Diritto Penale

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CAP 1) CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Tutti sembrano essere coralmente d'accordo che ogni forma di devianza in ambito economico debba essere combattuta energicamente: e ciò perchè le conseguenze della criminalità economica, che peraltro tendenzialmente non sono destinate a essere risarcite o rimborsate, spesso sono identificabili sotto forma di danni esorbitanti, provocati da pochi, ma dei quali alla fine molti subiscono le ripercussioni. E' ciò che si è verificato nel nostro paese con i recenti scandali Cirio e Parmalat, in virtù dei quali industriali senza scrupoli, facendo ricorso al risparmio pubblico per colmare enormi buchi generati da una gestione corrotta, hanno condotto le aziende ad un totale stato di insolvenza, che ha travolto anche gli interessi dei risparmiatori. Il legislatore dal canto suo è intervenuto con un “nocumento al risparmio”: tipico esempio di norma spettacolo, finalizzata soltanto a costituire un messaggio rassicurante verso le masse di risparmiatori, ma del tutto inefficace quanto a finalità effettive di tutela. In tal contesto va visto la popolarità del diritto penale: per mezzo della pena si mira ad ottenere il risanamento etico della vita economica. Il diritto penale dell'economia nel nostro ordinamento è sempre stato ricondotto all'ambito del diritto penale commerciale, nel quale venivano trattati i due pilastri storici del diritto penale societario e del diritto penale fallimentare. E' soltanto a partire dagli anni '70 del secolo scorso che si inizia a parlare del diritto penale dell'economia svincolato dagli altri due. DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA: é una branca della parte speciale di diritto penale, che ricomprende gli illeciti che hanno ad oggetto condotte di aggressione a beni economici, ritenuti dall'ordinamento meritevoli di una tutela energica, quale è quella che può essere assicurata dalla sanzione penale. Rientrano pertanto nell'ambito del diritto penale dell'economia i reati tributari, i reati societari, e tutti quei reati che attengono a fatti ed interessi economici. Un delitto può qualificarsi economico quando, a causa dei suoi effetti, sia in grado di turbare o porre in pericolo la vita economica e l'ordine che la stessa esprime e pregiudicare così eventualmente, anche interessi individuali. Non più quindi reati commessi necessariamente in occasione dell'esercizio di un impresa, ma reati che possono essere commessi

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CAP 1) CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVETutti sembrano essere coralmente d'accordo che ogni forma di devianza in ambito economico debba essere combattuta energicamente: e ci perch le conseguenze della criminalit economica, che peraltro tendenzialmente non sono destinate a essere risarcite o rimborsate, spesso sono identificabili sotto forma di danni esorbitanti, provocati da pochi, ma dei quali alla fine molti subiscono le ripercussioni.E' ci che si verificato nel nostro paese con i recenti scandali Cirio e Parmalat, in virt dei quali industriali senza scrupoli, facendo ricorso al risparmio pubblico per colmare enormi buchi generati da una gestione corrotta, hanno condotto le aziende ad un totale stato di insolvenza, che ha travolto anche gli interessi dei risparmiatori.Il legislatore dal canto suo intervenuto con un nocumento al risparmio: tipico esempio di norma spettacolo, finalizzata soltanto a costituire un messaggio rassicurante verso le masse di risparmiatori, ma del tutto inefficace quanto a finalit effettive di tutela.In tal contesto va visto la popolarit del diritto penale: per mezzo della pena si mira ad ottenere il risanamento etico della vita economica.Il diritto penale dell'economia nel nostro ordinamento sempre stato ricondotto all'ambito del diritto penale commerciale, nel quale venivano trattati i due pilastri storici del diritto penale societario e del diritto penale fallimentare.E' soltanto a partire dagli anni '70 del secolo scorso che si inizia a parlare del diritto penale dell'economia svincolato dagli altri due.DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA: una branca della parte speciale di diritto penale, che ricomprende gli illeciti che hanno ad oggetto condotte di aggressione a beni economici, ritenuti dall'ordinamento meritevoli di una tutela energica, quale quella che pu essere assicurata dalla sanzione penale.Rientrano pertanto nell'ambito del diritto penale dell'economia i reati tributari, i reati societari, e tutti quei reati che attengono a fatti ed interessi economici.Un delitto pu qualificarsi economico quando, a causa dei suoi effetti, sia in grado di turbare o porre in pericolo la vita economica e l'ordine che la stessa esprime e pregiudicare cos eventualmente, anche interessi individuali.Non pi quindi reati commessi necessariamente in occasione dell'esercizio di un impresa, ma reati che possono essere commessi anche da soggetti estranei al mondo dell'impresa, le cui azioni possono per apportare nocumento all'ordine economico.Possono essere ricondotti nell'alveo del diritto penale dell'economia:il diritto penale societario;il diritto penale fallimentare;il diritto penale tributario;il diritto penale bancario;il diritto penale del mercato finanziario;il diritto penale del lavoro;il diritto penale urbanistico...Il diritto penale dell'economia oltre ad essere disciplinato da alcuni testi unici, tra quelle materie pi esposte all'influenza della legislazione di matrice europea e in genere sovranazionale.Anche per tale ragione, il diritto penale dell'economia non configura un vero e proprio sottosistema del diritto penale.CAP 2) I SOGGETTI RESPONSABILINon sempre possibile individuare con facilit il soggetto al quale ascrivere la condotta illecita.I reati afferenti al diritto penale dell'economia sono reati propri, cio reati che possono essere commessi solo da coloro che rivestono una determinata qualifica.In una realt complessa quale l'impresa sufficiente, per l'individuazione del soggetto agente, fare riferimento alla qualifica legale rivestita formalmente dal soggetto, per poi ricavare dalla disciplina extrapenale di riferimento doveri ed obblighi violati.L'individuazione del soggetto attivo pu avvenire anche per in maniera diversa, facendo riferimento alle concrete funzioni svolte da un singolo soggetto.E' necessario dunque far uso di entrambe le prospettive illustrate.I SOGGETTI DI FATTOAnche in assenza di nomina si ritiene che un soggetto debba rispondere di un reatoproprio se si in concreto realizzato l'esercizio effettivo delle funzioni.Le figure dei soggetti di fatto sono di creazione giurisprudenziale, nate per evitareche la mancanza di una nomina formale potesse costituire una comoda via di fugadalla responsabilit penale per la lesione di beni giuridici effettuata nell'eserciziodell'impresa.Punto debole delle qualifiche di fatto che le stesse sono di creazionegiurisprudenziale e pertanto elevato il rischio, messo in luce dalla dottrina, di undeficit di tassativit che la prassi determina nelle figure di reato, quanto allaindividuazione del soggetto attivo.IL CONCORSO DELL'EXTRANEUS NEL REATO PROPRIOIn virt dei principi generali dell'art.110 c.p.(concorso di persone), deve ritenersi che anche un soggetto non qualificato possa concorrere in un reato proprio, sempre che l'extraneus possieda la consapevolezza della qualifica soggettiva dell'intraneus, posto che la stessa rientra nell'oggetto del dolo ed abbia contribuito causalmente alla realizzazione del fatto.Mentre non vi sono ostacoli a considerare un reato commesso in regime di concorso materiale, problemi vi sono nel caso di concorso morale, cio quando l'extraneus si limiti a semplici suggerimenti o ad indicazioni di natura teorica.Come nel caso Fiat, nel quale il direttore centrale preposto al settore finanza che ha posto al servizio dell'amministratore le sue notevoli capacit tecniche al fine di realizzare artifici contabili. Esso stato punito quale concorrente extraneus nel reato di false comunicazioni sociali realizzato dall'amministratore.Ci vale anche per i professionisti, purch la condotta abbia offerto un contributo causale determinante al fatto delittuoso.Per quanto riguarda dunque il nesso causale, occorrer accertare se l'opera svolta dall'extraneus ha effettivamente influito o no sulla condotta dell'intraneus, influenzando il comportamento di quest'ultimo. Inoltre come elemento psicologico sar richiesto all'extraneus la consapevolezza di partecipare ad un reato.LA RESPONSABILITA' PENALE NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PLURIPERSONALIConsiglio di amministrazione o consiglio di gestione.In tali situazioni spesso si perde di vista che la formazione delle decisioni sovente frutto di attivit istruttorie, di pareri e di consultazioni che si sommano tra loro e sui quali i componenti dell'organo collegiale nutrono un'aspettativa di conformit alle regole.La situazione diviene complessa quando taluno degli appartenenti all'organo collegiale non abbia partecipato alla discussione che ha preceduto la deliberazione, oppure nel caso in cui un soggetto non si sia reso conto di prender parte ad una delibera che configurava un'ipotesi di reato.Anche in relazione agli organi gestori delle societ costituiti in collegio necessario riferirsi ai normali criteri d'imputazione del diritto penale(nesso causale, elemento soggettivo), allorch si discute della responsabilit di pi persone.Di norma la contestazione mossa agli amministratori che non hanno avuto un ruolo di primo piano nell'assunzione della delibera configurata come un concorso per omissione, ai sensi della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 c.p.LA RESPONSABILITA IN CONCORSO DEI COMPONENTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVIPer quanto riguarda gli amministratori occorre anzitutto riferirsi all'art. 2380-bis c.c.Che indica genericamente il contenuto dell'incarico gravante sugli stessi: gli amministratori devono compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale .L'art. 2392 c.c. pone a carico degli amministratori obblighi particolarmente stringenti, nel senso che non sufficiente la diligenza dell'uomo medio, occorrendo invece la diligenza del buon amministratore, commisurata in concreto sulla base della natura dell'incarico e delle specifiche competenze del singolo amministratore.Tale articolo costituisce la norma di riferimento per la configurazione della responsabilit civile nei confronti degli amministratori per i danni che il comportamento degli stessi ha cagionato alla societ; sarebbe pertanto improprio, nelcaso di commissione di un reato, far scaturire da tale norma una responsabilit penalegeneralizzata di natura omissiva per tutti i componenti dell'organo gestorio.Per configurare correttamente la responsabilit penale dei componenti l'organocollegiale di gestione invece indispensabile accertare scrupolosamente l'aspettosoggettivo: precisamente l'individuazione del dolo di concorso.Se l'amministratore, proprio perch non adempie con la dovuta professionalit i suoidoveri d'ufficio, non in grado di rendersi conto di fatti costituenti reato commessi daaltri, sar impossibile configurare a suo carico una responsabilit penale per concorsoomissivo in un reato doloso, ferma restando l'eventuale responsabilit civile neiconfronti della societ, peraltro, di fronte alla mera colpa, la responsabilit civile perdanni appare strumento sufficiente: idoneo a coprire una pi varia casistica e conminori problemi probatori , pi flessibile anche nella gestione processuale, e di per sidoneo a motivare gli organi societari all'osservanza dei loro doveri.AMMINISTRATORE SENZA DELEGA: la prassi giurisprudenziale tende adaggirare il problema attraverso lo strumento del dolo eventuale: in altri terminil'atteggiamento degli amministratori privi di delega viene qualificato di inerziacolpevole e, sul presupposto, che gli stessi avrebbero dovuto percepire eventi osegnali preoccupanti, la circostanza di non aver agito per impedire l'evento costituiscequell'accettazione del rischio che caratterizza il dolo eventuale.LA RESPONSABILITA' IN CONCORSO DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLOPer quanto riguarda invece i sindaci e i componenti gli organi di controllo, le normedi riferimento sono l'art.2403c.c., disposizione centrale che individua i doveri delcollegio sindacale e l'art. 2407 c.c., che specifica la responsabilit dei sindaci,commisurandola alla professionalit e alla diligenza richieste dalla naturadell'incarico; per le societ quotate la norma di riferimento l'art. 149 del d.lgs.58/1998.LA DELEGA DI FUNZIONIOccorre anzitutto precisare se la delega sia idonea a trasferire totalmente la responsabilit penale dal delegante al delegato, oppure soltanto parzialmente e in secondo luogo, occorre stabilire i requisiti di validit della delega.1) quanto alla capacit della delega di trasferire le responsabilit penali di un singolo soggetto deve evidenziarsi come in materia siano presenti diversi ordinamenti:- coloro che sostengono la non trasferibilit di una posizione di garanzia mediante un atto tra privati, pena la lesione del principio di tassativit del precetto penale e che pertanto risolvono l'efficacia della delega facendo riferimento alla carenza dell'elemento psicologico del delegante, si pongono coloro che attribuiscono alla delega di funzioni la capacit di configurare un nuovo soggetto penalmente responsabile.- in una posizione che invece maggiormente rispettosa dell'inderogabilit delprecetto penale si pone quell'orientamento che attribuisce alla delega la sola capacitdi mutare il contenuto dei predetti obblighi, trasformandoli in obblighi di controllosull'operato del soggetto delegato. In tale maniera permane in capo ai verticidell'impresa un generale obbligo di vigilanza, che si esplica in un attivit di controllosull'osservanza degli obblighi e delle procedure che sono stati oggetto di delega.2) La delega di funzioni nell'impresa realizza un atto di organizzazione e pertantonon pu divenire mero strumento di sgravio per il garante originario, marappresenta un mezzo per apprestare una tutela pi efficace nei confronti deibeni dei terzi, in ordine ai quali l'imprenditore non in grado di provvedere.Di conseguenza la delega dovr anzitutto essere conferita a persone dotate diadeguata e specifica preparazione tecnica in relazione ai singoli compiti che dovrannosvolgere. Inoltre la delega dovr essere scritta e precisa.La responsabilit delle persone giuridicheIn Germania si stima che l'80% di tutti i casi di criminalit economica grave sianostati commessi sotto il manto di un impresa.Contro tali tipi di aggressione criminale il diritto penale tradizionale, modellato sullepersone fisiche, non pu essere efficace.Oggi la decisione all'interno di un impresa non coincide con le decisioni di singolisoggetti, ma si esprime attraverso un processo decisionale posto in essere attraversola concorrenza di una pluralit di soggetti.Senza contare che proprio il principio di personalit della responsabilit penale e ilprincipio di colpevolezza vengono posti continuamente in forte tensione allorch siprocede alla punizione della sola persona fisica per fatti che invece sono riconducibilialla politica d'impresa.Tradizionalmente il nostro ordinamento giuridico, ispirato ai canoni della civil law, si sempre mostrato refrattario ad una responsabilit penale nei confronti delle personegiuridiche: SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST!La personalit della responsabilit sancita all'art. 27 della Cost. Si radica, primaancora che sulla colpevolezza, su un insieme di fattori fisio psichici che lacolpevolezza stessa presuppone, identificabili solo in capo a persone fisiche.Un ulteriore profilo di disagio nella configurazione di una responsabilit penale dellepersone giuridiche quello delle sanzioni: il nostro ordinamento non prevedeva, al difuori della pena pecuniaria o di talune pene accessorie, altri tipi di sanzionicompatibili con la struttura degli enti.Un passo avanti si fatto grazie alla funzione svolta dal diritto comunitario: dal 1995l'Italia ha sottoscritto una serie di trattati internazionali, sia a livello europeo cheextraeuropeo, che prendevano atto della situazione riguardante il dilagare dellacriminalit soprattutto in materia economico finanziaria e che ponevano, tra i rimediper arginare tali forme di criminalit, anche quello di introdurre una responsabilitper le persone giuridiche.Tali accordi sono stati ratificati con la l. 300/2000.L'art. 11 della l. 300/2000 ha previsto una delega al Governo per introdurre edisciplinare una forma di responsabilit amministrativa per le persone giuridiche.In virt di tale articolo il Governo ha emanato il d.lgs 231/2001, contenente ladisciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ edelle associazioni anche prive di personalit giuridica.Ma tale delega totalmente generica e indefinita, soprattutto per quanto riguarda laparte processuale e pertanto contraria con i principi di cui all'art. 25 della Cost., e inparticolare con il principio della riserva di legge.1. LGS 231/2001Tale provvedimento legislativo segna la nascita, per il nostro ordinamento, di unaforma di responsabilit punitiva diretta per gli enti collettivi.Ha introdotto una responsabilit per gli enti derivante da reato, ricollegata al fattodella commissione di un illecito penale da parte di una persona fisica, nell'interesse oa vantaggio della societ.Non si tratta di una responsabilit sostitutiva della responsabilit del soggetto-personafisica, n di una responsabilit sostitutiva della responsabilit civile dell'ente; bens diuna vera e propria responsabilit aggiuntiva finalizzata alla prevenzione del rischiopenale di impresa.In altri termini: dallo stesso fatto storico: reato, discendono due diverse forme di responsabilit:1) quella tradizionale nei confronti del soggetto-persona fisica;2) quella amministrativa nei confronti dell'ente.L'accertamento di entrambi i profili compete al giudice penale.La definizione di responsabilit amministrativa frutto di una scelta deliberata dal legislatore nostrano, sulla quale verosimilmente hanno pesato considerazioni di ordine costituzionale.La relazione al d. lgs 231/2001 afferma che la qualificazione di amministrativa attribuita alla responsabilit per gli enti collettivi rappresenta in realt un genus di sanzione punitiva. Una responsabilit quindi che non propriamente amministrativa perch scaturisce comunque dalla commissione di un reato ed soggetta a gran parte delle garanzie del processo penale, ma che non pu definirsi penale stante l'impossibilit di riconoscere nell'ente collettivo un soggetto capace di essere rieducato.Facendo leva sulla constatazione della diversit dell'impresa rispetto a chi la compone, si sostiene che sarebbe estremamente ingiusto, anche in virt del principio di uguaglianza, che un fatto sia per il singolo autore un illecito criminale, e non lo sia per l'impresa che sta alle sue spalle: un privilegio senza giustificazione oggettiva. L'art. 1 stabilisce che la nuova disciplina si applica:agli enti forniti di personalit giuridica;alle societ;alle associazioni o enti privi di personalit giuridica che non svolgono funzionidi rilievo costituzionale(partiti, sindacati...), eccettuati lo Stato, gli enti pubbliciterritoriali..Non rientrano nell'ambito dei soggetti destinatari delle sanzioni previste dal d.lgs231/2001 gli imprenditori individuali per carenza del carattere della collettivit checostituisce ragion d'essere di tale nuova forma di responsabilit.Dunque sono soltanto gli enti pubblici economici a dover rispondere per i reati eventualmente commessi a proprio vantaggio e ci perch gli enti pubblici economici rappresentano il pendant di quei soggetti collettivi alle quali principalmente rivolta la disciplina in questione. Tale nuova forma di responsabilit diretta delle persone giuridiche estesa solo a uncerto numero di reati. Sono inclusi solo quei reati a tutela degli interessi finanziaridell'Unione Europea, posto che in tal senso vi era un vero e proprio obbligo assuntodall'Italia in sede convenzionale.SOCIETAS DELINQUERE POTEST!Il legislatore ha progressivamente ampliato l'ambito dei reati che prevedono unaresponsabilit per gli enti collettivi.E' stato quindi introdotto:art. 25-bis: estende la responsabilit amministrativa nel caso dei reati di falsonummarioart. 25-ter: estende la responsabilit amministrativa delle persone giuridichealla maggior parte dei reati societari;art. 25-quater: estende la responsabilit amministrativa degli enti ai delittiaventi finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;art. 25-quinquies: estende la responsabilit amministrativa delle personegiuridiche ai delitti contro la personalit individuale compresi nella sezione Idel capo III del titolo XII del libro II del codice penale(prostituzione,pornografia..)art. 25-sexies: estende la responsabilit amministrativa per gli enti anche aireati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.Da ultimo la disciplina della responsabilit degli enti stata estesa a anche aireati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi; allorch gli stessisiano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladell'igiene e della salute sul lavoro.Per la prima volta, reati di natura colposa sono inseriti tra quei reati che generano unaresponsabilit per gli enti.PROFILO OGGETTIVO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA'art. 5 d.lgs 231/2001E' necessario che il reato, posto in essere da una persona fisica, sia commessonell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il legislatore ha voluto mettere in evidenza lanecessaria connessione che deve sussistere tra il reato e gli obiettivi dell'ente.E' possibile addebitare ad un ente una responsabilit in quanto la condotta siafinalizzata genericamente a soddisfare l'interesse dell'ente.Purch il reato sia compiuto nell'interesse dell'ente, non occorre anche che questi netragga vantaggio.Per interesse deve intendersi che il fatto posto in essere dalla persona fisica deveessere commesso perch la persona giuridica ha instradato, con la sua politica diimpresa, l'agente a commettere quel reato.Se invece la molla per commettere il reato scaturisce da un interesse di tipoindividuale dell'agente, non elimina la rilevanza dell'illecito per l'ente, ma consentel'attenuazione della sanzione pecuniaria.Per vantaggio deve intendersi un profitto o comunque un arricchimento economicoche l'ente ricava direttamente dal reato commesso dalla persona fisica.Le categorie di soggetti agenti per la persona giuridica sono:coloro che rivestono funzioni di vertice, o coloro che esercitano anche solo difatto il controllo e la gestione dello stesso ente;coloro che ricoprono mansioni esecutive.Le predette qualifiche sono necessarie, poich in loro assenza mai un reato potrebbericondursi anche all'ente.PROFILO SOGGETTIVO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA'Il legislatore ha voluto ancorare il rimprovero nei confronti della persona giuridica adun deficit dell'organizzazione o dell'attivit, rispetto a un modello di diligenzaesigibile dalla persona giuridica nel suo insieme.Il legislatore esige che il reato della persona fisica sia espressione della politicaaziendale o derivi comunque da una colpa nella organizzazione dell'attivit dell'ente.COLPEVOLEZZA DI ORGANIZZAZIONEIl legislatore ha diversificato i criteri di attribuzione soggettiva della responsabilitsulla base della diversa categoria di appartenenza degli autori individuali.Art. 6 d.lgs 231/2001.nel caso di reati commessi da soggetti che rivestono posizioni apicali,essendo il reato commesso da un soggetto di vertice nell'ambito della gerarchiadella societ, il legislatore presume appartenere quel reato all'organizzazionestessa dell'impresa.L'ente non risponde se prova che :- sono stati adottati e applicati efficaci protocolli preventivi destinati ad impedire i reati- stato istituito uno specifico organismo di controllo per garantire la massima efficienza dei modelli organizzativi;- i vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi;- non vi sono state omissioni o negligenze nell'operato dell'organo di controllo.La responsabilit della persona giuridica non quindi automatica, ma consegue solo se la societ non aveva predisposto un modello organizzativo idoneo ed efficace per evitare quel tipo di reato.Il MODELLO ORGANIZZATIVO non altro che un vero e proprio sistema organizzativo della societ finalizzato a prevenire ed evitare la commissione dei reati di quel genere.Ogni societ deve verificare, a seconda della propria attivit, i rischi-reato e catalogare tutti quei reati che potrebbero verificarsi nel corso dell'attivit svolta.Il modello organizzativo deve quindi essere un abito tagliato su misura per adattarsi il pi possibile alla fisionomia di ciascun ente allo scopo di prevenire il rischio-reato.Il legislatore ha inoltre previsto l'istituzione di un organo interno: ORGANISMO INTERNO DI CONTROLLO(istituito dal vertice dell'ente), che abbia autonomia di intervento e sia destinato a controllare, in ogni momento, l'efficacia del modello organizzativo.L'obbligo gravante sull'organismo di controllo un obbligo di sorveglianza che non comporta alcun obbligo di impedire l'evento.Art. 7 d.lgs 231/2001.nel caso di reati commessi da soggetti che sono in posizione subordinata,viene richiesta una vera e propria colpa di organizzazione.La responsabilit dell'ente esclusa se l'ente ha adottato, prima della commissione del fatto di reato, un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo.Si tratta di una responsabilit modellata sul classico schema concorsuale di tipo colposo del fatto commesso dalla persona fisica all'interno della societ.I modelli organizzativi sono obbligatori per i soggetti che rivestono posizioni apicali in quanto sono idonei a prevenire il reato dei sottoposti.L'apparato sanzionatorio (art. 9 d.lgs 231/2001)L'apparato sanzionatorio previsto dal d.lgs 231/2001 pressoch fondato su sanzioniche guardano al profitto o all'utile economico dell'ente; in quanto l'aspettopatrimoniale uno degli elementi essenziali per il funzionamento dell'impresa.Tale apparato si ispira alla teoria del carrot and stick con il quale si prevedono pene gravose per la persona giuridica che, in caso di recidiva, possono arrivare all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit, ma anche di istituti premiali con i quali si concedono sconti di pena nei casi di effettuazione di attivit riparatorie per attenuare o elidere le conseguenze del reato.Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:sanzione pecuniaria;sanzioni interdittive(interdizione dall'esercizio dell'attivit, sospensione orevoca di autorizzazioni, esclusione da agevolazioni...);confisca;pubblicazione della sentenza.LA SANZIONE PECUNIARIA: la pena usuale nei confronti degli enti.E' previsto che si applichi attraverso il meccanismo delle quote.La quota l'unit di misura della sanzione pecuniaria.Il giudice, secondo un meccanismo di commisurazione bifasico, stabilisce la pena inconcreto basandosi sulla gravit del fatto, sul grado di responsabilit dell'ente esull'attivit svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; successivamentedovr determinare il valore di ciascuna quota in base alle condizioni economiche epatrimoniali dell'ente.LE SANZIONI INTERDITTIVE: si applicano solo nei casi espressamente previsti.Infatti, per esempio, l'art. 25-ter nei reati societari non ne prevede l'applicazione,anche nei casi di realizzazione dei reati concernenti gli abusi di mercato.Le sanzioni interdittive hanno normalmente durata temporanea, ma in alcuni casideterminati possono essere applicate in via definitiva.Possono inoltre essere applicate quali misure cautelari: la possibilit di applicazionecautelare per stata esclusa per le banche e per le imprese di assicurazione.La loro irrogazione pu determinare gravose limitazioni nell'attivit delle societ, chein alcuni casi pi gravi pu giungere fino alla paralisi completa.La funzione delle sanzioni interdittive essenzialmente di prevenzione speciale, inquanto con la loro applicazione si mirano ad ottenere risultati utili per la tutela deibeni protetti. Le sanzioni interdittive sono dotate anche di elevata afflittivit,espressione di una finalit di prevenzione generale, ricollegabile all'inevitabile effettodissuasivo che la minaccia in grado di espletare.In considerazione delle gravi conseguenze che possono discendere dall'applicazionedelle sanzioni interdittive, il legislatore ha previsto un meccanismo correttivo, qualela possibilit di nominare un commissario giudiziale. La nomina possibile nel casoin cui l'applicazione della sanzione interdittiva determini l'interruzione dell'attivitdell'ente. E' inoltre necessario che ricorrano almeno uno dei seguenti elementi:l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessit la cuiinterruzione pu provocare un grave pregiudizio alla collettivit,l'interruzione dell'attivit dell'ente pu provocare rilevanti ripercussionisull'occupazione.Sempre in considerazione del rigore delle sanzioni interdittive, l'art. 14 precisa chel'applicazione delle stesse deve essere limitato alla specifica attivit alla quale siriferisce l'illecito dell'ente.La responsabilit degli enti e i gruppi di impreseHOLDING: i reati commessi dai suoi amministratori che effettuano una corruzionenell'interesse di una controllata, o il caso in cui le societ x e y, facenti parte delgruppo Alfa, pongono in essere una serie di corruzioni.In tale situazione, pi frequente, la giurisprudenza orientata a ritenere sussistente laresponsabilit della holding in forza di una generica nozione di interesse di gruppo.In particolare si ritiene che l'amministratore della holding svolga in realt il ruolo diamministratore di fatto della controllata, ingerendosi sistematicamente nella gestioneoperativa di quest'ultima con la conseguenza che la holding pu essere chiamata arispondere del fatto commesso dalla controllata.Per ravvisare la responsabilit della holding si suppone che sia esistente sullacapogruppo un obbligo di impedire eventuali illeciti che dovessero essere commessidalle controllate. Il punto debole di tale meccanismo per individuabile nellamancanza di specifici obblighi giuridici penalmente rilevanti, dai quali scaturiscel'impossibilit di riconoscere in capo alla holding una posizione di garanzia.Al fine di verificare la responsabilit di una societ del gruppo per reati commessi asuo vantaggio ad opera di un'altra societ, occorrer accertare se le persone fisicherappresentanti delle due societ hanno agito o no in una situazione di concorso dipersone, oltre ad aver commesso il fatto nell'interesse delle societ.La responsabilit amministrativa degli enti dipendente da illecitoamministrativoE' una forma di responsabilit pura, originata dalla commissione di un illecitoamministrativo. Si tratta di un particolare paradigma di colpa di organizzazionericonducibile in via esclusiva alla commissione degli illeciti amministrativi in materiadi abusi di mercato.Tale innovativa forma di responsabilit si riferisce esclusivamente agli illecitiamministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.La responsabilit sociale d'impresaNon va confusa con la responsabilit amministrativa degli enti.La CSR consiste nell'estendere la missione dell'impresa al perseguimento anche diistanze sociali cosicch l'impresa non pi finalizzata esclusivamente alla produzionedi un profitto per soddisfare gli azionisti, ma deve essere orientata anche a sviluppareil benessere della societ attraverso il soddisfacimento degli interessi dei pi diversiinterlocutori anche estranei all'impresa stessa. E' dunque l'adozione di un codiceetico.PARTE IICAP. 1) I REATI SOCIETARINell'ambito del codice civile i reati societari sono previsti dalle norme ricomprese tral'art. 2621 e l'art. 2640, all'interno del titolo XI del libro V.Fino agli anni '60 del secolo scorso, la punizione effettiva di illeciti societaripresentava i caratteri della sporadicit ed occasionalit.Una spinta notevole si ebbe verso met degli anni '70, quando in virt di un mutatoatteggiamento culturale di fondo sulla capacit del sistema penale di costituire unefficace strumento di prevenzione dei fatti ritenuti lesivi degli interessi societari, laprassi giurisprudenziale ha scoperto le immense possibilit delle norme a riguardoappunto.Tutto si reso possibile grazie a:1) un ruolo non indifferente stato rivestito dal mutato atteggiamento ideologicodel periodo, che ha determinato una spinta decisiva all'eliminazione di quellasorta di pseudo-immunit della quale nei decenni precedenti avevano di fattogoduto gli imprenditori e gli operatori economici in genere.2) L'accentuarsi del fenomeno della funzione promozionale del diritto penale chein quegli anni iniziava la sua espansione. Poich si riteneva che le altre formedi controllo fossero inefficaci ed inidonee allo scopo, si faceva affidamentosull'arma della sanzione penale.La riforma del 2002Da tempo si riteneva oramai necessaria una riforma del diritto societario in quanto latrasformazione del tessuto economico della nazione aveva ampiamente dimostratol'avvenuta marginalizzazione del modello della s.r.l. E la prassi aveva messo in risaltol'utilizzazione pressoch esclusiva del modello della s.p.a.Nel frattempo era stata elaborata la bozza del progetto Mirone che per non and abuon fine.L'esigenza di una riforma dei reati societari apparsa in tutta la sua prepotenza aseguito della constatazione, avvenuta dopo Tangentopoli, della particolare duttilit diuna norma quale quella prevista dall'abrogato art. 2621 c.c., che grazie ai suoi difettigenetici ha prodotto vere e proprie mostruosit giuridiche, in quanto spesso statautilizzata dalla magistratura inquirente quale norma grimaldello per punire lepatologie societarie colpendole a posteriori nel momento della rappresentazionecontabile finale delle operazioni.Il diritto penale societario andava modificato, in quanto non era del tutto idoneo atutelare in maniera efficace gli interessi coinvolti e in quanto la sua struttura davaadito alla possibilit di manipolazione di alcune norme, utilizzandole per finalitdiverse da quelle per le quali il legislatore le aveva previste.Il diritto penale societario dopo la riforma del 2002La riforma operata con d.lgs 61/2002 ha mutato profondamente il diritto penalesocietario.Quattro le direttrici seguite dal legislatore del 2002:1) una drastica riduzione delle figure di reato ed un incremento delle ipotesi diillecito amministrativo;2) una diversa tecnica legislativa di formulazione delle norme, pi rispettosa deicanoni di tassativit e determinatezza della fattispecie;3) introduzione di nuove ipotesi incriminatrici;4) diversa selezione dei beni giuridici rilevanti.1) RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO: operando unadrastica riduzione del numero dei reati, ha centrato quell'esigenza dirazionalizzazione che veniva invocata a gran voce dalla dottrina.La riforma ha finalmente unificato in una sola previsione criminosa tutti gli illeciti diostacolo alle funzioni delle autorit pubbliche di vigilanza, facendo cos giustizia diquel confuso microsistema normativo che si era venuto aformare.2) LA FORMULAZIONE DELLA FATTISPECIE: prima per la descrizione delfatto punibile si faceva rinvio alla disciplina civilistica, in una sorta di rifiutodei principi di determinatezza e tassativit.Ci comportava una oggettiva difficolt nella percezione del valore e del significatodelle norme da parte dei destinatari, oltre a rendere difficile l'applicazione dellestesse, in un continuo gioco di rinvii tra principi contenuti nella parte civilisticoistituzionalee principi penalistici.La riforma dunque intervenuta formulando le diverse fattispecie in via autonoma.3) INTRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE INCRIMINATRICI: sono stateintrodotte due nuove figure come l'infedelt patrimoniale e l'infedelt a seguitodi dazione o promessa di utilit.4) SELEZIONE DEI BENI GIURIDICI: si predilige la selezione di modalitcomportamentali direttamente offensive di singoli beni giuridici, piuttosto chericostruzioni in chiave di plurioffensivit. Solo che l'intenzione a prima vistalodevole, ha poi determinato in concreto un diritto penale societario minimo,incentrato sulla tutela ristretta di beni giuridici tradizionali che per nonsempre riflettono le esigenze di tutela necessarie per una protezione effettiva.La querela nei reati societariUno degli indici di privatizzazione del diritto penale societario costituitodall'introduzione della punibilit a querela di parte per un elevato numero di reati.Risultano perseguibili a querela:il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditoricommesso nell'ambito di societ non quotate;il delitto di impedito controllo con danno ai soci;il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori;il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;il delitto di infedelt patrimoniale;il delitto di infedelt a seguito di dazione o promessa di utilit.La querela di parte viene ricollegata a tre diverse ragioni:la tenuit dell'interesse sociale al quale si riferisce l'incriminazione;una ragione di opportunit che si ravvisa nel caso in cui si dia rilievo airapporti tra colpevole e soggetto passivo del reato;la tutela della stessa vittima di un reato, che in virt della querela pu deciderese essere soggetto o no al strepitus fori.L'introduzione in larga scala dello strumento della querela di parte rappresenta unaspetto fortemente criticabile della riforma, ove si tenga conto che nei reati economicivi sempre un interesse sottostante di carattere generale.Le cause di estinzione del reatoL'intera filosofia del d.lgs 231/2001 in tema di responsabilit degli enti basata su unsistema di premi consistenti in comportamenti successivi alla realizzazionedell'illecito, che influiscono direttamente sull'applicazione delle sanzioni interdittive.In particolare:nei reati di illegale ripartizione degli utili e delle riserve,illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societ controllate,operazioni in pregiudizio dei creditori,indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.Per tali reati, posti a tutela del capitale sociale, stata prevista la possibilit diestinguere il reato ove vengano posti in essere comportamenti di tipo antagonistafinalizzati o ad annullare l'offesa nei confronti del bene giuridico, o a risarcire ildanno realizzato dalla condotta criminosa.Il rischio messo in evidenza da parte della dottrina e che non deve esseresottovalutato, che le predette condotte riparatorie post delictum possano in realtprestarsi a legittimare, durante tutto il corso dell'esercizio annuale, qualsiasispregiudicata manovra di svuotamento o annacquamento del capitale.La controriforma del 2005La riforma del diritto penale societario del 2002 si rivela del tutto inadeguata asvolgere un efficace funzione di tutela degli interessi afferenti al mondo delle societcommerciali.La legge 262/2005, ha apportato nei confronti del diritto penale societario una serie dimodifiche marginali, comunque non idonee a mutare la filosofia di fondo impressa alsistema dalla riforma del 2002.CAP 2) I REATI DI FALSE COMUNICAZIONINel presente capitolo sono ricompresi tutti i reati caratterizzati da una condotta difalsa comunicazione.FALSO IN BILANCIOArt. 2621 c.c: Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per s o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorch oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.La punibilit estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societ per conto di terzi.La punibilit esclusa se le falsit o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilit comunque esclusa se le falsit o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.In ogni caso il fatto non punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonch da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".Art. 2622 c.c.: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione deidocumenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per s o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorch oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla societ, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorch aggravato, a danno delpatrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunit europee.Nel caso di societ soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma da uno a quattro anni e il delitto procedibile d'ufficio. La pena da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entit complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.La punibilit per i fatti previsti dal primo e terzo comma estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societ per conto di terzi. La punibilit per i fatti previsti dal primo e terzo comma esclusa se le falsit o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ o del gruppo al quale essa appartiene.La punibilit comunque esclusa se le falsit o le omissioni determinano una variazione delrisultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o unavariazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.In ogni caso il fatto non punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmenteconsiderate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate lasanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonch da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.A seguito della riforma del 2002, il nostro ordinamento prevede ben tre figure distintedi false comunicazioni sociali:art. 2621: reato di pericolo e ha natura contravvenzionale(falso non dannoso)art. 2622: prevede due ipotesi di reato, di natura delittuosa e accumunate dallanecessit che la condotta di falso abbia cagionato un danno patrimoniale ai socio alla societ o ai creditori.La ragione della presenza di due distinte figure di reato si spiega poich se le falsecomunicazioni avvengono nell'ambito di una societ non quotata in borsa la sanzione quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilit a querela di parte; seinvece il fatto riguarda una societ quotata in borsa, la sanzione quella pi graveche va da 1 a 4 anni e la procedibilit d'ufficio.La riforma in materia di tutela del risparmio( l.262/2005), ha introdotto nei reati difalse comunicazioni sociali un ulteriore tipologia di illecito: un ipotesi di illecitoamministrativo che si ricollega ad una condotta che non oltrepassa i limiti fissati dallesoglie di non punibilit.INTERESSI TUTELATI: prima della riforma del 2002, la giurisprudenza vedeva nelreato di falso in bilancio un reato plurioffensivo, dove gli interessi tutelati eranodiversi e spaziavano da un capo all'altro per fare in modo che tale reato si adattasse adogni evenienza.Poich ora la norma riformulata richiede espressamente che sia cagionato un dannopatrimoniale ai soci, alla societ o ai creditori, il patrimonio di tali soggetti arappresentare l'oggetto giuridico di tutela. A maggior ragione si sostiene che lapresenza della querela uno degli indici di privatizzazione del bene giuridico. E ilbene giuridico patrimonio un bene di natura privatistica.Gli interessi tutelati nell'art. 2621 c.c., sono la completezza, la veridicit, latrasparenza dell'informazione societaria.Si pu dunque affermare che il legislatore abbia ora inteso tutelare la trasparenzadell'informazione societaria, operando per una graduazione della rispostasanzionatoria a seconda degli effetti determinati dal mendacio. Ma nella sostanzal'unica vera tutela deve considerarsi quella al patrimonio, atteso che la mitezzadell'illecito amministrativo previsto non pu comunque espletare alcuna seriafunzione di tutela di un bene importante come la trasparenza dell'informazionesocietaria che risulta maggiormente tutelata attraverso le norme del t.u.Sull'intermediazione finanziaria.SOGGETTI ATTIVI: reato proprio che pu essere commesso solo da chi riveste unadeterminata qualifica giuridica.I soggetti indicati dalle nuove norme sono in numero inferiore rispetto a quelliindicati nella norma abrogata.Figure eliminate poich il reato non si configura pi per la fase costitutiva dellasociet:promotori,soci fondatori.Soggetti attivi:amministratori,direttori generali,dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari,(figuraintrodotta con la riforma del 2005), il soggetto che nelle societ quotate sitrova a pi stretto contatto con la contabilit societaria.sindaci, art. 2639 c.c.liquidatori,coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipiciinerenti alla qualifica o alla funzione, pur in assenza di una nomina formale,quei soggetti che diversamente qualificati, sono tenuti a svolgere le stessefunzioni dei soggetti richiamati,amministratori giudiziari, commissari governativi.Pur trattandosi di un reato proprio il reato di false comunicazioni sociali, pu essererealizzato anche da un extraneus, in concorso con un soggetto qualificato.I reati di false comunicazioni sociali previsti agli art. 2621 e 2622 c.c., rientranonell'ambito di quegli illeciti penali che possono dar vita a una responsabilitamministrativa nei confronti degli enti; per contro gli illeciti amministrativi previstiall'art. 2621 5 comma, e art. 2622 9 comma, non generano alcuna responsabilitpunitiva a carico degli enti.FATTO TIPICO: identico nelle due norme ad eccezione della previsione di dannopatrimoniale nell'art. 2622 c.c., consiste nel falso ideologico in scrittura privata.La condotta si articola in due modalit:esporre fatti materiali non rispondenti al vero,omettere informazioni la cui comunicazione imposta dalla legge.L'esposizione di fatti falsi pu avvenire solo attraverso determinati veicoli come:BILANCI: possiede una duplice finalit: la prima quella di fissare la misuradel reddito da distribuire ai soci; la seconda quella di rispondere a un bisognodi informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e economicadell'impresa.Compito del penalista quello di stabilire quali tra i diversi tipi di bilancio possanoessere ricondotti alla formula normativa del legislatore. bilancio d'esercizio: cio stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. E'sufficiente la falsit di uno solo di tali elementi per configurare il reato di falso inbilancio. bilanci straordinari: cio quei prospetti contabili che esprimono la situazionepatrimoniale di una societ in un certo momento diverso da quello della chiusuradell'esercizio sociale, come si verifica nel caso del bilancio di fusione o di scissione.La loro falsit riconducibile alla previsione incriminatrice in argomento. bilancio consolidato: dal 1991 previsto come obbligatorio in talune realt digruppo(come nelle societ di capitali che controllano un impresa).E' lo strumento attraverso il quale viene offerta un'informativa completa di unsoggetto economico che, per ragioni organizzative strutturato in societ separate.Una volta accertata la possibilit di comprendere il bilancio consolidato nell'area dipunibilit prevista dalle norme incriminatrici in questione, deve essere affrontata unaquestione ulteriore, concernente la ripartizione della responsabilit nell'ipotesi difalsit del bilancio consolidato.Nessun problema nel caso in cui la falsit posta in essere autonomamente daparte degli amministratori o dai membri del consiglio di sorveglianza della societcapogruppo: in tal caso della falsit saranno chiamati a rispondere soltanto gliamministratori della holding. Falsit originariaNel caso in cui il bilancio consolidato falso in quanto sono falsi i dati trasmessida una societ del gruppo. Nell'operazione di elaborazione del bilancio consolidatomanca l'obbligo per gli amministratori della capogruppo di verificare la correttezzadei dati trasmessi dalle singole societ controllate con la conseguenza che se unasociet ha trasmesso dati falsi automaticamente sar inficiata la veridicit del bilancioconsolidato del gruppo. L'amministratore infedele della societ controllata risponderdel falso del bilancio consolidato. bilancio-tipo: consiste in un mero prospetto contabile, utilizzato come una sorta dibilancio di previsione. Questo non pu rientrare nei veicoli del falso, in quantoconsiste nella prospettazione di un'ipotesi di gestione economica futura in undeterminato ambito produttivo.RELAZIONI: sono rapporti informativi che provengono da soggetti qualificatidall'interno della societ. Hanno forma scritta e la legge li prevede comeobbligatori in certi momenti.Es: nel momento in cui una societ deve ridurre il capitale sociale per perdite..Il concetto di relazioni deve assumersi in senso tecnico, restringendo l'ambito soltantoa quelle comunicazioni scritte previste dalla legge.LE ALTRI COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE: tuttoruota intorno al concetto di comunicazione sociale che deve essere tipica ediretta ai soci o al pubblico.Deve intendersi qualsiasi informazione, notizia, o dato attinente l'attivit dellasociet. La comunicazione sociale costituisce l'essenza dell'informazione societaria,cio di quel flusso di notizie che sempre deve scorrere tra la societ e l'esterno e che avolte contenuto in documenti ufficiali, mentre a volte pu rinvenirsi in dichiarazionidi contenuto rilevante effettuate da organi della societ.Sono pertanto comunicazioni sociali tutte quelle comunicazioni che riguardanol'oggetto della societ, in quanto provengono dall'interno della societ e vanno versol'esterno, ma devono sempre essere previste dalla legge. Devono inoltre essere diretteai soci o al pubblico: tale limitazione stata introdotta dal legislatore allo scopo dicircoscrivere le possibilit interpretative alle quali la giurisprudenza era giunta.E' necessario per la tipicit del fatto che attraverso i veicoli previsti dalla norma, isoggetti attivi del reato manifestino verso l'esterno fatti materiali non rispondenti alvero ancorch oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale ofinanziaria della societ o del gruppo al quale essa appartiene.La specificazione che i fatti devono essere materiali evidenza il bisogno diconcretezza. Per contro non saranno suscettibili di essere non rispondenti al vero lemere valutazioni, cio quei giudizi completamente svincolati da ogni fatto materiale.Il concetto di falsitfalsit di fatti materiali : qualunque scostamento dalla realt, purch superioreai limiti fissati dalle soglie di non punibilit.Falsit delle valutazion i: vi sono diversi orientamenti a riguardo.1) criterio del vero legale: una valutazione falsa quando per la sua quantificazione sisono violati i criteri fissati dalla legge.(vi per la mancanza di criteri rigidi e certi).2) criterio dei corretti principi contabili: devono considerarsi non rispondenti al verotutte quelle valutazioni che, non rispettando i principi dettati dalla professionecontabile, superano altres il limite della ragionevolezza.3) filone giurisprudenziale + Corte cassazione: si ha falsit quando vi mancatacorrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le effettive computazioni inbase a detti criteri.Il criterio da privilegiare nella ricerca del significato della formula concernente lafalsit delle valutazioni quello della divergenza tra i criteri indicati nella notaintegrativa e e i criteri effettivamente utilizzati.In alternativa alla condotta di esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, illegislatore prevede una condotta consistente nell'omissione di informazioni.Il legislatore ha previsto che la mera mancata redazione del bilancio o l'omessodeposito dello stesso configuri l'illecito amministrativo di cui all'art. 2630 c.c.Ci si trova sicuramente di fronte a ad una irregolarit che meno pericolosa, menoinsidiosa per i terzi che vengono in contatto con la societ.Occorre operare una distinzione tra le diverse forme di comunicazioni sociali, postoche a seconda del tipo di veicolo interessato l'omissione assume una configurazioneparticolare.bilanci : essendo previsti dal codice civile i requisiti necessari per la redazionedel bilancio, si realizzer un'omissione allorch vengano omessi dati o notizieche il codice prevede come obbligatori.Relazioni : si pu parlare di omissione solo se le informazioni non riferite sonosignificative ed essenziali allo scopo.Comunicazioni sociali : quelle spontanee non hanno rilevanza in quanto nonsono previste dalla norma. Invece quelle previste dalla legge, in base al qualese le informazioni richieste da specifiche disposizioni non sono sufficienti adare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazionicomplementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta.La riforma del 2002 ha introdotto nella struttura del fatto un requisito di idoneitingannatoria.La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazionisociali, allo scopo di differenziare le mere irregolarit o le falsit rilevanticivilisticamente dal pi insidioso falso in bilancio.La valutazione dell'idoneit ad ingannare dovr essere fatta caso per caso, inrelazione ai soggetti destinatari della singola comunicazione sociale.SOGLIE DI NON PUNIBILITA': introdotte dalla riforma del 2002 per eliminaremargini di incertezza nell'applicazione delle norme e per scongiurare la rilevanzapenale di scostamenti minimi dai valori corretti che non sarebbero idonei ainfluenzare le scelte dei destinatari dell'informazione societaria.I limiti di non punibilit stabiliti dalle due norme incriminatrici(art. 2621,2622 c.c.)consistono:in una soglia di tipo generale ed elastico secondo la quale la punibilit per ilreato di false comunicazioni sociali esclusa se le falsit o le omissioni nonalterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,patrimoniale o finanziaria della societ o del gruppo al quale essa appartiene.In due soglie, tra loro alternative, in ragione delle quali la punibilit esclusase le falsit o le omissioni determinano una variazione del risultato economicodi esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione delpatrimonio netto non superiore al 1%.in una soglia ulteriore relativa alle valutazioni, in virt della quale il fatto non punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmenteconsiderate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.Prima della riforma del 2002, anche un minimo scostamento era sufficiente a farconfigurare il falso in bilancio.Le soglie di non punibilit nei reati di falso in bilancio configurano veri e proprilimiti alla tipicit criminale del fatto, nel senso che le stesse sono elementi interni allastruttura del reato, che hanno il compito di tracciare il confine tra reato e illecitoamministrativo.1 SOGLIA:ALTERAZIONE SENSIBILE DELLA RAPPRESENTAZIONEE' espressa in termini generale e richiede, affinch il fatto sia configurabile comereato, che la condotta di mendacio abbia alterato sensibilmente la fisionomiacomplessiva della societ o del gruppo sotto il profilo economico, patrimoniale ofinanziario.Il limite in questione si applica in tutte le ipotesi in cui non possibile utilizzare lesoglie di carattere percentuale, quali, le omesse informazioni o qualsiasicomunicazione che non influisca sul risultato economico d'esercizio o sul valore delpatrimonio netto del gruppo o della societ.Espleta i suoi effetti riguardo alla forma di falso qualitativo: es si fa figurare comecosto per una campagna pubblicitaria una uscita che in realt stata utilizzata percorrompere un p.ministero.Tenuto conto che le false comunicazioni sociali devono essere attinenti alla situazioneeconomica, patrimoniale o finanziaria, non sembra potersi dubitare che la maggiorparte dei casi di falso qualitativo perdano rilevanza penale.Ci in quanto il falso qualitativo lontano da qualsiasi offesa al patrimonio deisoggetti interessati. Di conseguenza la tacita elisione di partite attive e passiveeffettivamente esistenti o l'inscrizione di partite inesistenti per importi bilanciati, nonconfigureranno il reato in questione, ma ove sussista la possibilit, saranno punibili atitolo di mero illecito amministrativo.2 SOGLIA: LA SOGLIA PERCENTUALELa previsione di tale tipologia menzionata dopo quella di carattere generale.Il fatto non assume la qualifica di illecito penale se la condotta determina unavariazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superioreal 5% del risultato economico di esercizio o una variazione del patrimonio netto nonsuperiore all'1%.Si tratta quindi di elementi che incidono esclusivamente nei casi di falso quantitativo.Il risultato economico di esercizio la differenza tra i valori e i costi di produzione,ulteriormente calcolato sulla base dei proventi, degli oneri finanziari, delle rettifichedi valore e delle partite straordinarie, al lordo delle imposte.Il patrimonio netto lo si ricava invece dalla somma del capitale, delle riserve, degliutili portati a nuovo e degli utili d'esercizio.Predette soglie, operano in alternativa tra loro, sul presupposto che si riferiscono aelementi tecnico-contabili non omogenei tra loro e questa appare senza dubbio lasoluzione pi ragionevole.3 SOGLIA: LA SOGLIA RELATIVA ALLE VALUTAZIONIEspressamente riferita alle valutazioni estimative che formano il bilancio.Tale limite stato inserito per equiparare la disciplina penale-societaria alla disciplinapenale-tributaria: quest'ultima infatti prevede la non punibilit per i reati didichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele se causatida valutazioni estimative che, singolarmente considerate(cio riferita alle singole vociin bilancio), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.La materia delle valutazioni in bilancio quella pi problematica in quantoimmediatamente vincolata alle stime, che da sempre hanno rappresentato uno snodocritico.La soglia del 10% rappresenta pertanto un'area di tolleranza stabilita dal legislatoreper tutte quelle valutazioni di beni, che nonostante una disciplina legale, sianocomunque suscettibili di quantificazioni elastiche.La presenza della predeterminazione del 10% effettuata dal legislatore fa venir menola necessit del ricorso a criteri extralegali, impedendo che possano essereconsiderate irragionevoli le valutazioni che si mantengano nello scartonormativamente fissato.Il legislatore ha introdotto le soglie per restituire parametri di certezzanell'applicazione della norma in tema di false comunicazioni sociali, per eliminaretutte quelle ambiguit interpretative alle quali la giurisprudenza aveva dato luogo.La presenza di soglie quantitative ha creato un limite al di sotto del quale qualsiasimalversazione rimane penalmente lecita: pur dopo la risibile introduzione di unillecito amministrativo nel caso in cui la condotta non raggiunga i livelli stabiliti, gliamministratori di una societ potranno occultare utili senza timori di alcunaconseguenza sul piano reale.OGGETTO DELLA FALSITA': oggetto dell'informazione la situazione economica,patrimoniale, finanziaria della societ o del gruppo al quale essa appartiene.Il secondo comma dell'art. 2621 prevede altres che la punibilit estesa anche alcaso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societ perconto di terzi.E' il caso ad es, dei patrimoni gestiti dalle societ di intermediazione nell'interessedegli investitori.L'evento di danno quale elemento caratterizzante gli illeciti previstidall'art. 2622 cc.Mentre l'art. 2621 configura una contravvenzione basata sul pericolo concreto,nell'ipotesi in cui la condotta cagiona un evento di danno patrimoniale divieneapplicabile l'art. 2622 che determina diverse conseguenze:la presenza del danno modifica la natura dell'illecito che assume la fisionomiadi delitto, determinando altres un notevole incremento nelle sanzionil'evento di danno incide anche sulla punibilit, nel senso che il reato divieneprocedibile a querela di parte, ad eccezione dei casi nei quali la falsit riguardasociet quotate in borsala presenza del danno espleta i suoi effetti sul momento consumativo deldelitto, nel senso che tale momento verr a coincidere con quello nel quale si cagionato il danno.Dovr dimostrarsi che l'evento di danno trova origine proprio nella condotta dimendacio descritta dalla norma.(accertamento di difficile individuazione).Inoltre il danno provocato dalla condotta di mendacio deve attingere necessariamenteuna delle categorie di soggetti: i soci, la societ, o i creditori.Destinatari dell'informazione societaria sono i soci e il pubblico e con la riforma del2005 anche la societ. Tale aggiunta si pone in contrasto con la responsabilitamministrativa delle persone giuridiche discendente dal reato di cui all'art. 2622: nonsi riesce infatti a comprendere come il medesimo soggetto possa essere, nello stessotempo, punito con una sanzione amministrativa se il fatto stato commesso nel suointeresse o a suo vantaggio e incluso altres tra gli eventuali danneggiati dal reato.La riforma del 2005 ha inoltre introdotto una circostanza aggravante che si realizzaquando la condotta di mendacio, posta in essere nell'ambito di una societ quotata,produce un grave nocumento ai risparmiatori.E' una circostanza ad effetto speciale, in quanto determina un aumento della penasuperiore di 1/3 rispetto alla pena prevista per il reato base.Affonda le proprie radici nell'esigenza di dare una risposta agli scandali finanziari chenegli ultimi anni hanno mietuto migliaia di vittime tra i risparmiatori.Il danno ai risparmiatori deve essere considerato grave quando:ha coinvolto un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille dellapopolazione ISTAT o,se ha determinato la distruzione o la riduzione del valore dei titoli emessi dauna societ superiore allo 0,1 per mille del PIL.Tale compito per molto arduo.ELEMENTO SOGGETTIVO: in entrambe le figure richiesto il dolo.Dolo a struttura pluristratificata, formato innanzitutto da un dolo intenzionale(conl'intenzione di ingannare i soci o il pubblico). A tale forma di dolo stato affiancatoun momento connotativo-finalistico consistente nel conseguire per s o per altri uningiusto profitto.Nel falso dannoso, previsto dall'art. 2622, oltre a quanto sopra riferito, dovr esserepresente nell'ambito della rappresentazione, anche il danno patrimoniale, che perrimane fuori da quanto deve essere oggetto di intenzione; con la conseguenza cheanche la mera accettazione del rischio del verificarsi dell'evento sufficiente a farintegrare l'elemento soggettivo del delitto in questione.L'illecito amministrativo di false comunicazioni socialiInnovazione introdotta dalla riforma del 2005, prevista sia nell'art. 2621 che nell'art.2622, che dovrebbe coprire l'originaria area di impunit rappresentata dalle condottedi mendacio che non raggiungono i limiti stabiliti dalle soglie di non punibilit.L'illecito amministrativo prevede in entrambe le ipotesi la sanzione amministrativa da10 a 100 quote e le sanzioni interdittive, per una durata da 6 mesi a 3 anni,dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonchdall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, direttore generale, liquidatore edirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.La sanzione amministrativa possiede oggi un ruolo di primo piano nella prevenzionedegli illeciti economici, peccato per che si tratta di illeciti di pressoch impossibileapplicazione.ConclusioniIl sistema dei reati di false comunicazioni sociali allo stato attuale del tuttoinefficace.La disciplina attuale palesemente complessa e ferraginosa, densa di nuovi elementinormativi di fattispecie, di nuovi limiti alla tipicit penale del fatto, di elementi chearricchiscono il dolo, i quali appaiono tutti direzionati a comprimere il poterediscrezionale del Magistrato, salva la possibilit per lui di far uso, nel momento delbisogno, di una valvola di sicurezza costituita dalla soglia indeterminata.In tale contesto ci che rimasta sguarnita l'esigenza della completezza e dellaveridicit dell'informazione societaria. E' questo un bene fondamentale che copre unruolo di fondamentale importanza nel teatro economico, posto che la garanzia di unmercato veramente aperto alla concorrenza data da un informazione societariacompleta e trasparente.I REATI DI FALSO DELLE SOCIETA' DI REVISIONE(ART. 2624 C.C.)Norma introdotta nel codice civile a seguito della riforma del 2002.Art. 2624 c.c.: I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per s o per altri un ingiustoprofitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsit e l'intenzione diingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti lasituazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ, ente o soggetto sottoposto a revisione, inmodo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se lacondotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni,la pena della reclusione da uno a quattro anni.Le societ di revisione sono enti di natura privatistica, che devono controllare laregolare tenuta della contabilit sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanzedelle scritture contabili e devono verificare che il bilancio sia predisposto inconformit alle norme del codice civile per la valutazione del patrimonio.A seguito della riforma del 2002 il legislatore ha, con una scelta criticabile dal puntodi vista sistematico, abrogato la norma incriminatrice del t.u., inserendone unaall'interno del codice civile modellandola sullo schema contravvenzione/delittoutilizzato per il falso in bilancio.Il legislatore del 2002 in questo modo ha quindi dato vita ad una nuovaincriminazione alla pari quindi del falso in bilancio.La riforma del 2005 ha operato una duplicazione delle ipotesi incriminatrici relativeal falso nelle relazioni delle societ di revisione: in particolare ha introdotto unanuova incriminazione(nel d.lgs 58/1998) relativa alle ipotesi di falso nelle relazionidelle societ di revisione con specifico riferimento alle societ quotate, alle societ daqueste controllate e alle societ che emettono strumenti finanziari diffusi tra ilpubblico in maniera rilevante.L'aver previsto una doppia norma incriminatrice risolve i problemi anche sullarevisione obbligatoria.Infatti l'art. 179 del d.lgs 58/1998 si applica solo ai casi di revisione obbligatoria,mentre l'art. 2624, trova applicazione anche nei casi di revisione non obbligatoria.INTERESSE TUTELATO: il reato di falso delle societ di revisione statoconfigurato quale reato a tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti destinataridelle comunicazioni delle societ di revisione.SOGGETTI ATTIVI: essendo un reato proprio, pu essere realizzato solo dairesponsabili della revisione, ossia coloro che la legge prevede effettuino la revisione.Di conseguenza la responsabilit di soggetti diversi, funzionari e dipendenti dellasociet di revisione, potr configurarsi solo a titolo di concorso.Idem per gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societ sottoposta arevisione.Per le societ quotate prevede invece un'ipotesi di reato aggravata se la falsit statarealizzata per denaro o altra utilit data o promessa.Tale reato, pu se commesso nell'interesse o a vantaggio di una persona giuridica, farscaturire una responsabilit per illecito amministrativo dipendente da reato.FATTO PUNIBILE: consiste nel falso ideologico in scrittura privata, articolato in dueprevisioni:una di natura contravvenzionale, prevista al primo comma, configurata comereato di pericolo concreto;una di natura delittuosa, caratterizzata come reato con evento di danno.I soggetti attivi devono attestare il falso od occultare informazioni che riguardano lasituazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ assoggettata arevisione.La falsa attestazione o l'occultamento devono essere trasmessi verso l'esternoattraverso particolari veicoli come le relazioni o le altre comunicazioni.Il ruolo dei revisori quello di attestare o garantire le comunicazioni della societcliente, cos come quelle relative ad una particolare operazione.Per far ci i revisori devono acquisire dalla societ documenti e notizie utili allarevisione per poi redigere apposite relazioni attraverso le quali esprimere diversi tipidi giudizio:favorevoli senza rilievi: se i bilanci sono conformi alle norme in materia;favorevoli con rilievi..giudizio negativo.E' opportuno precisare che le eventuali attivit ostruzionistiche poste in essere dagliamministratori della societ sottoposta a controllo contabile nei confronti dei revisoripotranno dar luogo a una responsabilit per illecito prevista dall'art. 2625 c.c.1) La condotta di attestazione del falso, consiste nel riportare in enunciati di tipovalutativo( i giudizi) dichiarazioni difformi dalla realt, laddove si attesti che vi piena corrispondenza tra quanto emerge dalle scritture contabili e quanto imposto dalle norme e dai principi contabili.2) La condotta di occultamento di informazioni, pu essere ravvisata in ogniattivit volta a non rendere evidenti dati e notizie relativi alla situazioneeconomica, patrimoniale o finanziaria della societ sottoposta a controllolegale dei conti.In entrambi i casi, l'oggetto delle false attestazioni o delle informazioni occultate lasituazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ!Non sono previste soglie di non punibilit.La condotta posta in essere deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari,richiedendo quindi che la falsa attestazione o l'occultamento di informazioni cada suelementi significativi e sia concretamente insidioso per i destinatari.E' questo l'aspetto che differenzia in misura evidente la disciplina delle falsecomunicazioni sociali da quella prevista per le falsit commesse nell'ambito dellesociet di revisione, ma che crea ingiustificate divergenze di disciplina:i responsabili della revisione che esprimano un giudizio senza rilievi sulbilancio di una societ caratterizzato da falsit non penalmente rilevantirealizzano il reato di cui all'art. 2624 mentre;l'amministratore della societ verr chiamato al pi a rispondere di un meroillecito amministrativo.ELEMENTO SOGGETTIVO: richiesta:sia la consapevolezza della falsit(per non confonderla con l'errore)sia l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni(dolointenzionale)nonch il fine di conseguire per s o per altri un ingiusto profitto(non si capisceil perch della sua introduzione).Il delitto di danno previsto al secondo commaTale ipotesi delittuosa si distingue unicamente per la necessit che la condotta cagioniai destinatari un danno patrimoniale e per la sanzione della reclusione da 1 a 4 anni.Diversamente da quanto avviene per il reato delle false comunicazioni dove espressamente previsto che i danneggiati siano la societ, i soci o i creditori; qui nonvi alcun cenno sui danneggiati.In ogni caso diviene problematico l'accertamento del nesso causale tra la condotta difalsit e il danno, posto che non sempre la produzione del danno patrimoniale potrdirsi verificata esclusivamente a causa del falso.CAP 3) LA TUTELA DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZALa tipologia di incriminazioni poste a tutela dell'attivit degli organi di vigilanza stata introdotta nel nostro ordinamento con la l. 95/1974.Fu con tale provvedimento legislativo che venne introdotto nel nostro ordinamento laCONSOB e il reato di ostacolo alle sue funzioni.Con la riforma del 2002 il legislatore ha ritenuto di unificare le diverse normeincriminatrici in un unica figura criminosa di portata generale: l'art. 2638 c.c.OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA'PUBBLICHE DI VIGILANZAArt. 2638 c.c.: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenticontabili societari, i sindaci e i liquidatori di societ o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autoritpubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autoritpreviste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materialinon rispondenti al vero, ancorch oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale ofinanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto oin parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con lareclusione da uno a quattro anni. La punibilit estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beniposseduti o amministrati dalla societ per conto di terzi.Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione deidocumenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societ, o enti e gli altri soggetti sottoposti per leggealle autorit pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, ancheomettendo le comunicazioni dovute alle predette autorit, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.La pena raddoppiata se si tratta di societ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Statidell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cuial decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.Tale articolo non pi l'unica norma sanzionatoria posta a tutela della funzionalitdelle autorit di vigilanza, in quanto si va affermando un nuovo orientamento voltoad affiancare alla norma di carattere generale altre norme incriminatrici per la tuteladi specifiche funzioni di vigilanza svolte da ciascuna autorit(es: norma a favoredell'ISVAP, della CONSOB).L'art. 2638 una delle norme maggiormente ricorrenti nella prassi applicativa degliultimi anni: difatti la Magistratura dopo aver preso atto della oramai inutilizzabiledisciplina sul falso in bilancio, tende a fare un'applicazione diffusa della norma inquestione, spesso pi per dare una risposta giuridica a problemi in realt politici, chenon per una reale necessit di tutelare il funzionamento delle autorit di vigilanza.AUTORITA' TUTELATE: autorit pubbliche di vigilanza. Senza alcunaspecificazione. Ma dalla norma si evince che sono tutte quelle operanti nel nostrosistema giuridico, cio:CONSOBISVAPBanca D'ItaliaAutorit per le garanzie nelle comunicazioni,Autorit garante della concorrenza e del mercato,Autorit per l'energia elettrica....Non resta quindi che prendere atto di questo vistoso profilo di indeterminatezza dellanorma e ritenere che la stessa sia idonea in astratto a tutelare l'operato di ogni autoritdi vigilanza.INTERESSE TUTELATO: il regolare funzionamento delle autorit di vigilanza.E' l'unica figura rispetto alla quale si possa rilevare l'assenza di elementi privatisticipatrimoniali.I reati previsti all'art. 2638 c.c., configurano pertanto una tutela ai beni istituzionali,beni cio facenti capo ad enti pubblici, la cui integrit strumentale alla salvaguardiadi beni ulteriori, i c.d. Beni finali.SOGGETTI ATTIVI: reati propri.Possono essere realizzati da:amministratori,direttori generali,dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili,sindaci,liquidatori posti a vigilanza..Il legislatore ha ripreso la tecnica tradizionale fondata sulla qualifica formale rivestitadai soggetti.Ha anche aggiunto un'ulteriore categoria ravvisabile in altri soggetti tenuti adobblighi nei confronti delle medesime autorit di vigilanza(categoria di difficileindividuazione). Probabilmente ci si riferisce a quei soggetti non organizzati in formasocietaria e che, pur non essendo per legge sottoposti al controllo istituzionale dellepredette autorit, sono comunque tenuti ad obblighi di informativa nei confronti dellestesse.1 Comma: Il delitto di false comunicazioni alle autorit pubbliche divigilanzaSi articola in una duplice previsione di condotta:1) 1 condotta: caratterizzata da un comportamento attivo, ricalca quella per idelitti di false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622.per quanto riguarda i veicoli attraverso i quali la falsit deve essere portata aconoscenza delle autorit di vigilanza sono le comunicazioni alle predette autoritpreviste in base alla legge. Rilevano sia le comunicazioni obbligatorie previste dallalegge, sia quelle fornite su richiesta dell'autorit.Tali comunicazioni devono avere ad oggetto la situazione economica, patrimoniale ofinanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, oppure devono concernere i beni chela societ possiede o amministra per conto di altri soggetti. Tale ultima precisazione dovuta al fatto che le autorit di vigilanza esercitano il loro controllo anchesull'attivit svolta per conto terzi da parte di soggetti abilitati all'esercizio dei servizidi investimento.2) 2 condotta: riguarda l'occultamento, totale o parziale, con altri mezzifraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.Non si tratta di una condotta necessariamente omissiva, in quanto il nascondimentocomporta necessariamente un attivit.La fattispecie presuppone altres che vi sia un obbligo di comunicazione a carico delsoggetto sottoposto a vigilanza.ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico del fine di ostacolare l'esercizio dellavigilanza.Predetta finalit fondamentale.La falsa comunicazione deve essere motivata da un interesse contrastante rispetto aquello del corretto esercizio della vigilanza e che, in altri termini, il dolo specificocontrassegni tutti gli elementi del fatto e non rimanga una semplice proiezione dellacondotta.2 Comma: Il delitto di ostacolo alle funzioni delle autorit pubbliche divigilanzaReato con evento di danno, costituito dal cagionare consapevolmente un ostacolo allefunzioni delle autorit di vigilanza.Il legislatore ha trasformato il requisito del dolo specifico del reato al primo comma,in elemento oggettivo della fattispecie: ostacolo alle funzioni di vigilanza.E' un reato a forma libera, comprensiva anche delle ipotesi omissive.La presenza della norma in esame fa si che le condotte dolose di omissione dicomunicazioni che provocano un ostacolo alle autorit di vigilanza verranno punitecon la sanzione di cui all'art. 2638; mentre continueranno ad essere punite a titolo diillecito amministrativo quelle condotte di omissione dolosa che comunque noncagionano l'evento, i ritardi nell'adempimento di richieste, nonch le condotte colposedi omissione.ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico.CAP 4) LA TUTELA DEL CAPITALE SOCIALEIl capitale sociale costituisce quella parte di patrimonio della societ formata dalvalore dei conferimenti promessi o eseguiti dai soci, necessaria per assicurare ilsoddisfacimento dei creditori: da ci discende l'esigenza di una tutela energica, quale quella offerta dalla sanzione penale.Capitale sociale: finalizzato al perseguimento dell'oggetto socialerappresenta la porzione secondo la quale ciascun socio partecipa alla societ epercepisce gli utili,garanzia nei confronti dei creditori, i n quanto quel vincolo di indisponibilitche lo caratterizza a far si che questo rappresenti una sorta di garanzia ulterioreed accessoria rispetto al patrimonio.In seguito alla riforma del 2002, il legislatore ha privilegiato una classificazione dellenorme facendo riferimento ai soggetti attivi.La riforma ha ridotto il numero delle fattispecie, in quanto l'alto numero non andavanel senso di una maggior tutela del bene protetto.Ora le fattispecie poste a tutela del capitale sociale sono tutte saldamente ancorate adeventi di danno.La riforma ha anche per prodotto elementi negativi quali il basso livellosanzionatorio e l'introduzione di eventi estintivi della punibilit.La riforma del 2005 invece non intervenuta a riguardo.INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)Art. 2626 c.c.: Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sonopuniti con la reclusione fino ad un anno.I soci investono nell'esercizio collettivo dell'attivit d'impresa. Dopo che sono staticonferiti, i beni divengono strumentali all'attivit dell'impresa e pertanto si imputanoall'esercizio di quell'impresa.Da ci scaturisce che la destinazione all'attivit di impresa dei beni conferiti fanascere un interesse dei terzi(soci e creditori) alla corretta e veridica individuazionedel valore dei conferimenti, anzitutto per far s che abbia notizia attendibiledell'investimento effettuato e poi per avere sempre presente ci su cui soci, creditori eterzi interessati possono fare affidamento.La norma in questione destinata a trovare applicazione in tutti quei casi in cui,attraverso insidiose condotte di aggiramento che comunque vanno ad incideresull'integrit del capitale sociale, non sarebbe possibile fare uso delle specifichedisposizioni sopra indicate.(art. 2627, 2628, 2632).INTERESSE TUTELATO: integrit del capitale sociale.La tutela estesa sia alla fase costitutiva, con il riferimento alla liberazione dei socidall'obbligo di effettuare i conferimenti; sia alla fase del normale esercizio dellasociet, con il riferimento alla condotta di restituzione dei conferimenti.SOGGETTI ATTIVI: reato proprio, dunque gli amministratori in quanto garantidell'integrit del capitale sociale.Vanno assimilati ad essi anche:i componenti del consiglio di gestione(per le societ che hanno adottato ilsistema dualistico) ei componenti del consiglio di amministrazione(per le societ che hanno optatoper il sistema monistico).Per quanto concerne la responsabilit del socio che ha percepito i conferimentiindebitamente restituitigli, lo stessi potr essere punito quale concorrente eventuale,sempre che vi siano gli estremi affinch si possa configurare il concorso; e ci perchtale fattispecie plurisoggettiva impropria e non prevede la punibilit del concorrentenecessario.Tale delitto rientra in quei reati che possono dar luogo anche alla responsabilitamministrativa nei confronti delle persone giuridiche.FATTO TIPICO: possono essere realizzate due condotte in via alternativa:1) consiste nel restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci.Il quid pu essere un bene o denaro, e non necessario che la restituzione avvenganei confronti di un socio conferente, ben potendosi configurare anche a favore di unsocio entrato successivamente.2) consiste nel liberare i soci, nella fase costitutiva, dall'obbligo di eseguire iconferimenti.E' necessario che sia effettivamente sorto, a carico del soggetto, l'obbligo di effettuareil conferimento.Non sufficiente una mera inerzia degli amministratori nel richiedere il conferimentodovuto, ma necessario un atto della societ(negozio liberatorio) con il qualequest'ultima rinuncia.Si tratta di reati di danno a rilevanza implicita, in quanto cagionano automaticamenteun danno al capitale sociale.Entrambe le predette condotte sono punibile se realizzate al di fuori dei casi dilegittima riduzione del capitale sociale.ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico.ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE( ART.2627C.C.)Art. 2627 c.c.: Salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, gli amministratori cheripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge esseredistribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto perl'approvazione del bilancio estingue il reato.L'utile pu essere distribuito ai soci solo in quanto accertato dal bilancio a chiusuradell'esercizio, ma in talune situazioni l'ordinamento consente la distribuzione di unacconto sugli utili.Sia gli utili, sia eventualmente gli acconti sugli utili incidono sulla parte dipatrimonio disponibile, non intaccando quindi il capitale sociale, n le riserveobbligatorie.Tale norma finalizzata ad evitare che attraverso la distribuzione di utili maiconseguiti o di acconti su utili non conseguiti si determini una lesione del capitalesociale o delle riserve, a scapito dei creditori.Si tratta della norme pi importante tra quelle destinate a tutelare l'intangibilit delcapitale sociale e delle riserve legali.A fronte dell'importanza si pone per anche l'inefficacia della stessa. Infatti, inseguito alla riforma del 2002 la stessa stata configurata come contravvenzione, conuna pena massima di 1 anno di arresto, nonostante prima fosse qualificata comedelitto.INTERESSE TUTELATO: estende la tutela non solo al capitale sociale, ma anchealle riserve obbligatorie per legge, cio a quella quota di utili netti rispetto ai quali,per ragioni di prudenza, l'ordinamento ne esclude la distribuibilit.SOGGETTI ATTIVI: reato proprio. Pu essere realizzato solo dagli amministratori,in quanto soltanto costoro hanno il potere gestorio di distribuzione degli utili.Contrariamente a prima non sono inclusi i direttori generali. Possono essere punitisolo se trovano nelle condizioni di fatto di esercitare le funzioni di amministratore.I soci in teoria rispondono di concorso necessario.Il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve pu dar luogo anche allaresponsabilit amministrativa nei confronti degli enti.FATTO TIPICO: reato di evento a forma vincolata.La condotta consiste:nella ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti odestinati a riserva legale, oppurenella ripartizione di riserve non distribuibili.Ripartizione= effettivo pagamento del corrispettivo.Oggetto materiale della condotta possono essere:utili: pu essere diviso tra i soci solo l'utile risultante dal bilancio di esercizioapprovato dai soci e che sia stato conseguito realmente.L'utile che rileva l'utile di bilancio, ossia la grandezza contabile rappresentata daqualsiasi incremento del patrimonio netto, compresi gli utili accantonati nel periodoprecedente.acconti su utili: previsti solo per le societ con azioni quotate nei mercatiregolamentati che abbiano nello statuto la possibilit di distribuire, nel corsodell'esercizio, acconti sui dividendi.Utili non effettivamente conseguiti: cio non acquisito dalla societ. L'utiledeve essere effettivo cio rappresentare un eccedenza del patrimonio nettorispetto al valore del capitale nominale.Utili che per legge sono destinati a riserva: cio quel tipo di riserva che illegislatore prevede sia accantonata nella misura di almeno la 20 parte degliutili netti di ciascun esercizio. Non rilevano le riserve statuarie e quellefacoltative.CLAUSOLA DI RISERVA: salvo che il fatto non costituisca pi grave reato.A prescindere dalle ben pi gravi ipotesi di reati fallimentari, i casi pi frequenti sonorelativi al reato di appropriazione indebita aggravata ad opera degli amministratori oa quello di infedelt patrimoniale.ELEMENTO SOGGETTIVO: essendo una contravvenzione si ritiene che oltre aessere realizzato a titolo doloso, possa essere realizzato a titolo colposo. Es:amministratore negligente e incapace.CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO: la condotta di restituzione o quella diricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancioestinguono il reato.E' necessario che la restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve siaintegrale.ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLASOCIETA' CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)Art. 2628 c.c.: Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivonoazioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrit del capitale sociale o delle riserve non distribuibiliper legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano osottoscrivono azioni o quote emesse dalla societ controllante, cagionando una lesione del capitale sociale odelle riserve non distribuibili per legge.Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilanciorelativo all'esercizio in relazione al quale stata posta in essere la condotta, il reato estinto.L'acquisto di azioni proprie(buy back) configura un aspetto fisiologico della gestionesociale.In alcuni casi pu essere utile un trading continuo sulle azioni proprie, in quanto taleattivit consente di tenere elevato il valore di mercato del titolo nell'interesse dei soci,rendendo peraltro pi appetibile lo strumento finanziario.In altri casi, investire sui propri titoli in una fase di ribassi pu generare plusvalenzenel medio periodo.Deve per osservarsi che le predette operazioni possono creare problemi sotto ilprofilo patrimoniale: nel senso che l'acquisto di azioni proprie in portafoglio rischiadi rendere pi fragile la tutela offerta ai terzi dal capitale sociale, in quanto potrebbenascondere una sorta di larvato rimborso ai soci dei conferimenti.Per ci che riguarda invece la sottoscrizione di azioni proprie, la stessa puverificarsi quando la societ offre in sottoscrizione azioni di nuova emissione.Ma anche questa azione crea pericoli per l'integrit del capitale: infatti ove la societsottoscrivesse azioni proprie non potrebbe effettuare il conferimento a liberazionedelle azioni, in quanto si verrebbe a trovare contemporaneamente nella posizione dicreditrice e debitrice del conferimento stesso.Per evitare siffatti problemi il legislatore ha fissato de