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1 DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015 628/2015/R/EEL DISPOSIZIONI IN MERITO ALLESTENSIONE E ALLAGGIORNAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO CON RIFERIMENTO AL SETTORE ELETTRICO L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 17 dicembre 2015 VISTI: la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”; la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10); il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12); il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013); il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; il vigente “Testo delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)” o TIS dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);

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DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015 628/2015/R/EEL DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ESTENSIONE E ALL’AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO CON RIFERIMENTO AL SETTORE ELETTRICO

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 dicembre 2015 VISTI:

• la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio

2009; • la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio

2009; • la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre

2012; • la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge

481/95); • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; • la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto

legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;

• la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); • la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10); • il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24

marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12); • il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro

dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);

• il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;

• il vigente “Testo delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)” o TIS dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);

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• il vigente “Testo integrato delle disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica” (di seguito: TIME);

• il vigente “Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica gas per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica” (di seguito: TIQE);

• il vigente “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE); • il vigente “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di

gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale); • la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i. e in particolare

l’Allegato A; • la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito:

deliberazione 65/2012/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com; • la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito:

deliberazione 132/2012/R/com); • la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 57/2013/R/eel (di seguito:

deliberazione 57/2013/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel (di seguito:

deliberazione 166/2014/R/eel) e s.m.i; • la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel (di seguito:

deliberazione 204/2014/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito:

deliberazione 204/2014/R/eel) e s.m.i.; • la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito:

deliberazione 467/2013/R/eel) e s.m.i.; • la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel (di seguito:

deliberazione 82/2014/R/eel) e s.m.i; • la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com (di seguito:

deliberazione 286/2014/R/com) e s.m.i. e in particolare l’Allegato A; • la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito:

deliberazione 398/2014/R/eel) e s.m.i. e in particolare l’Allegato A; • la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito:

deliberazione 271/2015/R/com); • la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel (di seguito:

deliberazione 640/2014/R/eel); • la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com (di seguito:

deliberazione 271/2015/R/com); • la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2015, 3/2015/A recante il Quadro

strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);

• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 402/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 402/2015/R/eel);

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• la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/com) e in particolare i relativi Allegati;

• la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);

• il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 481/2012/R/com);

• il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 547/2013/R/com);

• il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS. 2111), (di seguito: Ddl stabilità 2016);

• il disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (legge annuale per il mercato e la concorrenza) (AS 2085) (di seguito: Ddl concorrenza);

• la Memoria dell'Autorità del 20 novembre 2015, 545/2015/I/com, contenente alcune osservazioni sulle norme del Ddl concorrenza (di seguito: memoria sulle norme del Ddl concorrenza).

CONSIDERATO CHE: • la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la

promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; • la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici

e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

• la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;

• la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU o Registro) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: • con la deliberazione 132/2012/R/com, l’Autorità ha definito il set minimo di dati

rilevanti che costituiscono il RCU con l’obiettivo di consentire l’avvio dell’esercizio del Sistema e la gestione dei primi processi, in particolar modo quelli funzionali al settlement;

• in particolare, il corredo informativo del RCU (di seguito: dati rilevanti costituenti il RCU) individuato ai sensi della suddetta deliberazione, è attualmente costituito dai dati relativi:

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a) al POD, alla partita IVA/codice fiscale del cliente finale, alla disalimentabilità, all’erogazione e gestione del bonus elettrico e agli altri dati di cui alla tabella 1 della medesima deliberazione connessi al settlement mensile, con riferimento ai punti di prelievo diversi da quelli serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela;

b) al POD, alla partita IVA/codice fiscale, al nome e cognome/ragione sociale del cliente, con riferimento, in via transitoria, ai clienti serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela;

c) esclusivamente al POD, con riferimento ai punti di prelievo non attivi. • attualmente l’aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il RCU viene effettuato

dalle imprese distributrici mensilmente attraverso il caricamento massivo di tutti i dati in esso contenuti; tali tempistiche e modalità di aggiornamento consentono al SII, con riferimento ai punti di prelievo serviti nel mercato libero e nell’ambito del servizio di salvaguardia, di consolidare e trasmettere a ciascun utente del dispacciamento, entro il sestultimo giorno di ciascun mese, l’anagrafica dei punti di prelievo di cui il medesimo utente risulta titolare, valida ai fini del settlement nel mese successivo;

• la deliberazione 57/2013/R/com ha previsto che tale modalità di aggiornamento del RCU fosse utilizzata transitoriamente fino all’implementazione dei processi commerciali nel Sistema, relativi alla c.d. voltura e switching; in esito a tale passaggio, infatti, l’adozione degli atti di modifica della titolarità del contratto di vendita, di trasporto e di dispacciamento, nonché le comunicazioni funzionali ad attuare tali modifiche, sono compiuti direttamente nell’ambito del Sistema; pertanto l’aggiornamento del RCU e conseguentemente la compilazione delle anagrafiche relative a ciascun utente dovranno essere effettuati in esito all’esecuzione di tali atti;

• la deliberazione 166/2013/R/eel stabilisce le modalità di accreditamento della controparte commerciale del cliente finale al Sistema e prevede che la stessa sia abbinata ai punti di prelievo di cui risulta titolare, e quindi censita nel RCU, in esito all’esecuzione di un’attivazione contrattuale; tale informazione costituisce pertanto un ulteriore elemento del corredo informativo del RCU.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: • con il documento per la consultazione 547/2013/R/com, l’Autorità ha delineato i

propri orientamenti con specifico riferimento all’implementazione dei processi di switching e voltura nel SII; è previsto, in particolare, che l’implementazione dei processi nel Sistema sia articolata per fasi e che nell’ambito di ciascuna fase siano previste modalità di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU coerenti con l’avanzamento dell’entrata in esercizio dei processi;

• in tale prospettiva è stata delineata l’opportunità di prevedere: a) al fine di assicurare la corretta esecuzione dei suddetti processi nel SII, nonché

per consentire la corretta fruizione del servizio di pre-check, la cui implementazione nel Sistema è stata prevista con il documento per la

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consultazione 481/2012/R/com, di aggiornare tempestivamente l’informazione relativa alla variazione dello stato di attivazione di un punto di prelievo mediante l’invio da parte delle imprese distributrici degli esiti delle prestazioni che determinano tale stato;

b) che con l’implementazione del processo di switching, l’aggiornamento dei dati relativi alla disalimentabilità e all’erogazione del bonus elettrico possa essere effettuato mensilmente con esclusivo riferimento alle variazioni intercorse;

• nel richiamato documento per la consultazione, sempre in relazione all’evoluzione del RCU, è stata anche prospettata l’opportunità di estendere il contenuto informativo del Registro prevedendo l’inserimento di ulteriori dati funzionali ad assicurare l’esecuzione efficiente di ciascun processo gestito nel Sistema; in particolare è stata rappresentata la possibilità di popolare il RCU con i CRPP afferenti ai punti di prelievo serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela nell’ottica di velocizzare la gestione dei dati da scambiare nell’ambito del processo di switching;

• con la deliberazione 82/2014/R/eel, che definisce il servizio di pre-check per il settore elettrico nell’ambito del SII, è stato dato seguito all’orientamento illustrato in merito all’aggiornamento dello stato di attivazione del punto di prelievo, ed in particolare è stato stabilito che fino al completamento dell’implementazione dei processi di switching e voltura, le imprese distributrici comunichino al SII gli esiti delle prestazioni di energizzazione e disalimentazione entro 2 giorni lavorativi dall’esecuzione delle stesse.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: • con la deliberazione 65/2012/R/eel sono stati introdotti gli standard e le modalità

operative per lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura, periodici e messi a disposizione agli utenti in occasione di uno switching; tali standard sono stati implementati parallelamente con l’attività di progettazione del SII e pertanto le soluzioni adottate hanno tenuto conto della possibilità che la funzione di messa a disposizione dei dati potesse nel tempo essere svolta dal Sistema;

• in particolare con la citata deliberazione 65/2012/R/eel, nelle more dell’entrata in esercizio del SII, è stato previsto che i suddetti flussi includessero alcune informazioni minime ed essenziali alla gestione del punto di prelievo, alla fatturazione e al dispacciamento, quali il livello di tensione, la potenza contrattualmente impegnata, il trattamento del punto di prelievo nonché i dati tecnici relativi al misuratore installato sul punto di prelievo; l’inserimento di tali dati è stato previsto in una un’apposita sezione dei file trasmessi agli utenti, nell’ottica di renderla facilmente rimovibile senza compromettere la definizione degli altri contenuti informativi, qualora i medesimi dati fossero stati successivamente gestiti nell’ambito del SII;

• la medesima deliberazione prevede anche la standardizzazione dei flussi funzionali all’avvio della fornitura a seguito di switching; il contenuto informativo di tali flussi, in relazione a ciascun punto di prelievo, include anche alcuni ulteriori dati rispetto a

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quelli sopra elencati trasmessi con i flussi periodici delle misure, quali il servizio di tutela cui il cliente finale risulta aver diritto, il codice di tariffa obbligatoria e l’informazione relativa alla presenza o meno di prestazioni richieste e non ancora concluse alla data di trasmissione del flusso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: • con la deliberazione 398/2014/R/eel, l’Autorità ha definito le disposizioni funzionali

alla gestione del processo di voltura nel SII, secondo le modalità definite nell’Allegato A alla medesima deliberazione; nell’ambito del processo di attivazione contrattuale, attraverso cui è trasmessa al Sistema l’accettazione di una richiesta di voltura, è previsto, in particolare, che il richiedente sia tenuto ad indicare oltre ai dati identificativi del cliente finale, funzionali ad aggiornare i dati presenti in RCU, anche ulteriori dati quali l’indirizzo di residenza e, per i clienti non domestici, il codice ATECO;

• la medesima deliberazione 398/2014/R/eel, nell’ambito delle disposizioni di cui al Titolo IV, prevede transitoriamente che, fino al completo passaggio di tutti i processi nel SII, l’attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia- nei casi in cui la controparte commerciale receda dal contratto con il preesistente cliente finale a seguito della non accettazione di una richiesta di voltura e per il medesimo punto di prelievo non venga richiesta una nuova attivazione contrattuale- sia effettuata sulla base e dei dati trasmessi dall’utente del dispacciamento con la comunicazione di risoluzione contrattuale;

• infine la medesima deliberazione prevede di definire con successivo provvedimento le modalità con cui possano essere automaticamente corretti errori documentati e rettificati ritardi generati da comunicazioni tardive delle controparti commerciali;

• con la deliberazione 487/2015/R/eel l’Autorità ha definito le disposizioni funzionali all’esecuzione nell’ambito del SII del processo di switching in relazione ad un punto di prelievo attivo; in particolare: a) l’allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel definisce le modalità e i tempi di

esecuzione di una richiesta di attivazione contrattuale in esito alla sottoscrizione di contratto di fornitura concluso da un cliente finale con un nuovo venditore in relazione ad un punto di prelievo attivo;

b) l’allegato B alla medesima deliberazione definisce le disposizioni funzionali alla gestione al processo di risoluzione contrattuale e di attivazione dei servizi di ultima istanza in assenza di una nuova attivazione contrattuale a decorrere dalla data di risoluzione;

c) l’allegato C alla medesima deliberazione riporta le disposizioni relative alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati funzionali all’avvio della fornitura in caso di switching;

d) l’allegato D disciplina infine le modalità mediante le quali viene eseguito nel SII lo switching conseguente all’attivazione di un nuovo punto di prelievo o precedentemente disattivato; nel medesimo allegato D sono state altresì incorporate le disposizioni relativa all’aggiornamento dello stato di attivazione

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di un punto di prelievo introdotte con la deliberazione 82/2013/R/eel; in tale contesto è stato previsto che l’impresa distributrice comunichi al SII in esito all’attivazione di un nuovo punto di prelievo un insieme di informazione tra cui l’utente del dispacciamento titolare del punto, i dati identificativi del cliente finale e per i clienti non domestici, il codice ATECO;

• per quanto concerne la messa a disposizione dei dati funzionali al completamento del processo di switching la deliberazione 487/2015/R/eel prevede, nelle more di ampliamento del set di dati costituenti il RCU, inoltre che: a) i dati funzionali all’attivazione della fornitura siano trasmessi all’utente del

dispacciamento entrante dall’impresa distributrice; b) le informazioni funzionali all’attivazione dei servizi di maggior tutela e

salvaguardia, ulteriori rispetto a quelle già note al SII, siano incluse nella comunicazione di risoluzione contrattuale trasmessa dall’utente del dispacciamento uscente;

• infine, ai sensi dell’articolo 9.5 della deliberazione 487/2015/R/eel, l'entrata in esercizio con carattere definitivo del processo di switching nel SII è fissata all'1 giugno 2016;

• tale assetto dei processi, in particolare in relazione alla gestione dell’attivazione dei servizi e alla trasmissione dei dati funzionali all’attivazione della fornitura, differisce da quello auspicato a regime, che dovrebbe il più possibile prevedere una semplificazione dei flussi di comunicazione scambiati; risulta pertanto necessario prevederne lo sviluppo nel momento in cui il Sistema disporrà di tutti i dati necessari ad elaborare autonomamente le informazioni da scambiare con i vari soggetti coinvolti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: • con la deliberazione 640/2014/R/eel, l’Autorità ha dato avvio ad una fase di

sperimentazione inerente la gestione dei dati di misura nell’ambito del SII prevedendo per le imprese distributrici l’obbligo di messa a disposizione contestuale al SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria messi a disposizione mensilmente a ciascun utente del dispacciamento a partire dal mese di gennaio 2015; con la deliberazione 402/2015/R/eel l'Autorità, a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2016, ha esteso la medesima sperimentazione anche ai flussi di misura inerenti i punti di prelievo non trattati orari;

• a decorrere dal mese di febbraio 2016, in base alla suddetta sperimentazione, il SII disporrà pertanto dei flussi informativi inerenti i dati di misura dei punti di prelievo orari e non orari trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti del trasporto ai sensi dell’articolo 18 del TIME, secondo i formati e il contenuto informativo previsti dall’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

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• nell’elaborazione del Quadro Strategico 2015-2018 l’Autorità ha impostato la revisione degli attuali meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese, in una prospettiva di un loro graduale assorbimento;

• con il documento per la consultazione 421/2015/R/eel, che si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 271/2015/R/com in attuazione delle suddette previsioni del Quadro Strategico 2015-2018, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione del percorso di riforma dei meccanismi di tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici e alle piccole imprese (c.d. Tutela 2.0), individuando percorsi differenziati per tipologia di cliente finale e per settori; per il settore elettrico, è stato individuato come possibile ambito di prima attuazione del percorso di riforma quello dei clienti BT altri usi, con l'eventuale esclusione di quelli di piccolissima taglia con potenza impegnata fino a 1,5 kW; è previsto inoltre che tale riforma sia supportata con la gestione dei processi commerciali nell’ambito del SII; a tal fine la deliberazione 487/2015/R/eel prevede che già dall'1 maggio 2016 possano essere gestiti nell'ambito del SII gli switching relativi a clienti finali non domestici, inclusi quelli soggetti alle procedure che saranno definite nel medesimo percorso di riforma;

• con il documento per la consultazione 446/2015/R/eel, che fa seguito al procedimento avviato con la deliberazione 483/2014/R/eel per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e delle condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione con decorrenza dall’1 gennaio 2016, l’Autorità ha inoltre ha sottolineato la necessità di valutare la possibilità di estendere il trattamento orario dei dati di misura con riferimento ai punti di prelievo afferenti a clienti finali BT altri usi in coerenza con il percorso delineato nella Tutela 2.0;

• con la memoria sulle norme del Ddl concorrenza l’Autorità ha altresì evidenziato come, alla luce dell'approvazione, nel DdL concorrenza, di una data unica (1 gennaio 2018) per la cessazione della maggior tutela per tutte le categorie di piccoli consumatori, anche la riforma delle tutele dovrà trovare conseguente accelerazione, considerando sin dalla sua prima attuazione possibili soluzioni anche per i clienti domestici;

• con la deliberazione 204/2013/R/eel, infine, l’Autorità ha avviato un procedimento per la riforma delle tariffe per i servizi di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica che si propone di superare la struttura progressiva attualmente vigente; nell’ambito di tale procedimento, la deliberazione 582/2015/R/eel recante il piano delle azioni propedeutiche da adottare per l’implementazione di tale riforma, prevede che, con successivo provvedimento, siano introdotti obblighi a carico delle imprese di vendita e distribuzione ai fini dell’individuazione della condizione di residenza anagrafica per i clienti domestici con potenza impegnata superiore a 3 kW, attualmente non completamente tracciata nei database degli operatori.

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CONSIDERATO, INFINE, CHE: • nel Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-18 si colloca l’obiettivo

strategico “OS23 - Revisione e semplificazione del bonus elettricità e gas e sviluppo di altri strumenti ad integrazione delle politiche sociali orizzontali” nel quale l’Autorità ha illustrato l’esigenza di una più generale promozione dell’informazione sul bonus e una semplificazione/automatizzazione delle procedure di accesso;

• a tal fine sono allo studio del Gestore del SII e di Ancitel approfondimenti in merito alla possibilità di integrare il Sistema di gestione delle Agevolazione sulle tariffe Energetiche (SGAte) con il SII, con l’obiettivo di centralizzare ed efficientare alcune procedure che attualmente sono a carico delle imprese distributrici;

• ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 è stato predisposto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), con le modalità individuate dall’articolo 1 della deliberazione 437/2013/R/eel, il sistema telematico per la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

• le dichiarazioni effettuate dalle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi della precedente deliberazione sono soggette, tra l’altro, a controlli di coerenza, da parte della Cassa;

• l’Allegato A alla deliberazione 286/2014/R/com ha previsto che, al fine di acquisire informazioni utili al trattamento efficace dei reclami e di fornire ai clienti finali ed esercenti le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche segnalate, lo Sportello per il consumatore di energia abbia accesso, tra l’altro, ai dati e alle informazioni contenuti nel SII secondo le modalità definite dall’Autorità con successivo provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO: • prevedere di ampliare il contenuto informativo del RCU nell’ottica, in primis, di

semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all’inizio della fornitura e all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e switching nell’ambito del SII;

• prevedere che i nuovi dati del contenuto informativo del RCU siano individuati anche al fine di facilitare l’attuazione dal percorso di riforma del mercato retail, nonché del piano di azioni propedeutiche alla riforma delle tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura previsto ai sensi della deliberazione 582/2015/R/eel e nell’ottica di consentire di strutturare le attività connesse alla gestione dei dati di misura nell’ambito del Sistema anche in previsione di un eventuale estensione del trattamento orario secondo quanto verrà delineato nell’ambito della riforma delle tutele;

• prevedere inoltre, al fine di migliorare i controlli di coerenza effettuati per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia

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che ad ogni partita IVA delle imprese presenti nell’RCU sia associato un campo in cui si evidenzia l’appartenenza o meno nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e che le modalità di caricamento e aggiornamento siano stabilite con successivo provvedimento;

• sulla base delle esigenze sopra evidenziate prevedere che il set di dati contenuti nel RCU in relazione a ciascun punto di prelievo sia ampliato con i seguenti nuovi dati (di seguito: nuovi dati del RCU o nuovi dati): a) indirizzo di ubicazione del POD, indirizzo della fornitura cui risulta asservito il

POD se diverso da quello di ubicazione del punto di prelievo e livello di tensione cui risulta connesso il medesimo punto di prelievo;

b) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo, indicazione dell’indirizzo di residenza/sede legale del cliente finale nel luogo di fornitura (di seguito: indicazione dell’indirizzo di residenza/sede legale), indirizzo di esazione e indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale titolare del punto di prelievo;

c) servizio di tutela che verrebbe attivato in assenza di un venditore (di seguito: servizio di tutela), aliquota IVA e accise applicabili, codice tariffa di distribuzione, potenza contrattualmente impegnata, potenza disponibile, codice ATECO per i clienti non domestici, e, per le imprese, indicazione dell’appartenenza o meno nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia (di seguito: energivori);

d) dati tecnici rilevanti del misuratore previsti nei flussi periodici dei dati di misura differenziandone il contenuto in relazione al trattamento del punto di prelievo ai sensi di quanto previsto nella della deliberazione 65/2012/R/eel (di seguito: dati tecnici del misuratore previsti ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel);

• prevedere altresì, con riferimento ai punti di prelievo serviti in maggior tutela, di uniformare le informazioni presenti nel RCU con quelle già indicate in relazione ai punti di prelievo serviti nel mercato libero e in salvaguardia secondo quanto peraltro già previsto ai sensi della deliberazione 132/2012/R/com; in particolare prevedere che siano altresì caricati nel Registro in relazione ai suddetti punti di prelievo: a) il dato relativo all’area di riferimento in cui è localizzato il punto di prelievo; b) il dato relativo al tipo di misuratore installato presso il punto di prelievo; c) il trattamento ai sensi del TIS cui è soggetto il punto di prelievo; d) il consumo annuo complessivo e per fasce dall’1 gennaio al 31 dicembre

dell’anno solare precedente; e) lo stato di disalimentabilità ai sensi del TIMOE.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO: • rimandare a successivo provvedimento l’implementazione delle proposte di cui al

documento per la consultazione 547/2013/R/com relative al popolamento del RCU con il CRPP per tutti i punti di prelievo, a seguito delle azioni che verranno adottate

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ai fini dell’implementazione della riforma delle tutele, in particolare in relazione alle valutazioni che verranno effettuate in merito all’eventuale estensione del perimetro dei punti di prelievo cui applicare il trattamento orario;

• prevedere che il caricamento e l’aggiornamento delle informazioni funzionali alla gestione del bonus siano da definirsi compiutamente nell’ambito del processo di revisione e semplificazione del bonus e, transitoriamente, confermare che per il mercato libero tali informazioni siano quelle individuate nella tabella 1 di cui alla deliberazione 132/2012/R/com;

• prevedere che l’informazione relativa alla presenza o meno di prestazioni richieste e non ancora concluse, a differenza degli altri dati resi disponibili con l’avvio della fornitura che saranno consultabili nel SII, continui ad essere messa a disposizione dall’impresa distributrice all’atto dell’esecuzione di una richiesta di attivazione contrattuale direttamente all’utente del dispacciamento interessato.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO: • sulla base di quanto sopra illustrato, stabilire che il contenuto informativo del RCU

sia, a seguito del caricamento dei nuovi dati e considerando i dati in esso già registrati ai sensi della deliberazione 132/2012/R/com, classificato nelle seguenti categorie di dati: a) dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione, contenente il POD,

l’indirizzo di ubicazione del medesimo, l’indirizzo della fornitura cui risulta asservito il POD, il livello di tensione, l’area di riferimento, il tipo di misuratore installato, la ragione sociale dell’impesa distributrice;

b) dati relativi al cliente finale associato al punto di prelievo, contenente il codice fiscale o la partita iva del cliente finale titolare del punto di prelievo, il nome e cognome o la ragione sociale del medesimo, indicazione dell’indirizzo di residenza/sede legale, l’indirizzo di esazione, l’indirizzo di posta elettronica o il recapito di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;

c) dati di rilevanza commerciale e statistica, contenente il servizio di tutela, lo stato di disalimentabilità ai sensi del TIMOE, l’aliquota IVA e le accise applicabili, il codice della tariffa di distribuzione applicata, la potenza contrattualmente impegnata e la potenza disponibile, il codice ATECO, l’indicazione dell’appartenenza o meno dell’impresa nell’elenco degli energivori;

d) dati utili ai fini della gestione del settlement, contenente il trattamento del punto di prelievo, il consumo annuo complessivo e per fasce dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente, e, transitoriamente, solo con riferimento ai punti di prelievo serviti sul mercato libero e nell’ambito del servizio di salvaguardia, il CRPP associato al punto di prelievo;

e) dati utili ai fini dell’erogazione del bonus sociale, contenente, transitoriamente solo con riferimento ai punti di prelievo serviti sul mercato libero e nell’ambito del servizio di salvaguardia, i dati funzionali alla gestione del bonus sociale indicati nella tabella 1 allegata della deliberazione 132/2012/R/com;

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f) dati identificativi degli operatori associati al punto di prelievo, contenete il codice identificativo dell’utente del dispacciamento e la controparte commerciale associato al punto di prelievo ai sensi della deliberazione 166/2013/R/com;

g) dati tecnici relativi al misuratore installato, contenente i dati tecnici del misuratore previsti ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel;

• abrogare, conseguentemente, la deliberazione 132/2012/R/com. RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO: • con riferimento alle modalità di estensione del RCU con i nuovi dati sopra elencati

prevedere procedure che non interferiscano con l’operatività dei processi già attivi, nonché di quelli in fase di implementazione, nell’ambito del SII e che consentano di ridurre l’onerosità di tale operazione;

• a tal fine prevedere che l’estensione del RCU venga attuata secondo le seguenti modalità: 1. un primo popolamento con tutti i dati costituenti il RCU, articolato in diverse

fasi in relazione alle diverse esigenze temporali di utilizzo di tali dati per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, nonché alle diverse modalità di messa a disposizione dei dati stessi, anche introducendo specifici obblighi di trasmissione da parte delle imprese di distribuzione o delle controparti commerciali dei dati richiesti dal Gestore del SII;

2. successivi aggiornamenti mensili dei dati caricati ai sensi del precedente punto 1);

3. l’implementazione di tutte le procedure che consentano, a partire dall’1 ottobre 2016, l’inserimento e l’aggiornamento diretto di ciascun dato costituente il RCU da parte del soggetto responsabile della correttezza del dato, senza più necessità di aggiornamenti massivi periodici e abrogando le relative disposizioni di cui alla deliberazione 57/2013/R/eel;

• in particolare, prevedere che il primo popolamento di cui al precedente punto 1) sia articolato nelle seguenti tre fasi: I. a partire da mese di febbraio 2016 siano caricati i dati necessari a supportare il

percorso di riforma delle tutele e le azione propedeutiche alla revisione delle tariffe per i clienti domestici previste ai sensi della deliberazione 582/2015/R/eel e che a tal fine: a. le imprese distributrici trasmettano al SII, secondo i tracciati approvati con

il presente provvedimento, i seguenti dati: l’indirizzo di ubicazione del POD, l’indirizzo della fornitura cui risulta asservito il POD (se diverso dal precedente), il livello di tensione, il tipo di misuratore installato, il codice della tariffa di distribuzione applicata, la potenza contrattualmente impegnata, la potenza disponibile, lo stato di disalimentabilità ai sensi del TIMOE e il consumo annuo complessivo e per fasce dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente;

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b. il SII provveda ad individuare: l’area di riferimento e il trattamento ai fini del settlement;

II. a partire dal mese di aprile 2016 siano caricati i dati funzionali all’efficientamento dei processi di voltura e switching e che a tal fine le controparti commerciali trasmettano al SII i seguenti dati: il nome e cognome o la ragione sociale del cliente finale, l’indicazione dell’indirizzo di residenza/ sede legale (in relazione ai clienti cui è applicata la tariffa obbligatoria D3 per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) l’indirizzo di esazione, l’indirizzo di posta elettronica o il recapito di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale, il servizio di tutela, l’aliquota IVA e le accise applicabili;

III. a partire dal mese di settembre 2016 siano caricati i dati tecnici relativi al misuratore installato e che a tal fine le imprese distributrici li trasmettano al SII; in tale ambito il Gestore del SII, possa mutuare i risultati derivanti dalla sperimentazione eseguita ai sensi delle deliberazioni 640/2014/R/eel e 402/2015/R/eel, proponendo all’Autorità modalità di trasmissione dei dati che possano favorire e velocizzare la conclusione dell’attività di popolamento.

• tra le procedure che consentano l’inserimento e l’aggiornamento diretto di ciascun dato costituente il RCU di cui al precedente punto 3, con riferimento a nuovi punti di prelievo, non già censiti nel RCU, prevedere che l’impresa distributrice trasmetta al SII entro 2 giorni lavorativi dall’esecuzione della prestazione di connessione di un nuovo punto di prelievo ai sensi del TIQE, i dati di cui alla categoria dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione e i dati tecnici relativi al misuratore installato (di seguito: processo di caricamento dei dati relativi ad un nuovo punto di prelievo);

• tra le medesime procedure di cui al precedente punto 3, in esito all’attivazione della fornitura di un punto di prelievo ai sensi del TIQE (di seguito: processo di caricamento dei dati a seguito dell’attivazione della fornitura), prevedere che: a) l’impresa distributrice trasmetta al SII con le medesime tempistiche previste

per la comunicazione di cui all’Articolo 4 dell’allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel le informazioni relative allo stato di disalimentabilità del punto di prelievo ai sensi del TIMOE, alla tariffa di distribuzione applicata, alla potenza impegnata e disponibile nonché al trattamento del punto ai fini del settlement e al consumo annuo;

b) l’utente del dispacciamento o l’esercente la maggior tutela associato al punto di prelievo trasmetta al SII entro 3 giorni lavorativi dal termine di cui all’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel le informazioni relative al nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo, l’indicazione dell’indirizzo di residenza/sede legale, all’indirizzo di esazione, l’indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale, al servizio di tutela, all’aliquota iva, alle accise applicabili e al codice ATECO secondo le modalità stabilite dal Gestore del SII nelle specifiche tecniche del processo;

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• tra le medesime procedure di cui al precedente punto 3, prevedere che il SII renda disponibile agli operatori (imprese distributrici, utenti del dispacciamento e controparti commerciali), per quanto di propria competenza: a) una funzionalità di aggiornamento continuo dei dati costituenti il RCU (di

seguito: aggiornamento on condition) che consenta di aggiornare tali dati qualora intercorra una loro variazione laddove non già prevista nell’ambito dei processi gestiti, tracciandone le motivazioni e fornendone comunicazione a tutte le parti interessate;

b) una funzionalità di segnalazione di errori nei dati costituenti il RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dagli operatori (di seguito: funzionalità di correzione).

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO: • ai fine della corretta individuazione dell’informazione relativa alla residenza del

cliente finale nel luogo di fornitura, prevedere che, qualora non già disponibile, le controparti commerciali siano tenute ad acquisire tale informazione dal cliente finale.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO: • stabilire che il SII renda disponibile a tutti gli utenti del dispacciamento e alle

controparti commerciali una funzionalità di interrogazione con possibilità di accesso ai dati di propria competenza del RCU, con riferimento ai punti di prelievo di cui risultano titolari;

• il SII rende disponibile allo Sportello per il consumatore di energia, al fine di acquisire le informazioni funzionali al trattamento efficace dei reclami, una funzionalità di interrogazione del RCU definendone le relative modalità operative.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO: • prevedere, con l’entrata in operatività dell’aggiornamento on condition dei dati

contenuti nel RCU, in luogo all’aggiornamento massivo previsto ai sensi della deliberazione 57/2013/R/eel: a) di abrogare le disposizioni di cui ai commi 79.6, relativa all’indennizzo legato

a tale aggiornamento massivo, 79.8 e 79.9 del TIS in quanto non più applicabili e modificare coerentemente il comma 78.7;

b) di rendere operative le disposizioni di cui ai commi 36.2 e 36.3 del medesimo TIS, relative alla comunicazione al SII del CRPP da parte delle imprese di distribuzione e le disposizioni di cui ai commi 42.3bis, 43.1bis e 43.4, relative alle modalità di determinazione del CRPU e, a tal fine abrogare il comma 79.9 del medesimo TIS, che ne sospendeva l’applicazione;

• prevedere con successivi provvedimenti:

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a) la semplificazione del contenuto dei flussi informativi scambiati ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel;

b) la razionalizzazione delle disposizioni previste dalle deliberazioni 398/2014/R/eel e 487/2015/R/eel in relazione alla gestione della risoluzione contrattuale, all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia e alla messa a disposizione dei dati funzionali all’attivazione della fornitura.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO: • Stabilire che il Gestore del SII pubblichi:

a) le procedure relative al primo popolamento e successivi aggiornamenti mensili entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

b) le Specifiche Tecniche relative al processo di caricamento dei dati relativi ad un nuovo punto di prelievo, al processo di caricamento dei dati a seguito dell’attivazione della fornitura, all’aggiornamento on condition, nonché alla funzionalità di correzione entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione

DELIBERA

Articolo 1 Dati costituenti il RCU

1.1 I dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII, associati a ciascun

POD, sono i dati di cui alla Tabella 1 di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito: Tabella 1) e sono classificati nelle seguenti categorie di dati: a) dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione (di cui alla sezione

A della Tabella 1); b) dati relativi al cliente finale associato al punto di prelievo (di cui alla sezione

B della Tabella 1); c) dati di rilevanza commerciale e statistica (di cui alla sezione C della Tabella

1); d) dati utili ai fini della gestione del settlement (di cui alla sezione D della

Tabella 1); e) dati utili ai fini dell’erogazione del bonus sociale (di cui alla sezione E della

Tabella 1); f) dati identificativi degli operatori associati al punto di prelievo (di cui alla

sezione F della Tabella 1). g) dati tecnici relativi al misuratore installato (di cui alla sezione G della

Tabella 1).

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Articolo 2

Disposizioni di prima attuazione funzionali al popolamento del RCU 2.1 Le disposizioni di cui al presente articolo sono funzionali all’ampliamento dei dati

contenuti nel RCU relativi ai punti di prelievo in esso censiti, conformemente alle disposizioni di cui al precedente Articolo 1 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai successivi Articoli 3, 4, 5 e 6.

2.2 Entro il 2 giorni lavorativi antecedenti l’ultimo giorno del mese, a partire dal mese di febbraio 2016, ciascuna impresa distributrice, utilizzando i tracciati di cui all’Allegato B alla presente deliberazione, è tenuta a trasmettere al SII i dati costituenti il RCU relativi a: i. con riferimento a tutti i punti di prelievo situati nel proprio ambito territoriale:

a) dati da A.2 a A.4 della Tabella 1; b) dati da C.5 a C.7 della Tabella 1;

ii. con esclusivo riferimento ai punti di prelievo serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela: c) dato A.6 della Tabella 1; d) dato C.2 della Tabella 1; e) dati D.3 e D.4 della Tabella 1.

2.3 A seguito della trasmissione di cui al precedente comma 2.2 il Gestore del SII provvede ad associare i dati costituenti il RCU relativi:

iii. con riferimento a tutti i punti di prelievo: f) dato A.5 della Tabella 1; g) dato C.8 della Tabella 1;

iv. con esclusivo riferimento ai punti di prelievo serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela: h) dato D.1 della Tabella 1.

2.4 Entro l’ultimo giorno lavorativo del mese, a partire dal mese di aprile 2016, ciascuna controparte commerciale è tenuta, per ciascun punto di prelievo di cui risulta titolare, a trasmettere al SII i dati costituenti il RCU relativi a:

i) dati B.3, B.5 e B.6 della Tabella 1; j) dato B.4 della Tabella 1, per ciascun punto di prelievo cui è applicata la

tariffa obbligatoria D3 per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;

k) dati C1, C3 e C.4 della Tabella 1.

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2.5 Entro l’ultimo giorno lavorativo del mese, a partire dal mese di settembre 2016, ciascuna impresa distributrice è tenuta a trasmettere al SII i dati costituenti il RCU relativi a:

l) i dati GTO.1e GTO.2 e GNTO.1- GNTO.14 della Tabella 1.

2.6 Con riferimento ai dati di cui al precedente comma 2.5 il Gestore del SII può mutuare i risultati derivanti dalla sperimentazione eseguita ai sensi delle deliberazioni 640/2014/R/eel e 402/2015/R/eel, proponendo all’Autorità modalità di trasmissione dei dati che possano favorire e velocizzare la conclusione dell’attività di popolamento.

Articolo 3

Caricamento dei dati relativi ad un nuovo punto di prelievo 3.1 Ciascuna impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII, entro 2 giorni

lavorativi dall’esecuzione di una nuova connessione ai sensi del TIQE: a) il POD assegnato al punto di prelievo oggetto di connessione; b) i dati A.2, A.3, A.4 e A.6 della Tabella 1; c) i dati GTO.1e GTO.2 e GNTO.1- GNTO.14 della Tabella 1.

3.2 In esito al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.1, il Gestore del SII associa al nuovo punto di prelievo i dati A.5 e A.7 della Tabella 1.

Articolo 4 Caricamento dei dati a seguito dell’attivazione della fornitura

4.1 Ciascuna impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII, in esito

dell’esecuzione della prestazione di attivazione della fornitura ai sensi del TIQE, con le medesime tempistiche previste per la comunicazione di cui all’articolo 4 dell’Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel, i seguenti dati costituenti il RCU: a) dati C.2, C.5, C.6 e C.7 della Tabella 1; b) dati D.1, D.2, D.3 e D.4 della Tabella 1.

4.2 Ai fini del precedente comma, per i nuovi punti di prelievo, le imprese distributrici stimano il dato relativo al consumo annuo tramite l’applicazione di un criterio di stima che tenga conto del consumo medio annuo di punti di prelievo con caratteristiche fisiche e commerciali simili.

4.3 Gli utenti del dispacciamento e gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a comunicare al SII, entro 3 giorni lavorativi dal termine di cui all’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, secondo le modalità e tempistiche stabilite dal Gestore del SII nelle Specifiche tecniche del processo, i seguenti dati costituenti il RCU: a) dati B.3, B4, B.5 e B.6 della Tabella 1; b) dati C.1, C.3, C.4 e C.8 della Tabella 1.

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4.4 Le comunicazione di cui ai commi 4.1 e 4.3 devono riportare almeno i seguenti elementi informativi: a) il POD identificativo del punto di prelievo; b) il codice fiscale o la partita iva del titolare del punto di prelievo.

Articolo 5

Aggiornamento on condition dei dati costituenti il RCU 5.1 Solo a seguito di eventi o prestazioni che determinano la variazione dei dati

rilevanti costituenti il RCU, nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione: a) ciascuna impresa distributrice è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo

situati nel proprio ambito territoriale interessati alla variazione, i seguenti dati costituenti il RCU: i. dati A.1, A.2, A.4 e A.6 della Tabella 1;

ii. dati C.2, C.5, C.6 e C.7 della Tabella 1; iii. dato D.2, D.3, D.4 e D.5 di cui della Tabella 1; iv. dati GTO.1e GTO.2 e GNTO.1- GNTO.14 di cui alla Tabella 1;

b) ciascuna controparte commerciale è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo cui risulta associata interessati alla variazione, i seguenti dati costituenti il RCU: i. dato A.3 della Tabella 1;

ii. dati B.1-B.6 della Tabella 1; iii. dati C.1, C.3, C4 e C.8 della Tabella 1.

5.2 Le comunicazioni di cui al precedente comma 5.1 lettere a) e b) devono riportare almeno i seguenti elementi informativi: a) il POD identificativo del punto di prelievo; b) il codice fiscale o la partita iva del titolare del punto di prelievo.

Articolo 6

Funzionalità di correzione dei dati costituenti il RCU 6.1 Il Gestore definisce le modalità operative e mette a disposizioni una funzionalità

per la segnalazione di errori materiali riscontrati dagli utenti del dispacciamento o dalle controparti commerciali.

Articolo 7

Messa a disposizione dei dati costituenti il RCU agli utenti del dispacciamento e alle controparti commerciali e allo Sportello per il consumatore di energia

7.1 Il SII mette a disposizione di ciascun utente del dispacciamento, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità del medesimo utente, una funzionalità di interrogazione del RCU che consenta anche di effettuare download massivi dei dati di proprio interesse.

7.2 Il SII mette a disposizione di ciascuna controparte commerciale, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità della medesima controparte commerciale, una

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funzionalità di interrogazione del RCU che consenta anche di effettuare download massivi dei dati di proprio interesse.

7.3 Il SII rende disponibile allo Sportello per il consumatore di energia, al fine di acquisire le informazioni funzionali al trattamento efficace dei reclami, una funzionalità di interrogazione del RCU definendone le relative modalità operative.

Articolo 8 Modifiche al TIS

8.1 A decorrere dall’1 ottobre 2016 sono apportate le seguenti modifiche e

integrazioni all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09:

a) al comma 36.2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “c) i dati utili ai fini dell’erogazione del bonus sociale costituenti il RCU di cui al comma 1.1 della deliberazione 628/2015/R/eel”;

b) al comma 36.3, la lettera a) è sostituita con la seguente “a) di ciascun mese per i dati di cui alle lettere a) e c)”;

c) dopo il comma 36.3, è inserito il seguente comma: “36.4 I dati di cui alla lettera c) del precedente comma 36.2 sono trasmessi da ciascuna impresa distributrice: a) solo in occasione di eventuali modifiche e con riferimento ai punti di

prelievo oggetto di variazione; b) per punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che sono

stati attivati nel mese corrente oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell’Acquirente Unico;

c) facendo riferimento alla situazione consolidata non antecedente al terzo giorno lavorativo antecedente al termine di cui al comma 36.3 lettera a);

d) secondo il contenuto informativo di dettaglio stabilito dal Gestore del SII”;

d) al comma 38bis.1 alla lettera a) dopo la parola “salvaguardia” sono aggiunte le seguenti parole “nonché i dati costituenti il RCU allo stesso associati di cui di cui all’appendice 1”;

e) il comma 79.6 è soppresso; f) il comma 79.7 è sostituito dal presente comma “ 79.7 In caso di mancata

coerenza fra le curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1, lettera a) e i dati di anagrafica messi a disposizione dal SII ai sensi del comma 38bis1, l’impresa distributrice corrisponde all’utente del dispacciamento l’indennizzo automatico determinato in base alla Tabella 8; l’indennizzo è calcolato considerando i punti di prelievo attivati nel corso del mese in data antecedente al termine di cui al comma 36.3, lettera a)

g) i commi 79.8 e 79.9 sono soppressi; h) dopo la tabella 11 è inserita la seguente Appendice 1:

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Appendice 1: Dati costituenti il RCU resi mensilmente disponibili agli Utenti del dispacciamento dal SII ai sensi del comma 38bis1

a. POD: codice POD assegnato al punto di prelievo b. Ragione sociale dell’impresa distributrice c. Area di riferimento: Codici di identificazione definiti da Terna d. Utente del dispacciamento: Codici di identificazione definiti da

Terna e. Tipo di misuratore: Tipo di misuratore presente al punto di

prelievo (misuratore orario, misuratore elettronico, misuratore ne di tipo orario ne di tipo elettronico)

f. Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario )

g. Trattamento Mese MM+1: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1 (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario )

h. CRPP F1 giugno anno AA…CRPP F3 maggio anno AA+1 i. Consumo annuo complessivo YY dall’1 gennaio al 31 dicembre

dell’ultimo anno solare disponibile j. Consumo annuo Fi Anno YY: è il prelievo in kWh in fascia Fi

dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo;

k. Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08: (disalimentabile, non disalimentabile)

l. Regime di compensazione sociale: tipo di regime di compensazione sociale cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 117/08

m. Data inizio erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08

n. Data termine erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08)

o. Mese entro cui il cliente deve rinnovare: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iv) deliberazione ARG/elt 117/08)

p. Altre comunicazioni inerenti bonus sociale

Articolo 9

Modifiche alla deliberazione 57/2013/R/COM e alla deliberazione 132/2012/R/COM

9.1 A decorre dall’1 ottobre 2016 gli Articoli 2 e 3 della deliberazione 57/2013/R/com sono abrogati.

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9.2 A decorre dall’1 ottobre 2016 la deliberazione 132/2012/R/com è abrogata.

Articolo 10 Disposizioni finali

10.1 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il Gestore

del SII pubblica le procedure per l’ ampliamento dei dati costituenti il RCU di cui all’Articolo 2.

10.2 Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il Gestore del SII pubblica le Specifiche Tecniche: a) dei processi di trasmissione dei dati costituenti il RCU di cui agli Articoli 3 e

4 e del processo di aggiornamento on condition del RCU di cui all’Articolo 5; b) continuo del RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati

dagli utenti del dispacciamento o dalle controparti commerciali di cui all’Articolo 6.

10.3 Nell’ambito delle suddette specifiche tecniche il Gestore del SII definisce anche le modalità e le procedure funzionali all’allineamento delle banche dati degli utenti del dispacciamento, delle controparti commerciali e delle imprese distributrici.

10.4 Qualora la controparte commerciale non abbia nella propria disponibilità l’informazione relativa alla residenza del cliente finale nel luogo di fornitura, ai fini di quanto previsto al comma 2.4, lettera j) la medesima controparte commerciale è tenuta a reperirla richiedendola al cliente finale titolare del punto di prelievo.

10.5 Le disposizioni di cui agli Articoli 3, 4, 5 e 6 decorrono dall’1 ottobre 2016. 10.6 Le disposizioni di cui all’Articolo 7 decorrono entro l’1 ottobre 2016. 10.7 È rimandata a successivo provvedimento la semplificazione del contenuto dei

flussi informativi scambiati ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel. 10.8 Con successivo provvedimento verrà attuata la modifica delle deliberazioni

398/2014/R/eel e 487/2015/R/eel in relazione alla gestione della risoluzione contrattuale, all’attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia e alla messa a disposizione dei dati funzionali all’attivazione della fornitura.

10.9 Il presente provvedimento è trasmesso all’Acquirente Unico. 10.10 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità

www.autorita.energia.it.

17 dicembre 2015 IL PRESIDENTE Guido Bortoni