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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - MUNICIPIO ROMA VII Il Responsabile del Procedimento Progettista Il Direttore di Direzione Funz. Tecn. Michele Vajuso Geom Alessio Marini Arch. Marco Domizi Pag. 1 Municipio Roma VII Direzione Tecnica DIRETTORE DI DIREZIONE : Arch. Marco Domizi Direzione tecnica OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria su via del Quarto Miglio, via Campo Farnia, via Oppido Mamertina, via Bruno Rizzieri, via Faleria, nel territorio del Municipio Roma VII. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI Euro 967.439,51 (esclusa IVA) COSTO DELLA MANODOPERA Euro 258.322,88 (esclusa IVA) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DASTA Euro 21.165,43 (esclusa IVA) SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Aggiornato al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. ai sensi del TITOLO III “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” del Decreto Legislativo n.50/2016) Responsabile unico del procedimento Funz. Tecn. Michele Vajuso Progettista Geom. Alessio Marini Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Geom. Giuseppe Giorgi Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Geom. Giuseppe Giorgi Direttore dei Lavori Geom. Alessio Marini

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - MUNICIPIO ROMA VII

Il Responsabile del Procedimento Progettista Il Direttore di Direzione

Funz. Tecn. Michele Vajuso Geom Alessio Marini Arch. Marco Domizi Pag. 1

Municipio Roma VII

Direzione Tecnica

DIRETTORE DI DIREZIONE : Arch. Marco Domizi

Direzione tecnica

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria su via del Quarto

Miglio, via Campo Farnia, via Oppido Mamertina, via

Bruno Rizzieri, via Faleria, nel territorio del Municipio

Roma VII.

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI Euro 967.439,51 (esclusa IVA)

COSTO DELLA MANODOPERA Euro 258.322,88 (esclusa IVA)

DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA

NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA Euro 21.165,43 (esclusa IVA)

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(Aggiornato al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. ai sensi del TITOLO III “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” del Decreto Legislativo n.50/2016)

Responsabile unico del procedimento Funz. Tecn. Michele Vajuso Progettista Geom. Alessio Marini Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Geom. Giuseppe Giorgi Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Geom. Giuseppe Giorgi Direttore dei Lavori Geom. Alessio Marini

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INDICE GENERALE

PARTE PRIMA – SCHEMA DI CONTRATTO

CAPO 1 - OGGETTO AMMONTARE DELL’APPALTO FORMA E DESCRIZIONE DELLE OPERE Art. 1.1 - Premessa Art. 1.2 - Opere e forniture oggetto dell’appalto Art. 1.3 - Forma dell’appalto Art. 1.4 - Ammontare dell’appalto Art. 1.5 - Prezzari di riferimento Art. 1.6 - Norme regolatrici dell’appalto Art. 1.7 - Designazione sommaria delle opere Art. 1.8 - Forma e dimensioni delle opere

CAPO 2 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Art. 2.1 - Garanzia provvisoria Art. 2.2 - Garanzia definitiva Art. 2.3 - Riduzione della garanzia provvisoria Art. 2.4 - Assicurazione a carico dell’impresa

CAPO 3 - NORME GENERALI DI CONTRATTO Art. 3.1 - Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore Art. 3.2 - Documenti che fanno parte del contratto Art. 3.3 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

CAPO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 4.1 - Programma di esecuzione dei lavori Art. 4.2 - Direzione tecnica del cantiere Art. 4.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere Art. 4.4 - Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere Art. 4.5 - Modalità di esecuzione dei lavori Art. 4.6 - Personale dell’appaltatore Art. 4.7 - Occupazione di suolo pubblico

CAPO 5 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 5.1 - Durata del contratto Art. 5.2 - Consegna dei lavori Art. 5.3 - Penali Art. 5.4 - Sospensione dei lavori Art. 5.5 - Proroghe dei lavori Art. 5.6 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà

CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL’APPALTO Art. 6.1 - Gruppi di lavorazioni omogenee Art. 6.2 - Incidenza della mano d’opera Art. 6.3 - Revisione dei prezzi contrattuali e prezzo chiuso Art. 6.4 - Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto

CAPO 7 - CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 7.1 - Contabilità dei lavori Art. 7.1.1 - Prezzi dei lavori Art. 7.2 - Valutazione dei lavori in economia Art. 7.3 - Pagamenti in acconto Art. 7.4 - Ritenute di garanzia Art. 7.5 - Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori Art. 7.6 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali

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Art. 7.7 - Rimborsi a fattura

CAPO 8 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 8.1 - Termine dei lavori Art. 8.2 - Certificato di regolare esecuzione

CAPO 9 - NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL CANTIERE E DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Art. 9.1 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico della Sicurezza Art. 9.2 - Responsabilità dell’appaltatore in materia di sicurezza Art. 9.3 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 10.1 - Norme generali e limiti in materia di subappalto Art. 10.2 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti Art. 10.3 - Antimafia

CAPO 11 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Art. 11.1 - Varianti in corso d’opera Art. 11.2 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali

CAPO 12 - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 12.1 - Norme per la rescissione e risoluzione del contratto Art. 12.2 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell’appaltatore Art. 12.3 - Norme per il recesso dal contratto Art. 12.4 - Revoca dell’autorizzazione e risoluzione del sub-contratto nel caso di informativa interdittiva del Prefetto

CAPO 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI Art. 13.1 - Accettazione dei materiali Art. 13.2 - Prove tecniche e di laboratorio

CAPO 14 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE Art. 14.1 - Obblighi e oneri a carico dell’appaltatore Art. 14.1.2 - Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere Art. 14.1.3 - Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere Art. 14.1.4 - Oneri relativi agli apprestamenti di cantiere Art. 14.1.5 - Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere Art. 14.1.6 - Oneri relativi al tracciamento delle opere Art. 14.1.7 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori Art. 14.1.8 - Oneri relativi all’esecuzione delle opere di demolizione Art. 14.1.9 - Oneri relativi all’ultimazione dei lavori Art. 14.1.10 - Oneri relativi alla pulizia finale delle strutture Art. 14.1.11 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere Art. 14.1.12 - Oneri relativi alla messa a disposizione di un’autovettura Art. 14.2 - Osservanza dei contratti collettivi Art. 14.3 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

CAPO 15 - DISPOSIZIONI FINALI Art. 15.1 - Trattamento dei dati personali Art. 15.2 - Definizione del contenzioso Art. 15.3 - Disposizioni finali

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PARTE SECONDA – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TITOLO 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE LAVORAZIONI CAPO 16 - DEFINIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 16.1 Infrastrutture oggetto di appalto Art. 16.2 Esclusioni ed aumenti di superfici

CAPO 17- DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ ED OPERE Art. 17.1 Attivita’ ed opere Art. 17.2 Opere per conto terzi

CAPO 18 - DESCRIZIONE DELLE OPERE PIU’ COMUNI Art. 18.1 Recinzioni, sbarramenti Art. 18.2 Puntellature Art. 18.3 Colmatura “buche” sui marciapiedi

conglomerati bituminosi materiali lapidei

Art. 18.4 Rimessa in quota di cigliature Art. 18.5 Opere fognarie

TITOLO 2 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 19 - AVVERTENZE Art. 19.1 Requisiti, prescrizioni, penalità e detrazioni

CAPO 20 - TRACCIAMENTO DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI E SCAVI Art. 20.1 Tracciamenti Art. 20.2 Demolizioni Art. 20.3 Scavi

CAPO 21 - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO Art. 21.1 Conglomerati bituminosi a caldo per strati di base, collegamento e usura Art. 21.2 Bitumi tradizionali (di base) Art. 21.3 Bitumi modificati Art. 21.4 Strato di base in conglomerato bituminoso Art. 21.5 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso Art. 21.6 Strato di base e collegamento (“binderone”) in conglomerato bituminoso Art. 21.7 Strato di usura in conglomerato bituminoso Art. 21.8 Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-fono/assorbente Art. 21.9 Asfalti colati per marciapiedi

CAPO 22 - SELCIATI E PAVIMENTAZIONI Art. 22.1 Norme per la esecuzione dei selciati Art. 22.2 Pavimentazioni in pietra Art. 22.3 Cigli e stangoni in travertino

CAPO 23 - FONDAZIONE STRADALE E PEDONALE Art. 24.1 Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata con calce idrata Art. 24.2 Fondazione stradale in misto granulare di cave, con legante naturale Art. 24.3 Fondazioni in misto cementato Art. 24.4 Norme per la costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con cemento Art. 24.5 Costipamento del terreno in sito

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CAPO 24 - BARRIERE METALLICHE Art. 25.1 Barriere di sicurezza e parapetti metallici

CAPO 25 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 26.1 Rampe per disabili e percorsi non vedenti

CAPO 26 - ARMATURE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Art. 27.1 Armature

CAPO 27 - MANUFATTI FOGNARI Art. 28.1 Elementi prefabbricati Art. 28.2 Elementi prefabbricati autoportanti in conglom.to cementizio per fogne ovoidali tipo VII, VIII, IX Art. 28.3 Pozzetti a scomparsa

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: ELENCO PREZZI SPECIALI

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PARTE PRIMA – SCHEMA DI CONTRATTO

CAPO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO FORMA E DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art. 1.1 - Premessa Il presente documento denominato “Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto”, redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del DPR 207/2010, è suddiviso in due partii:

- Parte prima – Schema di Contratto, scopo dell’elaborato è quello di definire tutte le norme generali di contratto così come identificate all’articolo 43, comma 1, lettere da a) ad i), del DPR 207/2010. - Parte seconda – Capitolato Speciale d’Appalto, scopo dell’elaborato è quello di descrivere le lavorazioni e di specificare le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto così come previsto dall’articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del DPR 207/2010.

Gli oneri necessari all’attuazione delle procedure previste dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto sono da ritenersi compensati dai prezzi unitari offerti in sede di gara, salvo ove diversamente specificato.

Art. 1.2 - Opere e forniture oggetto dell’appalto L’Appalto ha per oggetto la stipulazione di un contratto per l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire

e dare completamente ultimati i lavori di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle sedi stradali ed eliminazione

delle barriere architettoniche nel territorio del Municipio Roma VII”.

Le opere dovranno essere eseguite utilizzando tutti gli accorgimenti utili alla preservazione della sicurezza per tutti, in attuazione della normativa vigente sull’argomento. Tali opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’appalto, nelle descrizioni delle singole lavorazioni riportate sul Prezziario di riferimento e/o nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori. La partecipazione al presente appalto comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate all’interno del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto e la presa d’atto di tutte le procedure, condizioni, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle voci contrattuali. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni di mano d’opera e forniture di materiali e mezzi, finalizzati alla completa esecuzione delle opere previste dal presente appalto.

Art. 1.3 - Forma dell’appalto L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, inteso come criterio del massimo ribasso. Il corrispettivo dell’appalto sarà interamente determinato a misura. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 1.4 - Ammontare dell’appalto L’importo complessivo dei lavori, da valutarsi a misura, ammonta a € 967.439,51 (novecentosessantasettequattrocentotratanove/51) IVA esclusa, così ripartito:

a – Per lavori a misura:

€ 946.274,08 (novecentoquarantaseimiladuecentosettantaquattro/08) IVA esclusa soggetti a ribasso d’asta

di cui € 258.322,88 (duecentocinquattottomilatrecentoventidue/88) IVA esclusa per costi della manodopera b. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta :

€ 21.165,43 (ventunocentosessantacinque/43) IVA esclusa.

Importo complessivo (a+b): € 967.439,51 (novecentosessantasettemilaquattrocentotrentanove/51) IVA esclusa.

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo totale di appalto (a+b) al netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario sul solo importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta di cui al punto “a”. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Le quantità e gli importi degli oneri della sicurezza, determinati in sede di progettazione, non costituiscono oggetto di offerta e sono contrattualmente vincolanti per l’Appaltatore. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non potrà, in nessun modo, comportare un costo orario del lavoro inferiore a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di settore. La contabilizzazione e la liquidazione delle opere compensate a misura verranno effettuate mediante l’applicazione dei prezzi un itari contrattuali alle singole quantità eseguite e rilevate in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore. I prezzi unitari derivanti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara sono da ritenersi i prezzi contrattualmente vincolanti. I prezzi potranno inoltre costituire elementi di parametro per la determinazione di nuovi prezzi contrattuali

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Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi: • raggiungimento dell’intero importo contrattuale; • raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;

L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l’intero importo contrattuale o qualora si raggiunga l’intero importo contrattuale prima dei termini stabiliti dal presente del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 1.5 - Prezzari di riferimento La determinazione dei prezzi unitari per ciascuna categoria di lavoro è stata effettuata mediante il ricorso ai seguenti prezzari: a carattere generale la Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2012, n. 412 – Pubblicazione BUR n. 41 del 28 agosto 2012 supplemento n.1, ed in carenza dall’elenco dei prezzi aggiornati di cui all’Allegato 1 – “Elenco prezzi speciali” al presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. Per tutte le lavorazioni, il cui compenso non è ricompreso nel sopradetto tariffario o elenco prezzi speciali, secondo quanto disposto dall’articolo 32 del DPR 207/2010, si procederà a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta. Su detti singoli prezzi dovranno essere considerati incrementi relativi alle spese generali e agli utili, valutati nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15% comprensivi di oneri generali della sicurezza ed utili dell’impresa del 10%); Gli oneri della sicurezza non compresi nelle spese generali nelle circostanze in cui si faccia ricorso ad “Analisi Nuovi Prezzi”, saranno valutati caso per caso, e non sono assoggettabili a ribasso di gara. In tali circostanze il ribasso di gara, stabilito dall’Impresa aggiudicataria dell’appalto, verrà applicato esclusivamente sull’incremento del 26,50% relativo alle spese generali ed utili dell’impresa.

Art. 1.6 - Norme regolatrici dell’appalto Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

• Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall’articolo 231 del regolamento approvato con DPR 554/1999, dall’articolo 256 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dall’articolo 358 comma 1 lettera a) del DPR 207/2010, dall’articolo 217 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016;

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi ai sensi del TITOLO III “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” del Decreto Legislativo n.50/2016;

• Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145, nel prosieguo chiamato “DM 145/00” per quanto concerne gli articoli non abrogati dal DPR 207/2010, dall’art.256 co.1 del D.lgs. 163/2006;

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. – Testo unico in materia di sicurezza; Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si rimanda alle disposizioni della normativa sopraelencata. La scelta dei materiali e la realizzazione di opere dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente nei settori specifici. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla regola dell’arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme all’intervento oggetto di appalto applicabili. Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre rispettare le normative locali tra cui:

• Regolamento Edilizio del Comune di Roma; • Regolamento d’Igiene pubblica in vigore nel Comune di Roma; • Regolamento di Polizia Urbana in vigore nel Comune di Roma;

L’Appaltatore è tenuto a rispettare ogni norma in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori anche se non esplicitamente citata nel presente articolo.

Art. 1.7 - Designazione sommaria delle opere L’appalto comprende l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle sedi stradali ed eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del Municipio Roma VII”, come meglio analizzate ed esplicate nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. Le opere ed attività ricomprese nel presente appalto sono le seguenti:

Fresatura di sedi stradali;

Realizzazione di fondazione stradale;

Realizzazione di bynder e di tappetino di usura;

Demolizione della pavimentazione e del sottofondo dei marciapiedi;

Rimozione di tratte di cigli esistenti;

Realizzazione delle parti dell’impianto fognario;

Rifacimento della fondazione e della pavimentazione dei marciapiedi;

Ricollocazione dei cigli rimossi previo rifacimento della fondazione in conglomerato cementizio;

Rimozione e successiva ricollocazione in quota di chiusini e griglie;

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Opere volte all’abbattimento di barriere architettoniche (realizzazione scivoli, percorsi per disabili) L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori non elencati o descritti, ma contenuti nei disegni o negli elaborati di progetto, oppure non contenuti ma giudicati indispensabili a giudizio della D.L. o del Responsabile Unico del Procedimento per realizzate le singole parti di opere incluse nel progetto. Sono pertanto da ritenersi lavori diversi i drenaggi, i muretti, le reti di protezione, le barriere di sicurezza, le passerelle pedonali, ecc…, nonché ogni altra opera non identificabile dagli elaborati di progetto ma necessaria per prevenire o eliminare il contenzioso con enti e associazioni private e/o pubbliche, con persone fisiche e giuridiche, interessate dall’esecuzione dell’opera in appalto. Le opere dovranno essere realizzate, oltre che in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica, in base alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori.

Art. 1.8 - Forma e dimensioni delle opere I lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nel presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l’importo che ammonta complessivamente a: L’importo complessivo dei lavori, da valutarsi a misura, ammonta a € 967.439,51 (novecentosessantasettequattrocentotratanove/51) IVA esclusa, così ripartito:

a – Per lavori a misura:

€ 946.274,08 (novecentoquarantaseimiladuecentosettantaquattro/08) IVA esclusa soggetti a ribasso d’asta

di cui € 258.322,88 (duecentocinquattottomilatrecentoventidue/88) IVA esclusa per costi della manodopera b. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta :

€ 21.165,43 (ventunocentosessantacinque/43) IVA esclusa.

Importo complessivo (a+b): € 967.439,51 (novecentosessantasettemilaquattrocentotrentanove/51) IVA esclusa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito tipologie di opere oggetto dell’appalto o che potranno essere richieste con l’emissione delle specifiche ordinazioni in quanto giudicati indispensabili a giudizio della D.L. o del Responsabile Unico del Procedimento per realizzate singole parti di opere incluse nel progetto:

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI Tali opere sono finalizzate allo smantellamento completo delle strutture costituenti l’attuale sede stradale, compresa sia della pavimentazione delle strade, siano esse carrabili che già pedonali, sia le opere d’arte presenti nel sottosuolo interessate da spostamenti, potenziamenti o rifacimenti, quali ad esempio la canalizzazione della pubblica illuminazione. Le demolizioni e/o le rimozioni saranno da eseguirsi generalmente con mezzi meccanici e con intervento manuale in vicinanza di parti monumentali quali i basamenti di monumenti, scalinate, accessi o in adiacenza a palazzi o ove occorrente secondo le indicazioni della D.L. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà comunque essere assicurata sia la libera circolazione ed il transito dei mezzi veicolari che il pubblico transito pedonale, mediante la realizzazione di percorsi alternativi, opportunamente protetti e segnalati da posizionare lungo la sede stradale.

Dovranno essere realizzate idonee passerelle per permettere l’accesso negli edifici e nei negozi che si affacciano sull’area dove si interviene. Le passerelle dovranno essere conformi a quanto previsto nel Piano della Sicurezza. Le zone oggetto dei lavori dovranno essere perfettamente cantierizzate con recinzione in rete metallica idonea allo spostamento e, staticamente resistente agli urti, antiossidante, in perfetto stato e tale da essere riutilizzata nelle varie fasi dei lavori così come previste dal cronoprogramma. È compresa tutta la segnaletica stradale occorrente. Dette opere provvisionali dovranno essere costruite e posizionate in conformità delle prescrizioni che saranno di volta in volta emanate dalla D.L e delle osservazioni o dettati che verranno a questa dati dalle forze di Pubblica sicurezza, dai Carabinieri, dalla Prefettura. DEMOLIZIONI Le demolizioni andranno fatte prevalentemente con l’impiego di mezzi meccanici, di piccole dimensioni e silenziate. In presenza di reti di PP.SS. o a ridosso degli edifici dovranno essere eseguite prevalentemente a mano. I lavori di demolizione possono essere sintetizzati in:

• Disfattura della pavimentazione di tutti i marciapiedi e dei relativi sottofondi siano essi in asfalto colato o in lastre di basalto comprese le cigliature di qualsiasi natura.

• Demolizione di pavimentazioni in selciato, compresi i cigli o gli stangoni affogati nelle pavimentazioni a delimitazione delle diverse tipologie stradali, di qualsiasi pezzatura, misura e superficie, compresi i sottofondi siano essi in misto stabilizzato o sabbia e/o allettati su soletta di c.a. di qualsiasi spessore.

• Demolizioni di eventuali lucernai in vetrocemento o di grate di aerazione ai locali sotterranei da sostituire in quanto deteriorati o fatiscenti posti a ridosso dei fabbricati da eseguirsi secondo le indicazioni che saranno date di volta in volta dalla D.L.

Categoria prevalente Classifica Importo lavori

OG 3 III Euro 967.439,51

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• Demolizione di pozzetti fognari, siano essi in calcestruzzo prefabbricato che costruiti in opera, dei quali è prevista la sostituzione in loco o lo spostamento.

• Demolizione di tratti di tubazioni, siano essi in P.V.C. che in cemento o di qualsiasi altro tipo, che si rendono necessari in conseguenza sia della nuova rete di raccolta delle acque meteoriche, che di provenienza stradale, che dagli edifici.

L’elencazione di cui sopra costituisce un elenco non esaustivo delle demolizioni che possono essere necessarie per portare a compimento l’opera del presente appalto. RIMOZIONE E CUSTODIA DI MATERIALI REIMPIEGABILI Il materiale di riutilizzo dall’eliminazione dei marciapiedi, dalla sostituzione del vecchio selciato e dalla posa di nuove caditoie stradali o da altra lavorazione, dovrà essere vagliato a seconda della sua integrità, dimensione e compattezza al fine di selezionare con cura i materiali da reimpiegare. I materiali eccedenti dovranno essere posti a disposizione della D.L. e raccolti in apposite aree di deposito che saranno individuate dalla D.L. Durante le lavorazioni i materiali occorrenti alle lavorazioni dovranno essere accatastati in idonei luoghi che saranno individuati dalla D.L. in modo tale da non arrecare intralcio alla percorribilità pedonale ed a quella carrabile di attraversamento. Particolare cura, nell’accatastamento dei materiali, dovrà esser data affinché l’accumulo degli stessi non crei disagio alle attività commerciali presenti lungo l’intera area di cantiere ed all’accesso ai palazzi ed alle civili abitazioni. Tra i materiali provenienti dalle demolizioni andranno vagliati e selezionati in quanto possibili di reimpiego i sampietrini ed i cubetti di selce, i cigli, le lastre di basalto, i paracarri in pietra o ghisa, le grate e le inferriate, le tabelle pubblicitarie, gli elementi di segnaletica stradale e quanto altro sarà richiesto dalla D.L. I materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere accatastati in modo ordinato, divisi per categorie di elementi. I materiali ed i singoli elementi dei quali la D.L. non riterrà possibile il reimpiego saranno celermente allontanati e portati a discarica. I materiali e/o i singoli elementi che la D.L. riterrà possibile il reimpiego saranno mantenuti in ordine entro l’area di cantiere, quando il reimpiego è previsto entro i successivi 10 giorni. Se il reimpiego è previsto oltre i 10 giorni dalla rimozione i materiali saranno portati in deposito in località indicata dalla D.L. e, in assenza di specifiche disposizioni della D.L. stessa, saranno portati in deposito e custoditi direttamente dall’Appaltatore in aree o depositi di sua proprietà. La presa in consegna dei materiali e/o elementi da prendere in custodia sarà a totale carico dell’Appaltatore. La D.L. provvederà a redigere specifico verbale di consegna delle quantità da portare in deposito. Qualora in fase di realizzo i pezzi o le quantità mandate in deposito venissero a mancare, per qualsiasi motivo o natura, l’Appaltatore è chiamato a fornire in opera le parti mancanti a totale sua spesa. Le rimozioni andranno fatte prevalentemente con l’impiego di mezzi meccanici, di piccole dimensioni e silenziate. In presenza di reti di PP.SS. o a ridosso degli edifici dovranno essere eseguite prevalentemente a mano. I lavori di rimozione possono essere sintetizzati in:

• Smuratura di cigli di granito e/o di travertino delimitanti i marciapiedi entro i limiti di intervento riportati in progetto. • Smuratura e rimozione delle grate e dei chiusini, di qualsiasi natura e dimensione, siano essi di raccolta di acque

meteoriche che di pertinenza della rete dei pubblici esercizi. • Smuratura di grate in ferro di aerazione ai cantinati, comprensive di telaio e controtelaio, di qualsiasi natura, da

ripristinare in quanto deteriorate, posizionate a pavimento lungo i marciapiedi o a filo dei fabbricati da eseguirsi a mano come sarà indicato dalla D.L.

• Rimozione di eventuali colonnotti e sottofondazioni • Rimozione di tabelle di segnaletica stradale e di pubblicità. • Gli eventuali dadi o tubiere debbono intendersi già comprese nella voce demolizioni. • L’accatastamento in area di cantiere per il successivo riposizionamento in opera sarà richiesto dalla D.L. secondo quanto

precedentemente detto. L’elencazione di cui sopra costituisce un elenco non esaustivo delle demolizioni che possono essere necessarie per portare a compimento l’intera opera. TRASPORTI I trasporti andranno fatti prevalentemente con l’impiego di mezzi meccanici, di piccole dimensioni e silenziate. In presenza di reti di PP.SS. o a ridosso degli edifici il caricamento dovrà essere eseguito prevalentemente a mano. Particolare cura andrà fatta nel trasporto dei cubetti di selce da reimpiegare all’interno del cantiere. L’Appaltatore dovrà demolire tratti di selciato e trasportarli nel luogo di reimpiego in quantità tale da non creare con cumuli ed accatastamenti intralcio al transito pedonale. I materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni e scavi, non idonei ad essere reimpiegati, devono essere rimossi nel più breve tempo possibile dalle zone di produzione, caricati con mezzo meccanico piccolo e trasportati a rifiuto in discariche autorizzate, salvo quei quantitativi che occorrano in luogo per i rinterri di scavi di fondazione per eventuali ricompattazioni e livellamenti delle aree di pertinenza dei marciapiedi e delle nuove quote pedonali. I materiali reimpiegabili, quali i paracarri di ghisa, oltre i cigli ed i sampietrini eccedenti in quanto non reimpiegabili nell’area dell’intervento, nei tempi detti al precedente punto o comunque a giudizio della D.L. buoni per l’immagazzinaggio e la fornitura di scorta, saranno depositati in apposite aree di stoccaggio, indicate dall’Appaltatore ed accettate dalla D.L., esterne all’area di cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

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Qualora ne sia fatta specifica richiesta da parte della D.L. i materiali, anche se reimpiegabili in cantiere, ma che per quantità non possono essere immagazzinati lungo l’area di intervento saranno trasportati e scaricati presso uno dei depositi comunali che la D.L. indicherà.

SCAVI E RINTERRI Gli scavi e i riempimenti dovranno essere eseguiti con mezzi meccanici e/o a mano ove necessario, sia in conseguenza delle condizioni ambientali che per la particolarità delle operazioni richieste quando trattasi di installare particolari opere o macchinari e così pure il caricamento dei materiali di risulta sui mezzi di trasporto, in conformità alle prescrizioni della D.L. per l’esatta esecuzione delle opere previste nei disegni di progetto, o alla necessità delle singole fasi operative. SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA Rientrano in questa fattispecie gli scavi per alloggiamento nuovi pozzetti fognari in calcestruzzo, siano essi gettati in opera o prefabbricati, posti a modifica ed integrazione degli esistenti, siano questi in prossimità dei marciapiedi esistenti che in altra parte della sede stradale, da allineare e porre come da disegni e prescrizioni della D.L; gli scavi per la posa in opera di tubazioni in PVC di collegamento tra i nuovi pozzetti fognari e la fognatura superficiale di smaltimento delle acque piovane; gli scavi per la posa in opera di nuovi cigli o stangoni posti o da porre su sede stradale o in prossimità dei passi carrabili; gli scavi a sezione obbligata per l’alloggiamento di pozzetti e/o di tubazioni di raccordo tra la rete esistente ed eventuali tratti di raccordo al collettore principale; il collocamento in opera di cavidotti e pozzetti relativi alle reti di distribuzione pur di pertinenza di opere conseguenti alle reti dei PP.SS. ,gli scavi a sezione obbligata propedeutici alla posa in opera di elementi puntuali di illuminazione pubblica, ivi compresi i necessari scavi per permettere gli allacci alla rete elettrica ed ogni altra opera che si rendesse necessaria per rendere agibile la sede stradale entro i tempi che saranno fissati dalla D.L. nel rispetto dei tempi contrattuali. Tutti gli scavi devono essere realizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, ove necessario attrezzati con apposita sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname a protezione e contenimento delle pareti, compreso il trasporto, il tiro in alto e in basso, degradamento, ogni lavorazione per adattare i legnami perfettamente all’uso cui sono destinati, chioderia e ferramenta necessaria, la posa in opera, la disfattura, la rimozione ed ogni altro onere per dare l’opera ultimata. L’ubicazione dei manufatti e dei relativi scavi va eseguita in conformità dei disegni e delle prescrizioni che la D.L. di volta in volta indicherà. REINTERRI Tutti i reinterri debbono essere eseguiti prevalentemente con mezzi meccanici e solamente per piccole superfici e volumi è consentita l’esecuzione a mano e l’utilizzazione di materiali di risulta depositati a bordo cavo previa autorizzazione della D.L. Nelle opere di reinterro è compreso il compattamento, lo spianamento, la pilonatura a strati non superiore a cm 30, la bagnatura e quanto altro occorrente al ricarico e alla movimentazione di materiali necessari fino al raggiungimento delle quote del terreno previste dal progetto o indicate dalla D.L. Per i reinterri delle aree o singole parti sottostanti le pavimentazioni stradali, siano esse pedonali che carrabili, si rimanda per la tipologia di materiale da utilizzare e per il dimensionamento, a quanto previsto nella parte seconda del presente capitolato ed alle indicazioni che caso per caso all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere.

OPERE STRADALI ( CONGLOMERATI – SOTTOFONDI ) CONGLOMERATI Per i conglomerati bituminosi si rimanda per le caratteristiche a quanto previsto nella parte seconda del presente capitolato ed alle indicazioni che caso per caso all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori. Le opere attinenti la realizzazione dei pozzetti fognanti, se gettati in opera, ove necessario, andranno posizionati nei luoghi desumibili dai disegni di progetto. Qualora per cause non accertabili in fase di progetto dovesse essere necessario spostare le ubicazioni dei pozzetti, dei chiusini o delle caditoie, la D.L. provvederà, mediante specifico O.d.S. a far eseguire gli spostamenti necessari. L’esecuzione di tali O.d.S. non darà diritto all’Appaltatore a rivalse sia economiche che di tempo rispetto a quanto previsto in appalto. Saranno ammessi sia pozzetti prefabbricati che gettati in opera. Per il rifacimento dei pozzetti, l’Appaltatore dovrà presentare, almeno 10 giorni prima della posa in opera, idonea campionatura corredata dalla specifica scheda tecnica di riferimento. SOTTOFONDI In relazione alle diverse tipologie di pavimentazioni (lastre, cubetti semplici, guide), della loro destinazione, carrabile o pedonale, e delle caratteristiche del terreno sottostante, si rimanda a quanto previsto nella parte seconda del presente capitolato ed alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori.

OPERE MURARIE In relazione alle diverse tipologie di opere eventualmente necessarie a dare i lavori ultimati si rimanda alle prescrizioni tecniche della parte seconda del presente Capitolato Speciale d’appalto. Le opere dovranno essere realizzate, oltre che in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica, in base alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori.

LAVORI DI FINITURA STRADALE

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Per quanto attiene la descrizione dettagliata dei lavori si rimanda agli elaborati di progetto e alle prescrizioni tecniche previste nella parte seconda del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori. È previsto ove possibile il riutilizzo del materiale di recupero. Le quantità di reintegro sono state previste e valutate in fase di progetto. Quando il recupero stesso, comprensivo della ripulitura da eventuali incrostazioni di asfalto, o altro, non sia ritenuto conveniente dall’Appaltatore, ad insindacabile giudizio della D.L., potrà essere autorizzata la sostituzione del materiale di recupero con quello nuovo, purché della stessa consistenza, colore e pezzatura di quello esistente, o comunque previsto in progetto, senza che ciò comporti motivo di aumento dei prezzi o di rivalsa o riserva alcuna da parte dell’Appaltatore. In ogni caso l’Appaltatore è obbligato a fornire prima dell’acquisto dei materiali, inerenti i cigli, le lastre, le guide ed i selci che intenda utilizzare, una campionatura dei materiali accompagnati da apposita scheda tecnica comprovante il tipo di materiale, la provenienza, la denominazione della cava di estrazione e le qualità tecniche dei materiali stessi, nonché i tempi massimi di approvvigionamento. Tale documentazione dovrà comunque essere fornita dall’Appaltatore prima della consegna dei lavori, indipendentemente dall’effettiva necessità di utilizzo di materiali nuovi. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi di tale possibilità, vale a dire di impiegare anche in parte dei materiali nuovi, anche successivamente alla consegna dei lavori, dovrà presentare specifica scheda tecnica, così come precedentemente detto, accompagnata da uno specifico campione comprovante oltre che il tipo di materiale, l’approvvigionamento e la pezzatura, anche le finiture di lavorazione richieste. Tali campioni debbono essere presentati dall’Appaltatore entro e non oltre 15 giorni prima della data di impiego di tali materiali. Solo dopo l’autorizzazione della D.L., che dovrà avvenire entro i successivi 5 giorni, dalla data di presentazione del campione, controfirmati per accettazione anche dall’Appaltatore, questo potrà procedere all’impiego dei materiali autorizzati. Il materiale dovrà pervenire, inderogabilmente entro i tempi di approvvigionamento forniti dall’Appaltatore. Eventuali ritardi conseguenti alla ritardata consegna di materiali nuovi, anche se ordinati dopo la consegna dei lavori non può essere motivo di ritardo o di sospensione, anche parziale, dei lavori. Analoga prescrizione, vale ed è estesa alle operazioni conseguenti alla necessaria pulizia dei materiali da reimpiegare, con conseguenza di non accettabilità di ritardi e/o richiesta di sospensioni. I campioni accettati dalla D.L., debitamente firmati sia dalla D.L. che dall’Appaltatore e corredati da una copia della scheda tecnica saranno custoditi nell’ufficio della D.L., quale elemento di verifica dei materiali che dovranno essere accettati in cantiere.

OPERE IN FERRO Per quanto attiene la descrizione dettagliata dei lavori si rimanda agli elaborati di progetto, alle prescrizioni tecniche previste nella parte seconda del presente C.S.A. ed alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione dei lavori. La D.L. con discrezionalità può ordinare all'Appaltatore il parziale reintegro, la totale sostituzione o la totale eliminazione di griglie o altre opere in ferro deteriorate o fatiscenti. Il ferro e l'acciaio dolce eventualmente utilizzati dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensione, e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio d'imperfezione. Per le ferramenta di qualche rilievo, l’Impresa dovrà preparare e presentare alla Direzione dei lavori un campione, il quale, dopo approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista. Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovrà essere eseguita la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

TABELLE PUBBLICITARIE E DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Gli interventi previsti in questa categoria riguardano in particolare tutte quelle opere conseguenti alle modificazioni della circolazione stradale conseguenti alle opere da realizzare nell’Appalto. Le opere riguardano sia la rimozione, comprensiva della pavimentazione e del suo successivo ripristino, ed il trasporto a discarica degli elementi presenti sull’area, che l’installazione, compresa la fondazione, la fornitura dei singoli elementi della nuova segnaletica. Tutte le tabelle adibite ad uso di pubblicità e di segnaletica turistica e stradale devono essere rimosse. A seguito delle modifiche apportate alla circolazione carrabile ed alla pedonabilità dell’area alcune di dette tabelle dovranno essere installate in posizioni nuove, altre dovranno essere fornite ed installate ex novo. Tutte le nuove segnalazioni, se di tipo stradale, dovranno essere del tipo omologato dal Codice della Strada, se di tipo informativo o pubblicitario dovranno essere del tutto conformi a quelle esistenti e comunque pienamente rispondenti alle normative comunali in materia di affissioni e pubblicità. Per quanto riguarda le rimozioni, gli spostamenti o le nuove installazioni si rimanda alle prescrizioni di progetto ed a quanto la D.L. ordinerà, sentiti gli organi competenti alla mobilità e traffico. Sono altresì comprese nel presente Appalto tutte quelle tabelle ed elementi di segnaletica verticale necessarie nel corso dei lavori, anche se provvisorie, che si rendessero necessarie per rendere l’area e l’intorno percorribile secondo quanto sarà disposto dalla D.L., sentito il Comando di P.L.R.C. Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori. Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE La segnaletica orizzontale da realizzare a seguito dell’intervento dovrà essere eseguita tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e

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Traffico del Ministero dei LL.PP, nonché l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori. Sono altresì compresi tutti gli oneri derivanti per la segnaletica orizzontale da realizzare durante l’intero Appalto relativo ai lavori in corso con vernice gialla e secondo le indicazioni della D.L. sentito il Comando di P.L.R.C. Tutta la segnaletica provvisoria dovrà essere perfettamente cancellata prima che sia realizzata o rifatta quella definitiva.

OPERE FOGNARIE Le opere fognarie inserite in progetto derivano prevalentemente dalla necessità di regolamentare lo scolo delle acque meteoriche, lungo l’intera area di intervento.

CADITOIE STRADALI PREFABBRICATE Le nuove caditoie devono essere prefabbricate in calcestruzzo, del tipo a doppio sifone, fornite e posate in opera, in cls vibrato classe Rck 300, complete di coperchio di chiusura e prolunga. Il pozzetto avrà misure interne di 50 x 100 cm, altezza 50 cm e pareti dello spessore di cm 10. Il coperchio, del tipo carrabile, sarà di spessore 8 cm mentre la prolunga sarà di altezza pari a 30 cm con spessore delle pareti di 10 cm. I sifoni verticali saranno realizzati in modo da essere un corpo unico con le pareti del pozzetto e posizionati in modo da costituire un vano di confluenza a tre vie. La posa in opera comprende lo scavo, il rinfianco con calcestruzzo, l’allaccio a tenuta con le tubazioni e il rinterro.

TUBI IN PVC PER FOGNATURE Le nuove caditoie devono essere collegate alla fognatura, a mezzo di tubazioni in cloruro di polivinile rigido (PVC) conformi alle norme U.N.I 7447 – 75 tipo 303/1 serie pesante con giunto a bicchiere, da porre in opera a mezzo di anello elastomerico, compreso i pezzi speciali ed i raccordi ove necessario, il rinfianco in calcestruzzo, le occorrenti riduzioni, gli scavi, l’accatastamento e gli spostamenti in area di cantiere, i tagli per la riduzione delle lunghezze, gli sfridi, l’innesto a misura mediante demolizione nel fognolo esistente sotto il marciapiede e nella nuova caditoia, la sigillatura a cemento di detti innesti.

CHIUSINI IN GHISA Le nuove caditoie devono essere corredate da chiusini in ghisa sferoidale per carreggiata stradale a traffico pesante di luce interna proporzionale all’aperture delle caditoie. L’Appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. idonee campionature almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro posa in opera. La D.L. dovrà rispondere entro i successivi 5 giorni, accettando il tipo previsto o richiedendone altri. Non potranno essere posti in opera elementi non accettati dalla D.L.

RIALZAMENTO O ABBASSAMENTO DEI CHIUSINI All’interno delle aree da ripavimentare sono presenti una serie di chiusini relativi le reti elettriche, telefoniche, idriche ed altro. Tutti i chiusini presenti debbono essere portati al livello della nuova quota stradale, quindi possono essere rialzati o abbassati. Per i rialzi si provvederà alla realizzazione di un muretto di appoggio in mattoni pieni su base di appoggio opportunamente predisposta, ricollocamento in opera del telaio e successivamente del coperchio. Nel caso di abbassamenti di quota potrà essere abbassato il solo muretto di appoggio qualora la dimensione del pozzetto sia ritenuta congrua dalla D.L. e comunque non superi i cm. 10 di differenza; negli altri casi si procederà alla demolizione dei pozzetti esistenti, compresi i sottofondi, ed al loro ripristino.

OPERE DI PREDISPOSIZIONE L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Lavori e forniture conseguenti alla predisposizione del rifacimento dell’illuminazione pubblica con la sola esclusione della fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti e degli elementi di supporto, salvo diversa disposizione della D.L. Sono quindi compresi gli scavi per l’alloggiamento di cavidotti, i pozzetti di raccordo tra diversi elementi e/o diramazioni della rete, secondo quanto disposto nel progetto ACEA e, nei singoli casi, dalla D.L. Le condizioni contrattuali di esecuzione dell’appalto sono riportate all’interno del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

CAPO 2 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Art. 2.1 – Garanzia provvisoria 1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, per la partecipazione alla procedura di gara, è richiesta una garanzia fidejussoria, denominata “garanzia provvisoria” di € 19.348,79 (diciannovemilatrecentoquarantotto/79), pari al 2% (due per cento) del prezzo base dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, indicato nel bando o invito, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 2. Ai sensi dell’articolo 93 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 3. Ai sensi dell’articolo 93 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 la garanzia fidejussoria di cui al punto 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti della vigenti normative bancarie assicurativa.

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3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 4. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 5. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 6. La garanzia deve, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; Inoltre, la garanzia dovrà espressamente prevedere, ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 2.2 - Garanzia definitiva Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta aggiudicataria è richiesta una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La stazione appaltante procederà alla verifica, presso la sede legale dell’Istituto assicurativo, relativa alla copertura del premio indicato nella polizza assicurativa. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L) e secondo le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 dovrà:

b. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; c. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile; d. prevedere l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; e. prevedere che il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 del Codice di Procedura Civile per le eventuali controversie fra

la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante sia quello di Roma; f. avere validità fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino a dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Il pagamento della rata a saldo è subordinato, ai sensi dell’articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 2.3 - Riduzione della garanzia provvisoria Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’importo della garanzia, e di eventuale rinnovo, di cui all’articolo del presente Capitolato è ridotto al 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme

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europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Art. 2.4 – Assicurazioni a carico dell’impresa Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto ovvero, qualora sussistano motivate particolari circostanze, superiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a euro 1.000.000,00 (euro un milione). Tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

• danni a cose dovuti a vibrazioni; • danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; • danni a cavi e condutture sotterranee.

La stazione appaltante procederà alla verifica, presso la sede legale dell’Istituto assicurativo, relativa alla copertura del premio indicato nella polizza assicurativa. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

CAPO 3 - NORME GENERALI DI CONTRATTO Art. 3.1 - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore L’appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L’appaltatore dichiara inoltre:

• di aver preso visione delle aree di lavoro e degli elaborati facenti parte del contratto, prendendo atto della loro integrale attuabilità e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto;

• di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza delle voci contrattuali; • di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto

delle indicazioni contrattuali, anche per quanto concerne gli apprestamenti di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato all’articolo 1.4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme specifiche che regolano il presente appalto.

Art. 3.2 - Documenti che fanno parte del contratto Sono parte integrante del contratto:

a) il Capitolato Generale d’Appalto per le opere pubbliche DM 145/00 e s.m.i.; b) il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; c) gli elaborati progettuali e le relazioni; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; f) il cronoprogramma; g) le polizze di garanzia.

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Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al contratto relativamente alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nelle descrizioni contrattuali.

Art. 3.3 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali In caso di discordanza tra le indicazioni degli elaborati contrattuali si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica. L’appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all’interno degli elaborati al Direttore dei Lavori il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio. In linea generale, salva diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori in sede esecutiva, vale comunque la seguente gerarchia:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; b) contratto di appalto; c) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti. d) descrizione delle lavorazioni contenute nel capitolato speciale di appalto;

Gli elaborati stessi potranno dettare un proprio ordine di prevalenza rimandando a elaborati di dettaglio o a specifiche descrizioni.

CAPO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 4.1 - Programma di esecuzione dei lavori Per le sole lavorazioni programmabili ove previste, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori, l’impresa presenterà una proposta di programma dettagliato dei lavori per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall’Amministrazione. Nel caso di lavorazioni non determinabili a priori, e non rientranti nel pronto intervento, e quindi non pianificabili in un unico cronoprogramma, il Direttore dei Lavori potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un cronoprogramma esecutivo dei lavori in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 10 del DPR 207/2010. Il programma, sotto forma di diagramma di Gantt, dovrà essere consegnato al Direttore Tecnico. Tale strumento potrà inoltre essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività istituzionali delle strutture con le lavorazioni ordinate (inizio e termine dei lavori, lavorazioni a rischio per l’utenza, lavorazioni rumorose…). Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all’impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione l’impresa entro 5 giorni predisporrà una nuova proposta o adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento. Qualora l’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei Lavori, al

fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

• delle condizioni dell’accesso al cantiere; • della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; • delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in

cui vanno a ricadere; • dei termini di scadenza dei pagamenti fissati all’articolo 7.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato all’articolo 5.4 del presente Capitolato Speciale d’appalto. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal Direttore dei Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze. Il Direttore potrà richiedere all’Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di enti di vigilanza interessati all’intervento, alla necessità di eseguire operazioni di collaudo in corpo d’opera, prove di carico o di funzionamento.

Art. 4.2 - Direzione tecnica del cantiere La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

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L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto per quanto di competenza. Art. 4.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Art. 4.4 - Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere, come disposto dall’articolo 3 dello stesso DM 145/00 e s.m.i. Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l’Appaltatore eleggerà il domicilio in Roma ai sensi dell’articolo 2 del DM 145/00 e s.m.i.. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato, all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento. L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 5.3.

Art. 4.5 - Modalità di esecuzione dei lavori Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente appalto, verrà istituito un ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all’Appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della Direzione Lavori, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all’esecuzione dell’appalto. Compete all’Appaltatore l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al Capo 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento:

• alla redazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;

• alla integrazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dalla Stazione Appaltante (quando questo sia stato redatto in corso d’opera) ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, come definito all’art. 89 del D.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) D.lgs. n. 81/2008, e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui all’articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008 e del D.lgs. n. 528/99, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

• alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 4.1 del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, nei casi in cui è previsto;

• alla elaborazione di tutti gli elaborati di cantiere necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica di conformità alle disposizioni contrattuali;

• alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al Capo 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;

• alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche e della viabilità d’accesso alle strutture oggetto di intervento, in considerazione della particolare natura dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;

• all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere per i quali non sia possibile il riutilizzo, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza,

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• all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 4.6 - Personale dell’Appaltatore ed oneri relative alla gestione delle squadre di lavoro Il personale destinato dall’Appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti. Le squadre devono essere coordinate dal Capo Cantiere, e devono essere dimensionate in modo sufficiente all’espletamento delle lavorazioni richieste, considerato che le lavorazioni richieste dal pronto intervento si articolano su 24 ore giornaliere. L’Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori. L’Appaltatore dovrà inoltre curare il regolare impiego dei mezzi e delle attrezzature, nonché l’osservanza delle prescrizioni generali e particolari contenute nei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alle disposizioni vigenti in materia. Il presente articolo si applica anche ai subappaltatori. È contrattualmente stabilito che la gestione del personale adibito ai lavori e degli accessi alle aree di cantiere sarà diretta responsabilità del Direttore Tecnico e del Capo Cantiere nominati dall’Appaltatore. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari di contratto i seguenti oneri:

a. ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge 248/06, il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge 248/06, da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;

b. l’Appaltatore, nella figura del Direttore Tecnico o del Capo cantiere deve provvedere a comunicare, prima della consegna dei lavori di cui all’art. 5.2 del presente capitolato, alla Direzione Lavori, e al coordinatore della sicurezza i nominativi del personale componente le squadre di lavoro e dell’ulteriore personale che l’Appaltatore prevede di utilizzare presso le aree di intervento. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all’originale del Libro Unico.

c. l’accesso alle aree di lavoro da parte di visitatori e di personale non autorizzato.

Art. 4.7 – Occupazione di suolo pubblico L’Appaltatore ha l’obbligo di esibire agli agenti Comunali l’ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall’obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l’occupazione di suolo pubblico. Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’impresa occuperà un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all’estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall’Ufficio Comunale alla durata dei lavori, nonché per l’esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall’appalto. Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell’appalto.

CAPO 5 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 5.1 - Durata del contratto La durata del contratto è disposta in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Con riferimento a quanto specificato all’articolo 1.4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi: Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

• raggiungimento dell’intero importo contrattuale; • raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale

d’Appalto; Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto degli effettivi giorni lavorativi e dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall’articolo 40, comma 3 del DPR 207/2010. Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione:

• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze; • la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della qualificazione delle Ditte

proposte; • il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici; • ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni esecutive del Direttore dei Lavori il quale potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione.

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Art. 5.2 - Consegna dei lavori L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L’appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma operativo dei lavori. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

• la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; • le proprie posizioni Inps Inail e Cassa Edile oltre agli estremi delle polizze per danni di esecuzione e responsabilità civile

verso terzi i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna; • dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; • elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da

dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;

• Libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

• copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;

• copia del registro infortuni; • documento unico di regolarità contributiva (DURC)rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.

Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 5.3 Penali In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo più gravi provvedimenti ai sensi del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finchè l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. 1) Violazioni a prescrizioni particolari dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti. Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto al capo 10 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:

a) penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.600,00 per ciascuna infrazione;

b) ritardo rispetto ai termini indicati all'art . 7.3 relativo alla trasmissione di copia delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista: per ogni giorno di ritardo è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) ritardo rispetto al termine di cui all'art 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.(denunzia agli enti previdenziali): penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

1.2) Violazione della normativa antimafia a) Violazione di cui all’art. 10.3: penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;

1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori a) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui all’art. 5.2 terzo periodo: applicazione di una penale

giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

b) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all’art. 4.1 del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto: applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale

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dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) Ritardo rispetto ai termini di inizio dei lavori di cui all’art. 5.2 del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto: applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

d) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo di cui all’art. 4.1 del presente Contratto Speciale e Capitolato Speciale d’Appalto: applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

e) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all’art. 5.1 del presente Contratto Speciale e Capitolato Speciale d’Appalto: applicazione di una penale giornaliera pari all’ 1 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui al capo 9 del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

• per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale anche a titolo di oblazione. 1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

a) Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all’art. 4.6 punti a) e b) • per l’infrazione è prevista una penale pari al 0.3 per mille dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi

delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione. • La penale non potrà comunque essere inferiore a € 516,46 (cinquecentosedici/46) • per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.

1.6) Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dal capo 14 • per inadempienze rispetto a quanto prescritto all’art. 14.1.5 sarà applicata una penale non inferiore a € 258,23

(duecentocinquantotto/23) al giorno, dal momento della contestazione al momento dell’installazione del cartello oltre la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 del nuovo codice della Strada;

• per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall’art. 14.1.12, verrà effettuata in contabilità una detrazione pari a € 154,94 (centocinquantaquattro/94) per ogni giorno di mancata fornitura dell’autovettura;

1.7) Penali previste dal “Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Prefettura di Roma – U.T.G.”, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.62 del 16 marzo 2011 e sottoscritto dal sindaco in data 21 luglio 2011:

• in caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale di sub-contratto in applicazione della clausola risolutiva prevista dal Protocollo di intesa, e riportata al Capo 12 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, sarà applicata una penale pari al 10% del valore del sub-contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno;

1.8) Violazioni nell’eliminazione del pericolo: (Rif.to: Parte Seconda Capitolato Speciale d’Appalto - Titolo 1: Definizione delle attività e

delle lavorazioni; Capo 17: Definizione delle attività ed opere) a) Mancata eliminazione di pericolo: penale, per ciascuna violazione constatata dalla D.L. nelle ispezioni od a seguito di segnalazione di terzi pari all’1 per mille dell’importo contrattuale intendendosi quale trasgressione massima prevista nelle Violazioni generali di cui al presente articolo; in caso di ripetuta recidiva sarà avviata la procedura di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016; b) Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4.1: penale, per ciascuna violazione constatata dalla D.L. pari all’1 per mille dell’importo contrattuale;

2) Violazioni alle prescrizioni generali del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto: Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale D’Appalto, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto uno), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nell’esecuzione dei lavori, la deficienza d’organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione, saranno passibili di penalità. Le penalità è stabilita nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. In caso d’inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà d’assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo. 3) Violazioni alle prescrizioni tecniche del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Seconda:

a) penale per carenza degli spessori nei conglomerati bituminosi: Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni tratto di stesa, facendo la media delle misure rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione. Per spessori medi inferiori a quelli previsti verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo di stesa, una detrazione dell’1,5% del prezzo di elenco per ogni mm di materiale mancante oltre la tolleranza pari al 3% dello spessore. Carenze superiori al 20% dello spessore comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’impresa appaltatrice;

b) penale per il superamento della percentuale di vuoti residui nei conglomerati bituminosi: Per valori dei vuoti residui, determinati sulle carote estratte dalla pavimentazione, superiori a quelli previsti verrà applicata una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco, su tutto il tratto omogeneo di stesa, per ogni 0,5% di vuoti (anche non intero) eccedenti la tolleranza (pari a 1% oltre il valore previsto), fino al valore massimo accettabile (per i vuoti in opera) del 12%. Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’impresa appaltatrice;

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c) penale per carenza nella quantità di bitume nei conglomerati bituminosi: Per carenze nella quantità di bitume viene applicata, per tutto il tratto omogeneo di stesa, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a: % di detrazione = 25 x b2 , dove b è il valore dello scostamento della percentuale di bitume riscontrata dal valore previsto, oltre la tolleranza dello 0,3%.

Art. 5.4 - Sospensione dei lavori In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Art. 5.5 - Proroghe dei lavori L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Art. 5.6 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’Amministrazione.

CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL’APPALTO Art. 6.1 - Gruppi di lavorazioni omogenee

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Ai fini di quanto disposto all’articolo 43, comma 7, del DPR 207/2010, e di quanto previsto dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, i lavori sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee: OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane e funicolari € 946.274,08 Gli importi indicati all’interno della presente Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto relativi alle categorie omogenee di cui all’articolo 43 del DPR 207/2010 hanno valore unicamente ai fini della valutazione delle modifiche di contratti durante il periodo di efficacia di cui all’articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 6.2 - Incidenza della mano d’opera Nel presente appalto, comprensivo anche dell’attività di pronto intervento stradale 24 ore su 24, la percentuale di incidenza della mano d’opera per ciascuna categoria omogenea di lavori prevista dall’appalto è la seguente: OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane e funicolari: 18%

Art. 6.3 - Revisione dei prezzi contrattuali Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, i documenti di gara prevedono clausole di revisione dei prezzi che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 6.4 - Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto È da considerarsi nullo qualsiasi atto di cessione del presente contratto di appalto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 7 - CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 7.1 - Contabilità dei lavori La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dal Titolo IX del DPR 207/2010. Vista la natura dell’appalto e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l’Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nella presente Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L’esecuzione delle opere dovrà avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente in materia, includendo tutte le fasi di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell’Appaltatore. Le eventuali varianti che comportino modifiche alle disposizioni contrattuali dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs.50/2016, contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

a. per la parte compensata a misura applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità di opere effettivamente eseguite; b. per la parte compensata in economia secondo le disposizioni di cui all’articolo 7.2 della presente Parte I del Capitolato

Speciale d’Appalto; È da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali:

a. ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell’opera secondo la regola dell’arte;

b. ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito; c. ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere; d. l’utilizzo dei necessari mezzi d’opera e opere provvisionali.

Art. 7.1.1 – Prezzi dei lavori

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I prezzi unitari saranno dedotti dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio edizione 2012 e dall’Elenco prezzi speciali di cui all’Allegato 1 al presente Schema di Contratto e Capitolato speciale d’Appalto, chiamato a far parte integrante del presente documento. Eventuali varianti di carattere qualitativo al progetto saranno compensati con la formulazione di nuovi prezzi, qualora non sia possibile e/o utile per l’Amministrazione Capitolina dedurli dalle tariffe di cui sopra. I nuovi prezzi saranno determinati dalla Direzione Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento ai sensi della normativa vigente. Situazioni speciali :

1. Lavori ordinati ed eseguiti nelle ore notturne: non viene applicata alcuna maggiorazione Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d’asta.

Art. 7.2 - Valutazione dei lavori in economia I lavori in economia potranno essere eseguiti dall’Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l’eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie per dare corso all’interno ai prezzi unitari contrattuali. In assenza di prezzi contrattuali, le prestazioni saranno compensate sulla base di rilevazioni ufficiali valide per la provincia di esecuzione dei lavori ed in vigore al momento della esecuzione dei lavori in economia. Si conviene convenzionalmente che i costi delle economie saranno maggiorati, ai sensi dell’articolo 32 del DPR 207/2010, delle seguenti percentuali: - 13% (tredici per cento) per spese generali; - 10% (dieci per cento) per utile di impresa. Alle percentuali sopra riportate verrà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore. Non verrà applicato alcun ribasso al costo orario della manodopera così come rilevato dalle Associazioni Imprenditoriali di Categoria. Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Art. 7.3 - Pagamenti in acconto I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0.50%, raggiungano un importo non inferiore a Euro 70.000,00 (in lettere Euro settantamila/00). Ogni stato di avanzamento lavori comprenderà la relativa quota di opere della sicurezza. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Sulla base dello stato di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere corrispondente certificato di pagamento, da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per la relativa liquidazione. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento degli acconti è di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato. In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili all’Appaltatore, si provvederà alla redazione di uno stato di avanzamento lavori prescindendo dall’importo minimo indicato nel presente articolo. A fronte di ogni stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori e dal Rup, l’Appaltatore dovrà emettere relativa fattura da trasmettere alla Direzione Lavori nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto di appalto ed il numero dello stato di avanzamento lavori a cui si riferiscono. Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento. Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale è subordinato ai seguenti adempimenti:

• La Stazione Appaltante dovrà verificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e dei subappaltatori, dal quale deve risultare l’assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi; Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

• L’Appaltatore dovrà trasmettere, in unico plico, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del pagamento precedente copia delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista. In mancanza di tale documentazione la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

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Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla mancanza o all’incompletezza de lla documentazione di cui al comma precedente non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento. Nei casi previsti dall’articolo 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all’articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

Art. 7.4 - Ritenute di garanzia Come disposto dall’articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore agli Enti previdenziali ed assicurativi mediante l’utilizzo delle suddette ritenute. Ove tali somme non coprano quanto dovuto per le inadempienze accertate la Stazione Appaltante si rivarrà sulle ulteriori somme dovute all’Appaltatore. Ove, a seguito di accertamenti d’ufficio, non risultino assolti gli obblighi contributivi e fino a loro assolvimento (accertato mediante ricevimento del DURC per lavori pubblici positivo) la Stazione Appaltante richiederà agli Enti se questi intendano valersi, ai sensi delle somme dovute all’Appaltatore e, in caso positivo, attiverà la procedura suddetta.

Art. 7.5 - Conto finale dei lavori - Pagamento a saldo dei lavori Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il Conto finale verrà trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’articolo 200 del DPR 207/2010. Il conto finale dei lavori accerta l’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui dall’articolo 201 del DPR 207/2010, entro 15 (quindici) giorni dall’invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il pagamento della rata a saldo è subordinato, ai sensi dell’articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. All’esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. All’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della garanzia di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

Art. 7.6 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l’Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previo ricevimento da parte degli enti competenti ovvero l’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera affidata, sono stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore e dai suoi subappaltatori. Nel caso di consegna diretta da parte dell’Appaltatore la documentazione, riguardante l’Appaltatore stesso ed i subappaltatori, dovrà essere trasmessa in un plico unico al Responsabile del Procedimento. I termini di pagamento degli acconti e del saldo decorrono pertanto dalla data di ricevuta della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti fiscali previdenziali e assicurativi sui redditi di lavoro dipendente relativi all’Appaltatore e ai subappaltatori.

Art. 7.7–Rimborsi a fattura Nel quadro economico dell’appalto può essere prevista una somma per rimborsi a fattura da destinare alle opere e/o alle prestazioni escluse dall’Appalto, siano esse già previste in progetto o che siano eventuali e impreviste, che la D.L. ritenga di poter eseguire da altra impresa e/o fornitori quali la fornitura di opere in ferro e quant’altro assimilabile.

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Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l’esecuzione di opere o prestazioni specialistiche, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio. L’Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata mediante rimborso all’Appaltatore previa emissione di fattura quietanzata e vistata dalla D. L. ed autorizzata dal Responsabile del Procedimento. In tale caso l’ammontare della fattura, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione della fattura stessa. Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali ne a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l’obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento.

CAPO 8 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 8.1 - Termine dei lavori L’ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto all’articolo 199 del DPR 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante. Il termine contrattuale dell’appalto è riportato all’articolo 5.1 della presente Parte I dello Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. Al raggiungimento di tale termine la Direzione Lavori procederà all’emissione del certificato di ultimazione lavori di cui all’articolo 199 del DPR 207/2010. Il Direttore dei Lavori procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite, e redigerà il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 199 del DPR 207/2010. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità. Il mancato rispetto del termine comporterà la necessità di redigere un nuovo certificato di ultimazione dei lavori. In sede di sopralluogo saranno verbalizzati anche gli eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice sarà tenuta a eliminare, a sue spese, nel termine assegnato dal Direttore dei Lavori. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista dall’articolo 5.3 della presente Parte I dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. Tale penale verrà applicata dal termine contrattuale originario non rispettato.

Art. 8.2 - Certificato di regolare esecuzione Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’art. 229 del DPR 207/2010.

CAPO 9 - NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL CANTIERE E DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Art. 9.1 - Applicazione del D.lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza Le opere di cui al presente Capitolato devono essere realizzate utilizzando tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti atti a garantire la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; Per le lavorazioni che non necessitano di apprestamenti particolari per garantire la sicurezza i prezzi comprendono la quota parte riguardante l’esecuzione dei suddetti apprestamenti; Per quei singoli interventi che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli utenti verranno fornite all’Appaltatore le conseguenti indicazioni, relativamente alle quali quest’ultimo dovrà, nei 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti l’inizio dei lavori, presentare :

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento; b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione

del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a).

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza dovranno essere redatti dall’Appaltatore in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 aggiornato con D.lgs. 106/2009 e s.m.i. Il Piano Operativo di Scurezza dell’Appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, dovrà inoltre essere adeguato alle specifiche indicazioni per l’esecuzione dell’intervento contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008. L’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere, previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente.

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L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 9.2 - Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza L’Appaltatore è tenuto a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, eventualmente nominato nel corso dei lavori, provvederà alla verifica della suddetta disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento eventualmente predisposto dalla Stazione Appaltante e al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela dei lavoratori. L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese Subappaltatrici e Subfornitrici intervenute presso il cantiere e quindi della loro trasmissione alla Direzione Lavori o al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, eventualmente nominato nel corso dei lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori :

a. una copia del proprio certificato di iscrizione CC.I.AA.; b. le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; c. una copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi; d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo precedente.

L’Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e subfornitrici. A seguito dell’inizio dei lavori, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dovrà, essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all’interno dell’articolo 9.3 della presente Parte I del Capitolato Speciale d’Appello. In caso di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, l’Impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere. L’eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali. Nel caso di grave irregolarità accertata relativamente agli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro si applicheranno le previsioni di cui all’articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9.3 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali L’impresa aggiudicataria è tenuta all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 30 e 105 del D.lgs. 50/2016 in materia di subappalto e di adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore dovrà produrre alla Stazione Appaltante, in unico plico per se e per tutti i subappaltatori:

• prima dell’inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);

• all’emissione di ogni stato di avanzamento lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori pubblici, dal quale risulti l’assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

• le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all’articolo 35, comma 32, del DL 223/06 e comunque su richiesta della Stazione Appaltante;

L’Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile anche per i subappaltatori. Nel caso di ATI tale compito è affidato all’impresa mandataria. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del DL 510/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge 608/96, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La Direzione Lavori e il Coordinatore dell’Esecuzione, se nominato, provvederà alla verifica di tale documentazione.

CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 - Norme generali e limiti in materia di subappalto Il soggetto affidatario di norma esegue in proprio le opere comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

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L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto.

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i suddetti requisiti di qualificazione del subappaltatore. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza ai sensi del DPR 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

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dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto di cui al comma 4 del D.lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Ai sensi dell’art. 105 comma 19 del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/95. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti. L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

Art. 10.2 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti Per tutti i sub-affidamenti non configurabili come subappalti, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo di comunicare prima dell’inizio della prestazione alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori i seguenti dati:

• il nome del sub-contraente; • importo del sub-contratto; • oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; • periodo di esecuzione presso il cantiere.

Si ricorda che l’ingresso in cantiere delle Imprese incaricate per l’esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di sicurezza e dall’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 10.3 – Antimafia Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 integrato, in data 13 febbraio 2013, per quanto attiene alla documentazione antimafia, l’Amministrazione procederà alla richiesta della certificazione antimafia alla Prefettura di Roma. In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto e subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle spese. Quanto premesso e valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art.67 D.Lgs 13 dicembre 2012. Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 4 del citato art. 67, D.Lgs 13 dicembre 2012. In applicazione dello schema di “Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Prefettura di Roma – U.T.G.” approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n.62 del 16 marzo 2011 e sottoscritto dal Sindaco in data 21 luglio 2011, l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, nella persona del Responsabile unico del procedimento, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento delle attività “sensibili” definite dal Protocollo di Intesa suddetto, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, a prescindere dall’importo contrattuale. Le attività imprenditoriali “sensibili” per cui vale l’obbligo di comunicazione dell’elenco suddetto sono le seguenti:

• trasporto di materiali a discarica; • trasporto e smaltimento rifiuti; • fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; • fornitura e trasporto di calcestruzzo; • fornitura e/o trasporto di bitume; • noli a freddo di macchinari; • fornitura di ferro lavorato; • fornitura con posa in opera; • noli a caldo; • autotrasporti; • guardiania di cantieri.

Si applica quanto previsto nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto in tema di risoluzione automatica del sub-contratto all’art. 12.4 ed in tema di penali all’art.5.3

CAPO 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

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Art. 11.1 - Varianti in corso d’opera Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, nonché le varianti, sono disposte ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016, le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità previsti all’articolo 106 comma 1 e 2 del D.Lgs.50/2016. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Gli interventi non potranno essere eseguiti con forma o modalità diversa rispetto a quella stabilita dal Direttore dei Lavori. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in ripristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori g li abbia ordinato entro i limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016. Prima dell’esecuzione delle varianti si procederà alla sottoscrizione di un atto di sottomissione ad estensione del contratto stipulato. Per la valutazione di eventuali varianti in corso d’opera di lavorazioni già previste dal contratto verranno utilizzati i prezzi di cui all’art. 1.5 del Capitolato Speciale d’Appalto. Per la determinazione di nuovi prezzi si rimanda all’applicazione dell’articolo 11.2 della presente Parte I dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 11.2 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l’eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie per dare corso all’intervento ai prezzi unitari contrattuali. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a. desumendoli dal prezziario di cui all’articolo 32, comma 1 del DPR 207/2010; b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal responsab ile del procedimento prima dell’esecuzione delle lavorazioni a cui si riferiscono. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. I nuovi prezzi saranno determinati dal seguente calcolo algebrico: [(“prezzo di riferimento” – “ribasso d’asta”) + “utile d’impresa” + “spese generali”], dove per prezzo di riferimento si intende il prezzo desunto come da comma 2, lettere a,b,c; Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

CAPO 12 - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 12.1 - Norme per la rescissione e risoluzione del contratto Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1,lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla stazione appaltante; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

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a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.lgs.50/2016, qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Nei casi di rescissione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in mancanza di questi, con l’assistenza di due testimoni alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei Lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l’esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell’Appaltatore inadempiente. La Stazione Appaltante procede al completamento dei lavori con formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l’avvenuto affidamento dei lavori di completamento ai sensi dell’articolo 110 del Dlgs 50/2016 o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo nuovo appalto con le modalità previste dal medesimo articolo sopra citato, nelle more del quale l’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materia li, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento. All’atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inademp iente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara sin d’ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

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• interpellando, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. 50/2016, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

• ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo: a. il maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto dell’Affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 110 del

D.lgs. 50/2016 sopra richiamato, e l’importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

b. la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori; c. l’importo delle penali per il periodo di ritardo; d. ogni altro danno cagionato direttamente od indirettamente alla Stazione Appaltante.

Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell’applicazione delle penali previste dal presente Schema di Contratto l’Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno arrecato alla Stazione Appaltante per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito dei ritardi imputabili all’Appaltatore.

Art. 12.2 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell’Appaltatore Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni inviate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori, su indicazione del Responsabile del Procedimento, la Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto di appalto. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 5.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato rispetto alla data di inizio o ultimazione contrattuale o assegnata dal Direttore dei lavori. Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto l’Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno arrecato alla Stazione Appaltante per ulteriori danni diretti o ind iretti o per maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito dei ritardi imputabili all’Appaltatore.

Art. 12.3 - Norme per il recesso dal contratto Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, prima della comunicazione del preavviso. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese

Art. 12.4 - Revoca dell’autorizzazione e risoluzione del sub-contratto nel caso di informativa interdittiva del

Prefetto In applicazione dello schema di “Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Prefettura di Roma – U.T.G.” approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n.62 del 16 marzo 2011 e sottoscritto dal Sindaco in data 21 luglio 2011, nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Si applica inoltre la penale prevista all’art. 5.3 del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.

CAPO 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI Art. 13.1 - Accettazione dei materiali Ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Fermo restando quanto detto, costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d’appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme vigenti e prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio.

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I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell’Appaltatore medesimo. La Direzione Lavori potrà adottare la seguente procedura al fine di procedere alla approvazione dei materiali:

a. approvazione preliminare della campionatura. La DL potrà richiedere campioni di tutti i materiali da porre in opera. L’Appaltatore dovrà procedere alla presentazione delmateriale prescelto rispondente alle prescrizioni del capitolato e delle voci di appalto. La DL provvederà all’accettazione mediante apposito verbale. All’interno del medesimo verbale potranno essere indicati i motivi di rifiuto del campione. L’approvazione del campione proposto non implica l’accettazione del materiale. Il responso della valutazione della campionatura proposta dall’Appaltatore avverrà entro dieci giorni dalla consegna del campione o della documentazione riportante i dati tecnici del materiale. L’Appaltatore non può richiedere proroghe o sospensioni dei lavori in caso di ritardo nella presentazione dei campioni a lui imputabili o a causa del rifiuto del materiale campionato a causa di carenze tecniche.

b. approvazione definitiva del materiale in cantiere. La DL procederà alla verifica di corrispondenza del materiale introdotto in cantiere rispetto al materiale campionato. La DL potrà accettare mediante apposito verbale il materiale o indicare in esso i motivi di rifiuto dello stesso.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con l’obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. 13.2 - Prove tecniche e di laboratorio Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

CAPO 14 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE Art. 14.1 - Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore In aggiunta a quanto già specificato nella presente Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri di cui all’articolo 32 del DPR 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi riportati nel presente Capo, di cui l’Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:

a. la corretta esecuzione delle indicazioni contenute nelle voci contrattuali e delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori; b. la preventiva verifica, degli elaborati di contratto al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali

imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni; c. L’Appaltatore è tenuto a fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie degli elaborati contrattuali e di ogni altro

documento necessario per l’esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza. d. obbligo del nolo mezzi per discarica autorizzati secondo norme vigenti.

Ai fini del presente capo si distinguono i seguenti tipi di interventi: a. manutenzione di modesta entità che non richiederanno l’installazione di specifiche aree di cantiere. Di norma per tali tipi di

cantiere non sarà necessario richiedere allacciamenti temporanei e realizzare impianti di distribuzione dedicati. L’esecuzione degli interventi potrà avvenire usufruendo dei servizi e delle forniture presenti presso le strutture

interessate;

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b. manutenzione di entità rilevante che richiederanno l’installazione di vere e proprie aree di cantiere, delimitate e dotate di servizi e impianti specifici.

Per tali tipi di cantiere potrà essere necessario richiedere allacciamenti temporanei e realizzare impianti di distribuzione dedicati. Tali cantieri dovranno essere opportunamente delimitati e dotati di cartelli di cantiere. Gli obblighi specificati al presente capo riguardano entrambe le tipologie di cantiere secondo quanto applicabile. Gli obblighi di cui al presente capo, salvo diversa indicazione esplicita, sono da ritenersi compensati dai prezzi unitari offerti.

Art. 14.1.2 - Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere In relazione alle opere di sistemazione dell’area di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

a. l’accertamento preliminare dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei Lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

b. la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l’eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

c. la realizzazione di almeno un accesso carrabile e di un accesso pedonale separato e comunque secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al Dlgs 81/2008;

d. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall’esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

e. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti Autorità di vigilanza e dalla Direzione Lavori.

Art. 14.1.3 - Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere In relazione all’allestimento degli impianti di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti obblighi:

a. la tempestiva richiesta e l’ottenimento degli allacciamenti provvisori per l’approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica e del telefono necessari per l’esercizio del cantiere e per l’esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

L’Appaltatore si impegna a concedere l’utilizzo delle utenze da parte di altre Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante dietro il solo rimborso delle spese vive;

b. L’allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all’entità del cantiere, con relative certificazioni. In particolare:

• impianto idrico con sufficienti punti di erogazione al fine di permettere l’ottimale svolgimento dei lavori. Allo stesso impianto di fornitura acqua potabile verranno collegati i box destinati a servizi igienici (in tali box si dovrà prevedere anche la produzione di acqua calda);

• impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L’impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l’alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantità e posizione in base all’andamento dei lavori. L’impianto dovrà comprendere un’illuminazione di tipo fisso nei principali punti di passaggio e vie d’esodo (secondo le indicazioni dei Piani di Sicurezza). Un numero adeguato di punti luce posti nei percorsi d’esodo,e negli eventuali locali, dovranno essere dotati di accensione e alimentazione autonoma di emergenza nel caso di mancanza di alimentazione di rete.

L’illuminazione di locali e postazioni di lavoro potrà essere realizzata mediante fari portatili o su cavalletti (fari a norma e marcatura CE e con adeguato grado di isolamento in base alle lavorazioni in corso);

• impianto di terra relativo all’impianto elettrico e alle opere provvisionali. Le masse metalliche presenti in cantiere dovranno essere collegate all’impianto di terra a seguito della verifica di tale necessità da parte di un tecnico abilitato;

• i costi di realizzazione e di mantenimento degli impianti e i consumi ed oneri delle forniture sono da ritenersi compensati dai prezzi unitari di offerta.

c. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

d. la fornitura, per l’intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell’Appaltatore compensati dai prezzi unitari offerti.

e. L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l’impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.

Art. 14.1.4 - Oneri relativi agli apprestamenti di cantiere In relazione agli apprestamenti di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

a. il trasporto e l’installazione di un box da adibire a ufficio di cantiere per la Direzione dei Lavori, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili, cancelleria ed attrezzature tecniche. L’Appaltatore dovrà provvedere al collegamento del box agli impianti interni di cantiere. Presso l’Ufficio di cantiere dovrà essere custodita una copia integrale di qualsiasi documento esecutivo e di gestione della sicurezza redatto durante il corso dei lavori;

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b. il trasporto e l’installazione dei box spogliatoi, servizi igienici e magazzino secondo le indicazioni contenute all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore è tenuto inoltre a prevedere un programma di pulizia quotidiana dei locali e a collegare i box agli impianti interni di cantiere;

c. l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;

d. l’installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

e. l’utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l’allestimento delle opere provvisionali di protezione delle postazioni di lavoro;

f. la fornitura alla Direzione dei Lavori ed alla Commissione di Collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.

Art. 14.1.5 - Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere L’Appaltatore è tenuto alla fornitura e posa in opera, all’atto della formazione del cantiere, di n. 1 (una) tabella con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo a base d’asta e contrattuale, dell’Impresa aggiudicataria, del Responsabile Unico del Procedimento, dei progettisti delle opere, dell’ufficio di Direzione Lavori, dei coordinatori della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle modalità di finanziamento dei lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo fornito dalla Stazione Appaltante. I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n. 1729. Compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all’avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all’interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del Direttore Tecnico di cantiere.

Art. 14.1.6 - Oneri relativi al tracciamento delle opere Ai sensi dell’articolo 32, comma 4, lettera h del DPR 207/2010, sono a carico dell’Appaltatore le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori. Il tracciamento delle opere dovrà avvenire secondo le seguenti fasi:

a) Tracciamento preliminare delle opere mediante determinazione della quota definitiva e del relativo posizionamento planimetrico. Il tracciamento dovrà inoltre permettere l’individuazione dei percorsi degli impianti con particolare attenzione all’individuazione delle interferenze e delle sovrapposizioni. Il tracciamento degli impianti dovrà essere verificato anche in relazione alle indicazioni del progetto architettonico. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare la conclusione del tracciamento alla Direzione Lavori. Sarà contrattualmente cura dell’Appaltatore predisporre idonee tabelle riportanti le quote di stato di fatto e del piano finito del calpestio di progetto, tutte riferite ad un unico caposaldo. La tabella dovrà inoltre contenere una colonna di confronto con le quote prescritte dal progetto evidenziando eventuali anomalie.

b) Tracciamento finale delle opere effettuato dalla Direzione Lavori sulla base del tracciamento preliminare effettuato dall’Appaltatore mediante verifica delle quote determinate dall’Impresa. L’Appaltatore non potrà procedere con i lavori se non dopo la conclusione del tracciamento finale delle opere. Il tracciamento dovrà seguire le seguenti indicazioni di carattere generale:

a) Il tracciamento planimetrico dovrà essere effettuato mediante strumentazione topografica e mediante la successiva realizzazione di modine in legno e fili che determinino la sagoma delle strutture;

b) Il tracciamento altimetrico dovrà essere determinato mediante strumentazione topografica ele quote dovranno essere segnalate in più punti dell’area mediante paletti in legno o ferro;

c) Il tracciamento degli impianti dovrà essere effettuato mediante linee colorate da segnare su pareti e pavimenti secondo gli effettivi spazi di ingombro di condotte ed elementi incassati.

Gli oneri previsti dal presente articolo sono da ritenersi compensati dai prezzi offerti in sede di gara.

Art. 14.1.7 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori In relazione alla gestione del cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

a. la nomina del Direttore Tecnico del cantiere e del Responsabile della sicurezza secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;

b. l’adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l’eventuale richiesta di deroga all’Amministrazione comunale;

c. l’adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;

d. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, nonché l’esecuzione delle prove di laboratorio di cui al Capo 13 della presente Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto;

e. l’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza

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in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;

f. la conservazione presso il cantiere della documentazione relativa alle opere provvisionali, attrezzature, elettroutensili, sostanze nocive e pericolose;

g. la fornitura alla Stazione Appaltante di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative le fasi principali di lavorazione, l’armatura essenziale delle strutture, gli impianti e ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;

h. prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione che possa precludere l’ispezione di opere o impianti realizzati l’Appaltatore si impegna di darne comunicazione al Direttore dei Lavori e alla Commissione di Collaudo;

i. la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all’Appaltatore e ai subappaltatori. La Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore di liberare porzione dell’area di cantiere anche al fine di permettere l’intervento d i Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione di opere escluse dal presente appalto;

j. l’Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra Ditta incaricata dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L’Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazione e degli spazi con tali Ditte;

k. la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. L’Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;

l. l’allestimento di opere provvisionali di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere, e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;

m. collaborare con l’Ufficio di Direzione Lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità; n. fornire, alla Direzione Lavori o alla Commissione di Collaudo, la manodopera necessaria per l’esecuzione di saggi e di

verifiche;

Art. 14.1.8 - Oneri relativi all’esecuzione delle opere di demolizione L’Appaltatore è tenuto a fornire un proprio piano di dettaglio relativo alle operazioni di demolizione, anche di singole strutture, ove siano previste tali lavorazioni. L’Appaltatore è inoltre tenuto a presentare, con congruo anticipo, al Direttore dei Lavori i disegni dettagliati delle strutture provvisionali di sostegno delle parti delle strutture da preservare. Al termine del montaggio delle strutture provvisionali il Direttore Tecnico dovrà produrre una dichiarazione di corretta esecuzione. L’Appaltatore è tenuto a fornire idonea documentazione circa il regolare smaltimento dei materiali di risulta connesso con le lavorazioni effettuate, che non dovranno rimanere in cantiere per più di 24 ore prima di essere portati a discarica nel rispetto della Normativa in vigore sull’argomento.

Art. 14.1.9 - Oneri relativi all’ultimazione dei lavori Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

a. la pulizia completa delle aree interessate dai lavori secondo quanto riportato all’articolo 14.1.10 della presente Parte I dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;

b. all’ultimazione dei lavori l’Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, provvedendo alla rimozione delle opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l’immediato utilizzo.

Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l’Appaltatore è tenuto all’immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni. Art. 14.1.10 - Oneri relativi alla pulizia finale delle strutture L’Appaltatore è tenuto alla pulizia delle aree interessate dai lavori secondo quanto di seguito riportato. Tale pulizia dovrà essere completata entro: 3 (tre) giorni dalla data di ultimazione dei lavori per interventi di manutenzione di modesta entità; 5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori per interventi di manutenzione di rilevante entità; Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo:

a. l’eliminazione di strutture provvisorie e di cantiere; b. la rimozione dei calcinacci e dei residui di lavorazione con conseguente trasporto a discarica; c. il trasporto a discarica di imballaggi; d. la rimozione di ogni altro materiale residuo;

La pulizia dovrà estendersi ai passaggi utilizzati e alle eventuali aree esterne al cantiere utilizzate per le operazioni di cantiere e di carico e scarico. In caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore la Stazione Appaltante vi provvederà d’ufficio mediante altra Impresa addeb itando ogni onere all’Appaltatore stesso.

Art. 14.1.11 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere Nella formulazione dell’offerta e nella programmazione dei lavori l’Appaltatore dovrà tenere conto della particolare viabilità circostante l’area di intervento. Si evidenzia che l’area in questione è situata entro la città di Roma e le strade circostanti sono pertanto sottoposte a valori massimi di portata e di dimensioni dei veicoli e a limiti di transito (zone a traffico limitato, aree pedonali, aree di mercato, ecc…). L’Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere.

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Art. 14.1.12 - Oneri relativi alla messa a disposizione di un’autovettura Si riporta testualmente il dispositivo della Deliberazione di C.C. n. 58/99: “Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese necessarie per assicurare la messa a disposizione di una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amm inistrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi – per tutta la durata dell’appalto. Sono comprese tutte le spese, anche assicurative relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare e regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le OO.SS. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque fatta salva la facoltà dell’appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante da l servizio di cui sopra”. Sempre nella medesima deliberazione, al paragrafo 6°, vengono inoltre stabilite le modalità per la messa a disposizione dell’autovettura rinviando ai Capitolati Speciali la articolazione del rapporto tra il tempo di utilizzazione dell’autovettura e l’importo dei lavori (in lire) dell’appalto secondo le direttive che seguono:

• importo inferiore a 300 milioni (euro 154.937,07): nessun servizio; • importo compreso tra 300 milioni ed un miliardo (da euro 154.937,07 a euro 516.456,90): un giorno la settimana; • importo compreso tra un miliardo e due miliardi (da euro 516.456,90 a euro 1.032.913,80): due giorni alla

settimana; • importo compreso tra due miliardi e tre miliardi (da euro 1.032.913,80 a euro 1.549.370,70): due giorni e mezzo la

settimana; • importo compreso tra tre miliardi e cinque miliardi (da euro 1.549.370,70 a euro 2.582.284,50): tre giorni la settimana; • importo oltre i cinque miliardi (euro 2.582.284,50): cinque giorni la settimana; • per gli appalti al di sopra delle soglie europee si può prevedere un incremento del servizio così come, per ognuno dei

due settori di manutenzione ordinaria circoscrizionale (edilizia e stradale), potrà prevedersi una vettura settimanale, con oneri ripartiti proporzionalmente ai lotti in cui si suddividono gli appalti di ciascun settore.

Nel caso specifico dell’Appalto in oggetto, trattandosi di manutenzione ordinaria stradale, si prevede a carico dell’Appaltatore l’onere di mettere a disposizione una autovettura per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla gestione dell’appa lto per n.2 (due) giorni a settimana dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Art. 14.2 - Osservanza dei contratti collettivi Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui agli articoli 30 e 105 del D.lgs. 50/2016. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori della Stazione Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Stazione Appaltante medesimo ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all’Ispettorato del lavoro. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui all’articolo 9.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto relativa alla regolarità contributiva ed assicurativa dei dipendenti dell’Appaltatore, delle eventuali mandanti e dei subappaltatori.

Art. 14.3 - Spese contrattuali - Oneri fiscali Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del DM 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge.

CAPO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

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Art. 15.1 - Trattamento dei dati personali Ai fini e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e s.m.i. il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice e dei subappaltatori all’interno della propria anagrafica. I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. L’Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento. Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l’esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione del contratto. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/00 e D.P.R. 412/00, saranno trattati in conformità al D.lgs. 196/03. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del citato D.lgs. 196/03. Art. 15.2 - Definizione del contenzioso Fermo restando quanto specificato al riguardo dagli’articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale. Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l’Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice di Procedura Civile, è quello di Roma.

Art. 15.3 - Disposizioni finali La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati facenti parte integrante del progetto.

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PARTE SECONDA – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TITOLO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE LAVORAZIONI

CAPO 16: DEFINIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 16.1 - Infrastrutture oggetto di appalto Le attività ed i lavori saranno eseguiti sulle infrastrutture seguenti presenti sul territorio del Municipio Roma VII:

Bonifica profonda di sedi stradali fino allo strato di fondazione

Realizzazione ex novo di marciapiedi su strade che ne sono prive;

Rifacimento di marciapiedi risultanti attualmente inadeguati);

Eliminazione di barriere architettoniche attraverso la realizzazione di percorsi; Sistemazione incroci con opere e segnaletica;

Art. 16.2 - Esclusioni ed aumenti di superfici L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere in qualsiasi momento altre superfici di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, a quelle già comprese nel presente appalto, oppure di escludere dall'appalto stesso strade ed accessori che vi siano già consegnate, senza che gli oneri del presente contratto, abbiano a subire aumenti o diminuzioni, purché le variazioni non superino complessivamente il 10% delle superficie originariamente previste nell’appalto Le aggiunte e l’esclusione saranno comunicate all'Impresa mediante ordine scritto. Ogni osservazione in merito alla nuova consegna dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla data dell'ordine di consegna. Eventuali contestazioni verranno risolte dal Responsabile del Procedimento d’intesa con il Committente. In nessun caso l'Impresa potrà rifiutarsi di prendere in consegna le nuove infrastrutture stradali e di provvedere alla loro manutenzione, purché non superiori al 10% delle opere oggetto dell'appalto.

CAPO 17: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ ED OPERE Art. 17.1 - Attivita’ ed opere

L’impresa, a richiesta della D.L. è tenuta a: Demolizione della pavimentazione e del sottofondo dei marciapiedi;

Rimozione di tratte di cigli esistenti;

Realizzazione delle parti dell’impianto fognario;

Rifacimento della fondazione e della pavimentazione in conglomerato bituminoso e/o asfalto colato dei marciapiedi;

Ricollocazione dei cigli rimossi previo rifacimento della fondazione in conglomerato cementizio;

Rimozione e successiva ricollocazione in quota di chiusini e griglie;

Opere volte all’abbattimento di barriere architettoniche (realizzazione scivoli, percorsi per disabili)

CAPO 18: DESCRIZIONE DELLE OPERE PIU’ COMUNI Art. 18.1 - Recinzioni, sbarramenti per realizzazione area di cantiere Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e realizzazione dell’opera solutiva/ volume di traffico: a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati; b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari; c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo omologato; d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente infissi ed idoneamente

controventate. e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento; f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua. L’impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purchè efficienti e regolamentari, assumendone ogni responsabilità in merito.

Art. 18.2 - Puntellature Sono ammesse esclusivamente le idonee puntellature in legname (nuovo ed in perfette condizioni) o tubolari metallici con giunti (tipo ponteggio).

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Art. 18.3 - Colmatura “buche” sui marciapiedi Conglomerati bituminosi Allargamento tecnico necessario per asportazione dei residui di conglomerato e delle eventuali fondazioni e per le successive operazioni di ricostruzione; rimozione ed allontanamento delle risulte; ripristino con materiali identici a quelli di sottofondazione preesistenti fino all’intradosso della fondazione; massetto di fondazione cm 10 minimo in calcestruzzo di cemento; posa di strato di pozzolana; stesa di tappeto tipo asfalto colato.

Materiali lapidei Accurata rimozione dei materiali lapidei ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; rimozione dell’allettamento; allontanamento delle risulte; verifica della fondazione ed eventuale sostituzione con massetto di fondazione cm 10 minimo in calcestruzzo di cemento debolmente armato con rete elettrosaldata; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all’originario; sigillatura dei giunti. Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche ai preesistenti.

Art. 18.4 - Rimessa in quota di cigliature Accurata rimozione degli elementi ed ordinato accatastamento, per la successiva posa di ripristino; revisione delle murature di fondazione; posa degli elementi precedentemente rimossi, con allettamento identico all’originario. Eventuali sostituzioni devono avvenire con elementi di materiali, dimensioni, foggia e finitura identiche alle preesistenti.

Art. 18.5 - Opere fognarie Le opere correnti sono le seguenti: a) pulizia di caditoie e fogne (sia tubolari che in muratura) e delle scoline laterali, con raccolta delle risulte e trasporto a discarica

autorizzata; non verrà corrisposto il compenso per il trasporto a discarica se l’impresa non trasmetterà alla D.L. la certificazione dell’avvenuta consegna alla discarica stessa;

b) disostruzione di tratti di fognatura, anche con autospurgatrice idromeccanica a pressione; c) sostituzione/messa in quota di boccacci, griglie, feritoie, chiusini. d) revisione, con ricostruzione di tratti di fognatura.

Fine capitolato speciale sezione A

TITOLO 2 - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 19: AVVERTENZE Art. 19.1 - Requisiti, prescrizioni, penalità e detrazioni Nel caso che i risultati delle prove, in sito e/o di laboratorio, diano valori difformi dai prescritti requisiti di accettazione, l’Amministrazione Comunale potrà far demolire e ricostruire l’opera a totale carico dell’impresa. In alternativa l’opera potrà, ad insindacabile discrezione dell’Amministrazione Comunale, essere accettata con detrazione non minore del 20% e contestuale applicazione della penalità prevista nella PARTE PRIMA: SCHEMA DI CONTRATTO. Per ciascun tipo di materiale/opera sono riportati, negli articoli seguenti, le prescrizioni/requisiti di accettazione dei materiali da impiegare, la loro posa, le prove e verifiche.

CAPO 20: TRACCIAMENTO, DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI E SCAVI ART. 20.1 - TRACCIAMENTI Prima di porre mano ai lavori di sterro, riporto e/o demolizione, I ‘Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi, dei riporti e delle demolizioni in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle pendenze tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

ART. 20.2 - DEMOLIZIONI norme generali L’appaltatore ha l’obbligo di accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possono presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendono, ad esempio, da particolarità di costruzione, dallo stato di conservazione dei conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando

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tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare, all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni, quelle particolari condizioni di equilibrio che presentassero le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito e delle norme di cui agli articoli da 150 a 156 del D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.LGS. n. 106 del 2009 e s.m.i., l'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori; pertanto l'Appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento e rimozione, sia la Committente che i propri organi di direzione, assistenza e sorveglianza. Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Appaltatore dovrà comunque osservare le seguenti prescrizioni:

a) il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per l'individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un capo squadra;

c) i martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando la stabilità delle strutture non lo consentisse;

d) l'utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire, e gli attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni più ridotte possibili;

e) gli addetti ai lavori dovranno portare l'elmetto di protezione e gli occhiali antischegge ogni qualvolta necessario; f) dovrà essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori di che trattasi, una scorta di leve, binde e martinetti per far fronte ad

eventualità improvvise ed urgenti. La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori. In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i passaggi stessi; le predette protezioni dovranno essere adeguate alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali. Analoghe protezioni dovranno essere poste a difesa delle proprietà confinanti ove queste possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di risulta. Dovrà essere vietato l'accesso alla zona di sbocco quando sia in corso il carico dei materiali di risulta; tale divieto dovrà risultare da appositi evidenti cartelli. Ai fini delle demolizioni l'Appaltatore dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori, pubblici servizi esistenti nel sottosuolo. Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente protette. A seconda delle necessità riscontrate nella verifica preventiva delle strutture da demolire, disfare o rimuovere, nonché di quelle successivamente nascenti nel corso dei lavori, dovranno essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili. Le predette opere di rafforzamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni, particolarmente in quelle di eventuali edifici adiacenti e dovranno essere eseguite procedendo dal basso verso l'alto. Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere eliminati. I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre facile ed evidente. L'allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato affinché non si verifichino confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. Dovrà essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua i materiali di risulta; la quantità di acqua irrorata dovrà essere quella strettamente necessaria. Escavatori e mezzi meccanici potranno essere impiegati soltanto quando non comportino pericolo per gli addetti al loro funzionamento. I lavori di demolizione dovranno essere sospesi quando manifestazioni temporalesche possano creare condizioni di pericolo. Nella demolizione di murature di fondazioni, di muri di sostegno, o di manufatti sotto il piano di campagna dovrà essere assicurato il terreno circostante dal pericolo di franamenti. Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da demolizioni, disfacimento o rimozioni, si intenderà "materiale di risulta".

smuratura, pulitura e accatastamento in cantiere di cordoli e selci La smuratura di cordoli, bordature, cigli di marciapiede, in pietra, granito, travertino ecc., deve essere eseguita con ogni precauzione, con l’onere della pulitura e accatastamento del materiale utile nell’ambito del cantiere, che resta a disposizione dell’Amministrazione. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. Potrà essere prevista la ripulitura dei sampietrini di recupero, al fine di eliminare macchie ed incrostazioni di vario tipo quali il bitume e la vernice.

demolizione pavimenti e sottofondi Nella demolizione delle pavimentazioni esistenti, con il relativo sottofondo o con l’esclusione di quest’ultimo, rimane a carico dell’Impresa l’onere eventuale della ripulitura e accatastamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione.

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La demolizione del selciato esistente, con demolizione eseguita a mano o con martello demolitore, comprende il carico e trasporto in apposito deposito o a rifiuto dei selci che ad insindacabile giudizio della D.L. non possono essere riutilizzati e del sottofondo in malta di calce. Tutti i materiali di risulta dovranno essere sollecitamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore medesimo. Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti ed alle dimensioni prescritte nei disegni di progetto e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione, così da non danneggiare le opere ed i materiali da non demolire o rimuovere, o quei materiali che a giudizio della D.L. potessero ancora essere utilmente reimpiegati. Qualora, per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non prescritte, o venissero oltrepassati i limiti fissati, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a ricostruire e rimettere in pristino le parti indebitamente demolite.

recupero dei materiali Tutti i materiali di risulta, se non altrimenti disposto, sono di proprietà della Committente la quale ha la facoltà, a suo giudizio insindacabile, di farli trasportare a discarica a cura e spese dell'Appaltatore in tutto od in parte, oppure di farli reimpiegare nell'appalto stesso, ovvero alienarli nel modo che riterrà più opportuno. Pertanto in caso di rotture o degradamenti dovuti ad omessa o cattiva conservazione dei materiali stessi, l'Appaltatore medesimo dovrà pagarne il valore come nuovi, ai prezzi di contratto, o in mancanza di questi, al valore commerciale aumentato del 25% e maggiorato del ribasso di aggiudicazione.

Art. 20.3 - Scavi norme generali Prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli scavi o lavori che comunque interessino movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà verificare il piano quotato, i profili longitudinali e le sezioni trasversali di progetto, allegati al contratto o altrimenti consegnati. Le quote dovranno riferirsi ad uno o più capisaldi inamovibili e facilmente individuabili, così da consentire in ogni momento immediati e sicuri controlli fino all'approvazione del collaudo. L'Appaltatore dovrà curare la conservazione di detti capisaldi e ripristinare quelli che eventualmente venissero rimossi. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a sua cura e spese la picchettazione completa del lavoro in modo che risultino precisamente indicate sul terreno le opere da eseguire. Nella esecuzione di qualsiasi categoria di scavo l'Appaltatore dovrà procedere con tutte le necessarie cautele e con il rispetto delle norme di cui agli articoli da 118 a 121 del D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.LGS. n. 106 del 2009 e s.m.i.. Per gli scavi in sotterraneo dovranno essere rispettate, oltre le norme del contratto e del presente Disciplinare, anche quelle del DPR 20 marzo 1956 n. 320. E’ tassativamente vietato eseguire gli scavi con sistemi che possono provocare il franamento e lo scoscendimento delle materie da scavare. L'Appaltatore dovrà attuare tutte le cautele atte a prevenire ed evitare scoscendimenti e frane, restando responsabile di ogni danno alle persone, alle cose ed alle opere in dipendenza di franamenti e scoscendimenti, anche se avvenuti nonostante le precauzioni adottate, e dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione ed all'allontanamento dal cantiere delle materie franate, restando obbligato al risarcimento degli eventuali danni. Tutti gli scavi dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni dei disegni ed alle prescrizioni della D.L.. Le superfici dei tagli dovranno essere spianate e gli spigoli dovranno essere profilati. Rimane a carico dell'Appaltatore il riempimento con pietre o con murature o con terra pilonata (secondo quanto disporrà la D.L.) delle parti di scavo che risultassero eseguite in eccedenza agli ordini ricevuti, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso per lo scavo per il riempimento. Nelle zone degli scavi interessate da gallerie, tubazioni, cunicoli, e più in generale da infrastrutture di servizi sotterranee di qualsiasi natura, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti più adatti al caso specifico, in modo da escludere ogni possibilità di franamento e danni alle persone, ai lavori in genere ed alle strutture interessate. Per l'esecuzione dei provvedimenti definitivi l'Appaltatore si dovrà attenere alle disposizioni che saranno impartite dalla D.L. e dagli Enti erogatori dei servizi competenti per le infrastrutture interessate. L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad ogni opera occorrente per la deviazione ed il convogliamento delle acque superficiali di qualsiasi natura e provenienza, onde evitare che si riversino nei cavi o che arrechino comunque danni agli scavi ed ai movimenti di materie in genere. Qualora per l'incoerenza delle materie, oppure per la profondità e l'altezza degli scavi, o quando lo scavo debba essere effettuato al disotto dell'acqua sorgiva od in qualunque modo sia soggetto a riempirsi d'acqua, ed ogni volta che occorra, gli scavi sia di sbancamento che di fondazione dovranno essere solidalmente puntellati e sbatacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo le persone e le cose, ed impedire smottamenti di materie durante l'esecuzione degli scavi e successivamente. Le pareti armate dovranno altresì essere assicurate con tiranti saldamente fissati a traversoni disposti sopra la bocca degli scavi. Qualora necessario, la sbadacchiatura dovrà essere eseguita a cassa chiusa così da raggiungere completamente lo scopo cui è destinata, e di proteggere l'opera da eseguire entro lo scavo da infiltrazioni di materie di qualsiasi genere. Col procedere dei lavori l'Appaltatore potrà recuperare le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in proprietà della Committente. Le armature che, a giudizio della D.L., non potessero essere tolte senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonate, restando stabilito che nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le armature abbandonate.

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L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza od insufficienza delle armature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni necessarie ed opportune. L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese e diritti a compensi per eventuali ritardi o sospensioni di lavori che si rendessero necessari per eseguire accertamenti, saggi, trivellazioni, prove di carico, ecc., ed eventualmente per completare il progetto delle opere di fondazione. scavo a sezione obbligata Può essere prevista l’esecuzione di scavi a sezione obbligata sia realizzata a mano che con mezzi meccan ici, in terre rocce di qualsiasi natura, sia scolte che compatte, con resistenza allo schiacciamento fino a 50 Kg./cmq., asciutte o bagnate, compreso e compensato l’onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, quali fogne, condutture in genere, cavi ecc. ed inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo. E’ compresa l’armatura di sicurezza a carico dell’impresa, il sollevamento delle materie scavate, l’allontanamento dei materiali dall’orlo del cavo. I cavi saranno eseguiti con mezzi meccanici per dare luogo alla costruzione di fogne, tubolari, pozzetti, muretti, per posa di cigli e per delimitazioni, per cavi di indagine, ecc. Per l'esecuzione degli scavi, per la posa in opera di tubazioni, canalizzazioni di fogna, elettriche e telefoniche, per la realizzazione degli spechi e per i successivi rinterri, l'Appaltatore sarà libero di adottare tutti quei sistemi, materiali e mezzi di opera che riterrà di sua convenienza purché rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita dei lavori. Gli scavi ed i riempimenti saranno eseguiti esattamente secondo i disegni allegati al progetto. Quando nello scavo si fossero passati i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggior lavoro eseguito, ma anzi l'Appaltatore dovrà a tutte sue cure e spese rimettere in sito le materie scavate in più ed eseguire tutti quei lavori di altro genere che per tale motivo si rendessero necessari per assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera. Il fondo dei cavi per il collocamento in opera delle pavimentazioni, tubazioni o delle canalizzazioni, dovrà essere ben spianato e corrispondere al piano delle livellette che sono indicate nelle sezioni allegate al progetto. I lavori di scavo saranno inoltre condotti in maniera da facilitare il pronto smaltimento alle acque di infiltrazioni che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi, procedendo ove possibile, da valle a monte, essendo l'Appaltatore obbligato ad eseguire a tutte sue cure e spese gli esaurimenti che per tale motivo o per qualsiasi altra causa si rendessero necessari, come pure ad eseguire ogni deviazione di acqua di qualsiasi provenienza mediante opere adatte alla difesa degli scavi e delle opere. I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni che non fossero riutilizzabili saranno portati a rifiuto a cura e spese dell'Impresa. I materiali invece reimpiegabili a giudizio della D.L. saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente alle trincee, disposti in modo da non creare ostacoli per il passaggio, il traffico e le manovre degli operai, mantenendo libera la zona stradale riservata al transito.

carico materiali e trasporto a discarica E’ compreso l’onere per il trasporto a discarica con qualunque mezzo, su aree da procurarsi a cura e spese dell’Impresa, del materiale anche se bagnato, a qualsiasi distanza e dislivello, compreso il carico sui mezzi di trasporto e relativo scarico. Le materie provenienti dagli scavi non potranno essere impiegate per la formazione di riporti ove la D.L. non le giudicasse adatte. Tali materie, e quelle che non trovassero impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto alle pubbliche discariche, così come previsto dai regolamenti comunali vigenti. Se l'area di cantiere disponibile si dimostrasse insufficiente per il temporaneo deposito delle materie da reimpiegare, l'Appaltatore dovrà procurarsi a sua cura e spese le maggiori aree occorrenti. In ogni caso le materie depositate non dovranno arrecare danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private, non dovranno essere di ostacolo al libero deflusso delle acque di qualunque natura esse siano. Le materie depositate in contrasto con le precedenti disposizioni saranno fatte asportare dalla D.L. a tutte spese dell'Appaltatore, restando questi responsabile degli eventuali danni arrecati. Gli oneri della ripresa delle materie da reimpiegare e del doppio trasporto restano comunque a completo carico dell'Appaltatore.

CAPO 21: CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO Art. 21.1 - Conglomerati bituminosi a caldo per strati di base, collegamento e usura Definizione dei conglomerati bituminosi I conglomerati bituminosi sono costituiti da miscele di inerti (o aggregati), impastate a caldo, con legante bituminoso semisolido previo riscaldamento degli aggregati. Gli aggregati possono essere nuovi, di frantumazione artificiale, integrati da frazioni (nelle percentuali massime indicate per ciascun tipo di strato) di materiale fresato da precedenti pavimentazioni, assortite granulometricamente (pietrischetti, graniglie, sabbie e filler) I conglomerati bituminosi sono posti in opera mediante macchina vibrofinitrice e successivamente costipati.

Prescrizioni per i materiali inerti Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti, esenti da polvere e da materiali estranei. Gli elementi litoidi dovranno possedere un indice di forma specificato nelle prescrizioni di ciascuno strato.

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La miscela degli inerti è costituita dall’insieme degli aggregati grossi (> 2 mm), dagli aggregati fini (2 - 0,075 mm) e dai filler (< 0,075 mm, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree, o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere d’asfalto, caratterizzati da un indice di plasticità = N.P., secondo le norme CEN ISO/TS 17892-12 (ex CNR-UNI 10.014)). leganti bituminosi. I leganti bituminosi semisolidi per uso stradale sono costituiti o da bitumi tradizionali o da bitumi modificati; dovranno essere usati nelle percentuali, in massa dell’aggregato, specificate per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale. I requisiti di accettazione e le prove sono definiti negli artt. concernenti i bitumi tradizionali e quelli modificati.

Prescrizioni per la formazione e confezione delle miscele Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. Ogni impianto deve assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta per il raggiungimento della viscosità necessaria fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio del bitume e del filler. Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante. Per i conglomerati tradizionali, la temperatura degli aggregati, all’atto della miscelazione, deve essere compresa tra i 150 e i 170 °C, e quella del legante tra 150 e 160 °C, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Comunale, in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per i conglomerati migliorati, utilizzanti bitume modificato, la temperatura degli aggregati, all’atto della miscelazione, deve essere compresa tra i 160 e i 180 °C, e quella del legante tra 170 e 190°C, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Comunale, in rapporto al tipo di bitume e polimero impiegati. Nel caso di utilizzazione di bitumi di provenienza visbreaking, le temperature degli inerti e del bitume dovranno opportunamente

essere abbassate di 10-30 °C rispetto alle temperature sopra indicate per i bitumi tradizionali. In tale caso, dovrà essere osservata la

massima cura per garantire ugualmente l’essiccamento degli inerti, trattati a tali minori temperature.

Attivanti l’adesione ("dopes") per i conglomerati bituminosi Nella confezione dei conglomerati bituminosi degli strati realizzati con materiali idrofili, specialmente se costituenti lo strato di usura, saranno impiegate, miscelate al bitume in impianto, speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato, compensate nei prezzi. Tali sostanze non dovranno essere impiegate negli strati confezionati con aggregati idrofobi (ad es. calcari), in grado di consentire e conservare la perfetta adesione bitume-aggregato anche in presenza di acqua. I tipi di attivante, i dosaggi e le tecniche di impiego devono ottenere il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale L’immissione delle sostanze attivanti l’adesione nel bitume deve avvenire in impianto ed essere realizzata in modo da garantire la loro perfetta dispersione e l’esatto dosaggio nel legante bituminoso.

Posa in opera dei conglomerati bituminosi La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata mediante macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dall’Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente, possibilmente con l’impiego di due finitrici con analoghe caratteristiche. Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata possibilmente deve essere spalmato con emulsione bituminosa cationica al 55% in massa, per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato, si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere sempre realizzati previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risult ino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti. Il trasporto del conglomerato, dall’impianto di confezione al cantiere di stesa, deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci; la temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, deve risultare, in ogni condizione, non inferiore a 135 °C, per i conglomerati tradizionali, e non inferiore ai 170 °C, per i conglomerati migliorati a base di bitumi modificati. Nel caso in cui il conglomerato bituminoso sia stato confezionato con bitume di provenienza visbreaking, la temperatura, dietro la finitrice, non dovrà essere inferiore a 125° C. La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa. Il costipamento dei conglomerati deve iniziare immediatamente dopo la stesa della vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. Esso sarà realizzato con rulli di peso opportuno in modo da consentire il prescritto grado di costipamento. Al termine del costipamento, gli strati di base, collegamento e usura devono presentare, in tutto il loro spessore, un grado di costipamento non inferiore al 97 %, con riferimento alla massa volumica dei provini Marshall relativi al periodo di lavorazione controllato all’impianto.

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La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 metri, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato, deve aderirvi uniformemente; potrà essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. Per lo strato di base, la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione soltanto dopo che sia stata accertata dall’Amministrazione Comunale la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, grado di costipamento e portanza. Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato, per garantirne l’ancoraggio, deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione acida al 55% stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Se la stesa del conglomerato avviene in doppio strato, tra di essi deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2.

Controllo dei requisiti di accettazione dei conglomerati bituminosi L’impresa ha l’obbligo di far eseguire prove di controllo di idoneità dei campioni di aggregato e di bitume per la relativa accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale, alla quale l’impresa è tenuta a presentare, per il controllo della idoneità, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, e per ogni cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato dall’Amministrazione Comunale lo studio di progetto e la composizione granulometrica della curva di progetto proposta, l’impresa deve attenervisi scrupolosamente, comprovandone l’osservanza con controlli sperimentali, presso laboratori specializzati, secondo la frequenza stabilita dall’Amministrazione Comunale e comunque non inferiore ad un prelievo per ogni due giorni di lavorazione consecutiva.

Nella curva granulometrica non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali di aggregato grosso (>2 mm) di 5 per lo

strato di base e di 3 per gli strati di binder e di usura. Per gli strati di base, di collegamento e di usura, non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia si intende il

passante al setaccio UNI 2 mm) di 2 %; per il passante al setaccio UNI 0,075mm (filler) di 1,5 % .

Per la percentuale di bitume, non deve essere tollerato uno scostamento da quello di progetto di 0,25 % . Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate sia all’impianto, sia all’atto della stesa, come pure dall’esame dei campioni prelevati in sito mediante carotaggio, tenuto conto, per questi ultimi, della quantità teorica del bitume di ancoraggio. Per quanto sopra specificato, dovranno essere effettuati: - la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale di bitume; - la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito, in opera (massa volumica, percentuale dei vuoti, grado di

costipamento di ciascuno strato); - la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato che si pone in opera (massa volumica, Stabilità e scorrimento

Marshall). In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni, l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, a sua discrezione, tutte le verifiche,

Modalità di esecuzione dei provini marshall Per gli strati di base, binder e usura (e per il binderone), i provini di conglomerato bituminoso devono essere confezionati con materiale prelevato direttamente dall’impianto di produzione del conglomerato o alla stesa, presso la finitrice, ed immediatamente costipato: per i bitumi tradizionali, alla temperatura prescritta al punto 3.3 della norma CNR 30/73; per i bitumi modificati, alla temperatura non inferiore ai 180 °C. In ogni caso i provini Marshall dovranno essere confezionati senza alcun ulteriore riscaldamento, rispetto a quello che è stato necessario per la preparazione della miscela. I valori di stabilità e scorrimento Marshall ottenuti da provini ricostituiti in laboratorio, mediante riscaldamento del conglomerato prelevato in cantiere e lasciato raffreddare non possono essere considerati significativi. Il confezionamento di provini Marshall mediante secondo riscaldamento potrà essere soltanto indicativo per la determinazione della massa volumica ed il controllo del grado di costipamento del conglomerato in opera, qualora non si sia proceduto alla confezione di provini Marshall durante le operazioni di stesa. Così pure non potranno essere presi in considerazione, perché assolutamente privi di significato, i valori della stabilità Marshall eseguita su carote prelevate dalla pavimentazione.

Art. 21.2 - Bitumi tradizionali (di base) Sono miscele di idrocarburi e loro derivati organici, derivati dal petrolio, completamente solubili in solfuro di carbonio, dotati di capacità legante. Salvo diversa prescrizione dovranno essere usati bitumi tradizionali (di base) caratterizzati da penetrazione 50-70.

Requisiti di accettazione Sono indicati nella tabella seguente; le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, sono specificate per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale.

Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Caratteristica Metodo Unità di misura min - max Valore Corrisp.CNR(*)

Penetrazione a 25 C EN 1426 mm/10 50 - 70 24/71

Rammollimento (P&A) EN 1427 C 46 - 54 35/73

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Indice di penetrazione - - min -1 -

Punto di rottura Fraass EN 12593 C max -8 43/74

Punto di infiammabilità EN 22592 C min 230 72/79

Solubilità EN 12592 % min 99 48/75

Viscosità dinamica a 60C(**) ASTM D 4402 mPa · s min 145000

Resistenza all'invecchiamento EN 12607-1

(RTFOT) - - - 54/77

Penetrazione residua - % min 50 -

Incremento P&A - °C max 10

Note

(*) Le corrispondenze CNR sono riportate per facilitare l'identificazione della tipologia di prova. I metodi da adottare sono però sempre riferiti alle CEN o comunque alla seconda colonna della tabella

(**) Viscosimetro tipo Brookfield, con la girante S29 a un giro/minuto, cui corrisponde un gradiente di velocità di 0,25 s-1.

Prove Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio. Le verifiche indicate in grassetto nella tabella sono considerate prioritarie.

Art. 21.3 - Bitumi modificati Sono costituiti da bitumi semisolidi contenenti additivi polimerici (elastomeri e/o plastomeri) prodotti in impianti dotati di idonei dispositivi di miscelazione.

Requisiti di accettazione Il fornitore di bitume modificato deve certificare i valori dei seguenti parametri: - dispersione del polimero (ad es. mediante microspia, prova EN 13632); - solubilità, usando l'adatto solvente indicato dal fornitore stesso; - temperatura di uso (minima T di stoccaggio e pompaggio, min e max T di miscelazione). All’impianto si provvederà alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste Le percentuali, rispetto alla massa dell’aggregato, sono specificate per ciascuno degli strati in conglomerato bituminoso della sovrastruttura stradale. Se non diversamente prescritto, i bitumi modificati per le applicazioni stradali devono possedere i requisiti indicati nella tabella seguente. La classe B riguarda le applicazioni tradizionali (conglomerati migliorati); la classe A è per drenanti e fono-assorbenti, conglomerati chiusi ad alte prestazioni, manti ultrasottili. Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

Caratteristica

Metodo

Unità di misura

min max

Classe A (50/70,

P&A 65)

Classe B

(50/70 , P&A

60)

Altre norme di rif.to

Penetrazione a 25 C EN 1426 mm/10 50/70 50/70

Rammollimento (P.& A.) EN 1427 °C min 65 60

Punto di rottura Fraass EN 12593 °C max -15 -12

Punto di Infiammabilità EN 22592 °C min 230 230

Viscosità dinamica a 160 C (***) ASTM 4402 mPa · s min 400 300

Ritorno elastico a 25°C EN 13398 % min 75 50 (*) DIN 52013

Stabilità allo Stoccaggio EN 13399

Differenza P&A °C max 5 5

Resistenza all'invecchiamento EN 12607-1 (RTFOT)

Penetrazione residua % min 60 60

Incremento P&A °C 0 ÷ 5 0 ÷ 5

Note (*) Per bitumi modificati con plastomeri il ritorno elastico potrà essere inferiore al 75%, ma maggiore del 50%

(**) Per bitumi modificati con plastomeri il valore della viscosità può essere maggiore di 300mPa (***) Viscosimetro tipo Brookfield, con la girante S21 a 20 giri/minuto, cui corrisponde un gradiente di velocità di 18,6 s-1.

Prove Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio. Il bitume sarà riconosciuto come “modificato” solo se siano raggiunti tutti i parametri minimi, nessuno escluso, indicati nella tabella.

Art. 21.4 - Strato di base in conglomerato bituminoso. Prescrizioni Nella miscela di aggregati dello strato di base l’Amministrazione Comunale potrà autorizzare l’uso di inerti non frantumati in una percentuale massima del 35% in massa degli aggregati (per “non frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata). Potrà essere utilizzato, fino ad un massimo del 30% in massa dell’insieme degli aggregati, materiale litoide di riciclaggio, ottenuto dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie presso impianti di trattamento conformi alle prescrizioni indicate al paragrafo

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n.7 del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 integrato e modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, dotati di fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con caratteristiche di cui ai gruppi A1-a e A1-b delle Norme CNR-UNI 10.006; in tal caso, dovrà essere preventivamente fornita all’Amministrazione Comunale, oltre all’indicazione dell’impianto di produzione, una campionatura significativa del materiale prodotto, per consentire gli accertamenti tecnici che saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale, a carico dell’impresa. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di base

aggregati

Caratteristica valore Riferimento

perdita in massa alla prova Los Angeles 30 % in massa CNR 34/73

sensibilità al gelo 30 CNR 80/80

aggregato frantumato 65% in massa dell’insieme

degli inerti

indice di forma dei grani della miscela di inerti 30 CNR 95/84

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso sotto indicato, con andamento continuo, concorde con quello delle curve limiti.

Setaccio mm criv. Passante tot. in massa % Setaccio mm criv. Passante tot. in massa %

25 30 100 2 18 - 38

20 25 70 - 95 0,4 6 - 20

12,5 15 45 - 70 0,18 4 - 14

8 10 35 - 60 0,075 4 - 8

4 5 25 - 50

bitume

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 3,5 - 4,5 %

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato

prova bitume tradizionale bitume modificato Riferimento

Stabilità Marshall 1 > 800 daN 2 > 950 daN CNR 30/73

rigidezza Marshall 3 250 - 400 daN/mm 250 - 400 daN/mm

percentuale di vuoti residui

4 4 - 8 % 4 - 8 % CNR 39/73

1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per faccia 2 come sopra ma a temperatura di180 °C

3 rapporto tra la Stabilità misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm 4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità Marshall

Prove Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti. La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, deve dare un valore di Stabilità non inferiore al 75 % di quello precedentemente determinato (CNR 121/87).

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Art. 21.5 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso. Prescrizioni Nella miscela dello strato di collegamento non potranno essere utilizzati inerti non frantumati in quantità superiore al 10% in massa degli aggregati (per “non frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata). Per la costituzione della miscela potrà essere impiegato materiale fresato da precedenti strati di manto di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 15 % della massa totale della miscela di conglomerato. In tale caso all’impianto dovrà provvedersi alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste dall’Amministrazione Comunale Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di collegamento

aggregati

Caratteristica valore Riferimento

perdita in massa alla prova Los Angeles 25 % in massa CNR 34/73

sensibilità al gelo 30 CNR 80/80

porosità 1,5 % CNR 65/78

spogliamento in acqua a 40° C, con eventuale impiego di

“dope” d’adesione

5 % CNR 138/92

aggregato frantumato 90% in massa dell’insieme degli inerti

indice di forma dei grani della miscela di inerti 25 CNR 95/84

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso sotto indicato, con andamento continuo, concorde con quello delle curve limiti.

Setaccio mm criv. Passante tot. in massa %

Setaccio mm criv. Passante tot. in massa %

20 25 100 0,4 10 - 20

12,5 15 65 - 85 0,18 5 - 15

8 10 55 - 75 0,075 5 - 9

4 5 35 - 55 0,075 4 - 8

2 25 - 38

bitume

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,2 %

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,2 %

prova bitume tradizionale bitume modificato Riferimento

Stabilità Marshall 1 > 1000 daN 2 > 1100 daN CNR 30/73

rigidezza Marshall 3 300 - 450 daN/mm 350 - 450 daN/mm

percentuale di vuoti residui 4 4 - 6 % 4 - 6 % CNR 39/73 1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per faccia 2 come sopra ma a temperatura di180 °C

3 rapporto tra la Stabilità misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm 4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità Marshall

Prove Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti.

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La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, deve dare un valore di Stabilità non inferiore al 75 % di quello precedentemente determinato (CNR 121/87).

Art. 21.6 - Strato di base e collegamento (“binderone”) in conglomerato bituminoso. Prescrizioni Nella miscela dello strato di base e collegamento dovranno essere utilizzati inerti frantumati di pezzatura non superiore a 25 mm. Per la costituzione della miscela, non dovranno essere utilizzati i materiali di riciclaggio provenienti dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, accettati nello strato di base. Potrà essere impiegato materiale fresato da precedenti strati di manto di pavimentazioni stradali in quantità non superiore al 15 % della massa totale della miscela di conglomerato. In tale caso, all’impianto dovrà provvedersi alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, al fine di conferire al legante finale le caratteristiche richieste.

Per il binderone miscelato a caldo con bitume modificato la stesa deve avvenire ad una temperatura superiore di circa 20 C rispetto

alla temperatura del conglomerato tradizionale.

Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di base e collegamento (binderone)

aggregati

Caratteristica valore Riferimento

perdita in massa alla prova Los Angeles 25 % in massa CNR 34/73

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa nel fuso concordato con l’Amministrazione Comunale

bitume

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 e il 5,2 %

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,2 %

prova bitume tradizionale bitume modificato Riferimento

Stabilità Marshall 1 > 1000 daN 2 > 1100 daN CNR 30/73

rigidezza Marshall

3 300 - 450 daN/mm 350 - 450 daN/mm

percentuale di vuoti residui

4 4 - 6 % 4 - 6 % CNR 39/73

1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per faccia 2 come sopra ma a temperatura di180 °C

3 rapporto tra la Stabilità misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm 4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità Marshall

Prove Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti. La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, deve dare un valore di Stabilità non inferiore al 75 % di quello precedentemente determinato (CNR 121/87).

Art. 21.7 - Strato di usura in conglomerato bituminoso. Prescrizioni Nella miscela dello strato di usura non potranno assolutamente essere utilizzati inerti non frantumati (per “non frantumato” s’intende un elemento litico che abbia anche una sola faccia arrotondata). La quantità di frantumato, per l’aggregato grosso (>2 mm), deve essere = 100 % della massa degli aggregati. La sabbia dovrà essere costituita da sabbia di frantumazione artificiale almeno per il 90% dell’insieme della frazione sabbiosa. Per la costituzione della miscela potrà impiegarsi materiale fresato, da precedenti strati d’usura di pavimentazioni stradali, in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato. In tale caso all’impianto si procederà alla necessaria integrazione del legante e delle sostanze rigeneranti, per conferire a l legante finale le caratteristiche richieste dal capitolato.

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Tabella: aggregati, bitumi, conglomerato per lo strato di usura

aggregati

Caratteristica valore Riferimento

perdita in massa alla prova Los Angeles 18 % in massa CNR 34/73

l’evitabilità accelerata (CLA) >0,43 CNR 140/92

sensibilità al gelo 30 CNR 80/80

porosità 1,5 % CNR 65/78

spogliamento in acqua a 40° C, con eventuale impiego di

“dope” d’adesione

0 % CNR 138/92

aggregato frantumato, per l’aggregato grosso (>2 mm) = 100 % della massa degli

aggregati

sabbia di frantumazione artificiale ≥ 90% dell’insieme della

frazione sabbiosa

indice di forma dei grani della miscela di inerti 25 CNR 95/84

gli aggregati dovranno avere una composizione granulometrica compresa rispettivamente nel fuso A o nel fuso B (sotto indicati) se lo spessore finito previsto è compreso tra 4 e 6 cm, oppure di 3 cm

Setaccio mm criv. Passante tot. in massa %

Setaccio mm Passante tot. in massa %

A B A B

16 20 100 - 2 25 - 38 25 - 38 12,5 15 90 - 100 100 0,4 11 - 20 11 - 20

8 10 70 - 90 70 - 90 0,18 8 - 15 8 - 15 4 5 40 - 55 40 - 60 0,075 6 - 10 6 - 10

bitume

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,5 %

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche del bitume tradizionale B 50-70

Specifiche tecniche vedasi Tabella: Specifiche tecniche dei bitumi modificati BM 50-70

conglomerato

percentuale riferita alla massa totale degli inerti: 4,5 - 5,5 %

prova bitume tradizionale bitume modificato Riferimento

Stabilità Marshall 1 > 1200 daN 2 > 1250 daN CNR 30/73

rigidezza Marshall

3 300 - 450 daN/mm 350 - 500 daN/mm

percentuale di vuoti residui

4 3 - 5 % 3 - 5 % CNR 39/73

1 eseguita a 60 °C su provini costipati alla temperatura di norma, con 75 colpi di maglio per faccia 2 come sopra ma a temperatura di180 °C

3 rapporto tra la Stabilità misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm 4 misurata sugli stessi provini sui quali viene determinata la Stabilità Marshall

Prove Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti. La prova Marshall eseguita su provini confezionati con bitume tradizionale o con bitume modificato, che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, deve dare un valore di Stabilità non inferiore al 75 % di quello precedentemente determinato (CNR 121/87).

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Art. 21.8 - Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-fono/assorbente. Prescrizioni Gli aggregati lapidei che costituiscono la fase solida del tappeto drenante-fono/assorbente sono: aggregato grosso, aggregato fino e filler (che può provenire dalla frazione fina o di additivazione).

Tabella: Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-fono/assorbente.

Aggregato grosso

costituito da pietrischetti e graniglie ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, trattenuto al setaccio ASTM n. 5 (luce 4 mm.)

PARAMETRO Unità di mis. Valore Riferimento

Los Angeles % < 20 CNR 34/73

Quantità di frantumato % 100 -

Dimensione max mm 10 CNR 23/71

Sensibilità al gelo % < 30 CNR 80/80

Coeff. di forma < 3 CNR 95/84

Coeff. di appiattimento < 1.58 CNR 95/84

CLA % > 45 CNR 140/92

Aggregato fino

costituito da sabbie di frantumazione, trattenuto al setaccio ASTM n. 5 (luce 4 mm.) PARAMETRO Unità di mis. Valore Riferimento

Equivalente in sabbia % > 80 CNR 27/72

Quantità di frantumato % 100 CNR 109/85

Filler frazione fina degli aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia preferibilmente calcarea, passante al setaccio 0.075 mm

PARAMETRO Unità di mis. Valore Riferimento

Passante setaccio ASTM 80 % 100 CNR 23/71

Passante setaccio ASTM 200 % > 80 CNR 75/80

Bitume modificato

PARAMETRO Unità di mis. Valore Riferimento

Penetrazione a 25°C dmm 50-70 EN1426 CNR 24/71

Punto di rammollim. °C > 65 EN1427 CNR 35/73

Punto di rott. (Fraass) °C < -15 CNR 43/74

Viscosità dinam 160° C Paxs > 0,4 PrEN 13072-2

Ritorno elastico a 25° C % > 75% EN 13398

Stabilità allo stoccaggio 3 gga 180° C

°C < 0,5 EN 13399

Valori dopo RTFOT EN 12607 - 1

Volatilità % < 0,8 CNR 54/77

Penetraz. residua a 25° % > 60 EN1426 CNR 24/71

Incremento del punto rammollimento °C < 5 EN1427 CNR 35/73

segue segue Tabella: Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato del tipo drenante-fono/assorbente.

Additivo: microfibre di cellulosa prebitumata che, aggiunte all’impasto in fase di miscelazione all’impianto garantiscono una perfetta stabilizzazione del mastice bituminoso (filler + bitume), evitandone la separazione dallo scheletro litico. Le suddette fibre di cellulosa devono soddisfare i seguenti requisiti:

caratteristica del granulato : Pillet grigio di forma cilindrica

Contenuto di fibra 79% - 84%

Contenuto di bitume 21% - 16%

Lungh. media del pillet 2 – 8 mm

Diametro medio del pillet 5 +/- 1 mm

Densità apparente 450 – 500 g/l

Contenuto di granulato < 3.55 mm Max 5%

caratteristica della fibra

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Materia prima cellulosa grezza per applicazioni industriali

Contenuto cellulosa 80 +/- 5%

Ph 7.5 +/- 1

Lungh. media della fibra 1100 um

Spess. medio della fibra 45 um

Miscela per tappeto drenante-fonoassorbente

La quantità di bitume impiegata viene determinata mediante lo studio della miscela con metodo volumetrico. In alternativa, si utilizza il metodo Marshall

PARAMETRO Valore

passante al setaccio astm 10 MAX 20%

passante al setaccio astm 4 MIN 25%

rapporto filler – legante bituminoso 1 - 1,3

Assorbimento acustico

la caratteristica relativa è riportata nella seguente tabella e viene espressa in coefficiente alfa di fonoassorbenza; tale caratteristica viene rilevata su provini cilindrici prelevati in situ, applicando il metodo ad onde stazionarie (TUBO DI KUNDT)

frequenza (Hz) Coefficiente di fono-assorbenza (alfa)

630 > 0.03

800 > 0.20

1000 > 0.35

1600 > 0.20

2000 > 0.20

Prove Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e rigidezza Marshall, la percentuale dei vuoti, l’assorbimento acustico.

Art. 21.9 - Asfalti colati per marciapiedi Gli asfalti colati sono conglomerati asfaltatici da usare per la pavimentazione dei marciapiedi, con posa a caldo per semplice “colata”. In passato gli asfalti colati venivano ottenuti aggiungendo ad appositi mastici bituminosi(a loro volta preparati "in pani" con polveri di rocce asfaltiche), aggregato grosso e sabbia, oltre ad un quantitativo di legante aggiuntivo, rispetto a quello contenuto nei mastici; il tutto in modo che l'impasto avesse, a caldo, fluidità sufficiente a permetterne la posa senza alcuna azione accessoria di costipamento. I mastici bituminosi attuali, per difficoltà di reperimento di polveri di rocce asfaltiche, sono prodotti con aggregati calcarei, legati con bitume di origine naturale o proveniente da distillazione del petrolio, eventualmente modificato con polimeri. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere ghiaino tondo in luogo della graniglia di frantumazione. È ammessa la riutilizzazione del materiale di recupero, con una nuova fusione in caldaia, previo integrazione pari al 3 % della massa totale di nuovo bitume, con penetrazione compresa tra 60 e 120, a seconda delle caratteristiche e dello stato del materiale di recupero. Sono vietate, comunque, miscele composte di solo materiale di recupero.

Requisiti dei materiali inerti costituenti l'asfalto colato Gli aggregati dovranno possedere tutte le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica previste per lo strato di usura. Tabella: asfalto colato con mastici formati con polveri di rocce asfaltiche e/o asfalti naturali

materiale % in massa

Mastice d’asfalto con 14-18 % di bitume 45 – 60

Graniglia o ghiaino

(nei due assortimenti 3-5 e 5-10)

30 – 50

Sabbia ( 0 - 4) 0 – 15

Bitume aggiunto (naturale o da distillazione)con penetrazione compresa tra 30 e 50. La tipologia del bitume da aggiungere deve essere di volta in volta stabilita in base a quella del bitume contenuto nelle polveri.

2 – 6

aggregati

Caratteristica valore Riferimento

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perdita in massa alla prova Los Angeles 18 % in massa CNR 34/73

levigabilità accelerata (CLA) >0,43 CNR 140/92

sensibilità al gelo 30 CNR 80/80

porosità 1,5 % CNR 65/78

spogliamento in acqua a 40° C, con

eventuale impiego di “dope” d’adesione

0 % CNR 138/92

indice di forma dei grani della miscela di

inerti

25 CNR 95/84

Tabella: asfalto colato con impiego diretto di polveri di rocce asfaltiche

materiale % in massa

polveri di rocce asfaltiche 45 – 60

Graniglia o ghiaino

(nei due assortimenti 3-5 e 5-10)

30 – 50

Sabbia ( 0 - 4) 0 – 15

Bitume aggiunto (naturale o da distillazione)con penetrazione compresa tra 30 e 50. La tipologia del bitume da aggiungere deve essere di volta in volta stabilita in base a quella del bitume contenuto nelle polveri.

8 – 16

(a titolo di esempio)

aggregati

Caratteristica valore Riferimento

perdita in massa alla prova Los Angeles 18 % in massa CNR 34/73

levigabilità accelerata (CLA) >0,43 CNR 140/92

sensibilità al gelo 30 CNR 80/80

porosità 1,5 % CNR 65/78

spogliamento in acqua a 40° C, con

eventuale impiego di “dope” d’adesione

0 % CNR 138/92

indice di forma dei grani della miscela di

inerti

25 CNR 95/84

Tabella: asfalto colato sintetico

materiale % in massa

Aggregato fine calcareo (<2,5 mm) 45 ÷ 65

Graniglia o ghiaino (nei due assortimenti 3-5 e 5-10) 25 ÷ 45

Legante per asfalti colati sintetici (v. tab.9) 9 ÷ 12

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aggregati

Caratteristica valore Riferimento

perdita in massa alla prova Los Angeles 18 % in massa CNR 34/73

levigabilità accelerata (CLA) >0,43 CNR 140/92

sensibilità al gelo 30 CNR 80/80

porosità 1,5 % CNR 65/78

spogliamento in acqua a 40° C, con

eventuale impiego di “dope” d’adesione

0 % CNR 138/92

indice di forma dei grani della miscela di

inerti

25 CNR 95/84

granulometria

Setaccio mm Passante tot. in massa % Setaccio mm Passante tot. in massa %

10 100 0,4 38 - 65

8 90 - 100 0,18 30 - 55

4 70 - 90 0,075 15 - 25

2 55 - 75

bitume

Il bitume deve avere penetrazione 20 – 40. Possono essere impiegate miscele di bitume distillato e di asfalto naturale o leganti modificati con polimeri, purché questi ultimi non si degradino alle alte temperature necessarie per la preparazione e la stesa dell'asfalto colato.

Caratteristica Un.di misura min - max Valore Metodo

Penetrazione a 25°C mm/10 20 -40 EN 1426

Rammollimento (P&A) °C min 60 EN 1427

Fraass °C max -5 EN 12593

Duttilità cm min 25 CNR 44-74

Resistenza all'invecchiamento: EN 12607-1

Penetrazione residua % min 60 (RTFOT)

Incremento P&A °C max 9

Posa in opera degli asfalti colati L’esecuzione a regola d’arte richiede fondazioni rigide, in calcestruzzo di cemento spessore di 10 cm, con bassi dosaggi di cemento, non minori di 150 kg/m3 di impasto. La fondazione può essere realizzata anche con malta idraulica (pozzolana stabilizzata con calce). Gli spessori dei rivestimenti in asfalto colato sono di almeno 3 cm. È vietata la stesa di colato su fondazioni bagnate. Il colato, all'atto dell'applicazione, deve avere una temperatura non inferiore ai 180 °C. Quando lo spessore ordinato è superiore a cm 3 il manto deve essere formato con due distinti strati sovrapposti, aventi direzioni di stesa incrociate, in modo da sfalsare tra di loro i giunti delle riprese e da ridurre la probabilità di fessurazioni. Se il fronte di stesa supera la larghezza di 2,0 ÷ 2,5 m, la pavimentazione viene divisa in strisce, mediante regoli metallici successivamente rimossi. Per rendere la superficie più scabra, appena ultimata la stesa, si deve spargere sul manto ancora caldo uno strato sottile di graniglia o di pietrischetto. Tutti i margini che delimitano la pavimentazione, per favorire i collegamenti, devono essere spalmati con bitume a caldo prima di addossarvi il colato. Per evitare i distacchi dai margini (causati dai forti ritiri del colato) si realizza apposito giunto, tra il manto e i bordi stessi; il giunto si otterrà tramite sagoma provvisoria (da porre prima della stesa), riempiendo successivamente con asfalto colato il vano risultante dalla rimozione della sagoma stessa.

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Prove Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la penetrazione sull’asfalto colato, la resistenza a trazione indiretta

CAPO 23: SELCIATI E PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Art. 23.1 - Norme per la esecuzione dei selciati tipologia “selci”e requisiti di accettazione I selci, lavorati al mazzuolo, si distinguono in: “selci” e “doppi selci” (di forma tronco piramidale); “guide”, “cubetti” e “quadrucci” (di forma cubica); “mezze guide” (di forma parallelepipeda a base triangolare).

classe lati base maggiore

(detta testa)

lati base maggiore (detta coda)

Altezza

Prima fra cm 12 e cm 13 fra cm 7 e cm 8 fra cm 17 e cm 18 Seconda fra cm 11 e cm 12 non inferiori a cm 6 minima cm 16

Terza non inferiori a cm 10 non inferiori a cm 5 minima cm 15 Cubetti cm 12 - cm 12

Le guide consistono in grossi blocchi di selce, di forma cubica, lavorate a sabbia sulla testa e sulle fiancate (intorno alla testa) per un altezza di almeno cm 6, a squadra con la testa stessa; il resto delle fiancate è in leggera rastremazione verso la base.

Guide lati base maggiore (detta testa)

altezza

Tipo A cm 28 cm 25 Tipo B cm 25 cm 23

In ogni fornitura è ammesso non più del 50% di guide per ciascuna dei due tipi ammettendo la sola differenza di cm 1 in meno nel lato del quadrato e di cm 1,5 nell'altezza. Le guide usate andranno trattate, in caso di riutilizzo, mantenendo le caratteristiche di lavorazione della zona a squadra perimetrale di cm 6. Saranno rifiutare le guide che difettino in questa zona perimetrale.

Modalità di posa Le norme seguenti valgono sia per la costruzione di selciati nuovi che per le riparazioni e rinnovazioni parziali o generali di vecchi selciati. I selciati a contatto di sterrati debbono essere limitati da una rinzeppatura di materiali in malta, la quale sarà pagata a parte al prezzo di tariffa. È vietato il riutilizzo della sabbia estratta da un selciato demolito ed è obbligo dell’impresa l’immediato allontanamento da l cantiere contemporaneamente all’avanzamento della demolizione. Preparazione del piano di posa sul terreno Lo strato di appoggio deve essere diligentemente preparato, rimuovendo ogni materiale troppo cedevole (melma, terre argillose ecc.) o troppo duro (pietre, residui di murature ecc.) per uno strato da 10 a 15 centimetri. Tale spessore dovrà essere ricostruito con materiali arido (misto di cava), compresso e ridotto in superficie unitaria, liscia, parallela o concentrica a quella del selciato, quale deve risultare a lavoro finito. La compressione dovrà avvenire su strato asciutto; qualora risulti troppo secco la compressibilità ottimale si raggiungerà con moderato innaffiamento. Preparazione del piano di posa su fondazione in calcestruzzo. Nel caso di nuova costruzione si realizzerà la soletta come prescritto dalla D.L., procedendo successivamente alla costruzione del selciato. Nella ricostruzione di selciato su fondazione rigida esistente si procederà, preliminarmente, alla verifica della stessa. In caso di carenze strutturali si eseguirà la risarcitura della fondazione, anche profonda con ricostruzione e posa di armature aggiuntive. Quote d’imposta

La superficie d’imposta deve trovarsi ad una quota, sotto al piano definitivo di calpestio, pari all'altezza dei selci aumentata di: - 5-6 cm se il selciato deve allettarsi in sabbia (o “arena”) od in pozzolana; - 3 cm se il selciato è allettato in malta di pozzolana; - 0 cm se il selciato è allettato in malta di cemento.

Se nel selciato sono intramezzate guide o mezze guide: - nel caso di posa su suolo, dopo la preparazione generale del suolo, si scaverà il solco di maggiore profondità; - nel caso di fondazione rigida, qualora non si potessero rispettare le quote dette, si procederà alla rilavorazione delle

guide/mezze guide.

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Posa con allettamento in sabbia (od in “arena”) La sabbia deve essere di fiume, ben granita, mista a ghiaietta minutissima, pulita ed asciutta e tale conservata durante il lavoro. È vietato l’uso di sabbia argillosa. La pozzolana deve essere vagliata in modo da ridurla alla stessa omogeneità della sabbia. Lo strato uniforme di sabbia deve avere la stessa altezza dei selci, ed in esso il “selciarolo” fa posto ai selci (uno ad uno) con la penna del martello, stringendoli accuratamente agli adiacenti, rincalzandoli con la rena e conficcandoli -con forza- mediante il martello stesso . Le connessure tra selcio e selcio devono essere di circa cm. 0,7. La tessitura normale del selciato è a spina, con filari rettilinei, evitando la formazione di file sorelle, cioè con i giunti allineati; l’Amministrazione Comunale ha, comunque, facoltà di ordinare tessiture diverse. Nelle svolte e negli incroci delle strade deve evitarsi la rottura delle spine, e quindi l'uso dei mezzi selci in mezzo alla strada; si procederà disponendo i filari in curva fino a passare da una spina all'altra. Si eviterà anche l'uso dei pezzi di selci troppo minuti sui limiti dei selciati, scegliendo e mettendo in opera i selci di misura maggiore o minore della normale, o stringendo od allargando le connessure, quando il filare è per giungere al suo termine. Appena sarà tessuto un sufficiente strato di selciato, gli si applicherà una prima battuta (detta "acciaccatura"). Questa, come ogni altra battitura del selciato, si esegue col mazzapicchio del selciarolo del peso di Kg. 30 circa. La percossa deve essere centrale in modo che i selci scendano verticalmente e non si appoggino irregolarmente l'uno sull'altro. Dopo la prima battuta il selciato deve essere già capace di sopportare il peso dei comuni veicoli, restando tuttavia due o tre centimetri sopra il piano definitivo della strada. Con una seconda battitura si porta il selciato alla prescritta sagoma della strada più approssimativamente, ed infine con una terza battitura si porta al suo perfetto luogo. Quando le tre battiture non siano sufficienti a portare il selciato alla necessaria resistenza, l'Appaltatore deve eseguirne tante altre quante ne richiederà il caso. Durante la battitura si spargerà sabbia sul selciato per riempirne le connessure. I selci troppo cedevoli, che si scagliano o si fendono sotto la battitura, dovranno esser rimossi con lo scalpello, congiuntamente agli adiacenti; si caverà la rena dal letto; nel caso di posa su terreno si pilonerà fortemente, rincalzandolo con idoneo materiale arido; si riempirà il vuoto di sabbia, e si tornerà a ritessere il selciato ed a ribatterlo. Un nuovo selciato non deve essere aperto al transito se non dopo la seconda battitura, meno in casi d'urgenza, ed in questi casi l'Appaltatore non ha diritto a compenso, essendo anzi l'eccezione a suo vantaggio. Posa con allettamento in malta di pozzolana Valgono le stesse regole prescitte per i selciati “in arena” circa la preparazione dell’apppoggio e tessitura. La malta deve essere composta di tre parti di pozzolana rosso - bruna vagliata e di una parte di calce bianca in pasta e deve risultare impastata con sufficiente acqua evitando il cosidetto "semolone". Qualora la Direzione dei Lavori autorizzi l'impiego di pozzolana diverse da quella rosso bruna potrà esser prescritto un maggior dosaggio di calce idrata; questa prima dell'impiego dovrà essere innaffiata e ridotta in pasta in maniera che acquisti la consistenza del grassello, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori. La malta deve essere distesa in strato spesso e denso dell'altezza di circa tre quarti di quella dei selci, entro il quale si affondano essi, sospingendoli uno contro l'altro in modo che la malta empia ogni interstizio. Le connessure, a lavoro compiuto, non debbono risultare maggiori di cm 0,8. I selciati in malta si batteranno quando la malta sia asciutta, ma non abbia fatto presa e comunque non oltre sei ore dalla fattura, e si assoggetteranno a due battiture, dopo le quali vi si spargerà sopra malta semiliquida, che con la granata, si farà penetrare nelle connessure. Nelle stagioni molto secche si innaffierà ripetutamente il selciato fatto di recente, ed in quelle fredde si difenderà dal gelo con uno strato di calcinaccio che sarà poi diligentemente spazzato. Posa con allettamento in malta di cemento I selciati di malta di cemento dovranno essere eseguiti collocando i selci a piano definitivo. La malta deve essere composta di q.li 3 di cemento classe 32,5 per mc. di sabbia di fiume lavata e beverone superficiale di malta cementizia composto di q.li 4 di cemento classe 32,5 per metri cubi di sabbia. La battitura dovrà essere eseguita immediatamente ed al solo scopo di conguagliare la superficie, dopo di che si spargerà il beverone che, con la granata si farà penetrare nelle connessure. Sono vietate in modo assoluto le riprese con paletti oltre le quattro ore dell'impiego del materiale.

Art. 23.2 - Pavimentazioni in pietra Le pietre da utilizzare, dovranno essere a grana compatta senza screpolature, peli e venature, dovranno essere di prima scelta, le lastre dovranno essere sonore, con faccia superiore grezza a filo di sega. Il letto di posa dovrà essere portato a perfetto piano e le facce di combaciamento lavorate a pelle liscia. Non saranno tollerate smussature agli spigoli, nè cavità sulle facce o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione. L'Appaltatore inoltre avrà l'obbligo di realizzare i tagli particolari della pietra necessari per la cornice della pavimentazione a lastre, secondo i disegni costruttivi e dovrà fare particolare attenzione alle riquadrature intorno ai pozzetti che dovranno essere realizzate a regola d’arte. Avrà comunque l'obbligo di apportare tutte quelle modifiche che potranno essere richieste dalla D.L. La collocazione in opera delle pietre dovrà essere eseguita con l'impiego di malta bastarda e, comunque, idonee per composizione e finezza. Se sarà necessario con aggiunta di agglomerante cementizio o collante senza aumento di prezzo.

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norme generali I materiali in argomento dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione” di cui al RD 16/11/39 N. 2232. Le opere in pietra dovranno corrispondere, entro i limiti delle tolleranze indicate, alle forme e dimensioni richieste ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni del presente Disciplinare e di quelle che impartirà la D.L. all'atto dell'esecuzione. Tutti i materiali dovranno avere caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura, essenziali della specie prescelta e rispondere a tutti i requisiti, compatibilmente con la natura del materiale impiegato. La D.L. ha la facoltà di prescrivere, con le limitazioni contemplate nelle presenti norme, qualora non disposto, le misure dei vari elementi di ogni opera, la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre; come pure ha la facoltà di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, la formazione di modanatura e scorniciature, ecc.. Nell'accostamento delle lastre dei pavimenti, dovranno essere evitati contrasti di colore, di macchiatura e di venatura fra lastra e lastra così da realizzare, per quanto possibile, la costanza del colore, della macchiatura e della venatura, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del materiale impiegato. Negli spessori è ammessa la tolleranza di 1,5 mm; nel collocamento in opera dei pezzi, specialmente di quelli con più parti in vista, dovrà essere posta la massima cura nello scegliere opportunamente gli elementi contigui così da evitare denti e risalti. Prima di iniziare i lavori l'Appaltatore dovrà predisporre, a sue spese, i campioni delle pietre, lavorati come prescritto, e sottoporli all'esame della D.L. che ne verificherà la corrispondenza alle prescrizioni. I campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della D.L. quale termine di confronto e di riferimento, tenendo conto della natura del materiale, del tempo trascorso e delle condizioni di conservazione del materiale stesso. La Committente potrà ordinare la predisposizione di modelli ed il loro collocamento in sito, il tutto a spese dell'Appaltatore, il quale dovrà apportarvi, prima di procedere all'esecuzione della fornitura, le modifiche richieste dalla Committente fino ad ottenerne l'approvazione. L'Appaltatore è obbligato ad apportare alle opere, anche in corso di lavoro, le modifiche che richiederà la Committente. Per quanto riguarda la posa in opera, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prestazioni:

a) il trasporto, lo scarico e l'immagazzinamento ed il successivo trasporto all'eventuale punto di lavorazione b) la ripresa del materiale dal punto di lavorazione o di deposito, trasporto, sollevamento e avvicinamento al sito di

collocamento restandovi compresa qualsiasi armatura, opera provvisoria o mezzo d'opera e protezione c) l'impiego della necessaria mano d'opera comune, qualificata e specializzata d) ogni materiale di consumo e) gli eventuali tagli e scalpellamenti di muratura, di conglomerati cementizi, di intonaci, di pavimenti, di rivestimenti, ecc., per

la preparazione della sede e per la perfetta posa in opera del pezzo f) la formazione nelle pietre di incassature, sagomature, incastri, smussature, rifilature, ingallettature, incamerazioni; fori di

ogni genere quadrati, circolari o rettangolari tagliati anche a tutto spessore, asole e mezze asole, tassellature, sigillature con piombo di perni, codette, piastrini, gangheri, staffe, chiavette, spranghe e simili

g) la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente per la perfetta rifinitura dei pezzi sia prima che dopo il loro collocamento in opera.

Tanto nel caso in cui la fornitura delle pietre sia effettuata direttamente dall'Appaltatore, quanto nel caso in cui la fornitura venga effettuata dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto, collocamento in opera e conservazione fino all'approvazione del collaudo, rotture, scheggiature, graffi, e danni di ogni genere alle pietre ed ai marmi. Pertanto i marmi e le pietre, ove occorra, dovranno essere adeguatamente protetti, avendo cura particolare per gli spigoli, le cornici, gli scalini, i pavimenti, le parti sporgenti ed in generale per quelle parti che, per il passaggio o per la caduta dall'alto di materiali od altro, potrebbero restare danneggiate. Le protezioni predisposte dovranno essere rimosse e successivamente ripristinate ogni qualvolta si rendesse necessario effettuare controlli e misurazioni; così come dovranno essere ripristinate qualora e per qualsiasi motivo risultassero non più idonee allo scopo. Per le protezioni suddette è vietato l'uso dei materiali contenenti tannino o sostanze resinose, od altre sostanze facilmente solubili e che possano macchiare le pietre. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione dei pezzi comunque danneggiati, alla rimessa in pristino di quanto eventualmente demolito o rimosso, ed al risarcimento degli eventuali danni. Qualora la fornitura delle pietre naturali od artificiali fosse totalmente o parzialmente scorporata dall'appalto, l'Appaltatore delle opere principali, oltre alla posa in opera delle forniture scorporate, è tenuto al ricevimento in cantiere, all'immagazzinamento ed alla custodia di detti materiali fino al momento del collocamento in opera; l'idoneo magazzino per il deposito dovrà essere procurato a cura e spese dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al trasporto dal luogo di deposito a piè d'opera ed al collocamento in opera, nonché alla successiva conservazione, adottando ogni necessaria cautela. Danneggiamenti, rotture, asportazioni od altro che potessero verificarsi nel corso dei lavori, da chiunque e per qualsiasi provocati, resteranno a completo carico dell'Appaltatore delle opere principali, il quale dovrà a proprie spese sostituire i materiali, o parti di essi, danneggiati, rotti, asportati, ecc., ed eseguire ogni opera di ripristino, oltre al risarcimento degli eventuali danni, e ciò fino all'approvazione del collaudo. L'Appaltatore delle opere principali, al ricevimento in cantiere, e comunque tempestivamente prima del collocamento in opera, dovrà segnalare alla D.L. gli eventuali difetti e difformità constatati nei materiali.

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L'accettazione da parte della D.L. delle pietre e dei marmi, sia in fornitura che dopo il collocamento in opera, non esonera l'Appaltatore dalla propria responsabilità circa la qualità dei materiali, la loro lavorazione, le dimensioni, il collocamento in opera, e la conservazione, facendo eccezione solo quanto espressamente approvato per iscritto dalla D.L. medesima. Le congiunzioni ed i piani delle opere in marmo ed in pietra naturale dovranno risultare senza risalti ed in modo che le parti viste si presentino continue. La pietra da taglio da impiegare dovrà presentare forma e dimensioni di progetto, posta in opera secondo i predetti disegni, ed essere lavorata a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento, qualora non corrispondano al piano di sega, dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Oltre a quanto indicato, i materiali dovranno rispondere alle seguenti norme:

UNI 2712 Manufatti lapidei stradali. UNI 2713 Manufatti lapidei stradali. Bocchette di scarico di pietra UNI 2714 Manufatti lapidei stradali. Risvolti di pietra per ingressi carrai UNI 2715 Manufatti lapidei stradali. Guide di risvolto per ingressi carrai UNI 2716 Manufatti lapidei stradali. Scivoli di pietra per ingressi carrai UNI 2717 Manufatti lapidei stradali. Guide di pietra UNI 2718 Manufatti lapidei stradali. Masselli di pietra per pavimentazioni CNR UNI 10009 Prove sui materiali stradali. UNI 8458 Prodotti lapidei - Terminologia e classificazione UNI 9379 Pavimenti lapidei - Terminologia e classificazione UNI 9725 Prodotti lapidei - Criteri di accettazione UNI 9726 Prodotti lapidei (grezzi e lavorati). Criteri per l’informazione tecnica UNI 9724/1 Descrizione Petrografica UNI 9724/2 Determinazione della Massa Volumica Apparente e del Coefficiente di Imbibizione. UNI 9724/3 Determinazione della Resistenza a Compressione Semplice. UNI 9724/5 Determinazione della Resistenza a Flessione UNI 9724/6 Determinazione della MicrodurezzaKnoop Le caratteristiche tecniche saranno indicativamente conformi a quelle riportate nella tabella seguente. Dati caratteristici sulla resistenza ed elasticità delle pietre GRANITI Trazione N/mmq 2-6 Compressione N/mmq 100-200 Flessione N/mmq 10-24 Carico sicurezza compressione N/mmq 3.5-8 Modulo elastico N/mmq 12500-45000 Rapporto di deform. long. M 5-10 Massa volumica apparente Kg/mc 2700 BASALTI Trazione N/mmq ---- Compressione N/mmq 200-400 Flessione N/mmq ---- Carico sicurezza compressione N/mmq 3.5 Modulo elastico N/mmq 110000 Rapporto di deform. long. M ---- Massa volumica apparente Kg/mc 3000

Riguardo alla forma, la nomenclatura è riportata nella seguente tabella : Nomenclatura delle pietre rispetto alla forma:

NOMENCLATURA DESCRIZIONE Pietrame misto di cava Pezzi di varie dimensioni nelle condizioni di estrazione della cava Pietrame di muratura Pezzi selezionati adatti per muratura in pietra spaccata (20-50 cm) Pietrame in lastre naturali Lastre con spessore e contorni di cava, senza alcuna lavorazione, provenienti da materiali stratificati Pietra in lastre segate Lastre risultanti dalla segatura di blocchi di cava, senza alcuna lavorazione Pietra in blocchi naturali Materiale in grossi blocchi di cava, grossolanamente squadrati, pronti per il taglio Pietra in conci Blocchi squadrati a forma parallelepipeda, con superfici più o meno lavorate. Per i tufi i conci sono ricavati alla sega in cava Con riguardo invece alla lavorazione delle superfici la nomenclatura è riportata nella tabella successiva. Nomenclatura delle pietre rispetto alla lavorazione delle superfici

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NOMENCLATURA DESCRIZIONE Greggia di spacco Superficie ottenuta mediante spacco della roccia secondo i piani di divisibilità (sfaldamento, falda, controfalda e controverso) Mano di sega Superficie striata come risulta dopo la segatura. Sbozzata Superficie che in cava ha subito una prima lavorazione per una grossolana squadratura con piccone o con punta grossa (subbia) A punta grossa Uniforme distribuzione di solchi e cavità con profondità 8-12 m/m (lavorazione con mazzuolo e punta grossa) A punta media Idem con profondità 5-8 m/m (lavorazione con mazzuolo e punta media) A punta fine Idem con profondità 2-5 m/m (lavorazione con mazzuolo e punta fine) Scalpellata Superficie pressoché liscia; sono tuttavia ammessi solchi o cavi di profondità non maggiore a 2 m/m (lavorazione con mazzuolo e scalpello) Bocciardata grossa Granulare uniforme; lavorazione con la bocciarda grossa (9 o 16 denti su 25 cm2) Bocciardata media Idem con bocciarda media (25 o 36 denti su 25 cm2) Bocciardata fine Idem con bocciarda fine (49,64 o 81 denti su 25 cm2) Bocciardata finissima Idem con bocciarda finissima (100, 121 o 144 denti su 25 cm2) Martellinata grossa Uniformemente striata in una sola direzione; lavorazione alla martellina grossa su superficie preventivamente lavorata alla punta grossa Martellinata media Idem con martellina media su superficie preventivamente lavorata a punta media e fine a martellina grossa. Martellinata fine Idem con martellina fine su superficie a mano di sega od a punta fine od a martellina media Frullonata Superficie liscia omogenea con leggeri segni di lavorazione (rigatura o striatura); viene fatto con virgole o con globuli di acciaio. Levigata Superficie liscia ed omogenea, senza rigature, striature od altri segni di lavorazione; viene ottenuta con virgole 1,2,3 oppure con carborundum o spuntiglio. Sabbiata Finitura derivante dal getto ad alta pressione di sabbia la quale incide in modo uniforme la superficie.

La pavimentazione dovrà essere posta in opera dall’Appaltatore secondo i disegni di progetto; sono altresì compresi tra i suoi oneri tutti i ricorsi, le riquadrature, le pendenze, i compluvi, l’inserimento di aiuole, chiusini e quant’altro sia necessario inserire nelle pavimentazioni in pietra. Il taglio delle lastre dovrà essere effettuato con sega ad acqua onde evitare tagli imprecisi e produzione di polveri. Le lastre in pietra saranno posate sopra un letto di sabbia su sottofondo di calce e pozzolana o allettate su uno strato di sabbia e cemento, come indicato ai punti precedenti, nelle zone indicate negli elaborati grafici. Per quanto riguarda le modalità di posa e quanto altro necessario, vale quanto indicato al punto precedente per i pavimenti in selciato. La sigillatura delle lastre dovrà essere effettuata in boiacca di cemento. In questo caso, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. Il Committente potrà approvvigionare direttamente il materiale di pavimentazione, restando all'Appaltatore l'obbligo di provvedere alla relativa posa in opera; per l'adempimento a tale obbligo, l'Appaltatore non potrà sollevare obiezioni di sorta o chiedere speciali compensi oltre quelli previsti dal contratto. In questo caso dalle somme comprese nell’Appalto a corpo saranno detratte le somme pagate per l’approvvigionamento del materiale. Il prezzo di acquisto sarà determinato dall’Elenco prezzi del Comune di Roma, vigente al momento della provvista, decurtato dal ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore. Non potranno essere accettati pavimenti che presentassero una qualsiasi, anche minima, imperfezione dipendente dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate e di quanto altro precisato e disposto in ogni punto del presente articolo; pertanto ogni qualvolta si manifestasse anche una sola delle imperfezioni suddette, o comunque danni, guasti e degradamenti, l'Appaltatore obbligato alla demolizione dei pavimenti contestati ed al loro successivo rifacimento. Nel caso che per le lavorazioni di progetto sia previsto l’utilizzo di materiale nuovo a carico dell’Appaltatore, da impiegare e/o aggiungere al materiale di pavimentazione che fosse già stato approvvigionato dalla Stazione Appaltante o in caso di riutilizzo di materiale già in opera, l'Appaltatore è tenuto anche all'onere dell'acquisto dei materiali di pavimentazione identici a quelli forniti dalla Stazione Appaltante. Tali materiali, di cui l’Appaltatore dovrà presentare alla D.L. idonee ed adeguate campionature non potranno essere poste in opera prima della formale accettazione da parte della stessa D.L. che conseguentemente ne verificherà la rispondenza tra campione accettato e fornitura.

Art. 23.3 Cigli e stangoni in travertino Tra le opere in pietra da eseguire rientra la fornitura e posa dei cigli di delimitazione in granito, di sezione 25x30 ad elementi da cm 120, posti in opera su cordolo in conglomerato di cemento classe 32,5 con dosaggio 150 Kg/mc. E’ compresa inoltre la lavorazione eventuale delle bocchette, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, o altro impasto e componente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. I cigli dovranno avere le parti a vista lavorate alla punta fina e relativa sigillatura. Le parti sia rettilinee che curve dovranno combaciare perfettamente con una tolleranza massima di mm 3,00. In corrispondenza dei raccordi si richiede la centinatura degli stessi secondo le misure e pezzature indicate in progetto. Il materiale lapideo dovrà avere le caratteristiche fisiche già indicate in precedenza per gli altri elementi in pietra naturale, ovvero :

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- omogeneità - assenza di venature - mancanza di imperfezioni e quanto altro sarà ritenuto indispensabile dalla Direzione dei Lavori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. I cigli dovranno risultare complanari con i pavimenti in lastre adiacenti, perfettamente allineati.

CAPO 24) FONDAZIONE STRADALE E PEDONALE Art. 24.1 - Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata con calce idrata Per l'esecuzione di tale sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:

a) prima di spargere la calce idrata, lo strato di pozzolana dovrà essere conformato secondo le sagome definitive trasversali e longitudinali di progetto.

b) La calce idrata dovrà essere distribuita uniformemente nella qualità che sarà precisata, di volta in volta, dalla Amministrazione Comunale in rapporto alle prove sulla miscela che saranno eseguite secondo le modalità di seguito precisate.

c) In ogni caso la quantità di calce idrata non potrà essere inferiore a 80 Kg per mc di pozzolana. d) L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione e uniformemente incorporata

nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l'umidità specifica dall’Amministrazione Comunale in base sempre ai risultati delle suddette prove.

e) Ad avvenuta uniforme miscelazione della pozzolana acqua-calce idrata, l'impasto dovrà essere immediatamente costipato fino al raggiungimento della densità indicata dalla Direzione dei Lavori.

f) La miscela dovrà essere mantenuta umida con aggiunta di acqua nella quantità necessaria a sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà rifinito secondo gli ordini che di volta in volta verranno impartiti dall’Amministrazione Comunale

g) Dopo che la soprastruttura di pozzolana e calce sarà ultimata, dovrà essere immediatamente protetta la superficie per un periodo di almeno 20 giorni con sabbia o con stuoie onde evitare perdite di contenuto di umidità nella miscela.

Il macchinario da impiegare dovrà essere in buone condizioni d'uso e dovrà avere l'approvazione dell’Amministrazione Comunale La calce dovrà essere consegnata in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica della cementeria e dovrà avere i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939, numero 2231. In ogni caso dovrà essere accettata dall’Amministrazione Comunale a suo giudizio insindacabile. La calce idrata dovrà essere depositata in luoghi asciutti a riparo dalle piogge e dalle intemperie. Tutta la calce che per qualsiasi ragione risulterà parzialmente deteriorata o conterrà impurità sarà rifiutata. L'acqua da impiegarsi dovrà essere esente da impurità dannose, di acidi, alcali, materie organiche e qualsiasi altra sostanza nociva. L'attrezzatura di cantiere dovrà assicurare che lo spargimento della calce idrata venga effettuato con una precisione che non vari col variare delle condizioni della superficie del terreno su cui si opera e dovranno assicurare una distribuzione uniforme delle quantità teoriche richieste per mq. I lavori di spargitura della calce idrata potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano superiori a quattro gradi centigradi, il tempo non sia piovoso o molto nebbioso e si prevedano imminenti piogge. La calce idrata dovrà essere sparsa solamente su quella parte del terreno che si preveda di completare entro le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potrà attraversare la zona in cui è stata sparsa di fresco la calce idrata fiono a quando questa non sia stata miscelata con la pozzolana. La percentuale di umidità della miscela, sulla base del peso secco, non dovrà essere inferiore all'ottimo indicato dall’Amministrazione Comunale e con l'uso di apparati speciali per la determinazione rapida dell'umidità. Sarà responsabilità dell'appaltatore di raggiungere l'appropriata quantità di acqua alla miscela. La miscela sciolta dovrà essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate dall’Amministrazione Comunale fino al raggiungimento della densità ottima (fino al 95% AASHO Mod.). La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei metri costipati dovrà essere tale che il materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondità prestabilita prima del tempo di inizio della presa della miscela. Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna della interruzione delle operazioni di lavori, dovrà essere posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti soddisfacentemente costipata e livellata. Il traffico potrà essere aperto solo dopo almeno 20 giorni. L'Impresa potrà attrezzare in loco, a sua cura e spese un laboratorio da campo in modo da mettere la Direzione Lavori in condizioni di poter eseguire eventuali analisi che essa Direzione Lavori dovesse richiedere, con specifico riguardo alle prove con apparato triassiale; presso il laboratorio dell'Impresa o presso quel laboratorio a cui la Impresa affida l'esecuzione delle analisi; l'efficienza e l'idoneità di tale laboratorio dell'Impresa saranno accertate insindacabilmente dalla Direzione Lavori che potrà comunque far eseguire qualsiasi numero di prove presso laboratori ufficiali. La pozzolana da usarsi dovrà essere esente da materie organiche e vegetali, e dovrà essere di caratteristiche tali da dare una densità massima di laboratorio superiore a 1.5. Dovranno essere eseguite prove di stabilità su miscela di calce idrata e del particolare tipo di pozzolana impiegata tutte le volte che la Direzione Lavori crederà opportuno presso i Laboratori Ufficiali ed in ogni caso almeno uno ogni 5000 mq di strada trattata.

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Le prove saranno eseguite con il metodo della compressione triassiale (oppure compressione semplice) e non verranno accettate quelle miscele per le quali la linea di inviluppo dei relativi cerchi di MOHR sia sottostante a quella avente una inclinazione di 45 gradi sull'orizzonte ed intersecante l'asse delle ordinate nel punto corrispondente a 3 daN/cmq.

Art. 24.2 - Fondazione stradale in misto granulare di cave, con legante naturale descrizione Questo tipo di fondazione è costituito da una miscela di granulati di cava, con aggiunta o meno di legante naturale, passante al setaccio n. 40 ASTM (maglie da mm 0.42). Detta miscela sarà formata da elementi inferiori a 71 mm di diametro e presenterà allo stato fuso una curva granulometrica ad andamento continuo ed uniforme, compresa in uno dei fusi riportati in tabella 18, concorde a quello delle curve limiti. Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà prescritto dalla Direzione Lavori, che stabilirà se il 25% in peso del materiale potrà essere costituito o meno dal frantumato a spigoli vivi. Tabella: Granulometria misto granulare di cava

Serie setacci ASTM UNI mm

Passante tot. in peso %

Serie setacci ASTM UNI mm

Passante tot. in peso %

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2

2 1/2 71 100 n. 4 5 25-55 30-60

1 1/2 40 75-100 100 n. 10 2 15-40 20-45

1 25 60-87 75-100 n. 40 0.4 7 22 10-25

3/8 10 35-67 45-75 n. 200 0.075 2-10 3-12

modalità di esecuzione La superficie di posa della fondazione dovrà avere le quote, la sagoma e la compattazione prescritta ed essere ripulita da materiale estraneo. Il materiale miscelato o meno secondo il procedimento di lavorazione, sarà steso in strati di spessore uniforme da 10 a 15 cm in relazione al tipo di attrezzatura miscelante e costipante impiegata. L'aggiunta di acqua è da effettuarsi a mezzo di dispositivi spruzzatori fino a raggiungere l'umidità prescritta. A questo proposito la Direzione Lavori avrà cura di far sospendere le operazioni quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo, lo strato compresso dovrà essere rimosso e sostituito a cura e spese dell'impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e comunque approvato dalla Direzione Lavori. Esso dovrà interessare la totale altezza dello strato di fondazione, sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata, accertabile mediante prove presso i Laboratori Ufficiali.

Art. 24.3 - Fondazioni in misto cementato Descrizione Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare eventualmente corretto con materiale di frantumazione, impastato con cemento e acqua. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori. Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.

Caratteristiche dei materiali: inerti Avranno i seguenti requisiti:

a) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm nè forma appiattita, allungata o lenticolare. b) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente

concorde a quello delle curve limiti: Tabella: Granulometria misto granulare di cava

Serie UNI

crivelli Passante tot % setacci Passante tot % 40 100 2 15 - 30 25 60 - 80 0.4 7 - 15 15 40 - 60 0.18 0 - 6

10 35 - 50

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5 25 - 40

c) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo 4/1953) non superiore a 160; d) equivalente in sabbia compreso tra 20 e 70.

L'Impresa dopo aver eseguito prove di laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei Lavori la composizione da adottare e successivamente l'osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri. Verrà ammessa una tolleranza di = 5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di = 2 punti % per il passante al setaccio 2 e inferiori.

Caratteristiche dei materiali: legante Verrà impiegato cemento con classe di resistenza 32,5 (Portland, pozzolanico, d'alto forno). A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 3.5% ed il 5% sul peso degli inerti asciutti.

Caratteristiche dei materiali: acqua Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva.

Miscela - Prove di Laboratorio e in sito La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza appresso indicate.

Resistenza Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione su provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. - U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17.78 cm diametro 15.24 cm volume 3242 cmc); per il confezionamento nei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e statura dello stampo, affinchè l'altezza del provino risulti effettivamente di cm 17.78. La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente. La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e 85 colpi pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50.8, peso pestello Kg 4.54, altezza di caduta cm 45.7. I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido. Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale del legante. I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione non minori di 25 Kg/cmq e non superiori a 60 Kg/cmq.

Preparazione e posa in opera La miscela risultante dalle prove di cui sopra, verrà confezionata fuori opera in adeguati impianti di miscelamento e dosaggio. La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa verrà eseguita impiegando finitrici. Per il costipamento e le rifiniture verranno impiegati rulli lisci (statici o vibranti) o rulli gommati, tutti semoventi. La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0 gradi C e superiori a 25 gradi C nè sotto pioggia battente. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature tra i 25 gradi e i 30 gradi C. In questo caso, però, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo d'impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1-2 ore per garantire la continuità della struttura di ogni partita carrabile. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà, ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa, ai mezzi gommati.

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Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

Protezione superficiale Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2 Kg/mq in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto, e successivo spargimento di sabbia.

Norme di accettazione La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. Qualora si riscontri un maggior scostamento della sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale e l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore. La densità in sito non dovrà essere inferiore al 95% della densità raggiunta in laboratorio nei provini su cui è misurata la resistenza. Il prelievo del materiale dovrà essere eseguito durante la stesa ovvero prima dell'indurimento, mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm. La resistenza a compressione verrà controllata su provini confezionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento di quattro provini, previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Misurata la resistenza a compressione a 7 giorni dei quattro provini in questione e scartato il valore più basso, la media degli altri 3 dovrà servire per confronto con la resistenza preventivamente determinata in laboratorio. Questo controllo dovrà essere effettuato ogni 100 mc di materiale costipato. La resistenza dei provini preparati con la miscela stesa, non dovrà scostarsi da quella preventivamente determinata in laboratorio di oltre - 20%, e comunque non dovrà mai essere inferiore a 25 Kg/cmq.

Art. 24.4 - Norme per la costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con cemento Per l'esecuzione di tale tipo di sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:

a) prima di spargere il cemento, lo strato di materiale dovrà essere conformato secondo le sagome definitive, trasversali e longitudinali di progetto;

b) il cemento dovrà essere distribuito uniformemente nelle quantità richieste ed il lavoro dovrà essere di soddisfazione piena della Direzione dei lavori;

c) l'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione e uniformemente incorporate nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l'umidità specificata dalla Direzione dei lavori per la miscela terra e cemento;

d) ad avvenuta uniforme miscelazione della terra-acqua-cemento, l'impasto dovrà essere immediatamente costipato fino al raggiungimento della densità indicata dalla Direzione dei lavori;

e) la miscela dovrà essere mantenuta umida con l'aggiunta di acqua nella quantità necessaria a sopperire le perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà rifinito secondo le norme che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione dei lavori;

f) dopo che la sovrastruttura di terra-cemento sarà ultimata, dovrà essere immediatamente protetta in superficie per un periodo di sette giorni con sabbia o con stuoie, onde evitare perdite di contenuto di umidità nella miscela.

Il macchinario da impiegare dovrà essere in buone condizioni d'uso e dovrà avere l'approvazione della Direzione dei lavori. Il macchinario che non sia di gradimento della Direzione dei lavori non potrà essere impiegato. Il cemento da impiegarsi dovrà essere quello normale ai sensi della legge 595/65 e delle altre norme vigenti. La Direzione dei lavori potrà autorizzare l'uso di cemento pozzolanico o di alto forno, che corrispondano alle norme vigenti. Il cemento dovrà essere consegnato in sacchi sigillati portanti scritto il marchio di fabbrica della cementeria. Ogni sacco dovrà essere in perfette condizioni al momento della consegna. Il cemento dovrà essere depositato in luoghi asciutti al riparo della pioggia e delle intemperie. Tutto il cemento che per qualsiasi ragione risulterà parzialmente deteriorato o conterrà impurità sarà rifiutato. L'acqua da impiegarsi dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materie organiche e qualsiasi altra sostanza nociva. Il dosaggio del cemento nella miscela terra-cemento sarà stabilito in base alle caratteristiche della terra. Di norma la percentuale varierà dal 4 al 14% in peso sul peso secco del materiale ovverosia dal 6 al 16% in volume sul volume della miscela costipata. Il minimo dosaggio del cemento da usare è quello che:

a) dia perdite di peso per la miscela terra-cemento rispetto al peso iniziale dopo 12 cicli di imbibizione ed essiccamento (eseguiti secondo la prova AASHTO-T 135/70) e dopo 12 cicli di gelo e disgelo eseguiti secondo la prova AASHTO-T 136/70) compresi, a seconda dei gruppi di appartenenza delle classificazioni AASHTO-T 145/73 nei seguenti limiti:

Terre dei gruppi A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5, non oltre il 14%; Terre dei gruppi A2-6, A2-7, A4, A5, non oltre il 10%; Terre dei gruppi A6, A7-5, A7-6, non oltre il 7%; b) dia variazione di volume durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo o disgelo non superiore al 2% del volume

dei provini all'atto della confezione;

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c) dia contenuti di umidità, durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo e disgelo, non superiori alle quantità che possono totalmente riempire i vuoti dei campioni all'atto della confezione;

d) dia resistenza alla compressione in proporzione crescente col trascorrere del tempo e con l'aumento del dosaggio del cemento nei limiti di quei dosaggi che producono risultati rispondenti ai requisiti specificati ai punti a, b, c più sopra specificati.

L'attrezzatura di cantiere indicata al precedente art. "Attrezzatura di Cantiere" dovrà essere integrata come segue: a) spargitori di cemento equipaggiati con sistemi di proporzionamento e distribuzioni tali da assicurare che lo spargimento

venga effettuato con una precisione che non vari col variare delle condizioni della superficie del terreno su cui si opera e da assicurare la distribuzione con una tolleranza massima del 4% della quantità teorica richiesta per metro quadrato;

b) sarchiatori regolabili per rimuovere le superfici costipate; c) spazzolatrici automatiche o del tipo trainato da impiegarsi nei lavori di rifinitura.

Il laboratorio da campo dovrà essere attrezzato in modo da consentire oltre alle analisi e prove previste all'art. "Attrezzatura di Cantiere" anche le seguenti:

a) determinazione della rispondenza delle caratteristiche del cemento alle norme di accettazione in vigore; b) determinazione del contenuto in cemento; c) determinazione dei tempi di presa del cemento.

I lavori potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano superiore a 4 °C ed il tempo non sia piovoso o molto nebbioso. Il terreno da stabilizzare con detto sistema dovrà essere accuratamente preparato secondo le sagome, le inclinazioni previste da progetto prima di provvedere allo spargimento del cemento. La miscela terra-cemento si potrà considerare sufficientemente polverizzata quando l'80% del terreno, ad esclusione degli elementi lapidei, passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm). Se la normale procedura di miscelazione non dovesse dare questo grado di polverizzazione, l'Impresa dovrà fare una polverizzazione preventiva prima di spargere il cemento onde assicurare il raggiungimento di tali requisiti nella finale miscelazione dell'impasto. La quantità indicata di cemento richiesta per tutta la profondità del trattamento dovrà essere uniformemente distribuita sulla superficie in modo soddisfacente per la Direzione dei lavori. Il cemento dovrà essere sparso solamente su quella parte del terreno che si prevede di completare entro le ore di luce dello stesso giorno; nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potrà attraversare la zona in cui è stato sparso di fresco il cemento fino a quando questo non sia stato miscelato col terreno. Immediatamente dopo che il cemento è sparso, il macchinario per la stabilizzazione dovrà muoversi per polverizzare il terreno mescolando il cemento ed aggiungendo la richiesta quantità d'acqua attraverso le barre spruzzatrici a pressione. Il macchinario dovrà infine provvedere allo spargimento della miscela ottenuta su tutta la larghezza del trattamento in modo che sia pronta per essere costipata con idonea attrezzatura indicata dalla Direzione dei lavori. La percentuale di umidità nella miscela, sulla base del peso secco, non dovrà essere inferiore all'ottimo indicato dalla Direzione dei lavori, e non maggiore del 2% circa di tale ottimo. Questa umidità ottima indicata sarà quella che dovrà risultare a miscela completata e sarà determinata con uso dei metodi rapidi prestabiliti dalla Direzione dei lavori o con l'uso di apparati speciali per la determinazione rapida dell'umidità. Sarà responsabilità dell'Impresa di aggiungere l'appropriata quantità di umidità alla miscela. La miscela sciolta dovrà essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate dalla Direzione dei lavori, fino al raggiungimento della densità indicata di volta in volta dalla Direzione dei lavori stessa. La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei mezzi costipanti dovrà essere tale che il materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondità prestabilita prima del tempo di inizio della presa del cemento. Dopo che la miscela sarà stata costipata ed in alcuni casi prima che il costipamento sia stato portato a termine, la superficie del terreno dovrà essere livellata secondo le sagome e le inclinazioni indicate in progetto. L'umidità contenuta nella miscela dovrà essere mantenuta all'ottimo prestabilito fino al termine delle operazioni. Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna interruzione delle operazioni di lavoro, dovrà essere posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti soddisfacentemente costipata e livellata. Dopo che la sovrastruttura sarà ultimata secondo le norme suindicate, essa dovrà venire immediatamente protetta in modo da preservare la miscela da perdite di umidità durante il periodo di sette giorni, ad esempio, mediante l'uso di sabbia umida, di sacchi bagnati, di paglia umida, o di emulsione bituminosa. Il traffico potrà essere aperto solo dopo sette giorni e, dopo tale termine, potrà essere applicato l'eventuale rivestimento superficiale.

Art. 24.5 - Costipamento del terreno in sito A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procederà come al precedente capo a); c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da

ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sarà integrato con opportune opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:

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a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchiano per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m;

b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procederà come indicato al comma a); c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto c) del caso A).

In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

CAPO 25 : BARRIERE METALLICHE Art. 25.1 - Barriere di sicurezza e parapetti metallici Le barriere verranno installate lungo tratti saltuari delle banchine, lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede, nonché in presenza di ostacoli fissi immediatamente a lato della carreggiata. I parapetti metallici verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti. Le barriere ed i parapetti metallici debbono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli, qualunque sia l'angolo di incidenza, e da presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto della barriera.

Caratteristiche delle barriere e dei parapetti La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale, metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni tramite distanziatori di altezza non inferiore a 30 cm, di profondità non inferiore a 15 cm, spessore minimo 2.5 mm, in modo che l'altezza del loro bordo superiore risulti non inferiore a cm 70 dal piano della pavimentazione finita. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fissare di volta in volta la posizione e l'andamento della fascia e l'Impresa dovrà provvedere ad ubicare opportunamente i sostegni. I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, del tipo a "C" di dimensioni non inferiori a 80x120x80 mm, spessore non inferiore a 5 mm, lunghezza non inferiore ad 1.65 m per le barriere centrali ed 1.95 m per le barriere laterali, ed aventi le caratteristiche di resistenza successivamente indicate. Tali sostegni non dovranno, per altro, produrre schegge e frammenti in caso di incidenti. L'interasse dei sostegni sarà non superiore a m 3.60 e di norma i sostegni stessi dovranno essere infissi nel terreno con battipalo per una profondità non minore di 0.95 m per le barriere centrali e 1.20 per le barriere laterali. La Direzione dei Lavori potrà ordinare una maggiore profondità ed altri accorgimenti esecutivi per assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza. Nel caso di barriere ricadenti su opere d'arte, i sostegni, ferma restando l'altezza della fascia rispetto al piano viabile, saranno alloggiati per la occorrente profondità in fori all'uopo predisposti sulle opere d'arte e fissati con malta cementizia. I fori dovranno essere eseguiti con ogni cautela onde non compromettere la stabilità delle opere e dovrà essere eseguito con ogni cura il ripristino della superficie preesistente delle opere murarie. Qualora i sostegni non potessero essere infissi sull'opera d'arte, si procederà al loro fissaggio mediante una piastra metallica ancorata al calcestruzzo con quattro bulloni prigionieri. In casi speciali, quali zone rocciose od altro, i sostegni potranno essere ancorati al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo di classe C 20/25 e delle dimensioni fissate dalla Direzione dei Lavori. Le fasce saranno costituite da un nastro metallico con profilo a doppia onda ed avranno altezza effettiva non inferiore a 300 mm, con sviluppo non inferiore a 475 mm, spessore minimo 3 mm, e modulo di resistenza non inferiore a 25 Kg/cmq. Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per non meno di cm 32. Le giunzioni saranno effettuate in modo da presentare i risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli. Il collegamento delle fasce fra loro ed ai sostegni deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i bulloni ed i sistemi di attacco debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori, da parte dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. La bulloneria dovrà essere a testa tonda ed alta resistenza, le piastrine copri-asola antisfilamento avranno dimensioni 45x100 mm e spessore 4 mm. Si precisa che in corrispondenza di ogni paletto dovrà esservi una giunzione, non essendo assolutamente ammesso che uno stesso tratto di fascia abbracci più paletti insieme. I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di più o meno cm 2 ed orizzontale di più o meno cm 1. Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere lungo curve di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali. Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce. Le barriere da collocare nell'aiuola spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del tipo avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza nelle stesse sezioni trasversali.

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Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza di adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che dovranno essere sagomate secondo forma circolare che sarà approvata dalla Direzione dei Lavori. In proposito si fa presente che potrà essere richiesta anche una diversa sistemazione (interramento delle testate) fermi restando i prezzi di elenco. I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni in profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico, posto ad una altezza non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita. I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed avranno, per la parte inferiore, reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle barriere. L'interasse dei sostegni resta fissato in m 3, salvo qualche tratto nel quale si rendesse necessario che il montante ricada in corrispondenza di un giunto di dilatazione del manufatto. I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori all'uopo predisposti, sulle opere d'arte e fissati con malta cementizia. I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni già indicate per le barriere, così pure il ripristino delle superfici manomesse. La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per le barriere ed essere posta in opera alla stessa altezza di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita anche se l'interasse dei sostegni risulterà inferiore. Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiori a mm 45 e spessore non inferiore a mm 2.4 sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. Tutte le parti metalliche, sia delle barriere che dei parapetti, dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore ad S235JR con zincatura a caldo con una quantità di zinco non inferiore a grammi 300 per metro quadrato e per ciascuna fascia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66. Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a cmq 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. Oltre a quanto sopra descritto per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffico centrali, e/o in presenza di ostacoli fissi laterali, curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali e ferrovie adiacenti, si dovranno adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali come l'infittimento dei pali e l'utilizzo di pali di maggiore resistenza; ed altre sulle quali dovranno applicarsi i criteri di progettazione dell'ingegneria e nei casi più complessi anche previa verifica sperimentale.

Prove statiche sulle barriere Tutti i campioni devono essere sottoposti alle prove di seguito prescritte dalle quali dovrà risultare quanto segue:

a) la fascia dovrà resistere in ogni sezione, sia corrente che in corrispondenza di un giunto fra due successivi pezzi di fascia, ad uno sforzo di 40 tonnellate.

b) La fascia semplicemente appoggiata con interasse degli appoggi uguale a quello normale tra i sostegni delle barriere in opera con la fascia esposta al traffico rivolta in alto e caricata al centro a mezzo di un massello di legno duro piano, avente l'altezza della fascia e la larghezza di cm 10, deve presentare le seguenti frecce sotto i carichi appresso indicati: - freccia massima totale di cm 5 sotto il carico di Kg 900; - freccia massima totale di cm 9 per un carico di Kg 1300. I predetti valori dovranno essere riscontrati sia per un pezzo intero della fascia sia per due pezzi di fascia aventi un giunto al centro. La fascia dovrà essere verificata anche con la faccia esposta al traffico rivolta in basso con le modalità di cui sopra e dovrà presentare le frecce massime precedentemente indicate, ma con carichi ridotti del 50%.

c) Il sostegno incastrato al piede ed assoggettato ad una forza orizzontale applicata all'altezza dell'asse della fascia dovrà presentare le seguenti frecce: - freccia massima totale di cm 9 con una forza di Kg 3500 orizzontale normale all'asse della carreggiata; - freccia massima totale di cm 9 con una forza di Kg 2500 orizzontale parallela all'asse della carreggiata.

d) Il collegamento fra la fascia ed il sostegno dovrà resistere senza rompersi ad una forza di Kg 2500 applicata in qualunque direzione.

Per il distanziatore è ammessa una deformazione massima totale di cm 4 sotto un carico di Kg 3500 applicato nella direzione normale della fascia. Deformazione e carico sono rispettivamente misurati ed applicati in corrispondenza dell'asse della fascia. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di richiedere qualunque altro elemento o prova che ritenesse necessario per meglio individuare il funzionamento della barriera, nonché la facoltà di sottoporre i materiali a qualsiasi altra prova presso Laboratori Ufficiali. Nel caso che i materiali non dessero, alle prove, i requisiti richiesti, l'impresa sarà tenuta ad allontanare i materiali approvvigionati ed eventualmente posti in opera sostituendoli con altri aventi i requisiti fissati dalle predette prescrizioni tecniche. Nulla spetterà all'Impresa per gli oneri sostenuti al riguardo.

Prescrizioni per barriera stradale spartitraffico a) Costituita da: b) Elementi seguenti in materiale S235JR (UNI EN 10027-1) e zincato a caldo secondo norma UNI 5744/66 e successive

modifiche:

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I nastri contrapposti, aventi profilo a tripla onda, con spessore minimo mm 3; interasse m 4,50 posti in opera con il bordo superiore ad un’altezza non minore di m 1,10;

II montanti ad U 120x80x6 mm, interasse m 2,25 lunghezza m 2,20; III distanziatori del tipo ridotto doppio 530x392 mm, spessore 3 mm; IV dissipatori d’energia spessore mm 6; V dispositivo di sganciamento palo C137x110x6 mm; VI corrente avente profilo ad U 120x65x4 mm, posizionato a m 0,30 dal piano viabile; VII profilo ad U 100x50x5 mm; VIII piastinaantisfilamento 100x45x4 mm.

c) Bulloneria di classe non inferiore a 6,8 secondo norma UNI 3740. d) Dispositivo rifrangenti, elementi di avvio, eventuali pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte.

Prescrizioni per laterale Caratteristiche identiche al precedente con le sole diversificazioni seguenti: a) nastri aventi profilo a tripla onda, con spessore minimo mm 3; interasse m 4,50 posti in opera con il bordo superiore ad

un’altezza non minore di m 1,10 b) distanziatori del tipo ridotto singolo 340x392 mm, spessore 3 mm.

Prescrizioni per laterale su opera d’arte Caratteristiche identiche al precedente 44 con quattro tirafondi M per ogni sostegno.

CAPO 26 : ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETONICHE Art. 26.1 - Rampe per disabili e percorsi non vedenti generalità

Dove previsto in progetto, oppure dove è presente una discontinuità della pavimentazione (uno o più gradini, passi carrabili ecc.)

oppure quando la D.L. lo richieda, l’Impresa dovrà realizzare rampe per disabili da realizzare in pietra bocciardata dello spessore di

cm. 5, sulla superficie a vista. Potranno essere ordinate, inoltre, mattonelle tattili per non vedenti tipo LOGES. In questo ultimo caso

gli ordinativi saranno autorizzati direttamente dalla D.L..

tipologie delle rampe

In linea di principio le rampe dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa sul superamento della barriere architettoniche (D.P.R. 384/78, D.M. 236/89). In ogni caso l’Impresa dovrà sottoporre la soluzione progettuale alla D.L che dovrà approvarla prima dell’esecuzione.

marmette tattili

Dove previsto nel progetto verranno impiegati delle pavimentazioni tattili per non vedenti. Tali pavimentazioni sono composte da mattonelle costituite da scaglie di pietre naturali frantumate e cemento o in pietra lavica, rispondenti alla tipologia di sistema a codici, meglio indicata negli elaborati grafici del progetto. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 40 x 30 a cm 60 x 60, con spessore di cm 3,5 e colorazione superficiale variabile atta ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4. Le caratteristiche fisico-meccaniche delle lastre sono tali da rendere le stesse antisdrucciolevoli, antigelive e di tipo carrabile. I due strati costituenti le singole lastre sono cosi’ composti:

- strato superiore profondo circa mm. 20 contenente tra l’altro : . scaglie di pietre naturali frantumate . quarzi sferoidali . cemento Portland 42.5 - sottofondo profondo circa mm15 contenente tra l’altro : . sabbie silicee . cemento Portland 42.5

La posa in opera del materiale descritto puo’ essere effettuata sia su letto di malta che mediante appositi adesivi su massetti esistenti. L’Appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. idonei campioni almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro posa in opera. La D.L. dovrà rispondere entro i successivi 5 giorni, accettando il tipo previsto o richiedendone altri. Non potranno essere posti in opera elementi non accettati dalla D.L.

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CAPO 27 : ARMATURE PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO Art. 27.1 - Armature norme generali

Con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, l’armatura del conglomerato sarà normalmente costituita da tondini di acciaio. E’ vietato mettere in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali che ne menomino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurre l'aderenza al conglomerato. Le armature metalliche che presentino superficie grassa o ricoperta da prodotti vernicianti dovranno essere preventivamente passate alla fiamma e quindi ben ripulite. Le caratteristiche delle armature nei riguardi della resistenza dovranno essere controllate mediante prove regolamentari di trazione e di piegamento su provini ricavati dagli spezzoni prelevati. Tali prove dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni delle Norme UNI e delle Norme Tecniche delle Costruzioni DM 14 gennaio 2008. I tondini di acciaio, sia normali che ad aderenza migliorata, per le armature dovranno provvedersi in barre di qualunque dimensione, secondo le sezioni e le lunghezze previste, e dovranno essere piegati e sagomati con ogni cura in conformità dei disegni esecutivi. Per i tondini di acciaio i pesi verranno desunti dalla norma di unificazione: UNI 6407. Detti pesi saranno applicati all'effettivo sviluppo delle rispettive armature metalliche, compresi i ganci ed eventuali sovrapposizioni. Con l'applicazione dei pesi stessi resta compreso e compensato il quantitativo di filo ferro occorso per le legature. Il peso dell'armatura in acciaio ad aderenza migliorata dovrà risultare dai verbali. Le caratteristiche meccaniche dell'acciaio dovranno corrispondere esattamente alle indicazioni delle citate normative in vigore. Le armature metalliche dovranno essere tagliate e sagomate in conformità ai disegni e alle prescrizioni della D.L.. La piegatura dovrà essere fatta meccanicamente e, di regola, mai a caldo, a mezzo di piegaferri o di qualunque altro procedimento che permetta di ottenere i raggi di curvatura attuali. In particolare nella posa in opera delle armature metalliche dovrà essere cura dell'Appaltatore distanziare le armature metalliche nei casseri, e togliere tali sostegni provvisori man mano che procede il getto in modo che, a lavoro finito, la posizione delle armature metalliche nella sezione risulti quella indicata nei disegni e considerata nei calcoli, e ciò per evitare in modo assoluto l'affioramento delle armature stesse. All'atto della posa in opera le armature dovranno essere pulite, prive di ruggine non aderente, di terra, di vernice, di grasso o di ogni altra materia nociva. Ove sussistessero dubbi sull'esatto posizionamento delle armature nei getti eseguiti, la D.L. potrà prescrivere l'indagine sul posizionamento mediante apparecchiature per prove non distruttive. Le giunzioni sono di norma da evitare: saranno consentite solo quando le barre necessarie debbano essere di lunghezza maggiore di quella commerciale; la relativa esecuzione sarà comunque da effettuarsi secondo le norme citate. Riguardo alle staffature, ancoraggi, piegature dei ferri, interferri e copriferri, si farà preciso riferimento ai disegni esecutivi ed alle normative in vigore.

rete a maglie saldate in acciaio per armature di fondazioni o pavimentazioni in conglomerato cementizio

A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sarà fornita e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate. Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla Direzione dei lavori. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti da 75 mm a 300 mm. La rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo UNI 8926, trafilati a freddo, con resistenza a trazione di 60 kg/mm² ed un allungamento dell'8%. La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie. La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuità di struttura dei due fili, e la penetrazione di un filo nell'altro dovrà essere compresa tra 1/4 ed 1/2 del diametro del filo. Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto d'incrocio saldato. Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in più od in meno rispetto alla sezione nominale. Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in più o in meno rispetto alle dimensioni prescritte. La rete verrà contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, l'esecuzione della rete, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.

CAPO 28 : MANUFATTI FOGNARI Art. 28.1 - Elementi prefabbricati norme generali

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste dalla normativa. vigente. E' facoltà della D.L. richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

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In generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua b) resistenza agli urti accidentali c) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque d) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale e) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale f) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso g) durabilità compatibile con l’uso a cui sono dedicati

Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta fornitrice che è tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno, per i chiusini e le griglie, le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 124.

Le caratteristiche sono riportate negli articoli della Tariffa 2007 come da seguente prospetto Tabella: manufatti fognari prefabbricati Tariffa 2007

manufatto prefabbricato materiale riferimento tariffa 2007

collettori per fognature

calcestruzzo vibrocompresso (a sez, circolare ed ovoidale)

B.2.3

PE – AD (liscio, corrugato, spiralato)

PVC rigido

rivestimenti per ovoidali e semiovoidali

pozzetti

circolari d’ispezione in vibrocemento

B.2.4 d’ispezione

autoportante

chiusini e griglie

ghisa sferoidale

B.2.5

pedarole

Art. 28.2 Elementi prefabbricati autoportanti in conglom.to cementizio per fogne ovoidali tipo VII, VIII, IX Modi d'impiego L'esecuzione dei manufatti fognari mediante elementi in conglomerato cementizio, prefabbricati ed autoportanti, senza rinfianco per fogne ovoidali tipo VII - VIII - IX, è consentito alle seguenti condizioni: a) La posa in opera degli elementi può avvenire solo con scavo a sezione obbligata a pareti verticali della larghezza minima pari a

quella del manufatto più cm 20-30 per parte, per consentire un riempimento completo del manufatto stesso. b) La natura del terreno circostante lo scavo deve essere di natura idonea e medio impatto, a "facies" naturale e non di riporto

recente; l'impiego dei manufatti non rinfiancati deve essere assolutamente evitato in terreni eterogenei, argillosi, limo-argillosi, fortemente spingenti e suscettibili all'acqua, specie se in presenza di acqua di falda.

c) La posa in opera degli elementi deve sempre avvenire su fondazione rigida in c.a., verificata a resistere alle sollecitazioni taglienti, conseguenti a cedimenti differenziali del terreno.

d) Gli spessori minimi dei manufatti dovranno corrispondere a quelli della tabella appresso riportata, e comunque non scendere mai al di sotto di 1/10 dell'altezza interna massima dello speco.

e) Tra un elemento e l'altro, conformati alle estremità con giunti a bicchiere tronco-conici, va inserito un anello in gomma NEOPRENE, a sezione circolare, che al contatto tra la superficie dei giunti deve risultare schiacciato dalla pressione dei lembi terminali del bicchiere, a perfetta tenuta, onde evitare rifluimento di liquami dall'interno all'esterno e viceversa.

f) Il giunto tra due elementi deve essere sigillato dall'interno, con una fascia di cm 10 minimo in asse al giunto, con mastice, in resina epossidica.

g) Il riempimento dovrà essere effettuato, a strati di cm 50, con pozzolana grezza, o misto granulare di cava, o sabbia, (materiali di tipo AASHO A/1 - A/2 - A/3), con costipamento a rifiuto completo fino all'imposta dell'arco e completamento del rinterro nella zona di calotta. Particolarmente curato dovrà essere il riempimento nella zona di cenetta, onde evitare vuoti pericolosi per la stabilità.

È vietato nel riempimento di tale zona l'uso di materiali eterogenei, argillosi, limo argillosi, o con elementi di spessore superiore a cm 4; si dovrà procedere ad assestamento a mano, senza riconoscimento alcuno per l'Impresa.

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h) È fatto assoluto divieto mettere in opera gli elementi autoportanti nei casi in cui lungo l'asse della fogna venga eseguito uno sbancamento totale o parziale o se le pareti di scavo siano conformate a scarpa e non verticali.

i) In tali casi deve essere adottato il sistema tradizionale con getto del manufatto in opera, secondo gli spessori disposti dall’Amministrazione Comunale e compensati con i relativi prezzi di Capitolato e non con quelli dell'elemento autoportante.

j) In corrispondenza dei pozzetti di discesa in asse fogna, prima di eseguire il pozzetto, dovrà essere gettata una soletta in c.a. in corrispondenza dell'apertura nel manufatto all'uopo predisposta, con armatura a mensola con vincolo sul piedritto e con carico pari al peso proprio del tombino più un carico accidentale di almeno 6 tonnellate concentrato sul chiusino.

k) Il relativo calcolo di stabilità deve essere preventivamente approvato dall’Amministrazione Comunale l) Il getto della struttura predetta, verrà compensata a parte con i prezzi di Capitolato.

Requisiti di accettazione dei materiali a) Conglomerato cementizio vibrocentrifugato con cemento tipo 52,5 ad alta resistenza della classe C 28/35. b) Assoluta impermeabilità di ogni manufatto, ottenuta con adeguata granulometria degli inerti e dosaggio di cemento superiore a

q.li 3 per mc d'impasto. c) Rapporto acqua/cemento - 0.4. d) Gli elementi devono avere aspetto uniforme, senza danneggiamenti, o punti che possano pregiudicare la resistenza e

l'impermeabilità. e) Le estremità dei tubi debbono presentarsi a spigoli vivi. f) Ogni elemento deve avere una base di appoggio orizzontale delle dimensioni riportate nella tabella seguente. g) Ogni elemento, alla prova di compressione in chiave deve resistere ai valori minimi riportati nella tabella seguente. Tabella: caratteristiche minime tipo VII

Larghezza base appoggio

spessore minimo in chiave

spessore minimo alla base

forza compr. vertice

perdite di acqua (prova permeabilità)

cm cm cm kn/ml l/mq sup.bagnata

50 12 20 77 minimo 0.13

a) La cunetta per acque di magra deve essere rivestita a 120 gradi con resine epossidiche, o con piastrelle in gres (all'uopo il

fondello deve essere alloggiato nell'apposita scanalatura). b) I predetti rivestimenti verranno compensati a parte con i prezzi di Capitolato. c) L'elastomero delle guarnizioni deve essere garantito all'invecchiamento per almeno 10 anni e di accertata stabilità agli agenti

chimici.

caratteristiche a) Resistenza minima di rottura a trazione: 8 N/mmq; b) Durezza: 35-55 SHORE-A; c) Allungamento minimo a rottura: 450%.

prove sui materiali a) Prova di compressione al vertice: Viene eseguita sul tubo intero, immerso nell'acqua per 24 ore.Il pezzo deve essere posto su

un basamento. La forza deve essere centrata a mezzo di coltello rigido. L'incremento della forza deve essere continuo con velocità pari a 500 N/sec.

b) Verifica di impermeabilità:Il tubo chiuso ermeticamente agli estremi, viene riempito d'acqua per 24 ore (mantenendo umide anche le superfici esterne). La prova viene effettuata con una pressione interna di 0.5 bar (5 m di colonna d'acqua) ed inizia 5 minuti dopo aver applicato la predetta sovrappressione. La durata della prova è di 15 min. e in tale tempo si misura l'acqua somministrata. Conta il valore medio delle prove, mentre i valori singoli possono superare il 30% del volume della precedente tabella. Le predette prove vanno effettuate una per ciascun tipo ogni 500 ml di manufatto posto in opera. Possono inoltre essere richiesti dall’Amministrazione Comunale prelievi saltuari allo stabilimento di provenienza di provini degli impasti di conglomerato cementizio per controllare la qualità dell'impasto. Dovrà comunque essere fornito dall'Impresa un certificato di garanzia che attesti la qualità dei materiali controllati in stabilimento.

A norma della vigente legislazione in materia di inquinamento dei corpi ricettori (Legge 319/76 e seg.) tutti i manufatti fognari dovranno essere sottoposti alla prova di impermeabilità (una prova ogni 1000 ml di manufatto realizzato e comunque almeno una prova se la lunghezza è inferiore ai 1000 m). Nella prova dovrà essere compreso almeno un giunto di costruzione. Nei verbali di collaudo dovrà essere fatta esplicita menzione alle risultanze delle predette prove.

criteri per il calcolo di verifica Le ipotesi di carico per la verifica del manufatto sono le seguenti: Ricoprimento di terra sopra l'estradosso del manufatto al vertice: minimo ml 4.00; Peso specifico del terreno: 21 KN/mc; Angolo d'attrito del terreno: 22 gradi; Sovraccarico accidentale: 15 KN/mq; Coefficiente di sicurezza: 1.5; Resistenza anulare alla trazione nella flessione del calcestruzzo del tubo nella prova di compressione al vertice: 6 N/mmq; Sovraccarico di terra: condizioni del terrapieno determinate secondo Marston con r id = 1 senza spinta laterale.

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Art. 28.3 Pozzetti a scomparsa Specifica tecnica a) Pozzo di cemento

Il pozzo dovrà essere in calcestruzzo vibrato ed armato ad elevata resistenza, impermeabilizzato e collaudato con simulazione di carico statico e dinamico. Il pozzetto deve essere fornito pronto per l’allacciamento dei vani di distribuzione per l'energia elettrica ed idrica. Lo scarico acque di superficie dovrà essere previsto mediante tubo tipo DN40 collegato alla canalizzazione esterna di collegamento elettrico a terra dovrà essere realizzato mediante dado in acciaio legato posto sulla parete esterna del pozzo. Il Collegamento elettrico sarà assicurato tramite scatola di derivazione con morsettiera passante (per il collegamento dei cavi elettrici), pressacavi e ferma cavi interni allo scopo di togliere la trazione sui cavi elettrici.

b) Struttura del pozzo. Supporto coperchio: realizzato in fusione di alluminio con punti di scarico sulle colonne, per trasmettervi la compressione esercitata dalia pavimentazione stradale. Telai guida: realizzati in estruso di alluminio anodizzato; servono da guida all'unità durante il sollevamento e l'abbassamento. Meccanica di sollevamento: assiale con dado di bronzo e filettatura trapezia tipo V4A.

c) Colonne portanti. Coperchio: realizzato in fusione di alluminio con finitura anodizzata (resistente alla corrosione) e lastricabile con materiale di tipologia indicata dalla DL Contenitore isolante: in poliestere rinforzato con fibra di vetro, grado di protezione 1P55. classe di isolamento completa (CE 64-8; CE 17-13/1); il collegamento alla scatola di collegamento elettrico è reso possibile mediante uno spezzone di cavo flessibile e spina di connessione. Guida interna: a rulli.

d) Modulo di collegamento cavo elettrico interno. Lastra autoportante in PVC (polivinilcloruro) adiacente alla scatola di derivazione esterna con morsettiera passante, fusibili di protezione, spina volante di connessione, cavo di collegamento e fermacavo per eliminare la trazione su quest'ultimo.

e) Passaggio cavi: Tubo flessibile impermeabile per il passaggio della linea di alimentazione.

Tecnica di preparazione del sottosuolo a) Scotta della posizione di installazione.

La torretta non può essere messa in funzione in caso di inondazione. b) Scavo.

Alla base della scavo, dove verrà posizionata la torretta, si effettuerà la pulizia del terreno e si dovrà immettere uno strato di materiale drenante (ghiaia + terriccio). Questo strato oltre all'efftto drenante è necessario per raffinamento e per la corretta distribuzione dei pesi.

Dimensioni dello scavo: 0.9 m circa Diametro 0.2 m circa Profondità 0.2 m circa Profondità collegamento scarico acque meteoriche: 0.35

c) posizionamento torretta La torretta deve poter essere posizionata tramite appositi golfari ad occhiello per il sollevamento. Gli apparecchi di sollevamento devono possedere una portata superiore ai 550 kg. Posizionare la torretta nello scavo verificando che il bordo superiore del supporto del coperchio sia allineato con la pavimentazione stradale carrabile.

d) Allineamento della torretta a scomparsa. In fase di installazione della torretta a scomparsa bisogna considerare quando questa verrà messa in funzione, in quanto un tardo utilizzo delle colonne (durante l'abbassamento e il sollevamento) comporta delle anomalie al funzionamento non verificandosi il normale assestamento dei particolari dopo la messa in opera. In luoghi con superfici inclinate, lo scarico deve essere posizionato assolutamente nella parte più profonda.

Lavori finali Riempimento: Riempire lo scavo circostante con terreno intorno alla torretta e comprimere. Rivestimento superficiale: Lastricare la superficie stradale e/o carrabile con materiale a Vs. scelta fino al bordo interno del supporto coperchio e fino al bordo esterno della torretta.

Collegamento elettrico per il collegamento della linea di alimentazione si trova nel pozzo una scatola di contenimento della morsettiera in poliestere rinforzato con fibra di vetro (IP55). La morsettiera passante viene fornita in base alla sezione del cavo utilizzato. Sul lato inferiore della sopra citata scatola, vi sono 2 pressa cavi passo PG (IP65) per il passaggio dei cavi in ingresso e per la continuazione della linea (catenaria). Nella cavità protettiva si trova un ferma cavo per eliminare la trazione sui cavi. I moduli dei cavi di collegamento sono avvitati alla parete posteriore della scatola di contenimento della morsettiera, il cui accesso è quindi possibile dall'interno della scatola.

Collegamento impianto idraulico per l'acqua potabile e le acque di scarico

I collegamenti si trovano al di fuori del pozzo di cemento. Acqua potabile: mediante muffola.

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Acqua di scarico: mediante giunto a bicchiere tipo DN 50. Avvertenza: pressione massima di esercizio 6 bar. Il collegamento interno alla colonna è predisposto nel seguente modo; Acqua potabile:

• Tubazione tipo PVC-U DN20 con riflusso, valvola sferica ed isolatore passante. " • Collegamento flessibile in gomma tra intubamento fisso nel pozzo di cemento e colonna con fermacavo. • Sistema di tubazione tipo PVC-U DN20 con un isolatore passante, un distributore a valvola; sferica e collegamento con

spina tipo GK1 nella colonna.

Acqua di scarico

• Isolatore passante tipo DN50 nel pozzo. • Tubo flessibile con spirale in acciaio a molla tipo DN50 (Temp. 40°C fino a +90 °C). • PVC-U pezzo di collegamento con isolatore passante tipo Storz 38DS 1"1/2 nella colonna.

Impianto idraulico per io scarico delle acque meteoriche o superficiali

Per motivi di sicurezza utilizzare sempre l'allacciamento al sistema di canalizzazione previsto. Scarico per le acque superficiali. Mediante muffola a innesto rapido tipo DN40 per convogliare l'acqua superficiale al sistema di canalizzazione. Scarico per le acque del pozzo. L'acqua nel pozzo può avere origine dalle seguenti cause:

1. inondazione esterna. 2. mancanza di tenuta tra il coperchio e il relativo supporto derivante dalla presenza di corpi estranei. 3. condensa. 4. acqua sotterranea (tubo di scarico DN40 alla base del pozzo di cemento).

Il movimento di sollevamento ed abbassamento della torretta a scomparsa viene effettuato tramite una manovella che viene inserita in un'apposita sede posta nel centro del coperchio. La manovella è inclusa con la fornitura; comunque per effettuare le stesse funzioni si può utilizzare anche un'avvitatore ad accumulatori. Sistema di scarico: l'acqua penetrata nel pozzetto di cemento viene scaricata dal tubo di scarico DN40 integrato nella base del pozzo di cemento, collegato con il tubo di scarico delle acque superficiali. Massicciata di ghiaia: L'acqua che è penetrata nel pozzo di cemento può venire scaricata nella massicciata di ghiaia mediante un tubo di scarico DN40 integrato nella base del pozzo di cemento. Nel caso in cui ci si trovi di fronte a acqua sotterranea atta, chiudere la fognatura del pozzo con tappo otturatore cieco e adoperare una pompa.

Fine capitolato speciale sezione B

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A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:

Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto - PARTE PRIMA: SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 2.1 - Cauzione Garanzia provvisoria Art. 2.2 - Cauzione Garanzia definitiva Art. 2.4 - Assicurazione a carico dell’impresa Art. 3.1 - Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore Art. 4.1 - Programma di esecuzione dei lavori Art. 4.2 - Direzione tecnica del cantiere Art. 4.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere Art. 4.4 - Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere Art. 4.5 - Modalità di esecuzione dei lavori Art. 4.6 - Personale dell’appaltatore Art. 5.1 - Durata del contratto Art. 5.2 - Consegna dei lavori Art. 5.3 - Penali Art. 5.4 - Sospensione dei lavori Art. 5.5 - Proroghe dei lavori Art. 5.6 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà Art. 6.4 - Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto Art. 7.1 - Contabilità dei lavori Art. 7.1.1 - Prezzi dei lavori e della sorveglianza Art. 7.2 - Valutazione dei lavori in economia Art. 7.3 - Pagamenti in acconto Art. 7.4 - Ritenute di garanzia Art. 7.6 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali Art. 8.1 - Termine dei lavori Art. 9.1 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico della Sicurezza Art. 9.2 - Responsabilità dell’appaltatore in materia di sicurezza Art. 9.3 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali Art. 10.1 - Norme generali e limiti in materia di subappalto Art. 10.2 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti Art. 10.3 - Antimafia Art. 11.1 - Varianti in corso d’opera Art. 11.2 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali Art. 12.1 - Norme per la rescissione e risoluzione del contratto Art. 12.2 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell’appaltatore Art. 12.3 - Norme per il recesso dal contratto Art. 12.4 - Revoca dell’autorizzazione e risoluzione del sub-contratto nel caso di informativa interdittiva del Prefetto Art. 13.2 - Prove tecniche e di laboratorio Art. 14.1 - Obblighi e oneri a carico dell’appaltatore Art. 14.2 - Osservanza dei contratti collettivi Art. 14.3 - Spese contrattuali - Oneri fiscali Art. 15.2 - Definizione del contenzioso

Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto - PARTE SECONDA: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 16.1 - Infrastrutture oggetto di appalto Art. 16.2 - Esclusioni ed aumenti di superfici Art. 17.2 Altre attività ed opere Art. 17.5 - Descrizione delle opere Art. 19.1 Requisiti, prescrizioni, penalità e detrazioni ALLEGATO 1: ELENCO PREZZI SPECIALI

L'APPALTATORE

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ALLEGATO 1 : ELENCO PREZZI SPECIALI

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