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1 Provincia di Milano DIREZIONE INNOVAZIONE SOCIALE NELL’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA Settore Logistica Acquisti Appalti e Gare PEC: [email protected] DISCIPLINARE DI GARA OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI ROZZANO ANCHE IN QUALITA’ DI ENTE DELEGATO DAI COMUNI DELL’ATEM PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE E PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI, DI CUI AL D.M. N. 226/2011 E S.M.I. E DELIBERA A.E.E.G.S.I. N. 310/2014/R/GAS E S.M.I., PER POTER ADDIVENIRE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO (ATEM) “MILANO 3 – PROVINCIA SUD” - CIG: 72143448FF (Si utilizza il sistema telematico Sintel) Il Comune di Rozzano, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2573 del 22/09/2017, bandisce gara a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto del servizio sopra indicato. 1. PREMESSE 1.1. L’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n.164/2000 stabilisce che: “l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. 1.2. L'art. 46-bis, comma 2, del D.L. n. 159/2007, convertito con modifiche dalla L. n.222/2007, nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi.

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Provincia di Milano

DIREZIONE INNOVAZIONE SOCIALE NELL’AMBITO

DELLA CITTA’ METROPOLITANA Settore Logistica Acquisti Appalti e Gare

PEC: [email protected]

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI ROZZANO ANCHE IN QUALITA’ DI ENTE DELEGATO DAI COMUNI DELL’ATEM PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE E PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI, DI CUI AL D.M. N. 226/2011 E S.M.I. E DELIBERA A.E.E.G.S.I. N. 310/2014/R/GAS E S.M.I., PER POTER ADDIVENIRE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO (ATEM) “MILANO 3 – PROVINCIA SUD” - CIG: 72143448FF

(Si utilizza il sistema telematico Sintel)

Il Comune di Rozzano, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2573 del 22/09/2017, bandisce gara a

procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60,

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto del servizio sopra indicato.

1. PREMESSE

1.1. L’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n.164/2000 stabilisce che: “l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di

servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti

locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione

e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi

contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato

dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto”.

1.2. L'art. 46-bis, comma 2, del D.L. n. 159/2007, convertito con modifiche dalla L. n.222/2007, nell’ambito delle

disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha

stabilito che con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, su

proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti

territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da

quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione

Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011 ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nazionali nel settore

della distribuzione del gas naturale. L'Allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177

ambiti territoriali minimi (Atem), ha individuato, per il territorio della Provincia di Milano l’ambito territoriale minimo

denominato “ATEM Milano 3 Provincia di Milano 3 - Sud”.

1.3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione

Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011 ha proceduto ad individuare i comuni appartenenti a ciascun ambito

territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri di “ATEM MILANO 3 -

PROVINCIA SUD”, n. 50 Comuni, di cui 37 hanno delegato la Stazione Appaltante ad individuare l’advisor tecnico

per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente ed all’espletamento degli adempimenti previsti per le

funzioni locali dalla normativa di settore.

1.4. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione

Territoriale, con Decreto Interministeriale (D.M) n. 226 del 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

22 del 27 gennaio 2012, dal titolo “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento

del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del D.L: 1° ottobre 2007, n.159, 2/14

convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dall’11 febbraio 2012, ha previsto

tempi e modalità per l’aggregazione dei Comuni in Ambiti Territoriali Minimi, per l’individuazione del soggetto che

gestirà la gara e per l’avvio del processo di indizione della gara stessa.

1.5. L’art. 2 del citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226/2011 e ss.mm.ii stabilisce che “Gli

enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione

appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata

secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale

ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13°, del D. Lgs. n. 267/2000, ove

presente. Nel caso in cui il Comune Capoluogo di provincia non appartenga all’ambito, i sopracitati Enti locali

individuano un Comune capofila o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle

reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante”.

1.6. Nell’Ambito Milano 3 non è presente il Comune capoluogo di Provincia ed è quindi stato necessario

individuare un altro soggetto che potesse sostenere tale ruolo, tra quelli indicati dall’art.2 del D.M. 226/2011 ss.mm.ii.

1.7. I n. 50 Comuni appartenenti Ambito Milano 3 hanno individuato nel Comune di Rozzano il soggetto capofila –

stazione appaltante dell’ambito di riferimento.

1.8. Con deliberazione di C.C. n. 3 del 11/03/2015, il Comune di Rozzano ha formalmente assunto il ruolo di

Stazione Appaltante (di seguito anche denominato “Stazione Appaltante”, il “Comune” o “Committente”) nella

procedura di individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell’Ambito

Territoriale Minimo – MILANO 3 - PROVINCIA SUD (di seguito anche denominato “Atem Milano 3”, “Atem” o

“Ambito”).

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1.9. I Comuni appartenenti all'Atem Milano 3 hanno approvato con atti dei propri organi deliberativi, ai sensi dell'art 30

del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento

del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem Milano 3. In virtù di detta convenzione il Comune di Rozzano,

nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal D.M. 226/2011 ss.mm.ii., ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante

con riferimento alla fase di preparazione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in

forma associata e per i comuni che hanno sottoscritto l’addendum alla predetta convenzione:

- ad acquisire la documentazione necessaria alla redazione del bando di gara indicata all’art. 4 del D.M. n. 22672011 e

s.m.i.;

- affidare, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente in materia, incarico per la valutazione giurata del

valore di rimborso da riconoscere agli attuali gestori;

1.10. Esercitando la facoltà prevista all’art. 3, comma 2, della convenzione, ed ai sensi dell’art. 2 del D.M. 226/2011

ss.mm.ii., i Comuni dell’Atem Milano 3 (ad eccezione dei comuni di Assago, Bareggio, Buccinasco, Calvignasco,

Cesano Boscone, Cisliano, Cornaredo, Locate Triulzi, Noviglio, Opera, Sedriano, Settimo Milanese) hanno deciso di

delegare alla Stazione Appaltante il compito di reperire le informazioni e la documentazione necessaria alla

preparazione del bando di gara presso il gestore uscente, di elaborare la stima degli impianti e delle reti e di individuare

il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente, nonché la redazione (Allegato “A”) degli atti.

1.11. Il Comune di Rozzano ha pertanto deciso di esercitare la facoltà di svolgere le suddette attività anche tramite

affidamenti esterni in conformità con le procedure ad evidenza pubblica, così come previsto dallo stesso art. 2 punto 14

della convenzione e, pertanto, di avviare la procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza

tecnico-economica ed amministrativa per la stima delle reti e degli impianti, per la determinazione del valore di

rimborso al gestore uscente e per l’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 9 del D.M. 226/2011 ss.mm.ii. nell’

Atem Milano 3, con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo “Codice”) ed approvando il bando di gara, il relativo disciplinare

con i modelli allegati, il capitolato/schema di contratto.

1.12. Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione

alla procedura di gara indetta dal Comune di Rozzano, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni

relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnico economica ed amministrativa per

la stima delle reti e degli impianti, per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e per l’espletamento

delle funzioni locali di cui all’art. 9 del DM 226/2011 e ss.mm.ii. nell’Atem Milano 3.

1.13. Il bando di gara viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sull’Albo della Stazione

Appaltante e sul profilo del committente: www.comune.rozzano.mi.it.

1.14. Si precisa che la delega che i Comuni hanno conferito in merito alla valutazione delle reti riguarda la funzione

che il Comune di Rozzano assume come “centrale di committenza” al fine di individuare un unico operatore

specializzato, in conformità con le norme vigenti in materia di appalti. Ne consegue che ciò non comporta nessuna

assunzione di responsabilità da parte del Comune di Rozzano in merito alla valutazione delle reti dei vari Comuni, la

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cui stima verrà fatta propria da ogni singolo Comune con apposito atto di approvazione da parte dei rispettivi organi

comunali competenti.

1.15. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. LGS. n. 50 del 2016 e s.m., è: dr. Massimo Pizzarelli

– dirigente della Direzione Innovazione sociale nell’ambito della città metropolitana – Comune di Rozzano (MI) –

Piazza G. Foglia 1 - tel.02 82261 - indirizzo e -mail:[email protected].

2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

2.1. L’appalto di servizi consta delle seguenti prestazioni:

A. assistenza nella raccolta di tutta la documentazione prevista dalle vigenti norme di settore e in particolare dagli

artt. 4 e 6 del D.M. n. 226/2011 ss.mm.ii e dal capitolo 19 del DM 22 maggio 2014. Si precisa al riguardo che il

Comune di Rozzano, in forza della delega ricevuta da alcuni degli Enti locali appartenenti all’Atem Milano 3, ha già

provveduto ad inviare la richiesta dei dati e delle informazioni ai gestori ai sensi dell’art. 4 e del D.M. n. 226/2011

ss.mm.ii e del capitolo 19 del D.M. 22 maggio 2014;

B. analisi della completezza delle informazioni trasmesse dai gestori uscenti ai sensi dell’art. 4 del D.M. n.

226/2011 ss.mm.ii e del capitolo 19 del D.M. 22 maggio 2014;

C. analisi e valutazione dei dati e delle informazioni per la ricognizione tecnica degli impianti serventi il territorio

dei Comuni di cui all'Allegato A, ai fini della determinazione del rimborso dovuto al gestore uscente ai fini di

consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta nella futura gara;

D. ricognizione, analisi e valutazione dei contratti in essere di affidamento/concessione con i gestori uscenti (con

particolare riferimento alle condizioni alla scadenza: devoluzione gratuita/onerosa e criteri di determinazione dei

rimborsi) e degli assetti gestionali e proprietari delle reti;

E. verifica e analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti tramite partecipazione

ai sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori stessi. I sopralluoghi saranno svolti sulla base delle

esigenze di volta in volta emergenti presso gli Enti locali concedenti appartenenti all’Atem Milano 3, di concerto con gli

Enti stessi. Redazione di una relazione conclusiva sull’esito del processo di verifica, e di un documento finale sulla

titolarità e sullo stato di consistenza della rete e degli impianti per ciascun Ente locale concedente appartenente all’Atem

Milano 3, che abbia conferito delega;

F. redazione di perizie giurate estimative per ciascun Ente Locale concedente appartenente all'Ambito, che abbia

conferito delega sul valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n.

226/2011 ss.mm.ii, ed assistenza nelle trattative con i gestori finalizzate a pervenire a valori di rimborso condivisi e,

comunque, nella definizione di valori da indicare in sede di gara. Tale fase si concluderà con l'approvazione da parte di

ciascun Ente Locale concedente della determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla

Stazione Appaltante sulla base della predetta perizia, in applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del D.M. citato. Le

perizie di stima per considerarsi regolarmente concluse dovranno essere aggiornate ai criteri di determinazione vigenti

al momento della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas

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naturale. Si precisa che la stima verrà fatta propria da ogni singolo Comune con sua approvazione da parte dei rispettivi

organi comunali competenti;

G. predisposizione di bozze di atti dei competenti organi comunali per la determinazione del valore di indennizzo da

riconoscere al gestore uscente ed eventuale partecipazione, su richiesta dell’ente locale concedente delegante, alle

sedute degli organi deliberativi dell’Ente medesimo;

H. in caso di scostamento VIR-RAB superiore al 10%, predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini

dell’effettuazione delle verifiche A.E.E.G.S.I. prescritte dalla deliberazione n. 310/2014/R/GAS, comprensiva, altresì,

delle cosiddette “Tabelle QL” da inviare all’A.E.E.G.S.I. e s.m.i. e trasmissione alla Stazione Appaltante dei predetti

documenti;

I. assistenza in ordine all’eventuale contraddittorio con l’A.E.E.G.S.I. in caso di osservazioni e richieste di integrazioni

e/o rettifiche, da parte di quest’ultima, inerenti i valori di rimborso determinati dai comuni deleganti ed eventuale

produzione di documentazione aggiuntiva che si renda necessaria;

J. collaborazione con la Stazione Appaltante e la sua struttura tecnico amministrativa, ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4,

per la redazione delle linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo differenziate in

relazione al grado di metanizzazione del territorio ed alle caratteristiche degli impianti e per gli interventi di

manutenzione, potenziamento ed estensione degli impianti;

K. individuazione, in collaborazione con gli Enti Locali concedenti dell’Ambito che hanno conferito delega, degli

elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale e dello stato del proprio impianto di distribuzione, ai sensi dell’art. 9 commi 4 e comma 6

lett. c) del D. M. 226/2011 ss.mm.ii.;

L. redazione, in collaborazione con la Stazione Appaltante, dei piani programmatici con le condizioni minime di

sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune che ha conferito

delega, alla vetustà dell’impianto, all’espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in

particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2011

ss.mm.ii.;

M. collaborazione con la Stazione Appaltante, per la stesura del documento guida per gli interventi di estensione,

manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, che hanno conferito delega appartenenti all’Atem Milano 3, ai sensi

dell’art. 9, comma 4, del D.M. 226/11 ss.mm.ii.;

N. ricognizione presso gli Enti locali concedenti dell’Ambito Milano 3 di un elenco di possibili interventi di

efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e ss.mm.ii. per il

settore gas. A tal fine si richiede un’analisi della fattibilità tecnica ed economica dei suddetti interventi;

M. assistenza agli Enti locali, che hanno conferito delega, relativamente alla gestione del contraddittorio e di

potenziali controversie tecnico-giuridiche – ad esclusione di contenziosi processuali - che possano insorgere con il

gestore uscente riguardo la perizia di stima, la proprietà delle reti o la determinazione del valore di rimborso

dell’impianto di distribuzione del gas naturale;

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N. supporto post affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alla Stazione Appaltante e ai Comuni

che hanno conferito delega nel passaggio di consegne tra gestori entranti e gestori uscenti.

O. Assistenza alla stazione appaltante relativamente ai contenuti oggetto del presente bando per:

a. redazione delle risposte ai chiarimenti, inerenti gli aspetti relativi alle attività oggetto del presente appalto,

richiesti dai concorrenti nel corso della gara che sarà indetta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas

naturale nell’Atem, fino alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura delle offerte;

b. assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con il Ministero per lo Sviluppo Economico e con

l’A.E.E.G.S.I. relativamente ai temi oggetto dell’affidamento del presente servizio e a quant’altro norme e regolamenti

potranno definire ai fini del regolare avvio della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

c. puntuale ed efficiente collaborazione con la Stazione Appaltante e con un‘eventuale altra struttura di supporto

indicata dallo stesso Comune di Rozzano, per la definizione dei contenuti dei documenti di gara, con particolare

riguardo agli aspetti tecnici ed economici essenziali per avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale nell’Atem;

d. assistenza alla commissione di gara e alla Stazione Appaltante fino all’aggiudicazione definitiva del servizio di

distribuzione del gas naturale con riguardo agli aspetti tecnici ed economici inerenti il servizio oggetto del presente

affidamento;

e. aggiornamento dell’indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti al momento del subentro

del nuovo gestore;

f. assistenza alla Stazione appaltante nella sottoscrizione del verbale di presa in carico degli impianti da parte del

nuovo gestore o nella eventuale redazione di una relazione tecnica di controdeduzione alle eventuali riserve che il

nuovo gestore dovesse annotare sul suddetto verbale di presa in carico.

2.2. Tutte le attività rivolte ai Comuni che hanno conferito delega alla Stazione Appaltante comprendono:

- partecipazione presso la sede del Comune di Rozzano, o se necessario, in qualunque altra sede presente nei

confini territoriali dell’Atem, alle riunioni con i gestori uscenti e gli Enti locali concedenti, che si dovessero rendere

necessarie ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nonché alle sedute degli organi deliberativi degli Enti

locali concedenti per l’approvazione del VIR;

- collaborazione con il R.U.P. e con i competenti uffici del Comune di Rozzano e degli Enti locali concedenti

coinvolti nel procedimento;

- presentazione delle attività e dei documenti, di volta in volta, prodotti nell’ambito dell’appalto al R.U.P. ed

acquisizione delle eventuali modifiche ed integrazioni proposte.

2.3. Le attività dovranno essere realizzate attraverso il supporto di idonea strumentazione informatica (software

gestionali dedicati, database, ecc.).

2.4. I principali dati della rete dell’Ambito sono consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico

(http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it).

2.5. Sono da considerarsi prestazioni principali quelle individuate alle lettere da A) a F), da H) ad I) e da K) a L).

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2.6. Quanto sopra descritto deve intendersi indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo, dunque comprensivo di

ogni ulteriore attività finalizzata all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo procedura ad

evidenza pubblica ed al successivo subentro nel servizio del nuovo concessionario. Pertanto le varie attività potranno

essere ulteriormente dettagliate sulla base delle esigenze, che potranno emergere durante lo svolgimento delle attività

sopra descritte.

2.7. L’affidatario, nell’esecuzione delle attività dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria alla Stazione Appaltante ed

ai Comuni di cui all’Allegato “A” per il compimento del relativo incarico, trasmettendo la documentazione, che deve

essere prodotta dall’affidatario medesimo, esclusivamente con le modalità che verranno stabilite e comunicate dalla

Stazione Appaltante.

2.8. Il principale codice CPV è 79419000-4.

3. DURATA DEL CONTRATTO

3.1. L’appalto ha durata fino alla consegna degli impianti al nuovo gestore d’ambito, stimata per il 31 DICEMBRE

2019, ad eccezione delle attività relative alla redazione delle perizie di stima e della determinazione del valore di

rimborso che dovranno essere espletate entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data,

comunicata dal R.U.P., di inizio dell’esecuzione dell’appalto.

4. IMPORTO A BASE DI GARA E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

4.1. L’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 139.345,00= oltre IVA. 1.1. 4.2. I costi della sicurezza sono pari a € 0, , in quanto non sussistono rischi da interferenze, pertanto non è stato

redatto il DUVRI. La redazione di tale documento potrà rendersi necessaria a seguito di una nuova valutazione

del committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, anche in caso di modifiche di carattere

tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

4.3. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti

dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

4.4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto

2010, n. 136.

5. SISTEMA DELL’APPALTO

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di svolgimento del servizio è presso il Comune di Rozzano, o in qualunque altro Comune appartenente

all’Atem, se necessario.

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7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

7.1. Alla gara possono partecipare gli operatori economici operanti nell’ambito specifico di attività inerente l’oggetto

del presente appalto di cui agli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti nel presente

Disciplinare di gara.

7.2. Non possono partecipare alla gara gli operatori economici:

– per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

– per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

– aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze

del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, privi

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del

DL. 31 maggio 2010 n. 78) o che non risultino avere in corso un procedimento per il rilascio di detta autorizzazione. Il

Comune di Rozzano effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione

del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei

paesi inseriti nelle black list, di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione

ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 8.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:

1) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto imprese individuali, società di persone, società

commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane di

cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto

raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs. 50/2016

e s.m.i. non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici

costituenti il raggruppamento o il consorzio;

2) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577,

e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991

l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali di

cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

3) in caso di operatori economici di cui all’art. 46 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., l’iscrizione all’albo

professionale di appartenenza;

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/16 e s.m.i.:

4) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo

subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.

Lgs. 50/2016):

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delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n.

109 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4

marzo 2014 n. 24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione.

5) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6

settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011

n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);

Le esclusioni di cui al punto 4) e 5) vanno disposte se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- se si tratta di impresa individuale: del titolare o del direttore tecnico;

- se si tratta di società in nome collettivo: di un socio o del direttore tecnico;

- se si tratta di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico;

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica

quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

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Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni, di cui al punto 4) (id est in una delle

situazioni di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione

come definita per le singole fattispecie di reato, o all’ art 80, comma 5, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., è ammesso a

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l’operatore economico non è

escluso dalla procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore

economico (art 80, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di

cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate

dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma

non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande

(art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

7) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo

105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.):

l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs

50/2016 e s.m.i.;

l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del

corretto svolgimento della procedura di selezione;

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la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi

dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;

si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa

essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l’operatore economico presenti nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della

legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n.

68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24

novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2.359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale.

La Stazione Appaltante esclude l’operatore economico:

- in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o

nel corso della procedura, in una delle situazioni, di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) (rispettivamente commi 1, 2, 4 e

5 dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- in ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o

confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo

precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.);

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state

rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due

anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Indicazioni in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per i soggetti

con idoneità plurisoggettiva:

- nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di

concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i

requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi;

- nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e

consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori

economici consorziati, per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati;

C) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: il

concorrente deve possedere un fatturato globale realizzato complessivamente nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del bando (anni 2014-2015-2016), non inferiore all’importo posto a base di gara, IVA esclusa, fissato in

euro 139.345,00= oltre IVA;

D) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: il

concorrente deve aver svolto negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, su incarico

di soggetti pubblici e/o privati, servizi analoghi, regolarmente eseguiti:

- di stima degli impianti per almeno complessivamente un numero di pdr (punti di riconsegna) pari al 20% di quelli

interessati dalla procedura di gara (pari a 49.044 su 245.222 pdr dell’ambito Milano 3, dato relativo all’anno 2012);

oppure

- di progettazione o di direzione lavori o di collaudo di impianti distribuzione gas naturale per una lunghezza

complessiva delle reti almeno pari al 20% della lunghezza delle reti oggetto di gara (km 417 su Km 2086 dell’ambito

Milano 3, dato relativo all’anno 2012).

In ogni caso il concorrente è tenuto a fornire un elenco dettagliato degli incarichi svolti, per i quali ha ottenuto il rilascio

del certificato di regolare esecuzione del servizio, indicando per ciascuno di essi l’oggetto, il numero di pdr o di km di

rete, il committente e l’anno di realizzazione del servizio.

Indicazioni in ordine al possesso dei requisiti di idoneità finanziaria (C) e tecnica (D), di cui all’art. 83 D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., per i soggetti con idoneità plurisoggettiva:

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- per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono essere posseduti e comprovati

dagli stessi con le modalità previste dal Codice appalti;

- per i soggetti di cui agli art. 45, comma 2 lett. c e art. 46, comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine della

qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole

imprese consorziate.

9. INDICAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA.

9.1. Non è consentito partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale, qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o

consorzio ordinario di concorrenti.

9.2. Non è consentito partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e

neanche in forma individuale, qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro,

costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o ad un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto

1985 n. 443, partecipante alla medesima gara, che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato.

9.3. Non è consentito partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e

neanche in forma individuale, qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara, che dichiari di

concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato.

9.4 Non è consentito partecipare a più di un consorzio stabile.

9.5. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di

concorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art. 48, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è

necessario indicare nella documentazione di gara l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara medesima, gli

stessi operatori conferiranno, con un unico atto, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato

espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9.6. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando

che la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, nella

documentazione di gara occorre specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici,

che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo,

ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di

concorrenti dovrà detenere, a pena di esclusione, una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione

del servizio.

9.7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle

procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2

lettera f).

10. AVVALIMENTO EX ART. 89 D. LGS. 50/2016 e s.m.i..

10.1. l’operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83,

comma 1, lettere b) e c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni

caso, con esclusione dei requisiti, di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle capacità di altri

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soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali, di cui all'allegato XVII, parte II,

lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono, tuttavia, avvalersi delle capacità di

altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi, per cui tali capacità sono richieste.

10.2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare, a pena di

esclusione, dalla gara, la documentazione di cui all’art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, di cui è carente il

concorrente;

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale

dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’articolo 7,

comma 3 del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale, a

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le specifiche risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto,

indicando in modo puntuale sia i requisiti che le risorse, a pena di nullità del contratto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla

gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., né si trova

in una situazione di controllo, di cui all’art. 2.359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

10.3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

10.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

10.5. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

10.6. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

11. SUBAPPALTO

11.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende, eventualmente, subappaltare o

concedere in cottimo, indicando, ai sensi dell’art.105, comma 6 del D. Lgs.50/16, la terna degli eventuali subappaltatori,

la quota di appalto, nonché le parti del servizio (specifiche prestazioni) che intende subappaltare, in mancanza di tali

indicazioni il subappalto è vietato.

11.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%

dell’importo contrattuale.

11.3. La Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione procederà alla verifica della sussistenza dei

requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed in ogni caso prima della stipula del contratto stesso, per

l’appaltatore e i subappaltatori.

12.MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

12.1. L’amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di

partecipazione, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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13. DOCUMENTAZIONE DI GARA

13.1. La documentazione di gara comprende:

1) bando di gara;

2) disciplinare di gara e relativi Allegati (Allegato “A”: Elenco Comuni che hanno delegato il Comune di

Rozzano; Allegato 1: manuale partecipazione alle gare sulla piattaforma Sintel, Allegato 2: istanza di partecipazione;

Allegato 3: modello dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di

capacità finanziaria e tecnica; Allegato 4: modello dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà;

Allegato 5: modello dichiarazione di impegno; Allegato B: modello offerta economica); 3) capitolato speciale d’oneri.

13.2. La predetta documentazione è disponibile sul sito internet:www.comune.rozzano.mi.it, alla sezione “”Avvisi” e

sul portale www.arca.regione.lombardia.it (Piattaforma Sintel).

14. RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E/O CHIARIMENTI

14.1. Attraverso la piattaforma Sintel verranno, altresì, veicolati i quesiti dei concorrenti e le risposte della Stazione

Appaltante. A tale proposito i quesiti – FAQ ed i chiarimenti relativamente alla gara d’appalto devono pervenire entro e

non oltre le ore 12:00 del 30/10/2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al

termine indicato.

14.2. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno, di regola, per via

telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel, denominato “Comunicazioni della procedura”, assegnato al

concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del

concorrente.

14.3. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto

controllo la propria area riservata all’interno della procedura stessa in Sintel.

14.4. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

14.5. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente

procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.rozzano.mi.it percorso: “Avvisi”,

nonché sul sito www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement percorso oggetto della

gara/documentazione/faq.

14.6. In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori

economici raggruppati, aggregati o consorziati.

15. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA ART. 93 D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i..

15.1. L’offerta deve essere corredata, così come disposto dall'art. 93 del Codice, da una garanzia dell'importo di €

2.787,00= (diconsi euro duemilasettecentoottantasette//00), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo

dell’appalto, da prestarsi a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

15.2. La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

a) titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria

Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;

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b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Pertanto, pena l'esclusione, le fideiussioni rilasciate dagli intermediari

finanziari dovranno essere accompagnate da copia conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione,

resa ai sensi del DPR 445/2000, dall'intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei

relativi dati e la dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La stazione appaltante, in merito alle

fideiussioni rilasciate da intermediari, prende atto di quanto specificato nel comunicato del Presidente dell’A.N.A.C.

dell’1.7.2015. La garanzia bancaria o assicurativa, deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ai sensi dell’art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

c) in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231;

d) in assegni circolari.

Qualora si scelga di effettuare il versamento occorre allegare, a pena d’esclusione, la scansione della ricevuta del

versamento effettuato con bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT18I0103033680000003137627, relativo al conto

corrente ordinario, intestato al comune di Rozzano, Servizio Tesoreria, acceso presso la banca Monte dei Paschi di

Siena S.p.A., Agenzia n. 1215, filiale sita in Viale Lombardia n. 34, CAP 20089 Rozzano (MI), oppure con bonifico

postale alle coordinate postali C/C GENERICO: 48619209, intestato al Comune di Rozzano, Servizio Tesoreria codice

IBAN IT53U07600101600000048619209. La causale dovrà riferirsi all’oggetto della presente procedura e riportare il

relativo CIG.

15.3. La garanzia deve indicare il CIG e l’oggetto della procedura, nonché recare, quale beneficiario, il Comune di

Rozzano e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

15.4. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine

ultimo di presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante, nel corso della procedura, ha facoltà di chiedere il rinnovo

della garanzia prestata, qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

15.5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella sopraindicata, anche nei confronti delle microimprese,

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30

per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del

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Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi

primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50

per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15

per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici

che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente

comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi

prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è

ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in

possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto

legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela

della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO

50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in

qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di

cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

15.7. Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., o

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio

ordinario siano in possesso della predetta certificazione. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo

alcune tra le imprese, che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del

raggruppamento. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia

posseduta dal consorzio.

15.8. Per fruire dei benefici di cui al comma 6, il concorrente dovrà scansionare la certificazione di qualità, corredata da

dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale ex art. 19 DPR 445/2000, ed inserire l’unico file nel sistema.

15.9. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata a pena di

esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare

la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in favore del Comune di Rozzano, di cui agli articoli 103 e 104,

qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale adempimento non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese

ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie

imprese.

15.10. La garanzia provvisoria, di cui al presente articolo, deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del

garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a rinnovare la cauzione prestata per un

ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

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15.11. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla

partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione

del contratto medesimo. Le garanzie provvisorie prestate dagli altri operatori economici concorrenti verranno svincolate

non appena l’aggiudicazione definitiva abbia acquisito efficacia.

15.12. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà l’esclusione dalla gara.

15.13. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il

beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

15.14. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di

concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 45, comma

2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da

intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà

essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici che costituiranno il

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

15.15. Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, di cui all'art. 48 del Codice, la garanzia fideiussoria è

presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti.

15.16. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ex art. 45 lett. c) D. Lgs. 50/2016 consorzi tra imprese

artigiane, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, consorzi costituiti come società

cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario

finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze dovrà essere

necessariamente intestata, a pena di esclusione, al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara.

15.17. La cauzione provvisoria è soggetta a reintegrazione, a pena di esclusione dalla gara, nei casi stabiliti

dall’A.N.A.C. con propria determinazione n. 1 dell’8.1.2015.

15.18. La cauzione provvisoria, contenente l'impegno dell'istituto bancario o della compagnia di assicurazioni o di uno

degli intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse

aggiudicatario, deve essere prestata con le seguenti modalità:

a) in formato elettronico, conformemente alle previsioni di cui all’art. 21, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e

s.m.i, sottoscritta, con firma digitale, dal concorrente e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il

garante, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del

D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi del

richiamato decreto;

(ovvero, in alternativa)

b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del

D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal

pubblico ufficiale, mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n.

82/2005 e s.m.i., ovvero da apposita dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico

ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. cit.. Il documento dovrà essere costituito dalla cauzione sottoscritta

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredata da dichiarazione sostitutiva resa, ai

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sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per

impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.

16. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI

16.1. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia

autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

16.2. Tutte le dichiarazioni rese in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai

fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta

semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

b) potranno essere sottoscritte anche da institori e/o da procuratori ed, in tal caso, va allegata copia autentica della

relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di

propria competenza;

16.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

16.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

16.5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e s.m.i., recante il

Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

16.6. Si rammenta che l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni

sostitutive rese in sede di offerta; qualora a seguito di tali verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni

rese, il Comune si riserva di provvedere alla revoca dell'eventuale assegnazione.

16.7. Si rammenta, inoltre che, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR 445/2000, la conformità all'originale di copia di

atti o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione può essere dichiarata dal concorrente anche in

calce alla copia stessa, allegando la fotocopia del documento di identità e specificando la P.A. presso cui l'atto od il

documento è conservato.

16.8. Su richiesta della Stazione Appaltante, secondo quanto disposto all’art. 26 del presente Disciplinare, potranno

essere rese, integrate o regolarizzate le irregolarità essenziali di quegli elementi e dichiarazioni, diverse da quelle

elencate in tale art., quest’ultime comportanti, invece, esclusione con effetto immediato.

17. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

17.1. La presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della

Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL

www.arca.regione.lombardia.it, di cui si allega manuale di funzionamento, quale Allegato 1.

17.2. Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire

preventivamente la registrazione a Sintel accedendo al portale www.arca.regione.lombardia.it dell’Agenzia Regionale

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Centrale Acquisti, nell’apposita sezione “REGISTRAZIONE”, accreditandosi specificamente per il Comune di

Rozzano. La registrazione è completamente gratuita e non comporta, in capo al concorrente che la richiede, l’obbligo di

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

17.3. Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione

“INVIO OFFERTA” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo

www.arca.regione.lombardia.it.

17.4. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di

Sintel, che consentono di predisporre:

1. la busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;

2. la busta telematica B contenente l’offerta tecnica;

3. la Busta telematica C contenente l’offerta economica.

17.5. I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta e la documentazione che la compone, con le modalità

previste nel presente Disciplinare di gara e bando, entro le ore 24:00 del giorno 05/11/2017 esclusivamente in formato

elettronico attraverso la piattaforma Sintel, a pena di esclusione dalla gara.

17.6. L’offerta si considera ricevuta nel tempo risultante dal log del Sistema. Il concorrente può presentare una nuova

offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a

tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente

inviata, poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “Sostituita”) e la sostituisce con la nuova.

17.7. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non

imputabile al concorrente.

17.8. Il mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura

comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità del concorrente

l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.

17.9. Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra

documentazione presentata per partecipare alla gara. 17.10. I concorrenti esonerano il Comune di Rozzano e Arca da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto

funzionamento dei servizi di connettività necessari per accedere al Sistema.

17.11. Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono più essere ritirate e

sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di

apertura e verifica della documentazione da parte del Comune di Rozzano.

17.12. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione

Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia

provvisoria).

17.13. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta utile, purché ritenuta valida e congrua

dall’amministrazione.

18. DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA

18.1. La documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente tramite la modalità telematica:

BUSTA TELEMATICA A “Busta A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nell’apposito campo “REQUISITI AMMINISTRATIVI” presente sulla piattaforma Sintel (al primo step del percorso

guidato “INVIA OFFERTA”) il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione

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amministrativa, in un’unica cartella compressa (in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero

equivalenti software di compressione dati) con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e

firmato digitalmente:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla presente procedura, su carta intestata, scansita, avente i contenuti del

modello Allegato 2, sottoscritta digitalmente dal professionista o dal titolare o dal legale rappresentante del

concorrente, o da institore, corredata da documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore generale o speciale ed in tal caso va allegata la

relativa procura in originale oppure in copia munita di autentica notarile. Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i

soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato

espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei

mandanti;

- nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di

esclusione, da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi;

- nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a

norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto

1985, n. 443 di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il consorzio concorrente deve

indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno

dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo

concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza

di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.;

- nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i., il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per

conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per

quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il

consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

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domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ EX ARTT. 46 E

47 DPR N. 445/2000, avente i contenuti del modello Allegato 3 al presente Disciplinare, su carta intestata, scansita e

firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante, o dall’institore o da un procuratore generale o speciale del

concorrente, con la quale il medesimo attesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs n.

50/2016 e s.m.i., requisiti di idoneità professionale, di capacità professionale e capacità tecnica.

In merito si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la dichiarazione deve essere

presentata da tutti i soggetti che ne fanno o ne faranno parte;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009 n. 33, la

dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.10.2.2009, n. 5 la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che

riveste le funzioni di organo comune nonché dalle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune ovvero, se l’organo è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La Stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), debitamente compilato in lingua

italiana, corredato da una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare o legale

rappresentante, o dell’institore o del procuratore generale o speciale del concorrente sottoscrittore, scansito e firmato

digitalmente dal medesimo, in ogni caso devono essere fornite, in autocertificazione, tutte le dichiarazioni inerenti le

cause di esclusione, i requisiti di idoneità professionale e di capacità finanziaria e tecnica di cui all’art. 8 del presente

Disciplinare;

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ EX ARTT.

46 E 47 DPR N. 445/2000, avente i contenuti del modello Allegato 4 al presente Disciplinare, su carta intestata,

scansita e firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante, o da institore o da un procuratore generale o

speciale del concorrente, con la quale il medesimo attesta:

a) il proprio numero di Partita IVA;

b) il proprio codice fiscale;

c) la propria posizione INPS/ n. cassa previdenziale di appartenenza;

d) la propria posizione INAIL;

e) la posizione territoriale assicurativa è (n. PAT);

f) l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

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e) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:

e1) se trattasi di impresa individuale: titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e2) se trattasi di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e3) se trattasi di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e4) se trattasi di altro tipo di società: altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il

socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara;

e5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D. Lgs 50/2016: gli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri

di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché

ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del

soggetto consorziato o del socio, ai numeri da e1) a e4) della presente lettera, che, nel consorzio o nella società

consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci, con

l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da e1) a e4)

della presente lettera, per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della

pubblica amministrazione;

se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti: concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a

seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da e1) a e5) della presente lettera;

se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016: concorrenti consorziati e relative

figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da e1) a e5) della presente lettera;

indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle rispettive

quote di partecipazione;

4) DICHIARAZIONE, avente i contenuti conformi al modello Allegato 5 allegato al presente Disciplinare, su

carta intestata, scansita e firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o

speciale del concorrente, corredata dal documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore, con la

quale il medesimo:

a) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di

gara e nel capitolato speciali d’oneri;

b) indica l’indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni

inerenti la presente procedura di gara, che non avvengano tramite piattaforma e-procurement Sintel;

c) in materia di accesso agli atti, alternativamente:

1) autorizza la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

2) non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a

rilasciare copia della documentazione di gara contenente informazioni relative all’offerta tecnica e/o alle giustificazioni

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che saranno richieste in sede di eventuale verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale.

All’interno della busta telematica B “Busta B - offerta tecnica”, sarà possibile inserire la dichiarazione adeguatamente

motivata e comprovata relativa alle parti dell’offerta tecnica che costituiscono segreto tecnico/commerciale. La Stazione

Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti

interessati;

d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la dichiarazione viene resa e presta conseguentemente consenso al loro trattamento;

5) in caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione anche:

a) dichiarazione scansita con firma digitale con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di

partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed

indica l’impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva scansita con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, (qualora

tale dichiarazione sia resa di un procuratore generale o speciale deve essere prodotta la relativa procura in originale o in

copia munita di autentica notarile), con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza

di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed il

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, tale dichiarazione potrà essere resa da parte del

soggetto ausiliario anche mediante presentazione del D.G.U.E., debitamente compilato nelle seguenti parti: II, sez A e

B, III, IV e VI, corredato da una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale

rappresentante dell’impresa ausiliaria, scansito e firmato digitalmente dal medesimo;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del

concorrente, a fornire gli specifici requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa

che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel

gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi

obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

6) in caso di subappalto il concorrente dovrà allegare alla domanda anche:

a) dichiarazione scansita con firma digitale con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di

partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere al subappalto ed indica l’impresa

subappaltatrice;

b) dichiarazione scansita con firma digitale sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice

(qualora tale dichiarazione sia resa di un procuratore generale o speciale deve essere prodotta la relativa procura in

originale o in copia munita di autentica notarile), con la quale:

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1) attesta il possesso, in capo all’impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice ed il

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di subappalto, Tale dichiarazione potrà essere resa mediante

presentazione del D.G.U.E. debitamente compilato nelle seguenti parti: II, sez A e B, III, IV e VI, corredato da una

fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante del subappaltatore, scansito

e firmato digitalmente dal medesimo;

2) si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell’appalto, ad eseguire le prestazioni oggetto del

contratto di subappalto, specificandole;

3) attesta che l’impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

7) nel caso in cui i concorrenti siano consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, si dovrà

produrre:

a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

b) rendere la dichiarazione, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 2 al presente Disciplinare,

in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non

indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

8) nel caso in cui i concorrenti siano raggruppamenti temporanei già costituiti si dovrà produrre il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con

indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione

dell’offerta;

9) nel caso in cui i concorrenti siano consorzi ordinari o GEIE già costituiti, si dovrà produrre:

a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale

capogruppo;

b) rendere dichiarazione, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 4 al presente Disciplinare, in cui si indicano

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

10) nel caso in cui i concorrenti siano raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora

costituiti si dovrà produrre una dichiarazione, scansita e firmata digitalmente, resa da ciascun operatore economico

attestante:

• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza

o funzioni di capogruppo;

• rendere dichiarazione, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 4 al presente Disciplinare, in cui si

indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;

• rendere dichiarazione di impegno, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 4 al presente Disciplinare, ad

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o

GEIE, conforme a quella contenuta nell’Allegato 4 al presente Disciplinare;

11) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi

dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 si dovrà produrre:

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a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in

rappresentanza della rete;

b) rendere dichiarazione, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 4 al presente Disciplinare, sottoscritta dal

legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre, in quanto relativamente a

queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

c) dichiarazione, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 4 al presente Disciplinare, sottoscritta dal legale

rappresentante dell’organo comune, che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori

economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 si dovrà produrre:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell’art. 25 del CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, si dovrà produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, scansite e sottoscritte digitalmente, rese da

ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni

di capogruppo, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 2 al presente Disciplinare;

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti

temporanei, conforme a quella contenuta nel modello Allegato 4 al presente Disciplinare;

• le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete,

conforme a quella contenuta nel modello Allegato 4 al presente Disciplinare;

12) GARANZIA PROVVISORIA, l’operatore economico dovrà allegare:

documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, consistente in:

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A) ricevuta di versamento effettuato con bonifico bancario o postale in favore del Comune di Rozzano, Servizio

Tesoreria, scansita e sottoscritta digitalmente dal professionista o dal titolare, o dal rappresentante legale o institore, o

procuratore generale o speciale del concorrente;

oppure:

B) copia dei titoli del debito pubblico, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000,

sottoscritta con firma digitale del professionista o del titolare, o del rappresentante legale, o dell’institore o del

procuratore generale o speciale del concorrente;

oppure:

C) polizza fideiussoria secondo le indicazioni contenute all’art. 15 del presente Disciplinare;

dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia in caso di richiesta della Stazione appaltante, qualora

decorra il termine di 180 giorni senza che sia intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto, rilasciata in formato elettronico,

sottoscritta digitalmente dal garante, ovvero in formato cartaceo sottoscritta in originale dal garante, nonché scansita;

dichiarazione di impegno del garante, che ha rilasciato la garanzia provvisoria, oppure di un altro garante a rilasciare la

garanzia definitiva in caso di aggiudicazione in favore del soggetto garantito, rilasciata in formato elettronico,

sottoscritta digitalmente dal garante, ovvero in formato cartaceo e sottoscritta in originale dal garante, nonché scansita.

Tale adempimento non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

in caso di riduzione della garanzia: scansione della certificazione di qualità, corredata da dichiarazione sostitutiva di

conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000, in un unico file;

nel caso che la garanzia provvisoria sia stata prestata da intermediari finanziari:

a) scansione della copia conforme dell’autorizzazione ministeriale;

oppure

b) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della predetta autorizzazione con indicazione dei relativi dati e la

dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile secondo quanto previsto all’art. 15, comma 2 del presente

Disciplinare, rilasciata in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal garante oppure rilasciata in formato

cartaceo, sottoscritta in originale e scansita;

D) copia dell’assegno circolare corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000,

sottoscritta con firma digitale del professionista o del titolare, o del rappresentante legale, o dell’institore o del

procuratore generale o speciale del concorrente;

E) attestazione di ricezione dell’importo in contanti.

B) BUSTA TELEMATICA “Busta B – OFFERTA TECNICA”

Al secondo step del percorso guidato “INVIA OFFERTA”, il concorrente, nell’apposito campo “Offerta tecnica”

presente sulla piattaforma Sintel deve produrre, a pena di esclusione, un’unica cartella compressa, denominata “Busta

B – OFFERTA TECNICA”, contenente:

A) una relazione che dovrà sviluppare una proposta tecnico-organizzativa con riferimento a tutti i criteri e di

valutazione previsti dal presente disciplinare di gara all’art. 20.

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente disciplinare, pena l’esclusione

dalla procedura di gara.

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Per formulare l’offerta tecnica il concorrente dovrà redigere una relazione esplicativa, in lingua italiana, preferibilmente

utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione 12, composta al massimo da n. 20 facciate formato A4, oltre

indice e allegati. La relazione dovrà dedicare almeno un paragrafo ad ognuno dei criteri riportati all’art. 20 del presente

Disciplinare e dovrà seguire lo stesso ordine dei criteri di cui all’articolo citato. L’offerta tecnica deve essere firmata

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando in tal caso copia conforme

della relativa procura e fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante e del procuratore.

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non

ancora costituiti, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 45 lettera d) ed e) e 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta

tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;

B) eventuale motivata e comprovata dichiarazione, con la quale il concorrente indica quali sono le informazioni

contenute nell’offerta tecnica, che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 d. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..

C) BUSTA TELEMATICA C “OFFERTA ECONOMICA”

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà

formulare la propria offerta economica avvalendosi, qualora si preferisca, del modello Allegato B - offerta economica,

allegato al presente Disciplinare, in tal caso l’offerta economica dovrà essere redatta su carta resa legale ed intestata,

datata, scansita e sottoscritta digitalmente dal professionista o dal titolare o dal legale rappresentante, o dal procuratore

generale o speciale del concorrente, corredata da documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore,

secondo le medesime modalità previste per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, contenente in

particolare i seguenti elementi:

a) il prezzo complessivo offerto, spese incluse, (inferiore all’importo complessivo di euro 139,345,00= di cui al presente

Disciplinare, espresso in cifre ed in lettere, IVA esclusa;

b) ribasso percentuale unico offerto per l’appalto, espresso in cifre ed in lettere, spese incluse, sull’importo posto a base

di gara, IVA esclusa. Non è ammessa l’offerta pari a zero o uguale alla base d’asta.

L’operatore economico non è chiamato ad indicare i costi della manodopera, né tanto meno gli oneri aziendali

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di appalto

di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 così come

modificato dal correttivo appalti (D. Lgs. n. 56/2017).

Inoltre l’operatore economico, nell’offerta economica, dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, avendo

tenuto conto, nella sua formulazione di aver preso atto:

1) di tutte le condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o

influire sia sulla prestazione di servizi sia sulla determinazione della propria offerta.

In questa busta telematica deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello

più favorevole per l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 72 del Regio Decreto 827/1924.

Il prezzo offerto sarà arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola.

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18.2. Al penultimo step del percorso guidato “INVIA OFFERTA” la piattaforma Sintel genera automaticamente il

“DOCUMENTO D’OFFERTA”, file in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti

negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con

firma digitale (con le medesime modalità previste per la firma dell’istanza di partecipazione). È quindi necessario, a

pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “DOCUMENTO

D’OFFERTA” debitamente firmato.

18.3. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “DOCUMENTO D’OFFERTA” e alle specifiche tecniche /

procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata del percorso “INVIA OFFERTA” in Sintel, nonché nel

documento Allegato 1 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”

18.4. All’ultimo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le

informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare

l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “INVIA OFFERTA”.

18.5. A seguito dell’invio dell’offerta, il sistema invierà una e-mail di notifica all’indirizzo PEC inserito in fase di

registrazione.

19. ITERI DI AGGIUDICAZIONE:

19.1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti

dell’art. 95, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

19.2. La presente gara d’appalto verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al soggetto giuridico che avrà conseguito il

punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e di quello attribuito

all’offerta economica, in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 19l punteggio massimo attribuibile al concorrente è pertanto pari a 100.

19.4. Di seguito si indicano i criteri di valutazione:

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione giudicatrice nominata dal Comune dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di tipo qualitativo e

discrezionale dei quali è composta e di seguito elencati:

A. descrizione della metodologia e delle soluzioni per garantire un adeguato grado di flessibilità organizzativa ed

omogeneità dei risultati, anche in funzione delle variegate situazioni determinate da disomogeneità delle reti

esistenti e delle concessioni in essere e di eventuali variazioni del contesto normativo e di eventi imprevisti, in relazione

a tutti i documenti da produrre, dando conto in particolare dell’approccio metodologico utilizzato ai fini del

coordinamento delle professionalità impiegate. max punti 30;

B. descrizione della metodologia di lavoro per la fase di subentro del nuovo gestore, il tipo di assistenza che sarà

fornita nella fase di subentro del servizio da parte del nuovo gestore con particolare riferimento alle modalità di gestione

della fase di aggiornamento dell’indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti. max punti 15;

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C. illustrazione delle principali problematiche che, secondo il concorrente, potrebbero insorgere durante

l’esecuzione dell’appalto e le modalità con le quali si intenderebbe gestirle e risolverle, sulla base della propria

esperienza e professionalità. max punti 10;

D. modalità di acquisizione, archiviazione, organizzazione e trattamento dei dati e delle informazioni,

considerando gli strumenti utilizzabili. max punti 5;

E. descrizione dei modi e dei tempi con cui si gestiranno le relazioni, in termini di informazioni e comunicazioni,

con i Comuni interessati, la Stazione Appaltante e i gestori interessati. max punti 5;

F. esperienze specifiche del concorrente - Descrizione delle esperienze svolte in favore di Enti locali simili a

quelle oggetto dell’incarico max 5 punti;

B) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

All’offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti determinato applicando la seguente formula

aritmetica:

Pu = 30 x Rn / Rmax

laddove:

Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame;

Rn = è il valore del ribasso dell’offerta economica in esame;

Rmax = è il valore del massimo ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara.

19.5. In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso

di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

20. VALIDITÀ E DURATA DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere segrete, saranno, inoltre, ferme e vincolanti per i concorrenti per almeno 180 giorni naturali

e consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, salvo proroghe

richieste dalla stazione appaltante e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione

definitivamente efficace.

21. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

21.1. Il giorno 10/11/2017 alle ore 09:00 in seduta pubblica presso una sala del Palazzo Comunale di Rozzano – sito

in Piazza G. Foglia n. 1 – 20089 Rozzano (MI) – si procederà in modalità telematica all’apertura delle Buste A.

La Commissione di Gara, nominata successivamente ai termini di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procederà all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa di cui alla busta

telematica A “Busta A - Documentazione Amministrativa” ai soli fini della correttezza formale della sua presentazione.

Qualora il numero di buste A e le verifiche sulla documentazione amministrativa presentata dalle ditte ammesse

permettano di proseguire nelle operazioni della commissione, quest’ultima, in seduta pubblica e nella stessa giornata,

procederà all’ apertura della busta telematica B “Busta B - Offerta tecnica”.

In caso contrario, verrà data comunicazione della data e dell’ora di apertura delle Buste B seguendo l’iter di

comunicazione già descritto nel presente atto.

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21.2. In sedute riservate, la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche contenute nel plico di invio

dell’Offerta Tecnica, con attribuzione dei punteggi, secondo le indicazioni riportate nel presente Disciplinare di gara e

nel Bando di gara.

21.3. Ultimati i lavori in seduta riservata della Commissione di Gara, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno

comunicati, tramite la piattaforma telematica Sintel, ai concorrenti ammessi ed eventualmente con posta elettronica

certificata, si procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, all’apertura dell’offerta economica, si

calcoleranno, utilizzando mere formule matematiche, i relativi punteggi e si redigerà, nell’ambito di un verbale finale, la

graduatoria, sommando i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche a quelli determinati

dall’applicazione delle richiamate formule matematiche alle offerte economiche.

21.4. Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta,

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico determinando

la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta migliore.

21.5. Accertata l’esistenza di eventuali offerte valutate come anomale ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il

Presidente di gara sospenderà la seduta e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del

Procedimento per il sub-procedimento di esame delle spiegazioni da presentare da parte dei concorrenti ai sensi dell’art.

97 del citato decreto.

21.6. Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia riguarderà la prima migliore offerta e si procede nella stessa maniera

progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata

anomala, in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione.

21.7. La Stazione appaltante, nel richiedere per iscritto le necessarie spiegazioni, può indicare le componenti

dell’offerta ritenute anormalmente basse, nonché invitare il concorrente a dare tutte le spiegazioni che ritenga utili,

avendo riguardo:

• l'economia dei servizi prestati;

• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare

i servizi;

• l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

21.8. Le spiegazioni:

- possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente, fatti salvi i

divieti ed i limiti imposti nel presente disciplinare;

- non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate

dalla legge;

- non sono ammesse quelle in contrasto con gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

- non sono ammesse quelle in contrasto con gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice. 21.9. Le spiegazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente,

anche in forma di analisi dei prezzi unitari.

21.10. All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo pec, per la

presentazione delle spiegazioni.

21.11. La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede

di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota

la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle

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operazioni di gara, all’esito positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del

concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

21.12. Nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga dichiarata non congrua, la Stazione

appaltante procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua.

Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria,

individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

21.13. La data della seduta pubblica di rinvio verrà comunicata mediante specifico avviso sul sito

www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement ed eventualmente tramite posta

elettronica certificata.

21.14. In ottemperanza all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne

derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni

attestanti il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previsioni di bando.

21.15. Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta, si procederà

all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, se trattasi

dell’aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

21.16. L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a

mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all’art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun

rimborso, indennizzo o pretesa.

22. SEDUTE DI GARA

22.1. L'amministrazione, ricorrendone i presupposti, si riserva la facoltà di non far luogo alla gara o di prorogare la data

della prima seduta pubblica, dando adeguata motivazione e, comunque, comunicando tale decisione ai concorrenti

tramite piattaforma Sintel ed eventualmente mediante posta elettronica certificata, senza che gli stessi possano avanzare

pretese a qualsiasi titolo.

22.2. Il Presidente di gara si riserva la facoltà di sospendere o interrompere le sedute pubbliche, in presenza di adeguati

motivi. In tale caso, darà conto ai concorrenti dell'adozione di idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa

delle operazioni. Le medesime misure di custodia saranno, altresì, adottate e verbalizzate alla fine di ogni seduta.

22.3. Alle sedute pubbliche di gara potranno intervenire i professionisti o i titolari, i legali rappresentanti dei concorrenti

o i soggetti che esibiranno alla Commissione di Gara procura idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome

e per conto dei concorrenti medesimi. Potranno, altresì, intervenire alle suddette sedute altri soggetti delle ditte

partecipanti, anche solo muniti di semplice delega, ai quali sarà permesso solo di assistere alle operazioni, senza

peraltro poter formulare e tanto meno far verbalizzare alcuna osservazione.

22.4. Tutte le operazioni sono verbalizzate; sono verbalizzate, altresì, le motivazioni relative alle esclusioni.

23. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione:

a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa

vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

c) offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando/disciplinare di gara;

d) la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal bando e disciplinare di gara;

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e) inserimento dell’offerta economica in altre buste, contravvenendo così all'obbligo di segretezza dell'offerta

economica fino al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica;

f) cauzione provvisoria e/o impegno di cui all’art. 93 comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 costituiti successivamente alla

data di presentazione dell’offerta;

g) ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale,

qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di

imprese aderenti al contratto di rete;

h) la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi, di cui all’art. 45

comma 2 lett. b) e c), partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In

caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;

i) la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;

j) in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs.

50/2016;

k) l’offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta;

l) l’offerta economica non sottoscritta, plurima, subordinata a condizioni, con riserva o contemplanti opzioni, nonché

quella tardiva, alternativa o espressa in aumento rispetto all’importo a base di gara;

m) l’offerta economica formulata con riferimento ad altro affidamento;

n) l’offerta economica aggiuntiva a quella presentata;

o) sono esclusi i concorrenti che, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non provvedono ad integrare o fornire

chiarimenti in ordine alla documentazione presentata;

p) l’offerta tecnica in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine

pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare sono escluse le offerte la cui offerta

tecnica contenga elementi che:

siano in contrasto con le normative tecniche applicabili all’intervento oggetto della gara o a disposizioni

legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

siano in contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto o ne eccedano i limiti inderogabili;

rendano palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica;

q) la presentazione da parte di un concorrente di più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

r) sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara

o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

l’esistenza della sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

s) esistenza per il concorrente e/o per l’eventuale impresa ausiliaria, nell’ultimo anno decorrente dalla data di

pubblicazione del bando, di specifici rapporti economici o professionali, pendenti a qualsiasi titolo, con gli attuali

soggetti gestori del servizio di distribuzione del gas naturale presenti nell’Atem Milano 3.

24. AGGIUDICAZIONE

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24.1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto qualora,

a proprio insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente o idonea in

relazione all'oggetto del contratto, ovvero, per altre motivazioni, a soddisfare l’interesse dell’Ente appaltante, a proprio

insindacabile giudizio e senza che il concorrente possa avanzare pretesa alcuna.

24.2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione della presente gara

d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.

24.3. La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all’art. 97 D. Lgs. cit..

24.4. La stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,

appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.).

24.5. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180

giorni dalla data di svolgimento della gara, nonché per l’eventuale differimento chiesto dalla Stazione Appaltante,

mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i

conseguenti atti.

24.6. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e l’aggiudicatario non avrà

nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

24.7. L’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e, in ogni caso, non

equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32, comma 7 D. Lgs. 50/16 e s.m.i.).

25. SOCCORSO ISTRUTTORIO

25.1. La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di

ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione n.1/2015 dell’Anac)

degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta, con esclusione di quelle afferenti

all’offerta tecnica ed economica.

25.1.bis. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

25.2. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità

essenziale, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto ed i

soggetti che le devono rendere.

25.3. Nella seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all’ammissione dei concorrenti, che, avvalendosi del

soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni

risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, si provvederà

all’esclusione del concorrente dalla gara.

25.4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

26. IMPOSTA DI BOLLO

26.1. Ai sensi dell’art. 2 Tariffa Allegato A al D.P.R. n. 642/1972 le offerte, in quanto dichiarazioni unilaterali, sono

soggette al versamento dell’imposta di registro.

26.2. L’assolvimento dell’imposta di bollo deve avvenire con modalità telematiche, indicando nella documentazione di

gara (in caso di utilizzo del modello Allegato B- offerta economica) una dicitura che ne riporti gli estremi identificativi.

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Nel caso in cui ciò non sia possibile, è consentito apporre la marca da bollo cartacea ed il documento, sul quale la stessa

è apposta, dovrà essere scansito, nonché firmato digitalmente.

26.3. I documenti non in regola con l'imposta di bollo verranno regolarizzati secondo i termini di legge. In caso di

esonero o di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere indicata la specifica norma che autorizza

il predetto trattamento fiscale.

27. GARANZIA DEFINITIVA

27.1 Ai sensi dell’art. 103 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, deve costituire

una garanzia denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione in vista della stipula

del contratto.

27.2. Le modalità di costituzione ed il contenuto della stessa sono disciplinate dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a

cui si rinvia.

27.3. La mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

27.4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio.

28. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

L’aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCT a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile

verso terzi per fatti propri e/o dei propri dipendenti derivanti dall’esecuzione del contratto a coperture di eventuali danni

causati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto e con durata

corrispondente alla durata del contratto stesso, avente massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

29. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

29.1. La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e

più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

29.2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la

quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 84, commi 2 e 3, del D.

Lgs. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario.

29.3. L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente

all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

a) i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenuti successivamente alla

stipulazione del presente contratto;

b) ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi.

29.4. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto

contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti

per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al

risarcimento di tutti i danni subiti.

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30. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

30.1. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima.

30.2. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto che

l’Amministrazione provvederà a dare all’impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha

valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del

contratto.

30.3. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’aggiudicazione

dell’appalto e la successiva stipulazione del contratto sono, comunque, subordinate al positivo esito dei controlli

effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara e nel rispetto delle prescrizioni di all’art. 30 del presente

disciplinare. 30.4. In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto,

l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di legge. Il

rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza

automatica dello stesso dall’aggiudicazione.

30.5. Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa

imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di

preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli

eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria ed a stipulare il contratto di appalto con

l’operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

31. ONERI E SPESE

31.1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri, costi o

spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, comprese le spese di stipula del

contratto (spese di bollo contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa), nessuna esclusa, sono a totale

ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.

32. PREZZI CONTRATTUALI

32.1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati

dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo.

32.2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo espressamente

esclusa la revisione dei prezzi.

32.3. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi

contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra

sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.

32.4. L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare

richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1.664, primo comma, del codice civile.

33. CONTRATTO

33.1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia

dell'aggiudicazione e decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di

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aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal comma 8 del

medesimo art. 32.

33.2. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà accettare per iscritto le clausole, contenute nel presente

Disciplinare di gara e nel Capitolato, riconducibili alle tipologie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

33.3. Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il

predetto termine è fissato in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

33.4. Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, il contratto di appalto dovrà essere stipulato in

modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il legale rappresentante dell’aggiudicatario, o comunque il soggetto

avente i necessari poteri per la sottoscrizione del contratto, dovrà essere abilitato alla firma digitale. 34.5. Ai sensi

dell’articolo 76, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione dell’appalto e la data di stipula del

relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato in

sede di offerta.

33.5. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del

contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, la stazione

appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria ed aggiudicherà l’appalto al concorrente che

segue in graduatoria.

34. VICENDE SOGGETTIVE DELL’OFFERENTE E DELL’AGGIUDICATARIO

34.1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda ovvero

procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario ovvero il soggetto risultante

dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla

stipulazione, previo accertamento sia della sussistenza di tutti i requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale,

che l’assenza delle cause di cui al D. Lgs n. 159/2011, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione,

della scissione e della trasformazione.

34.2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale

o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto

ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia

del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta

escluso l'originario aggiudicatario.

34.3. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all’articolo 110, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

35. PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione

e per i fini dello stesso;

- il trattamento dei dati conferiti dai concorrenti ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli stessi

rispetto all’affidamento della concessione di che trattasi;

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa;

- un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;

Page 38: DISCIPLINARE DI GARA OGGETTO: PROCEDURA ......2573 del 22/09/2017, bandisce gara a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli

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- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

a. al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice responsabile in tutto o in parte del procedimento e

comunque coinvolto per ragioni di servizio;

b. ad eventuali soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice comunque coinvolti nel procedimento;

c. alla commissione giudicatrice;

d. ai concorrenti in gara;

e.ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;

f. ad altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

- soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Procedimento – dr.

Massimo a. Pizzarelli;

- titolare del trattamento è il dirigente del Comune di Rozzano – dr. Massimo A. Pizzarelli;

- per i diritti esercitabili vale quanto riportato nell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

36. DISPOSIZIONI FINALI

36.1. Per quanto non riportato nel presente Disciplinare, si fa esplicito rinvio agli altri documenti di gara di cui all’art.

13 del richiamato Disciplinare, nonché alla normativa contenuta nel Codice Appalti, così come modificato dal D. Lgs n.

56/2017.

36.2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle

risarcitorie, relative al presente Disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di

inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.

36.3. I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall'art. 204, c. 1, lett. b) del Codice. L'organismo

responsabile delle procedure di ricorso è: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Rozzano (MI), lì 29/09/2017

Il responsabile unico del procedimento

Il dirigente

Dr. Massimo Pizzarelli

______________________________ Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.