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DIALOGHI IN DIRITTO BANCARIO – SECONDO INCONTRO Anatocismo bancario 1. Definizione di anatocismo – l’art. 1283 c.c. 2. Delibera CICR 9.2.2000 3. La modifica all’art. 120 TUB – versione 2013 4. La modifica all’art. 120 TUB – versione 2016 5. Delibera CICR 03.08.16 - attuale assetto normativo 6. L’anatocismo nei contratti di mutuo Avv. Cristiana Pelizzaro Studio legale Vignola

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DIALOGHI IN DIRITTO BANCARIO – SECONDO INCONTRO

Anatocismo bancario

1. Definizione di anatocismo – l’art. 1283 c.c.

2. Delibera CICR 9.2.2000

3. La modifica all’art. 120 TUB – versione 2013

4. La modifica all’art. 120 TUB – versione 2016

5. Delibera CICR 03.08.16 - attuale assetto normativo

6. L’anatocismo nei contratti di mutuo

Avv. Cristiana Pelizzaro

Studio legale Vignola

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La definizione di anatocismo

Per anatocismo si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, in

modo che gli stessi siano a loro volto produttivi di interessi.

Comunemente è noto come il “calcolo degli interessi sugli interessi”.

Il divieto dell’anatocismo è sempre esistito nell’ordinamento giuridico italiano

in virtù dell’art. 1283 c.c..

• Art. 1283 c.c.:“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono

produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di

convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi

dovuti almeno per sei mesi”.

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Usi contrari

Nella prassi bancaria ne è sempre stata fatta applicazione; la legittimazione alla prassi

anatocistica veniva rinvenuta in tale clausola di salvezza “salvo usi contrari”. Ma nella

seconda metà degli anni ’90 la giurisprudenza ha messo in dubbio la legittimità di tale

rinvio e, alla fine degli anni novanta si è assistito ad un mutamento giurisprudenziale che

ha portato a classificare la prassi bancaria come uso negoziale e non normativo. Cass. N.

2347/1999; n. 3096/1999; n. 12507/1999 “usi contrari” ex art. 1283 c.c. usi normativi

(no negoziali); più di recente Cass. Sez. Un., 4.11.2004, n. 21095, Cass. 30.11.2007, n.

25016.

Ed essendo gli usi contrari di cui all’art. 1283 c.c. di natura normativa e non negoziale le

clausole anatocistiche sino ad allora applicate dagli istituti di credito sarebbero affette da

nullità in quanto, per l’appunto, fondate su un uso negoziale e non su un uso normativo

così come previsto dall’art. 1283 c.c.

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La prima modifica dell’art. 120 II comma T.U.B.

Aumenta il contenzioso promosso dai correntisti per far accertare la nullità della capitalizzazione trimestrale relativa agli interessi debitori (i contratti bancari prevedevano sempre quella trimestrale per gli interessi debitori e quella annuale per gli interessi creditori).

Le banche iniziano dunque a far pressione per dirimere la questione al punto che si arriva alla modifica dell’art. 120 II° comma T.U.B. che rappresenta la prima disciplina normativa con efficacia di deroga alle previsioni di cui all’art. 1283 c.c..

Con la nuova formulazione del secondo comma viene introdotto il principio di parità di trattamento nella capitalizzazione in c/c degli interessi passivi ed attivi, delegando al CICR la definizione delle modalità e dei criteri per la loro produzione.

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La condizione di reciprocità

Art. 120 II comma (introdotto con il Decreto Legislativo n. 342/1999, testo ante modifica)

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste

in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia

assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”

(comma modificato in forza del D.lgs. n. 147/2013 e da ultimo con D.L. N. 18/2016 v. infra).

DELIBERA CICR 9.02.2000

Articolo 2 - Conto corrente

1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità

contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli

interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito,

produrre interessi. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica. (segue)

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(segue)

Cosa succede dunque alle clausole contrattuali che prevedono l’anatocismo?

Contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR (cioè prima del 01.07.2000)

Nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima del 30.06.2000

• V. Corte di Cassazione, sez. un., 4.11.2004 n. 21095, nella quale in sostanza si afferma

l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.

In sostanza la Corte afferma che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi

debitori precedenti al 1999 non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo bensì

negoziale e quindi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 1283.

• Effetti nullità: la clausola anatocistica si considera come non apposta, non implica nullità

intero contratto.

• Le prestazioni già effettuate sulla base della pattuizione nulla vanno restituite: indebito

oggettivo (art. 2033 c.c.).

• Pagamento interessi anatocistici NO adempimento obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.:

no spontaneità + no convincimento dovere morale/sociale. (segue)

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(segue)

Contratti stipulati prima del 2000 - efficacia post 30.06.2000

L’art. 7 della (vecchia) Delibera CICR prevedeva: Comma 2) Qualora le nuove

condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni

precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il

medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento in

via generale, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto

alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000;

Comma 3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un

peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere

approvate dalla clientela.

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(segue)

Dall’interpretazione dell’art. 7 della Delibera CICR si sono creati due orientamenti:

1° orientamento – basta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

I contratti di conto corrente stipulati prima del 2000, ove la Banca abbia pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il recepimento della condizione di reciprocità, non sono censurabili sotto il profilo

anatocismo per il periodo post 2000 (v. Tribunale di Bari, 13.03.2014 – Tribunale di Roma,

15.10.2012).

Secondo il Tribunale di Milano il punto di discrimine sta, così come previsto con la delibera, nel

confrontare le condizioni precedentemente pattuite in contratto con quelle risultanti

dall’adeguamento alla delibera per cui se prima del 2000 era prevista una capitalizzazione annuale

per gli interessi creditori e trimestrale per i debitori, la previsione post Delibera di analoga

capitalizzazione trimestrale per entrambi i tassi rappresenterebbe adeguamento favorevole con

conseguente legittimità dell’anatocismo. (segue)

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(segue)

2° orientamento – serve una nuova contrattualizzazione della clausola

“Per i rapporti di conto corrente iniziati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR, 9

febbraio 2000, è richiesta una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione,

non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera CICR, infatti, esclude la necessità di una specifica

pattuizione solo per il caso di modifiche migliorative rispetto a quelle previste dalla clausola

nulla” (Trib. Treviso 10.06.2013; v. anche Trib. Mondovì 17.02.2009; Trib. Venezia 22.01.2007;

Trib. Torino 05.10.2007; Trip. Padova 27.04.2008; Trib. Padova 26.04.2012; Trib. Torino

20.06.2014 e 11.03.2015; Trib. Piacenza 27.10.2014; Trib. Mantova 03.05.2014; Tirb.

Alessandria 21.02.2015; Trib. Torino 2.07.2015). (segue)

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(segue)

L’orientamento del Tribunale di Verona

Il Tribunale di Verona in un primo momento ha interpretato l’adeguamento alla Delibera CICR come miglioramento delle condizioni contrattuali, ritenendo a tal fine sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In un secondo momento, tenuto conto dell’orientamento maggioritario delineatosi negli altri Tribunali, ha optato per una soluzione intermedia secondo cui se l’adeguamento del contratto alla Delibera implica un peggioramento delle condizioni ivi contenuto, + pur vero l’art. 7 della Delibera ultimo comma non presuppone necessariamente l’approvazione che scritta ben potendo essere la stessa tacita (nel silenzio della norma).

Pertanto, secondo il nostro Tribunale, l’adeguamento alla condizione di reciprocità dev’essere stato operato o mediante la comunicazione fatta ai sensi dell’art. 118 T.U.B. in forza del quale, lo ricordiamo, la banca, al ricorrere di determinati presupposti, può modificare unilateralmente (c.d. ius variandi) le condizioni contrattuali in precedenza pattuite nel qual caso il mancato recesso da parte del correntista equivale ad accettazione tacita; oppure mediante comunicazione contenuta negli estratti di conto corrente periodicamente trasmessi al cliente banca che, ove non contestati secondo il meccanismo di cui all’art. 1832 c.c., si intendono senz’altro approvati, ivi incluso l’adeguamento alla condizione di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi.

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(segue)

PER I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE STIPULATI DOPO IL 30.06.2000 (entrata in

vigore della DELIBERA CICR 01.07.2000)

• Si applica l’art. 120 T.U.B. II° comma di talché l’anatocismo è consentito in

condizione di reciprocità ove oggetto di espressa pattuizione scritta.

• “Dopo l'1.07.2000 sono valide le clausole contrattuali che prevedono la

corresponsione di interessi anatocistici purché vi sia una specifica

approvazione per iscritto delle stesse e la corresponsione degli interessi (attivi

e passivi)sia concordata in modo paritetico” (Tribunale Pavia 07.05.15,

Tribunale Padova 26.07.2012).

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La modifica dell’art. 120, comma 2, TUB. – LEGGE DI

STABILITA’ PER IL 2014

• Art. 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014),

modifica il testo dell’art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario: “All’art. 120 del testo unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

• “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste

in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle

operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità

nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente

contabilizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di

capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

• Tale modifica era entrata in vigore a decorrere dall’ 01.01.2014 (data di entrata in vigore

della Legge di stabilità per il 2014).

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La giurisprudenza civile italiana sull’interpretazione dell’ art. 120 TUB (versione 2013)

Sulla immediata operatività o meno del divieto di anatocismo introdotto dalla legge stabilità 2013 si crea un contrasto giurisprudenziale, venendosi dunque ad enucleare due orientamenti. Il Tribunale di Milano è fra i primi a pronunciarsi in merito all’immediata entrata in vigore del divieto di anatocismo, nell’ambito di procedimenti di natura cautelare. •Si tratta essenzialmente di ordinanze che decidono procedimenti cautelari instaurati da associazioni di consumatori ex art. 140, comma 8, Cod. Cons. (cd. azione inibitoria). •Le azioni inibitorie proposte presupponevano l’accertamento del divieto di anatocismo introdotto con il nuovo art. 120 TUB, ed erano volte ad inibire alla controparte bancaria la capitalizzazione degli interessi passivi successivamente al 1° gennaio 2014, sui conti correnti dei consumatori e/o utenti. •I ricorsi ex art. 140 Cod. Cons. venivano introdotti dalle associazioni di consumatori in forma cautelare, sul presupposto della ricorrenza di “giusti motivi” di urgenza, identificato soprattutto nella potenziale reiterazione dell’illecito.

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Le ordinanze del Tribunale di Milano – l’operatività immediata del divieto di anatocismo

• La Sezione VI civ. del Tribunale di Milano emetteva due ordinanze cautelari su ricorso della

Associazione Movimento Consumatori optando per l’applicabilità immediata della norma a

prescindere dalla Delibera CICR.

• In pratica, partendo dal mero dato letterale della (ormai già vecchia) norma, il Tribunale di Milano

stabiliva che le banche potevano senz’altro già escludere dalle condizioni economiche dei conti

correnti qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare,

senza dover attendere la normativa regolamentare del CICR.

• Viceversa, la scelta di mantenere una disposizione contrattuale superata a seguito delle modifiche

introdotte dal legislatore, integra una condotta omissiva, ingiustificabile – secondo

l’interpretazione del Tribunale di Milano – in considerazione delle competenze specialistiche

esigibili da una banca, e pertanto contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali.

(segue)

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L’altro orientamento giurisprudenziale – necessità di una Delibera CICR

In senso del tutto contrario a filone inaugurato dal giudice ambrosiano si son pronunciati vari tribunali:

• L’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 27.05.2015 che mette in dubbio l’immediata operatività del divieto di anatocismo in mancanza di delibera CICR. Così pure il Tribunale Bologna 25 marzo 2016 «Il nuovo art. 120 TUB non ha efficacia immediatamente precettiva, in quanto l’iter normativo delineato dal legislatore non è giunto a conclusione, essendo indispensabile la delibera CICR, come previso dall’art. 161 V comma TUB».

• Le ordinanze del Tribunale di Torino del 16.06.2015 e 05.05.2015 non ritenendo sussistenti i gravi motivi d’urgenza addotti dall’associazione dei consumatori ricorrente, né la situazione di rischio descritta e segnalando, invece, “la presenza di questioni tecniche/operative” per la definizione delle quali è comunque necessario l’intervento Cicr.

• Le ordinanze del Tribunale di Parma 26.6.2015 e 30.07.2015; Tribunale di Bologna 09.12.15.

• Il Tribunale di Verona era orientato nel senso di attendere una delibera CICR attuativa.

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Proposta di delibera CICR attuativa dell’Art. 120 comma 2 TUB

• Ai sensi del nuovo art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario, è demandato al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

• Nell’agosto 2015, Banca d’Italia sottopone a consultazione la proposta che intendeva formulare al CICR sulla disciplina della produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

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La proposta di delibera CICR del 2015

Art. 2 (Scopo e ambito di applicazione) 1. La presente delibera attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle

operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.

2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

4. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

Art. 3 (Regime degli interessi) 1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non

possono produrre interessi.

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La proposta di delibera Art. 4 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito) 1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai

finanziamenti a valere su carte di credito. 2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. 3. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. 4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. 5. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi. 6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

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La proposta di delibera CICR non è mai diventata definitiva, essendo intervenuta una nuova e ulteriore modifica dell’art. 120 comma 2 del T.U.B.. L’art. 120, comma 2, del TUB, quale riformato dal legislatore nel 2013 era, a detta di tutti, un norma involuta ed incerta. Con una lunga serie di atti, decreti non convertiti, ordini del giorno e disegni di legge, il legislatore italiano si era più volte «impegnato» ad intraprendere iniziative legislative volte a dirimere la profonda incertezza creatasi in materia di calcolo degli interessi nei rapporti bancari (segue)

L’art. 120 del T.U.B. versione 2016

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(continua)

• Attraverso un tortuoso percorso, quindi, il legislatore italiano risulta approdato nell’aprile 2016 ad una nuova «versione» dell’art. 120, comma 2, del TUB, quale da ultimo modificato attraverso l’art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche attraverso la legge 8 aprile 2016, n. 49

• L’art. 120, comma 2, TUB, «versione 2016» contiene sia conferme sia importanti novità.

• Partendo dalle conferme, nell’incipit del comma 2 dell’art. 120 TUB, peraltro non modificato nel 2016, si riafferma l’ampia delega attribuita al CICR chiamato a stabilire «modalità e criteri» per la «produzione di interessi».

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(continua)

Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 120 del TUB demanda al CICR l’individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo che: A. nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; B. Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

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(continua) Con la nuova modifica, pertanto, gli interessi debitori – maturati nell’ambito di aperture di credito su conto corrente e negli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido – conteggiati al 31 dicembre di ogni anno diverranno esigibili il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati: tali interessi divengono pertanto esigibili, per legge, soltanto dopo un certo periodo di tempo (diversamente nel caso, ad esempio, di conto affidato, seppur maturati quotidianamente non diverranno esigibili il 1° marzo dell’anno successivo perché non considerati dal testo di legge come liquidi ed esigibili).

La normativa in esame, in buona sostanza, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare preventivamente e quindi ex ante l’addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando gli interessi in sorte capitale, produttivi a loro volta di ulteriori interessi.

Di fatto al correntista spetta la facoltà di scelta:

-pagare gli interessi maturati extra fido nell’anno solare precedente al primo marzo di ogni anno, in tal modo l’anatocismo non si produce in quanto il debito si estingue;

-farli addebitare in conto dando così via alla capitalizzazione che comunque potrà essere sempre e soltanto annuale.

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(continua)

Qualora, invece, il cliente NON AUTORIZZI PREVENTIVAMENTE l'addebito e non effettui un versamento che ripiani gli interessi, il cliente avrà le seguenti alternative:

-autorizzare l’addebito all'atto della liquidazione; in questo caso gli interessi diventano comunque capitale e si produce anatocismo.

-non far nulla e in tale eventualità il debito scaduto e non pagato, né addebitato in conto, entrerà automaticamente in mora ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., quindi si applica l'eccezione al divieto di anatocismo prevista per gli interessi moratori.

Dunque in tale ipotesi non ci sarà anatocismo ma scatteranno gli interessi di mora che sono notoriamente molto più alti e non rappresenteranno un’alternativa così vantaggiosa.

In mancanza di autorizzazione e pagamento: si applicano interessi di mora.

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(continua)

Le novità sono quindi più d'una e sono di indubbio rilievo. Il legislatore, innanzitutto, è tornato espressamente ad autorizzare la capitalizzazione cosa, questa, quantomeno dubbia a partire dall'1.1.2014, alla luce della versione dell'art. 120 TUB vigente da tale data che era sembrata ai più vietare in radice il fenomeno anatocistico (l’anatocismo fatto uscire dalla porta viene fatto in realtà rientrare dalla finestra). In secondo luogo è variata la periodicità di liquidazione e capitalizzazione che ora, anziché trimestrale, deve essere almeno annuale, oltreché reciproca. Infine il legislatore ha attribuito in ultima analisi al cliente la scelta se subire o meno l'anatocismo, introducendo però la regola di temperamento secondo la quale chi non lo desidera deve pagare il debito per interessi nel momento in cui scade, mentre non è possibile non pagare ed essere al contempo esenti da capitalizzazione.

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LA NUOVA DELIBERA CICR 3 agosto 2016

• Il 3 agosto 2016 è stata pubblicata la tanto attesa delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) (G.U. n. 212 del 10 settembre 2016, cfr. contenuti correlati) in materia di anatocismo, emanata in attuazione del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come modificato dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49. La nuova delibera è composta da cinque articoli ed è volta a ridisegnare la disciplina della produzione di interessi nell’ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti

• Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la nuova delibera CICR sostituisce la precedente del 9 febbraio 2000, stabilendo in primo luogo il principio generale secondo cui gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale.

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(continua) I contratti in corso

Le banche devono applicare la riforma al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. La nuova disciplina è stata recepita dagli Istituti di Credito mediante il ricorso all’art. 118 T.U.B. e dunque mediante una «Proposta di modifica unilaterale del contratto» cui può seguire l’esercizio del diritto di recesso da parte del correntista.

Ricordiamo infatti che ai sensi dell’art. 118 TUB «Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo (…….). La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione».

Il mancato recesso come forma di approvazione tacita non potrà, purtuttavia, bastare con riguardo alla clausola contenente l’autorizzazione alla capitalizzazione degli interessi (prevista dall’art. 4 comma 5 della Delibera) dovendo la Banca acquisire il CONSENSO ESPRESSO dal cliente secondo il meccanismo di cui all’art. 117 comma 1 del TUB che impone l’obbligo della forma scritta per i contratti bancari.

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AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2016 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 120 TUB:

ARTT. 2 E 3 DELIBERA In primo luogo la Delibera stabilisce alcune regole generali valevoli per le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito in generale. Più nello specifico: ‐ gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ad eccezione degli interessi di mora; ‐ l'imputazione dei pagamenti agli interessi è in generale regolata in conformità dell'articolo 1194 cod. civ. e pertanto: a) il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore; b) il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi (segue)

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(continua)

ART. 3 DELIBERA

Con riguardo ai rapporti di conto corrente e conto di pagamento vengono stabilite le seguenti regole di conteggio:

Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento a) gli

intermediari devono altresì assicurare alla clientela la stessa

periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio

degli interessi creditori e debitori; b) gli interessi devono

essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e,

comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; c) per i

contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato

comunque il 31 dicembre.

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(continua)

ART. 4 DELIBERA

Con riguardo alle aperture di credito in conto corrente e conto di pagamento, sconfinamenti, anticipazioni su crediti

Gli interessi debitori maturati devono essere:

-conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno, con una periodicità non inferiore ad un anno

-contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale;

-il saldo periodico della sorte capitale può produrre interessi come segue:

Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;

-al cliente, prima che gli interessi maturati divengano esigibili, dev’essere concesso un ulteriore periodo di 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente (segue).

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(continua)

‐in caso di CHIUSURA DEFINITIVA DEL RAPPORTO (art. 4 comma 7 della Delibera) gli interessi sono immediatamente esigibili; -il saldo relativo alla sorte capitale può produrre in tal caso interessi, secondo quanto previsto dal contratto; -quanto dovuto a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi; Ai sensi dell’art. 120 2° comma T.U.B. lett. b) -il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

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Il periodo transitorio dell’Anatocismo

La riforma dell’anatocismo così come introdotta nell’aprile del 2016 cui è seguita la nuova Delibera CICR produce effetto a partire dal 1 ottobre 2016.

Per quanto riguarda il periodo anteriore a tale data si ritiene ancora efficace la vecchia Delibera CICR 09.02.2000 che legittimava l’anatocismo in condizione di reciprocità, ma non si possono escludere interpretazioni diverse da parte di Tribunali – come quello di Milano – che avevano recepito come già immediatamente operativo il divieto assoluto di anatocismo introdotto con la legge stabilità per il 2014.

Attendiamo ovviamente delle eventuali pronunce in tal senso.

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L’Anatocismo nei contratti di mutuo

-Rata mutuo costituita da capitale ed interessi

-Nei mutui l’anatocismo riguarda gli interessi moratori, ossia gli interessi previsti in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata.

-Costituiscono anatocismo quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi contenuta nella rata insoluta.

COME E’ STATO DISCIPLINATO NEL TEMPO L’ANATOCISMO NEI MUTUI:

Ante 1.1.1994 Anatocismo legittimo (legge 175 del 1991 abrogata TUB Art 161 I comma ) e dunque gli interessi moratori erano calcolabili sull’intera rata.

Mutui stipulati dal 1.1.1994 (TUB) al 21 aprile 2000 (ante Delibera CICR)

L’anatocismo (interessi sugli interessi scaduti) è illegittimo – Opera quindi il principio generale di cui all’art. 1283 C.C ..

(segue)

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segue

Post 22.04.2000 (Delibera CICR 9 febbraio 2000) Anatocismo legittimo ma condizionato

• Art. 3 delibera CICR 9.2.2000 “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è

previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, n caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».

Dunque ai sensi dell’art. 3 della Delibera: -L’anatocismo è legittimo se contrattualmente pattuito ed è collegato con l’inadempimento contrattuale. Pertanto consiste nella produzione di interessi moratori sulle rate scadute (interessi moratori diversi dai corrispettivi in quanto aventi natura risarcitoria). - No capitalizzazione periodica interessi moratori: gli interessi moratori non possono a loro volta produrre interessi. Legittima dunque l’applicazione di interessi moratori «sull’importo complessivamente dovuto» (quota capitale e quota interessi) alla scadenza della rata insoluta.

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segue

Attuale assetto normativo

L’attuale assetto normativo «dovrebbe» essere quello delineato dall’art. 120 T.U.B. e successiva delibera CICR attuativa anche se, tale normativa in realtà, diversamente da quella precedente e di cui alla Delibera CICR 09.02.2000, non detta alcuna disposizione specifica per i contratti di mutui.

Per il periodo ante 2016 varranno, naturalmente le vecchie regole e, nello specifico, quanto previsto dall’art. 3 della Delibera CICR 2000.

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Anatocismo e ammortamento alla francese

Il piano di ammortamento «alla francese» prevede, come noto, il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale ed una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell’ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota capitale.

Malgrado i dubbi generati da parte della giurisprudenza pronunciatasi nel corso degli anni in materia di ammortamento alla francese e secondo la quale tale tipo di contratto nascondeva l’applicazione di interessi composti – non consentita per legge - secondo la più recente giurisprudenza di merito (Trib. Siena 17,7,2014; Trib. Milano 5,5,2014; Trib. Venezia 27.1.2014, Tribunale di Verona, Dott. Mirenda n. 758 del 2015) va escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall’Arbitro Bancario Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie

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segue

In particolare, è stato rilevato che il metodo di ammortamento c.d. alla francese non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto).

Va segnalata la sentenza del Tribunale di Verona – Dott. Mirenda – n. 758/2015 con la quale è stato affermato che sostenere in giudizio l’indebito anatocistico, sul solo presupposto della compilazione del piano di ammortamento secondo il modello “alla francese” equivale ad agire “con mala fede o colpa grave” ciò che legittima la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

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segue

«Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento

al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del

negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un

interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo

dell’interesse composto ex art. 1283 c.c».

Si veda ancora in materia di contratto di mutuo, Tribunale di Milano, dott.ssa

Laura Cosentini, 05.05.2014, n. 5733:«è legittimo il sistema di ammortamento

c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell’interesse semplice,

non producendo interessi anatocistici. In caso di inadempimento, è lecito

l’effetto anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di

mora vengono computati sulle rate impagate – comprensive di capitale ed

interessi – in quanto espressamente consentito dall’art.3 della Delibera Cicr

9.2.2000».