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N. 735 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori PILLON, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI, PIARULLI, D’ANGELO, EVANGELISTA, GIARRUSSO e RICCARDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2018 Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

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N. 735

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PILLON, OSTELLARI, CANDURA, EmanuelePELLEGRINI, PIARULLI, D’ANGELO, EVANGELISTA, GIARRUSSOe RICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2018

Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia dibigenitorialità

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegnodi legge vuole dare attuazione al contratto digoverno stipulato dalla maggioranza parla-mentare che prevede, con riguardo al diritto difamiglia, alcune rilevanti modifiche normativeidonee ad accompagnare questa delicata mate-ria verso una progressiva de-giurisdizionalizza-zione, rimettendo al centro la famiglia e i geni-tori e soprattutto restituendo in ogni occasionepossibile ai genitori il diritto di decidere sulfuturo dei loro figli e lasciando al giudice ilruolo residuale di decidere nel caso di mancatoaccordo, ovvero di verificare la non contrarietàall’interesse del minore delle decisioni assuntedai genitori.

Come soleva dire Arturo Carlo Jemolo, lafamiglia è un’isola che il diritto può sololambire, essendo organismo normalmentecapace di equilibri e bilanciamenti che lanorma giuridica deve saper rispettare quantopiù possibile.

I criteri dettati dal contratto di governosono sostanzialmente quattro: a) mediazionecivile obbligatoria per le questioni in cuisiano coinvolti i figli minorenni; b) equili-brio tra entrambe le figure genitoriali etempi paritari; c) mantenimento in forma di-retta senza automatismi; d) contrasto dell’a-lienazione genitoriale.

Quanto alla mediazione civile obbligato-ria, sono note le questioni pregiudiziali sol-levate da taluni con riguardo alla possibilitàper la norma di imporre un procedimento dimediazione. È tuttavia ben strano che siastata imposta la mediazione preventiva insettori assai meno coinvolgenti la vita dellepersone e invece si pongano forti limitazionicon riguardo alla materia del diritto di fami-glia. Eppure, meccanismi di Alternative di-spute resolution (ADR), ben concepiti e caldeg-

giati, potrebbero evitare a molte famiglie la litegiudiziaria, di per sé autonoma espressione difallimento e foriera di conseguenze personali erelazionali, le cui spese vengono in ogni casopagate a caro prezzo dai molti minori coinvolti.A fronte dell’imposizione normativa del proce-dimento di ADR è pertanto necessario garantireuno strumento realmente capace di incidere po-sitivamente sulle situazioni concrete ed evitare,per quanto possibile, che le famiglie con minorisiano costrette al tunnel giudiziario.

Per quanto concerne l’affido condiviso, lalegge 8 febbraio 2006, n. 54, si è rivelata unfallimento, cosicché l’Italia rimane uno degliultimi Paesi del mondo industrializzato perquanto riguarda la cogenitorialità (co-paren-ting) delle coppie separate. Nel mondo occi-dentale il principio della bigenitorialità vieneaffermato e applicato a partire dalla Conven-zione sui diritti del fanciullo, fatta a NewYork il 20 novembre 1989, ratificata ai sensidella legge 27 maggio 1991, n. 176. In realtàperò presso alcune corti degli Stati Uniti già nel1970 gruppi di magistrati avevano iniziato aredigere sentenze che prevedevano l’affido con-giunto della prole in caso di divorzio dei geni-tori. Ben presto gli analisti si resero conto chedietro la locuzione joint custody si potevanocelare differenti forme di affidamento: in molticasi dietro il concetto di pari responsabilità ge-nitoriali si nascondevano forme di affidamentoidentiche a quelle normalmente previste in casodi affidamento esclusivo (si trattava della cosid-detta joint legal custody), mentre in altre a unasuddivisione giuridico-formale si aggiungevauna condivisione materiale delle cure e deitempi di permanenza (joint physical custody).

Senza minimamente prendere in conside-razione le esperienze estere, in Italia solonel 2006, dopo un faticoso lavoro durato

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ben quattro legislature, si è riusciti a farpassare come forma privilegiata l’affida-mento formalmente (o legalmente) condivisonel 2006. Il risultato però è stato fallimen-tare: in Italia l’affido a tempi paritetici è sti-mato intorno all’1-2 per cento, in Belgio su-pera il 20 per cento, in Quebec il 25 percento, in Svezia il 28 per cento. In Italial’affido materialmente condiviso (conside-rando tale una situazione nella quale il mi-nore trascorre almeno il 30 per cento deltempo presso il genitore meno coinvolto) ri-guarda il 3-4 per cento dei minori, tasso frai più bassi al mondo, in Belgio il 30 percento, in Quebec il 30 per cento, in Sveziail 40 per cento. In Italia l’affido material-mente esclusivo riguarda oltre il 90 percento dei minori, in Belgio circa il 50 percento, in Quebec circa il 40 per cento, inSvezia il 30 per cento. Nel nostro Paese tro-viamo quindi una situazione estrema che si-curamente non rispecchia la volontà del le-gislatore e che sta danneggiando moltissimiminori. È giunta pertanto l’ora di dare pienaapplicazione alla risoluzione n. 2079 (2015)del Consiglio d’Europa che consiglia gliStati membri di adottare legislazioni che as-sicurino l’effettiva uguaglianza tra padre emadre nei confronti dei propri figli, al finedi garantire ad ogni genitore il diritto di es-sere informato e di partecipare alle decisioniimportanti per la vita e lo sviluppo del lorofiglio, nel miglior interesse di quest’ultimo,consigliando altresì di introdurre nella legi-slazione il principio della doppia residenza odel doppio domicilio dei figli in caso di se-parazione, limitando le eccezioni ai casi diabuso o di negligenza verso un minore, o diviolenza domestica. È la stessa risoluzione asuggerire di adottare tutte le misure neces-sarie a garantire la piena esecuzione delledecisioni relative alla residenza dei figli eagli incontri coi genitori, anche dando se-guito a reclami relativi alla mancata fre-quentazione dei bambini, incoraggiando inogni caso la mediazione all’interno delle

procedure giudiziarie in materia famigliarerelativamente ai minori, istituendo un incon-tro informativo obbligatorio stabilito dal giu-dice. La risoluzione si conclude chiedendoche i Paesi membri incoraggino l’elabora-zione di piani parentali che permettano aigenitori di definire loro stessi i principaliaspetti della vita di loro figlio.

In modo analogo, si ritiene maturo iltempo per applicare il principio del mante-nimento diretto, pur astrattamente previstodalla norma come modalità di default perprovvedere alla prole. Eppure, oltre ad es-sere costume esteso e inveterato di moltiStati progrediti (California, Svezia, Belgio,Stato di Washington) esso, come rilevato damolte ricerche, contribuisce a una perce-zione nel minore di maggior benessere eco-nomico (non dovendo più il genitore vedermediato il proprio contributo da una persona– l’ex partner – in cui, a torto o ragione,non ha fiducia). In Italia invece si è rimastifermi all’antiquata idea dell’assegno, privadi valenze relazionali a carico di uno dei ge-nitori.

La norma già oggi vigente manifesta lanetta preferenza del legislatore verso unmantenimento diretto della prole a carico deigenitori, individuando l’assegno perequativosolo quale espediente residuale. Tuttavia nel-l’applicazione pratica ciò che doveva restareresiduale si è trasformato in ordinario esono davvero rarissimi i casi in cui neiprovvedimenti di separazione, divorzio o dimantenimento di figli nati fuori dal matri-monio non si preveda un assegno mensile acarico dell’uno o dell’altro genitore. È dun-que ora di mettere mano alla norma per in-dicare con ulteriore e inemendabile chia-rezza la netta preferenza del legislatore perla forma diretta di mantenimento, anche inconsiderazione del fatto che, trascorrendo ilminore tempi sostanzialmente equipollenticon ciascuno dei genitori, è molto più age-vole per questi ultimi provvedere diretta-mente alle esigenze della prole.

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Per questa ragione è importante far pas-sare il principio che entrambi i genitori sonotenuti al mantenimento in forma diretta, pos-sibilmente individuando i costi standard e icapitoli di spesa

Medesimo discorso va fatto anche in or-dine a una delle componenti più significativedella contribuzione economica dei genitorialle esigenze della prole: la «assegnazione»della casa familiare.

Non potendosi più identificare un genitorecollocatario, ma dovendosi prendere atto cheil bambino potrà finalmente fare conto su«due case», in perfetta conformità con l’os-servazione di Jemolo, è opportuno ripensarein modo significativo nell’ambito del corpusnormativo l’istituto «monstrum» dell’asse-gnazione che ha richiesto negli anni un con-tinuo adeguamento giurisprudenziale a finidi coordinamento rispetto alle norme sullaproprietà, altri diritti reali nonché ai contrattiper l’utilizzo degli immobili (si veda, in par-ticolare, l’articolo 6 della legge 27 luglio1978, n. 392).

Lo stesso istituto dell’assegnazione, allaluce del raggiunto consenso scientifico sullasostanziale irrilevanza dell’eventuale asse-gnazione ai fini del benessere della prole inrelazione all’autentico significato e concettosostanziale dell’affidamento condiviso, pre-senta forti dubbi di costituzionalità (rispettoall’articolo 42 della Costituzione).

In caso di separazione, il conflitto tra igenitori nella sua più aspra declinazione giu-diziale è statisticamente e positivamente de-terminato dall’interesse economico all’asse-gnazione della casa familiare piuttosto cheda un reale scetticismo sull’idoneità dell’al-tro genitore, che inflaziona il processo conaccertamenti peritali e altro.

Con riferimento al caso statisticamentepiù frequente di casa familiare co-intestata aentrambi i genitori, la proposta di modificarichiama la regolamentazione secondo lenorme sulla comunione (articoli 1100 e se-guenti del codice civile) che prevede il di-

ritto a un corrispettivo da parte del compro-prietario che utilizza il bene in via esclusiva,nelle more della divisione. In caso di pro-prietà esclusiva in capo a uno dei due geni-tori o a terzi, si dovranno in ogni caso ap-plicare le vigenti norme in materia di pro-prietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto odi abitazione e locazione.

L’istituto che meglio aiuterà i genitori aevitare contrasti strumentali e a concentrarsisulla centralità dei figli sarà quello del pianogenitoriale, autentico strumento di lavoro sulquale padre e madre saranno chiamati aconfrontarsi per individuare le concrete esi-genze dei figli minori e fornire il loro con-tributo educativo e progettuale che riguardi itempi e le attività della prole e i relativi ca-pitoli di spesa.

Il continuo rimando della proposta alleprocedure di ADR (conciliazione, media-zione e coordinazione genitoriale) ha loscopo di restituire la responsabilità decisio-nale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenen-doli quando, a causa della difficoltà di dia-logo, i medesimi non appaiono in grado dimantenere pervio il canale comunicativo nel-l’interesse del minore.

Anche i nonni potranno intervenire e farsentire la loro voce con interventi ad adiu-vandum che siano propositivi e che tutelinoil diritto dei minori a intrattenere rapporti si-gnificativi con i propri ascendenti

È poi necessario superare la concezionenominalistica dell’alienazione genitoriale,che in passato ha suscitato consistenti pole-miche, e avere riguardo al dato oggettivo: inmolti casi si presenta il fenomeno del rifiutomanifestato dal minore in ordine a qualsiasiforma di relazione con uno dei genitori.Alienazione, estraniazione, avversità, sonosolo nomi mutevoli che non possono impe-dire al legislatore di prendersi cura di unadelle condizioni più pericolose per il cor-retto e armonico sviluppo psicofisico del mi-nore. Nell’ambito dei rapporti all’internodella famiglia, e in particolare nelle rela-

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zioni tra genitori e figli, si parla di unanuova categoria di diritti che la recente ri-flessione sociologica ha definito con la locu-zione di diritti relazionali o diritti alla rela-zione. Essi rappresentano i diritti specifici diogni relazione umana nella sua dimensioneaffettiva ed emotiva, relazione della qualel’ordinamento e i giuristi sempre più sistanno occupando. È grazie al godimentodel diritto ad avere relazioni con i propri fa-miliari che le persone possono, nel con-tempo, esercitare i doveri legati al «fare fa-miglia».

Il presente disegno di legge si compone diventiquattro articoli.

All’articolo 1 si istituisce e regolamentala funzione pubblica e sociale della profes-sione del mediatore familiare, stabilendo irequisiti per l’esercizio di tale professione.Si delineano in modo estremamente punti-glioso e rigoroso i titoli di studio, le specia-lizzazioni e i percorsi di formazione neces-sari all’espletamento del ruolo di mediatorefamiliare, professione che non può essereimprovvisata, ma che necessita di una for-mazione approfondita. Si stabilisce che leregioni debbano istituire e aggiornare an-nualmente gli elenchi di iscrizione per i me-diatori.

All’articolo 2 si sancisce l’obbligo di ri-servatezza per segreto professionale, stabi-lendo anche che gli atti e i documenti delprocedimento di mediazione non possano es-sere esibiti nei procedimenti giudiziali, adeccezione dell’accordo sottoscritto dal me-diatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L’articolo 3, con rimandi alla normativavigente in materia di mediazione civile, de-finisce e regolamenta il procedimento dellamediazione familiare, con durata non supe-riore a sei mesi, prevedendone l’accesso vo-lontario delle parti, che, in qualsiasi mo-mento, possono interromperne la partecipa-zione. L’esperimento della mediazione fami-liare rimane condizione di procedibilità qua-lora nella controversia siano coinvolti diret-

tamente o indirettamente persone minorenni.Al comma 8 si prevede l’omologazione deltribunale competente per territorio al finedell’esecutività dell’accordo raggiunto a se-guito del procedimento di mediazione fami-liare. Il tribunale deve decidere, entro quin-dici giorni dalla richiesta, in camera di con-siglio.

All’articolo 4 si prevede che le spese e icompensi per il mediatore siano stabiliti condecreto del Ministro della giustizia, da adot-tare entro sei mesi dalla data di entrata invigore della legge.

L’articolo 5, nell’ambito della coordina-zione genitoriale quale processo di risolu-zione alternativa delle controversie fra geni-tori, qualifica la figura del coordinatore ge-nitoriale. Si tratta di esperto qualificato confunzione mediativa, dotato di formazionespecialistica in coordinazione genitoriale,iscritto all’albo di una delle professioni re-golamentate di ambito sanitario o socio-giu-ridico. Il medesimo, operando come terzoimparziale, nell’ambito delle disposizioni dinatura legale e deontologica della rispettivaprofessione, ha il compito di gestire in viastragiudiziale le controversie eventualmentesorte tra i genitori di prole minorenne rela-tivamente all’esecuzione del piano genito-riale. La sua attività è volta al superamentodi eventuali ostacoli al corretto e serenoesercizio della cogenitorialità assistendo igenitori nell’attuazione del piano genitoriale,monitorandone l’osservanza e risolvendotempestivamente le controversie. Il giudice,su richiesta dei genitori di incaricare un co-ordinatore genitoriale, ne dispone la nominaove ritenuto necessario nell’interesse del mi-nore.

L’articolo 6 modifica l’articolo 178 codicedi procedura civile (Controllo del collegiosulle ordinanze) con l’aggiunta di un commaper stabilire che l’ordinanza del giudiceistruttore in materia di separazione e di af-fidamento dei figli è impugnabile dalle parti,con reclamo immediato al collegio.

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L’articolo 7, che modifica l’articolo 706del codice di procedura civile (Forma delladomanda), sancisce che le coppie con figlidevono procedere alla mediazione obbligato-ria per aiutare le parti a trovare un accordonell’interesse dei minori. In ogni caso il me-diatore familiare rilascia ai coniugi un’atte-stazione, sottoscritta dai coniugi medesimi,in cui si dà atto del tentativo di mediazionee del relativo esito.

L’articolo 8, di modifica all’articolo 708del codice di procedura civile (Tentativo diconciliazione e provvedimenti del presi-dente), stabilisce che all’udienza di compa-rizione il presidente, nel caso di concilia-zione infruttuosa, debba informare le partidella possibilità di avvalersi della media-zione familiare (obbligatoria in presenza difigli minori). Si stabilisce, per i procedi-menti di separazione di genitori con figliminorenni, la verifica anche d’ufficio del ri-spetto delle prescrizioni di cui all’articolo706. Il presidente è altresì tenuto a valutarei rispettivi piani genitoriali assumendo conordinanza i provvedimenti opportuni nell’in-teresse della prole e dei coniugi, secondoquanto previsto dagli articolo 337-ter e se-guenti del codice civile.

L’articolo 9, sostituendo il vigente articolo709-ter del codice di procedura civile (Solu-zione delle controversie e provvedimenti incaso di inadempienze o violazioni), rendepiù incisivo il ricorso, in quanto la meraammonizione si è rivelata un’arma spuntatae incapace di frenare gli atteggiamenti piùspregiudicati dei genitori.

Con l’articolo 10, sostitutivo del vigentearticolo 711 del codice di procedura civile(Separazione consensuale), si stabilisce chenel caso di separazione consensuale i geni-tori di figli minori, a pena di nullità, devonoindicare nel ricorso il piano genitoriale con-cordato, secondo quanto previsto dall’arti-colo 706, sesto comma del medesimo codicee dall’articolo 337-ter del codice civile. Overiscontri che i coniugi non vi abbiano adem-

piuto, il presidente è tenuto ad esperire pre-liminarmente un tentativo di conciliazione.In caso positivo si procede come previstodall’articolo 708, secondo comma. In casonegativo il presidente dà atto nel processoverbale del consenso dei coniugi alla sepa-razione e delle condizioni riguardanti i co-niugi stessi e la prole, come previste dal ri-corso e dai piani educativo e di riparto dellespese. I coniugi che abbiano depositato ri-corso congiunto per la separazione consen-suale sono esentati dalla mediazione obbli-gatoria.

L’articolo 11 riguarda i provvedimenticoncernenti i figli. Con la sostituzione delvigente articolo 337-ter del codice civile(Provvedimenti riguardo ai figli), il nuovoarticolato prevede, in maniera oltremodo in-novativa, il diritto del minore al manteni-mento di un rapporto equilibrato e continua-tivo con il padre e la madre, a ricevere cura,educazione, istruzione e assistenza moraleda entrambe le figure genitoriali e a trascor-rere con ciascuno dei genitori tempi ade-guati, paritetici ed equipollenti, salvi i casidi impossibilità materiale. Si garantisconotempi paritari qualora anche uno solo deigenitori ne faccia richiesta. Si garantisce co-munque la permanenza di non meno di do-dici giorni al mese, compresi i pernotta-menti, presso il padre e presso la madre,salvo comprovato e motivato pericolo di pre-giudizio per la salute psico-fisica del figlioin casi tassativamente individuati. Si sanci-sce il suo diritto a conservare rapporti signi-ficativi con gli ascendenti e con i parenti diciascun ramo genitoriale. L’articolo prevedeinoltre che il giudice, nell’affidare in viacondivisa i figli minori, debba stabilire ildoppio domicilio del minore ai fini delle co-municazioni scolastiche, amministrative e re-lative alla salute. Nel piano genitoriale deveessere indicata anche la misura e la modalitàcon cui ciascuno dei genitori provvede almantenimento diretto dei figli, sia per lespese ordinarie sia per quelle straordinarie,

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anche attribuendo a ciascuno specifici capi-toli di spesa, in misura proporzionale al pro-prio reddito e ai tempi di permanenza pressociascun genitore secondo le esigenze indi-cate nel piano genitoriale, considerandosempre le esigenze del minore, il tenore divita goduto dal figlio in costanza di convi-venza con entrambi i genitori, i tempi dipermanenza presso ciascun genitore, le ri-sorse economiche di entrambi i genitori e lavalenza economica dei compiti domestici edi cura assunti da ciascun genitore. In man-canza di accordo, il giudice, sentite le parti,stabilisce il piano genitoriale determinando itempi e le modalità della presenza dei figlipresso ciascun genitore fissando altresì lamisura e il modo con cui ciascuno di essidovrà contribuire al mantenimento, alla cura,all’istruzione e all’educazione dei figli sullabase del costo medio dei beni e servizi per ifigli individuato su base locale alla luce delcosto medio della vita come calcolato dall’I-STAT, individuando le spese ordinarie, lespese straordinarie e attribuendo a ciascungenitore specifici capitoli di spesa, dandoapplicazione al protocollo nazionale sullespese straordinarie. Si sancisce infine che,ove le informazioni di carattere economicofornite dai genitori non risultino sufficiente-mente documentate, il giudice possa di-sporre un accertamento della polizia tributa-ria sui redditi e sui beni oggetto della con-testazione, anche se intestati a soggetti di-versi.

Con l’articolo 12, che sostituisce l’arti-colo 337-quater del codice civile (Affida-mento a un solo genitore e opposizione al-l’affidamento condiviso), si stabilisce che ilgiudice, nei casi di cui all’articolo 337-ter,secondo comma, possa disporre l’affida-mento dei figli a uno solo dei genitori qua-lora ritenga che l’affidamento all’altro siacontrario all’interesse del minore, garan-tendo sempre il diritto del minore alla bige-nitorialità. Il genitore cui sono affidati i figliin via esclusiva, salva diversa disposizione

del giudice, ha l’esercizio esclusivo della re-sponsabilità genitoriale su di essi; egli deveattenersi alle condizioni determinate dal giu-dice, favorendo e garantendo in ogni modola frequentazione dei figli minori con l’altrogenitore, a meno che ciò non sia statoespressamente vietato dal giudice con prov-vedimento motivato. Salvo che non sia di-versamente stabilito, le decisioni di mag-giore interesse per i figli sono adottate daentrambi i genitori. Il genitore cui i figli nonsono affidati ha il diritto e il dovere di vi-gilare sulla loro istruzione ed educazione epuò ricorrere al giudice quando ritenga chesiano state assunte decisioni pregiudizievolial loro interesse. Sono previsti casi di tem-poranea impossibilità ad affidare il minoreai propri genitori. In tali casi il giudice deveporre in essere ogni misura idonea al recu-pero della capacità genitoriale dei figli.

L’articolo 13, sostitutivo dell’articolo 337-quinquies del codice civile, reca la revisionedelle disposizioni concernenti l’affidamentodei figli e i casi di conflittualità genitorialeintroducendo il secondo tentativo di media-zione e il coordinatore genitoriale qualiestremi tentativi di restituire ai genitori lacapacità di decisione autonoma, prima delladefinitiva decisione del giudice. I genitorihanno diritto di chiedere in ogni tempo larevisione delle disposizioni concernenti l’af-fidamento dei figli, la revisione dei piani ge-nitoriali e dei tempi di frequentazione con laprole, l’attribuzione dell’esercizio della re-sponsabilità genitoriale su di essi e delleeventuali disposizioni relative alla misura ealla modalità del contributo.

L’articolo 14, che sostituisce l’articolo337-sexies, verte sulla residenza del minorepresso la casa familiare e sulle prescrizioniin tema di residenza. Il giudice può stabilirenell’interesse dei figli minori che questimantengano la residenza nella casa fami-liare, indicando in caso di disaccordo qualedei due genitori potrà continuare a risie-dervi. Si stabilisce che non possa continuare

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a risedere nella casa familiare il genitorenon proprietario o non titolare di specificodiritto che non abiti o cessi di abitare stabil-mente nella casa familiare o conviva moreuxorio o contragga nuovo matrimonio.

All’articolo 15, che sostituisce l’articolo337-septies vertente su disposizioni in favoredei figli maggiorenni, si chiarisce che il giu-dice possa disporre in favore dei figli mag-giorenni non indipendenti economicamente,su loro richiesta, il pagamento di un assegnoperiodico a carico di entrambi i genitori.Tale assegno è versato direttamente all’a-vente diritto.

L’articolo 16, che sostituisce l’articolo337-octies del codice civile (Poteri del giu-dice e ascolto del minore), prevede che ilgiudice disponga l’ascolto del figlio minoreche abbia compiuto gli anni dodici e anchedi età inferiore ove capace di discernimento.L’ascolto del minore deve essere sempresvolto alla presenza del giudice e di unesperto da lui designato e deve essere vide-oregistrato. Le parti, che possono assisterein locale separato collegato mediante video,possono presentare domande per mezzo delgiudice, ma sono vietate domande dirette aottenere risposte relativamente al desideriodel minore di stare con uno dei genitori ov-vero quelle potenzialmente in grado di su-scitare preferenze o conflitti di lealtà daparte del minore verso uno dei genitori.

L’articolo 17 modifica l’articolo 342-bisdel codice civile (Ordini di protezione con-tro gli abusi familiari), aggiungendo uncomma per prevedere da parte del giudice,su istanza di parte, l’adozione con decreto diprovvedimenti nell’esclusivo interesse delminore, anche quando – pur in assenza dievidenti condotte di uno dei genitori – il fi-glio minore manifesti comunque rifiuto, alie-nazione o estraniazione con riguardo ad unodi essi.

L’articolo 18 introduce il nuovo articolo342-quater nel codice civile, con il quale siattribuisce al giudice il potere di ordinare al

genitore che abbia tenuto la condotta pregiu-dizievole per il minore la cessazione dellastessa condotta; si prevede inoltre che il giu-dice possa disporre con provvedimento d’ur-genza la limitazione o sospensione della re-sponsabilità genitoriale. Il giudice può, inogni caso, disporre l’inversione della resi-denza abituale del figlio minore presso l’al-tro genitore ovvero il collocamento provvi-sorio del minore presso apposita strutturaspecializzata, previa redazione da parte deiservizi sociali o degli operatori della strut-tura di uno specifico programma per il pienorecupero della bigenitorialità del minore,nonché dell’indicazione del responsabile del-l’attuazione di tale programma.

L’articolo 19 dispone l’abrogazione delsecondo comma dell’articolo 151 del codicecivile, in tema di separazione giudiziale, cheattualmente prevede che il giudice, pronun-ziando la separazione, dichiari, ove ne ricor-rano le circostanze e ne sia richiesto, aquale dei coniugi sia addebitabile la separa-zione, in considerazione del suo comporta-mento contrario ai doveri che derivano dalmatrimonio.

Con l’articolo 20 si modifica l’articolo 6del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, al fine di stabilire che le parti e i ri-spettivi legali devono in ogni caso applicarele disposizioni di cui agli articoli 337-ter eseguenti del codice civile.

Con l’articolo 21, quale logica conse-guenza del principio del mantenimento di-retto della prole, si procede ad abrogare l’ar-ticolo 570-bis del codice penale.

L’articolo 22 applica i principi previsti perla separazione anche alla legge sul divorzio.

L’articolo 23 stabilisce che le norme dellalegge si applichino anche ai procedimenti pen-denti alla data dell’entrata in vigore della mede-sima.

L’articolo 24 infine contiene una clausoladi invarianza finanziaria.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell’albo nazionaleper la professione di mediatore familiare)

1. È istituito l’albo professionale dei me-diatori familiari. La Repubblica riconosce lafunzione sociale della mediazione familiare.

2. Entro quattro mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con uno o piùregolamenti, da emanare ai sensi dell’arti-colo 17, comma 1, lettera b), della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Presi-dente del Consiglio dei ministri e del Mini-stro della giustizia, sono adottate le normedi attuazione delle disposizioni di cui al pre-sente articolo, tenuto conto dei seguentiprincìpi:

a) possono esercitare la professione dimediatore familiare le persone in possessodella laurea specialistica in discipline so-ciali, psicologiche, giuridiche, mediche o pe-dagogiche, nonché della formazione speci-fica, certificata da idonei titoli quali masteruniversitari ovvero specializzazioni o perfe-zionamenti presso enti di formazione ricono-sciuti dalle regioni, aventi durata biennale edi almeno 350 ore;

b) possono altresì esercitare l’attività dimediazione familiare coloro che alla data dientrata in vigore della presente legge sonoin possesso di laurea specialistica e chehanno già ottenuto la qualifica di mediatorefamiliare a seguito della formazione speci-fica almeno biennale certificata da masteruniversitari ovvero a seguito della frequenzae del superamento dell’esame finale pressocorsi di formazione almeno biennali e delladurata di almeno 350 ore, purché svolti econclusi entro il 31 dicembre 2018;

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 735

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c) la qualifica di mediatore familiarepuò essere attribuita anche agli avvocatiiscritti all’ordine professionale da almenocinque anni e che abbiano trattato almenodieci nuovi procedimenti in diritto di fami-glia e dei minori per ogni anno;

d) la professione di mediatore familiarepuò essere esercitata in forma individuale oassociata secondo le disposizioni stabilitedalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

e) l’albo è costituito, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della presentelegge, dal Ministero della giustizia, che necura annualmente l’aggiornamento; possonofare domanda di iscrizione all’albo i media-tori familiari in possesso dei requisiti di cuial presente articolo;

f) il servizio di mediazione familiarepuò essere altresì offerto nei consultori fa-miliari pubblici e privati da persone aventila qualifica di mediatori familiari iscritti al-l’albo;

g) il mediatore familiare deve essereparticolarmente e specificamente espertonelle tecniche di mediazione e deve esserein possesso di approfondite conoscenze indiritto, psicologia e sociologia con partico-lare riferimento ai rapporti familiari e geni-toriali;

h) l’iscrizione all’albo è subordinata alsuperamento di una prova di esame da svol-gere annualmente e la cui disciplina è ri-messa ad appositi decreti del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro dell’i-struzione, dell’università e della ricerca econ il Ministro per la famiglia e le disabi-lità;

i) il consiglio nazionale dei mediatorifamiliari provvede entro sei mesi dalla suaistituzione all’emanazione di un codice de-ontologico ispirato ai seguenti principi:

1) il mediatore familiare deve essereterzo e imparziale rispetto alle parti;

2) il mediatore familiare ha un ob-bligo informativo in favore delle parti circala possibilità di avvalersi della consulenza

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matrimoniale al fine di salvaguardare perquanto possibile l’unità della famiglia comeprevisto dall’articolo 708 del codice di pro-cedura civile, come modificato dall’articolo8 della presente legge, nel rispetto del mi-glior interesse del minore; deve altresì ado-perarsi per impedire o per risolvere graviconflittualità che possono produrre ogniforma di violenza endofamiliare, anche in-formando le parti della possibilità di otte-nere l’aiuto di altri specialisti;

3) il mediatore deve astenersi dal for-nire consulenza legale o psicologica alleparti.

Art. 2.

(Obbligo di riservatezza)

1. Il mediatore familiare è tenuto al se-greto professionale ai sensi dell’articolo 622del codice penale. Nessuno degli atti o do-cumenti del procedimento di mediazione fa-miliare può essere prodotto dalle parti neiprocedimenti giudiziali ad eccezione dell’ac-cordo, solo se sottoscritto dal mediatore fa-miliare e controfirmato dalle parti e dai ri-spettivi legali, ovvero della proposta di ac-cordo formulata dal mediatore.

Art. 3.

(Procedimento di mediazione familiare)

1. Il procedimento di mediazione fami-liare è informale e riservato. Partecipano alprocedimento di mediazione familiare leparti e i rispettivi legali. La partecipazioneal procedimento di mediazione di minori ,purché di età superiore a dodici anni , puòessere ammessa solo con il consenso di tuttele parti e, comunque, di entrambi i genitori.

2. Le parti devono rivolgersi a un media-tore familiare scelto tra quelli che esercitanola professione nell’ambito del distretto del

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tribunale competente per territorio ai sensidel codice di procedura civile.

3. La partecipazione al procedimento dimediazione familiare è volontariamentescelta dalle parti e può essere interrotta inqualsiasi momento. L’esperimento della me-diazione familiare è comunque condizione diprocedibilità secondo quanto previsto dallalegge qualora nel procedimento debbano es-sere assunte decisioni che coinvolgano diret-tamente o indirettamente i diritti dei minori.

4. Il procedimento di mediazione fami-liare ha una durata non superiore a sei mesi,decorrenti dal primo incontro cui hanno par-tecipato entrambe le parti. Le parti devonopartecipare al primo incontro del procedi-mento di mediazione familiare assistite dairispettivi avvocati, qualora esse abbiano giàdato loro mandato.

5. Il mediatore familiare, su accordo delleparti, può chiedere che gli avvocati di cui alcomma 4 non partecipino agli incontri suc-cessivi. Gli stessi devono comunque esserepresenti, a pena di nullità e inutilizzabilità,alla stipulazione dell’eventuale accordo, overaggiunto.

6. Gli avvocati e le parti hanno il doveredi collaborare lealmente con il mediatore fa-miliare.

7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4marzo 2010, n. 28.

8. L’efficacia esecutiva dell’accordo rag-giunto a seguito del procedimento di media-zione familiare deve in ogni caso essereomologata dal tribunale competente per ter-ritorio ai sensi del codice di procedura ci-vile.

9. Il tribunale di cui al comma 8 decidein camera di consiglio entro quindici giornidalla richiesta.

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Art. 4.

(Spese e compensiper il mediatore familiare)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Ministro dellagiustizia, con proprio decreto, stabilisce iparametri per la determinazione dei com-pensi professionali per i mediatori familiari,prevedendo in ogni caso la gratuità delprimo incontro. Gli avvocati e gli altri pro-fessionisti che operano in funzione di me-diatori familiari devono applicare le tariffeprofessionali relative a tale ultima funzione.

Art. 5.

(Coordinatore genitoriale)

1. La coordinazione genitoriale è un pro-cesso di risoluzione alternativa delle contro-versie centrato sulle esigenze del minore,svolta da professionista qualificato, che inte-gra la valutazione della situazione conflit-tuale, l’informazione circa i rischi del con-flitto per le relazioni tra genitori e figli, lagestione del caso e degli operatori coinvolti,la gestione del conflitto ricercando l’accordotra i genitori o fornendo suggerimenti o rac-comandazioni e assumendo, previo consensodei genitori, le funzioni decisionali.

2. Il coordinatore genitoriale è un espertoqualificato con funzione mediativa, dotato diformazione specialistica in coordinazionegenitoriale, iscritto all’albo di una delle se-guenti professioni regolamentate di ambitosanitario o socio-giuridico:

a) psichiatra;b) neuropsichiatra;c) psicoterapeuta;d) psicologo;e) assistente sociale;f) avvocato;g) mediatore familiare.

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3. Il coordinatore genitoriale deve osser-vare tutte le disposizioni di natura legale edeontologica della rispettiva professione. Ilmedesimo opera come terzo imparziale e hail compito di gestire in via stragiudiziale lecontroversie eventualmente sorte tra i geni-tori di prole minorenne relativamente all’e-secuzione del piano genitoriale. La sua atti-vità è volta al superamento di eventualiostacoli al corretto e sereno esercizio dellacogenitorialità con l’obiettivo di:

a) assistere i genitori con alto livello diconflitto nell’attuazione del piano genito-riale;

b) monitorare l’osservanza del pianogenitoriale, risolvendo tempestivamente lecontroversie;

c) salvaguardare e preservare una rela-zione sicura, sana e significativa tra il mi-nore ed entrambi i suoi genitori.

4. Lo svolgimento dell’attività di coordi-nazione genitoriale non dà luogo a respon-sabilità personali, salvi i casi di dolo o colpagrave.

5. Il giudice prende atto della volontà deigenitori di incaricare un coordinatore genito-riale nell’interesse del minore. L’accordo diincarico e, per le professioni sanitarie, ilconsenso informato alla coordinazione geni-toriale devono essere sottoscritti dai genitorie sono recepiti contestualmente alla nominadel coordinatore.

Art. 6.

(Modifica all’articolo 178 del codicedi procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 178del codice di procedura civile è inserito ilseguente:

«L’ordinanza del giudice istruttore in ma-teria di separazione e di affidamento dei fi-gli è impugnabile dalle parti con reclamoimmediato al collegio. Il reclamo deve es-

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sere proposto nel termine perentorio di ventigiorni dalla lettura alla presenza delle partioppure dalla ricezione della relativa notifica.Il collegio decide in camera di consiglio en-tro trenta giorni dal deposito del reclamo».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 706 del codicedi procedura civile)

1. All’articolo 706 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al primo comma è premesso il se-guente:

«I genitori di prole minorenne che vo-gliano separarsi devono, a pena di improce-dibilità, iniziare un percorso di mediazionefamiliare. I genitori devono redigere, even-tualmente con l’aiuto del mediatore fami-liare e dei rispettivi legali, un piano genito-riale come previsto dall’articolo 337-ter delcodice civile. In ogni caso il mediatore fa-miliare deve rilasciare ai coniugi un’attesta-zione, sottoscritta dai coniugi medesimi, incui dà atto che gli stessi hanno tentato lamediazione e informa del relativo esito»;

b) al terzo comma, le parole: «novantagiorni dal deposito del ricorso» sono sosti-tuite dalle seguenti: «quaranta giorni dal de-posito del ricorso»;

c) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«Nel caso di cui al quinto comma, il ri-corso e la memoria difensiva di cui alquarto comma, a pena di nullità, devonocontenere altresì, a cura dei genitori, unadettagliata proposta di piano genitoriale cheillustri la situazione attuale del minore e leproposte formulate in ordine al suo mante-nimento, alla sua istruzione, alla sua educa-zione e alla sua assistenza morale secondo ipunti previsti dall’articolo 337-ter del codicecivile».

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Art. 8.

(Modifiche all’articolo 708 del codicedi procedura civile)

1. All’articolo 708 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) il secondo comma è sostituito dalseguente:

«Qualora la conciliazione riesca, il presi-dente allega agli atti il verbale di concilia-zione e ordina la cancellazione della causadal ruolo e l’immediata estinzione del pro-cedimento»;

b) il terzo comma è sostituito dal se-guente:

«Qualora la conciliazione non sia riuscita,il presidente informa le parti della possibilitàdi avvalersi della mediazione familiare. Neiprocedimenti di separazione di genitori configli minori il presidente verifica anche d’uf-ficio il rispetto delle prescrizioni di cui al-l’articolo 706 e in caso contrario rinvia ilprocedimento per un termine massimo didue mesi e ordina alle parti di rivolgersi aun mediatore familiare. Il presidente, all’e-sito della mediazione familiare, sentiti i co-niugi e i rispettivi difensori, valuta i rispet-tivi piani genitoriali e assume con ordinanzai provvedimenti che reputa opportuni nel-l’interesse della prole e dei coniugi secondoquanto previsto dagli articoli 337-ter e se-guenti del codice civile, accogliendo le ri-spettive proposte ove convergenti e non con-trarie all’interesse della prole e motivando leproprie decisioni ove ritenga di discostarsidalle indicazioni dell’uno o dell’altro geni-tore in ordine al piano genitoriale. Se unodei genitori non compare ovvero non pre-senta un proprio piano genitoriale, il presi-dente accoglie nell’ordinanza le proposte in-dicate dall’altro, ove congrue e non contrarieall’interesse della prole».

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Art. 9.

(Modifica dell’articolo 709-ter del codicedi procedura civile)

1. L’articolo 709-ter del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 709-ter. – (Soluzione delle contro-versie e provvedimenti in caso di inadem-pienze o violazioni). – Per la soluzionedelle controversie insorte tra i genitori in or-dine all’esercizio della responsabilità genito-riale o delle modalità dell’affidamento ècompetente il giudice del procedimento incorso. Per i procedimenti di cui all’articolo710 è competente il tribunale del luogo diresidenza del minore. A seguito del ricorso,il giudice convoca le parti e adotta i prov-vedimenti opportuni. In caso di gravi ina-dempienze, di manipolazioni psichiche o diatti che comunque arrechino pregiudizio alminore od ostacolino il corretto svolgimentodelle modalità dell’affidamento, nonché incaso di astensione ingiustificata dai compitidi cura di un genitore e comunque in ognicaso ove riscontri accuse di abusi e violenzefisiche e psicologiche evidentemente false einfondate mosse contro uno dei genitori, ilgiudice valuta prioritariamente una modificadei provvedimenti di affidamento ovvero,nei casi più gravi, la decadenza dalla re-sponsabilità genitoriale del responsabile edemette le necessarie misure di ripristino, re-stituzione o compensazione. Il giudice puòanche congiuntamente:

1) disporre il risarcimento dei danni, acarico di uno dei genitori, nei confronti delminore;

2) disporre il risarcimento dei danni, acarico di uno dei genitori, nei confronti del-l’altro;

3) condannare il genitore inadempienteal pagamento di una sanzione amministrativapecuniaria, da un minimo di 600 euro a unmassimo di 6.000 euro. I provvedimenti as-

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sunti dal giudice del procedimento sono im-pugnabili nei modi ordinari».

Art. 10.

(Modifica dell’articolo 711 del codicedi procedura civile)

1. L’articolo 711 del codice di proceduracivile è sostituito dal seguente:

«Art. 711. – (Separazione consensuale).– Nel caso di separazione consensuale pre-visto dall’articolo 158 del codice civile, en-trambi i coniugi presentano ricorso con-giunto.

I genitori di figli minori devono a pena dinullità indicare nel ricorso il piano genito-riale concordato, secondo quanto previstodall’articolo 706, sesto comma, del presentecodice e dall’articolo 337-ter del codice ci-vile. Il presidente, ove riscontri che i co-niugi non hanno svolto in precedenza il ten-tativo di conciliazione di cui all’articolo708, tenta preliminarmente di conciliarli nelcorso della medesima udienza. Se la conci-liazione riesce, procede come previsto dal-l’articolo 708, secondo comma. Se la conci-liazione non riesce il presidente dà atto nelprocesso verbale del consenso dei coniugialla separazione e delle condizioni riguar-danti i coniugi stessi e la prole, come pre-viste dal ricorso e dai piani educativo e diriparto delle spese.

La separazione consensuale acquista effi-cacia con l’omologazione del tribunale, cheprovvede in camera di consiglio su relazionedel presidente. Le condizioni della separa-zione consensuale sono modificabili a normadell’articolo 710».

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Art. 11.

(Modifica dell’articolo 337-terdel codice civile)

1. L’articolo 337-ter del codice civile èsostituito dal seguente:

«Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardoai figli). – Indipendentemente dai rapportiintercorrenti tra i due genitori, il figlio mi-nore, nel proprio esclusivo interesse moralee materiale, ha il diritto di mantenere unrapporto equilibrato e continuativo con il pa-dre e con la madre, di ricevere cura, educa-zione, istruzione e assistenza morale da en-trambe le figure genitoriali, con pariteticaassunzione di responsabilità e di impegni econ pari opportunità. Ha anche il diritto ditrascorrere con ciascuno dei genitori tempiparitetici o equipollenti, salvi i casi di im-possibilità materiale.

Qualora uno dei genitori ne faccia richie-sta e non sussistano oggettivi elementi osta-tivi, il giudice assicura con idoneo provve-dimento il diritto del minore di trascorreretempi paritetici in ragione della metà delproprio tempo, compresi i pernottamenti,con ciascuno dei genitori. Salvo diverso ac-cordo tra le parti, deve in ogni caso esseregarantita alla prole la permanenza di nonmeno di dodici giorni al mese, compresi ipernottamenti, presso il padre e presso lamadre, salvo comprovato e motivato peri-colo di pregiudizio per la salute psico-fisicadel figlio minore in caso di:

1) violenza;2) abuso sessuale;3) trascuratezza;4) indisponibilità di un genitore;5) inadeguatezza evidente degli spazi

predisposti per la vita del minore.

Il giudice o le parti, quando le circostanzerendano difficile attuare una divisione pari-taria dei tempi su base mensile, possonoprevedere adeguati meccanismi di recupero

Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 735

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durante i periodi di vacanza, onde garantireuna sostanziale equivalenza dei tempi di fre-quentazione del minore con ciascuno dei ge-nitori nel corso dell’anno.

Il figlio minore ha inoltre il diritto di con-servare rapporti significativi con gli ascen-denti e con i parenti di ciascun ramo geni-toriale. Gli ascendenti del minore possonointervenire nel giudizio di affidamento conle forme dell’articolo 105 del codice di pro-cedura civile. Il giudice, nei procedimenti dicui all’articolo 337-bis, adotta i provvedi-menti relativi alla prole con esclusivo riferi-mento all’interesse morale e materiale diessa.

Il giudice, salvo che ciò sia contrario alsuperiore interesse del minore, affida in viacondivisa i figli minori a entrambi i genitorie prende atto, se non contrari all’interessedei figli, degli accordi intervenuti tra i geni-tori. Stabilisce il doppio domicilio del mi-nore presso l’abitazione di ciascuno dei ge-nitori ai fini delle comunicazioni scolastiche,amministrative e relative alla salute.

Entrambi i genitori predispongono unpiano genitoriale in ordine a:

1) luoghi abitualmente frequentati daifigli;

2) scuola e percorso educativo del mi-nore;

3) eventuali attività extrascolastiche,sportive, culturali e formative;

4) frequentazioni parentali e amicali delminore;

5) vacanze normalmente godute dal mi-nore.

Nel piano genitoriale deve essere indicataanche la misura e la modalità con cui cia-scuno dei genitori provvede al manteni-mento diretto dei figli, sia per le spese or-dinarie che per quelle straordinarie, attri-buendo a ciascuno specifici capitoli di spesa,in misura proporzionale al proprio redditosecondo quanto previsto nel piano genito-riale, considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

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2) le risorse economiche di entrambi igenitori;

3) la valenza economica dei compitidomestici e di cura assunti da ciascun geni-tore.

Il giudice esamina e approva il piano ge-nitoriale concordato dai due genitori ovenon contrastante col superiore interesse ocon i diritti del minore. In mancanza di ac-cordo o in caso di accordo parziale, il giu-dice, sentite le parti, recepisce quanto par-zialmente concordato dai genitori e stabili-sce comunque il piano genitoriale, determi-nando i tempi e le modalità della presenzadei figli presso ciascun genitore e fissandoaltresì la misura e il modo con cui ciascunodi essi deve contribuire al mantenimento,alla cura, all’istruzione e all’educazione deifigli, applicando in ogni caso il manteni-mento diretto come indicato ai commi pre-cedenti e sulla base del costo medio deibeni e servizi per i figli, individuato su baselocale in ragione del costo medio della vitacome calcolato dall’ISTAT, indicando altresìle spese ordinarie, le spese straordinarie eattribuendo a ciascun genitore specifici capi-toli di spesa.

Il giudice stabilisce, ove strettamente ne-cessario e solo in via residuale, la corre-sponsione a carico di uno dei genitori, di unassegno periodico per un tempo determinatoin favore dell’altro a titolo di contributo almantenimento del figlio minore. Nel mede-simo provvedimento deve anche indicarequali iniziative devono essere intrapresedalle parti per giungere al mantenimento di-retto della prole, indicando infine i terminientro i quali la corresponsione di assegnoperiodico residuale verrà a cessare. I bene-fici previdenziali e fiscali erogati in favoredella prole o ai genitori per i figli a caricosono in ogni caso attribuiti sulla base del re-ciproco accordo ovvero su disposizione delgiudice in misura direttamente proporzionaleai rispettivi redditi. Ove le informazioni dicarattere economico fornite dai genitori non

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risultino sufficientemente documentate, ilgiudice dispone un accertamento della poli-zia tributaria sui redditi e sui beni oggettodella contestazione, anche se intestati a sog-getti diversi.

All’attuazione dei provvedimenti relativiall’affidamento della prole provvede il giu-dice del merito. La responsabilità genitorialeè esercitata da entrambi i genitori. Le deci-sioni quotidiane sono assunte dal genitoreche in quel momento si trova col figlio mi-nore, mentre quelle di maggiore interesseper i figli relative all’istruzione, all’educa-zione, alla salute e alla scelta della residenzaabituale del minore sono assunte di comuneaccordo tenendo conto delle capacità, del-l’inclinazione naturale e delle aspirazioni deifigli. In caso di disaccordo la decisione è ri-messa al giudice. Qualora il genitore non siattenga alle condizioni dettate, il giudice va-luta detto comportamento anche al fine dellamodifica della forma di affidamento».

Art. 12.

(Modifica dell’articolo 337-quaterdel codice civile)

1. L’articolo 337-quater del codice civileè sostituito dal seguente:

«Art. 337-quater. – (Affidamento a unsolo genitore e opposizione all’affidamentocondiviso). – Il giudice, nei casi di cui al-l’articolo 337-ter, secondo comma, può di-sporre temporaneamente l’affidamento deifigli a uno solo dei genitori, qualora ritengacon provvedimento motivato che l’affida-mento all’altro sia contrario all’interesse delminore. In ogni caso deve garantire il dirittodel minore alla bigenitorialità, disponendotempi adeguati di frequentazione dei figliminori col genitore non affidatario e pro-muovendo azioni concrete per rimuovere lecause che hanno portato all’affidamentoesclusivo.

Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 735

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Ciascuno dei genitori può, in qualsiasimomento, chiedere l’affidamento esclusivoquando sussistono le condizioni indicate alprimo comma. Il giudice, se accoglie la do-manda, dispone l’affidamento esclusivo algenitore istante, facendo salvi, per quantopossibile, i diritti del minore previsti dalprimo comma dell’articolo 337-ter. Se ladomanda risulta manifestamente infondata, ilgiudice può considerare il comportamentodel genitore istante ai fini della determina-zione dei provvedimenti da adottare nell’in-teresse dei figli, rimanendo ferma l’applica-zione dell’articolo 96 del codice di proce-dura civile. Il genitore a cui sono affidati ifigli in via esclusiva, salva diversa disposi-zione del giudice, ha l’esercizio esclusivodella responsabilità genitoriale su di essi;egli deve attenersi alle condizioni determi-nate dal giudice, favorendo e garantendo inogni modo la frequentazione dei figli minoricon l’altro genitore, a meno che ciò non siastato espressamente limitato dal giudice conprovvedimento motivato. Salvo che non siadiversamente stabilito, le decisioni di mag-giore interesse per i figli sono comunqueadottate da entrambi i genitori. Il genitorecui i figli non sono affidati ha il diritto e ildovere di vigilare sulla loro istruzione ededucazione e può ricorrere al giudicequando ritenga che siano state assunte deci-sioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il giudice, nel caso di temporanea impos-sibilità di affidare il minore ai suoi genitoridispone l’affidamento familiare in altro nu-cleo familiare, anche d’ufficio, per un temponon superiore ai due anni, preferendo inogni caso nuclei familiari di parenti o co-munque, in mancanza di questi, di famiglieresidenti nel medesimo territorio del minore.A tal fine copia del provvedimento di affi-damento è trasmessa a cura del pubblico mi-nistero al giudice tutelare. Deve in ogni casoessere garantito al minore il diritto alla bi-genitorialità, disponendo tempi adeguati difrequentazione con ciascun genitore, salvo

Atti parlamentari – 23 – Senato della Repubblica – N. 735

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che ciò sia motivatamente ritenuto come as-solutamente contrario all’interesse del mi-nore. Deve altresì essere posta in essere ognimisura idonea e opportuna per il recuperodella capacità genitoriale dei genitori del mi-nore, favorendo il reinserimento immediatoin famiglia non appena possibile».

Art. 13.

(Modifica dell’articolo 337-quinquiesdel codice civile)

1. L’articolo 337-quinquies del codice ci-vile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-quinquies. – (Revisione delledisposizioni concernenti l’affidamento dei fi-gli; conflittualità genitoriale; mediatore ecoordinatore genitoriale). – I genitorihanno diritto di chiedere in ogni tempo larevisione delle disposizioni concernenti l’af-fidamento dei figli, la revisione dei piani ge-nitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequenta-zione con la prole e l’attribuzione dell’eser-cizio della responsabilità genitoriale su diessi e delle eventuali disposizioni relativealla misura e alla modalità del contributo.

Il giudice, nei casi di conflittualità tra leparti, invita nuovamente i genitori a intra-prendere un percorso di mediazione fami-liare per la risoluzione condivisa delle con-troversie. Qualora le parti accettino, il giu-dice sospende il procedimento per non piùdi sei mesi e rimette le parti avanti il me-diatore familiare, sorteggiandone il nome tradue scelti dalle parti in caso di disaccordo.Qualora la mediazione riesca, il giudice esa-mina il piano genitoriale redatto dalle particon l’aiuto del mediatore e lo recepisce nelproprio provvedimento ove non ritenuto con-trario al superiore interesse del minore.

In caso di rifiuto o di fallimento della me-diazione il giudice, qualora la conflittualitàpersista, propone alle parti la nomina di uncoordinatore genitoriale, con il compito difacilitare le parti nel dialogo e nella rela-

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zione genitoriale, nell’interesse dei figli mi-nori. Il coordinatore può sentire le parti se-paratamente e congiuntamente. Le parti pos-sono anche attribuire al coordinatore genito-riale il potere di assumere decisioni limita-tamente a specifici ambiti e sostenerle nel-l’attuazione del piano genitoriale. Leeventuali modifiche al piano genitoriale con-cordate in coordinazione dovranno esseresottoposte al giudice per il tramite dei legalidelle parti.

Gli oneri della coordinazione genitorialesono ripartiti tra i genitori nella misura del50 per cento, salvo diverso accordo tra leparti.

Qualora le parti rifiutino di intraprenderela mediazione o la coordinazione genitoriale,il giudice decide della questione applicandoi princìpi di cui al primo comma del pre-sente articolo e di cui all’ultimo periodo delsecondo comma dell’articolo 337-ter».

Art. 14.

(Modifica dell’articolo 337-sexiesdel codice civile)

1. L’articolo 337-sexies del codice civile èsostituito dal seguente:

«Art. 337-sexies. – (Residenza presso lacasa familiare e prescrizioni in tema di re-sidenza). – Fermo il doppio domicilio deiminori presso ciascuno dei genitori secondoquanto stabilito dal quinto comma dell’arti-colo 337-ter, il giudice può stabilire nell’in-teresse dei figli minori che questi manten-gano la residenza nella casa familiare, indi-cando in caso di disaccordo quale dei duegenitori può continuare a risiedervi. Que-st’ultimo è comunque tenuto a versare alproprietario dell’immobile un indennizzopari al canone di locazione computato sullabase dei correnti prezzi di mercato.

Le questioni relative alla proprietà o allalocazione della casa familiare sono risolte inbase alle norme vigenti in materia di pro-

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prietà e comunione. Non può continuare arisedere nella casa familiare il genitore chenon ne sia proprietario o titolare di specificodiritto di usufrutto, uso, abitazione, como-dato o locazione e che non abiti o cessi diabitare stabilmente nella casa familiare oconviva more uxorio o contragga nuovo ma-trimonio.

In presenza di figli minori, ciascuno deigenitori è obbligato a comunicare all’altro,almeno trenta giorni prima, l’intenzione dicambiare la propria residenza o domicilio.La mancata comunicazione obbliga al risar-cimento del danno eventualmente verificatosia carico dell’altro genitore o dei figli per ladifficoltà di reperire il soggetto.

In ogni caso il trasferimento del minore,il suo cambiamento di residenza e la suaiscrizione a un istituto scolastico sono sem-pre soggetti al preventivo consenso scritto dientrambi i genitori, ovvero alla decisione delgiudice tutelare in caso di mancato accordo.Qualsiasi trasferimento del minore non auto-rizzato in via preventiva da entrambi i geni-tori o dal giudice deve esser ritenuto contra-rio al suo superiore interesse e privo di ogniefficacia giuridica. È compito delle autoritàdi pubblica sicurezza, su segnalazione diuno dei genitori, adoperarsi per ricondurreimmediatamente il minore alla sua residenzaqualora sia stato allontanato senza il con-senso di entrambi i genitori o l’ordine delgiudice».

Art. 15.

(Modifica dell’articolo 337-septiesdel codice civile)

1. L’articolo 337-septies del codice civileè sostituito dal seguente:

«Art. 337-septies. – (Disposizioni in fa-vore dei figli maggiorenni). – I genitoripossono concordare con il figlio maggio-renne non ancora autosufficiente economica-mente un piano genitoriale con le forme di

Atti parlamentari – 26 – Senato della Repubblica – N. 735

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cui ai commi sesto e settimo dell’articolo337-ter. Il giudice, valutate le circostanze,può disporre in favore dei figli maggiorenninon indipendenti economicamente e su lororichiesta il pagamento di un assegno perio-dico a carico di entrambi i genitori. Tale as-segno è versato da entrambi i genitori diret-tamente all’avente diritto, fermi per il figliogli obblighi di cui all’articolo 315-bis.

Ai figli maggiorenni portatori di disabilitàgrave si applicano integralmente le disposi-zioni previste in favore dei figli minori.

Fatto salvo quanto previsto al precedentecomma, nei confronti dei figli maggiorennicessa ogni obbligo di mantenimento al com-pimento del venticinquesimo anno di età ov-vero qualora la mancanza di una loro occu-pazione o impiego lavorativo sia dipesa danegligenza o rifiuto ingiustificato di oppor-tunità di lavoro offerte ovvero si dimostri lacolpevole inerzia nel prorogare il propriopercorso di studi senza alcun effettivo rendi-mento».

Art. 16.

(Modifica dell’articolo 337-octiesdel codice civile)

1. L’articolo 337-octies del codice civile èsostituito dal seguente:

«Art. 337-octies. – (Poteri del giudice eascolto del minore). – Prima dell’emana-zione, anche in via provvisoria, dei provve-dimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudicepuò assumere, a istanza di parte o d’ufficio,mezzi di prova. Il giudice dispone inoltrel’ascolto del figlio minore che abbia com-piuto gli anni dodici e anche di età inferioreove capace di discernimento. Nei procedi-menti in cui si omologa o si prende atto diun accordo dei genitori, relativo alle condi-zioni di affidamento dei figli, il giudice nonprocede all’ascolto se in contrasto con l’in-teresse del minore o manifestamente super-fluo.

Atti parlamentari – 27 – Senato della Repubblica – N. 735

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L’ascolto del minore deve essere sempresvolto alla presenza del giudice e di unesperto da lui designato. L’ascolto deve es-sere videoregistrato. Le parti possono assi-stere in locale separato collegato mediantevideo e possono presentare domande permezzo del giudice. Sono vietate le domandemanifestamente in grado di suscitare con-flitti di lealtà da parte del minore verso unodei genitori».

Art. 17.

(Modifica all’articolo 342-bisdel codice civile)

1. All’articolo 342-bis del codice civile èaggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando in fase di separazione dei geni-tori o dopo di essa la condotta di un geni-tore è causa di grave pregiudizio ai dirittirelazionali del figlio minore e degli altri fa-miliari, ostacolando il mantenimento di unrapporto equilibrato e continuativo con l’al-tro genitore e la conservazione rapporti si-gnificativi con gli ascendenti e con i parentidi ciascun ramo genitoriale, il giudice, suistanza di parte, può adottare con decretouno o più dei provvedimenti di cui agli ar-ticoli 342-ter e 342-quater. I provvedimentidi cui a quest’ultimo articolo possono essereapplicati , nell’esclusivo interesse del mi-nore, anche quando, pur in assenza di evi-denti condotte di uno dei genitori, il figliominore manifesti comunque rifiuto, aliena-zione o estraniazione con riguardo a uno diessi».

Art. 18.

(Introduzione dell’articolo 342-quaterdel codice civile)

1. Dopo l’articolo 342-ter è inserito il se-guente:

«Art. 342-quater. – (Ulteriori contenutidell’ordine di protezione). – Con il decreto

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di cui all’articolo 342-bis il giudice ordinaal genitore che ha tenuto la condotta pregiu-dizievole per il minore la cessazione dellastessa condotta; può inoltre disporre conprovvedimento d’urgenza la limitazione osospensione della sua responsabilità genito-riale. Il giudice può applicare in tali casi an-che di ufficio e inaudita altera parte unodei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile.

Il giudice, nei casi di cui all’articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l’inversionedella residenza abituale del figlio minorepresso l’altro genitore oppure limitare itempi di permanenza del minore presso ilgenitore inadempiente, ovvero disporre ilcollocamento provvisorio del minore pressoapposita struttura specializzata, previa reda-zione da parte dei servizi sociali o deglioperatori della struttura di uno specifico pro-gramma per il pieno recupero della bigeni-torialità del minore, nonché dell’indicazionedel responsabile dell’attuazione di tale pro-gramma. Con il medesimo decreto il giudicedetermina le modalità di attuazione. Ovesorgano difficoltà o contestazioni in ordineall’esecuzione, lo stesso giudice provvedecon decreto ad emanare i provvedimenti piùopportuni per tutelare i diritti delle personeinteressate, ivi compresi quelli di cui agli ar-ticoli 337-ter e 337-quater».

Art. 19.

(Modifica all’articolo 151 del codice civile)

1. All’articolo 151 del codice civile, il se-condo comma è abrogato.

Art. 20.

(Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 12settembre 2014, n. 132)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 12 set-tembre 2014, n. 132, convertito, con modifi-

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cazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, dopo il comma 3 è inserito il se-guente:

«3-bis. Le parti e i rispettivi legali devonoin ogni caso applicare le disposizioni di cuiagli articoli 337-ter e seguenti del codice ci-vile».

Art. 21.

(Abrogazione dell’articolo 570-bisdel codice penale)

1. L’articolo 570-bis del codice penale èabrogato.

Art. 22.

(Modifica dell’articolo 4 della legge1º dicembre 1970, n. 898)

1. L’articolo 4 della legge 1° dicembre1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. I genitori di prole minorenneche vogliano presentare ricorso per lo scio-glimento o la cessazione degli effetti civilidel matrimonio devono a pena di improce-dibilità iniziare un percorso di mediazionefamiliare. I genitori devono redigere, even-tualmente con l’aiuto del mediatore fami-liare e dei rispettivi legali, un piano genito-riale secondo quanto previsto dall’articolo337-ter del codice civile. In ogni caso il me-diatore familiare deve rilasciare ai coniugiun’attestazione, sottoscritta dai coniugi me-desimi, in cui dà atto che gli stessi hannotentato la mediazione e del relativo esito.

2. La domanda per ottenere lo sciogli-mento o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio si propone al tribunale del luogoin cui il coniuge convenuto ha residenza odomicilio. Qualora il coniuge convenuto siaresidente all’estero o risulti irreperibile, ladomanda si propone al tribunale del luogodi residenza o di domicilio del ricorrente e,

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se anche questi è residente all’estero, a qua-lunque tribunale della Repubblica. La do-manda congiunta può essere proposta al tri-bunale del luogo di residenza o di domiciliodell’uno o dell’altro coniuge.

3. La domanda si propone con ricorso,che deve contenere l’esposizione dei fatti edegli elementi di diritto sui quali la do-manda di scioglimento del matrimonio o dicessazione degli effetti civili dello stesso èfondata. Qualora la coppia abbia figli mi-nori, la domanda deve contenere a pena diinammissibilità una proposta di piano geni-toriale redatto secondo i criteri di cui all’ar-ticolo 337-ter del codice civile.

4. Del ricorso il cancelliere dà comunica-zione all’ufficiale dello stato civile del luogodove il matrimonio fu trascritto per l’anno-tazione in calce all’atto.

5. Il presidente del tribunale, nei cinquegiorni successivi al deposito in cancelleria,fissa con decreto la data di comparizione deiconiugi davanti a sé, che deve avvenire en-tro quaranta giorni dal deposito del ricorso,il termine per la notificazione del ricorso edel decreto e il termine entro cui il coniugeconvenuto può depositare memoria difensivae documenti. Il presidente nomina un cura-tore speciale quando il convenuto è malatodi mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difen-siva sono allegate le ultime tre dichiarazionidei redditi rispettivamente presentate dai co-niugi.

7. I coniugi devono comparire davanti alpresidente del tribunale personalmente, salvogravi e comprovati motivi, e con l’assistenzadi un difensore. Se il ricorrente non si pre-senta o rinuncia, la domanda non ha effetto.Se non si presenta il coniuge convenuto, ilpresidente può fissare un nuovo giorno perla comparizione, ordinando che la notifica-zione del ricorso e del decreto gli sia rinno-vata. All’udienza di comparizione, il presi-dente deve sentire i coniugi prima separata-mente e poi congiuntamente e tenta prelimi-

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narmente di conciliarli. Se i coniugi si con-ciliano, il presidente fa redigere processoverbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presi-dente informa le parti della possibilità di av-valersi della mediazione familiare. Nei pro-cedimenti con figli minori il presidente ve-rifica anche d’ufficio che le parti abbianoiniziato un percorso di mediazione familiare.In caso contrario rinvia il procedimento perun termine massimo di due mesi e ordinaalle parti di rivolgersi a un mediatore fami-liare. I genitori devono redigere, eventual-mente con l’aiuto del mediatore familiare edei rispettivi legali, un piano genitorialecome previsto dall’articolo 337-ter del co-dice civile. In ogni caso il mediatore fami-liare deve rilasciare ai coniugi un’attesta-zione, sottoscritta dai coniugi medesimi, incui dà atto che gli stessi hanno tentato lamediazione e del relativo esito.

9. Il presidente, all’esito della mediazionefamiliare, sentiti i coniugi e i rispettivi di-fensori nonché disposto l’ascolto del figliominore che abbia compiuto gli anni dodicinei casi e con le modalità di cui all’articolo337-octies del codice civile, esamina i ri-spettivi piani genitoriali e assume con ordi-nanza i provvedimenti temporanei e urgentiche reputa opportuni nell’interesse dei co-niugi e della prole secondo quanto previstodagli articoli 337-ter e seguenti del codicecivile, accogliendo le rispettive proposte oveconvergenti e non contrarie all’interessedella prole e motivando le proprie decisioniove ritenga di discostarsi dalle indicazionidell’uno o dell’altro genitore in ordine alpiano genitoriale. Se uno dei genitori noncompare ovvero non presenta un propriopiano genitoriale, il presidente accoglie nel-l’ordinanza le proposte indicate dall’altro,ove congrue e non contrarie all’interessedella prole.

10. Con la medesima ordinanza il presi-dente nomina il giudice istruttore e fissa l’u-dienza di comparizione e trattazione dinanzi

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a questo. Nello stesso modo il presidenteprovvede, se il coniuge convenuto non com-pare, sentito il ricorrente e il suo difensore.L’ordinanza del presidente può essere revo-cata o modificata dal giudice istruttore. Siapplica l’articolo 189 delle disposizioni perl’attuazione del codice di procedura civile edisposizioni transitorie, di cui al regio de-creto 18 dicembre 1941, n. 1368.

11. Tra la data dell’ordinanza, ovvero trala data entro cui la stessa deve essere noti-ficata al convenuto non comparso, e quelladell’udienza di comparizione e trattazionedevono intercorrere i termini di cui all’arti-colo 163-bis del codice di procedura civileridotti di metà.

12. Con l’ordinanza di cui al comma 9, ilpresidente assegna altresì termine al ricor-rente per il deposito in cancelleria di memo-ria integrativa, che deve avere il contenutodi cui all’articolo 163, terzo comma, numeri2), 3), 4), 5) e 6), del codice di proceduracivile, e termine al convenuto per la costitu-zione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e167, primo e secondo comma, del medesimocodice nonché per la proposizione delle ec-cezioni processuali e di merito che nonsiano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza devecontenere l’avvertimento al convenuto che lacostituzione oltre il suddetto termine implicale decadenze di cui all’articolo 167 del co-dice di procedura civile e che oltre il ter-mine stesso non potranno più essere propo-ste le eccezioni processuali e di merito nonrilevabili d’ufficio.

13. All’udienza davanti al giudice istrut-tore si applicano le disposizioni di cui agliarticoli 180 e 183, commi primo, secondo,quarto, quinto, sesto e settimo, del codice diprocedura civile. Si applica altresì l’articolo184 del medesimo codice.

14. Nel caso in cui il processo debba con-tinuare per la determinazione dell’assegno, iltribunale emette sentenza non definitiva re-lativa allo scioglimento o alla cessazione de-gli effetti civili del matrimonio. Avverso tale

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sentenza è ammesso solo appello immediato.Appena formatosi il giudicato, si applica laprevisione di cui all’articolo 10.

15. Quando vi sia stata la sentenza nondefinitiva, il tribunale, emettendo la sentenzache dispone l’obbligo della somministra-zione dell’assegno, può disporre che tale ob-bligo produca effetti fin dal momento delladomanda.

16. Per la parte relativa ai provvedimentidi natura economica la sentenza di primogrado è provvisoriamente esecutiva.

17. L’appello è deciso in camera di con-siglio.

18. La domanda congiunta dei coniugi discioglimento o di cessazione degli effetti ci-vili del matrimonio è proposta con ricorso alpresidente del tribunale. I genitori di figliminori devono a pena di nullità indicare nelricorso il piano genitoriale concordato se-condo quanto previsto dal comma 3 del pre-sente articolo e dall’articolo 337-ter del co-dice civile. Il presidente, ove riscontri che iconiugi non hanno svolto in precedenza iltentativo di conciliazione di cui al comma 7,tenta preliminarmente di conciliarli ancheavvalendosi della collaborazione di esperti edi consulenti familiari. Se la conciliazioneriesce il presidente fa redigere verbale diconciliazione. Se la conciliazione non riesceil presidente, sentiti i coniugi, verificata l’e-sistenza dei presupposti di legge e valutatala rispondenza delle condizioni all’interessedei figli, rimette gli atti al collegio cheprovvede in camera di consiglio con sen-tenza. Qualora il tribunale ravvisi che lecondizioni relative ai figli sono in contrastocon gli interessi degli stessi, si applica laprocedura di cui ai commi 8 e 9».

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presentelegge si applicano anche ai procedimenti

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pendenti alla data di entrata in vigore dellamedesima.

Art. 24.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svol-gono le attività previste dalla presente leggecon le risorse umane, finanziarie e strumen-tali disponibili a legislazione vigente.

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