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INTRODUZIONE-PROCESSO DI INTEGRAZIONE Il processo di integrazione europea ha inizio nel 1950, dichiarazione Schuman(ministro esteri francese), maggior continuazione stati europei per garantire pace e prosperità per Europa. Progredire per maggiore interazione a piccoli passiEuropa dei piccoli passi Primo passo1951. Firma trattato comunità europea del carbone e acciaio(ceca)6 membri: Belgio, Francia, Italia, Germania, Lussemburgo e olanda. Gestione mercato acciaio e carbone(materie essenziali per economia del tempo). Regole comuni(prezzi…)  Trattato ceca, durata di 50 anni, scaduto nel 2002. Non più ceca! 1957firmati trattato sulla comunità economica europea(cee) e trattato euratom(risorse nucleari e energia atomica). -Firma del trattato: consenso dato da rappresentanti d ello stato alla conclusione di un trattato al termine dei negoziati(non vincolante per paesi) -Ratifica del trattato: manifestazione formale del consenso dello stato a vincolarsi con il trattato secondo regole precise. Dal 1957 la cee e l euratom cominciano una forte evoluzione per interazione e collaborazione 1986atto unico europeo: riforma trattato comunità europeamaggiore democraticità dei procedimenti di funzionamento e delle procedure decisionali. Con questo atto parlamento dotato di nuovi poteri. 1992 trattato di Mastrichtnascita dell’unione europea. Inaugurata struttura a tempio. A capo di tutto c’è l’unione europea. Regge tre pilastri 1)comunità europee 2)politica estera e di sicurezza comune(pesc) 3)pilastro gai(giustizia e affari interni) 1997 riforma dei trattati effettuata ad Amsterdam si tenta di aumentare il ruolo del parlamento europeo e il terzo pilastro muta di contenuto(giustizia civile e immigrazione disciplinate nel trattato della comunità) Distinzione di funzionamento del processo di integrazione tra pilastrinel primo pilastro c’è il metodo comunitario, per gli altri due c’è il metodo intergovernativo. -Metodo intergovernativo(tradizionale metodo di cooperazione) troviamo organi di stato(persone che non rappresentano se stesse ma agiscono a livello internazionale solo in rappresentanza del proprio stato)

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INTRODUZIONE-PROCESSO DI INTEGRAZIONE

Il processo di integrazione europea ha inizio nel 1950, dichiarazione

Schuman(ministro esteri francese), maggior continuazione stati europei per garantirepace e prosperità per Europa. Progredire per maggiore interazione a piccoli

passiEuropa dei piccoli passi

Primo passo1951. Firma trattato comunità europea del carbone e acciaio(ceca)6membri: Belgio, Francia, Italia, Germania, Lussemburgo e olanda. Gestione mercatoacciaio e carbone(materie essenziali per economia del tempo). Regolecomuni(prezzi…)

 Trattato ceca, durata di 50 anni, scaduto nel 2002. Non più ceca!

1957firmati trattato sulla comunità economica europea(cee) e trattatoeuratom(risorse nucleari e energia atomica).

-Firma del trattato: consenso dato da rappresentanti dello stato alla conclusione di untrattato al termine dei negoziati(non vincolante per paesi)

-Ratifica del trattato: manifestazione formale del consenso dello stato a vincolarsi conil trattato secondo regole precise.

Dal 1957 la cee e l euratom cominciano una forte evoluzione per interazione ecollaborazione

1986atto unico europeo: riforma trattato comunità europeamaggioredemocraticità dei procedimenti di funzionamento e delle procedure decisionali. Conquesto atto parlamento dotato di nuovi poteri.

1992 trattato di Mastrichtnascita dell’unione europea. Inaugurata struttura atempio.

A capo di tutto c’è l’unione europea. Regge tre pilastri

1)comunità europee

2)politica estera e di sicurezza comune(pesc)

3)pilastro gai(giustizia e affari interni)

1997 riforma dei trattati effettuata ad Amsterdam si tenta di aumentare il ruolodel parlamento europeo e il terzo pilastro muta di contenuto(giustizia civile eimmigrazione disciplinate nel trattato della comunità)

Distinzione di funzionamento del processo di integrazione tra pilastrinel primopilastro c’è il metodo comunitario, per gli altri due c’è il metodo intergovernativo.

-Metodo intergovernativo(tradizionale metodo di cooperazione) troviamo organi distato(persone che non rappresentano se stesse ma agiscono a livello internazionalesolo in rappresentanza del proprio stato)

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-metodo comunitario c’è prevalenza di organi individuo(organi che agiscono inmaniera indipendente dallo stato di provenienza)deve garantire interesse unioneeuropea.

Seconda distinzionepossibilità di adottare atti vincolanti:

Metodo intergovernativo(inesistente o rara adozione a atti vincolanti, di effettogiuridico cogente cioè assicurare obblighi o diritti)

Metodo comunitario(maggiore incidenza di atti vincolanti, atti con influenza diretta ecogente sull’ordinamento degli stati membri)

Su utilizzo atti vincolanti può essere esercitato controllo giurisdizionale (perinadeguatezza…)possono essere annullati per i vizi che li accompagnano.

Differenza metodiprocedure di adozione degli attimetodo

intergovernativo(prevalenza unanimità(deliberazione adottata solo se tutti sonoconvinti della decisione presa)

Per metodo comunitarioadozione atti secondo diverse maggioranze(qualificata o

assolutamaggioranze previste dal trattato in base all’atto)trattato decide chemaggioranza deve essere ascoltata.

Dal 1997 in avanti è stato usato il metodo comunitario.

2001trattato di Nizzatrattato cerca di garantire efficacia istituzioni europee e portaa pensare ad una creazione di un trattato europeo tramite una convenzione

europea(creazione organovi presero parte capi di stato paesi membri,rappresentanti commissione e paesi membri e un presidente e due vice presidenti)sigaranti potere esecutivo. La convenzione concluse i lavori nel 2003 e nel 2004 a Romasi mettè la firma del trattato che adotta una costituzione per l’Europa(perchè non sipuò parlare di una costituzione europea perché l’Europa non è uno stato). Trattatodeterminato da simboli(bandiera e inno)

Adozione di questo trattato venne ostacolata dal referendum indetto in Francia eolanda(due paesi fondatori della comunità europea), per arrivare a ratifica trattatoeuropea. Francia e olanda dissero no e il progetto del trattato che adotta costituzioneper l Europa fallì. Progetto però non abbandonato. Dopo due anni si ripresero i dialoghi

per questo trattato2007 firma del trattato di Lisbona che riforma il trattato della

comunità europea(diverse critiche in sede di ratifica)dicembre 2009 trattato diLisbona entrò in vigore.

Riforme trattato di Lisbonatrattato su unione europea e trattato su comunitàeuropea cambiano. Il primo rimane tale mentre il secondo diventa trattato sul

funzionamento dell’unione europea(TFUE)questo perché comunità europea vienedefinitivamente sostituita dall’unione europea.(questo succede e si sostituisce allacomunità europea).unione europea acquista personalità giuridica.(ha diritti e deveesercitare doveri).

Queste sono le tappe principali del processo dell’integrazione europea.

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PROCESSO DI ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA.

Distinzione tra allargamento e approfondimento

Approfondimento unione europea(susseguirsi tappe, riforme e trattati precedenti)

Allargamento(espansione geografica di stati membrida 6 membri originari(Belgio,Lussemburgo, Olanda, Francia, Germania e Italia) a 27 membri.

Primo allargamento unione europea1973entrano a far parte della comunitàeuropea gran bretagna, Danimarca e Irlanda. Tappa di allargamento complessa(x gran

bretagna soprattuttoscettica)

Però sin dal 1960 gran bretagna continuava a chiedere l ingresso nella comunitàeuropea(in prima battuta questa richiesta venne respinta dalla Francia).

Anche la Norvegia chiese l’accesso alla comunità europeai cittadini bocciarono ilreferendum x entrare in comunità. Nuovamente richiesto referendum per entrare nel

1995bocciato.

Secondo allargamento unione europeaPer i paesi Europa(Grecia, spagna e

portogallotre paesi che erano dittatoriali)

Fino a metà anni 70 Grecia non ebbe possibilità di entrare. Nel 1981 entrò.

Portogallo e spagna entrarono nel 1986 con la ratifica nella comunità europea.

Erano tre paesi fondamentali per poter prendere trattative con paesi marittimi.

(motivazioni economiche e commerciali)

1989caduta muro di Berlinosegna possibilità di guardare con attenzione allacomunità europea da parte di altri paesi. Con la caduta del muro si avviarono diversinegoziati.

 Terzo allargamento1995 Finlandia, Svezia e Austria.

Processo di allargamento si bloccò fino al 2004. In quest’anno entrarono altri 10 stati

membri(repubbliche Europa est)25 membri.

Ultima tappa allargamento2007 entrarono Romania e Bulgaria 27 membrinell’unione europea.

Criteri di Copenaghen dovuti agli ultimi due ingressiparametri che stai membri UE

hanno fissato nel consiglio europeo di Copenaghen a fine anni 90 tre criteri daimporre agli stati candidati all’ingresso dell’UE per poter entrare.

Criteri1politico(funzionamento democratico stato candidato. Sistema politico stabilee ci deve essere equilibrio fra poteri dello stato.)

2natura economica(capacità stati candidati di affrontare il regime

concorrenziale all interno del mercato unicostati devono avere economia stabile edinamica)

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3 achì comunitario(complesso di norme che costituiscono l ordinamentoeuropeo, ossia tutte le norme adottate dalle istituzioni europee, più tutte le sentenzedella corte di giustizia dell’unione europea, si tratta quindi del complesso di norme

giuridiche dell’ordinamento europeo cosi interpretate dalla corte di giustiziaimponeagli stati candidati di rispettare gli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’unione e di

adattare il proprio ordinamento a quello dell’unione.)

Future prospettive dell’allargamento Islanda(23 luglio 2009 ha presentato domandaa unione europea)è già adeguato a molti aspetti delle norme europee; stati deiBalcani(Croazia e macedonia sono già stati approvati; x Albania, Kosovo e via dicendosi sta discutendo)

QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA (cap 3)

Art 13 del trattato sull’unione europeanovero delle istituzioni. sono istituzioni ilparlamento europeo, il consiglio europeo, la commissione europea, la corte di giustiziaeuropea, la banca centrale europea e la commissione europea.

Solo queste entità sono istituzioni. Gli altri sono organi. Le istituzioni hanno potere diauto organizzazioni sui loro compiti; hanno potere di auto regolamentazione; in ognicaso le istituzioni devono agire secondo competenza dei trattati, se nocomportamento può essere sindacato; principio di leale collaborazionereciproca(devono rispettare gli ambiti di competenza); operato istituzioni deve essereindirizzato a garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità dell’azione dell’unioneeuropea.

Ci sono poi le istituzioni di controllo, che devono assicurare la regolarità dell’unioneeuropea. Per quanto riguarda stabilità monetaria, conti, euro, finanza e investimentidell’unione europea.

IL PARLAMENTO EUROPEO

È l’istituzione che garantisce la rappresentanza dei cittadini a livello europeo. Dal1976 i membri del parlamento sono soggetti ad elezione a suffragio universale e

diretto da tutti i cittadini dell’UE.

Idea del legislatore europeo doveva individuare una procedura uniforme per tutti glistati membri x quanto riguarda le elezioni.

Decisione n 772 del 2002 del consigliofissate norme minime comuni per proceduraelettorale dei membri del parlamento.

1) in tutti gli stati deve essere adottato un sistema di tipo proporzionale.(sistemauninominale(liste)…)

2) divieto di doppio mandato( parlamentare europeo non può esercitare lo stessomandato a livello nazionale, ossia non si può essere politico italiano e al tempostesso europeo)

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COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 750 membri più il presidente. Membriparlamento europeo vengono distribuiti in capo a ciascuno stato secondo un sistema

detto a proporzionalità degressiva assicurare rappresentanza demografica deisingoli stati e di evitare disparità tra stati piccoli e grandi.

Organizzazione parlamento europeo tre sedi differenti

1) Strasburgoscelta per posizione geografica. Sedute plenarie del parlamentoeuropeo tenute qui.(12 all’anno)

2) Bruxellesriunioni commissioni parlamentari e gruppi politici

3) Lussemburgosede del segretariatocomparto che supporta il funzionamentodel parlamento.

Parlamento elegge un presidente e vice presidenti( carica di 2 anni e mezzo

rinnovabile una volta)

Mandato del parlamento dura 5 anni.

Parlamentari politici siedono per affinità politiche e non su base provenienzageografica! Per istituire un gruppo bisogna essere in 25. I singoli parlamentari siriuniscono in commissioni permanenti. Ci sono anche commissioni temporanee e diinchiesta(istituite ad hoc per affrontare tematiche precise di interesse)

Il parlamento cerca di assicurare la partecipazione dei cittadini.

FUNZIONI del PARLAMENTO EUROPEO

Funzione legislativa(principale) esercitata insieme al consiglio

Funzione consultiva sicurezza comune o affari esteri(si ascolta il parere delparlamento)

Funzione di bilancio approvato da parlamento e consiglio.

Funzione di controllo politico esercitato su altre istituzioni e organi dell’UE. I singoligruppi o i singoli parlamentari possono porre domande agli altri gruppi dell’UE. Inoltreil parlamento può chiedere audizioni ai membri della commissione. Il controllo politicosi esercita soprattutto sul controllo delle nomine istituzionali. Il parlamento può votarela mozione di censura (nel caso in cui i commissari si rendano conto di gravi violazioni

ai propri dovericommissione europea deve dimettersi). Presentazione al parlamentostesso di relazioni da parte di altre istituzioni ( il presidente del consiglio europeo deveaggiornare il parlamento). Ruolo con i cittadini e possibilità di raccolta

lamentele(diritto di ogni cittadino di rivolgere al parlamento una petizione) serve perlamentare episodi di cattiva amministrazione da parte di amministrazioni nazionali;

possibilità da parte dei cittadini di rivolgersi al mediatore europeo difensore civicoper cattiva amministrazione da parte della amministrazione europea.

CONSIGLIO EUROPEO

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È una Istituzione europea. Dall’inizio anni 60 i capi di stato dei primi paesi membridecisero di incontrarsi in vertici per discutere dei problemi. Dal 1974, vertice di parigi,i vertici dei capi di stato si qualificano come consiglio europeo. Nel 1992 il consiglioeuropeo viene formalizzato sul trattato. Dopo la riforma di mastricht diventa organo enon istituzione dell’unione europea. Solo con il trattato di Lisbona il consiglio europeo

diventa una istituzione dell’UE.

RUOLO DEL CONSIGLIO EUROPEO

Composizione composto da capi di stato o di governo degli stati membri, presidentedella commissione e presidente del consiglio europeo. Dopo trattato di Lisbona iministri degli esteri non possono più far parte del consiglio ma c’è la possibilità daparte dei capi di stato di farsi accompagnare da UN ministro.

Il consiglio è l’istituzione più rilevantefissare e dare impulsi a commissione europea,fissare orientamenti generali per le politiche, assumere decisioni istituzionale più

rilevanti(nomina cariche della commissione europea) e rappresenta l’istanza a cuirivolgersi nel momento di crisi politica.

Il consiglio si riunisce 4 volte l’anno a Bruxelles, eccetto urgenze(possibilità di indireriunioni straordinarie).

Prima di trattato di Lisbona 2 volte anno si incontrava e non aveva sede fissa.

Consiglio, dove non deciso dal trattato, delibera per consensus( deliberazioniadottate dopo una discussione e non ci siano problematiche espresse). In assenza diobiezioni espresse.

È possibile chiedere al consiglio di votare secondo maggioranze

1) Unanimità

2) Maggioranza semplice(questioni di carattere procedurale e interno)

3) Maggioranza qualificata

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Prima di Lisbona il presidente durava sei mesi e era scelto in base allo stato cheera a capo.

Adesso eletto a maggioranza qualificata dal consiglio con mandato di 2 anni emezzo rinnovabile una volta.

Deve risiedere nel consiglio e far si che tutto vada secondo norme, riferire alpresidente e mediare fra le parti.

Inoltre è possibili che vengano pubblicate delle Conclusioni della presidenza che

riassumono quanto deciso nel consiglio europeo in sede di riunione. È possibile chevengano adottate dal consiglio delle Decisioni x quanto riguarda scelte importanti

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da prendere.(ci sono due ipotesi di decisioni che possono essere prese dal consiglioeuropeo).

IL CONSIGLIO(diverso dal consiglio europeo)

Istituzione rilevante unione europeaesercita potere legislativo; esercita potereesecutivo(esecuzione atti aventi potere esecutivo)questo potere è delegato dalconsiglio alla commissione europea; autorità di bilancio dell’UE insieme alparlamento; istituzione che si preoccupa del coordinamento edell’implementazione delle politiche dell’unione(dovere di dare attuazione alla lineedirettrici).

COMPOSIZIONEistituzione a composizione variabile(partecipano a riunioniconsiglio i rappresentanti degli stati membri di livello ministeriale(ministri,

sottosegretario o governatori));composizione varia a seconda dell’oggettoilconsiglio si riunisce in formazioni specializzate a seconda della materia di

discussione(formazione specializzata “affari generali( politica interna) e formazionespecializzata affari esteri(presidenza fissa)”sono previste dal trattato mentretutte le altre formazioni(presidenza affidata a un gruppo di tre stati per 18

mesiesercitano uno alla volta la presidenza per 6 mesi) sono adottate amaggioranza qualificata da parte del consiglio.)

STRUTTURA INTERNApiramidealla base ci sono più gruppi di lavoro(organiqualificati dal punti di vista tecnico formati da rappresentanti stati membri) fannoriferimento all’organo COREPER(comitato rappresentanti permanenti) che prepara ilavori del consiglio e li approva; presidente a capo della piramide.

PROCEDURE DI VOTO materia del voto nel consiglio è fondamentale. Regola perdecisioni è quello della maggioranza qualificata(può essere diverso solo se

espresso nel trattato di Lisbona. Esempio unanimitànon preclusa da astinenza da

parte di uno stato; astensione costruttiva possibilità che uno stato ha permotivare il suo dissenso a una mozione. Ha dei limiti, superato 1/3 degli statimembri la decisione del consiglio non può essere adottata).

Sistema attuale di voto secondo i voti ponderati(a ciascuno stato è attribuito unpacchetto di voti che sommato conta 345 voti totali). Perché una decisione possa

essere approvata a maggioranza qualificata il consenso deve essere espresso dallamaggioranza degli stati(almeno 14/27)la cui somma di voti deve raggiungere i 255.(somma dei voti ponderati dei singoli stati membri).

Dopo trattato Lisbona deliberazioni a maggioranza qualificata saranno approvatecon 55% positivo degli stati, o non approvata se almeno 4 stati(minoranza diblocco) non votano o votano negativamente.

LA COMMISSIONE EUROPEA

Istituzione più nota insieme al parlamentoper importanza funzioni. La

commissione è garante dell’interesse generale dell’UEsi contraddistingue perl’indipendenza dagli stati membri e deve agire collegialmente al fine di perseguire

l’interesse dell’UE(classico organo di individui organi che rappresentano

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l’interesse dell’istituzione che rappresentano e non gli interessi degli stati dai qualiprovengono)

FUNZIONI COMMISSIONE:

1) Esercita l’Iniziativa legislativa da avvio al procedimento che portaall’istituzione degli atti dell’UE.

2) Potere normativo diretto adotta misure generali finalizzate all’integrazione oad assicurare l’utilizzo di atti dell’UE.

3) Potere esecutivo consente di assicurare l’esecuzione di amministrativa degliatti adottati dall’UE

4) Rappresentanza internazionale dell’UE potere di rappresentanza dellacommissione si esercita solo in materie diverse dalla politica estera di sicurezza

comune.(in questo contesto la responsabilità è data al rappresentante degliaffari esteri e la sicurezza comune)

5) Ruolo di garante della legalità comunitaria o garante della legalità europeapotere di controllo sul rispetto, da parte delle istituzioni e stati membri, deldiritto dell’UE rappresentato da trattati e atti che UE adotta.

Composizione commissione europea un presidente e almeno un membro per ognistato dell’UE.

Nomina commissione consiglio europeo con deliberazione a maggioranza qualificata

designa il presidente, dopo di che i singoli governi degli stati membri propongono ilnome del commissario del loro stato membro. Redazione dell’elenco dei commissari èeffettuata dal consiglio, con decisione a maggioranza qualificata, coadiuvato dalpresidente designato della commissione. Passaggio fondamentale è quello del VAGLIO

PARLAMENTAREparlamento deve eleggere il presidente designato e deve approvarecomplessivamente tutta la commissione individuata. Poi il parlamento effettuaaudizioni ai commissari candidati sottoponendoli a questioni attinenti la materia di lorocompetenza esprimendone un giudizio. Fatto ciò si ha la nomina ufficiale effettuata dalconsiglio europeo a maggioranza qualificata che conclude la procedura di nomina.

La commissione agisce in autonomia e indipendenza rispetto agli stati membri. Glistati membri interagiscono con la commissione solo nella proposta alla commissione,dopo la commissione fa tutto in modo autonomo e indipendente.

Commissione è soggetta al controllo politico del parlamento europeo, quindi devesottoporre a questo una relazione generale annuale sullo stato dell’unione e una seriedi relazioni specifiche sulle materie oggetto delle politiche dell’unione. Il controllo

politico del parlamento si può esercitare con la MOZIONE DI CENSURA in presenza digravi condotte da parte di uno o più commissari, il parlamento a maggioranza puòvotare la censura della commissione che deve dimettersi.

PRINCIPI GENERALI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE oltre a principioindipendenza e autonomia, c’è il principio di professionalità: i singoli commissari

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devono essere proposti dagli stai anche alla luce delle competenze che licontraddistinguono(portafoglio coerente attribuito loro per le competenze.)

Altro principioCOLLEGIALITà deliberazioni commissioni sempre adottate amaggioranza e sempre come commissione nel suo complesso e non come singolo

commissario. Le decisioni sono adottate sempre collegialmente(garanzia diindipendenza dagli stati).

LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA(CAP 4)

Ordinamento europeo consta di fonti(atti che contengono norme giuridiche e sirivolgono a determinati soggetti).

Corte di giustizia dell’UE, con la sentenza “Van ghen den loos”, sottilineò chel’ordinamento dell’UE è autonomo e distinto dall’ordinamento degli stati membri, ècioè un complesso di norme e soggetti che deve essere considerato in manieraautonoma e distinta da quello degli stai membri. Oltre questo la corte di giustizia disseche i soggetti non siano soltanto gli stati ma anche i cittadini(anche i privati, persone

fisiche o giuridiche) anche i singoli sono destinatarie di diritti e di obblighi.

Le fonti del diritto dell’UE sono distinte per importanza in base a dove sono posteabbiamo un diritto primario e un diritto secondario o derivato

- Diritto primario norme fondamentali che regolano il funzionamento dell’UEabbiamo i trattati(su unione europea e sul funzionamento dell’UE), i principi generali

sul funzionamento dell’unione(principi sui quali si fonda l’ordinamento dell’unione).Allegati ai trattati vi sono poi ulteriori atti.

- Diritto secondario o derivato tutti gli atti più specifici che trovano base nei trattati eche sono adottati da istituzioni europee. Il diritto derivato prende diversi nomi in basealle forme che deve assumere(pareri, raccomandazioni, norme….)

 TRATTATI dopo il trattato di Lisbona ne abbiamo sostanzialmente due:

1) Trattato sull’unione europea

2) Trattato sul funzionamento dell’unione europeaSui trattati ci sono stati diversi dibattiti riguardo a come essi dovessero essereconsiderati(se come vere e proprie costituzioni o semplici norme). La Corte di giustiziadell’UE ha espresso il seguente verdetto: i trattati sono una carta costituzionale di una

comunità di diritto la corte non dice che i trattati sono costituzioni ma vuole farcapire come si distinguano da meri trattati internazionali per le loro specifiche

tendenzialmente costituzionali 1) i trattati prevedono gli organi e le metodologiedelle loro norme(fissazione criteri e organi che devono interpretarli)ci sono diverse

interpretazioni per i trattati(interpretazione di carattere sistematico valutare e

analizzare le disposizioni dei trattati in base al contesto nelle quali sono inserite;interpretazione teleologicodare priorità alla finalità/scopo che una norma persegue).

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L’interpretazione dei trattati deve essere indirizzata al processo di integrazioneeuropea.

I trattati stessi prevedono una specifica e fissa procedura per la loro

modifica(procedura disciplinata art 48 UE) 1)proposta di modifica da parte

commissione o parlamento; 2)una prima approvazione a maggioranza semplice daparte del consiglio europeo; 3) convocazione di una convenzione, ovvero un organocomposto di rappresentanti del parlamento europeo e da commissioni nazionali, che sioccupi di discutere delle riforme proposte.

Riferimento a trattati e diritto primarionon ci sono solo le norme dei trattati, ma

allegati ai trattati ci sono ulteriori attigli allegati sono sostanzialmente iPROTOCOLLI. Gli allegati al testo del trattato hanno lo stesso valore dei trattati. Siusano protocolli per non appesantire il testo del trattato. Gli allegati sono solitamentemolto specifici.(esempio protocollo n° 2). I protocolli possono introdurre discipline

transitorie che nel tempo possono venire meno.(esempio protocollo 36).Concetto di trattatonorme dei trattati, protocolli allegati ai trattati e gli atti diadesione ai singoli stati.(quando uno stato entra a far parte dell’UE).

I PRINCIPI GENERALI E I DIRITTI FONDAMENTALI (DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE)

I principi generali sono quelle norme sulle quali poggia tutto l’ordinamentodell’unione(tutte le norme più specifiche adottate dall’UE devono rispettare questiprincipi). Molti principi sono propri dell’ordinamento dell’unione europea. Esempi

principi generali: art 18 trattato sul funzionamento UE principio di uguaglianza o

divieto di discriminazione: in base a criteri(sesso, età …). Altro principio è quello dileale cooperazione tra le istituzioni e gli stati e viceversa ci deve essere una leale

cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi posti dal trattatointegrazioneeuropea.

Principi generali sono importanti perché sono la base delle fonti dell’UE, ma ancheperché diventano fondamentali come criteri interpretativi rispetto ai quali orientare lavalutazione e l’interpretazione dell’UE e degli atti da questa adottati; rappresentanoanche limiti all’esercizio delle funzioni delle istituzioni europee; rappresentanofondamentali garanzie per i soggetti dell’ordinamento dell’UE(chi si appella a questopuò vedere più tutelati i propri diritti).

 TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI come aspetto dei principi generali norma art 6

trattato UE(ultimo paragrafo): i diritti fondamentali fanno parte dell’ordinamentodell’UE come principi generali. I diritti fondamentali vanno inseriti nel più vastoinsieme dei principi generali.

La tutela dei diritti è stato sempre origine di dibattito perché nulla prevedeva unatutela dei diritti(nei trattati). Dal 1992 con trattato mastricht e trattato UE(introduzioneart 6) si affrontò la tutela dei diritti fondamentali all’interno dell’UE. Art 6 prevedevache UE si obbligava al rispetto dei diritti fondamentali delle libertà dell’individuo dei

principi di democrazia e uguaglianza. A fronte della formulazione dell’art 6 mancava,nell’ordinamento dell’UE, un catalogo dei diritti(elenco dei diritti tutelati dall’UE nonesisteva. Non c’era atto dell’UE che indicava quali e come fossero tutelati i diritti).

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Lacuna colmata con richiamo a diverse fonti dei diritti fondamentali art 6 dice che idiritti fondamentali dovevano essere desunti dalle tradizioni costituzionali degli statimembri(principi costituzionali e diritti fondamentali garantiti nelle costituzioni deglistati membri) e dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo(atto internazionale che

è stato adottato e approvato nell’ambito del consiglio d’Europa organizzazione

internazionale.) si trovava la fonte dei diritti fondamentali al di fuoridell’ordinamento dell’unione. Nel 2000 lacuna colmata, in prossimità del consiglio

europeo di Nizzaparlamento, consiglio e commissione proclamarono

congiuntamente la carta di Nizzacarta dei diritti fondamentali dell’unione

europeaè l’atto che mancava nell’unione europea per la tutela dei dirittifondamentali. Fino al trattato di Lisbona questa carta ha avuto valore interpretativo,

ma non era giuridicamente vincolante dopo entrata in vigore trattato di Lisbona

diventò vincolantestabilisce al primo paragrafo art 6, la carta dei diritti fondamentali

dell’UE ha lo stesso valore giuridico dei trattati è tanto quanto i trattati diritto

primarioformalmente la carta non fa parte del trattato: non è stata incorporata altrattato né è stata allegata ad esso, è un atto a sé stante. Valore giuridicofondamentale. La carta dei diritti fondamentali dell’UE deve essere interpretata e letta

alla luce delle SPIEGAZIONI ad essa allegate per ogni art c’è una spiegazione perinterpretare la carta. Applicazione carta è diversificata per gli stati membri.(gran

bretagna e poloniaprotocollo 30 applicato a questi due stati membri).

Rapporto tra carta dei diritti fondamentali dell’UE e convenzione europea dei diritti

dell’uomo(sono 2 atti)norma per chiarire rapportoart 52, paragrafo 3fissa criteriinterpretativi della carta: i diritti sanciti all’interno della carta devono essere

interpretati anche alla luce della convenzione europea dei diritti dell’uomo e dellagiurisprudenza che ha interpretato la convenzione stessa(sentenze che hannoapplicato e interpretato gli art della convenzione europea dei diritti dell’uomo). I dirittitutelati dall’UE devono essere garantiti quantomeno in misura equivalente a quantoprevisto in sede di convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’UE può garantiretutela maggiore ma mai minore.

I REGOLAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Caratteristiche fondamentali Art 288 del trattato sul funzionamento dell’unione.

1) La portata generale regolamenti non annoverano destinatari limitati especificamente determinati. Si rivolgono alla generalità dei soggetti dell’unioneeuropea o a una/più categorie che siano ASTRATTAMENTE INDIVIDUATE sullabase di criteri oggettivi e di natura giuridica. (si può avere un regolamento che sirivolge a tutti i cittadini dell’UE o ai pescatori purché la categoria sia identificatain maniera astratta). Altra caratteristica della portata generale(la prima è

l’individuazione astratta)deve anche essere tale dal PUNTO DI VISTAGEOGRAFICO(i regolamenti devono interessare e vincolare tutto il territoriodell’unione, ma in realtà è possibile che si abbiano regolamenti che interessinosolo una parte del territorio dell’unione(es: regolamento di aree costiere, di

singolo paese…))

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2) Obbligatorietà o l’integrale obbligatorietà lo stato deve adempiere in manierapiena ai regolamenti stessi, non può applicarli selettivamente, ma deve applicarliin maniera piena e completa.

Lo stato non ha discrezionalità in questa applicazionedeve applicare il testo del

regolamento così com’è.

3) Applicabilità diretta le norme dei regolamenti trovano immediata e direttaapplicazione negli ordinamenti nazionali, senza che sia necessario alcunprovvedimento o atto intermedio dello stato(qualsiasi atto dello stato volto adattuare il regolamento, in assenza di opportuna autorizzazione, è del tutto nulloperché il regolamento è immediatamente e direttamente applicabile negliordinamenti nazionali ed entra a far parte di questi ultimi non appena entra invigore senza che siano necessari passaggi intermedi. Questo comporta che iregolamenti sono idonei a creare diritti e obblighi direttamente in capo ai

soggetti ai quali si rivolgono.IL DIRITTO DERIVATO (DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA) O DIRITTOSECONDARIO(relativo alle fonti)

È possibile effettuare delle sotto distinzioni:

1) Atti tipici definiti tali in quanto sono espressamente disciplinati dal trattato(art288 trattato sul funzionamento dell’UE)

2) Atti atipici tutte le fonti dell’ordinamento dell’unione che non sono previste daltrattato/che non trovano disciplina nel trattato ma che possono derivare da unaprassi istituzionale o perché un’istituzione ha nel tempo elaborato l’abitudine diadottare una certa tipologia di atti(es: libri bianchi e libri verdi della

commissione europeasono dei report che elabora su tematiche specifiche permanifestare la propria posizione in materia e sollecitare le future politichedell’unione.

ATTI TIPICI ART 288(elenca i principali atti tipici) del trattato sul funzionamentoDELL’UE:

1) Atti Vincolanti(non c’è una formale gerarchizzazione tra queste fonti)effettigiuridici vincolanti

• Regolamenti

• Direttivi

• Decisioni

2) Atti non vincolanti:

• Pareri

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• Raccomandazioni

Art 288 oltre a fare l’elenco degli atti ci dice anche quali caratteristiche questi atti

hanno. Ogni atto ha le sue caratteristichequindi quale atto deve essere adottato dal

legislatore europeo per regolare una certa materia? SCELTA DEL TIPO DI ATTO, tre

criteri :

1) Testo del trattato disposizioni del trattato che dicono se il legislatore europeodeve adottare un regolamento, una direttiva o una decisione.

2) Caratteristiche dell’atto se il trattato non prevede nulla il legislatore deve farricorso alle caratteristiche dell’atto e ad adottare l’atto/la fonte migliore perperseguire gli obiettivi.

3) Rispetto del principio di proporzionalità l’unione deve limitare la propriaazione a quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi posti dal

trattato.

REGIME GENERALE CHE CARATTERIZZA GLI ATTI TIPICI

• tutti gli atti tipici(vincolanti e non) devono essere supportati da unamotivazione: norma dell’art 296 del trattato sul funzionamento il legislatoredeve espressamente e compiutamente motivare l’atto che va ad adottare. Lamotivazione consente un vaglio democratico sulla bontà dell’atto e sui suoiscopi e perché può rappresentare un elemento di interpretazione percomprendere la portata delle disposizioni previste nell’atto.

• Secondo aspetto indicazione base giuridica(norma del trattato che legittimal’adozione di un certo atto e dalla quale il contenuto dell’atto si rifà).

• Pubblicazione per ragione di certezza giuridica e di garanzia per i cittadini,ogni atto vincolante deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’UE e hauna “vacatio legis”(periodo attesa prima dell’entrata in vigore) di 20 giorni.

LE DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA

Analizzate sempre dall’art 288. Direttive sono un’altra fonte dell’ordinamento

dell’unioneha caratteristiche differenti rispetto ai regolamenti:

• direttive necessitano di un intervento degli stati(a differenza dei regolamenti).Queste non hanno applicabilità diretta ma richiedono che gli stati intervenganoadottando atti intermedi: atti di recepimento o di trasposizione che consentonola piena attuazione dell’ordinamento della direttiva nell’ordinamento interno. Ladirettiva fissa gli obiettivi ai quali tutti gli stati devono tendere ma li lascia liberidi esercitare la propria discrezionalità normativa nella scelta dei mezziattraverso i quali dare attuazione a questi obiettivi. La direttiva fissa gli obiettivima non i mezzi. I mezzi devono essere individuati dallo stato sulla base dellescelte da fare e sulla base del suo ordinamento.

• I destinatari delle direttive sono gli stati(a differenza regolamenti che sirivolgono anche a singoli).

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• Obbligatorietà integrale (caratteristica in comune con i regolamenti) anche selasciano discrezionalità allo stato il loro testo deve essere attuato in modopieno a livello interno.

• Per quanto riguarda il Recepimento delle direttiveatti pongono un termine

perentorio allo stato: in pendenza di questo termine(mentre il termine decorre),gli stati devono rispettare l’OBBLIGO DI STAND STILL obbligo di astenersidal porre in essere qualsiasi comportamento che si frapponga fra il correttorecepimento della direttiva e la direzione che sta prendendo lo stato(se unadirettiva fissa un obiettivo, lo stato non può adottare atti che vadano in sensocontrario a quell’obiettivo).

• Le direttive devono essere recepite mediante atto legislativo.

 TEORIA DEGLI EFFETTI DIRETTI o EFFICACIA DIRETTA tutela di carattere indirettoassicurata ai cittadini nel momento in cui uno stato abbia mancato di recepire neitermini una direttiva che rispetti almeno in alcune sue disposizioni alcuni presuppostifondamentali. Deve trattarsi di una direttiva di natura chiara, precisa e incondizionata

( natura precisail contenuto della direttiva non deve essere suscettibile di diverse e

multiformi interpretazioni; natura chiara dal contenuto della direttiva e delle singoledisposizioni deve potersi estrapolare in maniera chiara il diritto che la medesima pone

in capo ai cittadini; natura incondizionatal’incondizionatezza comporta la possibilitàche, stante la chiarezza e la precisione della norma, la mancanza di necessità di unatto di recepimento di quella specifica disposizione.

Problema degli effetti diretti è legato all’estensione di questi effetti questi effettidiretti operano solo in direzione verticale (le direttive, o per meglio dire le disposizioniaventi efficacia diretta delle direttive non attuate, operano solo nei confronti e inrelazione ai rapporti giuridici che si instaurano tra i cittadini e la pubblicaamministrazione. Rapporto verticale perché il cittadino è subordinato alla pubblicaamministrazione( questo perché la pubblica amministrazione esercita diversipoteri(potere coercitivo, potere di certificare….)che il singolo non ha e non può avere).Almeno formalmente il cittadino è in rapporto verticale con la pubblicaamministrazione. Questi effetti non operano in direzione orizzontale(rapporti equi

ordinati tra privato e privato) ma solo in senso verticalemonodirezionale: solo ilcittadino può far valere l’efficacia diretta della direttiva.

ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Diritto unione europeanorme europee dotate di applicabilità diretta o di effetti diretti

Adattamento norme che non esercitano effetti diretti e immediati nell’ordinamentointerno

Spetta alle istituzioni nazionali rispettare gli obblighi che derivano in capo all’Italiadall’appartenenza all’unione europea e adeguare/adattare l’orientamento/normenazionali al disposto europeo. In questo caso l’adeguamento dell’ordinamento interno

ai parametri normativi fissati dall’UE, dipende dalla attività delle istituzioni interne erappresenta un obbligo in capo alle medesime( uno dei doveri è quello di applicare inmaniera puntuale e corretta il diritto dell’unione).

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Principale strumento di adattamento di cui l’ordinamento italiano si è dotatoLEGGECOMUNITARIA: a seguito del trattato di Lisbona la legge comunitaria è in fase di

riforma.(continuiamo a considerare la disciplina in vigore) prevista dalla leggebuttiglione del 2005 che ha riformato, per la legge comunitaria, una precedente

normativa chiamata legge la pergola.(anni 80). Legge 2005 legge comunitaria è unalegge che annualmente, entro 31 di gennaio, deve essere adottata dal parlamentoitaliano.(provvedimento a cadenza annuale)Italia cerca di adempiere agli obblighiche le derivano dall’appartenenza all’UE. È una sorta di legge calderone nella qualesono inserite una molteplicità di norme che consentono l’adattamento del dirittoitaliano al diritto europeo.(legislatore italiano raccoglie gli obblighi ai quali l’Italia nonha ancora adempiuto; cerca di raccogliere sotto lo stesso cappello normativo piùobblighi possibili ai quali adempiere; cerca di approvarli attraverso l’annuale legge

comunitaria.) parliamo di due macro categorie di obblighi:

1) Obblighi che derivano da atti dell’UE(obblighi di carattere normativo)esempio:

direttive

2) Obblighi di origine giurisprudenziale tutti gli obblighi che derivano in capo allostato dalle sentenze della corte di giustizia

La legge comunitaria consente di procedere all’adattamento del diritto interno a quelloeuropeo attraverso tre modalità:

• Approvazione diretta nel contesto della legge comunitaria da parte delparlamento delle norme di attuazione di direttive o di abrogazione di normecontrastanti il diritto dell’unione.

• Delega al governo all’adozione di un decreto legislativo che consenta alrecepimento di una direttiva o l’adempimento a qualsiasi altro obbligo derivantedell’UE.

• Possibilità in materia non riservate alla legge di adempiere ai doveri derivati

dall’appartenenza all’unione mediante regolamentidelegificando ove possibilele materie. Questo comporta una rapidità di adattamento; è una soluzione piùflessibile.

IL SISTEMA DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA(CAP 2)

 Tripartizione di categorie:

• Competenze esclusive elencate in maniera tassativa all’art 3 deltrattato sul funzionamento dell’UE. Competenza è esclusiva perché solol’UE può intervenire in quei campi(politica commerciale o monetaria).Anche stati possono intervenire solo se autorizzati da commissione delsettore.

• Competenze concorrenti elencate all’art 4 del trattato sul

funzionamento dell’UE. Elencazione non esaustiva(elenca solo i settoriprincipali di competenza concorrente dell’unione. Competenzaconcorrente= tutte le materie nelle quali sia l’UE che gli stati possono

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legiferare, purché l’esercizio di queste competenze e la reciprocadinamica tra unione e stati sia regolata, tramite i principi di eserciziodelle competenze.

• Azioni volte a sostenere, coordinare o completare l’azione degli stai

membri vario elenco agli art 5 e 6 del trattato sul funzionamentodell’UE e all’art 4 dello stesso trattato paragrafi 3 e 4. Competenze

definite anche del terzo tipo o competenze parallele si tratta di settorinei quali la competenza normativa è attribuita agli stati, però l’UE pergarantire maggiormente il raggiungimento degli obiettivi in quei settori,cerca di supportare l’azione normativa interna ai singoli stati.

Il sistema delle competenze dell’UE è caratterizzato da tre PRINCIPI REGOLATORIFONDAMENTALI:

1) Principio di attribuzione delle competenze ripartizione competenze tra gli statie l’UE. In base a questo principio, l’UE, attraverso le singole istituzioni, puòesercitare solo quelle competenze che sono espressamente previste dai trattati.

Il principio di attribuzione si differenzia da due principi che sono laproporzionalità e il principio di sussidiarietà, che contraddistinguono l’eserciziodelle competenze.

• Principio di proporzionalità art 5 paragrafo 4 trattato sulfunzionamento: azione dell’unione deve essere limitata a quantonecessario per perseguire in maniera efficace gli scopi dell’unione,

attraverso l’influenza minore possibile sulla sfera giuridica degli statimembri.

• Principio di sussidiarietà art 5 paragrafo 3 trattato sull’UE. Principio disussidiarietà si applica solo alle competenze non esclusive dell’UE.

L’UE, nelle competenze non esclusive, può intervenire solo nella misurain cui possa legiferare meglio una certa materia, mentre l’azione deglistati membri non possano esercitare in maniera efficace la propriapotestà normativa. Questo è l’unico caso in cui l’UE puòintervenire(quando gli stati non sono in grado di legiferare al meglio).

Questo principio è una fondamentale garanzia per gli stati perchéconsente di sindacare l’azione dell’UE qualora si muova eccessivamenteverso la compressione della sovranità degli stati.

Questo principio è un principio generale dell’ordinamento dell’unione edè stato inaugurato dal trattato di Maastricht del 1992. Negli anni ha avuto

un’evoluzione significativa fino a diventare “giustiziabile” il principio disussidiarietà è un vizio autonomo di qualsiasi atto che sia adottato inviolazione di questo principio. Nel momento in cui l’atto dell’UE sia incontrasto con il principio di sussidiarietà, può esserne chiestol’annullamento.

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Per rendere maggiormente efficace il controllo sul rispetto del principio disussidiarietà, si è pensato, con il trattato di Lisbona, di inserire una

procedura di carattere preventivo procedura disciplinata al protocollo 2(“protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di

proporzionalità”) allegato al trattato questo protocollo prevede 3

passaggi fondamentali:

- La commissione, qualora intenda elaborare una proposta di attolegislativo, deve effettuare ampie consultazioni fra le istituzionidell’unione, i rappresentanti degli stati e i rappresentanti delle variecategorie sociali, dovendo poi trasmettere il testo del progetto ai

parlamenti nazionali oggetto comunicazione: testo del progetto, lamotivazione della proposta e una scheda che sia volta a spiegarel’impatto che questo atto avrà sull’ordinamento degli stati membri

(impact assestmentvalutazione d’impatto).

- Parlamenti nazionali hanno 8 settimane di tempo dal ricevimento dellaproposta per elaborare e inviare alla commissione un parere motivatosul rispetto del principio di sussidiarietà. I parlamenti non sonoobbligati a trasmettere questo parere motivato, possono farlo. Ogniparlamento gode di 2 voti (attribuiti direttamente e complessivamentead una sola camera per le unicamerali o suddivisi in un voto per una

camera e uno per un’altra nel caso delle assemblee parlamentariquesto perché la camera potrebbe votare negativamente e il senatoopti per una diversa valutazione dell’atto.

- Nel momento in cui almeno 1/3 dei voti attribuiti ai parlamentinazionali manifesta contrarietà (qualora i parlamenti contrariraggiungano somma e il complesso di 1/3 dei voti totali contrari allaproposta di atto, la proposta deve essere riesaminata dallacommissione). In alcune materie(cooperazione in materia penale)questa quantità di voti viene abbassata ad 1/4(solo per le materie piùcomplesse).

Art 352 del trattato sul funzionamento dell’UE disciplina LA CLAUSOLA DI

FLESSIBILITA’ norma che consente l’estensione dei poteri dell’unione nell’ambito

delle competenze che le sono già attribuite. Ragione di questa norma sta nel fatto chetalora nell’ambito delle politiche del trattato/competenze dell’unione, il trattato stessonon specifica in maniera esaustiva quelli che sono i poteri che possono essereesercitati dall’UE. Se l’esercizio di quel potere è considerato necessario eimprorogabile per il perseguimento degli scopi del trattato, allora può essere azionatauna procedura istituzionale molto rigorosa che può portare, con l’approvazione, allaapplicazione di questo articolo che consente di estendere i poteri dell’unione adaspetti non ancora esercitati dall’unione stessa. Si tratta di una norma che consentel’estensione dei poteri ma nell’ambito di competenze già attribuite, nell’ambito dellepolitiche definite dal trattato e nei limiti di queste. Per cui è scorretto dire che si tratta

di una clausola che consente l’estensione delle competenze. Passaggi istituzionaliprincipali per l’applicazione dell’articolo 352:

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- Proposta della commissione, che sia votata all’unanimità da parte delconsiglio, previa approvazione del parlamento. Almeno 3 istituzionidevono essere concordi nell’adozione di un atto sulla base dell’articolo

352 vaglio democratico garantito dalla necessaria e previaapprovazione del parlamento

- Articolo 352 può essere applicato solo nel momento in cui l’eserciziodi questo potere mancante sia necessario per il perseguimento degliscopi dell’unione e non deve potersi individuare, nell’ambito deltrattato, una differente base giuridica(se vi fosse una base giuridicariconducibile a quel potere, quella dovrebbe essere invocata e nonl’articolo 352).

- Articolo 352 non opera nell’ambito della politica estera e di sicurezzacomune(settore nel quale gli stati hanno inteso evitare la possibilità diulteriori estensioni dei poteri dell’unione).

IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA(CAP 6)

 Tematica del primato del diritto dell’UE sui diritti interni riguarda la dinamica e irapporti tra le norme europee e quelle nazionali. Il primato è un principio essenzialeche riguarda solamente le norme europee dotate di applicabilità diretta o di efficaciadiretta. Sono escluse tutte le norme non idonee ad esercitare effetti giuridiciimmediati e diretti negli ordinamenti interni.

Il primato, detto anche SUPREMAZIA DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, comportache quest’ultima prevalga sulla norma interna contrastante o di pari segno, qualunqueesso sia il suo rango(la norma europea dotata di applicabilità diretta o efficacia direttaprevale su qualsiasi norma dell’ordinamento interno).

Il principio del primato ha origine giurisprudenziale inaugurato dalla corte di giustizia

nel caso Costa vs Enel (1964) prima volta nella quale la corte di giustizia haprecisato che il diritto europeo dotato di effetti diretti prevale sulle norme interne.

In un caso successivo, Simmental(1978), la corte ha specificato secondo quali

modalità deve essere rispettato il primato del diritto dell’unione ha statuito unobbligo stringente per le autorità nazionali: “in caso di norma interna contrastante con

il disposto europeo, le autorità interne(in particolare i giudici nazionali), devonoprocedere alla disapplicazione, nella singola causa che stanno giudicando, della normainterna non conforme al diritto europeo.” La norma interna deve lasciare campoaperto alla norma europea. La semplice disapplicazione non comporta l’abrogazionedella norma interna!

Percorso della giurisprudenza costituzionale nel caso dell’Italia la cortecostituzionale italiana ha riconosciuto a fatica la posizione avvalorata dalla corte digiustizia. In primo luogo l’ha anche contrastata.

Caso della corte costituzionale italiana è emblematico la prima sentenza sulla quale

la consulta si pronunciò riguarda lo stesso caso della corte di giustizia, Costa vs Enel.La corte di giustizia affermò il primato del diritto dell’unione, ma la corte costituzionaleapplicò un diverso modo di ragionare: sottolineò come i trattati istitutivi delle

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comunità europee abbiamo avuto attuazione, nell’ordinamento italiano, mediante una

legge di ratifica(ordinaria, pari a qualsiasi altra legge) di conseguenza per la cortecostituzionale deve applicarsi per quella legge il PRINCIPIO DELLA SUCCESSIONE DI

LEGGI NEL TEMPO in presenza di più disposizioni normative successive nel tempo,quelle più recenti derogano alle precedenti(le più recenti prevalgono sulle precedenti).

Così la corte sottolineò come il legislatore italiano, intervenendo anche su questionipreviste e disciplinate dal trattato e dalla normativa europea, poteva derogare aquest’ultime adottando leggi successive a contenuto differente rispetto al trattato. Nel1975 la corte costituzionale fece un piccolo passo avanti: sottolineò come la normativa

di recepimento del trattato fosse fondata sull’articolo 11 della carta costituzionaleconsente all’Italia di attribuire sovranità alle organizzazioni internazionali. È l’articoloin base al quale è stata giustificata l’attribuzione di sovranità all’unione europea ( inparticolare la cessione di sovranità e di competenze sulle materie espressamenteattribuite alla potestà normativa dell’unione stessa). La normativa europea, in forza diquesto legame con l’art 11, si poteva ritenere che avesse una maggiore forza

nell’ambito dell’ordinamento interno. Questa considerazione portò a due conseguenze:

- Nel caso di leggi italiane anteriori a normativa europea, secondo lacorte costituzionale, il problema poteva esser risolto ricorrendo alprincipio della successione di leggi nel tempo (la normativa europeasuccessiva doveva prevalere)

- Nell’ipotesi di una legge italiana successiva alla normativa europea,qualora fosse evidenziato un contrasto o si ritenesse indebitol’esercizio del potere normativo da parte del legislatore italiano,invece di applicarsi direttamente il primato del diritto dell’unionedoveva essere sollevata una questione di costituzionalità davanti allacorte costituzionale. Questione di costituzionalità avente oggetto lalegge interna(successiva al disposto europeo)tacciata diincostituzionalità rispetto al parametro di cui all’articolo 11 dellacostituzione. Questo meccanismo che poteva consentire l’applicazionedel diritto dell’unione non era soddisfacente per:

• un dato molto materiale che comportava un ruolo meramente

notarile della corte costituzionale, chiamata a certificare,dichiarare l’incostituzionalità di norme che in base al principiodel primato avrebbero potuto automaticamente soccomberealla normativa europea.

• eccessivo incremento dell’attività della corte costituzionale.

• Soluzione che non rispettava gli effetti diretti della normativaeuropea nell’ordinamento interno né rispettava il principio delprimato del diritto dell’unione. Soluzione criticata sempre più,tanto che corte costituzionale, nel 1984, con la sentenza

GRANITAL, finì per sposare l’impostazione della corte digiustizia. La corte costituzionale abbracciò il principio delprimato con due importanti distinzioni:

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1) Natura rapporti tra ordinamento interno e ordinamentoeuropeo. Se la corte di giustizia considerava una visionedel rapporto tra i due ordinamenti come strettamente efortemente collegato(da rappresentare quasi un unicum),la corte costituzionale propone la tesi dualista(sostiene la

distinzione tra i due ordinamenti caratterizzati da inter-relazioni, ma che vedono la propria reciproca influenzanel fatto che è l’ordinamento italiano attraverso leistituzioni che lo caratterizzano ad aver consapevolmenteattribuito competenze all’ordinamento europeo).

2) Riserva del giudizio di costituzionalità che la corte hainteso assicurarsi in due ipotesi fondamentali: ha ritenutodi reiterare l’impostazione di accentrare su di sé ilgiudizio sulla costituzionalità dell’atto interno in due

ipotesi essenziali. 1) norma europea si dimostri inviolazione dei diritti fondamentali dei principi essenzialisui quali si fonda la carta costituzionale. 2) normaeuropea porti in se stessa una violazione del trattato odelle norme che caratterizzano la sua applicazione.

Si tratta di casi eccezionali, infatti i “contro limiti” non sonomai stati applicati dalla consulta.

All’art 11 a partire dal 2001 si è aggiunto un nuovo articolo della costituzione cherichiama espressamente gli obblighi che derivano in capo all’Italia dalla dimensione

internazionale art 117 che per la prima volta cita espressamente gli obblighiderivanti dall’unione europea. Pertanto anche questo articolo viene oggi consideratoparametro di costituzionalità delle eventuali norme nazionali contrastanti con il dirittoeuropeo.

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA(PARTE DUE)

Istituzione tecnica che esercita l’attività giurisdizionale, il potere giudiziario nell’ambitodell’UE. Si inserisce nell’ambito della tutela giurisdizionale o giudiziaria, a differenza diulteriori meccanismi di tutela non giurisdizionale dei diritti che possono interessare la

figura del mediatore(parlamentoconsidera eventuali denunce che provengono daicittadini e che hanno ad oggetto episodi di cattiva amministrazione commessi dalleistituzioni europee e dagli organi dell’UE e li tratta in via stragiudiziale.)

La corte di giustizia, secondo il trattato di Lisbona, rappresenta un Unicum

istituzionale il suo nome è corte di giustizia dell’unione europea. Sotto questo nomeoperano tre organi che fanno unitariamente parte della corte di giustizia dell’UE:

- Corte di giustiziaorgano più rilevante per quanto riguardal’autorevolezza delle pronunce. La corte è composta da un giudiceper stato membro(27 giudici), che vengono nominati su accordo di

tutti i governi. La nomina è governativa con l’accordo nel complesso ditutti gli stati. Con la riforma di Lisbona, per assicurare la bontà dellenomine dei governi, è stata prevista l’istituzione di un comitato di

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saggi. Comitato composto da 7 personalità che si siano distintenell’ambito del diritto o che abbiano svolto funzioni nel loro passatonegli ambiti degli organi giurisdizionali dell’unione europea e che èchiamato a vagliare, preventivamente, le nomine suggerite daigoverni degli stati membri.

I giudici devono assicurare professionalità e imparzialità. Devonoessere selezionati da soggetti che rivestano qualifiche all’interno dellostato rilevanti nell’ambito di tutela giurisdizionale o che siano giuristidi notoria competenza.

La corte ha un presidente che organizza il lavoro interno e distribuiscele cause e decide in varie composizioni. Le possibili formazioni nellequali la corte decide sono: le sezioni (composte da 3 o da 5 giudici); lagrande sezione (composta da 13 giudici provenienti dalle diversesezioni e che può essere chiamata in causa nel momento in cui lacontroversia che si discute sia particolarmente importante, presentiprofili di diritto o profili istituzionali molto rilevanti o nuovi, oppurequando sia uno stato a chiederne l’intervento); in casi del tuttoeccezionali vi è poi la possibilità di un giudizio in plenaria.

I 27 giudici sono affiancati e coadiuvati nell’esercizio delle lorofunzioni da 8 avvocati generali. Avvocato generale = deve esprimere,pubblicare conclusioni motivate che devono sottoporre ai giudici. Leconclusioni motivate sono un’elaborazione giuridica che gli avvocatigenerali predispongono suggerendo alla corte una possibile soluzione

alla controversia che si trovano ad affrontare. Le conclusioni motivatenon vincolano i giudici ma rappresentano un suggerimento allasoluzione che può essere seguito. Gli avvocati generali sono 8 ma èprevista la possibilità di alzare il loro numero a 11. Fra gli 8 avvocatigenerali, 5 appartengono e devono provenire necessariamente daipaesi più importanti (Gran bretagna, Spagna, Francia, Italia,Germania). Nel momento in cui dovessero essere aumentati a 11, unulteriore avvocato generale sarà assicurato alla Polonia.

- Tribunale prima del trattato di Lisbona il tribunale aveva un nome

differente (tribunale di primo grado). La sua istituzione risale al 1989 ederiva da due esigenze fondamentali: sgravare il carico di lavoro dellacorte e di applicare anche nell’ambito della tutela giurisdizionaledell’unione europea il doppio grado di giudizio. Il tribunale giudica inprima istanza le controversie che sono attribuite alla sua competenzae in queste controversie la sentenza del tribunale potrà essereimpugnata per soli motivi di diritto davanti alla corte di giustizia.L’impugnazione può essere formulata solo per motivi di

diritto(motivazioni giuridiche) il fatto così come accertato daltribunale non può essere ulteriormente messo in discussione davanti

alla corte di giustizia.Al tribunale per sgravare al lavoro della corte sono state attribuitealcune competenze specifiche. Il tribunale considera in prima istanza

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tutti i ricorsi delle persone fisiche o giuridiche; allo stesso modo iltribunale tratta in prima istanza i ricorsi di annullamento e i ricorsi incarenza.

Anche il tribunale consta di 27 giudici ma non troviamo gli avvocati

generali (prerogativa della corte di giustizia).

- I tribunali specializzati  la loro eventuale istituzione è stata previstacon il trattato di Nizza del 2001. I tribunali specializzati sono deitribunali chiamati a trattare cause di una specifica ed esclusiva

materia. Oggi esiste solo 1 tribunale il tribunale per la funzionepubblica: si occupa di tutte le controversie che frappongono l’UE aisuoi dipendenti e funzionari. Tutte la cause attinenti al rapporto dilavoro con l’UE devono essere trattate dai tribunali specializzati, fattasalva la possibilità di impugnare la sentenza per motivi di dirittodavanti al tribunale. Nel momento in cui il tribunale per la funzionepubblica abbia emesso una sentenza, questa sia stata impugnatadavanti al tribunale ma presenti errori evidenti, allora è previsto unulteriore rimedio di carattere eccezionale (applicato almeno unavolta), che è il riesame davanti alla corte di giustizia. L’istituzione diulteriori tribunali specializzati dev’essere prevista con proceduralegislativa ordinaria e quindi con il contestuale intervento del consiglioe del parlamento europeo. Si ritiene che un possibile nuovo tribunalespecializzato che potrebbe essere istituito potrebbe essere quellolegato alle controversie sui marchi e sui brevetti.

 Troviamo la disciplina della corte di giustizia dell’unione europea dopo il trattato diLisbona, all’art 19 del trattato sull’unione europea ed agli articoli 251 e seguenti deltrattato sul funzionamento dell’unione europea.