Dispense Studenti Bocconi - Diritto Privato

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6017 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO CLMG (10 cfu – I semestre del 1° anno) Testi d'esame - G. IUDICA, P. ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, Cedam. - G. IUDICA, Codice Civile, Egea. Prof. Giovanni Stella Anno accademico 2006/2007 Classe 20

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6017 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

CLMG (10 cfu – I semestre del 1° anno)

Testi d'esame

- G. IUDICA, P. ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, Cedam.

- G. IUDICA, Codice Civile, Egea.

Prof. Giovanni Stella

Anno accademico 2006/2007

Classe 20

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FUNZIONE DEL DIRITTO

Significati della parola legge: diritto (universo di regole stabilite per la risoluzione pacifica di controversie), testo legislativo,

regola.

Le leggi sono regole di comportamento stabilite da un’Autorità (Stato-Parlamento) per risolvere in modo non violento i

conflitti d’interessi fra individui (contratto di locazione: proprietario vs. inquilino; legge sulla privacy: imprese, società, aziende vs.

cittadino).Il diritto (o legge) serve alla risoluzione dei conflitti, dei contrasti d’interesse fra individui. Il diritto stabilisce quale

interesse deve essere maggiormente tutelato.

- Il diritto è relativo nel tempo (e nello spazio), è soggetto a fattori quali la cultura, l’economia, la politica, la religione e la

scienza (diritto di famiglia: art. 144-145 prima del ’75, art. 143 oggi; contratto di maternità surrogata, c.d. utero in affitto).

- La giustizia è relativa: una norma è giusta se condivisa dalla maggior parte della popolazione in un determinato momento

storico e in un determinato territorio; dunque, sotto tale prospettiva, è più giusta la legge emanata in un Paese democratico.

STRUTTURA DEL DIRITTO

Un ordinamento giuridico è un complesso di leggi ordinate e che ordinano. Una legge è un complesso di norme giuridiche.

Una norma è il singolo articolo di una legge. La norma si compone della regola di condotta e della sanzione.

- La regola di condotta è il comportamento imposto ad una delle due parti così da soddisfare l’interesse che s’è scelto di

tutelare.

- La sanzione è la conseguenza negativa a carico del soggetto che non rispetta la norma, colpisce la sfera materiale del

trasgressore (limitazione della libertà o del patrimonio). La sanzione ha ruolo riparatorio quando, tramite l’autorità pubblica,

costringe il trasgressore a rispettare la regola di condotta, in tal caso perciò c’è il ripristino dell’interesse leso; ha ruolo punitivo

quando non è possibile ripristinare direttamente l’interesse leso (tuttavia anche la sanzione punitiva indirettamente ha ruolo

riparatorio, nel caso ad esempio dell’omicidio, la pena della reclusione fa da deterrente e quindi indirettamente tutela l’interesse

del cittadino).

Un’autorità pubblica, ossia riconosciuta dalla società, crea le norme (Parlamento) e applica le sanzioni (Giudice, coadiuvato

da polizia, agenti di custodia, ufficiali giudiziari, ecc.). Gli elementi della sanzione e dell’autorità pubblica distinguono la norma

giuridica da norme di comportamento religiose, sociali o morali (es: pagare un debito di gioco è una norma morale, art. 1933).

- La norma giuridica è generale e astratta, prevede una situazione ipotetica; tuttavia il grado di generalità può essere assoluto

o minore (es: legge a tutela delle lavoratrici madri). Il Parlamento crea la norma prima che il conflitto d’interessi sorga, poi il

giudice valuta se il caso concreto e specifico rientri o meno nella norma astratta e generale. Il diritto continentale si dice appunto

precostituito. Nel common law, nel diritto anglosassone il giudice crea la norma in relazione ad un conflitto d’interessi

concreto, dunque dopo che il contrasto è sorto (è tuttavia vincolato dal precedente identico, le sentenze fanno diritto). Il diritto

continentale garantisce maggiore uguaglianza e la certezza del diritto, tuttavia si adatta lentamente ai cambiamenti della società

e della coscienza collettiva (es: la legge a tutela delle opere dell’ingegno, la legge sul diritto d’autore per decenni, fino al 1990,

non ha tutelato gli inventori di programmi per elaboratori elettronici). “Il giudice è la bocca della legge” (Montesquieu), ossia

deve limitarsi ad applicare la legge, senza farsi influenzare dal caso concreto e specifico.

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FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto sono gli organi e gli atti idonei a creare norme giuridiche. In Italia la fonte normale di diritto è la legge

ordinaria, l’atto del Parlamento contenente norme giuridiche.

- Principio della pluralità delle fonti: più organi, più atti sono riconosciuti idonei a creare norme giuridiche, dal momento che i

conflitti d’interesse sono di diversa natura e importanza.

- Principio della gerarchia delle fonti (gerarchia stabilita dall’assemblea costituente del ’48): al fine di evitare contraddizioni tra

fonti.

- Principio cronologico: al fine di evitare antinomie tra norme della stessa fonte (legge sulle locazioni: nel ’78 equo canone, nel

’98 prezzo liberamente trattabile; affidamento esclusivo prima, affidamento condiviso oggi).

1- Costituzione: contiene le norme fondamentali dello Stato, quelle che ciascun Paese si dà al momento della sua nascita. La

Costituzione italiana si compone di 139 articoli, la prima parte comprende i principi fondamentali, i diritti e doveri del cittadino nei

confronti dello Stato e i principi sulla vita sociale ed economica (famiglia, salute, istruzione, lavoro, economia, politica), la

seconda parte tratta gli organi fondamentali dello Stato e i loro poteri.

- La Costituzione italiana è rigida (conseguenza del principio d’autorità), ossia non modificabile da legge ordinaria, ma solo

tramite un procedimento speciale, aggravato: doppia approvazione da parte di Camera e Senato con intervallo di tre mesi e

maggioranza dei componenti di ciascuna delle Camere (non dei presenti).

- La Corte Costituzionale (5 avvocati, 5 giudici, 5 professori universitari) ha il compito di valutare se una norma è

costituzionalmente legittima o meno. Il giudizio ha luogo quando in qualsiasi processo, davanti ad un qualsiasi Tribunale, al

momento di applicare una norma del Parlamento il giudice dubita della sua costituzionalità; al che il giudice sospende il

processo e rimette il giudizio sulla norma alla Corte Costituzionale. Se la norma è giudicata illegittima, viene automaticamente

eliminata dall’ordinamento. La Corte Costituzionale valuta perciò in concreto, non in astratto, non in ipotetico.

2- Fonti comunitarie (trattato, regolamenti, direttive): atti degli organi dell’UE che producono diritto efficace negli Stati

membri.

- I regolamenti: provvedimenti emanati dal consiglio dell’UE in merito alle materie indicate dal Trattato (materia alimentare, sulla

produzione e commercio di prodotti agricoli, ambiente, trasporto, ecc.), sono direttamente vincolanti per soggetti privati e

pubblici.

- Le direttive: provvedimenti emanati dal Parlamento dell’UE, che impongono agli stati membri di promulgare norme giuridiche in

merito ad una certa materia, norme di cui tuttavia la direttiva detta i principi generali. La direttiva è indirizzata agli Stati membri, i

quali sono obbligati a recepirla, è poi in esecuzione della direttiva, è la legge ordinaria che è vincolante per i singoli cittadini. (es.

direttiva sulla privacy). Se uno Stato non ratifica una direttiva entro i tempi previsti, le parti della direttiva sufficientemente chiare

e precise entrano ugualmente in vigore, e sono appunto dette self-executing.

- Il diritto privato internazionale, attraverso le convenzioni internazionali, regola i possibili conflitti fra ordinamenti giuridici

differenti in merito a: foro, legge da applicare, efficacia delle sentenze.

3- Legge ordinaria, decreto legge e decreto legislativo (70 e ss.).

- La legge ordinaria: emanata su approvazione dello stesso testo di legge dalla camera dei deputati e dal Senato a

maggioranza semplice (maggioranza dei presenti) con numero legale.

- Il codice civile ha valore di legge ordinaria (può essere modificato da legge ordinaria successiva). Il codice civile è del 1942

(regola i rapporti tra privati, la Costituzione è del ’48 e regola i rapporti tra cittadino e Stato), non è un insieme di leggi, ma

un’unica legge.

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Il codice civile è una legge particolare per la quantità di articoli, ossia 2969, e per la qualità, si tratta infatti di norme che

regolano tutti i settori dei rapporti fra privati cittadini (famiglia e matrimonio, eredità, proprietà, contratti, società, rapporti di

lavoro, ecc.). Nasce con l’intento di risolvere con un’unica legge di circa tremila articoli tutti i conflitti di tutti i settori. L’idea di

codice nasce dopo la rivoluzione francese (prima c’era un diritto per ogni classe sociale e valeva il principio che la classe più

potente s’imponeva su quella più debole), riflette dunque il principio dell’uguaglianza e risente dei temi dell’Illuminismo e del

Razionalismo. L’idea del codice si sta rivelando un’utopia a causa dell’evoluzione della società e della sua natura sempre più

eterogenea e frammentaria (la società è sempre più specializzata e settoriale, dunque richiede singole leggi su singole materie).

Il codice civile non è tuttavia ancora destinato a scomparire poiché contiene pur sempre i principi e le categorie fondamentali

per interpretare poi le leggi speciali.

- Le leggi speciali: singole leggi emanate dal Parlamento e relative a specifici settori dei rapporti tra cittadini, ma pur sempre

generali e astratte (locazione, privacy, lavoro, fallimento, divorzio, cambiale, assegni, aborto, adozione, assicurazioni, titoli

quotati in borsa, ecc.). Il Parlamento può eccezionalmente andare a modificare il codice civile, abrogando articoli e inserendone

di nuovi (es. art. 198-209 affidamento condiviso).

- Una legge diventa efficace, dunque vincolante per tutti i cittadini, dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. In generale vale il principio dell’ignorantia legis non excusat, tuttavia il giudice può riconoscere

l’ignoranza come inevitabile (il trasgressore è indotto in errore da organi qualificati; errore tuttavia da valutarsi alla stregua delle

condizioni personali del soggetto: livello di cultura, professione, ecc.) o giudicare la formulazione della legge equivoca e

nebulosa.

- In generale, ciascuna nuova legge non ha efficacia retroattiva. Nel campo del diritto penale l’art 25 della Costituzione stabilisce

l’irretroattività assoluta. Nel campo del diritto privato è prevista l’irretroattività relativa, ossia il Parlamento in sede d’emanazione

della legge può stabilirne la retroattività quando sussiste un ragionevole motivo (es. legge che impone il divieto di pubblicizzare

marche di sigarette, dal momento che i contratti pubblicitari sono quasi sempre pluriennali; affidamento condiviso). La

retroattività del diritto viene tipicamente adottata dai regimi totalitari per colpire i cittadini scomodi.

- Una legge perde efficacia a- per abrogazione espressa; b- per abrogazione tacita (equo canone del ’78, libera trattabilità del

prezzo del ’98); c- per sentenza della Corte Costituzionale; d- per referendum.

- I decreti legge: atti normativi del governo che hanno lo stesso valore della legge ordinaria ed emanati in casi straordinari di

necessità e urgenza (art. 77 Cost.; oggi impropriamente usati anche per determinare il prezzo di benzina o tabacchi). Se entro

60 giorni il Parlamento approva, il decreto legge diventa legge, altrimenti decade (primato del Parlamento in campo legislativo).

- I decreti legislativi: atti con cui il Parlamento delega al governo di legiferare in merito a materie particolarmente complesse che

richiedono cognizioni tecniche e specialistiche, di cui il governo (inteso non in senso stretto come esecutivo, ma come pubblica

amministrazione) si presume disponga. La legge delega fissa le linee direttive che il decreto legislativo deve seguire e fissa

inoltre il termine entro il quale il governo deve emanare la legge (art. 76 Cost.).

4- Leggi regionali: leggi emanate dai consigli regionali, relative alle materie indicate nell’art. 117 della Costituzione ed efficaci

solo nelle rispettive regioni. Sono norme di diritto pubblico, regolano i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione. Devono

rispettare i principi dettati dallo Stato-Parlamento tramite la legge-quadro o cornice.

5- Regolamenti governativi e comunali: atti normativi (c.d. regolamenti d’esecuzione) con i quali il governo o i comuni

specificano le norme generali e astratte emanate dal Parlamento.

6- Consuetudine come fonte di diritto (o uso normativo). Si parla di consuetudine quando tutti i cittadini (o tutti gli operatori di

un settore o tutti gli appartenenti ad una categoria) osservano spontaneamente e in modo costante un certo comportamento,

pur non imposto da alcuna legge scritta, e lo percepiscono come giuridicamente obbligatorio, dunque ritengono che la sua

violazione comporti sanzione. Ora, dopo un certo periodo un giudice in relazione ad un caso concreto può stabilire che s’è

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creata una norma consuetudinaria, non scritta (non bisogna che diventi legge ordinaria), vincolante per tutti i cittadini. La norma

consuetudinaria è particolare dal momento che viene dal basso, tuttavia è contraria al principio di certezza del diritto, occupa gli

spazi di lacuna normativa, non può essere contraria ad una legge ordinaria.

- Esempi: segreto bancario, cioè l’obbligo di segretezza sulle operazioni bancarie; l’obbligo per il giocatore di elargire una parte

della propria vincita al croupier, e il successivo obbligo per il croupier di ripartire la mancia con i colleghi e con il gestore. Non

sono esempi di consuetudine come fonte di diritto andare a messa, dare la mancia, fare il regalo di natale (i cittadini non

percepiscono queste consuetudini come giuridicamente obbligatorie).

L’APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

Le norme di diritto privato in generale, regolano i conflitti d’interesse fra privati cittadini, senza dunque il coinvolgimento

dello Stato (tuttavia possono essere stipulati contratti anche fra un privato e lo Stato), più precisamente regolano i conflitti

d’interesse fra parti che si trovano su un piano di parità e di libertà di decisione.

Le norme di diritto pubblico regolano 1- l’organizzazione dello Stato, cioè la formazione, la composizione e la funzione dei

suoi organi legislativi, esecutivi e giudiziari; 2- i rapporti tra Stato e privati cittadini, rapporti in cui le parti non si trovano su un

piano di parità e di libertà decisionale, ma in cui lo Stato esercita il suo potere autoritario e il privato si trova in una posizione di soggezione rispetto ad esso (es. diritto tributario).

- La legge stabilisce anche i casi e i modi dell’esercizio della sua autorità. (L’espropriazione per pubblico interesse è un istituto

del diritto pubblico sancito dall’ art. 42 Cost., il quale esso stesso stabilisce casi e modi: reale pubblico interesse, preavviso,

tempi, indennizzo, benché questo non rispecchi mai i valori di mercato.)

Lo Stato di diritto si ha quando lo Stato ha ed esercita un potere autoritativo, ma solo nei casi e coi modi stabiliti dalla legge

del Parlamento, quando perciò lo Stato stesso è sottoposto ai vincoli della legge.

I principali istituti del diritto pubblico sono:

- il diritto costituzionale: diritti e doveri del cittadino nei confronti dello Stato e organizzazione dello Stato

- il diritto amministrativo: compiti e attività degli organi dell’esecutivo e degli enti pubblici

- il diritto penale: quali fatti costituiscono reato e quali pene si devono applicare (è il diritto pubblico per eccellenza, in cui più

emerge l’esercizio dell’autorità dello Stato)

- il diritto tributario

- il diritto processuale

L’interpretazione è l’attività con cui il giudice stabilisce il significato di una norma generale e astratta in relazione al caso

specifico e concreto.

- artt. 1783 e 1786: solo se si tratta di quelle cose di cui il cliente deve liberarsi per poter consumare il pasto; (i cartelli non

hanno alcun valore se non s’è firmata alcuna clausola liberatoria)

- artt. 2054: in caso di sinistro rispondono conducente e proprietario del mezzo (rispondono della responsabilità civile, quella

penale invece è personale) Tizio vuole che Caio circoli con la sua auto? No. Tuttavia non basta non volerlo, bisogna adottare le

misure per far rispettare la propria volontà.

- Sussunzione: processo col quale il giudice riconduce il caso concreto sotto la fattispecie astratta.

- Giurisdizione (da ius dicere): potere attribuito ai giudici di applicare la legge.

Criteri di interpretazione (art. 12 disp. prel.)

1- Criterio dell’interpretazione letterale: nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese

dal significato proprio delle parole.

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2- Criterio dell’interpretazione logica: il giudice deve cercare di cogliere la ratio, lo scopo, l’intenzione con cui il legislatore ha

formulato la norma (esame delle discussioni e dei lavori parlamentari su quella legge). L’interpretazione logica può essere

estensiva (es. art. 2054; art. 3 Cost.: cittadini, oggi ormai chiunque si trovi in territorio italiano) o restrittiva (es. art. 1783).

3- L’interpretazione sistematica: il significato della norma va stabilito in relazione alle altre norme (es. artt. 1350 e 812).

- Nel caso di lacune nell’ordinamento, la legge impone al giudice di adottare il criterio dell’analogia, ossia di applicare al caso

non previsto la norma che regola un caso simile, tuttavia la somiglianza non deve esser generica, ma specifica, nella ratio, circa

cioè l’elemento che giustifica la disciplina del caso previsto. L’analogia non si applica alle leggi penali (a garanzia del cittadino)

e alle leggi eccezionali (art. 14 disp. prel.), ovvero norme che temporaneamente stabiliscono per una certa categoria una

deroga rispetto alla legge generale.

- Analogia legis: al caso concreto e specifico non previsto dall’ordinamento il giudice è tenuto ad applicare la disciplina che

regola un caso simile previsto.

- Analogia iuris: al caso rispetto alla cui disciplina c’è una lacuna il giudice è tenuto ad applicare i principi generali

dell’ordinamento.

Efficacia delle sentenze: la sentenza del giudice ordinario (per distinguerlo dal giudice della Corte Costituzionale) vale solo

per il caso concreto e non vincola un altro giudice che si trovi a decidere a proposito di un caso identico. Il giudice tuttavia è influenzato dalle interpretazioni della medesima norma date da altri giudici e dalle interpretazioni date dalla Corte di

Cassazione.

Le interpretazioni si distinguono anche in base a chi la effettua, al soggetto da cui provengono:

- interpretazione giudiziale: ha valore solo per quel caso specifico.

- interpretazione dottrinale (studiosi del diritto, professori universitari): influenza (non vincola) il giudice nell’applicazione del

diritto.

- interpretazione autentica (dello stesso legislatore, del Parlamento): legge con la quale il legislatore spiega il significato di una

norma; tale interpretazione ha valore per tutti i casi concreti riconducibili a quella norma ed ha efficacia retroattiva.

Struttura della magistratura e dei processi: Giudice di pace e Tribunale (primo grado), Corte d’appello (secondo grado),

Corte di Cassazione.

- Principio dell’iniziativa di parte o della domanda: il giudice si occupa del caso solo se l’interessato prende l’iniziativa giudiziaria

(in materia penale è lo Stato che prende l’iniziativa giudiziaria).

- Principio della pluralità dei gradi di giudizio: tale sistema garantisce maggiore imparzialità e diminuisce il rischio di sentenza

sbagliata, tuttavia la pluralità dei gradi va conciliata con la certezza del diritto (in America c’è un solo grado).

- Giudici di pace e Tribunali si dividono le cause secondo i criteri di valore, di materia e di territorio. Tribunale e Corte d’appello

sono giudici di merito o di fatto. La Corte di Cassazione dà giudizi di legittimità o di diritto, ossia non riesamina il fatto, ma

può solo sancire l’errata interpretazione della legge da parte del giudice di secondo grado.

- Art. 2967: chi vuol fare valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi

eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

- Inversione dell’onere della prova: casi in cui l’ordinamento per agevolare la tutela dell’interesse di una parte, trasferisce

l’onere della prova sull’altra parte (es. il conducente che ha danneggiato persone o cose, è tenuto a risarcire il danno, se non

prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo; di regola il danneggiato dovrebbe provare l’investimento, il danno, il dolo o la

colpa dell’investitore, è invece sufficiente che provi l’investimento e il danno, è poi l’investitore a dover provare che non

sussistono dolo o colpa).

- Azione: potere di far valere in giudizio il proprio diritto. Legittimazione ad agire: l’azione suppone l’interesse ad agire (non

qualsiasi, ma quello protetto dalla legge). Eccezione: contro-affermazione che il convenuto oppone alla pretesa dell’attore.

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SITUAZIONI GIURIDICHE

Diritto in senso oggettivo: la legge, che fra interessi in conflitto stabilisce quale tutelare e impone a soggetto un

comportamento volto a soddisfare l’interesse protetto (es. dopo quattro anni l’inquilino deve restituire al locatore l’appartamento

preso in locazione).

Diritto in senso soggettivo: posizione del soggetto il cui interesse è protetto direttamente e in via immediata dalla legge,

soggetto a cui la legge attribuisce (direttamente e in via immediata) il potere di pretendere che il comportamento prescritto dalla

norma venga rispettato (es. dopo quattro anni il locatore ha diritto che l’inquilino restituisca l’appartamento dato in locazione).

- Diritti assoluti, che si possono far valere verso chiunque (diritti della persona, diritto di proprietà, diritti reali limitati).

- Diritti relativi, che si possono far valere nei confronti di determinati soggetti (diritti di credito).

- Diritti potestativi, che attribuiscono una facoltà a cui non corrisponde un obbligo, ma una soggezione, cioè la facoltà di

determinare una modificazione, a proprio vantaggio, nella situazione giuridica di un altro soggetto (proprietario di un fondo che

chiede la comunione del muro di confine; diritto di recesso dal contratto; diritto di prelazione nell’acquisto o nella soddisfazione

di un credito).

Interesse legittimo: posizione del soggetto il cui interesse è protetto indirettamente e in via mediata dalla legge, soggetto a

cui la legge attribuisce il potere di pretendere che una data norma giuridica venga rispettata, per il fatto che il suo interesse

individuale e specifico coincide con quello collettivo e generale della società. Es. Cittadino di fronte alla Pubblica

Amministrazione che esercita il suo potere autoritativo; il cittadino non ha il diritto di impedire che lo Stato eserciti la sua

autorità, ma il potere di pretendere che questo esercizio avvenga nei casi e nei modi previsti; il cittadino può ricorre ai giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato) per far annullare il provvedimento.

- Dovere o obbligo = situazione del soggetto che è tenuto ad un comportamento di fare (dovere positivo) o di non fare (dovere

negativo). Divieto = obbligo di non fare.

- Facoltà = situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto.

- Potere = situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto.

- Soggezione = situazione del soggetto che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento, subisce le

conseguenze dell’esercizio di un potere altrui.

- Onere = comportamento da tenere al fine di ottenere un certo risultato.

- Funzione o ufficio = posizione del soggetto investito di poteri e doveri nei confronti di un terzo interessato.

- Autorità = posizione del soggetto che nell’esercitare la sua funzione o ufficio non è in un rapporto paritario con l’interessato,

ma appunto autoritario. Potestà = complesso dei poteri e doveri dei genitori.

- Aspettativa di diritto o legittima: situazione di attesa fondata su eventualità future rispetto alle quali qualche elemento della

fattispecie s’è formato, rispetto a cui ci sono delle premesse, e per questo tale aspettativa è degna di una qualche tutela (morte

di persona che ha lasciato un legato sottoposto a condizione sospensiva). Aspettativa di fatto: semplice possibilità, prospettiva,

speranza, situazione di attesa fondata su eventualità future rispetto alle quali nessun elemento della fattispecie si è

definitivamente formato (persona che avrebbe titolo a succedere in caso di morte di un’altra, o in base alla legge o in base ad

un testamento di cui già consti l’esistenza).

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ATTI E FATTI GIURIDICI

Fatto giuridico: qualsiasi evento naturale che produce effetti giuridici, che è rilevante per il diritto, indipendentemente da

un’attività consapevole e volontaria dell’uomo (morte di persona per cause naturali determina trasmissione ereditaria del

patrimonio al figlio; crollo di un edificio per cause naturali determina estinzione del diritto di proprietà su quell’edificio).

Atto giuridico: comportamento che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua

propria azione. 1- Atto lecito: atto umano, consapevole e volontario, che produce effetti giuridici, rispettando le norme giuridiche

(contratto, testamento, matrimonio). L’imputabilità degli atti leciti è la capacità d’agire. 2- Atto illecito: atto umano, anche non

volontario, che comporta una responsabilità nei confronti di un altro soggetto, poiché viola norme giuridiche (soggetto che

investe pedone). L’imputabilità degli atti illeciti è la capacità naturale, ossia la capacità di intendere e volere.

- A seconda della natura dell’interesse leso, l’illecito si distingue in: a- Illecito penale (o reato): comportamento che direttamente

lede un interesse particolare, ma indirettamente anche un interesse generale, l’interesse della società nel suo complesso

(danneggiamento doloso). Comporta responsabilità nei confronti del soggetto leso (obbligo di risarcire il danno cagionato) e nei

confronti dello Stato (pena della reclusione). Non è un caso che il processo penale avviene tra lo Stato, nelle vesti del pubblico

ministero, e l’imputato. Se c’è un illecito penale, c’è contemporaneamente un illecito civile, parte quindi la giustizia penale e

parallelamente quella civile. b- Illecito civile: comportamento che lede solo un interesse particolare (danneggiamento

colposo). Comporta responsabilità nei confronti del soggetto leso.

Per la struttura: atti unilaterali (compiuti da una parte, da un centro di interessi: procura, diffida, disdetta), bi-plurilaterali (contratto), unipersonali (fatti da una sola persona: testamento) e collegiali (dichiarazione di volontà che si forma attraverso le

singole dichiarazioni di più soggetti riuniti in collegio).

Per l’oggetto: atti patrimoniali (volti a regolare interessi economici: contratto), non patrimoniali (volti a regolare interessi

personali: matrimonio, riconoscimento di figlio naturale), personalissimi (che possono essere compiuti solo personalmente e

direttamente dall’interessato, non da suoi rappresentanti: matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, testamento).

Per la funzione: atti tra vivi e a causa di morte (volti a regolare la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte del

titolare: testamento).

- Un atto è valido se ha tutti i requisiti per essere efficace, è efficace se produce gli effetti per cui è stato compiuto.

Un atto è nullo se mancano degli elementi perché sia efficace, dunque un atto nullo è invalido e inefficace, come se non

fosse mai esistito; la nullità non si prescrive.

Un atto annullabile è invalido ed efficace fin tanto che non viene annullato; l’annullabilità si prescrive dopo 5 anni.

PERSONE FISICHE

CAPACITÀ GIURIDICA: capacità, in astratto, di essere titolari di diritti (della personalità, di proprietà, di credito); spetta a

tutti i soggetti indistintamente sin dalla nascita e (art. 22 Cost.) nessuno può esserne privato per motivi politici (in passato gravi

limitazioni della capacità giuridica: schiavi, “morte civile”, legge razziale del ’38, donne senza diritto di voto).

- Di regola un soggetto concepito, ma non ancora nato, non ha capacità giuridica (Tizio non può vendere un bene al futuro

figlio di sua sorella, il quale deve ancora nascere. In caso di uccisione del padre, il figlio concepito, una volta nato, non può

chiedere i danni morali a chi ha ucciso il padre). Eccezioni: a- soggetto concepito può succedere o ricevere per testamento (si

presume concepito il soggetto nato entro 300 giorni dalla morte del suo de cuius); b- soggetto concepito può essere beneficiario

di una donazione; c- una persona può testare a favore del figlio non ancora concepito di un’altra persona, purché questa sia

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vivente al momento dell’atto; d- una persona può donare al figlio non ancora concepito di un’altra persona, purché questa sia

vivente al momento dell’atto.

- Concepito che durante la gravidanza subisce danni per errore del medico: caso A - Il medico per sua imperizia non

diagnostica una malformazione del feto; caso B - Il soggetto poco prima della nascita si trova in stato di sofferenza e subisce

delle lesioni durante il parto, quindi appena poco prima di nascere. Trib. Milano nel 1992: il soggetto non può chiedere i danni,

giacché al momento dei fatti non aveva capacità giuridica. Il Trib. Verona nel 2000 ha emesso una sentenza contraria, facendo

riferimento alla legge sull’interruzione volontaria della gravidanza.

- Il nostro ordinamento non riconosce il diritto a non nascere; se sussisteva l’alternativa tra nascere sano o malato, il nascituro

ha diritto ad un risarcimento; se sussisteva l’alternativa tra nascere malato o non nascere, solo i genitori hanno diritto ad una

tutela.

CAPACITÀ DI AGIRE: capacità di compiere validamente atti giuridici; si acquista con i 18 anni e presuppone sempre la

capacità di intendere e volere.

- Autonomia privata: i soggetti regolano da sé i propri interessi attraverso dichiarazioni di volontà e dichiarazioni di conoscenza.

Interessi disponibili: i soggetti possono liberamente disporne. Interessi indisponibili: i soggetti non possono liberamente

disporne, interessi che la legge tutela anche contro la volontà delle parti. L’autonomia non è quasi mai una soluzione pura, ma

quasi sempre parziale, combinata con elementi più o meno forti di eteronomia.

- Negozio giuridico: manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici. Il concetto di negozio

giuridico nasce nell’ambito del diritto tedesco, il quale raggruppa gli atti di contratto,matrimonio, testamento perché tutti e tre

hanno in comune l’atto di volontà.

INCAPACITÀ LEGALE: i minorenni e gli interdetti con sentenza per infermità di mente hanno incapacità totale (né atti di

ordinaria né di straordinaria amministrazione né atti personalissimi); un rappresentante (genitore o tutore) compie gli atti di

ordinaria e straordinaria amministrazione in nome dell’incapace. I soggetti inabilitati con sentenza per infermità di mente meno

grave hanno incapacità parziale (atti di ordinaria amministrazione e personalissimi); un assistente (curatore) compie gli atti di

straordinaria amministrazione insieme all’inabilitato.

- Il minore è incapace di compiere atti giuridici a prescindere dalla sua effettiva intelligenza e maturità (incapacità di agire per

legge, legale). Tale principio risponde all’esigenza di creare certezza nelle relazioni commerciali: tutti sanno che non possono

contrattare con minori (l’età risulta dai registri di stato civile).

Il contratto stipulato da un minorenne è annullabile; entro 5 anni dal compimento della maggiore età il soggetto può

chiedere l’annullamento del contratto, ossia il ripristino della situazione precedente. L’annullabilità ha lo scopo di proteggere il

minore, non di sanzionarlo.

- Nella prassi è ormai consolidato che gli atti annullabili compiuti dal minorenne sono quelli relativi a beni di un certo valore.

L’atto compiuto dal minore non è annullabile se a- è commisurato alle sue possibilità economiche; b- si tratta di atto relativo

alla vita quotidiana (procura tacita: si presume che il minorenne agisca in nome e per conto dei suoi genitori); c- il minore ha

usufruito della prestazione. Ci sono poi altre eccezioni, dettate dall’esigenza di proteggere la libertà di scelta del minore circa

atti che riguardano la propria condizione personale: a- un minorenne può stipulare contratti relativi alle opere di ingegno; b- un

minorenne può stipulare contratti di lavoro; c- un sedicenne può essere autorizzato al matrimonio per gravi motivi e in relazione

alla maturità psicofisica del soggetto (gravidanza, per allontanare il soggetto da un ambiente familiare disagevole, convivenza

prolungata e progetti di vita); d- un sedicenne può riconoscere figlio naturale.

- Minore emancipato: il minorenne che si sposa diventa capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per

quelli di straordinaria amministrazione è assistito da un curatore.

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Il meccanismo della rappresentanza legale dei genitori è stato istituito per rispondere alla necessità di amministrare e

conservare il patrimonio di cui il minore è titolare. Formalmente il contratto viene stipulato dai genitori, che tuttavia al momento

della firma dichiarano al terzo di agire in nome del figlio minore, come genitori del figlio minore, perciò gli effetti di tale contratto

si producono nella sfera del minore, non in quella dei genitori.

La rappresentanza opera diversamente a seconda che si tratti di:

- atti di ordinaria amministrazione: atti volti a conservare il patrimonio (locazione del bene, riscossione del credito, lavori di

manutenzione, denaro speso per la cura del minore); possono essere compiuti discrezionalmente da ciascuno dei genitori.

- atti di straordinaria amministrazione: atti volti ad incrementare il patrimonio e che comportano rischio economico (alienazione,

ipoteca, investimenti in titoli, mutui); devono essere compiuti da entrambi i genitori, possono essere compiuti solo per necessità ed utilità evidente, e su autorizzazione del giudice tutelare.

Interdizione giudiziale (414 e ss.): provvedimento con cui il giudice, accertato lo stato di infermità mentale del soggetto

maggiorenne (su richiesta dello stesso soggetto, del coniuge o dei parenti), lo priva della capacità di agire. La sentenza di

interdizione è pubblicata e annotata sull’atto di nascita. Presupposti: infermità mentale, abituale, tale da rendere il soggetto

incapace di intendere e di volere, ossia di provvedere ai propri interessi economici e patrimoniali. Conseguenze: l’interdetto non

può compiere né atti di ordinaria né di straordinaria amministrazione né atti personalissimi; un tutore (coniuge o figlio) agisce in

suo nome gli atti.

Interdizione legale (art. 32 cod. pen.): il soggetto condannato all’ergastolo o a pena superiore a 5 anni è privato

automaticamente della capacità di agire. Ha la funzione di sanzione accessoria alla pena, non di tutela, prescinde

dall’infermità mentale. Un tutore compie in suo nome gli atti ordinari e straordinari, l’interdetto legalmente può compiere atti

personalissimi.

Inabilitazione giudiziale: è il provvedimento con cui il giudice, accertato uno stato di infermità mentale meno grave (stato

depressivo), priva il soggetto della capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione. Presupposti: la legge li descrive in

termini negativi, non positivi. Conseguenze: l’inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione e atti personalissimi; un

curatore (coniuge, genitore o figlio maggiore di età) lo assiste nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione (l’atto

deve essere sottoscritto da entrambi).

- Altri casi di inabilitazione (art. 415): chi abusa abitualmente di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti così da esporre la

persona o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; soggetti prodighi.

Amministrazione di sostegno: provvedimento applicato a soggetti che a causa di infermità o menomazione fisica o

psichica si trovano nell’impossibilità, anche temporanea o parziale, di provvedere ai loro interessi. Al momento della nomina

dell’amministratore di sostegno il giudice indica anche per quali atti è prevista la sostituzione e per quali l’assistenza. La figura

dell’amministrazione di sostegno è stata di recente introdotta con una legge del 2004.

INCAPACITÀ NATURALE: persona legalmente capace (maggiorenne e non interdetta), ma di fatto incapace di intendere e

di volere nel momento in cui conclude il contratto. 1- Incapacità transitoria e temporanea: amnesia o vuoto mentale di persona

anziana, incapacità per alcool o stupefacenti. 2- Incapacità permanente: infermo di mente abituale di cui non è stata chiesta

l’interdizione.

In linea di principio il contratto stipulato da incapaci naturali è annullabile, ossia la legge tende a tutelarli, tuttavia mentre

l’incapacità legale risulta dai registri dello stato civile, l’incapacità naturale non risulta da alcun documento ufficiale.

- Il contratto è annullabile se il soggetto incapace prova la sua incapacità e la malafede dell’altro contraente (art 428). Se l’altro

contraente è in buona fede prevale la tutela del suo interesse al fine di non intralciare la circolazione dei beni. La malafede si

dimostra tramite: prova documentale, prova testimoniale, presunzione, giuramento, confessione. Dal punto di vista civilistico,

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del diritto privato non è rilevante che il soggetto volontariamente si sia messo in condizione di incapacità di intendere e di

volere, la legge sceglie lo stesso di tutelarlo.

- Gli atti giuridici unilaterali (firma di cambiale o di assegno, dimissione da rapporto di lavoro, disdetta di locazione, rinuncia a un

credito, promessa al pubblico) sono annullabili se il soggetto incapace dimostra che l’atto gli provoca un grave danno economico. Ipotesi del lavoratore che dà le dimissioni dal rapporto di lavoro e poi chiede l’annullamento perché in stato di

incapacità di intendere e di volere (nevrosi depressiva). Non ha diritto alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a

quella della riammissione al lavoro.

- Gli atti di donazione, testamento e matrimonio sono annullabili se il soggetto incapace prova la sua incapacità di intendere e

di volere al momento dell’atto.

- Domicilio: luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Domicilio elettivo: domicilio

speciale per determinati atti o affari.

- Residenza: luogo in cui una persona ha dimora abituale, ossia dove si trova ad abitare.

PERSONE GIURIDICHE E SOGGETTI COLLETTIVI

Possono essere titolari di diritti e compiere atti giuridici non solo persone fisiche (singoli uomini), ma anche organizzazioni

collettive (società, associazioni, fondazioni), ossia gruppi organizzati di persone che perseguono in modo stabile un determinato

fine comune, dotandosi a tal fine di un’organizzazione interna, di mezzi patrimoniali e di un ordinamento interno (statuto).

Un’organizzazione collettiva può essere titolare di diritti (anche della personalità: al nome, alla reputazione, all’immagine) come soggetto distinto dalle singole persone fisiche che la compongono.

- Le persone fisiche che compiono atti in nome dell’organizzazione sono dette organi, i quali si dice hanno rappresentanza

organica: organi individuali (amministratore delegato) o collegiali (consiglio di amministrazione). Quando per un atto giuridico

compiuto in nome dell’organizzazione collettiva si deve accertare la buona o mala fede rileva sempre lo stato soggettivo della

persona fisica che ha compiuto l’atto in nome dell’organizzazione.

Organizzazioni con scopo di lucro* (enti profit): il fine comune è trarre guadagni economici dall’attività dell’organizzazione e

dividerli fra i componenti; società di persone e società di capitali.

Organizzazioni senza scopo di lucro (enti no profit): il fine comune è politico, religioso, culturale, sportivo, volontariato ecc.;

associazioni, fondazioni e comitati.

Organizzazioni riconosciute dallo Stato (persone giuridiche): tutte le società di capitali, le associazioni che hanno chiesto e

ottenuto riconoscimento, e le fondazioni.

Organizzazioni non riconosciute dallo Stato (no persone giuridiche): tutte le società di persone, le associazioni che non

hanno chiesto riconoscimento (partiti, sindacati) o non l’hanno ottenuto. Possono essere titolari di diritti, ma non hanno

personalità giuridica.

Regola generale: se una persona matura dei debiti nei confronti di terzi, ha responsabilità illimitata nei confronti dei creditori,

risponde cioè senza limiti con tutto il suo patrimonio (art. 2740). Eccezione: le persone giuridiche godono del beneficio della

responsabilità limitata; nelle s.p.a. per i debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e non i singoli soci col

proprio patrimonio personale (artt. 2325 e 2462). Il singolo socio ha responsabilità limitata al patrimonio investito nella società.

Autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società è perfettamente distinto da quello del singolo socio.

- Il privilegio della responsabilità limitata è concesso dallo Stato per incentivare iniziative e attività economiche rischiose per il

singolo che le svolge, ma utili per l’economia nel suo complesso. Il concetto di persona giuridica, quindi il beneficio della

responsabilità limitata, nasce nel XVII secolo con le compagnie coloniali di Inghilterra e Olanda.

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Il riconoscimento da parte dello Stato è l’elemento formale di acquisto della capacità giuridica (art. 2331). Procedimento:

1- Le società ottengono il riconoscimento con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331). Il giudice controlla il versamento

di capitale minimo; il controllo è di legittimità, formale.

2- Associazioni e fondazioni ottengono il riconoscimento con un atto dell’autorità amministrativa (timore storico dello Stato nei

confronti di tali organizzazioni, soprattutto dei partiti politici). L’autorità amministrativa, il prefetto, controlla che lo scopo sia

lecito, che il patrimonio sia adeguato alla scopo, che lo scopo sia chiaro e obiettivamente raggiungibile; il controllo è di

merito, sostanziale.

- Lo Stato non può negare il riconoscimento per ragioni politiche o di opportunità (artt. 18-19 Cost.), cioè perché ritiene che

lo scopo perseguito non sia utile o addirittura contrario allo Stato; quanto appena affermato è un principio di straordinaria

democrazia e pluralismo. (Corte costituzionale 18.7.1977, n°114): “In uno Stato di libertà, quale è quello fondato dalla nostra

Costituzione, è consentita l’attività di associazioni che si propongono anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti,

purché questo proposito sia perseguito con metodo democratico, mediante il libero dibattito e senza riscorso, diretto o indiretto,

alla violenza.”

Abuso della personalità giuridica: 1- Società di comodo immobiliare (intestazione di beni a società) per creare davanti al

fisco un nuovo soggetto diverso dalla persona fisica. 2- Tizio (socio tiranno) anziché agire da solo costituisce s.p.a. o s.r.l. con

parenti, amici, persone compiacenti per procurarsi il beneficio della responsabilità limitata. 3- Patto di non concorrenza tra

impresa ed ex-dipendenti, ex-dipendente crea una società e aggira così questo vincolo.

I BENI

Art. 810: sono beni in senso giuridico (regolati dal diritto) le cose che possono formare oggetto di diritto (di proprietà),

beni rispetto a cui c’è conflitto di interessi fra soggetti per cui la legge stabilisce a chi spetta il diritto di proprietà, ossia la

possibilità di usare il bene in via esclusiva estromettendo gli altri dal godimento.

- Bene giuridico: 1- Qualsiasi cosa che può formare oggetto di diritti. 2- Qualsiasi utilità economica (software, biotecnologie,

radiofrequenze, informazioni raccolte nelle banche dati) che può formare oggetto di diritti. 3- Ogni diritto che ha ad oggetto una

utilità economica; quindi il credito (diritto a ricevere somma di denaro o altra prestazione) è un bene.

Le cose non regolate dal diritto sono:

- Cose comuni a tutti, presenti sulla terra in quantità illimitata, superiore ai bisogni dell’uomo (energia solare, aria atmosferica,

acqua del mare, vento, sabbia del deserto). Le energie naturali sono beni se hanno un valore economico (energia elettrica sì,

energia solare no). Caso dell’etere (aria atmosferica nella sua capacità di condurre onde elettromagnetiche): in passato era

considerato un bene di tutti, ora è regolato dal diritto perché dà luogo a conflitti d’interesse.

- Beni che non possono materialmente essere utilizzati dall’uomo.

- Cose che non possono per legge essere oggetto di proprietà privata (beni di demanio pubblico, beni di valore artistico-storico,

organi umani, ecc.).

Art. 817: sono pertinenze le cose destinate in modo stabile al servizio o all’ornamento di un’altra cosa; cose accessorie

rispetto a cosa principale, destinate ad accrescerne l’utilità o ad abbellirla (cornice-quadro, autoradio-automobile, ruota di

scorta-auto; statua-giardino, caldaia-appartamento, attrezzi agricoli-fondo; garage-casa, cantina-casa, giardino-casa).

- Norme sulle pertinenze: 1- Gli atti giuridici che riguardano la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è

diversamente disposto dall’atto. 2- Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti giuridici. 3- La destinazione di una

cosa come pertinenza può essere effettuata solo dal proprietario della cosa principale; il rapporto pertinenziale deve essere

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costituito e voluto dal proprietario della cosa principale. 4- La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile al terzo

che abbia anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Art. 812, comma 1: sono beni immobili suolo, corsi d’acqua, alberi, edifici e altre costruzioni (anche se unite al suolo a

scopo transitorio) e tutto ciò che è incorporato al suolo naturalmente o artificialmente. Nel cod. civ. è disciplinata soprattutto la

proprietà fondaria (80 e ss.) ed edilizia (869 e ss.)

Art. 812, comma 2: sono beni mobili tutti gli altri (denaro, prodotti del suolo, strumenti di lavoro, prodotti industriali, azioni di

società, le energie naturali, ecc.)

- Il criterio di distinzione fra beni immobili e mobili stabilito dall’art. 812 non può essere derogato dalle parti.

Diversa disciplina giuridica di beni mobili e immobili:

1- Legge speciale sulla locazione dei beni immobili.

2- Taluni contratti possono riguardare solo beni mobili (trasporto, deposito, mutuo).

3- Le garanzie che le banche possono chiedere per la restituzione di un mutuo sono l’ipoteca per gli immobili e il pegno per i

mobili.

4- Art. 923: le cose mobili che non sono in proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Art. 827: i beni immobili che non

sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. Art. 1153: chi in buona fede acquista cose mobili da chi non è

proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso.

Diversa disciplina giuridica della circolazione di beni mobili e immobili:

1- Art. 1350: i contratti di vendita di beni immobili devono stipularsi per iscritto, a pena di nullità.

2- Il contratto di vendita di un bene mobile è assolutamente valido e vincolante anche se stipulato verbalmente. Perché il

contratto di vendita sia stipulato e sia vincolante vale il principio generale della libertà della forma, ossia è sufficiente che le

parti manifestino reciprocamente la volontà di effettuare la vendita (accordo), qualunque sia il modo di manifestazione: a- forma verbale; b- qualsiasi altro segno (vendita all’asta per alzata di mano); c- conclusione tacita, comportamento concludente,

ossia comportamento che manifesta la volontà di concludere il contratto (salire sul tram vale a concludere un contratto di

trasporto; prelevare le merci dallo scaffale vale a concludere un contratto di compravendita).

- In caso di contestazione, in sede di giudizio la forma scritta semplifica la prova della stipulazione del contratto; la forma non

scritta dei contratti rende più agevole e rapida la circolazione dei beni mobili e in generale della ricchezza (esecuzione forzata,

risarcimento del danno).

- Eccezione: in base a recenti leggi speciali la forma scritta è richiesta anche per contratti di beni mobili, per i contratti tra

consumatore e operatore professionale, a tutela del consumatore:

a- Legge bancaria del 1993 (art. 117): i contratti con i clienti devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e un esemplare

deve essere consegnato al cliente.

b- Legge sull’intermediazione finanziaria del 1998 (art. 23): i contratti relativi ai servizi di investimento in strumenti finanziari

(titoli, azioni, ecc.) devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato al cliente.

c- Legge sui contratti turistici del 1995 (art. 6): il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in

termini chiari e precisi, e una copia di esso deve essere consegnata al consumatore.

Autoveicoli, navi e aerei sono beni mobili iscritti in pubblici registri, sono in una condizione giuridica intermedia fra

immobili e mobili. Come gli immobili: sono oggetto di ipoteca (art. 2810), non sono soggetti alla regola dell’art. 1153. Come i

mobili: non è richiesta la forma scritta per il contratto di vendita, tuttavia il trasferimento di proprietà deve essere trascritto in

appositi registri a fini di pubblicità nei confronti dei terzi (art. 2683).

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Universalità di mobili (di fatto): pluralità di cose che appartengono a una stessa persona e hanno una destinazione unitaria

(gregge, mandria, biblioteca, collezione). Universalità di diritto: l’eredità, ossia un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi che

la legge tratta come unità.

Beni pubblici che appartengono allo Stato, alle province o ai comuni: demanio naturale (spiagge, porti, fiumi, laghi),

demanio artificiale (strade, aeroporti, immobili d’interesse storico, archeologico o artistico, biblioteche, pinacoteche), patrimonio

indisponibile (foreste, miniere, cose mobili di interesse storico, archeologico o artistico, caserme, aerei militari, navi da guerra);

solo i beni demaniali sono sottratti all’acquisto per usucapione.

TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE

Con l’espressione “tutela dei diritti” si indicano una gamma di strumenti di protezione e attuazione di situazioni giuridiche

soggettive.

A- Strumenti di tutela sostanziale, volti ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche: pubblicità, prescrizione e

decadenza.

1- La PUBBLICITÀ è lo strumento che assicura la conoscibilità legale di atti e fatti giuridici. Esistono mezzi di pubblicità

diversi a cui la legge riconosce effetti giuridici diversi: a- Pubblicità-notizia: la conoscibilità è fine a se stessa, non ha nessun

particolare effetto sull’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico (interdizione, inabilitazione, pubblicazioni matrimoniali). b-

Pubblicità dichiarativa: la conoscibilità è elemento necessario perché l’atto sia opponibile a terzi (atti di trasferimento della

proprietà su beni immobili-trascrizione* nei registri immobiliari; certi atti riguardanti le società-iscrizione nel Registro delle

Imprese; cambiamento della residenza anagrafica-iscrizione nei registri dello stato civile). c- Pubblicità costitutiva: la

conoscibilità è essenziale perché l’atto sia efficace (concessione dell’ipoteca-iscrizione nei registri immobiliari).

Trascrizione: strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all’acquisto della proprietà o di altri diritti reali su beni

immobili e beni mobili registrati, e che consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri (registri

immobiliari, pubblico registro automobilistico, ecc.) rendendolo così legalmente conoscibile.

- Effetto giuridico: opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o

trascritto in data posteriore.

- Requisiti dell’atto (2657): la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, o di atto pubblico, o di scrittura

privata autenticata o verificata giudizialmente.

- Doppia trascrizione: ogni atto di alienazione o di costituzione di diritti viene trascritto sia contro l’alienante, sia a favore

dell’acquirente.

2- La PRESCRIZIONE è un modo di estinzione di diritti fondato sull’inerzia del titolare. Ogni diritto si estingue per prescrizione,

quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. I tempi di prescrizione sono determinati dalla legge e sono

inderogabili dai privati; alcuni diritti sono imprescrittibili: a- diritti indisponibili (diritti relativi allo stato familiare, diritti della

persona, diritto al mantenimento); b- altri diritti indicati dalla legge: diritto a far valere la nullità del contratto, diritto di proprietà,

diritto ad agire per la petizione dell’eredità.

- Effetto giuridico: il decorso del termine consente di paralizzare la prestazione del titolare, ma non estingue il diritto; dunque

se un debito prescritto viene spontaneamente pagato, il titolo ha ancora l’efficacia di giustificare il pagamento, non si ha

pagamento dell’indebito e il debitore non ha diritto alla ripetizione di quanto pagato.

- Prescrizione ordinaria: salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di

dieci anni.

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- Prescrizioni brevi: diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve, da uno a cinque anni; in questi casi se il

titolare agisce in giudizio e ottiene una sentenza definitiva di condanna, la prescrizione torna al termine ordinario di dieci anni.

- Prescrizioni presuntive: diritti il cui termine di prescrizione è stabilito in sei mesi (diritto degli albergatori e degli osti per

l’alloggio e il vitto che somministrano), in un anno (diritto alle retribuzioni periodiche inferiore al mese; diritto a riceve il prezzo di

merci vendute a privati); e in tre anni (diritto alle retribuzioni periodiche superiori al mese; diritto a ricevere gli onorari

professionali). Al decorso del termine di prescrizione presuntiva, l’effetto è che si presume che il debito sia stato pagato o

estinto per altra causa diversa dalla prescrizione.

3- La DECADENZA è anch’esso un modo di estinzione di diritti fondato sull’inerzia del titolare, ma che, a differenza della

prescrizione, prescinde dagli impedimenti soggettivi che giustificano l’inerzia stessa (non esiste né sospensione, né interruzione

di decadenza); i tempi sono determinati dalla legge o da contratto.

B- Strumenti di tutela processuale: prova documentale, prova per testimoni, confessione, giuramento e presunzione.

1- PROVE DOCUMENTALI (precostituite):

- Atto pubblico: documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede; fa

piena prova (prova legale), fino a querela di falso.

- Scrittura privata autenticata o verificata giudizialmente: documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti a un pubblico

ufficiale,

- Semplice scrittura privata: documento scritto e sottoscritto dalle parti.

2- PROVE SEMPLICI (non precostituite, che possono formarsi nel corso di una causa):

- Testimonianza: dichiarazione resa al giudice dal testimone durante l’interrogatorio sui fatti di cui egli abbia avuto diretta

conoscenza. Il problema della testimonianza è la sua ammissibilità, la quale di regola è rimessa al giudice; vi sono tuttavia casi

in cui la prova per testimoni è sempre ammessa e casi in cui non è mai ammessa (contratti per i quali la legge impone, per

evitare la litigiosità, una prova per iscritto, es. transazione, assicurazione).

- Confessione: dichiarazione fatta da una parte circa la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte). La capacità

richiesta per la confessione (anche per il giuramento) è capacità di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono (il

tutore non può confessare fatti pregiudizievoli al minore).

- Giuramento decisorio: una parte deferisce all’altra il giuramento per far dipendere la decisione totale o parziale della causa; se

l’altra parte giura, vince, se non giura, perde (il falso giuramento è reato e chi ha perso può chiedere il risarcimento del danno

subito, anche se il reato è estinto). Giuramento suppletorio: il giudice d’ufficio deferisce a una delle parti il giuramento a- per

decidere la causa quando domanda ed eccezioni non sono pienamente provate, ma neppure sfornite di prove; b- per

estimazione, cioè per stabilire il valore della cosa se non si può altrimenti accertarlo.

- Ispezione, perizia.

- Presunzione semplice: argomentazione con la quale il giudice sulla base di un fatto noto risale a un fatto ignoto (è più un

modo rivalutare i risultati delle prove). Presunzione legale (relativa o assoluta): fatti che la legge stabilisce da considerarsi per

verificati, senza necessità di essere provati.

1- Prove legali (il giudice deve assumere per verificati i fatti che risultano da quelle prove): atto pubblico, scrittura privata

autenticata, confessione, giuramento.

2- Prove oggetto di libera valutazione del giudice: semplice scrittura privata, testimonianza.

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DIRITTI DELLA PERSONALITA’ (diritti relativi alla propria persona)

- Diritti fondamentali di cui ogni individuo è titolare automaticamente sin dal momento della nascita (art. 2 Cost.).

1- Dal punto di vista fisico: diritto all’integrità fisica.

- Diritto tutelato per quanto riguarda lesioni dell’integrità fisica ad opera di terzi (percosse, lesioni personali, violenza sessuale,

sequestro, infortunio sul lavoro, lesione diritto alla salute, ecc.). Lo Stato applica una pena all’autore del reato (diritto penale), il

soggetto che ha subito la lesione può chiedere il risarcimento del danno all’autore della lesione (diritto civile). In caso di morte

(caso di massima lesione personale): danno morale e danno economico.

- Diritto tutelato per quanto riguarda lesioni dell’integrità fisica anche ad opera della stessa persona titolare del diritto. Art. 5

cod. civ.: “sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che provochino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”,

ossia sono vietati i contratti con cui un soggetto, per bisogno di denaro, vende un organo del proprio corpo. Il contratto di

vendita di un organo umano non ha alcuna rilevanza per il diritto, non produce effetti giuridici (eccezione: la legge ammette la

donazione d’organi tra consanguinei). Sempre in base all’art. 5 “sono vietati anche gli atti di disposizione del proprio corpo che

siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume” (quindi anche se non provocano lesione permanente

dell’integrità fisica). Eccezioni: cambiamento di sesso, sterilizzazione, sciopero della fame (è inammissibile l’alimentazione

forzata), sport violenti.

2- Dal punto di vista morale: diritto all’onore (Tizio ingiuria Caio: lesione della stima personale di Caio), diritto alla reputazione (Tizio diffonde volantini con scritto che Caio è un deficiente: lesione della stima di cui Caio gode presso i terzi),

diritto al nome, diritto all’immagine, diritto all’identità personale, diritto alla riservatezza o privacy.

Diritto al nome (artt. 6 e ss):

- Diritto all’uso del proprio nome: diritto a venir identificati col proprio nome e a non subire contestazioni circa il proprio nome.

- Diritto all’uso esclusivo del proprio nome: diritto di impedire che altro soggetto usi indebitamente il proprio nome. 1- Uso

senza autorizzazione del nome di persona famosa per fini pubblicitari. 2- Uso senza autorizzazione del nome di persona

famosa per trarre vantaggi dalla rinomanza di quel nome. 3- Uso senza autorizzazione del nome altrui per identificare

personaggio di fantasia in opera letteraria o cinematografica.

- Forme di tutela: 1- Ordine del giudice di cessazione del fatto lesivo (azione inibitoria). 2- Sequestro o distruzione dei materiali

tramite cui avviene la lesione del nome. 3- Pubblicazione sui giornali della sentenza di condanna per lesione del nome. 4- Risarcimento del danno morale ed economico (quest’ultimo se dimostrato).

- Tutela del diritto al nome può essere chiesto anche da chi, pur non portando nome usato indebitamente, ha interesse familiare

degno di protezione (art. 8). Tutelato anche lo pseudonimo che abbia importanza pari a quella del nome (art. 9).

Diritto all’immagine (art. 10 e legge sul diritto d’autore): diritto a che il proprio ritratto non venga diffuso o esposto

pubblicamente; la legge cerca di conciliare tale interesse con quello alla pubblica informazione. Regola generale: è vietato

pubblicare l’immagine di una persona senza consenso (art. 96 sul diritto d’autore). Eccezioni: a- persona famosa (anche per

ufficio pubblico ricoperto); b- immagine ripresa in contesto di avvenimento pubblico; c- necessità di giustizia e di polizia; d- scopi didattici o culturali. In ogni caso, la pubblicazione dell’immagine non è ammessa, se lede la dignità e la reputazione della

persona.

Diritto all’identità personale (non è disciplinato da nessuna legge, ma è in riferimento ai diritti inviolabili dell’art 2 Cost.):

diritto a che non sia travisata di fronte al pubblico la propria identità personale (il proprio modo di essere e di pensare) con falsa

attribuzione di azioni non compiute o di opinioni non professate. I fatti o le opinioni falsamente attributi non risultano lesivi della

persona, quindi non è da confondere col diritto all’onore e alla reputazione, e nemmeno col diritto alla riservatezza.

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DIRITTO DI PROPRIETA’

- Diritto reale: diritto su una cosa (da res), cioè di usarla materialmente. I diritti reali a- sono tipici; b- sono assoluti; c- si

possono usucapire; d- godono del diritto di seguito, seguono il bene dovunque esso vada.

Art. 832: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti stabiliti

dall’ordinamento.

- Godere = usare materialmente in qualsiasi modo, quindi facoltà di usare o di non usare (la proprietà è imprescrittibile, tuttavia

si può perdere la proprietà per l’usucapione realizzata da un altro soggetto), di usare secondo la sua destinazione economica

originaria o meno, di distruggere (entro certi limiti).

- Disporre = usare giuridicamente, quindi facoltà di vendere o di non vendere, donare o meno, ipotecare, abbandonare.

- In modo pieno: il proprietario può fare del bene tutto ciò che non sia espressamente vietato dalla legge.

- In modo esclusivo: diritto assoluto, che si può far valere nei confronti di tutti. Art. 841: il proprietario può chiudere in qualunque

tempo il fondo oggetto del suo diritto di proprietà.

Limiti alla proprietà: a- Nell’interesse pubblico: espropriazione per pubblica utilità. b- Nell’interesse di altri privati, ossia

limiti derivanti dai rapporti di vicinato:

Divieto degli atti di emulazione (833, caso di abuso del diritto di proprietà): l’atto di esercizio del diritto di proprietà non arreca

alcuna utilità al proprietario, tale atto ha il solo di scopo di nuocere al proprietario confinante.

Distanze fra costruzioni (873); distanze nel piantare alberi (892); il proprietario non può fare nel suo terreno scavi o opere

che rechino danno al vicino (840); divieto del cosiddetto stillicidio (908); norme su vedute e luci (900 ss.).

Limiti della proprietà in senso verticale: in passato il proprietario aveva diritto di godere in modo assoluto di tutto il sottosuolo

e di tutto lo spazio sovrastante, attualmente (840) il proprietario non può impedire quegli atti di terzi che siano compiuti ad una

tale altezza sopra il fondo o ad una tale profondità nel sottosuolo per cui egli non ha interesse ad escluderli.

Divieto di immissione (844): il proprietario di un terreno non può provocare nel fondo altrui immissioni di fumo o calore,

rumori, esalazioni e simili propagazioni (l’elenco non è tassativo, si parla in generale di propagazioni immateriali). Sono vietate

le immissioni che superino la normale tollerabilità, cioè la capacità di sopportazione dell’uomo medio. La normale tollerabilità

viene a volte concretizzata, vengono a volte stabiliti dei parametri. Ad esempio, in base alla giurisprudenza, sono vietate le

immissioni acustiche che superano di tre decibel il rumore di fondo di una certa zona.

- Differenza tra atto emulativo ed immissione: l’immissione è conseguenza di attività utile.

- Immissioni provocate negli immobili vicini: 1- da chi esercita attività industriale o commerciale (officina, stabilimento

industriale, cantiere edile, discoteca, trattoria) 2- da chi semplicemente abita in un immobile (caldaia a gas metano, impianto di

riscaldamento); 3- da attività della pubblica amministrazione (discarica, centrale elettrica, aeroporto).

- Rimedi contro le immissioni illecite: 1- azione inibitoria; 2- riduzione delle immissioni; 3- risarcimento del danno (danni alla

salute, danni subiti dall’immobile: materiali e deprezzamento).

- Criteri cui deve attenersi il giudice nel valutare l’intollerabilità delle immissioni: 1- Mettere a confronto le ragioni della proprietà

con le esigenze della produzione (conflitto tra proprietario di immobile abitativo e proprietario di immobile commerciale). 2-

Tener conto della condizione del luogo (zona di villeggiatura, residenziale, industriale, di insediamenti misti). 3- Tener conto

della priorità di un determinato uso (criterio cronologico).

- L’azione per far cessare le immissioni può essere esercitata a- anche da inquilino dell’immobile (che non è proprietario) che

subisce le immissioni stesse; b- sia nei confronti del proprietario dell’immobile che nei confronti di chi ha avuto in locazione

l’immobile da cui provengo le immissioni.

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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ (922 e ss.)

1- A titolo derivativo (vendita, successione a causa di morte): si acquista sulla cosa un diritto trasmesso dal precedente

proprietario. Se il diritto di proprietà del precedente titolare era irregolare, il vizio si trasmette al nuovo proprietario (interdetto

vende bene a Tizio, Tizio vende bene a Caio, il vizio permane). Sulla cosa gravano i diritti di terzi (ipoteca, usufrutto).

2- A titolo originario (occupazione, invenzione, accessione, usucapione): si acquista sulla cosa un diritto non trasmesso dal

precedente proprietario e comunque indipendente (interdetto vende bene a Tizio, Tizio lo perde o lo abbandona, Caio lo ritrova

o lo occupa, il vizio si estingue). Sulla cosa non gravano diritti di terzi.

Occupazione (923): chi si impossessa di una cosa mobile che non appartiene a nessuno ne diviene proprietario; è il modo di

acquisto della proprietà delle res nullius: 1- Cose abbandonate da un precedente proprietario (rifiuti, animali mansuefatti); una

cosa si può solo presumere abbandonata in base al valore e al luogo dove è stata rinvenuta. 2- Cose che si trovano in stato libero in natura (animali oggetto di pesca o caccia). I beni immobili vacanti sono di proprietà dello Stato.

- L’occupazione richiede l’atto materiale dell’occupare e l’animus occupandi, ossia l’intenzione di far propria la cosa (ipotesi

dell’interdetto).

Invenzione (927): chi trova una cosa smarrita ne diventa, a certe condizioni, proprietario. 1- Deve consegnare la cosa al

proprietario o al Comune, il quale dà pubblicità del ritrovamento. 2- Se il legittimo proprietario reclama la cosa, il ritrovatore

riceve un premio di un decimo o di un ventesimo del valore della cosa (se la cosa non ha un valore commerciale, il premio è

valutato a discrezione del giudice). 3- Dopo un anno il ritrovatore diviene proprietario.

- Anche nell’ipotesi in cui il soggetto che smarrisce la cosa non è proprietario, ma la persona a cui il proprietario ha prestato, o

dato in locazione la cosa, o il depositario o il ladro.

- Un tesoro (cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario) se trovato nel fondo

proprio spetta al proprietario, se trovato nel fondo altrui spetta per metà al proprietario e per metà al ritrovatore.

Accessione (934): qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo,

anche se la costruzione o opera è fatta da un terzo, salvo che risulti diversamente da contratto.

- Il proprietario della cosa principale (terreno) acquista la proprietà delle cose accessorie (opere o costruzioni) unite alla cosa

principale. Diverso dalla pertinenza: non c’è rapporto di servizio e di ornamento tra il suolo e la cosa accessoria.

- La norma si applica: 1- Soggetto che costruisce in mala fede sul suolo altrui (muro, capannone, veranda, pozzo, condutture

nel sottosuolo, ecc.). 2- Soggetto che costruisce in buona fede sul suolo altrui (errore o interpretazione erronea delle mappe

catastali; soggetto che acquista un terreno, ci costruisce, poi la vendita viene dichiarata nulla o annullata).

- Ratio: soluzione economicamente più vantaggiosa per entrambe le parti (no demolizione: comporterebbe dispersione di

ricchezza; no proprietà del terzo: soluzione ibrida che non agevola lo sfruttamento economico né del suolo né della cosa

accessoria).

- Art. 934: “ .. salvo che risulti diversamente dal contratto”, ossia il proprietario può consentire ad un terzo (diritto di superficie)di

costruire sul suo suolo e di mantenere la proprietà della costruzione.

- Il proprietario del suolo può conservare la costruzione fatta dal terzo o obbligare il terzo a levarla (demolizione a spese del

terzo).

- Se il proprietario del suolo decide di conservare la costruzione deve indennizzare il terzo circa il valore del materiale e della

mano d’opera.

- Accessione invertita (938), deroga al principio generale sull’accessione, infatti la cosa accessoria non segue la cosa

principale: se nella costruzione sul proprio fondo, il costruttore occupa in buona fede (errore nelle mappe catastali, quindi

imputabile alla pubblica amministrazione; contratto di vendita della parte del terreno altrui dichiarato nullo o annullato) una

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porzione del fondo confinante e il proprietario non si oppone entro tre mesi dal giorno in cui è iniziata la costruzione, il giudice

può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo

il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni.

Ratio: distruggere metà della costruzione comporterebbe una dispersione di ricchezza; suddividere la proprietà dell’edificio fra i

due proprietari confinanti non risulterebbe opportuno. L’applicazione dell’accessione invertita non è automatica, il giudice valuta

le circostanze e poi decide.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

- Diritti reali limitati: diritti di utilizzare cosa appartenente a diverso proprietario. Di godimento: usufrutto, servitù, uso,

abitazione, superficie, enfiteusi. Di garanzia: pegno, ipoteca.

Uso = diritto di servirsi della cosa (ed eventualmente dei suoi frutti) limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia.

Abitazione = diritto di usare un immobile al solo scopo di abitarvi.

Superficie = diritto di costruire su un suolo di proprietà altrui; diritto di superficie sul suolo, proprietà superficiaria sull’edificio.

Enfiteusi = diritto di godere di un fondo con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o in natura.

DIRITTO DI USUFRUTTO (981 e ss.): il titolare del diritto di usufrutto ha la facoltà di godere della cosa altrui (mobile o

immobile), ossia ha la facoltà di appropriarsi dei frutti della cosa (naturali o civili) per la durata del suo diritto, col limite di

dover rispettare la destinazione economica data al bene dal proprietario.

- La facoltà di godimento dell’usufruttuario è meno intensa di quella del proprietario, l’usufruttuario a- non può modificare la

destinazione economica del bene; b- non può disporre del bene (ma può vendere il suo diritto di usufrutto); c- l’usufrutto ha

normalmente carattere temporaneo; anche se l’usufrutto viene concesso per tutta la vita, alla morte dell’usufruttuario il diritto

non si trasmette all’erede.

- Il proprietario che costituisce il diritto di usufrutto nei confronti di un terzo è detto nudo proprietario: è privato della facoltà di

godimento, ma conserva la facoltà di disporre (anche se è difficile alienare un bene su cui grava un diritto di usufrutto).

- Frutti: tutti i beni mobili prodotti, direttamente o indirettamente, da altri beni preesistenti, mobili o immobili. Frutti naturali: quelli

che provengono direttamente da una cosa spontaneamente o col concorso dell’opera dell’uomo (frutti del fondo agricolo,

minerali, legname estraibile da un bosco, parti degli animali). Frutti civili: prezzo o corrispettivo che si ricava da una cosa

dandola in godimento ad altri (canoni di locazione, interessi del capitale dato in prestito o depositato in banca, utili sulle azioni di

società).

- Il diritto dell’usufruttuario (diritto reale) è più forte, comprende maggiori poteri, del diritto del conduttore di godere di un bene

immobile (diritto personale di godimento, una sorta di diritto di credito). L’usufruttuario può: a- appropriarsi dei frutti; può dare in

locazione il bene oggetto del suo diritto e appropriarsi dei relativi canoni; il conduttore può dare in sublocazione, ma non

appropriarsi dei canoni; b- cedere il diritto di cui è titolare; il locatario non può cedere il contratto di locazione, senza il consenso

del locatore.

Durata dell’usufrutto (979):

- Se l’usufruttuario è una persona fisica, la durata non può superare la vita dell’usufruttuario.

- Se non è previsto alcun termine, l’usufrutto cessa con la morte dell’usufruttuario; se è previsto un termine e l’usufruttuario

muore prima della scadenza, l’usufrutto si estingue (la proprietà si riespande).

- Se l’usufruttuario cede il diritto ad un terzo, il diritto cessa al termine inizialmente stabilito o comunque alla morte del primo

titolare.

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- Se al momento della cessazione dell’usufrutto è in corso un contratto di locazione del bene con un terzo, la locazione continua

fino al termine stabilito, ma non oltre 5 anni dalla cessazione dell’usufrutto.

- Se l’usufruttuario è una persona giuridica, l’usufrutto non può durare oltre 30 anni.

- Ratio dei limiti di durata dell’usufrutto: sarebbe antieconomico consentire l’usufrutto oltre i termini stabiliti, si avrebbe la

disintegrazione del diritto di proprietà. Il bene oggetto di usufrutto circola difficilmente.

Fonti (modi di costituzione) del diritto di usufrutto (978):

1- Legge: usufrutto legale, ossia spettante per legge ai genitori sui beni del figlio minore (324). Limiti: a- i frutti percepiti devono

essere destinati dai genitori all’istruzione, al mantenimento e all’educazione del figlio; b- il diritto di usufrutto non può essere

ceduto.

2- Volontà dell’uomo: per contratto (in cambio di corrispettivo o a titolo di donazione) o per testamento (Tizio lascia nuda

proprietà di immobile al figlio e usufrutto a vita alla moglie).

- Nella prassi, proprietario cede a terzo la nuda proprietà e riserva per sé di diritto di usufrutto. a) A titolo di vendita:

meccanismo suggerito dai notai soprattutto in caso di persona anziana proprietaria di immobile. b) A titolo di donazione:

genitore che dona la nuda proprietà al figlio, ci si riserva l’usufrutto, per evitare la tassa di successione.

3- Usucapione (978,1158): un soggetto dopo 20 anni acquista il diritto di usufrutto se a- utilizza un bene di fatto come

usufruttuario, pur senza avere il diritto di usufrutto; b- il proprietario del bene non si oppone (deve però esserne a conoscenza).

DIRITTO DI SERVITÙ (1027 e ss.): consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a

diverso proprietario; diritto di utilizzare il fondo altrui per l’utilità (a servizio) del proprio fondo. Obbligo di non fare o di lasciar

fare. - La servitù è detta prediale (predium = fondo), può avere per oggetto solo beni immobili.

- Limiti di vicinato: reciproci, gratuiti, automatici. Servitù: unilaterali, suppongono un’indennità, volontarie o coattive.

L’utilità arrecata dal fondo servente al fondo dominante è elemento essenziale del diritto di servitù. Nel caso l’utilità sia

procurata alla persona, non si tratta più di servitù prediale, di un diritto reale, ma di servitù personale o irregolare, di un diritto

di comodato, di un diritto personale.

- Servitù di non costruire: obbligo del proprietario del fondo servente di conservare il verde in una certa parte del suo terreno.

- Servitù di veduta: proprietario del fondo dominante può aprire vedute a distanze inferiori di quelle previste dalla legge.

- Servitù apparenti: richiedono un’opera visibile e permanente (di acquedotto, di elettrodotto).

- L’utilità può anche a- consistere nella maggiore amenità del fondo dominante (1028), per rendere più piacevole sotto il profilo

ambientale il fondo dominante; b- riguardare la destinazione industriale del fondo dominante (a servizio non del fondo

dominante, ma dello stabilimento sul fondo dominante).

Modi di costituzione del diritto di servitù:

- Servitù volontarie: contratto o testamento.

- Servitù coattive: sentenza o atto dell’autorità amministrativa. La legge impone la servitù, in considerazione dello stato dei

luoghi, al fine di migliorar l’uso di un fondo, nell’interesse generale dell’economia, anche contro la volontà del proprietario del

fondo servente.

- Solo per le servitù apparenti: usucapione e destinazione del padre di famiglia.

Modi di estinzione: confusione; prescrizione in caso di non uso per 20 anni.

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COMUNIONE

Situazione in cui la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. Equivale a contitolarità di un diritto reale

(comproprietà, cousufrutto, ecc.). Può essere 1- volontaria: si realizza per volontà delle parti (es. acquisto insieme una cosa); 2-

incidentale: si attua indipendentemente dalla volontà delle parti (es. comunione tra eredi); 3- forzosa: imposta dalla legge a una

o a tutte le parti (es. comunione forzosa del muro).

- Un caso particolare è la comunione legale tra i coniugi. Le parti sono libere di evitare la comunione, ma nel silenzio viene

applicata.

- Diritti di ogni partecipante: a- servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri

partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; b- disporre della sua quota (frazione ideale, matematica del bene); c- chiedere lo scioglimento della comunione in qualsiasi momento (tranne nei casi in cui si tratta di cose che, se divise, cessano di

servire all’uso a cui sono destinate).

- Per la disposizione del diritto sulla cosa comune è necessario il consenso di tutti i partecipanti.

- Per l’amministrazione ordinaria è necessaria la maggioranza semplice (calcolata secondo il valore delle quote), per

l’amministrazione straordinaria e le innovazioni i 2/3 (sempre secondo il valore delle quote).

- La comunione non stabilisce alcun vincolo di destinazione dei beni, ma il creditore del singolo può soddisfarsi sulla cosa

comune.

Condominio: particolare forma di proprietà degli edifici che combina proprietà individuale di piano o porzioni di piano e

comunione forzosa (indivisibile) delle parti comuni.

- La proprietà individuale dei piani o delle porzioni di piano comprende tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano al

proprietario, con i limiti che derivano dalla comunione forzosa dei muri.

- L’amministrazione della proprietà collettiva è regolata da diverse delibere a seconda dei diversi tipi di atti:amministrazione

ordinaria, straordinaria e innovazioni.

- Se i condomini sono più di 4, si deve nominare un amministratore; se sono più di 10, si deve formare un regolamento.

Multiproprietà: contratto col quale un immobile viene venduto (con atti separati) ad una pluralità di soggetti, che acquistano

ciascuno il diritto di usufruire della cosa per un periodo di tempo determinato che si ripete ogni anno (proprietà turnaria).

- Multiproprietà azionaria: il multiproprietario ha diritto all’uso esclusivo della posizione di socio in una s.p.a. per il turno stabilito.

- Multiproprietà alberghiera: il godimento turnario del bene è assicurato solo attraverso la cooperazione di un gestore cui

l’acquirente si lega con un contratto misto.

POSSESSO

Art. 1140: potere di fatto su una cosa di chi la tiene o la utilizza come farebbe il titolare di un diritto di proprietà o di altro

diritto reale, del tutto indipendentemente dal fatto che abbia o meno il diritto di farlo.

- L’apprensione (impossessamento d’iniziativa di chi diviene possessore) è il modo originario d’acquisto, la consegna è il modo

traslativo o derivativo.

Detenzione = potere di fatto su una cosa di chi la tiene o la utilizza riconoscendo un diritto altrui.

Al possesso sono collegati due principali ordini di effetti:

1- Le azioni possessorie, ossia un sistema di protezione dello stato di fatto esistente contro spoliazioni, turbative o molestie.

La legge tutela in via immediata, ma provvisoria, lo stato di fatto, concedendo azioni possessorie; rinvia invece in sede

giudiziaria l’accertamento della titolarità del diritto, concedendo la possibilità di esperire azioni petitorie.

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2- L’acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale per usucapione o nell’ipotesi prevista all’art. 1153.

- L’usucapione è l’effetto del possesso pacifico, pubblico, continuato per il tempo previsto dalla legge e non interrotto per

atto del proprietario o di terzi per oltre un anno; tutti i diritti reali possono essere acquistati per usucapione; il termine ordinario è

di 20 anni per i beni immobili, mobili e l’universalità di mobili (10 anni per gli immobili, 3 anni per i mobili registrati se c’è a-

buona fede, b- titolo idoneo a trasferire la proprietà, c- trascrizione dell’atto; acquisto immediato per i mobili se c’è a- buona

fede, b- titolo idoneo).

- Art. 1153: la persona a cui è alienato un bene mobile da parte di chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il

possesso purché a- sia in buona fede al momento della consegna, b- sussista un titolo astrattamente idoneo a trasferire la

proprietà; ossia a- ignori senza colpa di ledere un diritto altrui, b- sussista un atto giuridico in astratto valido a trasferire la

proprietà (né nullo né annullabile né rescindibile), anche se in concreto non potrebbe produrre quell’effetto perché l’alienante

manca del potere di disporre della cosa. La regola non si applica alle universalità e ai beni mobili registrati.

AZIONI POSSESSORIE. Azione di spoglio o reintegrazione (1168) = qualunque possessore, privato con violenza o

clandestinità del possesso, può chiedere al giudice, entro un anno dallo spoglio, di essere reintegrato nella sua posizione.

Azione di manutenzione (1170) = il possessore di immobili, di un diritto reale sopra un immobile o di universalità di mobili molestato nel possesso può, entro un anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. [2]

L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o

clandestinamente. [3] Se privato del possesso, anche se in modo né violento né clandestino, può chiedere di essere rimesso

nella sua posizione.

AZIONI PETITORIE. Azioni a difesa della proprietà: rivendicazione = richiesta di consegna o restituzione della cosa di cui il

proprietario ha perduto o non ha mai avuto il possesso; azione negatoria = azione a tutela dell’interesse del proprietario a far

dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa; azione di regolamento dei confini; azione di apposizione di termini.

Azioni a difesa di diritti reali limitati: azione confessoria = azione a tutela dell’interesse del titolare di un diritto reale su cosa

altrui a farne dichiarare l’esistenza.

- Le azioni di nunciazione, la denunzia di nuova opera e la denunzia di danno temuto, spettano sia al possessore sia al

proprietario (o al titolare di altro diritto reale).

DIRITTO DI CREDITO

- A proposito dei diritti di credito ci si sofferma sempre sull’obbligazione, sul lato passivo del rapporto, perché ciò che assume

rilevanza è il comportamento del debitore. Obbligazione è il termine tecnico per debito; circa 900 artt. sono dedicati

all’obbligazione.

Definizione ricavabile dal sistema: un soggetto (debitore) è vincolato giuridicamente nei confronti di un altro soggetto

(creditore) a eseguire una determinata prestazione, ossia a tenere un comportamento tale soddisfare l’interesse del creditore.

- Giuridicamente = se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta, il creditore può agire in giudizio per

conseguire coattivamente ciò che è dovuto o l’equivalente in denaro. Per la soddisfazione dei propri interessi contro un debitore

che non collabora il creditore può ricorrere al giudice perché disponga: a- esecuzione coattiva o forzata: pignoramento, ossia

espropriazione e vendita dei beni del debitore; b- esecuzione in forma specifica: azioni specifiche per soddisfare interessi

specifici (es: consegna e rilascio forzati di una cosa determinata).

- Determinata prestazione = conseguimento della prestazione originaria, dell’esatto bene oggetto dell’obbligazione o, se il

bene dovuto è perito, se non è possibile costringere il debitore ad eseguire la prestazione, se il creditore non ha più interesse

alla prestazione, conseguimento dell’equivalente in denaro. (crf. artt. 1218, 2740, 2910, 2930)

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L’obbligazione non è un obbligo, un dovere, ma un vincolo a comportarsi in un determinato modo, essa dà luogo a obblighi e responsabilità. Impegno di semplice cortesia: è il contenuto dell’accordo fra le parti, non il pagamento di un corrispettivo, che

permette di fare la distinzione.

Art. 1173: fonti delle obbligazioni, ossia gli atti o i fatti dai quali nasce l’obbligazione

- Contratto, obbligazione che nasce da accordo fra soggetti interessati (contratto di mutuo con la banca, di deposito, di lavoro).

- Fatto illecito, obbligazione di risarcire il danno (investimento di pedone da parte di automobilista).

Art. 1174: la prestazione oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale, deve poter essere oggetto di

valutazione economica, ossia in astratto deve avere un valore di mercato, deve poter essere normalmente scambiabile con il

denaro, senza offendere la morale della società. Il carattere patrimoniale è un limite posto dal legislatore alla volontà dei privati.

La logica dell’obbligazione è quella dell’esecuzione forzata e del risarcimento del danno, quindi il legislatore vuole che i

comportamenti personali siano sottratti a questa logica e rientrino piuttosto in quella degli obblighi (fedeltà, coabitazione, ecc.). Il

carattere patrimoniale dell’obbligazione è relativo nel tempo e nello spazio. Art. 1174: la prestazione può corrispondere ad un

interesse anche non patrimoniale del creditore (gestore di teatro-spettatore; insegnante-allievo; medico-paziente).

1- Prestazione di dare o di consegnare: pagamento di somma di denaro, restituzione del bene da parte di inquilino,

comodatario o depositario.

2- Prestazione di fare: obbligazione dei contratti di lavoro (artigiano, medico, dipendente).

3- Prestazione di non fare o di permettere: obbligazione di non concorrenza (art. 1743; agente di assicurazione,

concessionario auto). L’inadempimento è causa a- di risarcimento del danno; b- di esecuzione in forma specifica solo nel caso

di prestazione a non costruire, quindi condanna a demolire a proprie spese.

- Obbligazioni naturali: obbligazioni spontaneamente prestate in esecuzione di doveri morali e sociali, che dunque non

nascono da contratto o da atto illecito, e per cui non è ammessa ripetizione.

Art. 1175: il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (o buona fede in senso oggettivo), ossia al di là di quanto è formalmente previsto nel contratto, il debitore deve fare ciò che è ragionevolmente

possibile per massimizzare l’utilità del creditore e al contempo il creditore deve fare ciò che è ragionevolmente possibile per

minimizzare il sacrificio del debitore.

ADEMPIMENTO dell’obbligazione = esatta esecuzione della prestazione oggetto dell’obbligazione, con conseguente

soddisfazione dell’interesse del creditore. E’ il modo normale di estinzione dell’obbligazione o di liberazione del debitore.

- Quietanza: dichiarazione con cui il creditore, a richiesta e a spese del debitore, attesta l’avvenuto pagamento.

- L’esattezza va valutata sotto vari aspetti: modalità, tempo, luogo, persona che esegue, persona destinataria. Il legislatore detta

delle regole su ciascuno di questi aspetti, anche per colmare eventuali lacune del contratto.

A- Art 1176. Comma 1°: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia,

ossia deve usare l’attenzione, l’impegno, la cura dell’uomo medio, normale, di buon senso. Comma 2°: se il debitore esegue la

prestazione nell’ambito di una professione, deve usare la diligenza dell’operatore professionale medio di quel settore,

quindi la diligenza va valutata sulla base delle regole tecniche di quel tipo di professione.

- Obbligazioni di risultato (lavoro autonomo manuale): adempiere con diligenza significa raggiungere un certo risultato

(trasporto).

- Obbligazioni di mezzi o di diligenza (lavoro autonomo intellettuale): adempiere con diligenza significa usare la cura,

l’attenzione, l’impegno dell’operatore professionale medio di quel settore, dunque pare che la diligenza divenga l’oggetto stesso

dell’obbligazione (contratto con avvocato o medico).

B- La prestazione deve essere eseguita entro la scadenza del termine stabilito; in mancanza, nel termine che si può

desumere dagli usi, dalla natura della prestazione, da altre circostanze. Mora del debitore, se la prestazione può essere

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ancora eseguita (ritardo nella costruzione di stabile, ritardo nella restituzione di denaro). Inadempimento definitivo, se la

prestazione non può più essere eseguita dopo la scadenza del termine o se il creditore non ha più interesse all’esecuzione della

prestazione.

- Se il termine è fissato: a- a favore del creditore, il debitore non può eseguire la prestazione in anticipo; b- a favore del debitore,

il creditore non può chiedere la prestazione in anticipo; c- a favore di entrambi, nessuno può chiedere l’adempimento anticipato.

- Decadenza dal beneficio del termine o chiamata al rientro: nonostante sia fissato un termine, il creditore può pretendere il

pagamento immediato se il debitore: a- si rende insolvente; b- diminuisce la garanzie rese; c- non rende le garanzie

promesse.

C- La prestazione deve essere eseguita dal debitore nel luogo stabilito dalle parti; in mancanza, nel luogo che si può

desumere dagli usi, dalla natura della prestazione, da altre circostanze. Il legislatore detta regole suppletive (art. 1182):

l’obbligazione di consegnare cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione;

l’obbligazione di pagare una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore (retribuzione del dipendente, canone di

locazione); l’obbligazione di fare va adempiuta al domicilio del debitore (obbligazione di custodire del depositario).

D- Regole sul soggetto che deve eseguire la prestazione.

1- Ipotesi in cui un terzo, estraneo al rapporto obbligatorio, voglia eseguire la prestazione al posto del debitore, a sua insaputa

o contro la sua volontà. Ragioni morali (padre paga il debito del figlio in difficoltà), di cortesia (Tizio invita l’amico Caio a

Milano e vuole pagargli il conto dell’albergo) o economiche (socio di società di capitali paga i debiti della sua società per

evitarne il fallimento; aspirante acquirente di società paga i canoni di locazione per la sede della società onde evitarne lo

sfratto).

- Art. 1180: il creditore non può rifiutare l’adempimento del terzo (il terzo adempie, non si impegna ad adempiere), se la

prestazione è di natura tale per cui sia indifferente la persona che la compie (somma di denaro, cose fungibili in generale); il

creditore può rifiutare l’adempimento, se ha interesse a che il debitore esegua la prestazione personalmente, (dentista,

appaltatore, avvocato). Eccezione: il creditore può rifiutare il pagamento di somma di denaro, se il debitore ha comunicato al

creditore di essere contrario.

2- Ipotesi in cui soggetto al momento dell’obbligazione è capace di intendere e di volere, ma che quando adempie alla

prestazione è incapace naturale (anche per incapacità legale).

- Art. 1191: il debitore non può chiedere l’annullamento del pagamento fatto in stato di incapacità, se quando ha assunto il

debito era capace di intendere e volere (cfr. 428 e 1425). Interpretazione restrittiva: l’adempimento dell’obbligazione è un atto dovuto, quindi nessuna incapacità è opponibile. Interpretazione estensiva: l’adempimento dell’obbligazione è un atto lecito,

presuppone la capacità di intendere e volere, quindi l’incapacità naturale è opponibile.

- Atto dovuto: nessuna incapacità è opponibile. Atto lecito: incapacità naturale è opponibile. Atto negoziale: incapacità legale e

naturale sono opponibili.

E- Regole sul destinatario della prestazione.

1- Art. 1190: se il debitore paga nelle mani del creditore incapace non è liberato, salvo dimostri che quanto ha pagato è stato

rivolto a vantaggio dell’incapace.

- Tale norma va intesa non in senso di vantaggio economico, ma di convenienza in senso tecnico, cioè che la somma pagata a

incapace legale è finita sotto il controllo del tutore o dei genitori, e che la somma pagata a un incapace naturale è ancora

nella disponibilità del creditore una volta superata la temporanea incapacità. Vale soprattutto per incapacità legale.

2- Art. 1188: se il debitore paga nelle mani di chi non è legittimato a riceverlo, non è liberato, salvo che: a- il creditore abbia

successivamente approvato il pagamento o ne abbia approfittato; b- (art. 1189) il pagamento è stato effettuato in buona fede

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soggettiva ad un creditore apparente, ossia ad un soggetto che in base a circostanze esteriori univoche appariva come il

creditore o comunque persona legittimata (guardarobiere consegna indumento depositatogli al ladro dello scontrino).

- Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante o alla persona indicata al debitore dal creditore o alla

persona autorizzata dalla legge o dal giudice.

- Rappresentante = chi ha potere di ricevere prestazione in nome e per conto del creditore per legge (rappresentanza legale) o

per procura (rappresentanza volontaria).

- Persona indicata dal creditore espressamente o tacitamente, anche se priva di rappresentanza (commesso-titolare del

negozio, cassiere-banca).

- Persona autorizzata dalla legge: l’ufficiale giudiziario al momento del pignoramento; dal giudice: curatore dello scomparso,

curatore fallimentare.

Art. 1197, prestazione in luogo dell’adempimento: il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella

dovuta, anche se in valore uguale o maggiore, salvo che il creditore vi consenta. In tal caso l’obbligazione originaria si estingue

non nel momento del consenso del creditore, ma solo quando la diversa prestazione è eseguita.

Se il debitore offre un adempimento parziale, il creditore può rifiutarlo, anche se la prestazione è divisibile, a meno che la

legge o gli usi dispongano diversamente.

Modi di liberazione NON SATISFATTORI 1- Impossibilità sopravvenuta: il debito si estingue se l’impossibilità è oggettiva, assoluta e non imputabile al debitore. Due casi

particolari: a- impossibilità temporanea: al termine dell’impossibilità l’obbligazione può anche estinguersi, se il creditore non

ha più interesse o il debitore non può più essere obbligato; b- impossibilità parziale: il debito si estingue con l’adempimento

parziale. 2- Inesigibilità (rara): l’adempimento risulta oltremodo gravoso e difficile, esigerlo significherebbe un abuso del creditore, un

venir meno al dovere di correttezza. 3- Novazione: le parti si accordano per sostituire l’obbligazione esistente con una nuova, sostituendo titolo, oggetto o

soggetto. (Titolo: il padrone di casa e l’inquilino, che deve pagare un anno di canone arretrato, si accordano perché la somma

sia da restituire, a un certo termine, a titolo di mutuo. Oggetto: invece di restituire una somma si conclude il rapporto dando un

anello d’oro di pari somma. Soggetto: un nuovo soggetto è obbligato al posto del vecchio debitore.)

4- Remissione: atto unilaterale del creditore che produce l’effetto liberatorio nel silenzio del debitore, ma che è nullo in caso di

opposizione del debitore. Modi di liberazione SATISFATTORI 1- Compensazione: quando due parti sono obbligate l’una verso l’altra. La compensazione è legale, cioè avviene senza

intervento del giudice, se i debiti sono omogenei (denaro o cose fungibili dello stesso genere), liquidi (determinati nel loro

preciso ammontare), esigibili (non sottoposti a condizione, senza termine o con termine scaduto). 2- Confusione: quando le posizioni di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona (Tizio, debitore di Caio, gli succede

come erede).

Responsabilità del debitore per INADEMPIMENTO. Art. 1218: il debitore che non esegue esattamente la prestazione deve

risarcire il danno al creditore, salvo che provi che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile

(mancanza, difetto e ritardo).

- Il debitore per non essere considerato responsabile deve dare una duplice prova: 1- impossibilità della prestazione, 2-

impossibilità a lui non imputabile.

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- L’impossibilità della prestazione deve essere oggettiva, ossia tale da non dipendere da una difficoltà soggettiva del debitore

(deve sussistere un impedimento tale che nessun debitore in quella situazione potrebbe eseguire la prestazione), e assoluta,

ossia tale da escludere anche la minima possibilità di esecuzione.

- Non è mai impossibile la prestazione avente per oggetto cose generiche (pagamento somma di denaro, fornitura di generi

alimentari).

- La causa dell’impossibilità non è imputabile quando l’evento è imprevedibile o comunque inevitabile nonostante la diligenza

richiesta dalla legge: 1- Caso fortuito: fatto naturale imprevedibile e fatto imprevedibile di un terzo estraneo al rapporto

obbligatorio (furto o rapina inevitabili del bene custodito). 2- Forza maggiore: fatto non imprevedibile, ma comunque inevitabile

(sciopero dei propri dipendenti previsto per un certo giorno, ma inevitabile; nota: lo sciopero aziendale è prevedibile, dunque

imputabile, lo sciopero politico è imprevedibile, dunque non imputabile). 3- Provvedimento dell’autorità, della pubblica

amministrazione: ordinanza del sindaco che sospende appalto (il provvedimento non deve dipendere da colpa del debitore).

MORA DEL DEBITORE = ritardo nell’adempiere la prestazione dovuto a colpa del debitore. Perché il debitore sia

tecnicamente in mora, è necessario che il creditore con un atto scritto, detto atto di costituzione o di messa in mora, intimi al

debitore di eseguire la sua prestazione (mora ex persona).

- In generale la legge non fa scattare la mora automaticamente alla scadenza del termine per una ragione di favore nei confronti

del debitore, ossia si presume che, tacendo, il creditore tolleri il ritardo del debitore. La mora non si applica per le obbligazioni di

non fare, alla scadenza scatta subito la disciplina dell’inadempimento.

- Casi di mora automatica (mora ex re), senza necessità di atto scritto del creditore: 1- L’obbligazione deriva da illecito

extracontrattuale (se un automobilista investe pedone è in mora dal giorno del fatto illecito, quindi fin da subito deve pagare gli

interessi sulla somma dovuta come risarcimento del danno). 2- Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere. 3- Il

termine per adempiere a prestazione portabile* è scaduto.

* Obbligazioni portabili: devono essere pagate al domicilio del creditore (o per contratto o per disposizione della legge sul luogo

ove adempiere all’obbligazione) . Obbligazioni chiedibili: devono essere pagate al domicilio del debitore.

La mora è un tipo di inadempimento, è un inadempimento temporale o relativo: la prestazione non è stata eseguita nel

termine previsto, ma può essere eseguita successivamente. Inadempimento definitivo o assoluto: 1- Distruzione o furto di

bene determinato che deve essere restituito. 2- Termine essenziale, per cui dopo la scadenza il creditore non ha più interesse

alla prestazione.

- Effetti: 1- Dal giorno della messa in mora il debitore deve restituire gli interessi per il ritardo. Danni nelle obbligazioni

pecuniarie (art. 1224): la legge stabilisce che per ogni giorno di ritardo nella restituzione di somma di denaro sono dovuti gli

interessi legali; il creditore può anche dimostrare di aver subito un danno maggiore a quello stabilito dalla legge, e quindi

chiedere interessi maggiori. 2- Il debitore in mora sopporta il rischio dell’impossibilità della prestazione, anche per caso

fortuito, ossia per causa a lui non imputabile, salvo che dimostri che, anche se avesse consegnato il bene entro il termine

stabilito, il bene sarebbe ugualmente perito per quel caso fortuito.

MORA DEL CREDITORE = ritardo nell’adempiere la prestazione dovuto a colpa del creditore (non si applica alle

obbligazioni di non fare). Il creditore a- non ha più diritto né agli interessi né ai frutti; b- ha a suo carico l’impossibilità della

prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; c- deve risarcire i danni ed eventuali spese per custodia e

conservazione.

- Se il creditore non consente al debitore di adempiere, il debitore, per tutelarsi (interesse a evitare la propria mora; a liberarsi

del debito; ad eseguire la prestazione) può ricorrere a: 1- Offerta alla buona o offerta secondo gli usi (non vale a costituire in

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mora il creditore, ma vale ad evitare la mora del debitore). 2- Offerta formale: offerta reale per i beni mobili, intimazione per i

beni immobili. 3- Deposito per i beni mobili, sequestro per i beni immobili.

Il debitore inadempiente è responsabile del danno causato al creditore con l’inadempimento. RESPONSABILITÀ =

obbligazione di risarcire che sorge dalla commissione di un illecito. Contrattuale: inadempimento di una prestazione.

Extracontrattuale: atto o fatto colposo o doloso.

In tema di responsabilità valgono due principi: 1- Principio della non limitazione (2740): il debitore risponde delle proprie

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Eccezione: patrimoni di destinazione (determinati beni di un soggetto

vengono destinati a garanzia di determinati debiti) = patrimonio separato, unità patrimoniale che riunisce una parte dei rapporti

attivi e passivi che fanno capo ad un soggetto (eredità accettata con il beneficio d’inventario) e patrimonio autonomo, unità

patrimoniale che riunisce un complesso di rapporti attivi e passivi che fanno capo a più soggetti, e che sono distinti dai patrimoni

individuali di ciascuno. 2- Principio di pari condizione (2741): tutti i creditori hanno pari diritto di soddisfarsi sui beni del

debitore. Eccezione: cause di prelazione = privilegio, pegno, ipoteca.

- Le clausole di esonero da responsabilità sono nulle se: a- limitano o escludono la responsabilità del debitore per dolo o colpa

grave; b- la responsabilità deriva da norme di ordine pubblico.

La responsabilità contrattuale è relativa al danno emergente = risarcimento (in forma specifica o equivalente) della perdita

della prestazione dovuta; danno da lucro cessante = risarcimento del mancato guadagno.

- Se il creditore non può quantificare esattamente il danno, il giudice può fare una valutazione equitativa (1226), ossia

presumerne l’entità in base ai guadagni medi giornalieri di quel determinato creditore. Ratio: accertato che il danno si è

verificato, si vuole che il creditore venga tutelato, non che la difficoltà nel valutare il danno vada a vantaggio del debitore.

Il DANNO che il debitore è tenuto a risarcire: 1- deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (nesso

di causalità e causalità adeguata); 2- deve essere prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo che l’inadempimento

sia doloso, nel qual caso il risarcimento si estende ai danni imprevedibili; 3- non deve essere collegato a un fatto colposo del creditore (concorso di colpa): se il creditore avesse potuto evitare il danno il debitore è esonerato da ogni responsabilità; se

una colpa del creditore ha contribuito alla nascita del danno viene ridotto il risarcimento.

1- Art. 1223. Nesso di causalità tra inadempimento del debitore e danno subito dal creditore: il debitore deve risarcire solo i

danni che sono conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento, ossia conseguenze normali e ordinarie, anche se

non immediatamente successive dal punto di vista cronologico (criterio di normalità, non cronologico). Principio della causalità adeguata: l’inadempimento deve essere potenzialmente idoneo, adeguato, a determinare quel tipo di conseguenza.

2- Art 1225. Ratio: la legge presume che il debitore, per adempiere la prestazione, abbia adottato misure proporzionate al

valore prevedibile della prestazione.

3- Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore. Comma 1°: se il fatto colposo del creditore ha concorso al danno, il

risarcimento è diminuito in considerazione della colpa del creditore. Caso in cui debitore non ha eseguito esattamente la

prestazione in parte per colpa sua in parte per colpa del creditore. Comma 2°: il risarcimento non è dovuto per i danni che il

creditore avrebbe potuto evitare con la normale diligenza. Caso in cui la prestazione non è eseguita esattamente solo per colpa

del debitore, ma al danno iniziale si aggiungono danni ulteriori dovuti alla condotta del creditore. Nota: applicazione nel caso di

danno subito dal lavoratore per licenziamento ingiustificato, se emerge che il dipendente poteva trovarsi un lavoro simile a

quello precedente, ma che non si è attivato, con la media diligenza, a cercarlo.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE = debiti di somme di denaro.

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- I creditori corrono il rischio che il potere di acquisto del denaro si svaluti nel tempo. A tal proposito, il nostro codice detta il c.d.

principio nominalistico, ossia stabilisce che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al

tempo del pagamento e per il suo valore nominale (1277); dunque senza riguardo all’eventuale perdita di valore.

- Tuttavia questo principio non vale sempre, infatti tra le obbligazioni pecuniarie sono differenziabili:

1- Debiti di valore: il denaro è il mezzo che rappresenta un valore reale; se varia il potere di acquisto varia anche la somma che

deve essere pagata al creditore.

2- Debiti di valuta: la somma di denaro è l’oggetto del debito; vale il principio nominalistico e il creditore si tutela con gli interessi.

- Le parti possono evitare l’applicazione del principio nominalistico e caratterizzare un debito di denaro come un debito di

valore, concordando certe clausole che agganciano la somma dovuta al valore di un bene che serve come termine di paragone

(clausole d’oro, indice statistico del costo della vita, moneta straniera).

- Il denaro è un bene fruttifero: i suoi frutti sono gli interessi. Sulle obbligazioni pecuniarie sono calcolabili due tipi di interessi:

- Interessi corrispettivi: corrispettivo per il godimento della somma da parte di chi ne dispone ma è obbligato a pagarla o a

restituirla.

- Interessi moratori: somma tra gli interessi legali ed eventuali altri interessi derivanti da perdita, svalutazione e mancati introiti.

Obbligazioni con pluralità di oggetti: quando un singolo rapporto obbligatorio ha ad oggetto due o più prestazioni

(abbonamento teatrale che dà diritto di assistere a un certo numero di presentazioni; contratto con cui un’impresa si impegna a

trovare un alloggio al dipendente o a sopportare le spese di albergo).

- Obbligazioni alternative: il debitore si libera adempiendo una delle obbligazioni dedotte in obbligazione. La scelta spetta al

debitore se le parti non l’hanno attribuita al creditore o a un terzo.

- Obbligazioni facoltative: il debitore è obbligato a eseguire una certa prestazione, ma è prevista, nel solo interesse del debitore,

la facoltà di eseguire una diversa prestazione. In caso di impossibilità della prestazione principale l’obbligazione si estingue.

Obbligazioni con pluralità di soggetti (solidarietà): quando a- più debitori sono obbligati ad una medesima prestazione; b-

più creditori hanno diritto ad una medesima prestazione.

Nel primo caso, purché la prestazione sia divisibile, distinguiamo fra

1- Solidarietà nel debito: ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità (contitolarità del debito).

- La solidarietà si presume; è un aspetto della tendenza a rafforzare la posizione del creditore, poiché tutti debitori rispondono

con il loro beni presenti e futuri, ed egli può scegliere su chi rivalersi.

- L’adempimento di uno libera tutti gli altri.

- Il debitore che ha pagato può rivalersi verso gli altri (azione di regresso).

2- Obbligazione parziaria: ciascun debitore paga solo la sua parte.

Nel secondo caso, sempre purché la prestazione sia divisibile, distinguiamo fra:

1- Credito solidale: ciascun creditore può esigere l’intera prestazione.

2- Credito parziario: ciascun creditore può esigere solo una parte.

Successione nel credito:

- Surrogazione: sostituzione di un terzo nei diritti del creditore. Distinguiamo fra surrogazione 1- per volontà del creditore, 2- per

volontà del debitore, 3- legale.

- Cessione (a titolo oneroso o a titolo gratuito): contratto con cui si realizza il trasferimento del diritto di credito dal creditore

cedente, a un creditore cessionario. Non è necessario il consenso del debitore, ma il cessionario ha l’onere di notificare il debito

ceduto, cioè comunicare al debitore l’avvenuta cessione.

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Successione nel debito: non può avvenire senza la volontà del creditore, se questa manca il nuovo debitore potrà

aggiungersi al primo, ma questo non viene liberato.

- Delegazione: un terzo, su invito del primo debitore, si obbliga verso il creditore a pagare il debito. Il creditore può 1- rifiutare; 2-

accettare, ma non liberare il primo debitore (delegazione cumulativa); 3- accettare e liberare il primo debitore (delegazione

privativa o liberatoria).

- Espromissione: un terzo, di propria iniziativa, si obbliga verso il creditore a pagare il debito. Espromissione cumulativa e

privativa.

- Accollo: contratto tra il debitore e un terzo il quale si accolla il debito. Accollo interno (terzo-debitore) e accollo esterno (terzo-

debitore-creditore, contratto a favore di terzi). Accollo cumulativo e privativo.

GARANZIE DEL CREDITO: strumenti per rendere più sicura la soddisfazione del credito

PRIVILEGI = crediti cui il legislatore riconosce particolare tutela e che dunque privilegia nell’esecuzione del debitore

(credito del lavoratore subordinato, del prestatore d’opera intellettuale o manuale, dello Stato per tributi, ecc.). Privilegi generali

(credito del lavoratore subordinato): prelazione nel ricavato dall’esecuzione su qualsiasi bene mobile del debitore. Privilegi

speciali (Stato sui beni tassati, trasportatore sui beni trasportati): prelazione nel ricavato dall’esecuzione su determinati beni

mobili o immobili, funziona come un diritto reale limitato.

PEGNO: il creditore, a garanzia del pagamento di un determinato debito, si fa consegnare dal debitore un bene mobile di proprietà del debitore stesso; (anche universalità di mobili, crediti, diritti aventi per oggetto beni mobili).

- Effetti: 1- Il creditore ha il diritto di trattenere e il dovere di custodire la cosa mobile ricevuta in pegno fino alla scadenza del

debito. 2- Qualora il debitore non adempia spontaneamente alla scadenza, il creditore ha diritto di far vendere il bene all’asta pubblica (diritto di espropriazione, ius distraendi) per soddisfarsi sul ricavato fino all’ammontare del suo credito. 3- Il creditore

pignoratizio ha diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita con prelazione (ius prelationis), ossia con preferenza rispetto ad

eventuali altri creditori del debitore. Il pegno è frutto di un accordo tra debitore e creditore.

- Il contratto di pegno è un contratto reale, ossia si perfeziona e diventa efficace solo con la consegna della cosa dal

proprietario-debitore al creditore (art. 2786).

- Il pegno è un diritto reale di garanzia del creditore su un bene mobile del debitore (art. 1784), non è un diritto reale di

godimento, il creditore non può né goderne né disporne.

- Il pegno può avere ad oggetto anche un credito del debitore verso un terzo. 1- il creditore pignoratizio può riscuotere il credito oggetto del pegno alla scadenza. 2- Se il credito garantito dal pegno è scaduto, il creditore può trattenere il denaro riscosso

fino all’ammontare del suo credito e restituire l’eccedenza al debitore (art. 2803).

IPOTECA: il creditore, a garanzia del pagamento di un determinato debito, costituisce un’ipoteca su un bene immobile di

proprietà del debitore; anche su a- beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli), b- diritto di usufrutto, superficie, enfiteusi

di beni immobili, c- rendite dello Stato.

- Effetti: 1- il creditore, qualora il debitore non adempia alla scadenza, ha il diritto di espropriare il bene oggetto dell’ipoteca per

soddisfarsi sul prezzo ricavato fino all’ammontare del suo debito. 2- il creditore ha diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato della

espropriazione con prelazione.

- Si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri (2808). In particolare, l’ipoteca su un immobile si iscrive nella

conservatoria, nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trova l’immobile (2827).

- L’ipoteca sorge e produce effetti tramite un procedimento in due fasi: 1- costituzione del titolo per iscrivere l’ipoteca (contratto,

sentenza, alienazione di immobile); 2- costituzione dell’ipoteca tramite iscrizione.

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- Titoli, fonti, fatti giustificativi del diritto di iscrivere l’ipoteca: 1- Ipoteca volontaria: contratto fra creditore e debitore in base al

quale il debitore concede l’ipoteca per ottenere il credito. Il contratto deve essere stipulato per iscritto, con la forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità. 2- Ipoteca giudiziale: ogni sentenza che condanna il debitore a

pagare una somma di denaro a favore del creditore (2818), è automaticamente titolo del diritto di iscrivere l’ipoteca, ma

formalmente la sentenza di condanna non prevede alcuna ipoteca. 3- Ipoteca legale: certi atti previsti dalla legge danno

automaticamente il diritto di iscrivere l’ipoteca, anche contro la volontà del debitore. Art. 2817: la vendita di un immobile che non

viene pagato subito dall’acquirente, dà diritto al venditore di iscrivere l’ipoteca sull’immobile alienato, a garanzia del pagamento

del prezzo.

- Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche a garanzia di crediti diversi, anche di soggetti diversi.

- L’iscrizione ipotecaria dura 20 anni, trascorsi i quali si estingue.

- Ogni ipoteca, a seconda della data in cui viene iscritta, è contrassegnata da un numero d’ordine, detto grado. Se il bene

ipotecato viene sottoposto a esecuzione forzata, sul ricavato della vendita si soddisfa innanzitutto il creditore con ipoteca di

primo grado.

- Il bene ipotecato può essere venduto dal debitore proprietario. Il creditore ipotecario può espropriare il bene direttamente nei

confronti del terzo acquirente (c.d. diritto di seguito del credito ipotecario).

Divieto del patto commissorio (2744): è nullo il patto con cui creditore e debitore stabiliscono che, in mancanza del

pagamento del credito nel termine prefissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente al

creditore.

- Ratio: a- Tutela dell’interesse individuale del debitore: il creditore potrebbe approfittare dello stato di bisogno del debitore

per ottenere la proprietà di un bene di valore superiore rispetto all’entità del credito (meccanismo usuraio). b- Tutela di un

interesse generale: anche qualora il bene abbia lo stesso valore dell’entità del credito, gli altri creditori non potrebbero

partecipare all’esecuzione forzata (par conditio creditorum, art. 2741).

FIDEIUSSIONE: fideiussore è colui che garantisce al creditore il pagamento di un debito altrui, obbligandosi personalmente verso lo stesso creditore (1936). In caso di mancato pagamento da parte del debitore, il fideiussore mette a

disposizione del creditore il proprio patrimonio personale, sino all’ammontare del debito garantito.

- E’ un contratto tra fideiussore e creditore, con cui il fideiussore garantisce il pagamento del debito contratto dal debitore

principale. - Formalmente il debitore principale è estraneo al contratto di fideiussione, né lo stipula né lo firma, tuttavia nella

prassi degli affari la fideiussione è rilasciata al creditore sulla base di un accordo interno fra debitore e fideiussore, anzi di

norma è il debitore che si preoccupa di trovare e presentare un fideiussore (parente, socio d’affari o anche terzo estraneo).

- E’ efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza o non è stato richiesto il consenso preventivo o successivo (1936).

- Il contratto di fideiussione non richiede la forma scritta né ai fini della validità né della prova. La volontà di prestare

fideiussione deve però risultare senza incertezze e non equivoca (1937). Dunque può essere stipulato verbalmente e provato

per testimoni.

- E’ un contratto anomalo, infatti normalmente è gratuito, comporta obbligazioni solo a carico del fideiussore, non prevede che

il creditore rilasci alcun corrispettivo al fideiussore.

- Se alla scadenza, il debitore non paga spontaneamente, il creditore può esigere il pagamento dell’intero debito, a sua scelta,

dal debitore o dal fideiussore, salvo sottoscrizione del beneficio dell’escussione preventiva del debitore principale: fideiussore e

creditore possono pattuire che il creditore faccia l’esecuzione forzata dapprima sul patrimonio del debitore e che, solo se il

patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il credito, il creditore può agire sul patrimonio del fideiussore. Tuttavia,

qualora il creditore chiami in giudizio per primo il fideiussore, questo non può limitarsi ad eccepire la pattuizione dell’escussione

preventiva, ma deve indicare i beni del debitore principale su cui il creditore può fare l’esecuzione.

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- Il debito del fideiussore è caratterizzato dalla accessorietà rispetto al debito principale, ossia ne è strettamente dipendente.

Tale principio si esplicita in tre norme fondamentali: 1- Art. 1941: Non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, altrimenti si

considera valida nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale. 2- Art. 1939: Non è valida se non è valida l’obbligazione

principale, salvo che la fideiussione sia prestata per l’obbligazione assunta da un incapace legale, quale interdetto o minore;

anche se l’obbligazione assunta dall’’incapace è annullabile, il fideiussore non può sottrarsi al pagamento richiesto dal creditore.

3- Art. 1945: Il fideiussore, per evitare il pagamento, può opporre al creditore tutte le eccezioni (estinzione, invalidità,

prescrizione, compensazione) che potrebbe opporre il debitore principale.

- Se alla scadenza, il debitore principale paga (spontaneamente o coattivamente), il debito principale si estingue e, per il

principio di accessorietà, anche la fideiussione si estingue. Se il creditore ottiene il pagamento dal fideiussore, questo può farsi

rimborsare dal debitore principale quanto ha pagato (azione di regresso).

Mandato di credito: contratto con cui un soggetto dà incarico a un altro (es. ad una banca), che accetta, di far credito a un

terzo. La dichiarazione del mandante si chiama lettera di credito (o credenziale). Chi accetta si obbliga a fare credito in nome

e per conto proprio; chi ha dato l’incarico, assume gli obblighi di fideiussore.

Fideiussione omnibus: garanzia personale affermata nelle prassi bancaria, con cui un fideiussore presta garanzia per tutte le

obbligazioni presenti e future (per queste deve essere previsto un importo massimo garantito) del debitore verso la banca.

Fuori dall’ambito della garanzia si collocano i due seguenti contratti:

- Lettera di patronage: quando una delle società controllate chiede un credito alla banca, la capogruppo manda alla banca una

dichiarazione con la quale comunica di avere il controllo della società da finanziare; il patron non promette nessuna garanzia

ma induce la banca a confidare delle circostanze e a contrarre il finanziamento.

- Anticresi: contratto col quale il debitore (o un terzo) si obbliga a consegnare un’immobile al creditore a garanzia del credito; il

creditore percepisce i frutti dell’immobile imputandoli agli interessi, se dovuti, altrimenti al capitale. Deve essere redatto per

iscritto a pena di nullità; deve essere trascritto per essere opponibile ai terzi.

GARANZIA PATRIMONIALE: ha per oggetto tutti i beni del debitore, il creditore non costituisce alcun vincolo sui beni e il

debitore continua a disporne, tuttavia il creditore dispone di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: 1- L’azione surrogatoria: il creditore può esercitare i diritti che il debitore trascura di esercitare. 2- L’azione revocatoria: il creditore può

chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che ne rechino una diminuzione. Effetti:

l’atto di disposizione resta valido ed efficace (per le parti, terzi e creditori che non hanno agito), ma è inopponibile al creditore,

che può agire come se l’atto non fosse stato compiuto, può dunque promuovere azioni esecutive e conservative; si prescrive in

5 anni. 3- Il sequestro conservativo: misura preventiva applicabile quando ci siano ragioni oggettive per temere la perdita

delle garanzie.

L’ipoteca e il pegno sono garanzie reali e specifiche. Reale, perché costituita su una cosa del debitore. Specifica, perché il

creditore acquista il diritto di soddisfarsi su una cosa determinata e specifica di proprietà del debitore. I diritti reali di garanzia si

possono costituire anche su beni di proprietà di terzi.

La fideiussione è una garanzia personale e generica. Personale, perché il pagamento del debito è garantito con la persona

del fideiussore, col suo patrimonio personale. Generica, perché il fideiussore non risponde con una cosa specifica, ma con tutto

il suo patrimonio personale, fino all’ammontare del debito.

Vantaggi dell’ipoteca: 1- Diritto di seguito (il creditore ipotecario è tutelato, anche se il bene oggetto di ipoteca perisce per

caso fortuito). Strumento della revocatoria nei confronti del fideiussore che vende con dolo tutti i suoi beni a terzi per non

rispondere del contratto di fideiussione. 2- Diritto di prelazione.

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- Graduazione dei diritti di prelazione: 1- la legge stabilisce le precedenze di un privilegio sull’altro; 2- il privilegio generale

mobiliare prevale sul pegno; 3- il pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare; 4- il privilegio speciale immobiliare prevale

sull’ipoteca.

IL CONTRATTO

E’ il modo di costituzione, la fonte di due tipi fondamentali di diritti: diritti reali (922) e diritti di credito (1173); dunque il

contratto può avere funzione/efficacia traslativa o obbligatoria (contratto di vendita: diritto reale e di credito; contratto di

lavoro, di trasporto, di deposito: solo diritto di credito; donazione: solo diritto di proprietà).

Art. 1321: accordo fra due parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

- Rapporto giuridico = trasferisce un diritto reale o fa sorgere un’obbligazione.

- Patrimoniale = i diritti reali hanno per oggetto beni suscettibili di valutazione economica, la prestazione oggetto di

obbligazione deve avere carattere patrimoniale.

- Il matrimonio è un accordo con cui si costituisce un rapporto giuridico (dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza, doveri

che se violati determinano sanzioni), ma questi doveri sono personali, non hanno per oggetto comportamenti aventi valore di

mercato, sono sottratti alla logica del risarcimento del danno e dell’esecuzione forzata.

- In generale, in tema di contratto vale il principio dell’autonomia o libertà contrattuale: a- Libertà di scegliere se stipulare un

contratto o meno. b- Libertà di scegliere con chi stipulare un contratto. c- Libertà di scegliere come determinare il contenuto del

contratto.

- Eccezioni A: a- Art. 2597: Chi esercita impresa in condizioni di monopolio legale ha l’obbligo di contrarre con chiunque richieda

la prestazione oggetto dell’impresa (art. 1679, pubblici servizio di linea; impresa di erogazione energia elettrica). b- Blocco degli

sfratti: proroga legale dei contratti di locazione contro la volontà del proprietario-locatore. c- Contratto d’assicurazione: una

legge speciale prevede l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i proprietari di veicoli a motore.

- Eccezioni B: a- Sistema del collocamento nei contratti di lavoro subordinato per la mano d’opera generica (operai, muratori),

l’imprenditore non può assumere chi vuole, ma solo disoccupati segnalati da ufficio di collocamento. b- Assunzione obbligatoria

di disabili per lavori in ufficio nella p.a. e in imprese di grosse dimensioni.

- Eccezioni C: in certi casi uno dei contraenti o entrambi i contraenti non sono liberi di determinare il contenuto del contratto.

a- Impresa che vende beni o servizi in serie (con le stesse identiche caratteristiche), su larga scala, per massa di

consumatori (auto, elettrodomestici, assicurazioni, banche, trasporti di linea), non stipula con ogni singolo acquirente un

contratto ogni volta di contenuto diverso, ma contratti standard (o di massa, per adesione, in serie), sempre con lo stesso

contenuto (stesso prezzo, stessi tempi di consegna, stesse garanzie, ecc.). L’impresa predetermina il contenuto del contratto,

l’acquirente può solo scegliere se accettareo meno tale contenuto. Ratio: esigenze di rapidità nella contrattazione e di

programmazione dell’attività economica. b- In alcuni casi parte del contenuto del contratto è imposto ad entrambi i contraenti

dalla pubblica autorità. Art. 1339: determinazione da parte di pubblica autorità del prezzo di vendita di beni di largo consumo,

ragioni di controllo del costo della vita e dell’inflazione. c- Clausole imposte dalla legge nei contratti di locazione per tutelare la

parte debole, ossia l’inquilino (durata obbligatoria di 4 anni).

Art. 1322: le parti possono anche stipulare contratti non espressamente previsti dalla legge, purché leciti. Contratti tipici

(regolati espressamente dalla legge): compravendita, locazione, appalto, trasporto, assicurazione, agenzia. Utilità: intervenire

laddove la parti non abbiano previsto certe clausole; consentire ai privati di stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

Contratti atipici (ratio: l’attività economica si evolve più rapidamente dell’attività giuridica): contratto di leasing, di parcheggio, di

sponsorizzazione, di pubblicità, di factoring.

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- In mancanza di regolamento creato dalle parti, il contratto atipico è regolato dalle norme del contratto tipico più simile, c.d.

applicazione analogica (leasing-locazione; parcheggio custodito-deposito; parcheggio non custodito-locazione; parcheggio

recintato e protetto con sistema automatizzato per ingresso e uscita-deposito). Contratti illeciti: l’ordinamento non consente di

agire in giudizio contro chi non rispetta gli obblighi derivanti da un contratto illecito.

Principio della relatività degli effetti del contratto (1372 comma 2°): il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, se non nei

casi previsti dalla legge.

- Fa eccezione il contratto a favore di terzi (1411): [1] Il promittente si obbliga nei confronti dello stipulante ad eseguire una

prestazione a favore di un terzo interessato (es. contratto di assicurazione sulla vita: l’assicuratore si obbliga nei confronti

dell’assicurato a pagare, in caso di sua morte, una somma a favore di un terzo). [2] Salvo patto contrario, il terzo acquista il

diritto contro il promettente per effetto della stipulazione (non è necessaria l’accettazione espressa, è sufficiente il non-rifiuto);

l’accettazione rende irrevocabile la stipulazione a favore del terzo, cioè la stipulazione può essere revocata o modificata dallo

stipulante finché il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare.

- Non fa eccezione il contratto per persona da nominare (1401): nel momento della conclusione del contratto una parte si

riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal

contratto stesso.

ELEMENTI ESSENZIALI del contratto ai fini della sua validità (1325)

1- ACCORDO = incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti su un determinato effetto (es. trasferimento delle proprietà in

cambio di un certo prezzo). Proposta = dichiarazione di volontà di chi prende l’iniziativa del contratto. Accettazione =

dichiarazione di volontà di chi riceve la proposta, dichiarazione di adesione al contenuto della proposta.

- L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta,

salvo risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

- Invito a proporre: dichiarazione di volontà del proponente che non è una proposta, perché manca di uno o più requisiti

essenziali del contratto che si vuole concludere.

- L’accordo contrattuale può essere espresso (con parole scritte o orali, con qualsiasi altro segno) o tacito (comportamento

concludente).

- In generale, il silenzio non ha valore giuridico, un dovere di rispondere non può mai essere imposto unilateralmente dal

proponente al destinatario della proposta; Decr. Legisl. 2006 n. 205, codice del consumo in materia di contratti a distanza

(lettere, telefono, posta elettronica, televisione, internet): il consumatore non è tenuto a pagare alcun corrispettivo in caso di

fornitura non richiesta, dunque la mancata risposta non significa consenso.

- Eccezioni, contratti senza accettazione: 1- Nei contratti di durata (es. locazione) la mancata disdetta può significare rinnovo

tacito del contratto. 2- Art. 1333: Nei contratti unilaterali (es. fideiussione) in caso di proposta diretta a concludere un contratto

da cui derivano obbligazioni solo per il proponente, il destinatario può rifiutare la proposta nel termine previsto, in mancanza di

tale rifiuto (in caso di silenzio) il contratto è concluso.

Contratti reali (mutuo, deposito, pegno): il contratto si conclude con la consegna del bene. Dal momento in cui il contratto si

considera perfezionato, le parti non possono più revocare la propria volontà contrattuale. Contratti consensuali (compravendita): il contratto si conclude e diventa vincolante nel momento dell’accordo, anche se la consegna o il pagamento

avvengono in un momento successivo.

- Fino al momento in cui il contratto è concluso, le parti conservano la propria libertà contrattuale e possono quindi revocare sia

la proposta che l’accettazione.

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- Tuttavia la proposta può essere resa irrevocabile (definitiva, irreparabile) a- per effetto di proposta ferma, ossia lo stesso

proponente dichiara di tenere ferma la proposta per un certo tempo (1329); b- per effetto di un patto di opzione tra le due parti,

le quali si accordano nel senso che una di esse rimane vincolata alla propria dichiarazione, per un certo tempo, mentre l’altra

rimane libera di accettare o meno (1331).

- In tutti i casi in cui la proposta è irrevocabile, anche la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non tolgono efficacia

alla proposta. In caso di morte il contratto si conclude vincolando gli eredi; in caso di sopravvenuta incapacità, è vincolato

l’incapace, come se il contratto fosse stato concluso da contraente quando era ancora capace.

- Una particolare ipotesi di formazione dell’accordo è quella dell’adesione ad un contratto aperto (es. ad un’associazione o ad

una cooperativa): il contraente non fa che dare il proprio consenso a un contenuto contrattuale predisposto dai contraenti

originari.

Momento di conclusione del contratto: fra contraenti presenti, l’accordo si può formare in modo immediato, quindi il

contratto si può concludere immediatamente; fra contraenti lontani, in quale momento l’accordo deve considerarsi raggiunto,

quindi il contratto deve considerarsi concluso? Principio della dichiarazione: quando chi riceve la proposta dichiara il suo

assenso. Principio della spedizione (Germania): quando chi riceve la proposta spedisce la propria dichiarazione di accettazione.

Principio della ricezione: quando l’accettazione giunge al domicilio del proponente. Principio della cognizione: quando il

proponente ha effettiva conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

- Questione importante perchè: a- dal momento di conclusione si trasferisce la proprietà del bene (poteri di disposizione); b-

dal momento di conclusione il proponente non può più revocare la proposta; c- ipotesi di soggetto che quando propone è

minorenne, ma quando conclude è maggiorenne (poteri di capacità).

Art. 1326. Conclusione del contratto: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell’accettazione dell’altra parte. Art. 1335. Presunzione di conoscenza: l’accettazione si ritiene conosciuta nel momento in cui

giunge all’indirizzo del proponente, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Combinazione fra il principio della cognizione e quello della ricezione. Ratio: in astratto, il momento più giusto sarebbe quello

della conoscenza. Se così fosse, qualora il proponente si pentisse della proposta, potrebbe dire di non aver preso visione della

lettera di accettazione e ritirare la sua proposta; così facendo l’accettante non potrebbe in alcun modo dimostrare che il

proponente ha effettivamente preso conoscenza della sua accettazione. Il legislatore ribalta l’onere della prova, stabilisce che in

caso di contestazione, l’accettante deve provare solo il fatto dell’arrivo della lettera all’indirizzo della proponente, tuttavia il

proponente può provare di essere stato nell’impossibilità senza sua colpa.

Le condizioni generali di contratto (1341) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al

momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria. Inoltre, le

clausole inserite nelle condizioni generali di contratto da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

Clausole vessatorie: clausole che stabiliscono particolari vantaggi per uno dei contraenti e particolari oneri per l’altro. Sono

nulle se non sono specificatamente approvate per iscritto (non basta che siano presenti nel contratto, di solito, devono essere

riportate in un’appendice e sono oggetto di specifica sottoscrittura, si parla infatti di doppia sottoscrittura.

- Nel contratto tra professionista e consumatore le clausole vessatorie (clausole che determinano a carico del consumatore

un significativo squilibro dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto) sono nulle; tuttavia nessuna clausola può ritenersi

vessatoria se è stata oggetto di trattativa individuale

2- CAUSA = funzione economica, giustificazione economica di un certo tipo di contratto, in senso oggettivo e generale. La

causa va tenuta distinta dai motivi, dalle ragioni soggettive e personali che inducono i contraenti a stipulare il contratto (Tizio

acquista immobile per abitarci, per donarlo al figlio, per svolgerci attività economica, per rivenderlo ad un terzo, ecc.).

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- Compravendita: trasferimento della proprietà di un bene con un prezzo. Assicurazione: copertura dei rischi di eventi dannosi

con i fondi costituiti dai premi pagati dagli assicurati. Lavoro subordinato: scambio di attività lavorativa con un corrispettivo.

Anche il contratto di deposito a titolo gratuito ha una causa: assicurare la custodia di un oggetto.

- Tutti i singoli contratti appartenenti ad un certo tipo hanno la stessa causa (ulteriore differenza rispetto ai motivi).

- La causa è un limite all’autonomia contrattuale: la legge consente ai privati di stipulare qualsiasi contratto purché abbia una

causa, ossia una funzione economico-sociale utile e apprezzabile, ossia lecita, e perciò meritevole di tutela.

- In relazione al codice civile: a- “La causa è un vincolo al potere di stipulare contratti da parte di ciascun individuo.” b- “La

causa è la giustificazione della tutela e del riconoscimento del contratto da parte dell’ordinamento.”

- Essendo il contratto nullo, chi ha sborsato somma di denaro ha diritto alla restituzione.

- A prestazioni corrispettive (vendita, locazione, appalto): la causa è lo scambio tra due prestazioni, che si giustificano perciò

l’una con l’altra.

- Unilaterali (fideiussione): la prestazione è carico di una sola parte.

- Di collaborazione (società): la causa è la collaborazione tra più soggetti.

- Aleatori (scommesse autorizzate, come Totocalcio, Totip, Enalotto; giochi autorizzati, come quiz televisivi; lotterie autorizzate;

vendita di cosa futura): una parte è certamente gravata da prestazione, mentre per l’altra è incerto se dovrà eseguire

controprestazione.

- A titolo oneroso: ciascuna parte allo stesso tempo ricava un vantaggio e sopporta un sacrificio.

- A titolo gratuito: una parte ricava solo un vantaggio, mentre l’altra sopporta solo un sacrificio.

3- OGGETTO = la cosa che il contratto trasferisce o la prestazione a cui si impegna uno dei contraenti.

4- FORMA DEL CONTRATTO = mancanza di forma scritta quando la forma scritta è richiesta dalla legge (1350).

- Forma richiesta per la validità (ad substantiam): forma scritta per atti che hanno ad oggetto diritti reali o diritti di godimento

ultranovennali su beni immobili; atto pubblico per donazione, convenzioni matrimoniali, società per azioni, in accomandita per

azioni o a responsabilità limitata. Forma richiesta per la prova in giudizio (ad probationem): forma scritta per assicurazione,

transazione. Forma richiesta per la trascrizione nei registri immobiliari: atto pubblico o scrittura privata autenticata o

giudizialmente verificata.

Gli elementi accidentali clausole contrattuali, che fanno dunque parte del contenuto dell’accordo, ma in modo accidentale,

cioè eventuale, solo se espressamente pattuito.

- La condizione è la clausola con cui le parti subordinano l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un

avvenimento futuro e incerto. Sospensiva (se impossibile, rende nullo il contratto): sospende gli effetti del contratto sino al

momento in cui la condizione si realizza. Risolutiva (se impossibile, si considera non apposta): fa cessare gli effetti del contratto

nel momento in cui la condizione si realizza. Ha effetti retroattivi: nell’ipotesi di vendita sottoposta a condizione sospensiva, se

questa si realizza, la proprietà si considera passata al compratore sin dal momento della stipulazione; nell’ipotesi di vendita

sottoposta a condizione risolutiva, se questa si realizza, il trasferimento della proprietà si considera mai avvenuto. Causale: il

verificarsi dell’evento dipende dal caso o dalla volontà di terzi. Mista: al realizzarsi dell’evento concorrono sia il caso o la volontà

di terzi, sia la volontà di una delle parti. Potestativa: solo dalla volontà di una delle parti; in pratica attribuisce ad una delle parti

di influire sugli effetti del contratto. Meramente potestativa: puro arbitro di una dellw parti (se mi piacerà, se vorrò, se mi parrà

opportuno), rende nulla, dunque inefficace la condizione. Tacita: volontà di subordinare l’efficacia del contratto a un evento

futuro ed incerto manifestata tacitamente.

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- Il termine è la clausola con cui si fissa nel tempo l’inizio o la fine degli effetti del contratto.

- L’onere o modo, previsto solo nei contratti di donazione, è un obbligo imposto dal donatore al beneficiario.

Contratto preliminare: contratto a effetti obbligatori con cui le parti assumono, l’una verso l’altra, l’obbligo di stipulare entro

un dato termine un contratto definitivo.

- In caso di inadempimento, si può avere l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre; se cioè una delle due parti si rifiuta

di stipulare il contratto definitivo, l’altra può chiedere al giudice una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non

concluso.

- E’ prevista la trascrizione per i preliminari che hanno ad oggetto il futuro trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti

reali limitati su beni immobili. L’effetto della trascrizione del preliminare si prescrive in 1 anno dalla data in cui era prevista la

stipulazione del contratto definitivo e comunque non oltre 3 anni dalla trascrizione del preliminare.

- Contratto normativo: obbliga le parti ad inserire nei futuri contratti determinate clausole.

- Preliminare improprio (o compromesso): contratto che contiene il definitivo consenso delle parti, ma che mancando della

forma richiesta non per la validità, ma per altri fini, dovrà essere riprodotto (es. contratto di compravendita di un immobile

concluso tra le parti per scrittura privata, con l’impegno di riprodurlo davanti al notaio ai fini della trascrizione).

Simulazione del contratto: le parti, nel concludere un contratto, si accordano per escludere che esso produca effetti, quindi

1- stipulazione di un contratto, 2- accordo simulatorio, in base al quale quel contratto è solo apparente, destinato a non avere

effetto tra le parti. Simulazione relativa: contratto simulato che nasconde contratto dissimulato, che ha valore tra le parti, ma che

queste vogliono tener occulto (es. interposizione fittizia di persona: Caio simula l’acquisto di un bene di Tizio, mentre il vero

acquirente è Sempronio). Simulazione assoluta.

- Effetti rispetto alle parti: il contratto simulato non ha effetto tra le parti; la simulazione è fraudolenta, se lo scopo non è lecito. Il

contratto dissimulato ha effetto tra le parti purché ne esistano i requisiti di sostanza e di forma; il contratto dissimulato è nullo, se

è illecito.

- Effetti rispetto ai terzi: 1- La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditore

del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. 2- I terzi, pregiudicati dalla

simulazione, possono far valere la simulazione nei confronti delle parti. 3- La simulazione non può neppure essere opposta ai

creditori del simulato acquirente che abbiano in buona fede iniziata l’esecuzione forzata.

- La prova per testimoni della simulazione è sempre ammessa.

Eccezione di inadempimento (1460): nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che a-

termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, b- il rifiuto è contrario alla

buona fede.

- Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro

sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo sia stata prestata idonea

garanzia.

- Solve et repete (prima paga, poi chiedi la restituzione): clausola contrattuale con la quale si stabilisce che una delle parti non

può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta; le eccezioni al pagamento possono essere sollevate

solo in seguito; la clausola non ha effetto per le eccezioni di nullità, annullamento e rescissione.

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INVALIDITA’ DEL CONTRATTO

Le cause di invalidità riguardano un difetto dell’atto, del titolo a contrarre. Il contratto è invalido quando comporta la lesione di un interesse che la legge vuole tutelare, quindi la legge fa in modo che gli effetti non si producano o vengano cancellati. - Contratto nullo: quando viene leso un interesse generale, è dannoso per la società nel suo complesso (contratto di appalto

per costruzione abusiva; vendita di immobile senza forma scritta: interesse generale di certezza nelle transazioni commerciali).

- Contratto annullabile: quando viene leso un interesse individuale, è dannoso per il singolo contraente (contratto stipulato da

minorenne o da interdetto).

Il contratto è NULLO nei seguenti casi: 1- Mancanza dell’accordo: apparentemente ci sono due dichiarazioni di volontà

concordi, ma, in realtà, non esiste la volontà di concludere il contratto. a- Dichiarazioni non serie o violenza fisica. b- La

semplice manifestazione della disponibilità a trattare non è vera e propria accettazione della proposta. c- Dichiarazione scritta di

accettazione formata dal dichiarante, ma comunicata al proponente da un terzo, senza la volontà del dichiarante. In caso di

proposta senza accettazione o accettazione non conforme alla proposta si parla di contratto inesistente. 2- Mancanza della

causa. 3- Mancanza dell’oggetto. Artt. 1346-1418: l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o

determinabile altrimenti il contratto è nullo. Possibile in senso materiale (esistente), prestazione effettivamente realizzabile, e

in senso giudico (lecito), ossia oggetto tale da poter essere previsto nel contratto (contratto di vendita di un bene fuori dal

commercio, organo umano, bene demaniale). Determinato (ti vendo 500 azioni per € 15.000; ti vendo un determinato immobile

per un prezzo equo e favorevole) o determinabile, quando il contratto fa riferimento ad elementi esterni da cui si può desumere

la determinatezza dell’oggetto (planimetria allegata, con riferimento alla rivista quattro ruote, quotazione del listino di borsa).

Ratio: a- mancanza di serietà dell’accordo; b- in caso di mancata esecuzione dell’accordo l’ordinamento non può far eseguire

coattivamente il contratto. 4- Mancanza della forma, quando prevista. 5- ILLICEITÀ del contratto (della causa, dell’oggetto, del

motivo o della condizione): il contratto è illecito, e quindi nullo, quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al

buon costume (art. 1343). E’ la forma più grave di nullità, il contratto risulta contrario non solo agli interessi generali della

società, ma addirittura ai principi fondamentali dell’ordinamento.

- Norme imperative, in particolare norme penali: il contratto è in contrasto con una specifica norma penale che vieta l’atto

oggetto di quel contratto (contratto di acquisto di cose rubate-ricettazione; di vendita di sostanze stupefacenti; di appalto per

costruzione di edificio senza licenza-legge speciale sugli abusi edilizi; con cui si paga pubblico funzionario per avere favore a

danno della p.a.-corruzione).

- Ordine pubblico = principi che tutelano i valori fondamentali della società, non enunciati espressamente da una specifica

norma, ma che si ricavano implicitamente dal complesso delle norme di un settore dell’ordinamento o dalla Costituzione.

Consente al giudice di dichiarare nullo un contratto, anche se non espressamente vietato.

- Buon costume = principi anch’essi non espliciti, ma ricavabili per implicito dall’ordinamento, la cui violazione sarebbe

avvertita come immorale dalla società. Il contratto contrario al buon costume, sebbene nullo, produce lo speciale effetto di cui

all’art. 2035: chi ha eseguito una prestazione contraria al buon costume non può pretendere la restituzione della prestazione

compiuta.

Contratto nullo perché in frode alla legge (1344, contratto illecito sotto il profilo della causa): contratto che costituisce il

mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Una norma imperativa vieta un certo risultato, un certo

comportamento; le parti stipulano uno o più contratti in sé leciti, con cui formalmente rispettano la norma, ma in concreto

illeciti, con cui cioè realizzano un risultato equivalente a quello vietato dalla norma.

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- Contratto in frode ai creditori: atto con il quale il debitore pregiudica i diritti dei creditori. Effetto: inopponibilità del contratto ai

creditori che abbiamo promosso azione revocatoria.

- Contratto con causa illecita: condotta in sé e per sé lecita, ma il fatto di scambiarla col denaro, rende la causa del contratto

illecita.

- Contratto con oggetto illecito: condotta in sé e per sé illecita, anche al di fuori dell’ambito contrattuale.

Contratto nullo per illiceità dei motivi: contratto che è stato concluso esclusivamente per un motivo illecito comune ad

entrambi i contraenti. Secondo la giurisprudenza non è sufficiente che il motivo illecito di una parte sia noto all’altra, è

necessario che anche l’altra parte voglia trarre profitto dall’attività illecita svolta dalla prima (es. come si può desumere

dall’elevato prezzo richiesto in cambio della prestazione).

Nullità parziale (1419): [1] La nullità parziale del contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità di tutto il contratto,

se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. [2] La nullità di singole clausole non

importa la nullità di tutto il contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Il contratto è ANNULLABILE nei seguenti casi: 1- Incapacità legale di una delle parti: minore, interdetto, inoltre minore

emancipato e inabilitato per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’assistenza del curatore, e soggetto sottoposto ad amministratore di sostegno per gli atti compiuti in violazione del provvedimento del giudice. 2- Incapacità

naturale di una delle parti. 3- Vizi del consenso: errore, violenza, dolo.

Errore = falsa rappresentazione della realtà. E’ causa di annullamento quando è:

- essenziale: 1- è circa la natura o l’oggetto del contratto; 2- è circa l’identità dell’oggetto della prestazione; 3- è circa l’identità o

le qualità dell’altro contraente (purché determinanti per il consenso); 4- trattandosi di errore di diritto, è la ragione unica o

principale del contratto.

- riconoscibile: quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità dei contraenti, una persona di

normale diligenza dovrebbe poterlo rilevare.

Violenza = minaccia da parte di un contraente o di un terzo per estorcere il consenso al contratto. E’ causa di annullamento

se:

- è tale da fare impressione su una persona sensata;

- riguarda un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del minacciato.

Dolo = raggiro usato da uno dei contraenti per carpire il consenso dell’altro.

- Dolo determinante (annullabilità): raggiri tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe concluso il contratto. Dolo incidente:

(risarcimento) raggiri tali che hanno indotto la parte ingannata a contrarre a condizioni diverse.

Dall’esame dei vizi del consenso emerge come il legislatore abbia cercato un equilibrio tra la tutela della volontà,

dell’interesse della parte il cui consenso è viziato, dunque tra il principio dell’autonomia privata e la tutela dell’affidamento,

dell’interesse di chi riceve una dichiarazione ed in buona fede confida nell’attendibilità di essa, dunque il principio di

autoresponsabilità.

- Tutela dell’affidamento: regola che limita la rilevanza dell’errore all’errore essenziale e riconoscibile; regola che esclude la

rilevanza ai fini dell’annullamento dell’errore sui motivi (eccezione: donazione, perché lo scopo di liberalità consente di

attenuare la tutela dell’affidamento); regola che limita la rilevanza del dolo.

a- La nullità è assoluta, può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse. L’annullabilità è relativa, può esser fatta valere

solo dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge.

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b- La nullità è virtuale, può sussistere senza espressa previsione; è conseguenza del fatto previsto (ecco perché non si

prescrive). L’annullabilità è testuale, richiede esplicita e specifica previsione; è effetto della sentenza.

c- Nella nullità è prevista conversione, ossia contratto nullo che produce gli effetti di un contratto diverso di cui ha requisiti di

sostanza e forma; è un’applicazione del principio di conservazione del contratto, in base al quale il legislatore tende, finché

possibile, a dare efficacia alle decisioni assunte dai privati. Nella annullabilità è ammessa convalida, ossia atto unilaterale con

cui la parte che potrebbe chiedere l’annullamento dichiara di convalidare il contratto.

d- La sentenza di nullità è dichiarativa, accerta una situazione esistente, quella di annullamento è costitutiva, produce un

mutamento.

e- L’azione di nullità non si prescrive, quella di annullamento si prescrive in 5 anni dalla cessazione dell’incapacità legale, da

quella della violenza, dalla scoperta dell’errore o da quella del dolo.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Le cause di scioglimento (o risoluzione) riguardano un difetto del rapporto. La risoluzione ha effetto retroattivo solo tra le parti (eccezione: la risoluzione dei contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, fa cessare gli effetti del contratto

dal quel momento in poi), è quindi inopponibile a terzi, non pregiudica i diritti da loro acquistati (il contratto-atto s’è formato in

maniera idonea, tuttavia gli effetti di questo vengono meno per un difetto del contratto-rapporto, del sinallagma, ecco perché è

inopponibile a terzi).

Art. 1372 comma 1°: il contratto ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (dissenso) o

per cause ammesse dalla legge.

A- MUTUO DISSENSO: successivo contratto fra le parti, successivo accordo sull’effetto di sciogliere il contratto.

B- CAUSE AMMESSE DALLA LEGGE:

1- Clausole contrattuali che attribuiscono una facoltà di recesso, di revoca o di rinuncia.

- La facoltà di recedere da contratto si deve esercitare prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione; nei contratti a

esecuzione periodica o continuata (somministrazione di gas, energia elettrica, lavoro subordinato, locazione, accesso a

Internet) tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto sulle prestazioni già eseguite o

in corso di esecuzione.

- Recesso oneroso: soggetto può recedere da contratto solo con il pagamento di un corrispettivo, con una prestazione in

denaro.

- Caparra penitenziale: somma versata al momento della conclusione del contratto con funzione di corrispettivo dell’eventuale

recesso. Se recede la parte che ha versato, questo perde la caparra; se recede la parte che ha ricevuto, deve restituire il

doppio.

2- Nei contratti a prestazioni corrispettive: a- inadempimento; b- clausole contrattuali che prevedono inadempimento di diritto.

a- Inadempimento (1453): nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti è inadempiente, l’altra può a sua

scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Non l’inesatto

adempimento, ma l’inadempimento sostanziale, che pregiudica seriamente l’interesse dell’altra parte, attribuisce a questa il

diritto potestativo di risolvere il contratto; la richiesta di adempimento è reversibile, quella di risoluzione è irreversibile.

Risoluzione in via giudiziale (ope iudicis): domanda giudiziale (richiesta al giudice di risolvere il contratto ed eventualmente di

condannare la parte inadempiente a restituire la prestazione ricevuta, salvo sempre il risarcimento del danno).

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b- Clausola risolutiva espressa: i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolve in caso di obbligazione non

adempiuta secondo le modalità stabilite; l'inadempimento non ha l'effetto di sciogliere il contratto, ma attribuisce al creditore il

diritto potestativo di far cessare gli effetti di questo comunicandolo al debitore. Termine essenziale: quando nel contratto è

previsto un termine, e questo, dalla natura della prestazione, si ritiene essenziale, il mancato adempimento alla scadenza del

termine fa presumere che il creditore non abbia più interesse a ricevere la prestazione. Qualora però, egli decidesse

diversamente, è tenuto a comunicare entro tre giorni al debitore di voler ugualmente che l'obbligazione venga adempiuta.

Diffida ad adempiere: atto scritto con cui la parte adempiente intima a quella inadempiente di adempiere entro un termine non

inferiore ai 15 giorni, con dichiarazione che, trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risoluto. Condizione risolutiva. Risoluzione di diritto o automatica (ipso iure).

- Clausola penale: clausola in base alla quale se una certa prestazione non sarà adempiuta o puntualmente adempiuta, la

parte inadempiente deve pagare una determinata somma. Se non è stato diversamente pattuito, non è possibile chiedere un

risarcimento danni ulteriori per l'inadempimento, ha dunque l'effetto di limitare il risarcimento danni alla prestazione promessa

nella clausola penale stessa. (n.b.: la differenza tra la caparra penitenziale e la clausola penale è che la prima si versa, mentre

la seconda la si promette e verrà versata solo nel caso in cui una delle parti dovesse risultare inadempiente.)

- Caparra confirmatoria: somma versata al momento della conclusione del contratto, a conferma della serietà dell’impegno e

in acconto sul prezzo o sulla prestazione pattuita. Se il contratto è esattamente adempiuto, funziona come un anticipo; se non

adempie chi ha versato, questo perde la caparra; se non adempie chi ha ricevuto, questo deve restituire il doppio.

3- Nei contratti a prestazioni corrispettive, impossibilità sopravvenuta,: una delle parti non può più eseguire la sua

prestazione per causa a lei non imputabile. (vd. impossibilità temporanea e impossibilità parziale 1463, 1464, 1465)

4- Nei contratti ad esecuzione differita e in quelli di durata, eccessiva onerosità: l’onerosità deve a- essere indotta dal

verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, b- superare la normale alea del contratto (attenzione: l’art. 1469

esclude la risoluzione per eccessiva onerosità nel caso di contratti aleatori). La parte contro la quale è domandata la risoluzione

può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

RESCISSIONE del contratto iniquo: il diritto dei contratti si regge sul principio di autonomia, dunque il privato corre il

rischio e l’iniquità non ha grande rilievo ai fini dell’invalidità; tuttavia è rescindibile se 1- contratto iniquo, 2- approfittamento dello

stato di pericolo o di bisogno in cui si trovi una delle parti.

- Contratto concluso in stato di pericolo: il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la

necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. - Rescissione per lesione: il contratto concluso a condizioni inique per lo stato di bisogno di una parte, di cui la controparte ha

approfittato per trarne vantaggio; l’azione può essere esperita solo se la lesione eccede la metà del valore della prestazione

eseguita o promessa dalla parte danneggiata al tempo del contratto; lo stato di bisogno indica una condizione economica,

non la necessità di procurarsi una cosa.

- L’azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto. I contratti aleatori non sono rescindibili.

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CONTRATTI DI ALIENAZIONE

1- VENDITA (1470 e ss.): un soggetto trasferisce ad un altro soggetto la proprietà di una cosa o un altro diritto verso il

corrispettivo di un prezzo. Di norma, contratto consensuale con effetti reali.

- Proprietà di una cosa = 1- cosa materiale mobile (merce) o immobile (appartamento), 2- cosa immateriale (diritto d’autore,

ossia di sfruttamento economico di opera di ingegno; diritto di brevetto, ossia di sfruttamento economico di invenzione

industriale; quota di partecipazione a società).

- Altro diritto = diritto su cosa materiale diverso dalla proprietà: altro diritto reale, diritto di credito (contratto di sconto bancario,

con cui la banca acquista crediti), diritto al nome e diritto all’immagine (sebbene i diritti personali non sono trasferibili).

- Il corrispettivo di un prezzo (1470) permette di distinguere la vendita dalla donazione (scambio di un bene a titolo gratuito) e

dalla permuta (scambio di un bene con un altro bene).

Contratto a titolo oneroso: comporta un sacrificio da parte di chi riceve la proprietà.

Contratto consensuale (1376): trasferisce la proprietà o altro diritto per effetto del solo consenso delle parti, dopo di che la

volontà contrattuale non può più essere revocata. Contratto reale (deposito, comodato, mutuo). Ratio: rapidità nella circolazione

dei beni e conseguente beneficio all’economia in generale.

- Dopo l’accordo, anche se non c’è contestualmente la consegna del bene o il pagamento del prezzo: 1- Nessuno dei

contraenti può revocare unilateralmente la propria volontà contrattuale. 2- Il rischio del perimento per caso fortuito del bene

è a carico del compratore in quanto proprietario (1465). 3- Se la cosa produce danno a terzi ne risponde il compratore in

quanto proprietario. 4- Il bene venduto rientra nella garanzia patrimoniale del compratore. 5- Se dopo l’accordo di vendita e

prima della consegna del bene, il venditore vende lo stesso bene mobile ad un terzo, che è in buona fede, e gli consegna il

bene, l’acquisto del terzo prevale sull’acquisto del primo compratore (1153, 1155).

Contratto con effetti reali: comporta il trasferimento di un diritto da un soggetto ad un altro (anche la donazione e la

permuta), mentre gli altri contratti sono ad effetti obbligatori, ossia fanno sorgere obbligazioni.

Vendite obbligatorie: il diritto di proprietà si trasferisce in un momento successivo, il venditore è obbligato a procurare

l’acquisto del bene al compratore.

1- Vendita di cosa futura (1472): il trasferimento della proprietà avviene quando la cosa futura viene ad esistenza (vendita di

raccolto futuro di fondo agrario vd. 1472; vendita di immobile da costruire vd. 2645bis). La proprietà si trasferisce

automaticamente, senza bisogno di altra dichiarazione di volontà delle parti (il preliminare richiede un altro contatto, c.d.

definitivo). Se la cosa futura non viene ad esistenza, la vendita è nulla, salvo vendita pattuita a rischio del compratore, quindi

salvo contratto di vendita aleatorio (una parte compie una prestazione, ma è incerto se o in che misura potrà ricevere la

controprestazione; gioco-scommessa, borsa, assicurazione), salvo venditore che per sua colpa abbia impedito che la cosa

venisse ad esistenza (in tal caso: inadempimento del venditore e risarcimento danni al compratore).

2- Vendita di cose generiche (1378): cose generiche = quantità di cose che fanno parte di una più ampia massa di cose dello

stesso genere appartenenti al venditore. Il trasferimento della proprietà avviene con l’individuazione, ossia quando le cose

oggetto della vendita sono separate dalla massa di cose dello stesso genere e individuate nella quantità o peso previsti dal

contratto.

3- Vendita di cosa altrui (1478): a- al momento del contratto, il venditore non è proprietario, quindi non ci può essere

trasferimento immediato di proprietà; b- dal contratto sorge l’obbligo per il venditore di procurare l’acquisto al compratore; c- nel

momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare della cosa, la proprietà viene trasferita automaticamente al

compratore (per effetto del contratto di vendita tra venditore di cosa altrui e compratore), del tutto indipendentemente dalla consegna del bene.

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- Se il venditore non riesce ad acquistare la cosa nei confronti dal proprietario, risponde per inadempimento, ossia il compratore

può chiedere risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

- Se il compratore è in buona fede (non è a conoscenza del fatto che la cosa appartiene ad un terzo) può chiedere la risoluzione

del contratto, se nel frattempo il venditore non gli ha procurato l’acquisto (1479).

- Unica ipotesi di vendita di cosa altrui in cui il trasferimento è immediato: vendita di bene mobile, consegna del bene, buona

fede del compratore (1153).

4- Vendita a rate con riserva di proprietà (1523): a- la proprietà della cosa passa al compratore al momento del pagamento

dell’ultima rata di prezzo; b- al momento della conclusione del contratto la cosa viene consegnata al compratore, che ne

acquista il godimento; c- il rischio per il perimento fortuito della cosa è a carico del detentore, ossia del compratore; d- l’inadempimento del compratore, che non paga le rate, determina la risoluzione del contratto. Questa modalità di vendita deve

essere espressamente stipulata, altrimenti si applica la vendita a rate con trasferimento immediato.

- Vendita con patto di riscatto: clausola contrattuale con cui il venditore si riserva il potere di riacquistare la proprietà della

cosa tramite: a- dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un termine fissato; b- restituzione del prezzo pagato,

oltre al rimborso per spese e riparazioni; il venditore dispone di un diritto potestativo, il compratore è dunque in posizione di

soggezione.

- Patto di retrovendita: patto con cui compratore e/o venditore assumono l’obbligo di contrarre una nuova compravendita che

faccia riacquistare al venditore la proprietà della cosa venduta.

Obbligazioni a carico del venditore (1476): 1- consegnare la cosa al compratore; 2- procurare al compratore l’acquisto della

cosa, in caso di vendita obbligatoria; 3- garantire dai vizi della cosa e dalla evizione.

GARANZIA PER VIZI (bene mobile o immobile): il venditore risponde nei confronti del compratore per ogni difetto di

conformità della cosa al contratto.

- Il legislatore parla di garanzia per vizi, non di responsabilità, perché il venditore risponde per i vizi anche se non ha colpa.

Produttore (bene difettoso) rivenditore acquirente finale.

- E’ un effetto naturale del contratto di vendita, ossia non necessita di essere specificamente pattuito.

Vizi rilevanti per la legge: 1-difetti di funzionamento che rendono la cosa non idonea all’uso cui è destinata, 2- difetti

materiali che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa; inoltre i difetti della cosa, al momento della vendita,

devono essere occulti e non facilmente riconoscibili. Il compratore ha due rimedi giudiziali (1492): 1- Azione redibitoria: risoluzione del contratto, restituzione del prezzo e

rimborso delle spese per il contratto di vendita. 2- Azione estimatoria: riduzione del prezzo in relazione all’incisione del difetto

sul valore del bene. Nota: il compratore non può pretendere giudizialmente riparazione o sostituzione del bene (differenza

dalla garanzia per vizi nell’appalto).

- Il compratore deve denunziare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta; può agire in giudizio entro 1 anno dalla consegna del

bene.

Risarcimento del danno subito per i vizi della cosa (1494): danno emergente = spese derivanti dai vizi della cosa e mancato

utilizzo del bene; lucro cessante = compratore che usa il bene nell’ambito di attività professionale (difetto del macchinario

industriale che impedisce di realizzare e vendere prodotto).

Risarcimento del danno che la cosa difettosa provoca alla persona del compratore o a cose del compratore diverse da

quella venduta (alimenti avariati; auto con freni difettosi che provocano incedente e danni al guidatore).

- Il venditore non risponde dei danni se prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

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NUOVA DISCIPLINA della garanzia per vizi nella vendita dei beni di consumo: legge 2005 n. 206, artt. 128 ss., codice del

consumo. Vecchia normativa: legge 2002 n. 24, artt. 1519 ss., codice civile; limiti: 1- il compratore ha sempre diritto solo alla

restituzione del prezzo; 2- termini stringenti.

Ambito di applicazione:

- oggettivo (tipo di bene): vendita di qualsiasi bene mobile (compreso il bene mobile registrato), anche usato (purché l’usura

non sia dovuta al naturale deterioramento del bene).

- soggettivo (qualità dei contraenti): vendita fra venditore professionale e consumatore. Consumatore (art. 3 cod. cons.) =

persona fisica che acquista il bene per uno scopo estraneo alla attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

- Sono escluse: vendita fra imprenditori (casa produttrice Ford-consessionario Ford); vendita fra consumatori; vendita a

consumatore che non sia persona fisica.

Il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene, senza spese (spedizione, manodopera, materiali).

Il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto solo se: a- la riparazione o la sostituzione

sono impossibili o eccessivamente onerose per il venditore; b- la riparazione non avviene entro un termine congruo.

- Denuncia entro il termine di 2 mesi dalla scoperta del difetto; l’azione diretta a far valere i difetti si prescrive entro il termine di

26 mesi dalla consegna del bene.

- E’ nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore.

- La nuova normativa non prescrive nulla sul risarcimento del danno, si applicano dunque regole e termini della vecchia

normativa.

GARANZIA PER EVIZIONE. Perdita della proprietà del bene acquistato dal compratore a seguito di una sentenza del

giudice che accoglie l’azione di rivendicazione del terzo. Il compratore, successivamente all’acquisto di un bene, perde la

proprietà del bene, per effetto dell’azione in giudizio di un terzo che dimostra di essere il proprietario, per cui il giudice condanna

il compratore a consegnare il bene al terzo.

- Sussiste indipendentemente dalla buona o mala fede del compratore.

Risoluzione del contratto e quindi restituzione del prezzo.

Rimborso delle spese sostenute per il contratto (di trascrizione, notarili), per l’azione in giudizio e per la manutenzione della

cosa comprata (di cui il venditore può chiedere il rimborso al terzo, che altrimenti si arricchirebbe ingiustamente).

Risarcimento del danno, in particolare da lucro cessante (perdita del canone di affitto, dell’eventuale rivendita del bene).

- Nonostante l’espressione garanzia, l’evizione va intesa come responsabilità, come conseguenza sanzionatoria a carico del

venditore.

- L’evizione può essere totale o parziale, in quest’ultimo caso si ha la riduzione o la restituzione del prezzo solo se si può

presumere che senza la parte di terreno risultata di proprietà del terzo il compratore non avrebbe mai acquistato il terreno

stesso.

2- SOMMINISTRAZIONE (1559 e ss.): una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra,

prestazioni continuative o periodiche di cose.

- La somministrazione è un contratto ad esecuzione continuata o periodica, funzione del contratto è la soddisfazione di un

fabbisogno che si proietta nel tempo; la vendita a consegne differite è un contratto ad esecuzione differita, funzione del

contratto è lo scambio fra l’intera cosa venduta e un prezzo globale.

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3- CONTRATTO ESTIMATORIO (1556; vendita di giornali, libri scolastici, ecc.): contratto reale con cui una parte consegna

all’altra una o più cose mobili, e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

- Chi riceve non ne acquista la proprietà, ma la detenzione.

4- FRANCHISING o contratto di affiliazione commerciale: l’impresa produttrice si accorda con un imprenditore locale perché

eserciti in proprio l’attività di distribuzione, ma secondo le direttive dell’impresa produttrice, della quale usa nome e insegna.

5- FACTORING o cessione dei crediti d’impresa: un imprenditore cede ad un altro (detto factor o cessionario) i crediti derivanti

dalla sua attività di impresa (cessione di fatture) dietro il pagamento di una percentuale delle somme da riscuotere. Il factor

deve essere una società o un ente, pubblico o privato, deve avere personalità giuridica, il suo atto costitutivo deve

espressamente prevedere come oggetto l’acquisto di crediti di impresa, deve essere iscritto in un apposito albo presso la Banca

d’Italia. Il factor acquista crediti previa valutazione.

6- RENDITA PERPETUA (1861 e ss.): una parte aliena un bene immobile o cede un capitale, in cambio del diritto di esigere in

perpetuo una prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili; è ammesso il diritto di

riscatto. RENDITA VITALIZIA (1872 e ss.): una parte aliena un bene mobile o immobile, o cede un capitale, in cambio di una

somma di denaro alla morte della persona su cui la rendita è stata costituita; non è ammesso il diritto di riscatto, poiché

priverebbe il contratto della sua funzione previdenziale.

CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE

1- LOCAZIONE (1571 e ss. cod. civ. e legge n. 431/98; vd. pag. 389): una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile

o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.

- Nolo o noleggio è la locazione di cose mobili, mentre nel noleggio in senso tecnico (di nave o aeromobile) il noleggiante

conserva la disponibilità della cosa e s’impegna a farne uso secondo le indicazioni del noleggiatore.

- Obblighi del locatore: 1- consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2- mantenerla in stato da

servire all’uso convenuto; 3- garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

- Obblighi del conduttore: 1- prendere in consegna la cosa; 2- osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene;

3- dare il corrispettivo nei termini convenuti.

- Locazione a tempo determinato (stipulato dalle parti): alla scadenza, la locazione cessa senza necessità di disdetta; ma se,

scaduto il termine, il conduttore è lasciato nella detenzione della cosa locata, il contratto s’intende tacitamente rinnovato.

- Locazione senza determinazione convenzionale: alla scadenza stabilita a norma dell’art. 1574, la locazione cessa solo se,

prima della scadenza, viene comunicata la disdetta, quindi la mancata disdetta vale come rinnovazione tacita del contratto.

- Trent’anni è il limite massimo assoluto della locazione, posto a tutela della libertà dei beni.

2- LEASING o locazione finanziaria: contratto di finanziamento con cui una parte (concedente o finanziatore) concede ad

un’altra (utilizzatore), l’utilizzo di un bene verso il corrispettivo di un canone periodico e per un tempo determinato; al termine del

contratto, l’utilizzatore potrà scegliere se: a- acquistare la proprietà del bene, b- rinnovare il contratto sostituendo il bene, c-

restituire il bene.

- Di norma, le parti coinvolte sono tre (rapporto trilaterale): 1- l’utilizzatore (il cliente), soggetto che sceglie e utilizza il bene, che

può riscattare al termine del contratto, esercitando l’opzione d’acquisto; 2- il concedente o finanziatore (banca o società di

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leasing), soggetto che acquista materialmente il bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento del

suo eventuale riscatto. 3- il fornitore, soggetto che vende il bene, scelto dall’utilizzatore, alla società leasing.

- È un contratto innominato, in quanto non espressamente disciplinato nel codice civile, ma non atipico, sia perché segue

modelli costanti, sia perché trova menzione in qualche testo legislativo.

Leasing operativo (il più simile alla locazione):

a- Ha durata breve, in quanto questo tipo di contratto viene normalmente utilizzato in presenza di beni ad elevata e rapida

obsolescenza tecnologica, dove l’utilizzatore prevede un veloce turn-over (elaboratori elettronici, strumenti di misura, macchine

elettromedicali, ecc.); qualora non venga disdetto, si considera rinnovato tacitamente.

b- E’ strettamente legato al periodo di utilizzo del bene.

c- Il contratto non prevede l’opzione finale d’acquisto.

d- Il canone periodico include tanto la componente finanziaria e di utilizzo del bene, quanto quella relativa ai servizi accessori;

pertanto i servizi vengono a costituire un unicum con la disponibilità del bene nella definizione dell’oggetto del contratto.

Leasing finanziario:

a- Ha durata medio-lunga, stabilita in base alla durata economica e tecnica del bene.

b- E’ essenzialmente finalizzato all’acquisto.

c- L’opzione finale di acquisto è un elemento essenziale.

d- La componente relativa ai servizi accessori è quasi del tutto assente.

Operazione di sale and lease back: un soggetto vende un proprio bene strumentale (mobile o immobile) ad una società di

leasing, la quale lo concede contestualmente in locazione finanziaria all'alienante, che corrisponde per l'utilizzazione del bene

un canone ed ha la facoltà, alla scadenza, di riacquistare la proprietà esercitando l’opzione d’acquisto per il prezzo pattuito.

L’alienante si trova a svolgere contestualmente una doppia funzione: quella di fornitore e di utilizzatore.

- Di norma il primo canone corrisposto dall’utilizzatore è di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato

maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell’utilizzatore:

infatti, nel caso in cui in un determinato momento l’utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il finanziatore si

riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai

costi sostenuti dal finanziatore.

- Il leasing è un contratto reale, ossia si considera concluso, vincolante ed efficace dal momento della consegna del bene al

cliente.

- Non è prescritta alcuna forma particolare per la stesura del contratto di leasing, ma è prassi abituale stabilire i diritti e gli

obblighi delle parti contraenti in forma scritta.

- Il finanziatore è proprietario del bene fino all’eventuale riscatto da parte dell’utilizzatore.

- L’utilizzatore si assume i rischi e le responsabilità per l’uso del bene.

3- AFFITTO (art. 1615 e ss.): contratto di locazione che ha per oggetto il godimento di un bene produttivo mobile o immobile.

- Il contratto d’affitto produce nell’affittuario l’obbligo di curare la gestione della cosa, in conformità della sua destinazione

economica, e il diritto di fare propri i frutti e gli altri proventi della cosa. L’affittuario è sempre un imprenditore, non basta che

paghi il canone, deve esser capace di curare la gestione della cosa.

- Contratti agrari: tradizionalmente erano affitto, mezzadria, colonia parziaria, ecc., poi a partire dal 1964 il legislatore si è

orientato a eliminare ogni tipo di rapporto tra proprietario e imprenditore non proprietario diverso dall’affitto, e oggi l’affitto è

l’unico contratto di nuova stipulazione ammesso in agricoltura (legge n. 203/1982).

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4- COMODATO o prestito d’uso (art. 1803 e ss.): una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne

serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

a- Contratto reale. b- Oggetto è una cosa mobile o immobile che le parti considerano infungibile, ossia non consumabile, il

comodatario deve restituire la stessa cosa, non un’altra uguale. c- Contratto essenzialmente gratuito.

5- MUTUO o prestito di consumo (art. 1813 e ss.): una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

a- Contratto reale. b- Oggetto è una cosa fungibile (quantità di denaro o altro), ossia consumabile e restituibile nella stessa

quantità e qualità. c- Contratto ad efficacia reale, il mutuario acquista la proprietà delle cose date a mutuo con l’obbligo di

restituirle alla scadenza. d- L’obbligo di pagare gli interessi è effetto naturale del mutuo. e- Contratto naturalmente gratuito, ossia le parti decidono se stipularlo a titolo oneroso o gratuito.

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA O DI SERVIZI

1- APPALTO (art. 1655 e ss.): una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,

il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

- L’appaltatore è un imprenditore, è solo chi a- dispone di una organizzazione di mezzi, b-assume a proprio rischio la gestione

dell’attività produttiva.

- Contratto di engineering: una parte assume l’incarico di elaborare un progetto edilizio o industriale (engineering consultivo) o

anche di realizzarlo ‘chiavi in mano’ (engineering commerciale).

- Art. 1676: i dipendenti dell’appaltatore hanno azione diretta contro il committente per le somme loro dovute a titolo di

retribuzione; deroga al principio per cui il contratto ha effetto solo tra le parti.

2- LAVORO AUTONOMO: contratto d’opera (2222) = una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un

servizio, con lavoro prevalentemente proprio (piccolo imprenditore, no imprenditore, no organizzazione di impresa) e senza

vincolo di subordinazione nei confronti del committente; professioni intellettuali (2229) = contratti d’opera che hanno per oggetto

una prestazione intellettuale.

3- TRASPORTO (art. 1678 e ss.): contratto di appalto che ha per oggetto il servizio di trasportare; il vettore si obbliga, verso

corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

- Nel trasporto di persone, trasportare significa far arrivare sani, slavi e senza danni. Sinistri che colpiscono la persona del

viaggiatore, perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé determinano responsabilità da inadempimento. Il

trasportato ha l’onere di provare il titolo (cioè il contratto), il danno e il nesso di causalità, non la colpa del vettore; mentre il

trasporto di cortesia (autostop) è regolato dalle norme sulla responsabilità extracontrattuale, quindi il vettore risponde anche

della colpa più lieve, ma è il trasportato che ha l’onere di provarla.

- Nel trasporto di cose, il mittente stipula con il vettore la consegna delle cose a un destinatario; le parti del contratto sono le

prime due, ma si tratta di un contratto a favore di terzi.

4- MANDATO (art. 1703 e ss.): una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

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- Un rapporto personale, di fiducia tra mandante e mandatario è elemento caratteristico. Può essere con o senza procura, il

mandatario può o non può essere anche rappresentante, avere il potere di compiere gli atti giuridici oltre che per conto, anche

in nome del mandante.

Procura = atto unilaterale costitutivo del potere di rappresentanza e rivolto a terzi, da cui non deriva un obbligo, ma solo un

potere vincolato all’interesse del rappresentato. Procura tacita, perchè può ricavarsi dal comportamento dei soggetti o dalla

situazione di fatto (commesso del negozio, atti quotidiani compiuti dal minore).

- Rappresentanza (legale o volontaria): potere conferito ad un soggetto di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro.

- La forma richiesta per la procura è quella prescritta per l’atto che il rappresentante dovrà compiere.

- Il rappresentato è parte sostanziale del contratto, suo è l’esercizio di autonomia privata, sua deve essere la capacità di agire,

il rappresentante è parte formale, sua deve essere la capacità naturale.

- Ratifica: atto (dichiarazione o spontanea esecuzione) con cui il rappresentato rende efficace il contratto stipulato dal

rappresentante che ha ecceduto i limiti della procura o del tutto privo di procura (falso procuratore).

Commissione (art. 1731 e ss.): mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni in nome del commissionario e per

conto del committente.

Spedizione (art. 1737 e ss.): mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per

conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

5- AGENZIA (art. 1742 e ss.): una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la

conclusione di contratti in una zona determinata.

- L’agente si obbliga a una prestazione di fare, a promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente; il

proponente si obbliga ad una prestazione di dare, ad una provvigione.

- L’agente è un imprenditore, è chi svolge la propria attività in piena autonomia, cioè a- senza subordinazione, b- assumendo il

rischio della organizzazione necessaria.

6- MEDIAZIONE (art. 1754 e ss. ha effetti più come fatto giuridico che come contratto): è mediatore colui che mette in relazione

due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di

dipendenza o di rappresentanza.

- La legge n. 39/1989 impone a tutti i mediatori (esclusi gli agenti di cambio, i mediatori pubblici e quelli marittimi) l’obbligo di

iscrizione in un apposito albo professionale della Camera di Commercio, così il mediatore professionista, prima considerato un

imprenditore, oggi si configura come un professionista intellettuale.

- Broker di assicurazione: particolare mediatore che mette in relazione soggetti interessati alla copertura di rischi con imprese di

assicurazione o riassicurazione. Svolge un’attività più complessa di quella di semplice mediatore, è più un consulente professionista, infatti non si limita a mettere in contatto le parti, ma consiglia e indirizza i suoi clienti nella scelta

dell’assicuratore e nella determinazione delle clausole del contratto.

7- DEPOSITO (art. 1766 e ss.): una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

- E’ un contratto reale, naturalmente gratuito; l’obbligo di custodia e di restituzione implicano che la cosa oggetto del deposito

sia infungibile, di per sé o perché considerata tale.

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8- SEQUESTRO CONVENZIONALE (art. 1798 e ss.): due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose,

rispetto alla quale sia nata tra essi controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la

controversia sarà definita.

CONTRATTI PER LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1- Transazione (art. 1965 e ss.): [1] Le parti, facendosi reciproche cessioni, pongono fine a una lite già incominciata o

prevengono una lite che può sorgere tra loro. [2] Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere

anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

- Requisiti della transazione: capacità di disporre degli interessi sui quali si transige. Effetto preclusivo: conclusa la transazione,

le parti non possono riaprire la controversia davanti al giudice (no per errore di diritto, sì per errore di fatto). Forma richiesta per

la validità: nessuna in particolare (forma scritta, se riguarda la proprietà o diritti reali su beni immobili). Forma richiesta per la

prova: forma scritta.

2- Compromesso: accordo con cui le parti di una controversia si obbligano a far decidere da arbitri la lite tra loro insorta.

- Clausola compromissoria: clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono a priori di far decidere da arbitri le eventuali

controversie che potrebbero insorgere tra loro.

3- Cessione dei beni ai creditori (art. 1977 e ss.): il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune

sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

FONTI NON CONTRATTUALI DI OBBLIGAZIONE

ATTI E FATTI DIVERSI DAL CONTRATTO

1- Promesse unilaterali (art. 1987 e ss.): fonti tipiche di obbligazione, ossia che non producono effetti fuori dei casi ammessi

dalla legge, che non ammettono la libertà di inventare atti diversi dai tipi previsti dalla legge.

- Promessa di pagamento e ricognizione del debito: ha l’effetto di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di

provare il titolo del diritto di credito.

- Promessa al pubblico: dichiarazione unilaterale rivolta al pubblico con cui una persona promette una prestazione a favore di

chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione; soggetto è vincolato dal momento in cui rende

pubblica la promessa; può revocare la promessa prima della scadenza del termine fissato, purché la revoca sia resa pubblica

nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

2- Gestione di affari (art. 2028 e ss.): chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è

tenuto a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

3- Pagamento dell’indebito (art. 2033 e ss.): chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla. Indebito

oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Indebito soggettivo: chi ha pagato

un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato.

4- Arricchimento ingiustificato (art. 2041 e ss.): chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto a

indennizzare quest’ultima della diminuzione patrimoniale, nei limiti dell’arricchimento.

Page 49: Dispense Studenti Bocconi - Diritto Privato

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I TITOLI DI CREDITO

Nel ‘300, un mercante di Prato, un tal Marco Datini inventò i titoli di credito, consentendogli di circolare con la stessa facilità,

rapidità e certezza di un bene mobile. Le principali caratteristiche sono:

1- Incorporazione: il diritto di credito è incorporato nel titolo, nel documento che rappresenta il credito stesso.

- In quanto beni mobili, anche alla circolazione dei titoli di credito si applica il principio del ‘possesso vale titolo’ (artt. 1153 e

1994), quindi chi acquista il possesso di un titolo di credito, in buona fede e nel rispetto delle norme che ne disciplinano la

circolazione, acquista la titolarità del diritto, anche se il suo dante causa non ne era il vero titolare; quindi in breve, il possesso

del titolo di credito conferisce la legittimazione all’esercizio del diritto di credito in esso incorporato. Ecco perché il debitore,

all’atto del pagamento, deve pretendere la restituzione del titolo, per evitare il rischio di dover pagare una seconda volta.

2- Letteralità: ciò che risulta dal titolo è tutto ciò che si può legittimamente pretendere. Si distinguono titoli a letteralità completa

(cambiale) e a letteralità incompleta (azioni di società), che pur riportando gli elementi più importanti, richiamano in modo diretto

o indiretto altri documenti.

3- Autonomia: chi acquista un titolo di credito acquista a titolo originario, quindi ogni volta che il titolo viene trasferito,

l’acquirente diviene titolare di un diritto caratterizzato dalla autonomia rispetto ai diritti di tutti i suoi predecessori.

Titoli astratti (es. cambiale, assegno): non fanno alcun riferimento alla causa che ha generato l’obbligazione, pertanto il

rapporto sottostante, quello che ha dato origine al titolo di credito, non può in alcun modo influenzare il contenuto del diritto di

credito incorporato nel titolo.

Titoli causali (es. polizza di carico): fanno riferimento alla causa dell’emissione del titolo, pertanto le eccezioni relative al

negozio che ha dato origine al titoli di credito sono opponibili a tutti i successivi acquirenti del titolo stesso.

TITOLI AL PORTATORE: si trasferiscono con la semplice consegna del titolo; il possessore del titolo è legittimato

all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo stesso.

TITOLI ALL’ORDINE (es. cambiale, assegno bancario): si trasferiscono con la consegna del titolo accompagnata dalla girata; il possessore del titolo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.

- Girata: firma apposta dal girante sul retro del titolo di credito con la quale autorizza il pagamento a favore di terzi.

- Girata piena: ordine (scritto sul retro del titolo e sottoscritto dallo stesso girante) con cui il girante (soggetto che trasferisce il

titolo) indica al debitore di effettuare la prestazione a favore di un giratario (soggetto a cui è trasferito il titolo); il titolare originario

ha firmato la prima girata e ogni girata successiva è stata firmata dalla persona che nella girata precedente figurava come

giratario.

- Girata in bianco: apposizione della firma del girante senza indicazione del giratario.

- Girata per incasso: legittima il giratario ad incassare in nome e per conto del girante.

- Girata a titolo di pegno: legittima il giratario ad esercitare il diritto contenuto nel titolo, ma non a girare a sua volta il titolo

stesso.

TITOLI NOMINATIVI: si trasferiscono con la consegna del titolo e con la doppia annotazione (sul titolo e sul registro

dell’emittente) oppure con il rilascio di un nuovo titolo da parte dell’emittente; il possessore del titolo è legittimato all’esercizio

del diritto in esso menzionato per effetto della doppia intestazione a suo favore (nel titolo e nel registro dell’emittente).

Titoli di credito in senso stretto (cambiale, assegno, titoli del debito pubblico, obbligazioni emesse dalle società):

incorporano il diritto alla prestazione di una somma di denaro.

Titoli di credito in senso ampio: a- Titoli rappresentativi di merci: fede di deposito, incorpora il diritto alla consegna delle

merci depositate presso i magazzini; polizza di carico, lettera di vettura, ricevuta di carico, incorporano il diritto alla consegna

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delle merci oggetto del trasporto. b- Titoli di partecipazione (es. azioni di società): attribuiscono diritti e poteri di diversa natura,

conferendo al titolare un vero e proprio status giuridico.

- Titoli pubblici, ossia emessi dallo Stato o dal altri enti pubblici (BPT, CCT). Titoli privati, ossia emessi da soggetti privati

(cambiale, assegno, azioni di società).

- Titoli singoli o individuali, ossia emessi separatamente e che si differenziano tra loro (cambiale, assegno). Titoli di massa,

emessi in serie e che hanno identico contenuto (azioni o obbligazioni di società, titoli del debito pubblico).

Eccezioni opponibili dal debitore al possessore di un titolo di credito: reali o assolute (forma, contesto letterale, falsità

della firma, difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, mancanza delle condizioni necessarie per

l’esercizio del diritto) e personali o relative (circa i rapporti tra debitore e possessore).

Ammortamento (2016): procedura con cui il titolo smarrito, sottratto o distrutto viene privato della sua efficacia e in capo

all’ex possessore viene ricostituita la legittimazione ad esigere la prestazione del debitore.

E’ possibile emettere titoli atipici, che non corrispondono a nessuna delle figure espressamente previste e disciplinate dal

legislatore; un limite è posto all’emissione di titoli al portatore che prevedano il pagamento di una somma di denaro, la quale

deve essere espressamente prevista per legge.

Nei documenti di legittimazione e nei titoli impropri non si verifica l’incorporazione del diritto nel documento; i primi sono

documenti che servono ad identificare il soggetto che ha diritto ad un determinata prestazione (biglietto del cinema, del teatro o

del treno, scontrino del parcheggio o del guardaroba); i secondi sono documenti che servono a rendere più spedita la

circolazione del diritto in quanto non richiedono le formalità della cessione del credito, tuttavia producono semplice cessione,

non acquisto a titolo originario (vaglia postale, polizza di assicurazione al portatore o all’ordine).

CAMBIALE TRATTA: un soggetto (traente) ordina ad un altro soggetto (trattario) di pagare ad un terzo soggetto (prenditore)

una determinata somma di denaro; rapporto di provvista tra traente e trattario, rapporto di valuta tra traente e prenditore.

VAGLIA CAMBIARIO o PAGHERÒ CAMBIARIO: soggetto (emittente) promette di pagare una somma di denaro al

prenditore o al soggetto al quale sia stato trasferito il titolo di credito.

Caratteristiche: a- incorporazione; b- letteralità completa; c- autonomia; d- astrattezza; e- è un titolo all’ordine; f- è un titolo

esecutivo (in caso di inadempimento del debitore, il possessore può direttamente promuovere nei suoi confronti una proceduta

esecutiva); g- è un titolo formale (deve essere redatto osservando tutti i requisiti essenziali prescritti dalla legge cambiaria).

- La cambiale viene generalmente formata utilizzando un apposito modulo messo in vendita dallo Stato il cui prezzo comprende

anche l’imposta di bollo; l’uso di questi moduli non è obbligatorio, si può formare una cambiale anche con un semplice foglio di

carta, avendo però l’accortezza di assolvere gli obblighi di natura fiscale, altrimenti la cambiale è valida, ma non ha efficacia di

titolo esecutivo. Deve essere redatta per iscritto e contenere, al momento in cui viene presentata per il pagamento, determinati

requisiti formali (vd. pag. 442).

- Cambiale in bianco: documento contenete solo la denominazione di cambiale e la sottoscrizione del traente o dell’emittente.

- La scadenza può essere: a giorno fisso (1 marzo 2007); a certo tempo data (due mesi dalla data di emissione); a vista (in

ogni momento); a certo tempo vista (due mesi dalla data di presentazione del titolo).

- Il trattario per essere considerato obbligato nei confronti del prenditore deve esprimere la sua accettazione, che deve essere

riportata sul titolo (con formule come ‘accettato’ o ‘visto’) e incondizionata.

Avvallo = garanzia personale apposta dal soggetto garante (avvallante) sulla cambiale o sull’assegno, contiene il nome del

soggetto garantito (avvallato) che può essere un qualsiasi obbligato cambiario.

ASSEGNO = titolo di credito che contiene un ordine o una promessa di pagamento; è un mezzo di pagamento, mentre la

cambiale è uno strumento di credito.

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- Assegno bancario: il sottoscrittore (traente) ordina ad una banca (trattario) di pagare una certa somma a favore di un

determinato soggetto; può essere emesso al portatore o all’ordine.

- Tra il traente e la banca deve sussistere un rapporto di provvista preesiste all’emissione dell’assegno, altrimenti l’assegno è

a vuoto, il che non significa che è invalido, ma che la banca può rifiutarne il pagamento.

- L’assegno bancario è, per sua natura, pagabile a vista; tuttavia è diffusa, la non legittima prassi di emettere assegni

postdatati, così facendo l’assegno da mezzo di pagamento diviene strumento di credito analogo alla cambiale.

- Assegno non trasferibile: può essere pagato solo al prenditore o accreditato sul suo conto corrente.

- Assegno sbarrato (due barre parallele apposte sulla faccia anteriore del titolo): può essere pagato solo ad un banchiere o ad

un cliente della banca trattaria.

- Assegno da accreditare: non può essere pagato in contanti, ma solo tramite accredito sul conto corrente.

- Assegno circolare: promessa incondizionata di una banca di pagare a vista una determinata somma.

RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO (o responsabilità extracontrattuale o responsabilità civile o illecito civile o responsabilità aquiliana)

- Art. 2043: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto

a risarcire il danno.

Artt. 1218 e 1453. Responsabilità contrattuale: soggetto è responsabile, è obbligato a risarcire il danno perché non ha

adempiuto un contratto stipulato fra le parti.

Art. 2043. Responsabilità extracontrattuale: l’obbligazione di risarcire il danno non deriva dalla violazione di un contratto

preesistente fra le parti.

- L’autore del fatto illecito è obbligato a risarcire il danno per equivalente (pagamento della somma equivalente all’entità del

danno cagionato) o in forma specifica (ripristino a sue spese della situazione anteriore alla commissione del fatto illecito).

- Fatti contemporaneamente fonte di responsabilità civile e penale: omicidio, lesioni personali, rapina, sequestro,

danneggiamento doloso, furto, truffa, ecc.

- Fatti fonte di responsabilità civile, ma non penale: danneggiamento colposo di un bene, lesione del nome o dell’immagine,

concorrenza sleale, costruzione di opera senza rispettare le distanze, ecc.

- Gli illeciti penali sono tipici, mentre quelli civili sono atipici.

Elementi dell’illecito: oggettivi: fatto, danno ingiusto, nesso di causalità; soggettivi (perché attengono allo stato soggettivo-

psicologico del soggetto agente): imputabilità, colpevolezza.

A- Il fatto commesso: 1- Illecito commissivo, ossia comportamento positivo, consistente in un’azione. 2- Illecito omissivo, ossia

comportamento negativo, consistente nel non compiere un’azione diretta ad impedire un danno (non prestare soccorso a ferito,

bagnino che non aiuta nuotatore in difficoltà, medicina messa in commercio senza indicazioni, ecc.). L’omissione che provoca il

danno è fatto illecito, solo se il soggetto rimasto inerte aveva un obbligo per legge di impedire l’evento dannoso.

1- Lesione dei diritti della personalità altrui: a- Lesione dell’integrità fisica altrui (lesioni personali, percosse, violenza,

sequestro e anche altri casi meno eclatanti). b- Lesione dell’integrità morale altrui (diffamazione, ingiuria, violazione della

privacy, uso indebito di nome, di immagine altrui, ecc.).

- Sono risarcibili: 1- Danno biologico (alla salute) = lesione dell’integrità fisica accertata da un punto di vista medico-legale,

espressa in punti di invalidità in base a delle tabelle compilate secondo i criteri della medicina legale. 2- Danno morale =

turbamento d’animo, angoscia, dolore psicologico conseguente alla lesione dell’integrità fisica subita, liquidato in via equitativa

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da 1/3 a 1/2 del danno biologico; danno transitorio destinato a lenirsi. 3- Danno patrimoniale = danno emergente (spese

mediche) e da lucro cessante. Questa tripartizione vale soprattutto per la lesione dell’integrità fisica.

- Sulla base dell’art. 2059, il danno morale è risarcibile solo nei casi in cui l’illecito civile costituisce contemporaneamente

anche illecito penale (lesioni personali, diffamazione, ingiuria: costituiscono reato. Abuso del nome e dell’immagine altrui,

danneggiamento colposo di un bene, violazione delle distanze: non costituiscono reato).

- Nel caso in cui il fatto illecito provochi la morte di un soggetto non si pone una questione di risarcimento del danno alla vittima

dell’illecito (con la morte si perde la capacità giuridica). I prossimi congiunti del defunto possono chiedere, a titolo personale, il

risarcimento del danno morale e del danno patrimoniale (perdita della fonte del mantenimento economico).

- Anche le persone giuridiche possono chiedere risarcimento per la lesione dei diritti della personalità (lesione del diritto al nome

o della reputazione): danno morale (di tutti i componenti dell’associazione o della fondazione) e danno patrimoniale.

2- Lesione dei diritti reali altrui: a- Lesione del diritto di proprietà altrui: danneggiamento o distruzione di beni mobili,

occupazione abusiva, violazione delle distanze, opera o scavi che causano danni al fondo confinante, atto emulativo,

immissione intollerabile. Sono risarcibili: danno patrimoniale, anche in forma specifica, e danno morale, se il fatto illecito

costituisce reato (danneggiamento doloso di un bene). b- Lesione di diritti reali altrui diversi dalla proprietà: violazione di

servitù di passaggio, ecc.

3- Lesione del diritto di credito ad opera di persona diversa dal debitore (altrimenti inadempimento, responsabilità contrattuale):

il danno è ingiusto quando un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, impedisce al debitore di adempiere e indirettamente

pregiudica un diritto del creditore.

- Caso Meroni: primo caso (1971) in cui la Cassazione ha ravvisato un danno ingiusto per lesione, da parte di un terzo, di un

diritto di credito. Contratto tra la Società Torino Calcio e calciatore Meroni, quindi Torino Calcio è titolare di un diritto di credito,

del diritto di ricevere la prestazione sportiva del calciatore Meroni, in cambio di corrispettivo. Un automobilista investe il

calciatore Meroni, provocandone la morte: oltre al risarcimento ai familiari dell’ucciso, anche risarcimento del danno provocato

al Torino calcio, che perde il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Meroni.

- Un soggetto provoca lesioni personali al dipendente di un’impresa, con conseguente periodo di invalidità temporanea dello

stesso dipendente; il datore di lavoro perde temporaneamente il diritto a ricevere la prestazione del dipendente, ciò nonostante

deve pagare la retribuzione, ma ha diritto al rimborso nei confronti dell’autore del fatto illecito. (Es: Tizio, automobilista, investe

Caio, lavoratore subordinato, con la conseguenza che per 6 mesi Caio è ricoverato in ospedale; il datore di lavoro continua a

pagare lo stipendio a Caio, ma può chiedere il rimborso a Tizio).

B- Il danno ingiusto: perché sussista responsabilità civile, non basta il danno, la lesione generica di un interesse altrui, ma

occorre il danno ingiusto, la lesione di un interesse altrui protetto dalla legge.

- Il danno non è ingiusto quando, nonostante la lesione del diritto altrui, sussistono cause di giustificazione espressamente

previste dalla legge, ossia particolari situazioni previste dalla legge in cui un soggetto non è responsabile, pur se ha leso con

dolo o colpa un diritto altrui.

1- Legittima difesa (art. 2044 cod. civ. e art. 52 cod. pen.): non è responsabile chi ha provocato il danno per la necessità di

salvare un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata

all’offesa. Unico caso in cui lo Stato ammette che il cittadino possa farsi giustizia da sé, in cui lo Stato ammette l’autotutela.

- E’ invocabile: a- sia se il danno è stato provocato a difesa della persona sia a difesa dei beni; b- solo per difendersi da una

aggressione in atto (se l’aggressione s’è esaurita, la vittima può ricorrere all’Autorità, al giudice).

2- Stato di necessità: non è responsabile chi ha provocato il danno per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, salvo che la situazione di pericolo sia stata da lui determinata.

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- E’ invocabile: a- solo se il pericolo riguarda la persona, non i beni (ratio: comportamento dettato dall’istinto di sopravvivenza,

non si può umanamente pretendere un comportamento diverso da quello che ha provocato il danno); b- anche se il soggetto

provoca il danno non in reazione ad un’offesa ingiusta.

- Se il pericolo è stato causato volontariamente o per colpa, posto che si è causato un danno ad innocente, il giudice può

stabilire che il danneggiante paghi un’equa indennità (mai risarcimento integrale) al danneggiato.

3- Adempimento di un dovere: poliziotto che ferisce volontariamente rapinatore.

C- Il nesso di causalità fra il fatto commesso e il danno (2043): un soggetto è responsabile civilmente se con il suo

comportamento ha cagionato il danno, ossia comportamento-causa o danno-conseguenza.

- Un certo comportamento può dirsi causa di un danno se: 1- senza quel comportamento il danno non si sarebbe verificato

(condicio sine qua non, condizione necessaria, ma non sufficiente; condizione di tipo positivo); 2- non sono sopravvenute cause

straordinarie ed eccezionali, sufficienti da sole a determinare il danno (art. 41 cod. pen.; condizione di tipo negativo).

- Cassazione, 30/10/1990, n. 11324: Tizio colpisce con un pugno Caio e lo fa cadere sulla sede stradale, Caio muore per il

sopraggiungere di un’automobile che lo investe. Tizio è stato ritenuto responsabile.

- Un comportamento è considerato causa del danno se può affermarsi, sulla base della comune esperienza, che il danno ne è

conseguenza normale e ordinaria. Teoria della causalità adeguata: occorre accertare se quel dato comportamento, in astratto, è

adeguato, cioè idoneo, secondo quello che normalmente accade, a produrre quel determinato danno. Teoria della probabilità

statistica: occorre accertare se è statisticamente probabile che quel comportamento crei quella circostanza dannosa.

Concorso di responsabilità (art. 2055): se un soggetto ha concorso con altre persone a provocare il danno, è comunque

tenuto a risarcire in solido con gli altri l’intero danno nei confronti del danneggiato, che può scegliere contro chi agire;

ciascun soggetto può esperire un’azione di regresso verso gli altri, può farsi rimborsare dagli altri.

- Nei rapporti interni fra le singole persone, le singole colpe si presumono uguali, è onere dell’interessato provare una diversa

gravità della sua colpa.

- La responsabilità solidale sussiste sia in caso di concorso di più persone nell’unica azione dannosa, sia in caso di concorso di

più persone in azioni distinte ed autonome (anche sotto il profilo temporale), purché ciascuna abbia contribuito al danno.

D- Requisito della imputabilità (artt. 2046 cod. civ. e 85 cod. pen.): soggetto risponde del fatto dannoso solo se al momento in

cui l’ha commesso era capace di intendere e di volere. L’incapace naturale non può essere punito per definizione, non ha

infatti capacità di scelta fra diverse modalità di condotta, quindi non può sussistere colpa.

- Incapacità di intendere e volere può dipendere dall’età o da alterazione temporanea o permanente di facoltà mentali. Ai fini

dell’esclusione di responsabilità rileva l’incapacità naturale, di fatto, mentre l’incapacità legale rileva ai fini dell’annullabilità del

contratto. Nel caso di responsabilità penale, i minori di 14 anni non sono imputabili, nel caso di responsabilità civile, il giudice

deve valutare in relazione al caso concreto.

- La responsabilità non è esclusa se l’incapacità derivi da colpa (art. 2046; ubriachezza, ingestione di stupefacenti).

- Se il danno è cagionato da incapace naturale, si considera responsabile chi è tenuto alla sorveglianza del soggetto (art.

2047; minore-genitore o soggetto in quel momento tenuto alla sorveglianza, quindi anche insegnante o badante; maggiorenne-

infermiere o parente convivente).

- Se il sorvegliante dimostra di non avere potuto impedire il fatto, se il sorvegliante non c’è, se il sorvegliante c’è, ma è

nullatenente, il giudice, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno ad un’equa indennità.

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E- La colpevolezza in stato di capacità naturale è elemento necessario e sufficiente per esser considerati responsabili degli

illeciti commessi. L’ordinamento rimprovera al soggetto di non aver adottato una condotta diversa da quella che ha provocato il

danno.

- Dolo (cod. pen.) = l’evento dannoso è voluto, è previsto e programmato come conseguenza della propria azione.

- Colpa (art. 43 cod. pen.): l’evento dannoso non è voluto, ma è provocato per negligenza, imprudenza, imperizia (colpe

generiche) o inosservanza di leggi o regolamenti (colpa specifica).

- Colpa generica: violazione di regole non scritte di precauzione e attenzione ricavate dall’esperienza della vita sociale.

- Colpa specifica: violazione di regole di prudenza e attenzione appositamente scritte in leggi o regolamenti.

- Imperizia: violazione di regole di prudenza, di attenzione di una data professione.

- La colpa è esclusa dal caso fortuito, ossia dal caso imprevedibile ed inevitabile che impedisce al soggetto di attuare una

condotta diversa da quella che ha provocato il danno.

- Ai fini della responsabilità civile, a differenza della responsabilità penale, è irrilevante che il fatto sia commesso con dolo o

colpa, rileva solo risarcire il danno equivalente al valore della cosa distrutta; la colpa è elemento necessario e sufficiente.

Criteri di attribuzione della responsabilità civile: a- Criterio per cui si risponde dei danni provocati dal proprio comportamento

doloso o colposo. b- criterio oggettivo: la colpa è irrilevante.

1- Datore di lavoro; non si libera da responsabilità neppure provando di avere usato ogni cura nel dirigere e sorvegliare l’attività

dei dipendenti.

2- Chi esercita attività pericolosa; salvo provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

3- Custode o detentore di cosa; salvo provi caso fortuito.

4- Proprietario o detentore di animale; sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo provi caso

fortuito.

5- Proprietario di edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo provi che questa non è

dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

6- Il conducente di veicolo (2054), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il proprietario del veicolo è

responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

7- Il venditore è responsabile per i vizi della cosa venduta, salvo provi di averli ignorati senza colpa.

Responsabilità per fatto altrui (o responsabilità indiretta): datore di lavoro-danni provocati dai dipendenti; proprietario di un

veicolo-danni provocati dal conducente; genitori e tutori-danni provocati da incapace legale; soggetto tenuto alla sorveglianza-

danni provocati da incapace naturale. Sono in tutti i casi responsabili, salvo dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.

IMPRENDITORE, IMPRESA e AZIENDA

E’ imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni o servizi; da cui si ricava che l’impresa è l’attività esercitata dall’imprenditore. (2082)

- Attività = serie di atti coordinati e diretti allo stesso scopo; esercitare una singola operazione economica non basta ad essere

imprenditori.

- Economica = diretta a produrre nuova ricchezza sul mercato e per il mercato; all’imprenditore si chiede di raggiungere almeno

il pareggio economico. Lo scopo di lucro non è elemento essenziale dell’impresa, esistono imprese profit e no profit.

- Professionalmente = l’attività economica deve avere natura stabile, durevole nel tempo.

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- Organizzata = cfr. art. 2555, l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; quindi

non ci può essere impresa senza azienda e l’organizzazione di cui parla l’art. 2082 è l’organizzazione dei beni dell’azienda.

- Produzione o scambio di beni o servizi: non è imprenditore chi svolge attività di puro godimento di beni (proprietario

immobiliare che ricava reddito dalla locazione dei suoi beni) e chi si limita a produrre beni solo per sé (imprenditore per conto

proprio).

Imprenditore è agricolo (2135): colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali o

attività connesse.

Imprenditore commerciale (2195): colui che esercita attività 1- industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; 2-

intermediaria nella circolazione dei beni; 3- di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4- bancaria o assicurativa; 5- ausiliaria

delle precedenti (attività del mediatore, dell’agente, delle agenzie di pubblicità, delle agenzie di P.R. o più in generare le attività

di un imprenditore a vantaggio di un altro imprenditore).

- Solo le imprese commerciali sono soggette all’obbligo di tenere delle scritture contabili e alle procedure concorsuali.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. (2083)

- Il codice civile detta una disciplina particolare per il piccolo imprenditore, il quale, anche se esercita attività commerciale: a- è

soggetto all’obbligo di iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese (insieme alle imprese agricole e alle società

semplici); b- non è soggetto all’obbligo di tenuta delle scritture contabili; c- in caso di insolvenza, non può essere sottoposto alle

procedure concorsuali.

L’impresa è familiare (230) se i familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°) di un imprenditore prestano

continuativamente e di fatto (senza aver stipulato con lui alcun contratto) la loro attività lavorativa nell’ambito della sua

impresa.

- Segni distintivi dell’azienda: marchio (segno apposto sui prodotti o i servizi offerti dall’azienda), ditta (nome sotto il quale

opera l’imprenditore), insegna (segno che contraddistingue i locali dell’azienda).

- Il diritto all’uso esclusivo di un determinato marchio si acquista con la registrazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

- Preuso: chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri

ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

DIRITTO D’AUTORE sulle opere dell’ingegno (2575 e ss.): 1- Diritto morale esclusivo alla paternità dell’opera, a vedersi

riconosciuto come autore; è un diritto personalissimo, quindi imprescrittibile, inalienabile e irrinunciabile; comprende il diritto di inedito, cioè di vietare la pubblicazione dell’opera, e il diritto di ritirare l’opera del commercio per gravi ragioni morali. 2-

Diritto patrimoniale esclusivo a pubblicare l’opera e ad utilizzarla economicamente; è un diritto commerciabile, ha la durata di 70

anni dalla morte dell’autore.

DIRITTO DI BREVETTO sulle invenzioni industriali (2584 e ss.): diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne; ha la

durata di 20 anni, ma si perde con il non uso per 3 anni.

Licenza = concessione, ad opera del titolare del brevetto, a sfruttare economicamente l’opera, dietro pagamento di un

corrispettivo.

- Antitrust = autorità garante della concorrenza e del mercato (vd. legge n 287/1990 e art. 2595 e ss.)

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SOCIETA’

Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi, per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo

di dividerne gli utili (2247).

- Conferire beni = separare dal proprio patrimonio e trasferirne la titolarità alla società.

- Servizi = attività lavorativa che il socio svolge a favore della società.

- Esercizio in comune = tutti i soci possono partecipare alla gestione dell’impresa sociale, secondo le regole del tipo di società

prescelto; la società esercita impresa collettiva.

- Utili = lo scopo di lucro è elemento essenziale della società; la distingue dalle associazioni e dalle fondazioni, enti che

esercitano impresa collettiva senza scopo di lucro.

Società e comunione sono due istituti diversi, sebbene in entrambe siano presenti una pluralità di persone e un patrimonio

comune; la comunione a- ha scopo di godimento, non di lucro, b- non è un’organizzazione autonoma rispetto ai suoi

partecipanti.

Il sistema legislativo delle società è chiuso, non si possono stipulare contratti atipici di società; ratio: esigenza di certezza

nei rapporti con i terzi, soprattutto alla luce della rischiosità dell’attività che le società svolgono sul mercato e per il mercato.

- Le società commerciali, cioè quelle che esercitano impresa commerciale, possono essere validamente costituite soltanto

scegliendo tra i 5 seguenti tipi di società: in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a

responsabilità limitata.

- Società occulta: quando un imprenditore si accorda nascostamente con altri soggetti per dividersi il rischio imprenditoriale.

- Patto leonino: è nullo il patto col quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Associazione in partecipazione (2549): contratto di scambio con cui l’associante (l’imprenditore) attribuisce all’associato (il

risparmiatore) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (denaro, lavoro, speciali competenze manageriali). E’ una forma di collaborazione nell’esercizio di un’attività

economica che non rientra nello schema della società.

Joint venture o associazione temporanea di imprese: contratto atipico di collaborazione con cui due o più imprenditori si

accordano per realizzare, ciascuno coi propri mezzi, un’opera (normalmente di grandi dimensioni o particolarmente

complessa), che esige l’integrazione di diverse competenze ed economie, senza dar vita ad una società.

SOCIETA’ DI PERSONE

a- Di regola, ogni socio è amministratore e rappresentante della società, ossia ha il potere di gestire l’impresa e il potere di

rappresentare la società sul mercato.

b- Ogni socio amministratore ha responsabilità personale illimitata.

c- Le quote si trasferiscono solo con il consenso degli altri soci e, in caso di morte di un socio, il rapporto sociale non continua

automaticamente con l’erede.

SOCIETÀ SEMPLICE (2251 e ss) = società di persone idonea solo all’esercizio di impresa non commerciale, quindi di

attività agricola o professionale.

- Semplice = il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; quindi può essere

concluso anche oralmente, persino tacitamente, ma se un socio conferisce un bene immobile, allora è richiesta la forma scritta.

- Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci.

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- Non è soggetto alla pubblicità legale, è prevista solo una forma di pubblicità-notizia attraverso l’iscrizione nella sezione

speciale del Registro delle Imprese.

RAPPORTI FRA I SOCI

- Un rapporto di fiducia è dato per presupposto.

- Di regola, amministrazione disgiuntiva: ciascun socio può amministrare la società, prendere decisioni circa le operazioni

sociali in piena autonomia, senza neppure il bisogno di consultare gli altri. Ciascun socio ha diritto di opporsi all’operazione

che l’altro voglia compiere, prima che venga compiuta. La maggioranza dei soci, calcolata in proporzione della partecipazione

agli utili, decide sull’opposizione.

- Amministrazione congiuntiva: tutti o la maggioranza dei soci amministrano congiuntamente la società, è necessario il

consenso di tutti o della maggioranza dei soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

RAPPORTI CON I TERZI

- La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Di solito tutti i soci

sono contemporaneamente amministratori e rappresentanti; tuttavia il contratto di società può anche conferire la

rappresentanza solo ad alcuni soci o ad uno solo di essi.

- Responsabilità per le obbligazioni sociali (2267): i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidamente i soci che hanno agito in nome e per conto della

società e, salvo patto contrario, gli altri soci; quindi se il patrimonio della società non è sufficiente, i soci rispondono

personalmente, ossia col proprio patrimonio personale, e solidamente, ossia il creditore può chiedere l’intero ammontare del

debito a un singolo socio, salva poi l’azione di regresso nei confronti degli altri soci.

- Anche la società semplice è dotata di una certa autonomia patrimoniale: 1- E’ possibile stipulare patti che esonerino uno o

più soci dalla responsabilità illimitata (questi non devono agire in nome della società e il patto deve essere portato a

conoscenza dei terzi con mezzi idonei). 2- Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

- Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore; se gli altri beni

sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, può chiedere la liquidazione della quota.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ: 1- decorso del termine di durata; 2- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta

impossibilità di conseguirlo; 3- volontà di tutti i soci; 4- venir meno della pluralità dei soci; 5- cause previste dal contratto sociale.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO (del rapporto di partecipazione):

1- Morte: gli altri hanno l’obbligo di liquidare la quota del socio defunto agli eredi.

2- Recesso: a- Se la società è costituita a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, il recesso è ammesso

incondizionatamente (salvo preavviso di almeno 3 mesi). b- Negli altri casi il recesso è ammesso solo per giusta causa.

3- Esclusione: a- Automatica o di diritto: fallimento personale del socio, liquidazione della sua quota richiesta ed ottenuta da un

suo creditore personale. b- Decisa dagli altri soci: gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importa

l’interdizione dai pubblici uffici.

- In tutti i casi in cui un socio esce dalla società, il socio medesimo o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota,

cioè ad una somma di denaro che rappresenti il valore della partecipazione sociale al momento dello scioglimento.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO o s.n.c. (2291 e ss.): società di persone che può esercitare sia attività economica

commerciale sia non commerciale.

- In nome collettivo = agisce sotto una ragione sociale, ossia una determinata denominazione indicante il nome (prenome e

cognome) di uno o più soci e il tipo di rapporto sociale (es: Giulia Sassaroli s.n.c, Giulia Sassaroli e soci, Giulia sassaroli e c.).

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- Regolare = iscritta nel Registro delle Imprese attraverso il deposito dell’atto costitutivo della società (stipulato per atto pubblico

o scrittura privata autenticata) presso il relativo ufficio nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Irregolare: non iscritta

nel Registro delle Imprese, i rapporti coi terzi sono interamente regolati dalle norme relative alla società semplice.

- Tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e ogni patto contrario non ha effetto nei

confronti dei terzi. - I soci godono automaticamente del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, infatti i creditori devono

prima far valere i loro diritti sul patrimonio della società.

- Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota.

- Oltre alle cause di scioglimento previste per la società semplice, la s.n.c che esercita impresa commerciale si scioglie in caso

di dichiarazione di fallimento, il rapporto di partecipazione si scioglie se il socio ha esercitato attività concorrente con quella della

s.n.c.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE o s.a.s. (2313 e ss.): società di persone che può esercitare sia attività

commerciale sia non commerciale. Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:

- Soci accomandanti (socius pecuniae): a- rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita; b- hanno

divieto di immistione, ossia di ingerirsi nell’amministrazione della società, pena la perdita della responsabilità limitata; c- hanno

poteri di controllo sull’amministrazione (diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto economico, diritto alla

consultazione dei libri e degli altri documenti della società).

- Soci accomandatari (socius mercator): a- rispondono per le obbligazioni sociali in solido e illimitatamente; b- hanno poteri di

amministrazione (stessa posizione del socio di società in nome collettivo).

- La ragione sociale deve essere costituta dal nome di almeno uno dei soci accomandatari e dall’indicazione di s.a.s.

- Oltre alle cause di scioglimento previste per la s.n.c., la s.a.s. si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci

accomandatari.

- E’ soggetta all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, e fintanto che non è iscritta, ai rapporti tra la società e i terzi si

applicano le norme relative società semplice.

SOCIETA’ DI CAPITALI

a- Il socio è socius pecuniae, non ha poteri di amministrazione (anzi frequentemente le società sono amministrate da non soci,

da tecnici, da managers competenti).

b- I soci rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita.

c- Le quote si trasferiscono liberamente e, in caso di morte del socio, l’erede subentra automaticamente nel rapporto sociale.

SOCIETÀ PER AZIONI o s.p.a. (2325 e ss.): società di capitali i cui capisaldi sono l’autonomia patrimoniale perfetta (2325)

e la partecipazione sociale rappresentata da azioni (2346).

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE s.p.a.

- La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di s.p.a.

- Il capitale sociale non deve essere inferiore a 120.000 euro.

- L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare dati anagrafici dei soci, numero di azioni ad essi

assegnate, sede della società, oggetto sociale, ammontare del capitale, ecc.; inoltre all’atto costitutivo deve essere allegato lo

statuto contenente le norme relative al funzionamento della società.

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- Deve iscriversi nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio, solo così la società acquista la personalità

giuridica (2331), ossia si configura come un soggetto diverso dai soci, che risponde delle obbligazioni sociali con il suo

patrimonio.

- Può essere società unipersonale, cioè costituita con atto unilaterale da un solo socio (deroga al principio all’art. 2740 per cui

ciascun soggetto risponde dei suoi debiti con l’intero patrimonio).

AZIONI

- Sono titoli di credito di partecipazione che a- incorporano lo status di socio, quindi i relativi diritti e doveri; b- sono

trasferibili secondo le disposizioni circa la circolazione dei titoli di credito nominativi (eccezione: le azioni di risparmio possono

essere al portatore); c- possono essere quotate in borsa.

- Il valore nominale di ciascuna corrisponde ad una frazione del capitale sociale.

- Devono essere di uguale valore e, di regola, conferiscono ai loro possessori uguali diritti; tuttavia con lo statuto si possono

creare categorie di azioni fornite di diritti diversi:

a- Azioni privilegiate: danno un diritto di preferenza e priorità nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale al momento

dello scioglimento della società, ma possono limitare il diritto di voto alle sole assemblee straordinarie.

b- Azioni di risparmio: possono essere emesse soltanto da s.p.a. quotate in borsa, sono prive di diritto di voto, ma danno

particolari privilegi di natura patrimoniale.

La legge prevede 4 organi per l’organizzazione e il funzionamento della s.p.a.: organo sociale; organo di amministrazione;

collegio sindacale; organo di controllo contabile.

La s.p.a. può optare tra 3 possibili sistemi di amministrazione:

- Tradizionale (o latino): l’assemblea dei soci nomina a- l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione, b- l’organo di

controllo contabile, c- il collegio sindacale (controllo della legalità degli atti societari).

- Dualistico (di derivazione tedesca): l’assemblea dei soci nomina il consiglio di sorveglianza, che a sua volta nomina a- il consiglio di gestione, b- l’organo di controllo contabile.

- Monistico (di derivazione anglosassone): l’assemblea dei soci nomina a- il consiglio di amministrazione, b- l’organo di

controllo contabile; il consiglio di amministrazione individua al suo interno i componenti del comitato per il controllo della gestione.

ASSEMBLEA o CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- Assemblea ordinaria nella società che non ha scelto il sistema dualistico: approva il bilancio, nomina e revoca amministratori e

sindaci, ne determina il compenso e delibera sulla loro responsabilità, nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile.

- Assemblea ordinaria nella società che ha scelto il sistema dualistico: nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza, ne

determina il compenso e delibera sulla loro responsabilità, nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile.

- Assemblea straordinaria: delibera su affari straordinari, quali le modificazioni dello statuto, la nomina, la sostituzione e i poteri

dei liquidatori.

- Le delibere assembleari devono essere approvate dalla maggioranza dei soci prescritta dalla legge o dallo statuto.

- Sono annullabili se adottate: a- non in conformità della legge o dello statuto; gli amministratori, il consiglio di sorveglianza, il

collegio sindacale e tutti i soci assenti o dissenzienti possono impugnare la deliberazione entro 90 giorni dalla data di

approvazione o dall’iscrizione nel Registro delle Imprese. b- con l’intervento decisivo di un socio in conflitto di interessi con la

società; devono sussistere due condizioni: 1- la delibera reca danno alla società, 2- il voto del socio in conflitto di interessi è

stato determinante per raggiungere la maggioranza necessaria.

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- Sono nulle se ledono interessi generali che trascendono quelli dei soci; chiunque vi abbia interesse può esperire l’azione di

nullità, che si prescrive in 3 anni, in deroga al principio generale della imprescrittibilità, ma per esigenza di certezza nei rapporti

economici.

AMMINISTRATORE UNICO o CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o CONSIGLIO DI GESTIONE

- Hanno la vera e propria gestione dell’impresa sociale; l’assemblea non può interloquire, può solo non riconfermarli alla

scadenza alla prossima occasione.

- La legge e lo statuto impongono loro una serie di obblighi, la cui violazione determina una responsabilità, e quindi un obbligo

di risarcire i danni. a- Responsabili verso la società, per la violazione degli obblighi specifici imposti dalla legge o dallo statuto.

b- Responsabili verso i creditori sociali, per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

c- Responsabili verso il singolo socio o il terzo, per atti dolosi o colposi, che li hanno danneggiati direttamente (senza

provocar danni al patrimonio sociale).

COLLEGIO SINDACALE o COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

- Hanno il compito di controllare che l’attività dell’assemblea e, soprattutto, degli amministratori si svolga in conformità della

legge e dello statuto.

- Possono compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e di controllo; partecipano alle riunioni del consiglio di

amministrazione; sono responsabili in solido con gli amministratori per i danni che non si sarebbero prodotti, se questi avessero

vigilato con diligenza.

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE (può essere impersonato da un soggetto iscritto all’albo dei revisori contabili o da una

società di revisione): ha il compito di controllare la contabilità sociale e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili.

OBBLIGAZIONI

- Sono titoli di credito, che a- incorporano la qualità di creditore della società, quindi il diritto alla restituzione del capitale

prestato e agli interessi; b- sono trasferibili, possono essere al portatore o nominative; c- possono essere quotate in borsa.

- La decisione di emettere obbligazioni spetta all’organo di amministrazione e deve essere iscritta nel Registro delle Imprese;

non si possono emettere obbligazioni per somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva

legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

- Per facilitare il rapporto fra società e obbligazionisti, questi devono costituire un’assemblea e nominare un rappresentante.

- Obbligazioni convertibili in azioni: categoria particolare di obbligazioni, il cui titolare ha il diritto di chiederne la conversione in

azioni, a certe scadenze e in base ad un rapporto di cambio predeterminato.

BILANCIO (2423 e ss.)

- Ogni anno, allo scopo di informare tutti gli interessati, fra cui soprattutto i soci e i creditori sociali, sulla situazione economica

della società, gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e

dalla nota integrativa; il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della società, e il risultato economico dell’esercizio; le voci vanno valutate secondo

prudenza.

- Stato patrimoniale: consistenza del patrimonio della società, con all’attivo il valore dei beni sociali e al passivo i debiti.

- Conto economico: tutti i costi sostenuti e tutti i ricavi incassati durante l’anno.

- Nota integrativa: informazioni sulle voci degli altri documenti contabili, ossia in sostanza una spiegazione del bilancio.

- E’ redatto dagli amministratori, comunicato al collegio sindacale, presentato all’organo sociale che deve approvarlo entro

120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, infine depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

- L’organo sociale decide se e in quale misura distribuire ai soci gli utili conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente

approvato.

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- Riserva legale: 5% degli utili netti finché non abbia raggiunto il quinto (20%) del capitale sociale. Lo statuto può prevedere

l’obbligo di formare un’altra riserva, detta riserva statuaria; inoltre l’organo sociale, in sede di approvazione, può destinare

ulteriori quote a riserve facoltative.

- Il bilancio di società quotate in borsa deve essere approvato anche da una società di revisione (iscritta in un albo speciale

tenuto dalla Consob), ossia un ente esterno alla società deve accertare che il bilancio corrisponda ai risultati delle scritture

contabili e che sia stato redatto secondo le norme di legge.

- Bilancio consolidato: le società di capitali che controllano altre società devono redigere un bilancio consolidato, il quale

riguarda la situazione economica complessiva del gruppo di società.

L’atto costitutivo può essere modificato con una deliberazione presa dalla maggioranza dell’assemblea straordinaria. Le

MODIFICHE più importanti riguardano le operazioni sul capitale sociale:

- Un aumento del capitale si realizza con l’emissione di nuove azioni; l’aumento può essere a pagamento (la società

raccoglie nuovi conferimenti, funziona come strumento di finanziamento) o gratuito (le riserve vengono imputate a capitale, le

azioni emesse devono essere assegnate agli azionisti in proporzione di quelle già possedute).

- Una riduzione del capitale è obbligatoria quando questo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (è facoltativa

quando i soci lo ritengono sovrabbondante rispetto alle necessità della società).

SCIOGLIMENTO della s.p.a. (2484): 1- decorso del termine; 2- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità

di conseguirlo; 3- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; 4- riduzione del capitale al di sotto del

minimo legale; 5- decisione dell’assemblea; 6- altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Inoltre se la s.p.a. ha per

oggetto l’esercizio di attività commerciale, si scioglie in seguito a dichiarazione di fallimento e a provvedimento governativo.

- Quando si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori: a- Hanno il divieto di nuove operazioni, essi cioè

conservano il potere di gestire la società al solo fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale e sono

personalmente e solidamente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od

omissioni compiuti in violazione di tale divieto (2486). b- Entro 30 giorni devono convocare l’assemblea straordinaria perché

questa deliberi la liquidazione della società e la nomina dei liquidatori; la liquidazione si conclude con un bilancio finale e, una

volta approvato, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della s.p.a. dal Registro delle Imprese, determinandone così

l’estinzione.

Trasformazione = passaggio della società da un tipo all’altro. Fusione = unione di due o più società in una sola. Scissione =

trasferimento dell’intero patrimonio di una società o di parte di esso ad altra società preesistente o di nuova costituzione. Si

tratta di operazioni che possono riguardare qualsiasi tipo di società.

Gruppi di società: una società capogruppo o holding possiede una percentuale delle azioni delle società ad essa collegate

tale da averne il controllo. Sotto il profilo economico, le singole società sono strettamente collegate, unite e coordinate tra loro,

mentre sotto il profilo giuridico, sono tendenzialmente autonome.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI o s.a.p.a.: società di capitali a responsabilità mista, che si caratterizza per la

presenza di due categorie di soci:

- Soci accomandanti: rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale sottoscritta, delle azioni possedute.

- Soci accomandatari: a- rispondono per le obbligazioni sociali in solido e illimitatamente; b- sono di diritto amministratori.

- La denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari e dall’indicazione di s.a.p.a.

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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA o s.r.l.: società di capitali destinata ad imprese di proporzioni più piccole

rispetto alle s.p.a., si caratterizza per l’autonomia patrimoniale perfetta e per il fatto che le quote di partecipazione dei soci non

possono essere rappresentate da azioni.

- Il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro.

- Può emettere titoli di debito (titolo analoghi alle obbligazioni di s.p.a.).

- Può essere società unipersonale, cioè costituita con atto unilaterale da un solo socio.

Società cooperativa (2511 e ss.): società a capitale variabile con scopo mutualistico (mutuo, reciproco, vicendevole aiutarsi

dei soci in una determinata attività di impresa). Società che produce essa stessa (o acquista direttamente dal produttore) beni o

servizi che fornisce ai soci ad un prezzo inferiore al loro prezzo corrente di mercato, perché non comprende la quota di profitto

dell’intermediario.

- Le cooperative di consumo acquistano all’ingrosso generi alimentari e li rivendono al dettaglio ai soci. Le cooperative edilizie di

abitazione costruiscono alloggi da consegnare ai soci.

- Caratteristiche: a- responsabilità limitata; b- partecipazione al capitale rappresentata da quote o da azioni; c- principio ‘una

testa un voto’, ossia il diritto di voto è assegnato in modo uguale a ciascun socio; d- principio della ‘porta aperta’, ossia numero

dei soci e capitale sono variabili e la variazione non necessita modifica dell’atto costitutivo.

- Gli organi sono gli stessi della s.p.a. o della s.r.l. con l’aggiunta del collegio dei probiviri, che ha la funzione di dirimere le

controversie interne tra soci e tra società e soci, inoltre sono sottoposte ad un sistema di controlli amministrativi. Mutua assicuratrice (2546 e ss.): società cooperativa che lo scopo di consentire ai soci che vogliono assicurarsi contro un

medesimo tipo di rischio di farlo a condizioni particolarmente favorevoli.

Consorzio (2602 e ss.): contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune ed autonoma per la

disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Ha finalità mutualistica e si differenzia dalla cooperativa

perché è un contratto che può essere stipulato esclusivamente fra imprenditori.

- Con attività interna: rivolto verso i consorziati. Con attività esterna: il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a

svolgere attività con i terzi. Per le obbligazioni assunte dal consorzio come tale, risponde solo il fondo comune consortile; per le

obbligazioni assunte dall’ufficio in nome e per conto dei consorziati, gli imprenditori consorziati sono responsabili illimitatamente

e in solido.

ENTI NON PROFIT

Associazione: contratto con cui più persone si obbligano reciprocamente a perseguire un fine non di lucro.

- Riconosciuta (14 e ss.): è una persona giuridica, gode del privilegio della responsabilità limitata, ma è soggetta al controllo

dell’autorità governativa.

- Caratteristiche: a- il contratto associativo deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico; b- l’assemblea è l’organo di

indirizzo, è governata dal metodo della collegialità (l’assemblea è validamente costituita quando tutti gli aventi diritto sono stati

posti in grado di intervenire alla riunione, di prendervi la parole e di dibattere con cognizione di causa gli argomenti sui quali si

dovrà deliberare; in certi casi, quorum costitutivo: l’assemblea è validamente costituita solo in presenza di un numero minimo

di associati) e dal principio di maggioranza (le delibere sono validamente assunte quando la maggioranza dei voti espressi è

favorevoli; in certi casi, quorum deliberativo: la maggioranza si forma solo alla presenza di un numero minimo di votanti). c- il consiglio di amministrazione è l’organo amministrativo.

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- Non riconosciuta (36, 37, 38): non è una persona giuridica, ma non è neppure soggetta a controllo pubblico; partiti politici e

sindacati, cioè le più forti organizzazioni sociali, sono associazioni non riconosciute.

- Caratteristiche: a- gli accordi tra gli associati regolano l’ordinamento interno e l’amministrazione; b- dal punto di vista

processuale, sta in giudizio nella persona di chi ne ha la presidenza o la direzione, c- fin quando l’associazione dura, i singoli

associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso; d- i creditori possono far valere i loro diritti sul fondo comune o sul patrimonio di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione.

Fondazione (14 e ss.): patrimonio che il fondatore ha desinato ad un fine non lucrativo.

- Caratteristiche: a- è una persona giuridica; b- la destinazione fissata dal fondatore per il patrimonio è stabile e immutabile; c- può essere costituita con atto pubblico o con testamento; d- può essere di mera erogazione, chiusa agli apporti economici e alla

partecipazione di soggetti diversi dai fondatori, oppure di partecipazione, aperta a tali apporti esterni (fondazione d’impresa:

fondazione che produce servizi culturali, che necessariamente è fondazione aperta o di partecipazione).

Comitato (39, 40, 41, 42): gruppo di persone (promotori) che organizza la raccolta di fondi necessari a opere di soccorso, di

beneficenza, alla costruzione di opere pubbliche o monumenti, a esposizione, mostre, feste, a iniziative culturali o a campagne

politiche.

- Caratteristiche: a- non è una persona giuridica; b- i promotori rispondono in solido e personalmente delle obbligazioni assunte

dal comitato, anche se non hanno contratto personalmente; c- dal punto di vista processuale, sta in giudizio nella persona del

presidente; d- chi contribuisce o si impegna a contribuire è detto sottoscrittore.

BANCA E CONTRATTI DI BANCA

La banca è un’impresa commerciale, più precisamente è quell’impresa che esercita attività bancaria, la quale consiste da un

lato, nella raccolta del risparmio, dall’altro, nell’esercizio del credito.

- E’ la Banca d’Italia che in presenza di determinate condizioni rilascia l’autorizzazione ad esercitare l’attività bancaria.

- In considerazione dell’interesse pubblico coinvolto nell’attività bancaria, le banche sono sottoposte ad un regime di vigilanza

tramite la Banca d’Italia e le c.d. autorità creditizie (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, Ministro del Tesoro).

Le operazioni bancarie si distinguono in operazioni passive, con lui le banche raccolgono depositi, diventano debitrici dei

clienti, e in operazioni attive, con cui le banche concedono prestiti, diventano creditrici dei clienti.

Deposito in denaro (1834 e ss.): contratto con cui la banca acquista la proprietà della somma di denaro depositata e si

obbliga a restituirla, nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto o a richiesta del depositante.

- Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelievi si devono annotare sul libretto; il libretto di

deposito può essere al portatore o nominativo; la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del

possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.

- Deposito di titoli in amministrazione (azioni, obbligazioni, titoli del debito pubblico): contratto con cui la banca si obbliga a

custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, curare le riscossioni e, in generale, provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai

titoli, in cambio di un compenso.

Apertura di credito bancario (1842 e ss.): contratto con cui la banca, verso compenso, si obbliga a tenere a disposizione

dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (c.d. fido: contratto consensuale

con effetti obbligatori; mutuo: contratto reale con effetti reali).

Anticipazione bancaria (1846 e ss.): contratto con cui la banca anticipa una somma di denaro solo a condizione di ricevere

in garanzia un pegno su titoli o merci.

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Sconto bancario (1858 e ss.): contratto con cui il cliente cede alla banca un credito verso terzi non ancora scaduto e la

banca anticipa al cliente l’importo del credito, previa deduzione dell’interesse. La cessione del credito è fatta ‘salvo buon fine’,

quindi se il debitore ceduto risulta insolvente, la banca può agire nei confronti del cliente cedente.

Conto corrente in corrispondenza: contratto atipico con cui il cliente incarica la banca di compiere per suo conto una serie

di operazioni bancarie (c.d. servizio di cassa: pagamenti di tasse, canoni di locazione, spese condominiali, bollette, ecc. o

riscossioni di crediti).

CONTRATTI DI BORSA

Borse valori = mercati regolamentati in cui si scambiano strumenti finanziari, ossia a- azioni, b- obbligazioni e titoli di Stato,

c- quote di fondi comuni di investimento, d- titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; ci sono poi gli strumenti

finanziari derivati, il cui valore cioè dipende (deriva) dal valore di altri beni o di altri strumenti finanziari negoziati su altri mercati.

- Possono essere scambiati soltanto i titoli ammessi alle quotazioni: i titoli pubblici sono ammessi di diritto, mentre quelli privati

sono ammessi dalla Camera di Commercio su richiesta della società che li ha emessi.

- I titoli possono essere scambiati solo con l’intervento di intermediari specializzati: soprattutto banche e SIM (Società di

Intermediazione Mobiliare).

- La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è un organo pubblico preposto, sin dal 1974, al controllo del

mercato della borsa, in generale ha il compito di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

I contratti di borsa sono contratti reali con cui si trasferiscono titoli di serie, la cui proprietà, in quanto cose generiche, si

trasferisce appunto solo con la consegna.

- Vendita a termine di titoli di credito (1531 e ss.): contratto con cui il venditore si impegna a trasferire al compratore una data

quantità di titoli di credito allo scadere di un certo termine, mentre l’acquirente si impegna a pagare alla stessa scadenza il prezzo corrente alla data di conclusione del contratto. La particolarità sta nel fatto che si tratta di un contratto differenziale, infatti alla scadenza prevista le parti non danno effettivamente esecuzione al contratto, ma si limitano a liquidare

la differenza.

- Riporto (1548 e ss.): contratto con cui il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un

determinato prezzo, ed il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine convenuto, la proprietà

di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo.

La gestione del risparmio sul mercato finanziario se è di tipo individuale (personalizzata per il singolo risparmiatore) avviene

attraverso imprese di investimento (soprattutto SIM) e banche; se è di tipo collettivo, avviene attraverso i cosiddetti organismi

di investimento del risparmio (OICR), che sono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

- Fondo comune di investimento: patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito

in monte.

Offerte pubbliche di acquisto (opa) = ogni offerta finalizzata all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolta ad un

dato numero di soggetti.

- Opa volontaria: un soggetto chiede di acquistare determinati strumenti finanziari, di solito si tratta dell’acquisto di azioni di

società al fine di assumere il controllo di una s.p.a.

- Opa obbligatoria: chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una quota di partecipazione superiore al

30% deve promuove un’opa sulla totalità delle azioni ordinarie; l’offerta va promossa entro 30 giorni e ad un prezzo non

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inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello

stesso periodo dall’offerente per acquisti di azioni ordinarie.

ASSICURAZIONI (o istituti assicurativi o imprese di assicurazione)

Funzione base è la copertura di rischi, la quale richiede la raccolta di grandi quantità di denaro mediante il cumulo dei

premi di assicurazioni; una parte di questa raccolta copre costi e profitti, un’altra è investita nell’impresa, un’altra ancora ritorna

al mercato nelle persone degli assicurati o di terzi. Dunque l’impresa di assicurazione richiede un’organizzazione economica

adeguata e un patrimonio consistente, perciò l’assicuratore è necessariamente un imprenditore, e infatti solo enti pubblici, s.p.a.

e società cooperative possono esercitare impresa di assicurazione.

- In considerazione dell’importanza economica e sociale dell’attività assicurativa, le assicurazioni sono soggette a controllo da

parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP).

- Non sono soggette a fallimento, ma a liquidazione coatta amministrativa.

Art. 1882: contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a tenere indenne l’assicurato del

danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita

umana.

- E’ un contratto aleatorio, l’alea sta nel fatto che il contratto stesso si fonda su un rischio, sull’incertezza circa il verificarsi di un

evento. E’ un contratto consensuale.

- La forma scritta è richiesta ai fini di prova; la polizza è il documento rilasciato dall’assicuratore e che prova l’esistenza del

contratto.

- L’esistenza del rischio è elemento essenziale della causa del contratto. a- Se non è mai esistito o ha cessato di esistere

prima della conclusione del contratto, il contratto è nullo. b- Se ha cessato di esistere dopo la conclusione del contratto, il

contratto si scioglie. c- Se si attenua, l’assicuratore può diminuire il premio, ma, se valuta poco conveniente il contratto così

modificato, può recedere. d- Se si aggrava, l’assicuratore può o aumentare il premio o recedere.

- Principio indennitario: l’assicurazione non può risolversi in un guadagno, quindi un’automobile del valore di 2.000 € non può

essere assicurata contro il furto per il valore di 5.000 €. In ogni caso poi, l’assicurazione non copre sinistri causati da dolo o

colpa grave dell’assicurato.

Assicurazione contro i danni: copre il rischio per sinistri che determinano la perdita di un cespite patrimoniale esistente o di

un profitto sperato (es. assicurazione contro la grandine).

- In caso di alienazione, l’assicurazione segue la cosa assicurata.

Assicurazione contro la responsabilità civile (sottospecie della assicurazione contro i danni): tiene indenne l’assicurato

dalle conseguenze patrimoniali di un atto illecito.

- L’assicuratore è obbligato verso l’assicurato a pagare quanto questi deve al danneggiato; può pagare direttamente al

danneggiato, deve farlo se è l’assicurato a chiederlo, non deve se è il danneggiato a chiederlo.

Assicurazione sulla vita (funzione previdenziale): a- Per il caso di morte: l’assicuratore è obbligato a pagare un capitale o

una rendita al verificarsi della morte dell’assicurato o di un terzo. b- Per il caso di vita (o meglio di sopravvivenza): l’assicuratore

è obbligato a pagare un capitale o una rendita nell’ipotesi in cui l’assicurato o un terzo sia ancora in vita dopo un certo numero

di anni.

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LAVORO SUBORDINATO

Le parti del rapporto sono il datore di lavoro e il prestatore di lavoro; i loro interessi sono antagonisti e di categoria, di

‘classe’, della corporazione alla quale il lavoratore o il datore appartengono; ecco allora che il conflitto non si svolge tra singolo

e singolo, tra lavoratore debole e datore di lavoro forte, ma tra le organizzazioni dei lavoratori e quelle degli imprenditori. Inoltre

la tutela del lavoratore e quella del lavoratore, non sono solo nell’interesse del singolo o della categoria, ma anche dell’intera collettività, infatti si tratta di diritti che la Costituzione protegge.

Il contratto collettivo: contratto di diritto privato concluso tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, che perciò ha

forza di legge tra le parti, cioè soltanto tra gli iscritti alle rispettive associazioni, non tra tutti gli appartenenti alla categoria.

- Tuttavia la giurisprudenza ha allargato l’efficacia dei contratti collettivi richiamando l’art. 36 Cost., in cui si afferma il diritto del

lavoratore ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla la propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa; tale diritto

ha immediata applicazione nei rapporti privati, quindi è nulla ogni clausola contenuta in un contratto individuale di lavoro che

stabilisca una retribuzione inferiore a quel livello.

- L’art. 39 della Cost. delinea un sistema di disciplina dei rapporti di lavoro in cui le organizzazioni sindacali sono associazioni

riconosciute (aventi personalità giuridica, ma soggette a controllo pubblico) e hanno la facoltà di stipulare contratti collettivi con

efficacia erga omnes, ossia per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce. In realtà, tale sistema non ha mai

avuto attuazione, perché i sindacati si sono sempre rifiutati di registrarsi.

Il contratto individuale (2096 e ss.): contratto concluso tra l’imprenditore e il prestatore di lavoro subordinato. La

caratteristica di tale rapporto è la subordinazione.

- Obblighi dell’imprenditore: a- retribuzione periodica a tempo (proporzionata al tempo di lavoro) o a cottimo (proporzionata al

risultato quantitativo raggiunto); b- retribuzione, anche con funzione previdenziale, alla cessazione del rapporto (T.F.R.); c- il rischio dell’attività è tutto a suo carico, dunque risponde dei danni provocati dall’attività dei suoi dipendenti per inadempimento

di obbligazioni e per fatti illeciti.

- Obblighi del lavoratore subordinato: a- prestare l’attività lavorativa, ossia svolgere le mansioni per cui è stato assunto nei modi

convenuti e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione; b- obbligo di fedeltà, cioè divieto di fare concorrenza

all’imprenditore, né per conto proprio né di terzi, e di divulgare notizie circa l’organizzazione e i metodi di produzione

dell’impresa, o comunque di farne uso pregiudizievole per l’impresa.

- Divieto di concorrenza nell’alienazione di azienda (2557): chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal

trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla

concorrenza non è valido se impedisce all’alienante ogni attività professionale.

- Patto di non concorrenza (2125): patto col quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro per il tempo

successivo alla cessazione del contratto; è nullo se a- non risulta da atto scritto, b- non è pattuito un corrispettivo, c- non è

contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

- Limiti contrattuali della concorrenza (2596): è nullo se a- non è provato per iscritto, b- non è circoscritto ad una determinata

zona o ad una determinata attività. Non può eccede la durata di 5 anni.

Estinzione del contratto a tempo determinato: a- scadenza del termine; b- licenziamento per giusta causa.

Estinzione del contratto a tempo indeterminato: licenziamento soltanto a- con preavviso, per giustificato motivo

soggettivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali) o oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva o

all’organizzazione del lavoro); b- senza preavviso (in tronco), per giusta causa (fatto tale da non consentire la prosecuzione,

anche provvisoria del rapporto).

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- Il licenziamento va comunicato per iscritto e con l’indicazione dei motivi che lo giustificano, in mancanza di questi requisiti, è

inefficace.

- Il lavoratore può recedere sempre con o senza preavviso.

- Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in mancanza, al risarcimento del danno in caso di

licenziamento ingiustificato, cioè dichiarato annullabile, inefficace o nullo da giudice su impugnazione del prestatore di lavoro.

La Costituzione riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di sciopero, ossia di astenersi collettivamente dal lavoro. In

quanto diritto, lo sciopero non è atto illecito: a- non è illecito civile, ossia non è inadempimento del contratto (sebbene comporti

la perdita del diritto alla retribuzione per il periodo dell’astensione dal lavoro); b- non è illecito penale.

La legge non riconosce ai datori di lavoro il diritto di serrata, ossia di chiudere i locali dell’impresa così da impedire lo

svolgimento dell’attività lavorativa. In quanto non diritto, la serrata è atto illecito: a- è illecito civile, ossia inadempimento del

contratto (il lavoratore ha diritto alla retribuzione ed eventualmente ai danni); b- può assumere i caratteri della condotta

antisindacale ed avere conseguenze penali.

LAVORO AUTONOMO

Contratto di lavoro autonomo: il lavoratore autonomo si obbliga a compiere un’opera o un servizio, verso un corrispettivo.

- Contratto d’opera (2222. e ss.): a- Contratto di lavoro autonomo materiale (idraulico, elettricista, imbianchino, restauratore,

ecc.). b- Il prestatore d’opera è vincolato ad un’obbligazione di risultato, ossia ha diritto al corrispettivo pattuito solo se l’opera

o il servizio sono eseguiti secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte.

- Contratto con prestazione d’opera intellettuale (2229 e ss.): a- Contratto di lavoro autonomo intellettuale (avvocato,

commercialista, medico, architetto, attore, cantante, pittore, ecc.). b- Il prestatore d’opera è vincolato ad un’obbligazione di mezzi, ossia una diligente esecuzione libera il professionista anche se il risultato è inutile o dannoso al cliente.

FAMIGLIA

Famiglia legittima = società naturale fondata sul matrimonio. Famiglia di fatto = gruppo non fondato sul matrimonio, ma sulla

convivenza fra genitori e figli naturali o sulla convivenza tra un uomo e una donna.

- E’ una formazione sociale, un gruppo intermedio tra Stato e individuo, la sede primaria di sviluppo e di svolgimento della

personalità (anche la famiglia di fatto).

- E’ una società naturale, non un gruppo creato dal diritto, quindi gode di notevole autonomia, lo Stato si limita a dettare i

principi fondamentali che devono regolare i rapporti familiari.

- Art. 29 Cost. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia

dell’unità familiare.

- Art. 30 Cost. E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio; la coppia

diritto-dovere indica un potere vincolato ad uno scopo, cioè all’interesse della prole.

Coniugio: vincolo tra marito e moglie.

Parentela: vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite.

- Linea retta: le persone discendono l’una dall’altra; i gradi corrispondono alle generazioni, escluso lo stipite. Linea collaterale:

le persone, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra; i gradi corrispondono al numero delle generazioni,

risalendo da un parente fino allo stipite comune e discendendo fino all’altro parente. Il limite legale di rilevanza della parentela è

il 6° grado.

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- Parentela legittima: vincoli di sangue costituiti sulla base del matrimonio. Parentela naturale: vincoli di sangue costituiti per

effetto di filiazione fuori del matrimonio. Parentela adottiva: vincoli “di sangue” costituiti per effetto dell’adozione.

Affinità: vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Il termine matrimonio ha un significato complesso, che comprende due diversi aspetti: matrimonio-atto e matrimonio-

rapporto.

1) E’ l’atto con cui si costituisce il vincolo coniugale.

- Fino al 1929 il rapporto di coniugio si poteva costituire solo con matrimonio civile, poi con il Concordato del ’29 a- si

introduce il matrimonio religioso con effetti civili (c.d. matrimonio concordatario) e si stabilisce che il matrimonio canonico,

celebrato davanti al ministro del culto cattolico, acquista efficacia civile con la trascrizione nei registri dello Stato civile; b- lo

Stato lascia che i Tribunali della Chiesa giudichino sulla validità o l’invalidità dell’atto.

- Atto puro: non sopporta condizione o termine. Atto libero: nemmeno la promessa di matrimonio ha effetti obbligatori. Atto

personalissimo: non ammette sostituzione o rappresentanza né volontaria né legale. Atto solenne: la legge prescrive requisiti

inderogabili di forma, tra questi la partecipazione all’atto dell’Ufficiale di Stato civile (sindaco o cittadino da lui delegato).

- L’atto di matrimonio depositato nei registri dello stato civile è titolo dello stato di coniuge. In mancanza il legame coniugale

può essere dimostrato anche con il possesso di stato, ossia con la prova che due persone hanno nome, modo di vita e fama

di marito e moglie.

- La pubblicazione che precede la celebrazione del matrimonio non è un requisito di validità, ma serve a permettere a chi è a

conoscenza di impedimenti, di farli valere prima che il matrimonio sia celebrato, mediante opposizione.

La capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età. Quindi, non possono sposarsi il minore e l’interdetto, mentre

possono l’inabilitato e il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Tuttavia il tribunale può ammettere per gravi motivi

al matrimonio il minore che abbia compiuto 16 anni.

Dichiarazione di nullità: sentenza del giudice della Chiesa che fa cessare il c.d. matrimonio-atto.

- Nullità assoluta (o nullità): l’invalidità è insanabile. Tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale, e anche il

pubblico ministero a tutela dell’interesse pubblico, possono impugnare il matrimonio contratto 1- da persona già coniugata; 2-

da soggetti legati da parentela in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado; 3- da soggetti legati da affinità in linea retta

o in linea collaterale di secondo grado; 4- da soggetti legati da legami connessi all’adozione; 5- fra persone della quali l’una sia

stata condannata per consumato o tentato omicidio sul coniuge dell’altra; 6- fra persone dello stesso sesso (benché ipotesi non

menzionata).

- Nullità relativa (o annullabilità): l’invalidità è sanabile attraverso la coabitazione dei coniugi per un anno dalla cessazione della

causa di nullità. Uno dei coniugi può impugnare il matrimonio contratto per 1- incapacità naturale; 2- violenza morale; 3- timore

di eccezionale gravità derivante da cause esterne al coniuge (timore per le reazioni dell’ambiente, della propria comunità

religiosa, ecc.); 4- errore essenziale sull’identità della persona (es. matrimonio per procura: i militari e le persone che per ragioni

di servizio si trovano al seguito della forza armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura) o sulle

qualità personali (malattia fisica o psichica, anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale,

sentenza di condanna per delitto non colposo a pena superiore a cinque anni, stato di gravidanza causato da persona diversa

dallo sposo, ecc.); 5- simulazione, cioè accordo con cui gli sposi convengono di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i

diritti che nascono dal matrimonio; deve trattarsi di tutti i diritti e gli obblighi, perché se si escludesse anche solo un aspetto (es.

rapporti sessuali) il matrimonio sarebbe valido e il patto simulatorio nullo; si verifica spesso allo scopo di far acquistare la

cittadinanza italiana a donne straniere, o di godere di pensioni, o trattamenti assistenziali.

- La dichiarazione di nullità non ha efficacia retroattiva: a- nei rapporti tra coniugi, solo in caso di matrimonio putativo, cioè

contratto con la buona fede di entrambi i coniugi, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da

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timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi; b- riguardo ai figli nati o concepiti durante il matrimonio, i

quali conservano lo stato di figli legittimi, anche nel caso di malafede di entrambi i coniugi, purché non si tratti di figli nati da

bigamia o da incesto; c- riguardo ai figli nati prima del matrimonio ma riconosciuti dai coniugi, purché almeno uno dei coniugi

fosse in buona fede.

- Il coniuge in male fede è responsabile, è tenuto a pagare un’indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto.

2) E’ il rapporto che lega tra loro i coniugi.

Dal matrimonio nascono uguali e reciproci diritti e doveri per i coniugi; l’unico limite all’uguaglianza è rappresentato dal fatto

che la moglie aggiunge al proprio cognome quello de marito e lo conserva fino a divorzio o annullamento del matrimonio.

- Doveri personali: fedeltà; assistenza morale e materiale; collaborazione; coabitazione. Non sono coercibili, ma la loro

violazione è presupposto per ottenere, in sede di separazione, l’addebitamento della pronuncia al coniuge colpevole.

- Doveri patrimoniali: contribuzione ai bisogni della famiglia in proporzione alle capacità di lavoro professionale o casalingo;

mantenimento della prole. Sono coercibili, la loro violazione può determinare la condanna al pagamento delle somme dovute,

anche senza chiedere la separazione personale.

- Doveri verso i figli (personali e patrimoniali): mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità,

dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La loro violazione può determinare la decadenza della potestà.

Comunione dei beni: regime patrimoniale legale della famiglia, nel senso che tale disciplina si applica in mancanza di

diversa convenzione matrimoniale. In realtà, è una comunione degli acquisti, infatti cadono in comunione i beni che i coniugi

acquistano durante il matrimonio, di regola, indipendentemente dal fatto che gli acquisti siano compiuti dai coniugi insieme o

separatamente.

- Rimangono di proprietà individuale i beni a- di cui erano titolari prima delle nozze; b- acquistati dopo il matrimonio per

donazione o successione; c- di uso strettamente personale; d- che servono all’esercizio della professione; e- ottenuti a titolo di

risarcimento del danno; f- acquistati con il ricavato dalla cessione di altri beni personali.

- l redditi correnti (stipendi, onorari, frutti civili, ecc.) non sono beni comuni, lo sono solo invece i redditi liquidi non consumati al

tempo il cui la comunione si scioglie (c.d. comunione da residuo).

- Il complesso unitario formato dai beni di cui i coniugi sono comproprietari, gode di una certa autonomia patrimoniale

rispetto ai patrimoni personali dei coniugi, infatti per i debiti assunti dai coniugi insieme o da uno di loro separatamente ma

nell’interesse della famiglia, rispondono i beni della comunione.

- Si scioglie in caso di: separazione personale; scioglimento del matrimonio per morte o divorzio; annullamento; accordo dei

coniugi; provvedimento del giudice su domanda di uno dei coniugi; fallimento di uno dei coniugi.

Separazione dei beni: accordo con il quale si esclude la comunione degli acquisti, quindi con cui ciascun coniuge rimane

esclusivo titolare dei beni dal lui acquistati.

Comunione convenzionale: accordo con il quale si includono nelle comunione beni altrimenti esclusi (beni acquistati prima

del matrimonio, o redditi correnti) o viceversa con il quale si escludono dalla comunione beni altrimenti inclusi (risparmi liquidi

non consumati). Tuttavia non è possibile una comunione totale e indiscriminata, è inderogabile l’esclusione di beni d’uso

strettamente personale, o destinati alla professione, o provenienti da risarcimento del danno.

Fondo patrimoniale: fondo costituito da beni immobili, mobili registrati o titoli di credito destinati, dai coniugi, o da uno di

loro, o da un terzo (per atto unilaterale o per testamento) ai bisogni della famiglia; è un patrimonio autonomo di cui i coniugi

sono contitolari e soggetto ad un vincolo di destinazione. Non è un regime patrimoniale alternativo e si può aggiungere ai tre

regimi patrimoniali previsti.

Separazione di fatto: i coniugi, d’accordo o non, tornano a vivere ognuno per conto proprio. Lo status giuridico dei coniugi

rimane quello di marito e moglie, ma questa situazione ha comunque delle conseguenze giuridiche.

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SEPARAZIONE PERSONALE: una sentenza del giudice che pronuncia la separazione. Il rapporto giuridico fra i coniugi

diventa quello di separazione legale, il vincolo matrimoniale non si scioglie, ma la sentenza di separazione modifica e riduce

notevolmente i rapporti (personale e patrimoniale) tra i coniugi: a- cessano il dovere di convivenza, di assistenza morale e

materiale; b- si attenua il dovere di fedeltà; c- la moglie conserva il cognome del marito, ma il giudice può autorizzarla oppure

vietarle di farne uso; d- si scioglie la comunione legale; e- il coniuge che non ha mezzi o capacità concerete di lavoro sufficienti

per mantenersi, può chiedere un assegno di mantenimento; f- si conservano i diritti successori.

- La colpa è rilevante, infatti il coniuge a cui la separazione è addebitata in ragione del suo comportamento contrario ai

doveri nascenti dal matrimonio: a- non può chiedere il mantenimento (solo un assegno alimentare ove dimostri il proprio stato

di bisogno*); b- perde i diritti successori.

- Separazione consensuale: separazione legale richiesta sulla base dell’accordo fra i coniugi circa la separazione, i rapporti

patrimoniali e l’affidamento dei figli. Al giudice è chiesta l’omologazione dell’accordo, ossia un decreto con cui, dichiarando i

contenuti dell’accordo non contrari all’interesse dei figli e del coniuge più debole, lo renda efficace e instauri lo stato di

separazione.

- Separazione giudiziale: separazione legale richiesta quando si verificano fatti, anche indipendentemente dalla volontà di uno

o di entrambi i coniugi, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio

all’educazione della prole.

- Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. - Riconciliazione: manifestazione di volontà espressa o tacita, con cui i coniugi possono far cessare gli effetti della

separazione, senza che sia necessaria una sentenza del giudice.

* Il diritto agli alimenti consiste nella somministrazione di quanto è necessario per soddisfare i bisogni essenziali; presuppone

lo stato di bisogno, cioè l’incapacità, senza colpa, di provvedere al proprio mantenimento. Il diritto al mantenimento è esteso a

tutta l’area dei bisogni. I genitori sono tenuti a mantenere i figli fino alla maggiore età e oltre, se li hanno avviati a un corso di

studi che non consente loro di mantenersi subito dopo la maggiore età; chiusa questa fase, resta solo un obbligo di alimenti.

DIVORZIO: il vincolo coniugale si scioglie o per morte di uno dei coniugi o per divorzio, ossia per sentenza del giudice dello Stato che fa cessare gli effetti civili del matrimonio, il c.d. matrimonio-rapporto.

- Fino al 1970 (legge n. 898 confermata con larga maggioranza nel referendum popolare del ’74) il matrimonio era indissolubile,

la legge italiana non contemplava il divorzio, ma solo la separazione legale.

- Fondamento del divorzio è il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale. Il giudice può pronunciare

sentenza di divorzio in caso di: 1- Separazione legale durata per 3 anni dalla prima udienza di compartizione davanti al

Presidente del Tribunale. 2- Cause penali o cause connesse a fatti penalmente rilevanti (condanna all’ergastolo o a pene

superiori a quindici anni; condanna a delitti contro l’assistenza familiare, connessi alla prostituzione, contro la persona del

coniuge o dei figli, di incesto; assoluzione per infermità di mente da determinati delitti; estinzione del reato per determinati

delitti). 3- Cause civili (annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero da un coniuge, cittadino straniero; nuovo

matrimonio contratto all’estero da un coniuge, cittadino straniero; non consumazione del matrimonio; sentenza di rettificazione

di sesso).

- In Italia, non è ammesso un divorzio consensuale; tuttavia con la riforma dell’87 il consenso ha assunto maggiore rilevanza,

per i coniugi che propongono una domanda congiunta di divorzio, indicando anche le condizioni inerenti alla prole a ai rapporti

patrimoniali, la procedura di divorzio risulta senz’altro semplificata.

- La colpa è irrilevante, non esiste un corrispettivo dell’addebitamento della separazione.

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- Fa cessare ciò che rimane dei rapporti (personale e patrimoniale) fra i coniugi: a- la donna perde il cognome del marito, anche

se il tribunale può autorizzarla a farne uso quando sussista un interesse suo (es. notorietà professionale) o dei figli meritevole di

tutela; b- si perdono i diritti successori.

- Fa sorgere numerosi diritti patrimoniali: a- il giudice può ordinare un assegno periodico; b- dopo la morte, il diritto all’assegno

può essere confermato dal giudice a carico dell’eredità; c- il coniuge divorziato, non passato a nuove nozze e titolare

dell’assegno periodico, ha anche diritto, in caso di morte dell’ex-coniuge, alla pensione di reversibilità.

- Riguardo ai rapporti con i figli, gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione rimangono, anche in caso di passaggio

dei genitori a nuove nozze.

L’atto di nascita depositato nei registri dello stato civile è titolo dello stato di figlio, da esso risulta la situazione di una

persona riguardo alla paternità e maternità. In mancanza può essere dimostrato anche con il continuo possesso dello stato di

figlio, ossia attraverso la dimostrazione che il figlio a- ha sempre portato il cognome del padre; b- come figlio è stato trattato dal

padre; c- come figlio è stato considerato nei rapporti sociali; d- come figlio è stato riconosciuto in famiglia.

- Quando nasce un bambino, chi assiste la partoriente, ha l’obbligo di fare un’attestazione di avvenuta nascita o parto; poi i

genitori, un loro rappresentante, il medico o l’ostetrica stessi provvedono alla dichiarazione di nascita, entro dieci giorni presso

il Comune in cui è avvenuto il parto (o presso il Comune di residenza dei genitori); infine l’ufficiale di stato civile provvede a

formare l’atto di nascita. A seconda delle circostanze l’atto di nascita può contenere o meno l’indicazione del nome della

madre e del padre.

FILIAZIONE LEGITTIMA: figlio generato da un padre e una madre uniti tra loro da un valido matrimonio. Lo stato di figlio

legittimo si forma, a partire dall’indicazione della maternità, per

- Presunzione legale assoluta: si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato nel periodo che va da 180 giorni dopo le

nozze, a 300 giorni dopo la separazione, il divorzio, l’annullamento, la morte del marito.

- Presunzione relativa: a- si presume generato dal marito il figlio concepito durante il matrimonio; b- si presume generato dal

marito il figlio nato nei primi sei mesi di matrimonio.

Azioni di stato: azioni tipiche che hanno lo scopo di ottenere una modificazione del titolo dello stato.

- Disconoscimento della paternità: serve a far cadere la presunzione di paternità in base alla quale è legittimo il figlio nato da

donna sposata. 1- Se il figlio si presume concepito durante il matrimonio, l’azione di disconoscimento può essere esperita solo

se nel periodo legale di concepimento (da 300 a 180 giorni prima della nascita) a- i genitori non hanno coabitato, b- il marito era

affetto da impotenza, c- la moglie ha commesso adulterio, oppure ha tenuta nascosta la gravidanza e il parto. 2- Se il figlio non

si presume concepito durante il matrimonio, l’azione è liberamente esperibile, ma l’onere della prova rimane a carico dell’attore.

- Può essere esperita: a- dal marito entro 1 anno dalla nascita o dal momento in cui sia venuto a conoscenza della propria

impotenza o dell’adulterio della moglie; b- dal figlio entro 1 anno dalla maggiore età o dall’avvenuta conoscenza dei fatti sui

quali basa l’azione; c- dalla madre entro 6 mesi dalla nascita o dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza del

marito.

- Contestazione della legittimità: a- non esiste valido matrimonio tra i genitori; b- il figlio non è stato partorito dalla donna

sposata.

- Può essere esperita da chiunque vi abbia interesse.

- Reclamo della paternità: serve ad accertare l’esistenza dei presupposti dello stato di figlio legittimo.

FILIAZIONE NATURALE: figlio generato da un padre e una madre tra loro non coniugati. Lo stato di figlio naturale si forma

per:

- Riconoscimento di figlio naturale: dichiarazione di scienza con cui una persona dichiara di essere padre o madre di un’altra

persona. E’ atto unilaterale, personalissimo, puro e irrevocabile. Fa acquistare la potestà sul figlio.

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- E’ possibile il riconoscimento di figlio adulterino. E’ vietato, perciò nullo, il riconoscimento di figlio incestuoso, salvo buona fede

del genitore o dei genitori che vogliano riconoscer il figlio.

- Bisogna aver compiuto i sedici anni di età, si tratta di una capacità d’agire speciale (anticipata) e insieme di una capacità

giuridica speciale (legata a un’età minima; infatti il minore non potrebbe assumere i diritti e i doveri del genitore, quindi il figlio

dovrebbe essere temporaneamente affidato ad altri).

- Benché atto unilaterale, a- se il figlio è maggiore di sedici anni, è necessario il suo consenso; b- se il figlio ha meno di sedici

anni, è necessario il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

- Dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità: sentenza di accertamento che produce gli stessi effetti del riconoscimento.

Il fatto di poter costituire un rapporto giuridico di filiazione anche contro la volontà del genitore naturale che non riconosce il

figlio, è giustificato dal principio fondamentale per cui è dovere, oltre che diritto, dei genitori istruire, mantenere, educare i figli.

- Il figlio naturale ha verso i genitori gli stessi diritti e doveri di un figlio legittimo. L’unica differenza sta nel fatto che la filiazione

naturale non stabilisce rapporti di parentela verso tutti i collaterali, ha rilevanza solo nel rapporto tra fratelli naturali. Ogni

differenza residua cade con la legittimazione, ossia quando i genitori naturali, che hanno entrambi riconosciuto il figlio, si

sposano, cosicché questo diventa automaticamente figlio legittimo.

- In caso di riconoscimento congiunto il figlio assume il cognome del padre; in caso di riconoscimento separato assume il

cognome di chi lo ha riconosciuto per primo.

Impugnazione del riconoscimento di figlio naturale: a- difetto di veridicità (dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato

riconosciuto, da chiunque vi abbia interesse; imprescrittibile); b- violenza morale (dall’autore del riconoscimento; 1 anno dalla

cessazione della violenza); c- Incapacità legale per interdizione giudiziale (dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca

dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento; 1 anno dalla revoca).

FILIAZIONE CIVILE: rapporto giuridico di filiazione fondato sull’adozione, ossia su un provvedimento di giurisdizione

volontaria.

Adozione dei minorenni: lo scopo è di dare una famiglia all’adottato.

- Condizioni: a- Possono essere adottati i minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale perché si trovano in situazione di

abbandono, privi di assistenza morale e materiale. b- Possono adottare solo due coniugi, uniti in matrimonio da almeno 3 anni,

che non si siano separati, neppure di fatto, negli ultimi 3 anni. c- La differenza d’età minima tra adottanti e adottando è di 18

anni; quella massima di 45; il limite non ha carattere assoluto. d- Il minore che ha compiuto il quattordicesimo anno d’età deve

dare il proprio consenso.

- Effetti: a- L’adottato acquista lo stato di figlio legittimo. b- I legami con la famiglia d’origine vengono completamente recisi. c- Si

tratta di adozione legittimante, ossia l’adottato è inserito nella famiglia degli adottanti non solo nei rapporti con gli adottanti, ma

anche coi parenti di questi.

Adozione dei maggiorenni: lo scopo è di assicurare una discendenza all’adottante.

- Condizioni: a- Possono adottare le persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 35 anni

d’età. b- L’adottato e l’adottante devono dare il loro consenso. c- La differenza d’età minima è di 18 anni.

- Effetti: a- L’adottato conserva i suoi diritti e doveri verso la famiglia d’origine e allo stesso tempo acquista verso l’adottante lo

stato di figlio legittimo. b- I legami con la famiglia d’origine non vengono recisi. c- Non si instaura nessun rapporto coi parenti

dell’adottante. d- L’adottato antepone il cognome dell’adottante al proprio.

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SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE

Il diritto delle successioni è retto da due principi fondamentali, che si limitano l’un l’altro:

1- Libertà testamentaria: il legislatore dà alla persona la libertà di decidere la destinazione dei propri beni oltre la propria vita.

2- Trasmissione familiare della ricchezza: a- In mancanza di testamento, si ricorre ad un sistema di successione legittima tra i

parenti fino al sesto grado, dopo di che succede lo Stato. b- La legge riserva una quota di beni ai legittimari, ossia al coniuge, ai

figli legittimi e naturali, e, solo in mancanza di figli, agli ascendenti.

Il diritto successorio è considerato materia di ordine pubblico, quindi indisponibile da parte dei privati (al di là di strumenti

dell’autonomia, quali il testamento e l’accettazione o la rinuncia dell’eredità, espressamente forniti dal legislatore). Di qui il

senso del divieto di patti successori (458), per cui a- è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria

successione; b- è nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora

aperta, o rinunzia ai medesimi.

- In realtà, tale divieto è largamente eluso e una particolare deroga è stata introdotta dalla legge n. 55/2006, la quale contempla

la possibilità per l’imprenditore di regolare con contratto (detto patto di famiglia) la propria successione.

Con la morte della persona si verifica l’apertura della successione, la quale: 1- rende efficace la vocazione all’eredità, cioè il

titolo a succedere per i soggetti indicati come eredi dalla legge o dal testamento; 2- rende efficace la delazione dell’eredità, cioè

il diritto di accettare per i soggetti chiamati all’eredità.

Legge e testamento sono sia i titoli del diritto a succedere (vocazione legittima e vocazione testamentaria) sia le fonti di disciplina della successione (legittima e testamentaria).

Successione LEGITTIMA: successione regolata dalla legge, a cui si fa ricorso quando il testamento manca in tutto o in

parte.

- Successori legittimi (o per vocazione legittima) sono i figli (legittimi, naturali o adottivi), il coniuge, i collaterali, gli ascendenti legittimi, gli altri parenti (es. genitori naturali, fratelli naturali) e infine lo Stato (565). Il codice regola in tre diversi capi la

successione dei parenti (566), quella del coniuge (581) e quella dello stato (586).

- La presenza di figli esclude tutti gli altri parenti; il coniuge concorre.

- La presenza del coniuge, in mancanza di figli, esclude tutti i parenti collaterali oltre il secondo grado; i fratelli legittimi, i genitori

e gli ascendenti legittimi concorrono.

- La presenza di fratelli legittimi esclude tutti gli altri collaterali; coniuge, genitori e ascendenti legittimi concorrono.

- I parenti collaterali dal terzo al sesto grado, succedono solo in mancanza di figli, coniuge o fratelli, genitori o ascendenti.

- Lo Stato acquista senza bisogno di accettazione e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.

Successione TESTAMENTARIA: successione regolata dal testamento, cioè da quell’atto con il quale taluno dispone, per il

tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Atto revocabile, unipersonale e, di regola,

patrimoniale.

- Il contenuto tipico del testamento regola gli interessi patrimoniali (tipico perchè corrisponde alla causa, alla funzione tipica e

primaria dell’atto), e può comprendere: l’istituzione di eredi e legatari, eredità e legati, onere o modo.

- Eredità: successione a titolo universale, ossia nell’asse ereditario, nella titolarità di tutti i rapporti trasmissibili, attivi e passivi,

che facevano capo al defunto al momento della morte. L’erede succede nella titolarità di tutti rapporti attivi e passivi o di una

quota matematica del tutto.

- Eredità giacente (528): quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del

circondario in cui si è aperta la successione, nomina un curatore dell’eredità.

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- Legato: successione a titolo particolare, ossia in un singolo cespite patrimoniale, nella titolarità di bene determinato o di altro

diritto (legato di specie) o nella titolarità di somma di denaro o di quantità di beni fungibili (legato di genere). Il legatario non

risponde dei debiti del defunto.

- Prelegato: legato disposto a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità, va detratto dall’asse prima della divisione tra i

coeredi.

- Sublegato: legato a carico di un legatario.

- L’onere o modo è un obbligo imposto al beneficiario di una liberalità, che limita la disposizione liberale. L’eredità sopporta la

condizione (sospensiva o risolutiva), ma non il termine; il legato sopporta entrambi.

- Le legge ammette che il testamento abbia anche un contenuto atipico, che regola interessi non patrimoniali, quali il diritto

d’autore, il riconoscimento di figlio naturale (atipico perché estraneo alla funzione primaria dell’atto).

Successione NELLA LEGITTIMA (o successione necessaria): i legittimari, ossia il coniuge, i figli (legittimi, naturali o

adottivi), e, solo in mancanza di figli, gli ascendenti hanno diritto ad una quota (indisponibile o di riserva) del patrimonio al

netto dei debiti, anche contro la volontà testamentaria.

La capacità di succedere e di ricevere per testamento richiede la capacità giuridica. Eccezioni: possono succedere soggetti

concepiti; possono ricevere per testamento figli non ancora concepiti di persona vivente. La capacità di accettare l’eredità

richiede la capacità d’agire.

Sono legalmente incapaci di disporre per testamento 1- il minore d’età, 2- l’interdetto per infermità di mente 3- chiunque si

trovi in condizioni di incapacità di intendere e volere al momento in cui fa testamento. Sono legalmente capaci tutti gli altri,

quindi anche l’inabilitato, l’interdetto sottoposto ad amministrazione di sostegno e l’interdetto legale.

Le forme ordinarie di testamento sono 1- Testamento olografo: il testatore scrive, data e sottoscrive l’atto. 2- Testamento

pubblico: il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, il notaio redige e data il testamento, ne dà

lettura e lo sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni. 3- Testamento segreto: il testatore scrive e sottoscrive il testamento,

poi in presenza di due testimoni lo consegna in busta sigillata al notaio, che annota, sull’esterno, ciò che è avvenuto davanti a

lui, pone la date e sottoscrive con il testatore e i testimoni.

Il testamento diventa efficace con l’apertura della successione. Diventa eseguibile nel caso a- di testamento pubblico con

l’apertura della successione; nel caso b- di testamento olografo e di testamento segreto con la pubblicazione da parte di un

notaio.

Cause di nullità: 1- difetto di forma (mancanza di autografia nell’olografo; difetto di sottoscrizione, ecc.); 2- illiceità del motivo,

della condizione o dell’onere, quando solo tale motivo, tale condizione o tale onere ha indotto il testatore a disporre; 3- disposizione fiduciaria, cioè quando il testatore nomina erede o legatario un soggetto, che si impegna verso di lui, con patto

fiduciario, a ritrasferire i beni ad un terzo incapace di ricevere per testamento.

Cause di annullabilità (assoluta): 1- mancanza di data; 2- incapacità legale; 3- incapacità naturale; 4- vizi del volere (errore,

violenza, dolo).

- Testamento nullo: può essere spontaneamente eseguito, ed in tal caso la nullità non può essere fatta valere se chi vi ha

dato volontaria esecuzione conosceva la causa della nullità. Testamento inesistente (testamento orale): non può nemmeno

essere spontaneamente eseguito.

L’accettazione è un atto unilaterale, puro, totale, irrevocabile; può essere espressa o tacita. Il diritto di accettare si

prescrive nel termine ordinario di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione. L’accettazione determina la confusione

dei patrimoni, quello ereditario e quello personale, nell’unico patrimonio che fa capo all’erede.

Accettazione con beneficio d’inventario: il patrimonio ereditario forma un patrimonio separato rispetto a quello personale, e

così l’erede risponde dei debiti ereditari solo col patrimonio ereditario. Richiede la forma dell’atto pubblico e deve essere inserita

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nel registro delle successioni. E’ obbligatoria quando all’eredità è chiamato un minore d’età, un interdetto, un inabilitato o una

persona giuridica (non per le società).

- La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede può essere chiesta dai creditori del defunto e dai legatari che

temono la confusione del patrimonio ereditario con quello personale di un erede che abbia una cattiva situazione patrimoniale.

La rinunzia è un atto solenne (si fa con dichiarazione ricevuta dal notato o dal cancelliere del Tribunale competente per

territorio), puro, totale (è nulla la rinunzia parziale), revocabile.

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (secondo il principio per cui nessun

mutamento della sfera giuridica di un soggetto può compiersi contro la sua volontà),

Nell’ipotesi in cui non si può provare la morte di una persona, coloro che sarebbero successori, per testamento e per legge,

possono chiedere al Tribunale:

- Immediatamente, la dichiarazione di scomparsa e la nomina di un curatore che amministri i beni dello scomparso.

- Dopo 2 anni, la dichiarazione di assenza e l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.

- Dopo 10 anni, dichiarazione di morte presunta e l’apertura della successione.

Devoluzione dell’eredità: il chiamato non può o non vuole accettare, l’eredità è messa a disposizione di un altro

successibile.

1- Sostituzione volontaria (vocazione testamentaria). Ordinaria: il testatore istituisce un erede, ma nomina anche un sostituto,

qualora il primo non possa o non voglia accettare. Fedecommissaria: i genitori, altri ascendenti in linea retta o il coniuge

lasciano l’eredità al loro congiunto interdetto o minore d’età infermo di mente, e nominano come sostituto, alla morte

dell’incapace, la persona o l’ente che, sotto la vigilanza del tutore, ha avuto cura dell’incapace medesimo.

2- Rappresentazione (vocazione testamentaria e vocazione legittima): i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e

nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. La successione è

diretta: i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona in luogo della

quale subentrano.

3- Trasmissione del diritto di accettare: se il chiamato all’eredità muore (dopo la morte del de cuius) senza averla accettata (né

rifiutata), il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. La successione non è diretta: gli eredi possono accettare l’eredità lasciata

al loro de cuius solo se accettano l’eredità di quest’ultimo.

4- Accrescimento tra coeredi e tra collegatari: se uno dei coeredi o dei collegatario non ha potuto o voluto accettare, le quote

degli altri si accrescono fino ad assorbire la quota del primo.

- Collazione (737): i figli (legittimi e naturali), i loro discendenti (legittimi e naturali) e il coniuge che concorrono alla successione

devono conferire ai coeredi (cioè alla comunione) tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o

indirettamente, salvo il defunto li abbia da ciò dispensati.

DONAZIONE

Art. 769 e ss.: contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, donando a favore di questa un suo

diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

- La causa del contratto è l’arricchimento di una persona per spirito di liberalità; e in quanto contratto, donante e donatario

devono essere d’accordo nel dare e ricevere, e manifestare reciprocamente questa volontà.

- La gratuità sussiste quando ad una prestazione non corrisponde una controprestazione (es. mandato, deposito gratuito,

mandato gratuito, mutuo senza interessi). La liberalità consiste nel trasferire gratuitamente ricchezza.

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- Donazione remuneratoria: liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale

rimunerazione.

- Forma della donazione: atto pubblico, sotto pena di nullità. Eccezione: donazione manuale (regalo), ossia la donazione di

cosa mobile, di modico valore, purché via stata la traditio (contratto reale). La modicità deve essere valutata in rapporto alle

condizioni economiche del donante. E’ vietata, quindi nulla, la donazione di beni futuri.

- Donazione a nascituri: la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito o anche a favore dei figli

non ancora concepiti di una determinata persona, purché questa sia vivente al tempo della donazione.

- Differenze tra donazione e testamento: 1- atto tra vivi vs. atto a causa di morte; 2- contratto vs. atto unilaterale e unipersonale.

- Indennità: prestazione che ha lo scopo di compensare il pregiudizio patrimoniale sofferto dal danneggiato, ma che non corrisponde

esattamente al danno subito. - Abuso di potestà: ogni atto deviante dallo scopo a cui un potere è vincolato.

- Differenza tra status e privilegio: gode di un privilegio la persona cui non si applica una regola che vale per tutti gli altri.

- Particolarismo giuridico: espressione usata per indicare il carattere frammentario, intricato, disomogeneo del diritto e della giurisdizione

prima della Rivoluzione francese.

- Il diritto alla vita non è espressamente menzionato dalla nostra Costituzione; è con la legge sull’aborto che il legislatore ha per la prima volta

enunciato espressamente il principio secondo cui “lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio” (art. 1, legge n. 194/1978).

- I dati sensibili protetti ai fini del trattamento sono: a- origine razziale ed etica; b- convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; c-

adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; d- stato di salute; e- vita

sessuale.

- Sono esenti dai limiti della legge sulla privacy: a- il trattamento dei dati effettuato dalla Pubblica Sicurezza, dalla Difesa, dalla Sicurezza dello

Stato, da persone fisiche per fini esclusivamente personali (indirizzari, catalogazioni, ecc. sempre che non siano destinati alla diffusione); b- la

raccolta di dati del casellario giudiziale; c- la raccolta di dati organizzata nell’ambito degli Uffici giudiziari, del Consiglio Superiore della

magistratura o del Ministero di grazie e giustizia.

- La cittadinanza si acquista iure sangiunis, ossia dovunque si sia nati, se figli di padre o di madre cittadini.

- L’identità del proprietario influisce sulle facoltà e i poteri che questi può esercitare: incapace legale, gruppo, persona giuridica.

- ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale): categoria unitaria che comprende organizzazioni molto diverse (associazioni,

fondazioni, comitati, società cooperative, ecc.) ma che hanno in comune a- il carattere no profit, b- il carattere di svolgere attività di utilità

sociale (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, valorizzazione dell’arte e dell’ambiente,

ecc.).

- Principali norme per la trasparenza bancaria: a- obbligo di pubblicizzare in ciascun locale aperto al pubblico le condizioni offerte alla propria

clientela; b- obbligo di stipulare i contratti in forma scritta, a pena di nullità, e consegnarne una copia al cliente.