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N. 2626 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2011, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati LA LOGGIA e CARLUCCI (98); BERSANI, SORO, COLANINNO, LULLI, SERENI, BRESSA, CALEARO CIMAN, Marco CARRA, MARTELLA, NANNICINI e SANGA (1225); PELINO, SAGLIA, CAZZOLA, Antonino FOTI, VERSACE, BONIVER, BERTOLINI, SBAI, MAZZOCCHI, SPECIALE, MISTRELLO DESTRO, Renato FARINA, DI CENTA, DE NICHILO RIZZOLI, PALMIERI, MILANATO, SCANDROGLIO, DIVELLA, LO PRESTI, FUCCI, Vincenzo Antonio FONTANA, CASTIELLO, BARBIERI, BERGAMINI, BERNARDO, CERONI, GIAMMANCO, NIZZI, ANGELI, VIGNALI, LAMORTE, GAVA, MOTTOLA, GOLFO, LEHNER, MAZZONI, VALENTINI, GOTTARDO, CALABRIA, Luciano ROSSI, BERARDI, VESSA, D’IPPOLITO VITALE, SCALERA, Mariarosaria ROSSI, FRASSINETTI, TORRISI, BIANCOFIORE, PAPA, CASSINELLI, DI BIAGIO, PUGLIESE, SAMMARCO, CARLUCCI, IANNARILLI, Giulio MARINI e PETRENGA (1284); VIGNALI, CARLUCCI, Marco CARRA, LAZZARI, RAISI, REGUZZONI, TOCCAFONDI e VERSACE (1325); JANNONE e CARLUCCI (2680); VIGNALI, RAISI, REGUZZONI, FAVA, LUPI, GOLFO, VERSACE, POLIDORI, TORAZZI, CAZZOLA, CALEARO CIMAN, LULLI, ABELLI, ABRIGNANI, Gioacchino ALFANO, ANGELUCCI, ARMOSINO, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BELLOTTI, BERGAMINI, BERNINI BOVICELLI, BERTOLINI, BIASOTTI, BITONCI, BOCCIARDO, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDI ` , CALDERISI, CALDORO, CALLEGARI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATONE, CENTEMERO, CHIAPPORI, CICCIOLI, CICU, COMAROLI, CORSARO, CROSIO, DAL LAGO, DE CORATO, DE GIROLAMO, DE LUCA, DE MICHELI, DEL TENNO, DELLA VEDOVA, DELL’ELCE, DI BIAGIO, DIMA, DOZZO, Guido DUSSIN, Renato FARINA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, Gregorio FONTANA, Vincenzo Antonio FONTANA, Anna Teresa FORMISANO, Antonino FOTI, Tommaso FOTI, FRANZOSO, FRASSINETTI, FRONER, FUGATTI, GALATI, GARAGNANI, Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

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N. 2626

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2011,in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati LA LOGGIA e CARLUCCI (98); BERSANI, SORO,COLANINNO, LULLI, SERENI, BRESSA, CALEARO CIMAN, Marco CARRA,MARTELLA, NANNICINI e SANGA (1225); PELINO, SAGLIA, CAZZOLA,Antonino FOTI, VERSACE, BONIVER, BERTOLINI, SBAI, MAZZOCCHI,SPECIALE, MISTRELLO DESTRO, Renato FARINA, DI CENTA, DE NICHILORIZZOLI, PALMIERI, MILANATO, SCANDROGLIO, DIVELLA, LO PRESTI,FUCCI, Vincenzo Antonio FONTANA, CASTIELLO, BARBIERI, BERGAMINI,BERNARDO, CERONI, GIAMMANCO, NIZZI, ANGELI, VIGNALI, LAMORTE,GAVA, MOTTOLA, GOLFO, LEHNER, MAZZONI, VALENTINI, GOTTARDO,CALABRIA, Luciano ROSSI, BERARDI, VESSA, D’IPPOLITO VITALE,SCALERA, Mariarosaria ROSSI, FRASSINETTI, TORRISI, BIANCOFIORE,PAPA, CASSINELLI, DI BIAGIO, PUGLIESE, SAMMARCO, CARLUCCI,IANNARILLI, Giulio MARINI e PETRENGA (1284); VIGNALI, CARLUCCI,Marco CARRA, LAZZARI, RAISI, REGUZZONI, TOCCAFONDI e VERSACE(1325); JANNONE e CARLUCCI (2680); VIGNALI, RAISI, REGUZZONI, FAVA,LUPI, GOLFO, VERSACE, POLIDORI, TORAZZI, CAZZOLA, CALEAROCIMAN, LULLI, ABELLI, ABRIGNANI, Gioacchino ALFANO, ANGELUCCI,ARMOSINO, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BELLOTTI, BERGAMINI,BERNINI BOVICELLI, BERTOLINI, BIASOTTI, BITONCI, BOCCIARDO,BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDI, CALDERISI, CALDORO, CALLEGARI,CARLUCCI, CASSINELLI, CATONE, CENTEMERO, CHIAPPORI, CICCIOLI,CICU, COMAROLI, CORSARO, CROSIO, DAL LAGO, DE CORATO, DEGIROLAMO, DE LUCA, DE MICHELI, DEL TENNO, DELLA VEDOVA,DELL’ELCE, DI BIAGIO, DIMA, DOZZO, Guido DUSSIN, Renato FARINA,FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, Gregorio FONTANA, Vincenzo AntonioFONTANA, Anna Teresa FORMISANO, Antonino FOTI, Tommaso FOTI,FRANZOSO, FRASSINETTI, FRONER, FUGATTI, GALATI, GARAGNANI,

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2626– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GAROFALO, GAVA, GHIGLIA, GIAMMANCO, GIDONI, GIRLANDA,GOTTARDO, IANNACCONE, IANNARILLI, LANZARIN, LAZZARI, LUNARDI,LUSSANA, MACCANTI, Giulio MARINI, MAZZONI, MAZZUCA, MIGLIORI,MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, Laura MOLTENI,MONTAGNOLI, MORONI, MOTTOLA, MUNERATO, Osvaldo NAPOLI,NEGRO, NIZZI, NOLA, PAGANO, PALMIERI, Massimo PARISI, PAROLI,PELINO, PELUFFO, PIANETTA, PILI, PINI, PIZZETTI, PIZZOLANTE,POLLEDRI, QUARTIANI, RAMPI, RAVETTO, RAZZI, REALACCI, RIVOLTA,ROMELE, Luciano ROSSI, ROSSO, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SANGA,SANTELLI, SCANDROGLIO, SIMEONI, SIMONETTI, SPECIALE, STANCA,STRACQUADANIO, STRADELLA, TOCCAFONDI, TORTOLI, VACCARO,VANALLI, VELLA, VICO e VOLONTE (2754); BORGHESI, DONADI,CIMADORO, PALOMBA, MONAI, Aniello FORMISANO, ROTA, DI GIUSEPPE,CAMBURSANO, MESSINA, MURA e DI STANISLAO (3191)

(V. Stampati Camera nn. 98, 1225, 1284, 1325, 2680, 2754 e 3191)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 16 marzo 2011

Norme per la tutela della liberta d’impresa.

Statuto delle imprese

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITA E PRINCIPI

Art. 1.

(Finalita)

1. La presente legge definisce lo statutodelle imprese e dell’imprenditore al fine diassicurare lo sviluppo della persona attra-verso il valore del lavoro, sia esso svolto informa autonoma che d’impresa, e di garan-tire la liberta di iniziativa economica privatain conformita agli articoli 35 e 41 della Co-stituzione.

2. I princıpi della presente legge costitui-scono norme fondamentali di riforma econo-mico-sociale della Repubblica e princıpi del-l’ordinamento giuridico dello Stato e hannolo scopo di garantire la piena applicazionedella comunicazione della Commissione eu-ropea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giu-gno 2008, recante «Una corsia preferenzialeper la piccola impresa – Alla ricerca di unnuovo quadro fondamentale per la PiccolaImpresa (uno "Small Business Act" per l’Eu-ropa)», e la coerenza delle normative adot-tate dallo Stato e dalle regioni con i provve-dimenti dell’Unione europea in materia diconcreta applicazione della medesima.

3. In ogni caso sono fatte salve le compe-tenze delle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome di Trento e di Bolzanoai sensi dei rispettivi statuti speciali e dellerelative norme di attuazione.

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4. Nelle materie attribuite alla competenzalegislativa concorrente, ai sensi dell’articolo117, terzo comma, della Costituzione, le re-gioni e le province autonome di Trento edi Bolzano esercitano la potesta legislativanel rispetto dei princıpi fondamentali di cuialla presente legge.

5. Lo statuto delle imprese e dell’impren-ditore, di cui alla presente legge, mira in par-ticolare:

a) al riconoscimento del contributo fon-damentale delle imprese alla crescita dell’oc-cupazione e alla prosperita economica, non-che al riconoscimento dei doveri cui l’im-prenditore e tenuto ad attenersi nell’eserciziodella propria attivita;

b) a promuovere la costruzione di unquadro normativo nonche di un contesto so-ciale e culturale volti a favorire lo sviluppodelle imprese anche di carattere familiare;

c) a rendere piu equi i sistemi sanziona-tori vigenti connessi agli adempimenti a cuile imprese sono tenute nei confronti dellapubblica amministrazione;

d) a promuovere l’inclusione delle pro-blematiche sociali e delle tematiche ambien-tali nello svolgimento delle attivita delle im-prese e nei loro rapporti con le parti sociali;

e) a favorire l’avvio di nuove imprese,in particolare da parte dei giovani e delledonne;

f) a valorizzare il potenziale di crescita,di produttivita e di innovazione delle im-prese, con particolare riferimento alle micro,piccole e medie imprese;

g) a favorire la competitivita del sistemaproduttivo nazionale nel contesto europeo einternazionale;

h) ad adeguare l’intervento pubblico el’attivita della pubblica amministrazionealle esigenze delle micro, piccole e medieimprese nei limiti delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

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Art. 2.

(Princıpi generali)

1. Sono princıpi generali della presentelegge, che concorrono a definire lo statutodelle imprese e dell’imprenditore:

a) la liberta di iniziativa economica, diassociazione, di stabilimento e di prestazionedi servizi, nonche di concorrenza, quali prin-cıpi riconosciuti dall’Unione europea;

b) la sussidiarieta orizzontale qualeprincipio informatore delle politiche pubbli-che, anche con riferimento alla creazioned’impresa, in particolare da parte dei giovanie delle donne, alla semplificazione, allo sti-molo del talento imprenditoriale, alla succes-sione di impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell’impresa di operare in uncontesto normativo certo, riducendo al mi-nimo i margini di discrezionalita amministra-tiva;

d) la progressiva riduzione degli oneriamministrativi a carico delle imprese, in par-ticolare delle micro, piccole e medie im-prese, in conformita a quanto previsto dallanormativa europea;

e) la partecipazione e l’accesso delleimprese, in particolare delle micro, piccolee medie imprese, alle politiche pubbliche at-traverso l’innovazione, quale strumento peruna maggiore trasparenza della pubblica am-ministrazione;

f) la reciprocita dei diritti e dei doverinei rapporti fra imprese e pubblica ammini-strazione;

g) la tutela della capacita inventiva etecnologica delle imprese per agevolarnel’accesso agli investimenti e agli strumentidi tutela della proprieta intellettuale;

h) il diritto delle imprese all’accesso alcredito informato, corretto e non vessatorio;

i) la promozione della cultura imprendi-toriale e del lavoro autonomo nel sistemadell’istruzione scolastica di ogni ordine egrado e della formazione professionale;

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l) la promozione di misure che semplifi-

chino la trasmissione e la successione di im-

presa;

m) il sostegno pubblico, attraverso in-

centivi e misure di semplificazione ammini-

strativa da definire attraverso appositi prov-

vedimenti legislativi, alle micro, piccole e

medie imprese, in particolare a quelle giova-

nili e femminili e innovative;

n) la promozione di politiche volte al-

l’aggregazione tra imprese, anche attraverso

il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione, nell’ambito di un appo-

sito provvedimento legislativo, della durata

dei processi civili relativi al recupero dei

crediti vantati dalle imprese nei confronti

della pubblica amministrazione e verso altre

imprese entro termini ragionevolmente brevi,

con l’obiettivo di un anno.

Art. 3.

(Liberta associativa)

1. Ogni impresa e libera di aderire ad una

o piu associazioni.

2. Lo Stato riconosce quali associazioni di

rappresentanza delle imprese le associazioni

rappresentate nel sistema delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricol-

tura, di seguito denominate «camere di com-

mercio» o «sistema camerale», ovvero rap-

presentate nel Consiglio nazionale dell’eco-

nomia e del lavoro.

3. Ai fini di cui al comma 2 e per garan-

tire la piu ampia rappresentanza dei settori

economicamente piu rilevanti nell’ambito

della circoscrizione territoriale di compe-

tenza, il numero dei componenti degli organi

amministrativi non puo essere comunque su-

periore ad un terzo dei componenti dei con-

sigli di ciascuna camera di commercio.

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Art. 4.

(Legittimazione ad agire delle associazioni)

1. Le associazioni di categoria rappresen-tate nel sistema delle camere di commercio,ovvero nel Consiglio nazionale dell’econo-mia e del lavoro, sono legittimate a proporreazioni in giudizio sia a tutela di interessi re-lativi alla generalita dei soggetti appartenentialla categoria professionale, sia a tutela di in-teressi omogenei relativi solo ad alcuni sog-getti.

2. Le associazioni di categoria maggior-mente rappresentative a livello nazionale, re-gionale e provinciale sono legittimate ad im-pugnare gli atti amministrativi lesivi degli in-teressi diffusi.

Art. 5.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) si definiscono «microimprese», «pic-cole imprese» e «medie imprese» le impreseche rientrano nelle definizioni recate dallaraccomandazione della Commissione euro-pea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eu-ropea n. L 124 del 20 maggio 2003;

b) si definiscono «distretti» i contestiproduttivi omogenei, caratterizzati da un’ele-vata concentrazione di imprese, prevalente-mente di micro, piccole e medie dimensioni,nonche dalla specializzazione produttiva disistemi di imprese;

c) si definiscono «distretti tecnologici» icontesti produttivi omogenei, caratterizzatidalla presenza di forti legami con il sistemadella ricerca e dell’innovazione;

d) si definiscono «meta-distretti tecnolo-gici» le aree produttive innovative e di eccel-lenza, indipendentemente dai limiti territo-riali, ancorche non strutturate e governatecome reti;

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e) si definiscono «distretti del commer-cio» le aree produttive e le iniziative nellequali i cittadini, le imprese e le formazionisociali, liberamente aggregati, esercitano ilcommercio come fattore di valorizzazionedi tutte le risorse di cui dispone il territorio;

f) si definiscono «reti di impresa» le ag-gregazioni funzionali tra imprese;

g) si definiscono «consorzi per il com-mercio estero» i consorzi e le societa consor-tili che abbiano come scopi sociali esclusivi,anche disgiuntamente, l’esportazione dei pro-dotti delle imprese consorziate e l’attivitapromozionale necessaria per realizzarla;

h) si definiscono «imprese dell’indotto»le imprese che sono in rapporti contrattualicon altra impresa tali che le determinazionio gli eventi gestionali riguardanti quest’ul-tima ne possano condizionare in maniera de-terminante il ciclo economico o l’organizza-zione;

i) si definiscono «nuove imprese», co-munque specificate, le imprese che hannomeno di cinque anni di attivita, le cui quotenon siano detenute in maggioranza da altreimprese, ovvero che non siano state istituitenel quadro di una concentrazione o di una ri-strutturazione e non costituiscano una crea-zione di ramo d’azienda;

l) si definiscono «imprese femminili» leimprese in cui la maggioranza delle quote sianella titolarita di donne, ovvero le impreseindividuali gestite da donne;

m) si definiscono «imprese giovanili» leimprese in cui la maggioranza delle quote sianella titolarita di soggetti con eta inferiore atrentacinque anni, ovvero le imprese indivi-duali gestite da soggetti con eta inferiore atrentacinque anni;

n) si definiscono «imprese tecnologi-che» le imprese che sostengono spese di ri-cerca scientifica e tecnologica per almeno il15 per cento dei costi complessivi annuali;

o) si definisce «seed capital» il finan-ziamento utilizzato da un imprenditore perl’avvio di un progetto imprenditoriale, com-presi l’analisi di mercato, lo sviluppo dell’i-

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dea imprenditoriale, di nuovi prodotti e ser-vizi, a monte della fase d’avvio dell’impresastessa (cosiddetto start-up).

Capo II

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 6.

(Procedure di valutazione)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e glienti pubblici sono tenuti a valutare l’impattodelle iniziative legislative e regolamentari,anche di natura fiscale, sulle imprese, primadella loro adozione, attraverso:

a) l’integrazione dei risultati delle valu-tazioni nella formulazione delle proposte;

b) l’effettiva applicazione della disci-plina di cui all’articolo 14, commi 1 e 4,della legge 28 novembre 2005, n. 246, rela-tiva all’analisi dell’impatto della regolamen-tazione (AIR) e alla verifica dell’impattodella regolamentazione (VIR);

c) l’applicazione dei criteri di propor-zionalita e, qualora possa determinarsi unpregiudizio eccessivo per le imprese, di gra-dualita in occasione dell’introduzione dinuovi adempimenti e oneri a carico delle im-prese, tenendo conto delle loro dimensioni,del numero di addetti e del settore merceolo-gico di attivita.

2. Le attivita di cui al comma 1 di compe-tenza statale sono svolte dal Ministero dellosviluppo economico che, nei casi in cuinon sia l’unica autorita proponente, agiscein coordinamento con il Dipartimento degliaffari giuridici e legislativi della Presidenzadel Consiglio dei ministri e con il Parla-mento.

3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 9,della legge 28 novembre 2005, n. 246, le re-gioni e gli enti locali, nell’ambito della pro-

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pria autonomia organizzativa e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, indi-viduano l’ufficio responsabile del coordina-mento delle attivita di cui al comma 1. Nelcaso non sia possibile impiegare risorse in-terne o di altri soggetti pubblici, le ammini-strazioni possono avvalersi del sistema dellecamere di commercio, nel rispetto della nor-mativa vigente e, comunque, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I soggetti di cui al comma 1 favori-scono il ricorso alla consultazione delle orga-nizzazioni maggiormente rappresentativedelle imprese prima dell’approvazione diuna proposta legislativa, regolamentare oamministrativa destinata ad avere conse-guenze sulle imprese.

Art. 7.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti

amministrativi a carico di cittadini eimprese)

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informa-tivi gravanti su cittadini e imprese, i regola-menti ministeriali o interministeriali, nonchei provvedimenti amministrativi a caratteregenerale adottati dalle amministrazioni delloStato al fine di regolare l’esercizio di poteriautorizzatori, concessori o certificatori, non-che l’accesso ai servizi pubblici ovvero laconcessione di benefıci devono recare in al-legato l’elenco di tutti gli oneri informativigravanti sui cittadini e sulle imprese intro-dotti o eliminati con gli atti medesimi. Peronere informativo si intende qualunqueadempimento che comporti la raccolta, l’ela-borazione, la trasmissione, la conservazionee la produzione di informazioni e documentialla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche sepubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pub-blicati nei siti istituzionali di ciascuna ammi-nistrazione secondo i criteri e le modalita de-finiti con apposito regolamento da emanare

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con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per la pub-blica amministrazione e l’innovazione, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblicapredispone, entro il 31 marzo di ciascunanno, una relazione annuale sullo stato di at-tuazione delle disposizioni di cui ai commi 1e 2, valuta il loro impatto in termini di sem-plificazione e riduzione degli adempimentiamministrativi per i cittadini e le imprese,anche utilizzando strumenti di consultazionedelle categorie e dei soggetti interessati, ela trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2,ai fini della valutazione degli eventuali pro-fili di responsabilita dei dirigenti prepostiagli uffici interessati, sono individuate le mo-dalita di presentazione dei reclami da partedei cittadini e delle imprese per la mancataapplicazione delle disposizioni del presentearticolo.

Art. 8.

(Nuove norme in materia di analisi

dell’impatto della regolamentazione)

1. Nell’articolo 14 della legge 28 novem-bre 2005, n. 246, dopo il comma 5 e inseritoil seguente:

«5-bis. Le amministrazioni proponenti al-legano agli schemi di atti normativi da sotto-porre alla deliberazione del Consiglio dei mi-nistri l’elenco di tutti gli oneri informativigravanti sui cittadini e sulle imprese intro-dotti o eliminati con i medesimi atti norma-tivi. Per onere informativo si intende qualun-que adempimento che comporti raccolta, ela-borazione, trasmissione, conservazione e pro-duzione di informazioni e documenti allapubblica amministrazione».

2. Per ciascun onere informativo di cui alcomma 5-bis dell’articolo 14 della legge 28novembre 2005, n. 246, introdotto dal

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comma 1 del presente articolo, deve essereeffettuata una stima dei costi gravanti sui de-stinatari. I criteri per l’effettuazione dellastima sono stabiliti, entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministroper la pubblica amministrazione e l’innova-zione e del Ministro per la semplificazionenormativa, tenuto conto delle attivita svolteai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133.

Art. 9.

(Rapporti con la pubblica amministrazione e

modifica dell’articolo 2630 del codice civile)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, informano i rapporti con le impreseai princıpi di trasparenza, di buona fede edi effettivita dell’accesso ai documenti am-ministrativi, alle informazioni e ai servizisvolgendo l’attivita amministrativa secondocriteri di economicita, di efficacia, di effi-cienza, di tempestivita, di imparzialita, diuniformita di trattamento, di proporzionalitae di pubblicita, riducendo o eliminando,ove possibile, gli oneri meramente formalie burocratici relativi all’avvio dell’attivitaimprenditoriale e all’instaurazione dei rap-porti di lavoro nel settore privato, nonchegli obblighi e gli adempimenti non sostan-ziali a carico dei lavoratori e delle imprese.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui alcomma 1 garantiscono, attraverso le cameredi commercio, la pubblicazione e l’aggiorna-mento delle norme e dei requisiti minimi perl’esercizio di ciascuna tipologia di attivitad’impresa.

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3. All’articolo 10-bis della legge 7 agosto1990, n. 241, e aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Non possono essere addotti tra imotivi che ostano all’accoglimento della do-manda inadempienze o ritardi attribuibili al-l’amministrazione».

4. Fermo restando quanto previsto dalcomma 1 dell’articolo 19 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241, e successive modificazioni,le certificazioni relative all’impresa devonoessere comunicate dalla stessa al registrodelle imprese di cui all’articolo 8 della legge29 dicembre 1993, n. 580, e successive mo-dificazioni, anche per il tramite delle agenzieper le imprese di cui all’articolo 38, comma3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono in-serite dalle camere di commercio nel reperto-rio economico amministrativo (REA). Allepubbliche amministrazioni di cui al comma1 del presente articolo, alle quali le impresecomunicano il proprio codice di iscrizionenel registro delle imprese, e garantito l’ac-cesso telematico gratuito al registro delle im-prese. Le pubbliche amministrazioni di cui alcomma 1 non possono richiedere alle im-prese copie di documentazione gia presentenello stesso registro.

5. Al fine di rendere piu equo il sistemadelle sanzioni cui sono sottoposte le impreserelativamente alle denunce, alle comunica-zioni e ai depositi da effettuarsi presso il re-gistro delle imprese tenuto dalle camere dicommercio, l’articolo 2630 del codice civilee sostituito dal seguente:

«Art. 2630. – (Omessa esecuzione di de-

nunce, comunicazioni e depositi). – Chiun-que, essendovi tenuto per legge a causa dellefunzioni rivestite in una societa o in un con-sorzio, omette di eseguire, nei termini pre-scritti, denunce, comunicazioni o depositipresso il registro delle imprese, ovveroomette di fornire negli atti, nella corrispon-denza e nella rete telematica le informazioniprescritte dall’articolo 2250, primo, secondo,

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terzo e quarto comma, e punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da 103euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comu-nicazione o il deposito avvengono nei trentagiorni successivi alla scadenza dei terminiprescritti, la sanzione amministrativa pecu-niaria e ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci,la sanzione amministrativa pecuniaria e au-mentata di un terzo».

Art. 10.

(Iniziative contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni commerciali e delega alGoverno in materia di disposizioni integra-

tive e correttive del decreto legislativo 9 ot-tobre 2002, n. 231, nonche differimento di

termini per l’esercizio di deleghe legislativein materia di incentivi e di internazionalizza-

zione delle imprese)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del de-creto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e ag-giunto il seguente:

«4-bis. Le pubbliche amministrazioni,nelle transazioni commerciali, non possonoderogare unilateralmente ai termini di cui alpresente articolo».

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del de-creto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e in-serito il seguente:

«2-bis. E nulla la rinuncia agli interessi dimora successiva alla conclusione del con-tratto, qualora una delle parti contraenti siauna pubblica amministrazione».

3. La disposizione di cui al comma 2-bis

dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 otto-bre 2002, n. 231, introdotto dal comma 2 delpresente articolo, si applica alle rinunce suc-cessive alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2626– 15 –

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4. Il Governo e delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, un decreto legislativorecante modifiche al decreto legislativo 9 ot-tobre 2002, n. 231, sulla base dei princıpicontenuti nella direttiva 2011/7/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 16 feb-braio 2011, e dei seguenti princıpi e criteridirettivi:

a) contrasto degli effetti negativi dellaposizione dominante di imprese sui proprifornitori o sulle imprese subcommittenti, inparticolare nel caso in cui si tratti di micro,piccole e medie imprese;

b) previsione di un sistema di diffide esanzioni nei casi di ritardato pagamento,mancato versamento degli interessi moratorie mancato risarcimento dei costi di recupero,di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legisla-tivo 9 ottobre 2002, n. 231;

c) fermo quanto previsto dall’articolo 12della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previ-sione che l’Autorita garante della concor-renza e del mercato possa procedere ad inda-gini e intervenire in prima istanza con diffidee irrogare sanzioni relativamente a comporta-menti illeciti messi in atto da grandi impresee da pubbliche amministrazioni.

5. Al comma 3-bis dell’articolo 9 dellalegge 18 giugno 1998, n. 192, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «In caso di vio-lazione diffusa e reiterata della disciplina dicui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,n. 231, posta in essere ai danni delle im-prese, con particolare riferimento a quellepiccole e medie, l’abuso si configura a pre-scindere dall’accertamento della dipendenzaeconomica».

6. La legittimazione a proporre azioni ingiudizio, di cui all’articolo 4, comma 1, dellapresente legge, si applica anche ai casi diabuso di dipendenza economica di cui all’ar-ticolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,come modificato, da ultimo, dal comma 5del presente articolo.

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7. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e suc-cessive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, alinea, le pa-role: «diciotto mesi» sono sostituite dalle se-guenti: «ventotto mesi»;

b) all’articolo 12, comma 2, alinea, leparole: «diciotto mesi» sono sostituite dalleseguenti: «ventotto mesi».

Art. 11.

(Certificazione sostitutivae procedura di verifica)

1. Le certificazioni relative a prodotti, pro-cessi e impianti rilasciate alle imprese daglienti di normalizzazione a cio autorizzati eda societa professionali o da professionistiabilitati sono sostitutive della verifica daparte della pubblica amministrazione e delleautorita competenti, fatti salvi i profili pe-nali.

2. Le pubbliche amministrazioni non pos-sono richiedere alle imprese, all’esito di pro-cedimenti di verifica, adempimenti ulterioririspetto ai requisiti minimi di cui all’articolo9, comma 2, ne irrogare sanzioni che non ri-guardino esclusivamente il rispetto dei requi-siti medesimi.

3. Nelle more dei procedimenti di verificadi cui al comma 2 del presente articolo e de-gli eventuali termini concordati per l’adegua-mento ai requisiti minimi di cui all’articolo9, comma 2, della presente legge, il procedi-mento di cui all’articolo 2 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241, e successive modificazioni,non puo essere sospeso per piu di una voltae, in ogni caso, per un periodo non superiorea trenta giorni e l’attivita dell’impresa nonpuo essere sospesa, fatti salvi i casi di gravidifformita o di mancato rispetto dei requisitimedesimi, ne l’amministrazione pubblicacompetente puo esercitare poteri sanziona-tori.

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Art. 12.

(Disciplina degli appalti pubblici)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, at-traverso i rispettivi siti istituzionali, rendonodisponibili le informazioni sulle procedure dievidenza pubblica e, in particolare, sugli ap-palti pubblici di importo inferiore alle sogliestabilite dall’Unione europea nonche suibandi per l’accesso agli incentivi da partedelle micro e piccole imprese.

2. Nel rispetto della normativa dell’Unioneeuropea in materia di appalti pubblici, al finedi favorire l’accesso delle micro, piccole emedie imprese, la pubblica amministrazionee le autorita competenti provvedono a:

a) suddividere, nel rispetto di quantoprevisto dall’articolo 29 del codice dei con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-niture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazionied evidenziare le possibilita di subappalto,garantendo la conoscibilita della correspon-sione dei pagamenti da parte della stazioneappaltante nei vari stati di avanzamento;

b) semplificare l’accesso agli appaltidelle aggregazioni fra micro, piccole e medieimprese privilegiando associazioni tempora-nee di imprese, forme consortili e reti di im-presa;

c) semplificare l’accesso delle micro epiccole imprese agli appalti pubblici di forni-tura di servizi pubblici locali, banditi dai co-muni con popolazione inferiore a 5.000 abi-tanti e per importi inferiori alle soglie stabi-lite dall’Unione europea, mediante:

1) l’assegnazione tramite proceduradi gara ad evidenza pubblica ovvero tramiteassegnazione a societa miste pubblico-pri-vate, a condizione che la selezione del socioprivato avvenga mediante procedure compe-titive ad evidenza pubblica, nel rispetto deiprincıpi di economicita, efficacia, imparzia-lita, trasparenza, adeguata pubblicita, non di-scriminazione, parita di trattamento, mutuo

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riconoscimento e proporzionalita previsti dal-l’Unione europea, le quali abbiano ad og-getto, al tempo stesso, la qualita di socio el’attribuzione dei compiti operativi connessialla gestione dell’appalto;

2) nel rispetto di quanto previstodalla lettera a), l’individuazione di lotti ade-guati alla dimensione ottimale del serviziopubblico locale;

3) l’individuazione di ambiti di servi-zio compatibili con le caratteristiche dellacomunita locale, con particolare riferimentoalle aree dei servizi di raccolta, smaltimentoe recupero dei rifiuti, del trasporto pubblicolocale, dei servizi di manutenzione e ripara-zione nelle filiere energetiche, dell’illumina-zione pubblica, dei servizi cimiteriali, di ri-qualificazione del patrimonio edilizio pub-blico, di manutenzione delle infrastruttureviarie e di manutenzione delle aree verdi;

d) introdurre modalita di coinvolgi-mento nella realizzazione di grandi infra-strutture, nonche delle connesse opere inte-grative o compensative, delle imprese resi-denti nelle regioni e nei territori nei qualisono localizzati gli investimenti, con partico-lare attenzione alle micro, piccole e medieimprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese chepartecipano alle gare di appalto di lavori,servizi e forniture possono presentare auto-certificazioni per l’attestazione dei requisitidi idoneita. Inoltre le amministrazioni pub-bliche e le autorita competenti non possonochiedere alle imprese documentazione o cer-tificazioni gia in possesso della pubblica am-ministrazione o documentazione aggiuntivarispetto a quella prevista dal codice di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. La pubblica amministrazione e le auto-rita competenti, nel caso di micro, piccole emedie imprese, chiedono solo all’impresa ag-giudicataria la documentazione probatoriadei requisiti di idoneita previsti dal codicedi cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163. Nel caso in cui l’impresa non sia in

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grado di comprovare il possesso dei requisitisi applicano le sanzioni previste dalla legge28 novembre 2005, n. 246, nonche la so-spensione dalla partecipazione alle proceduredi affidamento per un periodo di un anno.

5. E fatto divieto alla pubblica ammini-strazione, alle stazioni appaltanti, agli entiaggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di ri-chiedere alle imprese che concorrono alleprocedure di cui al comma 1 requisiti finan-ziari sproporzionati rispetto al valore deibeni e dei servizi oggetto dei contratti mede-simi.

6. Le prefetture-uffici territoriali del Go-verno e i commissari di Governo predispon-gono elenchi di imprese e fornitori conte-nenti l’adesione, da parte delle imprese, aspecifici obblighi di trasparenza e di traccia-bilita dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Art. 13.

(Ulteriori disposizioni in materia

di appalti pubblici)

1. Al fine di favorire l’accesso delle mi-cro, piccole e medie imprese agli appaltipubblici di lavori e servizi di progettazione,al codice dei contratti pubblici relativi a la-vori, servizi e forniture, di cui al decreto le-gislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 91, comma 1, le parole:«di importo pari o superiore a 100.000euro» sono sostituite dalle seguenti: «di im-porto pari o superiore alle soglie di cui allelettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 28»;

b) all’articolo 122, comma 7-bis, le pa-role: «500.000 euro» sono sostituite dalle se-guenti: «1,5 milioni di euro»;

c) all’articolo 123, comma 1, le parole:«1 milione di euro» sono sostituite dalle se-guenti: «2 milioni di euro».

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Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO,PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI

POLITICHE PUBBLICHE

Art. 14.

(Politiche pubbliche per la competitivita)

1. Al fine di garantire la competitivita e laproduttivita delle micro, piccole e medie im-prese e delle reti di imprese, lo Stato, nell’at-tuazione delle politiche pubbliche e attra-verso l’adozione di appositi provvedimentinormativi, provvede a creare le condizionipiu favorevoli per la ricerca e l’innovazione,l’internazionalizzazione e la capitalizzazione,la promozione del «Made in Italy», e, in par-ticolare:

a) garantisce alle micro, piccole e me-die imprese e alle reti di imprese una riservaminima del 60 per cento degli incentivi dinatura automatica o valutativa, di cui almenoil 25 per cento e destinato alle micro e pic-cole imprese;

b) favorisce la cooperazione strategicatra le universita e le micro, piccole e medieimprese;

c) favorisce la trasparenza nei rapportifra gli intermediari finanziari e le micro, pic-cole e medie imprese e le reti di imprese, as-sicurando condizioni di accesso al credito in-formato, corretto e non vessatorio, mediante:

1) l’attribuzione all’Autorita garantedella concorrenza e del mercato dei poteridi cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ot-tobre 1990, n. 287, e successive modifica-zioni, nei confronti degli intermediari finan-ziari ai fini di verificare le condizioni di tra-sparenza del comportamento degli interme-diari verso le imprese e di accertare praticheconcertate, accordi o intese, nonche condi-zioni di ostacolo artificiosamente imposte ri-spetto all’esame del merito di credito delleimprese;

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2) la previsione dell’obbligo per gliintermediari finanziari di trasmettere periodi-camente al Ministero dell’economia e dellefinanze, per la sua pubblicazione telematica,un rapporto sulle condizioni medie praticatesu base nazionale e regionale, sui tempimedi di istruttoria relativa alla concessionedi crediti, sul numero, sulla quantita di im-pieghi e sulla loro distribuzione per classi di-mensionali di impresa;

d) sostiene la promozione delle micro,piccole e medie imprese e delle reti di im-prese nei mercati nazionali e internazionalimediante:

1) la realizzazione, da parte del Mini-stero dello sviluppo economico, di un portalededicato al «Made in Italy» che permetta alconsumatore di orientarsi nella ricerca diprodotti tipici italiani;

2) la definizione, da parte del Mini-stero dello sviluppo economico, tramite unoo piu accordi di programma sottoscritti conl’Unione italiana delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura (Unionca-mere), delle linee guida, delle priorita e delsistema di valutazione degli interventi sullabase degli indirizzi di politica industriale,sentite le organizzazioni nazionali di rappre-sentanza delle micro, piccole e medie im-prese maggiormente rappresentative a livellonazionale, anche al fine di un piu efficaceimpiego delle risorse stanziate dalle cameredi commercio per il sostegno alla partecipa-zione delle micro, piccole e medie impreseagli eventi fieristici e per le attivita promo-zionali;

3) il sostegno, da parte del Ministerodello sviluppo economico, sentite le organiz-zazioni di rappresentanza delle piccole e me-die imprese maggiormente rappresentative alivello nazionale, ai sistemi di associazionetra micro, piccole e medie imprese nellaloro attivita di promozione sui mercati nazio-nali e internazionali, anche attraverso l’iden-tificazione e il monitoraggio degli strumentidi formazione, agevolazione, incentivazione

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e finanziamento, nonche agli organismi par-tecipati costituiti per facilitare e accompa-gnare le imprese negli adempimenti neces-sari all’internazionalizzazione;

e) assicura l’orizzontalita tra i settoriproduttivi degli interventi di incentivazionealle imprese, promuovendo la logica di fi-liera;

f) favorisce la diffusione dei valori dimerito, efficienza e responsabilita, e sostienela piena liberta di scelta dei lavoratori sulladestinazione del trattamento di fine rapporto;

g) promuove la partecipazione dei lavo-ratori agli utili d’impresa.

2. Per le imprese femminili, lo Stato ga-rantisce, inoltre, l’adozione di misure voltea sviluppare e rendere piu effettivo il princi-pio di pari opportunita attraverso:

a) il potenziamento delle azioni svolte alivello nazionale finalizzate ad assicurare,per i servizi dell’infanzia, in conformitaagli obiettivi fissati dal Consiglio europeodi Lisbona del 23-24 marzo 2000, il conse-guimento della qualita standard dei serviziofferti;

b) l’attuazione del piano straordinarioper la conciliazione tra tempi di vita e tempidi lavoro.

Art. 15.

(Garante per le micro, piccole

e medie imprese)

1. E istituito, presso il Ministero dello svi-luppo economico, il Garante per le micro,piccole e medie imprese, che svolge le fun-zioni di:

a) monitorare l’attuazione nell’ordina-mento della comunicazione della Commis-sione europea COM (2008) 394 definitivo,del 25 giugno 2008, recante «Una corsia pre-ferenziale per la piccola impresa – Alla ri-cerca di un nuovo quadro fondamentale perla Piccola Impresa (uno "Small Business

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Act" per l’Europa)» e della sua revisione, dicui alla comunicazione della Commissioneeuropea COM (2011) 78 definitivo, del 23febbraio 2011, recante «Riesame dello"Small Business Act" per l’Europa»;

b) valutare, in via preventiva e succes-siva, l’impatto della regolamentazione sullemicro, piccole e medie imprese;

c) elaborare proposte finalizzate a favo-rire lo sviluppo del sistema delle micro, pic-cole e medie imprese;

d) predisporre un rapporto annuale sullamicro, piccola e media impresa, che indivi-dua le politiche e le specifiche misure da at-tuare per favorire la competitivita delle mi-cro, piccole e medie imprese. Il rapporto etrasmesso al Presidente del Consiglio dei mi-nistri e contiene una sezione dedicata all’a-nalisi preventiva e alla valutazione succes-siva dell’impatto delle politiche di svilupposulle micro, piccole e medie imprese.

2. Il Governo, entro sessanta giorni dallatrasmissione, e comunque entro il 31 marzodi ogni anno, rende comunicazioni alle Ca-mere sui contenuti del rapporto annuale dicui al comma 1, lettera d). Il Garante dicui al comma 1 concentra le analisi e le ve-rifiche di impatto di cui al comma 1, lettereb) e d), sulle misure prioritarie da attuarecontenute negli atti di indirizzo parlamentareeventualmente approvati.

3. Per l’esercizio della propria attivita ilGarante di cui al comma 1 si avvale deidati rilevati dall’Istituto nazionale di stati-stica, della collaborazione dei Ministeri com-petenti per materia, dell’Unioncamere e dellecamere di commercio.

4. Presso il Garante di cui al comma l eistituito il tavolo di consultazione perma-nente delle associazioni di categoria mag-giormente rappresentative del settore dellemicro, piccole e medie imprese, con la fun-zione di organo di partenariato delle politi-che di sviluppo delle micro, piccole e medieimprese, in raccordo con le regioni.

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5. Il Garante di cui al comma 1 e nomi-nato con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, tra i dirigenti di primafascia del Ministero dello sviluppo econo-mico, si avvale per il proprio funzionamentodelle strutture del medesimo Ministero esvolge i compiti di cui al presente articolosenza compenso aggiuntivo rispetto all’inca-rico dirigenziale attribuito. All’attuazionedel presente articolo si provvede nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

Capo IV

LEGGE ANNUALE PER LE MICROE PICCOLE IMPRESE

Art. 16.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo

delle micro e piccole imprese)

1. Al fine di attuare la comunicazionedella Commissione europea COM (2008)394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante«Una corsia preferenziale per la piccola im-presa – Alla ricerca di un nuovo quadro fon-damentale per la Piccola Impresa (uno"Small Business Act" per l’Europa)», entroil 30 giugno di ogni anno il Governo, su pro-posta del Ministro dello sviluppo economico,sentita la Conferenza unificata di cui all’arti-colo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni,presenta alle Camere un disegno di legge an-nuale per la tutela e lo sviluppo delle micro epiccole imprese (MPI) volto a definire gli in-terventi in materia per l’anno successivo.

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2. Il disegno di legge di cui al comma 1reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, alfine di favorire e promuovere le MPI, rimuo-vere gli ostacoli che ne impediscono lo svi-luppo, ridurre gli oneri burocratici, e intro-durre misure di semplificazione amministra-tiva anche relativamente ai procedimenti san-zionatori vigenti connessi agli adempimenti acui sono tenute le piccole e medie impresenei confronti della pubblica amministrazione;

b) una o piu deleghe al Governo per l’e-manazione di decreti legislativi, da adottarenon oltre centoventi giorni dalla data di en-trata in vigore della legge, ai fini di cui alcomma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di rego-lamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai finidi cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di di-sposizioni contenute in precedenti leggi,con esplicita indicazione delle norme da mo-dificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1 eallegata una relazione volta a evidenziare:

a) lo stato di conformita dell’ordina-mento rispetto ai princıpi e agli obiettivicontenuti nella comunicazione della Com-missione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventiprevisti nelle precedenti leggi annuali per latutela e lo sviluppo delle MPI, indicandogli effetti che ne sono derivati per i cittadini,le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l’analisi preventiva e la valutazionesuccessiva dell’impatto delle politiche econo-miche e di sviluppo sulle MPI;

d) le specifiche misure da adottare perfavorire la competitivita e lo sviluppo delleMPI.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministrodello sviluppo economico convoca il tavolodi consultazione permanente delle associa-zioni di categoria previsto dall’articolo 15,

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comma 4, per l’acquisizione di osservazionie proposte.

Capo V

COMPETENZE REGIONALIE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 17.

(Rapporti tra lo Stato, le regionie le autonomie locali)

1. Le regioni promuovono la stipula di ac-cordi e di intese in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano, al fine di favorire il coordinamentodell’esercizio delle competenze normativein materia di adempimenti amministratividelle imprese, nonche il conseguimento diulteriori livelli minimi di liberalizzazione de-gli adempimenti connessi allo svolgimentodell’attivita d’impresa sul territorio nazio-nale, previe individuazione delle miglioripratiche e verifica dei risultati delle inizia-tive sperimentali adottate dalle regioni e da-gli enti locali.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interes-sate provvedono all’attuazione della presentelegge avvalendosi delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente e, comunque, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

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Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 2,00