Dispensa Di Diritto Pubblico Italiano 2011-2012

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Biagio Lecce

    http://blog.libero.it/giuristando

    Formia Italy Foto by B. Lecce

    Elementi di Diritto Pubblico italiano(Dispensa per la preparazione di concorsi e dellesame di

    maturit)

    http://blog.libero.it/giuristandohttp://blog.libero.it/giuristando
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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    ANNO SCOLASTICO 2011/2012

    Sommario:

    PRIMA PARTE

    Lo stato e la Costituzione in generale

    1. Lo stato come ordinamento

    giuridico. p. 3

    2. Lo stato: definizioni ed elementi

    costitutivi.. 7

    3. Ilpopolo e la

    cittadinanza.

    8

    4. Il territorio delloStato. 1

    1

    5. La sovranit statale e leffettivit dellordinamento

    giuridico..14

    6. Gli organidello

    stato

    .17

    7. Le forme di stato nella storia

    costituzionale.. 20

    8. La costituzione italiana e le costituzioni ingenerale.25

    9. Iprincipi fondamentalidella costituzione

    italiana27

    10.Le forme di

    governo

    .32

    SECONDA PARTE

    Gli organi costituzionali nellOrdinamento della Repubblica11.Il

    Parlamento

    35

    12.I sistemi

    elettorali

    .36

    13.Durata e funzionamento delle Camere..

    ..38

    14.Limmunit

    parlamentare.42

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    15.Gli organi

    parlamentari

    44

    16.Le competenze delParlamento45

    17.Il Presidente della

    Repubblica49

    18.IlGoverno: struttura e

    funzioni.. 53

    19.La Corte costituzionale: struttura e funzioni

    62

    20.I referendum...

    .66

    TERZA PARTE

    I diritti soggettivi pubblici e privati di libert

    21.La libert

    personale..

    .70

    22.La libert di

    domicilio..

    .7323.La libert di comunicazione, informazione e

    stampa76

    24.La libert di circolazione e

    soggiorno.78

    25.La libert di

    riunione

    ..81

    26.La libert di

    associazione

    .8327.La libert di

    religione

    .84

    28.La libert di

    espressione

    .86

    29.Tabella di sintesi delle

    libert.90

    30.Cenni

    bibliografici

    .92

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    PRIMA PARTE: Lo stato e la costituzione

    1. Lo stato come ordinamento giuridico

    Il primo passo di questo lavoro di sintesi una riflessione sul concetto di

    ordinamento giuridico e di stato.

    Una delle forme pi importanti e pi estese di ordinamento giuridico

    lo Stato, che :

    un sistema giuridico di norme, stabilite da una comunitorganizzata, dotata di organi, apparati e uffici che ne consentono la

    concreta applicazione su un dato territorio;

    o anche una comunit organizzata su un territorio che si dota di

    un sistema di norme giuridiche applicate mediante organi apparati

    e uffici della pubblica amministrazione.

    In entrambe le definizioni troviamo il riferimento ai concetti essenziali della

    personalit dello stato, inteso come comunit, popolo, nazione, stanziata

    su un certo territorio e soggetta a un potere pubblico di sovranit (caratteri

    del cosiddetto Stato-comunit), della sua struttura e organizzazione,

    data dallinsieme di organi, apparati e uffici deputati alla pubblica

    amministrazione e alla gestione del potere di sovranit sui cittadini e sul

    territorio (caratteri del cosiddetto Stato-apparato) e della sua

    soggettivit giuridica, separata rispetto a quella di altri soggetti giuridici,

    come i singoli cittadini, le famiglie, le organizzazioni pubbliche e private

    (enti), attivi allinterno del territorio statale e anchessi soggetti alla

    medesima sovranit (caratteri dello stato-persona).

    La prima delle due definizioni sopra offerte, mette in evidenza laspetto

    giuridico-normativo dello stato, in aderenza con la teoria del

    normativismo giuridico di Hans Kelsen, in nome del quale, proviamo a

    sintetizzare, la norma viene prima della realt.

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Mentre la seconda definizione mette in maggiore evidenza il carattere

    reale dellordinamento, per cui, potremmo dire, che la realt viene prima

    della norma giuridica (teoria della realt).

    In ogni caso, altri ordinamenti esistono allinterno di un ordinamento

    giuridico, secondo la lezione di Santi Romano (fautore della teoria degli

    ordinamenti, inquadrabile allinterno della teoria della realt), ma hanno

    una estensione minore e concentrica rispetto a quella dello stato: per

    esempio, gli enti pubblici e privati, la famiglia, che la Costituzione definisce

    con termine volutamente generico e generale formazioni sociali (art 2).

    DEFINIZIONI DI ORDINAMENTO GIURIDICO

    Lo stato un particolare ordinamento giuridico, che abbiamo provato a

    definire. Possiamo provare ora a definire il concetto di ordinamento giuridico

    in modo ancora pi generale: sono diverse le definizioni di ordinamento a

    seconda del profilo che si privilegia nellosservazione. Ne consideriamo

    alcune:

    A. DEFINIZIONE NORMATIVA: lordinamento linsieme delle regole

    di comportamento dei soggetti di una collettivit, regole che hanno

    importanza secondo i principi e i valori scelti dalla comunit come

    fondamentali.

    In altre parole, inserendo le variabili tempo e movimento, abbiamo

    che:

    tale ordinamento giuridico linsieme delle norme giuridiche cheregolano la collettivit in un determinato momento per la

    realizzazione dei valori che la stessa collettivit ha scelto come

    fondanti della propria convivenza o cooperazione.

    A. DEFINIZIONE POLITICA: lordinamento giuridico ha anche

    natura politica, perch considera tutti gli interessi che

    possono riguardare la collettivit cui si riferisce.

    Ne deriva, per questo motivo,

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    che lordinamento giuridico statale viene anche definito

    ordinamento a fini generali. Come si vede da questo argomento

    testuale, lo stato un ordinamento dinamico, perch si d dei compiti

    da realizzare e degli obiettivi da raggiungere.

    A. DEFINIZIONE ISTITUZIONALE O OGGETTIVA:

    lordinamento giuridico indica anche tutti gli apparati (organi e

    uffici) di cui si compone e attraverso i quali realizza la sua

    attivit giuridica.

    B. DEFINIZIONE SOGGETTIVA: questi organi esercitano un

    concreto potere nei confronti dei cittadini e pur essendo

    formati da pi persone, per la legge come se

    rappresentassero un unico soggetto giuridico: lo stato, lente

    pubblico o privato, ecc.. Viene cos in rilievo la personalit

    giuridica dello specifico ordinamento.

    Si dice allora che lo stato un soggetto con personalit

    giuridica di diritto pubblico (STATO-PERSONA). Cos sono

    enti dotati di personalit giuridica le Regioni, le Province, i

    Comuni, le Citt metropolitane e molti altri enti.

    TERRITORIALITA DELLORDINAMENTO GIURIDICO STATALE E DEGLI

    ENTI TERRITORIALI

    Il potere esercitato dallordinamento giuridico statale si chiama

    sovranit, cio potere di comando e di imperio delle istituzioni nelterritorio dello stato e verso i cittadini e tutti coloro che sul territorio si

    trovano a vivere o a passare (principio di territorialit della

    sovranit nazionale).

    Negli ordinamenti territoriali minori, esclusivamente di natura

    pubblica, questo potere si chiama invece potere di autonomia e

    incontra sempre il limite superiore della legge e delle competenze

    statali.

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Anche gli enti privati, come le associazioni di cittadini, hanno poteri di

    autonomia, ma questi poteri sono pi limitati e, in quanto enti non

    territoriali, essi non possono mai incidere in modo diretto sul territorio

    dello stato.

    Per fare qualche esempio, una associazione di carattere nazionale,

    come Lega Ambiente, pu promuovere delle campagne di

    sensibilizzazione in alcune parti o nellintero territorio nazionale per

    evitare attivit inquinanti, ma non potrebbe mai stabilire delle leggi in

    tal senso.

    Il Comune pu intervenire sul territorio, per esempio, modificandone

    laspetto urbanistico, dunque esercitando il suo potere di ente

    territoriale.

    LA LEGITTIMAZIONE DEL POTERE SATATALE

    Lordinamento giuridico trova in s (meglio, nella decisione dei suoi

    cittadini di formarlo e farlo esistere, sempre che parliamo di un

    ordinamento democratico) la sua legittimazione, cio la ragione

    prima, il motivo principale, la giustificazione della sua esistenza. Esso,

    insomma, non dipende da altri ordinamenti considerati maggiori, pi

    importanti e originari, pur nel rispetto delle leggi.

    Per questo motivo lordinamento giuridico dello stato, che come detto

    quello pi grande, originario (non deriva cio da nessun altro

    ordinamento giuridico) e indipendente (la sua esistenza e

    regolamentazione non dipende da nessun altro ordinamentogiuridico straniero).

    TERZA DEFINIZIONE DI STATO

    In conclusione, per quanto si detto sopra, lo stato

    un o rdinamento giuridico originario e indipendente a fini generali

    ed a base territoriale, dotato di un apparato di norme giuridiche e di

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    autorit pubbliche poste dai cittadini in posizione di supremazia per la

    realizzazione degli interessi della collettivit .

    2. Gli elementicostitutivi dello stato

    Dunque lo stato pu essere definito, come detto, sotto tre aspetti, tre facce

    diverse dello stato-comunit, dello stato-apparato, dello stato-

    persona.

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    ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO IN GENERALE

    Gli elementi di cui si compone il concetto di stato sono:

    il popolo,

    il territorio

    e il potere di sovranit.

    IL POPOLO

    Il popolo dato dall'insieme delle persone che appartengono allo stato

    in base al vincolo giuridico della cittadinanza, che comporta per

    ogn uno diritti civili, politici, economici e sociali (come i diritti di libert

    nelle varie forme ipotizzabili, il diritto di elettorato, il diritto di propriet

    e di iniziativa economica, il diritto alla salute e allistruzione) e doveri

    costituzionali, come il dovere di pagare le tasse, di difendere la patria,

    di rispettare la dignit delle istituzioni e di osservare la legge.

    IL TERRITORIO

    Il territorio l'ambito spaziale entro il quale lo stato pu esercitare il

    potere di imperio sui cittadini e, in modo pi ampio, sulla popolazione .

    LA SOVRANITA

    La sovranit il potere di imperio o di comando che lo stato esercita

    sui cittadini nella sfera legislativa, giudiziaria (o giurisdizionale) e

    amministrativa (o esecutiva).

    3. Il popolo e la cittadinanza

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    Sono criteri per l'acquisto della cittadinanza italiana, in base alla legge n.

    90 del 92:

    la nascita in Italia o da genitori italiani,

    l'adozione da parte di genitori italiani,

    il matrimonio con cittadino/a italiano/a,

    l'elezione (cio la scelta di divenire italiani),

    la naturalizzazione.

    Per rendere effettivi questi requisiti devono ricorrere anche le specifiche

    circostanze riepilogate nella seguente tabella:

    Modi di acquistodella cittadinanza

    italiana

    Requisitiprecedenti Requisiti personali Requisitisuccessivi/Esito Esito delprocediment

    o

    Nascita Madre o padre

    italiani

    Figlio nato ovunque Cittadino

    Genitori apolidi Figlio nato in Italia Cittadino

    Genitori ignoti Figlio nato in Italia Cittadino

    Genitori ignoti Figlio ritrovato in

    Italia senza la provache vi sia nato e

    senza la prova di

    altra cittadinanza

    Cittadino

    Genitori stranieri

    che non

    trasmettono la loro

    cittadinanza al

    figlio

    Figlio nato in Italia Cittadino

    Elezione

    o beneficio di

    legge

    Nonno o genitore

    che siano staticittadini per

    nascita

    Straniero o apolide Presta servizio

    militare in Italia e

    dichiara di voler

    essere cittadino

    Oppure

    Impiegato nella

    Pubblica

    amministrazioneitaliana anche

    Cittadino

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    allestero

    e

    dichiara di voleressere cittadino

    Nonno o genitore

    che siano stati

    cittadini per

    nascita

    Residenza in Italia

    da due anni al

    compimento della

    maggiore et

    Straniero o apolide Dichiara entro un

    anno di voler

    essere cittadino

    Cittadino

    Residente

    ininterrottamente

    fino alla maggiore

    et

    Straniero nato in

    Italia

    Dichiara entro un

    anno di voler

    essere cittadino

    Cittadino

    Naturalizzazione Nonno o genitore

    che siano stati

    cittadini pernascita

    Redditi sufficienti

    Integrazione

    sociale

    (conoscenza della

    lingua, dei principi

    fondamentalidellordinamento)

    Assenza di

    precedenti penali

    Assenza di motivi

    ostativi per la

    sicurezza della

    Straniero risiede per tre anni

    con permesso di

    soggiorno eiscrizione

    anagrafica

    Cittadino con

    decreto del

    Presidentedella

    Repubblica

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Repubblica

    Straniero nato in

    Italia

    Cittadino con

    decreto del

    Presidentedella

    Repubblica

    Straniero

    maggiorenne

    adottato

    Risiede per cinque

    anni

    Cittadino con

    decreto del

    Presidente

    della

    Repubblica

    Straniero Impiegato anche

    allestero per

    cinque anni

    Cittadino

    Nonno o genitore

    che siano stati

    cittadini per

    nascita

    Redditi sufficienti

    Integrazione

    sociale

    Assenza di

    precedenti penali

    Assenza di motivi

    ostativi per la

    sicurezza della

    Repubblica

    Cittadino della UE Risiede quattro

    anni

    Cittadino con

    decreto del

    Presidente

    della

    Repubblica

    Apolide Risiede cinque

    anni

    Cittadino con

    decreto del

    Presidente

    della

    Repubblica

    Rifugiato Risiede cinque

    anni

    Cittadino con

    decreto del

    Presidente

    della

    Repubblica

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    Extracomunitario Risiede per dieci

    anni

    Cittadino con

    decreto del

    Presidente

    della

    Repubblica

    Straniero Presta eminenti

    servizi allItalia

    Cittadino

    Straniero Eccezionale

    interesse dello

    stato

    Cittadino

    Adozione Figlio adottivo

    minorenne

    Cittadino

    Matrimonio Residente da sei

    mesi

    Straniero o apolide

    coniuge

    Cittadino Decreto del

    MinistrodellInterno

    Residente per tre

    anni dopo il

    matrimonio

    contratto allestero

    Cittadino

    Residente per due

    anni dopo il

    matrimonio

    contratto in Italia

    Cittadino

    Residente per unanno e mezzo anni

    dopo il matrimonio

    contratto

    allestero, se vi

    sono figli, anche

    adottati

    Cittadino

    Residente per sei

    mesi dopo il

    matrimonio

    contratto

    allestero, se vi

    sono figli, anche

    adottati

    Cittadino

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    3. Il territorio dello stato

    Il territorio dello stato indica lo spazio entro il quale vige lordinamento

    giuridico e possono essere esercitati dallo stato i poteri di sovranit.

    Il territorio si compone di:

    terraferma,

    sottosuolo,

    mare territoriale,

    spazio aereo, e

    territorio mobile.

    LA TERRAFERMA

    La terraferma lo spazio terrestre delimitato da confini naturali

    (es. monti, fiumi, mari) o legali (come decisi nei trattati internazionali).

    IL SOTTOSUOLO

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/7764995.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/7764995.html
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    Anche il sottosuolo parte del territorio dello stato e soggetto alla

    sua sovranit e dunque alle sue leggi fino alla profondit in cui sia possibile

    sfruttarne le risorse.

    Il MARE TERRITORIALE

    Rientra nel territorio il mare territoriale, da intendersi lo specchio

    dacqua antistante la costa che si estende fino a 12 miglia marine (circa 22

    chilometri).

    Lo specchio dacqua che oltrepassa questo limite definito zona

    economica esclusiva o zona esclusiva di utilizzazione economica e si

    protende sopra la cosiddetta piattaforma continentale (prolungamento in

    acqua del territorio prima di incontrare le fosse oceaniche) fino ad un

    massimo di 200 miglia (intorno a 320 Km). In questa zona, lo stato costiero

    pu fare proprie le risorse economiche sottomarine, anche relative al

    sottosuolo (per esempio, le risorse minerarie).

    Oltre questo limite, troviamo il mare internazionale, non soggetto alla

    sovranit di alcuno stato. Le questioni di sovranit sulle aree marine sonooggetto del diritto internazionale marittimo, anche detto diritto del

    mare, e pongono talvolta inquietanti interrogativi, soprattutto sulla vigilanza

    e le responsabilit per i cattivi e dannosi utilizzi del mare (si pensi ai disastri

    ecologici dovuti alle fuoriuscite dalle petroliere e navi-cisterna). Il trasporto

    in tali aree regolato invece dal diritto internazionale della navigazione.

    LO SPAZIO ATMOSFERICO

    Lo spazio atmosferico sovrastante la terraferma e il mare

    territoriale fa parte del territorio dello stato. Gli stati non possono peraltro

    opporsi al transito degli aerei civili nel loro spazio aereo (diritto di

    sorvolo).

    Gli spazi cosmici, invece, sono regolati dal diritto aero-spaziale

    e della navigazione, e non appartengono alla sovranit esclusiva di alcuno

    stato.

    IL TERRITORIO MOBILE O FLOTTANTE

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    Lo spazio territoriale pu astrattamente estendersi anche al di l di

    questi confini con riguardo agli aerei e navi militari appartenenti ai corpi

    armati dello stato che, ovunque si trovino, anche in volo, si ritengono

    territorio dello stato (territorio mobile).

    Mentre le navi ed aerei civili sono soggetti alla sovranit degli stati

    che sorvolano. Quando si trovano in zone neutre, non soggette alla

    sovranit di nessuno stato (es. Antartide) allora sono territorio italiano.

    CASI DI EXTRATERRITORIALITA

    Al contrario del territorio mobile, vi sono zone interne al territorio italiano

    che sono appartenenti al territorio di un altro stato o comunque soggette

    alla sovranit di altri stati. Questi sono i casi di extraterritorialit e di

    immunit territoriale, di cui sono esempi i possedimenti territoriali di stati

    stranieri, le ambasciate e le sedi consolari.

    ULTRATERRITORIALITA: DIRITTI CONFESSIONALI TENDENZIALMENTE

    UNIVERSALI

    Vi sono poi nel mondo alcuni ordinamenti non fondati sul principio di

    territorialit, ma su quello di universalit di un certo diritto, come alcuni

    ordinamenti a base religiosa.

    Lascio allarguzia del lettore immaginare alcuni dei problemi concreti di

    compatibilit che potrebbero porsi, come in effetti drammaticamente

    sempre pi spesso oggi si pongono, tra leggi universali diverse o tra leggi

    universali e ordinamenti territoriali, specialmente nelle discipline

    maggiormente legate alla cultura della nazione di appartenenza come, nel

    caso delle unioni matrimoniali miste, sulleducazione dei figli, sul diritto di

    religione e di preghiera, sul diritto del lavoratore alle ferie e ai riposi

    infrasettimanali, sullabbigliamento, eccetera.

    CASI DI ULTRATTIVITA DELLORDINAMENTO

    Ci si chiede se un cittadino italiano allestero possa essere soggetto alla

    legge italiana: no, soggetto alla legge dello stato dove si trova, cos come

    uno straniero in Italia soggetto alla legge italiana, per il principio diterritorialit degli ordinamenti giuridici.

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Ma quale legge si applica al caso dellitaliano che allestero svolge contro

    il suo Paese attivit sovversiva e antinazionale ?

    La legge italiana. Si ha un caso di ultrattivit del diritto interno e dunque

    di ultraterritorialit del diritto. LItalia ha diritto in tal caso a difendere la sua

    unit, autonomia e indipendenza e a chiedere di poter processare questo

    cittadino. Ma lo stato dove stato commesso il reato potrebbe non

    permetterglielo, volendo a sua volta processare questa persona nei propri

    tribunali e secondo le sue leggi. Ne pu nascere un contrasto diplomatico.

    Questi casi sono per regolati dal diritto internazionale.

    LESTRADIZIONE

    Lestradizione la consegna di un cittadino alle autorit di uno stato

    estero dove egli abbia compiuto degli atti criminali, non necessariamente

    rivolti contro il Paese di origine. Di regola si applica la giurisdizione dello

    stato in cui commesso il reato, secondo il principio di territorialit

    dellordinamento. Lestradizione regolata da preventivi accordi

    internazionali.

    Invece un italiano pu essere espulso dal territorio italiano, magari per

    aver compiuto crimini gravi?

    No, il cittadino ha sempre diritto di incolato, di rimanere cio nel suo

    paese alle dovute condizioni di legge.

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    5. La sovranitstatale e leffettivit dellordinamento giuridico

    Lo stato ordinamento giuridico originario e indipendente. La sua

    esistenza dipende dalla effettivit dell'ordinamento, cio dal fatto che esso

    realmente ed effettivamente regoli la vita di un popolo all'interno di un

    territorio.

    Dal punto di vista dell'effettivit,

    lo Stato ha la forza di produrre e applicare le norme che regolano la

    collettivit, e in questo consiste la sovranit interna dello stato. Quella

    esterna, invece, si estrinseca nei rapporti con gli altri Paesi e con le

    Organizzazioni internazionali.

    Lo stato non solo un ordinamento, ma anche un ordinamento

    effettivo, dotato di un potere effettivo di sovranit che viene esercitato nei

    confronti dei cittadini nel rispetto della legge (principio di legalit).

    Dunque la sovranit il potere di imperio e di commando dello stato

    allinterno del territorio (principio di territorialit dellordinamento

    giuridico) e nei confronti dei soggetti giuridici.

    LE LIMITAZIONI DI SOVRANITA

    Sono possibili limitazioni alla sovranit?

    S, lart. 11 della Costituzione consente allo stato di limitare la suasovranit per laffermazione dei poteri di organizzazioni internazionali che

    promuovano la pace e la giustizia fra le nazioni.

    Norma introdotta per legittimare la nascita dellONU (Organizzazione

    delle Nazioni Unite), ha aperto lordinamento italiano anche ad altre

    organizzazioni, come la CEE (Comunit economica europea), ora CE

    (Comunit europea) e UE (Unione Europea).

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/7787531.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/7787531.html
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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Le organizzazioni internazionali hanno la loro legittimazione nella

    sovranit e volont degli stati che vi aderiscono e gli stati, a loro volta,

    trovano la legittimazione dei loro ordinamenti nella volont del popolo

    (principio di democraticit).

    Lo stato un soggetto giuridico, dotato di personalit giuridica e

    come tale destinatario delle norme giuridiche contenute nellordinamento

    giuridico (Stato-persona). Quando esso esercita la sovranit attraverso i

    suoi organi agisce con un potere che lo pone al di sopra dei cittadini a tutela

    e realizzazione degli interessi collettivi, che prevalgono su quelli

    individuali; quando agisce come qualunque altra persona giuridicadellordinamento lo fa conformandosi alle norme del diritto privato a tutela

    di propri diritti soggettivi, interessi legittimi o aspettative di diritto.

    In conclusione, lo stato una persona giuridica fra le tante presenti

    nellordinamento, posta in p osizione di supremazia perch do tata di potere

    di sovranit; esso un ente a fini generali, perch i suoi fini riguardano

    tutti gli aspetti della vita della collettivit di cui promuove gli interessi pi

    importanti e condivisi, anche a costo di sacrificare, nei limiti indicati dalla

    Costituzione e dalle leggi, gli interessi dei privati; infine un ente

    territoriale a partecipazione o appartenenza necessaria, nel senso

    che impone il suo potere e la sua appartenenza ai cittadini a prescindere

    dalla loro volont individuale. Esso inoltre una perso na giuridica di

    diritto internazionale, che agisce nel campo del diritto internazionale,

    affermando nei confronti degli altri stati e delle organizzazioni internazionali

    il suo potere di sovranit esterna, a condizione di far riconoscere

    allestero loriginariet e lindipendenza dellordinamento italiano, ed un soggetto del diritto pubblico nazionale, affermando nei confronti dei

    cittadini e dei non cittadini (stranieri o apolidi) presenti sul territorio, il

    potere di sovranit interna.

    Lo stato agisce infine anche nel campo dei cosiddetti rapporti privati

    (iure privatorum) come qualunque altro soggetto giuridico (persona fisica

    o persona giuridica).

    Sintetizziamo i tre concetti con tre esempi:

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    1. LItalia invia contingenti militari nelle missioni di pace (peace

    keeping) dellONU in osservanza dei trattati internazionali che ad essa la

    legano (esempio dipersonalit giuridica internazionale).

    2. Il Parlamento e il Governo decidono ed attuano lindirizzo politico

    con atti legislativi o normativi, a livello centrale (per esempio la legge

    finanziaria o un decreto legge) e periferico (per esempio le ordinanze di un

    Prefetto, a livello provinciale, o di altro ufficio periferico della P.A., un Ufficio

    scolastico regionale o provinciale: esempio dipersonalit giuridica di diritto

    pubblico).

    3. Lo stato si approvvigiona degli strumenti materiali della sua azione

    direttamente sul mercato, per esempio per lacquisto delle cosiddette auto

    blu (esempio dipersonalit giuridica di diritto privato)

    I POTERI E LE FUNZIONI STATALI

    La sovranit interna, infine, non un potere unico e indiviso; esso

    invece diviso (separato) nel suo esercizio tra diversi insiemi di organi ed

    uffici detti poteri.

    Secondo la concezione tradizionale dello stato di diritto, i poteri di

    sovranit sono tre e separati tra loro, e sono:

    il potere legislativo (esercitato dal Parlamento, a livello nazionale,

    e dalla Regione a livello regionale, nel caso dellItalia che uno stato

    regionale),

    esecutivo o amministrativo (esercitato dal Governo, in sede

    centrale, e dagli altri organi e uffici da esso dipendenti, ed enti autonomicon esso coordinati, in sede periferica e locale),

    giurisdizionale o giudiziario (esercitato dalla Magistratura, che

    ordine anchesso autonomo e indipendente).

    I tre poteri esercitano in realt tre funzioni amministrative dello

    stato, che si distinguono nettamente: un conto fare le leggi (funzione

    legislativa), un conto decidere la politica e realizzare lindirizzo politico

    generale con atti di gestione concreta della cosa pubblica (funzione

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    amministrativa), un conto punire chi viola la legge (funzione

    giurisdizionale).

    Ma mentre la distinzione delle funzioni chiara e abbastanza netta, ad

    essa non coincide una altrettanto netta distinzione nel campo dei poteri.

    Pertanto non detto che la funzione legislativa spetti sempre e soltanto al

    Parlamento, non detto che la funzione giudiziaria spetti sempre e soltanto

    al potere giudiziario, e via di seguito.

    Potremmo infatti trovarci davanti ad atti del Governo (organo di vertice

    del potere esecutivo) che hanno natura normativa di livello legislativo

    (decreti-legge e decreti legislativi) o ad atti del Parlamento (organo di

    vertice del potere legislativo) che hanno natura giudiziaria (i provvedimenti

    delle Commissioni parlamentari di inchiesta).

    In conclusione,

    un potere un insieme di organi ed uffici che esercitano una

    funzione pubblica;

    una funzione indica lattivit dei pubblici poteri nellambito dei

    singoli campi della pubblica amministrazione.

    6. Gli organi dello stato

    Lo stato un ente, e come tale ha una sua organizzazione. Una

    organizzazione, come suggerisce la parola stessa, un insieme di poteri,

    di organi e uffici.

    Per organo intendiamo una parte funzionale di un tutto, una

    articolazione, una struttura che consente allorganizzazione di funzionare al

    suo interno (organi interni) e allesterno (organi a rilevanza esterna).

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/7801870.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/7801870.html
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    Gli uffici sono le strutture operative che facilitano (coadiuvano) e

    rendono possibile lazione degli organi pubblici. Ogni organo ha un suo

    Ufficio, e gli Uffici possono avere al loro interno pi organi.

    Un organo pu essere posto al vertice o alla periferia dellorganizzazione;

    si hanno allora:

    organi del potere centrale

    e organi periferici.

    Possono essere composti da una sola o da pi persone fisiche, e allora

    abbiamo:

    organi monocratici

    o organi collegiali.

    Possono essere a loro volta composti da altri organi, e allora abbiamo:

    organi semplici

    e organi composti o complessi.

    Gli organi possono essere distinti inoltre in base al tipo di funzione svolta:

    diiniziativa,

    consultivi,

    di controllo,

    giurisdizionali.

    ORGANI DEL POTERE CENTRALE

    Tra di essi ricordiamo

    gli organi costituzionali,

    cos definiti perch costituiscono lossatura dellordinamento giuridico.

    Senza di essi lordinamento non avrebbe i caratteri che lo definiscono e

    distinguono sul piano della forma di governo (per esempio, una repubblica

    parlamentare e non una monarchia assoluta o uno stato totalitario) e della

    forma di stato (per esempio, uno stato unitario anzich uno stato federale).

    Inoltre essi sono

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    organi di vertice, che non hanno dei superiori nelle funzioni che

    sono loro proprie.

    Vi sono poi gli organi

    di rilievo costituzionale (o a rilevanza costituzionale),

    che pur non essendo essenziali alla forma di governo e di stato,

    assumono per delle funzioni importanti per il funzionamento delle

    istituzioni e degli altri organi: per questo motivo sono anche detti

    organi ausiliari.

    Esempi:

    Sono organi costituzionali:

    il Parlamento,

    il Governo,

    il Presidente della Repubblica,

    la Corte costituzionale.

    Secondo alcuni scrittori, anche gli organi che fanno parte del corpo o

    ordine della Magistratura e il corpo elettorale sarebbero organi

    costituzionali.

    Non ha senso dunque una costituzione se non c un organo (Corte

    costituzionale, Presidente della Repubblica) che verifichi e controlli che le

    leggi fatte dal Parlamento ne rispettino i principi.

    Non ha senso parlare di democrazia e di repubblica democratica se

    non c un parlamento, comunque una assemblea eletta democraticamente,

    che esprima la volont del popolo.

    Tra gli organi a rilievo costituzionale e ausiliari del Parlamento e del

    Governo abbiamo:

    Il CNEL (Consiglio nazionale economia e lavoro)

    un organo ausiliario, con funzioni consultive (cio pu dare consigli

    suggerimenti e pareri), importante soprattutto perch pu fare proposte

    (organo di iniziativa) di legge nei settori che lo riguardano. E organo

    ausiliario del Parlamento e del Governo (art. 99 cost.).

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Il Consiglio di Stato (organo ausiliario del Governo ) , che emette

    pareri nel corso di molti procedimenti di gestione della cosa pubblica

    (anchesso consultivo) e inoltre esercita funzioni di giurisdizione

    amministrativa di secondo grado rispetto alle sentenze dei TAR (Tribunali

    amministrativi regionali).

    e la Corte dei Conti, organo ausiliario del Parlamento, perch

    svolge una importante funzione di controllo contabile sulloperato del

    Governo, di cui riferisce alle due Camere (organo di controllo). Essa inoltre

    giudica sulle cause che riguardano i trattamenti economici (es. pensioni) dei

    dipendenti della Pubblica amministrazione (organo giurisdizionale).

    ORGANI PERIFERICI

    Possiamo richiamare fra questi

    il Prefetto,

    che rappresenta il Governo, in sede provinciale, fa parte dellUfficio

    territoriale del Governo e risponde al Ministro dellInterno

    le Agenzie delle entrate, che dipendono dal Ministero

    dellEconomia e delle Finanze.

    Gli organi degli Uffici scolastici regionali e provinciali

    ORGANI MONOCRATICI

    il Presidente della Repubblica,

    il Giudice del lavoro in funzione di giudico unico,

    un magistrato di Tribunale che giudica nella materia del lavoro in

    composizione monocratica, cio da solo.

    ORGANI COLLEGIALI

    Il Governo

    il Tribunale,

    composto da tre Giudici.

    ORGANI SEMPLICI

    Il Presidente del Consiglio.

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    ORGANI COMPLESSI

    Il Parlamento

    Il Governo,

    composti il primo dalla Camera dei deputati e dal Senato della

    Repubblica, e il secondo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal

    Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri.

    7. Le forme di stato nella storia costituzionale

    LEVOLUZIONE STORICA DELLE FORME DI STATOAndiamo ad analizzare molto sinteticamente le forme di stato, tenendo

    conto del contesto storico di volta in volta diverso in cui esse sono maturate:

    lo Stato feudale:

    il territorio patrimonio del sovrano (stato patrimoniale).

    il sovrano rappresenta lunit dei feudatari e dei rapporti di

    vassallaggio.

    non esiste un interesse generale (oggi diremmo un interesse

    pubblico, un interesse collettivo, un interesse diffuso, un interesse legittimo,

    che sono tutti tipi di interessi che la dottrina giuridica del diritto pubblico,

    costituzionale e amministrativo teorizza con riferimento allazione della

    Pubblica amministrazione).

    non esiste un popolo e una volont collettiva perch il territorio

    frantumato in feudi (disintegrazione dello stato).

    lo Stato assoluto (monarchia assoluta):

    il potere accentrato nelle mani del re, che anche fonte(legittimazione) di questo potere politico;

    il contesto sociale delle grandi monarchie europee del 600 (Francia,

    Spagna) si evolve e cominciano ad affermarsi alcuni diritti dei singoli verso

    lo stato, pur concessi dal sovrano.

    lo Stato di polizia:

    deriva il nome dal termine greco polis, citt, e dal latino ius politiae

    e non da polizia;

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    un tipo di Stato assoluto che si da il compito di promuove il

    benessere e la felicit dei sudditi (uno stato degno di un sovrano illuminato;

    sec. 700), ma non ritiene questi ultimi capaci di provvedervi da soli; ne

    sono esempi la Prussia di Federico II il Grande, lAustria di Giuseppe II, e i

    minori stati tedeschi.

    lo Stato moderno o di diritto:

    i pubblici poteri sono soggetti al diritto (principio di legalit);

    non esiste pi il princeps legibus solutus (il principe sciolto dalla

    legge, dunque al di sopra della legge);

    i pubblici poteri possono agire solo in conformit delle leggi;

    viene delimitata la sfera di azione dello Stato nei confronti

    dellindividuo, nascono cos le libert costituzionali, libert riconosciute e

    rispettate dallo Stato, come la libert personale (che deriva dallassai pi

    antico habeas corpus inglese), di manifestazione del pensiero, di stampa,

    eccetera;

    viene distribuito il potere tra i vari organi dello Stato in modo da

    evitare arbtri dei governanti (principio di separazione dei poteri, teorizzato

    da Montesquieu, in Esprit de leu, del 1748);

    Questo Stato nasce sulla scorta dei principi e delle esperienze delle

    rivoluzioni inglese, americana e francese del XVIII secolo.

    Tra i documenti pi significativi, nei quali vi laffermazione delle libert

    individuali contro il potere incontrollato degli Stati, abbiamo

    i Bill of rights americani,con i quali i coloni inglesi dellAmerica

    inserirono i diritti della persona nelle loro costituzioni,quando proclamarono

    la loro indipendenza dalla Gran Bretagna;

    altro documento essenziale la Dichiarazione dei diritti delluomo e

    del cittadino, redatta in Francia nel 1789, che sintetizza le conquiste di

    principio della rivoluzione francese (soprattutto libert, uguaglianza,

    fraternit).

    Da un punto di vista sociale, questo Stato si regge ancora su basi

    oligarchiche, anche se la borghesia emergente ma non sono ancora

    emerse le masse popolari.

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Solo quando il popolo assumer maggiore consapevolezza, comincer il

    cammino dello stato contemporaneo.

    lo Stato liberale:

    la prima esperienza storica dello stato di diritto, che caratterizza il

    XIX secolo;

    il potere gestito da una oligarchia;

    il suffragio elettorale esteso ad una parte minima della

    popolazione, individuata per lo pi per ragioni di censo, alfabetizzazione e

    nobilt;

    vengono per affermati alcuni importanti diritti dellindividuo (dirittodi cittadinanza, libert personali, propriet, diritto di iniziativa economica e

    di difesa giudiziale dei diritti);

    viene affermata la preminenza del diritto sullautorit dello Stato.

    lo Stato socialista:

    Questo stato nasce alla fine della I guerra mondiale, dalla crisi dello

    stato liberale, e vede lo spostamento del potere dalla borghesia illuminata ai

    lavoratori delle citt e delle campagne;

    da un punto di vista filosofico, esso si ispira alla dottrina marxista-

    leninista del socialismo reale;

    si fonda sulla collettivizzazione dei mezzi di produzione,

    sulla esistenza del partito unico,

    sulla prevalenza del principio di uguaglianza sostanziale rispetto alla

    affermazione dei diritti di libert dei singoli individui.

    lo Stato autoritario:

    nasce anchesso dalla crisi dello Stato liberale e rappresenta

    unalternativa allo Stato socialista;

    il potere non si spostato nelle mani del popolo e del proletariato,

    perch ritenuto incapace di gestirlo, ma si accentrato nelle mani delluomo

    forte, del capo carismatico, che lo ha gestito sul presupposto, per lo pi

    disatteso, della realizzazione dellinteresse del popolo.

    lo Stato democratico:

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    lo Stato che nasce dalla frantumazione di tutti i totalitarismi e

    fonda il suo potere (legittimazione) sul consenso e sulla partecipazione di

    tutti i cittadini;

    la sua azione si fonda sul principio democratico, in base al quale la

    maggioranza decide;

    la sua azione altres improntata al rispetto e alla garanzia delle

    minoranze;

    esso presenta atteggiamenti diversi:

    Stato sociale (o Stato del benessere o Welfare state):

    In esso lazione dei pubblici poteri diretta a promuovere il

    benessere dei cittadini mediante un intervento programmato nel campo

    delle attivit economico-sociali e della protezione sociale; la crisi dello Stato

    sociale fa discutere oggi di nuovi modelli di Stato sociale.

    Stato liberal-democratico:

    Lo Stato espande le libert individuali e i diritti sociali, si apre alle

    privatizzazioni (nel senso della entrata di soggetti privati nella propriet di

    beni pubblici e nella gestione di servizi di pubblica utilit con il controllo e la

    garanzia di pubbliche autorit) e alle liberalizzazioni (nel senso della

    apertura alla libera concorrenza di pi operatori economici della gestione

    dei servizi di pubblica utilit, come i trasporti, le comunicazioni).

    LE FORME DI STATO ATTUALI

    Nel panorama attuale delle forme di stato troviamo:

    Lo stato unitario

    Lo stato regionale Lo stato federale

    LO STATO UNITARIO

    Questa forma di stato prevede un unico soggetto giuridico in posizione di

    comando: lo Stato.

    Esso si struttura in un apparato di poteri, organi e uffici, che esercitano la

    sovranit verso i cittadini, a livello centrale e periferico .

    Il potere di fare le leggi spetta in genere allo Stato in modo esclusivo,mediante il Parlamento nazionale.

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Mentre agli organi periferici e agli enti territoriali minori residuano per lo

    pi poteri amministrazione attiva, di esecuzione, cio, dellindirizzo politico

    dato dagli organi di governo.

    In questo ambito, vi pu essere maggiore o minore coinvolgimento degli

    organi periferici.

    Si distingue allora tra:

    stato accentrato,

    ove il potere di sovranit (o di comando o di imperio)

    prevalentemente concentrato nelle mani degli organi costituzionali (o

    comunque di vertice) dello Stato,

    e stato decentrato,

    ove invece fette consistenti di potere di sovranit (sia pure nel solo

    ambito amministrativo) sono ripartite fra organi di vertice e organi periferici

    dello Stato o altri enti pubblici (soprattutto Regioni, Province, Comuni).

    LO STATO REGIONALE

    Lo stato regionale una variante dello stato unitario, ed da molti

    considerato una via di mezzo tra lo stato unitario e lo stato federale. LItalia

    uno Stato regionale.

    Carattere primario dello stato regionale il coinvolgimento delle Regioni

    nella potest legislativa, fenomeno che ha avuto grande impulso con

    listituzione delle Regioni (gi previste nella Costituzione del 48),

    effettivamente avvenuta negli anni settanta, e lulteriore rafforzamento dei

    loro poteri di compartecipazione alla sovranit statale con la riforma deltitolo quinto della Costituzione (artt. da 114 a 133 cost.) con la legge

    costituzionale n. 3 del 2001.

    La Regione ha ora i poteri legislativi generali dellordinamento

    (competenza legislativa residuale) ed amministrativi nel suo ambito

    (competenza amministrativa), cos come il Comune identificato nella

    Costituzione come lente che ha la potest amministrativa generale.

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Il potere degli enti territoriali regionali e locali incontra per dei limiti

    nella superiore azione dello Stato in nome di interessi estesi a tutto il

    territorio nazionale ed al popolo italiano nella sua interezza.

    In linea generale, lo Stato competente a fare le leggi solo nelle

    materie espressamente indicate dallart. 117 cost. (competenza

    esclusiva statale), mentre per tutte le restanti materie la competenza

    spetta alle Regioni (competenza residuale).

    La competenza legislativa (il potere di fare le leggi) pu, in alcune

    materie indicate nellart. 117 cost., essere condivisa tra Stato e Regione nel

    senso di chiamare entrambi ad una cooperazione nella formulazione delleleggi (competenza concorrente o ripartita).

    La competenza amministrativa, e cio il potere di amministrare la

    comunit o le comunit nazionali, tende poi a seguire quella legislativa:

    quindi se la Regione ha competenza legislativa in una certa materia, per

    esempio la formazione professionale e lagricoltura, in questo campo essa

    avr anche la competenza amministrativa.

    LO STATO FEDERALE

    Nello stato federale lo spostamento dei poteri pubblici di sovranit verso

    le comunit periferiche pi incisivo. In esso vi sono dunque pi centri e

    soggetti giuridici che esercitano la sovranit oltre allo Stato.

    Gran parte dei poteri legislativi, amministrativi e, negli stati con tendenze

    pi spiccatamente federaliste e autonomiste (USA), anche giudiziari spetta

    ai cosiddetti Stati federati, mentre allo Stato federale rimangono per lo pi ii

    poteri di rappresentanza degli interessi comuni alle diverse comunit onazioni e la soggettivit politica in campo internazionale.

    In Italia in corso la riforma dello Stato in senso federale, mentre una

    generale tendenza al rafforzamento dei federalismi e dei regionalismi si

    verifica in molti stati europei (Spagna, Gran Bretagna, Germania e persino in

    Francia).

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    8. La Costituzione italiana e le costituzioni in generale

    La Costituzione italiana del 1948 ed stata redatta dallAssemblea

    costituente, eletta dal popolo italiano nel 1946 nelle prime elezioni a

    suffragio universale della storia italiana.

    In quelle stesse elezioni, gli italiani scelsero la forma di governo

    repubblicana bocciando la monarchia.

    La costituzione si compone di:

    una Introduzione, dedicata ai principi fondamentali (articoli da 1 a 12) una Prima Parte dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini (articoli da 13 a

    54)

    una Seconda Parte dedicata allordinamento della Repubblica (articoli da

    55 a 139)

    18 disposizioni transitorie e finali.

    CARATTERI PRINCIPALI DELLA COSTITUZIONE

    1. Quella italiana una costituzione votata, perch lAssemblea

    Costituente stata eletta dal popolo in regolari elezioni.

    Invece le costituzioni si dicono concesse o ottriate (termine di origine

    francese) quando sono concesse o ottenute dal sovrano. Di questo tipo la

    precedente costituzione Italiana del 1848, detta Statuto Albertino.

    Possono conseguire in molti casi a rivoluzioni di popolo, o a movimenti di

    indipendenza, come nel caso americano e nelle ex colonie europee.

    2. E inoltre una costituzione rigida, perch pu essere modificata solo

    con un largo accordo delle forze politiche, attraverso un procedimento

    aggravato nei tempi e nelle forme.

    Le costituzioni si dicono invece flessibili, quando possono essere

    modificate con il semplice accordo della maggioranza di governo, attraverso

    una legge ordinaria: di questo tipo fu lo Statuto Albertino.

    3. E una costituzione lunga, perch prevede unampia gamma di diritti e

    doveri dei cittadini, suddividendoli in quattro categorie di rapporti: rapporti

    civili, rapporti politici, rapporti etico-sociali, rapporti economici.

    Le costituzioni brevi, come lo Statuto Albertino, invece, regolano solo

    alcuni aspetti della vita del cittadino e limitatamente ad alcuni diritti, come

    quelli civili essenziali (libert personale e difesa giudiziaria), politici e

    economici (voto, propriet e iniziativa economica). Dunque i diritti sociali(come principale espressione delle libert nello stato e non pi soltanto

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/7837475.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/7837475.html
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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    delle libert dallo stato) esprimono il carattere precipuo delle costituzioni

    lunghe.

    3. E infine una costituzione scritta, che si compone di un testo di 139 articoli,accanto al quale vengono poste le altre leggi di integrazione e modificazione

    costituzionale: queste ultime aggiungono nuove norme o modificano norme

    gi presenti nel testo costituzionale.

    Esistono infine esempi di costituzioni non scritte, come quella inglese,

    che si compone di parti trasmesse oralmente e consuetudinariamente nei

    secoli e di alcune leggi di natura costituzionale.

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    9. I principi fondamentali della Costituzioneitaliana

    La Costituzione contiene nellIntroduzione lenunciazione dei principi

    fondamentali ai quali deve ispirarsi la vita delle istituzioni e dei cittadini: tra

    i pi importanti, il principio democratico e rappresentativo,

    minoritario di tutela delle minoranze e solidaristico, egalitario,

    partecipativo e lavorista, unitario e autonomistico, internazionalista

    e pacifista, di libert. Vediamone ora alcuni.

    PRINCIPIO RAPPRESENTATIVO:

    La sovranit spetta al popolo, in termini politici, e agli organi

    costituzionali dello Stato e a gli altri enti pubblici territoriali (Regioni,

    Province, Comuni e Citt metropolitane) , dal punto di vista legale .

    A ci consegue che i nostri eletti (deputati, senatori, consiglieri e

    presidenti regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) rappresentano

    tutta la nazione italiana e non solo la parte che li elegge, e ad essa

    rispondono politicamente e non legalmente. Si dice allora che vi il divieto

    di mandato imperativo, nel senso che il mandato politico che noi

    conferiamo con il voto non impedisce ai nostri eletti di cambiare opinione e

    di agire in tuttaltro modo da quello promesso alle elezioni o di passare in

    uno schieramento politico diverso da quello nel quale sono stati eletti.

    Importante per la motivazione politica di un tale gesto.

    In alcuni ordinamenti, invece un parlamentare eletto nelle file di una forza

    politica o uno schieramento politico pu solo dimettersi se non condivida pi

    la linea politica di quella forza.

    PRINCIPIO DEMOCRATICO:

    Nella volont del popolo risiede la legittimazione del potere di sovranit.La volont del popolo si forma in libere elezioni a suffragio universale con

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/7839489.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/7839489.html
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    applicazione del criterio maggioritario. Il criterio maggioritario pu essere

    applicato poi attraverso sistemi elettoralimaggioritari o proporzionali.

    Il criterio maggioritario caratterizza anche il funzionamento degli organi di

    governo a qualsiasi livello.

    Il criterio maggioritario indica la prevalenza delle decisioni concordi della

    met pi una delle persone presenti alla seduta dellorgano collegiale

    (maggioranza semplice) o dei componenti dellorgano a prescindere dal

    numero dei presenti alla seduta (maggioranza assoluta) o di quote pi

    ampie richieste dalla legge per decisioni o elezioni di particolare importanza

    (maggioranza qualificata), come nel varo di una legge costituzionale o

    nella elezione del Presidente della Repubblica (due terzi dei componenti

    delle rispettive assemblee).

    Se lelezione prevede pi di una alternativa, allora si parla anche di

    maggioranza relativa, per intendere la soluzione che riporta il maggior

    numero di voti pur senza raggiungere la met dei votanti o dei componenti

    dellorgano. In ambito elettorale, si usa lespressione partito di

    maggioranza relativa per indicare il primo partito che rappresenta per

    quote inferiori alla met dellelettorato.

    PRINCIPIO SOLIDARISTICO:

    La Costituzione parla dei doveri di solidariet politica economica e

    sociale, il cui rispetto viene impersonalmente richiesto a tutta la collettivit,

    dunque ai cittadini ed anche alle istituzioni.

    Il comportamento di ciascun cittadino deve essere improntato allasolidariet politica, nel senso della necessaria partecipazione alle fasi

    importanti della democrazia, come le votazioni a qualunque livello, anche

    aziendale, o il dibattito culturale e politico del Paese (PRINCIPIO

    PARTECIPATIVO e PRINCIPIO LAVORISTA), ma anche nel senso del basilare

    rispetto della dignit delle istituzioni politiche, delle persone e delle

    opinioni politiche da esse espresse.

    Anche tra le istituzioni deve esserci un senso di solidariet, di rispetto e

    coesione istituzionale, perch le funzioni di ogni organo o ufficio della

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    Repubblica non ostacolino le legittime funzioni e prerogative degli altri. Il

    Capo dello Stato si fa garante di questo equilibrio.

    Come si vede, la Costituzione impone doveri al legislatore (fare leggi che

    non contrastino con i principi costituzionali), ma anche direttamente ai

    singoli e alle istituzioni, anche se in questo secondo caso le norme che

    impongono tali doveri sono per lo pi prive di sanzione giuridica.

    La solidariet economica richiede invece comportamenti di equit

    sociale e di sostegno alle classi economicamente pi deboli, soprattutto

    nellazione di governo.

    Da qui il senso della legislazione di tutela del consumatore, per

    esempio, che ha visto nascere numerose organizzazioni private dedite alla

    difesa degli utenti e fruitori di servizi pubblici e privati o la progressivit

    del sistema tributario, che impone tributi pi alti ai redditi pi alti.

    Infine il dovere di perseguire una solidarietsociale comporta lidea di

    una societ omogenea e armoniosa, dove siano date pari opportunit ai

    cittadini in tutti campi, dove non vi sia disparit tra zone del Paese o della

    stessa citt, dove lintegrazione dei portatori di culture diverse sia facilitata

    e vista come fattore di progresso e non di ostacolo.

    Troviamo applicazione di questi principi in varie leggi e nella stessa

    costituzione, che parla delle pari opportunit in genere, e non solo tra uomo

    e donna (artt. 37 e 51), nelle leggi a difesa dei diritti dei minori, dei

    portatori di handicap e dei malati, delle fasce a basso reddito della

    popolazione (art. 38), o in altre norme della Costituzione che impongono il

    riequilibrio della ricchezza tra le diverse aree del Paese con la previsione di

    fondi perequativi (art. 119).

    IL PRINCIPIO EGALITARIO:

    Impone al legislatore, ed anche ai singoli cittadini ed istituzioni, di

    attenersi nella loro azione al rispetto della pari dignit sociale dei

    cittadini, senza alcuna distinzione fra di loro (art. 3).

    Alla proclamazione formale del principio deve fare seguito la previsionedi una uguaglianza sostanziale, che ritiene legalmente responsabile lo

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    stato ogni qualvolta i cittadini siano discriminati e, quindi situazioni

    identiche abbiano trattamenti differenti o, al contrario, situazioni differenti

    abbiano trattamenti ingiustamente identici.

    PRINCIPIO UNITARIO E AUTONOMISTA

    La Costituzione fa salvi il principio repubblicano, quanto alla forma di

    governo, e il principio unitario, quanto alla forma di stato.

    La forma di stato si arricchisce poi del principio autonomista,

    intendendosi con esso il riconoscimento dei centri di potere regionale e

    locale, pur nella natura derivata di questi ordinamenti minori dallunico

    ordinamento statale.

    Leggiamo l'art. 5 della Costituzione: La Repubblica, una e indivisibile,

    riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono

    dallo stato il pi ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i

    metodi della sua legislazione alle esigenze dellautonomia e del

    decentramento (norma di tipo programmatico).

    Che differenza c tra decentramento e autonomia?

    Quando sia la competenza legislativa che quella amministrativa sono

    attribuite anche ad enti territoriali regionali e locali, parliamo di autonomia.

    Se invece la sola competenza amministrativa statale viene divisa tra

    organi e uffici dello stato ed enti territoriali regionali o locali (Province,

    Comuni, Citt metropolitane, Comunit montane) in modo da spostarne il

    baricentro prevalentemente verso gli uffici periferici e gli enti locali siamo

    davanti al decentramento amministrativo.

    In Italia i due aspetti, quello del decentramento (dellamministrazione

    pubblica dello Stato) e dellautonomia (legislativa e amministrativa degli

    altri enti pubblici territoriali), si sovrappongono e convivono in nome del

    principio di sussidiariet,per il quale

    le competenze devono essere gestite al livello pi vicino ai cittadini:

    quindi se unazione amministrativa pu essere fatta dal Comune non c

    bisogno di scomodare la Provincia o la Regione o lo Stato.

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA

    LItalia riconosce il diritto internazionale universalmente

    riconosciuto e promuove tutte le organizzazioni che promuovano a loro

    volta pace e sviluppo, come lONU, lUE, lOCSE, la NATO, il WTO, eccetera,

    artt. 10 e 11 cost.).

    A tal fine pu consentire anche limitazioni della sovranit, in modo

    che fette di potere normativo, amministrativo o giudiziario siano gestite da

    tali persone giuridiche internazionali.

    Questo il caso dellUE, che unorganizzazione internazionale dalcarattere specifico di organizzazione sovranazionale, perch crea norme

    direttamente applicabili nei Paesi membri, fra cui lItalia.

    LItalia si oppone alla guerra offensiva, di conquista, il che lascia

    immaginare invece che gli eventuali conflitti armati nel corso di operazioni

    di peace keeping (mantenimento della pace) dellONU non siano esclusi o

    vietati, purch orientati con regole chiare (regole di ingaggio dei

    militari) a conquistare la pace (PRINCIPIO PACIFISTA).

    Allalveo del diritto universalmente riconosciuto si riconducono i diritti

    fondamentali di ogni uomo, a prescindere dalla nazionalit o cittadinanza

    di appartenenza, spesso definiti ed applicati in ogni contesto come diritto

    naturale o semplicemente diritti umani; lo stesso vale per le norme

    consuetudinarie che conducono al riconoscimento giuridico degli altri

    stati e delle organizzazioni non territoriali che rappresentano popoli in

    lotta per la conquista o riconquista dei propri territori (come lOLP).

    PRINCIPIO DI LIBERTA

    La libert valore e principio implicito e presupposto nella nostra

    costituzione, nel senso che ogni diritto, se vogliamo, rappresenta una fetta

    di libert. Libert nella legalit, dunque.

    Di libert la costituzione parla espressamente soprattutto nel titolo

    dedicato ai rapporti civili, ad esempio con riguardo al concetto tecnico di

    libert personale (artt. 13 e 14), alla libert, oltre che segretezza, dellacorrispondenza (art. 15), alla possibilit che ha il cittadino di circolare e

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    soggiornare liberamente (art. 16), al diritto che hanno i cittadini di

    associarsi liberamente (art. 18), o di professare liberamente la propria fede

    religiosa, alle confessioni religiose egualmente libere davanti alla legge (art.

    8), alla possibilit di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21),

    con riguardo ancora alla libera iniziativa economica (art. 41).

    10. Le forme di governo

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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    Secondo la definizione di Costantino Mortati, illustre costituzionalista, per

    forma di governo deve intendersi il modo in cui le funzioni dello Stato sono

    distribuite ed organizzate tra i diversi organi costituzionali .

    Che rapporto c tra la forma di governo e la forma di stato?

    Le forme di stato rispecchiano il rapporto tra governanti e i governati,

    mentre le forme di governo rispecchiano il rapporto tra i diversi organi di

    governo.

    Ne consegue che le forme di governo sono fortemente influenzate dalle

    forme di stato. Forme di stato e di governo si completano a vicenda eformano larchitettura dello stato.

    Per esempio, in molti stati federali vi la forma di governo presidenziale

    o semipresidenziale (USA, Brasile) o direttoriale (Svizzera), ma possibile

    trovare esempi di diverso tenore (Germania: stato federale con forma di

    governo parlamentare).

    Allo stato unitario pu associarsi la forma di governo parlamentare (Gran

    Bretagna) o semi-presidenziale (Francia).

    Lo stato regionale pu completarsi con una forma di governo

    parlamentare (come in Italia).

    Non vi sono regole assolute nella architettura dello stato. Di certo

    lesperienza della storia insegna quali sono le accoppiate tra forme di stato

    e governo che hanno avuto riscontri pi positivi.

    Quante e quali sono le forme di governo pi diffuse?

    Sostanzialmente tre sono le tipologie di forma di governo degli stati

    contemporanei: parlamentare, presidenziale, direttoriale.

    Parlamentare:

    (es. Repubblica italiana)

    Caratteristiche di questa forma di governo sono:

    il rapporto fiduciario tra il Governo e le Camere;

    il potere di controllo del Parlamento sullattivit politico-

    amministrativa e finanziaria del Governo; lapplicazione attenuata del principio della separazione dei poteri.

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    la forma di governo parlamentare si articola a sua volta in varie

    tipologie:

    la forma parlamentare pi tipica quella assembleare, che

    presenta le seguenti caratteristiche:

    nomina diretta del Governo da parte del Parlamento (in Italia

    nominato dal Presidente della Repubblica);

    limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica;

    estensione dei poteri del Parlamento;

    esclusione dello scioglimento anticipato delle Camere (mentre nel

    sistema italiano questo possibile);

    largo ricorso agli istituti di democrazia diretta quali il referendum.

    Questa forma di governo presenta rischi di instabilit politica e di

    ingovernabilit;

    un tipo particolare di forma di governo parlamentare poi quella

    semi-presidenziale francese, ove vi sono sia elementi della forma di

    governo parlamentare propriamente detta (come il rapporto di fiducia tra

    Parlamento e Governo; solo che in Francia non vi la fiducia iniziale, come

    in Italia, ma il Parlamento pu sfiduciare con mozione di sfiducia il Governo

    nel corso del suo mandato, se non condivide pi la sua azione politica) sia

    forti poteri del Presidente della Repubblica. Cosicch si parla di forma di

    governo semi-presidenziale, e il Presidente diventa una sorta di monarca

    repubblicano;

    vi poi la forma di governo cosiddetta di gabinetto, rientranteanchessa nelle forme parlamentari, adottata in Gran Bretagna, ove vi il

    rafforzamento dei poteri del Primo Ministro e di alcuni Ministri del Governo

    (per lo pi i Cancelliere dello Scacchiere, i Ministri degli esteri e degli

    interni).

    Il rafforzamento dei poteri del primo ministro, in particolare, pare

    maggiormente compatibile con la realt politica britannica, largamente

    omogenea e consolidata sul bipartitismo e sulla alternanza delle forze

    politiche al governo del Paese.

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    Presidenziale:

    (es. Stati Uniti dAmerica)

    Caratteristiche di questa forma di governo sono:

    separazione rigida dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario;

    funzione esecutiva e di indirizzo politico nelle mani del Capo dello

    Stato eletto dal popolo;

    funzione legislativa nelle mani delle Camere elette dal popolo;

    funzione giurisdizionale assegnata ai Magistrati, come corpo

    autonomo, in parte anchessi eletti dal popolo;

    contrappesi al potere di indirizzo politico del Presidente attraverso la

    approvazione da parte delle Camere delle leggi di spesa e di bilancio dello

    stato (cosiddetto sistema di check and ballance, utilizzato per evitare che il

    Presidente possa trasformarsi in una sorta di dittatore) o mediante il

    cosiddetto impeachment del Presidente (corrispondente alla nostra

    procedura di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica) per

    gravi reati propri della sua funzione, come tradimento, concussione,

    eccetera);

    un Presidente che, nellequilibrio dei pesi e contrappesi, ha il potere

    di veto sulle leggi del Parlamento (negli Stati Uniti, il Congresso), che

    vengono approvate se ottengono poi la maggioranza favorevole dei due

    terzi delle Camere nella successiva votazione.

    Questa forma di governo presenta dei rischi, in quanto lattivit di

    indirizzo politico non sempre risulta conforme ed aderente agli interessi reali

    dei cittadini e delle minoranze e possono nascere conflitti sociali. Inoltre,quando le contromisure non sono adeguate, vi il rischio di derive

    autoritarie.

    Direttoriale:

    (es. Confederazione Elvetica)

    Caratteristiche di questa forma di governo sono:

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    il potere esecutivo spetta a un organo collegiale (in Svizzera, il

    Consiglio Federale, composto da sette membri) eletto dallAssemblea

    federale (organo rappresentativo del popolo);

    lorgano di governo non soggetto alla fiducia dellAssemblea,

    anche se pu essere messo in condizione di dimettersi;

    il Presidente uno dei componenti del Consiglio e dura in carica un

    solo anno.

    SECONDA PARTE: Gli organi costituzionali nellOrdinamento della

    Repubblica

    11. Il Parlamentoin generale

    Il Parlamento lorgano costituzionale pi importante della forma di

    governo italiana, detta per lappunto parlamentare.

    E un organo collegialecomposto, perch a sua volta formato da due

    organi collegiali. Si tratta delle due Camere, che hanno lo stesso peso e la

    stessa importanza e concorrono insieme nella approvazione delle leggi. Tale

    sistema di duplicazione di poteri e di funzioni delle Camere si chiama

    bicameralismo perfetto. Sarebbe imperfetto il bicameralismo ove una

    delle due Camera avesse maggiori poteri dellaltra. Questo equilibrio di

    poteri si riflette sugli atti, che hanno natura di atti complessi, ai quali

    concorrono cio entrambi gli organi, a complessit uguale, perch gli organi

    concorrono con uguale potere a crearli. Un bicameralismo imperfetto si

    aveva con lo Statuto Albertino, nominalmente a favore del Senato

    (cosiddetta Camera alta), nei fatti, e nel tempo, a favore della Camera deiDeputati (cosiddetta Camera bassa).

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/7966048.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/7966048.html
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    Le Camere sono elette a suffragio universale dal 1946, quando gli italiani

    furono chiamata a votare per lAssemblea costituente, una sorta di

    parlamento speciale, con lunico obiettivo di approvare una nuova

    costituzione per il neonato stato.

    Il numero dei deputati di 630 e quello dei senatori di 315, oltre i

    cinque senatori a vita nominati per meriti insigni dal Capo dello Stato, e gli

    ex Presidenti della Repubblica, membri di diritto a vita del Senato.

    12. I sistemi elettorali

    I sistemi elettorali sono sostanzialmente di due tipi: proporzionali e

    maggioritari.

    Esistono poi numerose varianti che si riconducono per alcuni aspetti aiprimi e per altri ai secondi, insomma leggi ibride, come ibrida la nostra

    attuale legge elettorale, il cosiddetto porcellum. Essa stata introdotta

    nel 2005; dal 1993 al 2005 abbiamo avuto un sistema misto maggioritario

    (al 75%) e proporzionale (per il restante 25%), prima ancora (dal secondo

    dopoguerra al 1993) il sistema proporzionale puro.

    Vediamo allora:

    il sistema maggioritario o a collegi uninominali:

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/7978326.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/7978326.html
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    in questo sistema il territorio nazionale diviso in tanti collegi

    quanti sono i candidati da eleggere (collegi uninominali).

    il sistema proporzionale:

    in questo sistema i seggi vengono divisi tra i partiti in proporzione

    al numero di voti da essi ottenuti e i collegi sono plurinominali.

    IL SISTEMA ELETTORALE VIGENTE

    Dal 2005 (con la l. 270/2005) le Camere vengono elette con un sistema

    elettorale proporzionale con premio di maggioranza, sbarramenti alle

    minoranze politiche e indicazione diretta del premier.

    Si tratta in realt di un sistema misto, che vorrebbe coniugare i vantaggi

    del sistema maggioritario (governabilit) con quelli del sistema

    proporzionale (estesa rappresentanza democratica).

    I motivi principali o dichiarati dalle forze politiche per questa modifica

    sono stati la eccessiva litigiosit delle coalizioni politiche e la mancanza di

    rappresentanza politica delle forze minori, svantaggi appalesatisi nel

    sistema maggioritario allitaliana.

    La nuova legge elettorale abbandona luninominale e ritorna al collegio

    plurinominale (con elezione di pi deputati e senatori in un solo collegio) a

    lista bloccata (per cui gli eletti di una lista non sono quelli che ricevono pi

    voti ma quelli pre-individuati dai partiti). Il sistema definito dalla stessa

    legge come sistema elettorale proporzionale con eventuale premio di

    maggioranza.

    Il sistema, infatti, assicura alla coalizione che ottiene pi voti, anche se il

    totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza assoluta, il 55% dei seggi

    (premio di maggioranza).

    Inoltre la legge prevede una soglia di sbarramento per le forze

    politiche minori:

    ai partiti singoli che non abbiano superato la soglia del 4% dei voti

    validi e alle coalizioni che non abbiano superato la soglia del 10% dei votivalidi, per le elezioni alla Camera;

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    ai partiti singoli che non abbiano superato la soglia dell8% dei voti e

    alle coalizioni di partiti che non abbiano superato almeno il 20% dei voti, al

    Senato.

    Allinterno delle coalizioni dei partiti, sufficiente il 2% dei voti perch il

    singolo partito entri alla Camera e il 3% perch entri al Senato.

    Lesigenza di salvaguardare il quadro politico tendenzialmente bipolare

    dovrebbe essere soddisfatta dalla introduzione delle coalizioni e dalla

    indicazione del capo delle medesime.

    Non vi per una sanzione per la modifica in corso di legislatura dellecoalizioni, non vi in sostanza il vincolo di coalizione per le forze politiche

    (vedi in precedenza sul divieto di mandato imperativo).

    Lindicazione del premier potrebbe sembrare poi in contrasto con le

    prerogative del Capo dello Stato che, come noto, nomina il primo ministro

    sulla base delle maggioranze parlamentari esistenti, anche perch potrebbe

    immaginarsi una fase politica successiva in cui vengano rimescolate le carte

    politiche, rispetto al risultato delle elezioni, come al momento in cui rivedo

    lelaborato succede con il Governo Monti.

    Nei sistemi parlamentari, infatti, il capo dello Stato conferisce lincarico di

    formare il governo al leader della maggioranza vincente o, nel caso di

    insuccesso di questultimo nel formare il governo, alla persona con maggiori

    probabilit di formare il governo, conferendo successivi incarichi fino allo

    scioglimento anticipato delle camere. Il suo potere pertanto un potere

    vincolato dalla situazione politica concreta.

    Con la nuova legge, il Capo dello Stato si trova a dover conferire lincarico

    a persona comunque sostenuta da una maggioranza parlamentare.

    13. Durata e funzionamento delle Camere

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    LEGISLATURA

    La legislatura indica la durata in carica delle Camere: essa dura cinque

    anni e pu anche essere interrotta prima di tale termine per vicissitudini

    politiche (scioglimento anticipato), in genere per lincapacit del Parlamento

    di dare luogo a maggioranze stabili in grado d sostenere lazione del

    Governo.

    Il Presidente della Repubblica non pu, per, negli ultimi sei mesi di

    mandato, sciogliere le Camere (semestre bianco), salvo che la fine della

    legislatura sia coincidente con la fine del mandato del Capo dello Stato.

    Ci stabilito per non creare situazioni di possibile ricatto istituzionale e

    per evitare che il Presidente venga rieletto da un Parlamento che non

    fresco di rappresentativit popolare, essendo alla fine del suo mandato.

    Non possibile prolungare i poteri delle Camere, salvo che nel tempo

    strettamente necessario ad indire ed espletare le elezioni delle nuove

    Camere e fino a che queste non si insedino (prorogatio) e in caso di guerra,

    dichiarata con una legge.

    INDIZIONE DELLE ELEZIONI

    Entro 70 giorni dalla cessazione delle vecchie Camere, il Presidente della

    Repubblica indice le elezioni. Questo un atto dovuto.

    CONVOCAZIONE DELLE CAMERE

    Entro 10 giorni dalle elezioni, il Presidente convoca le nuove Camere.

    Esse si riuniscono in via ordinaria il primo giorno lavorativo dei mesi di

    febbraio e ottobre; in via straordinaria, esse possono essere convocate

    dal Presidente della Repubblica

    o dal Presidente della Camera e del Senato (dato che quando

    convocata una Camera si intende convocata di diritto anche laltra)

    o da un terzo dei deputati o senatori.

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    Le sedute delle Camere sono pubbliche, salvo che ciascuna Camera o il

    Parlamento in seduta comune non decidano di volta in volta per la seduta

    segreta.

    Le Camere provvedono alla elezione del Presidente e alla nomina

    dellUfficio di Presidenza. Il Presidente della Camera e il Presidente del

    Senato presiedono le sedute e dirigono il lavoro delle Camere in base alle

    norme del Regolamento della Camera di appartenenza.

    Importante anche il ruolo della conferenza dei capigruppo, presieduta

    dal presidente della camera di appartenenza, che redige il calendario dei

    lavori parlamentari.

    Il Presidente del Senato della Repubblica poi la seconda carica dello

    stato perch ha limportante ruolo di supplenza al Capo dello Stato,

    quando questultimo versi in una condizione di impossibilit temporanea o

    permanente di esercitare le sue funzioni (ad esempio in caso di malattia).

    Il Presidente della Camera considerata invece la terza carica dello Stato,

    per il ruolo prestigioso di presidenza del Parlamento in seduta Comune.

    PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

    Questa variante della seduta delle Camere, riunite insieme, necessaria

    per alcuni atti specifici:

    elezione del Presidente della Repubblica, con laggiunta di tre

    delegati regionali (con leccezione della Valle dAosta che ne ha uno solo)

    messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per

    attentato alla costituzione e alto tradimento (poi giudicato dalla Corte

    Costituzionale)

    elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale (cinque su

    quindici)

    elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della

    Magistratura (otto su ventiquattro)

    AUTONOMIA DELLE CAMERE

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    Le Camere sono organi autonomi, per cui esse si dotano di un

    Regolamento, che disciplina il loro funzionamento.

    I Regolamenti parlamentari sono fonti primarie che possono essere

    modificate soltanto dalla Camera interessata e non con legge dello stato, n

    tanto meno con atto del Governo: in tal caso verrebbe meno la garanzia

    della autonomia di ogni Camera rispetto allaltra e rispetto agli altri organi

    costituzionali.

    Ogni Camera approva il proprio regolamento, secondo lart. 64 cost., a

    maggioranza assoluta. Abbiamo dunque due regolamenti parlamentari, ilRegolamento della Camera dei Deputati e il Regolamento del Senato della

    Repubblica.

    VERIFICA DEI POTERI

    Il personale politico delle Camere soggetto alla autorit delle Giunta per

    le elezioni, per quanto riguarda la cosiddetta verifica dei poteri, vale a

    dire la verifica della regolare elezione dei singoli deputati e senatori.

    Le Giunte per le elezioni verificano infatti che, oltre alla regolarit delle

    elezioni, non vi siano casi di ineleggibilit o incompatibilit.

    Per ineleggibilit si intende che una persona non pu accedere alla

    competizione elettorale relativa alle cariche di deputato o senatore per

    mancanza di requisiti soggettivi.

    Mentre per incompatibilit, si intende che non preclusa la

    partecipazione alle elezioni alla carica di parlamentare, ma chi viene eletto

    deve rinunciare ad una carica incompatibile con quella di deputato o

    senatore.

    Sono casi di ineleggibilit:

    la mancanza di capacit elettorale (che si acquista a 25 anni per la

    Camera e a 40 anni per il Senato)

    o il ricoprire una carica istituzionale

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    o quale Presidente di Provincia

    o Sindaco,

    o Prefetto,

    o Vice-Prefetto,

    o lex Commissario governativo presso le Regioni, ora Rappresentante

    dello Stato

    o Funzionario di Polizia o di altra amministrazione statale.

    Sono casi di incompatibilit:

    la carica di deputato o senatore, rispetto alla carica di Parlamentare

    dellaltro ramo del Parlamento,

    la carica di Parlamentare europeo,

    la carica di Presidente della Repubblica,

    di Giudice della Corte Costituzionale,

    di membro del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura),

    di Consigliere regionale.

    In genere, lineleggibilit stabilita quando il cittadino abbia, in virt di

    poteri e funzioni esercitate, una pi diretta e immediata influenza sulla

    libert e sui diritti del cittadino (si pensi al funzionario di polizia che esegue

    larresto o al Sindaco che rilascia il permesso di costruire).

    DELIBERAZIONI DELLE CAMERE

    Le deliberazioni (cio le decisioni di ogni Camera) avvengono con il

    rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi:

    il quorum costitutivo indica il numero di presenti minimo

    necessario per poter procedere alle deliberazioni. Per entrambe le Camere

    esso fissato nella met pi uno dei deputati e dei senatori.

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    Mentre il quorum deliberativo indica il numero minimo necessario di

    voti favorevoli perch una deliberazione passi: allora avremo maggioranze

    semplici (date dal voto favorevole della met pi uno dei presenti in aula,

    al Senato; e dalla met pi uno dei votanti, alla Camera), maggioranze

    assolute (date dal voto favorevole della met pi uno dei componenti di

    ciascuna Camera), maggioranze qualificate (date dalle frazioni

    assembleari maggiori richieste dalla legge, esempio due terzi o tre quinti).

    La verifica del numero legale, infine, pu essere sempre richiesta

    prima delle deliberazioni: con essa si controlla che vi siano i quorum

    costitutivi per procedere alla votazione.

    14.Limmunit parlamentare

    Limmunit parlamentare, antico istituto, indica la speciale condizione

    giuridica che i parlamentari rivestono di fronte alla giustizia.

    Essi hanno delle prerogative, dunque situazioni individuali diverse

    rispetto al normale cittadino, che tengono conto della loro funzione di

    rappresentanza.

    Listituto della immunit infatti il risultato di un bilanciamento

    di valori: da una parte il valore della rappresentanza politica e istituzionale,

    di cui rivestito il parlamentare, dallaltra il valore della giustizia (uguale)

    per tutti i cittadini.

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    Listituto della immunit tenta allora di conciliare interessi che talvolta

    paiono irrimediabilmente in contrasto: la giustizia uguale per tutti e la

    necessit di preservare il potere politico da ingerenze e ricatti istituzionali

    da parte di altri poteri.

    Limmunit parlamentare prevista nellart. 68 della Costituzione e si

    distingue in:

    Insindacabilit delle opinioni espresse e voti dati dal parlamentare

    nellesercizio delle sue funzioni;

    Improcedibilit contro il parlamentare in mancanza diautorizzazione della Camera di appartenenza per specifici atti giudiziari di

    restrizione della libert:

    o perquisizioni,

    o ispezioni,

    o sequestri

    o intercettazioni e sequestro di corrispondenza

    o arresto e detenzione.

    Uniche due eccezioni alla necessit della autorizzazione della Camera di

    appartenenza sono: flagranza di reato e sentenza di condanna passata in

    giudicato.

    Quanto al primo punto, si molto discusso in ordine alla estensione del

    concetto di esercizio delle proprie funzioni, se quindi limmunit vada

    estesa anche rispetto ad atti e attivit poste in essere fuori dalle sedi

    parlamentari ma che abbiano un indubbio carattere politico (comizi,

    trasmissioni televisive).

    Lorientamento restrittivo del significato di tale espressione tende a

    prevalere, nonostante al contrario la vita pubblica trovi sempre nuove arene

    di confronto delle opinioni (si veda

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/8043536.html.

    http://blog.libero.it/GIURISTANDO/8043536.htmlhttp://blog.libero.it/GIURISTANDO/8043536.html
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    Giuristudiando Le sintesi di Giuristando 2011

    15. Gli organi parlamentari

    Ogni Camera ha al suo interno degli organi collegiali pi piccoli che

    concorrono allo svolgimento dellattivit parlamentare: si tratta delle

    commissioni, dei gruppi e delle giunte parlamentari.

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    COMMISSIONI

    Si enumerano 14 Commissioni permanenti alla Camera e al Senato,

    con denominazioni parzialmente diverse. Riproducono in piccolo lacomposizione politica delle camere e hanno competenze nelle materie

    istituzionali principali (finanza e bilancio, interni, esteri, lavoro, affari

    costituzionali, giustizia, difesa, affari sociali, politiche dellUnione europea,

    scienza e istruzione, trasporti, poste e telecomunicazioni, agricoltura,

    ambiente).

    Poi vi sono le Commissioni speciali, solo episodicamente istituite: le

    Commissioni di indagine o di inchiesta, dotate di poteri di indagine

    conoscitiva, istituite per approfondire delle materie (di indagine) o chiarire

    vicende di rilievo nazionale e istituzionale(di inchiesta), in tal caso con poteri

    del tutto simili a quelli dei magistrati.

    GIUNTE

    Rispecchiano anchesse, come le Commissioni, la composizione politica

    del Parlamento, le Giunte parlamentari sono: la Giunta per le elezioni,

    la Giunte per le autorizzazioni a procedere e la Giunta per il

    regolamento.

    In particolare, la Giunta per le elezioni ha un generale potere di controllo

    e verifica sul