto: applicare un fattore moltiplicativo ulteriore di 0,6

se il sollevamento è effettuato da due soggetti assieme: applicare un fattore moltiplicativo di 0,85 sul

50% del peso movimentato (cioè aggiungere il 15% alla metà del peso condiviso dai due lavoratori)

se il sollevamento è effettuato in posizione seduta od obbligata: orientarsi verso un valore limite

indicativo di 5 kg ogni 5 minuti.

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CRITERIO NIOSH SEMPLIFICATO E RISPETTO DEI VALORI CRITICI

Questa metodologia, ricavata dal metodo Niosh, tende a dare indicazioni di massima ai fini di una rapida

definizione del rischio senza effettuare calcoli complessi. La procedura comporta la selezione di un peso limite

ideale (raccomandato) in funzione della popolazione da tutelare (maschi o femmine).

1. Il primo passaggio da attuare è la verifica dei requisiti generali ai fini dell’accettabilità:

a. Buona presa del carico

b. Carico mantenuto vicino al corpo (e comunque non eccessivamente ingombrante)

c. Tronco eretto e non ruotato durante il sollevamento

d. Peso movimentato nell’ambito dello spazio compreso tra l’altezza da terra delle spalle e l’altezza da

terra dei ginocchi

2. Il secondo passaggio è quello della verifica del peso in kg del carico, in relazione alla frequenza dei

sollevamenti nel turno:

PESO DEL CARICO (kg) PER MASCHI

PESO DEL CARICO (kg) PER FEMMINE

FREQUENZE DEGLI ATTI DI SOLLEVAMENTO E DEPOSIZIONE AL

MINUTO (o ALL’ORA)

18 12 1 volta ogni 5’

(=max 12 volte/ora)

15 10 1 volta al min (=60 volte/ora)

12 8 2 volte al min (=120 volte/ora)

6 4 5 volte al min (=300 volte/ora)

3. Il terzo ed ultimo passaggio consiste nella definizione di accettabilità, alla luce di quanto valutato ai punti 1

e 2 sopra considerati:

a. se entrambi sono soddisfatti la movimentazione viene considerata come “accettabile”;

b. se sussistono scostamenti sostanziali, allora bisogna applicare la formula Niosh nel dettaglio.

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RISCHIO BIOLOGICO

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI

OPERATORI SANITARI

GENERALITÀ

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.

• Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem

• Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

Settori lavorativi con l’uso deliberato di agenti biologici

A. Sanità

• ricerca e sperimentazione nuovi metodi diagnostici

• farmaci contenenti agenti biologici (uso e sperimentazione)

• laboratori di microbiologia

• prove biologiche (su animali e su cellule)

B. Attività con potenziale esposizione ad agenti biologici

Servizi sanitari ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza domiciliare.

DEFINIZIONE DI PERICOLO BIOLOGICO

Nel D.Lgs 81/08 il legislatore ha classificato i diversi agenti biologici in base alla loro pericolosità: tale

pericolosità è stata valutata sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione generale.

Tra le caratteristiche di pericolosità sono state considerate:

a) l’infettività, intesa come capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’utente;

b) la patogenicità, riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione;

c) la trasmissibilità, intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad

un soggetto suscettibile;

d) la neutralizzabilità, intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o

terapeutiche per la sua cura.In microbiologia la pericolosità di un microrganismo viene spesso classificata in

base alla “virulenza”: la virulenza viene intesa come l’insieme delle caratteristiche di infettività e patogenicità.

Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi, considerando anche le proprietà allergeniche e

tossinogeniche e la disponibilità di vaccini, i microrganismi sono stati suddivisi, nel D.Lgs. 81/08, in 4 classi

di pericolosità, con valori crescenti da uno a quattro e delle quali la quarta, la più pericolosa, è riferita ai

microrganismi che assommano la presenza di tutte e quattro le caratteristiche negative considerate.

1) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti

umani;

2) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio

per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; so¬no di norma disponibilità efficaci misure

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profilattiche o terapeutiche (es. HAV, B. pertus sis, C. albicans, Cl. Tetani, L. pneumophila, S. Aureus, V.

cholerae);

3) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti u¬mani e costituisce un

serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nel¬la comunità, ma di norma sono disponibili

efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es.Brucelle, M. tuberculosis, Virus dell’Epatite B, Virus

dell’Epatite C, Virus dell’AIDS);

4) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e

costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;

non sono disponibili di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es. Virus Ebola, Virus Lassa, Virus

della febbre emorragica di Crema Congo).

Premessa per la valutazione del rischio

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti

che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nel verificarne l’efficacia, in

termini di miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro.

Il rischio cumulativo di contrarre una specifica infezione per gli operatori sanitari dipende dall’incidenza delle

malattie infettive nella popolazione assistita, dal tipo di trasmissibilità dell’agente biologico, dal tipo e

frequenza di esposizione (cioè dalle procedure diagnostiche ed assistenziali che vengono prestate) e dal rischio

definito per singola esposizione.

Molti recenti studi si sono soffermati sull’emergenza di “nuovi” patogeni in ambito sanitario, sull’ampio

sviluppo di resistenze ad antibiotici tra i microrganismi, enfatizzando sia sul crescente rischio infettivo per i

pazienti sia sull’eventuale rischio per il personale sanitario esposto. Tutto questo si inserisce in un’ottica

comune di miglioramento della qualità dell’assistenza e della tutela della salute dei lavoratori. Infatti

nonostante solo poche infezioni vengano riconosciute come malattie professionali sono molte le malattie

infettive che possono essere trasmesse per motivi occupazionali sul luogo di lavoro in seguito ad un incidente

o per mancanza di attenzioni specifiche da parte dell’operatore o, ancora, per carenze nelle strutture che

espongono il lavoratore al contatto diretto con l’agente biologico.

Non si deve però pensare che un’esposizione accidentale indichi un rischio inferiore, anzi, solitamente proprio

la formazione di base del personale che fa uso deliberato di agenti biologici, avvezzo a lavorare osservando le

procedure di sterilità, è la condizione migliore per il controllo del rischio. Pertanto tutte le attività sanitarie e

servizi di assistenza necessitano della valutazione del rischio.

Per comprendere l’importanza della valutazione del rischio e dell’attuazione di misure di controllo e di

prevenzione in ambito sanitario è necessario fare alcune osservazione sulle caratteristiche ed i meccanismi

delle malattie infettive. L’instaurarsi di un processo infettivo si verifica quando la consistenza numerica

dell’agente infettante sia tale da interessare, direttamente o attraverso l’elaborazione di sostanze tossiche, un

numero sufficientemente elevato di cellule o, comunque, cellule dotate di peculiari o insostituibili funzioni, in

modo da indurre la malattia.

La consistenza numerica dell’agente infettate, necessaria a tradurre un’infezione in malattia conclamata

(espressa come carica infettante: quantità minima di agente biologico che penetra nell’organismo in grado di

innescare il processo patogeno), è naturalmente variabile sia in funzione delle caratteristiche di patogenicità

dell’agente infettante, sia in funzione della capacità di difesa immunitaria dell’organismo utente.

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L’infezione si traduce costantemente in malattia conclamata tutte le volte che la patogenicità dell’agente

infettante sia tale da superare le capacità difensive dell’organismo, oppure quando le difese antiinfettive

dell’organismo siano compromesse al punto da impedirgli di contrapporsi all’azione patogena anche di

modeste cariche infettanti. Nella maggior parte dei casi, invece, il rapporto tra il numero dei soggetti infetti ed

il numero dei soggetti malati è superiore ad 1 ed esistono varie situazioni in cui l’evoluzione “normale” del

rapporto si esaurisce al livello del processo di “infezione” senza tradursi in “malattia”.La contagiosità delle

malattie infettive dipende soprattutto dalla quantità di agenti infettati eliminati all’esterno dell’organismo

malato o presenti nell’ambiente, dalla via di eliminazione, dalla via di trasmissione e dalla capacità di

sopravvivenza dell’agente infettante al di fuori dell’organismo infetti o dalla presenza dell’agente infettante, e

dalla sua concentrazione, in liquidi biologici (sangue) trasmissibili ad opera di particolari vettori.

Nella dinamica del processo infettivo si riconoscono alcune tappe: contaminazione da parte di microrganismi

di superfici cutanee o di mucose; penetrazione dei microrganismi nei tessuti profondi ed accesso al circolo

ematico e linfatico; localizzazione in determinati organi e/o tessuti; infezione: rapporto dinamico tra

microrganismo patogeno ed organismo, con risposta attiva del sistema immunitario dell’utente.

Solo dopo che l’infezione riesce ad interessare un certo numero di cellule o determinati organi vitali si ha la

comparsa della sintomatologia clinica e l’inizio della malattia (superamento del periodo di incubazione).

Le vie di trasmissione degli agenti infettivi che rappresentano un aumentato rischio negli operatori

sanitari sono:

• trasmissione per contatto: contatto diretto quando avviene un trasferimento fisico dell’infezione tra paziente

infetto ed utente suscettibile, indiretto se veicolato da oggetti inanimati infetti, materiale biologico infetto o

mani contaminate.

• trasmissione per via aerea (droplet nuclei): l’infezione si verifica in seguito all’inalazione di microrganismi

presenti nell’aria dove sono immessi, di norma, con le goccioline di saliva eliminate con la tosse, gli starnuti

o il linguaggio parlato da soggetti portatori di infezioni a livello dell’apparato respiratorio. Tali goccioline

hanno dimensioni di 5 mm o meno, permangono in aria per un lungo periodo di tempo e vengono disperse

facilmente. Procedure quali ventilazione periodica e ricambio di aria sono efficaci come misure preventive.

• trasmissione per contatto mediante particelle droplet: anche i droplet di dimensioni maggiori di 5 |mm sono

generati da tosse, starnuti e linguaggi parlato o per l’utilizzo di procedure mediche (broncoscopia), vengono

disseminati in un’area ristretta, non disperdendosi facilmente nell’ambiente, ma possono depositarsi, ad

esempio, sulla congiuntiva, sulla mucosa nasale o sulla bocca dell’utente. Procedure quali ventilazione

periodica o ricambio d’aria non sono utili per la loro eliminazione.

• trasmissione per via parentale: infezioni trasmesse per via ematica, diretta (trasfusioni di sangue e di

emoderivati) ovvero attraverso pratiche professionali o accidentali che provocano inoculazione di sangue

infetto.

• trasmissione orofecale: l’agente infettante, localizzato a livello dell’apparato digerente, viene eliminato con

il materiale fecale e quindi per cattive condizioni igienico-ambientali

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CRITERI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO E TUTELADEI LAVORATORI ESPOSTI

La sorveglianza sanitaria

La variazione dei tassi anticorpali specifici è interpretabile quale indicatore di pregressa esposizione ad agenti

biologici potenzialmente patogeni. La verifica della presenza di attivazione anticorpale consente, nei confronti

dei soggetti non immunizzati, di attuare la vaccinoprofilassi per TBC, epatite virale B, tufo, tetano, ecc.

L’attuazione della vaccinoprofilassi, così come l’adozione di misure finalizzate al mantenimento delle difese

cutanee e mucose sono da intendersi come presidi di prevenzione personali nei confronti del rischio biologico

e di altri rischi che concorrono a potenziare quello biologico (esposizione ad irritanti, a condizioni particolari

di microclima, e microtraumatismi ripetuti, ecc.).

Ne consegue che la stessa periodicità della sorveglianza sanitaria dovrebbe essere stabilita non

aprioristicamente ma in conseguenza di un protocollo coerente con la natura e l’entità dei rischi identificati e

che tenga conto dei fattori individuali (dermatosi, intolleranza ad alcuni mezzi di protezione, flogosi in atto,

deficit immunologici) ed ambientali.

Appare quindi fondamentale la continuità del supporto del medico competente che deve costituire un

preciso punto di riferimento per il lavoratore, sia per programmare, scadenzare ed effettuare gli

accertamenti, sia al bisogno, al verificarsi di contaminazioni accidentali da agenti biologici.

La profilassi vaccinale

Dopo la valutazione del rischio biologico il datore di lavoro di attua tutte le misure preventive e protettive per

i lavoratori esposti. Per queste attività si avvale del medico competente, al quale spetta la sorveglianza

sanitaria: L’immunoprofilassi attiva e passiva è, quindi, una delle misure preventive e protettive che comporta

il potenziamento delle difese organiche, ovvero l’immunizzazione nei confronti di una determinata patologia

infettiva . Essa si ottiene attraverso la somministrazione di:

• vaccini (profilassi attiva). Introduzione di antigeni che provocano la formazione di anticorpi;

• immunoglobuline (profilassi passiva). Introduzione nell’organismo di anticorpi già preformati.

Per gli operatori sanitari le vaccinazioni si possono distinguere in due gruppi:

a. Vaccinazioni obbligatorie:

- antitifica (L. 2/12/1926) antitetanica (L. 419 del 20/3/68) antitubercolare (L. 1088 del

14.12.1970)

b. Vaccinazioni facoltative: antiepatite B (DM del 3/10/1991) antinfluenzale (Circ. Min. n. 28

dell’8/11/1989).

La vaccinazione antitifica è obbligatoria per:

il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi in cucina, di disinfezione, di lavanderia e di

pulizia degli ospedali, ed in genere degli istituti e delle case di cura, sia pubblici che privati;

il personale addetto ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche e trasporto malati, anche se

dipendente di istituzioni private.

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per:

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lavoratori addetti alla manipolazione di immondizie (ausiliari)

La vaccinazione antitubercolare è obbligatoria per:

i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici, gli studenti di medicina,

cutinegativi, all’atto della loro iscrizione all’Università.

La vaccinazione antiepatite B è raccomandata e gratuita per:

il personale sanitario di nuova assunzione nel SSN e per quello già impegnato in attività a maggior

rischio di contagio (reparti di emidialisi, rianimazione, chirurgia, ostetricia e ginecologia, malattie

infettive, ematologia, laboratorio analisi, centri trasfusionali, sale operatorie ed autoptiche, studi

dentistici, medicina legale e pronto soccorso).

La vaccinazione antinfluenzale è consigliata per:

gli addetti ai pubblici servizi di primario intersse per il personale di assistenza.

La decisione riguardo i vaccini da includere in un programma di immunizzazione deve prendere in esame:

la probabilità di esposizione del lavoratore a rischio infettivo prevenibile con la vaccinazione;

potenziali conseguenze sul personale non vaccinato;

natura della mansione (tipo di contatto e caratteristiche dell’ambiente);

caratteristiche della popolazione dei pazienti che afferisce alla struttura ospedaliera.

Il programma di vaccinazione dovrebbe essere accompagnato da un programma di registrazione delle

vaccinazioni che assicuri che il personale suscettibile venga prontamente i dentificato e vaccinato prima

dell’impiego in mansioni a rischio.

Sono stati elaborati a questo proposito alcuni schemi di vaccinazione distinguendo tra vaccinazioni fortemente

consigliate (tra le quali figurano le poche obbligatorie per legge).

Vaccinazioni fortemente raccomandate per gli operatori sanitari.

AGENTE E/O MALATTIA INDICAZIONI CONTROINDICAZIONI E CONSIDERAZIONI

PARTICOLARI

Epatite B

TBC

Varicellazoster

Rosolia

Morbillo

Parotite

Influenza

Vaccinazioni indicate (ma non raccomandate) o immunoglobuline

AGENTE E/O MALATTIA INDICAZIONI CONTROINDICAZIONI E CONSIDERAZIONI

PARTICOLARI

Salmonella typhi

Epatite A

Meningite meningococica

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Immunoglobuline per

HBV e HAV

La gestione dei rifiuti sanitari

Gli strumenti appuntiti, affilati e taglienti devono essere considerati pericolosi, quindi andranno maneggiati

con estrema cura per prevenire ferite accidentali. Tutti gli operatori sanitari devono adottare le misure al fine

di prevenire incidenti provocati dai taglienti applicando correttamente le procedure per la gestione, il

trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti prodotti nell’servizi di assistenza.

Per questo specifico aspetto è rilevante notare che il personale infermieristico, per adottare le precauzioni, deve

modificare le azioni che normalmente compie nel maneggiare e nello smaltire i presidi. Si tratta di intervenire

motivando il personale ad analizzare i propri processi di lavoro e a ripensarli in modo concreto. Ad esempio

un errore che frequentemente si rileva è la lontananza del contenitore di smaltimento dal luogo in cui viene

eseguita l’azione di smaltimento: occorre individuare percorsi di lavoro che ne prevedano la vicinanza.

Le procedure per la sicurezza

La via principale per limitare le infezioni professionali è rappresentata dalla prevenzione degli incidenti a

rischio, soprattutto perché non esistono dei limiti standard di esposizione per gli agenti biologici come invece

avviene per molte sostanze chimiche (la carica infettante è di scarso ausilio in quanto non è standardizzabile)

e perché idonei metodi di misura quantitativa dei microorganismi presenti nell’aria non sono al momento

individuati.

Il principio alla base di queste raccomandazioni è quello di considerare tutti i pazienti come potenzialmente

infetti ed applicare quindi le stesse misure per tutti, indipendentemente dalla conoscenza dello stato di

infezione.

1) buona attuazione delle norme di organizzazione strutturazione del lavoro ed igieniche di base:

• limitare il personale potenzialmente esposto ad agenti infettivi; evitare che operatori sanitari con lesioni

essudative o dermatiti secernenti prestino attività di assistenza diretta al malato; esonerare il personale in

gravidanza dall’assistenza di pazienti con infezioni da HIV;

• utilizzare quando è possibile materiale monouso;

• attuare una buona igiene personale mediante il lavaggio ripetuto delle mani;

• disinfettare e/o decontaminare routinariamente gli strumenti, le superfici, i pavimenti, i servizi

2) uso di barriere protettive (guanti, camici, maschere e occhiali, grembiuli):

• Indossare i guanti prima di venire a contatto con lesioni sanguinanti, nonché per eseguire punture ed altre

procedure di accesso vascolare; sostituire i guanti dopo il contatto con ciascun paziente; i guanti devono aderire

strettamente al polso, devono essere disponibili in diverse misure; la fabbricazione al lattice è qualitativamente

migliore; durante il loro uso è necessario evitare di toccare oggetti d’uso personale e comune; i guanti devono

essere rimossi accuratamente evitando il contatto della cute con la faccia esterna.

• Indossare mascherine e occhiali protettivi o coprifaccia durante le procedure che possono comportare

emissione di sangue o di altri liquidi biologici al fine di prevenire le esposizioni delle mucose della bocca, del

naso, degli occhi.

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• Indossare camici o grembiuli durante l’esecuzione di manovre che possono determinare schizzi di sangue.

3) attuazione di sistemi efficaci a ridurre il rischio infettivo in reparti con alta incidenza di malattie

respiratorie:

• precauzioni per l’esecuzione di procedure che inducono tosse o generano aerosols;

• prevenzione della formazione e della diffusione di droplet nuclei infetti (<5 |mm) limitando i rapporti di

contatto stretto tra pazienti ed operatori sanitari;

• riduzione contaminazione microbica dell’aria mediante appropriata ventilazione o con tecniche di filtrazione

(con filtri HEPA) o di decontaminazione con raggi ultravioletti dell’aria negli spazi confinati;

• assicurare la disponibilità, nelle aree ove può essere necessario effettuare una rianimazione, di palloni Ambu

o di altre apparecchiature di respirazione assistita o di mascherine singole con boccaggio a due vie;

Durante le manovre di detersione dei presidi si devono utilizzare guanti protettivi resistenti (in gomma),

maschera e occhiali, sovracamice o grembiule plastificato per evitare gli schizzi di materiale in corso di

lavaggio. La detersione si esegue manualmente con prodotti detergenti e presidi per la rimozione meccanica

(spazzolini, scovolini) o con macchine che utilizzano detergenti, azione meccanica (centrifugazione,

ultrasuoni) e, quando possibile, la temperatura e l’ammollo. Dopo le manovre di pulizia lo strumento o presidio

deve essere asciugato.

Disinfezione

Tutti gli strumenti e attrezzature che vengono a contatto con mucose integre devono essere sottoposti a

disinfezione. Si distingue una disinfezione ad alto livello per i processi che determinano l’inattivazione di tutti

i microrganismi presenti, compresi i virus HIV, HCV ed HBV e bacillo tubercolare, con la sola eccezione delle

spore batteriche, ed una disinfezione a livello intermedio intesa come intervento antimicrobico ad ampio

spettro, indicato in assenza di spore, virus HBV, HIV, HCV e bacillo tubercolare.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato precise indicazioni per la sterilizzazione e la

disinfezione ad alto livello e per l’impiego dei singoli disinfettanti indicati per le disinfezione ad alto livello.

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L’attività di assistenza domiciliare

L’attività di assistenza domiciliare ad anziani o persone malate e o disabili, e il rischio di esposizione ad agenti

biologici (fonte INAIL).

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO Il pericolo è rappresentato soprattutto dalle persone assistite, potenziale

sorgente di malattie infettive, e dai rifiuti, biancheria, strumenti contaminati da fluidi organici (pannoloni,

padelle e pappagalli, apparecchi per l’aerosol, ecc.)

PUNTI CRITICI • Movimentazione dei malati o anziani assistiti • Procedure di igiene dell’assistito (lavaggio,

cambio pannoloni, ecc.) • Sanificazione e disinfezione degli ambienti • Manipolazione di rifiuti (contatto

accidentale con oggetti taglienti attraverso tagli, punture o abrasioni • Pulizia servizi igienici (contatto

accidentale con fluidi biologici)

VIE DI ESPOSIZIONE • Contatto diretto con il malato o indiretto con oggetti contaminati da microbi (servizi

igienici, padelle, pappagalli, biancheria, stoviglie • Contatto accidentale delle mucose di occhi, naso e bocca

con fluidi biologici, strumenti o superfici contaminati • Ingestione accidentale attraverso il contatto di mani

sporche con la mucosa orale, oculare e nasale • Inalazione di bioaerosol contaminato • Via parenterale,

attraverso l’inoculo di agenti biologici per punture accidentali, abrasioni, traumi e ferite con oggetti taglienti o

appuntiti.

EFFETTI SULLA SALUTE Gli effetti sulla salute (sia di natura infettiva che allergica) possono essere

ampiamente variabili e legati alle condizioni degli assistiti. Tra le infezioni e allergie che potenzialmente

potrebbero essere contratte, si segnalano:

La valutazione del rischio da agenti biologici è effettuata secondo tre diverse metodologie:

1. METODOLOGIA INTEGRATA PROPOSTA DA INAIL (validità generale in ambito sanitario e non

specifico per l’assisitenza domiciliare)

2. METODOLOGIA STATISTICA

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METODOLOGIA INTEGRATA PROPOSTA DA INAIL

La presentazione dei criteri di valutazione prevista dalla lett. a), comma 2, Art. 28/81 è contenuta nella

descrizione della metodologia.

Come indicato nella Pubblicazione INAIL "Il rischio biologico negli ambulatori "Prime Cure" INAIL -

Proposta di valutazione attraverso una metodologia integrata" del 2013:

"Nel settore sanitario i dati di letteratura scientifica e le statistiche nazionali e internazionali sugli infortuni e

le malattie professionali evidenziano come gli agenti biologici prevalentemente coinvolti sono responsabili di

infezioni virali e/o batteriche, a diffusione sia ematica che aerea (rischio inalatorio, per contatto e per via

ematica). Le reali proporzioni di tale fenomeno, però, non sono facili da evincere: in linea generale, infatti,

non sono state definite caratteristiche specifiche e distintive che consentano di accertare la relazione tra tipo

di patogeno coinvolto, malattia infettiva contratta e attività di lavoro svolta. Ciò comporta verosimilmente

una generale sottostima del fenomeno "malattie- infortunio" da agenti biologici lavoro correlate.

[...] Nonostante l'ampia diffusione e disponibilità, sia a livello nazionale che internazionale, di linee guida,

buone prassi, indicazioni operative ecc. per il controllo del rischio di esposizione ad agenti biologici negli

ambienti sanitari, al momento non si dispone di una metodologia di riferimento valida per la valutazione

del rischio biologico. La mancanza di uno standard genera di conseguenza notevoli difformità di valutazione

e non consente la comparabilità dei risultati ottenuti."

Tale metodologia si propone di razionalizzare, come indicato nella pubblicazione stessa, "le informazioni

propedeutiche alla valutazione del rischio, al fine di garantire, per quanto possibile, uniformità e ripetibilità

della valutazione per la quantificazione del rischio biologico associato ad una specifica attività di lavoro ed

il successivo confronto con realtà lavorative omologhe [...]. La quantificazione del rischio permette inoltre di

individuare, all'interno della medesima attività di lavoro, le fasi o aree a maggior rischio ed aiuta quindi a

definire le priorità di intervento da realizzare."

È di seguito illustrato il metodo di valutazione utilizzato, riportando in parte direttamente quanto

indicato nella pubblicazione INAIL

ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Il metodo di valutazione del rischio biologico utilizzato è uno sviluppo del "Bio-ritmo" elaborato nel 2010 da

INAIL - CONTARP Liguria e ARPAL per le attività dei laboratori chimici e biologici dell'ARPAL stessa e

successivamente generalizzato per permetterne l'applicazione in differenti settori lavorativi.

L'algoritmo utilizzato fa riferimento al metodo "a matrice", ampiamente utilizzato in Igiene Industriale per la

valutazione semi quantitativa dei rischi occupazionali.

Nella matrice il rischio viene valutato in funzione della probabilità di accadimento e del danno che ne può

conseguire, che dipende dalle caratteristiche del pericolo

P = probabilità di accadimento di un evento dannoso

D = danno conseguente all'evento, qualora questo accada.

Dalla relazione P x D scaturisce un valore R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente nell'attività in

esame, stante le condizioni che hanno portato a determinare P e D:

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R = P x D

Il modello utilizzato è la matrice "4 x 4", cioè con 4 graduazioni possibili di Probabilità e 4 di Danno.

Nella matrice adottata, il livello più basso di probabilità è stato però scorporato in due sottolivelli:

- livello 1, probabilità molto bassa

- livello 0,5, probabilità estremamente bassa.

Si tratta ad esempio di attività di tipo intellettuale, dove gli ambienti e le operazioni svolte sono generalmente

sufficientemente "pulite" da non creare situazioni igienicamente problematiche.

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IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO E DEGLI ESPOSTI

Le informazioni necessarie per l'applicazione del metodo Bio-ritmo possono essere raggruppate in 8 sezioni,

come illustrato nella tabella seguente, ciascuna dedicata a uno degli aspetti che contribuiscono a determinare

il rischio.

Informazioni

Sezione 1 INFORMAZIONI GENERALI

Sezione 2 DESCRIZIONE ATTIVITA’ SANITARIA

Sezione 3 INFORTUNI

Sezione 4 ATTIVITÀ

Sezione 5 CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Sezione 6 BUONE PRATICHE/PROCEDURE OPERATIVE

Sezione 7 DPI

Sezione 8 FORMAZIONE

Identificazione delle attività e delle mansioni presenti

Dal punto di vista del possibile contatto con agenti biologici si configurano scenari differenti, in ragione delle

diverse tipologie di operazioni svolte.

La valutazione del rischio deve essere condotta, quindi, per ciascuna mansione relativa al Rischio biologico

aziendali sono:

Attività

INFERMIERE

O.S.S.

FISIOTERAPISTA

Dal punto di vista del possibile contatto con agenti biologici le attività dei diversi servizi che configurano

scenari differenti, in ragione delle diverse tipologie di operazioni svolte. La valutazione del rischio deve

essere condotta, quindi, per ciascuna mansione e settore di lavoro interessato.

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Identificazione dei pericoli

In base alla descrizione delle attività, si possono distinguere due tipologie di fonti di rischio biologico per il

personale e precisamente:

fonti esclusive di rischio per il personale che svolge o è di supporto allo svolgimento di cure

domiciliari per il paziente, derivate dai pazienti stessi, dagli strumenti utilizzati nel corso delle

prestazioni, dai rifiuti, nonché da piani di lavoro, carrelli porta strumenti, pavimenti, ecc.;

una fonte di rischio comune a tutte le attività di lavoro (di ventilazione, di condizionamento e di

climatizzazione).

Fonti di rischio/mansioni coinvolte Sanitarie

PAZIENTI X

STRUMENTI/ ATTREZZATURE X

RIFIUTI SANITARI X

AMBIENTE DI LAVORO CONTAMINATO X

IMPIANTI IDRICO E AERAULICO X

Fonti di rischio Modalità di esposizione

PAZIENTI LIQUIDI BIOLOGICI

(SANGUE, SALIVA,...);

AEROSOL

Ferite/tagli/contatto con mucose orali o

oculari per schizzi e spruzzi; Tosse/starnuti

STRUMENTI LIQUIDI BIOLOGICI Ferite/tagli

RIFIUTI SANITARI LIQUIDI E ALTRI MATERIALI

BIOLOGICI

Ferite/tagli

SUPERFICI DI LAVORO/

OGGETTI

CONTAMINATI

LIQUIDI BIOLOGICI;

AEROSOL

Contatto con mucose

IMPIANTI IDRICO E ACQUA; Ingestione;

AERAULICO AEROSOL Inalazione

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DETERMINAZIONE DEL VALORE D RELATIVO AL

"DANNO"

Per individuare gli agenti biologici potenzialmente presenti nell'attività domiciliare si fa riferimento ai

dati di bibliografia per lo specifico settore.

La quantificazione del danno fa riferimento direttamente al gruppo di appartenenza (secondo la classificazione

del rischio infettivo di cui all'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08) dei potenziali agenti biologici pericolosi

individuati: il danno è quantificato pari al gruppo più alto tra quelli individuati.

In caso di agenti biologici non contemplati dall'allegato, come ad esempio nuovi patogeni o ceppi patogeni di

agenti biologici precedentemente ritenuti non patogeni, l'attribuzione del valore al "danno" si attiene ai criteri

di classificazione previsti dal D.Lgs. 81/08 stesso.

DETERMINAZIONE DEL VALORE "P" RELATIVO ALLA "PROBABILITÀ"

Nella valutazione del rischio biologico per "probabilità" si intende la possibilità che un individuo esposto ad

agenti biologici venga contaminato e possa sviluppare una patologia infettiva.

La probabilità viene così calcolata:

P = C x [Z16 Fi + 1] / 7

Dove:

C: è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco)

Fi: è il coefficiente che esprime il grado di influenza sull'esposizione al rischio di ciascuno degli "i" elementi.

Tali elementi sono:

- FREQUENZA DEI CONTATTI CON LE FONTI DI RISCHIO,

- CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO,

- PROCEDURE ADOTTATE (BUONE PRATICHE, PROCEDURE, ECC.),

- GESTIONE E L'UTILIZZO DI DPI,

- INFORMAZIONE E FORMAZIONE RICEVUTE.

GRADO DI CONTAMINAZIONE PRESUNTA DELLE FONTI DI RISCHIO (C)

Il grado di contaminazione presunta esprime idealmente la carica microbica totale che si potrebbe rilevare sulla

fonte di rischio.

La fonte di rischio elettiva per il personale assistenziale è costituita dai pazienti disabili.

I pazienti che usufruiscono delle prestazioni offerte sono, nella maggior parte dei casi, non affetti da malattie

di natura anche infettiva.

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II grado di contaminazione presunta viene attribuito in base alla classificazione proposta nella tabella seguente.

Grado della contaminazione presunta C

Molto bassa 1

Bassa 2

Media 3

Alta 4

Si può attribuire un valore di C ad ognuna delle fonti di rischio considerate

Fonti di rischio biologico C

Pazienti Sangue, saliva 2

Strumenti 2

Rifiuti 1

Superfici/oggetti contaminati 1

Pazienti Tosse/aerosol 1

Impianti idrico e aeraulico Acqua, aerosol 1

F = FATTORI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

I coefficienti indicati con la lettera F e con un numero identificativo da 1 a 6 individuano le caratteristiche che,

secondo il modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un

valore numerico, secondo il seguente criterio:

0 = la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio

0,5 = la caratteristica è parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio

1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio

La valutazione dell'adeguatezza o meno di ciascun fattore è effettuata con i criteri specificati nelle tabelle

seguenti.

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F1 Quantità

Le fonti di rischio biologico per gli Operatori sanitari e socio sanitari sono essenzialmente correlata ai servizi

di assistenza dei pazienti; ad essa infatti, è direttamente legata la possibilità per l'Operatore di venire a contatto

con sangue, liquidi o tessuti biologici, strumentazione e rifiuti sanitari.

La quantificazione del fattore F1 in base all'affluenza viene effettuata come da tabella che segue.

Numero di pazienti/settimana Classificazione F1

0 - 25 bassa 0

26 - 75 media 0,5

> 75 alta 1

F2 Frequenza del contatto

Ai fini dell'esposizione, un altro parametro importante da valutare è lo svolgimento invasive sul paziente: la

possibilità di esposizione dipende anche dal tipo di cura cui il paziente è sottoposto, considerando come attività

che espongono maggiormente al rischio biologico è' possibile attribuire un valore numerico alla "frequenza”

di svolgimento di attività a rischio, come illustrato nella tabella seguente.

Numero di attività a rischio biologico Classificazione F2

Meno di una volta a settimana bassa 0

1 o poche volte a settimana media 0,5

Giornaliera alta 1

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F3 Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro.

Si possono ricavare indicazioni utili ai fini del controllo del rischio biologico dall'Allegato XLVII del D.Lgs.

81/08 "Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento”.

Le caratteristiche che sono state ritenute utili da considerare sono elencate nella tabella seguente

(tabella riguardante le strutture)

Caratteristiche strutturali SI NO

Pavimenti e pareti lisce e lavabili X

Superfici di lavoro lavabili e impermeabili X

Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale X

Illuminazione adeguata X

Armadietti con compartimenti separati NA

Presidi di disinfezione per cute e superfici all'interno della stanza NA

Presenza di tutte le attrezzature necessarie all'interno della stanza NA

Manutenzione adeguata impianti idrici e di condizionamento NA

Per pervenire ad un giudizio complessivo si valuta la percentuale delle caratteristiche rispondenti ai requisiti

richiesti rispetto al totale, attribuendo di conseguenza un valore F secondo quanto indicato nella tabella

seguente.

% caratteristiche strutturali adeguate Classificazione F3

Tutte (100%) Adeguate 0

Almeno 2/3 (> 66%) Parzialmente adeguate 0,5

Meno di 2/3 (< 66%) Non adeguate 1

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F4 Procedure/Buone pratiche

Le procedure scritte e le buone pratiche, intese anche come Procedure, sono universalmente riconosciute quale

valido aiuto alla corretta gestione del rischio, anche biologico.

Si ritiene che le procedure minime da prevedere siano quelle indicate nella tabella seguente.

Procedure/Buone pratiche Formalizzate e

attuate

Attuate Non

presenti Igiene delle mani X

Uso DPI X

Gestione ricambio camici X

Gestione delle emergenze a rischio biologico X

Disinfezione periodica delle superfici e degli oggetti X

Sterilizzazione X

Gestione rifiuti sanitari X

La quantificazione di F4 è effettuata attribuendo ad ogni procedura esaminata il:

valore 1, se la procedura è presente e formalizzata,

valore 0,5, se la procedura è solo attuata,

valore 0, se manca del tutto.

Sommando i valori attribuiti, è possibile calcolare la percentuale di buone pratiche attuate dal personale rispetto

al totale, da confrontare con la tabella seguente

% procedure/buone pratiche Classificazione F4

Almeno 2/3 (n > 66%) Adeguata 0

Tra 1/3 e 2/3 (33% < n < 66%) Parzialmente adeguata 0,5

Meno di 1/3 (< 33%) Non adeguata 1

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F5 DPI per il rischio biologico

Sono state preliminarmente individuate le tipologie di DPI necessarie in funzione delle attività domiciliari

elencate nella tabella seguente.

DPI necessari Guanti

monouso

Guanti

antitaglio

Facciali

filtranti

Visiere

paraschizzi

Camici Altri

presidi INFERMIERE X X X X X

OPERATORE SOCIO

SANITARIO X X X X

FISIOTERAPISTA/LOG X

Il parametro F5 è quantificato come indicato nella tabella seguente.

% DPI Classificazione F5

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI

necessario (=100%)

Adeguata 0

Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (50%

< n < 100%), oppure non è stato fornito anche uno solo dei DPI

Parzialmente

adeguata

0,5

Il personale esposto dotato dei DPI idonei è < 50% oppure non sono

stati forniti DPI

Non adeguata 1

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F6 Formazione

La formazione sul rischio biologico deve essere effettuata nei confronti di tutti i Lavoratori esposti, come

indicato nel D.Lgs. 81/08.

Il programma di formazione, oltre alle informazioni utili alla conoscenza dei possibili patogeni con cui si può

entrare in contatto, delle modalità di trasmissione e del rischio di esposizione correlato, deve comprendere

anche le procedure e i sistemi di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione collettiva e individuale

adottati, le corrette modalità di gestione dei rifiuti a rischio biologico e, infine, le procedure da applicare in

caso di emergenza.

La formazione è ritenuta "adeguata" se offerta in fase iniziale di lavoro (in occasione di assunzione, cambio

mansione, introduzione nuovi rischi) e come aggiornamento periodico, da compiere almeno ogni 5 anni, come

previsto dal D.Lgs. 81/08

Il parametro F6 è quantificato come indicato nella tabella seguente.

Formazione Classificazione F6

Tutto il personale a rischio biologico ha ricevuto negli ultimi anni

formazione e informazione specifica (=100%)

Adeguata 0

Solo parte del personale ha ricevuto negli ultimi 5 anni formazione e

informazione specifica (50% < esposti < 100%)

Parzialmente

adeguata

0,5

Tra il personale a rischio biologico parte ridotta ha ricevuto negli ultimi

5 anni formazione e informazione specifica (esposti < 50%)

Non adeguata 1

Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P per l'attività che si sta valutando, si può

procedere a determinare il valore di R, che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula:

R = P X D = { C x [I16 Fi + 1] / 7 } x D

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CONSIDERAZIONI SUL MODELLO INAIL

Quantificazione del fattore Frequenza del contatto "F2"

Quantificazione degli altri fattori caratterizzanti l'organizzazione del lavoro: Caratteristiche strutturali degli

ambienti di lavoro "F3"

Procedure/Buone pratiche "F4"

DPI per il rischio biologico "F5"

Formazione "F6"

I parametri in esame, riferendosi a requisiti strutturali, procedurali, preventivi e protettivi secondo gli

indirizzi di buona pratica ormai consolidati, caratterizzano le condizioni di lavoro e la capacità al lavoro

in sicurezza dei Lavoratori in modo generalizzato.

La metodologia di valutazione del rischio da agenti biologici proposta da INAIL, per quanto esposto,

non consente una sufficientemente articolazione in modo da consentire di distinguere il rischio da agenti

biologici cui sono soggetti gli operatori domiciliari.

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ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD

AGENTI BIOLOGICI SPECIFICO PER MANSIONE DI

INFERMIERE

Determinazione del valore D (Danno)

Fonti di rischio Modalità di esposizione Gruppo di pericolosità più elevato

(da All. XLVI D.Lgs. 81/08)

Pazienti Liquidi biologici

(sangue, saliva,...)

Ferite/tagli/contatto con

mucose orali o oculari per

schizzi e spruzzi

3 (es.: HBV, HCV, HIV...)

Aerosol Tosse/starnuti 3 (es.: M. tuberculosis)

Strumenti Liquidi biologici Ferite/tagli 3 (es.: HBV, HCV, HIV...)

Superfici lavoro/

oggetti

contaminati

Liquidi biologici Contatto con mucose 3 (es.: HBV, HCV, HIV...)

Aerosol 3 (es.: M. tuberculosis)

Impianti idrico e

aeraulico

Acqua; Aerosol Ingestione;

Inalazione

2 (es.: Legionella pneumophila)

Risulta: D = 3, corrispondente (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08) al gruppo di pericolosità più elevato tra

quelli degli agenti biologici cui il Lavoratore può essere esposto

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Risultati dell'algoritmo

I risultati della valutazione effettuata per la mansione di INFERMIERE sono riportati nella tabella seguente.

Coefficiente valore D (Danno) Quantificazione

D Danno 3

Coefficienti valore P (Probabilità) Quantificazione

C Contaminazione presunta

Si considera il valore C = 2, corrispondente al grado di contaminazione

presunta più elevato tra le fonti di rischio biologico individuate

2

F1 Quantità

Numero di pazienti/settimana: 26 - 75

0,5

F2 Frequenza del contatto

Giornaliera

1

F3 Ambiente di lavoro

% caratteristiche strutturali adeguate: tutte (100%)

0

F4 Procedure/Buone pratiche

Almeno 2/3 (n > 66%)

0

F5 DPI

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI

necessario (=100%)

0

F6 Formazione

Tutto il personale a rischio biologico ha ricevuto negli ultimi anni la

formazione e informazione specifica (=100%)

0

Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P, si procede a determinare il valore di R,

che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula:

R = P x D = { C x [Zi6 Fi + 1] / 7 } x D

Valutazione del rischio per INFERMIERE

Danno 3

Probabilità 0,7

Rischio 2,1

RISCHIO MEDIO

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ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD

AGENTI BIOLOGICI SPECIFICO PER MANSIONE DI

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Determinazione del valore D (Danno)

Fonti di rischio Modalità di esposizione Gruppo di pericolosità più elevato

(da All. XLVI D.Lgs. 81/08)

Pazienti Liquidi biologici

(sangue, saliva,...)

Ferite/tagli/contatto con

mucose orali o oculari per

schizzi e spruzzi

3 (es.: HBV, HCV, HIV...)

Aerosol Tosse/starnuti 3 (es.: M. tuberculosis)

Strumenti Liquidi biologici Ferite/tagli 3 (es.: HBV, HCV, HIV...)

Superfici lavoro/

oggetti

contaminati

Liquidi biologici Contatto con mucose 3 (es.: HBV, HCV, HIV...)

Aerosol 3 (es.: M. tuberculosis)

Impianti idrico e

aeraulico

Acqua; Aerosol Ingestione;

Inalazione

2 (es.: Legionella pneumophila)

Risulta: D = 3, corrispondente (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08) al gruppo di pericolosità più elevato tra

quelli degli agenti biologici cui il Lavoratore può essere esposto

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Risultati dell'algoritmo

I risultati della valutazione effettuata per la mansione di O.S.S. sono riportati nella tabella seguente.

Coefficiente valore D (Danno) Quantificazione

D Danno 3

Coefficienti valore P (Probabilità) Quantificazione

C Contaminazione presunta

Si considera il valore C = 2, corrispondente al grado di contaminazione

presunta più elevato tra le fonti di rischio biologico individuate

2

F1 Quantità

Numero di pazienti/settimana: 26 - 75

0,5

F2 Frequenza del contatto

Giornaliera

1

F3 Ambiente di lavoro

% caratteristiche strutturali adeguate: tutte (100%)

0

F4 Procedure/Buone pratiche

Almeno 2/3 (n > 66%)

0

F5 DPI

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI

necessario (=100%)

0

F6 Formazione

Tutto il personale a rischio biologico ha ricevuto negli ultimi anni la

formazione e informazione specifica (=100%)

0

Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P, si procede a determinare il valore di R,

che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula:

R = P x D = { C x [Zi6 Fi + 1] / 7 } x D

Valutazione del rischio per O.S.S.

Danno 3

Probabilità 0,7

Rischio 2,1

RISCHIO MEDIO

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ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD

AGENTI BIOLOGICI SPECIFICO PER MANSIONE DI :

FISIOTERAPISTA

Si considera il valore D = 3, corrispondente (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08) al gruppo di pericolosità più

elevato tra quelli degli agenti biologici cui il Lavoratore può essere esposto.

Determinazione del valore D (Danno)

Risultati dell'algoritmo

I risultati della valutazione effettuata per mansione di fisioterapista sono riportati nella tabella seguente.

Coefficiente valore D (Danno) Quantificazione

D Danno 3

Coefficienti valore P (Probabilità) Quantificazione

C Contaminazione presunta

Si considera il valore C = 1, corrispondente al grado di contaminazione presunta

più elevato tra le fonti di rischio biologico individuate

1

F1 Quantità

Numero di pazienti/settimana: 26 - 75

0,5

F2 Frequenza del contatto

Giornaliera

1

F3 Ambiente di lavoro

% caratteristiche strutturali adeguate: tutte (100%)

0

F4 Procedure/Buone pratiche

Almeno 2/3 (n > 66%)

0

F5 DPI

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI necessario

(=100%)

0

F6 Formazione

Tutto il personale a rischio biologico ha ricevuto negli ultimi anni la formazione

e informazione specifica (=100%)

0

R = P x D = { C x [Z16 Fi + 1] / 7 } x D

Fonti di rischio Modalità di esposizione Gruppo di pericolosità più elevato

(da All. XLVI D.Lgs. 81/08)

Pazienti Aerosol Tosse/starnuti 3 (es.: M. tuberculosis)

Impianti

idrico e

aeraulico

Acqua;

Aerosol

Ingestione;

Inalazione

2 (es.: Legionella pneumophila)

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Valutazione del rischio TERAPISTI /RIABILITAZIONE

Danno 3

Probabilità 0,4

Rischio 1,2

RISCHIO BASSO

Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P, si procede a determinare il valore di R,

che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula:

QUADRO SINOTTICO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COEFFICIENTI INFERMIERE FISIOTERAPISTI

-

RIABILITATORI

E

D (DANNO) 3 3

C (CONTAMINAZIONE PRESUNTA) 2 2

F1 (NUMERO PAZIENTI) 0.5 0.5

F2 (FREQUENZA DEL CONTATTO) 1 1

F3 (AMBIENTE DI LAVORO) 0 0

F4 (PROCEDURE/BUONA PRATICA) 0 0

F5 (DPI) 0 0

F6 (FORMAZIONE) 0 0

MANSIONE RISCHIO

INFERMIERE R = 2,1 RISCHIO MEDIO

O.S.S. R = 2,1 RISCHIO MEDIO

FISIOTERAPISTA/ TERAPISTI/LOGOPEDISTI R = 1,2 RISCHIO BASSO

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CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti si evince che la metodologia di valutazione proposta da INAIL, rigidamente basata sul

valore di 8 coefficienti caratterizzati in modo generico, comporta l'assegnazione di valori definiti in una stretta

gamma in base a criteri senza o con scarso margine di differenziazione che uniformano il livello di rischio per

tutte le figure professionali in ambito di assistenza domiciliare.

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ELEMENTI LEGISLATIVI

Esiste per il medico competente l’obbligo di denuncia all’ASL della malattia professionale (art. 139 DPR

1124/65; DM 18/3/1973) e di referto alla Autorità in caso di lesioni gravi (art. 365 Codice Penale).Ricordiamo

che nell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (DM 18/3/73) sono comprese le zoonosi

o malattie quali l’elmintiasi, l’anchilostomiasi e “le malattie infettive del personale che si occupa di profilassi,

cure, assistenza a domicilio e ricerche”.

Questi obblighi sono ancora oggi largamente disattesi in linea generale ed in particolare nel campo della

patologia infettiva.

Sarà, quindi, necessario un particolare impegno da parte degli operatori dei Servizi di prevenzione e vigilanza

delle ASL nel sollecitare, in ogni occasione e con le forme che si riterranno più idonee (incontri, seminari,

corsi, circolari, etc.), i medici competenti al rispetto di obblighi di vecchia data.

Di grande utilità potrà risultare, inoltre, una collaborazione con i Servizi di igiene pubblica ai quali afferiscono

le denunce di malattia infettiva indipendentemente dall’origine professionale o meno, procedura assai più

rispettata rispetto a quella relativa alla patologia professionale.

Questa collaborazione consentirà, inoltre, di procedere congiuntamente alla valutazione circa l’adeguatezza

delle misure di prevenzione adottate ovvero alla proposta di misure integrative volte a salvaguardare l’intera

collettività (lavorativa e non).

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RISCHIO CHIMICO

ATTIVITA’ INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una

reazione chimica voluta e controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso.

Prima dell’attività

tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze

chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;

prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso

al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio

ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati);

la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;

tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle

modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di

prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di

emergenza.

Durante l’attività

è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione

delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l’attività

tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il

lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;

deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui

della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è

necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o

che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni

contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate.

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli

indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

guanti

calzature

occhiali protettivi

indumenti protettivi adeguati

maschere per la protezione delle vie respiratorie

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RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Nella stesura del documento di valutazione, si è specificato per ciascun agente chimico:

1. il numero CAS: da Chemical Abstract Service, è la designazione numerica attribuita ad ogni agente

chimico. E’ utilizzato nella gestione di banche dati delle sostanze chimiche dalla CE e da organismi

internazionali per definire, in maniera inequivocabile, l’identità di un agente chimico. Viene assegnato dalla

American Chemical Society (Società Chimica USA). Un altro numero identificativo è il Numero Indice;

2. la classificazione di pericolo o etichettatura secondo la Direttiva 67/548/CEE recante: simbolo/i, frasi

di rischio (Frasi R, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all’impiego dell’agente chimico)

e consigli di prudenza (frasi S, descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i

rischi);

4. la classificazione di pericolo o etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/08 recante:

pittogramma, indicazioni di pericolo (Frasi H, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali

associati all’impiego dell’agente chimico) e consigli di prudenza (Frasi P, descrivono le comuni norme

di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi);

4. lo stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e le proprietà fisiche e chimiche;

5. i limiti di esposizione professionale TLV (Threshold Limit Values) quando presenti;

6. le proprietà tossicologiche: LD50 per via orale e cutanea e LC50 per via inalatoria quando presenti;

7. la possibilità di reazioni di decomposizione termica e/o fotochimica e di reazioni accidentali con altri

agenti chimici o con l’aria e l’acqua e la pericolosità degli eventuali prodotti di reazione;

8. eventuali altri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi, riscaldamento di sostanze

infiammabili, esplosive e/o comburenti, collegamenti (raccordi e/o tubazioni) non segnalati di agenti chimici

pericolosi, refrigerazione con liquidi criogenici, presenza di gas asfissianti, ecc.

Per ogni agente chimico è prevista l’etichettatura secondo la seguente normativa:

- Direttiva 67/548/CEE;

- Regolamento CE 1272/08

Il Regolamento CLP 1272/2008 è il regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura ed

all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche che introduce, in tutta l’Unione europea, un nuovo

sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale

armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).

Il regolamento annuncia la contemporaneità del sistema previsto dalla Direttiva e del sistema CLP durante un

periodo di transizione. A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze devono essere conformi al

nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza deve essere

menzionata anche quella prevista dal sistema precedente. A partire dal 1° giugno 2015 varrà unicamente il

regolamento CLP.

Di seguito sono riportate in maniera dettagliata le informazioni sugli agenti chimici:

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CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE

La normativa stabilisce e codifica le Frasi di rischio (R) ed i Consigli di prudenza (S) che devono essere

riportati sulle etichette degli agenti chimici pericolosi.

Le Frasi R mettono in guardia i rischi che si possono correre con l’impiego di un agente pericoloso e sono

scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza; sono composte da un codice che le identifica

e da una descrizione.

Le Frasi S, invece, danno informazioni sulle misure di sicurezza da adottare quando si utilizzano agenti chimici

pericolosi; devono essere scelte in relazione alle caratteristiche di una determinata sostanza e, come le Frasi R,

sono composte da un codice e dalla relativa descrizione.

Insieme alle Frasi di rischio ed ai Consigli di prudenza, gli agenti chimici sono identificati da Simboli che

servono ad informare immediatamente riguardo ai pericoli connessi all’uso, alla manipolazione, al trasporto

ed alla conservazione degli stessi.

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I SIMBOLI.Nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sono inclusi gli agenti chimici riportati nelle seguenti

tabelle con relativo simbolo, tipo di pericolo e precauzioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione di tale legge, gli agenti chimici pericolosi solo per l’ambiente (recanti

l’etichetta e/o simbolo N e le frasi di rischio da R50 a R59 e loro combinazioni).

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA:

Simbolo Significato Pericoli e precauzioni

Esplosivo (E):

una bomba che

esplode

Pericolo: Sostanza o miscela che può esplodere, detonare o

deflagrare anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, per

mezzo di fiamme o scintille o per effetto di urti e attrito, con rapida

formazione di gas.

Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.

Comburente (O):

una fiamma sopra un

cerchio

Pericolo: Sostanza o miscela che, a contatto con altre sostanze

soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica

(elevato sviluppo di calore con conseguente pericolo di incendio).

Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.

Estremamente

infiammabile (F+);

Facilmente

infiammbile (F):

una fiamma

Pericolo: Sono infiammabili i gas combustibili, i solidi e i

liquidi che emettono, in condizioni normali di temperatura e

pressione, vapori in grado di consentire lo svolgimento e di

mantenere la combustione, indipendentemente dalla sorgente di

ignizione cui sono sottoposti. Quindi senza ulteriore apporto di

energia, possono riscaldarsi e infiammarsi.

Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria–gas

infiammabile e tenere lontano da fonti di accensione (calore,

fiamme o scintille).

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE:

Simbolo Significato Pericoli e precauzioni

Molto tossico (T+);

tossico (T):

un teschio su tibie incrociate

Pericolo: Sostanza o miscela che per inalazione,

ingestione o penetrazione cutanea, può comportare

rischi gravi, acuti o cronici ed anche la morte,

provocando lesioni gravi agli organi vitali quali il

sistema nervoso, reni, vie

respiratorie ecc.

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Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di

vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.

Nocivo (Xn):

una croce di Sant’Andrea

Pericolo: Sostanza o miscela che per inalazione,

ingestione o penetrazione cutanea, può comportare

rischi di gravità limitata.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di

vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.

Cancerogeno:

un teschio su tibie incrociate

(T+ o T) con croce di

Sant’Andrea (Xn)

Pericolo: Sono agenti chimici molto pericolosi

perché possono provocare tumori o aumentarne la

probabilità di insorgenza.

R45 identifica le sostanze che possono provocare

tumori

R49 identifica le sostanze che possono provocare

tumori anche per la semplice inalazione dei vapori

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di

vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.

Tossico per il ciclo

riproduttivo:

un teschio su tibie incrociate

(T) con croce di Sant’Andrea

(Xn)

Pericolo: Sono agenti chimici che presentano un alto

grado di tossicità e possono causare effetti nocivi nella

catena riproduttiva e quindi danni alla prole o danni

alle funzioni riproduttive sia maschili che femminili

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di

vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.

Mutageno:

un teschio su tibie incrociate

(T) con croce di Sant’Andrea

(Xn)

Pericolo: Sono agenti chimici che possono avere

ripercussioni sulla riproduzione. Possono causare

anomalie genetiche anche ereditarie o semplicemente

aumentarne il rischio di insorgenza.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di

vapori e, in caso di malessere, consultare il medico

Corrosivo (C):

la raffigurazione dell’azione

corrosiva di un acido

Pericolo: Agenti chimici che per contatto distruggono

sia tessuti viventi che attrezzature.

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il

contatto con la pelle, occhi ed indumenti.

Irritante (Xi):

una croce di Sant’Andrea

Pericolo: Questo simbolo indica agenti chimici che

possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed

apparato respiratorio.

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Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il

contatto con pelle.

È da notare che tutto il contenuto di una etichetta deve essere tradotto nella lingua del paese di utilizzo del

prodotto e che anche i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e le relative tubazioni visibili, destinate a

contenere o trasportare agenti chimici, devono essere muniti dell’etichettatura prescritta, oppure, in taluni casi

i cartelli di avvertimento possono sostituire negli ambienti di lavoro l’etichettatura.

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IL CODICE DEI RISCHI SPECIFICI

Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e un

numero, secondo il seguente codice:

Frase di

Significato

Rischio

R1 Esplosivo allo stato secco

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione

R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione

R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria

R7 Può provocare un incendio

R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili

R10 Infiammabile

R11 Facilmente infiammabile

R12 Estremamente infiammabile

R14 Reagisce violentemente con l’acqua

R15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R17 Spontaneamente infiammabile all’aria

R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili

R19 Può formare perossidi esplosivi

R20 Nocivo per inalazione

R21 Nocivo a contatto con la pelle

R22 Nocivo per ingestione

R23 Tossico per inalazione

R24 Tossico a contatto con la pelle

R25 Tossico per ingestione

R26 Molto tossico per inalazione

R27 Molto tossico a contatto con la pelle

R28 Molto tossico per ingestione

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R29 A contatto con l’acqua libera gas tossici

R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso

R31 A contatto con acidi libera gas tossico

R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico

R33 Pericolo di effetti cumulativi

R34 Provoca ustioni

R35 Provoca gravi ustioni

R36 Irritante per gli occhi

R37 Irritante per le vie respiratorie

R38 Irritante per la pelle

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti

R41 Rischio di gravi lesioni oculari

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

R45 Può provocare il cancro

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R47 Può provocare malformazioni congenite

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata

R49 Può provocare il cancro per inalazione

R60 Può ridurre la fertilità

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

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Frase di

Significato

Rischio

R65 Può causare danni polmonari se ingerito

R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle

R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

R68 Possibilità di effetti irreversibili

R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas estremamente infiammabili

R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici estremamente infiammabili

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione

R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle

R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione

R26/27/28 Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle

R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle

R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione

R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione

R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

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R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle

R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione

R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per

ingestione

R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per a contatto con la pelle

R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle

R39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione

R39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione

R39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e

per ingestione

R40/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione

R40/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle

R40/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione

R40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle

R40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione

R40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione

R40/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione

R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle

R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a

contatto con la pelle

R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e

ingestione

R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle

e per ingestione

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Frase di

Significato

Rischio

contatto con la pelle e per ingestione

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione

R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle

R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a

contatto con la pelle

R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed i

ingestione

R48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle

e per ingestione

R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a

contatto con la pelle e per ingestione

R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione

R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle

R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione

R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle

R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione

R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione

R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle

R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a

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CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO CE 1272/08

Il Regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10 classi di pericolo per la

salute umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una classe supplementare per le sostanze pericolose per

lo strato di ozono. Alcune classi di pericolo possono comprendere differenziazioni, altre possono comprendere

categorie di pericolo.

Il regolamento CLP prevede, inoltre, l’indicazione di informazioni aggiuntive “Avvertenza”: tale informazione

è funzione della classe e categoria.

L’Avvertenza può essere:

- Attenzione,

- Pericolo

Si utilizza l’avvertenza “Pericolo” per le categoria più gravi, “Attenzione” per le categorie meno gravi.

Per alcune sostanze (per le classificazioni della tossicità acuta della categoria 1 e della tossicità cronica della

categoria 1 per l’ambiente acquatico), anziché i limiti di concentrazione specifici, devono essere fissati i

cosiddetti “fattori M” (fattori moltiplicatori).

Il regolamento CLP prevede l’indicazione di informazioni aggiuntive, “Notazioni”, per sostanze e miscele.

Per una sostanza classificata secondo le regole previste dal CLP, vengono fornite le informazioni circa:

- i Pittogrammi;

- l’Avvertenza;

- le Frasi H;

- le Frasi EUH (eventuali);

- le Frasi

I PITTOGRAMMI

Il Regolamento CLP prevede 9 pittogrammi di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute ed 1 per i

pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma.

Per ogni Pittogramma sono identificate le classi e categorie di pericolo associate.

Simbolo Codice Classi e categorie

GHS01 Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4

Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B

Perossidi organici, tipi A e B

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GHS02 Gas infiammabili, categoria di pericolo 1

Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2

Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3

Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2

Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2

Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F

Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1

Solidi piroforici, categoria di pericolo 1

Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2

Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas

infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3

Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F

GHS03 Gas comburenti, categoria di pericolo 1

Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3

Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3

GHS04 Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas liquefatti; Gas liquefatti

refrigerati; Gas disciolti.

GHS05 Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1

Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C

Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1

GHS06 Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie di

pericolo 1, 2 e 3

GHS07 Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di

pericolo 4

Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2

Irritazione oculare, categoria di pericolo 2

Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1

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Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria di

pericolo 3

Irritazione delle vie respiratorie

Narcosi

GHS08 Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1

Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2

Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2

Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie di

pericolo 1 e 2

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie di

pericolo 1 e 2

Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1

GHS09 Pericoloso per l’ambiente acquatico

– pericolo acuto, categoria 1

– pericolo cronico, categorie 1 e 2

Non è

necessario un

pittogramma

Esplosivi della divisione 1.5

Esplosivi della divisione 1.6

Gas infiammabili, categoria di pericolo 2

Sostanze e miscele autoreattive, tipo G

Perossidi organici, tipo G

Tossicità per la riproduzione, effetti sull’allattamento o attraverso

l’allattamento, categoria di pericolo supplementare

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SEZIONE 6

Monitoraggio per la sicurezza interna Lavoratori sede legale

Via Luigi Capucci 12,

Roma

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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTA ALL’INTERNO DEGLI UFFICI

AMMINISTRATIVI

1. Lavori amministrativi;

2. Lavori d’ufficio;

3. Lavori d’archivio;

4. Lavoro di magazzino;

5. Servizi di elaborazione con videoterminali;

6. Lavori di sportello - reception.

Nelle attività sopra descritte sono presenti diverse figure professionali, quali i vari dirigenti amministrativi dei

singoli uffici, collaboratori amministrativo-professionali esperti e non, collaboratori tecnico-professionali

esperti e non, assistenti amministrativi, coadiutori amministrativi esperti e non, operatori tecnici.

L’attività lavorativa si svolge dal lunedì al venerdì dalla 07:30 alle 16.30

ANALISI DEL RISCHIO: FASI LAVORATIVE E GRUPPI OMOGENEI

Di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative effettuate negli uffici amministrativi ai fini della

suddivisione in gruppi omogenei di lavoratori. Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi e

sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale

da indossare.

All’interno degli uffici si garantirà l’osservazione del protocollo di sicurezza emanato in merito alla

emergenza COVID 19 per gli uffici il 24 aprile 2020:

1-INFORMAZIONE • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e

chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei

luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi;

2-ACCESSO-Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della

temperatura corporea;

3-ESTERNI Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita,mediante

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza

nei reparti/uffici coinvolti

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4-SANIFICAZIONE

Garanzia di pulizia ed igiene ambientale giornaliera e delle postazioni di lavoro (sanificazione periodica di

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti).

5-IGIENE I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-MASCHERINE. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni

OMS

7-GESTIONE SPAZI occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi

detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE SOCIALE disporre il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque

a distanza.

• E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di

lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che

non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale

riunioni.

• Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni

innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro

ovvero, analoghe soluzioni. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che

favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e

prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

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VIDEOTERMINALI

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell’ entità del rischio, valutato mediante l’utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori

della Probabilità e della Magnitudo necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e

protezione.

Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità

e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

• Eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi

• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno

• Intervento sui rischi alla fonte

• Applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali

• Adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione

• Miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

• Introdurre nuovi pericoli

• Compromettere le prestazioni del sistema adottato

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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTA ALL’INTERNO DEGLI UFFICI

AMMINISTRATIVI

1. Lavori amministrativi;

2. Lavori d’ufficio;

3. Lavori d’archivio;

4. Lavoro di magazzino;

5. Servizi di elaborazione con videoterminali;

6. Lavori di sportello - reception.

Nelle attività sopra descritte sono presenti diverse figure professionali, quali i vari coordinatori amministrativi

dei singoli uffici, collaboratori operatori tecnici e tirocinanti.

L’attività lavorativa si svolge dal lunedì al venerdì dalla 07:30 alle 13:30 alle 16:30

ANALISI DEL RISCHIO: FASI LAVORATIVE E GRUPPI OMOGENEI

Di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative effettuate negli uffici amministrativi dell’Azienda , ai fini

della suddivisione in gruppi omogenei di lavoratori. Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi

e sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione

Individuale da indossare. Per ogni attività lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature e

le/i sostanze/preparati impiegate/i.

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1. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E D’UFFICIO

L'attività è relativa allo svolgimento di lavori di ufficio e amministrativi comportanti l'utilizzo di attrezzature

tipiche, quali personal computer, stampanti e fax. L'attività comporta contatti con l’utenza, l'accesso ad armadi

e scaffali.

PERSONALE COINVOLTO

• Dirigenti amministrativi

• Impiegati amministrativi

ATTREZZATURE UTILIZZATE

• Personal computer

• Stampante

• Telefono

SOSTANZE UTILIZZATE

• Toner

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

AFFATICAMENTO VISIVO

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e sono dotati di dispositivi che consentono

un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza ed il benessere dei lavoratori.

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare

una sufficiente visibilità.

Le superfici vetrate ed i corpi illuminanti sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed

efficienza. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo

da assicurare una sufficiente visibilità.

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ELETTROCUZIONE

Le macchine da ufficio alimentate elettricamente sono collegate all'impianto di messa a terra tramite spina di

alimentazione e posseggono un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), garantito dal marchio e da

documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l'utilizzo ci si attiene alle istruzioni riportate nelle specifiche

schede d'uso e manutenzione.

STRESS PSICOFISICO

L’attività non presenta situazioni a rischio di stress lavoro correlato sia relativamente al contesto lavorativo

che ai contenuti del lavoro. Tuttavia, il contatto con il pubblico, rappresentato prevalentemente dal personale

dipendente afferente al servizio socio sanitario, può determinare, in particolari ed eccezionali momenti,

situazioni di conflitto che, se dovessero verificarsi frequentemente, sarà opportuno segnalare al Servizio di

Prevenzione e Protezione.

MICROCLIMA

Nei luoghi di lavoro, si dispone di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta anche con impianti di aerazione.

Quest’ultimo è mantenuto funzionante.

Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica funzionano in modo che i lavoratori non

siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori

dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

Gli impianti di condizionamento devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e

sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Generalmente, le griglie di diffusione d'aria e di

aspirazione non sono ostruite.

POSTURA e M .R. A. S.

Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta

delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.

Per i parametri antropometrici essenziali della progettazione ergonomica si fa riferimento alle normative

tecniche esistenti e aggiornate.

Nello svolgimento dei compiti di lavoro, vengono evitati movimenti che comportano compressioni localizzate

a carico dell'apparato muscolo scheletrico, ma non escludono la ripetitività e il sovraccarico biomeccanico agli

arti superiori.

E' stato riconosciuto e valutato l'impegno mentale che l'utilizzo della macchina o attrezzatura impone.

Nel complesso, i processi di lavoro si svolgono in maniera ottimale.

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La postazione di lavoro è rispondente ai requisiti della normativa vigente.

Infatti, il piano di lavoro presenta una superficie poco riflettente, di dimensioni sufficienti e permette una

disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Per alcuni lavoratori, sono state richieste idonee sedie e piani da lavoro.

RISCHIO CHIMICO

L’esposizione a rischio chimico si riconduce unicamente, in questa specifica attività, all’utilizzo della

stampante laser. Tale rischio è stato drasticamente ridotto mediante l’uso esclusivo di stampanti fotocopiatrici

situate in numero di due; non sono presenti stampanti laser nelle stanze di lavoro. Le operazioni di

manutenzione delle stampanti fotocopiatrici vengono effettuate da personale specializzato di società esterne.

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Per l’attività in questione e il luogo di lavoro, il rischio di scivolamenti e cadute a livello è altamente

improbabile.

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Per l’attività in questione e il luogo di lavoro, il rischio di urti, colpi, impatti e compressioni è altamente

improbabile.

Descrizione del Pericolo

Probabilità

Magnitudo

Rischio

Affaticamento visivo Probabile Modesto MEDIO

6

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO

3

Stress Psicofisico Improbabile Modesta BASSO

2

Microclima Probabile Lieve BASSO

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3

Postura e M.R.A.S. Probabile Modesto MEDIO

6

Rischio chimico Improbabile Grave BASSO

3

Scivolamenti, cadute a livello Improbabile Modesta BASSO

2

Urti, colpi, impatti e compressioni Improbabile Modesta BASSO

2

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2. RECEPTION

L'attività è relativa all’accoglienza dell’utenza (personale dipendente, personale di società esterne, altre figure

professionali, ecc.) da indirizzare nei vari servizi; gli operatori effettuano molto saltuariamente degli accessi

ad armadi e scaffali.

PERSONALE COINVOLTO

• Segretaria/receptionist

ATTREZZATURE UTILIZZATE

• Personal Computer

• Telefono

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

AFFATICAMENTO VISIVO

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e sono dotati di dispositivi che consentono

un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza ed il benessere dei lavoratori.

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare

una sufficiente visibilità.

Le superfici vetrate ed i corpi illuminanti sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed

efficienza. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo

da assicurare una sufficiente visibilità.

ELETTROCUZIONE

Le macchine da ufficio alimentate elettricamente sono collegate all'impianto di messa a terra tramite spina di

alimentazione e posseggono un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), garantito dal marchio e da

documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l'utilizzo ci si attiene alle istruzioni riportate nelle specifiche

schede d'uso e manutenzione.

STRESS PSICOFISICO

L’attività non presenta situazioni a rischio di stress lavoro correlato sia relativamente al contesto lavorativo

che ai contenuti del lavoro. Tuttavia, il contatto con il pubblico, rappresentato prevalentemente dal personale

dipendente operante presso i domicili dei pazienti in particolari momenti, situazioni di conflitto che, se

dovessero verificarsi frequentemente, sarà opportuno segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione.

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MICROCLIMA

Nei luoghi di lavoro, si dispone di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta anche con impianti di aerazione.

Quest’ultimo è mantenuto funzionante.

Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica funzionano in modo che i lavoratori non

siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

POSTURA

Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta

delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione

Nel complesso, i processi di lavoro si svolgono in maniera ottimale.

La postazione di lavoro è rispondente ai requisiti della normativa vigente.

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Per l’attività in questione e il luogo di lavoro, il rischio di scivolamenti e cadute a livello è altamente

improbabile.

Descrizione del Pericolo

Probabilità

Magnitudo

Rischio

Affaticamento visivo Poco probabile Modesto BASSO

4

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO

3

Stress Psicofisico Improbabile Modesta BASSO

2

Microclima Probabile Lieve BASSO

3

Postura Probabile Modesto MEDIO

6

Scivolamenti, cadute a livello Improbabile Modesta BASSO

2

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Email: [email protected] - PEC.: medicaldivisionservice@

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3. ATTIVITA’ D’ARCHIVIO

L'attività è relativa allo svolgimento di lavori di d’archivio comportanti, con l’uso di armadi e scaffali.

I lavoratori sono informati ed addestrati sulle corrette operazioni di archivio e si utilizzano scale per salire ai

ripiani più alti delle scaffalature e i percorsi all'interno di magazzini/depositi sono privi di sporgenze, cavità

e/o protuberanze. Le scaffalature impiegate sono omologate e rispondenti alla normativa vigente in materia.

Nei magazzini posti al piano interrato è rispettata la massima pulizia, ordine e la corretta disposizione del

materiale immagazzinato. Le uscite normali e quelle di sicurezza sono idoneamente segnalate e facilmente

visibili. Le scaffalature più alte sono stabili ed ancorate al muro, onde evitare il rischio di ribaltamento e

conseguente possibile schiacciamento, sono protette frontalmente contro possibili urti e hanno forma e

caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano.

PERSONALE COINVOLTO

• Personale che distribuisce DPI per i servizi sanitari

ATTREZZATURE UTILIZZATE

• Scaffalature

• Armadi

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Esiste il rischio di caduta di faldoni dalle scaffalature che non risultano ancorate alle pareti.

CADUTA DALL’ALTO

Nelle operazione di sistemazione dei faldoni contenenti documenti, è possibile la caduta dall’alto del personale

preposto; pur tuttavia, per lo stato del pavimento, le scale in uso e per la bassa frequenza con cui tale operazioni

vengono svolte, questo evento infortunistico appare assai improbabile.

STRESS PSICOFISICO

L’attività non presenta situazioni a rischio di stress lavoro correlato sia relativamente al contesto lavorativo

che ai contenuti del lavoro.

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MICROCLIMA

Nella stanza che ospita l’archivio, sono presenti aperture che permettono il normale ricambio d’aria.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi, pur non essendo svolte in via continuativa, possono

rappresentare un rischio per la salute del personale; l’operazione più comune di movimentazione manuale è

rappresentata dallo spostamento di cartelle e documenti degli uffici amministrativi al locale archivio, con la

relativa sistemazione all’interno di armadi e scaffalature.

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Per l’attività in questione e il luogo di lavoro, il rischio di scivolamenti e cadute a livello è relativamente

improbabile, visto la bassa frequenza con cui l’attività viene svolta e il buono stato di conservazione delle

superfici.

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Per l’attività in questione e il luogo di lavoro, il rischio di urti, colpi, impatti e compressioni è probabile, ma i

faldoni e le cartelle sono sistemate in modo da non causare infortuni.

Descrizione del Pericolo

Probabilità

Magnitudo

Rischio

Caduta di materiale dall’alto Poco Probabile Grave MEDIO

6

Caduta dall’alto Poco Probabile Grave MEDIO

6

Ribaltamento Poco Probabile Grave MEDIO

6

Stress Psicofisico Improbabile Modesta BASSO

2

Microclima Probabile Lieve BASSO

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3

Movimentazione manuale dei carichi Poco Probabile Modesto BASSO

4

Scivolamenti, cadute a livello Improbabile Modesta BASSO

2

Urti, colpi, impatti e compressioni Improbabile Modesta BASSO

2

ANALISI DEL RISCHIO: LE MALATTIE PROFESSIONALI

I fattori causa delle principali malattie professionali sono rappresentati da:

• movimentazione manuale dei carichi;

• movimenti ripetitivi degli arti superiori;

• videoterminali.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI e M.R.A.S.

Seppur saltuaria, i possibili danni conseguenti dalla movimentazione manuale dei carichi e dei movimenti

ripetitivi degli arti superiori sono rappresentati da:

- lombalgie, lombo sciatalgie;

- spondilo artrosi, spondilosi lombare;

- discopatie, ernie discali lombari o lombosacrali;

- tenovaginiti, borsite e s. del Tunnel Carpale.

Le condizioni di ipersuscettibilità da considerare ai fini delle idoneità sono:

- patologie degenerative del rachide non legate all’età

- patologie infiammatorie attive del rachide

- discopatie, ernie discali

- patologie del canale midollare

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- patologie deformative rachide (scoliosi importanti, dorso curvo strutturato, emisacralizzazioni…)

- angiomi vertebrali, grave osteoporosi

- fratture vertebrali

- spondilolistesi, instabilità vertebrale

VIDEOTERMINALI

I possibili danni conseguenti dall’uso di videoterminali sono rappresentati da:

- astenopia occupazionale (reversibile perché non si tratta di malattia ma di fatica)

- UE WMDs (Upper Extremity Work-related Musculoskeletal Disorder)

- stress occupazionale (poco definito sul piano nosografico ed epidemiologico)

Le condizioni di ipersuscettibilità da considerare ai fini delle idoneità sono:

- patologie oculari che possono progressivamente ridurre l’acuità visiva o che possono favorire

l’insorgenza di disturbi astenopici

- patologie del rachide

- patologie dell’arto superiore

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POSTAZIONI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Le postazioni sono state identificate secondo i seguenti criteri:

1 è stata definita una griglia per tutti coloro che hanno in dotazione attrezzature munite di VDT

2 per ogni posizione sono stati identificate le condizioni di esposizione- in relazione ai criteri posti dalla

normativa vigente per l'identificazione delle persone esposte a tale rischio:esposizione a 20 o più ore

settimanali

3 nella terza colonna sono riportate le ore di esposizione settimanali medie

4 nella quarta o quinta colonna sono riportate rispettivamente le identificazioni delle persone

classificabili come "esposte"

5 le valutazioni sono state effettuate mediante osservazioni dirette con partecipazione dei lavoratori.

Addetti negli uffici delle sedi MEDICAL DIVISION SERVICE Sociale ad attrezzature munite di VDT

MANSIONE NOMINATIVO Classificazione di esposto ai VDT

Ore settimanali SI NO

Project Manager 1 20 no no

Ufficio Coordinamento n. 25 impiegati circa 38 38

si

si

Amministrazione /personale n.10 impiegati 38 38 si si

Tirocinanti n.3 impiegati 20 no no

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Misure di prevenzione per la postura:

Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso

il lavoro per rilassare la muscolatura

Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante le giornate lavorativa in

ufficio (D.lg 81/08)

Misure di prevenzione per l’utilizzo di videoterminali:

I principali disturbi che possono comparire sono:

• senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità al collo e alla schiena (da posizione di lavoro

scorretta e/o troppo fissa);

• formicolii, intorpidimento, perdita di forza, impaccio ai movimenti, dolore agli arti superiori (da movimenti

ripetitivi degli arti superiori);

• caduta spontanea di piccoli oggetti dalle mani, perdita di forza, ecc.

Essi sono spesso la conseguenza della degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, dell’affaticamento

muscolare o dell’infiammazione delle strutture tendinee e nervose degli arti superiori.

La sistemazione del posto di lavoro al VDT risulta fondamentale per evitare eventuali rischi.

A tal riguardo bisogna evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e comunque di lavorare a lungo col

tronco flesso. Se lo schienale è basso, o durante la digitazione, evitare di inclinare lo schienale a più di 110°.

Lo schienale può essere inclinato a piacimento da 90° a 110°, può essere, inoltre, utile cambiare l’inclinazione

durante la giornata.

Per quanto riguarda il tavolo, deve avere le seguenti caratteristiche:

La larghezza del piano deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto, ad es. più ampia se il lavoro prevede la

copiatura di documenti cartacei (data-entry), più piccola in operazioni di dialogo. Inoltre se viene utilizzato il

mouse, è necessario che sulla scrivania vi sia uno spazio adeguato per consentire il suo corretto utilizzo: in

generale uno spazio piano alla destra ( o sinistra se l’operatore è mancino) immediatamente vicino alla tastiera

di cm. 25 x 20 circa.

Sono presenti lavoratori che utilizzano attrezzature munite di VDT, in modo sistematico o abituale, per almeno

20 ore settimanali, dedotte le pause di cui all'art.175 comma 3 del D.Lgs 81/2008 (una pausa di 15 minuti ogni

120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale).

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Indicazioni sulle caratteristiche dell'arredo della postazione del video terminale.

Il piano di lavoro (scrivania) deve:

a) avere una superficie sufficientemente ampia per dispone i materiali necessari e le attrezzature (video,

tastiera, ecc.) nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera nel corso

della digitazione;

b) avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, tenendo presente

che schermi di grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità;

c) superficie possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente;

d) essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80cm;

e) avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per

infilarvi il sedile.

Il sedile deve:

f) essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque

punti di appoggio;

g) disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assicurare un buon

appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare;

h) avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e

pulibile;

i) essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento;

j) qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi separato, per far assumere una postura

adeguata agli arti inferiori dell'operatore.

Indicazioni sugli ambienti.

In sede di predisposizione degli ambienti di lavoro ove ubicare postazioni munite di videoterminale occorre

prevedere:

k) per quanto riguarda il rumore, la eliminazione di eventuali problemi di rumore determinati in fase di

stampa dalle stampanti ad impatto procedendo alla loro segregazione o insonorizzazione;

l) per quanto riguarda il microclima, il lavoro al videoterminale non richiede il rispetto di parametri

diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro d'ufficio. E' necessario che nella postazione di

lavoro la velocità dell'aria sia molto ridotta, evitando la presenza di correnti d'aria provenienti da porte, finestre,

bocchette di condizionamento, ventilatori, apparecchiature poste in vicinanza ecc. È importante che l’aria non

sia troppo secca per evitare possibili irritazioni degli occhi. Altrettanta precauzione andrà posta per evitare

fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze della postazione. quali impianti di riscaldamento ma

anche finestre che possano essere colpite da irraggiamento solare diretto ecc.per quanto riguarda

l'illuminazione, al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti dell’operatore ed eccessivi contrasti di

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luminosità la postazione di lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nell'ambiente di

lavoro. L’illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed

esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a

soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore

a 60° (figura 1).

Va in ogni modo evitato l'abbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la

loro origine.

(figura 1)

Indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici

La prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre:

a) assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena

poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e

l’inclinazione dello schienale;

b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di

regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell'orizzontale che a per gli

occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (figura 2);

(figura 2)

c) disporre la tastiera davanti allo schermo (figura 3), salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera

saltuaria e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo

che siano facilmente raggiungibili;

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(figura 3)

e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse

inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed

inferiori).

Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di problemi visivi.

A tale scopo si dovrà:

a) illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la regolazione

di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale. Le condizioni di maggiore comfort visivo sono

raggiunte con illuminamenti non eccessivi e con fonti luminose poste al di fiori del campo visi e che non si

discostino, per intensità, in misura rilevante da quelle degli oggetti e superfici presenti nelle immediate

vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi;

b) orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie;

c) assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-schermo sia pari a

circa 50-70 cm;

d) disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo,

ricorrendo ai meccanismi di regolazione;

e) distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre

l’affaticamento visivo;

f) durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, è opportuno non dedicarsi ad attività che

richiedano intenso impegno visivo, come ad esempio la correzione di un testo scritto;

g) cura della pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo;

h) si raccomanda l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti.

Indicazioni atte evitare disturbi da affaticamento mentale.

Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente

il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta

da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.

È utile, al riguardo:

a) seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;

b) disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità;

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c) rispettare la corretta distribuzione delle pause;

d) utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare;

e) in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia di poter disporre del

referente per la soluzione del problema.

Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale è un

elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.

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PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall’ art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, saranno presenti i presidi sanitari

indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti

presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)

2. Visiera paraschizzi

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)

4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

7. Teli sterili monouso (2)

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)

9. Confezione di rete elastica di misura media (1)

10. Confezione di cotone idrofilo (1)

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)

13. Un paio di forbici

14. Lacci emostatici (3)

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

17. Termometro

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

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LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio

professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni,

mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle

lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di

ordine generale da adottare:

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una

posizione particolarmente affaticante.

Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si

predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione .

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della

valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui

risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di dato ri di

lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di

cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese

dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro

e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-

ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni

fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità

svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a

mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante

l’assenza di rischi per lo stato di gestazione

Qui di seguito viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati,

l’elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l’indicazione delle principali conseguenze e dei

divieti derivanti dalla vigente normativa in materia

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ERGONOMIA

Pericolo Conseguenze Divieti

Attività in postura

eretta e prolungata

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza

(maggior volume sanguigno e aumento delle

pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei

vasi sanguigni e possibile compressione delle

vene addominali o pelviche) favoriscono la

congestione periferica durante la postura

eretta. La compressione delle vene può

ridurre il ritorno venoso con conseguente

accelerazione compensativa del battito

cardiaco materno e il manifestarsi di

contrazioni uterine. Se la compensazione

è insufficiente ne possono derivare vertigini e

perdita di coscienza. Periodi prolungati in

piedi durante la giornata lavorativa

determinano per le donne un maggior rischio

di parto prematuro.

D.Lgs 151/01 allegato A, lett.G (i

lavori che comportano una

stazione in piedi per piu' di meta'

dell'orario)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

Posture incongrue E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti

di lavoro ristretti o in postazioni non

sufficientemente adattabili per tenere conto

del crescente volume addominale, in

particolare nelle ultime fasi della gravidanza.

Ciò può determinare stiramenti o strappi

muscolari.

D.Lgs 151/01 allegato A, lett.G

(lavori che obbligano ad una

postazione particolarmente

affaticante).

DIVIETO IN GRAVIDANZA

Lavoro in postazioni

elevate

E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici

gestanti lavorare in postazioni sopraelevate

(ad esempio scale, piattaforme, ecc) a causa

del rischio di cadute dall’alto.

D.Lgs 151/01 allegato A, lett.E

(i lavori su scale ed impalcature

mobili e fisse)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo

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pag. 133 di 185

interdizione dal lavoro

Lavori con macchina

mossa a pedale

quando il ritmo sia

frequente o esiga

sforzo

Le attività fisiche particolarmente affaticanti

sono considerate tra le cause di aborti

spontanei. E' importante assicurare che il

volume e il ritmo dell'attività non siano

eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici

abbiano un certo controllo del modo in cui il

lavoro è organizzato.

D.Lgs 151/01 allegato A, lett.H

(i lavori con macchina mossa a

pedale, o comandata a pedale,

quando il ritmo del movimento sia

frequente, o esiga un notevole

sforzo)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo

interdizione dal lavoro

Manovalanza pesante

Movimentazione

manuale carichi

La manovalanza pesante e/o la

movimentazione manuale dei carichi pesanti

è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto

può determinare lesioni al feto e un parto

prematuro. Con il progredire della gravidanza

la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio

di lesioni causato dal rilassamento ormonale

dei legamenti e dai problemi posturali

ingenerati dalla gravidanza

D.Lgs 151/01 allegato A, lett.F

(lavori di manovalanza

pesante )

D.Lgs 151/01 allegato

ett.A,1,b

(movimentazione manuale

carichi pesanti che comportano

rischi, soprattutto dorsolombari)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo

interdizione dal lavoro

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pag. 134 di 185

Lavori su mezzi in

movimento

L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza,

come accade per uso di mezzi in movimento,

può accrescere il rischio di aborti spontanei.

Il lavoro a bordo di veicoli può essere di

pregiudizio per la gravidanza soprattutto per

il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi,

oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino

l'addome.

D.Lgs 151/01 allegato A, lett.O

(i lavori a bordo delle navi, degli

aerei, dei treni, dei pullman e di

ogni altro mezzo di

comunicazione in moto)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

AGENTI FISICI

Pericolo Conseguenze Divieti

Rumore L'esposizione prolungata a rumori forti (> 80

dBA) può determinare un aumento della

pressione sanguigna e un senso di stanchezza;

si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che

potrebbe essere responsabile di una

diminuzione del flusso placentare.

Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del

feto, con conseguente minor peso alla nascita.

Evidenze sperimentali suggeriscono che una

esposizione prolungata del nascituro a rumori

forti durante la gravidanza può avere un

effetto sulle sue capacità uditive dopo la

nascita.

D.Lgs 151/01 allegato lett.A,1,c

D.Lgs 151/01 allegato A lett. A

(lavori vietati ai minori ai sensi

dei

DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 allegato A lett.C

(malattie professionali)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

(per esposizioni ≥ 80

dBA)

DIVIETO FINO A SETTE MESI

DOPO IL PARTO

(per esposizioni ≥ 85 dBA)

Scuotimenti e

vibrazioni

Un'esposizione di lungo periodo a

vibrazioniche interessano il corpo intero può

accrescereil rischio di parto prematuro o di

neonati sotto peso e/o complicanze in

gravidanza e parti prematuri.

D.Lgs. 151/01 all.egato A lett.I

(lavori con macchine scuotenti o

con utensili che trasmettono

intense vibrazioni)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino

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pag. 135 di 185

termine del periodo

interdizione dal lavoro

D.Lgs. 151 Allegato A lett.

B(Lavori che impiegano utensili

vibranti ad aria compressa o ad

asse flessibile soggetti all’obbligo

di sorveglianza sanitaria)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E

FINO A SETTE MESI DOPO IL

PARTO

Sollecitazioni

termiche

Durante la gravidanza le donne sopportano

meno il calore ed è più facile che svengano o

risentano dello stress da calore. L'esposizione

a calore può avere esiti nocivi sulla

gravidanza. Il lavoro a temperature molto

fredde può essere pregiudizievole per la

salute per gestanti, nascituro e puerpere. I

rischi aumentano in caso di esposizione a

sbalzi improvvisi di temperatura

D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. A

(celle frigorifere)

D.Lgs. 151/01 allegato C

lett.A,1,f (esposizione a

sollecitazioni

termiche rilevanti evidenziata

dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

DIVIETO FINO A SETTE MESI

DOPO IL PARTO PER

ESPOSIZIONI A TEMP.

MOLTO BASSE (es. lavori

nelle celle frigorifere)

Radiazioni ionizzanti Una esposizione a radiazioni ionizzanti

comporta dei rischi per il nascituro. Se una

lavoratrice che allatta opera con liquidi o

polveri radioattivi può determinarsi

un'esposizione del bambino in particolare a

seguito della contaminazione della pelle della

madre. Sostanze contaminanti

radioattive inalate o digerite dalla madre

possono passare attraverso la placenta al

nascituro e, attraverso il latte, al neonato.

L’esposizione durante il primo trimestre di

gravidanza può provocare aborto, aumento

malformazioni e deficit funzionali

D.Lgs 151/01 art.8 (Le donne,

durante la gravidanza, non

possono svolgere zone

classificate o, essereadibite

potrebbero esporre il nascituro ad

una dose che millisievert durante

della gravidanza)

DIVIETO IN GRAVIDANZA Se

esposizione nascituro > 1 mSv

D.Lgs 151/01 allegato A lett.D (i

lavori l'esposizione ionizzanti).

DIVIETO IN GRAVIDANZA E

FINO A SETTE MESI DOPO

ILPARTO

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pag. 136 di 185

Radiazioni non

ionizzanti

Al momento attuale non esistono dati

certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o

sulla lattazione dalle radiazioni non

ionizzanti. Non si può escludere che

esposizioni a campi elettromagnetici

intensi, come ad esempio quelli associati a

fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o

alla saldatura a radiofrequenza delle materie

plastiche, possano determinare un rischio

accresciuto per il nascituro. Sulla base

degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro

al videoterminale non espone a RNI in grado

di interferire con la normale evoluzione della

Gravidanza.

D.Lgs 151/01 allegato A lett.C

(malattie professionali di cui all.4

al decreto 1124/65 e successive

modifiche)

Dlgs 151/01 allegato C lett A, 1,

e (rischio da radiazioni non

ionizzanti evidenziato dalla

valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

Per esposizioni superiori a quelle

ammesse per la popolazione

generale

AGENTI BIOLOGICI

Pericolo Conseguenze Divieti

Agenti biologici dei

gruppi di rischio da 2

a 4

Le malattie infettive contratte in gravidanza

possono avere notevoli ripercussioni

sull’andamento della stessa. Molti agenti

biologici appartenenti ai gruppi di rischio

2,3,4 possono interessare il nascituro in caso

di infezione della madre durante la

gravidanza. Essi possono giungere al bambino

per via placentare oppure durante e dopo il

parto, in caso di allattamento o a seguito

dello stretto contatto fisico tra madre e

bambino. Agenti che possono infettare il

bambino in uno di questi modi sono ad

esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia,

l’HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della

sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma.

In particolare possono essere esposte

Determinate categorie di lavoratori

(es.sanità).

D.Lgs 151/01 allegato A lett B

(rischi per i quali vige l'obbligo

delle visite mediche preventive e

periodiche).

D.Lgs 151/01 allegato B lett. A

punto 1 lett b (per virus rosolia e

toxoplasma in assenza di

comprovata immunizzazione)

D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,2

(rischio di esposizione ad agenti

biologici evidenziato dalla

valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E

FINO A SETTE MESI DOPO IL

PARTO

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pag. 137 di 185

PERICOLO

AGENTI CHIMICI

CONSEGUENZE DIVIETI

SOSTANZE O

PREPARATI

CLASSIFICATI

COME

PERICOLOSI

(TOSSICI,

NOCIVI,

CORROSIVI,

IRRITANTI)

L'effettivo rischio per la salute costituito

dalle singole sostanze può essere determinato

esclusivamente a seguito di una valutazione

del rischio. Una esposizione occupazionale

prevede spesso la presenza di una

combinazione di più sostanze, e in questi casi

non è sempre possibile conoscere le

conseguenze delle interazioni fra le

diversesostanze ed i possibili effetti sinergici

che le associazioni chimiche possono

produrre.

Alcuni agenti chimici possono penetrare

attraverso la pelle integra ed essere assorbiti

dal corpo con ripercussioni negative sulla

salute. Molte sostanze possono passare nel

latte materno e per questa via contaminare il

bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici

sulla gravidanza molti studi hanno

evidenziato il verificarsi di aborti spontanei

correlati ad una esposizione occupazionale

a numerose sostanze, tra cui solventi

organici, gas anestetici e farmaci antiblastici,

anche per bassi livelli di esposizione.

D.Lgs 151/01 allegato A lett.A

(lavori vietati ai minori ai sensi

dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 allegato A lett.C

(malattie professionali)

D.Lgs 151/01 allegato C lett,A

punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B

(esposizione ad agenti chimici

pericolosi evidenziata dalla

valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E

FINO A SETTE MESI DOPO IL

PARTO

Può essere consentito l’uso di

sostanze o preparati classificati

esclusivamente irritanti per la

pelle e con frase di rischio “può

provocare sensibilizzazione per

contatto con la pelle” (R43), a

condizione che il rischio sia

evitabile con l’uso dei DPI.

PIOMBO E

DERIVATI CHE

POSSONO ESSERE

ASSORBITI

DALLO

ORGANISMO

UMANO

Vi sono forti evidenze che l'esposizione al

piombo, sia del nascituro che del neonato,

determini problemi nello sviluppo, danno del

sistema nervoso e degli organi emopoietici.

Le donne, i neonati e i bambini in tenera età

D.Lgs 151/01 allegato A lett.A

(lavori vietati ai minori ai sensi

dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 allegato A lett.C

(malattie professionali)

D.Lgs 151/01 allegato B lett. A

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pag. 138 di 185

sono maggiormente sensibili al piombo che

gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue

al latte.

numero 1 lett.c e lett. B numero

1 lett.a (allegato 2 DL 645/96)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E

FINO A SETTE MESI DOPO IL

PARTO

ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE DIVIETI

LAVORO NOTTURNO DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN

ANNO DI VITA DEL BAMBINO

LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI,

PULMAN O ALTRI MEZZI DI

COMUNICAZIONE IN MOTO

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al termine del

periodo di interdizione dal lavoro

LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al termine del

periodo di interdizione dal lavoro

LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI

INFERMI NEI

SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE

INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E

MENTALI

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE

MESI DOPO IL PARTO

LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA

MANIPOLAZIONE E L’USO DI SOSTANZE

TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA

CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA

CURA DEL BESTIAME

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE

MESI DOPO IL PARTO

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pag. 139 di 185

LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI

E ALL’ASBESTOSI O PROFESSIONALI (di

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, e successive modificazioni)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE

MESI DOPO IL PARTO

LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 345/99

LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 262/2000

LAVORI INDICATI NELLA TABELLA

ALLEGATA AL DPR 303/1956 PER I QUALI

VIGE L’OBBLIGO DELLE VISITE MEDICHE

PREVENTIVE E PERIODICHE

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE

MESI DOPO IL PARTO

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pag. 140 di 185

STRESS LAVORO-CORRELATO

Accordo europeo dell’8 ottobre 2004

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che

consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese

nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste

possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione

prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire

in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in

maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può

ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di

lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e risurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni

di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da

vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”,

ecc.

Lavori solitari

I servizi al domicilio comportano che l’operatore è solo nello svolgimento della sua mansione ed in alcuni casi

non ci sono altre persone oltre all’utente. Questo può comportare rischi legati allo stress, ma anche ad

aggressioni verbali o fisiche, infortuni senza possibilità di essere adeguatamente soccorso. Il coordinamento e

la supervisione degli operatori consente di esprimere la situazione di rischio, alternare gli operatori su utenti

segnalati e tenere monitorati i casi.

In alcuni servizi c’è il rischio di aggressione da parte dell’utente nei confronti dell’operatore. Non sempre tale

comportamento è prevedibile o evitabile. La riduzione del rischio si basa sulla formazione degli operatori, in

modo che sappiano individuare in anticipo i segnali di malessere dell’utente che possono tradursi in

comportamenti aggressivi e la presenza di altro operatore nelle vicinanze che possa intervenire.

I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore,

depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I fattori che causano stress possono essere :

lavoro ripetitivo ed arido

carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto

rapporto conflittuale uomo - macchina

conflitti nei rapporti con colleghi e superiori

fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)

lavoro notturno e turnazione

Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva

organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare

categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti

alla sindrome in esame.

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pag. 141 di 185

Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è

possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio

specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato

e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio

del prevedibile ed evitabile.

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli

aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del

singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le

tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre

maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle

difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.

Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le

richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende dal

contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto del

lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti).

Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli altri rischi sul

posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, gli RLS.

Il mobbing produce stress e lo stress facilita l'insorgere di situazioni di mobbing.

E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si configura

come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente, ripetute, immotivate, individuali o di

gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un individuo o di un

gruppo di individui.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;

Si cercherà di diminuire il più possibile l’entità delle attività monotone e ripetitive;

Verranno aumentate le informazioni concernenti gli obiettivi;

Sarà sviluppato uno stile di leadership;

Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni.

Verranno distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i

livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative,

bollettini;

Si farà in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i

lavoratori dipendenti;

Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del management per quanto

riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;

Si stabilirà un contatto indipendente per i lavoratori;

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pag. 142 di 185

Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella

prevenzione dello stress lavoro-correlato.

SI VEDA ALLEGATO SPECIFICO AL D.V.R.

DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l’“Institute for Work & Health” di Toronto) hanno

evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori,

considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle

rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta

verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.

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MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale

raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall’ambiente, dalle materie, in relazione alla

formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito

di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie che danno luogo alle più elementari

valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate.

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono

progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale.

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SEZIONE 7

Profilo di rischio per mansione

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MANSIONI

Nella seguente tabella sono riportati i dipendenti presenti in azienda e le rispettive mansioni:

Si elencano di seguito i fattori di rischio individuati per ogni mansione svolta dal Personale:

SINTESI PROFILO DI RISCHIO

DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Profilo di rischio delle figure professionali_INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE

Str

ess

elet

tric

o

Rum

ore

/Vib

razi

on

i

chim

ico

bio

logic

o

psi

chic

o

Mov.c

aric

hi

aggre

ssio

ni

VD

T

LIVELLO DI RISCHIO

1 Infermiere/ M B B B M B M M B

2 Operatore Socio sanitario OSS M B B B M B M M B

3 Fisioterapista/Logopedista M B B B M B M M B

4 Impiegato B B

B B B B B B B

5 Autista B B

B B B B B B B

BASSO

MEDIO

ALTO

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1.MANSIONE: INFERMIERE

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE

L'infermiere è il professionista sanitario , che secondo i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea

2005/36 e 2006/100, è responsabile della pianificazione e gestione dell'assistenza infermieristica generale,

ossia, l'attività terapeutica, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva rivolta all'individuo, alla comunità o

alla popolazione, svolta su soggetti sani o malati, al fine di recuperare uno stato di salute adeguato e prevenendo

l'insorgenza di alterazioni morfo-funzionali dell'individuo o della comunità.

L'attività professionale viene svolta prevalentemente presso il domicilio del paziente in regime di dipendenza

o come libero professionista nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata A.D.I.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL PERSONALE INFERMIERISTICO

Il problema della valutazione dei rischi in una realtà di assistenza domiciliare, dove convivono numerose

discipline professionali, risulta però assai complesso e deve tenere conto di una serie d’attività svolte

nell’ambito dell’autonomia professionale.

LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEI RISCHI

(Il rischio da Movimento/Carichi, il rischio chimico e il rischio biologico/ Rischio aggressioni)

RISCHIO DA M.M.C

Si intende il rischio di lesioni tra l’altro dorso lombari, dovute a operazioni di movimentazione manuale dei

carichi.

In ambiente sanitario è riferito principalmente alla movimentazione di pazienti che sembrano identificarsi nelle

caratteristiche di un carico pesante così come descritto nell’allegato VI del D.L.gs 81/08, per questa ragione

sarebbe più opportuno parlare di Movimentazione Manuale dei Malati.

Il rischio da M.M.C. interessa tutti gli operatori sanitari e la difficoltà maggiore nel suo controllo è data dal

fatto che ogni operazione è unica e non riproducibile per i seguenti fattori che la contraddistinguono:

la costituzione fisica dell’operatore in rapporto a quella del paziente; le patologie che caratterizzano il paziente

stesso e che gli possono consentire o impedire la collaborazione; il tipo di operazione da eseguire, la situazione

ambientale; la disponibilità di strumenti.

RISCHIO BIOLOGICO

Per rischio biologico si intende il rischio di trasmissione di patologie infettive. Questo rischio in ambiente

sanitario può interessare gli operatori e quindi si parlerà di rischio professionale.

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RISCHIO CHIMICO

Si intende il rischio di danni alla salute, acuti o cronici dovuti all’uso di sostanze chimiche. Questo rischio in

ambiente di servizi di assistenza domiciliare è legato all’uso di farmaci comuni e in particolare gli antiblastici

e alcuni tipi di antibiotici, nonché disinfettanti, detergenti, solventi e reattivi.

La metabolizzazione e quindi l’eliminazione di questi farmaci può iniziare a distanza di ore e protrarsi anche

per alcuni giorni divenendo fonte di rischio per tutte le persone che vi possono venire a contatto.

RISCHIO AGGRESSIONI

Lo stress della persona è un fenomeno strettamente connesso con il 'rischio aggressione' sia per quanto riguarda

la fase precedente l'aggressione, relativa soprattutto allo 'status psicologico' del soggetto 'aggressore', e sia per

quanto riguarda la fase successiva l'aggressione, relativa soprattutto allo 'status psicologico' della vittima.

Per tale motivo i primi sporadici tentativi a livello nazionale tesi ad affrontare in modo analitico il problema

del 'rischio aggressione' sono stati fondati sull'esperienza già avviata per lo studio e l'analisi dello stress in

ambito lavorativo.I termini 'violenza' e 'aggressione' non sono però presenti nel testo del D.Lgs.81/08, anche

se appare ovvio che debbano essere considerati nella valutazione del rischio, in quanto, come già sottolineato,

il Datore di Lavoro è per l'appunto tenuto a valutare 'tutti i rischi' presenti sul luogo di lavoro.

Il Ministero della salute italiano, che già nel 200 aveva iniziato a dimostrare una particolare sensibilità al

problema, a causa dell'evidente aumento della violenza nell'ambito sanitario pubblico, nonostante il mancato

recepimento del legislatore. Ma si anticipa che tale buon intento non è stato sostenuto in modo concreto e

fattivo negli anni successivi ed ogni datore di lavoro, pubblico o privato, si è dovuto arrangiare in modo

autonomo senza poter confidare in un sostegno istituzionale certo e significativo.

Infatti il Ministero si è sostanzialmente limitato a sviluppare delle raccomandazionie dei protocolli facoltativi

che tutt'ora costituiscono l'unica linea guida perle aziende sanitarie e per gli esperti di sicurezza che debbono

confrontarsi con la valutazione dei rischi in ambito sanitario:

· la raccomandazione n.8 del novembre 2007, dedicata alla prevenzione dei comportamenti aggressivi e della

violenza a danno degli operatori sanitari.

· il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella dell'ottobre 2009. (protocollo redatto per la qualità

aziendale di MDS).

In questi documenti si pecifica inoltre che il comportamento violento avviene spesso inmodo progressivo,

come descritto nello schema seguente:

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La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari

Il Ministero del Lavoro, della Salute edelle Politiche Sociali, nel mese di ottobre 2009 ha, inoltre, pubblicato

il "Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella", nel quale ha identificato e classificato ben 16 categorie

di eventi sentinella; come si evince dalla tabella riportata di seguito, nella posizione n.11 è stata indicata la

'violenza su paziente' e nella posizione n.12 sono stati inseriti gli 'atti diviolenza a danno dell'operatore'.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nonostante le evidenti difficoltà che anche il consulente più esperto potrebbe trovare nello studio della

valutazione del rischio aggressione, si ritiene opportuno considerare la possibilità di approcciare a tale

problematica scomponendola per fasi operative: sostanzialmente tre fasi iniziali

La prima fase è quella in cui il valutatore deve dapprima affrontare l’individuazione dei gruppi omogenei di

lavoratori che rappresentano le potenziali vittime di un’aggressione e le tipologie dei potenziali aggressori.

La seconda fase, invece, prevede la classificazione dei motivi di aggressione, delle tipologie di ambienti

dilavoro e di oggetti/elementi ivi presenti che possano essere utilizzati per colpire la vittima e, infine,

l'individuazione delle possibili situazioni di lavoro in solitaria.

La terza fase ha l'obiettivo di giungere alla prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari e,

quindi, richiede che l’organizzazione sanitaria identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale,

procedendo mediante l'analisi degli indicatori che influiscono sulla valutazione del rischio che ciascuna

potenziale vittima possa subire un'aggressione: la 'probabilità' che si verifichi e il 'danno' che comporterebbe

verificandosi.

Tra gli indicatori che influiscono sulla probabilità si possono includere sia fattori interni che fattori esterni

all'ambito lavorativo domiciliare in esame, quali:

· il fattore tempo (l'attesa per il soddisfacimento di un bisogno, la durata del contatto tra la potenziale vittima

e il potenziale aggressore)

· il fattore organizzativo (gli ordini discordanti o sperequati, la disorganizzazione, il lavoro in solitaria, etc.)

· il fattore sociale (lo status sociale, la lotta di classe, la crisi economica,etc.)

· il fattore sessuale (il modo di vestire, gli atteggiamenti, etc.)

· il fattore patologico (la confusione mentale, i problemi psichiatrici, ma anche la stanchezza e lo stress, etc.)

· il fattore persecutorio (il mobbing, lo stalking, etc.).

Tra gli indicatori che influiscono sull’entità del danno si possono includere:

· la tipologia di aggressione

· i motivi di aggressione

· l’ambiente/locale di lavoro

· la presenza di corpi\oggetti utilizzabili per offendere/colpire.

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Il completamento delle prime tre fasi sopra descritte, dovrebbe consentire al valutatore di giungere ad un prima

quantificazione del 'rischio aggressione' (fase 3)

Successivamente dovranno entrare in gioco ulteriori tre fasi che determinano l'attivazione sia delle misure

preventive e protettive e sia delle procedure di vigilanza e di monitoraggio che consentiranno, infine, la messa

a punto del sistema di verifica e di ricalibratura del processo di valutazione inizialmente utilizzato, in modo da

rendere il calcolo del rischio il più possibile dinamico e contestualizzato alla realtà lavorativa presa in esame:

individuazione delle misure di miglioramento ,calcolo del rischio residuo, man mano che vengono applicate

le misure, monitoraggio e analisi degli eventi sentinella .

Tra le misure migliorative, si possono annoverare:

· l'attivazione di procedura che preveda la presenza di altre persone –un secondo operatore-a contatto fisico;

· l'attività di formazione e addestramento finalizzati al miglioramento della capacità di controllo

· l'informazione di tutti i dipendenti sulle procedure da rispettare e da attivare in caso di eventi violenti

· la sensibilizzazione del personale affinché vengano sempre segnalate minacce e/o aggressioni

· lo scoramento del personale dall'indossare collane o usare stringhe per scarpe,allo scopo di prevenire un

possibile strangolamento in situazioni critiche

Natura, grado e durata di esposizione da M.M.C. e degli agenti biologici e chimici

Rischio da M.M.C. Si intende il rischio di lesioni tra l’altro dorso lombari, dovute a operazioni di

movimentazione manuale dei carichi. In ambiente sanitario è riferito principalmente alla movimentazione di

pazienti che sembrano identificarsi nelle caratteristiche di un carico pesante, per questa ragione sarebbe più

opportuno parlare di Movimentazione Manuale dei Malati. Il rischio da M.M.M. interessa tutti gli operatori

sanitari e la difficoltà maggiore nel suo controllo è data dal fatto che ogni operazione è unica e non riproducibile

per i seguenti fattori che la contraddistinguono: la costituzione fisica dell’operatore in rapporto a quella del

paziente; le patologie che caratterizzano il paziente stesso e che gli possono consentire o impedire la

collaborazione; il tipo di operazione da eseguire, la situazione ambientale; la disponibilità di strumenti.

Agenti biologici. Per rischio biologico si intende il rischio di trasmissione di patologie infettive. Questo rischio

in ambiente sanitario può interessare gli operatori e quindi si parlerà di rischio occupazionale, ma può

interessare altre figure presenti come i pazienti per i quali si parla di infezioni.

Ad esempio in merito all’esecuzione dei prelievi si ricorda che “la massima protezione si ottiene attraverso

l’uso di dispositivi che permettono di effettuare tale operazione senza usare la siringa (prelievi sotto vuoto)” e

che devono essere messe in pratica norme di protezione individuale e di igiene generale.

In particolare le modalità di prelievo “debbono sottostare ai seguenti criteri:

• il prelievo deve essere eseguito da personale preparato e con esperienza;

• nel corso del prelievo debbono essere usati guanti e camice protettivi;

• dopo il prelievo, prima di immettere il sangue nella provetta, deve essere tolto l’ago dalla siringa e

riposto nell’idoneo contenitore rigido;

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Vengono anche riportate alcune precauzioni a seconda degli strumenti utilizzati per il prelievo.

Ad esempio in caso di prelievo con siringa ed ago, “una volta effettuata l’operazione, l’ago deve essere rimosso

attraverso il dispositivo del contenitore per aghi e taglienti, poi vanno riempite le provette”. Nel caso di

esposizione accidentale professionale a sangue o altro materiale biologico l’operatore coinvolto dovrà seguire

specifiche procedure e le prime misure da attuare consistono “nei seguenti atti:

• far aumentare il sanguinamento se trattasi di ferita, nel caso applicare anche un laccio emostatico a

monte della stessa;

• eseguire abbondante detersione con acqua e sapone;

• disinfettare bene la ferita;

• se vi sia stato contatto con il cavo orale occorre risciacquare con acqua corrente;

• se c’è stato contatto con le congiuntive occorre risciacquare con acqua corrente a lungo (per

almeno 10 minuti);

• l’operatore esposto va inviato al Pronto Soccorso per gli altri interventi del caso”.

Rimandiamo il lettore ai criteri di prevenzione specifica, riportati nella monografia, relativi all’epatite e

all’infezione da HIV, anche in relazione alla possibilità, in alcuni casi, di vaccinazione e di effettuazione di

specifiche misure profilattiche post-esposizione.

Agenti chimici. Si intende il rischio di danni alla salute, acuti o cronici dovuti all’uso di sostanze chimiche.

Questo rischio è legato all’uso di farmaci comuni e in particolare gli antiblastici e alcuni tipi di antibiotici,

nonché disinfettanti, detergenti, solventi e reattivi. Può interessare gli operatori e quindi si parlerà di rischio

occupazionale ma può interessare altre figure presenti in una struttura sanitaria come i pazienti e i visitatori.

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Fattori ergonomici-posturali

Situazioni in cui si devono spostare carichi troppo pesanti, ingombranti e difficili da afferrare oppure carichi

in equilibrio instabile con contenuto mobile lontani dal lavoratore o costringendo lo stesso a torsione o

inclinazioni del tronco, comportano sforzi fisici eccessivi che determinano un rischio di danno a carico del

sistema muscolo-scheletrico.

Molteplici sono inoltre gli studi che hanno indagato l’incidenza dei disturbi al rachide lombare negli operatori

sanitari addetti all’assistenza.

Peraltro questa categoria di lavoratori risulta la più colpita sia per i disturbi acuti che cronici, già nel 1970 in

ampio campione di lavoratori addetti a diverse mansioni si sottolineava l’elevata prevalenza di disturbi

lombari negli infermieri.

Movimentazione manuale o con sollevatori

Tra i rischi presenti nello svolgimento delle attività assistenziali sanitarie, particolare importanza riveste la

movimentazione di carichi, svolta dal personale sanitario e ausiliari socio sanitari durante le operazioni di

assistenza a pazienti non autosufficienti. Tali operazioni comportano un sovraccarico biomeccanico del

rachide; vari studi riportano carichi discali compresi tra i 400 e i 1100 Kg durante la movimentazione

di pazienti. L’esposizione lavorativa (sovraccarico biomeccanico del rachide) è essenzialmente

determinata dalla contemporanea presenza dei seguenti fattori:

INFERMIERE Fattori di Rischio Modalità di esposizione al rischio

Ergonomici posturali Movimentazione dei carichi

Biologici Contatto cutaneo con ferite

Chimici e Fisici Farmaci antiblastici

Detergenti, disinfettanti, sterilizzanti

Gas anestetici

Fattori allergizzanti

Fattori trasversali

e psico-sociali

Attività di gestione pazienti anche neurologici

Ritmi e turni di lavoro anche notturni

Rapporti con familiari degli ospiti

Burn out

Infortunistici Ferite, contusioni, punture, strappi muscolari, ustioni

Scivolamenti in piano e cadute dall’alto

Traumi da maltrattamenti

Elettrocuzione

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Carico assistenziale dovuto alla presenza di pazienti non autosufficienti.(n.b.: un paziente non collaborante

viene movimentato almeno 4 volte al giorno);

Tipo e grado di disabilità motoria dei pazienti;

Aspetti strutturali degli ambienti di lavoro;

Attrezzature in dotazione;

Formazione specifica degli operatori sulla movimentazione dei carichi sull’uso delle attrezzature.

La movimentazione manuale degli utenti non autosufficienti viene svolta più volte al giorno e richiede

l’intervento di due operatori; anche l’utilizzo del sollevatore comporta fasi di lavoro che necessariamente

devono essere svolte da due addetti (per es.: spostare correttamente l’utente dalla carrozzina al letto e

viceversa). Dalla valutazione eseguita con metodo NIOSH e MAPO :

Indice NIOSH

Indice MAPO

Rischio inferiore a 0.85

Non necessita di sorveglianza sanitaria

Indice valutato= 0.6

FASCIA GIALLA =

RISCHIO LIEVE- MEDIO.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA

MEDIO/ LUNGO TERMINE PER ELIMINARE FATTORI DI RISCHIO

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Rischi Biologici

Sono considerati agenti biologici tutti i microrganismi, le colture cellulari e gli endoparassiti umani.

L’esposizione ad agenti biologici puo’ determinare infezioni, allergie o intossicazioni.

Tale esposizione puo’ avvenire tramite le normali vie di trasmissione o a causa di contatto accidentale con

materiale da questi contaminato. Nel Dlgs gli agenti infettanti sono stati classificati in quattro gruppi in base

alla loro pericolosità che risulta dalla somma di queste variabili: infettività, patogenicità, trasmissibilità e

neutralizzabilità. In fronte a queste caratteristiche troviamo nel gruppo 3 i microrganismi. Gli agenti patogeni

pericolosi con i quali gli operatori sanitari entrano più frequentemente in contatto che sono: virus dell’epatite

B (HBV), virus dell’epatite C (HCV), virus dell’AIDS (HIV), Microbacterium tubercolosis (tubercolosi)

Per il personale infermieristico le vie di trasmissione degli agenti infettivi che rappresentano un aumentato

rischio sono: la trasmissione per contatto, per via aerea, per contatto mediante particelle droplet, per via

parenterale ed oro fecale.

Prevenzione del rischio MMC e Disergonomie

Interventi Tecnici per Movimentazione paziente

Interventi organizzativi Interventi procedurali

Dotazione di ausili e

attrezzature in numero adeguato

rispetto al numero e tipologia

dell’utente:

S sollevatori;

S carrozzine;

S letti ergonomici;

S ausili minori;

• Interventi strutturali per

garantire spazi adeguati per una

corretta circolazione di

attrezzature e persone;

• Evitare ingombri di

materiali e oggetti lungo le vie di

transito

Idoneo numero di operatori/utente in

relazione al grado di

disabilità/autosufficienza;

Rideterminazione, ove necessario,

dei tempi medi di assistenza per

utente in relazione al grado di

disabilità/autosufficienza;

Organizzazione dei turni di lavoro inserendo

opportuni e necessari tempi di recupero

. prescrivere alle lavoratrici di

comunicare per iscritto al datore di

lavoro l’eventuale stato di

gravidanza non appena accertato.

. Sorveglianza sanitaria;

• Stesura di procedure operative;

• Corretta informazione e formazione

con verifica dell’ apprendimento;

• Verifica e controllo sulla

applicazione delle procedure;

• Predisporre un sistema di

aggiornamento periodico delle procedure

operative in relazione alle conoscenze

tecnico scientifiche acquisite sui vari

fattori di rischio

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Prevenzione dei rischi da agenti Biologici

Si basa sull’ informazione degli addetti e sull’applicazione di corrette procedure di lavoro.

L'informazione, fornita dal Coordinamento del responsabile ADI tramite incontri periodici tra le figure

professionali, deve essere mirata al mantenimento dei livelli di sicurezza in funzione delle prestazioni di

assistenza da erogare.

Un’adeguata fornitura di D.P.I. (guanti monouso, grembiuli monouso, mascherine) sono indispensabili per

prevenire questo fattore di rischio.

Non ultima una adeguata copertura vaccinale (in particolare anti HBV e Antitetanica) per tutto il personale

sanitario.

Rischi Chimici Fisici

- Per agenti chimici si intendono tutti i prodotti chimici utilizzati durante il turno di

- lavoro anche se non potenzialmente dannosi per la salute.

Farmaci antiblastici

Le vie di contaminazione più frequenti del personale addetto sono:

• per inalazione (polveri, aerosol, vapori) durante l’utilizzo;

• per contatto cutaneo

La patologia allergica è la più descritta in concomitanza all’uso professionale dei farmaci antiblasici.

Le patologie più frequenti possono essere: dermopatia delle mani, orticaria, prurito, riniti, asma bronchiale

edema della glottide e nei casi più gravi shock anafilattico

Alcuni di questi farmaci hanno proprietà vescicanti oltre che irritanti.

Altri chemioterapici antiblastici sono valutati dall’agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) come

cancerogeni o sospetti tali.

Detergenti, disinfettanti, sterilizzanti

In ambito sanitario la maggior parte degli operatori, quasi a livello quotidiano, utilizza sostanze chimiche per

la detersione, la disinfezione o la sterilizzazione.

Queste sostanze sono: formaldeide, glutaraldeide (aldeide glutarica), acido acetico, acqua ossigenata

(perossido d’idrogeno), ipoclorito, composti fenolici, Sali di ammonio quaternario. La problematica connessa

con l’uso corretto degli antisettici e disinfettanti, correlato anche agli ambienti da trattare , è stata oggetto,

negli anni passati, di particolare attenzione consentendo di individuare prodotti efficaci che peraltro

inducessero il minor rischio possibile.

Fattori allergizzanti

Questi rischi sono determinati dalla maggior probabilità, in ambito sanitario, di entrare in contatto con un

numero considerevole di prodotti chimici che possono portare a patologie irritanti o allergiche. Vi è stato

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inoltre, con il massiccio utilizzo dei guanti come mezzi di protezione individuale, un aumento delle

manifestazioni di intolleranza a livello cutaneo. Tali manifestazioni sono dovute sia alla intolleranza al lattice,

che agli additivi chimici e lubrificanti contenuti nei succitati guanti.

Prevenzione

Per quanto attiene ai rischi chimici l’intervento primario è quello di seguire le corrette indicazioni per l’uso

delle sostanze desunte, ove possibile dalle schede tecniche e tossicologiche (scheda di sicurezza).

L'esposizione anche accidentale o continuativa a basse dosi di agenti chimici, presenti nei prodotti per la

disinfezione o per la pulizia, può comportare nell'utilizzatore il verificarsi di fenomeni irritativi acuti a carico

della cute, delle prime vie aeree e/o della congiuntiva e la cronicizzazione di tali fenomeni con possibilità di

sensibilizzazioni e allergie.

Fattori trasversali e psico-sociali

Rischio Stress

Vi sono dei fattori in ambito occupazionale che direttamente o indirettamente possono determinare al

lavoratore una condizione di malessere psico-fisico comunemente chiamato stress.

Tali fattori possono essere di carattere sociale oppure legati all’organizzazione del lavoro, gli stessi

interagiscono con la personalità e le caratteristiche psicologiche dell’individuo determinando situazioni e/o

disturbi che vanno dai disturbi del sonno, disturbi psicologici , aumento della pressione arteriosa, aumento

dell’uso di psicofarmaci e di alcol, alla sindrome del burn out (caratterizzato da esaurimento emotivo,

depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale).

Altro rischio scarsamente considerato nel nostro paese, anche perché poco descritto, ma più volte analizzato

nella letteratura nord americana, è quello delle aggressioni al personale infermieristico.

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Centrale Operativa ADI: Via Giulio Aristide Sartorio, 79 – 00147 - Roma Tel.: 06.5128484 / 5123753 - Fax.: 06/ 89515341

Email: [email protected] - PEC.: medicaldivisionservice@

pag. 156 di 185

Ritmi e turni di lavoro: spesso l’organizzazione del lavoro non prevede pause sufficienti per un congruo

recupero. La ripetitività del lavoro svolto sui tre turni (mattino, pomeriggio e notte) con una cadenza spesso

giornaliera, comporta l’accumularsi di fattori negativi che si riflettono poi anche a livello della sfera

individuale.Una turistica moderata deve essere una misura preventiva per il personale in assistenza domiciliare.

Profilo di rischio delle figure professionali_INFERMIERE_ VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

Str

ess

elet

tric

o

Ru

mo

re/V

ibra

zion

i

chim

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bio

log

ico

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Mo

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aric

hi

agg

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ion

i

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T

LIVELLO DI RISCHIO

1 Infermiere M B B B M B M M B

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2.MANSIONE: OPERATORE SOCIO-SANITARIO

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE

Nel concreto, il compito dell’OSS è fornire assistenza a pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti

sul piano fisico e/o psichico. Effettua sia interventi di tipo igienico-sanitario - aiuto nelle operazioni per la cura

e l'igiene personale, vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente - sia

interventi di carattere socio-sanitario, come attività di di socializzazione.

La responsabilità principale dell'operatore socio sanitario consiste nel rilevare i bisogni primari dei pazienti

nelle attività di vita quotidiana e di igiene personale, e prestare aiuto per il loro soddisfacimento e per favorire

il benessere e l'autonomia della persona. Ad esempio, nel caso di pazienti allettati, l'operatore socio sanitario

fornisce supporto nell'assunzione dei pasti, nella cura del corpo prevenendo ulcere da decubito, nel cambio

della biancheria ecc.

LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEI RISCHI

(Il rischio da Movimento/Carichi, il rischio chimico e il rischio biologico/ Rischio aggressioni)

RISCHIO DA M.M.C

Si intende il rischio di lesioni tra l’altro dorso lombari, dovute a operazioni di movimentazione manuale dei

carichi.

In ambiente sanitario è riferito principalmente alla movimentazione di pazienti che sembrano identificarsi nelle

caratteristiche di un carico pesante così come descritto nell’allegato VI del D.L.gs 81/08, per questa ragione

sarebbe più opportuno parlare di Movimentazione Manuale dei Malati.

Il rischio da M.M.C. interessa tutti gli operatori sanitari e la difficoltà maggiore nel suo controllo è data dal

fatto che ogni operazione è unica e non riproducibile per i seguenti fattori che la contraddistinguono:

la costituzione fisica dell’operatore in rapporto a quella del paziente; le patologie che caratterizzano il paziente

stesso e che gli possono consentire o impedire la collaborazione; il tipo di operazione da eseguire, la situazione

ambientale; la disponibilità di strumenti.

RISCHIO BIOLOGICO

Per rischio biologico si intende il rischio di trasmissione di patologie infettive. Questo rischio in ambiente

sanitario può interessare gli operatori e quindi si parlerà di rischio professionale.

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RISCHIO CHIMICO

Si intende il rischio di danni alla salute, acuti o cronici dovuti all’uso di sostanze chimiche. Questo rischio in

ambiente di servizi di assistenza domiciliare è legato all’uso di farmaci comuni e in particolare gli antiblastici

e alcuni tipi di antibiotici, nonché disinfettanti, detergenti, solventi e reattivi.

RISCHIO AGGRESSIONI

Lo stress della persona è un fenomeno strettamente connesso con il 'rischio aggressione' sia per quanto riguarda

la fase precedente l'aggressione, relativa soprattutto allo 'status psicologico' del soggetto 'aggressore', e sia per

quanto riguarda la fase successiva l'aggressione, relativa soprattutto allo 'status psicologico' della vittima.

Per tale motivo i primi sporadici tentativi a livello nazionale tesi ad affrontare in modo analitico il problema

del 'rischio aggressione' sono stati fondati sull'esperienza già avviata per lo studio e l'analisi dello stress in

ambito lavorativo.I termini 'violenza' e 'aggressione' non sono però presenti nel testo del D.Lgs.81/08, anche

se appare ovvio che debbano essere considerati nella valutazione del rischio, in quanto, come già sottolineato,

il Datore di Lavoro è per l'appunto tenuto a valutare 'tutti i rischi' presenti sul luogo di lavoro.

Il Ministero della salute italiano, che già nel 200 aveva iniziato a dimostrare una particolare sensibilità al

problema, a causa dell'evidente aumento della violenza nell'ambito sanitario pubblico, nonostante il mancato

recepimento del legislatore. Ma si anticipa che tale buon intento non è stato sostenuto in modo concreto e

fattivo negli anni successivi ed ogni datore di lavoro, pubblico o privato, si è dovuto arrangiare in modo

autonomo senza poter confidare in un sostegno istituzionale certo e significativo.

Infatti il Ministero si è sostanzialmente limitato a sviluppare delle raccomandazionie dei protocolli facoltativi

che tutt'ora costituiscono l'unica linea guida perle aziende sanitarie e per gli esperti di sicurezza che debbono

confrontarsi con la valutazione dei rischi in ambito sanitario:

· la raccomandazione n.8 del novembre 2007, dedicata alla prevenzione dei comportamenti aggressivi e della

violenza a danno degli operatori sanitari.

· il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella dell'ottobre 2009. (protocollo redatto per la qualità

aziendale di MDS).

In questi documenti si pecifica inoltre che il comportamento violento avviene spesso inmodo progressivo,

come descritto nello schema seguente:

La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari

Il Ministero del Lavoro, della Salute edelle Politiche Sociali, nel mese di ottobre 2009 ha, inoltre, pubblicato

il "Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella", nel quale ha identificato e classificato ben 16 categorie

di eventi sentinella; come si evince dalla tabella riportata di seguito, nella posizione n.11 è stata indicata la

'violenza su paziente' e nella posizione n.12 sono stati inseriti gli 'atti diviolenza a danno dell'operatore'.

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nonostante le evidenti difficoltà che anche il consulente più esperto potrebbe trovare nello studio della

valutazione del rischio aggressione, si ritiene opportuno considerare la possibilità di approcciare a tale

problematica scomponendola per fasi operative: sostanzialmente tre fasi iniziali

La prima fase è quella in cui il valutatore deve dapprima affrontare l’individuazione dei gruppi omogenei di

lavoratori che rappresentano le potenziali vittime di un’aggressione e le tipologie dei potenziali aggressori.

La seconda fase, invece, prevede la classificazione dei motivi di aggressione, delle tipologie di ambienti

dilavoro e di oggetti/elementi ivi presenti che possano essere utilizzati per colpire la vittima e, infine,

l'individuazione delle possibili situazioni di lavoro in solitaria.

La terza fase ha l'obiettivo digiungere alla prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari e,

quindi, richiede che l’organizzazione sanitaria identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale,

procedendo mediante l'analisi degli indicatori che influiscono sulla valutazione del rischio che ciascuna

potenziale vittima possa subire un'aggressione: la 'probabilità' che si verifichi e il 'danno' che comporterebbe

verificandosi.

Tra gli indicatori che influiscono sulla probabilità si possono includere sia fattori interni che fattori esterni

all'ambito lavorativo domiciliare in esame, quali:

· il fattore tempo (l'attesa per il soddisfacimento di un bisogno, la durata del contatto tra la potenziale vittima

e il potenziale aggressore)

· il fattore organizzativo (gli ordini discordanti o sperequati, la disorganizzazione, il lavoro in solitaria, etc.)

· il fattore sociale (lo status sociale, la lotta di classe, la crisi economica,etc.)

· il fattore sessuale (il modo di vestire, gli atteggiamenti, etc.)

· il fattore patologico (la confusione mentale, i problemi psichiatrici, ma anche la stanchezza e lo stress, etc.)

· il fattore persecutorio (il mobbing, lo stalking, etc.).

Tra gli indicatori che influiscono sull’entità del danno si possono includere:

· la tipologia di aggressione

· i motivi di aggressione

· l’ambiente/locale di lavoro

· la presenza di corpi\oggetti utilizzabili per offendere/colpire.

Il completamento delle prime tre fasi sopra descritte, dovrebbe consentire al valutatore di giungere ad un prima

quantificazione del 'rischio aggressione' (fase 3)

Successivamente dovranno entrare in gioco ulteriori tre fasi che determinano l'attivazione sia delle misure

preventive e protettive e sia delle procedure di vigilanza e di monitoraggio che consentiranno, infine, la messa

a punto del sistema di verifica e di ricalibratura del processo di valutazione inizialmente utilizzato, in modo da

rendere il calcolo del rischio il più possibile dinamico e contestualizzato alla realtà lavorativa presa in esame:

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individuazione delle misure di miglioramento ,calcolo del rischio residuo, man mano che vengono applicate

le misure ,monitoraggio e analisi degli eventi sentinella.

Tra le misure migliorative, si possono annoverare:

· l'attivazione di procedura che preveda la presenza di altre persone –un secondo operatore-a contatto fisico;

· l'attività di formazione e addestramento finalizzati al miglioramento della capacità di controllo

· l'informazione di tutti i dipendenti sulle procedure da rispettare e da attivare in caso di eventi violenti

· la sensibilizzazione del personale affinché vengano sempre segnalate minacce e/o aggressioni

· lo scoramento del personale dall'indossare collane o usare stringhe per scarpe,allo scopo di prevenire un

possibile strangolamento in situazioni critiche

Natura, grado e durata di esposizione da M.M.C. e degli agenti biologici e chimici

Rischio da M.M.C. Si intende il rischio di lesioni tra l’altro dorso lombari, dovute a operazioni di

movimentazione manuale dei carichi. In ambiente sanitario è riferito principalmente alla movimentazione di

pazienti che sembrano identificarsi nelle caratteristiche di un carico pesante, per questa ragione sarebbe più

opportuno parlare di Movimentazione Manuale dei Malati. Il rischio da M.M.M. interessa tutti gli operatori

sanitari e la difficoltà maggiore nel suo controllo è data dal fatto che ogni operazione è unica e non riproducibile

per i seguenti fattori che la contraddistinguono: la costituzione fisica dell’operatore in rapporto a quella del

paziente; le patologie che caratterizzano il paziente stesso e che gli possono consentire o impedire la

collaborazione; il tipo di operazione da eseguire, la situazione ambientale; la disponibilità di strumenti.

Agenti biologici. Per rischio biologico si intende il rischio di trasmissione di patologie infettive.

Questo rischio in ambiente sanitario può interessare gli operatori e quindi si parlerà di rischio occupazionale,

ma può interessare altre figure presenti come i pazienti per i quali si parla di infezioni.

Agenti chimici. Si intende il rischio di danni alla salute, acuti o cronici dovuti all’uso di sostanze chimiche.

Questo rischio è legato all’uso di farmaci comuni e in particolare gli antiblastici e alcuni tipi di antibiotici,

nonché disinfettanti, detergenti, solventi e reattivi. Può interessare gli operatori e quindi si parlerà di rischio

occupazionale ma può interessare altre figure presenti in una struttura sanitaria come i pazienti e i visitatori.

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Fattori ergonomici-posturali

Situazioni in cui si devono spostare carichi troppo pesanti, ingombranti e difficili da afferrare oppure carichi

in equilibrio instabile con contenuto mobile lontani dal lavoratore o costringendo lo stesso a torsione o

inclinazioni del tronco, comportano sforzi fisici eccessivi che determinano un rischio di danno a carico del

sistema muscolo-scheletrico.

Molteplici sono inoltre gli studi che hanno indagato l’incidenza dei disturbi al rachide lombare negli operatori

sanitari addetti all’assistenza.

Peraltro questa categoria di lavoratori risulta la più colpita sia per i disturbi acuti che cronici, già nel 1970 in

ampio campione di lavoratori addetti a diverse mansioni si sottolineava l’elevata prevalenza di disturbi

lombari negli infermieri.

Movimentazione manuale o con sollevatori

Tra i rischi presenti nello svolgimento delle attività assistenziali sanitarie, particolare importanza riveste la

movimentazione di carichi, svolta dal personale sanitario e ausiliari socio sanitari durante le operazioni di

assistenza a pazienti non autosufficienti. Tali operazioni comportano un sovraccarico biomeccanico del

rachide; vari studi riportano carichi discali compresi tra i 400 e i 1100 Kg durante la movimentazione

O.S.S. Fattori di Rischio Modalità di esposizione al rischio

Ergonomici posturali Movimentazione dei carichi

Biologici Contatto cutaneo con ferite

Chimici e Fisici Detergenti, disinfettanti, sterilizzanti

Fattori allergizzanti

Fattori trasversali

e psico-sociali

Attività di gestione pazienti anche neurologici

Ritmi e turni di lavoro anche notturni

Rapporti con familiari degli ospiti

Burn out

Infortunistici Ferite, contusioni, punture, strappi muscolari, ustioni

Scivolamenti in piano e cadute dall’alto

Traumi da maltrattamenti

Elettrocuzione

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di pazienti. L’esposizione lavorativa (sovraccarico biomeccanico del rachide) è essenzialmente

determinata dalla contemporanea presenza dei seguenti fattori:

Carico assistenziale dovuto alla presenza di pazienti non autosufficienti.(n.b.: un paziente non collaborante

viene movimentato almeno 4 volte al giorno);

Tipo e grado di disabilità motoria dei pazienti;

Aspetti strutturali degli ambienti di lavoro;

Attrezzature in dotazione;

Formazione specifica degli operatori sulla movimentazione dei carichi sull’uso delle attrezzature.

La movimentazione manuale degli utenti non autosufficienti viene svolta più volte al giorno e richiede

l’intervento di due operatori; anche l’utilizzo del sollevatore comporta fasi di lavoro che necessariamente

devono essere svolte da due addetti (per es.: spostare correttamente l’utente dalla carrozzina al letto e

viceversa). Dalla valutazione eseguita con metodo NIOSH e MAPO :

Indice NIOSH

Indice MAPO

Rischio inferiore a 0.85

Non necessita di sorveglianza sanitaria

Indice valutato= 0.6

FASCIA GIALLA =

RISCHIO LIEVE- MEDIO. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA

MEDIO/ LUNGO TERMINE PER ELIMINARE FATTORI DI RISCHIO

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Rischi Biologici

Sono considerati agenti biologici tutti i microrganismi, le colture cellulari e gli endoparassiti umani.

L’esposizione ad agenti biologici puo’ determinare infezioni, allergie o intossicazioni.

Tale esposizione puo’ avvenire tramite le normali vie di trasmissione o a causa di contatto accidentale con

materiale da questi contaminato. Nel Dlgs gli agenti infettanti sono stati classificati in quattro gruppi in base

alla loro pericolosità che risulta dalla somma di queste variabili: infettività, patogenicità, trasmissibilità e

neutralizzabilità. In fronte a queste caratteristiche troviamo nel gruppo 3 i microrganismi. Gli agenti patogeni

pericolosi con i quali gli operatori sanitari entrano più frequentemente in contatto che sono: virus dell’epatite

B (HBV), virus dell’epatite C (HCV), virus dell’AIDS (HIV), Microbacterium tubercolosis (tubercolosi)

Per il personale socio sanitario le vie di trasmissione degli agenti infettivi che rappresentano un aumentato

rischio sono: la trasmissione per contatto, per via aerea, per contatto mediante particelle droplet, per via

parenterale ed oro fecale.

Prevenzione del rischio MMC e Disergonomie

Interventi Tecnici per Movimentazione paziente

Interventi organizzativi Interventi procedurali

Dotazione di ausili e

attrezzature in numero adeguato

rispetto al numero e tipologia

dell’utente:

S sollevatori;

S carrozzine;

S letti ergonomici;

S ausili minori;

• Interventi strutturali per

garantire spazi adeguati per una

corretta circolazione di

attrezzature e persone;

• Evitare ingombri di

materiali e oggetti lungo le vie di

transito

Idoneo numero di operatori/utente in

relazione al grado di

disabilità/autosufficienza;

Rideterminazione, ove necessario,

dei tempi medi di assistenza per

utente in relazione al grado di

disabilità/autosufficienza;

Organizzazione dei turni di lavoro inserendo

opportuni e necessari tempi di recupero

. prescrivere alle lavoratrici di

comunicare per iscritto al datore di

lavoro l’eventuale stato di

gravidanza non appena accertato.

. Sorveglianza sanitaria;

• Stesura di procedure operative;

• Corretta informazione e formazione

con verifica dell’ apprendimento;

• Verifica e controllo sulla

applicazione delle procedure;

• Predisporre un sistema di

aggiornamento periodico delle procedure

operative in relazione alle conoscenze

tecnico scientifiche acquisite sui vari

fattori di rischio

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Prevenzione dei rischi da agenti Biologici

Si basa sull’ informazione degli addetti e sull’applicazione di corrette procedure di lavoro.

L'informazione, fornita dal Coordinamento del responsabile ADI tramite incontri periodici tra le figure

professionali, deve essere mirata al mantenimento dei livelli di sicurezza in funzione delle prestazioni di

assistenza da erogare.

Un’adeguata fornitura di D.P.I. (guanti monouso, grembiuli monouso, mascherine) sono indispensabili per

prevenire questo fattore di rischio.

Non ultima una adeguata copertura vaccinale (in particolare anti HBV e Antitetanica) per tutto il personale

sanitario.

Rischi Chimici Fisici

- Per agenti chimici si intendono tutti i prodotti chimici utilizzati durante il turno di

- lavoro anche se non potenzialmente dannosi per la salute.

Fattori trasversali e psico-sociali

Rischio Stress

Vi sono dei fattori in ambito occupazionale che direttamente o indirettamente possono determinare al

lavoratore una condizione di malessere psico-fisico comunemente chiamato stress.

Tali fattori possono essere di carattere sociale oppure legati all’organizzazione del lavoro, gli stessi

interagiscono con la personalità e le caratteristiche psicologiche dell’individuo determinando situazioni e/o

disturbi che vanno dai disturbi del sonno, disturbi psicologici , aumento della pressione arteriosa, aumento

dell’uso di psicofarmaci e di alcol, alla sindrome del burn out (caratterizzato da esaurimento emotivo,

depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale). Altro rischio scarsamente considerato nel nostro paese,

anche perché poco descritto, ma più volte analizzato nella letteratura nord americana, è quello delle aggressioni

al personale infermieristico.

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Ritmi e turni di lavoro: spesso l’organizzazione del lavoro non prevede pause sufficienti per un congruo

recupero. La ripetitività del lavoro svolto sui tre turni (mattino, pomeriggio e notte) con una cadenza spesso

giornaliera, comporta l’accumularsi di fattori negativi che si riflettono poi anche a livello della sfera

individuale.Una turistica moderata deve essere una misura preventiva per il personale in assistenza domiciliare.

Profilo di rischio delle figure professionali_O.S.S._ VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

Str

ess

elet

tric

o

Ru

mo

re/V

ibra

zion

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chim

ico

bio

log

ico

psi

chic

o

Mo

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aric

hi

agg

ress

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LIVELLO DI RISCHIO

1 Operatore socio sanitario M B B B M B M M B

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3. MANSIONE: FISOTERAPISTA- LOGOPEDISTA (Sanitari della riabilitazione)

Fisioterapisti

Il fisioterapista è il professionista sanitario che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure

sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali

superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita. La

mansione comprende un insieme di particolari movimenti o mobilizzazioni attive e passive della colonna

vertebrale e delle articolazioni periferiche, che servono al mantenimento o al recupero della normale funzione

muscolare. movimentazione manuale dei carichi.

Descrizione: normalmente, salvo casi eccezionali, gli utenti sono parzialmente collaboranti;

Note: i fisioterapisti comunque, sono operatori formati e spesso a loro volta formatori ad assumere posture

corrette che facilitino la gestione della mobilità al paziente ; sono pertanto in grado di mettere in atto tutte le

procedure e modalità di lavoro in grado di ridurre il rischio di movimentazione manuale dei carichi

Area di responsabilita’: Il fisioterapista è responsabile della definizione del programma di riabilitazione,

pratica attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive,

propone l’adozione di protesi e ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia e verifica le rispondenze

della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Logopedisti

Il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria

attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione

in età evolutiva, adulta e geriatrica. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le

patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap

comunicativi.

Nell’adempimento delle proprie mansioni, si possono riassumere:

1. Rischio di caduta e scivolamenti (rischi connessi a carenze strutturali dell’ambiente di lavoro, come

pavimenti lisci o sconnessi, viabilità all’interno degli spazi di lavoro e rischi collegati all’espletamento delle

mansioni, come ad esempio il raggiungimento di soppalchi e scaffalature in alto con scale)

2. Rischio connesso ad agenti pericolosi, di natura chimica, di natura biologica, di natura fisica

Inoltre sono comunque da non sottovalutare i rischi legati :

Natura, grado e durata di esposizione da M.M.C. e degli agenti biologici e chimici

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Movimentazione manuale o con sollevatori di utenti:

Tra i rischi presenti nello svolgimento delle attività assistenziali sanitarie, particolare importanza riveste la

movimentazione di carichi, svolta dal personale sanitario durante le operazioni di assistenza a pazienti non

autosufficienti. Tali operazioni comportano un sovraccarico biomeccanico del rachide; vari studi riportano

carichi discali compresi tra i 400 e i 1100 Kg durante la movimentazione di pazienti. L’esposizione lavorativa

(sovraccarico biomeccanico del rachide) è essenzialmente determinata dalla contemporanea presenza dei

seguenti fattori:

Carico assistenziale dovuto alla presenza di pazienti non autosufficienti.(n.b.: un paziente non

collaborante viene movimentato almeno 4 volte al giorno);

Tipo e grado di disabilità motoria dei pazienti;

Aspetti strutturali degli ambienti di lavoro;

Attrezzature in dotazione;

Formazione specifica degli operatori sulla movimentazione dei carichi sull’uso delle attrezzature.

La movimentazione manuale degli utenti non autosufficienti viene svolta più volte al giorno e richiede

l’intervento di due operatori; anche l’utilizzo del sollevatore comporta fasi di lavoro che necessariamente

devono essere svolte da due addetti (per es.: spostare correttamente l’utente dalla carrozzina al letto e

viceversa).

Fattori di Rischio Modalità di esposizione al rischio

Ergonomici posturali Movimentazione dei carichi

Biologici Contatto epidermico

Chimici e Fisici Detergenti, disinfettanti, sterilizzanti

Fattori allergizzanti

Fattori trasversali

e psico-sociali

Attività di gestione pazienti anche neurologici

Ritmi e turni di lavoro

Rapporti con familiari degli ospiti

Burn out

Infortunistici Ferite, contusioni, punture, strappi muscolari, ustioni

Scivolamenti in piano e cadute dall’alto

Traumi da maltrattamenti

Elettrocuzione

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RISCHIO BIOLOGICO

Per rischio biologico si intende il rischio di trasmissione di patologie infettive. Questo rischio in ambiente

sanitario può interessare gli operatori fisioterapici attraverso il contatto epidermico durante le

operazioni di mobilitazione e trattamento riabilitativoe quindi si parlerà di rischio professionale. nelle

attività di massaggio, seguenti la terapia fisica. Vi è infatti contatto diretto con la pelle dei pazienti e

dunque potrebbe verificarsi un contagio da ferite o lesioni e patologie cutanee.

Agenti biologici. Sono considerati agenti biologici tutti i microrganismi, le colture cellulari e gli endoparassiti

umani. L’esposizione ad agenti biologici puo’ determinare infezioni, allergie o intossicazioni. Tale esposizione

puo’ avvenire tramite le normali vie di trasmissione o a causa di contatto accidentale con materiale da questi

contaminato.

Nel Dlgs gli agenti infettanti sono stati classificati in quattro gruppi in base alla loro pericolosità che risulta

dalla somma di queste variabili: infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità. In fronte a queste

caratteristiche troviamo nel gruppo 3 i microrganismi. Gli agenti patogeni pericolosi con i quali gli operatori

sanitari entrano più frequentemente in contatto che sono: virus dell’epatite B (HBV), virus dell’epatite C

(HCV), virus dell’AIDS (HIV), Microbacterium tubercolosis (tubercolosi) Per il personale sanitario le vie di

trasmissione degli agenti infettivi che rappresentano un aumentato rischio sono: la trasmissione per contatto,

per via aerea, per contatto mediante particelle droplet, per via parenterale ed oro fecale.

Prevenzione del rischio MMC e Disergonomie

Interventi Tecnici per

Movimentazione paziente

Interventi organizzativi Interventi procedurali

Dotazione di ausili e attrezzature in

numero adeguato rispetto al numero

e tipologia dell’utente:

S sollevatori;

S carrozzine;

S letti ergonomici;

S ausili minori;

Interventi strutturali per garantire

spazi adeguati per una corretta

circolazione di attrezzature e

persone;

Evitare ingombri di materiali e

oggetti lungo le vie di transito

Idoneo numero di operatori/utente in relazione al

grado di disabilità/autosufficienza;Rideterminazione,

ove necessario, dei tempi medi di assistenza per

utente in relazione al grado di

disabilità/autosufficienza;

Organizzazione dei turni di lavoro inserendo

opportuni e necessari tempi di recupero

. prescrivere alle lavoratrici di comunicare per iscritto

al datore di lavoro l’eventuale stato di gravidanza

non appena accertato.

. Sorveglianza sanitaria;

Stesura di procedure operative;

Corretta informazione e

formazione con verifica dell’

apprendimento;

Verifica e controllo sulla

applicazione delle procedure;

Predisporre un sistema di

aggiornamento periodico delle

procedure operative in

relazione alle conoscenze

tecnico scientifiche acquisite

sui vari fattori di rischio

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Prevenzione dei rischi da agenti Biologici

Si basa sull’ informazione degli addetti e sull’applicazione di corrette procedure di lavoro.

L'informazione, fornita dal personale Medico tramite incontri periodici tra le figure professionali, deve essere

mirata al mantenimento dei livelli di sicurezza in funzione delle prestazioni di assistenza da erogare.

Un’adeguata fornitura di D.P.I. (guanti monouso, grembiuli monouso, mascherine) sono indispensabili per

prevenire questo fattore di rischio.

Non ultima una adeguata copertura vaccinale (in particolare anti HBV e Antitetanica) per tutto il personale

sanitario.

Detergenti, disinfettanti, sterilizzanti

In ambito sanitario la maggior parte degli operatori, quasi a livello quotidiano, utilizza sostanze chimiche per

la detersione, la disinfezione o la sterilizzazione.

Fattori allergizzanti

Questi rischi sono determinati dalla maggior probabilità, in ambito sanitario, di entrare in contatto con un

numero considerevole di prodotti chimici che possono portare a patologie irritanti o allergiche. Vi è stato

inoltre, con il massiccio utilizzo dei guanti come mezzi di protezione individuale, un aumento delle

manifestazioni di intolleranza a livello cutaneo. Tali manifestazioni sono dovute sia alla intolleranza al lattice,

che agli additivi chimici e lubrificanti contenuti nei succitati guanti.

Prevenzione

Per quanto attiene ai rischi chimici l’intervento primario è quello di seguire le corrette indicazioni per l’uso

delle sostanze desunte, ove possibile dalle schede tecniche e tossicologiche (scheda di sicurezza).

Fattori trasversali e psico-sociali

Rischio Stress

Vi sono dei fattori in ambito occupazionale che direttamente o indirettamente possono determinare al

lavoratore una condizione di malessere psico-fisico comunemente chiamato stress.

Tali fattori possono essere di carattere sociale oppure legati all’organizzazione del lavoro, gli stessi

interagiscono con la personalità e le caratteristiche psicologiche dell’individuo determinando situazioni e/o

disturbi che vanno dai disturbi del sonno, disturbi psicologici , aumento della pressione arteriosa, aumento

dell’uso di psicofarmaci e di alcol, alla sindrome del burn out (caratterizzato da esaurimento emotivo,

depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale).

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Profilo di rischio delle figure professionali_INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE

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/Vib

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oni

chim

ico

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logic

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psi

chic

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Mov.c

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hi

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ssio

ni

VD

T

LIVELLO DI RISCHIO

3 Fisioterapista/Logopedista M B B B M B M M B

Stress

Gli interventi da adottare sono: Interventi Tecnici I Interventi

oOrganizzativi Interventi procedurali

• Corretto utilizzo dei

sollevatori;

• Dotazione di calzature

(sandali, zoccoli o ciabatte)

con suola antiscivolo;

• Idoneo numero di addetti per utente

in relazione alle

patologie/disabilità;

• Rivalutazione dei tempi medi

di assistenza per ospiti non

autosufficienti;

• Stesura di procedure;

• Corretta informazione e verifica di

apprendimento;

• Corretta formazione e verifica di

apprendimento;

• Verifica e controllo sulla applicazione

delle procedure;

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4.MANSIONE: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/ COORDINAMENTO

Descrizione dell’attività

Nel corso della normale attività lavorativa, l’addetta svolge le seguenti mansioni:

gestione pratiche amministrative-contabili mediante utilizzo di attrezzature informatiche munite di

videoterminale così come definite al titolo VII del D.Lgs. 81/08.

L’attività viene esercitata su turno di lavoro diurno, avente durata non superiore a 8 ore comprese le pause.

Per tutela la salute degli addetti ai videoterminali è necessario tenere in conto problematiche complesse proprie

del disturbo-disagio originate da più fattori di rischio, fisici, chimici, microbiologici, organizzativi e

psico_sociali che interessano sia l’apparato visivo, ma anche quello muscolo scheletrico ed il sistema nervoso

centrale.

Descrizione dell’ambiente di lavoro

L’ambiente di lavoro è costituito dalle sedi degli uffici della società

Nel corso della normale attività lavorativa, l’addetta svolge le seguenti mansioni:

gestione pratiche amministrative-contabili mediante utilizzo di attrezzature informatiche munite di

videoterminale così come definite al titolo VII del D.Lgs. 81/08.

L’attività viene esercitata su turno di lavoro diurno, avente durata non superiore a 8 ore comprese le

pause.Considerate le attività previste nella mansione di “ADDETTO VIDEOTERMINALISTA”, si descrivono

di seguito i fattori di rischio considerati, la descrizione delle attività cui si ritengono pertinenti e le conseguenti

misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare.

Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici

Agenti chimici. Le operazioni di lavoro non prevedono l’impiego, a nessun titolo, di sostanze o preparati.

Agenti fisici. Relativamente all’esposizione a rischio da rumore per la mansione di riferimento si assume un

livello di esposizione personale quotidiana Lep,d < 80 dB(A).

Agenti biologici. Le operazioni di lavoro non prevedono esposizione, diretta o indiretta, agli agenti

biologici contemplati al titolo X del D.Lgs. 81/08 e al gruppo II di cui ai D.Lgs 91/92 del 3/3/1993.

Rischio posturale

Lo svolgimento dell’attività prevede il mantenimento della postura seduta fissa e la possibilità di affaticamento

fisico e/o mentale. Gli spazi di lavoro sono attrezzati nel rispetto dei criteri ergonomici relativamente a

caratteristiche della seduta, del piano di lavoro, ecc.

Il mantenimento della postura seduta e fissa rientra tra gli agenti fisici indicati dall’Allegato C del D.Lgs.

151/01. Si valuta, tuttavia, che non sussistano particolari problematiche per le lavoratrici qualora vengano

rispettati i requisiti di sicurezza obbligatori per tutti i lavoratori che utilizzano videoterminale (rispetto requisiti

ergonomici; informazione e formazione; sorveglianza sanitaria, se necessaria).

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Misure di protezione e prevenzione

Sulla base delle mansioni svolte, dalle risultanze della valutazione dei rischi effettuata e da quanto previsto

dalle vigenti normative, si ritengono sufficienti, per le lavoratrici che ricoprono la mansione di Addetto

all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale qualora gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino

a sette mesi dopo il parto, quali misure di protezione e prevenzione, il rispetto dei requisiti di sicurezza

obbligatori per tutti i lavoratori che utilizzano videoterminale

requisiti ergonomici; informazione e formazione; sorveglianza sanitaria, se necessaria

Si stabilisce altresì che anche alle lavoratrici che non rientrano nella categoria indicata dall’articolo 28 del

D.Lgs. 81/08 (attività al videoterminale per almeno 4 ore consecutive) venga comunque data la possibilità di

effettuare periodicamente brevi pause fisiologiche nell’arco della giornata.

Str

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LIVELLO DI RISCHIO

4 Impiegato B B B B B B B B B

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5.MANSIONE: AUTISTA

Descrizione dell’attività

L'Autista è un lavoratore che effettua servizi di trasporto attraverso il mezzo aziendale.

Principali Responsabilità

Ecco una lista parziale di alcuni dei compiti più comuni per un autista

Guidare veicoli per il trasporto di persone disabili

rispettare il codice della strada;

garantire la sicurezza dei passeggeri.

Regolare i sistemi di riscaldamento, illuminazione e ventilazione all'interno del veicolo:

Ispezionare il veicolo prima della partenza:

Assistere i passeggeri con disabilità:

- aiutare i passeggeri con difficoltà motorie a salire e scendere dal veicolo

- assistere i passeggeri durane un emergenza.

Cassetta di primo soccorso a bordo

Misure di prevenzione e protezione attuate

Utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti

Divieto di utilizzo degli automezzi alle lavoratrici in gravidanza

Utilizzo dei mezzi di trasporto consentito solo a personale autorizzato

Affidamento competente degli incarichi ai conducenti tenendo conto dell’età degli stessi, secondo le

indicazioni del medico del lavoro.

PROFILO DI RISCHIO-AUTISTA

Profilo di rischio delle figure professionali_INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE

Str

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LIVELLO DI RISCHIO

5 Autista B B B B B B B B B

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ASSISTENZA ALLA PERSONA

FASI DI LAVORO NELL’ASSISTENZA ALLA PERSONA

1. MOVIMENTAZIONE UTENTE DISABILE

2. SOMMINISTRAZIONE TERAPIA FARMACOLOGICA

3. GUIDA E TRASPORTO PER I DISABILI

4. COORDINAMENTO

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1. MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Il rischio è legato alla movimentazione manuale dei pazienti.

Tale attività comprende prevalentemente la movimentazione dei pazienti da letto a carrozzina.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti possibili attrezzature a casa del

paziente:

DISPOSITIVI DI AIUTO AL SOLLEVAMENTO:

letto elettrico a 3 snodi

sollevatore attivo

sollevatore passivo

cintura ergonomica

telo ad alto scorrimento

barella doccia

poltrona doccia elettrica

carrozzina basculante

SOSTANZE UTILIZZATE

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche,

riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

Ambiente LAVORATORI ADDETTI PERICOLO

DOMICILIO

PAZIENTE

INFERMIERI

FISIOTERAPISTI

MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI

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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato

valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio

Postura incongrua Probabile Modesta MEDIO 3

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO 3

Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO 2

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2

Stress lavoro correlato Possibile Modesta BASSO 2

Rischi associati alla mansione:

Forza: entità dello sforzo fisico richiesto per svolgere la mansione (ad esempio sollevamento di pesi

consistenti, trascinamento e spinta) o per mantenere il controllo di apparecchi e strumenti .

Ripetizione: eseguire lo stesso movimento o serie di movimenti di continuo o frequentemente durante la

giornata di lavoro

Posizioni scomode: assumere posizioni che mettono il corpo sotto sforzo, ad es. chinarsi su di un letto,

inginocchiarsi o sollevare con il busto in torsione

Rischi associati al paziente: i pazienti non possono essere sollevati come dei carichi; quindi le "regole" per il

sollevamento sicuro non sono sempre valide:

I pazienti non possono essere mantenuti vicini al corpo o i pazienti non hanno maniglie

Non è possibile prevedere quello che succederà durante la movimentazione di un paziente

Rischi associati all'ambiente

Rischio di scivolare, inciampare e cadere o Superfici di lavoro irregolari o Limiti di spazio (stanze

piccole, ingombri dati dall’arredamento).

Altri rischi:

Nessuna assistenza disponibile o Attrezzature inadeguate o Calzature e indumenti non adatti o Carenza

di conoscenze o addestramento

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Misure

Pertanto, il sollevamento manuale degli assistiti deve essere ridotto al minimo in tutti i casi e, se possibile,

eliminato. Deve essere sempre incoraggiato l'uso di ausili grandi per la movimentazione dei pazienti oppure la

possibilità di un secondo operatore per la movimentazione

Tuttavia, in alcune situazioni, non è possibile evitare la movimentazione manuale dei pazienti:

potrebbero trovarsi di fronte a situazioni eccezionali o potenzialmente fatali che impediscono l'uso di

apparecchi di ausilio per la movimentazione dei pazienti

La movimentazione manuale del paziente può essere eseguita se l'azione non comporta il

sollevamento della maggior parte o di tutto il peso di un paziente

Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI

CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa

presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte

le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHI e

corsi di formazione e addestramento sulla movimentazione del paziente.

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2. SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

Il processo di gestione della terapia farmacologica:

• Preparazione

• Somministrazione -

• Controllo assunzione

Preparazione e somministrazione della terapia

Regole generali di preparazione e somministrazione della terapia

L’allestimento e la successiva somministrazione della terapia farmacologica costituiscono un atto UNITARIO,

SEQUENZIALE, CRONOLOGICO

- UNITARIO, in quanto deve essere compiuto da una sola persona: colui che prepara deve anche

somministrare;

- SEQUENZIALE e CRONOLOGICO, in quanto la terapia deve essere preparata e somministrata ad

un paziente per volta ed in una serie preordinata di fasi: preparazione, somministrazione e controllo.

a) Caratteristiche dell’ambiente

Il luogo adibito alla preparazione dei farmaci deve avere le seguenti caratteristiche:

buona illuminazione;

assenza di rumori e fonti di distrazioni;

piano di appoggio dedicato;

possibilità di adottare le norme di sicurezza e di asepsi.

b) Caratteristiche organizzative

È indispensabile evitare, per quanto possibile, che l’operatore sanitario addetto all’allestimento ed alla

somministrazione della terapia farmacologica venga interrotto durante l’attività (da altri operatori sanitari,

telefonate, familiari dei pazienti etc). Le interruzioni, infatti, aumentano il rischio di errore.

Ambiente LAVORATORI ADDETTI PERICOLO

DOMICILIO PAZIENTE INFERMIERE BIOLOGICO

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Si suggerisce, pertanto, che l’operatore addetto alla preparazione e somministrazione della terapia:

non debba rispondere al telefono se non in situazioni di urgenza;

sia facilmente identificabile attraverso l’apposizione sulla divisa di un segnale che renda evidente la

necessità di non disturbare chi la indossa.

Allo scopo di valutare l’appropriatezza della somministrazione, tutti gli operatori sanitari che somministrano i

farmaci devono avere un adeguato accesso alle informazioni del paziente, incluso:

• la storia medica;

• le allergie note;

• la diagnosi;

• il piano di trattamento.

Devono inoltre possedere conoscenze su:

• l’uso del farmaco, precauzioni e controindicazioni;

• i risultati attesi dal suo uso;

• le potenziali reazioni avverse e le interazioni con altri farmaci, con alcuni cibi o con prodotti non

convenzionali;

• le azioni da intraprendere nel caso compaiano eventi indesiderati.

c) Prima e durante la preparazione della terapia il personale sanitario deve:

Rispettare le regole di sicurezza ed igiene delle superfici e delle mani (lavaggio con acqua e detergente,

frizione con gel alcolico);

Avere a disposizione tutte le informazioni tecniche per garantire una corretta e sicura preparazione dei

farmaci;

Non rimuovere le unità posologiche (es. compresse) dal confezionamento originario, fino al momento

della somministrazione;

Controllare la corrispondenza fra il farmaco prelevato dal luogo di conservazione ed il farmaco

prescritto (nome, dosaggio, forma farmaceutica, etc.) e, laddove esistano dubbi sulla corretta

interpretazione della prescrizione, contattare sempre il medico prescrittore;

Verificare la scadenza del farmaco, l’integrità della confezione, il rispetto delle norme di

conservazione.

d) Prima e durante la somministrazione della terapia l’Operatore sanitario deve:

Rispettare le regole di sicurezza igienica delle mani e delle superfici;

Ricontrollare la data di scadenza del medicinale, l’integrità della confezione, il rispetto delle norme di

conservazione;

Ricontrollare la corrispondenza fra il farmaco preparato ed il farmaco prescritto (nome, dosaggio,

forma farmaceutica, etc.);

Controllare la corrispondenza fra il farmaco preparato ed il nominativo del paziente al quale il farmaco

è destinato;

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Identificare l’utente chiedendo conferma delle sue generalità (identificazione attiva), oppure

consultando la sua documentazione o attraverso il braccialetto identificativo (identificazione passiva);

In caso di somministrazione di terapia orale, verificare l’avvenuta assunzione del farmaco, soprattutto

se viene rilevata una scarsa compliance da parte del paziente;

L’avvenuta somministrazione dei farmaci deve essere adeguatamente documentata e firmata;

In caso di variazioni rispetto al piano terapeutico, incluso il rifiuto della terapia da parte del paziente,

occorre informare il medico responsabile e registrare tale evenienza sulla documentazione sanitaria;

Nel caso in cui l’utente sia momentaneamente assente, non bisogna lasciare mai i farmaci sul

comodino.

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio

Esposizione potenziale ad agenti biologici Possibile Grave MEDIO 3

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO 3

Allergeni Improbabile Grave BASSO 2

Rischio chimico Probabile Lieve BASSO 2

Stress lavoro correlato Probabile Lieve BASSO 2

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2

Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI

CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa

presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte

le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati e le direttive del Medico Coordinatore per una

corretta procedura di somministrazione.

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3.GUIDA E TRASPORTO

GUIDA E TRASPORTO Questa fase si caratterizza per il fatto che il lavoratore/autista si trova ad operare in

un ambiente di lavoro, la strada, regolato, diversamente da quanto accade in azienda, da norme non

direttamente gestibili dal datore di lavoro. Inoltre, il rischio principale, vale a dire l’incidente stradale, ha delle

componenti causali complesse e legate a diversi soggetti con formazione alla sicurezza, mezzi e comportamenti

diversi ma tra loro interferenti.

Ciò premesso è indiscutibile che il rischio di infortunio è talmente grave che il datore di lavoro è tenuto a

valutarne nel dettaglio le caratteristiche e a predisporre quanto possibile per ridurne la probabilità di

accadimento o, in caso di incidente, il danno.

Danno atteso (rischi)

I rischi prevalenti sono legati a:

ƒ incidente stradale;

Danno atteso (rischi)

I rischi prevalenti sono legati a:

ƒ incidente stradale;

ƒ alterazioni muscolo scheletriche per posture incongrue;

ƒ stress.

Soluzioni preventive

Analisi delle tossicodipendenze e dell’alcol

Formazione e informazione

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Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio

Rumore Probabile Lieve BASSO 2

Vibrazioni meccaniche Probabile Lieve BASSO 2

Prodotti chimici Probabile Lieve BASSO 2

Posture incongrue Improbabile Grave BASSO 2

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO 2

Condizioni climatiche Probabile Lieve BASSO 2

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO 2

Stress lavoro correlato Possibile Modesta BASSO 2

Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI

CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa

presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.

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4.COOORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio

Patologie da stress Probabile Lieve BASSO 2

Disturbi posturali Probabile Lieve BASSO 2

Affaticamento visivo Probabile Lieve BASSO 2

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo e schiacciamento) Probabile Lieve BASSO 2

Rischio elettrico Probabile Lieve BASSO 2

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO 2

Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI

CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa

presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.

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PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’implementazione in azienda di un

“SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti elementi

principali:

Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di

controllo e manutenzione degli stessi.

Valutazione preventiva dei Rischi ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove

sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.

Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione

individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.

Definizione di istruzioni scritte per l’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.

Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per

prevenirli.

Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo.

Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l’insorgenza di eventuali malattie

professionali.

Procedure per la gestione dell’emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l’intento di

minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale.

Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi

vengano svolti

in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione

dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario.

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