DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del...

36
N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della Regione Sardegna denominato «Carta de logu de Sardigna» Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Transcript of DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del...

Page 1: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

N. 1244

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008

Statuto speciale della Regione Sardegna denominato

«Carta de logu de Sardigna»

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Page 2: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Disegno di legge costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5

Titolo I – Preambolo e princıpi fondamentali . . . . . . . . . . . . . » 5

Titolo II – La Regione autonoma di Sardegna . . . . . . . . . . . . . » 11

Capo I – Poteri autonomisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11

Capo II – Funzioni del Parlamento sardo . . . . . . . . . . . . . . . » 17

Capo III – Funzioni del Governo della Sardegna . . . . . . . . . » 22

Capo IV – Il Maiore di Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

Titolo III – Amministrazione, finanze, demanio, patrimonio esicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26

Titolo IV – Sistema delle autonomie locali . . . . . . . . . . . . . . . » 30

Titolo V – Rapporti della Regione autonoma con lo Stato cen-trale e con l’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali . . . . . . . . . . . . . . . » 34

Page 3: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – A quasi sessanta

anni dall’acquisizione dell’autonomia, non e

piu rimandabile la necessita di dotare la Sar-

degna di una Carta statutaria ispirata ai prin-

cıpi fondamentali della Costituzione repub-

blicana, al diritto di autodeterminazione dei

popoli come sancito dai patti e dai trattati in-

ternazionali sottoscritti anche dallo Stato ita-

liano, ai livelli piu alti di autonomia rag-

giunti dalle Nazioni europee senza Stato.

La Sardegna e portatrice di una particolare

forma di identita per la quale sente di dover

richiedere, all’interno dell’ordinamento sta-

tuale italiano, il riconoscimento di particolari

forme di tutela. L’identita dei sardi, unita-

mente alla eredita culturale maturata attra-

verso un cammino millenario, sono alla

base dell’essere popolo e nazione all’interno

dell’unita e indivisibilita della Repubblica

nella quale si riconoscono e alla cui nascita

e formazione hanno grandemente contribuito

nelle diverse epoche storiche e nei passaggi

istituzionali fondamentali.

Non e un caso che i sardi abbiano attraver-

sato le diverse epoche storiche portando

sempre dentro se stessi la coscienza di essere

popolo e nazione. Il comune territorio, le bi-

millenarie radici cristiane, la storia, la lingua

e cultura, le tradizioni, condivise nei secoli

dai sardi, hanno fatto sı che le aspirazioni

di questo popolo fossero nel tempo distinte

da quelle dei popoli della Penisola prima, e

dell’Italia in seguito. Questo comune sentire

di popolo, all’interno del piu vasto popolo

italiano, deve trovare ideale compimento nel-

l’acquisizione degli strumenti atti a gestire

autonomamente la propria eredita culturale,

sociale ed economica per mezzo di un no-

vello patto istituzionale con la Repubblica

italiana.

Unitamente alle ragioni sopra esposte non

va sottaciuta la condizione geografica di in-

sularita che tanto negativamente incide nelle

dinamiche di sviluppo economico dell’isola

di Sardegna. In tutti gli ordinamenti statali

le regioni insulari che, come la Sardegna,

fanno parte integrante del territorio di uno

Stato sono tutelate da particolari forme di so-

stegno alle attivita economiche e in termini

di infrastrutture e servizi. La nostra e l’isola

piu periferica del Mediterraneo che ancora

non vede opportunamente riconosciute ade-

guate misure di compensazione di carattere

fiscale, energetico, creditizio e assicurativo.

Ma soprattutto spetta alla Sardegna una ef-

fettiva, illimitata continuita territoriale con

il continente italiano ed europeo. Attraverso

questo nuovo Statuto di specialita viene ri-

proposta, in chiave moderna e adattata alla

mutata realta socio economica e culturale,

l’annosa questione sarda legata alla arretra-

tezza e inadeguatezza delle infrastrutture e

dei servizi e al ritardo nello sviluppo, tutti

imputabili alla condizione di insularita, prefi-

gurando l’adozione di un ponte costituzio-

nale per restituire alla Sardegna la differenza

del gap rispetto alla media nazionale in ter-

mini di crescita economica e di abbattimento

dei maggiori oneri per i collegamenti.

La Carta senza timidezza o reticenza riaf-

ferma le radici cristiane del popolo sardo.

Nel testo si e data priorita nel predefinire

azioni politiche atte a tutelare e rafforzare

la famiglia e le comunita locali, nuclei fon-

danti della societa sarda, con atti che deter-

minino il ruolo e la presenza dei cittadini

nelle piccole comunita o nelle zone interne

o svantaggiate. I proponenti ritengono che

in questo preciso momento storico, che

vede il mondo politico italiano impegnato

in un serrato confronto sulle riforme costitu-

Page 4: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionali in senso federale, sia necessario darevoce al popolo sardo affinche, attraverso isuoi rappresentanti, consegni al Parlamentol’espressione piu alta della propria volontadi acquisire, nel rispetto dei princıpi costitu-zionali fondamentali, tutti i poteri e tutte lecompetenze di cui ha bisogno per trasfor-mare la Sardegna in una terra prospera.

Con questa Carta statutaria la Sardegna sipresenta come protagonista nella proposi-zione di un progetto politico originale ed inlinea con la migliore tradizione federalistaeuropea. Il testo si inserisce quindi nella va-stissima discussione oggi in atto nella Re-pubblica, al fine di scongiurare un vuoto po-litico da parte della Sardegna difficilmentegiustificabile e comunque non in sintoniacon la propria capacita propositiva su unamateria per la quale vanta una notevole pro-duzione e una gloriosa tradizione acquisitagrazie all’ingegno e all’impegno dei padridell’autonomia sarda.

Il presente disegno di legge costituzionalemuove dalla convinzione che solo attraversouna nuova Carta costituzionale sarda sia pos-sibile raggiungere lo scopo di:

affrontare e risolvere i problemi del la-voro, della produzione e del benessere; ga-rantire sicurezza e protezione per i cittadini;

fondare le politiche del credito sulle ne-cessita dei cittadini sardi;

rinnovare la scuola e l’universita, assi-curando un insegnamento di altissimo livellorafforzando l’identita dei sardi;

garantire una politica della salute e dellasanita secondo standard europei;

fondare un sistema fiscale autonomo ca-pace di destinare risorse allo sviluppo dellaSardegna; attuare una zona franca capace ditrasformare l’insularita da svantaggio in van-taggio;

riformare l’amministrazione pubblicaper sottrarre potere alle burocrazie e per re-stituirlo ai cittadini;

assicurare ai sardi diritti di circolazionedi persone e di merci, uguali a quelli deglialtri europei; riconoscere i diritti linguisticie culturali della Nazione sarda.

E convinzione dei proponenti che il testopresente possa costituire una ideale piatta-forma per elevare a confronto generale, nel-l’ambito delle future trasformazioni della no-stra Repubblica verso un federalismo solidalee compiuto, il livello delle rivendicazionistoriche del popolo sardo per conferire allaSardegna il ruolo e la dignita che le compe-tono nel panorama vasto italiano ed europeo.

Page 5: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 5 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico

– E approvato lo Statuto speciale della re-gione Sardegna allegato al presente disegnodi legge costituzionale.

TITOLO I

PREAMBOLO E PRINCIPIFONDAMENTALI «CARTA DE LOGU DE

SARDIGNA»

Il popolo sardo nell’ambito del processo direcupero e sviluppo delle liberta democrati-che, ha riconquistato il 26 febbraio del1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.

Il tempo trascorso da quel riconoscimentoha reso ancora piu profonde le inadeguatezzedello Statuto di autonomia speciale, gia rile-vate all’indomani della sua promulgazione.

A sessant’anni dalla sua emanazione laSardegna ridefinisce il rapporto con il poterecentrale dello Stato e di conseguenza conl’Unione europea.

Esprime la propria identita collettiva.

Stabilisce le sue istituzioni e regola le pro-prie relazioni nel segno di una libera e vo-lontaria solidarieta con le altre nazionalita eRegioni della Repubblica, riformulando lapropria Costituzione, ispirata al sentimentodi autodeterminazione dei sardi di ieri e dioggi.

Il nuovo Statuto speciale si basa su tre ele-menti fondamentali:

La Sardegna e l’isola piu periferica nelMediterraneo facente parte integrante dellaRepubblica italiana e per questo rivendicauna effettiva, illimitata continuita territoriale

Page 6: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con la parte continentale della Repubblica econ il resto dell’Unione europea;

la Sardegna e una Nazione con proprioterritorio, propria storia, propria lingua, pro-prie tradizioni, propria cultura, propria iden-tita ed aspirazioni distinte da quelle dellaNazione italiana e assomma in se tutte leculture e le civilta che si sono succedute nel-l’isola dal prenuragico ad oggi. Nel rispettodelle liberta religiose e di pensiero dei suoicittadini, riconosce le bimillenarie radici cri-stiane della societa sarda, punto di arrivo dellungo cammino del popolo della Sardegna.Per questo gestisce e coltiva in sovranita lapropria eredita culturale, materiale e immate-riale, in un ordinamento istituzionale nelquale la Regione autonoma della Sardegnae dotata di sovranita a titolo uguale a quelladello Stato centrale, ripartita consensual-mente secondo la presente Costituzionesarda;

la Sardegna e la base istituzionale dell’at-tuale Stato italiano, il quale secondo la Dot-trina: « ... non e altro che l’antico Regno diSardegna ampliato nei suoi confini ... » natoil 19 giungo del 1324 e per secoli pregnatodal sangue e dal sudore e dalla fatica deisardi.

La Sardegna in considerazione delle pro-pria identita ed individualita e delle proprieaspirazioni storiche, politiche e culturali nel-l’ambito della Repubblica italiana si dota diuna Carta fondamentale o Carta De Logutesa a:

riconoscere il diritto al suo pieno auto-governo;

realizzare il federalismo interno secondoil principio di sussidiarieta, coesione socialee tutela delle piccole comunita e delle sueminoranze linguistiche;

difendere e sviluppare l’ecosistemasardo;

difendere la liberta d’impresa e il dirittoal lavoro;

accrescere il benessere e la qualita dellavita di tutti i cittadini sardi;

Page 7: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 7 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rendere migliore la coabitazione del po-polo sardo e degli altri popoli della Repub-blica e dell’Unione europea;

assicurare un ruolo autonomo della Sar-degna nei processi di formazione delle deci-sioni in seno alla Repubblica e all’Unioneeuropea;

incentivare il proprio ruolo e la propriavocazione euro mediterranea.

Alla base della Carta fondamentale oCarta de Logu vi e l’affermazione che il Po-polo sardo e un popolo d’Europa con identitapeculiare, avente una propria storia, una pro-pria lingua, una propria cultura, proprie tra-dizioni, un proprio territorio.

Il Popolo sardo afferma il diritto di deci-dere del proprio avvenire, secondo quantosanciscono la Carta dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite, il Patto internazionaledei diritti civili e politici, il Patto internazio-nale dei diritti economici, sociali e culturali,l’atto di Helsinki, la Carta di Parigi e confor-memente a quanto stabilisce la Dichiarazionesolenne di sovranita adottata dal ConsiglioRegionale della Sardegna il 22 febbraio1999.

Nella prospettiva di un ordinamento fede-rale asimmetrico della Repubblica italianarafforza, garantisce ed intensifica l’esercizioed il raggiungimento delle liberta e di un’ef-fettiva giustizia sociale; dello sviluppo eco-nomico, della diffusione della cultura, dellacoesione sociale; si ispira ai princıpi dellasussidiarieta, della sicurezza e della pace.

I diritti storici sono imprescrittibili spet-tando ai Sardi – e soltanto ad essi – la lorogestione.

Art. 1.

(Costituzione della Sardegna in Regioneautonoma speciale)

1. La Sardegna si costituisce in Regioneautonoma speciale.

Page 8: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 8 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

(La Nazione sarda)

1. Il popolo sardo, il territorio della Sarde-gna e delle sue isole, il mare e il cielo terri-toriale, l’ambiente, la lingua, la cultura e l’e-redita culturale, materiale ed immateriale,della Sardegna costituiscono la Nazionesarda.

2. In quanto Nazione, la Sardegna esercitail proprio autogoverno costituendosi con lapresente Carta fondamentale in Regioneautonoma speciale, in armonia con la Costi-tuzione repubblicana e nel rispetto dei prin-cıpi che si ispirano alla convivenza fra i po-poli dell’Unione europea.

3. I poteri della Regione autonoma deri-vano dal popolo sardo e sono esercitati nelrispetto del presente Statuto e dei princıpifondamentali della Costituzione repubbli-cana, in armonia con la Dichiarazione uni-versale dei diritti dell’uomo.

4. Il nucleo primo dell’autogoverno delsuo popolo risiede nelle comunita insediatesinel proprio territorio nel corso dei secoli.

Art. 3.

(Il popolo sardo)

1. Il popolo sardo e l’insieme dei sardi re-sidenti dentro e fuori dell’isola e di quanti sidichiarino appartenenti ad esso.

2. La Regione sarda sostiene e cura la di-vulgazione, tramite i mezzi di comunica-zione, dei valori culturali, storici, e delle tra-dizioni che sono alla base della peculiareidentita del popolo sardo, rafforza i vincoliculturali, sociali ed economici con le comu-nita sarde fuori dell’isola e presta loro la ne-cessaria assistenza.

3. La Regione disciplina con propria leggela partecipazione degli emigrati alle elezioniper il rinnovo del Parlamento sardo.

Page 9: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

(La lingua)

1. Il sardo, al pari dell’italiano, e linguaufficiale nel territorio della Regione auto-noma. Gli abitanti della Sardegna hanno di-ritto di conoscere e di usare entrambe le lin-gue.

2. Nel territorio di Alghero, il catalanogode analogo riconoscimento.

3. Stessa tutela e riconosciuta al gallurese,al sassarese e al tabarchino nei rispettivi ter-ritori di competenza e ambiti di diffusione.

4. Sulla base di apposite leggi la Regionee le istituzioni sarde garantiscono l’uso dellalingua sarda e delle diverse lingue parlate nelsuo territorio e adottano misure e strumentinecessari per assicurarne conoscenza e uso.

Art. 5.

(Insegnamento della storiae della lingua sarda)

1. La storia, la cultura e la lingua sardasono materie obbligatorie di insegnamentonelle scuole di ogni ordine e grado dell’isola.

Art. 6.

(Simboli della Sardegna)

1. La Sardegna e dotata di propri simboliche ne incarnano l’identita, il relativo uso eregolamentato con legge del proprio Parla-mento.

2. La bandiera della Sardegna e quella deiquattro mori: campo bianco crociato di rossocon in ciascun quarto una testa di moro ben-data sulla fronte rivolta in direzione oppostaall’inferitura.

3. Il giorno dell’approvazione della pre-sente Carta e festa della Nazione sarda.

4. L’inno sardo e «Su patriotu sardu a sosfeudatarios».

Page 10: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 10 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Il motto della Regione autonoma e«Fortza paris!».

Art. 7.

(Capitale)

1. La capitale della Sardegna e Cagliariche e anche sede permanente del Parlamentosardo, del Governo, della Consulta delleautonomie.

Art. 8.

(Quadro istituzionale)

1. La Regione autonoma e parte della Re-pubblica Italiana e dell’Unione europea.

2. I rapporti fra la Regione autonoma e loStato centrale sono ispirati al principio dellapari dignita istituzionale.

3. La Regione autonoma e garante in Sar-degna dei diritti inviolabili dell’uomo sancitidalla Costituzione italiana e universalmentericonosciuti. E vietata qualsiasi forma di di-scriminazione per nazionalita, sesso, razza,lingua, religione, opinioni politiche, condi-zione sociale o personale.

4. La nazionalita sarda e riconosciuta, alpari della nazionalita italiana, per tutti i citta-dini sardi, indipendentemente dalla loro resi-denza e provenienza.

5. L’acquisizione, conservazione e perditadella nazionalita sarda, al pari della sua tu-tela, e regolata con legge del Parlamentosardo che si conforma ai requisiti richiestidalle leggi dello Stato per la nazionalita ita-liana.

Art. 9.

(Azioni positive)

1. La Repubblica riconosce le cause stori-che, economiche e politiche della disugua-glianza fra la Sardegna e il complesso delle

Page 11: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 11 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regioni continentali e garantisce alla Regioneautonoma, perche le amministri, le risorsenecessarie al suo benessere economico, so-ciale e culturale

TITOLO II

LA REGIONE AUTONOMADI SARDEGNA

Capo I

I POTERI AUTONOMISTI

Art. 10.

(Competenze)

1. La Regione autonoma ha esclusivacompetenza e potesta legislativa nelle mate-rie di proprio interesse, nel rispetto dei prin-cıpi della sussidiarieta, della solidarieta fra ipopoli europei e della leale collaborazionetra le nazionalita e le regioni che convivononella Repubblica italiana, in armonia con laCostituzione repubblicana, le norme dell’U-nione europea, l’ordinamento comunitario egli obblighi internazionali.

2. La Regione non ha competenza in ma-teria di:

a) difesa militare del territorio delloStato;

b) moneta;

c) amministrazione della giustizia;

d) rapporti diplomatici con stati terzi.

3. La Sardegna ha soggettivita nei rapporticon l’Unione europea secondo quanto stabili-sce il presente Statuto.

4. La Regione istituisce propri uffici neiPaesi comunitari ed extracomunitari con iquali abbia interesse ad instaurare, anchecon i loro enti territoriali, rapporti commer-ciali e culturali.

Page 12: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 12 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 11.

(La Regione autonoma della Sardegna)

1. La Regione autonoma della Sardegna el’organismo politico di autogoverno dellaNazione sarda, attraverso il quale essaesprime istituzionalmente la propria identitaed esercita i propri poteri d’autonomia spe-ciale.

2. Spetta alla Regione l’esecuzione delleleggi dello Stato.

Art. 12.

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione autonomadella Sardegna:

a) il Parlamento sardo;

b) il Governo della Sardegna ed il Go-vernatore;

c) il Maiore di Sardegna.

Art. 13.

(II Parlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo rappresenta il po-polo sardo.

2. E composto da sessanta deputati. Com-prende il Governatore e il Vicegovernatore,che vengono eletti nella circoscrizione eletto-rale regionale, e cinquantotto deputati elettinelle circoscrizioni elettorali provinciali.

3. Sono eletti Governatore e Vicegoverna-tore della Regione i candidati che abbiano ri-cevuto il maggior numero di consensi som-mando i voti direttamente ottenuti nella cir-coscrizione elettorale regionale a quelli com-plessivamente acquisiti, nelle circoscrizionielettorali provinciali, dalla lista o raggruppa-mento di liste che li hanno espressi.

4. Le votazioni per l’elezione del Gover-natore e del Vicegovernatore della Regione,

Page 13: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 13 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si presentano abbinati alle elezioni, equelle per i cinquantotto deputati sono effet-tuate con una unica scheda nella quale non econsentito esprimere, pena la nullita, voti di-sgiunti.

5. I seggi nelle circoscrizioni elettoraliprovinciali sono assegnati in modo da garan-tire alla lista o alle coalizioni di liste chehanno conseguito il maggior numero di con-sensi una rappresentanza nel Parlamento,compresi il Governatore e il Vicegoverna-tore, di almeno trentacinque deputati.

6. All’atto della presentazione delle listedei candidati nelle circoscrizioni regionali eprovinciali i rappresentanti delle liste e dellecoalizioni di liste consegnano ai competentiuffici elettorali e del Parlamento sardo undocumento, debitamente certificato, conte-nente dettagliatamente il programma di Go-verno che, in caso di successo elettorale, lestesse si impegnano a realizzare.

7. Il Parlamento sardo gode di autonomiaorganizzativa, finanziaria e amministrativa.

Art. 14.

(Elettorato attivo e passivo)

1. E elettore chi e iscritto nelle liste eletto-rali della Regione. Sono eleggibili i nati inSardegna e chi e in possesso della residenzain un comune della Regione da almeno cin-que anni.

Art. 15.

(Incompatibilita e decadenza)

1. L’ufficio di deputato del Parlamentosardo con la sola eccezione dei sindaci, degliassessori e dei consiglieri dei comuni conpopolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e in-compatibile con qualsiasi altra carica pub-blica, elettiva e di governo.

2. I deputati del Parlamento sardo eletti onominati ad altra carica pubblica decadono

Page 14: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 14 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

automaticamente dalla loro funzione nel de-cimo giorno successivo alla proclamazioneufficiale della loro elezione o nomina. Datale termine il Parlamento provvede, nellaprima riunione utile, alla loro sostituzione.

Art. 16.

(Durata in carica del Parlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo e eletto per cinqueanni.

2. Le elezioni del nuovo Parlamento sonoindette dal Governatore della Regione e de-vono aver luogo in un periodo compresotra il l0 aprile e il 30 maggio dell’anno discadenza della Legislatura. Il decreto di indi-zioni delle elezioni deve essere pubblicatonon oltre il quarantacinquesimo giorno ante-cedente la data stabilita per le votazioni.

3. Il nuovo Parlamento si riunisce entroventi giorni dalla proclamazione degli elettisu convocazione del Governatore della Re-gione in carica.

Art. 17.

(Regolamento del Parlamento sardo)

1. Il regolamento interno del Parlamentosardo e approvato e modificato con la mag-gioranza dei due terzi dei deputati.

Art. 18.

(Competenze del Parlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo e l’organo legisla-tivo della Regione, rappresenta l’unita dellaNazione sarda e del suo popolo e ne esprimela volonta. Promuove l’azione politica dellaRegione ed e garante della realizzazionedel programma del Governo regionale delquale annualmente e formalmente, in occa-sione della seduta obbligatoria di giugno,ne verifica l’attuazione.

Page 15: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 15 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Parlamento sardo, entro due mesidalla seduta di insediamento della legislatura,elegge il difensore civico della Sardegna conla maggioranza dei due terzi dei suoi compo-nenti nelle prime due votazioni o con il bal-lottaggio, nella terza votazione, tra i due can-didati che hanno ottenuto nella seconda vota-zione il maggior numero dei voti.

Art. 19.

(Organi del Parlamento sardo)

1. Sono organi del Parlamento sardo:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Presidenza;

c) le Commissioni permanenti;

d) la Conferenza dei Presidenti digruppo e i Gruppi consiliari.

2. Il Presidente, il Consiglio di presidenza,le Commissioni permanenti e i Presidenti diGruppo sono eletti con le modalita previstedal Regolamento interno del Parlamentosardo.

Art. 20.

(Compiti del Presidente del Parlamentosardo)

1. Il Presidente e l’oratore ufficiale delParlamento sardo, ne dirige i lavori, e il ga-rante dell’applicazione e del rispetto del Re-golamento, si pronuncia sulla ricevibilita deiprogetti di legge verificando che gli stessi,anche nelle fasi di discussione e approva-zione, non contengano aspetti in contrastocon la Costituzione repubblicana, con lo Sta-tuto, con la normativa comunitaria, e siano,altresı, dotati di adeguata, certa e documen-tata copertura finanziaria e amministrativa edi esplicito e formale coordinamento con lalegislazione regionale vigente.

2. Il Presidente trasmette i progetti dilegge, entro sette giorni dalla data della

Page 16: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 16 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro approvazione da parte del Parlamentosardo, al Maiore per la promulgazione.

3. Il Presidente si astiene nelle votazioni.

Art. 21.

(Scioglimento del Parlamento sardo)

1. Il Parlamento e sciolto:

a) quando si dimette la maggioranza deisuoi componenti;

b) quando viene meno la maggioranza aseguito dell’approvazione di una mozione disfiducia;

c) nel caso di violazioni della Costitu-zione repubblicana, del presente Statuto edella legislazione vigente;

d) nel caso in cui non abbia rispettato lescadenze di pronunciamento obbligatoriopreviste da leggi nazionali o regionali oquando non provveda, entro quaranta giorni,all’adeguamento di norme di leggi regionali,dichiarate incostituzionali da sentenzeemesse dalla Corte Costituzionale;

e) per dimissioni del Vicegovernatoresubentrato al Governatore;

f) per impedimento permanente del Vi-cegovernatore subentrato, accertato dal Tri-bunale di Cassazione su richiesta del Parla-mento sardo, che lo renda inabile all’eserci-zio della carica.

2. Lo scioglimento del Parlamento puo es-sere proposto dal suo Presidente o da dueterzi dei deputati.

3. Lo scioglimento e disposto con decretomotivato dal Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei mini-stri, sentita la Commissione parlamentareper le questioni regionali.

4. Con il decreto di scioglimento e nomi-nata una Commissione di tre cittadini eleggi-bili al Parlamento regionale, che provvedeall’ordinaria amministrazione di competenzadel Governo della Regione ed agli atti ur-genti e improrogabili, da sottoporre alla rati-fica del nuovo Parlamento. Essa indice le

Page 17: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 17 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elezioni che devono aver luogo entro tremesi dalla data del decreto di scioglimentoe convoca la prima riunione del Parlamentosardo eletto.

5. Nel caso di non avvenuta approvazione,all’atto dello scioglimento del Parlamentosardo, del bilancio di previsione, le spese,possono essere autorizzate in dodicesimi neilimiti degli stanziamenti previsti nel bilanciodell’anno precedente.

Capo II

FUNZIONI DEL PARLAMENTO SARDO

Art. 22.

(Prerogative dei deputati)

1. Il Parlamento sardo e inviolabile, i suoideputati hanno le stesse prerogative dei Par-lamentari della Repubblica.

2. Ogni componente del Parlamento sardorappresenta il popolo sardo ed esercita leproprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 23.

(Iniziativa legislativa)

1. L’iniziativa legislativa spetta ai deputatidel Parlamento sardo, al Governo della Sar-degna, ai Consigli provinciali, ai Consiglicomunali, che singolarmente o complessiva-mente rappresentino una popolazione di al-meno 10.000 abitanti, e al popolo sardocon proposte firmate da almeno 10.000 elet-tori.

2. I progetti di legge dichiarati formal-mente ricevibili sono trasmessi dal Presi-dente del Parlamento, per l’istruttoria preli-minare, alle Commissioni permanenti, al ter-mine della quale sono inviati al Parlamentosardo che li esamina e li approva articolo

Page 18: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 18 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per articolo e, complessivamente, con vota-zione finale.

Art. 24.

(Procedure legislative speciali)

1. I progetti di legge relativi alla legge sta-tutaria e a provvedimenti riguardanti l’orga-nizzazione politica, amministrativa e conta-bile della Regione sono approvati dal Parla-mento con due successive votazioni ad inter-vallo non minore di tre mesi e con la mag-gioranza assoluta dei suoi componenti nellaseconda votazione.

Art. 25.

(Giuramento dei deputati)

1. I deputati eletti, il Governatore e il Vi-cegovernatore della Regione e i Ministri,nelle prima seduta della legislatura, prestanogiuramento di essere fedeli alla CostituzioneRepubblica e allo Statuto della Regione auto-noma della Sardegna e di esercitare il loroufficio al solo scopo del bene del popolosardo.

Art. 26.

(Riunioni obbligatorie e straordinarie delParlamento sardo)

1. Il Parlamento sardo si riunisce di dirittonei primi giorni non festivi dei mesi di feb-braio, giugno e ottobre.

2. Si riunisce in via straordinaria per ini-ziativa del suo Presidente o su richiesta delGovernatore della Regione o di un quartodei suoi componenti.

3. Il Parlamento sardo e convocato con lemodalita previste nel regolamento interno.

Page 19: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 19 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 27.

(Validita delle deliberazioni del Parlamento

sardo)

1. Le deliberazioni del Parlamento sardonon sono valide se non e presente la maggio-ranza dei suoi componenti e se non sonoadottate a maggioranza dei presenti, salvoche sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 28.

(Pubblicita delle sedute)

1. Le sedute del Parlamento sardo sonopubbliche. Il Parlamento, tuttavia, per la trat-tazione di particolari problemi puo delibe-rare, con voto unanime dei suoi componenti,di riunirsi in seduta segreta.

Art. 29.

(Legge statutaria)

1. Entro sei mesi dalla promulgazione delpresente Statuto nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana, il Parlamentosardo approva, con le modalita previste perle procedure legislative speciali di cui all’ar-ticolo 24, a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, la legge statutaria.

2. La legge contiene disposizioni in mate-ria di:

a) numero ed attribuzioni dei Ministeridel Governo;

b) disciplina organica dei casi di ineleg-gibilita e incompatibilita dei deputati e deiMinistri del Governo;

c) disciplina organica dei referendumconsultivo, abrogativo e propositivo; procedi-menti speciali di approvazione delle direttivecomunitarie;

d) disciplina organica degli accordi conle altre regioni italiane ed europee nelle ma-terie di competenza della regione;

Page 20: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 20 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) disciplina organica della sostituzionedel Governatore con il Vicegovernatore neicasi stabiliti dal presente Statuto;

f) organizzazione e disciplina delleautonomie locali.

Art. 30.

(Approvazione dei documenti contabiliannuali e pluriennali)

1. Il Parlamento sardo approva ogni anno,entro il 31 dicembre, il bilancio di previsioneannuale e pluriennale presentati dal Governodella Sardegna.

2. Nel caso di mancato rispetto del ter-mine previsto nel comma 1 l’esercizio prov-visorio del bilancio puo essere autorizzato,con legge, per un periodo non superiore adue mesi e comunque entro e non oltre il1º marzo dell’anno di riferimento.

3. Il Governo della Sardegna entro il mesedi marzo dell’anno successivo presenta allaCorte dei conti per il giudizio di parifica-zione il bilancio consuntivo dell’anno prece-dente.

4. La Corte dei conti si pronuncia sul bi-lancio consuntivo entro quarantacinquegiorni e il Parlamento sardo lo approva entroi successivi sessanta giorni.

5. La mancata approvazione dei documenticontabili nei termini previsti dai precedenticommi comporta l’automatica decadenzadel Parlamento.

Art. 31.

(Legge obiettivo)

1. Al fine di valutare lo stato dello svi-luppo socio economico e ambientale dellaSardegna, entro novanta giorni dal suo inse-diamento, il Parlamento sardo, su propostadel Governo della Sardegna, approva lalegge obiettivo.

Page 21: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 21 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La Legge Obiettivo contiene i seguentielementi aggiornati, rapportati alla qualitamedia degli standars europei, e indirizzi:

a) analisi dello stato della situazione so-cio-economica della Regione;

b) stato della spesa della Regione;

c) mezzi economici ed organizzativi di-sponibili;

d) stato dei servizi e delle infrastrutture;

e) enucleazione degli obiettivi in tutti isettori di competenza che vincolino l’azionedi governo;

f) tempi di verifica dell’efficacia e delperseguimento degli obiettivi che non ecce-dano il biennio.

Art. 32.

(Bilancio sociale)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Parla-mento sardo approva su proposta del Go-verno della Sardegna il bilancio sociale.

2. Il bilancio sociale:

a) contiene l’insieme di dati e analisirappresentanti la sintesi, anche in termini dirisorse e mezzi impiegati, dell’attivita dei di-versi settori dell’amministrazione regionale;

b) evidenzia il livello di efficacia so-ciale raggiunto dalla amministrazione regio-nale nel perseguimento, a favore delle variecomponenti della societa sarda, dei fini so-ciali ed economici previsti;

c) presenta i risultati ottenuti sulla tra-sparenza delle procedure degli atti ammini-strativi.

Art. 33.

(Testi unici)

1. Il Governo della Sardegna, entro unanno dalla data di entrata in vigore del pre-sente Statuto, sottopone all’approvazionedel Parlamento la raccolta coordinata e sud-

Page 22: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 22 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

divisa per materia e settore della vigente nor-mativa regionale.

2. La raccolta e il coordinamento dei testidelle leggi regionali vigenti, dopo l’approva-zione del Parlamento sardo, costituiscono itesti unici delle leggi e delle norme della Re-gione autonoma della Sardegna.

3. L’attivita di iniziativa legislativa delParlamento sardo si esplica attraverso la mo-difica, l’integrazione, il coordinamento e l’a-brogazione delle norme contenute nei testiunici.

Capo III

FUNZIONI DEL GOVERNODELLA SARDEGNA

Art. 34.

(Il Governo della Sardegna)

1. Il Governatore e il Governo sono organiesecutivi della Regione.

2. Al Governo spettano le funzioni esecu-tive e regolamentari.

3. Il Governatore presiede, dirige e coor-dina l’attivita del Governo.

4. Il numero e le competenze dei singoliMinistri e Ministeri vengono stabiliti dallalegge statutaria di cui all’articolo 29.

Art. 35.

(Il Governatore)

1. Il Governatore e eletto a suffragio di-retto, universale e segreto. La sua elezionee disciplinata con legge regionale nel rispettodi quanto previsto dall’articolo 12 del pre-sente Statuto e dei seguenti princıpi:

a) il Governatore e il rappresentantedella Regione autonoma della Sardegna;

b) il Governatore nomina e revoca i Mi-nistri regionali;

Page 23: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 23 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) il Governatore comunica al Parla-mento, entro dieci giorni dalla proclamazionedei risultati elettorali, l’elenco, con le rela-tive competenze, dei Ministri del Governoregionale;

d) il Governatore e il capo del Governodella Sardegna che convoca e presiede e nedirige e coordina l’attivita; e il responsabiledell’attuazione del programma di legislatura;

e) il Governatore e il capo dell’ammini-strazione regionale;

f) il Governatore promulga i regola-menti regionali e indice i referendum;

g) il Governatore provvede al manteni-mento dell’ordine pubblico a mezzo dellaPolizia di Stato, che nella Regione dipendeper l’impiego e l’utilizzazione dal Governoregionale.

Art. 36.

(Decadenza dalla carica di Governatore)

1. Il Governatore decade dalla carica:

a) per violazioni della Costituzione re-pubblicana, del presente Statuto e della legi-slazione vigente con la procedura previstadal comma 30 del successivo articolo 35;

b) per dimissioni;

c) a seguito dell’approvazione, con votodei due terzi del Parlamento sardo, di unamozione di sfiducia, in base al procedimentodefinito con Regolamento interno;

d) per impedimento permanente, accer-tato dal Tribunale di Cassazione su richiestadel Parlamento sardo, che lo renda inabile al-l’esercizio della carica.

Art. 37.

(Il Vicegovernatore)

1. Il Vicegovernatore e eletto contestual-mente al Governatore della Regione auto-noma della Sardegna.

Page 24: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 24 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Vicegovernatore fa parte del Governoregionale e svolge la funzione di Ministroper l’attuazione del programma di Governo.

3. Il Vicegovernatore subentra al Governa-tore in caso di sua decadenza.

Art. 38.

(I Ministri)

1. Ogni Ministro e responsabile individual-mente degli atti compiuti nelle materie di suacompetenza e collegialmente per gli atticompiuti dal Governo.

2. Ogni Ministro puo essere individual-mente sfiduciato e dichiarato decaduto convoto motivato e a maggioranza assoluta daparte del Parlamento.

3. Il Governatore a seguito di dimissioni,di revoca dell’incarico da parte dello stessoGovernatore, di sfiducia da parte del Parla-mento di un Ministro, provvede entro quin-dici giorni alla sua sostituzione, dandone for-male comunicazione al Parlamento che, nellaprima seduta prevista, attiva le procedure peril giuramento del nuovo Ministro.

Art. 39.

(Partecipazione del Governo della Sardegna

alle sedute parlamentari)

1. I componenti del Governo della Sarde-gna hanno diritto a partecipare alle sedutedel Parlamento sardo e delle Commissionipermanenti.

Art. 40.

(Decreti-legge)

1. Il Governo della Sardegna puo, in casieccezionali di necessita e di urgenza, ema-nare decreti con valore di legge.

2. Quando, il Governo della Sardegnaadotta un decreto-legge, deve il giorno stesso

Page 25: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 25 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell’emanazione presentarlo, per la conver-sione, al Parlamento che, anche se sciolto,e appositamente convocato e si riunisce entrocinque giorni.

3. I decreti perdono efficacia sin dall’ini-zio, se non sono convertiti in legge entroquarantacinque giorni dalla loro pubblica-zione. Il Parlamento sardo puo tuttavia rego-lare con legge i rapporti giuridici sorti sullabase dei decreti non convertiti.

4. I decreti-legge non approvati dal Parla-mento sardo non possono essere reiterati.

Capo IV

IL MAIORE DI SARDEGNA

Art. 41.

(Funzioni del Maiore di Sardegna)

1. Il Maiore di Sardegna svolge funzionidi garanzia per il rispetto, da parte degli or-gani istituzionali della Regione, della Costi-tuzione, della presente carta statutaria e dellalegislazione vigente, secondo il principio del-l’equiordinazione e della sussidiarieta degliorganismi di rappresentanza democratica delterritorio della Sardegna.

2. Il Maiore della Sardegna promulga leleggi regionali. Qualora ravvisi la non rego-larita delle procedure di approvazione, l’esi-stenza di norme che siano in contrasto conla Costituzione e con la presente carta statu-taria, o non siano coordinate con la legisla-zione vigente o siano prive di adeguata co-pertura finanziaria, rinvia con formale moti-vazione, quindici giorni dalla data di ricevi-mento della relativa documentazione, le leggial Parlamento sardo per il loro riesame. Leleggi sono comunque promulgate se riappro-vate integralmente dal Parlamento sardo.

Page 26: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 26 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 42.

(Elezione del Maiore di Sardegna)

1. Il Maiore di Sardegna e eletto all’iniziodella legislatura del Parlamento sardo, nellaseduta successiva a quella dell’elezione delPresidente e dell’Ufficio di presidenza delParlamento stesso, da un’Assemblea compo-sta dai deputati del Parlamento sardo, daiParlamentari nazionali ed europei eletti nelterritorio regionale e dai sindaci eletti nei co-muni della Regione.

2. Il Presidente del Parlamento sardo, en-tro quindici giorni dal suo insediamento,convoca l’Assemblea elettiva e la presiede.

3. L’elezione del Maiore avviene a mag-gioranza dei due terzi degli aventi diritto alvoto nelle prime tre votazioni. Qualora nonsi raggiunga il quorum richiesto, si procedead una quarta votazione di ballottaggio frai primi due votati nella terza votazione. Ri-sulta eletto il candidato che ottiene il mag-gior numero di voti.

4. Il Presidente del Parlamento sardo entroquindici giorni dalle dimissioni o decadenzadel Maiore convoca l’Assemblea, di cui alcomma 1, per l’elezione del suo successore.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE, FINANZE,DEMANIO, PATRIMONIO E SICUREZZA

Art. 43.

(Funzioni amministrative)

1. L’attivita della Regione e svolta nel ri-spetto del principio della distinzione tra fun-zione politica e funzione amministrativa.

2. Spetta alla funzione di indirizzo politicola nomina e la revoca delle figure responsa-bili delle funzioni amministrative.

Page 27: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 27 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il difensore civico della Regione, su ri-chiesta dei cittadini interessati, verifica laconformita dell’azione amministrativa aiprincıpi della sussidiarieta, della trasparenzae dell’imparzialita.

Art. 44.

(Finanze)

1. La Regione ha una propria finanza,coordinata con quelle dello Stato e dell’U-nione europea, in armonia con i princıpidella solidarieta e della sussidiarieta, neimodi stabiliti del presente titolo.

Art. 45.

(Federalismo fiscale)

1. La Regione, nel rispetto della normativacomunitaria e in attuazione dell’autonomiafinanziaria, in armonia con l’articolo 119della Costituzione repubblicana, con appositalegge approvata dal Parlamento sardo condue successive deliberazioni ad intervallonon minore di tre mesi, definisce il regimedelle sue entrate fiscali, istituendo tributipropri e adottando quelli statali vigenti, esi-gibili nel territorio regionale.

2. Per ciascun tributo sono definite caratte-ristiche generali, modalita di riscossione,soggetti obbligati ed esentati e relative mi-sure. In attesa della legge regionale di cuial comma 1, la potesta sull’accertamento eriscossione di tutte le imposte vigenti istituitecon legge dello Stato e attribuita competenzadella Regione Sardegna.

3. Alla Regione spettano, per la parte dicompetenza territoriale, le entrate fiscali de-rivanti da attivita svolte in Sardegna, sog-gette ad imposta, da imprese non aventisede legale e fiscale nell’isola. Alla Regionesono, inoltre, attribuite le imposte relativealla fruizione di beni dislocati nel territorioe quelle sulle produzioni locali.

Page 28: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 28 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Entro sei mesi dalla data di approva-

zione dello Statuto, d’intesa fra Regione e

Stato, e definita la quota degli introiti fiscali

percepiti nel territorio regionale da trasferire

allo Stato a titolo di partecipazione alle spese

di competenza dello Stato.

Art. 46.

(Interventi per lo sviluppo economico)

1. La Regione al fine di favorire lo svi-

luppo economico dell’isola con il concorso

dell’Unione europea e dello Stato:

a) approva il Piano generale delle infra-

strutture; istituisce la zona franca coincidente

col suo territorio;

b) disciplina un sistema di effettiva ed

illimitata continuita territoriale per i trasporti

delle persone e delle merci da e per la Sarde-

gna con la Penisola italiana e i Paesi dell’U-

nione europea;

c) d’intesa con l’Unione europea di-

spone aiuti economici alle imprese operanti

nel territorio regionale per agevolare la ri-

cerca tecnologica, gli insediamenti produt-

tivi, la creazione e la commercializzazione

dei prodotti isolani nei mercati italiani ed in-

ternazionali.

d) approva un piano permanente, soste-

nuto da risorse finanziarie statali, da aggior-

nare ogni cinque anni, per favorire lo svi-

luppo culturale, sociale ed economica dell’i-

sola. Tale piano, gestito dalla Regione, deve

essere finalizzato alla progressiva elimina-

zione delle diseconomie conseguenti alla

condizione di insularita, del ritardo socio-

economico e infrastrutturale rispetto alla me-

dia dello Stato e come sostegno alla tutela e

valorizzazione dell’identita nazionale della

Sardegna.

Page 29: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 29 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 47.

(Partecipazione alla difesa della Repubblica)

1. La Regione con le risorse assegnate

dallo Stato per l’uso da parte dell’Ammini-

strazione militare di parti del territorio dell’i-

sola per la difesa e la sicurezza nazionale,

predispone ed attua uno specifico piano

quinquennale di investimenti produttivi coor-

dinato con il piano di cui all’articolo 46.

Art. 48.

(Polizia)

1. Al mantenimento dell’ordine pubblico

provvede il Governatore a mezzo della poli-

zia di Stato, la quale nella Regione dipende

disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizza-

zione, dal Governo della Sardegna. Il Gover-

natore puo chiedere l’impiego delle forze ar-

mate dello Stato.

2. Tuttavia, il Governo dello Stato puo as-

sumere la direzione dei servizi di pubblica

sicurezza, a richiesta del Governo della Sar-

degna congiuntamente al Parlamento sardo, e

in casi eccezionali di propria iniziativa,

quando siano compromessi l’interesse gene-

rale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Governatore ha anche il diritto di pro-

porre, con richiesta motivata al Governo

della Repubblica, la rimozione o il trasferi-

mento fuori dell’isola dei funzionari di poli-

zia.

4. Il Governo della Sardegna puo organiz-

zare corpi speciali di polizia amministrativa

per la tutela di particolari servizi e interessi.

Page 30: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 30 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO IV

SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 49.

(Federalismo interno)

1. La Regione autonoma della Sardegna ecostituita dai comuni e dalle province qualiforme di aggregazione e di associazione deisingoli comuni.

2. La Regione autonoma promuove la va-lorizzazione dei comuni montani.

Art. 50.

(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative spettano aicomuni, salvo che per ragioni di eserciziounitario, siano assolte dalle province o dallaRegione, nel rispetto dei princıpi di sussidia-rieta e proporzionalita.

Art. 51.

(Autonomia finanziaria)

1. Gli enti locali godono di autonomia fi-nanziaria e di spesa.

2. Hanno autonomia fiscale, nei limiti sta-biliti dalla vigente legislazione.

3. Godono di contributi assegnati dalla Re-gione, dallo Stato e dall’Unione europea.

4. Compartecipano al gettito delle imposteriscosse nel proprio territorio.

Art. 52.

(I comuni)

1. I comuni sono il nucleo dell’autogo-vemo del popolo sardo e amministrano nelnome e per conto della loro comunita.

Page 31: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 31 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La Regione autonoma garantisce l’auto-

nomia dei comuni che la esercitano nel ri-

spetto della presente Costituzione sarda e de-

gli indirizzi della Regione. Il Parlamento

sardo disciplina con legge la ripartizione

delle risorse, rispettando come valore di rife-

rimento i piccoli comuni.

3. La Regione incentiva l’associazione fra

i comuni.

4. I comuni, autonomamente, possono fon-

dersi, o formare associazioni o unioni dei co-

muni per l’esercizio delle proprie funzioni

nelle forme stabilite dalla legge regionale.

5. Il Parlamento sardo disciplina con legge

propria l’elezione delle amministrazioni co-

munali.

Art. 53.

(Associazione dei comuni)

1. La Regione al fine di garantire la mi-

gliore qualita dei servizi e la massima econo-

micita delle gestioni, con specifiche leggi re-

gionali, incentiva l’associazione dei comuni

e istituisce la Citta metropolitana di Cagliari,

i relativi organi di gestione sono composti

dai sindaci dei comuni interessati o da loro

rappresentanti.

Art. 54.

(Le province)

1. Le province sono enti intermedi eletti in

secondo grado, espressione dei sindaci della

zona. 2. La legge statutaria ne determina or-

gani, funzioni, operativita e modalita di ele-

zione.

Page 32: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 32 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO V

RAPPORTI DELLA REGIONEAUTONOMA CON LO STATO

CENTRALE E CON L’UNIONE EUROPEA

Art. 55.

(Partecipazione al Consiglio dei ministri

della Repubblica)

1. Il Governatore della Regione autonomapartecipa alle riunioni del Consiglio dei mi-nistri della Repubblica e dei Comitati inter-ministeriali, con rango di ministro e convoto deliberativo, qualora siano in discus-sione norme legislative o provvedimenti, dicompetenza dello Stato, applicabili al territo-rio della Sardegna.

Art. 56.

(Iniziativa legislativadella Regione autonoma)

1. Il Parlamento sardo puo presentare alleCamere voti e proposte di legge su materieche interessano la Regione autonoma.

2. Il Governo sardo, quando constati chel’applicazione di un provvedimento delloStato risulti dannoso all’isola, puo richie-derne la sospensione per la Sardegna.

3. Tale richiesta obbliga il Governo cen-trale al riesame dell’atto sospeso o alla de-cretazione di inapplicabilita nel territoriodella Sardegna.

Art. 57.

(Soggettivita nell’Unione europea)

1. La Regione autonoma, tramite il Gover-natore della Regione autonoma, o un Mini-stro del Governo della Sardegna da lui dele-gato, partecipa alla formazione di norme e

Page 33: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 33 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedimenti dell’Unione europea che ri-guardano direttamente la Sardegna.

2. Il Governatore della Regione autonomaprende parte con voto deliberante al Consi-glio dei ministri europei quando siano in di-scussione provvedimenti e norme che riguar-dano direttamente la Sardegna.

3. La Regione autonoma della Sardegna,in ragione delle sue peculiarita storiche, geo-grafiche e politiche cosı come riconosciutedallo Statuto di autonomia speciale adottatonel 1948 e in armonia con il Preambolo ela presente Carta statutaria, richiede il rico-noscimento del diritto di tribuna nelle sedutedel Parlamento europeo.

Art. 58.

(Esecuzione dei trattati)

1. E attribuita alla Regione autonoma, neilimiti delle competenze previste dal presenteStatuto, l’esecuzione dei trattati e delle con-venzioni internazionali per la parte relativa alterritorio regionale.

Art. 59.

(Ricorsi alla Corte costituzionale)

1. Con deliberazione assunta a maggio-ranza dei deputati assegnati, il Parlamentosardo:

a) propone ricorso di incostituzionalita esi costituisce innanzi alla Corte costituzio-nale nei conflitti di attribuzione previsti dallaCostituzione della Repubblica;

b) autorizza il Governo della Sardegna apresentare richiesta per conflitto di attribu-zione ed a costituirsi innanzi alla Corte costi-tuzionale.

Page 34: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1244– 34 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 60.

(Consulta statutaria)

1. E istituita con legge del Parlamentosardo, che la disciplina, la Consulta statutariacon il compito di decidere sulla compatibilitadelle leggi del Parlamento sardo con il pre-sente Statuto e di dirimere i contrasti even-tualmente sopravvenuti fra organi della Re-gione tra la Regione autonoma, i comuni,le province e fra gli enti del sistema autono-mista.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

(Iniziativa di revisione)

1. L’iniziativa della revisione del presenteStatuto puo essere esercitata dal Parlamentosardo, dal Governo della Sardegna e da ven-timila elettori.

Art. 62.

(Modifiche dell’organizzazione dei poteri)

1. Qualora abbia per oggetto modifiche al-l’organizzazione dei poteri della Regioneautonoma, la proposta di revisione deve es-sere approvata dall’Assemblea costituentedel popolo sardo nel caso di devoluzione dicompetenze allo Stato e inviata, se il casodopo referendum confermativo, al Parla-mento della Repubblica che entro trentagiorni dalla trasmissione puo esaminarla.

2. La costituzione della Nazione sarda inRegione autonoma della Sardegna nell’am-bito della Repubblica italiana non cancella isuoi diritti storici.

Page 35: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della
Page 36: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE · N. 1244 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008 Statuto speciale della

E 4,00