Diritto degli Stranieri - I - parte quarta

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Prima lezione sul diritto degli stranieri, per gli operatori di Africa Insieme. Quarta Parte

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Diritto degli stranieriPrima lezione (4)

Sergio Bontempelli

Africa Insieme

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I “clandestini”

• Quando lo straniero non ha il permesso di soggiorno, è considerato irregolare.

• Alcuni distinguono tra irregolari e clandestini: i primi entrati in Italia regolarmente, che non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno; i secondi entrati illegalmente nel territorio nazionale. Ma dal punto di vista giuridico questa distinzione non ha senso

• L’Italia considera indistintamente irregolari tutti coloro che siano privi di documenti di soggiorno

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Il trattamento della clandestinità

• Come abbiamo visto gli irregolari non possono essere regolarizzati

• Vi sono alcune (poche) eccezioni che vedremo nella prossima lezione: donne in stato di gravidanza, parenti o coniugi di cittadini italiani, minorenni, vittime di tratta.

• Per tutti gli altri, l’unico trattamento previsto dalla legge è quello dell’espulsione

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• L’espulsione scatta quando lo straniero viene rintracciato in posizione irregolare sul territorio nazionale

• Non è necessariamente collegata a reati commessi. Anzi, il più delle volte lo straniero espulso non ha fatto nulla di male a cose o persone: viene espulso solo perché irregolare

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• L’espulsione può scattare in due casi:– Quando lo straniero non ha alcun permesso di

soggiorno– Quando lo straniero ha un permesso scaduto da

più di sessanta giorni e non ne ha richiesto il rinnovo o la conversione

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• Lo straniero che ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ed è ancora in attesa non può essere espulso fino alla conclusione della procedura

• Quando viene negato il rinnovo (cosiddetto “rifiuto del permesso di soggiorno”), non scatta subito l’espulsione. Il Questore concede allo straniero un tempo (di norma 15 giorni) per allontanarsi volontariamente dall’Italia

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Il rifiuto e l’espulsione

• La differenza tra il semplice rifiuto del permesso di soggiorno e la vera e propria espulsione, è che in quest’ultimo caso lo straniero non potrà più ottenere né visti né permessi di soggiorno per i successivi dieci anni

• Con il semplice rifiuto lo straniero dovrà allontanarsi dall’Italia, ma potrà rientrarvi in qualsiasi momento (naturalmente chiedendo il regolare visto di ingresso)

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• E’ dunque molto importante leggere il testo del provvedimento consegnato allo straniero, per capire se si tratta di rifiuto o di espulsione

• Leggi il rifiuto

• Leggi l’espulsione

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• L’espulsione è di norma eseguita attraverso l’accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell’ordine

• Molto spesso, però, le Questure non hanno soldi e mezzi per rimpatriare lo straniero: questi resta in Italia con una intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro cinque giorni

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• L’intimazione ha il valore di una vera e propria espulsione. Il fatto che lo straniero sia stato rimpatriato o meno non cambia nulla: vale sempre il divieto di reingresso per dieci anni

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• L’eventuale ricorso al giudice contro l’espulsione non sospende l’efficacia del provvedimento

• Di fronte ad una espulsione non c’è dunque nulla da fare, se non rivolgersi a un avvocato

• Il ricorso può essere presentato entro sessanta giorni. Non cambia nulla farlo entro i cinque giorni dell’intimazione

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Espulsioni e respingimenti

• L’espulsione non va confusa con il respingimento

• L’espulsione avviene quando uno straniero è rintracciato nel territorio nazionale senza permesso di soggiorno

• Il respingimento avviene alla frontiera: è il divieto di ingresso per coloro che non dispongono del visto

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• Il respingimento non comporta un divieto di reingresso. In linea teorica, se lo straniero riesce a munirsi di un visto, può fare ingresso sul territorio nazionale anche il giorno dopo essere stato respinto

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Conclusioni: le leggi sull’immigrazione

• La legge fondamentale sull’immigrazione è il Decreto Legislativo 286/98, contenente il “Testo Unico sull’Immigrazione”

• Un “Testo Unico” è una legge che raccoglie in un unico testo molti provvedimenti sparsi in leggi e leggine approvate precedentemente o rimaste in vigore

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• All’epoca in cui fu scritto il Testo Unico, era stata appena approvata la legge 40/98 (cosiddetta “Turco-Napolitano”). Il Testo Unico (abbreviato come TU) era dunque, in sostanza, la legge 40, più alcuni articoli di vecchie leggi rimasti in vigore

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• Nel 2002 viene approvata la legge “Bossi-Fini” (legge 189/2002).

• Essa non si presenta come una nuova legge, ma come un gigantesco “emendamento” al vecchio Testo Unico

• In termini tecnici, un “emendamento” a una legge si chiama “novella legislativa”. La Bossi-Fini ha dunque “novellato”, e non abolito, il Testo Unico

• Di norma, dunque, si cita il Testo Unico come modificato dalla legge 189 (Bossi-Fini)

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• Anche il nuovo “pacchetto sicurezza” (legge 94/2009) ha novellato il Testo Unico, senza abolirlo

• Dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza, si continua a citare il Testo Unico come modificato dalla legge 94/09

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• Il Testo Unico sull’Immigrazione disciplina la condizione del cittadino straniero

• Le disposizioni sui cittadini comunitari sono disciplinate da un’altra legge, il decreto legislativo 30/2007, che oggi non abbiamo analizzato

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• Sempre per i cittadini stranieri, esiste il “Regolamento di Attuazione del Testo Unico” (DPR 394/99), che disciplina nel dettaglio le procedure previste dal Testo Unico