Diritto commerciale I - uniba.it · L’imprenditore •Si realizza il profitto che, per la scienza...

23
Diritto commerciale I SCOPO DI LUCRO PROFESSIONI INTELLETTUALI

Transcript of Diritto commerciale I - uniba.it · L’imprenditore •Si realizza il profitto che, per la scienza...

Diritto commerciale I

SCOPO DI LUCRO

PROFESSIONI INTELLETTUALI

L’imprenditore

• Lo scopo di lucro di lucro è un requisito essenziale della fattispecie impresa?

• I liberi professionisti sono imprenditori?

L’imprenditore

SCOPO DI LUCRO

Metodo economico ex art. 2082 c.c.

R = C

Normalmente le imprese sono caratterizzate dallo scopo di realizzare un lucro (oggettivo) da ripartire in capo ai titolari dell’attività (lucro soggettivo). Quindi, se

R > C

L’imprenditore

• Si realizza il profitto che, per la scienza economica, è:

- la giustificazione del rischio

- la remunerazione dell’attività direzionale dell’imprenditore

Il lucro è requisito «naturale» dell’impresa, tuttavia…

L’imprenditore

• Il cd lucro soggettivo non è requisito essenziale alla fattispecie impresa: attiene al movente psicologico dell’imprenditore

• Il cd lucro oggettivo, requisito riferibile all’attività, non è richiesto dalla lettera della norma dell’art. 2082 c.c.

L’imprenditore

Il “lucro” è, invece, espressamente richiesto dall’art. 2247 c.c. (Contratto di società)

Art. 2247 : Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economico allo scopo di

dividerne gli utili

L’imprenditore

La nozione di impresa ex art. 2082 c.c. è nozione unitaria, ovvero comprensiva:

- dell’impresa pubblica (art. 2093 c.c.)

- delle società cooperative (art. 2511 c.c.)

- dell’impresa sociale (d.lgs. 3 luglio 2017. n. 112)

L’imprenditore

1) L’impresa pubblica non è necessariamente, né di regola, preordinata alla realizzazione di un profitto. Ai sensi dell’art. 3, legge n. 1589/1956 (legge istitutiva delle partecipazioni statali), era espressamente tenuta ad operare secondo criteri di «economicità»

L’imprenditore

2) Le società cooperative si caratterizzano per la realizzazione di un vantaggio patrimoniale.

Nella Relazione al codice civile, n. 1025, è disposto che l’impresa mutualistica opera per «fornire beni, o servizi, od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato»

L’imprenditore

3) Le società, i consorzi, le associazioni e le fondazioni che operano, in presenza di determinati requisiti, nel settore non profit, si qualificano come «imprese sociali» e svolgono attività di utilità sociale in assenza di uno scopo egoistico

L’imprenditore

• Conclusione:

Requisito (minimo) essenziale dell’attività di impresa: R = C

L’imprenditore

PROFESSIONI INTELLETTUALI E ATTIVITA’ DI IMPRESA

Esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dalla legge: le professioni intellettuali

L’imprenditore

• I liberi professionisti (oltre che gli artisti e gli inventori) diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa (art. 2238 c.c.)

L’imprenditore

• Motivazioni del favor legis dell’esenzione dei professionisti dalla disciplina dell’impresa e dallo statuto dell’impresa commerciale:

- Nell’attività intellettuale mancherebbero sempre e comunque l’uno o l’altro dei requisiti di cui all’art. 2082 c.c.

L’imprenditore

• La considerazione «sociale» delle professioni intellettuali (professioni più antiche sottratte alla «infamia» del fallimento)

• Le opere e i servizi intellettuali non sarebbero beni o servizi in senso tecnico giuridico (…)

L’imprenditore

• (…) Da un punto di vista giuridico la prestazione dell’esercente professione intellettuale non è un servizio e ciò perché attività squisitamente intellettuale (il farmacista è imprenditore perché oggetto prevalente della sua attività è la vendita di medicinali «messi in commercio già preparati e confezionati»: T.U delle leggi sanitarie)

L’imprenditore

- Particolare regolamentazione dell’accesso alla professione e del suo esercizio; albi professionali; potere disciplinare degli ordini di appartenenza; divieto di esercizio per i non iscritti (regole extracodicistiche dettate anche a tutela dei terzi)

L’imprenditore

• Privilegio di classe?

• E si vedano:

• - art. 2233, comma 2, c.c., secondo cui il compenso del professionista deve essere adeguato ”all’importanza dell’opera e al decoro della professione”

L’imprenditore

• e

• -art. 2225, in tema di lavoro autonomo non intellettuale, per il quale il corrispettivo non liquidato convenzionalmente o a stregua degli usi deve commisurarsi “al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”

L’imprenditore

• I professionisti intellettuali sono creatori di ricchezza come gli imprenditori

• In ambito comunitario le professioni intellettuali vengono assoggettati alle regole del mercato e della concorrenza (in Italia segnali che rispondono a questa tendenza: interventi di liberalizzazione e abolizione delle tariffe professionali; è stato abolito il divieto di pubblicità informativa)

L’imprenditore

• La legge n. 266/97 ha abolito il divieto di costituzione delle società tra professionisti sancito con una legge razziale del 1938 (l. n. 1815).

È possibile, quindi, costituire:

- Società tra avvocati (d.lgs. n. 96/2001)

- Società tra professionisti (l. n. 183/2011)

(rinvio)

L’imprenditore

• Esigenza di regolamentare in maniera uniforme nell’area comunitaria i servizi professionali:

• La Corte di Giustizia ha elaborato una nozione di impresa (comunitaria) che viene definita, ai fini dell’applicazione delle regole della concorrenza e del mercato

L’imprenditore

• come qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dal suo stato giuridico, dalla sua organizzazione e dalle sue modalità di finanziamento

• L’attività del libero professionista rientra a pieno titolo nella nozione di impresa comunitaria