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--------------L’Alternativa PossibileL’Alternativa Possibile

CESP CESP Centro studi per la scuola Centro studi per la scuola

pubblicapubblica

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Sintesi in tre slide della relazione tenuta al Convegno del 17 settembre 2011

( Docenti Inidonei o utilizzati in altri compiti ? )

---- 1. La scuola del ‘diritto’ 1974-1994

( DPR 471/74 ( decreti delegati)- L 517/77- L 297/94 -TU)

2. Il sitema scolastico integrato ( Stato-Regioni-Privato )

3. La scuola azienda e la persecuzione ‘ degli improduttivi’

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La scuola del diritto 1974-1994

Dai Decreti delegati del 1974 al Testo Unico del 1994 / Dlgs 297/94

-Istituzione dell’Utilizzazione in altri compiti del personale dichiarato non idoneo ( DPR 471/1974);

-Istituzione di attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse nel cui ambito la scuola attua forme di integrazione a favore

degli alunni portatori di handicap - L 517/1977;

-Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola: utilizzazione del personale docente ( sovrannumerario) per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico (Legge 6 ottobre

1988, n. 426 )

- Disposizioni sull’uso delle Biblioteche scolastiche ( anche di classe) -Dlgs 297/94- TU;

-Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo , in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste

dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola - Dlgs 297/94- TU;

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Il passaggio dal sistema scolastico statale al sistema scolastico integrato

( Stato-Regioni-Privato)

1997-2001

I pilastri della trasformazione:

-L’Autonomia scolastica : art 21 comma 10- L 59/97 : “ le istituzioni scolastiche realizzano...percorsi integrati tra diversi sistemi formativi”

-La legge di parità : art1, comma 1- L 62/2000, con la quale si stabilisce

che il “ Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”)

-La riforma del Titolo V della Costituzione ( 2001): Art 117- L’ istruzione è materia di ‘ legislazione concorrente ‘ tra Stato e Regioni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Compito delle Regioni diventa quello di attivare la politica scolastica nazionale

sul territorio, integrare l’azione dei comuni delle province e della regione nell’esercizio delle competenze loro proprie promuovere la ricognizione delle

esigenze formative e lo sviluppo dell’offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali.

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La scuola azienda e

La persecuzione degli ‘improduttivi’

-Legge finanziaria 2003, N. 289. Art. 35, comma 5 : gli inidonei passano nei ruoli ATA o sono licenziati entro 5 anni

- Legge finanziaria 2005 ribadisce il concetto

- Legge finanziaria 2007 proroga di 1 anno il licenziamento –istituisce la Graduatoria ad esaurimento ( ratificato poi nell’art 2, CCNI del

giugno 2008)

-Manovra Finanziaria 2011- Legge n 111/2011 domanda di passaggio nei ruoli ATA e/o successiva, obbligatoria, mobilità

intercompartimentale con passaggio nei ruoli amministrativi dello stato e atti amministrativi conseguenti ( CM Prot.AOODGPER6626

Roma, 10 agosto 2011- DM n.79 del 12 settembre 2011)

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L’Alternativa Possibile

La Legge 426/88 istituisce la figura di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico per la scuola secondaria di II grado e di operatore tecnologico e psicopedagogico per la scuola dell’obbligo

------------ Legge 6 ottobre 1988, n. 426

Conversione con modificazione in legge del D.L. 6 agosto 1988, n. 323 Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore

della pubblica istruzioneArt. 5.-

Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola

1. Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attività di

coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d'istruzione secondaria

superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole

dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico.

2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attività di cui al comma 1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del

personale docente.3. I docenti utilizzati ai sensi dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e

hanno titolo al conseguente trattamento economico e giuridico.

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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE (CCDP)CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L’anno ….., il giorno …. del mese di ……, in …..

Art. 1 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilitàIl Provveditore agli Studi predisporrà il quadro complessivo delle disponibilità,

relativo alle diverse tipologie di posti, che comprenderà: 

PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE posti/cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per l’intero anno

riferiti a:

- disponibilità relative all’attivazione della figura professionale di operatore psicopedagogico (per la scuola materna);

- disponibilità relative all’attivazione delle figure professionali di operatore tecnologico e psicopedagogico (per la scuola elementare e secondaria di I

grado)- disponibilità relative all’attivazione delle figure professionali di operatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico (per la scuola secondaria di II

grado);

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DUNQUE Con la Legge n. 426 del 6 ottobre 1988, Art. 5, sono state introdotte nella scuola italiana nuove figure professionali nell’ambito della funzione

docente.

In esecuzione e regolamentazione della Legge sono state emanate prime disposizioni applicative con l' O.M. n.282 del 10 agosto 1989.

Successivamente, la materia ha trovato sistematizzazione nell' articolo 13 dell' O.M. permanente sulle utilizzazioni del personale docente, da ultimo

aggiornata con O.M. n. 179/1994.

L'iter attraverso il quale si sviluppa la realizzazione, a livello provinciale, delle attività ha inizio con l'elaborazione e l'approvazione

di progetti, a cura dei Collegi docenti, nell'ambito della programmazione didattico-educativa annuale. I progetti vengono, poi, inoltrati al Provveditore agli studi ( poi CSA, poi USP, ora UST) entro

un termine stabilito con circolare. Il Provveditore struttura un piano provinciale di localizzazione delle iniziative

(cioè di scelta delle scuole nelle quali saranno svolte le attività) e lo sottopone al parere della Commissione sindacale

Parallelamente all'elaborazione del piano di localizzazione delle attività, vengono predisposte apposite graduatorie provinciali (una per ogni figura

professionale), nelle quali sono inclusi i docenti che hanno presentato domanda, in carta libera, di utilizzazione entro il termine fissato dal

Provveditore agli studi.

L'accesso alle graduatorie per Coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico è riservato ai laureati.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVOROCOMPARTO «SCUOLA»

1995 - 1997PARTE PRIMA

TITOLO I - Disposizioni generaliCapo I

Art. 23 - Assenze per malattia

5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a

svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall’amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza

o in altro profilo, comunque coerenti.

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CCDNsottoscritto il 19 settembre 1997

concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute (art. 23, comma5, CCNL/Scuola)

Art. 1 - Criteri generaliIl personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato inidoneo allo

svolgimento della propria funzione per accertati motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, può, a domanda, chiedere la modifica dell'anzidetto contratto al fine di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato, temporaneamente o permanentemente, in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione

culturale e professionale.

Art. 2 - Criteri per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo.

L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto della preparazione culturale e professionale acquisita dall'interessato e dei titoli

di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti. Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale insegnante ed educativo si indicano, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad attività di

supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:

-servizio di biblioteca e documentazione; -organizzazione di laboratori;

-supporti didattici ed educativi; -attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi e ogni altra attività

deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, tenendo conto delle richieste dell'interessato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate

esigenze, presso il Distretto Scolastico, il Consiglio Scolastico Provinciale, il Provveditorato agli Studi, la Sovrintendenza Scolastica Regionale, gli Istituti di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi,

il Centro Europeo dell'Educazione, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, qualora siti nell'ambito della medesima provincia, previe

intese con le istituzioni, uffici ed enti interessati.

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Progetto Biblioteche

MIUR- Programma per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche- Direttiva Ministeriale 19 luglio 1999, n. 180

- C.M. 5 ottobre 1999, n.228- Direttiva Ministeriale 28 giugno 2000, n. 175

- C.M. 16 ottobre 2000, n.229- Progetto Biblioteche nelle Scuole (2004-2007, C.M. prot. n. 3352)

- Progetto "Amico Libro". ------

MIUR- Programma per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche Nella scuola del nuovo millennio la qualità dell’apprendimento sarà sempre più legata

allaopportunità di accesso largo e diversificato all’informazione; la biblioteca scolastica,

evolvendoverso il modello prefigurato dalle norme internazionali IFLA, di centro multimediale di

risorse perl’apprendimento, diventa un nodo strategico per l’aggiornamento professionale dei

docenti e perl’apprendimento e l’autorientamento degli studenti.

Si tratta, dunque, di rivalutare o, meglio, di “ricalibrare” ruolo e funzioni della bibliotecascolastica, tenendo conto delle innovazioni cui va incontro la scuola italiana del Duemila

Sulla base di quanto indicato nel nuovo CCNL dei docenti a proposito dellefunzioni-obiettivo e, soprattutto, in regime di autonomia, tali funzioni del bibliotecario

scolasticorisultano decisive per incrementare l’offerta formativa, ed utilissime ai fini dell’apertura

dellescuole alle esigenze di crescita culturale e civile del territorio.

Pertanto obiettivo principale del presente programma è:· la creazione di un sistema di biblioteche scolastiche, progressivamente

integrato in un’ottica di rete, da collegare in parte al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), e destinate a divenire

interlocutrici privilegiate degli studenti e delle realtà locali, secondo strategie e modalità di intervento che vengono di seguito specificate.

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Direttiva Ministeriale 19 luglio 1999, n. 180

"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18

dicembre 1997, n. 440

E M A N Ala seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1999, delle disponibilità finanziarie del

"Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

Specificazione degli interventi

L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole.

. Nel medesimo contesto vanno collocate le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e

sportiva.

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Circolare Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 228 Oggetto: Programma per la promozione e lo sviluppo delle Biblioteche Scolastiche - Legge n. 440/97

e Dir. Min. n. 180/99. Procedure di attuazione

Premessa

La legge 440/97 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

La Direttiva n. 180/99, nel definire i criteri generali per la ripartizione delle somme relative all'anno finanziario 1999, al punto 2 prevede tra le iniziative nazionali quella destinata allo sviluppo delle

biblioteche scolastiche, con un finanziamento complessivo di 20 miliardi di lire, non comprensivo del piano di formazione, e finalizzato alla creazione di una rete territoriale di biblioteche scolastiche che possano fungere da centri risorse multimediali a sostegno della didattica e della ricerca delle scuole,

nello spirito di apertura e radicamento sul territorio proprio dell'autonomia scolastica.

Tale importo sarà ripartito come segue: L. 16.704.000.000 per la promozione delle biblioteche scolastiche (B1), L. 2.496.000.000 per lo sviluppo delle biblioteche già avviate (B2), L. 800.000.000 per le azioni di monitoraggio del programma e per il sostegno ad altre iniziative ad esso collegate.

Furono 4000 (35% delle scuole italiane) le scuole che elaborarono progetti e più di 700 quelle che ottennero fondi

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Direttiva n. 175 del 28 giugno 2000

- "Individuazione degli interventi prioritari ecriteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio,

ilsupporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della

legge 18 dicembre 1997, n. 440

EMANAla seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2000, delle disponibilità finanziarie del

"Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventiperequativi".

Specificazione degli interventi

L'attivazione delle iniziative in questione, ivi compresa l'apertura pomeridianadelle scuole, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte

delle singole scuole.

Nel medesimo contesto vanno collocate le iniziative nazionali finalizzate alpotenziamento delle biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e

sportiva.

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Circolare Ministeriale n.229Prot. n. 303/Aut Roma, 16 ottobre 2000

Oggetto: Programma per la promozione e lo sviluppo delle Biblioteche Scolastiche ex L. n. 440/97 – 2° anno. Procedure di attuazione.

La legge 440/97 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

La Direttiva 28 giugno 2000, n.175, nel definire i criteri generali per la ripartizionedelle somme relative all'anno finanziario 2000 prevede tra le iniziative nazionali quella destinata allo sviluppo delle biblioteche scolastiche, con un finanziamento complessivo di 15 miliardi di lire, non comprensivo del piano di formazione, e finalizzato al potenziamento della rete territoriale di biblioteche scolastiche, istituita in virtù degli appositi finanziamenti erogati nel 1999 dalla C.M. n. 228/99. Tale importo sarà ripartito come segue: L. 10.200.000.000 per la promozione delle biblioteche scolastiche (B1), L. 4.800.000.000 per il finanziamento delle biblioteche delle scuole componenti le reti.

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

• attivare opportune modalità per la formazione e l'aggiornamento in servizio del personale addettoalle biblioteche scolastiche;

• studiare ipotesi di lavoro finalizzate alla individuazione del profilo professionale del bibliotecariodocumentalista

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Progetto “Biblioteche nelle Scuole”

Direzione Generale per i Sistemi InformativiNota 16 settembre 2004

Prot.n. 3352Oggetto: Progetto Biblioteche Nelle Scuole

Questa Direzione Generale ha avviato la realizzazione del Progetto sperimentale "Biblioteche Nelle Scuole", approvato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione nella seduta del 18/3/2003, quale progetto di grande contenuto innovativo e di rilevanza strategica, e come tale cofinanziato dal Dipartimento per l'Innovazione

Tecnologica.

Il Progetto si pone in continuità con l'obiettivo principale fissato dal Programma per la Promozione e lo Sviluppo delle Biblioteche scolastiche 1999-2000 e intende collegare al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) un

congruo numero di reti di biblioteche scolastiche, oltre che costituire un'anagrafe aggiornata delle biblioteche delle scuole e un OPAC (Online Public Access Catalogue) del loro patrimonio documentale.

E' un'iniziativa rivolta alle reti di scuole che abbiano una tradizione nell'ambito dei progetti per la biblioteca scolastica e che dispongano di risorse umane qualificate, di un congruo patrimonio documentale e di strutture dedicate. In

quest'ottica la partecipazione al Progetto è aperta agli Istituti già riuniti in un accordo di rete per i servizi di biblioteca o che abbiano intenzione di costituire un accordo di rete finalizzato a "Biblioteche Nelle Scuole". Le scuole coinvolte

potranno accedere ai servizi offerti da SBN (banche dati specializzate, catalogazione partecipata etc.), mentre tutte le altre potranno fruire di una serie di servizi tra cui l'accesso ad un portale dedicato e attività di aggiornamento in e-

learning.L'integrazione in SBN, oltre a comportare risparmi e vantaggi nelle operazioni di catalogazione e gestione della

biblioteca, consentirà un'immediata visibilità del patrimonio documentale e favorirà iniziative quali l'eventuale apertura al prestito pubblico.

Maggiori informazioni sul progetto, sui requisiti richiesti e sui recapiti utili alla partecipazione saranno reperibili all'indirizzo: http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/biblioteche-nelle-scuole.shtml.

In allegato si forniscono condizioni e modalità di partecipazione.Il Direttore Generale

Alessandro Musumeci

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il Protocollo di Intesa “AMICO LI BRO”  

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha sottoscritto con UPI (Unione Province Italiane), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), AIE (Associazione Italiana Editori) il Protocollo di Intesa “AMICO LI BRO” per favorire la cultura del libro nelle scuole ed

accrescere l’amore per la lettura, fondamentale tra i giovani che, catturati dai moderni mezzi di comunicazione di massa, leggono sempre meno e sono a forte rischio di

impoverimento della parola e, conseguentemente, del pensiero.Solo chi è “educato a leggere” continuerà a sentire il bisogno di farlo per il resto della

vita e, quindi, di continuare ad autoeducarsi.

Il progetto “AMICO LIBRO”, come tutte le iniziative che si prefiggono lo sviluppo della persona umana , si inserisce tra gli strumenti di democrazia e di offerta di pari

opportunità formative: leggere significa anche incrementare il proprio patrimonio linguistico.

Don Milani sosteneva che chi conosce duemila parole opprimerà sempre chi ne conosce duecento e gridava ai suoi allievi uno slogan molto incisivo: è la lingua che ci fa uguali ! Il Ministero della Pubblica Istruzione assegnerà con il progetto “AMICO LIBRO” almeno

mille euro ad ogni istituzione scolastica, per l’acquisto di testi di lettura e l’attivazione di progetti per la promozione della stessa. Tali progetti

individueranno forme di coinvolgimento non solo di insegnanti e di studenti, ma anche di famiglie e territorio.

UPI ed ANCI promuoveranno la sensibilizzazione di Province e Comuni, ciascuno per le scuole ricadenti sotto la propria competenza, perché intervengano economicamente per

altri mille euro.

L’AIE si impegnerà a promuovere tra gli editori associati la disponibilità ad attuare le migliori condizioni per l’ acquisto di libri da parte delle istituzioni scolastiche in modo da

facilitare la costituzione di biblioteche scolastiche, dove assenti, e da favorire l’ampliamento di quelle già esistenti.

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Legge 440 – Il Finanziamento che non c’è più-

La Gelmini ha presentato lo Schema della Direttiva per l’individuazione degli interventi prioritari per la ripartizione delle somme ai sensi dell’articolo 2 della

legge 18 dicembre 1997 n. 440. Dai 140.524.000,00 Euro del 2009 si passa agli 87.872.477,00 del

2011.

Le riduzioni riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa da parte delle scuole sono drastiche

(da 31.000.458 Euro del 2010 si passa agli 11.968.570 del 2011)

La formazione e l’aggiornamento del personale (da 11.735.000,00 Euro del 2010 ai 6.981.666,00 del 2011)

La diffusione delle innovazioni tecnologiche (da 4.400.000,00 Euro del 2010 ai 1.994.762,00 del 2011)

L’istruzione permanente degli adulti (da 9.821.000,00 Euro del 2010 ai 4.358.554,00 del 2011)

I finanziamenti per l’INVALSI (da 2.934.000,00 Euro del 2010 ai 1.301.582,00 del 2011)

I Finanziamenti per l’ANSAS ( Agenzia nazionale Sviluppo Autonomia scolastica) (da 2.934.000,00 Euro del 2010 ai 1.301.582,00 del 2011).

Dal 2001 ad oggi i finanziamenti sono passati dai 269,2 milioni di euro agli 87.872.477,00 con un taglio del 70%.

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Attraverso l’eliminazione dei finanziamenti previsti dalla L 440/97 si è eliminato il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa

Si vorrebbe ora ‘esternalizzare’ il servizio affidandolo a cooperative che utilizzeranno ‘volontari’ (apparentemente a costo zero, ma in realtà pagati con fondi specifici)

Bando del Comune di Roma per l'affidamento a organismi di volontariato del supporto ai servizi delle biblioteche

AVVISI:

1) Bando di gara di Roma Capitale - Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali per individuare due Organismi di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale, per

l'affidamento, tramite la stipula di una convenzione, del progetto volto alla promozione di un sistema integrato di servizi bibliotecari sul territorio cittadino, attraverso la cooperazione delle biblioteche civiche, delle biblioteche scolastiche e delle biblioteche d'interesse locale

fino al 31 dicembre 2013.La gara è suddivisa in due lotti (Area Nord-Est e Sud-Est e Area Nord-Ovest e Sud-Ovest). Gli organismi

partecipanti potranno concorrere per entrambe i lotti ma aggiudicarsene uno solo.

Importo rimborsi spese Lotto 1: € 201.667,50 (Iva compresa), Codice Identificativo Gara (CIG) 273154918B;

Importo rimborsi spesa Lotto 2: € 199.897,50 (Iva compresa), Codice Identificativo Gara (CIG) 27315946AC;

Durata dal 1 agosto 2011 al 31.12.2013.

Per il termine e le modalità di presentazione dei progetti/offerte nonché per le condizioni della convenzione vedere il Bando pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 23.06.2011 al 11/7/2011 e su questa

pagina web.Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali,

Dott.ssa Silvana Sari. 

data di pubblicazione: 23.06.2011

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..Come hanno risposto i docenti agli ‘attacchi posti in essere nei loro confronti? Innanzitutto attraverso il ricorso per incostituzionali

 Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 luglio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

La norma censurata, ad avviso del rimettente, introduce una causa di “licenziamento in futuro”, peraltro diversa dalla generale previsione di legge del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per la sola categoria docente cui appartengono i ricorrenti.

La disposizione censurata contrasterebbe, quindi, con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, inquanto verrebbe ad introdurre una disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altredue categorie di personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e personale ATA).

Sentenze Corte Costituzionale

La sentenza N. 322 ANNO 2005 dichiara

“inammissibile il ricorso per la parte che riguarda l'indicazione, quali parametri che si assumono violati, degli artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto viene enunciata dal rimettente senza alcuna motivazione specifica (ex multis, ordinanze n. 149 del 2005, n. 318 e n. 156 del 2004).( disparità trattamento Docenti-ATA-Dirigenti. ndr)

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Come hanno risposto i docenti agli ‘attacchi posti in essere nei loro confronti? Innanzitutto attraverso il ricorso per incostituzionalità

 Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 luglio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

La norma censurata, ad avviso del rimettente, introduce una causa di “licenziamento in futuro”, peraltro diversa dalla generale previsione di legge del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per la sola categoria docente cui appartengono i ricorrenti.La disposizione censurata contrasterebbe, quindi, con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in quanto verrebbe ad introdurre una disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre due categorie di personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e personale ATA).

Sentenze Corte CostituzionaleLa sentenza N. 322 ANNO 2005 dichiara“inammissibile il ricorso per la parte che riguarda l'indicazione, quali parametri che si assumono violati, degli artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto viene enunciata dal rimettente senza alcuna motivazione specifica (ex multis, ordinanze n. 149 del 2005, n. 318 e n. 156 del 2004).( disparità trattamento Docenti-ATA-Dirigenti. ndr)

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Ma Sostiene che  

2.1.— Il giudice rimettente ha esplicitato, con motivazione non implausibile (cfr. sentenze n. 147 del 2005 e n. 339 del 2004), le ragioni della rilevanza e della non

manifesta infondatezza della questione, chiarendo, in particolare, come il giudizio a quo sostanzialmente abbia ad oggetto una domanda di accertamento del diritto alla conservazione del rapporto di impiego, diritto di cui i ricorrenti prospettano

la lesione per effetto dell'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale.

4.— Con riferimento, dunque, al solo parametro dell'art. 3 della Costituzione, ai fini dell'esame nel merito della questione sollevata dal giudice a quo, è opportuno

procedere ad una ricognizione della disciplina che regola la fattispecie, con la precisazione che restano estranee allo scrutinio di costituzionalità tutte le

questioni relative alla disciplina della materia contenuta in atti di contrattazione collettiva per le varie categorie di personale della scuola, quale che sia la funzione

svolta o il profilo professionale di appartenenza.

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2^ Ordinanza di trasmissione ricorso alla Corte Costituzionale Tribunale di Parma 20 dicembre 2004 --

TRIBUNALE DI PARMASEZIONE LAVORO

La difesa dei ricorrenti ( che, se non si è male inteso il a dire vero assai stringato -in punto di fatto- ricorso, rientrano nel personale utilizzato in altri compiti con conseguente applicazione nei loro

confronti del termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge) ha eccepito la illegittimità costituzionale della sopra trascritta norma.

Tale questione non appare essere manifestamente infondata.Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

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Sentenza 56/06 del 10/02/2006 •i principi generali di tutela della persona e del lavoro (cfr. sentenza n. 541 del 2000; ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro (cfr. sentenza n. 390 del 1999), né, tanto meno, garantiscono – a fronte di una scelta del legislatore non censurabile, per le argomentazioni sopra svolte, sotto il profilo della arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza – il diritto al mantenimento di specifiche mansioni (quali quelle svolte dai ricorrenti in quanto non idonei alla funzione di docente), dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario; -per questi motivi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35

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Da Norme & disposizioni

 a cura di Daniela Papini

Progetti di legge

Atto Senato 1700 - Presentato in data 12 Settembre 2002; annunciato nella seduta n.234 del 17 Settembre

2002 Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e dei prodotti

editoriali di elevato valore culturale Iniziativa Parlamentare: Sen. Fulvio Tessitore – Melandri (DS-U)

Cofirmatari : Maria Chiara Acciarini (DS-U), Vittoria Franco (DS-U), Maria Grazia Pagano (DS-U) Sergio Wolmar Zavoli (Misto)

 Art. 8. (Biblioteche scolastiche)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle

biblioteche scolastiche.2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede l’istituzione della figura professionale del

bibliotecario scolastico.

 

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Atto Camera 3084MELANDRI ed altri: "Disposizioni per la promozione del libro, della lettura e dei

prodotti editoriali di elevato valore culturale"Assegnato alla commissione VII Cultura il 15 ottobre 2002

 ART. 8. (Biblioteche scolastiche).

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita` culturali, e` adottato, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l’istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico.

 Atto Camera 3525 -

- Presentato in data 10 Gennaio 2003; annunciato nella seduta n.246 del 14 Gennaio 2003

Istituzione della festa nazionale del libro e della lettura e misure per la promozione della lettura - Adornato (Forza Italia)

Iniziativa Parlamentare: On. Ferdinando b) favorire la realizzazione e lo sviluppo di biblioteche scolastiche, in collaborazione

con il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, con l’obiettivodi garantire che ne sia allestita una ogni istituzione scolastica

 

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PROPOSTA DI LEGGEd'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Disposizioni in materia di utilizzazione del personale docente fuori ruolo per il funzionamento delle biblioteche scolastiche

Presentata il 23 maggio 2003

Art. 1.      1. Sono istituite la figura e la mansione del docente documentalista bibliotecario.

      2. In sede di prima attuazione, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio nelle biblioteche scolastiche, a prescindere dai titoli di studio e dai

diplomi di perfezionamento posseduti e dall'anzianità di servizio, possono acquisire la mansione di docente documentalista bibliotecario.

      3. Al fine di cui al comma 2, al personale di cui all'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che è utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche o in altre attività di supporto alla didattica, non si applicano le norme di cui al citato articolo

35 relative alla decorrenza dei 5 anni per la risoluzione del rapporto di lavoro o per il collocamento nei ruoli di altra amministrazione.

      4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 svolge i propri compiti nell'area professionale del profilo docente.

      5. In fase di prima attuazione, le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco del personale collocato fuori ruolo

utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche.       6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare

entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti i titoli e le condizioni necessarie per

l'istituzione e l'accesso al ruolo di docente documentalista bibliotecario.       7. Con il decreto di cui al comma 6 è definita, altresì, l'attivazione di appositi corsi di

formazione finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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Atto Camera 3092 –Anna Maria Cardano: "Organizzazione delle biblioteche scolastiche-centri di risorse educative

multimediali e istituzione della figura professionale del bibliotecario documentalista scolastico"

Presentato il 27 settembre 2007. Assegnato il 16 gennaio 2008 in sede referente alla VII Commissione Cultura

Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

ART. 1. (Finalita`)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si dotano, in forma autonoma o consorziata, di una biblioteca scolastica-centro di risorse educative multimediali, di

seguito denominata « biblioteca scolastica », in accordo con le indicazioni contenute nel Manifesto IFLAUNESCO sulle biblioteche scolastiche e nelle linee guida IFLA-

UNESCO per le biblioteche scolastiche e sulle competenze dei bibliotecari scolastici, al fine di rispondere alle seguenti finalita`:

a) concorrere alla realizzazione del diritto allo studio e alla formazione dei giovani;…………………………………………………………………………………………..

ART. 2. (Definizione, attivita` e funzioni della biblioteca scolastica)

1. La biblioteca scolastica e` il centro di documentazione culturale e didattico in cui i materiali librari, documentari, multimediali e le altre risorse per l'apprendimento e

l'insegnamento sono raccolti, ordinati e resi fruibili; essa costituisce, con i suoi spazi, arredi, attrezzature, collezioni e personale, il laboratorio di apprendimento in cui si realizzano attivita` didattiche di promozione della lettura e di apprendimento delle

abilita` di ricerca euso dell'informazione…

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Errori di Impostazione

Cosa hanno fatto i sindacati(dal sito conbs )

1° gennaio 2003 : entra in vigore la Legge Finanziaria

27 novembre 2003: Iniziativa unitaria dei Sindacati confederali sugli inidonei 

In presenza di questa situazione, si rende assolutamente necessario individuare procedure adeguate per consentire a coloro che all'atto

dell'entrata in vigore della legge 289/2002 erano stati collocati fuori ruolo per essere utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento, di ottenere a domanda il

transito nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico.

Queste OO.SS. ritengono valore di civiltà individuare soluzioni positive a queste problematiche, al fine di consentire a questo personale, che non è più in grado di

insegnare per motivi di salute, ma che ha maturato comunque diverse e utili esperienze professionali, di rimanere proficuamente inserito nel mondo del lavoro. Si potrebbero, tra

l'altro, determinare le condizioni per non disperdere un patrimonio professionale importante, come quello ad esempio dei bibliotecari, costruito anche grazie alle iniziative

di formazione specifica finanziate della stessa Amministrazione scolastica.

E' quindi urgente ed ineludibile che venga attivato sollecitamente un tavolo di trattativa per definire quanto sopra, tenendo conto del tempo ormai trascorso dall'entrata in vigore della legge 289/2002 che riduce a questo punto ad un quadriennio il periodo residuo di

mantenimento in servizio ancora a disposizione degli interessati. 

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Dicembre 2007 – Finanziaria 2008

Art.3 –Comma 123.

Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni

dello Stato, anche adordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di

autorizzazione a nuove assunzioni presentatedalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la

stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

Comma 124.

Gli accordi di cui al comma 123 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

   

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Dicembre 2007 – Finanziaria 2008

Comma 127.

Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 123, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti

di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento.

Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via

provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 124,

gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico

ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

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CCNI - 25 giugno 2008

CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO ALLA SUA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - ARTT. 4 COMMA 2 E 17 COMMA. 5 DEL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 2008

Art. 2 (Personale docente ed educativo)

Il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 3, comma 127, della

legge 244/2007, ai fini dell’eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai

commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.

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CCNI - 25 giugno 2008

Art. 3 (Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo)

(...) Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste

dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di

supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:- servizio di biblioteca e documentazione;

- organizzazione di laboratori;- supporti didattici ed educativi;

- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni

altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Art. 5 - Utilizzazione presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione

 1. L'utilizzazione del personale docente ed educativo presso amministrazioni

diverseda quella della pubblica istruzione può essere disposta solo a domanda

dell’interessato. 

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NOTA MIUR Prot. N. AOODGPER 12482 Roma 23 luglio 2008

L'assenza dei presupposti necessari per la realizzazione del piano di mobilità, dovuta alla mancanzadelle occorrenti vacanze in organico presso gli uffici dell'amministrazione scolastica

(amministrazione prioritariamente individuata per l'assorbimento del personale de quo) ed alleproblematiche in materia di equiparazione ed inquadramento del personale docente in profili

professionali diversi, hanno condotto il Legislatore a discostarsi dal solco originario tracciato dallalegge finanziaria 2003.

Con l'art. 3, comma 127, in combinato disposto con i commi 124 e 125, della legge n. 244 del 2007(legge finanziaria 2008) si introducono infatti previsioni incompatibili con la pregressa

disciplina incentrata sulla mobilità entro un termine finale di risoluzione del rapporto dilavoro.

Ciò è comprovato dall'istituzione di un ruolo ad esaurimento in cui iscrivere il personale

e dalla scelta di valorizzare, da un lato, la stipula di accordi per favorire il ricorso alla mobilità nell'ambito

della programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni interessate da misure di blocco econtenimento di nuove assunzioni e, dall'altro, il confronto negoziale - senza però esaurire inesso il novero delle soluzioni - per addivenire ad un accordo in grado di assicurare sia le

condizioni per la mobilità che quelle altrettanto necessarie per la riconversione professionale del personale interessato.

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In Conclusione

Il DPR 471/74 ( decreti delegati) sancisce l’utilizzazione del personale “inidoneo” in altri compiti;

La Legge n. 426 del 6 ottobre 1988 Individua nuove attività relative alla funzione docente nella scuola: utilizzazione del personale docente ( sovrannumerario) per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico;

Il CCNL 1995-1997 acquisisce definitivamente l’ utilizzazione in altri compiti del docente “inidoneo” tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

Il CCDN del 19 settembre 1997 dispone l’utilizzazione del personale “inidoneo” su attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:-servizio di biblioteca e documentazione; -organizzazione di laboratori; -supporti didattici ed educativi; -attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto( assimilando dunque il docente “inidoneo “ al sovrannumerario)

La Legge finanziaria 2003, N. 289.Art. 35, comma 5. dichiara che “ Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti….puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. ( il personale ATA cessa il collocamento fuori ruolo il 31 agosto del 2003)

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Le Leggi finanziarie successive riprendono quanto stabilito dalla finanziaria del 2003 e la

Legge Finanziaria 2007 – Comma 608 proroga di un anno la scadenza: In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

La legge Finanziaria 2008 Art.3 - Comma 127 sostiene che “Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento “

Ma in realtà le finalità non coincidono poiché il comma 123 cui si fa riferimento sostiene che bisogna ricollocare il personale in esubero “Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero “

mentre i docenti Utilizzati in altri compiti non sono in esubero ( provengono da posti in organico di diritto ) ma per malattia svolgono attività ( e dunque occupano posti ) che sono stati normativamente previsti e dai quali non possono essere spostati se non per atto volontario.

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Pertanto oggi, per risolvere la ‘vexata quaestio’ non basta richiamarsi , come vorrebbero fare alcune organizzazioni sindacali , alla vigenza del CCNL del 2008 ( che secondo l’errata interpretazione dell’amministrazione è annullato dalla legge 150/2009- detta Brunetta ) , ma occorre ribadire

l’impossibilità, anche tecnica da parte dell’amministrazione di procedere all’attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 111/2011

art19 ,comma 13 - Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità maturata nonché dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Page 37: Docenti Utilizzati in altri compiti ------- LAlternativa Possibile CESP Centro studi per la scuola pubblica.

L’unica Alternativa possibileè

rimanere al proprio posto

a cura di Anna Grazia Stammati

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FINEFINE