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DIRETTIVA 94/25/CE Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 GIUGNO 2003) CAPITOLO I Articolo 1 Ambito d’applicazione e definizioni 1. La presente direttiva si applica: a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a: I) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; II) moto d’acqua; III) componenti di cui all’allegato II, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati; b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a: I) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; II) motori di propulsione incon motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato; c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a: I) imbarcazioni da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato; II) imbarcazioni da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell’imbarcazione e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione; III) moto d’acqua; IV) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati a essere installati su imbarcazioni da diporto; d) per quanto riguarda i prodotti di cui alla lettera a), punto II) e alle lettere b) e c), le disposizioni della presente direttiva si applicano soltanto a decorrere dalla prima immissione sul mercato e/o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore della presente direttiva. 2. La presente direttiva non si applica a: a) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a): I) imbarcazioni destinate unicamente alla regata, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore; II) canoe e kayak, gondole e pedalò; III) tavole a vela; IV) tavole da surf, comprese le tavole a motore; V) originali e singole riproduzioni di imbarcazioni storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal costruttore; VI) imbarcazioni sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario; VII) imbarcazioni realizzate per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

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  • DIRETTIVA 94/25/CE

    Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le

    imbarcazioni da diporto (TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA

    2003/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 GIUGNO 2003)

    CAPITOLO I

    Articolo 1 Ambito d’applicazione e definizioni

    1. La presente direttiva si applica: a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:

    I) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; II) moto d’acqua; III) componenti di cui all’allegato II, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;

    b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a: I) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; II) motori di propulsione incon motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

    c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a: I) imbarcazioni da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato; II) imbarcazioni da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell’imbarcazione e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione; III) moto d’acqua; IV) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati a essere installati su imbarcazioni da diporto;

    d) per quanto riguarda i prodotti di cui alla lettera a), punto II) e alle lettere b) e c), le disposizioni della presente direttiva si applicano soltanto a decorrere dalla prima immissione sul mercato e/o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore della presente direttiva. 2. La presente direttiva non si applica a: a) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a):

    I) imbarcazioni destinate unicamente alla regata, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore; II) canoe e kayak, gondole e pedalò; III) tavole a vela; IV) tavole da surf, comprese le tavole a motore; V) originali e singole riproduzioni di imbarcazioni storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal costruttore; VI) imbarcazioni sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario; VII) imbarcazioni realizzate per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

  • VIIII) imbarcazioni specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (*), indipendentemente dal numero di passeggeri; IX) sommergibili; X) veicoli a cuscino d’aria; XI) aliscafi; XII) imbarcazioni a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas,

    b) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b): I) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su: — imbarcazioni destinate unicamente alla regata e identificate in tal senso dal costruttore, — imbarcazioni sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato

    comunitario, — imbarcazioni specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare

    passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri,

    — sommergibili, — veicoli a cuscino d’aria, — aliscafi; II) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle imbarcazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti v) e vii); III) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

    c) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c): — tutte le imbarcazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo, — imbarcazioni costruite per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.

    3. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) “imbarcazione da diporto”: un’imbarcazione di qualsiasi tipo destinata ad attività sportive e ricreative con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, misurato secondo le norme armonizzate, indipendentemente dal mezzo di propulsione; il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per noleggio o per l’addestramento alla navigazione da diporto non la esclude dall’ambito d’applicazione della presente direttiva quando essa è immessa sul mercato comunitario a fini di diporto; b) “moto d’acqua”: un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno; c) “motore di propulsione”: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo; d) “modifica rilevante del motore”: la modifica di un motore:

  • — che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell’allegato I.B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore, o — che determina un aumento superiore al 15 % della potenza nominale del motore; e) “trasformazione rilevante dell’imbarcazione”: una trasformazione di un’imbarcazione che: — modifica il mezzo di propulsione dell’imbarcazione, — comporta una modifica rilevante del motore, —altera l’imbarcazione in misura tale che essa può considerarsi una diversa imbarcazione; f) “mezzo di propulsione”: il meccanismo mediante il quale l’imbarcazione è mossa; può trattarsi, non esclusivamente, di eliche o di sistemi di propulsione meccanica a getto d’acqua; g) “famiglia di motori”: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla presente direttiva; h) “costruttore”: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica la presente direttiva o che fa progettare e/o costruire tale prodotto con l’intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto; i) “mandatario”: persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi che la direttiva impone a quest’ultimo.

    Articolo 2 Immissione in commercio e messa in servizio

    1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possano venire immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione solo se essi non pongono in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, le cose o l’ambiente quando siano costruiti e sottoposti a manutenzione in modo corretto. 2. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel pieno rispetto del trattato, le disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l’ambiente e la configurazione delle vie navigabili, e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non comporti l’obbligo di modificare le imbarcazioni che sono conformi alla presente direttiva.

    Articolo 3 Requisiti essenziali

    I prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, devono soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori di cui all’allegato I.

    Articolo 4 Libera circolazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

    1. Nel loro territorio gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 recanti la marcatura CE di cui all’allegato IV, che indica la loro conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, incluse le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II. 2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato delle imbarcazioni parzialmente completate, destinate, secondo la dichiarazione — di cui all’allegato III, lettera a) — del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell’immissione sul mercato, ad essere completate da altri.

  • 3. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei componenti di cui all’allegato II recanti la marcatura CE di cui all’allegato IV che indica che essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali, ove tali componenti siano accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità, come stabilito nell’allegato XV, e siano destinati a essere incorporati in un’imbarcazione da diporto, secondo la dichiarazione — di cui all’allegato III, lettera b) — del costruttore, del suo mandatario stabilito nella Comunità ovvero, in caso di importazioni da un paese terzo, di qualsiasi soggetto che immetta tali componenti sul mercato comunitario. 4. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei: — motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, — motori omologati a norma della direttiva 97/68/CE (*) conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell’allegato I della stessa, — motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE (**), se il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara, ai sensi dell’allegato XV.3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla presente direttiva, quando sia installato in un’imbarcazione da diporto o in una moto d’acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore. 5. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli Stati membri non creano ostacoli alla presentazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della presente direttiva, ma che non sono conformi ad essa, purché un’indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fintantoché non saranno resi conformi. 6. Qualora i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica che siffatti prodotti si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto è conforme alle direttive applicabili, o alle pertinenti parti delle stesse. In tal caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l’uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti. NOTE all’art. 4: (*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/63/CE della Commissione (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 41). (**) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

    Articolo 5 Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che soddisfano le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione

  • delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento di dette norme nazionali.

    Articolo 6

    1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all’articolo 5 non soddisfino appieno i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato notificano questo fatto al comitato istituito in forza della direttiva 83/189/CEE esponendo le proprie ragioni. Il comitato emette senza indugio un parere. In base al parare del comitato, la Commissione informa gli Stati membri dell’eventuale necessità di ritirare dalle pubblicazioni di cui all’articolo 5 le norme in questione. 2. La Commissione può prendere qualsiasi misura opportuna per assicurare l’applicazione pratica in modo uniforme della presente direttiva secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3. La Commissione è assistita da un comitato permanente, in prosieguo denominato “il Comitato”. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE (*), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione della presente direttiva sollevata dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo sia a richiesta di uno Stato membro. (*) Decisione 199/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle

    competenze d’esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17/7/1999, pag. 23).

    Articolo 6 bis Procedura dei comitati

    1. Ogni modifica, necessaria alla luce dell’evoluzione della conoscenza tecnica e dei nuovi dati scientifici, dei requisiti dell’allegato I.B.2 e dell’allegato I.C.1, escluse modifiche dirette o indirette dei valori limite delle emissioni di gas di scarico o acustiche nonché del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento, è adottata dalla Commissione, assistita dal comitato permanente istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, che agisce in qualità di comitato di regolamentazione secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Le questioni da trattare comprendono i carburanti di riferimento, le norme in materia di prove per le emissioni di gas di scarico e acustiche. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7 Clausola di salvaguardia

    1. Uno Stato membro, qualora accerti che i prodotti cui si applica l’articolo 1, recanti la marcatura CE di cui all’allegato IV, possono, pur essendo correttamente progettati, costruiti, installati se del caso, sottoposti a manutenzione e impiegati per l’uso per il quale sono previsti, mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone, le cose o l’ambiente, adotta tutte le misure provvisorie utili per ritirare dal mercato tali prodotti, vietarne o limitarne l’immissione sul

  • mercato e/o la messa in servizio. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi ed in particolare se la non conformità alle norme risulti: a) da inosservanza dei requisiti essenziali di cui all’art. 3; b) da un’erronea applicazione delle norme di cui all’art. 5, nella misura in cui se ne invochi l’applicazione; c) da una lacuna alle norme di cui all’art. 5. 2. La Commissione procede senza indugio a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa ritiene: - che il provvedimento sia giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da una lacuna normativa, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all’articolo 6, paragrafo 1 entro un termine di due mesi, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo in vigore, ed avvia la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 1; - che il provvedimento sia ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato la misura nonché il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità. 3. Se un prodotto di cui all’articolo 1, non conforme, è munito della marcatura CE, lo Stato membro che ha l’autorità su chi abbia apposto la marcatura adotta le misure appropriate; tale Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.

    CAPITOLO II Valutazione della conformità

    Articolo 8

    1. Prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. In caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione per le imbarcazioni da diporto, se né il costruttore né il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto alla presente direttiva, questa può essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tal caso la persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio deve fornire all’organismo notificato tutti i documenti disponibili e i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel paese di origine. L’organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della direttiva. In tal caso la targhetta del costruttore descritta all’allegato I, punto 2.2 include i termini “(certificazione successiva alla costruzione)”. L’organismo notificato redige una dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato XV) e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE insieme al numero distintivo del pertinente organismo notificato.

  • 2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), il costruttore di imbarcazioni o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle imbarcazioni A, B, C e D di cui al punto 1 dell’allegato I.A: a) per le categorie A e B:

    I) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all’allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; II) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

    b) per la categoria C: I) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 metri: — in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell’allegato I.A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato V o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all’allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H, — in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell’allegato I.A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all’allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; II) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

    c) per la categoria D: per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato V o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all’allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; d) per le moto d’acqua: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato V, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all’allegato VI, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; e) per i componenti di cui all’allegato II: uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H. 3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico: per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano l’esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; 4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche: a) per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), il costruttore dell’imbarcazione o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:

    I) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate (*) per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all’allegato VI o la

  • verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato XI o la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all’allegato XII; II) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all’allegato V, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all’allegato VI, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato XI, o la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all’allegato XII; III) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all’imbarcazione di riferimento, stabiliti conformemente al punto i): il controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato V o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari (modulo Aa) di cui all’allegato VI o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato XI o la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all’allegato XII;

    b) per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punti III) e IV), il costruttore della moto d’acqua/del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all’allegato VI (modulo Aa) o il modulo G o H. NOTA all’art. 8: (*) EN ISO 14509.»

    Articolo 9 Organismi notificati

    1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare i compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 8, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati attribuiti loro in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all’aggiornamento di tale elenco. 2. Nel valutare gli organismi da notificare, gli Stati membri applicano i criteri fissati nell’allegato XIV. Si presume che gli organismi i quali soddisfano i criteri di valutazione stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate soddisfino anche i criteri suddetti. 3. Uno Stato membro ritira la propria approvazione ad un organismo del tipo suddetto qualora riscontri che tale organismo non soddisfa più i criteri di cui all’allegato XIV e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    CAPITOLO III

    Marcatura «CE»

    Articolo 10 1. Quando sono immessi sul mercato, i prodotti seguenti devono recare la marcatura CE di conformità: a) imbarcazioni da diporto, moto d’acqua e componenti di cui all’allegato II, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all’allegato I; b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I.B e I.C; c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I.B e I.C.

  • 2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell’allegato IV, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d’acqua di cui al punto 2.2 dell’allegato I.A, sui componenti di cui all’allegato II e/o sul loro imballaggio, e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell’allegato I.B. La marcatura CE deve essere corredata del numero d’identificazione dell’organismo responsabile dell’attuazione delle procedure di cui agli allegati IX, X, XI, XII e XVI. 3. È vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dalla presente direttiva che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nella presente direttiva e/o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 4. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7: a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura «CE» comporta per il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità l’obbligo di far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro; b) nel caso in cui l’infrazione continui, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l’immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, secondo la procedura prevista dall’articolo 7.

    CAPITOLO IV Disposizioni finali

    Articolo 11

    Ogni decisione presa in forza della presente direttiva e comportante una limitazione della commercializzazione e della messa in servizio delle imbarcazioni da diporto e/o dei loro componenti viene motivata in modo dettagliato. Essa è immediatamente notificata all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi della legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché i termini di presentazione di detti ricorsi.

    Articolo 12 La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili i dati concernenti tutte le decisioni del caso relative all’applicazione della presente direttiva.

    Articoli 13, 14 e 15 omissis

    Articolo 3 della direttiva 2003/44/CE 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2005. 2. Gli Stati membri consentono l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei prodotti conformi alle norme in vigore nel rispettivo territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva, come segue: a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a); b) fino al 31 dicembre 2005 per i motori ad accensione per compressione e i motori a scoppio a quattro tempi;

  • c) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi. 3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    ALLEGATO I

    REQUISITI ESSENZIALI

    OSSERVAZIONE PRELIMINARE Ai fini del presente allegato il termine “imbarcazioni” designa le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua. A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione di imbarcazioni 1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI

    Categoria di progettazione Forza del vento (scala Beaufort)

    Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione (H

    1/3, metri)

    A "in alto mare" > 8 > 4

    B "al largo" � 8 � 4

    C "in prossimità delle coste" � 6 � 2

    D "in acque protette" � 4 � 0,3

    Definizioni: A. IN ALTO MARE: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l’altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti. B. AL LARGO: progettate per crociere d’altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m. C. IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m. D. IN ACQUE PROTETTE: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.

  • Le imbarcazioni di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda la stabiltà, il galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali elencati nell’allegato I e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. 2. REQUISITI GENERALI I prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 , lettera a), devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili. 2.1. Identificazione dell’imbarcazione Ogni imbarcazione reca il marchio con il numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni: - codice del costruttore; - paese di costruzione; - numero di serie unico; - anno di costruzione; - anno del modello. La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti. 2.2. Targhetta del costruttore Ogni imbarcazione reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d’identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni: - nome del costruttore; - marcatura «CE» (vedi allegato IV); - categoria di progettazione di cui al punto 1; - portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni. - numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l’imbarcazione è stata concepita. 2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo A seconda della categoria di progettazione, le imbarcazioni sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. 2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di governo In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle imbarcazioni a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°. 2.5. Manuale del proprietario Ogni imbarcazione è fornita di un manuale del proprietario nella lingua (o nelle lingue) comunitaria/e ufficiale/i che può (possono) essere determinata/e dallo Stato membro di consumo in conformità con il trattato in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l’attenzione sui rischi d’incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonché i dati relativi al peso a vuoto dell’imbarcazione in chilogrammi. 3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI 3.1. Struttura La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all’imbarcazione una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6.

  • 3.2. Stabilità e bordo libero L’imbarcazione ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. 3.3. Galleggiabilità L’imbarcazione è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le imbarcazioni inferiori a 6 metri sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione. 3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell’imbarcazione e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell’acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili. 3.5. Allagamento Tutte le imbarcazioni sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolare attenzione: - ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all’acqua di penetrare all’interno dell’imbarcazione; - agli impianti di ventilazione; - all’evacuazione dell’acqua con apposite pompe o altri mezzi. 3.6. Portata massima consigliata dal costruttore La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l’imbarcazione è stata progettata, è determinata in funzione della categoria di progettazione (punto 1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento (punto 3.3). 3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio Tutte le imbarcazioni delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento. 3.8. Evacuazione Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 m sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento. Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.

  • 3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le imbarcazioni sono munite di uno o più attacchi per punti d’ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio. 4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA Il costruttore provvede affinché le caratteristiche di manovra dell’imbarcazione con il motore più potente per il quale l’imbarcazione è progettata e costruita siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati alle imbarcazioni da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario. 5. REQUISITI RELATIVI AI COMPONENTI E ALLA LORO INSTALLAZIONE 5.1. Motori e compartimenti motore 5.1.1. Motore entrobordo Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all’interno dei compartimenti motore sono incombustibili. 5.1.2. Ventilazione Il vano motore deve essere ventilato. È necessario evitare l’ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d’aria. 5.1.3. Parti esposte Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già rinchiuso o comunque isolato nel suo vano. 5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo Tutte le imbarcazioni munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad impedire l’avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui: a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica; b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell’avviamento. 5.1.5. Moto d’acqua funzionanti senza conducente. Le moto d’acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall’imbarcazione o cade in acqua. 5.2. Sistemi di alimentazione del carburante 5.2.1. Considerazioni generali I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d’incendio e di esplosione.

  • 5.2.2. Serbatoi di carburante I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati. La benzina viene conservata in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano: a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione; b) isolati dai locali di alloggio. Il gasolio può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo. 5.3. Impianto elettrico Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell’imbarcazione in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d’incendio e di elettrocuzione. Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie. Deve essere garantita una ventilazione per evitare l’accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dall’infiltrazione d’acqua. 5.4. Sistema di governo 5.4.1. Considerazioni generali I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili. 5.4.2. Dispositivi di emergenza Le imbarcazioni a vela e le imbarcazioni con un solo motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell’imbarcazione a velocità ridotta. 5.5. Impianto del gas Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambiente marino. Ciascun apparecchio è munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione. Tutte le imbarcazioni aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall’esterno e ventilato verso l’esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l’installazione. 5.6. Protezione antincendio 5.6.1. Considerazioni generali Il tipo di equipaggiamento installato e l’allestimento dell’imbarcazione tengono conto del rischio d’incendio e di propagazione del fuoco. È riservata particolare attenzione all’ambiente circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di

  • olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte ed è evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle macchine. 5.6.2. Attrezzatura antincendio L’imbarcazione è fornita di un’attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio, sono indicate la posizione e la capacità dell’attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio. Le imbarcazioni non sono messe in servizio finché non sia stata installata l’appropriata attrezzatura antincendio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l’apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno è collocato in modo da poter essere facilmente raggiunto dalla posizione principale di governo dell’imbarcazione 5.7. Fanali di navigazione Laddove installati i fanali di navigazione devono essere conformi alla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi. 5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra Le imbarcazioni sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.). Le imbarcazioni fornite di servizi igienici devono essere munite: a) di serbatoi, oppure b) di dispositivi che consentono l’installazione di serbatoi. Le imbarcazioni dotate di serbatoi installati permanentemente sono fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi degli impianti di scarico di essere collegati alla tubazione di scarico dell’imbarcazione. Inoltre i tubi destinati all’evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico. 1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE 1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti: — marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del motore, — tipo del motore, famiglia del motore, se del caso, — un numero di identificazione unico del motore, — la marcatura CE, nei casi previsti dall’articolo 10. 1.2. Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere tali per la durata normale d’esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate. 1.3. Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente non richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del motore.

  • 1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere immediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari per il suo funzionamento. 2. REQUISITI RELATIVI ALLE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti dalla tabella seguente:

    Tabella 1 g/kWh

    Monossido di carbonio CO = A + B/PnN

    Idrocarburi HC = A + B/PnN Tipo

    A B n A B n

    Ossido di Azoto NOx

    Particolato PT

    Motore a scoppio a due

    tempi 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Non applicabile

    Motore a scoppio a

    quattro tempi 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Non applicabile

    Accensione per

    compressione 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0

    A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW e le emissioni di gas di scarico sono misurate conformemente alla norma armonizzata(*). Per i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o E5 (nautica da diporto). I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per i motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella direttiva 98/69/CE, (allegato IX, tabelle 1 e 2) e per i motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono specificati nella direttiva 98/77/CE. NOTA: (*) EN ISO 8178-1: 1996 3. DURATA Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti di cui sopra per tutta la durata normale di esercizio del motore e in condizioni d’uso normali. Queste informazioni sono ottenute dal costruttore del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l’usura dei componenti; in questo modo il costruttore potrà predisporre e pubblicare le istruzioni per la manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in commercio per la prima volta. La durata normale dei motori è considerata la seguente: a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);

  • b) per i motori di moto d’acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a verificarsi); c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi). 4. MANUALE DEL PROPRIETARIO Con ogni motore è fornito un “manuale del proprietario” redatto in una o più delle lingue della Comunità, che lo Stato membro in cui il motore è commercializzato può determinare. Il manuale deve: a) fornire istruzioni per l’installazione e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata); b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata. C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche Le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche. 1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA 1.1. Le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata (**) non superino i valori limite indicati nella tabella seguente: NOTA: (**) EN ISO 14509.

    Tabella 2

    Potenza di ciascun motore in KW Livello massimo di pressione sonora = LpASmax in dB

    PN � 10 67 10 < PN � 40 72

    PN > 40 75

    PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocità nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB. 1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a < 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a < 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.

  • 1.3. Il “numero di Froude” è calcolato dividendo la velocità massima dell’imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una determinata costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2) Fn = V/�(g.Lwl) Il “rapporto potenza/dislocamento” è calcolato dividendo la potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell’imbarcazione D (t) = P/D 1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi elle emissioni acustiche se i loro principali parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di una imbarcazione di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella norma armonizzata. 1.5. Per “imbarcazione di riferimento certificata” s’intende una specifica combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato di cui è stata accertata la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata conformemente al punto 1.1., e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell’elenco pubblicato delle imbarcazioni di riferimento certificate. 2. MANUALE DEL PROPRIETARIO Per le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e le moto d’acqua, il manuale del proprietario di cui all’allegato I.A, punto 2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l’imbarcazione e il dispositivo di scarico in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell’uso normale. Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario di cui all’allegato I.B.4 fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell’uso normale.

    ALLEGATO II

    COMPONENTI 1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»). 2. Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata. 3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando. 4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante. 5. Boccaporti e oblò prefabbricati.

  • ALLEGATO III

    DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE O DEL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE IN

    COMMERCIO (articolo 4, paragrafi 2 e 3)

    a) La dichiarazione del costruttore o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell’immissione in commercio di cui all’articolo 4, paragrafo 2 (imbarcazioni parzialmente completate) deve contenere i seguenti elementi:- nome e indirizzo del costruttore; - nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nella Comunità o, se necessario, della persona responsabile dell’immissione sul mercato; - descrizione dell’imbarcazione parzialmente completata; - dichiarazione attestante che l’imbarcazione suddetta è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti in questa fase di costruzione. b) La dichirazione del costruttore, del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell’immissione in commercio di cui all’articolo 4, paragrafo 3 (componenti) deve contenere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del costruttore; - nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nella Comunità o, se necessario, della persona responsabile dell’immissione sul mercato; - descrizione dei componenti; - dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali.

    ALLEGATO IV

    MARCATURA «CE» La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

  • In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra. Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE» devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori ai 5 mm. La marcatura «CE» è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo della produzione.

    ALLEGATO V

    CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)

    1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato XV). 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato XIII). 4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica. 5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

    ALLEGATO VI

    CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (MODULO AA, OPZIONE 1) Questo modulo è costituito dal modulo A, di cui all’allegato V, oltre che dai seguenti requisiti supplementari: A. Progettazione e costruzione Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo conto: a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato I.A), b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato I.A). Disposizioni comuni ad entrambi le varianti:

  • Queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore. B. Emissioni acustiche Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua: Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore di imbarcazioni, le prove d’emissione sonora definite nell’allegato I.C sono eseguite dal costruttore di imbarcazioni, o in suo nome, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore. Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato: Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore di imbarcazioni, le prove d’emissione sonora definite nell’allegato I.C sono eseguite dal costruttore di imbarcazioni, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore. Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto nell’allegato XVII per assicurare la conformità del campione;

    ALLEGATO VII

    ESAME «CE DEL TIPO» (modulo B)

    1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa. 2. La domanda di esame «CE del tipo» dev’essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta al punto 3. Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L’organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. NOTA: (*) Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato XIII). 4. L’organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle

  • norme di cui all’articolo 5 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme; 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 5; 4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate; 4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati. 5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo autorizzato conserva una copia. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. 6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un’ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell’attestato originale di esame «CE del tipo». 7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati. 8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. 9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario.

    ALLEGATO VIII

    CONFORMITÀ AL TIPO (modulo C)

    1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i

  • requisiti della direttiva ad essi applicabile. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato XV). 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. 3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato XIII). 4. Per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico della presente direttiva e nell’eventualità che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui all’allegato XII, un organismo notificato scelto dal costruttore può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal costruttore, è utilizzata la procedura seguente: un motore di serie è sottoposto alla prova descritta nell’allegato I.B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie eccedono i valori limite di cui all’allegato I.B, il costruttore può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per garantire la conformità del campione di motori di cui sopra ai requisiti della direttiva, si applica il metodo statistico descritto nell’allegato XVII.

    ALLEGATO IX

    GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE (modulo D)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» dev’essere accompagnata dal contrassegno d’identificazione dell’organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l’ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev’essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità;

  • - se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato XIII) e una copia dell’attestato di esame «CE del tipo». 3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3. L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualità; - altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

  • 4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto: - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell’organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

    ALLEGATO X

    VERIFICA SU PRODOTTO (modulo F)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato XV). 3. L’organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al paragrafo 5, a scelta del fabbricante. 3bis. Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. 4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto 4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all’articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili. 4.2. L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

  • 4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato. 5. Verifica statistica 5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l’omogeneità di ciascun lotto prodotto. 5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all’articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. 5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi: - metodi statistici utilizzati, - programma di campionamento e sue caratteristiche operative. Per la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni dei gas di scarico si applica la procedura definita nell’allegato XVII. 5.4. Per i lotti accettati, l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l’organismo notificato o l’autorità competente prende le misure appropriate per evitarne l’immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l’organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso della fabbricazione. 5.5. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

    ALLEGATO XI

    VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al paragrafo 2, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità. 2. L’organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all’articolo 5, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva. L’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

  • 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato XIII).

    ALLEGATO XII

    GARANZIA QUALITÀ TOTALE (modulo H)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità. 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all’articolo 5, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l’osservanza dei requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

  • - dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3. L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN 29001). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell’organismo notificato 4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualità; - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L’organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa. 5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino; - le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

  • 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.

    ALLEGATO XIII

    DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE La documentazione tecnica di cui agli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XVI deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l’imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti essenziali. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti della presente direttiva. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione: a) una descrizione generale del tipo; b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme di cui all’articolo 5, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 5; e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.; f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato I.A); g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato I.B); h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all’imbarcazione di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato I.C).

    ALLEGATO XIV

    CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

    1. L’organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista né il costruttore né il fornitore né l’installatore dei prodotti di cui all’articolo 1 che essi verificano, né il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l’organismo di controllo. 1bis. L’organismo notificato dev’essere indipendente e non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori. 2. L’organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

  • 3. L’organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche e amministrative connesse all’esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli; - le capacità necessarie per redigere i certificati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati. 5. L’indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli. 6. L’organismo deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell’organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno.

    ALLEGATO XV

    DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ 1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare: a) le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato I.A, punto 2.5); b) i componenti di cui all’allegato II; c) i motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato I.B.4). 2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi (*): a) nome e indirizzo del costruttore o del suo ma