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  • Diritto Bancario

    INTRODUZIONE

    TRADIZIONALMENTE LA DISCIPLINA CHE INTERESSA LA BANCA VIENE SUDDIVISA IN DUE

    SOTTODISCIPLINE: UNA ATTINENTE AI NEGOZI POSTI IN ESSERE NELLESERCIZIO

    DELLATTIVIT IMPRENDITORIALE (DIRITTO BANCARIO), LALTRA ATTINENTE AI

    CONTROLLI POSTI IN ESSERE DAI PUBBLICI POTERI (LEGISLAZIONE BANCARIA). LA

    DIVISIONE IN REALT NON COS NETTA E LE DUE DISCIPLINE CONCORRONO A FORMARE

    LO STATUTO DELLA BANCA.

    FONTI DEL DIRITTO BANCARIO E DELLINTERMEDIAZIONE BANCARIA

    1. Costituzione: in particolare gli artt. 41 e 47 Cost.

    - Art. 41 Cost. Liniziativa economica libera. Consente di inquadrare lattivit

    della banca nellinsieme delle attivit della libera impresa economica sebbene

    sia attribuita in via esclusiva allAutorit Giurisdizionale Amministrativa la

    giurisdizione sulle controversie in tema di credito e mercato mobiliare.

    - Art. 47 Cost. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio pubblico in tutte le

    sue forme; disciplina e controlla lesercizio del credito. Consente di

    deteriminare la titolarit dei poteri di controllo affinch liniziativa economica

    non si svolga in contrasto con lutilit sociale (art. 41, 2 comma, Cost.).

    Individua anche lambito del controllo che concerne la raccolta del risparmio e

  • lesercizio del credito. Il controllo spetta primariamente alla legge e

    successivamente ai regolamenti e ai provvedimenti amministrativi.

    2. Normativa comunitaria: deve distinguersi in primaria e secondaria. In

    particolare questultima caratterizzata da:

    - regolamenti

    - direttive self executing sono le direttive dotate di sufficiente forza precettiva

    da poter essere applicate agli Stati indipendentemente dalla loro concreta

    attuazione

    - decisioni C.G.E.

    - raccomandazioni

    Devono in oltre ritenersi principi dellordinamento comunitario:

    - principio dellautorizzazione unica: inbase a tale principio non sono necessarie

    ulteriori autorizzazioni da parte dellAutorit estere rispetto a quella gi ricevuta

    per esercitare lattivit bancaria e finanziaria allinterno della Comunit Europea

    - principio dellarmonizzazione minima

    - principio del mutuo riconoscimento

    3. Legislazione ordinaria: in tale categoria di fonti specifico rilievo assunto da:

    - Codice Civile: con riferimento alla disciplina che ricevono i contratti bancari

    - T.U. Bancario

    - T.U. Finanza

  • I Testi Unici prevedono labrogazione di diverse norme pregresse, ma tale

    abrogazione operer solo quando interverranno le emanande disposizioni destinate a

    sostituirle e per tanto nellattesa esse continueranno a ricevere applicazione.

    4. Legislazione secondaria: in base alla legge 400/88 e a quanto previsto dai T.U.

    si determina la seguente gerarchia delle fonti regolamentari:

    - regolamenti governativi

    - regolamenti ministeriali Nel T. U. Bancario: il Ministro del Tesoro pu

    determinare i requisiti di professionalit ed onorabilit degli esponenti aziendali.

    Nel T. U. Finanza: il Ministro del Tesoro pu oltre a determinare i requisiti

    di professionalit e onorabilit degli esponenti delle imprese finanziarie

    determinare: (1.) nuove categorie di strumenti finanziari da assoggettare al

    controllo della Banca dItalia; (2.) regolare il conferimento dei diritti di voto

    inerenti ad azioni di terzi detenuti dalla societ di gestione del risparmio in via

    fiduciaria; (3.) definire i criteri generali della struttura dei fondi comuni di

    investimento; (4.) disciplinare lorganizzazione e il funzionamento dei sistemi di

    indennizzo in caso di crisi di SIM, SICAV, SGR; (5.) fissare i requisiti di

    onorabilit e professionalit dei sindaci di societ quotate.

    5. Poteri normativi della P.A.: si riferisce ai particolari atti che il Testi Unici

    ammettono a compiere le diverse istituzioni quali il C.I.C.R., il Ministero del

    Tesoro, la Banca dItalia e la CONSOB. Nel T. U. Finanza: i diversi poteri

    tra CONSOB e Banca dItalia sono cos ripartiti: Banca dItalia controllo del

  • rischio di insolvenza e solidit patrimoniale; CONSOB controllo sulla

    trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari finanziari.

    Profili pubblicistici: obiettivi del controllo sullattivit bancaria sono:

    a. la tutela del risparmio della collettivit strumento: assicurare la

    stabilit dellimpresa bancaria e finanziaria

    b. rendere ordinato lesercizio del credito strumento: vigilanza

    strutturale e vigilanza prudenziale (gestione sana e prudente) e norme

    sulla trasparenza.

    Profili privatistici:

    Banca = impresa che svolge congiuntamente attivit di RACCOLTA DEL

    RISPARMIO ed EROGAZIONE DEL CREDITO.

    La legge bancaria del 1936 ripartiva lattivit bancaria sulla base del termine a cui era

    soggetta lerogazione del credito distinguendo in:

    - aziende di credito raccolta di risparmio ed esercizio del credito a breve

    termine (credito ordinario)

    - istituti di credito raccolta di risparmio ed esercizio del credito a medio

    lungo termine (credito speciale)

  • La distinzione era necessitata dalleventualit di esperienze da evitare come la banca

    mista (concedente credito sia a breve che a medio lungo termine) o la banca holding

    (detentrice di partecipazioni qualificate presso imprese industriali).

    Per superare tale rigida distinzione le banche crearono enti che svolgessere operazioni

    collaterali alle banche non consentite. Si ha cos lo sviluppo di attivit cd.

    parabancaria. Risulta cos che parabancaria ogni attivit che si presenta

    oggettivamente creditizia.

    Con le direttive bancarie e le riforme interne consequenziali prende vita la cd. banca

    universale ossia come soggetto abilitato a compiere attivit bancaria esclusiva (ove

    presente la connessione funzionale tra risparmio credito e comprende operazioni di

    credito a breve e a medio lungo termine) e in concorrenza con gli intermediari

    finanziari attivit bancaria concorrente.

    IL CONTROLLO:

    Evoluzione storica del controllo: lattivit bancaria attivit di

    intermediazione tra la raccolta del risparmio e lindirizzo di questo alla concessione del

    credito. Essa risulta svolta in forma di impresa ex art. 2195, 1 comma, n. 4, c.c.

    Tuttavia a d essa si sovrappone un ordinamento che le conferisce una connotazione

    pubblicistica. Tale connotazione deriva dallart. 47 Cost che prevede un ruolo della

    Repubblica nella tutela del risparmio e nel controllo e disciplina del credito.

  • La legislazione della seconda met degli anni 30: dal complesso normativo risulta che

    il controllo risulta affidato ad organi quali:

    - Comitato dei Ministri presieduto dal Capo del Governo

    - Ispettorato per la Difesa del Risparmio e lEsercizio del Credito

    La legislazione del dopoguerra: interviene per sopprimere il Comitato dei Ministri e

    lIspettorato istituendo quale organo cui spetti lalta vigilanza in materia di credito e

    tutela del risparmio il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

    La legislazione comunitaria: lemanazione delle due grandi direttive bancarie influenza

    la legislazione interna in materia del credito. Con la 1 Dir. Banc. viene specificato che

    la banca concede il credito per proprio conto a differenza degli intermediari

    finanziari che concedono il credito per conto dei conferenti. Con la 2 Dir. Banc. viene

    introdotto il principio dellhome country control in base a cui la vigilanza prudenziale

    riservata allAutorit Nazionale dello Stato in cui limpresa bancaria ha sede.

    Articolazione dei controlli:

    In precedenza si distingueva in:

    - aziende di credito raccolta del risparmio a breve termine credito a breve

    termine o ordinario

    - istituti di credito raccolta del risparmio a medio lungo termine credito a

    medio lungo termine o speciale

  • Secondo il T.U. Bancario la distinzione di cui sopra venuta meno accogliendosi oggi

    la nozione di banca universale intesa come soggetto abilitato a compiere attivit di

    raccolta e di credito sia nel breve che nel medio lungo termine. La distinzione ora

    rilevante sul piano dei controlli accolta nel T.U. Bancario data tra imprese bancarie e

    imprese finanziarie.

    Sono soggette alle pi intense forme di controllo:

    1. Banche italiane: distinguibili in:

    a. Banche Pubbliche: attualmente lunica annoverabile dopo la cd. Riforma Amato

    lICS (Istituto di Credito Sportivo).

    b. Societ bancarie: comprende le precedenti banche di azionisti privati e le

    aziende bancarie nate dallo scorporo dei precedenti istituiti di credito pubblici

    che attualmente corrispondono alle fondazioni bancarie. La forma giuridica

    quella delle s.p.a.

    c. Banche cooperative: comprende sia le banche popolari che le banche di credito

    cooperativo (soggetti a forte vocazione mutualistica: il 70% degli utili deve

    iscriversi a riserva e deve esserci prevalente destinazione del credito ai soci). La

    forma giuridica quella delle societ cooperative per azioni a responsabilit

    limitata

    2. Filiali italiane di banche extracomunitarie

    3. Istituti Centrali di Categoria

    Ad una forma meno intensa di controlla e diversa per finalit sono soggette:

    1. Imprese finanziarie holdings: sono imprese poste a capo di gruppi creditizi.

  • 2. Filiali italiane di banche comunitarie: in base al principio dellhome country

    control la vigilanza prudenziale svolta dallAutorit Nazionale dello Stato in

    cui ha la sede legale la casa madre.

    Particolari forme di controllo diversificate si esercitano con riferimento alle imprese

    finanziarie e altri intermediari. Tra queste rilevante il controllo esercitato sugli

    intermediari finanziari iscritti allAlbo dellU.I.C. o per taluni di essi a quello della

    Banca dItalia. Il controllo per tali soggetti volto ad evitare i fenomeni di riciclaggio e

    usura.

    La Banca dItalia e il SEBC: la Banca dIalia istituto di diritto pubblico con

    funzioni di banca centrale, ossia di regolamentazione del mercato monetario e di

    emissione di biglietti di banca (banconote).

    Con lintroduzione della moneta unica europea (EURO) la Banca dItalia svolge le sue

    funzioni nellambito delle direttive della BCE (Banca Centrale Europea). Il ruolo di

    banca centrale quale prestatrice di ultima istanza deve avvenire nelle forme sancite dal

    SEBC (Sistema Centrale delle Banche Europee), ossia secondo le forme dei pronti

    contro termine con aggiudicazione mediante asta unica. Ai fini di procurarsi

    liquidit le banche escluse potranno ricorrere al credito interbancario ovvero al cd.

    credito overnight (concesso dalla Banca dItalia con garanzia di titoli e a tassi

    penalizzanti).

    Gli effetti dellingresso della Banca dItalia nel SEBC sono:

  • 1. facolt esclusiva di fissazione del T.U.S. si noti che il tasso ufficiale

    di sconto ha cessato di essere il riferimento di liquidit interna

    2. divieto di finanziamento del Tesoro mediante il conto di tesoreria

    3. esclusione del Ministero del Tesoro dalle ingerenze in tema di:

    - produzione di banconote

    - distribuzione degli utili

    - annullamento / sospensione delle delibere del Consiglio Superiore dellIstituto

    La Banca dItalia ha assunto la titolarit dei poteri di vigilanza spettanti al soppresso

    Ispettorato per la Difesa del Risparmio e lEsercizio del Credito.

    Organi di vigilanza bancaria: sono tali

    1. C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio)

    La composizione di tale organo prevede:

    - Ministro del Tesoro

    - Ministro del Commercio Estero

    - Ministro per il Coordinamento delle Politiche Agricole / Alimentari / Forestali

    - Ministro delle Finanze

    - Ministro dellIndustria / Commercio / Artigianato

    - Ministro dei Lavori Pubblici

    - Ministro delle Politiche Comunitarie

    - Direttore Generale del Tesoro non ha voto

    - Governatore della Banca dItalia non ha voto

  • Lorgano ha funzione consultiva facoltativa verso tutti gli atti di competenza del

    Ministero del Tesoro.

    2. Ministro del Tesoro

    Oltre a poteri regolamentari propri pu surrogarsi nei poteri del C.I.C.R. quando

    ricorrano motivi durgenza. Emanato latto deve provvedere ad avvisare

    prontamente il C.I.C.R. sebbene non sia chiaro se questultimo debba procedere o

    meno a ratifica.

    3. Banca dItalia

    Svolge le seguenti funzioni:

    - generale potere di proposta

    - poteri prescrittivi

    - poteri di controllo

    4. Ufficio Italiano Cambi

    Ha il controllo di determinati intermediari finanziari, deve tenere un apposito

    registro in cui tali soggetti sono iscritti, svolge funzioni di controllo in tema di

    normativa antiriciclaggio.

    Tipologia dei controlli: il controllo pu esplicarsi secondo tre particolari forme:

    a. Vigilanza informativa o accertativa: svolta in via esclusiva dalla Banca

    dItalia e pu essere di natura ispettiva o cartolare.

    b. Vigilanza regolamentare o prescrittiva: possono esercitarsi in via generale o

    specifica e si riferiscono alladeguatezza patrimoniale, allorganizzazione

  • amministrativa, contabile e dei controlli interni, ai requisiti di onorabilit e

    professionalit, alla fissazione di schemi tecnici uniformi di bilancio e alla

    determinazione delle condizioni di trasparenza alla clientela.

    c. Poteri repressivi

    Contro i provvedimenti della Banca dItalia possibile presentare reclamo presso il

    C.I.C.R. entro 30 gg. dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento. In ogni

    caso possibile il ricorso presso lAutorit Giudiziaria Amministrativa

    La vigilanza strutturale importa che siano stabiliti dei limiti in ordine allorganizzazione

    aziendale. In particolare:

    Amministrazione: gli organi di amministrazione, controllo e direzione devono

    possedere i requisiti di onorabilit e professionalit stabiliti mediante regolamento

    ministeriale del Ministro del Tesoro (l. 400/88). La mancanza di uno dei requisiti

    comporta la decadenza dallufficio.

    Al C.I.C.R. spetta il potere di fissare i limiti di assunzione di cariche amministrative

    presso le banche da parte dei dipendenti della P.A.

    Soci titolari di partecipazioni qualificate: anchessi sono soggetti al rispetto dei

    requisiti di onorabilit e professionalit stabiliti mediante regolamento del Ministro

    del Tesoro.

    Si intendono partecipazioni qualificate quelle partecipazioni che incontrano le

    prescrizioni di un particolare regolamento ministeriale. Devono tuttavia essere

    autorizzate dalla Banca dItalia le partecipazioni che consentano di assumere il

  • controllo (1.), ovvero di detenere il 5% del capitale sociale (2.). Ci prescritto al

    fine di realizzare la funzione di garanzia per una prudente e sana gestione.

    Partecipazioni in enti non bancari o finanziari: particolari limitazioni sono

    prescritte al fine di evitare il fenomeno di banca mista secondo il principio di

    separatezza tra banca e industria.

    Stretti legami: si sostanziano in due modi:

    1. modalit diretta: quando due o pi persone fisiche o giuridiche sono legate da

    (1.) un legame di controllo; (2.) partecipazioni pari al 20% del capitale sociale

    2. modalit indiretta: quando due o pi persone fisiche o giuridiche sono legate in

    modo duraturo ad una stessa persona fisica o giuridica che le controlla

    Segreto bancario: vi incertezza circa il fondamento normativo del segreto

    bancario. Al riguardo si indicano le diverse disposizioni:

    Art. 622 c.p. secondo cui sono sanzionate la violazioni del segreto professionale da

    parte di soggetti diversi da quelli previsti nellart. 200 c.p.p. Larticolo in esame per

    si riferisce ad attivit professionali svolte in forma individuale e ci comporta

    linapplicabilit alle banche che svolgono attivit imprenditoriale in forma industriale.

    Art. 87 T.U. Bancario inibisce laccesso allelenco dei creditori chirografari esibito

    dal Commissario liquidatore in sede di opposizione allo stato passivo Larticolo in

    esame si riferisce ad una fattispecie particolare che non pu essere soggetta ad

    interpretazione estensiva.

  • Art. 7 T.U. Bancario impone alla Banca dItalia il segreto su quanto acquisito in sede

    di vigilanza Larticolo in esame configura come oggetto del segreto lattivit di

    vigilanza e il soggetto tenuto al segreto un pubblico funzionario, qualit non rivestita

    dal banchiere.

    Sfera della Riservatezza: controverso se siano ascrivibili o meno i rapporti

    patrimoniali nellalveo del diritto alla riservatezza. Alcuni dati normativi sembrano

    poter confermarlo: vd. l. 675/96 e l. 241/90

    Art. 1374 c.c. si ritiene si il fondamento del segreto bancario secondo lopinione

    dominante in quanto tale obbligo nascerebbe dagli usi negoziali e in base a tale norma

    integrerebbero il contenuto del rapporto.

    Limiti del segreto bancario:

    Nei confronti dellAutorit Giudiziaria: occorre distinguere

    - in sede penale: nel caso di indagini ai fini della lotta al crimine il banchiere non

    pu esimersi dal fornire le informazioni richieste opponendo il segreto. Lart.

    248 c.p.p. riguardante lesame dei documenti ai fini del sequestro prevede

    lesame di atti / documenti / corrispondenza presso le banche operato dal

    Giudice o dallUfficiale di Polizia Giudiziaria. L art. 255 c.p.p. riguardante il

    sequestro di titoli / somme / valori pertinenti al reato. Gli agenti di polizia

    giudiziari sono ammessi al compimento degli atti di verifica e accertamento su

    delega del Giudice quando si tratti di reati di terrorismo / eversione dellordine

    democratico / criminalit organizzata.

  • - in sede civile: al banchiere fatta facolt di rifiuto a testimoniare opponendo il

    segreto bancario. In tal caso spetter al Giudice valutare se il rifiuto sia o meno

    giustificato. tale il rifiuto quando la testimonianza richiesta non sia necessaria

    ai fini della formazione del convincimento del giudice. In caso di rifiuto

    ingiustificato la testimonianza potr essere provocata iussu iudicis. La

    testimonianza resa non coinvolgera la responsabilit del banchiere. Il rifiuto di

    esibizione di prove documentali non pu essere opposto quando queste non

    siano altrimenti acquisibili. Linidicazione delle somme dovute e delle cose

    detenute verso il cliente non importa violazione del segreto bancario.

    Nei confronti del Fisco: con riferimento alle norme sullaccertamento sui redditi

    allAmministrazione Finanziaria consentito chiedere informazioni alle banche ai fini

    della verifica dellesattezza delle dichiarazioni del contribuente. In ogni caso

    dobbligo lavviso dellaccertamento svolto al cliente.

    Nei confronti dei terzi: quando la banca non sia autorizzata dal cliente essa potr

    fornire solo le informazioni circa: moralit, solvibilit e puntualit nei pagamenti.

    Responsabilit: la violazione del segreto comporta responsabilit che pu qualificarsi:

    - contrattuale se la si riconduce allart. 1374 c.c.

    - precontrattuale (extracontrattuale) in quanto violante lart. 1175 c.c.

    Procedura costitutiva: richiesta lautorizzazione della Banca dItalia

    affinch sia esercitabile lattivit bancaria. In caso manchi si procede alla liquidazione

    coatta amministrativa e allirrogazione di sanzioni penali.

  • Prima della I Dir. Banc. lautorizzazione veniva rilasciata sulla base di un giudizio di

    opportunit circa la necessit del mercato del credito alla presenza di unaltra impresa

    bancaria. Il provvedimento aveva dunque natura di concessione.

    Con la I Dir. Banc. vengono determinate le condizioni minime per il rilascio

    dellautorizzazione riducendo il margine di discrezionalit dellAutorit di controllo che

    non potr pi subordinare il rilascio dellatto alle mere esigenze economiche di mercato.

    Lautorizzazione non atto dovuto n mera certificazione, ma esprime un atto entro

    certi limiti di discrezionalit.

    Sono condizioni necessarie per lautorizzazione:

    1. Forma: s.p.a. o societ cooperativa per azioni a responsabilit limitata

    2. Capitale: deve essere sottoscritto e versato il capitale in misura non inferiore a

    quanto stabilito dalla Banca dItalia

    3. Sede legale: deve essere in Italia cos come la direzione generale

    4. Documenti: comprendono latto costitutivo / lo statuto / il programma iniziale

    dattivit

    5. Organizzazione: gli amministratori, sindaci e direttori generali devono

    possedere i requisiti di onorabilit e professionalit previsti da regolamento

    6. Soci e Azionisti: i soci titolori di partecipazioni qualificate devono possedere i

    requisiti di onorabilit. Gli Azionisti operanti in settori economici diversi non

    possono superare i limiti di partecipazioni detenibili (15% cap. soc.)

    7. Sistema di garanzie: la banca deve aderire ad un sistema di garanzie di depositi

  • 8. Stretti legami: tra la banca e i soggetti esterni non devono sussistere stretti

    legami che impediscano leffettivo esercizio della vigilanza

    Il precedente sistema autorizzatorio prevedeva due autorizzazioni:

    a. autorizzazione alla costituzione dellimpresa bancaria

    b. autorizzazione allesercio dellattivit bancaria

    Con la II Dir. Banc. viene introdotta lautorizzazione unica. Il T.U. Bancario non

    chiarisce per che natura essa abbia. A far ritenere che si tratti di autorizzazione alla

    costituzione vi lart. 14, 3 comma che prevede che liscrizione al registro delle

    imprese sia subordinato al rilascio dellautorizzazione. La distinzione rilevante sul

    piano operativo ove si consideri il lasso di tempo che intercorre tra costituzione ed

    esercizio. Ove lautorizzazione sia riferita allesercizio sar necessaria un nuovo atto in

    caso di interruzione e reinizio dellattivit.

    Lautorizzazione consente liscrizione nel registro delle imprese e nellAlbo tenuto

    presso la Banca dItalia. Banche soggette allobbligo di registrazione allAlbo:

    - banche intaliane

    - filiali italiane di banche extracomunitarie

    - filiali italiane di banche comunitarie

    Ove la banca non inizi la propria attivit entro 12 mesi dallautorizzazione si verifica la

    decadenza dallautorizzazione, salvo intervenga una proroga di 6 mesi quando

    ricorrano giusitifcate ragioni. La banca pu altres rinunciare in modo espresso o tacito

    (inattivit per 6 mesi) allautorizzazione.

  • Libert di stabilimento e libera prestazione dei servizi: lautorizzazione si rende

    necessaria per i seguenti soggetti oltre alle banche italiane:

    1. filiali italiane di banche extracomunitarie: in caso si 1 apertura: occorre il

    decreto del Ministro del Tesoro dintesa con il Ministro degli Esteri pi il parere

    della Banca dItalia. Successivamente: autorizzazione della Banca dItalia.

    2. succursali di banche italiane in Paesi extracomunitari: necessaria

    lautorizzazione della Banca dItalia.

    3. succursali di banche italiane in territorio nazionale o in Paesi comunitari:

    vale la regola del silenzio assenso. Lo stabilimento pu tuttavia vietarsi per

    ragioni attinenti alladeguatezza dellorganizzazione ovvero alla situazione

    finanziaria, economica o patrimoniale della banca

    In base al principio dellhome country control richiesta la sola autorizzazione da parte

    dellAutorit di controllo del Paese dorigine per lo stabilimento di filiali italiane di

    banche comunitarie.

    La libera prestazione di servizi non importa lespletamento dellattivit mediante una

    struttura fissa allestero. Le banche italiane in libera prestazione di servizi nellU.E.

    sono soggette allautorizzazione della Banca dItalia e per le materie non ammesse al

    mutuo riconoscimento allautorizzazione dellC.I.C.R.

    Modificazioni statutarie: la banca soggetta al controllo della Banca dItalia perch

    sia assicurata la sana e prudente gestione. Laccertamento dellIstituto consiste in una

    vera e propra autorizzazione.

  • Fusioni e scissioni: la banca soggetta al controllo della Banca dItalia perch sia

    assicurata la sana e prudente gestione. Occorre per altro distinguere quando la fusione

    sia eterogenea (tra banche di diversa natura):

    - tra banche popolari e societ bancarie con formazione di societ bancarie:

    occorre considerare linteresse dei creditori, lesigenza di rafforzamento

    patrimoniale e di razionalizzazione del sistema bancario.

    - tra banche di credito cooperativo e altra banca con formazione di societ

    bancaria o banca popolare: occorre considerare linteresse dei creditori e

    lesigenza di stabilit.

    Cessioni dazienda: comprendenti anche cessioni di rami dazienda o trasferimenti in

    blocco di beni o rapporti giuridici sono operazioni soggette allautorizzazione della

    Banca dItalia. Il cessionario tenuto a comunicare loperazione mediante

    pubblicazione su G.U. con i seguenti effetti:

    1. il trasferimento opponibile ai debitori ceduti

    2. inizia a decorrere il termine di 3 mesi entro cui i creditori possono chiedere il

    pagamento sia al cedente che al cessionario

    3. inizia a decorrere il termine di 3 mesi entro cui la controparte pu esercitare il

    recesso se esite una giusta causa

    La disciplina della crisi bancaria: essa prevista ai fini della tutela del

    risparmio e dellordinato esercizio del credito.

  • Amministrazione straordinaria: avvicinabile allamministrazione controllata ma

    senza che vi siano conseguenze sulla gestione aziendale, salvo il provvedimento di

    sospensione dei pagamenti. In caso di liquidazione coatta non vi alcuna retrodatazione

    degli effetti di questa alla data del decreto che dispone lamministrazione.

    Provvedimento che la dispone il decreto del Ministro del Tesoro su proposta della

    Banca dItalia.

    Casi di amministrazione straordinaria:

    1. gravi irregolarit nella gestione

    2. gravi inosservanza di norme di legge, amministrative o statutarie

    3. gravi perdite patrimoniali

    4. richiesta motivata degli amministratori o dellassemblea straordinaria

    Durata: lamministrazione straordinaria ha durata massima di 1 anno prorogabile di

    altri 6 mesi in casi eccezionali. Un ulteriore proroga tecnica prevista nella misura di 2

    mesi per permettere gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura. In caso di

    mancato ritorno alla normalit allo scadere del termine si proceder alla liquidazione

    coatta amministrativa.

    Effetti: con il decreto del Ministero del Tesoro si produrr lo scioglimento degli organi

    amministrativi e di controllo e la sospensione delle funzioni delle assemblee. Entro 15

    gg. dal decreto la Banca dItalia procede alla nomina del commissario/i e del comitato

    di sorveglianza. Il primo considerato pubblico ufficiale.

    Disciplina: il commissario provvede a redigere processo verbale, acqusisce la

    situazione dei conti e redige una situazione contabile sostitutiva da depositare presso la

  • Cancelleria del Tribunale competente qualora il bilancio dellesercizio in corso non sia

    stato ancora apporvato. Pu provvedere la sospensione dei pagamenti e la restituzione

    degli strumenti finanziari per una durata di 1 mese prorogabile per altri 2. In questo

    periodo inibito lesercizio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive su beni in

    detenzione e ci non comporta stato di insolvenza. Al termine della procedura il

    commissario provvede a redigere processo verbale e la situazione dei conti. Entro 4

    mesi dal termine della procedura redige il bilancio finale soggetto ad approvazione della

    Banca dItalia.

    Lassemblea pur vedendo sospese le sue funzioni soggetta a convocazione

    obbligatoria al termine della procedura per ricostituire gli organi di gestione e controllo

    e facoltativa nelle materie di sua competenza (fusioni, modifiche statutarie, aumenti di

    capitale). La ricostituzione degli organi di gestione e controllo non pu riguardare

    soggetti che hanno rivestito le qualit di amministratori, sindaci o direttori generali in

    banche assoggettate a procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta

    amministrativa nei 3 esercizi precedenti alladozione del provvedimento.

    Le azioni contro la gestione commissariale e il bilancio finale sono soggette

    allautorizzazione della Banca dItalia

    Gestione provvisoria: un provvedimento determinato dalla Banca dItalia quando

    ricorrono i casi per lamministrazione straordinaria e si versi in situazione durgenza.

    La nomina dei commissari pu interessare che funzionari della Banca dItalia.

    Durata: non pu essere superiore ai 2 mesi, termine oltre il quale o si procede alla

    ricostituzione degli organi di gestione e controllo ovvero si attiva la procedura di

  • amministrazione straordinaria con consegna del processo verbale e della situazione

    aggiornata dei conti gli organi della procedura.

    Effetti: il provvedimento produce la sospensione degli organi di amministrazione e

    controllo.

    Liquidazione coatta amministrativa: il provvedimento mediante il quale

    revocata lautorizzazione allesercizio dellattivit bancaria.

    Alla procedura sono soggette anche le filiali italiane di banche comunitarie solo quando

    sia intervenuta la revoca dellautorizzazione ad opera dellAutorit di controlla

    rispettiva. La Banca dItalia pu adottare misure necessarie quando:

    - manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dellAutorit di controllo

    - vi sia pregiudizio di interessi generali

    - vi sia urgenza di tutela per i clienti

    Tra le misure necessarie si va dal divieto di nuove operazioni fino alla chiusura della

    succursale.

    La liquidazione coatta si distingue dalla liquidazione volontaria in cui possibile la

    sostituzione dautorit se la procedura non prosegua con speditezza o regolarit.

    La liquidazione coatta obbligatoriamente disposta quando interviene la sentenza che

    dichiare lo stato di insolvenza, mentre disposta su decisione della Banca dItalia che

    valutati i presupposti accetta la richiesta fatta dagli amministratori, dal commissario

    straordinari o dal liquidatore.

    Provvedimento: decreto del Ministero del Tesoro su proposta della Banca dItalia.

  • Effetti: con il decreto si determina la revoca dellautorizzazione allesericzio, la

    sospensione delle funzioni dellassemblea e lo scioglimento degli organi amministrativi

    e di controllo.

    Dal 3 giorno successivo al decreto sono sospesi i pagamenti e inibito lesercizio o la

    prosecuzione di azioni esecutive o cautelari.

    Lo stato dinsolvenza presupposto per lesperimento da parte degli organi della

    procedura della revocatoria fallimentare o dellazione penale per reati fallimentari.

    Disciplina: la procedura attivata nei casi di eccezionale gravit contemplati per

    lamministrazione straordinaria. Nominati i commissari e il consiglio di sorveglianza

    entro un mese procedono alle comunicazioni verso i creditori e i titolari dei diritti reali

    su beni / attivit finanziarie risultanti dalle evidenze societarie. Entro 15 gg. dalla

    comunicazione questi soggetti possono presentare reclamo verso i commissari per

    dimostrare con documentazione la diversit di crediti / diritti.

    La pubblicazione del decreto sulla G.U. segna il dies a quo del decorso di 60 gg. per la

    presentazione di domande di insinuazione al passivo per i crediti / diritti non risultanti

    dalle evidenze societarie. Entro 30 gg. dal termine viene presentato lo stato passivo alla

    Banca dItalia e depositato lelenco dei creditori privilegiati al Tribunale competente.

    prevista leventuale opposizione al passivo.

    I commissari liquidatori possono essere ammessi alla continuazione dellattivit dalla

    Banca dItalia su parere favorevole del Comitato di Sorveglianza. Essi possono sempre

    secondo la medesima procedura procedere allesercizio di azioni di responsabilit verso

  • gli esponenti aziendali ovvero procedere alla distribuzione parziale purch sia

    rispettata la parcondicio creditorum.

    Alla chiusura della procedura i commissari sono tenuti a redigere bilancio finale;

    rendiconto finanziario e il piano di riparto. Tali documenti devono depositarsi persso la

    Cancelleria del Tribunale competente dandone comunicazione nella G.U.. Ci

    costituisce dies a quo per il termine di 20 gg. per proporre contestazioni. Trascorso il

    termine o con la conclusione delle contestazioni si procede al riparto; al deposito in

    cacelleria della documentazione e alla cancellazione dal registro delle imprese.

    Concordato di liquidazione: una variazione che avviene su base volontaria della

    procedura di liquidazione coatta amministrativa. Essa pu avvenire secondo due

    schemi:

    1. proposta dei commissari + autorizzazione della Banca dItalia + parere del

    Consiglio di Sorveglianza

    2. proposta della banca + parere del commissario + autorizzazione della Banca

    dItalia

    La proposta deve indicare la percentuale di riparto; i tempi di adempimento e le

    garanzie.

    Una volta autorizzata la proposta si procede al deposito di questa in Cancelleria del

    Tribunale competente. Entro 30 gg. possono presentarsi le opposizioni alla proposta su

    cui decide il Tribunale stesso acquisito il parere della Banca dItalia. Decorso

    inutilmente il termine la proposta si intende tacitamente approvata.

  • Una volta approvata la proposta i commissari continueranno le loro funzioni al fine di

    dare esecuzione al concordato, di convocare lassemblea per il mutamento delloggetto

    sociale ovvero per lo scioglimento e la liquidazione.

    Il concordato di liquidazione ha natura contattuale se approvato in via tacita o espressa,

    mentre ha natura giudiziale in caso di rigetto delle opposizioni e approvazione del

    Tribunale.

    Cessione totale o parziale delle attivit: si sviluppata nella pratica risultando

    preferita al concordato di liquidazione. Sebbene equivalga alla cessione dazienda essa

    viene attuata in forme differenti da quelle civilistiche. La cessione segue due forme:

    1. mediante intervento pubblico: a tale mezzo si sono posti dei limiti per via della

    normativa comunitaria sul divieto degli aiuti di Stato.

    2. mediante intervento privato: costituito da associazioni di categoria si specifica

    nella formazione di fondi. Particolare rilevanza rivestita dal fondo ABI che

    risulta regolato nel senso che ad esso la banca aderente pu farvi ricorso

    facoltativamente in caso di amministrazione straordinaria, ovvero

    obbligatoriamente in caso di liquidazione coatta amministrativa.

    Gruppi creditizi: sono individuati dal punto di vista soggettivo nei soggetti tra i

    quali si instaurano legami di controllo in senso civilistico (controllo diretto:

    maggioranza di voti in assemblea ordinaria, indiretto: influenza dominante in virt di

    vincoli contrattuali e di fatto: influenza dominante per via di voti), mentre dal punto di

  • vista oggettivo nellesercizio comune di attivit bancaria e/o finanziaria in via esclusiva

    o prevalente.

    Il gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata che assume la capo gruppo come

    destinataria delle prescrizioni della Banca dItalia. Tali prescrizioni riguardano:

    - adeguatezza patrimoniale

    - contenimento del rischio

    - partecipazioni detenibili

    - organizzazione amministrativa, contabile e dei controlli interni

    La capo gruppo diviene responsabile davanti allAutorit per il rispetto delle

    prescrizioni interessanti le altre societ affiliate.

    Il gruppo creditizio iscritto in apposito Albo presso la Banca dItalia che pu

    provvedervi anche in via autoritativa quando venga accertata lesistenza di un gruppo di

    fatto.

    Gruppo comunitario: composto da imprese finanziarie partecipate al 90% da una o

    pi banche (pool). La vigilanza affidata allAutorit nazionale del Paese dove ha sede

    la capo gruppo.

    Regolamentazione delle crisi di gruppo: esse possono essere distinte secondo 3

    ipotesi

    1. crisi della singola filiale: in questo caso ad essa si applicher la disciplina del

    Paese ove svolta lattivit.

    2. crisi della capo gruppo: in questo caso le norme del T.U. Bancario saranno

    applicate allintero gruppo se la crisi lo interessa.

  • 3. crisi della filiale estesa al gruppo: in questo caso alla capo gruppo si

    applicheranno le norme di amministrazione straordinaria poich la crisi

    determinata da fatto altrui (la filiale).

    Intermediari finanziari: devono essere distinti in due grandi gruppi

    Intermediari finanziari disciplinati da leggi speciali:

    - S.I.M. (Societ di Intermediazione Mobiliare): controllo Banca dItalia e

    CONSOB

    - S.G.R. (Societ di Gestione del Risparmio): controllo Banca dItalia e

    CONSOB

    - S.I.CA.V. (Societ di Investimento a Capitale Variabile): controllo Banca

    dItalia e CONSOB

    - Fondi Comuni di Investimento (chiusi o aperti): controllo Banca dItalia e

    CONSOB

    - Societ di Factoring: controllo Banca dItalia

    Intermediari finanziari disciplinati dal T.U. Bancario: questi soggetti rimangono

    come categoria residuale e sono soggetti alliscrizione in apposito Albo presso lU.I.C.

    Questi soggetti possono esercitare le attivit di:

    - accettazione di partecipazioni

    - concessione di finanziamenti

    - prestazioni di servizi di pagamento

    - intermediazione in cambi

  • - cartolarizzazione dei crediti (securization)

    Gli intermediari in questione sono soggetti ai seguenti requisiti:

    1. Forma: s.p.a.; s.a.p.a.; s.r.l. e soc. coop.

    2. Capitale: il capitale sociale versato deve essere in misura pari al 5 volte il limite

    minimo per la costituzione di s.p.a.

    3. Organizzazione: per amministratori, sindaci e direttori generali sono previsti

    requisiti di onorabilit e professionalit

    4. Soci e Azionisti: gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate devono

    possedere requisiti di onorabilit

    Il venir meno dei requisiti successivamente alliscrizione comporta la cancellazione

    dallAlbo U.I.C. e linibizione dallesercizio dellattivit. La societ dovr mutare

    loggetto sociale ovvero porsi in liquidazione.

    Gli intermediari finanziari di grandi dimensioni, svolgenti una particolare attivit e

    presentanti un particolare rapporto tra patrimonio e indebitamento sono soggetti al

    controllo della Banca dItalia e alliscrizione in un particolare Albo da questa tenuto.

    - Promotori finanziari: soggetti alliscrizione in Albo CONSOB

    - Mediatori e Consulenti: soggetti alliscrizione in Albo Ministero del Tesoro

    Fondazioni Bancarie: secondo la disciplina previgente del codice del 42 vi era

    diffidenza da parte dellodinamento verso le istituzioni intermedie.

  • Nel corso degli anni 80 si mette in discussione il concetto che lo Stato rappresenti la

    sintesi del pubblico e si ammette che determinate formazioni sociali possano perseguire

    finalit di interesse collettivo in quanto ci riconosciuto a livello costituzionale.

    Riforma Amato (d.lgs. 356/90): attraverso tale riforma di privatizzazione del settore

    del credito si aveva lobiettivo di determinare la fuoriuscita dello Stato dalla gestione

    delle banche. Ci si trov di fronte a due soggetti distinti: Societ bancarie e Fondazioni

    bancarie. Alle prime era riservato lesercizio dellimpresa, alle seconde era riservata la

    funzione di perseguire obiettivi di utilit sociale.

    Legge Ciampi ( legge delega 461/98) e D.lgs. 153/99: attraverso tali leggi si

    provveduto a rendere le Fondazioni soggetti di diritto privato nel settore non profit ed

    erano tenute a dismettere le partecipazioni di controllo in Societ bancarie.

    Legge 448/01 (legge finanziaria 2002) e Regolamento 217/02: tali testi normativi

    introducono rilevanti modifiche al d.lgs. 153/99. Allobbligo di dismissione di

    partecipazioni qualificate per le Fondazioni in Societ bancarie conferitarie aggiunta

    in via alternativa la facolt di affidamento in gestione di tali partecipazioni qualificate a

    SGR indipendenti consentendo uno slittamento dellobbligo fino al 2006.

    La normativa introduce rilevanti modifiche anche in ambito dei settori entro cui la

    Fondazione indirizzer la sua iniziativa. In particolare indicato un elenco di settori

    ammessi da cui le Fondazioni dovranno scegliere al massimo 3 settori rilevanti in cui

    svolgere la propria attivit nel successivo triennio.

    Vincoli di destinazione del reddito e del patrimonio sono introdotti indirizzandoli verso

    la promozione dello sviluppo locale.

  • Circa poi la composizione dellorgano di controllo previsto che esso sia per la

    maggioranza composto da una rappresentanza degli interessi del territorio (Comuni,

    Provincie, Regioni e citt metropolitane) a cui si affiancano soggetti di chiara fama e

    riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori

    di intervento della Fondazione. I soggetti membri dellorgano di controllo devono

    possedere i requisiti di onorabilit, professionalit , esperienza ed idoneit etica adeguati

    ad un ente senza scopo di lucro. Si aggiunga che sono previste rigide incompatibilit tra

    le cariche presso la fondazione e cariche presso banche, finanziarie o assicurazioni.

    Unaltra importante modifica concerne la nozione di controllo che pu esplicarsi su

    societ bancarie in via diretta o indiretta ad opera di pi fondazioni.

    Intervento della Corte Costituzionale sent. 301/2003: la sentenza origina da una

    serie di ordinanze di remissione del T.A.R. Lazio ove veniva prospettato un dubbio di

    costituizionalit sulle disposizioni che attribuivano un forte ruolo al Governo e agli Enti

    pubblici locali e che circoscrivevano lattivit delle fondazioni sul piano finalistico e

    materiale.

    Il quadro risulta cos determinato:

    1. Settori ammessi e settori rilevanti: la limitazione di attivit delle

    Fondazioni contrasterebbe secondo il TAR con i principi di sussidiariet

    ed uguaglianza realizzando unindebita ingerenza del Governo

    nellattivit delle fondazioni quali soggetti di diritto privato. La corte

    considera la norma costituzionale in quanto ci realizzerebbe un utile

    tentativo di indirizzo dellattivit verso settori di pubblica utilit.

  • 2. Facolt di modifica ai settori: la Corte ritiene la facolt di apportare

    modifiche ai settori mediante decreti da parte del Ministero

    dellEconomia incostituzionale in quanto si violerebbe il principio di

    competenza legislativa del Parlamento potendo tramite atto subordinato

    lAutorit di controllo modificare la legge.

    3. Maggioranza direttiva agli enti pubblici: la norma sebbene origini da

    tradizione storica che vede uno stretto legame tra fondazioni e PP.AA.

    locali essa ritenuta dalla Corte come incostituzionale nella parte in cui

    esclude enti (pubblici o privati) che siano rappresentativi delle realt

    locali dalla partecipazione agli organi di controllo.

    4. Incompatibilit tra cariche presso la fondazione e cariche nel settore

    bancario, finanziario e assicurativo: secondo il TAR tale limitazione

    contrastava con i principi fondamentali sulla libert delle persone fisiche.

    La Corte sostiene che lincompatibilit sancita tra cariche della

    fondazione e cariche in banche, finanziarie o assicurazioni conferitarie

    della fondazione.

    5. Controllo di azienda bancaria da parte di pi fondazioni: il TAR

    censurava tale disposizione in quanto il mero possesso azionario

    qualificato da parte di pi fondazioni in una societ bancaria conferitaria

    configurava presunzione iuris et de iure la sussistenza di un accordo

    La Corte sostiene che la norma costituzionale e debba interpretarsi nel

  • senso che oltre al possesso azionario congiunto deve sussistere anche un

    patto tra le fondazioni ad esercitare il controllo.

    6. Poteri dellAutorit di Vigilanza: la norma prevederebbe che i requisiti

    di incompatibilit previsti dagli statuti della fondazione debbano

    rispondere a criteri preventivamente fissati dallAutorit di controllo

    La Corte afferma lincostituzionalit della norma in quanto nella legge

    delega non attribuito un simile potere allAutorit e per tanto si

    configura un eccesso di delega.

    Sanzioni: si distinguono in amministrative e penali.

    Sanzioni amministrative: sono tali le sanzioni che non vengono irrogate

    dallAutorit Giudiziaria ma dagli organi della P.A.

    La tutela contro le sanzioni amministrative affidata allAutorit Giudiziaria Ordinaria

    in quanto i provvedimenti incidono sui diritti soggettivi ottenendo cos il seguente

    riparto di giurisidizioni:

    - provvedimenti accertativi e prescrittivi tutela presso lA.G.A

    - provedimenti sanzionatori tutela presso lA.G.O.

    I soggetti colpiti dalle sanzioni amministrative sono amministratori, sindaci, direttori

    generali, dipendenti e collaboratori non subordinati. Le banche rispondono come

    civilmente obbligati, salvo rivalsa sui trasgressori.

    Critiche sono mosse alla norma sanzionatoria in quanto:

  • a. accorpa fattispecie disomogenee sotto ununica sanzione

    b. lammontare della sanzione oscilla tra un minimo e un massimo troppo

    ampi.

    La procedura di irrogazione si svolge in due fasi:

    a. fase amministrativa: (1.) la Banca dItalia o lU.I.C. o la CONSOB secondo le

    rispettive competenze contesta gli addebiti al trasgressore e li comunica al

    Ministro del Tesoro; (2.) il Ministro del Tesoro provvede a comunicare la

    sanzione mediante decreto

    b. fase giurisdizionale: il trasgressore presenta reclamo presso la Corte dAppello

    di Roma (ovvero Corte dAppello del luogo ove ha sede limpresa di

    investimento) che decide con decreto ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.

    Sanzioni penali: tali sono le sanzioni quando lattivit illecita sia svolta da:

    1. soggetti che operano in rappresentanza o per conto dellimpresa bancaria o

    finanziaria: le norme panali possono suddividersi in due gruppi

    b. norme a tutela delleffettivo esercizio della vigilanza (informazioni false e

    comportamenti ostativi della vigilanza)

    c. norme a tutela della gestione aziendale (reati societari; obbligazioni degli

    amministratori; falso interno; mendacio bancario; aggiotaggio bancario)

    2. soggetti che operano fuori dal sistema del credito ossia senza autorizzazione: i

    reati previsti dalle norme penali sono

    a. raccolta abusiva di risparmio collettivo costituisce contravvenzione punita

    con larresto e ammenda

  • b. esercizio abusivo di attivit bancaria costituisce delitto punito con la

    reclusione e la multa

    c. esercizio abusivo di attivit finanziaria costituisce delitto punito con la

    reclusione e la multa

    Sanzioni antiriciclaggio: con tali disposizioni si vuole evitare che le banche e gli

    intermediari finanziari vengano utilizzati con la finalit di immettere nel circuito

    economico proventi di illecita derivazione.

    Organo competente al controllo sul rispetto di tale normativa lUfficio Italiano Cambi.

    Il sistema di controllo completato con lausilio di rispettive autorit competenti al

    controllo del settore interessato:

    - Banca dItalia e CONSOB: credito e finanza

    - ISVAP: assicurazioni

    - Ministero dellIndustria: societ fiduciarie

    Al Ministero del Tesoro riservato un generale potere di indirizzo sulla segnalazione di

    operazioni sospette.

    Obblighi degli intermediari: mentre non sono tenuti a rifiutare o sospendere operazioni

    ritenute sospette ad essi sono riservati due ordini di obblighi:

    1. registrazione in archivio informatico delle transazioni di importo superiore a 20

    milioni

    2. segnalazioni allU.I.C. di operazioni sospette

    Limiti dalla normativa:

  • I. Gli operatori istituzionali del credito e della finanza non sono lunica via per

    il fenomeno del money laundering si osserva che lostacolo superabile

    estendendo lobbligo di segnalazioni da parte di soggetti che operano fuori

    dal circuito finanziario e che maneggiano consistenti somme di denaro.

    II. La globalizzazione comporta la difficolt nel controllo di tale fenomeno per

    via della virtualit degli strumenti di esecuzione delle operazioni e delle

    caratteristiche ordinamentali di alcuni Paesi (centri off shore) che non

    consentono controlli si osserva che a tuttoggi si cerca di instaurare una

    collaborazione tra gli Stati mediante il GAFI (Gruppo Azione Finanziaria

    Internazionale).

    I DOCUMENTI BANCARI:

    Le varie operazioni della banca prendono la forma di:

    1. Titoli di credito bancari

    2. Documenti di legittimazione

    3. Documenti probatori

    Titoli di credito bancari: assolvono alla funzione solutoria, ossia sono

    considerati mezzi di pagamento: il banchiere designato alladempimento non

    considerato obbligato, ma tenuto solo al versamento del denaro (numeratio pecuniae).

    I Titoli possono avere due effetti:

  • - trasformare un credito in denaro

    - trasformare il denaro in un titolo di credito

    I titoli di credito bancari sono considerati un surrogato della moneta e vengono

    denominanti anche moneta bancaria. Sicch il debitore che offra in pagamento un titolo

    di credito bancario e gli venga rifiutato non potr essere costituito in mora debendi.

    Requisito formale: pagabilit a vista. Essi non sono mai emessi al portatore (eccetto

    lassegno bancario) in quanto ci potrebbe usurpare il ruolo della moneta legale.

    Elemento essenziale: presenza della Banca come emittente o trattaria.

    Biglietti di banca: sono titoli di credito emessi dalla Banca dItalia prima per

    concessione governativa, ora per prerogativa istituzionale.

    Il motivo che li rende titoli di credito la loro convertibilit in oro o in divise estere.

    Occorre osservare che la possibilit di conversione (gold excange standard) venuta

    meno per legge per cui oggi i biglietti di banca (banconote) sono considerati carta

    valore ossia quella a cui lo Stato ricollega dimperio, oggettivamente e in via necessaria

    e sufficiente, leffetto giuridico di sostituire la moneta metallica.

    Biglietto rubato o smarrito: soggetto alla disciplina ex art. 1994 c.c. e non allart.

    1153 c.c. per cui chi lo acquista in buona fede non soggetto a rivendicazione se

    lacquisto avvenuto in conformit della legge di circolazione.

    Biglietto falso: chi paga con un biglietto falso non paga affatto sebbene ne ignori la

    falsit e lunica responsabilit quella di inadempimento.

  • Assegno Bancario: lassegno bancario un ordine di pagamento di una somma

    determinata che un soggetto (cliente) da ad un altro (banca trattaria)

    Per struttura simile alla cambiale tratta in quanto lordine viene dal cliente in veste di

    traente alla banca in veste di trattario di pagare una determinata somma di denaro a chi

    si legittimi secondo la lagge di circolazione del titolo.

    Per funzione diverso dalla cambiale tratta in quanto volto al pagamento, mentre la

    tratta ha funzione di credito.

    Natura giuridica: si discute su quale sia proponendosi:

    - cessione di credito

    - contratto a favore di terzo

    - doppia autorizzazione: attiva allassegnatario (prenditore) a ricevere il

    pagamento; passiva allassegnato (banca trattaria) a operare il pagamento

    - delegazione di pagamento (delegatio solvendi) questa la tesi maggioritaria

    Rapporti: occorre distinguere tre ordini di rapporti:

    a. assegnante assegnatario (rapporto di valuta): lemissione del titolo pu

    originare da qualsiasi causa (causa solvendi, credendi, donandi, cavendi ...) e

    comporta la responsabilit dellassegnante in via di regresso qualora lassegnato

    non accetti

    b. assegnante assegnato (rapporto di provvista): il primo stipula con il secondo

    un patto cd. convenzione di assegno

  • c. assegnato assegnatario: il secondo non tenuto ad accettare per il vincolo di

    destinazione della provvista o per un generale dovere di correttezza. Lobbligo a

    pagare insussistente data lestraneit dellassegnatario allobbligazione

    cambiaria. Qualora la banca certifichi, confermi o visti leffetto sar quello di

    garantire lesistenza della provvista impedendone il ritiro da parte del traente

    prima della scadenza.

    Emissione: pu emettere assegni bancari chi capace di agire ed al momento

    dellamissione che deve sussistere.

    Lemissione pu avvenire anche a mezzo di rappresentante (legale, negoziale,

    organica). La procura richieder forma scritta. Dovr in oltre farsi menzione

    nellassegno del rapporto di rappresentanza (contemplatio domini) altrimenti si

    verificher lipotesi di falsus procurator comportando lassunzione per questi

    dellobbligazione di regresso spettante allassegnante.

    Lemissione pu eavvenire per conto di un terzo, usando la provvista di questi (mandato

    senza rappresentanza). Perch ci sia possibile occorre che il mandante abbia dato

    autorizzazione al mandatario e questa sia comunicata alla banca. Il mandatario assume

    la veste di traente (obbligato in via di regresso).

    Firma falsa: si ha tale ipotesi quando la sottoscrizione attesta lidentit di altra

    persona

    Firma fittizia: si ha tale ipotesi quando la sottoscrizione attesta lidentit di persona

    inesistente.

  • In entrambe le ipotesi leffetto sempre quello di rendere valide le obbligazioni degli

    altri firmatari per il principio dellautonomia della dichiarazioni cambiarie.

    Assegno falso: si verifica tale ipotesi quando per veridica sia la sottoscrizione ne

    risulta alterato il testo. Si avr per tanto che:

    - chi avr sottoscritto prima dellalterazione risponder in base al testo originario

    - chi avr sottoscritto dopo lalterazione risponder in base al teso nuovo

    - In caso di incertezza sul momento dellapposizione della firma, questa si

    presume apposta prima dellalterazione.

    Requisiti di validit: sono previsti a pena di nullit salvo i nn. 6., 7.

    1. Clausola di Cheque: ossia la denominazione di assegno bancario

    2. Ordine di pagamento: con lindicazione dellimporto in cifre e in lettere. In caso

    di discordanza prevarr limporto in lettere.

    3. Sottoscrizione del traente: vale ad indicare la paternit di chi lo emette. Sono

    ammessi mezzi meccanici di riproduzione quando sia intervenuto apposito patto

    tra traente e trattario.

    4. Nome del trattario: la capacit passiva concessa solo al banchiere (chi sia

    autorizzato alla raccolta del risparmio e allesercizio del credito). Trattario

    dellassegno non pu essere lo stesso traente salvo che lassegno sia tratto su

    uno stabilimento diverso. In tal caso lassegno non potr essere al portatore.

    5. Data di emissione: consente di riferirsi a (1.) accertamento della provvista; (2.)

    decorrenza del termine per la presentazione al pagamento; (3.) qualit di

    banchiere nel trattario. La mancanza di data rende il titolo invalido

  • Retrodatazione o Postdatazione: consentita la postdatazione quando esista una

    causa giustificativa dovuta a difficolt materiale di presentazione nel termine.

    Limite dato dai 4 gg. massimo dalla data di effettiva emissione.

    6. Luogo del pagamento

    7. Luogo di emissione

    8. Nome del prenditore: il titolo pu essere anche al portatore circolando

    liberamente secondo la rispettiva legge di circolazione.

    Assegno in bianco: lassegno emesso senza che sia completo in qualche suo

    elemento (data o importo) con in aggiunta il mandato di riempimento conferito al

    prenditore. In base allopinione dominante lassegno riempito sarebbe nullo

    Tuttavia si osserva che la legge uniforme nulla prevede in merito e la legge Assegno

    non subordina la validit del titolo agli adempimenti fiscali. A ci si aggiunga la

    depenalizzazione sulle emissioni incomplete che ha tolto efficacia alla tesi di nullit.

    Assenza di requisiti: comporta che lassegno si qualifichi come promessa di

    pagamento (art. 1988 c.c.).

    Duplicato di assegni: ammesso solo quando lassegno sia pagabile in paese diverso

    da quello di emissione ovvero nello stesso paese ma pagabile in una parte doltre mare.

    Copia di assegni: ammessa in caso di sequestro penale da parte dellufficio

    giudiziario.

    Requisiti di regolarit: tali sono

    a. La provvista: presupposto circa lesistenza di una somma

    corrispondente a quella indicata nellassegno. Il credito deve essere

  • certo, liquido ed esigibile e deve preesistere allemissione del titolo

    sebbene poi la banca ne accerti lesistenza solo al momento del

    pagamento.

    b. La convenzione dassegno: lautorizzazione della banca a trarre

    assegni. Pu essere tacita con la semplice consegna dei moduli di

    assegno al correntista.

    Clausole aggiunte: sono tali

    1. non trasferibile: il titolo non pu circolare nemmeno nelle forme di diritto

    comune essendo fissati nella persona del prenditore i diritti cartolari. Le girate in

    presenza di tale clausola si hanno per non scritte. Girata per incasso:

    ammessa solo se fatta al banchiere che non pu a sua volta girare lassegno. La

    banca girataria per lincasso che paghi a persona diversa dal prenditore risponde

    del pagamento, ma il pagamento liberatorio se fatto al prenditore apparente,

    purch la banca non versi in colpa grave nellidentificazione. Smarrimento:

    in tal caso non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore avr diritto ad

    ottenere il duplicato.

    2. sbarramento: incide sulle modalit di pagamento e pu essere: generale quando

    il pagamento debba effettuarsi tramite un banchiere; ovvero speciale quando il

    pagamento debbe effettuarsi tramite un determinato banchiere.

    3. da accreditare: vieta il pagamento in contanti e questo potr avvenire solo

    mediante scritturazione contabile. Il prenditore non pu accendere un conto

  • presso la banca trattaria, n levare protesto per mancato pagamento o agire in

    regresso presso gli altri obbligati

    4. doppia firma del prenditore: il pagamento condizionato dallapposizione di

    una seconda firma sul titolo conforme alla prima apposta e vista dal traente sulla

    facciata anteriore

    5. di avviso: il trattario deve pagare solo quando sia stato avvisato dal traente. Sul

    piano cartolare essa non si considera scritta in quanto attinente ai rapporti di

    provvista.

    6. avallo: garantisce totalmente o parzialmente il pagamento della somma indicata.

    Lavallante assume la medesima posizione che ha sul titolo lavallato. In quanto

    obbligazione cambiaria non garantisce il debito causale; n comporta

    responsabilit per lesistenza della provvista

    Regime di circolazione: lassegno bancario circola in base al regime che il traente gli

    conferisce al momento dellemissione del titolo. Esso potr essere:

    - allordine: il trasferimento si operer mediante consegna accompagnata da

    girata. Questa un negozio unilaterale astratto contenente un ordine di

    pagamento da parte del girante a favore del giratario. Con la girata il girante

    assume unobbligazione cambiaria di regresso al pari del traente. La data non

    elemento essenziale presumendosi in mancanza che la girata sia apporta prima

    del protesto (o contestazione equivalente) o della scadenza del termine per la

    presentazione al pagamento. Il possesso giustificato da una serie continua di

  • girate. La girata apposta dopo (postgirata) il protesto o dopo la scadenza del

    termine per il pagamento produce gli effetti della cessione. La girata pu

    eseguirsi per rappresentanza e potendosi configurare unipotesi di conflitto di

    interessi, il rappresentato potr far annullare la girata quando il conflitto

    appariva dal titolo. La girata fatta al trattario vale come quietanza, salvo sia fatta

    ad uno stabilimento diverso da quello del pagamento. La girata deve essere

    incondizionata. Eventuali condizioni rendono la girata (girata condizionale)

    nulla come nulla la girata parziale.

    Tipologia di girate:

    1. piena o in bianco: nel primo caso indicata una persona determinata,

    nel secondo caso non si accompagna alcuna indicazione nominativa. Ci

    consente al titolo di circolare come se fosse al portatore. Il portatore

    pu: 1. riempire la girata con proprio nome o nome altrui; 2. girare

    lassegno in bianco o a persona determinata; 3. consegnare lassegno

    senza riempire la girata e senza girarlo.

    2. per procura o per lincasso: lassegno viene trasferito non in propriet

    ma affinch il giratario sia investito della qualit di rappresentante per

    lesercizio dei diritti inerenti al titolo (procura cambiaria). Al giratario

    sono opponibili solo le eccezioni opponibili al girante. La morte o la

    sopravvanuta incapacit del girante non estinguono il rapporto di

    mandato nella girata per lincasso.

  • 3. girata fiduciaria: accompagnata da un patto che limit lefficacia

    traslativa o di garanzia

    4. girata simulata: si ha quando le parti concordano che sia creata solo

    lapparenza del trasferimento

    - al portatore: il trasferimento avviene mediante consegna senza altre formalit

    Pagamento: lassegno deve presentarsi al pagamento entro il termine che decorre dalla

    data di emissione. Il termine diversificato a seconda del luogo dove deve pagarsi:

    8 gg. se pagabile nello stesso Comune

    15 gg. se pagabile in un Comune diverso

    30 gg. se pagabile in Paesi dello stesso continente

    60 gg. se pagabile in Paesi di continenti diversi

    La presentazione deve effettuarsi nei giorni feriali e nelle ore di apertura degli sportelli.

    Se lultimo giorno festivo o non lavorativo per le banche esso prorogato di diritto al

    giorno feriale successivo lavorativo.

    Quando vi sia un ostacolo insormontabile (disposizione di legge o causa di forza

    maggiore) il pagamento prorogato per legge. Il portatore deve darne avviso al traente

    facendone menzione nel titolo.

    In pendenza del termine per il pagamento il traente non pu revocare lassegno.

    Lassegno pu essere comunque presentato al pagamento quando sia spriato il termine

    per il pagamento, in tal caso la banca potr pagare se non sia intervenuta alcuna revoca.

  • Benestare telefonico (caso di delegazione al pagamento): la banca richiesta al

    pagamento dal proprio cliente di un assegno tratto su banca diversa richiede

    telefonicamente alla banca trattaria lautorizzazione a pagare.

    La banca richiesta deve dare notizie veritiere circa lesistenza della provvista sebbene

    non risponda delleventuale venir meno in medio tempore.

    La banca richiedente pu richiedere il blocco dei fondi e in tal caso la banca trattaria che

    vi aderisce si render responsabile del pagamento.

    Obblighi della banca trattaria: la banca tenuta al pagamento dov:

    - controllare la continuit delle girate senza verifica dellautenticit delle firme

    - identificare il prenditore

    Pagamento al portatore apparente: la banca non responsabile per il pagamento

    fatto senza colpa grave al prenditore apparente. In ogni caso ammessa la ripetizione

    dellindebito ex persona creditoris (indebito soggettivo). Pagamento di assegno

    falso: il danno a carico del trattario salvo colpa del traente per la custodia del carnet di

    assegni. Pagamento di assegno falisificato: il danno a carico del traente quando il

    trattario non si sia accorto dellalterazione usando la diligenza professionale. In ogni

    caso quando non vi sia alcuna colpa il danno sopportato dal traente.

    Azione di regresso: ogni volta in cui il rifiuto al pagamento risulti legittimo il portatore

    potr agire in via di regresso verso gli obbligati cambiari (giranti e traente).

    Condizioni per lesercizio dellazione:

  • 1. presentazione dellassegno al pagamento entro il termine

    2. constatazione ufficiale del rifiuto al pagamento: in tal caso si avr protesto che

    pu essere sostituito da constatazione equivalente apposta sul titolo dal trattario

    indicante che il titolo stato presentato in tempo utile ma non pagato.

    Clausola senza protesto o spese: consente al portatore di essere dispensato dal

    traente / girante / avallante dallonere del protesto.

    Il portatore deve avvertire il traente nei 4 gg. successivi al protesto che lassegno non

    pagato altrimenti risponder dei danni al traente.

    Con lazione di regresso si richiede al ripetizione dellammontare dellassegno, gli

    interessi dal giorno della presentazione e le spese.

    Il pagamento effetuato dal:

    - traente liberatorio verso tutti gli altri obbligati

    - girante liberatorio verso tutti i successivi giratari, ma il girante potr agire in

    regresso verso quelli precedenti

    Lazione viene conservata verso il traente anche quando lassegno non sia stato

    presentato entro il termine al pagamento e non sia levato proteso purch il portatore

    abbia presentato il titolo al pagamento e la provvista non sia venuta meno per fatto del

    trattario.

    Il giudizio di regresso pu instaurarsi nel processo di cognizione, esecuzione o

    ingiunzione. Lobbligato pu resistere opponendo:

  • a. Eccezioni reali in quanto relative al titolo sono opponibili a chiunque. Sono di

    ordine oggettivo se opponibili da tutti gli obbligati; di ordine soggettivo se

    opponibili da determinati obbligati.

    b. Eccezioni personali in quanto opponibili a coloro che sono sensibili alle vicende

    inerenti al rapporto fondamentale o al suo trasferimento.

    c. Exceptio doli generali consente di opporre al portatore eccezioni su rapporti

    personali quando questi abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.

    Si prescrive in 6 mesi dalla scadenza del termine al pagamento

    Azione causale: si fonda sul rapporto fondamentale e permane dopo lemissione o la

    trasmissione salva prova di novazione.

    Lesercizio di tale azione subordinato al mancato buon fine ossia allaccertamento

    mediante protesto (o contestazione analoga). Oltre a ci occorre che il portatore offra di

    restituire al traente e di depositare presso al Cancelleria del giudice competente il titolo.

    Si prescrive in base al rapporto che ha originato lemissione o il trasferimento.

    Azione di arricchimento: ha natura sussidiaria e spetta quindi quando non sia possibile

    esperire le azioni di cui sopra.

    Lesercizio di tale azione subordinato al fatto che il traente o il girante si siano

    arricchiti ingiustamente e di conseguenza il portatore abbia subito un danno:

    1. ingiusto profitto: non dato dalla semplice mancanza di provvista

    2. perdita della. di regresso o causale (danno ingiusto)

  • Si prescrive in 1 anno dalla perdita dellazione nascente dal titolo.

    Perdita dellassegno bancario: in caso di smarrimento del titolo colui che ne acquisti il

    possesso non tenuto a consegnarlo se non quando lacquisto sia avvenuto in mala fede

    o per colpa grave. Cos lacquisto sar valido quando ricorra:

    - buona fede al momento dellacquisto

    - acquisto secondo le forme proprie del regime di circolazione

    Ammortamento: la procedura attivata in caso di smarrimento, sottrazione o

    distruzione del titolo che porta a dichiararne linefficacia.

    Oggetto: la disciplina trova applicazione verso gli assegni bancari allordine o al

    portatore savo abbiano la clausola di non trasferibilit.

    Presupposto di fatto: che sia ignoto il detentore del titolo poich altrimenti si agirebbe

    mediante azione di rivendicazione.

    Legittimazione: spetta al portatore del titolo. Di ci deve darsi prova con qualsiasi

    mezzo. Spetter anche al traente se levento si sia verificato in corso di trasmissione al

    portatore.

    Procedura: si articola in due fasi

    Necessaria: si iniza mediante ricorso e termina con la notifica del decreto di

    ammortamento. Il ricorso presentato al Tribunale del luogo in cui lassegno pagabile

    o in cui il richiedente ha il domicilio.

  • Il Presidente emette decreto dopo laccertamento sui fatti relativi alla perdita e il diritto

    allammortamento. Nel decreto il trattario autorizzato a pagare entro 15 gg. dalla

    pubblicazione di esso sulla G.U. salva opposizione.

    Il decreto va notificato sia al traente che al trattario ed condizione per lefficacia del

    decreto. La notifica ha leffetto di impedire che il pagamento sia fatto e in caso contrario

    cadrebbe sotto la responsabilit del trattario autorizzato al rifiuto.

    La pubblicazione in G.U. non pubblicit dichiarativa (non presunzione di conoscenza

    iuris ed de iure).

    Eventuale: si iniza con lopposizione e termina con la sentenza che laccoglie o la

    rigetta. Esso ha per oggetto la legittimazione al possesso.

    Termine per lopposizione di 15 gg. dalla pubblicazione in G.U.

    Lopposizione va notificata al ricorrente, al treante e al trattario.

    Legittimato allopposizione anche il trattario che ha pagato. La mancata opposizione

    non impedisce di dimostrare in altra sede che il pagamento fu fatto a chi ne aveva il

    diritto.

    Se lopposizione accolta il decreto revocato, altrimenti rimane assorbito nella

    sentenza che passa in giudicato.

    Lassegno bancario ammortato perde efficacia, ma non sono pregiudicate le eventuali

    ragioni del portatore.

    Sanzioni: sono puniti con sanzione amministrativa le seguenti fattispecie:

    1. emissione di assegni bancari non autorizzati

  • 2. emissione di assegni bancari non coperti: la sanzione si applica se la provvista

    non presente al momento del pagamento e se non dopo che siano trascorsi 60

    gg. dalla scadenza del termine. In caso il pagamento avvenga prima esso

    comprender il capitale, gli interessi, le spese e una penale pari al 10% del

    capitale. Decorsi inutilmente i 60 gg. nei 90 gg. successivi viene data

    comunicazione al Prefetto che notifica allinteressato dopo uno scambio di

    memorie difensive lordinanza motivata per larchiviazione o lirrogazione della

    sanzione.

    Costituiscono misure accessorie che vengono applicate in caso di particolare gravit

    della violazione:

    1. interdizione dallemissione di assegni

    2. interdizione dallesercizio di impresa, professione o a contrarre con la P.A.

    Sono punite con sanzioni penali:

    1. violazioni di sanzioni interidittive

    2. falsa dichiarazione sulla capacit di emissione

    3. mancato controllo dellarchivo della Banca dItalia sulle persone sanzionate

    per abusi la sanzione riguarda il dipendente che rilasci negligentemente il

    modulo di assegni

  • Assegni bancari speciali:

    Assegno turistico sono considerati tali i moduli rilasciati al cliente che vi appone la

    propria firma davanti allimpiegato di banca. Successivamente allemissione del titolo

    egli appone la seconda firma (di identificazione).

    La conformit delle due firme consente allassegno di circolare.

    Esso contiene:

    - ordine di pagamento a favore del traente

    - predisposizione di una provvista vincolata al pagamento

    La differenza rispetto allassegno bancario ordinario data dallobbligazione diretta

    della banca di pagare al portatore.

    Termine per la presentazione al pagamento di 12 mesi dallemissione.

    Lo smarrimento, sottrazione o distruzione importano la richiesta di rimborso del

    prenditore alla banca al termine di validit.

    Assegno a copertura garantita denominato anche assegno vademecum in quanto

    presenta la caratteristica che esso non pu portare una somma maggiore di quella

    indicata. Per tanto la banca obbligata a pagare non oltre il limite.

    La banca garantisce lesistenza della provvista sicch risponder nel caso questa venga

    meno fino alla presentazione dei moduli non emessi. Rispetto allassegno bancario

    certificato che impone la garanzia fino al termine per il pagamento, lassegno a

    copertura garantita impone che il ritiro possa avvenire solo su presentazione dei

    moduli non emessi.

    Lassegno pagabili in via circolare ovunque la banca ha uno sportello.

  • Caratteri:

    - provvista in conto speciale

    - limite allimporto (fisso o massimale)

    - nominativo o allordine

    - blocco di provvista oltre il termine di presentazione al pagamento

    Assegno circolare: titolo di credito allordine emesso da una banca autorizzata

    contenente la promessa incondizionata di pagare una determinata somma presso tutti i

    recapiti dellistituto emittente.

    Per poter emettere assegni circolare la banca deve essere autorizzata dalla Banca dItalia

    che prescrive la costituzione di una cauzione che costituisce privilegio speciale rispetto

    ad ogni altro credito. Lemissione non autorizzata configura illecito amministrativo.

    Per struttura simile al vaglia (pagher) cambiario.

    Per funzione si differenzia dalla cambiale in quanto destinato al pagamento, mentre la

    cambiale ordinaria in funzione di procurare credito.

    Requisti di validit:

    1. Denominazione di assegno circolare

    2. Promessa di pagamento di somma determinata

    3. Nome del prenditore

    4. Data di emissione

    5. Luogo di emissione

    6. Sottoscrizione dellemittente

  • Clausole aggiunte: come per lassegno bancario anche per quello circolare ammessa

    lapposizione di clausole aggiunte che limitano la pagabilit (clausola di sbarramento,

    da accreditare, doppia firma, avviso) ovvero il trasferimento (clausola non trasferibile,

    clausola non allordine).

    Emissione: avviene mediante consegna del titolo al prenditore che ne versa il

    corrispettivo (provvista). Loperazione si qualifica come una compravendita di cosa

    (assegno circolare) contro pagamento del prezzo (provvista).

    Lassegno circolare pu essere emmesso per rappresentanza con consegna di moduli da

    parte dellemittente rappresentato alla banca rappresentante. Questa firma il titolo

    rendendo manifesto il rapporto di rappresentanza. Responsabile per il pagamento sar il

    rappresentato.

    Regime di circolazione: lassegno circola come titolo allordine mediante consegna

    con girata. La girata pu essere:

    - piena o in bianco

    - per procura o per lincasso

    - in garanzia

    La girata allemittente estingue il titolo.

    Pagamento: lassegno deve presentarsi al pagamento entro 30 gg. dalla data di

    emissione e presso tutti gli sportelli della banca.

    Azioni di regresso: ammessa verso tutti i giranti successivi allemittente purch il

    titolo sia stato presentato al pagamento nel termine e sia stato levato protesto (o

  • contstatazione equivalente). Sono soggette alla prescrizione di 1 anno dal protesto

    ovvero 6 mesi dal pagamento o dallazione di regresso promossa.

    Azione diretta: ammessa verso lemittente senza particolari forme o termini di

    decadenza. soggetta a prescrizione di 3 anni dal termine per la presentazione al

    pagamento.

    Azione di arricchimento: quando non sia pi esperibile quella di regresso. Si prescrive

    in 1 anno dalla perdita dellazione cambiaria.

    Ammortamento: si applica la disciplina per lassegno bancario con il rilievo che il

    ricorso presentato verso il Tribunale del luogo ove lemittente ha uno stabilimento o

    dove il domicilio del richiedente.

    Il decreto di ammortamento deve notificarsi al pi vicino stabilimento dellemittente

    che provveder ad avvisare il resto delle sedi.

    Lammortamento non pu eseguirsi per i titoli con clausola non trasferibile. Per essi

    deve procedersi a denuncia allemittente ed entro 20 gg. si pu richedere il pagamento

    presso lo stabilimento a cui stata presentata la denuncia.

    Vaglia Cambiario della Banca dItalia: titolo di credito allordine consistente

    nella promessa incondizionata di pagamento di una determinata somma presso

    qualsiasi stabilimento dellistituto.

  • Lemissione di vaglia cambiario avviene a fronte del pagamento di una provvista in

    biglietti di banca o valuta legale. Viene costituita unapposita riserva che assicura ai

    portatori dei titoli un privilegio speciale.

    Per struttura simile al vaglia (pagher) cambiario.

    Per funzione differisce dalla cambiale ordinaria in quanto destinato al pagamento,

    mentre quella ha funzione di procurare credito.

    Requisiti di validit:

    1. Denominazione di Vaglia Cambiario

    2. Promessa incondizionata di pagamento di una determinata somma

    3. Nome del Prenditore

    4. Data di emissione

    5. Luogo di emissione

    6. Sottoscrizione dellemittente

    Il vaglia cambiario in oltre emesso su carta filigranata con un numero progressivo di

    emissione e una tabella numerata.

    Disciplina applicabile: al vaglia cambiario non si applicano le norme concernenti:

    - avallo

    - pagamento per intervento

    - copie

    - pagabilit presso un terzo

    - promessa di interessi

    - emissione in bianco

  • Pagamento: termine per la presentazione al pagamento di 1 anno dallemissione e

    pu essere pagato presso qualsiasi stabilimento dellIstituto a vista.

    Assegno bancario libero: un titolo allordine con cui un corrispondente della

    Banca dItalia d un ordine di pagamento di una determinata somma alla Banca dItalia

    che ne assume la responsabilit.

    Presupposti di legittimit

    a. emesso previa contropartita da un corrispondente (estraneo allorganizzazione)

    della Banca dItalia

    b. autorizzazione a trarre sulla Banca dItalia

    c. costituzione di idonea cauzione

    Il corrispondente assume unobbligazione cambiaria di regresso.

    La Banca dItalia assume lobbligazione unobbligazione extracambiaria per via

    dellesistenza della provvista (obbligo a garantire lesistenza della provvista).

    Requisiti di validit:

    1. Denominazione di Assegno bancario libero

    2. Ordine di pagamento di una determinata somma

    3. Nome del trattario

    4. Nome del prenditore

    5. Data e luogo di emissione

    6. Sottoscrizione del traente

  • Pagamento: il termine per la presentazione al pagamento uguale a quello previsto per

    gli assegni bancari ordinari. pagabile a vista presso qualsiasi stabilimento dellIstituto.

    Documenti di legittimazione: identificano lavente diritto ad una determinata

    prestazione. Costituiscono un mezzo di prova ai fini della facilitazione nellesecuzione

    del contratto.

    Tipologia di documenti di legittimazione:

    - LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVI DEPOSITO BANCARIO

    - BUONI FRUTTIFERI NOMINATIVI FORME DI RACCOLTA ATIPICHE

    - POLIZZE DI DEPOSITO TITOLI E VALORI DEPOSITO A CUSTODIA

    - TESSERINO SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA

    - CARTA DI CREDITO un documento che consente al titolare lacquisto di beni e

    servizi senza obbligo immediato del pagamento del prezzo. Possono essere

    distinte in:

    Carte di credito bilaterali: sono rilasciate dalle stesse imprese fornitrici di beni e

    servizi. Si concretano in una dilazione di pagamento.

    Carte di credito trilaterali: le imprese emittenti pagano ai fornitori i prezzi dei

    beni o dei servizi acquistati dal titolare e periodicamente incassa da questo quanto

    dovuto. Le imprese percepiscono un corrispettivo sia dai fornitori che dai titolari

    della carta. In pratica vengono stipulate due tipi di convenzioni:

    1. con i fornitori denominata convenzione di abbonamento in base a cui questi si

    obbligano a fornire beni e servizi ai titolari della carta senza esigere limmediato

  • pagamento del prezzo. Lemittente a sua volta si obbliga verso i fornitori a

    pagare il prezzo dei beni o servizi dedotta una percentuale a titolo di

    corrispettivo per il servizio alla presentazione di un documento di acquisto

    firmato dal titolare della carta e riportante gli estermi dellacquisto e della carta.

    2. con il titolare della carta denominata convenzione di rilascio in base a cui

    questi ha la facolt di utilizzare la carta senza pagamento immediato del prezzo e

    corrispondendo allamittente un canone annuo. Lemittente a sua volta si

    obbliga a pagare il prezzo per conto del titolare. Il titolare tenuto a rimborsare

    periodicamente quanto pagato dallemittente e rinuncia a far valere nei confronti

    di questa le eccezioni fondate sul rapporto con i fornitori.

    Natura giuridica: alcuni ritengono si tratti di delegazione di pagamento liberatoria,

    altri ritengono si tratti di cessione di credito del fornitore allemittente ed infine

    ancora accollo liberatorio.

    Titoli impropri: consentono di essere trasferiti senza losservanza delle forme

    ordinarie della cessione. Il trasferimento avviene dunque mediante consegna con girata

    (clausola allordine).

    Tipologia di titoli impropri:

    - BUONI FRUTTIFERI AL PORTATORE

    - CERTIFICATI DI DEPOSITO

  • Documenti probatori: consentono di dare prova del rapporto giuridico

    sottostante.

    Tipologia di documenti probatori:

    - LIBRETTO DI DEPOSITO IN CONTO CORRENTE

    - POLIZZA DI ANTICIPAZIONE

    - LETTERA DI CREDITO DOCUMENTARIO, DI CONFERMA O DI AVVISO

    LE OPERAZIONI BANCARIE ORDINARIE:

    Con il termine operazioni si indicano i contratti bancari, ossia quei contratti in cui la

    banca parte necessaria. Tali contratti costituiscono operazioni di massa poich

    presentano carattere costante ed uniforme. Da ci deriva che essi sono contratti di

    adesione a cui si applicheranno gli artt. 1341 1342 c.c., non rilevante la qualit del

    soggetto privato che contrae con la banca (intuitus personae) sebbene i contratti bancari

    siano contratti a rilevanza personale in cui rileva la moralit e la solvibilit del

    soggetto.

    I contratti bancari sul piano dellesecuzione si qualificano come contratti di durata. Ci

    rileva ai fini del recesso, nel senso che quando il contratto a tempo indeterminato

    ciascuna delle parti pu recedere in via unilaterale dando comunicazione della propria

    volont allaltra. Il T.U. Bancario aggiunge unaltra ipotesi specifica di recesso per il

    cliente quando la banca modifichi i tassi, i prezzi o le condizioni di contratto in senso

    meno favorevole. Il cliente potr recedere nel termine di 15 gg. dalla notizia della

  • variazione. La regolazione del rapporto in conto corrente implica la reiterazione

    della prestazione costituendo la figura del cd. credito disponibile in cui la banca si

    trova in una posizione di soggezione rispetto al cliente per cui non pu liberarsi dei suoi

    obblighi.

    In base al T.U. Bancario i contratti bancari hanno cessato di essere a forma libera

    prescrivendosi per essi la forma scritta ad substantiam in accordo con la normativa

    sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. A ci va aggiunto lobbligo di

    pubblicit circa i tassi, i prezzi e le condizioni praticati ai clienti mediante forme

    adeguate. La pubblicizzazione in tal senso non configura offerta al pubblico ai sensi

    dellart. 1336 c.c. e lascia per tanto libera la banca di manifestare il proprio consenso ai

    fini della formazione dellaccordo contrattuale, tuttavia la banca non libera di

    modificare in senso meno favorevole quanto pubblicizzato e se ci avviene il contratto

    sar colpito da nullit. Le parti nulle sono sostituite di diritto da condizioni secondo

    quanto stabilito in via normativa: per la determinazione delle operazioni attive e

    passivi ci si riferisce rispettivamente ai tassi minimi e massimi dei BOT registrati nei 12

    mesi precedenti la conclusione del contratto. Un ultimo obbligo quello di

    comunicazione periodica (una volta lanno) circa lo svolgimento del rapporto.

    Le operazioni bancarie si distinguono in:

    a. Fondamentali: quando realizzano la funzione di intermediazione nel credito. Si

    distinguono a loro volta in attive ( APERTURA DI CREDITO;

    ANTICIPAZIONE BANCARIA; SCONTO), quando la banca assume la veste

    di creditore in quanto esercita il credito, e in passive ( DEPOSITO

  • BANCARIO; FORME DI RACCOLTA ATIPICHE), quando la banca raccoglie

    il risparmio dal pubblico.

    b. Accessorie: quando la banca non raccoglie risparmio, n esercita il credito, ma

    offre servizi ( CONTO CORRENTE; CREDITI DOCUMENTARI;

    DEPOSITI IN CUSTODIA; CASSETTE DI SICUREZZA; SERVIZI DI

    INCASSO).

    c. Occasionali: quando la banca opera in base a contratti che non presuppongono

    la sua presenza come necessaria ( RIPORTO; MUTUO; AVALLO;

    FIDEIUSSIONE; MANDATO DI CREDITO).

    FONTI DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI BANCARI:

    1. Legge

    2. Usi: che si distinguono in legali e negoziali. Gli usi legali costituiscono fonte

    normativa integrativa in caso di lacune della legge (usi praeter legem), ovvero in

    caso di espresso richiamo dalle altre fonti sovraordinate (usi secundum legem).

    Gli usi negoziali costituiscono fonte integrativa del contenuto del contratto

    secondo quanto dispone la legge ex art. 1340 c.c. in caso le parti non abbiano

    disposto. Occorre osservare come gli usi risultino temperati dalla presenza

    delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali che vietano il rinvio

    ad essi quando si debbano pubblicizzare o fissare i t