DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE...specialistica ambulatoriale, D.M. 18/10/2012 approvato...

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1 ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di accertamenti sanitari previsti dall’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei confronti del personale dipendente di Roma Capitale

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ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

per l’affidamento del servizio di accertamenti sanitari previsti

dall’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei confronti

del personale dipendente di Roma Capitale

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Indice

art. 1 Oggetto dell’appalto

art. 2 Importo, durata e variazioni dell’entità del contratto

art. 3 Attività del servizio

art. 4 Gestione e organizzazione del servizio

art. 5 Referenti del contratto

art. 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni

art. 7 Avvio del servizio

art. 8 Personale

art. 9 Riservatezza e consenso al trattamento dei dati personali

art. 10 Assicurazioni e obblighi del contraente

art. 11 Ruoli e responsabilità

art. 12 Oneri a carico dell’aggiudicataria

art. 13 Parametri indicativi per la formulazione dell’offerta

art. 14 Obblighi del contraente

art. 15 Offerta economica

art. 16 Criteri di aggiudicazione

art. 17 Inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto

art. 18 Cauzione provvisoria e definitiva

art. 19 Responsabilità

art. 20 Protezione dell’impiego, condizioni d lavoro, sicurezza e prevenzione rischi

art. 21 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della manodopera

art. 22 Esecuzione in danno

art. 23 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

art. 24 Pretese di terzi

art. 25 Subappalto

art. 26 Contestazioni

art. 27 Lingua da usare

art. 28 Cessione del credito

art. 29 Spese, imposte e tasse

art. 30 Fatturazione e pagamenti

art. 31 Penali

art. 32 Risoluzione del contratto

art. 33 Tracciabilità dei flussi finanziari

art. 34 Protocollo d’Intesa tra Prefettura –UTG e Roma Capitale

art. 35 Controversie e Foro competente

art. 36 Leggi cogenti e normativa di settore

art. 37 Fonti del contratto

art. 38 Efficacia

art. 39 Disposizioni finali

Allegati

All. 1 Elenco accertamenti sanitari previsti

All. 2 Nomenclatore Tariffario Regionale

All. 3 Tariffario Unitario Roma Capitale

All. 4 Protocolli sanitari di Roma Capitale

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Articolo 1

Oggetto dell’appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di accertamenti sanitari di medicina del

lavoro, ovvero l’esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di

laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria – come definite dal d.lgs. 81/08.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di

salute e sicurezza sul lavoro e della normativa tecnica applicabile.

Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, agli articoli

successivi.

I servizi sono svolti a favore del personale in servizio presso l’Amministrazione di Roma Capitale e riguardano

complessivamente circa 17.000 dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo quanto descritto

nell’Allegato 1.

Articolo 2

Importo, durata e variazioni dell’entità contratto

L’importo stimato per la durata di 36 mesi naturali e consecutivi è pari a € 1.800.000,00

(unmilioneottocentomilaeuro/00), oneri della sicurezza pari a zero ai sensi della Determinazione dell’Autorità

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5-3-2008.

L’importo è determinato sulla base del Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale, D.M. 18/10/2012 approvato con decreto del Commissario ad acta della Regione

Lazio n. U00313 del 4 luglio 2013 di cui all’Allegato 2 del presente Capitolato, e per le prestazioni non

comprese nel Nomenclatore Tariffario regionale sul tariffario unitario di Roma Capitale, di cui all’Allegato 3.

L’importo che l’Amministrazione corrisponderà all’Impresa, derivante dal ribasso unico percentuale offerto in

sede di gara sul tariffario del Nomenclatore regionale e sul tariffario unitario di Roma Capitale, sarà calcolato su

base trimestrale, per il prezzo commisurato alle prestazioni effettivamente rese, determinato sulla base dei

tariffari relativi ai prezzi aggiudicati.

Il contratto decorrerà dalla data di affidamento del servizio e per 36 mesi naturali e consecutivi.

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto sia esaurito l’importo massimo stimato

relativo al costo degli accertamenti di cui sopra, l’Amministrazione si riserva di richiedere all’impresa, alle stesse

condizioni, di incrementare le prestazioni oggetto del servizio, fino a concorrenza di un quinto in più di detto

importo massimo stimato. La richiesta di variazione dell’intervento verrà effettuata dall’Amministrazione con

semplice avviso scritto mediante posta elettronica certificata.

Articolo 3

Attività del servizio

Sono oggetto dell’appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente

in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, relative all’esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici e

specialistici richiesti dai medici competenti di Roma Capitale al fine della formulazione del giudizio di idoneità

alla mansione lavorativa e alla verifica dello stato di salute dei lavoratori.

L’attività oggetto del presente appalto comprende tutte le attività connesse alla programmazione degli

accertamenti, all’esecuzione degli stessi ed alla registrazione dei dati sanitari anche su supporto informatico, e

tutte le attività volte all’organizzazione e alla gestione del servizio.

Per lo svolgimento dell’attività, l’Aggiudicataria deve:

disporre di almeno quattro strutture sanitarie per l’esecuzione degli accertamenti e delle visite

specialistiche, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dislocate nei quattro quadranti del

territorio di Roma Capitale ed adeguate a garantire lo svolgimento di tutte le visite e gli accertamenti

previsti per legge;

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disporre, a richiesta, dell’utilizzo di unità mobili polispecialistiche per effettuare presso le strutture di

Roma Capitale gli accertamenti sanitari, strumentali ed ematochimici necessari;

essere disponibile, a richiesta, di effettuare gli accertamenti sanitari, strumentali ed ematochimici nelle

sale visita di medicina del lavoro ubicate presso le diverse strutture di Roma Capitale;

essere disponibile, a richiesta, massimo 10 per ciascun anno, ad effettuare gli accertamenti sanitari,

strumentali e ematochimici presso l’abitazione del dipendente/i impossibilitati a recarsi presso le sedi

deputate per gli accertamenti.

Gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa includono

esami clinici, biologici e strumentali previsti nei protocolli definiti dai Medici Competenti di Roma Capitale, di cui

all’Allegato 4.

Gli accertamenti comprendono anche gli eventuali ed ulteriori accertamenti aggiuntivi richiesti dai Medici

Competenti.

L’organizzazione, la gestione e l’esecuzione degli accertamenti sanitari devono essere garantiti con mezzi, a

cura ed a completo carico dell’Impresa aggiudicataria.

Sono comprese nell’attività del servizio, oltre la messa a disposizione delle strutture sanitarie, le seguenti

prestazioni:

a) visite specialistiche ed accertamenti (di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio), preventivi e

periodici prescritti o richiesti dai Medici Competenti di Roma Capitale ai fini dell’espressione del giudizio di

idoneità alla mansione, la cui tipologia e periodicità è variabile a seconda del rischio connesso con l’attività

lavorativa specifica espletata;

b) vaccinazioni previste per le diverse mansioni;

c) controlli per la valutazione dell’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti o psicotrope di I° livello;

d) organizzazione e gestione delle prenotazioni delle visite specialistiche e degli esami di laboratorio e/o

strumentali che saranno richieste dai Medici competenti attraverso un Centro Unico di Prenotazione con

linea telefonica e personale esclusivamente dedicati;

e) informatizzazione, aggiornamento, conservazione e trasmissione con le modalità di riservatezza prescritte

dalla legislazione vigente, degli esiti degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici effettuati al

personale dell’Amministrazione sul sistema informatico in uso (SAP cartelle sanitarie).

Articolo 4

Gestione e organizzazione del servizio

L’Aggiudicataria, ai fini dell’esatto svolgimento del servizio dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al

D.Lgs. 81/08 e seguire le istruzioni che verranno impartite dall’Amministrazione, dai Medici Competenti, nonché

dal loro Coordinatore.

In particolare, l’Amministrazione fornirà all’appaltatore l’elenco dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria

con il nominativo del Medico Competente di riferimento e dell’amministrativo di supporto al medico competente,

con cui l’appaltatore dovrà stabilire l’opportuno coordinamento in relazione allo svolgimento delle attività di

seguito descritte:

- gestione dell’organizzazione necessaria ai fini delle prenotazioni degli esami clinici, di laboratorio e/o

strumentali, nonché delle visite periodiche e specialistiche che saranno richieste dai Medici competenti;

- trasmissione delle refertazioni e/o degli esiti degli accertamenti sanitari effettuati al personale

dell’Amministrazione capitolina in copia cartacea al medico competete di riferimento indicato, che dovrà

curarne l’archiviazione e la trasmissione al lavoratore, per quanto di competenza, con le modalità di

riservatezza prescritte dalla legislazione vigente, e in formato elettronico, sottoscritti con firma digitale

con valore legale dal medico specialista che ha effettuato la visita o l’accertamento diagnostico e di

laboratorio;

- I laboratori di analisi che dovranno interfacciarsi con il modulo EHS SAP dovranno essere in grado di:

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- colloquiare con il sistema EHS SAP, previa autenticazione al portale di Roma Capitale,

utilizzando il servizio WEB proprio del modulo EHS-SAP;

- ricevere la lista con i nominativi delle persone che verranno sottoposte ad accertamento.

Attualmente questa comunicazione avviene tramite inoltro di un file excel via mail da parte

degli uffici del personale;

- interpretare la codifica dei protocolli delle visite mediche e della tipologia delle analisi di

laboratorio di cui essi si compongono.

- fornire i risultati degli accertamenti sanitari tramite un file dati in formato TXT con tracciato

fornito dalla stazione appaltante.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione

nell’organizzazione e nell’esecuzione degli accertamenti, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere

efficace l’attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l’interferenza con la normale attività

di lavoro del personale.

Per le esigenze complessive di gestione del servizio, data la complessità ed articolazione organizzativa

dell’Amministrazione di Roma Capitale (situazione odierna: n. 48 datori di lavoro e n. 30 medici competenti), è

indispensabile l’organizzazione di una “Centrale Operativa Unica di Prenotazione” che assicuri l’integrazione

dell’intero sistema della domanda/offerta, facilitando l’esecuzione delle prestazioni nella sede più vicina

possibile all'abitazione/sede di lavoro del dipendente da sottoporre agli accertamenti.

Il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta di effettuazione e la data di erogazione di una

determinata prestazione deve essere differenziato in base alla segnalazione del Medico Competente

richiedente le prestazioni in:

urgenti non differibili;

prestazioni urgenti differibili;

prestazioni programmabili.

Ai fini dell’ottimizzazione del servizio e della garanzia del gradimento da parte dei dipendenti

dell’Amministrazione, si richiede che la programmazione delle convocazioni sia tale a garantire, per quanto

possibile, tempi di attesa massimi per lo svolgimento degli accertamenti specialistici non superiori alle 2 ore.

Difformità e/o inadempienze rispetto al servizio aggiudicato saranno oggetto di penalità secondo quanto

indicato all’art. 31 del presente capitolato.

Articolo 5

Referenti del contratto

L’Impresa aggiudicataria dovrà indicare, ai fini della gestione del Contratto, un Referente per l’esecuzione e la

cura di tutti gli aspetti amministrativi.

L’impresa dovrà altresì indicare il Responsabile dell’esecuzione delle attività richieste nel presente Capitolato,

che sarà l’interfaccia tra l’Amministrazione e la struttura organizzativa. In aggiunta al nominativo dei suddetti

Referenti, dovranno essere comunicati all’Amministrazione tutti i riferimenti degli stessi (nr. di telefono, indirizzo

e-mail, nr. fax), e garantita la loro reperibilità nei giorni di svolgimento del servizio.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni

L’Impresa aggiudicataria, con le proprie risorse professionali, si impegnerà ad effettuare le prestazioni di cui

agli artt. 3 e 4 del presente capitolato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalla ore 7,30 alle ore 17,30.

La richiesta delle prestazioni da eseguire sarà trasmessa dall’Amministrazione, tramite il sistema informatico

utilizzato da Roma Capitale (SAP), almeno 24 ore prima ed eccezionalmente tramite posta elettronica o fax.

Tale programmazione potrà essere modificata anche il giorno stesso con eventuali sostituzioni/integrazioni

delle prestazioni.

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Per eventuali accertamenti che richiedono un’idonea preparazione sanitaria l’impresa dovrà provvedere ad

inviare specifica comunicazione, in tempo utile, al relativo datore di lavoro che provvederà ad informare il

dipendente.

Gli accertamenti previsti per tutte le categorie di rischio e per ciascuno protocollo, dovranno essere effettuati

necessariamente nella stessa mattinata e solo in via eccezionale, non oltre 1 giornata oppure due mattinate.

Gli accertamenti e/o visite dovranno essere effettuati previa identificazione del dipendente, che dovrà risultare

in atti. Al termine dovrà essere rilasciato ai singoli dipendenti dalla struttura sanitaria un certificato attestante la

data e l’orario di effettuazione degli accertamenti.

L’impresa aggiudicataria dovrà, con cadenza mensile, rimettere un report in formato elettronico sulle

prestazioni rese, diviso per singola struttura datoriale. L’impresa provvederà, inoltre, ad elaborare e trasmettere

trimestralmente in formato elettronico un report, con i risultati anonimi collettivi dei dipendenti, suddiviso per

protocolli sanitari e per datore di lavoro.

Oltre alle trasmissioni suddette, tali dati devono pervenire comunque nel mese di novembre di ogni anno (entro

il 30 novembre) per consentire ai Medici Competenti la presentazione dei risultati anonimi collettivi.

Saranno indette riunioni periodiche di coordinamento su richiesta dell’Impresa ovvero dell’Amministrazione per

monitorare l’andamento del servizio; per dette riunioni non potrà essere previsto alcun costo aggiuntivo.

La gestione di tutte le prenotazioni (accertamenti ed esami, visite specialistiche), sia dei singoli utenti e della

documentazione ad essi inerente (n. cartella sanitaria, protocollo di rischio, accertamenti obbligatori, periodicità,

refertazioni, medico competente di riferimento, ecc.), sia di tutta la reportistica, dovrà essere svolta con

procedure informatiche.

Tutte le attività descritte e quelle che si rendessero necessarie, pur non espressamente previste, durante

l’esecuzione del servizio, anche in ordine alle modalità di esecuzione e alla tempistica delle prestazioni,

potranno essere riviste al fine di ottimizzare i criteri di gestione.

Articolo 7

Avvio del servizio

L’Aggiudicatario, dovrà provvedere all’avvio delle attività, entro 15 (quindici) giorni dalla firma del Contratto, o

comunque dalla data di affidamento del servizio, predisponendo tutto quanto necessario per lo svolgimento

delle attività previste nel presente Capitolato speciale e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, dovrà:

- comunicare le informazioni necessarie all’inizio delle attività;

- rendere operativa l’organizzazione della “Centrale Operativa Unica di Prenotazione” secondo quanto

specificato negli art. 3 e 4 del presente capitolato, ovvero secondo quanto concordato con l’Amministrazione ai

fini dell’ottimizzazione del servizio;

- rendere operativo il sistema informatico per la gestione delle attività, secondo quanto specificato negli

articoli 3 e 4;

- comunicare i dati dei Referenti di cui all’articolo 5;

- rendersi disponibile a partecipare ad incontri di informazione sull'organizzazione del servizio e sulle

procedure utilizzate.

Articolo 8

Personale

Per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere impiegato personale idoneo in possesso delle

specifiche qualifiche e con adeguata esperienza professionale.

Tutto il personale addetto al servizio appaltato deve essere sotto l’esclusiva responsabilità dell’impresa

aggiudicataria, la quale ne risponde nei confronti dell’Amministrazione che di terzi.

Nel servizio l’impresa impiegherà personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L’impresa dovrà attuare nei confronti del personale impegnato nel servizio, condizioni normative, contributive e

retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro

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applicabili alla categoria ed, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti od emanate nel corso dell’appalto,

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

L’Amministrazione si riserva, pertanto, il diritto di chiedere in visione all’impresa, in qualsiasi momento nel corso

dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e

previdenza obbligatorie per legge, nonché di verificare il rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza

dei lavoratori.

Articolo 9

Riservatezza e consenso al trattamento dei dati personali

L’impresa aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di

qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 10

agosto 2018, n. 101.

Si dovrà fornire consenso ai sensi di legge al trattamento dei dati personali per le esclusive esigenze

concorsuali e per la stipulazione del contratto.

L’aggiudicatario dovrà garantire che le attività di cui al presente capitolato saranno condotte nel pieno rispetto

della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, anche per quanto riguarda le

comunicazioni/notificazioni al garante quando previste, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità

derivante dall’eventuale mancanza del presupposto di legge. L’Impresa aggiudicataria nella persona che verrà

designata quale “Responsabile” per il trattamento dei dati concernenti il presente capitolato, garantirà la

riservatezza e la sicurezza dei dati personali e sensibili trattati.

L’accesso e la visione dei dati memorizzati o riportati in schede individuali o in aggregati statistici è preclusa

agli estranei, fatta eccezione per il /i responsabile/i che verrà/nno designato/i dall’Amministrazione.

In caso di inadempienze agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto dell’Amministrazione

al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456

del c.c.

Articolo 10

Assicurazioni ed obblighi del contraente

L’Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da

parte di persone o di beni, quanto dell’Amministrazione di Roma Capitale e/o di terzi, in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi. L’Aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere, in conformità a quanto

previsto dal presente capitolato speciale, polizze assicurative per la copertura del rischio da responsabilità

civile generica e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi

danno che possa essere arrecato all’Amministrazione di Roma Capitale, ai suoi dipendenti e collaboratori,

nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a Euro 5.000.000,00 per danni a persone e per danni a

cose. Per quanto riguarda la polizza per danni a persone deve prevedere una garanzia postuma di almeno tre

(3) anni.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti

dall’Aggiudicatario saranno opponibili all’Amministrazione.

Tali polizze, che avranno durata pari a quella del Contratto, dovranno essere prorogate fino al completo

adempimento delle prestazioni contrattuali derivanti dallo stesso.

Resta ferma l’intera responsabilità dell’Aggiudicatario anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali

maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Qualora l’Aggiudicatario fosse già provvisto di idonee polizze assicurative, con primari istituti assicurativi a

copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, queste dovranno comunque rispettate le prescrizioni

contenute negli atti di gara.

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Articolo 11

Ruoli e Responsabilità

Il Direttore della Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di

Roma Capitale, o un suo delegato, identificato come Responsabile del procedimento/Direttore Esecuzione del

Contratto, ai fini dell’esecuzione e del controllo dell’appalto, sarà incaricato di tenere i rapporti con l’Impresa

per la durata del servizio. Nello svolgimento delle proprie funzioni potrà delegare responsabilità relative ad

attività e compiti ad esso spettanti ad altri soggetti, tale delega verrà tempestivamente comunicata all’Impresa.

Le competenze del Responsabile del procedimento/Direttore Esecuzione del Contratto attengono in generale

alla gestione contrattuale, nell’ambito della quale assumono particolare rilevanza:

la valutazione di efficacia e di efficienza del rapporto operativo con l’Impresa;

la formulazione di indirizzi e richieste per l’evoluzione dell’incarico oggetto di affidamento;

il controllo della qualità contrattuale e de facto anche al fine di individuare possibili miglioramenti.

L’impresa è tenuta ad indicare a quale persona intende attribuire le responsabilità del servizio, la rispettiva

figura professionale, competenze ed esperienze. Tale Responsabile, così come indicato al precedente art. 5,

avrà il compito di interagire con l’Amministrazione per la gestione e conduzione del contratto, collaborando

fattivamente.

Ogni variazione preventiva o successiva al perfezionamento del contratto dovrà essere concordata ed

autorizzata in forma scritta dal Responsabile dell’Amministrazione.

Articolo 12

Oneri a carico dell'aggiudicataria

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente

capitolato. L’Impresa aggiudicataria si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed

efficienza.

Sono a completo carico dell’Impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione:

- il rispetto delle norme di sicurezza;

- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di

assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore

di lavoro;

- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei

macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;

- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la

vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.

E’ a totale carico dell’Impresa ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente

posto a carico dell’Amministrazione.

L’Appaltatore si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta dell’Amministrazione oppure alla

cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al

d.lgs. 101/2018 e con salvaguardia del segreto professionale.

Articolo 13

Parametri indicativi per la formulazione dell’offerta

Roma Capitale ha alle proprie dipendenze circa 24.000 dipendenti, di cui circa 17.000 soggetti a sorveglianza

sanitaria, suddivisi in relazione ai rischi specifici individuati per la propria attività lavorativa e secondo le diverse

periodicità di legge, come indicato nell’Allegato 1.

L’Amministrazione si riserva la facoltà a partire dall’anno 2020 ed in relazione ad eventuali rimodulazioni delle

attività dei Medici Competenti, di escludere dagli accertamenti previsti richiesti all’impresa aggiudicataria, le

visite oculistiche di cui al protocollo sanitario n. 34.

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Articolo 14

Obblighi del contraente

L’impresa aggiudicataria dovrà prima della sottoscrizione del contratto fornire i curricula di tutte le figure

professionali specialistiche utilizzate per l’esecuzione delle prestazioni.

Articolo 15

Offerta economica

L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso unico percentuale da applicarsi al tariffario

unitario di cui Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, D.M.

18/10/2012 approvato con decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00313 del 4 luglio 2013 di

cui all’Allegato 2 del presente Capitolato, e per le prestazioni non comprese nel Nomenclatore Tariffario

regionale sul tariffario unitario di Roma Capitale, di cui all’Allegato 3, esenti IVA.

Articolo 16

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4, lett. b) del d.lgs

n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il ribasso unico percentuale quotato si applica

sull’elenco prezzi di cui agli Allegati 2 e 3 al presente Capitolato.

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Saranno esclusi dalla gara le imprese

concorrenti che presentino offerte incomplete e/o parziali, nonché quelle che presentino offerte nelle quali

fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Capitolato,

ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni

dell’appalto.

Articolo 17

Inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare l’inizio del servizio, in

tutto o anche in parte, all'Aggiudicataria che deve dare immediato corso allo stesso.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia

già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta.

Articolo 18

Cauzione provvisoria e definitiva

L’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo posto a base di gara sotto forma di

cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente secondo quanto previsto dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016.

L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del

d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, il soggetto affidatario è tenuto a

prestare una cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La mancata

costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della relativa cauzione da

parte del soggetto appaltante, il quale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue

nella graduatoria, la garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione del servizio.

Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione.

La cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre per l’impresa

aggiudicataria verrà svincolata a seguito della prestazione della cauzione definitiva e della stipula contrattuale.

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Articolo 19

Responsabilità

L’Aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e delle perfetta esecuzione del servizio.

L’Aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni

contrattuali ed imputabili ai suoi dipendenti, così come indicato all’art. 10 del presente capitolato speciale,

sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente

l’espletamento del servizio.

L’aggiudicataria, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e,

come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;

3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o

di integrarle nelle procedure già in essere;

4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente

l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;

5. di riconoscere il diritto dell’Amministrazione a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di

sicurezza adottate;

L’aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del

contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

Articolo 20

Protezione dell’Impiego e Condizioni di Lavoro, Sicurezza e Prevenzione Rischi

L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali

sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L’Impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare

scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli

infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Articolo 21

Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera

L’Impresa è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento

dell’affidamento oggetto della presente gara. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei

lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L' Impresa ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e

regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte

le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi

contributi, esonerando di conseguenza l’Amministrazione committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile

in merito.

L’Impresa è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni costituenti oggetto del

presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il presente incarico.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria per tutta la durata dell’affidamento oggetto della presente

gara.

Articolo 22

Esecuzione in danno

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa

possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'Amministrazione ha inoltre

facoltà di avvalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa e di differire il pagamento del

saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l’aggiudicatario è tenuto a

risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

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Articolo 23

Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme

L'Impresa, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come

pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di

lavoro, di sicurezza e di quanto altro possa comunque interessare l'affidamento.

Articolo 24

Pretese di Terzi

L'Impresa garantisce in ogni tempo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da

inosservanza da parte del Fornitore stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze

nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere con l’Impresa medesima per lo svolgimento del

servizio oggetto dell'affidamento

Articolo 25

Subappalto

L’istituto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Articolo 26

Contestazioni

Tutte le eccezioni che l'impresa intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate e debitamente

documentate, mediante comunicazione scritta all'Amministrazione (Dipartimento Organizzazione e Risorse

Umane - Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro). Detta comunicazione deve pervenire entro 5 (cinque) giorni

lavorativi, successivi alla data in cui l'Impresa ha rilevato il fatto, o alla data della comunicazione

dell'Amministrazione, che da luogo alla contestazione. Le riserve di natura contabile saranno esaminate nel

corso del procedimento di liquidazione delle fatture.

Articolo 27

Lingua da usare

Tutti i rapporti scritti e verbali, tra il Roma Capitale e l’Impresa, comunque inerenti al presente affidamento,

dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 28

Cessione del Credito

La cessione del credito è regolata dall’articolo 62 del regolamento di contabilità adottato con Deliberazione

del C.C. del Comune di Roma, n. 4 del 25.1.96 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 29

Spese, imposte e tasse

Per quanto concerne la stipulazione del contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto

stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, ecc. saranno a carico

dell’Impresa.

Il contratto stabilirà le clausole da sottoporre a specifica approvazione scritta ex art. 1341 del Codice Civile.

Articolo 30

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dovuto per l’erogazione delle attività effettivamente erogate del servizio sarà fatturato a partire

dal termine del primo trimestre, coincidente con i primi tre mesi di attività del servizio.

Complessivamente il corrispettivo del contratto sarà liquidato in 4 rate posticipate a cadenza trimestrale.

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L’impresa dovrà emettere per ogni rata fatture contenti la specifica degli interventi con i relativi importi maturati

nel periodo di riferimento delle singole strutture di Roma Capitale:

costi unitari e il costo complessivo delle prestazioni ovvero degli accertamenti eseguiti nel periodo di

riferimento, analiticamente elencati nel numero e nella tipologia, cui è stato applicato il ribasso unico

percentuale aggiudicato;

gli eventuali costi sostenuti per accertamenti specialistici non compresi nell’offerta.

Per gli Enti Pubblici è prevista la ricezione delle fatture soltanto in formato elettronico ed é obbligatorio inserire

l’Indice Pubbliche Amministrazioni. L’IPA o codice univoco del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

è: 7CQP99.

Le fatture dovranno essere inviate al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Direzione Disciplina e

Tutela del lavoro, Via Tempio di Giove, 3 – 00186 Roma Codice fiscale 02438750586 - P.IVA 01057861005

con nota di accompagnamento dell’Impresa e corredate da relazione analitica illustrativa delle prestazioni

svolte.

Alla fatturazione dovranno essere allegati i documenti necessari per consentire la liquidazione delle fatture

stesse, ovvero le fatture dovranno essere presentate con allegati tutti i rapporti atti a documentare gli interventi

realizzati nel periodo cui si riferiscono, suddivisi per singola struttura datoriale.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento delle stesse. Per

quanto attiene alle eventuali penali, queste dovranno essere corrisposte dall'Impresa secondo quanto riportato

al successivo articolo 31. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità dell’Amministrazione

di verificare gli interventi a causa di documentazione insufficiente, mancante o non conforme agli affidamenti e

agli interventi effettuati non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione.

In caso di raggruppamento i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore delle Impresa capogruppo,

restando del tutto estranea l’Amministrazione ai rapporti intercorrenti tra le imprese componenti il

raggruppamento.

Articolo 31

Penali

L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di

applicare una penale per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme

contrattuali secondo il principio della progressione. E’ considerata violazione delle norme contrattuali, qualsiasi

inosservanza di quanto prescritto dal presente capitolato speciale, nonché qualsiasi non conformità rispetto

l’espletamento del servizio e il personale da impiegare. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e

non abbia provocato alcuna conseguenza nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata

una semplice ammonizione.

Azioni sanzionabili:

a) inadempienze comportamentali: condotta scorretta nei confronti dell’utenza, non rispetto della

riservatezza dei dati raccolti nell’espletamento del servizio e presenti nelle strutture ospitanti, nonché

del segreto d’ufficio;

b) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato, mancato

rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni dell’Amministrazione; in particolare, ritardo superiore

ai 5 giorni nell’invio di risposta in forma scritta ai rilievi mossi dall’Amministrazione in sede di controllo;

ritardo superiore ai 5 giorni nell’adeguamento alle prescrizioni comunicate dall’Amministrazione in sede

di verifica delle prestazioni svolte;

c) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente

difforme delle prestazioni, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio

dell’Amministrazione, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dall’Amministrazione in sede di

controllo;

L’ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 500,00 e 1.000,00 euro secondo la gravità

dell’inadempienza e l’eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad

insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore Esecutivo del Contratto.

Al verificarsi di tali circostanze l’Amministrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, intimerà all’Impresa

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aggiudicataria di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato alla messa in opera di quanto necessario

per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle

eventuali controdeduzioni dell’affidatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della

contestazione. Le penali verranno trattenute direttamente dall’importo spettante sul primo pagamento dopo la

contestazione, oppure potranno essere cumulate e trattenute senza ulteriori formalità sulla cauzione che dovrà,

comunque, essere immediatamente reintegrata (salvo il recupero delle maggiori spese sostenute

dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempienza e/o dei ritardi), salvo risarcimento del maggior danno.

Articolo 32

Risoluzione del Contratto

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, oltre nei casi indicati agli

artt.9, 22 e 31, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. anche in caso di grave

inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, al raggiungimento,

mediante applicazione di penali, della soglia del 1% dell’importo contrattuale.

Resta salvo il diritto dell’ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 33

Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente

si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito

dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono,

altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il

contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come

sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti

sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.

136/2010.

L’esecutore, che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136

così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17

dicembre 2010 n. 217.

Articolo 34

Protocollo d’intesa tra Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale

(infiltrazione criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini

della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici

delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”,

ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle

attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese

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all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91

del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane -

Direzione Disciplina e Tutela del lavoro l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni

eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine

di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del

contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo

maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Articolo 35

Controversie e Foro Competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’affidamento tra l’impresa e

l’Amministrazione, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 36

Leggi cogenti e normative di settore

L’impresa aggiudicataria deve attuare i propri processi aziendali nel rispetto della legge cogente, delle

normative di settore e delle altre prescrizioni regolamentari applicabili, con particolare riferimento ai seguenti

ambiti:

- Norme specifiche del settore sanitario, laboratori e dispositivi medicali;

- Codice Etico Professionale per gli Operatori della Medicina del Lavoro dell’International Commission on

Occupational Health (ICOH);

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e rischi da radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/95 e

s.m.i.);

- Gestione ambientale e dei rifiuti ( D.lgs. 152/06 e s.m.i.);

- Riservatezza e protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018);

- Trasparenza amministrativa (D.Lgs.33/2013 e s.m.i.).

Articolo 37

Fonti del contratto

L’affidamento deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto nel presente capitolato speciale

La partecipazione alla gara comporta la piena e ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

d. lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii;

d. lgs. 26 Marzo 2001 n. 151;

d. lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

del Codice Civile;

R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello

Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

regolamenti comunali.

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Articolo 38

Efficacia

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’impresa dal momento in cui viene

notificata l’offerta, mentre lo sono per l’Amministrazione solo dopo la stipula del contratto

Articolo 39

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, che si intende comunque

richiamata.

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato All. 1 Elenco accertamenti sanitari previsti All. 2 Nomenclatore Tariffario Regionale All. 3 Tariffario Unitario Roma Capitale All. 4 Protocolli sanitari di Roma Capitale