Diritto del lavoro dellUnione europea a.a. 2008-2009 Prof.ssa Anna Alaimo.
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Diritto del lavoro dell’Unione europea
a.a. 2008-2009
Prof.ssa Anna Alaimo
Testi per l’esame
M. Roccella – T. Treu, Diritto del
lavoro della Comunità
Europea, Cedam 2007
In alternativa:Reading list fornita dal docente e
reperibile sul sito
Codice del lavoro dell’Unione europea (Arrigo, Foglia, Codice del lavoro dell’Unione europea, Giuffrè, 2002)
(le fonti: il diritto comunitario primario; il diritto secondario o derivato con la giurisprudenza della CGCE;
le Carte dei diritti europee)
Del testo di Roccella, Treu vanno studiate solo le
seguenti parti:
• Cap. I• Cap. II• Cap. III (solo 9 e 9.1)• Cap. IV (solo 1-3)• Cap. V
• Cap. VII• Cap. VIII• Cap. XI• Cap. XII• Cap. XIII• Cap. XIVpp. 326
Diritto del lavoro dell’U.E.
Il diritto comunitario del lavoro: come e perché nasce
• La de-nazionalizzazione dei mercati e la perdita del governo statale dell’economia
• La nascita e la regolazione di un’economia – quella europea – aperta oltre i confini nazionali, con
elevato grado di dipendenza dall’economia globale
Il diritto comunitario del lavoro: come e perché nasce
• la genesi nazionale del diritto del lavoro – l’industrialismo e la nascita della legislazione sociale tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900;
• da una certa fase storica in poi cambia il contesto economico di riferimento: non più l’industrialismo operante su base nazionale, ma la de-nazionalizzazione e la internazionalizzazione dei mercati;
• l’economia globale terziarizzata necessita di una regolazione sopranazionale dei mercati;
• il diritto sociale comunitario come diritto che garantisce standard sociali minimi in tutto il territorio dell’UE evitando la concorrenza al ribasso fra le imprese e i fenomeni di dumping sociale
Il valore culturale e metodologico del diritto comunitario del lavoro: perché
studiarlo
Il valore culturale e metodologico del diritto comunitario del lavoro: perché
studiarlo Il diritto comunitario offre una lezione di relativismo contro i vizi
della dogmatica tradizionale, che vorrebbe vedere il diritto come pura norma separata dagli altri fenomeni sociali come l’economia e la politica.
Il diritto comunitario aiuta a capire come cambia la funzione della regolazione giuridica in un contesto economico di denazionalizzazione e di internazionalizzazione dei mercati
Lo studio del diritto comunitario aiuta a capire come cambia il diritto del lavoro e la sua funzione nel contesto di una regolazione sovranazionale dei mercati
Diritto comunitario del lavoro
Il diritto comunitario del lavoro: perché lo si studia
• La “comunitarizzazione” del diritto del lavoro nazionale: che significa?
effetti modificativi dell’ordinamento nazionale del lavoro
prodotti dall’appartenenza all’Unione europea
• A) i regolamenti e le direttive in materia sociale
• B) la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (CGCE) ed il suo dialogo con le corti nazionali
• C) la comunitarizzazione delle politiche occupazionali (gli orientamenti o guidelines comunitarie e i Piani nazionali per l’occupazione)
La comunitarizzazione:come avviene?
A) La comunitarizzazione attraverso i regolamenti e le direttive in materia sociale
• Le direttive non sono fonti direttamente vincolanti – come i regolamenti – ma creano
un’obbligazione di risultato (obbligo di adeguamento) in capo agli Stati membri
• IMP: Lo Stato membro non può adottare in pendenza del termine di trasposizione
disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla
direttiva (CGCE - sentenza Inter-Environnement Wallonie, 1997)
A) (…segue) La comunitarizzazione attraverso i regolamenti e le direttive in materia sociale
• la legge La Pergola (l. 86/1989) e le annuali leggi comunitarie di delega al Governo
• la più recente l. 11/2005: sostituisce la legge La Pergola alla luce del nuovo riparto di competenze
Stato Regioni
mantiene l’impianto precedente ma prevede l’esecuzione degli obblighi
comunitari con legge regionale
(…segue) A) La comunitarizzazione attraverso i regolamenti e le direttive in
materia sociale• Oltre al principio di leale collaborazione tra
comunità e Stati membri (art. 10 Cost.), • art. 117, comma 1, Cost.:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
art. 117, comma 5, Cost.: Le Regioni e le Province autonome
(…), nelle materie di loro competenza, (…) provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea
• art. 8 l. 11/2005: Lo Stato, le regioni e le
province autonome, nelle materie
di propria competenza legislativa,
danno tempestiva attuazione
alle direttive comunitarie.
Art. 137, § 3 TCE
“Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta,il compito
di mettere in atto le direttive”
possibile trasposizione delle direttive
tramite accordi/contratti collettivi
La comunitarizzazione indotta dall’adeguamento nazionale alle direttive comunitarie è stata intensa rispetto a certi
temi
• le prime direttive sociali degli anni ’70: parità uomo-donna (dir. 75/117 sulla parità retributiva; 76/207 sulla parità nell’accesso, la formazione e le condizioni di lavoro; 79/7 sulla parità in materia previdenziale - l. 903/1977);
• crisi e ristrutturazioni delle imprese (dir. 77/187, dir. 98/50 e dir. di codificazione 2001/23 sul trasferimento di impresa – d. lgs. 18/2001; dir. 75/129 e 56/92 e direttiva di codificazione 98/59 - l. 223/1991).
• … ed in seguito: sicurezza sul lavoro (dir. 1989; d. lgs. 626/94); orario di lavoro (dir. ’93; d. lgs. n. 66 del 2003); lavori atipici (dir. 97 99 d. lgs. 61/2000, d. lgs. 368/2001; congedi parentali; nuove discriminazioni (dir. 2000/43 e 2000/78 d.lgs. 215 e 216del 2003) informazione e consultazione dei lavoratori (dir. 94/45/CE sui CAE d. lgs. 74/2022; 2001/86/CE - d. lgs. 188/2005; dir. 2002/14/CE – d. lgs. 25/2007)
B) La comunitarizzazione attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia della
Comunità Europea (CGCE) ed il suo dialogo con le corti nazionali
• a) l’attività interpretativa (del diritto comunitario primario e derivato) della CGCE su rinvio
pregiudiziale (art. 234 TCE: lettura) • b) le sentenze di condanna degli Stati membri da
parte della CGCE per violazione degli obblighi comunitari (la procedura di infrazione ex artt. 226 e
ss. TCE) è una procedura utilizzata specialmente nei casi di mancata trasposizione
delle direttive entro i termini
a) l’attività interpretativa (del diritto comunitario primario e derivato) della
CGCE su rinvio pregiudiziale
Già nel 1985 (sent. 113/1985),
la nostra Corte cost. ha riconosciuto alle sentenze interpretative della CGCE il medesimo valore
delle norme precettive
Il consolidamento della sovranazionalità normativa ad opera della CGCE e della Corte
cost.1. Teoria del “primato” (CGCE e Corte costituzionale) 2. Principio della efficacia diretta delle direttive
incondizionate e dettagliate (non orizzontale)3. Principio della interpretazione conforme (o di efficacia
indiretta)4. Principio del risarcimento del danno da parte dello
Stato inadempiente all’obbligo di adeguamento al diritto comunitario
5. Principio di “non regresso”
1) Teoria del “primato” e controlimiti
Le norme comunitarie prevalgono su qualsiasi
norma nazionale, sia precedente che
successiva
I principi fondamentali e supremi degli ordinamenti costituzionali nazionali e il nucleo essenziale dei diritti fondamentali non possono subire pregiudizio neppure
da parte delle istituzioni comunitarie
CONTROLIMITIPRIMATO
2) Principio della efficacia diretta verticale delle direttive
incondizionate e dettagliateLa natura cogente della direttiva esiste solo
nei confronti degli Stati membri cui è rivolta e, dunque, nelle sole controversie tra gli individui, lo Stato inadempiente e
altri soggetti pubblici
Sentenza Marshall I (1986)
3) Principio della interpretazione conforme (o di efficacia indiretta)…
Comporta anche un obbligo di disapplicazione delle norme nazionali - legali e contrattuali (come ha
precisato la CGCE) – difformi (anche posteriori senza attesa di abrogazione)
tale obbligo sussiste anche in caso di difformità delle norme nazionali ai principi affermati dalla CGCE:
Corte cost. 170/1984 e 113/1985
…(segue) le stesse raccomandazioni…
…pur non essendo vincolanti, devono essere valorizzate dai giudici nazionali in funzione
interpretativa(sent. Grimaldi, 1989)
4) Principio del risarcimento del danno da parte dello Stato inadempiente all’obbligo di adeguamento al
diritto comunitario • Sentenza Francovich (1991)
Le direttive non trasposte nel termine consentono agli individui di agire contro lo Stato inadempiente per il risarcimento del
danno(condizioni: diritti del singolo ex direttiva; contenuto
individuabile; nesso di causalità fra violazione e danno).
5) Principio di “non regresso”
Specifiche clausole di non regresso vengono inserite nelle direttive a partire dagli anni ’90
“In nessun caso l’attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione
dei lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione“ (art. 9, Dir. 19.11.2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale)
Con la sentenza Mangold (2005) la CGCE ha attribuito a siffatte clausole valore giuridico in senso proprio
(punto 52 della motivazione)
C) la comunitarizzazione delle politiche occupazionali (gli orientamenti o guidelines comunitarie e i Piani
nazionali per l’occupazione) (rinvio)