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DIRITTO DEL LAVORO DIRITTO DEL LAVORO PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G. PANICO Azienda Ospedaliera MASTER I LIVELLO MANAGEMENT INFERMIERISTICO IN FUNZIONE DI COORDINAMENTO Sr. Margherita Bramato Sr. Margherita Bramato

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DIRITTO DEL LAVORODIRITTO DEL LAVORO

PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G.

PANICO

Azienda Ospedaliera

MASTER I LIVELLO MANAGEMENT INFERMIERISTICO IN FUNZIONE DI COORDINAMENTO

Sr. Margherita BramatoSr. Margherita Bramato

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DIRITTO DEL LAVORO

Lavoro subordinato

Contratto

Diritto sindacale

Relazioni Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro

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DIRITTO DEL LAVORO

È il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.

È costituito da :

Norme di diritto privato (contratto)

Norme di diritto pubblico (legislazione sociale)

Norme di diritto sindacale (associazioni rappresentative del lavoratori e del datore di lavoro).

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OGGETTO E FINALITÀ

L’OGGETTO specifico è la disciplina della giuridica relazione tra datore di lavoro e lavoratore che trova la sua fonte in un contratto

Il FINE del diritto del lavoro è quello di attenuare gli effetti deleteri della subordinazione ( garanzia ) specie quelli che minano la libertà, la dignità e la sicurezza del prestatore di lavoro.

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TENDENZE ATTUALI Anni 60/70, superata l’impostazione protettiva del lavoratore - contraente debole, il problema maggiore consisteva nell’affermare l’effettività introaziendale dei principi individuali e collettivi con conseguenti limitazioni dei poteri datoriali.

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TENDENZE ATTUALIOggi la forte innovazione tecnologica ha ridimensionato categorie professionali di bassa qualificazione

Creazione di vari tipi di lavoro: parasubordinato, cooperativo, associato, telelavoro mobile.

Flessibilità del lavoro ( part-time , contratti formazione lavoro, privatizzazione del pubblico impiego).

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FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Fonti internazionali (trattati internazionali)

Fonti statuali (Costituzione)

Fonti contrattuali e/o sindacali (contratto individuale e collettivo)

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LAVORO SUBORDINATO

L’art. 2094 del CC qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che

“ si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

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COLLABORAZIONE

Partecipazione all’attività lavorativa

Continuità ideale della disponibilità delle energie lavorative messe a servizio del datore di lavoro

Inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva

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SUBORDINAZIONE

Sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro o di superiori gerarchici.

Assenza di ogni tipo di rischio per il lavoratore, che ricade sul datore di lavoro ( rischio economico, responsabilità verso terzi per danni causati dal lavoratore) o sugli istituti assicurativi

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Lavoro autonomoLavoro autonomo Lavoro subordinatoLavoro subordinato

PosizionePosizione autonomaautonoma SubordinatoSubordinato

PrestazionePrestazione Risultato finaleRisultato finale Energie lavorativeEnergie lavorative

Organizzaz.Organizzaz. Studio professionaleStudio professionale --------------------------------------------

Rischio Rischio A carico lav. autonomoA carico lav. autonomo esoneratoesonerato

Corrispett.Corrispett. In relazione al risultato In relazione al risultato finalefinale

retribuzioneretribuzione

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LAVORO SUBORDINATO:

INDICI

L’osservanza di un orario di lavoro

L’assenza del rischio

La natura della prestazione

La continuità della prestazione

La predeterminatezza della retribuzione

L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva

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LAVORO GRATUITO

La legge quadro sul volontariato n°266/91, definisce l’attività di volontariato come “prestata in modo personale spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

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COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO

-Il rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’incontro di volontà tra il datore di lavoro ed il prestatore di lavoro.

- Art. 2096 e ss. non dà indicazione sull’origine del rapporto di lavoro.

- Art. 2094 cc. dà la definizione di prestatore di lavoro subordinato ma tace sul contratto di assunzione.

- Art. 2222 cc. dà una definizione del contratto d’opera, riguardante il lavoro autonomo.

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CONTRATTO DI LAVOROIl contratto di lavoro è instaurato tra soggetti che devono presentare i seguenti requisiti:

1.1. Capacità giuridicaCapacità giuridica ( soggetti titolari di diritti e obblighi).

per il datore di lavoro: si acquista con la nascita per le persone fisiche, riconoscimento della personalità giuridica per gli Enti.

per il prestatore di lavoro : requisiti di età , che

rappresenta l’attitudine a prestare il proprio lavoro.

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CONTRATTO DI LAVORO

2.2. Capacità di agire:Capacità di agire:

- è l’attitudine a compiere atti di volontà che modificano

la situazione giuridica.

- nel diritto del lavoro è la capacità di stipulare contratto

di lavoro e di esercitare i diritti e le azioni che ne

discendono.

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REQUISITI DEL CONTRATTO

La volontà

La forma

La causa

L’oggetto

Il difetto di anche uno solo di questi elementi determina la nullità del contratto.

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LA VOLONTÀ

Il contratto di lavoro si costituisce mediante

l’accordo delle

volontà dei contraenti.

L’autonomia delle parti trova molteplici limiti

nella tutela del

contraente debole, per cui la proposta del datore

di lavoro deve

tener conto delle clausole previste nei contratti

collettivi di

categoria.

Altri vincoli sono imposti dalla disciplina del

collocamento.

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LA FORMA

Generalmente è libera

Per legge è richiesta la forma scritta per particolari contratti

o per alcune clausole che modificano il contenuto contrattuale:

- Contratto formazione lavoro

- Contratto a tempo determinato

- Determinazione del periodo di prova

- Lettera di assunzione sottoscritta per accettazione del lavoratore

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LA CAUSA

E’ la funzione economica e sociale che il contratto deve realizzare

La causa del contratto di lavoro si identifica nello scambio tra lavoro e retribuzione.

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L’OGGETTO

※ E’ costituito tanto dalla prestazione di lavoro quanto dalla retribuzione.

※ La prestazione deve essere :

- lecita ( non contraria alla legge )

- possibile ( se impossibile il contratto è nullo )

- determinato o determinabile ( il contenuto delle

prestazioni è specificato nella lettera di assunzione)

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CONTRATTO A TERMINE

‣ E’ il contratto nel quale, contestualmente alla costituzione del rapporto, viene apposto un termine finale

‣ La durata del rapporto risulta prefissata dalla volontà delle parti, e ciò comporta che alla scadenza del termine il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di recesso unilaterale.

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PUBBLICO IMPIEGO

Il rapporto di pubblico impiego è una relazione che intercorre tra lo Stato o un Ente pubblico e un soggetto privato.

Privatizzazione ( D.lgs. N.29 /93 )

- la privatizzazione del P.I. consiste nella estensione delle norme di diritto privato al rapporto di P.I. e della diretta applicazione della disciplina della contrattazione collettiva.

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NORMATIVA

☞ L. 421/92☞ D. lgs 29/93 integrato da D.lgs 247/93, 470/93, 596/93 e dalla legge 273/95☞ Legge 59/97 ( Bassanini) ha conferito al Governo la delega di emanare entro il 31-12- 98 ulteriori disposizioni integrative e correttive del Dlgs 29/93 A tutt’oggi sono stati emanati:☞ Dlgs 396/97 ( contrattazione collettiva )☞ Dlgs 80 /98 ( riorganizzazione rapporto di lavoro e di giurisdizione nelle controversie di lavoro)☞ Dlgs.387/98☞ 165/2001

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DISCIPLINA PUBBLICO IMPIEGO

Assunzione

Contrattazione collettiva

Agenzia per la rappresentanza

negoziale

Dirigenti

Svolgimento del rapporto di lavoro

Tutela processuale

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ASSUNZIONE

L’art. 36 del Dlgs. 29/93 come modificato dal Dlgs. 80/98

Stabilisce che l’assunzione nella P.A. avviene:

- mediante procedure selettive volte ad accertare la professionalità,

la garanzia all’accesso dall’esterno, l’uniformità ad alcuni principi:

pubblicità, imparzialità, economicità, trasparenza, oggettività e celerità di espletamento.

- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ( per

i profili e le qualifiche il cui requisito è la scuola d’obbligo)

-mediante assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a

categoria protette.

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CONTRATTAZIONE COLLETTIVALa nuova normativa sulla

contrattazione è il punto più qualificante della riforma nel P.I.

Si persegue l’obiettivo generale di armonizzare le regole sul P.I. con quelle del lavoro privato.

Legge quadro n° 93/83 prevedeva la recezione dell’accordo mediante apposito decreto presidenziale;

Il d.lgs 29/93 abolisce il sistema della recezione dei contratti ed attribuisce agli stessi il ruolo di fonte diretta e primaria di regolamentazione del rapporto di lavoro.

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LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

L’art. 45 del D.lgs 29/93 come modificato dall’art. 1 del D.lgs 396/97 stabilisce che la contrattazione collettiva si sviluppa su due livelli:

1. Contratti nazionali collettivi di comparto (ARAN- OOSS)

2. Contratti integrativi

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Aran (agenzia per la rappresentanza negoziale)

È un organismo dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia organizzativa e contabile, che ha il compito di rappresentare le pubbliche amministrazioni in tutte le trattative sindacali a livello nazionale.

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IL DIRIGENTE

Il D.lgs 29/93 e 80/98 ha designato una nuova figura di

dirigente nella P.A., anch’essa completamente

privatizzata, con compiti di gestione finanziaria, tecnica e

Amministrativa, la cui funzione è quella di attuare

programmi, realizzare obiettivi prefissati con

responsabilità e autonomia tecnico-amministrativa.

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STRUTTURA E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO LAVORO

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Tit.V. del CC

( art. 2094-2129 ). La legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)

si applica alla P.A., a prescindere dal numero dei dipendenti .

Obblighi:

- della diligenza : l’art.2104 cc recita “ il lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.

- dell’ obbedienza : il lavoratore deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro

- della fedeltà: divieto a carico del lavoratore di trattare in concorrenza con l’azienda e divulgare notizie organizzative e di produzione in modo da recare danno e pregiudizio.

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ECCEZIONI

1. Procedure concorsuali per le assunzioni

2. Mansioni: - per le quali è stato assunto

- equivalenti nell’ambito della classificazione

professionale prevista dai contratti collettivi

- corrispondenti alla qualifica superiore acquisita

per effetto di sviluppo professionale o di

procedure concorsuali

3. Mobilità: - passaggio diretto di personale tra amministrazioni

diverse ( consenso a tre )

- mobilità collettiva ( eccedenza di personale )

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TUTELA PROCESSUALE

Il D.lgs 29/93, 80/98 e 387/98 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative al rapporto di lavoro, ai comportamenti antisindacali, alle procedure di contrattazione collettiva.

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ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Scadenza del termine

2. Recesso volontario ( recesso ad nutum )

3. Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

4. Per risoluzione legale ( morte invalidità assoluta arresto o detenzione).