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N. 161 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore RAMPONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Ordinamento della rappresentanza militare Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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N. 161

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Ordinamento della rappresentanza militare

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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Onorevoli Senatori. – Nella XIII legisla-tura la Camera dei Deputati approvo unaproposta di legge, risultante dall’unificazionedi vari provvedimenti in materia di rappre-sentanza militare, che, assegnata in sede re-ferente alla 4ª Commissione permanente (Di-fesa) del Senato della Repubblica (atto Se-nato n. 3464), non concluse il suo iter appro-vativo.

Nel corso della XIV legislatura la IVCommissione permanente (Difesa) della Ca-mera dei Deputati ha nuovamente avviatol’esame di alcune proposte di legge sullastessa materia.

Il complesso iter – che ha avuto inizio inIV Commissione in sede referente il 5 di-cembre 2001 e che si e protratto fino al 30giugno 2004 – ha prodotto l’elaborazione dipiu testi unificati da parte del comitato ri-stretto, frutto di numerose iniziative che no-nostante le radicali divergenze di imposta-zione hanno dimostrato la grande attenzionealla problematica da parte di tutte le forzepolitiche e hanno tenuto conto delle osserva-zioni, di volta in volta, formulate dagli statimaggiori e dai rappresentanti dei COCER.

Con il presente disegno di legge, che ri-produce l’ultimo testo unificato elaboratodal comitato ristretto citato, si intende dareseguito all’iniziativa, adeguando la disciplinadella rappresentanza militare al complessodelle norme intervenute sulla ristrutturazionedelle Forze armate che hanno modificato si-gnificativamente il quadro di riferimento or-dinativo, organico e funzionale dello stru-mento militare e quindi quello di riferimentodello stesso istituto della rappresentanza mi-litare.

Tale adeguamento s’impone anche a se-guito del continuo evolversi delle esigenzee delle aspettative del personale militare,

fermo restando che, come chiarito dalla sen-

tenza della Corte costituzionale n. 449 del 17

dicembre 1999, gli organi rappresentativi de-

vono assolvere il loro ruolo propositivo-con-

sultivo all’interno dell’ordinamento militare.

Nel corso degli anni, peraltro, l’istituto ha

assunto significativi sviluppi destinati a raf-

forzare l’incisivita della sua funzione in or-

dine al soddisfacimento degli interessi giuri-

dici ed economici del personale.

Al riguardo basta evidenziare la partecipa-

zione dei rappresentanti del Consiglio cen-

trale della rappresentanza militare (COCER),

quali componenti della delegazione della Di-

fesa, alla concertazione interministeriale per

disciplinare il rapporto d’impiego ed il tratta-

mento economico del personale, sancita dal

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,

come modificato dal decreto legislativo 31

marzo 2000, n. 129.

L’articolo l reca la definizione giuridica

della rappresentanza militare, quale istituto

dell’ordinamento militare, che concorre alla

cura ed alla tutela degli interessi e del benes-

sere degli appartenenti alle Forze armate ed

alla Forze di polizia ad ordinamento militare.

Viene definito, altresı, l’ambito di compe-

tenza della rappresentanza militare nella cura

degli interessi collettivi, anche relativi ai sin-

goli, nelle attivita negoziali previste dal ci-

tato decreto legislativo n. 195 del 1995, nella

vigilanza sulla corretta applicazione della le-

gislazione concernente la sicurezza e la pre-

venzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Lo stesso articolo, infine, indica la esclu-

sione dalle competenze della rappresentanza

militare, delle seguenti materie: rapporto ge-

rarchico-funzionale, ordinamento, operazioni,

addestramento, settore logistico-operativo e

impiego del personale militare.

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L’articolo 2 elenca la ripartizione del per-sonale militare indicandone le categorie.

L’articolo 3 definisce gli organi della rap-presentanza a livello nazionale. Esso prevedela istituzione del Consiglio centrale dellarappresentanza militare (COCER), articolatoin: consiglio interforze; sezioni autonomeper Esercito, Marina militare, Aeronauticamilitare, Arma dei carabinieri, Corpo dellaGuardia di finanza; due comparti, rispettiva-mente composti dai delegati, con rapportod’impiego, delle sezioni Esercito, Marina edAeronautica e dei delegati delle sezioni Ca-rabinieri e Guardia di finanza; commissionidi categoria, attivate a livello Consiglio in-terforze.

L’articolo 4 definisce le modalita opera-tive del COCER, specificando in particolarela partecipazione alle attivita di contratta-zione e la competenza sulle materia attinentialla condizione ed al trattamento del perso-nale militare.

L’articolo 5 definisce gli organi della rap-presentanza a livello intermedio; in partico-lare, istituisce i Consigli intermedi della rap-presentanza militare (COIR) a livello di AltoComando. E costituito altresı il Consiglio in-termedio delle capitanerie di porto (COIR –CP). Il comma 2 stabilisce la competenzadei COIR sulla disciplina generale della qua-lificazione del personale e sull’inserimentonella vita lavorativa alla cessazione del servi-zio, sulle attivita assistenziali, culturali, ri-creative e di promozione sociale, anche a fa-vore dei familiari dei militari.

Inoltre, l’articolo stabilisce l’istituzione diun Comitato regionale interforze (CIR), percurare i rapporti con le regioni in ordinealle materie nello stesso elencate. L’articolo6 indica gli organi della rappresentanza a li-vello locale, all’uopo prevedendo la istitu-zione dei Consigli di base della rappresen-tanza militare (COBAR).

L’articolo 7 rimanda ad un decreto del Mi-nistro della difesa, di concerto con il Mini-stro della salute, la emanazione di normeper disciplinare l’istituzione ed il funziona-

mento di un autonomo sistema di rappresen-tanza degli interessi generali del personaledel Corpo militare della Croce Rossa ita-liana, nonche per stabilire le eventuali formedi collegamento con il sistema della rappre-sentanza militare. L’articolo 8 reca disposi-zioni relative alla partecipazione del COCERalle procedure per disciplinare i contenuti delrapporto d’impiego del personale delle Forzearmate e delle Forze di polizia ad ordina-mento militare.

L’articolo 9 definisce le attivita consultivae propositiva del COCER, prevedendo l’e-spressione di parere – preventivo e obbliga-torio – sugli schemi di disegni di legge delGoverno, di decreti legislativi e di regola-menti in ordine alle materie di propria com-petenza.

L’articolo 10 prevede lo svolgimento diattivita consultive e propositive dei CIR,dei COIR e dei COBAR, mentre all’articolo11 si regolano i rapporti del COCER con ilParlamento e il Governo.

L’articolo 12 stabilisce che i consigli dellarappresentanza, a tutti i livelli, sono compo-sti da delegati eletti in numero proporzionalealla consistenza di ciascuna categoria ed inmodo tale da garantire la continuita del man-dato e pari capacita e dignita di rappresen-tanza a tutte le Forze armate e Corpi armati.

L’articolo 13 indica le modalita di ele-zione dei rappresentanti in relazione alla ca-tegoria di appartenenza, all’uopo stabilendol’incompatibilita tra piu cariche e la duratadel mandato.

L’articolo 14 elenca le cause di ineleggibi-lita e di decadenza del mandato. L’articolo15 definisce le modalita di svolgimento dellapropaganda elettorale ai vari livelli di rappre-sentanza militare.

L’articolo 16 prevede facolta e limiti delmandato, specificando che i delegati devonoessere messi nelle condizioni di svolgere lefunzioni per le quali sono stati eletti. L’arti-colo 17 indica i criteri da osservare in mate-ria di tutela e diritti dei delegati.

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L’articolo 18 individua gli organi dei con-sigli della rappresentanza e indica le compe-tenze del presidente nella qualita di delegatopiu elevato in grado.

L’articolo 19 stabilisce i criteri di convo-cazione dei consigli della rappresentanza mi-litare e le modalita di confluenza degli orga-nismi di rappresentanza nel caso di svolgi-mento di attivita congiunte.

L’articolo 20 reca disposizioni relative allavalidita delle riunioni e delle deliberazioni,nonche della pubblicita delle deliberazioni edei comunicati approvati dal COCER.

L’articolo 21 prevede l’emanazione di unapposito regolamento di attuazione dellenorme sulla rappresentanza militare per ladefinizione: delle modalita di attuazione diquanto previsto dall’articolo 12; delle moda-lita di svolgimento delle operazioni elettorali

di cui all’articolo 13; del trattamento dei de-legati inviati fuori sede per assolvere al pro-prio mandato; delle modalita di attuazione diquanto previsto dall’articolo 16, comma 2;degli strumenti di divulgazione degli attidei consigli della rappresentanza; delle pro-cedure di attivazione e le modalita operativedelle articolazioni dei consigli; dell’articola-zione e delle modalita di funzionamento deicomitati regionali interforze (CIR).

L’articolo 22 reca, infine, le disposizionifinali, prevedendo che dalla data di entratain vigore del regolamento di cui all’articolo21, i consigli della rappresentanza in caricasono sciolti e sono avviate le procedure perle nuove consultazioni elettorali.

Il presente disegno di legge non comportaoneri aggiuntivi rispetto a quelli gia previstiper l’attivita di rappresentanza.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Competenze della rappresentanza militare)

1. La rappresentanza militare, quale isti-tuto dell’ordinamento militare, concorre allacura ed alla tutela degli interessi e del benes-sere degli appartenenti alle Forze armate edalle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. A tale fine, agli organi collegiali di ca-rattere elettivo ed autonomo che la compon-gono competono, secondo quanto previstodalla presente legge:

a) la presentazione di proposte, istanzee pareri su tematiche di interesse collettivo,anche relative ai singoli, nelle materie atti-nenti alla condizione, al benessere, al tratta-mento ed alla tutela giuridica, economica,sociale, sanitaria, previdenziale, culturale emorale del personale militare;

b) le attivita negoziali previste dal de-creto legislativo 12 maggio 1995, n.195, re-lative agli aspetti economici e normativi delrapporto di lavoro del personale militare ela vigilanza sull’applicazione degli accordieconomici raggiunti a livello nazionale o lo-cale;

c) la vigilanza sulla corretta applica-zione della legislazione concernente la sicu-rezza e la prevenzione degli infortuni neiluoghi di lavoro, nonche la salubrita deglistessi e la salute dei lavoratori.

3. La presente legge individua le autoritamilitari di riferimento degli organi della rap-presentanza militare e le possibilita e moda-lita di rapporto tra questi ultimi ed il Parla-mento, il Governo, le autorita politiche edamministrative nazionali e locali.

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4. Sono esclusi dalla competenza dellarappresentanza militare il rapporto gerar-chico-funzionale, l’ordinamento, le opera-zioni e, fatti salvi i riflessi di carattere gene-rale e collettivo sulle condizioni morali emateriali del personale militare, l’addestra-mento, il settore logistico-operativo e l’im-piego del personale militare.

Art. 2.

(Categorie di personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personalemilitare e ripartito nelle seguenti categorie:

a) categoria «A»: ufficiali in serviziopermanente;

b) categoria «B»: marescialli e ispettori;c) categoria «C»: sergenti e sovrinten-

denti;d) categoria «D»: volontari in servizio

permanente e in ferma pluriennale; appuntatie carabinieri dell’Arma dei carabinieri; ap-puntati e finanzieri della Guardia di finanza;

e) categoria «E»: ufficiali ausiliari;f) categoria «F»: allievi degli istituti di

formazione;g) categoria «G»: volontari in ferma

prefissata annuale e militari di truppa in ser-vizio di leva e assimilati delle Forze di poli-zia ad ordinamento militare.

Art. 3.

(Organi della rappresentanzaa livello nazionale)

1. A livello nazionale e istituito il «Consi-glio centrale della rappresentanza militare»(COCER), che si articola in:

a) «consiglio interforze», costituito datutti gli eletti al COCER;

b) «sezioni» autonome per Esercito,Marina militare, Aeronautica militare, Armadei carabinieri, Corpo della Guardia di fi-nanza, ciascuna composta dagli eletti al CO-

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CER in rappresentanza del personale dellarelativa Forza armata o Corpo armato;

c) due «comparti», rispettivamente com-posti dai delegati, con rapporto d’impiego,delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronau-tica e dei delegati, con rapporto d’impiego,delle sezioni Carabinieri e Guardia di Fi-nanza, per le attivita di concertazione dicui al decreto legislativo 12 maggio 1995,n.195;

d) «commissioni di categoria», attivatea livello interforze, ciascuna composta daglieletti al COCER in rappresentanza del perso-nale appartenente alla rispettiva categoria.

Art. 4.

(Competenze e modalita operativedel COCER)

1. Il COCER e le relative articolazioni, se-condo quanto previsto dalla legge, parteci-pano alle attivita di contrattazione, compresequelle di competenza tecnica ed ove ritenutonecessario assistiti dagli stati maggiori, edhanno competenza sulle materie attinentialla condizione ed al trattamento del perso-nale militare, nonche alla sua tutela giuri-dica, economica, sanitaria, previdenziale,culturale e morale. In particolare, essi pos-sono formulare proposte e pareri in ordineai seguenti argomenti:

a) trattamento economico fondamentaleed accessorio;

b) articolazione dell’orario di lavoro ob-bligatorio;

c) criteri generali relativi ai trasferi-menti del personale;

d) licenze, aspettativa e permessi;

e) disciplina generale della formazioneprofessionale;

f) disciplina generale in materia di al-loggi;

g) attivita assistenziali, culturali, ricrea-tive e di promozione del benessere del perso-nale e dei familiari;

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h) sicurezza e prevenzione degli infor-tuni;

i) criteri per la gestione degli enti di as-sistenza del personale.

2. Il COCER opera e delibera:

a) unitariamente, tramite il consiglio in-terforze, per tutte le questioni di comune in-teresse per il personale militare;

b) tramite la relativa sezione, per lequestioni che riguardano specificatamentel’Esercito, la Marina militare, l’Aeronauticamilitare, l’Arma dei carabinieri, il Corpodella Guardia di finanza;

c) per comparti, per le questioni legatespecificatamente all’attivita di contrattazione,secondo quanto previsto dall’articolo 7,comma 9, del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 195;

d) tramite l’apposita commissione, perle questioni di interesse di un’unica specificacategoria, a livello interforze o di sezione odi comparto.

3. Le autorita militari corrispondenti delCOCER sono:

a) per il consiglio interforze e per lecommissioni interforze di categoria, il Capodi stato maggiore della difesa;

b) per le sezioni e le commissioni di ca-tegoria attivate a livello di sezione, i rispet-tivi Capi di stato maggiore e Comandanti ge-nerali, che informano il Capo di stato mag-giore della difesa delle determinazioni as-sunte.

4. L’articolazione e le modalita operativedel COCER sono descritte nel dettaglio nelregolamento di cui all’articolo 21, comma 1.

Art. 5.

(Organi della rappresentanzaa livello intermedio)

1. Nell’ambito di ciascuna Forza armata,dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della

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Guardia di finanza, sono costituiti i «Consi-

gli intermedi della rappresentanza militare»

(COIR) a livello di Alto comando. E costi-

tuito altresı il Consiglio intermedio delle ca-

pitanerie di porto (COIR-CP), eletto tra i de-

legati dei COBAR delle capitanerie di porto,

il cui comandante corrispondente e il Co-

mandante generale del Corpo delle capitane-

rie di porto. Il comitato di presidenza del

COIR-CP partecipa di diritto alle riunioni

della sezione COCER Marina militare

quando si trattano questioni di specifico inte-

resse del personale del Corpo.

2. I COIR hanno competenza sulla disci-

plina generale della qualificazione del perso-

nale e sull’inserimento nella vita lavorativa

alla cessazione del servizio, sulle attivita as-

sistenziali, culturali, ricreative e di promo-

zione sociale, anche a favore dei familiari

dei militari.

3. L’Amministrazione militare competente

per territorio si avvale del concorso di un

«Comitato regionale interforze» (CIR), costi-

tuito da delegati indicati dai COIR, per cu-

rare i rapporti con le regioni in ordine alle

seguenti materie:

a) alloggi;

b) trasporti;

c) prestazioni sanitarie;

d) qualificazione del personale;

e) utilizzo agevolato di strutture cultu-

rali, sportive e ricettive.

4. Le modalita istitutive ed operative dei

COIR e quelle dei CIR sono descritte nel

dettaglio con il regolamento di cui all’arti-

colo 21, comma 1.

5. I comandi presso i quali istituire i COIR

ed i CIR sono individuati con decreto del

Ministro della difesa, di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze.

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Art. 6.

(Organi della rappresentanzaa livello locale)

1. A livello locale e nell’ambito di cia-scuna Forza armata e Corpo armato sonoistituiti i «Consigli di base della rappresen-tanza militare» (COBAR), collocati ove pos-sibile presso i comandi delle singole unitadell’Esercito, della Marina militare e del-l’Aeronautica militare ovvero, per l’Armadei carabinieri e per il Corpo della Guardiadi finanza, a livello regionale, comunquefatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. I COBAR sono consultati dal COCERdurante l’attivita negoziale prevista dallalegge e formulano pareri e proposte sullematerie attinenti alla condizione ed al tratta-mento del personale militare, alla sua tutelagiuridica, economica, sanitaria, previden-ziale, alla qualificazione del personale, allasicurezza ed alla prevenzione degli infortuni.Possono avanzare istanze in merito a:

a) articolazione dell’orario di lavoro set-timanale obbligatorio;

b) igiene del lavoro, qualita degli ali-menti e degli alloggi;

c) sicurezza sul lavoro;

d) attivita assistenziali, culturali e ri-creative;

e) promozione del benessere del perso-nale e dei familiari.

3. I comandi presso i quali istituire i sin-goli COBAR e le relative autorita militaricorrispondenti sono individuati dal Capo distato maggiore della difesa, dal segretario ge-nerale della difesa, dai Capi di stato mag-giore di Forza armata, dal Comandante gene-rale dell’Arma dei carabinieri, dal Coman-dante generale del Corpo della Guardia di fi-nanza, secondo le rispettive competenze e,relativamente ai COBAR del Corpo delle ca-pitanerie di porto, con determinazione delCapo di stato maggiore della Marina militare

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su proposta del Comandante generale delcorpo.

4. Presso gli istituti e i reparti che svol-gono corsi di istruzione a carattere formativopuo essere istituito un COBAR speciale per ifrequentatori, definito COBAR allievi. I CO-BAR allievi s’intendono in aggiunta ai CO-BAR a cui fa capo il personale del quadropermanente degli istituti e reparti interessatied operano con validita limitata a livello dibase. Il Capo di stato maggiore della difesa,i Capi di stato maggiore di Forza armata e iComandanti generali dell’Arma dei carabi-nieri e della Guardia di finanza, stabilisconopresso quali istituti e reparti di propria com-petenza debbano essere istituiti i COBAR al-lievi.

5. Presso le rappresentanze militari italianepermanenti nei comandi NATO all’estero,possono essere istituiti, con determinazionedel Capo di stato maggiore della difesa, CO-BAR speciali interforze con validita limitataal livello di base. Il personale dei COBARspeciali all’estero e eleggibile purche debbarimanere in servizio all’estero almeno seimesi dalla data delle elezioni. Il mandatodei delegati eletti in detto COBAR ha la du-rata della permanenza degli stessi presso lastessa rappresentanza e non puo comunquesuperare il periodo di tre anni.

6. Articolazione e modalita operative deiCOBAR sono descritte nel regolamento dicui all’articolo 21, comma 1.

Art. 7.

(Rappresentanza del personale del Corpomilitare della Croce rossa italiana)

1. Nel rispetto dei principi generali stabi-liti dalla presente legge, con decreto delMinistro della difesa, di concerto con il Mi-nistro della salute, possono essere emanateapposite norme per disciplinare l’istituzioneed il funzionamento di un autonomo sistemadi rappresentanza degli interessi generali del

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personale del Corpo militare della Crocerossa italiana, nonche per stabilire le even-tuali forme di collegamento con il sistemadella rappresentanza militare.

Art. 8.

(Partecipazione del COCER alle procedure

per disciplinare i contenuti del rapporto di im-piego del personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. All’apertura delle attivita negoziali dicui all’articolo 2 del decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195, e successive modifica-zioni, le competenti articolazioni di compartodel COCER presentano al Ministro per le ri-forme e le innovazioni nella pubblica ammi-nistrazione ed agli altri rappresentanti delladelegazione di parte pubblica un documentoriassuntivo, per ciascun comparto, delle ri-chieste e delle proposte della rappresentanzamilitare in ordine alle materie oggetto diconcertazione.

2. Al fine di esercitare al meglio il proprioruolo di diretto interlocutore dei ministri in-teressati alla concertazione, il COCER puoavvalersi, per gli aspetti tecnici relativi allapredisposizione dei documenti di cui alcomma 1 e nel corso delle conseguenti atti-vita negoziali, del supporto di personale tec-nico messo a disposizione dalle amministra-zioni interessate.

3. All’articolo 2 del decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B) e sostituita dalla se-guente:

«B) per quanto attiene alle Forze di poliziaad ordinamento militare (Arma dei carabi-nieri e Corpo della guardia di finanza), a se-guito di concertazione fra i ministri indicatialla lettera A) o i sottosegretari di Stato de-legati. Alla concertazione partecipa l’artico-lazione competente del COCER in rappre-sentanza del personale dell’Arma dei carabi-

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nieri e del Corpo della guardia di finanza.Nella delegazione dei Ministri della difesae dell’economia e delle finanze sono com-presi i Comandanti generali dell’Arma deicarabinieri e del Corpo della guardia di fi-nanza o i loro delegati.»;

b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Il decreto del Presidente della Repub-blica di cui all’articolo 1, comma 2, concer-nente il personale delle Forze armate e ema-nato a seguito di concertazione fra i Ministriper le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, dell’economia e delle fi-nanze e della difesa o i sottosegretari diStato rispettivamente delegati. Alla concerta-zione partecipano le articolazioni competentidel COCER in rappresentanza del personaledell’Esercito, della Marina militare e del-l’Aeronautica militare. Nella delegazionedel Ministro della difesa e compreso ilCapo di Stato maggiore della difesa o isuoi delegati.»;

c) Il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Le delegazioni delle organizzazionisindacali di cui al comma 1, lettera A),sono composte da rappresentanti di ciascunaorganizzazione sindacale. Per le attivita dicui al comma 1, lettera B), ed al comma 2,il COCER opera per comparti, rispettiva-mente in rappresentanza del personale del-l’Arma dei carabinieri e del Corpo dellaguardia di finanza, e di quello dell’Esercito,della Marina militare e dell’Aeronautica mi-litare, assicurando il coinvolgimento di rap-presentanti di tutte le categorie interessate».

4. All’articolo 7 del decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare condizioni di so-stanziale omogeneita, il Ministro per le ri-forme e le innovazioni nella pubblica ammi-nistrazione in qualita di presidente delle de-

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legazioni di parte pubblica, nell’ambito delleprocedure di cui ai commi 3, 5, e 7, puo con-vocare, anche congiuntamente, le delegazionidi parte pubblica, i rappresentanti delle arti-colazioni competenti del COCER, nonchedelle organizzazioni sindacali rappresentativesul piano nazionale delle Forze di polizia adordinamento civile di cui all’articolo 2.»;

b) il comma 5 e sostituito dai seguenti:

«5. I lavori per la formulazione delloschema di provvedimento riguardante leForze di polizia ad ordinamento militare dicui all’articolo 2, comma 1, lettera B), sisvolgono in riunioni cui partecipa la compe-tente articolazione del COCER, in rappresen-tanza del personale dell’Arma dei carabinierie del Corpo della Guardia di finanza, e siconcludono con la definizione dello schemadi provvedimento di concertazione.

5-bis. In caso di dissenso sullo schema diprovvedimento di cui al comma 5, la compe-tente articolazione del COCER, in rappresen-tanza del personale dell’Arma dei carabinierie del Corpo della Guardia di finanza, entrosette giorni a decorrere dalla data di rice-zione del citato schema, presenta le osserva-zioni al Ministro per le riforme e le innova-zioni nella pubblica amministrazione e con-testualmente ai Ministri interessati. Entrodieci giorni dalla notificazione delle osserva-zioni del COCER e sottoscritto il testo defi-nitivo dello schema di provvedimento diconcertazione.»;

c) il comma 6 e sostituito dal seguente:

«6. La competente articolazione del CO-CER, in rappresentanza del personale del-l’Arma dei carabinieri e del Corpo dellaGuardia di finanza, ove dissenziente sulloschema definitivo di provvedimento di cuial comma 5-bis, puo trasmettere, entro cin-que giorni dalla data di ricezione del citatoschema, al Presidente del Consiglio dei mini-stri ed ai Ministri competenti, le proprie os-servazioni, per il tramite dei rispettivi Co-mandi generali.»;

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d) il comma 7 e sostituito dai seguenti:

«7. I lavori per la formulazione delloschema di provvedimento riguardante leForze armate di cui all’articolo 2, comma2, si svolgono in riunioni a cui partecipa lacompetente articolazione del COCER, in rap-presentanza del personale dell’Esercito, dellaMarina militare e dell’Aeronautica militare, esi concludono con la definizione delloschema di provvedimento di concertazione.

7-bis. In caso di dissenso sullo schema diprovvedimento di cui al comma 7, la compe-tente articolazione del COCER, in rappresen-tanza del personale dell’Esercito, della Ma-rina militare e dell’Aeronautica militare, en-tro sette giorni a decorrere dalla data di rice-zione del citato schema, presenta le osserva-zioni al Ministro per le riforme e le innova-zioni nella pubblica amministrazione e con-testualmente ai Ministri interessati. Entrodieci giorni dalla notificazione delle osserva-zioni del COCER e sottoscritto il testo defi-nitivo dello schema di provvedimento diconcertazione.»;

e) il comma 8 e sostituito dal seguente:

«8. La competente articolazione del CO-CER, in rappresentanza del personale dell’E-sercito, della Marina militare e dell’Aeronau-tica militare, ove dissenziente sullo schemadefinitivo di provvedimento di cui al comma7-bis, puo trasmettere, entro cinque giornidalla data di ricezione del citato schema, alPresidente del Consiglio dei ministri ed aiMinistri competenti, le proprie osservazioni,per il tramite dello Stato maggiore della di-fesa».

Art. 9.

(Attivita consultiva e propositivadel COCER)

1. Il consiglio interforze e le sezioni delCOCER nelle materie di specifica compe-tenza, esprimono parere sugli schemi di dise-

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gni di legge del Governo, di decreti legisla-

tivi e di regolamenti in ordine alle materie

di propria competenza. Tale parere e ripor-

tato nel preambolo di detti provvedimenti

specificando se esso e favorevole o contrario.

2. Il parere e preventivo ed obbligatorio e

deve essere acquisito in occasione della pre-

disposizione degli schemi dei provvedimenti

di cui al comma 1. Esso e espresso entro il

termine di due mesi dalla richiesta, decorso

inutilmente il quale si intende reso in senso

favorevole.

3. In caso di urgenza, illustrata nella ri-

chiesta, il parere e espresso entro un mese.

In tali casi il Governo ed i Ministri compe-

tenti possono convocare d’urgenza il CO-

CER per un’immediata espressione del pa-

rere e definire lo schema di provvedimento

anche prima di tale termine nel caso in cui

l’urgenza sia tale da non consentire di atten-

dere il suo decorso e il COCER non si sia

potuto esprimere tempestivamente.

4. Il COCER e le sue articolazioni pos-

sono organizzare riunioni informative per

l’approfondimento delle questioni sulle quali

esprimono il parere, informandone l’autorita

militare corrispondente.

5. Il Consiglio interforze e le sezioni CO-

CER si riuniscono almeno una volta l’anno

per formulare un programma di lavoro ed al-

meno trimestralmente per verificarne l’attua-

zione ed aggiornarlo.

6. Il COCER e adeguatamente e formal-

mente informato dalle autorita militari corri-

spondenti in ordine agli intendimenti ed agli

orientamenti dell’amministrazione concer-

nenti le materie rientranti nella competenza

dei consigli della rappresentanza. L’informa-

zione di cui al presente comma e resa in ap-

positi incontri e garantita inserendo il CO-

CER tra i destinatari di ogni disposizione

emanata dagli Stati maggiori e dai Comandi

generali concernente materie di competenza

della rappresentanza militare.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 17 –

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7. Nelle materie rientranti nella propria

competenza il COCER, per il tramite delle

sue articolazioni competenti, puo attivare

scambi di informazioni con altri organismi

rappresentativi, sindacali e professionali inte-

ressati alle attivita di contrattazione e concer-

tazione, anche partecipando ad incontri, con-

vegni e seminari di studio organizzati da tali

organismi.

8. I delegati eletti nel COCER possono

partecipare ufficialmente alle attivita di cui

al comma 7 previa delega dell’organismo

rappresentato, secondo modalita stabilite dal

regolamento di cui all’articolo 21, comma

1. I delegati del COCER e gli altri eletti ai

consigli della rappresentanza possono parte-

cipare alle medesime attivita, al di fuori del-

l’orario di servizio, a titolo personale e senza

indossare la divisa.

9. I pareri di cui al comma 1 sono tra-

smessi per il tramite delle autorita militari

corrispondenti.

10. Il COCER partecipa, secondo le mo-

dalita descritte nel regolamento di cui all’ar-

ticolo 21, comma 1, alle riunioni dei consi-

gli di amministrazione degli enti di assi-

stenza del personale militare nominati dai

Ministri della difesa e dell’economia e delle

finanze.

11. Per quanto attiene agli interessi del

personale militare delle formazioni impiegate

in operazioni anche fuori dal territorio nazio-

nale, le competenze generali di cui all’arti-

colo 1 sono devolute in via esclusiva al con-

siglio interforze del COCER. A tale ri-

guardo, ove ritenuto necessario, possono es-

sere svolte visite in zona d’operazioni, com-

patibilmente con lo sviluppo delle operazioni

stesse e su autorizzazione del Ministro della

difesa, previo parere favorevole del Capo di

stato maggiore della difesa, sentito il Capo

di stato maggiore o Comandante generale in-

teressato.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 18 –

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Art. 10.

(Attivita consultive e propositivedei CIR, dei COIR e dei COBAR)

1. Nell’ambito degli organismi della rap-presentanza militare a livello locale e inter-medio, le competenze indicate all’articolo 1sono cosı suddivise:

a) le problematiche relative all’ente ounita militare di appartenenza sono di com-petenza dei COBAR, che possono formularespecifiche istanze, proposte e pareri al CO-CER o al COIR competente;

b) le problematiche di rilevanza regio-nale o interregionale nell’ambito delle mate-rie indicate all’articolo 5, comma 3, sono dicompetenza dei COIR, secondo il rispettivoambito territoriale di riferimento.

2. I CIR, sentita l’autorita militare corri-spondente, possono intrattenere rapporti congli enti pubblici in relazione alle materie dipropria competenza, secondo le modalita in-dicate nel regolamento di cui all’articolo 21,comma 1.

3. Le istanze, le proposte ed i pareri di cuial presente articolo sono inviati dai consiglidella rappresentanza ai rispettivi comandanticorrispondenti, che rispondono entro un mesedalla ricezione nell’ambito delle propriecompetenze.

Art. 11.

(Rapporti con il Parlamento

e con il Governo)

1. Le autorita politiche di riferimento delCOCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte lequestioni di rilievo generale e interforze odinerenti alle singole Forze armate;

b) il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, per le questioni di specifico interessedel Corpo della Guardia di finanza.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 19 –

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2. Nelle materie di propria competenza, ilConsiglio interforze, le sezioni o i compartidel COCER possono chiedere, tramite l’auto-rita politica di riferimento competente e sen-tita l’autorita militare corrispondente, di es-sere ascoltati dalle Commissioni parlamentaricompetenti che, ove lo ritengano, vi provve-dono secondo le procedure previste dai rego-lamenti della Camera dei deputati e del Se-nato della Repubblica, ovvero dagli altri Mi-nistri sulle materie di rispettiva competenza;in particolare, per le questioni di specificointeresse per il Corpo delle capitanerie diporto, il Consiglio interforze congiuntamenteall’ufficio di presidenza del COIR – CP puoadire i Ministri delle infrastrutture e dei tra-sporti.

Art. 12.

(Composizione dei consiglidella rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza, a tutti ilivelli, sono composti da delegati eletti in nu-mero proporzionale alla consistenza di cia-scuna categoria ed in modo tale da garantirela continuita del mandato e pari capacita edignita di rappresentanza a tutte le Forze ar-mate e i Corpi armati.

2. Le modalita di attuazione di quanto di-sposto dal presente articolo sono contenutenel regolamento di cui all’articolo 21,comma 1.

Art. 13.

(Modalita di elezione)

1. Tutto il personale militare e conside-rato, ai fini della rappresentanza militare enell’ambito della propria categoria di appar-tenenza, elettore attivo e passivo e puo con-correre tra gli eleggibili al COBAR dell’entepresso cui e in forza effettiva organica, fat-

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to salvo quanto previsto dall’articolo 14,comma 1.

2. Il voto e diretto, personale, libero e se-greto. La partecipazione alle operazioni divoto non puo essere impedita ed e un dovere.Non e consentito influenzare l’espressionedel voto dei propri sottoposti e tale azionecostituisce grave mancanza disciplinare.

3. I membri dei consigli della rappresen-tanza di qualunque livello possono essererieletti per piu mandati, di cui non piu didue consecutivi.

4. La durata di ciascun mandato e rispetti-vamente pari a:

a) quattro anni per gli eletti in rappre-sentanza delle categorie A, B e C;

b) sei mesi per gli eletti in rappresen-tanza delle categorie D, E e F.

5. L’elezione dei rappresentanti presso ilCOCER ed i COIR e effettuata nel corsodi distinte consultazioni da un corpo eletto-rale formato dai delegati eletti nei COBAR,limitatamente all’ambito territoriale od orga-nizzativo di riferimento per quanto riguardaquella dei rappresentanti presso i COIR.

6. Gli eletti al COCER possono ricoprireuna sola carica elettiva e decadono dall’ap-partenenza ai COIR ed ai COBAR.

7. I consigli della rappresentanza di ogniordine e grado ed i relativi uffici di presi-denza, in caso di dimissioni o decadenzacontemporanee di un numero di membri ef-fettivi pari o superiore al 50 per cento dellaconsistenza dell’organo, sono sciolti e sonoimmediatamente avviate le procedure per l’e-lezione dei nuovi delegati.

8. Nel caso in cui il numero dei delegatidimissionari o decaduti sia inferiore al 50per cento del totale dei delegati del mede-simo Consiglio, a ciascun delegato dimissio-nario o decaduto subentra il primo dei noneletti rappresentativo della medesima catego-ria di appartenenza; in mancanza, sono av-viate le procedure per l’elezione di un nuovodelegato per la residua durata del mandatooriginario.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 21 –

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9. I candidati ai consigli della rappresen-tanza di qualunque livello presentano al co-mandante corrispondente la propria candida-tura almeno un mese prima della data delleelezioni.

10. Le modalita di svolgimento delle ope-razioni elettorali di cui al presente articolosono definite con il regolamento di cui all’ar-ticolo 21, comma 1.

11. Alla scadenza del mandato i delegatirimangono in carica fino alla proclamazionedei nuovi eletti nei rispettivi consigli dellarappresentanza.

Art. 14.

(Cause di ineleggibilitae di decadenza dal mandato)

1. Non sono eleggibili presso gli organidella rappresentanza militare i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorchenon definitive, per delitti non colposi, ameno che sia intervenuta sentenza di riabili-tazione ai sensi degli articoli 178 e seguentidel codice penale;

b) si trovino sottoposti a misure caute-lari limitative della liberta personale o a mi-sure interdittive;

c) siano comandanti corrispondenti delCOCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

d) a decorerre dalla data delle elezioni,non debbano svolgere almeno due anni diservizio se appartenenti alle categorie A, B,C e D ovvero almeno un anno di serviziose appartenenti alle categorie E ed F, salvoper i frequentatori di corsi di durata inferioread un anno che debbano permanere pressol’istituto o reparto di formazione almenodue mesi, ovvero sei mesi di servizio se ap-partenenti alla categoria G;

e) siano sottoposti a sanzioni discipli-nari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3agosto 1961, n. 833;

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 22 –

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f) si trovino in aspettativa superiore a

tre mesi;

g) ricoprano cariche elettive a qualun-

que livello di amministrazione locale.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal

mandato, con determinazione dell’autorita

militare che lo ha proclamato eletto, per

una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento in ambito di altra area

territoriale, se delegato dei COIR, ovvero

ad altra unita di base se delegato del CO-

BAR;

c) sopravvenienza di una delle circo-

stanze di cui al comma 1, lettere a), b), c)

ed e);

d) passaggio ad altra categoria tra quelle

di cui all’articolo 2;

e) dimissioni;

f) aspettativa superiore a quattro mesi;

g) elezioni a cariche elettive a qualun-

que livello di amministrazione locale.

Art. 15.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale e la presen-

tazione dei candidati e dei relativi pro-

grammi elettorali, a livello centrale, interme-

dio e locale, sono convocate apposite assem-

blee, organizzate nell’ambito di ciascuna

Forza armata o Corpo armato e per categorie

di appartenenza ed autorizzate dai coman-

danti corrispondenti, che ne designano il pre-

sidente, responsabile del corretto svolgi-

mento delle medesime. Le assemblee auto-

rizzate si svolgono durante l’orario di servi-

zio.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 23 –

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Art. 16.

(Facolta e limiti del mandato)

1. I delegati rappresentano le categorie diappartenenza nei consigli della rappresen-tanza di cui fanno parte e devono esseremessi nelle condizioni di svolgere le funzioniper le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autoritacorrispondenti curano che ai consigli dellarappresentanza sia assicurata, compatibil-mente con le esigenze operative, un’adeguatadisponibilita di personale, di infrastrutture edi servizi nonche, nell’ambito delle risorsefinanziarie assegnate, di strumenti idoneiper il relativo funzionamento.

3. Fatte salve le particolari prerogative deidelegati eletti al COCER, l’attivita della rap-presentanza militare e svolta durante l’orariodi servizio. Allo scopo di assicurare una par-tecipazione all’attivita della rappresentanzamilitare adeguata al rilievo di ciascun consi-glio, ciascun delegato, per lo svolgimentodelle attivita dei consigli in cui e stato eletto,puo utilizzare, compatibilmente con le esi-genze operative e di servizio non altrimentiassolvibili e previa intesa con l’autorita com-petente, periodi di assenza dal proprio ordi-nario incarico di servizio presso l’ente di ap-partenenza nel rispetto dei limiti qui indicati:

a) per un equivalente di quaranta giornilavorativi annui se eletto ai COIR, o ai CO-BAR dell’Arma dei carabinieri o del Corpodella Guardia di finanza;

b) per un equivalente di venti giorni la-vorativi annui se eletto agli altri COBAR.

4. I delegati che compongono l’ufficio dipresidenza dei COIR o dei COBAR possonousufruire per le attivita dell’ufficio di presi-denza di cui fanno parte di ulteriori periodidi assenza, fino ad un massimo di un terzodi quelli stabiliti per il consiglio di cui fannoparte.

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5. I singoli delegati, qualora lo ritenganonecessario per il proficuo assolvimento delproprio mandato, possono richiedere all’auto-rita corrispondente di riunirsi anche oltre ilnormale orario di servizio, usufruendo delleinfrastrutture e degli strumenti messi a lorodisposizione. In tale caso le eccedenze diorario non danno comunque titolo a recupericompensativi o a compensi per lavoro straor-dinario.

6. I delegati eletti al COCER rimangonoin forza effettiva organica all’ente di apparte-nenza ed espletano le attivita relative al loromandato senza limitazioni di tempo.

7. La partecipazione alle riunioni ed alleattivita dei consigli costituisce obbligo pertutti i delegati e le sue modalita sono disci-plinate dal regolamento di cui all’articolo21, comma 1.

8. I delegati ai COIR ed ai COBAR parte-cipano ai turni di servizio presso gli enti diappartenenza in modo proporzionale altempo in cui sono presenti. I delegati elettial COCER ne sono esentati.

9. Dal computo dei giorni lavorativi di cuial comma 3 sono esclusi i tempi necessariallo svolgimento di eventuali riunioni indettesu richiesta dei comandanti corrispondenti.

10. Il comandante corrispondente di cia-scun COBAR autorizza, su richiesta del Con-siglio, almeno una assemblea ogni mese,suddivisa di norma per categorie, ed acquisi-sce in tale ambito il parere relativamente alladestinazione dei fondi destinati al benesseredel personale.

11. Al fine di assicurare l’efficace espleta-mento del proprio mandato, i delegati delCOCER e dei COIR, d’intesa con le autoritacorrispondenti, possono effettuare visite co-noscitive presso le strutture nel proprio am-bito di riferimento. Inoltre i predetti delegati,compatibilmente con l’orario di servizio e lelocali esigenze operative, possono incontrareil personale e partecipare a riunioni e ad altreiniziative dei COBAR. Tali incontri costitui-scono, per i delegati che vi partecipano, atti-vita di servizio.

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Art. 17.

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti diretti a condizio-nare o limitare l’esercizio del mandato deiconsigli della rappresentanza militare o disingoli delegati.

2. Al personale eletto nei consigli dellarappresentanza militare deve essere garantitala liberta di esprimere opinioni durante leriunioni dei consigli stessi, ferma restandol’osservanza dei doveri disciplinari.

3. I trasferimenti d’autorita dei delegati adaltre sedi, in assenza del consenso da partedell’interessato e qualora comportino la de-cadenza dal mandato, sono disposti previaintesa con il consiglio della rappresentanzadel quale fa parte il delegato di cui si chiedeil trasferimento. Ove tale intesa non vengaraggiunta il trasferimento puo avvenire soloprevio assenso del Ministro della difesa perle Forze armate e per l’Arma dei carabinieri,del Ministro dell’economia e delle finanzeper il Corpo della Guardia di finanza.

4. L’espletamento della funzione rappre-sentativa e riportato nella documentazionecaratteristica e matricolare. Il servizio pre-stato in qualita di delegato nei consigli dirappresentanza non puo comportare penaliz-zazioni nella valutazione per l’avanzamentoal grado superiore a meno di sanzioni disci-plinari nel frattempo intervenute e purchesiano stati assolti gli obblighi di comando edi attribuzioni specifiche previste dalla leggeo frequentati i corsi obbligatori.

Art. 18.

(Organi dei consigli della rappresentanza)

1. Sono organi dei consigli della rappre-sentanza l’assemblea, il presidente, il segre-tario esecutivo e l’ufficio di presidenza.

2. L’assemblea e composta dalla totalitadei delegati eletti nel relativo consiglio.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 26 –

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3. Il presidente e il delegato piu elevato in

grado, e responsabile della disciplina ed ha il

compito di garantire che l’attivita del consi-

glio si svolga secondo quanto previsto dalla

presente legge e dal regolamento di cui al-

l’articolo 21, comma 1. A tale fine presiede

l’assemblea e le riunioni dell’ufficio di presi-

denza, assicurandone il regolare svolgimento.

In caso di assenza o impedimento, il presi-

dente e sostituito dal piu elevato in grado

dei presenti.

4. Il segretario esecutivo e eletto dall’as-

semblea ed ha il compito di assicurare la

continuita dell’attivita del consiglio. In parti-

colare:

a) adotta, tenendone informato l’ufficio

di presidenza, le iniziative conseguenti alle

determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni

e la predisposizione delle deliberazioni e dei

comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto

dalla presente legge e dal regolamento di

cui all’articolo 21, comma 1, alla convoca-

zione dell’assemblea e dell’ufficio di presi-

denza.

5. In caso di assenza o impedimento, il se-

gretario esecutivo e temporaneamente sosti-

tuito da un delegato eletto nella circostanza

dall’assemblea.

6. L’ufficio di presidenza e costituito dal

presidente, dal segretario esecutivo e da dele-

gati eletti dall’assemblea in rappresentanza

di ciascuna delle categorie non altrimenti

rappresentate. I membri elettivi dell’ufficio

di presidenza durano in carica sei mesi e

sono rieleggibili.

7. Il presidente ed il segretario esecutivo

curano i contatti con l’autorita corrispon-

dente e con le istituzioni e svolgono la fun-

zione di portavoce.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 27 –

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Art. 19.

(Convocazione dei consigli

della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza sonoconvocati dal presidente per il tramite del se-gretario quando l’ufficio di presidenza lo ri-tenga opportuno o su richiesta di almeno unquinto dei delegati, mediante l’invio dell’or-dine del giorno almeno una settimana primadella riunione. In casi eccezionali il terminee ridotto a ventiquattro ore.

2. Il COCER e i COIR possono riunirsi insessioni congiunte con i COIR o i COBARrispettivamente confluenti, su richiesta deglistessi.

3. Il consiglio e di norma convocato nellarelativa sede istituzionale, salvo che l’ufficiodi presidenza non decida che la riunione ab-bia luogo in altra sede.

4. Il consiglio puo costituire gruppi di la-voro per lo studio e l’approfondimento diproblematiche specifiche, e puo richiederel’intervento di esperti delle materie da trat-tare, anche estranei all’Amministrazione,purche senza oneri a carico dell’Amministra-zione.

5. Al fine di garantire il corretto e regolaresvolgimento delle attivita di istituto di cia-scun consiglio, le convocazioni e le attivitadi cui al presente articolo sono concordatecon le autorita corrispondenti.

Art. 20.

(Validita delle riunioni e delle deliberazioni.Pubblicita delle deliberazioni

e dei comunicati)

1. Le riunioni dei consigli della rappresen-tanza sono valide se e presente la maggio-ranza dei delegati componenti il consiglio.Il regolamento di cui all’articolo 21, comma1, puo prevedere casi in cui, per l’importanzadelle questioni affrontate, le deliberazioni dei

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 161– 28 –

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consigli devono essere adottate con maggio-ranze qualificate.

2. Le deliberazioni di ciascun consigliodella rappresentanza sono affisse ad appositialbi delle unita di base in esso confluenti edelle unita elementari in cui si articola l’u-nita di base.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comuni-cati approvati dal COCER possono essereresi pubblici dallo stesso consiglio e dai sin-goli delegati del COCER, anche attraverso imezzi di informazione e gli organi distampa.

Art. 21.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo emana, ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera b), della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, un regolamento per l’attua-zione della presente legge entro sei mesidalla data della sua entrata in vigore. Sulloschema di regolamento e acquisito preventi-vamente il parere delle competenti Commis-sioni parlamentari e del COCER in carica. Ilregolamento di cui al presente comma sosti-tuisce il regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 4 novembre1979, n. 691.

2. Nel regolamento di cui al comma 1sono in particolare definiti nel dettaglio:

a) le modalita di attuazione di quantoprevisto dall’articolo 12;

b) le modalita di svolgimento delle ope-razioni elettorali di cui all’articolo 13;

c) il trattamento dei delegati inviatifuori sede per assolvere al proprio mandato;

d) le modalita di attuazione di quantoprevisto dall’articolo 16, comma 2;

e) gli strumenti di divulgazione degliatti dei consigli della rappresentanza;

f) le procedure di attivazione e le moda-lita operative delle articolazioni dei consigli;

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g) l’articolazione e le modalita di fun-zionamento dei comitati regionali interforze(CIR).

Art. 22.

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del rego-lamento di cui all’articolo 21, comma 1, iconsigli della rappresentanza in carica sonosciolti e sono avviate le procedure per lenuove consultazioni elettorali per il relativorinnovo secondo quanto previsto dalla pre-sente legge e dal citato regolamento.

2. Il mandato interrotto per effetto diquanto previsto al comma 1 non e computatoai fini di quanto previsto all’articolo 13.

3. Dalla data di entrata in vigore del rego-lamento di cui al comma 1 sono abrogati gliarticoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio1978, n. 382, e l’articolo 46 della legge 24dicembre 1986, n. 958.

4. Dalla data di entrata in vigore del rego-lamento di cui al comma 1 cessa di avere ef-ficacia il decreto del Ministro della difesa 9ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 259 del 4 novembre 1985.5. Dall’attuazione della presente legge non

devono derivare nuovi o maggiori oneri peril bilancio dello Stato.

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