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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 30/01/2017 OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI. L’anno 2017, addì 30 del mese di gennaio con inizio alle ore 21:15, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Vicario LA PLACA PIETRO. Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARU’ Moreno e gli Assessori Comunali: BONICALZI Paolo, CARUSO Francesca, LICCATI Francesco, LICCATI Orietta, MAZZETTI Claudia Maria, PERONI Isabella. Presenti/Assenti CASSANI ANDREA SINDACO Presente LOZITO DONATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Presente BARBAN DANILO CONSIGLIERE Presente CALDERARA EVELIN CONSIGLIERE Presente CANZIANI CORRADO CONSIGLIERE Presente CARABELLI LUCA CONSIGLIERE Presente CRESPI MATELDA CONSIGLIERE Presente DALL'IGNA GERMANO CONSIGLIERE Presente DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente DELIGIOS STEFANO MATTEO CONSIGLIERE Presente FICHERA LUIGI CONSIGLIERE Presente GUENZANI EDOARDO CONSIGLIERE Presente LAURICELLA CARMELO ANTONIO CONSIGLIERE Presente LOCATELLI GUIDO CONSIGLIERE Presente LONGOBARDI ROCCO CONSIGLIERE Presente LORUSSO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente MARTUCCI LEONARDO VITO CONSIGLIERE Presente NICOSIA SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente PETRONE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE CIRILLO CONSIGLIERE Presente POSTIZZI NICOLO' CONSIGLIERE Presente SILVESTRINI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente SIMEONI ALDO CONSIGLIERE Presente ZAMBON ANNA CONSIGLIERE Presente ZIBETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente Totale presenti 25 copia informatica per consultazione

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEN. 2 DEL 30/01/2017

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI.

L’anno 2017, addì 30 del mese di gennaio con inizio alle ore 21:15, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Vicario LA PLACA PIETRO.

Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARU’ Moreno e gli Assessori Comunali: BONICALZI Paolo, CARUSO Francesca, LICCATI Francesco, LICCATI Orietta, MAZZETTI Claudia Maria, PERONI Isabella.

Presenti/AssentiCASSANI ANDREA SINDACO Presente

LOZITO DONATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Presente

BARBAN DANILO CONSIGLIERE Presente

CALDERARA EVELIN CONSIGLIERE Presente

CANZIANI CORRADO CONSIGLIERE Presente

CARABELLI LUCA CONSIGLIERE Presente

CRESPI MATELDA CONSIGLIERE Presente

DALL'IGNA GERMANO CONSIGLIERE Presente

DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

DELIGIOS STEFANO MATTEO CONSIGLIERE Presente

FICHERA LUIGI CONSIGLIERE Presente

GUENZANI EDOARDO CONSIGLIERE Presente

LAURICELLA CARMELO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

LOCATELLI GUIDO CONSIGLIERE Presente

LONGOBARDI ROCCO CONSIGLIERE Presente

LORUSSO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

MARTUCCI LEONARDO VITO CONSIGLIERE Presente

NICOSIA SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente

PETRONE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE CIRILLO CONSIGLIERE Presente

POSTIZZI NICOLO' CONSIGLIERE Presente

SILVESTRINI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente

SIMEONI ALDO CONSIGLIERE Presente

ZAMBON ANNA CONSIGLIERE Presente

ZIBETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente

Totale presenti 25

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:• il D.P.R. 29/9/1973, n. 602, recante ”Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.”, in G.U. n. 268

del 16/10/1973, S.O. n. 2, nonché le successive modifiche e/o integrazioni;• il D.Lgs. 19/6/1997, n. 218, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione

giudiziale.”, in G.U. n. 165 del 17/7/1997, nonché le successive modifiche e/o integrazioni;• il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia

tributaria e finanziaria.”, in G.U. n. 230 del 3/10/2005, convertito nella legge. 2/12/2005, n. 248, in G.U.2/12/2005, n. 281, S.O. n. 195, relativo alla riforma della riscossione;

• la legge. 27/12/2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (Legge di stabilità 2014)”, in G.U. n. 302 del 27/12/2013, con particolare riferimento all’art. 1, comma700, che fa salva la facoltà del comune di deliberare, per regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nelrispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale;

• il D.L. 22/10/2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenzeindifferibili”, in G.U. n. 249 del 24/10/2016, convertito nella legge 1/12/2016, n. 225, in G.U. del 2/12/2016,S.O. n. 53/L, che introduce innovazioni e facoltà per gli enti locali in materia di definizione delle violazionitributarie;

• l’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali.”, per quanto concerne la competenza;

• l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad oggetto: “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale atale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.”, in G.U. n. 298 del 23/12/1997 – S.O. n. 252,per quanto concerne, in particolare, la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

• l’art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del18/12/2001, esecutiva, e successive modifiche e/o integrazioni;

• il Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli strumenti deflativi, approvato con deliberazionedi Consiglio Comunale n° 35 del 24/2/2003, esecutiva, e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamati: • la deliberazione di Giunta Comunale 31/1/1996, n. 75, esecutiva, con la quale è stato affidato il servizio di

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni inregime di proroga alla società I.G.A.P. srl (ora denominata I.C.A. srl) , nonché le successive deliberazioni e/odeterminazioni di proroga del servizio;

• la deliberazione di Giunta Comunale 29/9/2008, n. 337, esecutiva, con la quale è stata affidata ad I.C.A. srll’attività di riscossione coattiva dell’imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa sui rifiuti solidi urbani,nonché le successive deliberazioni e/o determinazioni di proroga del servizio;

• le deliberazioni di Giunta Comunale n. 301/2000 e n. 202/2008, esecutive, nella parte in cui disciplinano lepercentuali di abbattimento dei valori di riferimento delle aree fabbricabili;

• la deliberazione del Consiglio Comunale 9/12/2015, n. 76, esecutiva, con la quale è stato approvato ilDocumento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2016, 2017, 2018;

• la deliberazione della Giunta Comunale 14/12/2015, n. 146, esecutiva, con la quale è stato approvato ilPiano Esecutivo di Gestione 2016, 2017, 2018;

Premesso che:• il sopra citato D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito nella legge 1°/12/2016 n. 225 dispone lo scioglimento di

tutte le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1/7/2017, con estinzione delle stesse e l’attribuzionedell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate per il tramite di unente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate - Riscossione” (AdER), che subentri, a titolouniversale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, alle società del Gruppo Equitalia eassuma la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n.602/1973 (art. 1 del D.L. n. 193/2016);

• a decorrere dalla medesima data, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto allariscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delleentrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate (art. 2, comma 2, del D.L. n.193/2016);

• il medesimo decreto legge consente agli enti locali di stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione, l’esclusione delle sole sanzioni relative alle proprie entrate, anche dicarattere tributario, non riscosse a seguito dell’emissione di provvedimenti di ingiunzione fiscaledisciplinando le modalità ed i termini di adesione alla definizione agevolata (art. 6 - ter del D.L. n. 193/2016);

• la sopra richiamata legge 27/12/2013, n. 147con particolare riferimento all’art. 1, comma 700, consente diregolamentare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale ai fini

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di incentivare l’utilizzo dello strumento normativo del ravvedimento operoso da parte dei contribuenti al fine di definire le pendenze tributarie e patrimoniali nei confronti dell’Ente;

Considerato che:• oltre alle agevolazioni già previste dalle citate norme (D.L. 193/2016) per le pendenze tributarie con

Equitalia, definibili a termini di legge, appare opportuno utilizzare la facoltà di estendere analogheagevolazioni ai provvedimenti ingiuntivi emessi dall’Ente in materia tributaria disciplinando, come richiestodalla norma, modalità e termini e relativamente agli importi iscritti a ruolo e affidati agli agenti dellariscossione negli anni dal 2000 al 2015 (quindi anche per le cartelle notificate nel 2016, purché riferite a ruoliconsegnati entro il 31/12/2015), con abbattimento delle sanzioni incluse in tali carichi e dei relativi interessi dimora (art. 6 del D.L. n. 193/2016);

• appare inoltre opportuno introdurre un’ulteriore agevolazione relativamente al ravvedimento operosoallungandone i termini e riducendo interessi e sanzioni correlati in applicazione della facoltà di cui al citatoall’art. 1, comma 700, della legge 27/12/2013, n. 147 anche al fine di potenzialmente accrescere gli introitidelle casse comunali, tenuto conto della situazione contingente di perduranti difficoltà a seguito deldiffondersi e prolungarsi dell’attuale crisi economico–finanziaria generalizzata ed al fine di incentivare laregolarizzazione fiscale riducendo gli ambiti di potenziale contenzioso;

• in aggiunta alle suddette due iniziative appare inoltre opportuno, ai fini della semplificazione ed ulterioreagevolazione ai contribuenti, unificare i versamenti minimi dovuti per tutti i tributi comunali al valore più altoattualmente vigente (minimi attuali IMU 5,00 € - TARI 5,00 € - TASI 12,00 €) e agevolare ulteriormente larateizzazione di debiti di importo rilevante nei confronti del Comune;

• il presente atto è stato esaminato preventivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla competenteCommissione consiliare;

Ritenuto:• di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 6 – ter del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge

1/12/2016, n. 225, stabilendo l’esclusione dalle sanzioni per i carichi affidati al soggetto riscossore nelperiodo 2000 – 2016 relative alle proprie entrate di carattere tributario non riscosse a seguito diprovvedimenti di ingiunzione fiscale emessi approvando il seguente articolo del Regolamento generale delleentrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi:

Art. 24-quater – Definizione agevolata temporanea delle ingiunzioni fiscali1. L’attivazione della procedura di definizione agevolata temporanea riguarda entrate tributarie non riscossedall’Ente e dal Concessionario a seguito di ingiunzione fiscale al fine di escludere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.2. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali relative a crediti derivanti da pronunce dicondanna della Corte dei conti; multe; ammende; sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni di carattere tributario.3. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all’interno dell’ingiunzione fiscale.4. Restano definitivamente acquisite dall’Ente e non sono rimborsabili le somme già eventualmente versatea titolo di sanzione, anche anteriormente alla definizione.5. A seguito della presentazione dell'istanza, in formato libero contenente gli estremi per identificare lapendenza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle relative somme. Relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata non posso essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.6. Sono ammessi alla definizione agevolata temporanea tutti i contribuenti - indipendentemente dalla formagiuridica rivestita, gli eredi per i loro danti causa, il rappresentante legale, il liquidatore, il curatore fallimentare o l’incaricato di altre procedure concorsuali diverse, previa autorizzazione del giudice delegato - ai quali siano stati notificati entro il 31/12/2016 provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi a tributi comunali per gli anni dal 2000 al 2016 a seguito di atti definitivi purché:

a) non abbiano pagato totalmente le relative ingiunzioni anche a seguito di dilazioni già concesse;b) abbiano proposto ricorso avverso ingiunzioni fiscali notificate entro la data del 31/12/2016, a

condizione che rinuncino espressamente alla prosecuzione della lite, qualunque sia lo stato o il grado di giudizio della controversia, nonché alle relative spese di lite;

c) manifestino la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 30/09/2017 conapposita istanza mediante consegna diretta o trasmissione al Concessionario con posta elettronica certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), indicante il numero delle rate proposte e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l’istanza stessa. 7. Le somme dovute per la definizione agevolata dovranno essere versate:

a) entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza se pari o inferiori complessivamente a € 1.000,00;b) entro il 30/12/2017 se superiori ad € 1.000,00 e pari od inferiori a € 5.000,00

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c) entro il 30/9/2018 se superiori ad € 5.000,00.8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti e riprendono adecorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E’ in ogni caso escluso il rimborso delle somme eventualmente pagate che restano acquisiti alle casse comunali quali acconti nella procedura di recupero coattivo. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata una somma pari a Euro 50,00, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese amministrative di gestione della procedura. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell’importo dovuto.9. Il Concessionario comunica l’eventuale motivato diniego alla definizione agevolata – per carenza deirequisiti di legge - entro 120 giorni dal ricevimento della relativa domanda, in tale caso le eventuali somme già versate dal contribuente sono restituite integralmente allo stesso.

• di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 700, della legge 27/12/2013, n. 147, introducendo modalitàulteriori di ravvedimento operoso volte ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti per quanto concerne ilversamento di tributi comunali arretrati ed approvando il seguente articolo del Regolamento generale delleentrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi:

Art. 24-quinquies – Disposizioni generali riguardanti il ravvedimento operoso1. E’ sempre consentito al Contribuente procedere al ravvedimento operoso del mancato versamento di

imposte, tributi, tasse, canoni, tariffe ed altri importi dovuti al Comune inteso come operazione diregolarizzazione finalizzata a definire situazioni pregresse e considerando circostanze attenuanti – aisensi dell’art. 1, comma 700 della legge 147/2013 – la rilevante necessità di far fronte alla generalizzatacrisi economica e la semplificazione del rapporto con il Contribuente finalizzata ad incentivare laregolarizzazione fiscale riducendo al contempo gli ambiti di potenziale contenzioso.

2. Il ravvedimento è da intendersi per ogni specifica imposta, tributo, tassa, tariffa ecc. e per ogni specificoanno e non è ammesso nel caso il Comune abbia già notificato un avviso di accertamento definitivo inmerito alle medesime pendenze od abbia avviato le procedure di legge per il recupero coattivo.

3. In ogni caso il ravvedimento esplica i propri effetti solo nel caso in cui il versamento sia integrale ecomprensivo di oneri e spese accessorie per ogni specifica imposta, tributo, tassa, tariffa ecc. e per ognispecifico anno.

4. Il ravvedimento avviene con le tipologie ed oneri e spese accessorie di cui alla tabella seguente:

tipologia termini dalla scadenza del dovuto interessi (1) sanzioni spese accessorie

sprint entro il 14° giorno interessi legali 0,1% per ogni giorno di ritardo nessuna

breve dal 15° al 30° giorno interessi legali1,50% fisso

indipendentemente dal ritardo

nessuna

medio dal 31° al 90° giorno interessi legali1,67% fisso

indipendentemente dal ritardo

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

lungodal 91° giorno ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria

interessi legali3,75% fisso

indipendentemente dal ritardo

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

extra (2)

oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria ed entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla scadenza ordinaria

interessi legali

6,00% fisso indipendentemente

dal ritardoper i ravvedimenti

attivati entro il 31/12/2018

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

extra (3)

oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria ed entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla scadenza ordinaria

interessi legali

15,00% fisso indipendentemente

dal ritardo per i ravvedimenti attivati

dal 1°/1/2019

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

(1) saggio interessi legali art. 1284 C.C. stabilito annualmente con decreto ministeriale;(2) per il solo anno 2017 il ravvedimento extra è ammesso entro il 30 giugno 2017 per ritardi fino al 5° anno successivo alla scadenza ordinaria;(3) norma a regime dopo il 31/12/2018.

• di uniformare i limiti minimi di versamento per i tributi comunali di competenza integrando a tal fine l’art. 19 -Riscossione volontaria del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi citato

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regolamento con la previsione del comma 6, di seguito riportato, disapplicando eventuali disposizioni diverse:6. Per tutti i tributi comunali, anche in regime di concessione, il versamento minimo, sia per versamenti inautotassazione che per avvisi bonari inviati dall’Ente o dal Concessionario, è uniformato a € 12,00 complessivamente dovuti dal singolo contribuente in ragione di anno.;

• di confermare le disposizioni volte alla definizione delle procedure di adesione in relazione ai provvedimentidi accertamento di omesso e/o parziale versamento di I.M.U. e/o TA.S.I. per le aree fabbricabili condestinazione urbanistica “Aree per servizi e riqualificazione ambientale” al fine di prevenire eventualicontenziosi in materia, autorizzando il Funzionario competente all’abbattimento dei relativi valori diriferimento di una percentuale pari al 10%;

• di agevolare la riscossione rateizzata dei debiti nei confronti del Comune modificando, nelle parti evidenziatein corsivo, l’art. 24-ter del vigente del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istitutideflativi come segue:

Art. 24-ter – Disposizioni generali riguardante la dilazione dei termini di pagamento

1. Nel caso un soggetto risulti già debitore nei confronti del Comune di Gallarate, a qualsiasi titolo, di una opiù somme complessivamente pari, nell’anno solare, alle cifre indicate nella tabella seguente potrà, a domanda, frazionare i pagamenti complessivi, o quota degli stessi, in versamenti mensili o trimestrali, in entrambi i casi con rate posticipate di importo costante mediante un piano di ammortamento del debito con scadenza della prima rata di norma coincidente con l’ultima scadenza ordinariamente prevista per il debito:

dovuto al Comune dilazione massimafino a 3.000 € 12 mesisuperiore a 3.000 € e fino a 10.000 € 18 mesisuperiore a 10.000 € e fino a 50.000 € 24 mesioltre 50.000 € 36 mesi

2. La dilazione di cui al comma precedente non è ammessa in nessun caso per le somme, relative a servizia domanda individuale, già in origine dovute in forma periodica dal debitore.3. In caso di dilazione la modalità di pagamento dovrà adeguarsi a quanto richiesto dal Comune.4. Stante la rilevante necessità di semplificazione del rapporto con il Cittadino ed incentivazione dellaregolarizzazione fiscale e patrimoniale riducendo gli ambiti di potenziale contenzioso, alle cifre dilazionate non saranno applicati interessi compensati con analogo stanziamento in bilancio e nei limiti dello stanziamento annualmente previsto. Nel caso di mancata previsione dello stanziamento saranno applicati alla dilazione gli interessi legali.5. La dilazione di pagamenti complessivamente superiori a 25.000,00 € è subordinata alla presentazione diidonea fideiussione costituita con: a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; c) operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente a fideiussione bancaria, polizza assicurativa o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia è dovuta solo nel caso in cui il periodo interessato dalla dilazione riguardi i dodici mesi precedenti il termine entro il quale il Comune può attivare le procedure coattive di riscossione.6. La dilazione dei pagamenti si intende concessa nel caso di presentazione della domanda con appositomodulo predisposto dall’Ente, integralmente compilato e completo delle modalità di pagamento. Il diniego alla richiesta di dilazione è comunicato all’interessato ed avviene in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo od in presenza di morosità relativamente a precedenti conosciute dilazioni, da parte del Comune, nell’ultimo triennio.7. La dilazione del pagamento di imposte e tributi comunali in genere non è automatica né generalmenteammessa ed avviene con specifico provvedimento esclusivamente a seguito di domanda debitamente motivata e previa valutazione dei gravi elementi esposti dal richiedente, anche in relazione ad eventuale documentazione a supporto. Nel caso di mancata comunicazione all’interessato della concessione della dilazione la richiesta si intende respinta.8. L’applicabilità delle dilazioni è esclusa nel caso l’effettivo incasso, da parte del Comune, sia condizionenecessaria prevista dalla legge per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri benefici.9. Sono fatte salve specifiche disposizioni di legge maggiormente favorevoli al debitore.10. Con deliberazione della Giunta comunale sono concesse dilazioni, anche generalizzate, dei terminiordinari di pagamento di competenze dovute al Comune nel caso di calamità naturali o altre, anche analoghe, motivate ragioni di causa di forza maggiore o di interesse pubblico.11. In tutti i casi di dilazione il mancato rispetto, anche parziale, del piano di ammortamento o di qualsiasialtra condizione della dilazione comporta la decadenza dal beneficio per tutte le somme rimaste dovute al Comune che risultano quindi esigibili alla normale scadenza o, se questa è precedente all’evento, dal decimo giorno successivo al mancato rispetto della condizione o della scadenza prevista dal piano di ammortamento.

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Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, espressi, dal Responsabile del Settore Finanziario;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Presenti: n. 25previo scomputo degli astenuti: n. =non partecipanti al voto: n.=

Con voti:favorevoli: n. 25contrari: n. =

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 6 – ter del D.L. 22/10/2016, convertito con modificazioni nellalegge 1/12/2016, n. 225, stabilendo l’esclusione dalle sanzioni per i carichi affidati al soggetto riscossorenel periodo 2000 – 2016 relative alle proprie entrate di carattere tributario non riscosse a seguito diprovvedimenti di ingiunzione fiscale emessi approvando il seguente articolo del Regolamento generaledelle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi:

Art. 24-quater – Definizione agevolata temporanea delle ingiunzioni fiscali1. L’attivazione della procedura di definizione agevolata temporanea riguarda entrate tributarie non riscossedall’Ente e dal Concessionario a seguito di ingiunzione fiscale al fine di escludere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.2. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali relative a crediti derivanti da pronunce dicondanna della Corte dei conti; multe; ammende; sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni di carattere tributario.3. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all’interno dell’ingiunzione fiscale.4. Restano definitivamente acquisite dall’Ente e non sono rimborsabili le somme già eventualmente versatea titolo di sanzione, anche anteriormente alla definizione.5. A seguito della presentazione dell'istanza, in formato libero contenente gli estremi per identificare lapendenza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle relative somme. Relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata non posso essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.6. Sono ammessi alla definizione agevolata temporanea tutti i contribuenti - indipendentemente dalla formagiuridica rivestita, gli eredi per i loro danti causa, il rappresentante legale, il liquidatore, il curatore fallimentare o l’incaricato di altre procedure concorsuali diverse, previa autorizzazione del giudice delegato - ai quali siano stati notificati entro il 31/12/2016 provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi a tributi comunali per gli anni dal 2000 al 2016 a seguito di atti definitivi purché:

a) non abbiano pagato totalmente le relative ingiunzioni anche a seguito di dilazioni già concesse;b) abbiano proposto ricorso avverso ingiunzioni fiscali notificate entro la data del 31/12/2016, a

condizione che rinuncino espressamente alla prosecuzione della lite, qualunque sia lo stato o il grado di giudizio della controversia, nonché alle relative spese di lite;

c) manifestino la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31/09/2017 conapposita istanza mediante consegna diretta o trasmissione al Concessionario con posta elettronica certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), indicante il numero delle rate proposte e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l’istanza stessa. 7. Le somme dovute per la definizione agevolata dovranno essere versate:

a) entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza se pari o inferiori complessivamente ad € 1.000,00;b) entro il 31/12/2017 se superiori ad € 1.000,00 e pari od inferiori ad € 5.000,00c) entro il 31/9/2018 se superiori ad € 5.000,00.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti e riprendono adecorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E’ in ogni caso escluso il rimborso delle somme eventualmente pagate che restano acquisiti alle casse comunali quali acconti nella procedura di recupero coattivo. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di

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quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata una somma pari a Euro 50,00, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese amministrative di gestione della procedura. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell’importo dovuto.9. Il Concessionario comunica l’eventuale motivato diniego alla definizione agevolata – per carenza dei requisiti di legge - entro 120 giorni dal ricevimento della relativa domanda, in tale caso le eventuali somme già versate dal contribuente sono restituite integralmente allo stesso.

2. di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 700, della legge 27/12/2013, n. 147 introducendo modalità ulteriori di ravvedimento operoso volte ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti per quanto concerne il versamento di tributi comunali arretrati ed approvando il seguente articolo del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi:

Art. 24-quinquies – Disposizioni generali riguardanti il ravvedimento operoso1. E’ sempre consentito al Contribuente procedere al ravvedimento operoso del mancato versamento di imposte, tributi, tasse, canoni, tariffe ed altri importi dovuti al Comune inteso come operazione di regolarizzazione finalizzata a definire situazioni pregresse e considerando circostanze attenuanti – ai sensi dell’art. 1, comma 700 della legge 147/2013 – la rilevante necessità di far fronte alla generalizzata crisi economica e la semplificazione del rapporto con il Contribuente finalizzata ad incentivare la regolarizzazione fiscale riducendo al contempo gli ambiti di potenziale contenzioso.2. Il ravvedimento è da intendersi per ogni specifica imposta, tributo, tassa, tariffa ecc. e per ogni specifico anno e non è ammesso nel caso il Comune abbia già notificato un avviso di accertamento definitivo in merito alle medesime pendenze od abbia avviato le procedure di legge per il recupero coattivo.3. In ogni caso il ravvedimento esplica i propri effetti solo nel caso in cui il versamento sia integrale e comprensivo di oneri e spese accessorie per ogni specifica imposta, tributo, tassa, tariffa ecc. e per ogni specifico anno.4.Il ravvedimento avviene con le tipologie ed oneri e spese accessorie di cui alla tabella seguente:

tipologia termini dalla scadenza del dovuto interessi (1) sanzioni spese accessorie

sprint entro il 14° giorno interessi legali 0,1% per ogni giorno di ritardo nessuna

breve dal 15° al 30° giorno interessi legali1,50% fisso

indipendentemente dal ritardo

nessuna

medio dal 31° al 90° giorno interessi legali1,67% fisso

indipendentemente dal ritardo

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

lungodal 91° giorno ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria

interessi legali3,75% fisso

indipendentemente dal ritardo

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

extra (2)

oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria ed entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla scadenza ordinaria

interessi legali

6,00% fisso indipendentemente

dal ritardoper i ravvedimenti

attivati entro il 31/12/2018

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

extra (3)

oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza ordinaria ed entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla scadenza ordinaria

interessi legali

15,00% fisso indipendentemente

dal ritardo per i ravvedimenti attivati

dal 1°/1/2019

spese di eventuale sollecito (minimo

10 € per invio)

(1) saggio interessi legali art. 1284 C.C. stabilito annualmente con decreto ministeriale;(2) per il solo anno 2017 il ravvedimento extra è ammesso entro il 30 giugno 2017 per ritardi fino al 5° anno successivo alla scadenza ordinaria;(3) norma a regime dopo il 31/12/2018.

3. di uniformare i limiti minimi di versamento per i tributi comunali di competenza integrando a tal fine l’art. 19 - Riscossione volontaria del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi citato regolamento con la previsione del comma 6, di seguito riportato, disapplicando eventuali disposizioni diverse:6. Per tutti i tributi comunali, anche in regime di concessione, il versamento minimo, sia per versamenti in autotassazione che per avvisi bonari inviati dall’Ente o dal Concessionario, è uniformato a € 12,00 complessivamente dovuti dal singolo contribuente in ragione di anno;

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4. di confermare le disposizioni volte alla definizione delle procedure di adesione in relazione ai provvedimenti di accertamento di omesso e/o parziale versamento di I.M.U. e/o TA.S.I. per le aree fabbricabili con destinazione urbanistica “Aree per servizi e riqualificazione ambientale” al fine di prevenire eventuali contenziosi in materia, autorizzando il Funzionario competente all’abbattimento dei relativi valori di riferimento di una percentuale pari al 10%;

5. di agevolare la riscossione rateizzata dei debiti nei confronti del Comune modificando, nelle parti evidenziate in corsivo, l’art. 24-ter del vigente del Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi come segue:

Art. 24-ter – Disposizioni generali riguardante la dilazione dei termini di pagamento

1. Nel caso un soggetto risulti già debitore nei confronti del Comune di Gallarate, a qualsiasi titolo, di una o più somme complessivamente pari, nell’anno solare, alle cifre indicate nella tabella seguente potrà, a domanda, frazionare i pagamenti complessivi, o quota degli stessi, in versamenti mensili o trimestrali, in entrambi i casi con rate posticipate di importo costante mediante un piano di ammortamento del debito con scadenza della prima rata di norma coincidente con l’ultima scadenza ordinariamente prevista per il debito:

dovuto al Comune dilazione massimafino a 3.000 € 12 mesisuperiore a 3.000 € e fino a 10.000 € 18 mesisuperiore a 10.000 € e fino a 50.000 € 24 mesioltre 50.000 € 36 mesi

2. La dilazione di cui al comma precedente non è ammessa in nessun caso per le somme, relative a servizi a domanda individuale, già in origine dovute in forma periodica dal debitore.3. In caso di dilazione la modalità di pagamento dovrà adeguarsi a quanto richiesto dal Comune.4. Stante la rilevante necessità di semplificazione del rapporto con il Cittadino ed incentivazione della regolarizzazione fiscale e patrimoniale riducendo gli ambiti di potenziale contenzioso, alle cifre dilazionate non saranno applicati interessi compensati con analogo stanziamento in bilancio e nei limiti dello stanziamento annualmente previsto. Nel caso di mancata previsione dello stanziamento saranno applicati alla dilazione gli interessi legali.5. La dilazione di pagamenti complessivamente superiori a 25.000,00 € è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione costituita con: a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, comma 2 del Codice Civile; c) operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente a fideiussione bancaria, polizza assicurativa o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia è dovuta solo nel caso in cui il periodo interessato dalla dilazione riguardi i dodici mesi precedenti il termine entro il quale il Comune può attivare le procedure coattive di riscossione.6. La dilazione dei pagamenti si intende concessa nel caso di presentazione della domanda con apposito modulo predisposto dall’Ente, integralmente compilato e completo delle modalità di pagamento. Il diniego alla richiesta di dilazione è comunicato all’interessato ed avviene in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo od in presenza di morosità relativamente a precedenti conosciute dilazioni, da parte del Comune, nell’ultimo triennio.7. La dilazione del pagamento di imposte e tributi comunali in genere non è automatica né generalmente ammessa ed avviene con specifico provvedimento esclusivamente a seguito di domanda debitamente motivata e previa valutazione dei gravi elementi esposti dal richiedente, anche in relazione ad eventuale documentazione a supporto. Nel caso di mancata comunicazione all’interessato della concessione della dilazione la richiesta si intende respinta.8. L’applicabilità delle dilazioni è esclusa nel caso l’effettivo incasso, da parte del Comune, sia condizione necessaria prevista dalla legge per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri benefici.9. Sono fatte salve specifiche disposizioni di legge maggiormente favorevoli al debitore.10. Con deliberazione della Giunta comunale sono concesse dilazioni, anche generalizzate, dei termini ordinari di pagamento di competenze dovute al Comune nel caso di calamità naturali o altre, anche analoghe, motivate ragioni di causa di forza maggiore o di interesse pubblico.11. In tutti i casi di dilazione il mancato rispetto, anche parziale, del piano di ammortamento o di qualsiasi altra condizione della dilazione comporta la decadenza dal beneficio per tutte le somme rimaste dovute al Comune che risultano quindi esigibili alla normale scadenza o, se questa è precedente all’evento, dal decimo giorno successivo al mancato rispetto della condizione o della scadenza prevista dal piano di ammortamento.

INDI

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con distinta e separata votazione,

Presenti: n. 25previo scomputo degli astenuti: n. =non partecipanti al voto: =

Con voti:favorevoli: n. 25contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di immediata applicazione delle disposizioni regolamentari innovate.

Gli interventi dei componenti la Giunta e Consiglio Comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIOLOZITO DONATO LA PLACA PIETRO

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PARERE TECNICO(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEN. 7/2017

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE,

DELL'AUTOTUTELA E DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI, SISTEMA INFORMATICO

COMUNALE E RICERCA DI FINANZIAMENTI esprime parere FAVOREVOLE sulla

proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 16/01/2017 Il Dirigente

COLOMBO MICHELE(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

t. Michele Colombo

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PROPOSTA DI DELIBERAZIONEN. 1000/2014

SETTORE FINANZIARIOParere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)Atto di Accertamento dell'entrata(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILEVisto l'atto di riferimento - esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 16/1/2017 Il Dirigente

Michele Colombo(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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PARERE DI LEGITTIMITA’(Di cui all’art. 6 c. 3 – lett. f) del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEN. 7/2017

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE,

DELL'AUTOTUTELA E DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla

proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 23/01/2017 Il Segretario Generale

NOBILE RICCARDO(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

t.

Michele

Colombo

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