Diritto Medievale 1

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CHIESE E STATI ASSOLUTI:

RIFORMA PROTESTANTE E DIRITTO:Il movimento religioso generato dalal riforma protestante e dalla controriforma del 500 ebbe numerose ricadute sul mondo del diritto:l'organizzazione ecclesiastica,la giurisdizioen canonica e il regime dei beni della chiesa risultano modificati sia nelle regioni riformate che nei paesi rimasti cattolici. L'aspetto + rilevante della riforma protestante riguarda e nuove dimensioni della spiritualit cristiana ,ovvero dimensioni e prospettive diverse rispetto alla tradizione precedente ,non solo per la distanza di idee e dottrie ,ma anche per la molteplicit delle correnti interne alle singole chiese protestanti del continente e d'inghilterra. Lo stato moderno si afferma e cimenta i suoi nuovi poteri anche nei confronti delle altre chiese e spesso anche in antagonismo con esse. In questi contrasti,il confine tra elemento temporale e spirituale presenta degli elemtni nuovi rispetto all'et emdievale. Inoltre le divisioni religiose si intersecarono in modo molto stretto con le vicende politiche e dinastiche ,infatti in Inghilterra alla met del 500 e in Spagna avvennero questi mutamenti. In Francia,nel contrasto tra Borboni e i Guisa che condussero al regno di Enrco 4 consent al presenza di comunit calviniste in alcune parti del regno e + tardi questa nuova idea verr sancita con la pace di WESTFALIA del 1648 con riferiemnto alle relazioni internazionali tra gli stati europei mediante l'affermazine del principio di non ingerenza nelle vicende di un altro stato. Il problema della line di confine tra sfera civile e religiosa,per,si venen a configurare in modo nuovo in seguito alla divisione religiosa d'europa.I disacco dell'Inghilterra dalla chiesa di Roma si realizz attraverso una stretta cooperazione tra la monarchia e il Parlament . L'affrancamento dell'Inghilterra della giurisdizione ecclesiastica romana e l'attribuzione alla monarchia di questa sezioen della giustizia furono deliberati sotto forma di legge dal Parlamento inglese ,il quale negli stessi anni riconobbe il carattere assoluto del potere monarchico. Con questi interventi legislativi anche il Parlamento rafforz il suo potere e sotto il regno di Elisabetta,la chiesa d'Inghilterra assunse il carattere di CHIESA DI STATO.Essa dovette inoltre affrontare l'opposizione della corrente religiosa dei puritani che si ispirava a tesi politiche-religiose di Calvino,sul patto tra i sudditi e il re. Il contrasto tra le posizioni episcoalistiche sostenute dagli Stuart e le posizini antigerarchiche dei presbiterani d'Inghilterra e di scozia condusse alle drammatiche vicende della guerra cvile e dell'esecuzione del re Carlo 1 nel 1649. nel 600,in seguito alle misure repressive adottate dagli Stuart e dalla chiesa anglicana ,gruppi di uomini impegnati religiosamente abbandonarono la mdrepatria per realizzarenelle terre lontane d'America i loro ideali etici. La Riforma protestante diede vita a diverse posizioni teologiche ,politiche e giuridiche e LUTERO fu un sostenitore del principio dell'obbedienza dei sudditi al sovrano. Anche CALVINO segu tesi analoghe. L'accento posto da alcune confessioni sul legame tra Dio e l'individuo si riflett anche sul terreno delle istituzioni religiose ,in particollare sulla struttura interna delle comunit religiose. Tra gli episcopaliti e i presbiteriani un importante osservatore,ovvero SAMUEL JOHNSON ravvis nel 2 700 una differenza di impianto ecclesiastico e religioso + profondo di quello intercorrente tra i rii e i cattolici romani. Si pose comunque anche per i protestanti la questione della titolarit delle funzioni gi spettanti al vescovo. La dieta imperiale di Asburg del 1555 attribu ai principi territoriali il compito di determinare in mdo vincolante la confessione dei rispettivi sudditi ,insieme al potere di intervenire in materia ecclesiastica e religiosa ,dove il signore sommo vescovo del principato e passano a lui non solo alcune funzioni giurisdizionali gi esercitate dai vesovi ,ma anche compiti di natura educativa emorale . Nel tempo,poi,al potere personale dei rpincipi si affianc quell esercitato da appositi consigli composti da teologi e giuristi ai quali passarono le funzioni giurisdizionali proprie dei vescovi. Con la pace di Westfalia la syuddivisione tra paesi riformati e cattolici venne confermata sull abse di un diritto riconosciuto al principe anche in materia religiosa sul proprio territorio. Qeusto intreccio di funzioni secolari e religiose furonoa l centro di approfondite analisi da parte della dottrina giuridica e molto importante fu la concezione della doppia persona del principe,considerato signore TEMPORALE e RELIGIOSO insieme. REINKING rifacendosi a teorie luterane, distinse le funzioni religiose esercitate dal principe da quelel di gestione materiale affidate all'economo e da quelle proprie spirituali e pastorali affidate ai pastori. La teoria della duplice persona dle principe mirava ad evitare una commissione epricols di poteri civili e religiosi nelle mani del principe,ritenendo ormai irreversibilmente tarsferite al consistorio e alle funzioni episcopali. Ugo Grozio diede una impostazione differente,in quanto fondata sulla teoria del CONTRATTO SOCIALE ,la qual eocntrapponeva al singolo inividuo e all'insieme dei suoi sudditi un unico soggetto pubblico,ovvero lo Stato territoriale. Da qui nacque quindi la competenza del rpincipe a disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa e la tendenziale parit delle diverse confessioni religiose davanti allo Stato. La teorizzazione delle chiese come PERSONE GIURIDICHE si richiam a questa njova impostazione che fa discnedere la legittimit dei collegi e delle persone giuridiche dalla concessione o autorizzazione dello Stato.I diritti dei principi inmateria religiosa operarono anche in Germania e su questa base il principe territoriale si riteneva legittimato ad itervenire ad esempio nella secolarizzazione dei beni ecclesiatici o nella creazione di nuovi episcopati.

LA CHIESA E GLI STATI CATTOLICI:La risposta della chiesa di Roma alla crisi esplosa con la riforma avvenne mediante il CONCILIO DI TRENTO,dove i vescovi cattolici si riunirono per 3 volte tra il 1545-1564,per definire una vasta serie di questioni sacramentali e liturgiche che sancirono il distacco dalle posizioni dei protestati ,inoltre venen discipinata la pubblicitd el matrimonio vietando i matrimoni clandestini e sis tabil con l'intervento del cardinal Morone che le decisioni dei concili acquisissero valore normativo per la Chiesa solo con l'approvazione del papa. Anche la liturgia e la formazione del clero venenro riformate dando origine ad un movimento di rinascita religiosa e ad esso diedero impulso alcuni nuov ordini religiosi ,come l'ordine dei Gesuiti.Un capitolo di particolae rilevanza per la storia dei rapporti tra stato e chiesa costituito dall'INQUISIZIONE SPAGNOLA . Con la caduta del regno di Granada,nel 1492 la monarchia spagnola accenti la politica di unificazione del regno e alla cacciata degli ebrei segu il ricorso allo strumento dell'inquisizione ,allo scopo di eliinare i residui di eresia ,identificando e condannando quei sudditi,che pur essendosi dichiarati cristiani ,nascostamente continuavano ad essere fedeli alla religione isalmica o a quella ebraica. Attraverso l'opera di inquisitori, venivano esaminati i casi di individui sospetti denunciati localmente o autodenunciati mediante un ATTO DI FEDE che garantiva l'impunit. Se il processo evidenziava le prove dell'ersia seguiva ala condanna in 2 momenti diversi. Solo con il processo all'inquisizione infatti era possibile al re intervenire nell'intero territorio soggetto alla corona superando le prerogative di autonomia delle magistrature localik e delle consuetudini secolari sancite dai fueros ,dove in molti casi l'accusa di eresia e il ricorso alla procedura dell'inquisizione costitu per i re di Spagna il rpetesto per interventi di repressione giudiziria motivata da ragioni poltiiche. Le decisioni degli inquisitori locali vennero sottoposte al controllo di un CONSIGLIO SUPREMO DI INQUISIZIONE ,facente capo a Roma. E procedure inquisitorie spagnole indussero il papa a ristrutturare nel 1542 l'inquisizione romana con la costituzione del Santo Uffizio. Questa congregazione divenne lko struemnto principale per la tutela dell'ortodossia cattolica e in pari tempo nasceva l'indice dei libri proibiti e si accentuava in Itali la repressione delle correnti favorevoli alle tesi dei riformatori protestanti.Non solo il mondo della riforma ,ma anche diverse corrrenti del pensiero cattolico elaborarono es espressero idee riguardo al tema dei rapporti con il potere secolare. La storia degli stati che rimasero estranei alla riforma e la chiesa di roma non fu meno tormentata di quella dell'Europa protestante,infatti ad esempio LA SPAGNA DI FILIPPO 2 conobbe fasi di acuo contrasto con Roma e mantene non solo il diritto di controllare l'applicazione delle bole pontificie nei territori della monarchia,ma aveva anche il diritto di designare i vescovi e i titolarid ei + importanti benefici ecclesiastici di Spagna. Spesso le pretese della monarchia su questi territori provocarono al resistenza dei territori soggetti,come avvenne quando Filippo 2 progett di estendere a Milano l'inquisizione spagnola con la scusa di voler proteggere il ducato da pericolo di eresia. A + spesso il contrasto si accese tra le 2 autorit,ovvero quella ecclesiastica e secolare e a Milano,quando il cardinale Borromeo si avvalse di un'antica consuetudine che consentva alla Chiesa il ricoro al braccio secolare nei confronti degli autori di reati contro la religione,la + importante corte di giustizia del ducato ,ovvero il Senato si oppose all'iniziativa dell'arcivescovo in nome delle prerogative del re nel governo del ducato. La spinta riformatrice del conciglio di Trento si scontr con la tendenza espansiva dei poteri delle monarchie assolute,in una fase dove gli stati miravano ad acqusire il controllo diretto del territorio e delle funzioni pubbliche. Il rapporto tra Stato e Chiesa assunse in Francia i connotati particolari,infatti la PRAMMATICA SANZIONE del 1438 aveva limitato i diritti del papa sulla chiea di Francia ,affermando la superirit del concilio ecumenico rispetto all'autoriit pontificia . Nel 1516 poi,il concordato di Bologan ristabil un'itesa con Roma ,fondata dal riconoscimento da parte del re dell'autori suprema del papa sulla Chiesa,cui si contrapponeva il ricnoscimento da parte del papa del diritto del re di Fracia di presentare i propri candidati ai seggi vacanti dei vescovadi ,in modo che una delle cariche ecclesiastiche + importanti di Francia fosse un titolo esclusivo della monarchia. Queste liberalit in concreto si traducvano in una serie di poteri dell'autorit secolare nei confronti della chiesa ,dove ogni decreto conciliare doveva ricevere l'aprovazione del re,il quale esercitava in questo modo la sua autorit anche sui beni della chiesa e sulla disciplina ecclesiastica. Erano poteri tutelati dal Parlamento di Parigi ,dove il ricorso all'appello poteva essere interposto contro prevaricazioni ecclesiastiche in materia beneficiaria e religiosa di ogni genere. Il Parlamento esercitava quindi un potere diretto nei confronti del clero e dei beni della Chiesa.Nel corso del 600 nacquero poi nuovi contrasti ,infatti n el 1673 Luigi 9 dichiar esteso all'intero regno il tradizionale diritto della monarchia farncese di percepire i redditi dei benefici ecclesiastici vacanti e il diritto di designare i titolari dei benefici nel periodo di vacanza del seggio episcopale. Una dichiarazione del CLERO DI FRANCIA conferm queste posizioni richiamando le tesi sulla superiorit del concilio rispetto al papa ,riguardo alla assoluta sovranit del re di Francia sull'inesistenza di ogni diritto papale quanto alla eventuale disposizioen del re. L'opposizione per del papa Innocenzo 3 a Parigi ,indusse Luigi 14 a ricercare un accorod con Roma e nel 1693 la Dichiarazione venne ritrattaata e il clero francese venne indotto dal re ad adeguarsi. Pochi anni + tardi,il re viet al parlamento di occuparsi di questioni spirituali.

TEORIE DELLA SOVRANITA':NICCOLO' MACCHIAVELLI aveva enunciato una concettualizzazione della politica fondata sulle nozioni di VIRTU' ,FORTUNA E NECESSITA',dove la virt rappresentava la capacit di utilizzare ai fini del potere di governo le opportunit del momento,ovvero la FORTUNA ,spesso dischiuse nei condizionamenti oggettivi imposti dalle situazioni reali,ovvero la NECESSITA'.Da qu ancque quindi anche l'idea di RAGION DI STATO,concepita come criterio oggettivo per l'individuazione delle linee d'azione necessarie per il mantenimento o l'accrescimento del potere dello stato nei rapporti interni e internazionali. La teoria della SOVRANITA' trov una precisa enunciazione all'interno della monarchia francese ,dove nel trattato di JEAN BODIN si definisce la sovranit come un potere assoluto e indivisibile. Per sottolineare quest aspetti si evocano numerose metafore. Anche le teorie + ispirate all'idea di assolutismo contemplavano una serie di limiti del potere sovrano,infatti si possono distinguere almeno 3 limiti ,ovvero:-limiti derivanti da precetti etico-religiosi vincolanti per lo stesso re,-limiti derivanti dalla moltiplicazione di funzioni e di organi dell'interno dello stato,-limiti derivati da impostazioni del contratto sociale ispirate a principi democratici.Gli stessi autori che enunciano l'unicit e la forza del potere sovrano affermano anche che il re non pu violare le leggi divine e naturali per non rendersi colpevole di lesa maest divina ed eglideve usare il suo potere solo per il bene comune . In caso di violazione da parte del sovrano ,non sono previsti n rimedi ,n sanzioni terrene. Pi consistenti sono invece le limitazioni poste dal sovrano da quelle correnti di pensiero che difendono una concezione pattizia del potere politico e ci avviene soprattutto all'interno dell riforma protestante da parte di seguaci che si allontanarono dalle posizioni assunte dal fondatore a sostegno delle autorit costituite. Il successore di Calvino,ovvero TEODORO BEZA ,asser che i magistrati possono opporre legittimamente resistenza al principe tirannico ,mentre altri sostennero teorie politche sul fondamento di un patto religioso originario ,come il patto tra Dio e Abramo ,il quale si accompaganva ad un 2 patto stipulato tra il popolo e il re ,in virt del quale il monarca tirannico poteva essere lecitamente abbattutto . Questa era infatti la tesi sostenuta dai calvinisti ugonotti francesi. Queste teorie non contestavano n l'autorit monarchica in se,n la concentrazione delle funzioni e dei poteri dnelle mani del re . Solo alcuni esponenti misero in discussione l'autorit dello stato e del potere legittimo . Lutero su questo puto si espresse coj grande risolutezza ,divhiarando inviolabile l'obbligo ell'obbedienza dei sudditi nei confronti del principe e anche Calvino dichiar corretto il prendere atto dell'assetto della propriet ,perch era compito del diritto garantire questo assetto . Ma le teorie del aptto sociale posero comunque le premesse per le successive configurazioni contrattualistiche del potere politico,che saranno fondate sull'idea della sovranit popolare. Il dibattito sulle istituzioni politce fu particolarmente articolato nell'Inghilterra del 600 ,quando JAMES HARRINGTON sostenne la tesi della derivazione del potere politico dalla struttura della propriet e negli stessi anni un piccolo gruppo coposto da militari e civili ,ovevro i LIVELLANTI si fece portavoce di tesi molto radicali. Essi infatti proposero un testo di costituzione che attribuiva il diritto di eleggere 400 rappresentanti a suffragio universale e inoltre si stabiliva la nullit di goni legge futura che fosse in contrasto con i principi della costituzione. Nei dibattiti di PUTNEY svolti all'interno di un consiglio composto da ufficiali e soldati ,venne approvato il principio della sovranit popolare. Il movimento dei levellers infatti ebbe effimera esistenza.

I POTERI DEL RE:La formaizone dello stato moderno si realizzataa attraverso un procediemnto apparentemente contraddittorio,ovvero:-da un lato rafforzando le funzioni del sovrano,-dall'altro disaccando glik atti e i diritti sovrani della persona del re e della sua volont. Questo secondo aspetto si manifesta in + forme,ovvero mediante un processo di specializzazione che condusse alla creazioe di consigli,uffici e di magistrature,ciascuno dei quali dotati di proprie sfere di competenza e anche mediante la sottrazione al sovrano di poteri e di responsabilit prima interenti alla sua persona e da lui esercitati. In fracia questo processo si pu cogliere ad esempio ella distizione tra il demanio e i beni della corona . Le competenze dei sovrani risultano enormemente elevatie. Il re svolge la funzione di legislatore emanando norme generali ,concede privilegi anche in deroga alle leggi e alle consuetudini e nomina e revoca liberamentei ministri . Egli non ha vincoli nel dichiarare la guerra e concludere i trattati internazionali e pu avocare a s qualsiaasi decisione giudiziaria. Ci furono stati invece dove l'assetto dei poteri sovrani ebbe caratteri diersi da quelli qui elencati,come per esempio il caso del regno di Germania,dove il re veiva designato da un collegio di 7 e in seguito 10 elettori laici ed eccleisastici e acquisiva il diritto alla carica di imperatore. Inoltre il re imperatore doveva impegnarsi con giuramnto ad osservare una serie di regole e di limiti che erano il frutto di trattative con il collegio che lo nominava e con gli altri pirncipi del regno. Ci che veniva invece decisio solo dal re dipendeva dalle mutevoli contingenze storiche e istituzionali dei diversi stati. Per esempio nella Spagna del secolo d'oro,il regno di Filippo 2 fu caratterizzato dalla tendenza i questo monarca a controllare direttamente enormi quantit did ecisioni e il re annotava personalmente migliaia di pratiche che gli pervenivano da ogni parte dei suoi domini ,solo facendosi aiutare da pochissimi segretari. Il potere pieno dei sovrani assoluti non si esercit mai nell'isolamento ,troviamo infatti ovunque sin dal medioevo la presenza di un consiglio del re composto dai grandi del regno e da altri eprsonaggi di fiducia del sovrano. Nella prima met del medioevo ,lo sviluppo dei poteri sovrani del re e l'ampliars delle funzioni pubbliche port a trasformazioni di rlievo ,in Francia infatti sin dal Medioevo si erano staccati dal conseil du roi il parlamento di Pparigi e la camera die conti e nel corso dell'et moderna il cosniglio del re sub numerose trasformazioni nell progressiva specializzazion di un diversa composizione dell'organo a discrezione del sovrano. Per le questioni politiche invece i re di Francia privilegiarono una composizione + ristretta del consiglio ,per la quale occorreva ogni volta una provocazione ad personam del sovrano . In questa composizione il consiglio trattava i + importanti affari di stato della politica interna ,estera e militare.

LE ASSEMBLEE RAPPRESENTATIVE:La tradizione medievle aveva trasmesso alla Spagna l'istituzione di asempblee dette cortes ,le quali comprendevano gli esponenti della nobilt,clero e della citt. Alle cortes spettavano funzioni rilevanti ,come ricevere il giuramento del re ll'atto dell'ascesa al trono,deliberare sui sussidi straordinari richiesti dal sovrano e approvare le eggi . Esse si riunivano con convocazione del re con caden triennale . Contemporaeamte per and decresendo il peso istituzionale delle cortes e l'approvazione dei tributi straordinari era infatti diventa meno frequente in conseguenza delle enormi risorse di oro americano a disposizione della monarchia quanto al diritto delle cortes di approvazione delle leggi,questo rimase,ma i sovrani in + occasioni ribadirono la loro potest di prescindere dal voto dell'assemblea. Anche la presena del sovrano alle riunini poi divenne sporadica nel corso dell'et moderna. La complessit della struttura istituzionale dei paesi germanici si riflette anche nei modi della patecipazione al potere degli ordini rappresentativi . Al livello superiore infatti gli stti di nazione tedesca dell'impero avevano il diritto di riunirs in un'assemble detta REICHSTAG ,composta da ceti,ovvero dai rappresentanti della nobilt maggiore e minore ,dei prelati e delle citt imperiali. Spettava a loro di cooperare con il proprio voto all'approvazione e all'interpretazione delle leggi imperiali ,di delberare sui nuovi tributi e di decidere sull guerra. In queste materie,l'imperatore e re di Germania veva l'iniziativa,ma occorreva comunque il previo consenso dell'assemblea dei ceti. Un analogo ordinamento rappresentativo lo si trova anche all'interno dei numerosi principati della Germania ,dove l'assemblea comprendeva in collegi distinti i nobili,i prelayi e i rappresentanti delle citt e anche il ceto rurale ottenne la rappresentazione. Le + importanti questioni politiche erano trattate nel LANDSTAG ,soprattutto quelle di natura tributaria e le innovazioni legislative ,le quali richiedevno l'approvazione dei 3 colelggi del landstag per divenire legge. Un'assempblea rappresentativa dotatat di aprtcoalri poteri fu quella del regno di Polonia . La dieta polacca adott nel 1642 la regola del LIBER VETO che attribuiva ad ogni singolo compoente dell'assemblea il compito di bloccare la decisione in caso di dissenso.

Il Parlamento inglese del 500 ereditava dal Medioevo una composizione bicamerale,in cui la camera dei Lords si affiancava a quella dei Comuni ,dove erano rappresentate le 37 contee ,le citt e i borghi del regno. In tutto i comuni contavano 298 membri all'inizio del regno d enrico 8 ,saliti poi nel 500-600. contee ,borghi e citt elegevvano i propri rappresentanti,scelti tra acvalieri e possidenti della classe media . Il diritto di voto era riservato ai proprietari con un reddito di almen 40 scellini ,ed era invece escluso chi possedeva terr ein concessione anche se con un reddito superiore a tale somma. Nel 500,durane la monarchia dei Tudor il Palrmento acquis il privilegio di libert di parola e l'immunit dell'arresto dei propri membri e tuttavia tali prerogative furono in + occasion contrastate dai sovrani. Quanto alla potest legislativa ,non era contestato dalla monarchia il tradizionale diritto del parlamento di votare le leggi,ma era altrettanto pacifico che il re potesse introdurre emendamenti senza necessariemante sottoporli di nuovo al voto delle 2 camere e soprattutto il sovrano cnservava il potere di convocare e di sciogliere il Parlemento.Al superamento defintivo di queste limtiazioni si giunse olo alla fine del 600,al termine di una lunga e aspra concatenazione di lotte e cotrasti tra monarchia degli Start e parlamento . Le accresciute finalit finanziarie della monarchia indussero il re Giacomo 1 a introdurre nuove imposizioni fiscali e dazi aggiuntivi con decisioni approvate dalle corti di Giustizia,senza chiedere il previo consenso del Parlamento. I tentativi della monachia di far prevalere la propria posizioen su quella ecclesiastica ,imponendo anche il catechismo voluto dal vescovo Laud provocarono l'intervento armato della Sscozia presbiteriana e in Inghilterra la guerra civile. Nel breve corso dei due anni che seguirono alla drammatica svolta del 1640,il Parlamento approv con voto quasi unanime una serie di proposte di legge che modificavano in profondit il rapporto istituzionale con la monarchia ;tra queste il diritto di autoconvocazione e l'abolizioe dei tribunali speciali . La guerra con la Scozia e il conflitto interno,indussero poi al governo repubblicano di OLIVER CROMWELL e alla condanna e all'esecuzione capitale di Ccarlo 1. fu solo allora con la definitiva rimozione degli Stuart che il parlamento ottenne il riconoscimento esplicito e definitivo di alcune prerogative fondamentali ,in gran parte contenute nella carta dei diritti (BILL OF RIGHTS)del 1689,come per esempio la facolt di autoconvocazuone e il proprio ruolo determinante sia nell'approvazione delle leggi che nella cvotazione sulle tasse e sui prestiti pubblici ,con il divieto per il re di sospedere l'applicazione di una legge e la piena libert di parola e di tutela contro gli arresti arbitrarti,garantite dalla giurisdizioen esclusiva dei propri membri. L'esito della contrapposizione tra Parlamento e potere monarchico ebbe unulteriore effetto collaterale di grande portata ,infatti il primato della legislazione e del prlamento ne usc vincente non solo nei confronti delle pretese legislative del re ,ma anche nei confrnti della posizione che Coke aveva sostenuto all'inizio del secolo,quando aveva ritenuti i giudici del Ccommon Law legittimati a dichiarare nullo uno statuto contrastante con i principi fondamentali del diritto inglese. dnque a partire da questo momento che si instaura in Inghilterra quel regime di distinzione tra POTERE LEGISLATIVO,ESECUTIVO E GIUDIZIARIO ,che segna il superamento dell'assolutismo e sta alla base del moderno costituzionalismo.

IL DIRITTO DEI DOMINII COLONIALI:Importante analizzare anche i caratteri del diritto europeo fuori d'Europa,con la conquista del nuovo mondo e la creazine dei dominii e degli imperi colpniali dopo la scoperta dell'America nel 1492.per quanto riguarda il diritto dell'AMERICA LATINA:Vi soprattutto importante la questione del titolo giuridico della conquista. L'America nacque dalla scoperta di Colombo e dalle operazioni militari di cortes e deglia ltri condottieri ,resa possibile per la prosepttiva dell'oro che la corona spagnola voleva ottenere a coperrura delle spese militari ingenti . La conquista delle isole fu per lungo tempo giustificata con l'aggancio di alcune bolle pontificie di Alessandro 4. esse assicuravano ad Isabella e Ferdinando,da aprte della Santa Sede i nuovi dominii sulla base del potere dei papi non solo nell'ordine spirituale e religioso ,ma anche nell'ordine temporale . Il ruolo politico della sanat sede si maniest anche nello stabilimento dei confini tra possedimenti spagnoli e portoghesi e confermato l'anno succesivo nel trattato di Tordedillas dove il Brasile venne assegnato al Portogallo e adott la lingua dei conquistatori.In seguito altre dottrine vennero formulate per dare fondqamento alle coqnuiste americane . Secondo JUAN DE SEPULVEDA era lecito assoggettare gli Indios per predicare il loro vangelo e per sradicare le consuetudini contro natura che da loro erano praticate . La causa di GUERRA GIUSTA che ne nasceva comportava sulla abse dello ius gentium romano e antico il diritto di render eschiavi i popoli vinti e di approppriarsi dei prodotti delle loro terre . Questa era quindi la loro forma di legittimazione che utilizzavano. Alla tesi di Sepulveda si oppose il frate domenicano Bartolomeo de Las Casas ,il quale sosteneva che la religione cristiana non poteva venire imposta agli indios ,ma piuttosto predicata e proposta a loro,lasciando la librt di accettarla. Differente fu la posizione di Frqanceisco de Vitoria ,il quale rifiutava la tesi del giusto titolo per concessione papale ,ma riteneva che vi fosse un diritto di comunicazione tra le genti e di libert di commercio,abilitante all'accesso ai nuovi territori.,un diritto la cui violazione da parte degli indios avrebbe legittimato la guerra come GIUSTA. La disciplina giuridica appplicata ai nuovi territori fu di ripartire gli indios tra i coloni conquistatori assegnando a ciascuno di loro in affidamento un certo numero di indios ,seguendo il regime dell'ENCOMIENDA. L'encomienda l'assoggettamento di una persona e della sua famiglia al pagamento di un tributo ,ovvero a prestare la forza lavoro a favore del colono. La giurisdizione sugli indios era ivnece esercitata da capi indigeni scelti dai coloni,detti CACICCI. La normazione della spagna tenne per bveve tempo conto delle posizioni espresse da Las Casas ,infatti Carlo 5 proibiva la schiavit degli indios e negeva l'ereditariet dell'encomienda. Gi 2 anni + tardi per l'ereditariet venne concessa. Il quadro normativo dell'AMERICA SPAGNOLA risulta complesso ,perch alle ordinanze e alle prammatiche regie si aggiungevao importanti nuclei di diritto con suetudinario .Non mancarono poi i tentativi di raccogliere in un unico corpius la variet delle fonti che erano applicabili nei territori ,quale quello di Leon Pinelo nel 3 decenni del 600 ,anche se solo nel 1680 si var un testo complessivo di carattere generale,ovvero la RECOPILACION DE LAS LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS. Il caso dell'America centro medieionale ha caratteristiche particolari ,perch la dominazione della Spagna si attuata attraverso una serie di operazoni normative e dottrinali che coinvolgono il mondo del diritto direttamente. Il ruolo che il diritto del paese colonizzatore ha svolto variato nel corso del tempo. L dove vi fu il trasferiemnto di nuclei consistenti di popolazione provenienti dall'Europa ,i modellie uropei furono largamente imposti anche alle popolazioni conquistate. Le colonie inglesi nata all'inizio del 600 sis vilupparono sulla base del Common Llaw ,anche se presto il diritto americano determin numerosi sviluppi nuovi e originali rispetto al diritto inglese. Nell'America merdionale fu il diritto spagnolo a trasferirsi,anche se con caratteri e istituti nuovi e diversi . L'Olanda e le provincie unite dei paesi bassi invece realizzarono nel 600 una fiorente attivit commerciale che le port alla conquista dell'Isola di Giava e dell'Indonesia. Lo steumento principale dell'espansione coloniale olandese fu la COMPAGNIA OLANDESE DELLE INDIE ORIENTALI ,costituita nel 1602 mediante al fusione di 8 compagnie minori . La compgania era guidata da 17 uomini direttori,nominati da sei camere che rappresentavan le diverse province olandesi . Essa ricevette il monopolio dei traffici olandesi a oriente del Capo di Buona speranza . Fu creata un'amministrazione stabile con sede nell'isola di Giava che gestiva i domini con il potere di stpulare trattati e fare guerra. Dopo il secolo d'oro del 600,l'ascesa della potenza navale e miliare inglese,ma anche le ribellioni delle popolazioni locali minarono il dominio olandese in ASIA. Dove invece le condizioni di cultura delle popolazioni autoctone erano + primitive ,fu il diritto degli invasori ad affermarsi . Differente l'esito della colonizzazione dell'INDIA. Qui per un arco di secoli i commerci hanno costituito il movente dell'egemonia occidentale e i paesi europei non hanno proceduto a vere e proprie conquiste territoriali. Pertanto anche i diritti klocali si sono a lungo conservati. In India fondamentale stato il ruolo svolto dalla COMPAGNIA DELLE INDIE fondata nel 1600 ,conil privilegio che accordava alla compagnia il monopolio del commercio con le Indie pe run periodo di 15 anni . La compagnia era formata da un gruppo di 125 azionisti ,che nominavano 24 direttori. Negli anni seguenti,un inviato del re d'Inghilterra riusc ad ottenere dall'imperatore un importante privilegio di commercio per gli inglesi della compagnia ed essa divenne cos sempre + ricca e potente . La vittoria sui francesi,determin poi la concessione alla compagnia di diversi poteri di guerra e di govero su diverse porzioni di territorio ,dove vennero pe r la prima volta inviati anche giudici inglesi per la gestione di una parte delle controversie. Anche la Francia speriment il modello della compagnia per azioni ,ma qui il controllo dello stato fu + puntuale.

L'ORDINE INTERNAZIONALE:La scoperta del nuovo mondo e degli altri continenti ha segnato una radicale trasformazion e delle relazioni internazionali e delle dottrine giuridiche a loro correlate . La frattura dell'unit religiosa europera derivata dalla riforma protestante ha fornito un movente per far nascere contrasti bellici rra stati ,trasformandole in GUERRE DI RELIGIONE. FRANCISCO VITORIA inquadrava teologicamente la conquista delle americhe in un'idea di guerra giusta e ALBERTO GENTILI invece sostenne una tesi molto diffente;ovvero egli sosteneva che la guerra da considerare GIUSTAnon sulla base di una giusta causa ,ma semplicemnete in considerazione della natura del nemico,ovvero una guerra tra stati sovrani doveva considerarsi giusta perch contrapponeva 2 giusti nemici tra loro in lite.In questo senso la pace di Westfalia del 1648 ,che pose fine alle guerre religiose segn una tappa importante per la storia del diritto internazionale e la lunga stagione delle faide medievali era con ci superata ;la guerra diventaav quindi una lecita prerogativa degli stati e SOLO di essi,mentre ogni altro contrasto violento si configurava come infrazione dell'ordine interno.Alcuni principi di rilievo per operarono in forma tacita ,attraverso clausuel segrete ,come per esempio la LINEA DI AMICIZIA sostenuta dall'Inghilterra che sino al 700 tutel la apce tra stati ad oriente di una linea ideale segnata adalla longitudine corrispondente alle Azzorre ,lasciando invece al di l di tale confine libero gioco ai rapporti di forza tra stati.

LA SCUOLA CULTA:Un primo indirizzo innovatore della dottrina giuridica fu quello che prese il nome di scuola CULTA . Esso deriv da un filone della cultura dell'umanesimo fiorita nel corso del 400 italiano.Celebre la vicenda di LORENZO VALLA,il quale professore a Pavia scrisse nel 1433 di preferire una pagina di Cicerone all'intera serie delle opere di Bartolo ,in quanto scritte in latino scolastico a Valla risale poi il metodo storico di aver dimostrato l'origine medievale della Donazione di Costantino ,sfino ad allora ocnwsiderata l'unico docuemnto autentico dello stato della Chiesa. Qualche anno + tardi,ANGELO POLIZIANO si dedicava a Firenze a collezionare il testo antico,scritto in caratteri onciali rilevandone le differenze allo scopo di predisporre una edizione critica del + importante documento della cultura giuridica di Roma.

IL METODO DEI CULTI E ALCIATO:Nel giro di pochi anni,videro la luce alcune opere innovatrici scritte da autori di diversi paesi e il dotto umanista GUILLAUME BUDE' pubblic nel 1508 le sue ADNOTATIONES AD PANDECTAS che applicava ad una quantit di passi del Digesto gli strumenti dell'umanesiumo per scavare il vero significato originario,ristabilendo la versione corretta. Nello stesso anno ,il milanese ANDREA ALCIATO faceva pubblicare le adnotationes ai 3 libri del codice,in cui applicava lo studio di quest'ultima parte dell'opera giustinianea molte nozioni storiche fondate sulla profonda conoscenza di fonti giuridiche greche e latine. Alciato nel 1530 pubblic un importnatte trattato dal titolo DE VERBORUM SIGNIFICATIONE del Digesto ispirato al metodo storico filosofico . Alciato da considerare il vero fondatore della scuola,in quanto riuniva in ns le doti di profondo conoscitore delle fonti classiche ,di cultore del metodo filosofico e di giurista completo capace non solo di interpretare i passi + complessi della compilazione ,ma anche di redigere corposi pareri legali. Nel 1518 ZASIUS pubblicava invece le LUCUBRATIONES DE ORIGINE IURIS dedicate allos tudio storico della giurisprudenza romana . La caratteristica di metodo di queste opere conosciuta dal duplice criterio d ricercare innanzitutto la formulazione originaria dei testi studiati per poi analizzarne il significato alla luce delle fonti greche e latine. Era frequente che termini e istituzioni ricorrenti nel Corpus Iuris non trovassero spiegazione all'interno della compilazione ,in quanto molte espressione erano state evidenti al loro tempo da non chiedere chiarimenti,mentre altre si erano trasformate od erano scomparse alla fine dell'impero antico e sopravvivano nella compilazione come relitti storici. Quanto alle origini invece dell'applicazione del nuovo metodo basta richiamare il legame che unisce questa nuova corrent della cultura giuridica conq uella dell'umanesimo . Fu infatti la passone per lo studio delle fonti della cultura antica a indurre alcuni uomini ad applicare anche alle fonti del diritto i frutti della loro conoscenza di fonti non giuridiche. Negli umanisti poi era presente il gusto estetico per l'eleganza formale del latio classico ,distaccato dal latino classico. L'atteggiamento mentale e culturale degli umanisti se da un lato influenz un filone della cultura religiosa cattolica, dall'altro fu valorizzato dalla cultura delle corenti protestanti di Lutero ,Calvino e i loro seguaci in sintonia con il libero esame della scrittura. Non a caso,infatti,diversi esponenti di questo indirizzo di studi era stati attratti dalle correnti della riforma protestante. Ebbe sbagliato considerare i culti ribelli per natura ,al contrario infatti proprio in Francia furono vicini alla scuola umanistica uoini destinati a riscoprire alte funzioni pubbliche .

INDIRIZZO STORICO-FILOLOGICO:L'impianto culturale adottato dai maestri della nuova scuola era quello di voler svilupparsi in diverse direzioni e queste direzioni effettivamente vennero intraprese a partire dal 500. ad un filone di ricercehe e di opere filologiche si affiancarono una tendenza alla storicizzazione del diritto,un metodo volto a ripensare la teoria e la sistematica del diritto comune . Il primo aspetto si manifest nella ricerca di nuovi testi giuridici antichi,una ricerca per deludente perch la sola opera classica soppravvisuta al naufragio della giurisprudenza al di fuori del digesto riemerger nell'800. Nel 400 fu soprattutto l'indirizzo filologico inaugurato da Valla e da Polizano a far conoscere nel 500 un importante sviluppo di qesto metodo ,infatti si iniziarono a curare le prime edizioni critiche del corpus iuris fondate sull'esame di + manoscritti e pubblicate senza l'ausilio della glossa accursiana. Dopo Alciato ,la fioritura di indagini su testi della giurisprudenza classica ebbe il suo culmine con l'opera di JACQUES CUJAS(CUIACIO). Egli fu autore di indagini estese sull'opera di giuristi classici quali papiniano ,ricostruite con perizia,collocando i frammenti del Digesto nell'ordine riginario delle opere da cui erano stati presi per ricostruire meglio il significato. Cuiacio sottopose all'analisi filologico-storica anche testi qual il Codice teodosiano e i libri feudorum . Esponenti di rilievo di questo filone furono Pierre Pithou e Denis e Jacques Godofroy. molto importante ricordare come l'impostazione filologica e storicistica dei Culti non sia rimasta confinata allo studio crititco delle fonti giuriche dell'antichit ,ma si sia estesa anche ad altre fonti e fasi della storia. I Culti furono gli anticipatori dell'indirizzo di studio e di rivalutazione del Medioevo che caratterizzer la cultura storica del Romanticismo.

L'INDIRIZZO CRITICO:Strettamente connesso con l'indirizzo filologico fu nei Culti un atteggiamento nuovo nei confronti della storicit del diritto . Proprio la cura con la quale essi vollero ricostruire il dettat e il significato autentico dei giuristi classici li condusse a considerare le fonti contenute nel corpus quali monumenti della cultura antica . Anche la consuetudine di citare prassi di autori classici non significava sudditanza nei loro confronti,in quanto il riferimento ogni volta era frutto di scelte liberamente comoiute all'interno della cultura antica. Platonismo,stoicismo ,scetticismo ed epicureismo costituivano alcuno dei moduli culturali ed etici ai quali la cultura del singolo umanista poteva aderire . I Culti si affrancarono del principio di autorit non solo nei confronti dei commentari e delle interpretazioni tradizionali ma anche nei confronti degli stessi autori antichi. Si spiega allora il fatto che proprio alcuni dei maggiori esponenti della sucola abbiano espressamente dichiarato inaccettabile il criterio di adottare senza discutere la normativa giustinianea . JEAN BODIN,il teorico dell'assolutismo dchiarava assurdo ritenere universalmente valide quelle leggi romane che tante volte si erano modificate nel corso del tempo . Le implicazioni di questo atteggiamenot fondato su solide conoscenze storiche ma allo stesso tempo liberi da vincoli nei confronti delle fonti antiche era di grande portata. Nel momento stesso in cui la compilazione giustinianea veniva scomposta distinguendo la disciplina del diritto classico da quella del diritto postclassico,l'unit del sistema del Corpus Iurisi veniva messa in discussione.

L'INDIRIZZO SISTEMATICO:Nella scuola culta convive anche un altro indirizzo culturale,di natura sistematica . Esso si collega con la valorizzazione delle scienze umane diverse dal diritto ,a cominciare dalla filosofia ,considerata dai culti non solo utile ma necessaria . Un chiaro esempio del metodo dei Culti e del ruolo che esso poteva svolgere sul terreno del diritto offerto dalla teoria di CONNAN riguardo alla struttura giuridica del contratto. Nsecondo il giurista francese la causa del contratto,la fonte della sua natura di obbligazione risiede nel SINALLAGMA ;termine greco gi impiegato dai giuristi romani,in particolare da Labeone ,che conan reinterpreta fornendo un'etimologia che fa levo sul concetto di scambio. appunto lo scambio tra prestazioni a costruire l'eleento comune del contratto deterinandone l'obbligatoriet. Questo elemento di base viene ricondotto allo ius gentium ,a sua volta fondato sull'equit ,sulla base di un'impostazione di giustizia come proporzione che egli fa risalire alla filosofia di Aristotele. La nozione generale cos elaborata della causa del contratto gli consentiva di chiarire elementi essenziali di singoli atti giuridic anche i fini della praica;anche se va detto che la teoria di Connan non ebbe particolare fortuna. Questo indirizzo condusse a sua volta ad esiti diversi e vi fu una tendenza che port ad accantonare l'impianto sistematico del codice e del digesto ,legato alle partizioni dell'Editto perpetuo ;fu solo invece la tripartizione di Gaio tra cose ,persone e azioni che sta alla base delle istituzioni di Giustiniano ad essere la + adatta a costruire la cornice delle trattazioni sistematiche di diritto. L'impostazione teorica dei Culti si afferm non solo nell'impostazine del diritto romano,ma anche nella sistemaione di regole consuetudinarie. Alcuni tra i massimi studiosi delle coutumes francesi uscirono dai banchi della scuola culta,come Charles Du Moulin e Antoine Loisel. L'indirizzo sistematico adottato da alcuni esponenti della scuola cult intendeva rispondere essenzialmente a finalit di chiarezza analitica ed espositiva. Si voleva rendere + preciso l'apprendimento della complessa normativa deln Corpus Iuris . Tuttavia l'esito delle maggiori opere sistematice dei Culti fu + vasto e incisivo . Esse nacquero come esposizioni sistematiche e didattiche e divennero ben presto fonti autoritative anche nella pratica del diritto ;dunque vennero considerate alla stregua di testi in senso lato normativi secondo l'indirizzo proprio dell'et del diritto comune ,dove la dottrina + autorevole costituiva una vera fonte del diritto.

L'INDIRIZZO TEORICO:Vi fu infine un ulteriore indirizzo aperto alla scuola umanistica. Altri autori sottolinearono che il necessaario fondamento teorico del diritto doveva essere formulato in termini universali e i maggiori autori furono DUAREN e BODIN. Ci conduceva Doneau a sottolineare il legame tra la norma giuridica e la natura :la natura delle cose,dell'uomo . La natura secondo Connan costituisce il nuvleo fondamentale delle consuetudini ,perch il diritto consuetudinario condiviso dalla maggior parte dei popoli e non quello legiferato ad essere da lui identificato come DIRITTO NATURALE. Questo indirizzo teorico si ricollega ad alcuni autori con la niova logica di Pierre de l Ramm e si collega soprattutto con un'impostazione metodologica nuova ,che riordina la materia del diritto e dello stesso Corpus Iuris secondo scehmi sistematici fondati sull logica e non + sulle tecniche tradizionali del Medioevo. Negli stessi anni in cui prendeva forma la cultira umanistica applicata al diritto,vedevano la luce anche nuove costruzioni sistematiche e moduli concettuali a volte distinti dai modelli tradizionali . L'olandese NICOLAS EVERTSZOON pubblicava nel 1516 un'opera di notevole impianto teorico ,in parte ispirata alla cultura dell'umanesimo ;che conobbe grande fortuna in Europa come strumento prezioso per i pratici . Nello stesso anno JOHANN OLDENDORP dava alle stampe un'opera che applicava anch'essa al diritto i moduli dell filosofia dialettica;mentre + tardi vedeva la luce la sua introduzione al diritto naturale ,civile e delle genti in cui si auspicava un ikntervento dei sovrani per sfoltire e riordinare le fonti giuridiche. Queste furono opere che godettero di larga diffusione in Europa ,in quanto utili a rendere familiare ai giuristi i moduli dell'argomentazione e l'impiego di luoghi comuni. Analoga fortuna la ebbe l'opera di NICOLO' VIGELIO . In Vigelio importanti l'adozione di criteri di classificazione degli isitutti e delle regole romane entro categorie di carattere filosofico-dialettico ,con l'indicazione per ogni luogo comune dei passi del Digesto in cui viene impiegato. Presso alcuni giuristi protesti invece il riflesso dell'impistazione religiosa molto evidente ,infatti la vera legge per loro solo quella di Cristo ,mentre le categorie e le regole del diritto romano sono solo stumenti per costruire un sistema con metodo nuovo. Il filone della scuola culta partiva fondamentalmente dalla classificazione di PERSONE,COSE E AZIONI ,ma si fondava su premesse toriche diverse da qielle dei giuristi classici . Se in Gaio le persone e le cose erano innanzitutto fatti sui quali nasceva l'impostazione normativa,nell'imoostazione dei teorici moderni si manifest un indirizzo volto ad elaborare le categorie e i concetti fondamentali sui quali costruire l'edificio delle norme. La matrice umanistica torner ad operare nel corso dell'800 ,in autori che ad essa si richiamarono per proporre metodi di insegnamento nuovi per siggerire linee di riforma del sistema giuridico. Cos avverr ad esempio in Olanda,a Napoli,in Toscana etc...

PRATICI E PROFESSORI:

I GIURISTI DEL MOS ITALICUM:Il metodo introdotto dai giuristi della sucola culta fu lontano dal raccogliere un consenso generale nel mondo dei giuristi. L'ostilit con la quale sian dalle origini quattrocentesche le opioni di Lorenzo Valla furono criticate dimostra l'avversione a questa scuola. Basta citare il rimprovero di Cuiacio ai commentatori,accusati di essere rolissi su punti di scarso rilievo ed evasivi invece su questioni + delicate. I tradizionalist,non erano certo privi di argomenti a sostegno della ripulsa del metodo umanistico . Il piemontese Matteo Gribaldi Mofa,senza negare il fondamento di molte retifiche testuali e interpretative proposte dai culti,difese il metodo didattico tradizionale dei commentatori ,che suddivideva in tante fasi distinte l'esame di ogni frammento della compilazione. Il giurista Alberto Gentili,argoment le ragioni della tradizione con osservazioni acute e precise. Egli contestava l'utilit del metodo umanistico nella concreta via del diritto e se il compito del primo giurista consiste nell'impostazione corretta del ragionaento ,allora l'approccio filologico e storico dei testi romani superfluo; una sorta di arnese che non aiuta chi deve difendere una causa o chi deve deciderla ,a differenza invece di quanto avveniva facendo ricorso ai commentari,ai consilia e ai trattati. Questo profondo contrasrto di metodo si tradusse nella formula che contrapponeva il mos italicum iura docendi al MOS GALLICUS,dove quest'ultimo indicava il metodo ddattico della scuola dei Culti ,fiorita soprattuttp a Bourges ;mentre il metodo italico di insegnare il diritto era rimsto il vanto delle maggiori universit della penisola ,da Pisa a Padova. Alciato ,di ritorno dalla Franciua aveva dovuto accentuare la sua impostazione didattica in senso filologico e storico a richeista degli stessi studenti,che da varie regioni d'Europa erano confluiti a Bourges attratti da questa nuova prospettiva culturale. Invece gli studenti e i professori degli studi italiani respingevano l'erudizione dei culti e rimanevano fedeli al metodo che si disse BARTOLISTICO ,perch intendeva riallacciarsi al modello del massimo esponente della scuola del commento. Anche nelle universit german iche la resistenza nei riguardi del metodo storico-filologico si fece sentire,infatti il protestante Ugo Donello venne contestato dagli studenti di Atldorf proprio per questa ragione. Se osserviamo la produzione didattica del 500-600 si nita che la grande maggioranza delle pubblicazioni giuridiche si colloca su versanti diversi rispetto a quelli dei Culti e tuttavia sarebbe irroneo ritenere che la dottrina dei culti e il loro metodo non si fosse espanso anche in Italia ,infatti l'esame delle opere di teoria e di pratica mostra come non si facesse ricorso solo a sputn teorici e pratici dei Culti,ma come nella scuola i testi giustinianei collegati con l'indirizzo umanistico venissero utilizzati. L'attivit didattica comunque continu a svolgersi secondo l'ordine dei Libri Legales ,ovvero nella forma del commento. Enorme sviluppo conobbe invece nell'et moderna il TRATTATO ,ovvero le monografie giuridiche dedicate a singole sezioni del diritto o di singoli istituti. Ad essi vanno aggiunte le raccolte di allegazioni,decisioni spesso di proporzioni enormi. La grande enciclopedia giuridica pubblicata a Venezia nel 1584 riproduce 30 grandi volumi di centinaia di trattati scelti tra le opere + importanti del 13-14 sec ,in grado di rcorpire l'intero arco del diritto pbblico ,penale e processuale. Questa vasta fioritura di opere destinate a servire la pratica determin da parte dei contemporanei l'attribuzione della qualifica di Pragmatici o Pratici agli autori dei trattati. Tra le opere + frequentemente citate si deve riciamare il trattato DE ORDINE IUDICIORUM di Roberto Maranta.Il panorama della dottrina fracese di questi secoli,comprende accanto ai maestri della scuola culta anche giuristi autorevoli come CHARLES DU MOULIN . Importantissima fu la teorizzazione dei poteri del re nell'opera di Jean Bodin,ovvero LES SIX LIVRES DE LA REPUBLIQUE ,uno dei documenti + importanti della storia dell'assolutismo e tra i giuristi di diritto privato,larga circolazione ebbero in Europa i trattati in materia di famiglia ,successioni etc... il lombardo JACOPO MENOCCHIO ,fu autore di 2 importanti trattati .commentari sul possesso e riun e discusse ,suddividendole per temi molte questioni sulle quali la normativa aveva lasciato spazio alla discrezionalit del giudice. Menocchio dedic infine la sua ultima opera ad una difesa in favore dello stato,in quanto i questo periordo erano frequenti i conflitti tra Stato e Chiesa.

IL DIRITTO PENALE:importante nel 500 fu lo sviluppo del diritto penale;una mteria che i Glossatori e i Commentatori non avevano trattato minuziosamente ,anche perch lo spazio nella compilazione giustinianea era ridotto . Inoltre lo Stato moderno in via di formazione rafforz i poteri punitivi nelle mani dei monarchi. Si estesero infatti le fattispecie che venivano ricomprese nel reato di lesa maest . L'egemonia della pena e della represione venne assunta ed esercitata dalle magistrature del re ,lasciando la sovrano larghi poteri di grazia. Con riferimento alla Lombardia,importante opera fu quella di EGIDIO BOSSI,giudice del senato milanese . Ki suoi trattati vari ,pubblicat nel 1562 sono un'esposizione complessiva della materia penale e processuale ,dove viene presa in considerazione soprattutto la normzione locale e la giurisprudenza dle Senato. Importante fu poi anche il trattato di GIULIO CLARO ,anch'esso giudice del senato milanese e membro a Madrid del consiglio d'Italia ,dove nel 5 libro trattava il diritto e la procedura penale,di cui per ciascun reato l'autore delineava le nozioni essenziali e le tesi della dottrina. Carattere differente ha invece il pensiero di TIBERIO DECIANI,professore a padova eautore di un trattato di diritto penale nel quale trovano spazio anche notizie e anlisi di normative del passato prossimo e remoto,compresi l'egitto e roma influente dal metodo umanistico e culto,che si integra con un'impostazione logicosistematica derivata dalle categorie aristoteliche. Largamente utilizzato fu poi l trattao di FARINACCIO ,ovevro un'enciclopedia di diritto e procedura penale che raccolgieva ed esaminava le tesi di centinaia di autori in ambito penale,costituendo per gli avvocati un repertorio di argomentazioni. Anche fuori dall'Italia ci furono importanti trattazioni in questo ambito,come per esempio a Utrech dove ANTHON MATTHES con la sua trattazione si rivela sensibile al razionalismo giusnaturalistico nato qualche ann prima.

IL DIRITTO COMMERCIALE:Importante in questi secoli fu anche lo svilippo del diritto commerciale ,quel diritto che nato nelle citt medievali aveva attirato l'attenzione di alcuni esponenti del Comemnto ,anche se solo a partire dal 500 venne affrontato in maniera sistematia. Per primo l'avvocato STRACCA raccolse inun trattao un insieme di questioni relaive ai mercanti,al loro status e alle obbligazioni e alle procedure delle corti mercantili. All'inizio del 700,SIGISMONDO SCACCIA pubblic a sua volta un trattato (De commerciis et scambio)articolato secondo le categorie scolastiche che elencavano le regole e le eccezioni insieme alle argomentazioni favorevoli e ontrarie alle diverse tesi . Altri autori pubblicaroo poi raccolte di materiali tratti dalla loro vita professionale ,come il fiorentino ANSALDO ANSALDI ,avvocato e poi giudice a roma che nel 1689 pubblic i DICORSI LEGALI DEL COMMERCIO E DEL MERCATO ,nei quali discuteva cento casi di diritto commerciale verificatosi negli anni precdenti . Un aspetto significativo di questo filone dottrinale consiste nell'integrazione tra le consuetudini del diritto commerciale e le categorie delle dottrina del diritto comune . Nel frattempo,la Francia si era dotata di una salda legislazione sulla materia commerciale con le due ORDINANZE di Luigi 14 sul commercio e sulla marina.

LA SCUOLA DI SALAMANCA:La storia del modenro pernisero giuridico ha av uto origine grazie ad un piccolo gruppo di professori dell'universit spagnola di Salamanca ,vissuti nel 500-600.. ci che caratterizzava la scuola spagnola era la comune estrazione teologica . Si trattava in fatti non di professori di diritto,ma di teologia morale ,per lo + appartenenti all'ordine dei domenicani. Partendi dal commento e dalla summa di tommaso d'Aquino,i maestri di Salamanca non solo affrontavano i temi di giustizia e del diritto naturale ,degli status personali e del principe ma si spinsero oltre,porendendo in esame anche molti istituti dell'ordinamento normativo ,come ad esempio la propriet,le successioni etc...erano conoscitori profondi non solo della teologia ma anche del diritto romano e del kor tempo e miravano a scandagliare la congruenza delle norme del diritto romano con i principi del diritto naturale e divino. Qui sta la novit della loro imposazione. I teologi della prima scolastica non avevano ignorato il mondo del diritto,per non l avevano anlizzato nemmeno come i maestri di Salamanca,i quali scesero nei particolari della disciplina normativa in misura + sistemativca. Gli scolastici spagnoli si proposero di disegnare confini precisi entro i quali le proposizioni del corpus dovevano titenersi valide erch conformi a principi e valori di livello superiore rispetto al diritto positivo.I MAGGIORI ESPONENTI:il primo fu FRANISCO VITORIA ,un domenicano formatosi solo sui testi di San Tommaso e i classici latini,da Cicerone a Sseneca . Fu un importante professore di teologia a Salmanca nel 1526 e non solo comment la summa tomistica,ma si occup dei profili giuridici e teologici della conquista delle Indie occidentali. Nonostante per lui la conquista delle Americhe e la sottomissione degli indios fosse una gerra iusta,Vitoria espresse la convinione che la conversione non dovesse essere forzata ma libera e che gli indigeni americani dovessero essere trattati alla stregua di inori sotto tutela e non come schiavi.

BARTOLOME' DE LAS CASAS:anch'egli difendeva la libert degli indios e per tutta la sua vita si batt per sostenere il diritto degli indios alla libert,argomentando l'illegittimit della loro situazione e tentando di fondare citt abitate da liberti indiani.

DOMENICO SOTO:sostenne la derivazione del diritto positivo da quello naturale in 2 forme:una in via deduttiva coerente con le premesse e quindi non mutabile,o attraverso una specificazione che tenesse conto delle circostanze concrete . In questa second a direzione il diritto naturake poteva venir tradotto in forma positiva secondo criteri non immutabili nel tempo e nell spazio ,venendo allora teorizzato.

Questa tesi fu sostenuta anche da LUIS DE MOLINA ,il quale nel trattato DE IUSTITIA ET IURE dove erano presenti soprattutto questioni di diritto pruvato ,ma anche diritto di castiglia,continua a seguire la dottrina morale aristotelica e la tesi di San Tommaso d'Aquino. Egli importante anch eper la sua posizione razionalistica riguardo ai rapporti tra i valori e la volont divina ,ovvero dove il bene e il male sono identificabili da soli perch Dio li ha dichiarari tali e li ha scritti sulle tavole della legge.

FRANCISCO SUAREZ,fu il teologo che influenz il pensiero giuridico posteriore e fu sempre un maestro di Salamanca . Egli fu l'autore di opere sul matrimonio,ma soprattutto di un vasto trattato(DE LEGIBUS),dove volle costruire una dottrina del diritto e della societ che consentisse di giustificare le istituzioni e le norme del diritto naturake anche mediante il ricorso a criteri della ragione e non solo sulla base della rivelazione. Egli sostenne il ppotere di giusrisdizione,con la connnesa autorit di punire i criminali ,senza la necessit di un conferimento di autorit da Dio ,ma solo sulla base della volont della comunit stessa. Riguardo al diritto naturale,Suarez accoglieva la tesi di chi tra i canonisti e i teologi medievali attribuiva al termine ius oltre al significato di diritto soggettivo ,anche il significato di una potest individuale sulla libert e sulla propriet. Un problema complesso da lui discusso era quello di giustificare la prorpiet come diritto naturale pur riconoscendosi unanimamente che in origine la propriet dei beni era stata comune a tutti gli uomini. Egli risolse questa questione dihiarando che la norma del diritto naturale relativa alla comunione originaria di beni era da considerarsi permissiva e non precettiva,perch era possibile che l'appropriazione pacifica di beni e di terre da parte dei singoli venisse ammessa e protetta dal diritto positivo.

Caratteristica fondamentale della scuola di Salamanca quella di avvicinare e analizzare le questioni giuridiche anche nei particolari relativi ai singoli istituti e contratti,sulla base del diritto comune che essi conoscevano,ma con il vaglio costituito da vlori e principi dela teologia.

LA SCUOLA ELEGANTE OLANDESE:Venne fondata nel 1575 l'universit di Leida e molto velocemente crebbe nei decenni successivi ,grazie ad un metodo di insegnamento che affiancava alle lezioi corsi ulteriori detti COLLEGIA,sino a diventare nel corso del 600 un putno di riferimento per la cultura giuridica dei paesi bassi e d'Europa. N questo contetso vanno ricordati alcuni dei + importanti maestri dei paesi bassi ,dove il loro insegnamento mostrava l'impronta culta. DONELLO fu uno dei improtanti,chiamato a Leida ad insegnare. All'indirizzo culto e orientato alla pratica di un folto gruppo di maestri olandesi si d il nome di GIURISPRUDENZA ELEGANTE ,che ne indica appunto lo stile preciso e conciso ,distaccato dalle grevi articolazioni proprie di una parte della dottrina del diritto comune. GERARD NOODT ,professore prima a Leida ,coniuga nei suoi scritti una capacit critica e filologica nell'interpetazione dei testi del diritto romano classico con un'impostazione ideale ispriata a principi di tolleranza e di apertura.L'impostazione dei professori della scuola elegante olandese si riallaccia a quela culta,anche se il legame non con il filone di Donello,ma con il filone di Cuiacio. Come gi lui,anche gli olandesi si rifanno alla sistematica antica e non esitanoa criticare alcune ricostruzioni filologiche di Alcito e dei primi umanisti,senza attribuire al manoscritto fiorentino del Digesto il valore di testo originale nei confronti della Vvulgata.

USUS MODERNUS PANDECTARUM:Ancora a Leida,ARNOLD VINNEN fu autore di un commentario alle Istituzioni che venne ben considerato a livello europeo. Anche in lui si vide mplto chiaaramente l'impostazione culta ancorata all'impostazione basata sull'esegesi rivolta al testo romano pi che alla dottrina medievale ,la quale si oniuga con l'attenzione per il diritto locale e per le consuetudini. Del diritto antico si tendeva ad utilizare ci che ancora fosse funzionale . In questa prospettiva ,un altro professore olndese,VOET si occup di un'opera sulle pandette e gli vene affidata na cattedra diu diritto pratico. L'esempio per di una trattazine accurata del diritto locale era stata fornita da UGO GROZIO ,ovvero il fondatore del moderno giusnaturalismo ,il quale aveva scritto un'i ntroduzione al diritto olandese . A questo filone della scuola olndese si collega l'opera di autori del 600-700 ,i quali adottarono un metodo didattico deve l'analisi testuale di ascendenza culta e l'attenzione per la giurisprudenza locale si intrecciaroo nei diversi autori. Dal titolo di un'opera pubblicata nel 1690 da SAMUEL STRYK ,questo indirizzo teorico-pratico prese il nome di USUS MODERNUS PANDECTARUM. Questa formla designa un approccio che va distinto da qulelo della giurisprudenza elehgante ,in quanto il rapporto questo indirizzo con autori come Vinnen e Voet molto pi diretto. L'usus modernus mira a coniugare le fonti giustinianee con la necessit fdella pratica e rifugge dalle ricostruzioni testualei erudite per privilegiare invece l'enunciazione di una serie di regole coerenti e precise,ancorae al testo legale antico. Caratteristico il programma enunciato da Voet nel commento alle pandette ,dove sostiene che le questioni antiche verrranno trattate di sfuggita ,solo per dare ai giuristi un sollievo per la vita del nuovo stile giuridico. Tuttavia per il contenuto non risponde alle promesse enuncite dall'autore . Un aspetto essenziale dell'usus modernus fu quello di valorizzare la tradizione germanica e l'opera del medico CONRIG contrapponeva per la prima volta il nucleo del diritto originario tedesco a quello straniero ,il quale comprendeva quello romano. Sembra giustificato ritenere che l'impiego da parte della dottrina dell'usus modernus di elementi riconducibili alla tradizione germanica e a quella canonistica e consuetudinaria non costituisca solo il frutto di unmero perfezionamento dottrinale ,ma risponda a tendenze reali della societ del tempo. Nonostante alcuni elementi comuni,la distanza di impostazione tra i giuristi della giurisprudenza elegante olandese e i maestri dell'usus modernus notevole . I primi ritengono che senza gli struemnti della filologia e della storia non sia possibile comprendere nemmeno i profili strettamente giuridic delle norme dei tetsi romani ,anche se per loro il metodo elegante non lusso ,ma una condizione necessaria per capire correttamente i testi;mentre i secondi limitano il ricorso allo studio filologico dei testi ancithi perch mirano a conservare nella sua integrit il Corpus Iuris Civilis ,che per integrano con gli elementi della tradizione germanica e con la giurisprudenza delle corti.

GIOVANNI BATTISTA DE LUCA:Fu un autore importante che oper in Italia . da considerare infatti il + significativo giurista italiano del 600. per la maggior parte della voita fu un avvocato a Roma,poi a 60 divent un sacerdote e infine venne nominato cardinale. La sua fama la si deve alla sua opera,intitolata THEATRUM VERITATIS AC IUSTITIAE . Quest'opera era formata da un complesso di casi vertenti su questioni legate ai contratti,alle usure e ai feudi. Egli colpisce soprattutto nella sua opera la limpidezza delle argomentazioni che erano state pensate e scritte per sole cause . importante inoltre la sua impostazione direrta a non asumere acriticamente una massima legale ,ma piuttosto a valutare l'applicabilit per ogni singolo caso. Anzich accmulare citazioni dottrinal,egli preferiva ancorare il suo rgionamento alla solidit intrinseca delle motivazion in diritto,richiamando quando lo riteneva necessario dottrine di autori lontani dalla pratica dei tribuali,quali teologi della scuola di Salamanca. Egli disprezzava il vano sfoggio di citazini,che era invece frequente nei pratici del suo tempo e privilegiava ivece nelle argomentazioni la liena diretta che mostra la vera natura di un rapporto giuridico in discussione . De Luca critic anche l'istituto del fedecomesso famigliare utilizzato dal patriarziato osservando che il solo mezzo per tutelare nel tempo la gestione di un patrimonio famigliare sarebbe stato creare un fedecommesso dei cervelli ,ovvero trasmettendo di padre in figlio non i beni,ma le capacit. Molto importante fu la sua iniziativa di pubblicare una redazione abbraviata in lingua italiana dell'opera principale ,nell'intendo di rendere famiglaire il linguaggio e il contenuto del diritto anche fuori dall'ambiente forense ,al servizio di chi non fosse giurista professionale.

DOTTRINA GIURIDICA E PROFESSIONI LEGALI:

IL RUOLO DELLA DOTTRINA E DELLA STAMPA GIURIDICA:Il diritto romano comune doveva la sua forza al collegamento con la carica imperiale che ebbe un peso politico e istituzionale considerevole,anche se fu poco per volta sopraffatta dagli stati assoluti e in Germania dai principati territoriali dell'et moderna. Essenziale per la dottrina giuridica il carattere della POLIVALENZA ,infatti nel Corpus Iuris Civilis vi sono presenti norme di tagli assolutistico ,ma vi sono anche norme a tutela dell'individuo come tale ,purch libero e non allo stato servile . A tutti quindi la dottrina giuridica offriva validi appelli e mezzi di tutela. Erano poi le contraddizioni presenti nel Corpus ad offrire preziosi agganci ai giuristi per le loro trattazioni. Nasce quindi qui il ruolo svolto dalla dottrina dei giuristi . La persistenza del modello del diritto comune nell'et moderna si manifesta anche nel fatto che le opinioni dei dottori possiedono e mantengono ancora un cert valore. Alla fine del 400 per si ebbe un importante svolta riguardo ai modi di operare e neklla tecnica dei dottori determinata da una rivoluzione importante,ovvero l'INVENIONE DELLA STAMPA. Grazie ad essa,con un ritmo crescente avevano incominciato ad uscire anche le opere di diritto + importanti per l'antichit ,come il corpus iuris,la glossa accursiana ,i commentatori et... stampare un'opera comportava dei costi certamente inferiori rispetto al lavoro dei copisti . Per il secondo 400,infatti,risalgono circa 2000 opere giuridiche edite ,mentre nek secondo periodo dopo l'invenzione della stampa troviamo una folla di stampatori in centri importanti,ma anche in centri minori e solo nel corso del 500 alcune sedi si affermarono con assoluta prevalenza quali centri dell'editoria giuridica internazionale. Si ebbero quindi imprese editoriali anche impoinenti ,quali la pubblicazione della grande raccolta dei TRACTATUS UNIVERSI IURIS. Nell'et precedente alla stampa,non di rado un giurista non poteva permettersi neppure l'acquisto del corpus iuris glossato ed operava quindi ricorrendo agli appunti presi dalle lezioni seguite presso lo studio generale ;mentre dopo l'invenzione della stampa un avvocato o un giudice potevano permettersi di avere a disposizione una vera e propria biblioteca giuridica . Questa disponibilit di testi giuridici comport mutamenti significativi nel riolo della dottrina come fonte del diritto. Molto caratteristico il fatto che questi possibili riferimenti a tesi della dottrina da parte di avvocati e consulenti non erano limitati alle opere di esegesi del diritto locale o generale,ma si estendevano a testi e autori collocati su altri evrsanti della cultura. In questo senso la dottrina del diritto comune ha una natura onnivora ,ovvero ogni idea pu venire richiamata e ogni tsto pu essere impiegato per un caso concreto.

COMMUNIS OPINIO DOCTORUM:Tutto ci apriva ai giudici un ampio margine di discrezionalit. Chi ne oagav le spese era invece la certezza del diritto ,ovvero la revedibilit delle conseuenze giuridiche di un atto o di un comportamento giuridicamente rilevante. Si pu allora spegare perch si siano affermati alcuni fondamentqali strumenti per ovviare agli inconvenienti e ai rischi creati dall'eccessiva discrezionalit consentita agli operatori del diritto. Si tratta di 2 vie diverse ra loro:-RILIEVO ATTRIBUITO ALLA COMMUNIS OPINIO DOCTORUM,-PESO CRESCENTE ESERCITATO DALLA GIURISRUDENZA DELLE GRANDI MAGISTRATURE. Riguardo al primo punto: esso consisteva nell'identificare le questioni di diritto sulle quali nel tempo una pluralit di giuristi si era pronunciato in sede scientifica,in u trttato o in un consilium . Quando si riscontrasse l'accordo di tutti o della maggior parte dei giuristi su una determinata soluzione si affermava che essa era diventata un'opinione comune e da questa constatzione si faceva derivare la conseguenza che in una causa i giudici avrebbero dovuto attenersi. Secondo alcuni autori del tempo in questo caso l'opinione comune doveva prevalrre persino sul testo della legge,urch risultasse che gli autori lo avessero conosciuto. Si tratt di un vincolo indirizzato allo scopo di fornire elementi di ceretzza in un sistema divenuto incerto nel tempo. N glia vvocati n i giudici erano obbligati ad attenersi ,ma la tendenza a falo divenne sempre + forte ,anhe perch esisteva la responsabilit per colpa anche per avvocati e giudici,e ne erano esenti solo coloro i quali erano fedeli all'opinione comune, nacquero cos alcuni trattati in cui si discutevano le ipotesi di contrasto tra le opinioi espresse da uno stesso autore e non mancavano testi in cui si contrapponevano le opi ioni comuni . Per tali vie il ruolo della dottrina giuridica raggiungeva un'incisivit mai raggiuta in precedenza,perch le tesi e le opiioni dei giuristi potevano venir utilizzate come supporto di un'argomentazione giudiziaria e spesso acquisivano forza di legge. Se si considera che le dottrine e le opinioni dei giuristi venivano espresse in un quadro normativo del diritto comune non sembra fuori luogo utilizzare l'espressione di REPUBBLICA DELLA CULTURA GIURIDICA per qualificare una fase della storiqa europea in cui la comuit dei dottori creava le linee evolutive di un grande ordinamento giuridic. Fiorita soprattuttp rtra il 14-16 sec ,la dottrina come fonte autonoma del diritto vede diminuito il suo ruolo ,senza per scomparire. Una precisa scala poi tra le diverse fonti del diritto ci viene fornita da De Luca nel trattato DOTTOR VOLGARE,dove alle decisioni dei grandi tribunali sono seguiti i voti decisivi ,ovvero i pareri e i consilia e poi le dottrine dei grandi commentatori e infine i pareri degli avvocati.

PROFESSIONI LEGALI:LA FORMAZIONE E L'ACCESSO:L'universit continu ad esercitare nei secoli dell'et moderna il suo compito di formazione superiore per coloro che aspiravano ad ottenere l'accesso alle professioni legali;inoltre vi furono sedi che in vari momenti divennero centri di irradiazione di tendenze nove della cultura giuridica . Agli insegnamenti tradizionali,si aggiunsero alcuni insegnmenti nuovi,infatti venner istitituiti corsi di diritto puubblico,di diritto feuale ,di diritto naturale e di diritto patrio. In francia,nel 1679 si inaugur un corso obbligatorio di droti francais che mirava a porre in evidenza i profili comuni alle diverse coutumes. Tuttavia l'oggetto che serviva per la formazione di govani avviati alle professioni legali rimase comunque in Europa quella dei tetsi romani. I modi dell'insgenamento non erano uniformai ,perch vi erano facolt guridiche e professioni alcune volte aderenti al metodo scolastico del tardo commento,ovvero del mos italicus,mentre altri aderenti all'impostazione dei culti,ovvero del mos gallicus. In alcune regioni d'Europa,tra le quali l'Italia,la formazione universitaria deig iuristi attravers una grave crisi ,infatti le funzioni e le cariche + prestigiose vennero rservate ai membri del ceto patrizio e i collegi professionali che avevano recepito nei propri statuti i vincoli di ceto ottenero con privilegi sovrani il potre di conferire direttamente il titolo dottrinale. Questa chiusura tipica dell'Europa si amnifest anche nei confronti dei giuristi ,infatti ai fii dell'ammissione ai collegi,il requisito della cittadinanza che gi esisteva in precedenza ,venen esteso sino a comprendere un periodo di 100 anni di residenza della famiglia in citt. Presso i collegi professionali si attivarono corsi di diritto,semplificati rispetto a quelli tradizionali e il conseguimento del titolo dottorale era per questa via + semplice. Un regime particolare lo si ebbe invece a Venezia,dove il diritto comue non era in vigore e non lo fu neanche mai,anche se lo studio universitario di Pdova,dove il diritto comune si insegnava secondo i parametri tradizionali costitu per secoli uno dei centri principali della cultura e della formazione giuridica d'Europa. A Venezia vigeva il diritto consuetudinario consacrato negli statuti e nelle province delle diverse magistrature cittadine e un riolo importante lo ebbero i CONSULTORI ,i quali venivano chiamati a dare il loro parere su numerose e delicate questioni di polirica legate al diritto e tra questi figura Paolo Sarpi,il quale fu l'autore della storia del concilio di Trento.Nonostnte tutto per,la formazione giuridica continu ad essere in questi secoli un canale di ascesa sociale. A Napoli,la rivolta del 167 port una proposta di riforma che privilegiava il ceto dei tgati rispetto all'aristocrazia nobiliare ed essa venne per respinta come scandalosa dal Cconsiglio d'Italia a Madrid,anche se alla fine del secolo ,Francesco D'Andrea lasciava scritto ai nipoti he a Napoli era la carriera forense ad aprire la via alle + alte cariche e alle grandi fortune anche a chi fosse di estrazione sociale modesta.In Francia era invece presente il SISTEMA DI VENALITA' DEGLI UFFICI,che consentiva alla monarchia di acquisire risorse in denaro ,comportando l'esborso di somme ingenti. Dato che una carriera di successo poteva comrpendere + generazioni di giuristi di una stessa famiglia ,questo dischiudeva l'accesso al patriarziato. L'acquisto della carica attraverso l'esborso di una omma attribuiva un diritto permanente ,anche se va sottolineato che le funzioni di maggior rilievo vennero attribuite dal re ai COMMISSIONARI ,revocabili in ogni momento.

AVVOCATI,PROCURATORI E CAUSADICI:Un aspetto importante delle organizzazioni delle professioni risiedeva nella loro articolazione . In Italia al vertice della scala vi erano i COLLEGI DEI GIURECONSULTI del patriaziato ,a cui spettavano e funzioni + importanti e lucrative. Di minor prestigio c'erano invece gli AVVOCATI ,forniti del titolo di laurea che li abilitava alla funzione di difesa,ma non appartenenti alla elite patrizia e al di sotto di questi operaba una categoria di operatori di minor prestigio detti CAUSIDICI ,i quali svolgevano la funzione di rappresentanza processuale con il titolo antico di procuratori e curavano l'accertamento dei fatti inerenti alla causa ,infatti vengono anche detti FATTISTI(come nominati da De Luca ne suo Dottor Volgare). I causidici formavano spesso una corporazione a s distinta risetto da quella dei giudici e degli avvocati e talvolta unit a quella dei notai . In alcune sedi presente anche la figura dei SOLLECITATORI,i quali avevano funzioni simili a quelle dei causidici. I NOTAI ,invece,mantennero la truttura risalente al Medioevo. Questo spettro di funzioni e di categorie all'interno delle professioni legali non molto diverso nelle altre regioni europee. In Francia,per esempio gli avvocati erano organizzati in ordini autonomi che si ispiravano al modello corporativo medievale ed elegevvano dei delegati ,mentre il PRESIDENTE era designato dai presidenti aziani ed aveva poteri inciii riguardo all'ammissione eall'esclusione dell'albo. I PROCURATORI,invece,avevano lo status di ufficiali regi ed erano nominati dal re ed usufruivano del sistema della venalit delle cariche ,con la possibilit di acquistare per denaro l'ufficio. In Germania,invece le due categorie degli avvocati e dei procuratori coesistevano con la distinzione di funzione,anceh se la posizione dei procuratori sembra essere stata prevalente ,in quanto oltre a raprresentare la parte in giudizio,esponevano oralmente le ragioni del cliente del tribunale. L'articolazioe della professione di avvocato su due livelli si afferm anche in Inghiterra on il Common Law e diede luogo alla differenziazione tra i sollecitatori e i difensori.Un aspetto importante st poi nell'intreccio tra finzioni di difesa,di consulenza e funzioni di giudizio . Gi prima della chiusura patrizia cinquecentesca,il collegio dei giudici e degli avvocati costituiva una corporazione unica dove al suo interno venivano scelti dai giudici i giurisperiti incaricati di redigere il consilium sapientiis che il magistrato traformava poi in sentenza e inoltre il collegio poteva fungere come istanza d'appello per determinate cause . Quanto alle tecniche di argomentazione degli avvocati e dei consulenti di questi secoli ,pochi scritti sono importanti come le agine di De Luca,il quale distignue le diverse tipologie argomentative che sono effiaci nelle argomantazioni orali e in quelle scritte. Nell'et mloderna,le cariche giudiziarie + importanti vennero per lo + ricoperte attingendo da parte del sovrano ai membri del collegio dei giureconsulti .In Francia,gli ufficiali del re sul territorio ,ovvero i balivi e i senascalchi abbandonarono nel 16 sec le funzioni giudiziarie perch nobli di coppa corta ,ovvero di formaizone militare ,mentre a giudicare in nome del re erano i luogotenenti ,ovvero i nobili di coppa lunga.

LA GIURISPRUDENZA:CORTI SOVRANE E ROTE:Nei secoli dell'et modenra,la giurisprudenza acquist un ruolo di garnde rilievo tra le fonti del diritto ,sopratutto in riferimento alle pronuncie e ai giudicati dei tribunali supremi di ciascuno stato. Ogni stato ebbe in effetti la sua corte o le sue corti supreme e ciascuna ebbe caratteri e competenze specifiche . In Italia troviamo infatti il Senato milanese ,creato dai francesi nel 15 sec ed ereditato dali spagnoli,che riguardava la fusioe in un solo orgao di 2 consigli,ovvero uno politico-giuridico e l'altro giurisdizionale. Era presente poi la ROTA ROMANA ,la quale fungeva da tribunale ecclesiastico per l'intera cristiant cattolica ,ma anche come corte dello stato pontificio in materia civile . Nel corso del primo 500 ,in parte ispirandosi alla rota romana, vennero istituiti nell'Itaia centrale diversi tribunali superiori,ovvero le Rote,i cui giudici erano scelti tra giuristi di prestigio non appertenenti allo stato ,per il quale venivano reclutati. In Francia,il Parlamento di parigi,era stato ristrutturato come corte di giustizia e nel corso dei secoli si aggiunsero altre corti supreme ,le cui decisioni erano definitivamente insindacabili. In Germania,invece,al di sopra delle corti dei principati territoriali troviamo 2 tribunali supremi :-il tribunale di corte ,il quale aveva competenza su questioni attinenti ai diritti e alle prerogative dell'Impero,-il tribunale camerale ,il quale era il tribunale supremo dell'Impero,competente quale corte di ultima istanza per gli appelli,atttraverso sentenze civili dei giudici locali. Quesot venne riformato nel 1495 e venne strutturato da quel tempo con la nomina di giudici dotti ,ovvero formati nelle universit. Questo requisito era inizialmente richiesto solo per la met dei giudici e solo in seguito venne esteso a tutti i 16 componenti della corte,i quali dovevano applicare il diritto romano comune. In questo modo,la giurisprudenza del tribunale oper come significativa istanza giudiziaria suprema entro l'impero.

GIUDICI,COMPETENZE E PROCEDURE DELLE CORTI:Nonostante le diverse corti d'Europ fossero diverse l'una con l'altra presentavano alcuni elementi in comune:-innanzitutto l'accresciemnto dei poteri sovranj si realizza attraverso lo strumento della giurisdizione regia ,mantenendo perci il modello dello STATO GIURSDIZIONALE ,nel quale i poteri sovrani si attuano prevalentemente attraverso controlli e pronunce di natura giudiziale,-riguardo alle competenze nei grandi tribunali ,la distinzione delle funzioni dello stato era sconosciuta nell'et dell'assolutismo ,infatti molte corti sovrane,eccetto le Rote,esercitavano anche fuzioni di natura legislativa. In diversi stati le leggi volute dal re non entravano in vigore se non dopo essere state registrate dal parlamento o dal senato e la registrazione non era solo un adempimento formale.-gli ordini emanati dalle corti spesso avevano valore di legge ,con efficacia generale e non limitata al singolo caso e le decisioni del parlamento di Parigi potevano dettare regol vincolanti anche su materie non disciplinate dalle ordinanze regie ,n dalla consuetudine. -il compito primario delle corti era quello dell'esercizio della giurisdizione ,infatti spesso la corte aveva giurisdizione esclusiva s materie di particoalre rilevanza politca e spesso alla corte spettava di pronuciarsi dove una corte inferiore non fosse rivestita di una causa penale per a quale il reo rischiva la pena capitale. Alla corte spettava anche una funzione istruttoria o decisionale nella concessione delle grazie .Dunque era presente un complesso enorme di competenze giudiziarie simili,alle quali corrispondeano regole processuali non identiche nei diversi ordinamenti. La composizione del corpo giudicante era di norma prerogativa diretta del sovranoo,il quale scegleiva i magistrati secondo proceudure differenziate,ovvero talvolta in via esclusiva e talvolta entro una lista di nomi proposti dlla corte stessa . Il sistema della venalit delle cariche diffuso in Francia consentiva ai candidati appartenenti a famiglie sufficientemente provviste di somme di denaro di competere per le lucrose cariche nelle massime magistrature. La chiusura aristocratica del'Europa a partire dal 500 ,limit in alcuni stati la selezione alla cariche delle supreme magistrature al solo ceto patrizio e anche dove i requisiti di censo non erano richiesti ,l'esercizio delle cariche + elevate costituiva la via per accedere alla nobilt che si disse di toga ,per distinguerla da quella militare. A Napoli,l'accesso ai due massimi organi giudiziari,ovvero il Sacro Regio Consiglio e la Camera Summaria era aperto anche ai giuristi provenienti dalle famiglie non appartenenti alla nobilt. Il personale delle Rote era invece reclutato di norma tra giuristi forensi di qualit. A differenza di quanto avveniva per le Rote e per i consigli veneziani,i componenti delle corti sovrane erano nominati a vita,consentendo ai membri del collegio un'autonomia perfino di fronte al potere monarchico.

I METODI DI PROCEDURA DELLE CORTI:Molti erano i modi di procedere delle corti. La ROTA ROMANA,pratic dal 300 un metodo che prevedeva la redazione scritta di uno schema di decisione detto DECISIO con argomentazioni di fatto e di diritto ,fondato sulle allegazioni di parte ma redatto dall'uditore-relatore sulla base dell'enunciazione di putni controversi . Dopo aver sottoposto al collegio degli uditori il caso e averne raccolto il voto ,che ciascuno di essi forniva dopo aver ascoltato le parti,il testo della decisio veniva sottoposto alle parti in causa per possibili cotrodeduzioni ed eventualemente riformulato. Solo a questo punto veniva emessa la vera sentenza . A partire poi dal 1563 venne introdotto l'obbligo della redazione scritta delladecisio e inizi cos la raccolta delle decisioni della rota romana ,dotate di particolare autorit. Una procedura simile venne adottata anche da altri grandi tribunali italiani. Mentre le sentene dell'et comunale erano prive di motivazione, le rote desunseto per lo + dal modello della Rota romana il requisito della motivazione ,applicandolo alla sentenza ,invece che allo schema di decisione preliminare . Nella decisione,la discrezionalit delle corti svrane fu maggiore o minore a seconda dei casi. Il Parlmaneto di parigi e le altri corti sovrane del regno potevano discostarsi dal rigore della legge nei loro giudizi,perch si consideravano sciolti dall'osservanza della legge. Anche a Milano,il senato era abilitato dalla legge a giudicare secondo coscienza ,considerando solo la verit dei fatti e cos avvenne anche per molte altre corti supreme. Ci significava quindi che la corte suprema poteva decidere anche al di l di ci che le parti avevan richiesto nella domanda di giudizio,sulla abse di fatti noti alla corte stessa,purch rpesenti negli atti e la qualit e la quantit della pena poteva variare sulla base di una libera valutazione degli elementi dedotti in giudizio. L'amministrazione della giustiia di antico regime era imperniata sul sistema delle prove legali e i giudici erano tenuti a seguire le regole probatorie predetermiknate ,che in parte erano fissate nelle legg romane ,canniche e locali. Era nata quindi una rete di regole,con la possibilit di sommare nel processo penale gli indizi e le prove parziali fino a formare la prova piena . Se questa non veniva raggiunta, i giudici non potevano condannare . Nasceva allora la spinta a conseguire la prova attraverso lo strmento decisivo della confessioe e in presenza di indizi i giudici erano obbligati a sottoporre l'imputato alla tortura . Se vi fosse stata la confessione ,la pena edittale veniva irrogata ,in caso contrario il diritto comune attribuiva al giudice il potere di irrogare una pena discrezionale inferiore a quella edittale. Era un sistema penale opposto a quello moderno,in quanto i giudici non erano liberi di valutare le prove.RACCOLTE DI DECISIONI:In Francia,la giurisprudenza del parlamento di Parigi ,trascirtta in appositi registri aveva dato origine a raccolte di decisioni,le + aniche risalenti al 200 . altre raccolte di decisioni del Parlamento parigino furono composte dal 500 al 700 da giuristi quali Papon,Louet ,Rousseau etc...e largamente utilizzate anche al di fuori della Francia. Le sentenze della Rota genovese in materia commerciale,edite da Marco Belloni furono utilizzate dai giuristi e citate dlla dottrina in tutta Europa. Anche le decisioni della Rota romana ebbero larghissima circolazione e fecero testo soprattutto per le materie legate alla procedura civile e alla materia matrimoniale. In questo caso alcuni giudici di spicco raccolsero o talvolta integrarono le decisioni giurisprudenziali ,pubblicando raccolte . Cos avvenne infatti per esempi per il regno sabaudo ,dove il giureconsulto Antoine Favre riun' nell'ordine del codice giustinianeo un repertorio di decisioi del Senato di Savoia. Le raccolte di decisioni avevano per autore solitamente un giurista attivo nella corte,il quale selezionava una serie di decisioni delle qualoi egli era stato nella maggior parte dei casi il relatore ed aveva scritto l'argomantazine sulla quale il collegio aveva fondato la decisione della controversia. In occasione della compilazione potev accadere che l'apparato dottrinale e la stssa argomentazione potessero essere rivisti e modificati ,alcune volte anche in enso differente rispetto al dispositivo della decisione. Il valore delle raccolte,non stava nella loro natura di precedente giurisprudenziale,ma nel pregio delle argomentazioni e delle opinioni accresciuto per il fatto di provenire da collegi dotati di grande autorit. Presso la rota romana si consideravano a distanza di due secoli ancora validi i precedentu contenuti delle raccolte di decisioni trecentesche antiche e anche nel regno di Napoli si aderiva alal giurisprudenza del Sacro Real Consiglio . La giurisprudenza delle corti supreme conseguiva un parziale effetto unificante per il diritto vivo all'interno di ciascun ordinaento ed questa la funzione essenzial eid certezza scolta dai tribunali dell'et moderna. Accanto a questi,le pronuncie di gandi tribunali assunsero anche fuori dallo stato di appartenenza un ruolo pari o superiore a quello svolto dalle teorie o dai pareri dei grandi dottori. Quale sia stato per il livello della giustizia amministrativa in questi secoli difficile da dire ache per la variet estrema degli ordinamenti giudiziari e delle giurisdizioni.

DIRITTI LOCALI E LEGISLAZIONE REGIA:I DIRITTI LOCALI:Nei primi 3 secoli dell'et moderna fino al 700,rimase una componente fondamentale del sistema delle fotni,ovvero i diritti particolari e locali. Dei diritti particolari basta ricordare che questi prevedervano una specifica discilin per la regolamentazione dei diritti di ciascun ordine o ceto. In Germania,accanto alle norme del diritto imperiale valide per l'intero territorio,sorpravvissero gli statuti delle citt,in particolre presso alcne citt imperiali non soggette all'autorit di un principato territoriale ma direttamente allimpero,dette quidi LIBERE. Tra 400-500 la legislazione di queste citt venne sostiutita da una nuova redazione statuaria e spesso in queste riforme ,il diritto romano comunque venne integrato al preesistente strato normativo consuetudinario. Tra le citt che si dotarno di nuovi statuti possiamo trovare:Norimbrega,la quale fu la prima ad intraprendere un'integrazione sistematica tra diritto locale e diritto comune ,ioppure Worms ,la quale con la riforma del 1499 diede spazio al diritto romano. Nei territori provinciali italiani dipendentei dalla corona spagnola,alcuni tesri legislativi oresentano una struttura organiza. Ad esempio,nel ducato di Milano,soggetto alla corona di Spagna,le cotituzxioni del 1541 stabilirono le competenze delle magistrature ,il sistema delle pene e alcuni capisaldi del diritto pubblixo e privato validi per il ducato.Il regno di Napoli,anch'esso sottoposto alla Spagna non ebbe un vero e proprio testo