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DIRITTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO (DANIELE) RIASSUNTO Capitolo I - Nozioni Generali Art. 1 e 2 (TUE) Principio di integrazione Obiettivi ed esigenze di politica ambientale/di occupazione/ di tutela dei consumatori/di coesione economica e sociale ecc. perseguiti anche nell'ambito delle altre politiche o azioni comunitarie. Principio della competenza d'attribuzione ‐ art. 5.2 (TUE) L'Unione, a differenza degli Stati, non è un ente a finalità e competenze generali. L'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. La portata di tale principio risulta tuttavia meno rigida di quel che potrebbe sembrare: teoria dei poteri impliciti Giurisprudenza della Corte di Giustizia, Unione considerata competente pur in mancanza di una espressa attribuzione, quando l'esercizio di un certo potere risulti indispensabile per l'esercizio di un potere espressamente previsto ovvero per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente. principio del parallelismo dei poteri L'Unione può concludere accordi internazionali in tutte le materie per le quali disponga del potere di adottare atti sul piano interno. art. 352 (TFUE) Da un punto di vista procedurale, è richiesta una delibera unanime del Consiglio, con il coinvolgimento sia della Commissione, che formula la proposta, sia del Parlamento europeo, che viene obbligatoriamente consultato. Viene inoltre previsto un obbligo d'informazione dei Parlamenti nazionali. Da un punto di vista sostanziale, occorre da un lato, la necessità della nuova azione in relazione ai fini dell'Unione (notevole margine di discrezionalità in favore delle istituzioni), e dall'altro, la mancata previsione di poteri d'azione adeguati da parte del Trattato. La norma in esame consente nuove azioni, ma non deviazioni o deroghe rispetto alla disciplina materiale fissata dallo stesso Trattato.

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DIRITTODELMERCATOUNICOEUROPEO(DANIELE)RIASSUNTOCapitoloI­NozioniGeneraliArt.1e2(TUE)PrincipiodiintegrazioneObiettivi ed esigenze di politica ambientale/di occupazione/ di tutela deiconsumatori/di coesione economica e sociale ecc. perseguiti anchenell'ambitodellealtrepoliticheoazionicomunitarie.Principiodellacompetenzad'attribuzione‐art.5.2(TUE)L'Unione,adifferenzadegliStati,nonèunenteafinalitàecompetenzegenerali.L'Unioneagisce esclusivamentenei limiti delle competenze che le sonoattribuitedagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Statimembri.La portata di tale principio risulta tuttavia meno rigida di quel che potrebbesembrare:‐ teoriadeipoteriimplicitiGiurisprudenza della Corte di Giustizia, Unione considerata competente pur inmancanza di una espressa attribuzione, quando l'esercizio di un certo potererisultiindispensabileperl'eserciziodiunpotereespressamenteprevistoovveroperilraggiungimentodegliobiettividell'ente.‐ principiodelparallelismodeipoteriL'Unionepuò concludere accordi internazionali in tutte lematerie per le qualidispongadelpoterediadottareattisulpianointerno.‐ art.352(TFUE)Daunpuntodivistaprocedurale,èrichiestaunadeliberaunanimedelConsiglio,con il coinvolgimento sia della Commissione, che formula la proposta, sia delParlamento europeo, che viene obbligatoriamente consultato. Viene inoltreprevisto un obbligo d'informazione dei Parlamenti nazionali. Da un punto divistasostanziale,occorredaunlato,lanecessitàdellanuovaazione inrelazioneaifinidell'Unione(notevolemarginedidiscrezionalitàinfavoredelleistituzioni),e dall'altro, la mancata previsione di poteri d'azione adeguati da parte delTrattato.Lanormainesameconsentenuoveazioni,manondeviazionioderogherispettoalladisciplinamaterialefissatadallostessoTrattato.

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Ivaritipidicompetenza(art.3,4e6TFUE):esclusiva/concorrente/terzotipo(esercitata inparallelocon lacompetenzadegliStatimembri,attraversoazionidestinateasostenere, coordinareo integrarequelledegliStatimembrie senzache la competenza dell'Unione possa, nemmeno in prospettiva, sostituirsi aquelladegliStatimembri).Principiodisussidiarietà‐art.5.3(TUE)Invirtùdelprincipiodi sussidiarietà,nei settori chenonsonodi suacompetenzaesclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azioneprevistanonpossonoessereconseguitiinmisurasufficientedagliStatimembri,néalivellocentralenéalivelloregionaleelocale,mapossono,amotivodellaportataodeglieffettidell'azioneinquestione,essereconseguitimeglioalivellodiUnione.Le istituzionidell'Unioneapplicano ilprincipiodi sussidiarietàconformementealprotocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Iparlamentinazionalivigilanosulrispettodelprincipiodisussidiarietàsecondolaproceduraprevistaindettoprotocollo.Giudiziodiefficienzarelativa,garanziapergliStatimembri.Principiodiproporzionalità‐art.5.4(TUE)In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azionedell'Unionesilimitanoaquantonecessarioperilconseguimentodegliobiettivideitrattati.Ha la funzionedi tutelare gli Statimembrida interventi dell'Unionedi portataingiustificatamenteampia.L'esigenzadi rispettare laproporzionalità comportarestrizioniperquantoriguardatantolasceltadeltipodiattodaadottare,quantoilcontenutodiquest'ultimo.≠principiogeneraledeldirittocomunitario,strumentodiprotezionedeisingolinei confronti delle istituzioni dell'Unione ovvero delle autorità degli Statimembri, quando queste ultime agiscono in un settore retto dal dirittodell'Unione(ilprincipiodicuiall'art5.4riguardailrapportotra lecompetenzedell'UnioneequelledegliStatimembri).Lacittadinanzadell'Unione‐art.20(TFUE)É cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Statomembro. Lacittadinanzasiaggiungeallacittadinanzanazionaleenonsostituiscequest'ultima.I criteri per l'identificazione di tale cittadinanza non sono dunque identificatiautonomamentedalTrattato.I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti neitrattati.

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Tuttavianégli articolidedicatialla cittadinanzanégli articoli figuranti inaltreparti del Trattato enunciano doveri che gravino specificatamente sui cittadinidell'Unione.IlTestodellaCartadeidirittifondamentalinonfiguraneitrattatimaataleCartavienecomunquericonosciutocaratteregiuridicamentevincolanteattraversounaapposita norma che gli attribuisce lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6TUE).‐ Dirittidimobilità Dirittodicircolazione Attieneallacircolazioneesternaildirittodituteladiplomatica. Dirittodisoggiorno Subordinato al possesso da parte dell'interessato di una assicurazione sanitariacontrolamalattiaedisufficientimezzidisostentamento.‐ Dirittipolitici Diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali e in quelle per il ParlamentoeuropeochesisvolgononelloStatodiresidenza. Diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e di rivolgersi al Mediatoreeuropeo. Iniziativapopolare Dirittodiscriverealleistituzioniediricevererisposta.Mercatocomuneemercatointerno.Mercato comune, nonostante l'importanza centrale che essa riveste di talelocuzionemancaunadefinizionenormativa.La nozione di mercato comune mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambiintracomunitari al fine di fondere imercati nazionali in unmercato unico il piùpossibilesimileadunveroepropriomercatointerno.Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale èassicuratalaliberacircolazionedellemerci,dellepersone,deiserviziedeicapitalisecondoledisposizionideitrattati.(art.26.2)Nella visione della Corte le due nozioni sono originariamente distinte matendonoaconvergere.

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CapitoloII­LaliberacircolazionedellemerciLadisciplinaè interamentecontenutanelTFUEe lenormeprevedonoacaricodegliStatimembridivietiassoluti(efficaciadiretta):nonèrichiestanéprevistal'adozione di norme integrative di diritto derivato da parte delle istituzioni;importanti compiti di normazione derivata spettano invece al Consiglio nelsettoredelravvicinamentodellelegislazionichemiraadeliminareoaridurreledifferenzeesistentitraivariordinamentinazionalineisettoriincuiilpersisteredidifferenzenormativeèd'ostacoloall'unificazionedeimercati. Divietodeidazidoganaliedelletassed'effettoequivalente(art.30TFUE)Idazidoganaliall'importazioneoall'esportazioneoletassedieffettoequivalentesonovietatitragliStatimembri.Taledivietosiapplicaancheaidazidoganalidicaratterefiscale.Negli scambi tra Stati membri, i dazi doganali, tanto all'importazione quantoall'esportazione sono oggetto di un divieto assoluto; tale divieto si applicasoltanto negli scambi di merci tra gli Stati membri e riguarda perciò tanto lemercioriginariedegliStatimembriquantoiprodottioriginaridiStatiterziunavoltachesianostatiimmessiinliberapraticanelterritoriodiunoStatomembro(art.29TFUE)manoniprodottiimportatidirettamentedaldifuoridell'Unione.Tra l'Unione e gli Stati terzi si applicano i dazi della TDC (tariffa doganalecomune).Assimilazione tra i prodotti originari di uno Stato membro e i prodotti iviimmessiinliberapratica(prodottidiorigineextra‐comunitariaperiqualisianostateadempiuteinunoStatomembroleformalitàdid'importazioneeriscossiidazi doganali e le tasse d'effetto equivalente). Assimilazione non totale dalmomento che i prodotto in libera pratica possono subire delle restrizioniall'importazione negli altri Stati membri in conseguenza di misure disalvaguardiaautorizzate.Dazidoganali:Tributi di tipo particolare dotati di propria denominazione e caratterizzati damodalitàdipercezionediversedaquellediognialtrotributo.Tassed'effettoequivalente:Qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente a prescindere dalla suadenominazioneedallasuastrutturachecolpiscalemerciinragionedelfattocheessevarcanolafrontieraanchesenonsiariscossoaprofittodelloStato.Devetrattarsidiunonere:‐ pecuniario(escluseprestazionidicontenutodifferente)‐ impostoallesolemercichevarchinolafrontieranazionale

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‐ imposto al soggetto obbligato al pagamento (no corrispettivo di un servizio effettivamente prestato: il servizio non deve rispondere ad un interessegenerale,deveessererichiestoenon imposto, l'onereriscosso deveessereproporzionalealservizio)‐ impostounilateralmentedalloStatomembrod'imp./ex.Divietodiimposizioniinternediscriminatorieoprotezionistiche(art.110TFUE)Ladisposizionetendeagarantirel'assolutaneutralitàdeitributiinterni.Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti deglialtri Stati membri imposizioni interne di qualsivoglia natura superiori a quelleapplicatedirettamenteoindirettamenteaiprodottinazionalisimilari.CiascunoStatomembropuòtassareiprodottiprovenientidaaltriStatimembri(incasocontrarioiprodottiimportatigodendodiunasortadiesenzionefiscalenello Stato d'importazione risulterebbero avvantaggiati rispetto a quellinazionali). La norma limita tale potere vietando agli Stati membri di colpire iprodottiimportatiinmanieradiscriminatoriaeprotezionistica.Prodottisimilari:Talenozionevainterpretataconsufficienteelasticitàenongiàinbasealcriteriodell'assolutaidentitàmaaquellodell'analogiaodellacomparabilitàdell'impiego.Prodotti esclusivamente importati (no produzione nazionale), anche in questocasocisitrovadifronteadunaimposizioneinterna.Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membriimposizioniinterneinteseaproteggereindirettamentealtreproduzioni.É sufficiente che il prodotto importato si trovi in concorrenza col prodottonazionaleanchesenoncostituisceunveroeproprioprodottosimilare.Occorrepoistabilireseunatassazionemaggioreeventualesi traducainunaprotezionedelprodottonazionaleinfluenzandoilmercato.Divietodirestrizioniquantitativeemisured'effettoequivalenteArt.34Sono vietate fra gli Statimembri le restrizioni quantitative all'importazione/all'esportazionenonchéqualsiasimisuradieffettoequivalente.Rientranonellanozionedirestrizionequantitativa‐ iprovvedimentidiunoStatomembrochevietanodeltuttol'importazione ol'esportazionediunacertamerce

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‐ iprovvedimentichevietanol'importazioneol'esportazionediunamerce oltreuncertoquantitativomassimo.Misurad'effettoequivalenteMisura, qualsiasi atto o comportamento che sia riferibile ai pubblici poteri edunque non a semplici privati (disposizioni legislative e regolamentari, prassiamministrativa, prassi giurisprudenziale, anche atti privi di efficacia cogente oprovvedimentiapplicabilisoltantoadunapartedeterminatadelterritoriodiunoStatomembroointesaafavoriresoltantoiprodottioriginaridiunadeterminataarea).Effetto equivalente, quei provvedimenti di uno Stato membro cheindipendentementedaltipoodalladenominazioneproduconolostessorisultatodiunarestrizionequantitativaveraepropria.FormulaDassonvilleLa Corte ha statuito che costituisce una misura d'effetto equivalente(all'importazione) ogni normativa commerciale degli Stati membri che possaostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambiintracomunitari.Misure che ostacolano gli scambi in maniera minima non sono sottratte aldivieto, non vale il principio del deminimis. Inoltre l'ostacolo agli scambi puòavere carattere indiretto o potenziale: non occorre perciò dimostrare che lanormativa in questione riguardi espressamente le importazioni, né che abbiaeffettivamente provocato una diminuzione delle stesse: secondo la Corte, unavolta accertato che una misura statale può costituire un ostacolo agli scambiquestanonésottrattaall'applicazionedell'art.34soloperchénonèdimostratoche tale effetto si sia ancora realizzato in relazione a fattispecie concrete. Solooccasionalmente laCortehaescluso l'applicazionedell'art.34perchégli effettirestrittivichelamisurastessaavrebbepotutoprodurresullaliberacircolazionedellemercieranotroppo"aleatorieindiretti",approcciodellaCortepiùomenoseveroasecondadeivaritipidimisure.Misurerestrittive:‐ distintamenteapplicabilioformalmentediscriminatorie (siapplicanoaisoliprodottiimportati)‐ indistintamenteapplicabili (sonoprevisteperqualsiasimercechesitrovinelterritoriodelloStato membroindipendentementedall'origine) La giurisprudenza ha mostrato come in taluni casi anche una misuraindistintamenteapplicabilepuòessereconsideratamisurad'effettoequivalenteall'importazioneedunquevietatadall'art.34:

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‐ ControllodeiprezziProvvedimenti sui prezzi possono entrare in conflitto con l'art. 34 qualora iprezzi soggettia controllo siano fissatiadun livello taledarendere lo smerciodei prodotti importati impossibile o più difficile di quello dei prodotti internicorrispondenti.‐ Normetecniche(= Quegli ostacoli alla libera circolazione dellemerci che sono provocati dallapersistentediversitàdellenormativeconcuiciascunoStatomembrodisciplinalemodalità di fabbricazione, composizione, imballaggio, confezionamento,etichettaggio e denominazione dei prodotti industriali o agro industriali. Ladiversitàdellenormativenazionalidiquestotipofasìcheilprodottofabbricatoe confezionato secondo le norme vigenti nello Stato di produzione non possaessere posto in vendita nel territorio di un altro Statomembro se non previoadattamentoallenormevigentiinquest'ultimo.)La normativa di uno Statomembro riguardante i requisiti tecnici dei prodottipuòessereapplicataaprodottiimportatidaaltriStatimembrisoloqualoratalenormativa sia giustificata da esigenze imperative d'ordine generale (a. lanormativadeveapplicarsiindistintamentetantoaiprodottiimportatiquantoaicorrispondente prodotti nazionali, b. non devono esistere disposizionicomunitarietalidarenderesuperflualanormativanazionale,c. lanormativainquestione deve essere necessaria per il perseguimento dello scopo prefisso ‐efficaciadeicontrollifiscali,difesadeiconsumatori,tuteladell'ambienteecc.‐enon devono esistere altri mezzi meno restrittivi per conseguire lo stessorisultato); se tale giustificazione sussiste non può parlarsi di misure d'effettoequivalenteesirestaaldifuoridelcampod'applicazionedellostessoart.34.Nel campo delle normative tecniche può parlarsi di un obbligo di mutuoriconoscimento delle legislazioni nazionali: gli Statimembri sono tenuti a noninsistere sull'applicazione della propria normativa tecnica, qualora quella invigorenelloStatodiproduzionedellamercesiaequivalenteaquellodelloStatod'importazione (tale giurisprudenza ha avuto l'effetto collaterale di limitare lanecessitàdi ricorrerealledirettivedi ravvicinamentodelle legislazioniai sensidell'art.115).‐ ModalitàdivenditadeiprodottiDinorma ledisposizioninazionalirelativeallemodalitàdivenditadeiprodottinon costituiscono una misura d'effetto equivalente ad una restrizionequantitativa a condizione che si tratti di disposizioni applicabili a tutti glioperatoriinteressatiechenonpregiudicanolavenditadeiprodottiimportatipiùdiquantoavvieneneiconfrontideiprodottinazionali.Per quanto riguarda le misure d'effetto equivalente all'esportazione (art. 35)occorre osservare che la Corte ha accolto una nozione di effetto equivalentemoltopiùristrettaall'analoganozionedicuiall'art.34.Perincorrereneldivietodi cui all'art. 35 unamisura non deve soltanto produrre effetti restrittivi, cioèostacolare le esportazioni, ma deve altresì avere carattere discriminatorio nelsensodiapplicarsiaisoliprodottidestinatiall'esportazioneenonancheaquelli

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destinati per il mercato interno. Sfuggono al divieto in esame le misureindistintamenteapplicabili,sideducechelenormativetecnichenonpossonomaicostituiremisure d'effetto equivalente all'esportazione nel momento in cui nevieneimpostoilrispettoatuttiiprodottifabbricatiinquellostessoStato.Lagiurisprudenzasiéripetutamenteespressanelsensochel'art.35riguardaiprovvedimenti nazionali che hanno per oggetto e per effetto di restringerespecificatamente le correnti d'esportazione e di costituire in tal modo unadifferenzaditrattamentofrailcommerciointernodiunoStatomembroeilsuocommercio d'esportazione così da assicurare un vantaggio particolare allaproduzionenazionaleoalmercato internodelloStato interessatoadetrimentodellaproduzioneodelcommerciodialtriStatimembri.Lederoghealdivietodirestrizioniquantitative(art.36)Ledisposizionidegliarticoli34e35 lasciano impregiudicati idivietiorestrizioniall'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralitàpubblica,diordinepubblico,dipubblicasicurezza,dituteladellasaluteedellavitadelle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione delpatrimonioartistico, storicooarcheologiconazionale, odi tuteladellaproprietàindustrialeecommerciale.Tuttavia,talidivietiorestrizioninondevonocostituireun mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alcommerciotragliStatimembri.Laprotezionedegliinteressigeneraliivicontemplatipuòrichiedereintalunicasil'imposizione alle merci importate (o esportate) di misure di salvaguardia,nonostante che da ciò possa derivare una restrizione degli scambi.Interpretazione restrittiva, gli Statimembrinongodonodiunpotere illimitatoper quanto riguarda la scelta delle misure necessarie, controllo dellaCommissione e della Corte di giustizia . La Corte considera l'elencazione degliinteressigeneralicontenutanell'articolotassativa;escludechevisiacaratteredinecessarietàdiunamisurarestrittivaindueipotesi:1. quando gli effetti restrittivi non sono proporzionati rispetto agli interessigeneralichelamisurastessaintendetutelare.2. quando esistono sufficienti misure adottate a livello comunitario perproteggereimedesimiinteressiLiberacircolazionedellemerciemonopolipubblici(art.37)Monopolio commerciale: qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Statomembro de jure o de facto controlla dirige o influenza direttamente oindirettamenteleimportazionioleesportazionifragliStatimembri.(Nonrientranonell'oggettodell'articoloimonopolidiservizi).L'articolo37tendeaconciliare lapossibilitàpergliStatimembridimanteneretaluni monopoli di carattere commerciale in quanto strumenti per ilperseguimento di obiettivi di interesse pubblico con le esigenzedell'instaurazioneedelfunzionamentodelmercatocomuneemiraadeliminaregliostacoliallaliberacircolazionedellemerciadeccezionetuttaviadeglieffettirestrittivisugliscambichesonoinerentiall'esistenzadeimonopolidicuitrattasi.

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Imonopoli rispondenti alle predette caratteristichenon sono vietati in quantotali; l'articolo si limita a prescriverne il "riordinamento", che consistenell'eliminare qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri perquanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi;trattasidiunaformulapocochiara.

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CapitoloIII­LaliberacircolazionedeilavoratoriArt.451. Laliberacircolazionedeilavoratoriall'internodell'Unioneèassicurata.2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sullanazionalità, tra i lavoratoridegliStatimembri,perquantoriguarda l'impiego, laretribuzioneelealtrecondizionidilavoro.3. Fattesalve le limitazionigiustificatedamotivid'ordinepubblico,pubblicasicurezzaesanitàpubblica,essaimportaildiritto:a)dirispondereaoffertedilavoroeffettive;b)dispostarsiliberamenteatalfinenelterritoriodegliStatimembri;c)diprenderedimora inunodegliStatimembrial finedisvolgerviun'attivitàdilavoro, conformemente alla disposizioni legislative, regolamentari eamministrativechedisciplinanol'occupazionedeilavoratorinazionali;d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabilitidalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato unimpiego.4. Ledisposizionidelpresentearticolononsonoapplicabiliagliimpieghinellapubblicaamministrazione.L'art.45delineailcontenutoessenziale(duplice)dell'istitutoinesame:‐ viene assicurato ai lavoratori il diritto di svolgere un'attività di lavoro subordinato in uno qualsiasi degli Stati membri cui si aggiungono una seriedidirittistrumentaliecomplementari(lagiurisprudenzahachiarito che l'elencazione contenuta nella riportata norma non esaurisce il contenutodellaliberacircolazioneecheanchealtridirittidebbonoessere riconosciuti agli interessati; es. diritto di circolare liberamente sul territoriodeglialtriStatimembriediprendervidimoraalfinedicercarvi unlavoro,lalegislazionediciascunoStatopuòsoltantofissareunperiodo massimo di durata ragionevole decorso il quale può essere imposto all'interessato di lasciare il territorio nazionale; diritti dei familiari del lavoratorecomedirittiderivati,nel sensocheneé titolare il lavoratore, diritto al ricongiungimento familiare ‐ coniuge no partner dello stesso sessoancheseunioniregistrate,discendentiminoridi21annioacarico, ascendentidellavoratoreodelconiugeacarico,perglialtrimembridella famiglia purché a carico obbligo per gli Stati membri di favorirne l'ammissione ‐ si richiede che il lavoratore disponga per la propria famigliadiunalloggiochesiaconsideratonormalenellaregioneincuiè occupato);‐ viene prevista l'abolizione di qualsiasi discriminazione a danno di tali lavoratori rispetto ai lavoratori nazionali dello Stato membro d'occupazione (principio del trattamento nazionale, la parità di trattamento dei lavoratori deve essere assicurata di diritto e di fatto, il divieto si applica anche se la fonte della discriminazione è costituita da

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unaclausolacontenuta inuncontrattocollettivoo individualedi lavoro, ipotesididiscriminazioneindiretta,disposizionidiunoStatomembroche pur applicandosi indipendentemente dalla nazionalità hanno comunque l'effettodisfavorireilavoratoridialtriStatimembririspettoailavoratori nazionali ‐ norme che prevedono trattamenti differenziati in base alle conoscenze linguistiche,disposizioni che subordinavano lapossibilitàdi usufruire di trattamenti più favorevoli e vantaggi sociali a requisiti di residenza).La libera circolazione prevista non si esaurisce nel semplice divieto didiscriminazionemacomportaaltresìildivietodiapplicareailavoratorimigrantinormative che benché indistintamente applicabili a tutti i lavoratori e dunqueancheailavoratorinazionaliabbianol'effettodiostacolarel'eserciziodeidiritticompresinellaliberacircolazione.Perché ci sia violazionedei diritti garantiti dall'art. 45non ènecessario che ledisposizioninazionaliinesameimpediscanodeltuttoallavoratorediesercitarlimaèsufficientecheesselodissuadanodalfarlonelsensodirenderelaposizionedi chi scegliedi svolgereun'attività lavorativa inun altro Statomembromenofavorevolediquelladicoluichesvolgelapropriacarrieralavorativaall'internodiununicoemedesimoStatomembro(eccezionelinguistica).Secondo la giurisprudenza la nozione di lavoratore subordinato (lavoratorecomefattoredellaproduzione,visionepuramenteeconomica»lavoratorecomepersonaumana)vainterpretatainmanieraautonomasenzafarriferimentoalledefinizioni contenute nei vari diritti nazionali e comunque in maniera nonrestrittiva,trecaratteristiche:‐ vincolodisubordinazione‐ durataprolungata‐ remunerazioneL'art. 45 è norma dotata di efficacia diretta; l'art. 46 tuttavia autorizza ilConsiglioadadottaremediantedirettiveoregolamentilemisurenecessarieperl'attuazioneprogressivadeiprincipidefinitinell'art.45:dettiattimiranosoltantoafacilitarel'eserciziodeidiritticheilavoratoriinteressatitraggonodirettamentedall'art.45.I diritti conferiti ai lavoratori subordinati dall'art. 45 e dagli atti di dirittoderivatoadottatiperlasuaapplicazionesonostatiestesi,almenoinparte,atuttiicittadinidell'Unione.Ladirettiva2004/38/CE:‐ riunisce in un unico strumento normativo la disciplina riguardante la libertà di circolazione e di soggiorno dei lavoratori subordinati ed autonomi, dei cittadini dell'Unione e dei rispettivi familiari, superando l'attualeframmentazionedeitesti;

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‐ provvedeacodificarelepiùimportantisoluzioniofferteinmateriadalla giurisprudenza;‐ razionalizza ed aggiorna la disciplina dell'intera materia introducendo elementi di novità di notevole rilievo (es. diritto di soggiorno permanente).L'art. 48 autorizza il Consiglio ad adottare misure specifiche in materia disicurezza sociale finalizzata a rendere possibile l'instaurazione della libertà dicircolazione (libera circolazione delle prestazioni sociali: possibilità per illavoratore di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali cui ha diritto inqualunque Stato membro, diritto a ottenere il cumulo dei periodi assicurativimaturatineidiversiStatimembriincuiillavoratoreèstatooccupato.Derogheallaliberacircolazionedeilavoratori(interpretateinsensorestrittivo).‐ limitazioni giustificatedamotivi d'ordinepubblico, pubblica sicurezza e sanitàpubblica(solomalattieoinfermitàfiguranti inallegatoadirettiva 64/221semprechesiano insorteprimadelrilasciodelprimopermesso disoggiorno)La deroga in esame non può essere invocata per fini economici; taliprovvedimenti devono essere adottati esclusivamente in relazione alcomportamento personale dell'individuo e non possono fondarsi né sulla solaesistenzadicondannepenalinésullascadenzadeldocumentod'identitàchehapermessol'ingressonelpaese.LaCortehaprecisatocheperpoter invocare laclausoladell'ordinepubblico inrelazioneallacondannapenalesubitadaunlavoratoreoccorreinognicaso,oltrealla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge,l'esistenza di una minaccia effettiva ad abbastanza grave degli interessifondamentali della collettività. Il comportamento di uno straniero non puòessereconsideratocomerispondenteatalirequisitiquandolostesso,setenutoda cittadini dello Stato in questione non darebbe luogo amisure repressive ocomunquedestinateacombatterlo.‐ impieghinellapubblicaamministrazione. Nonèsufficientechel'accessoaundeterminatoimpiegoconferiscaaltitolarelostatusdipubblicodipendente; è stato ritenuto che soli vi rientrano iposti cheimplicanolapartecipazionedirettaoindirettaall'eserciziodeipubblicipoteriedallemansionichehannoadoggettolatuteladegliinteressigeneralidelloStatoedelle altre collettività pubbliche. La Corte non ritiene che uno Stato membropossacontinuareadescludereicittadinidialtriStatimembridainterisettoridiattività quali poste e telecomunicazioni, distribuzione di gas e elettricità,trasportiterrestrieradiodiffusione.

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CapitoloIV­IldirittodistabilimentoelaliberaprestazionedeiserviziLadisciplinaéripartitatrafontiprimarieefontiderivate.Sulpianonormativo,ilriconoscimentodelladirettaefficaciadeiprincipidibasecontenutinegliart.49e56haresoinutileadottaredirettivechesilimitasseroaribadireconriferimentoallevarieattivitàtaliprincipi. InterventidinormazionederivatarestanoinvecenecessariinrelazioneaquelleattivitàcheneivariStatimembrisonosottoposteadettagliatadisciplinaquantoallecondizionid'accessoed'esercizio:all'art.53(richiamatoancheintemadiservizidall'art.62)èprevistal'adozionedidirettiveintese ad agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste;siffatte direttive sono finalizzate da un lato a permettere il reciprocoriconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, dall'altro a coordinare ledisposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membrirelativeall'accessoalleattivitànonsalariateeall'eserciziodiqueste.Dueiprincipidibasedeidueistituti:‐ ildirittodiognicittadinodiunoStatomembrodiesercitaresottoforma di stabilimento (art. 49)odiprestazionedei servizi (art. 56)un'attività autonomanelterritoriodiunaltroStatomembro;‐ ilprincipiodeltrattamentonazionale.Attivitàautonoma(ovverononsubordinata)Un'attività economica svolta senza vincolo di subordinazione rispetto aldestinatario della prestazione, cioè in maniera autonoma ed indipendente;l'attivitàdeveconsistereinprestazionifornitenormalmentedietroretribuzione;l'oggettodell'attivitàpuòessereilpiùdiversoenonsiprestaadesseredefinitoconcertezza.Traibeneficiaridegliistitutiinesamerientranotantolepersonefisichequantolepersonegiuridicheeinparticolarelesocietà;laCorteharitenutocheallostatoattuale della normativa comunitaria, le società godono solo del diritto distabilimentosecondario,potendoesseaprireagenzie, succursalio filiali inunoStatodiversodaquellodellasedemanonpotendostabilirelapropriasederealeo legaledaunoStatomembroall'altro,senon inquantociòsiaammessodallelegislazionidientrambigliStatiinteressati.Dirittodistabilimento/LiberaprestazionedeiserviziLostatomembrosulcuiterritoriounsoggettosistabilisceaisensidell'articolo49 conserva ampi poteri nei confronti di questi e può imporgli il rispetto dicondizionidieserciziocheinvecenonpotrebberoessererichiesteadunsoggettocheagiscainquellostessoStatoatitolodiliberaprestazioneaisensidell'articolo56;daciòlapreferenzaperisoggettiinteressatiaqualificarelapropriaattivitàcome semplice prestazione di servizi, piuttosto che come attività implicantel'onerediunveroepropriostabilimento.Duplicitàdiprofili(criteriodiscretivo,temporaneitàdell'attivitàsvolta)LaCortehaprecisatocheilcriteriodecisivoaifinidell'applicazionedelcapitolodelTrattato relativoai servizi adun'attivitàeconomicaé l'assenzadi carattere

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stabile e continuativo della partecipazione dell'individuo alla vita economicadello Stato membro ospitante: sembrerebbe che la prova del carattere nontemporaneo di una determinata attività indipendente ai fini dell'applicazionedell'art.49odell'art.56potrebbeesseredatadaltipodiinfrastrutturadicuisidota il prestatore nello Stato membro della prestazione nonché dal tipo diclientelacuilesueattivitàprofessionalisirivolgono.DirittodistabilimentoIlcasodelsoggettocheintendestabilirsi,cioèesercitarestabilmenteun'attivitàautonomainunoStatomembronelqualeeglinonerastabilitoprecedentemente.Art.49Nelquadrodelledisposizionicheseguono,lerestrizioniallalibertàdistabilimentodeicittadinidiunoStatomembronelterritoriodiunaltroStatomembrovengonovietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura diagenzie,succursaliofilialidapartedeicittadinidiunoStatomembrostabilitisulterritoriodiunaltroStatomembro.La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loroesercizio,nonchélacostituzioneelagestionediimpreseeinparticolaredisocietàaisensidell'art.54,secondocomma,allecondizionidefinitedalla legislazionedelpaesedi stabilimentonei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizionidelcaporelativoaicapitali.Leformedistabilimentoconsentitedatalenormasonopertantodue:‐ Stabilimentoprimario Dirittodistabilimentoveroepropriochesirealizzaquandounsoggetto stabilisceinunoStatomembrodiversodalproprio(odaquelloincuiera inprecedenzastabilito)ilpropriounicocentrodiattività; (Doppiocontenuto): Dirittodiaccesso L'articolo vieta qualsiasi normativa che impedisca ai cittadini di altri Statimembridisvolgeredeterminateattivitànonsalariateovvero,ilcheé lostesso,cheleriserviaicittadininazionali(clausoledinazionalità). Condizionidiesercizio L'articoloprescrivecheicittadinidialtriStatimembripossonosvolgere un'attivitànonsalariataconilrispettodellestessedisposizioninormative applicabili ai cittadini dello Stato dello stabilimento (principio del trattamento nazionale); vi è violazione del principio del trattamento nazionale: in presenza di disposizioni che pur consentendo lo svolgimento di attività non salariate da parte di cittadini di altri Stati membri, assoggettanocostoro a condizioni diverse e meno favorevoli dei cittadininazionali(discriminazionedirettaopalese);

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qualoralanormativadiunoStatomembro,purapplicandosiinbase a criteriindipendentidallanazionalità,tuttaviadiscriminidifattoicittadini dialtriStatimembriinquantoperquestirisultapiùdifficilesoddisfarei criteri d'applicazione della norma che non per i cittadini nazionali (discriminazioneindirettaoocculta);es.requisitidiresidenza; in presenza di una norma applicabile tanto ai cittadini nazionali quantoaquellidialtriStatimembri,quandoquestiultimi,proprioperché trattati alla stessa stregua dei primi, siano di fatto sfavoriti (discriminazionemateriale);es.possessodititolidistudionazionali. DaquandolaCortehacominciatoaconsiderarecomepossibiliostacolial diritto di stabilimento anche normative nazionali indistintamente applicabili, é venutomeno l'interesse della giurisprudenza a qualificare come indirettamente o materialmente discriminatorie normative nazionali che presentano un tale carattere (c.d. approccio globale per individuare la presenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, tanto salariati quanto autonomi, o alla liberaprestazionedei servizi, opportuno sottolineare come di vero approccio globale al di là delle formule costantemente riprese dalla giurisprudenza non sia possibile parlare). Il giudizio circa il carattere implicitamente o materialmente discriminatorio della misura in questione viene tuttavia recuperato dalla Corte nel momento in cui si tratta di valutare se sussistonomotiviingradodigiustificarelarestrizionestessa.‐ Stabilimentosecondario Il diritto di aprire agenzie, succursali o filiali che si realizza quando un soggetto che ha già esercitato il diritto di stabilimento primario in uno Stato membro crea un ulteriore centro di attività in un altro Stato membro. Secondo la giurisprudenza non sempre l'esistenza nello Stato membro d'originediuncentro(stabilimentoprimario)oveilsoggettointeressato svolga effettivamente la propria attività costituisce presupposto necessarioperl'eserciziodeldirittodistabilimentosecondarioinunaltro Stato membro; la soluzione contraria è stata infatti accolta per quanto riguarda lesocietà (conriferimentoalle società ildirittodi stabilimento secondario spetta anche quando la succursale aperta in uno Stato membrodiversodaquellodellasede, rappresenta l'unicoo ilprincipale centrodiattivitàdellasocietà).Liberaprestazionedeiservizi(Con lo sviluppo delle moderne tecniche di comunicazione e di trasporto, laprestazionediattivitànonsalariatepuòsemprepiùspessoessereeffettuatadalpuntodi vista pratico senzanecessità che il prestatore si stabilisca nello Statoovelaprestazioneavviene).PossibilitàcheilsoggettoprestilapropriaattivitàinunoStatomembrodiversodaquellooveéstabilito,senzastabilirsinelloStatodellaprestazione.La liberaprestazionedei servizi comprendeanche la libertàdapartedeidestinataridei

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servizi di recarsi in un altro Statomembro per fruire ivi di un servizio senzaessereimpeditidarestrizioniancheinmateriadipagamenti.Art.56Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione diservizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Statimembri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario dellaprestazione.IlParlamentoeuropeoeilConsiglio,deliberandosecondolaproceduralegislativaordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo aiprestatoridiservizi,cittadinidiunpaeseterzoestabilitiall'internodell'Unione.Art.57Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornitenormalmentedietro retribuzione, inquantonon siano regolatedalledisposizionirelativeallaliberacircolazionedellemerci,deicapitaliedellepersone.Iservizicomprendonoinparticolare:a)attivitàdicarattereindustriale,b)attivitàdicaratterecommerciale,c)attivitàartigiane,d)attivitàdellelibereprofessioni.Senzapregiudizio delle disposizioni del capo relativoal diritto di stabilimento, ilprestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolotemporaneo la sua attività nello Statomembro ove la prestazione é fornita, allestessecondizioniimpostedataleStatoaipropricittadini.Anchelaliberaprestazionehaunduplicecontenuto:‐ Dirittodieserciziotemporaneo attribuisce al prestatore stabilito in uno Stato membro il diritto di eserciziotemporaneodellapropriaattivitànelloStatodovelaprestazione é fornita, qualora i due Stati non coincidano (qualora i due Stati coincidesserosiverserebbeinunasituazionepuramenteinterna);divieto non soltantodella clausola della nazionalitàma anchedi residenza o di stabilimento);‐ Trattamentonazionale si definiscono le condizioni alle quali lo Stato della prestazione può subordinarel'esercizioditaledirittofacendoriferimentoalprincipiodel trattamentonazionale. Perché la normativa nazionale possa essere estesa ai prestatori non stabiliti, senza creare una restrizione alla libera prestazione contraria all'art.56,essa:

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a) deveapplicarsiinmodonondiscriminatorio; b) deveesseregiustificatadamotiviimperatividiinteressepubblico; (la categoria é estremamente vasta ed eterogenea; si passa dalla necessità di proteggere i destinatari della prestazione alla tutela dell'ordinesocialeeallalottacontrolacriminalitàelafrode,dalla protezione dei lavoratori alla tutela dei consumatori; si tratta di unanozioneapertaesuscettibiledifutureintegrazioni). c) deveessereidoneaagarantireilconseguimentodelloscopo perseguito; d) nondeveandareoltrequantonecessarioperilraggiungimentodi questo. Inoltre occorre verificare se l'interesse generale in questione non sia tutelatodallenormecuiilprestatoreésoggettonelloStatomembroincui éstabilito(discriminazionemateriale,doppiaimposizionenormativa).Non tutte le attività suscettibili di rientrare nella nozione di servizi possonoessere oggetto di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi. IlTrattato prevede infatti alcune eccezioni (che in virtù dell'art. 62 risultanoapplicabiliadentrambigliistituti).Art.51Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quantoriguardaloStatomembrointeressato,leattivitàcheintaleStatopartecipino,siapureoccasionalmente,all'eserciziodeipubblicipoteri.IlParlamentoeuropeoeilConsiglio,deliberandosecondolaproceduralegislativaordinaria,possonoescluderetaluneattivitàdall'applicazionedelledisposizionidelpresentecapo.Art.52Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultimelascianoimpregiudicatal'applicabilitàdelledisposizionilegislative,regolamentarie amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri echesianogiustificatedamotividiordinepubblico,dipubblicasicurezzaedisanitàpubblica.Il principio della libera circolazione di servizi subisce inoltre le limitazioniderivantidall'art.58:‐ la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti non é regolata dalledisposizioniesaminateinquestocapitolomadaquellecontenutenel titolodelTrattatorelativoaitrasporti;‐ la liberalizzazione dei servizi bancari e assicurativi che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazionedellacircolazionedeicapitali.

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Ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione deiservizi (ma anche della libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti) éessenziale che i titoli di studio e i titoli professionali posseduti daun soggettopossano valere in tutti gli Stati membri, necessità di permettere il reciprocoriconoscimentodeidiplomi,certificatiedaltrititoli:Art.53Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, ilParlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativaordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi,certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative,regolamentarieamministrativedegliStatimembrirelativeall'accessoalleattivitàautonomeeall'eserciziodiqueste.Ritardo con cui tali direttive sono state adottate e successivamente,incompletezzadellaloroportata.PrimarispostafornitadallaCorteincerta,sembravafardipenderel'esistenzaincapoagliStatimembridiunobbligodiriconoscimentodallapresenzadinormenazionali che consentissero un tale risultato. Più di recente la Corte ha avutomodo di chiarire il proprio punto di vista e di precisare in maniera piùdettagliata laportatadegli obblighi imposti agli Statimembri al riguardodellostesso Trattato: uno Stato membro il quale subordini l'accesso ad unadeterminataattivitàalpossessodiundiplomaodiunaqualificaprofessionaleétenutoinforzaall'art.53aprendereinconsiderazioneidiplomi,icertificatieglialtri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesimaprofessione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra lecompetenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richiestedallenormenazionali.Nel corso degli anni il Consiglio ha emanato per alcune professioni (medici,infermieri, dentisti, architetti, farmacisti, veterinari, levatrici, trasportatori,agentiemediatorid'assicurazione,parrucchieri,agentidicommercio)direttiveper agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento (c.d. direttivesettoriali): si è proceduto per alcune professioni e attività all'adozione di duedirettiveparallele; laprimasioccupadelriconoscimentodeidiplomimentrelaseconda coordina per quanto necessario le disposizioni legislative,regolamentari o amministrative in vigore nei vari Stati inmerito all'accesso eall'eserciziodellaprofessioneodell'attivitàinquestione,provvedendoquindiadarmonizzare le relative formazioniprofessionali; ilprocessodiarmonizzazioneresta comunque largamente incompleto visto che per numerose attività eprofessioni non è intervenuta alcuna direttiva. Le difficoltà e le lungaggini checomporta l'adozionedidirettivespecifichehannospinto le istituzioniamutarestrategiaeapuntarenelsettoredelriconoscimentodeidiplomisustrumentidicaratteregenerale(c.d.direttivasulsistemageneralediriconoscimento).

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CapitoloV­LaliberacircolazionedeicapitaliedeipagamentiNotevolemodificazioni, ledisposizioni chedisciplinavano lamateria in terminialquanto prudenti sono state sostituite (l'articolo non prescriveva laliberalizzazioneassolutaedincondizionatadeimovimentidicapitali:questaeravolutasolonellamisuranecessariaalbuonfunzionamentodelmercatocomune);talinuovenormeprevedonounregimediliberalizzazionemoltopiùaccentuatoe formulato in termini non dissimili da quanto previsto per le altre libertà dicircolazione,inoltresonoprevistenuovedisposizioniinmateriadimovimentidicapitaliconipaesiterzi.Art.56Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte lerestrizioni aimovimenti di capitali tra Statimembri, nonché tra Statimembri epaesiterzi.Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte lerestrizionisuipagamentitraStatimembri,nonchétraStatimembriepaesiterzi.La distinzione tra le due categorie, rilevante in passato, in ragione delladifferente disciplina a cui l'una e l'altra erano sottoposte, ha perso oraimportanza, posto che ogni differenza é venuta meno e che per entrambi gliaspettiildivietodirestrizionicostituisceunanormadirettamenteefficace.PagamentiTrasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell'ambito diunnegoziosottostante.MovimentidicapitaliOperazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione ol'investimentodicuitrattasienonilcorrispettivodiunaprestazione.Secondolagiurisprudenzacostituisconomovimentidicapitali:‐ investimento diretto effettuato da un soggetto residente in uno Stato membronelterritoriodiunaltroStatomembro;‐ l'acquistodititoliobbligazionariemessiall'estero;‐ gli investimenti immobiliari, in particolare l'acquisto di proprietà immobiliarinelterritoriodiunaltroStatomembro.Per quanto riguarda la nozione di restrizione ai movimenti di capitali, vaosservato come la Corte non ne abbia mai fornito una definizione in terminigenerali(inmateriadicapitalepertantononesistenulladianalogoallaformulaDassonville).LaCortesiéinvecelimitataadeciderecasopercasosesussistesseomenounarestrizione.Derogheallaliberacircolazionedeicapitaliedeipagamenti‐art.65(applicabilinei rapporti traStatimembri)e64 (applicabilinei rapporti traStatimembriepaesiterzi).

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CapitoloVI­LeregolediconcorrenzaapplicabilialleimpreseNozionediimpresaIl Trattato non fornisce alcuna definizione di tale nozione: la giurisprudenzadellaCortedigiustiziadefinisceimpresaqualsiasientitàcheesercitaun'attivitàeconomica, a caratterizzareun'entitàoun soggetto come impresa è sufficientechesvolgaun'attivitàeconomica(=qualsiasiattivitàcheconsistenell'offertadibeni e servizi sul mercato); altri fattori non sono invece determinanti; noncostituiscono attività economiche le attività che assolvono a una funzione dicarattereesclusivamentesociale.(Anche un ente pubblico, i liberi professionisti e le entità che svolgono unaattività qualificabile come economicama che non perseguono un fine di lucropossonoessereconsiderati"impresa"aisensidegliarticoli101e102).Le regole in esame non riguardano che alcuni aspetti della disciplina dellaconcorrenzaeinparticolarelerepressionidiqueicomportamentidelleimpreseche siano suscettibili di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (c.d.requisito del pregiudizio al commercio tra gli Stati membri). La competenzacomunitariainmaterianonpuòdirsiesclusivarationemateriaeelasciainfattilacompetenza degli Stati membri quanto alla disciplina di quei comportamentidelle imprese che abbiano effetti anticoncorrenziali sul piano meramentenazionalesenzacoinvolgeregliscambiintracomunitari.Problema dell'applicazione parallela del diritto comunitario e del dirittonazionaledella concorrenza:può capitare che il comportamentodiun'impresasiarilevantetantoperladisciplinacomunitariaquantoperquellanazionalenelsensochesiasuscettibilediprovocareeffettianticoncorrenzialitantoalivellodicommerciointracomunitarioquantoalivellonazionale.‐ Teoriadelladoppiabarriera Considerare applicabili ad una medesima fattispecie tanto il diritto comunitario quanto quello nazionale rispettando le condizioni di applicazionediciascuno.‐ Teoriadellabarrieraunica Le fattispecie che ricadono nel campo d'applicazione del diritto comunitario per questo stesso fatto sottratte all'applicazione del diritto nazionale.La Corte ha ammesso la possibilità di un'applicazione parallela di entrambi idirittiallamedesimafattispeciemahaimpostocheciòdeveavvenirenelrispettodelprincipiodelprimatodeldirittocomunitariosuquellonazionale.

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Problema dell'applicazione extraterritoriale delle regole comunitarie sullaconcorrenza, possibilità di farle valere nei confronti di imprese appartenenti aStatiterzi:‐ Teoriadeglieffetti Sufficienti che gli effetti anticoncorrenziali del comportamento delle imprese extracomunitarie si facciano sentire all'interno del mercato comune.‐ Teoriadellaterritorialità Necessaria una certa localizzazione del comportamento stesso nel territoriodellaComunità.Lagiurisprudenzahamostratoalriguardouneffettoalquantocauto.Art.101‐106Regole applicabili alle imprese, rappresentano il riflesso in chiave privatisticadelledisposizionirelativeall'unionedoganale;mentrequestemiranoadaboliregli ostacolo alla libera circolazione che possono essere frapposti dagli Stati, lenormeapplicabilialleimpresemirano,tral'altro,adimpedirechel'aperturadeimercati nazionali ottenuta attraverso l'unione doganale sia vanificata dacomportamentidelleimpresetendentiadisolareivarimercatinazionali.Tali articoli sono diretti soprattutto alle imprese e a queste impongono deidivieti;tuttaviadatalidisposizionidiscendonoancheobblighiacaricodegliStatimembri i quali devono astenersi dall'emanare o dal mantenere in vigoreprovvedimentichepossanorenderepraticamente inefficaci talinorme(obbligod'astensione);taleobbligosecondolagiurisprudenzapuòrisultareviolatoinduecasi:‐ quando le misure statali provocano un rafforzamento degli effetti di un'intesa contraria all'art. 101 (intervento pubblico che può consistere nel rendere obbligatoria o nel promuovere la conclusione dell'intesa o ancoranelrafforzarneglieffetti).Qualorasiadimostratochelanormativa nazionale non lascia alle imprese interessate alcun potere discrezionale edeliminadiper séogni formadi concorrenza le impresenonpossono essereconsiderateresponsabilidialcunaviolazionedell'art.101;‐ ipotesi di delega da parte dei poteri pubblici di proprie competenze ad operatori privati (quando l'autorità pubblica prevede nel procedimento per l'assunzione di determinate decisioni in materia economica l'interventodi unorgano cui partecipano rappresentanti delle categorie economiche interessate e che tale intervento sia strutturato inmaniera talecheindirittooinfattolacomponenterappresentativadegliinteressi privatisiaingradodideterminareilcontenutodelledecisionisenzache sia prevista alcuna garanzia affinché le decisioni tengano conto dell'interessegeneraleediquellodellecategorienonrappresentate).I divieti contenuti negli articoli 101 e 102 sono considerati come dotati diefficaciadiretta:

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Divietodiintese(Art.101)1.Sonoincompatibiliconilmercatointernoevietatituttigliaccorditraimprese,tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate chepossanopregiudicare il commercio traStatimembriecheabbianoperoggettoepereffettodi impedirerestringereo falsare ilgiocodellaconcorrenzaall'internodelmercatointernoedinparticolarequelliconsistentinel:a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovveroaltrecondizioniditransazione;b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gliinvestimenti;c)ripartireimercatiolefontidiapprovvigionamento;d)applicarenei rapporti commerciali conglialtri contraenti condizionidissimiliper prestazioni equivalenti così dadeterminareper questi ultimi uno svantaggionellaconcorrenza;e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altricontraenti di prestazioni supplementari che per loro natura o secondo gli uscicommercialinonabbianoalcunnessoconl'oggettodeicontrattistessi.2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pienodiritto.3.Tuttavialedisposizionidelparagrafo1possonoesseredichiarateinapplicabili:­ aqualsiasiaccordoocategoriadiaccordifraimprese­ aqualsiasidecisioneocategoriadidecisionidiassociazionidiimprese­ aqualsiasipraticaconcordataocategoriedipraticheconcordatechecontribuiscanoamigliorare laproduzioneo ladistribuzionedeiprodottioapromuovere ilprogressotecnicooeconomicopurriservandoagliutilizzatoriunacongruapartedell'utilechenederivaedevitandodia) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili perraggiungeretaliobiettivib) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una partesostanzialedeiprodottidicuitrattasi.Un'intesa presuppone l'esistenza di almeno due soggetti che tra di loro lapongono in essere, pluralità di imprese (manca qualora a dar vita a talecomportamento sono due o più imprese indipendenti da un punto di vistagiuridicomastrettamentecollegatetralorodaunpuntodivistaeconomicocosìchesipossaparlarediun'unicaunità:es.società‐madrechecontrollaunaopiùsocietà figlieogruppodisocietàconalverticeunasocietà‐holding;perchécasidelgenerenonrientrinonelcampod'applicazionedell'articolo101nonbastaunmerorapportodidipendenzamaoccorrecheilcontrollodiunasocietàsull'altraosullealtresiacompletoedeffettivo inmanierache la societàcontrollatanondisponga di un effettiva autonomia nella determinazione del propriocomportamentosulmercato).Ilcomportamentoanticoncorrenzialeaddebitabilead una sola impresa esula dal campo d'applicazione dell'articolo 101 e ricadeeventualmenteinquellodell'articolo102.

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Il termine intesanon figuranel testo; esso vienenormalmenteutilizzato comeformulachecopreletrediversefattispecieelencatenellanorma:‐ Accorditraimprese Presuppone l'esistenza di un vero e proprio incontro di volontà tra le parti. Non é necessario che l'accordo sia giuridicamente vincolante e validoaisensideldirittonazionaleapplicabilenéchesiaredattoinforma scritta e nemmeno che la sua accettazione risulti per iscritto, potendo bastareancheuncomportamentotacitodellapartechel'altrahainvitato acomportarsiinundeterminatomodo.‐ Decisionidiassociazionidiimprese Associazione di imprese, qualunque organizzazione che riunisca le imprese operanti su un certo mercato. Decisione, tanto il caso di una raccomandazione adottata da una associazione che sia a norma dello statutoobbligatoriapergliassociatiquantounaraccomandazionechesia stataaccettatadaungrannumerodiassociati.‐ Praticheconcordate Nonrichiede,comel'accordounamanifestazionedivolontàreciprocatra le parti, corrisponde ad una forma di coordinamento delle imprese che senzaesserestataspintafinoall'attuazionediunveroeproprioaccordo costituisca in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesseadannodellaconcorrenza,collaborazionecheportiacondizionidi concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato. Provare cheparallelismodicomportamentinonsia il fruttodell'autonomascelta di ciascuna impresa ma invece il risultato di una concertazione; prova difficilmenteconfutabiledipraticaconcordata,organizzazionediriunioni periodichetraimpresediunostessomercatoovveroperiodicoscambiodi informazionichenormalmentedovrebberoessereriservate.Perché un'intesa ricada sotto il divieto di cui all'art. 101 debbono esseresoddisfatteduecondizioni:‐ L'intesadeveessereingradodiprovocareanchesolopotenzialmenteun pregiudizioalcommerciotragliStatimembri. Qualsiasi intesaoprassiattead incideresulla libertàdel commercio fra Statimembri,inunsensochepossanuocereallarealizzazionedegliscopi diunmercatounicofragliStatimembri,inparticolareisolandoimercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (es. intese nazionali, in generale intese del genere sfuggono al campo d'applicazione dell'articolo, tuttavia rinforzano le barriere nazionalieostacolanolacompenetrazioneeconomicavolutadalTrattato, proteggonoaltresìiprodottinazionali).‐ Deveavereperoggettoopereffettodi impedire, restringereo falsare il giocodellaconcorrenzaall'internodelmercatocomunepregiudizioalla concorrenza. Lerestrizioniallaconcorrenzapossonoderivaresiadainteseconcluseda imprese che operino allo stesso livello del ciclo produttivo o di

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commercializzazione (intese orizzontali) e che siano dunque in concorrenza tra di loro, sia da intese concluse tra imprese operanti a livelli differenti (intese verticali, es. accordi di distribuzione, accordi di acquistoodifornitura);unpregiudizioallaconcorrenzapuòaversisiase adessereristrettaèlaconcorrenzatraimpresecheoperanoconprodotti di un'unica marca (concorrenza intrabrand) sia se l'intesa restringe la concorrenza tra imprese che operano con prodotti di marche diverse (concorrenza interbrand, es. accordi di distribuzione esclusiva, accordi verticali che impedisconoogniconcorrenza tradistributoridelprodotto dellastessamarca).L'intesa per rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo in questione deveessereingradodiprodurreunpregiudizioalcommercioeunarestrizionedellaconcorrenzadiunacertaimportanza(pregiudiziosensibile).DeminimisLaCortehaaffermatochel'articolo101nonsiapplicaqualoratenutocontodelladebole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi essopregiudichi ilmercato inmisura irrilevante;esisteperciòunasogliaaldi sottodella quale le eventuali restrizioni al commercio tra gli Stati membri o allaconcorrenzanonfannoscattareildivietoinesame;alloscopodiindividuaretalesoglia, laCommissionehaemanatovariecomunicazioni(siosservichelesogliesono state progressivamente innalzate nel tentativo di alleggerire il carico dilavoro della Commissione, onde potersi concentrare sui casi di maggiorerilevanza; lagiurisprudenzaammettecheancheunaaccordoper ilqualesianosuperate le quote dimercato indicate dalla Commissione risulti ciononostanteincapace di produrre effetti restrittivi sensibili in ragione di particolaricircostanzadifattoodidiritto).La seconda parte dell'articolo 101 paragrafo 1 contiene un elenco puramenteesemplificativo dei possibili contenuti che può presentare un'intesaanticoncorrenziale.Il divieto di intese non é assoluto. Il paragrafo 3 dell'articolo 101 prevede lapossibilitàdidichiarare inapplicabile ildivieto stessoadun'intesadeterminataovvero ad un'intera categoria di intese: la possibilità di concedere unadichiarazione di inapplicabilità (esenzione) é subordinata a quattro condizionicumulative,dicuiduepositiveeduenegative:1) miglioramento(oggettivo)dellaproduzioneedelledistribuzione;2) vantaggiopericonsumatori;3) indispensabilità della restrizione, valutazione da effettuare secondo il principiodellaproporzionalità;4) mantenimentodellaconcorrenza.L'accertamento delle condizioni per poter accordare una tale dichiarazioneimplical'eserciziodiunampiopoterediscrezionaletesoavalutareglisvantaggie i vantaggi che ciascuna intesa presenta, consentendo alla Commissione disvolgereun'importantefunzionedipoliticaindustriale.

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Lanullitàdiunaccordovietatodall'articolo101éassolutaeparzialenelsensoche riguarda non l'accordo nel suo complesso ma soltanto le clausole vietatedall'articolo in questione, sempre che sia possibile separarle dal restodell'accordo. Sanzione di tipo civilistico che si affianca alle sanzioni di tipoamministrativoprevistedaldirittocomunitario;lasuaapplicazioneéaffidataaigiudicinazionali.Divietodisfruttamentoabusivodiposizionedominante(Art.102)É incompatibilecon ilmercato internoevietato,nellamisura incuipossaesserepregiudizievolealcommerciotraStatimembri,losfruttamentoabusivodapartediunaopiùimpresediunaposizionedominantesulmercatointernoosuunapartesostanzialediquesto.[...]Oggetto del divieto non é dunque la stessa detenzione o acquisizione di unaposizione dominante da parte di un'impresa ma soltanto il suo sfruttamentoabusivo;ilTrattatononcontieneinfattinormecheimpediscanol'acquisizioneoilmantenimentodiposizionimonopolisticheooligopolistiche.Posizionedominante:‐ individuale‐ digruppo‐ collettivaPer stabilire se un'impresa detiene una posizione dominante è in primo luogonecessario individuare il mercato rilevante: la frazione di mercato sulla qualetale posizione è supposta realizzarsi. Il mercato rilevante va definito sia intermini geografici che in termini di prodotti o di servizi (occorre prendere inconsiderazionenonsoloiprodottiidenticiaquellidell'impresainquestionemaanche quelli che in ragione delle loro caratteristiche obiettive presentanorispettoaquestiuncertogradodiintercambiabilitàodisostituibilitàreciproca,dimodochetraiprimieisecondisussistaunacertaconcorrenza).Unavoltadefinitoilrelevantmarketoccorrestabiliresel'impresainquestionevidetieneomenounaposizionedominante(=unaposizionedipotenzaeconomicagrazieallaqualel'impresacheladetieneéingradodiostacolarelapersistenzadiunaconcorrenzaeffettivasulmercatoinquestioneedhalapossibilitàditenerecomportamentialquantoindipendentineiconfrontideiconcorrenti,deiclientieinultimaanalisideiconsumatori).Occorre poi che vi sia sfruttamento della posizione dominante (= una nozioneoggettiva che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominanteatto ad influire sulla struttura di unmercato in cui, proprio per il fatto che vioperadettaimpresa,ilgradodiconcorrenzaégiàsminuitoechehacomeeffettodi ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia laconcorrenza normale tra prodotti e servizi, fondata sulle prestazioni deglioperatorieconomici,laconservazionedelgradodiconcorrenzaancoraesistentesul mercato o lo sviluppo di detta impresa); l'idea di base é pertanto chel'impresadominanteagisceinunmercatoincuilaconcorrenza,proprioacausadellapresenzadiunatale impresa,risultagià indebolita:ciòcomportaacaricodell'impresa dominante una particolare responsabilità, è tenuta a non

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compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenzaeffettivaenonfalsatanelmercatocomune,rispettoall'impresanondominante,quella dominante è soggetta quindi a limiti d'azione più gravosi (uncomportamento che sarebbe consentito ad un'impresa normale potrebbe nonesserloadun'impresadominante:‐ comportamentiindifesadellaposizionedominante‐ fissazionedeiprezzi‐ politicadiscontiaiclienti).Perché l'abuso di posizione dominante sia vietato è infine necessario che essoproducaunpregiudizioalcommerciotraglistatimembri,ildivietoèassolutoenonèpossibilealriguardoalcunadichiarazionediinapplicabilità.L'art. 103 attribuisce al Consiglio competenza per adottare i necessari attid'applicazione,ampioricorsoalladelegadipoteri infavoredellaCommissione:lamateriaédunque inmisurarilevantedisciplinatadaregolamentidisecondogradoadottatidallaCommissione.Taleistituzioneinoltrepubblicaconunacertafrequenza atti non obbligatori denominati in genere comunicazioni oorientamenti:purnonassumendovalorenormativo, creanonegli interessati lalegittimaaspettativachelaCommissionestessalirispetti,diconseguenzal'attochenonvisiconformiéannullabile.Leprocedureperl'applicazionedegliarticoli101e102Ilcompitodidareapplicazionealleregolediconcorrenzacontenutenegliarticoli101e102éaffidato:‐ allaCommissione‐ alleAutoritànazionaligarantidellaconcorrenza‐ aigiudicinazionaliIl sistema era fortemente accentrato riservando un ruolo primario allaCommissione (reg. CEE n. 17/62 del Consiglio); carico di lavoro dellaCommissione divenuto col tempo insopportabile. Il sistema precedente è statonotevolmentemodificatonelsensodiunamaggioredecentralizzazione(reg.CEn.1/2003 del Consiglio): la chiave di volta consiste nell'abolizione del potereesclusivo della Commissione di concedere esenzioni individuali e nelriconoscimentocheancheigiudicieleautoritànazionaliquandoapplicanol'art.101loapplicanonellasuainterezza(nonpossonosoltantoaccertarechesièinpresenza di un'intesa contraria al par. 1 ma devono anche verificare se sonosoddisfatte le condizioni previste dal par. 3: si é passati da un regime diautorizzazionepreventivariservatoallaCommissioneadunregimedieccezionedirettamenteapplicabiledapartedituttigliorganicompetenti;ancheinquestocasolaCommissioneconservaunruolocentralebenchémenooperativorispettoalpassato:poteredidecisione inmeritoalle infrazioniagliart.101e102; talepoterepuòesprimersinelleseguentiforme:‐ decisionedimeraconstatazionediinfrazione‐ decisioneinibitoria‐ decisionecomminatoriadiammenda‐ decisionediaccettazionediimpegni

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‐ decisionediirrogazionedipenalitàdimora‐ decisionediconstatazionediinapplicabilità‐ decisionecheadottamisurecautelari‐ decisionedirigettodiunadenuncia‐ decisionedirevocaLa Commissione dispone di un potere di decisione ancora più ampio, tuttavia,consideratalafinalitàdecentralizzantedelnuovosistemaédapresumerecheditalepoterelaCommissionefaràunusomoltopiùrarochenelpassato.AnchenelnuovosistemarestailpotereaffidatoallaCommissionediadottaresudelegadelConsiglioregolamentichedichiaranoinapplicabilel'articolo101par.1adinterecategoriediintese(c.d.esenzionipercategoria);poteredirevocaincasi specifici (anche delle autorità nazionali qualora l'intesa produca effettiincompatibili con l'art.101 par.3 sul territorio di uno Stato membro o in unapartediessoaventelecaratteristichediunmercatogeograficoristretto).LeautoritànazionalidispongonodipoteridecisionalideltuttoanaloghiaquellodellaCommissione;rispettoallaCommissionetuttavia leautoritànazionalinonsi trovano in una posizione di eguaglianza ma sono sottoposte al potere dicoordinamentodellaCommissione:‐ obbligodiinformazione(c.d.cooperazioneverticale)‐ effetto preclusivo (si può parlare di un vero e proprio potere di avocazione)‐ obbligodiapplicazioneuniforme.Anche tra le varie autorità nazionali viene instaurata una cooperazione (c.d.cooperazione orizzontale): tra la Commissione e le autorità nazionali si épertanto creata una vera e propria rete per agevolare la cooperazione e ladistribuzioneottimaledeicasiafavoredell'autoritàpiùidoneaatrattarli eperridurreilrischiodiunaapplicazionedifformedegliarticoli.Ilpoteredeigiudiciépiùpieno;nellerareipotesiincuisiverificheràl'adozionedi una decisione della Commissione, nei confronti di una determinata intesa opraticaquestavincoleràancheilgiudicenazionalenelsensocheglisaràpreclusala possibilità di adottare una decisione difforme; il regolamento introduce unimportante strumento di raccordo tra i giudici nazionali e la Commissione:questapuòpresentareagendod'ufficioosservazioniscritte/oralineigiudizichesollevino questioni relative all'applicazione degli articoli, lo stesso potere èprevisto in favore dell'autorità nazionale dello Statomembro cui appartiene ilgiudice.Leimpresepubblicheeleimpreseincaricatedellagestionediservizidiinteresseeconomicogenerale.Il Trattato non impedisce agli Stati membri di conservare o di creare delleimpresepubbliche.LaneutralitàdelTrattato inmateriadiproprietà comportache le imprese indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata sonosoggettenellastessamisuraalleregoledelTrattato.

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Art.345I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negliStatimembri.Art.1061. GliStatimembrinonemananonémantengononeiconfrontidelle impresepubblicheedelleimpresecuiriconosconodirittispecialioesclusivi,alcunamisuracontrariaallenormedeitrattati,specialmenteaquellecontemplatedagliarticoli18eda101a109.2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economicogenerale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme deitrattatieinparticolarealleregolediconcorrenza,neilimitiincuil'applicazioneditali norme non osti all'adempimento in linea di diritto e di fatto della specificamissione loroaffidata. Lo sviluppodegli scambinondeve essere compromesso inmisuracontrariaagliinteressidell'Unione.3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presentearticolorivolgendooveoccorraagliStatimembriopportunedirettiveodecisioni.ImpresapubblicaOgni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare,direttamenteo indirettamenteun'influenzadominanteper ragionidiproprietàdipartecipazione finanziariaodellanormativache ladisciplina.Nonédunqueindispensabilechel'impresasiaintuttooinpartediproprietàstatalebastandocheipoteripubblicineabbianoilcontrollo.Alle imprese pubbliche sono assimilate le imprese titolari di diritti speciali oesclusivi,cioèimpreseancheprivatecuiloStatoattribuisceildirittoesclusivodiesercitareunacertaattività.ServizidiinteresseeconomicogeneraleMoltospessolagestionediquestiservizièeffettuatamediantelaconcessionediundirittodiesclusivaadun'unica impresa(pubblicaoprivata); l'impresadeveesserestataincaricatadaipubblicipoteridisvolgereilservizioinquestione,perincarico si intende un atto della pubblica autoritàma non é necessario che sitratti di un atto legislativo o regolamentare potendo bastare anche unprovvedimento di concessione. La Corte ha talvolta sollevato riserve quantoall'estensione del diritto esclusivo, in particolare quando all'impresaconcessionariavienegarantitounmonopolioancheperservizinonrientrantinelservizio universale. (Finanziamento: imprese che operano su mercati attiguipartecipanoaicosti;aiutipubblici)Giurisprudenza:‐ serviziotelevisivo‐ costruzioneeeserciziodellaretepubblicaditelecomunicazionenazionale‐ serviziopostale‐ fornituradienergiaelettricainunapartedelterritorionazionale

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‐ serviziodiormeggiodellenaviall'internodiunporto‐ NOattivitàbancariaeoperazioniportuali.L'art. 106 par. 1 ha lo scopo di porre un obbligo speciale a carico degli Statimembri di non emanare né mantenere in vigore alcuna misura contraria allenorme del Trattato e in particolare agli articoli 101 e 102 nei confronti delleimprese oggetto della norma stessa. La portata di tale obbligo si é venutagradualmente delineando attraverso le pronunce della Corte di giustizia: noncostituisce ingeneraleviolazionelameraattribuzionediundirittoesclusivodiesercitareunacertaattività;inpresenzadiparticolaricondizionituttaviailsolofattodiattribuireundirittoesclusivoédipersévietato(ciòsiverificaquandol'impresa è indotta con il mero esercizio dei diritti esclusivi a sfruttareabusivamente la sua posizione dominante o quando questi diritti sono atti aprodurre una situazione in cui l'impresa é indotta a commettere abusi delgenere).L'art. 106 par. 2 consente una deroga alle norme del Trattato; lo scopo dellanorma é dunque di limitare la sottoposizione di tali imprese alle regole delTrattatoconsentendolasoltantoqualoraciònonimpediscal'espletamentodellamissionedi interessegenerale loroaffidata.L'impresa incaricatadellagestionedel serviziononé sottratta tout court all'applicazionedelle regole generali delTrattatomasoltantonellamisuraincuisetaliregolefosseroapplicateancheneisuoiconfrontiessanonpotrebbeadempiereilcompitoaffidatole.IlcontrollodelleconcentrazioniConcentrazioneControllo di un impresa su un'altra, possibilità di esercitare un'influenzadeterminantesull'attivitàdiun'impresa.Leoperazionidiconcentrazionenonsonoammessesenonsonocompatibiliconilmercatocomune(nozionediostacolosignificativoallaconcorrenza).Non essendo idonei gli articoli 101 e 102 ad essere utilizzati per assicurare ilcontrollodelleconcentrazionitraimprese,illegislatorecomunitariohadecisodidotarsidiunostrumentoapposito:reg.CEn.139/2004.La procedura di controllo prevista del regolamento si applica soltanto alleconcentrazioni che presentano una dimensione comunitaria; i parametri perdefinire quando una concentrazione abbia dimensione comunitaria fannoriferimentoalfatturatodelleimpresecoinvolte;iparametrisonostatiabbassatinel tempo e ciò ha comportato un'estensione del campo d'applicazione delladisciplinacomunitaria.Ilcontrollodelleconcentrazionichesipongonoaldisottodella sogliadi rilevanza comunitaria spetta alle autoritànazionali garantidellaconcorrenza in applicazione delle rispettive legislazioni inmateria (rinvio allecompetentiautoritànazionalierinvioallaCommissione).LaproceduradicontrolloéaffidataallaCommissione(esameinformale,esameformale, decorsi invano termini la concentrazione é ritenuta essere dichiaratacompatibileconilmercatocomune).

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Le operazioni di concentrazione sono soggette ad un obbligo di sospensione:essenonpossonoessererealizzateprimadiesserenotificateallaCommissione,né prima di essere state dichiarate compatibili con ilmercato comune ovveroprima che siano decorsi invano i termini. Qualora l'obbligo non sia statorispettato la Commissione può ordinare con decisione la separazione delleimprese, la cessazione del controllo o ogni altramisura utile. La Commissionedispone altresì del potere di adottare misure provvisorie e di comminareammendeepenalitàdimora.

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CapitoloVII­LadisciplinadegliaiutipubblicialleimpreseAccanto alle regole applicabili alle imprese, il Trattato prevede anche alcunenormeinmateriadiconcorrenzadirettepiùspecificatamenteagliStatimembri(art.da107a109):‐ l'art.107poneilprincipiodiincompatibilitàconilmercatocomunedegli aiutipubblicialleimprese,prevedendo,aipar.2e3unaseriedicasiincui taleprincipiononsiapplica(deroghe)opuònonapplicarsi(esenzioni);‐ l'art. 108 disciplina invece la procedura di controllo attraverso cui il principio di incompatibilità o le deroghe allo stesso vanno applicati: la procedura é affidata alla Commissione (e soltanto eccezionalmente al Consiglio);‐ l'art.109attribuiscealConsiglio ilpoteredi stabilire tutti i regolamenti utiliaifinidell'applicazionedegliarticoli107e108:finoaqualcheanno fa il Consiglio non aveva utilizzato affatto tale potere, il vuoto era stato colmato dalla Commissione (comunicazioni); da alcuni anni il vento é cambiato e il Consiglio é stato in grado di approvare due importanti regolamenti: CE n. 994/98 (abilita la Commissione ad adottare regolamentidisecondogrado,regolamentidiesenzionepercategoria)e n.659/99.Art.1071. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercatointerno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuticoncessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare laconcorrenza.2.Sonocompatibiliconilmercatointerno:a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione chesianoaccordisenzadiscriminazionideterminatedall'originedeiprodotti;b)gliaiutidestinatiaovviareaidanniarrecatidallecalamitànaturalioppuredaaltrieventieccezionali;c)gliaiuticoncessiall'economiadideterminateregionidellaRepubblicafederalediGermaniacherisentonodelladivisionedellaGermania,nellamisuraincuisononecessariacompensareglisvantaggieconomiciprovocatidataledivisione.[...]3.Possonoconsiderarsicompatibiliconilmercatointerno:a)gliaiutidestinatiafavorirelosviluppoeconomicodelleregionioveiltenoredivitasiaanormalmentebasso,oppuresiabbiaunagraveformadisottoccupazione,nonchéquellodelleregionidicuiall'articolo349,tenutocontodellalorosituazionestrutturale,economicaesociale;b)gli aiuti destinatiapromuovere la realizzazionediun importanteprogettodicomune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamentodell'economiadiunoStatomembro;

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c)gliaiutidestinatiadagevolare losviluppodi taluneattivitàodi taluneregionieconomiche,semprechenonalterinolecondizionidegliscambiinmisuracontrariaalcomuneinteresse;d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonioquandononalterinolecondizionidegliscambiedellaconcorrenzanell'Unioneinmisuracontrariaall'interessecomune;e) lealtrecategoriediaiuti,determinatecondecisionedelConsiglio, supropostadellaCommissione.NozionediaiutoAl fine di qualificare come aiuto una misura statale rilevano gli effetti che lastessa produce sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Statimembrimentre imotivi o gli scopi che hanno indotto lo Stato membro ad adottarlo sonoininfluenti (eccezione rilevata dalla giurisprudenza per aiuti corrisposti alleimpreseincaricatedellagestionediservizidiinteresseeconomicogenerale).Non si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamentedalloStatoequellaincuil'aiutoéconcessodaentipubblicioprivatidesignatioistituitidagli Stati (es. entipubblici territoriali, entipubblici economici, societàcontrollatedallostato,enti incaricatidalla leggedigestire fondiprovenientidadepositiobbligatoripubblicieprivati).L'aiutoèconsideratoconcessomedianterisorsestataliselerisorseutilizzatepererogarloprovengonodacontributiobbligatoriodatasseparafiscaliriscossedaunentepubblicoacaricodelleimpresediuncertosettoreeutilizzateafavoredialcune di queste (giurisprudenza, vantaggio accordato all'impresa beneficiaria,qualunque ne sia la forma, deve comunque corrispondere ad un onerefinanziario; solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente medianterisorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'articolo 107, i vantaggi conmezzidiversidalle risorse statali esulanodall'ambitodi applicazionediquestedisposizioni).Non é necessario che l'aiuto assuma la formadi unmateriale trasferimento dirisorse finanziarie in favore dell'impresa beneficiaria, potendo esso consistereancheinunarinunciaadunintroitodapartedelloStatomembro(agevolazionefiscale, fissazione di prezzi di favore per determinati beni pubblici, assistenzalogisticaecommercialefornitaaprezzi inferioriaquellidimercatodapartediun'impresapubblica alle proprie filiali che operano in settori aperti alla liberaconcorrenza,partecipazioninelcapitaledi impreseindifficoltàesottoscrizionedinuovequotedicapitaleinimpresegiàamaggioranzaazionariastatale,questeultime dissimulano un aiuto qualora avvengano in condizioni tali che privatioperatorinon leavrebberoeffettuate,c.d.principiodell'operatorecheopera inun'economia di mercato). Il concetto di aiuti vale a designare non soltantoprestazionipositivedelgeneredellesovvenzionimaanche interventi iquali invarie forme alleviano agli oneri che normalmente gravano sul bilancio diun'impresa e che di conseguenza senza essere sovvenzioni in senso stretto nehannolanaturaeproduconoidenticieffetti.Gliaiutipresi inconsiderazionedalTrattatodevonopresentareuncaratterediselettività;alcontrariononsonovietati,rientrandonellacompetenzadiciascuno

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Statomembrodidefinirelapropriapoliticaeconomicalemisurechefavorisconolo sviluppo di attività economiche in generale purché si tratti dimisure di cuibeneficiano tutte le imprese indipendentemente dal settore di attività in cuioperanoodallaregioneincuisonoinstallate;unamisuradicaratteregeneralepuònondimenoessere considerata selettivaqualora il suogodimentodapartedelle imprese non sia automatico ma sia subordinato ad una decisionediscrezionaledell'autoritàpubblica.Laprassihaelaboratoladistinzionetraaiutiindividualieregimidiaiuti:‐ gliaiuti individualisonoquelliconcessiasingole impresechevengono individuatenellostessoattoistituitodell'aiuto;‐ iregimidiaiuto,adifferenzadegliaiutiindividuali,noncomportanoessi stessi l'erogazionediaiutiasingoleimpresemasonocostituitidaattidi portatageneralecheautorizzanolasuccessivaadozionediprovvedimenti individuali di erogazione senza che siano necessarie ulteriorimisure di attuazione,peressere talidevonocontenere l'indicazionedei criteriper l'individuazionedelleimpresebeneficiarieeilcalcolodeisingoliaiuti(gli aiuticoncessiasingoleimpresenelquadrodiunregimediaiutononsono considerati aiuti individuali e pertantonondevono esserenotificati alla Commissione, le decisioni che ritengono compatibile un regime di aiuti prescrivono in genere che le singole applicazioni del regime siano comunicateallaCommissione).NontuttigliaiuticoncessidagliStatimembrialle impresesonovietati,occorrechesianosoddisfatteleseguenticondizioni:‐ pregiudizioalcommerciotraStatimembri‐ pregiudizioallaconcorrenzaVa osservato come in generale la giurisprudenza esamini congiuntamenteentrambequestecondizioni(nonésufficientesostenerechel'aiutoérivoltoadun'impresa operante soltanto sul mercato nazionale dal momento che ilrafforzamento della posizione di una tale impresa può determinare unamaggioredifficoltàdipenetrazionesulmercatonazionaledapartediimpresedialtri Statimembri; nemmeno é sufficiente sostenere che l'aiuto é destinato adun'impresa operante soprattutto sul mercato di paesi terzi dal momento checonsideratal'interdipendenzatraimercatidelprodottoinquestionenonsipuòescludere che un aiuto del genere possa alterare la concorrenzaintracomunitaria.Anchenelsettoredegliaiutipubblicialle impreseérichiestoche ilpregiudizioallaconcorrenzaeagliscambitraStatimembrisiasensibile,c.d.principiodeldeminimis,reg.69/2001.IlprincipiodiincompatibilitàelesuederogheNonéprevistounveroepropriodivietodiaiutiinterminianaloghialdivietodiintese; lo stesso articolo prevede numerose categorie di aiuti per i quali ilprincipiodell'incompatibilitànonvaleopuònonvalere:

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‐ aiuti automaticamente compatibili (art. 107 par. 2), la loro compatibilitàrisultadirettamentedalTrattatoenondaunavalutazione affidata alle istituzioni: le istituzioni debbono limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni indicate nel Trattato senza esercitare alcun ulteriore potere discrezionale, ciò non toglie che la Commissione può scegliere di assumere un atteggiamento più o meno rigido nell'interpretarele condizionidiapplicazionedellevariecategorie;‐ aiuti esentabili (art. 107 par. 3), spetta alla Commissione e eccezionalmente al Consiglio decidere se il singolo aiuto vada o meno autorizzato;laprassidellaCommissionehaportatoadindividuarealcune categoriediaiutinondel tuttocoincidenticonquelleelencatenelpar.3 dell'art.107:aiutiafinalitàregionale(favorirelosviluppodidelleregioni chepresentanoparticolaridifficoltà;aiutiafinalitàsettoriale(favorirelo sviluppo di particolari settori di attività per superare difficoltà di tipo strutturale; aiuti orizzontali (volti a favorire obiettivi di specifico interessecomunitario,es.tutelaambientale).LaproceduraperilcontrollodegliaiutiIl compito di applicare la disciplina dettata dal Trattato in materia di aiutipubblicialleimpresespetta:‐ inmanierapreponderantealle istituzionicomunitarie, inparticolarealla Commissione;‐ inmanieraminoreaigiudicinazionali.Laproceduraésommariamentedelineatanell'articolo108;solorecentementeéstatoadottatoilreg.n.659/99ilqualehainpartecodificatoiprincipicheeranogià stati elaborati dalla prassi della Commissione e confermati dallagiurisprudenza.LaproceduraéaffidataallaCommissione;interventoeccezionaledelConsiglioilquale, su richiesta dello Stato membro interessato può decidere, deliberandoall'unanimitàcheunaiutogiàistituitoodaistituiresiaconsideratocompatibileconilmercatocomune:sitrattadiautorizzareunsingoloaiutoenondidefinireuna nuova categoria di aiuti che possono essere dichiarati compatibili dalConsiglioaisensidell'art.107par.3letterae.L'articolodisciplinadueipotesidistintegliaiutiesistentieinuoviaiuti.AiutiesistentiAiuti individuali e regimi di aiuti ai quali è stata data esecuzione primadell'entratainvigoredeltrattatoechesonoancoraapplicabilidopotaleentratainvigore;proceduradiindagineformale:‐ intimazionedegliinteressatidipresentareleloroosservazioni‐ emanazionediunadecisioneconcuivieneordinata lasoppressioneo la modificadell'aiuto‐ incasodiinottemperanzaricorsoallaCortedigiustizia

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NuoviaiutiTutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti che non sono da considerarsi aiutiesistenti.‐ gliStatimembrinonpossonodareesecuzioneanuoviaiutiprimachela Commissione abbia adottato in proposito una decisione finale (c.d. obbligodistandstill);‐ tutti i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti debbono essere comunicati in tempo utile alla Commissione perché possa presentare le proprieosservazioni(c.d.notifica);‐ selaCommissioneritienecheilprogettonotificatononécompatibilecon ilmercatocomuneinizialaproceduradiindagineformale;èpossibileche il passaggio alla procedura di indagine formale non avvenga mai e la procedurasiarrestaallafasediesamepreliminare:a)lamisuranotificata noncostituisceunaiuto,b)purcostituendounaiutononsussistonodubbi inordineallacompatibilitàconilmercatocomune.Laprocedurapuòconcludersineiseguentimodi:‐ decisionechedichiarachelamisuranotificatanoncostituisceunaiuto‐ decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune (decisionepositiva)‐ decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune subordinatamente al rispetto di determinati obblighi e condizioni (decisionecondizionale)‐ decisione che dichiara che all'aiuto non può essere data esecuzione (decisionenegativa); può contenere anche l'ordinedi recuperare l'aiuto chesiastatogiàerogatononostantel'obbligodistandstill. Qualora lo Stato membro dia attuazione ad un aiuto in pendenza delprocedimento dinanzi alla Commissione ovvero senza averlo affatto notificato,l'aiuto viene considerato come un aiuto illegale: lo status dell'aiuto illegale èparticolarmentedelicato:‐ potere della Commissione di intimare allo Statomembro, con decisione provvisoria,lasospensioneimmediatadell'applicazionedell'aiuto;incaso di inosservanza, la Commissione può presentare ricorso alla Corte di giustizia (nel silenzio del Trattato è stata la Corte di giustizia a riconoscere alla Commissione il descritto potere); dopo questa fase provvisoria però la Commissione deve seguire la procedura ordinaria, secondo la giurisprudenza la violazione dell'obbligo di standstill non comportadiperséchel'aiutosiaincompatibileconilmercatocomune.‐ potere della Commissione, nel caso della decisione negativa avente ad oggetto un aiuto illegale di ordinare allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto (decisione di recupero, anche tale potere é stato riconosciuto alla Commissione dalla giurisprudenza); il recupero deve avvenire:a)senzaindugio,pursenzaindicareunterminepreciso,solonel casodi impossibilitàassoluta loStatomembroéesentatodall'obbligodi recupero; b) secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione

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immediataedeffettivadelladecisionedellaCommissione(c.d.autonomia processualedegliStatimembri).LaCommissionenonimponeilrecupero qualora ciò sia in contrasto con un principio generale. Le imprese beneficiarie dell'aiuto non possono salvo casi eccezionali opporsi al recupero(es.eccessivaduratadellaprocedura)Le decisioni in materia di aiuti o la loro mancata adozione possono essereoggetto del controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia o delTribunalediprimogrado.Ricorsod'annullamentoLa Corte ha riconosciuto che le imprese beneficiarie dell'aiuto oggetto dellaprocedura d'esame hanno il diritto di presentare ricorso in forza dell'art. 263quartocommacontroladecisionenegativadellaCommissionecheimpongaalloStatomembrodisopprimereodinonistituirel'aiutoinquestione;ancheglientiterritorialichehannoistituitol'aiutooggettodelladecisionedellaCommissionepossono impugnarla. L'impresa concorrente che abbia dato origine allaprocedura d'esame, denunciando alla Commissione l'esistenza di un aiuto infavorediun'impresaconcorrentepuòimpugnareladecisionedellaCommissionecon laqualequesta si pronunciper la compatibilitàdell'aiuto con il Trattato echiudalaprocedurad'esame.Qualora lo Stato membro in questione non osservi la decisione dellaCommissione,questaounaltroStatomembropossonopresentaredirettamentericorsoperinfrazioneaisensidell'articolo108par.2secondocomma.La complessità della procedura e la delicatezza dell'esame necessario hannoindotto la Corte a negare che l'articolo 108 costituisca una norma dotata diefficaciadirettaepertantoinvocabileingiudiziodaiprivati.Aigiudicinazionalièstatoinvecericonosciutounruoloimportanterispettoagliaiuti illegali: il giudice potrà annullare i provvedimenti interni di concessionedell'aiutoedisporrelarestituzionedegliimportigiàerogati.