Definiscailcandidatoilconcettodibisogno,ponendol'accento ... Prim… · 1971 –Legge n. 118...

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Definisca il candidato il concetto di bisogno, ponendo l'accento sui bisogni formativi degli alunni ed esplicitando la modalità di rilevazione. Declini il candidato i bisogni educativi speciali e quali interventi possano essere attivati per rispondere a tali specifiche esigenze. Definisca il candidato cosa si intenda per Piano Educativo Individualizzato e quali soggetti siano chiamati a redigerlo: stendere uno schema di redazione di un Pei. Definisca il candidato cosa si intenda per Disturbi Specifici dell'Apprendimento e descriva quali siano i momenti opportuni per tale rilevazione, individuando le frasi cruciali.

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  • • Definisca il candidato il concetto di bisogno, ponendo l'accentosui bisogni formativi degli alunni ed esplicitando la modalità dirilevazione.

    • Declini il candidato i bisogni educativi speciali e quali interventipossano essere attivati per rispondere a tali specifiche esigenze.

    • Definisca il candidato cosa si intenda per Piano EducativoIndividualizzato e quali soggetti siano chiamati a redigerlo:stendere uno schema di redazione di un Pei.

    • Definisca il candidato cosa si intenda per Disturbi Specificidell'Apprendimento e descriva quali siano i momenti opportuniper tale rilevazione, individuando le frasi cruciali.

  • I BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI

    con particolare attenzione

    alle disabilità

    ai disturbi specifici dell’apprendimento

    ai bisogni educativi speciali

    (anche all’interno di classi multiculturali)

  • BISOGNO = necessità dal latino bisonium

    contiene SOMNIUM, (nella legge salica)

    CURA, SOLLECITUDINE e ATTENZIONE

    emerge il legame tra cura e necessità,

    di ciò che è indispensabile

  • BISOGNI PRIMARI

  • Sono bisogni dettati dal proprio profilo bio-psico-sociale.

    es.: accettazione, appartenenza, identità, sicurezza, valorizzazione,bisogno di sviluppare competenze...

    caratteristiche:

    CONTESTUALIZZAZIONE evidenzia il contesto partecipativo (per evitare laderiva individualista della personalizzazione dei percorsi formativi).

    PROCESSUALITA’ non possono essere uguali per tutto il percorsoeducativo.

    CIRCOLARITA’ si ripresentano ma si sviluppano.

    BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI = EDUCATIVI

  • BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

    Sono situazioni di difficoltà che richiedono interventi individualizzati. Glialunni con Bisogni Educativi Speciali vivono in una situazione particolareche li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo. Queste situazionicausano direttamente o indirettamente difficoltà, ostacoli o rallentamentinei processi di apprendimento. Possono essere globali e pervasiveoppure più specifiche, settoriali, gravi o leggere, permanenti o transitorie.In questi casi i normali bisogni educativi (bisogno di appartenenza, diidentità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa diparticolare, di “speciale”.

    Tutti gli alunni, con qualunque tipo di Bisogno Educativo Speciale, hannodiritto a risposte adeguate alla loro situazione perché non è giusto “farparti uguali tra disuguali” (don Milani)

  • Alunni con Bisogni Educativi SpecialiSENZA diagnosi psicologica e/o medica:

    Con normale capacità di apprendimentoma ostacolati da:

    • Svantaggio e deprivazione sociale• Provenienza e bagaglio linguistico e• culturale diverso

    • Scarsa dotazione dei mezzi di• apprendimento o connotati da• risposte psicologiche e/o• comportamentali eccessive e• disadattanti

    Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la situazione di salute di una persona è la risultante globale delle reciproche influenze tra le condizioni fisiche ed i fattori

    contestuali.

    Alunni con Bisogni Educativi SpecialiCON diagnosi psicologica e/o medica

    Per quanto riguarda le categoriediagnostiche principali, le classificazionipiù in uso fanno riferimento al DSM-IV/Manuale Diagnostico e Statistico deiDisturbi Mentali dell’AmericanPsychiatric Association(1992):

    •Ritardo mentale•Disturbi generalizzati dello sviluppo•Disturbi dell’apprendimento, del

    linguaggio, della motricità•Disturbi del comportamento•Patologie della motricità, sensoriali,

    neurologiche o riferibili ad altri disturbiorganici

  • Una scuola attenta all’individualizzazione riesce a tracciare una prima

    mappa generale dei bisogni, di quelle situazioni che richiedono interventi

    individualizzati. Alcuni di questi interventi prenderanno la forma di veri e

    propri Piani educativi individualizzati, altri invece potranno essere, molto

    più informalmente, semplici accorgimenti facilitanti.

    In quest’ottica, si deve superare la vecchia logica di emarginazione della

    coppia “disabile-insegnante di sostegno” ma le attività di sostegno

    devono integrarsi in una più globale “funzione di sostegno” attivata

    dalla comunità scolastica nel suo insieme.

    Alla base di un’integrazione scolastica efficace vi è comunque sempre

    l’attivazione di un buon Piano educativo individualizzato, come risulta

    anche dalla prima ricerca sistematica sulla qualità dei processi

    dell’integrazione.

  • I fondamenti si trovano nel dettato Costituzionale:in applicazione del principio di eguaglianza (art. 3)

    diritto allo studio (art. 34) diritto alla salute (art. 32)

    diritto all’educazione (artt. 30 e 38)assistenza e avviamento professionale (art. 38)

    DALLE SCUOLE SPECIALI ALLE RIFORME DEGLI ANNI SETTANTA

    1971 – Legge n. 118 diritto all’inserimento scolastico nella scuola elementare e media1977 – Legge n. 517 E’ una legge che non parla tanto dell’Handicap, ma della scuola e di come può diventare inclusiva per TUTTI

    LA NORMATIVA SCOLASTICA

    PER LE POLITICHE INCLUSIVE ED INTEGRATIVE

  • Si passa dal piano di lavoro individuale alla programmazione curricolare.Si afferma la necessità di una forte corresponsabilità culturale degli operatori scolastici.Si passa dall’inserimento all’integrazione, che è possibile solo se si realizza lariorganizzazione complessiva del fare scuola, che riguarda TUTTI GLI ALUNNI

    Questa Legge smantella una serie di TOTEM della scuolatradizionale:• l’insegnante che lavora da solo• la classe come unico riferimento• l’aula come contenitore rigido• la valutazione soprattutto sommativa

    La Legge 517 è stata frutto di una stagione intensa dicambiamenti economici, sociali e culturali nel paese e,quindi, di riflessioni e confronto nel mondo dell’istruzione.Le due principali correnti di pensiero pedagogicoriuscirono a trovare sintesi in un’idea di scuola chemettesse al centro la persona e si ispirasse a principi alti diuguaglianza e solidarietà.La differenza vera, tuttavia, l’ha fatta un corpo docentemotivato e aperto al cambiamento.

    Una Legge può cambiare il modo di fare scuola?

  • La Legge 104 del 1992è il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all’interoorizzonte esistenziale della persona disabile (dall’asilo alla vecchiaia); di cuil’ ex art.12 recita:“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialitàdella persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione,nella relazione e nella socializzazione”.

    Le norme con specifico riferimento al sistema d’istruzione sono state riprese nel

    D.Lgs. 297/94, T.U. ( capo IV artt. 312318).

    Art. 314° sgg. Diritto all'educazione ed all'istruzione1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nellesezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordinee grado.3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito dadifficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesseall'handicap.4. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione delladocumentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico/

    funzionale, ai fini della formulazione di un Piano Educativo Individualizzato.

  • La scuola negli anni Novantariferimenti più stretti alle politiche UE in materia di istruzione

    Un nuovo paradigma: passare dalla scuola dell’insegnamento a quelladell’apprendimentoLibro bianco sull’istruzione e la formazione di Edith Cresson del 1995

    L’apprendimento come nuova disciplina,anzi come METADISCIPLINA

    INSEGNARE AD APPRENDERErapporto internazionale di Jacques Delors del 1996«Nell’educazione, un tesoro»

    Legge 15 marzo 1997 capo IV, art. 21- Autonomia organizzativa edidattica delle istituzioni scolastiche nel rispetto degli obiettividel sistema nazionale di istruzione e degli standard di livellonazionale

    Si afferma l’autonomia progettuale delle scuole con duestrumenti fondamentali, il POF e, all’interno del POF, il curricolodidattico.

  • UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA

    dalla cultura dell’atto

    a quella del risultato

    dalla logica dell’adempimento burocratico

    a quelladella progettualità

    dalla logica dei programmi

    a quelladegli apprendimenti

  • DPR 8 marzo 1999, n. 275Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasticheOltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF).

    Art. 4 . Autonomia didatticac) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104.

    L’autonomia scolastica si configura come un articolato dispositivo di mezzi, diopportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario del successo scolasticodi tutti gli alunni, come potenziale strategico operativo per l’approccio ai bisognieducativi speciali. Può essere strumento e risorsa attraverso cui adottare metodi dilavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali nella realizzazione dei pianidell’offerta formativa a soddisfare bisogni, esigenze e vocazioni di ciascun alunno.Consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza edefficacia e di realizzare l’integrazione, anche attraverso il miglior utilizzo delle risorse edelle strutture e l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.

  • LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’4 agosto 2009, prot. n. 4274

    Contengono un forte richiamo al lavoro comune di tutti i docenti per l’inclusione e pongonol’accento sulle strategie didattiche e gli strumenti:

    “La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie emetodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o acoppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi,l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidispecifici”.

    Mettono in evidenza come a favorire l’integrazione concorrano in grande misura anchescelte di tipo organizzativo e gestionale che interessano l’intera scuola.Invitano a far riferimento fondamentale all’elaborazione del progetto di vita per ilsoggetto disabile e individuano nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il momentoconcreto in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.

  • Il PEI chiama in causa la responsabilità del Collegio dei docenti di programmare nel POF edi attuare iniziative individualizzate di recupero e sostegno.La costruzione del percorso individualizzato di apprendimento deve considerare: i livelli dipartenza – la progressione di traguardi orientati da verificare in itinere – il traguardo diapprendimento, ma soprattutto un puntuale itinerario di insegnamento.

    Che cosa ci deve essere nel PEI?• organizzazione del lavoro• metodologia di interventi

    • definizione dei diversi ruoli• i tempi, le modalità, i criteri della valutazione intermedia e finale

    IL PEI (art. 5 DPR 24.02.1994)

    “E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla pienarealizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica”.Al PEI provvede il gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno, il GLH Operativo.E’ redatto all’inizio di ogni anno scolastico e deve coordinare i progetti didattici, educativi,riabilitativi e di socializzazione individualizzati ed integrare attività scolastiche edextrascolastiche.Condiziona e contiene la programmazione didattica ed educativa individualizzata dicompetenza di tutti i docenti della classe e di quello di sostegno, che va necessariamenteintegrata con i piani di intervento di carattere sanitario, sociale e familiare.

  • LA FASE DI INCERTEZZA NORMATIVAPer diversi anni, nonostante le sollecitazioni del mondo scientifico, della ricerca universitaria edelle associazioni, l’Amministrazione Scolastica ha mantenuto un atteggiamento «prudente»,limitandosi a brevi note specie in relazione alle procedure di valutazione e di esame sui DSA.Spesso si sono determinati conflitti o tensioni tra scuola e famiglia.

    I DSA: la normativa di riferimento

    Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.2004 : Iniziative relative alla dislessia a firma del Direttore Generale M.MoioliE’ la prima nota emanata dal MIUR per studenti con DSA: in esposti presentati dai genitori emergevail fatto che le difficoltà di apprendimento non erano tenute nella dovuta considerazione a scuola,con la conseguenza che soggetti dislessici avevano «lo stesso percorso formativo nonché lamedesima valutazione degli altri alunni». Presenta la dislessia come DSA che riguarda il leggere e loscrivere e che nasce da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo diriconoscimento dei fonemi e alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, allalettura della parola scritta. Indica ai Docenti misure compensative e dispensative da adottare alloscopo di evitare ricadute negative da un punto di vista sia didattico che personale negli alunni(abbassamento dell’autostima, depressione o comportamenti oppositivi, con conseguenteabbandono o scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità). Elenca una serie di tali misure,specificando che l’elenco non è esaustivo.Auspica che le istituzioni scolastiche attivino iniziative di formazione specifica in materia per ilpersonale docente.

  • Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.2004 Iniziative relative alla dislessia del Direttore Generale M. MoioliTra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:

    • Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri• Tavola pitagorica• Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche• Calcolatrice• Registratore• Computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale

    e come strumenti dispensativi:• Dispensa della lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio

    mnemonico delle tabelline• Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta• Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa• Organizzazione di interrogazioni programmate• Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma

    Nota prot. n. 26/A/4 del 5.01.2005 e Nota prot. n. 4798/A4 del 27.07.2005 Iniziative relative alla dislessia del Direttore Generale M. Moioli

    La nota è stata emanata allo scopo di specificare tre punti fondamentali:• la diagnosi di DSA può essere fatta da uno specialista sia privato che appartenente al Servizio Sanitario

    Nazionale • per l’applicazione delle misure dispensative e compensative può essere sufficiente la diagnosi

    specialistica di DSA ( o dislessia) consegnata a scuola• tali strumenti devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di

    valutazione finale (anche gli esami)

  • Nota MIUR 4674 del 10.05.2007 Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative a firmadel Direttore generale M.G. DuttoLa nota riprende quanto proposto in occasioni precedenti e ricorda come il tema dei DSA siaoggetto di proposte di legge sostenute da tutti i gruppi parlamentari.Aggiunge indicazioni operative, precisando come gli strumenti compensativi, per la lorofunzione di ausilio, siano particolarmente adatti per la scuola primaria e nelle fasi dialfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti. Le misure dispensative possonoavere un campo di applicazione più ampio ed essere rivolte anche studenti della scuolasecondaria.Riconosce la particolare difficoltà per i dislessici delle prove scritte nelle lingue non native, siamoderne che antiche. Precisa che gli alunni non possono essere dispensati dalla lingua stranierain forma scritta durante gli esami, ma sostiene che è necessario che essi possano usufruire dimisure quali:• prolungamento del tempo della prova• valutazione della prova in base ai contenuti e non alla forma• maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali a compensazione della valutazionedello scritto

    Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009 - a. s. 2008/2009 Esami di Stato per gli studenti affetti dadisturbi specifici di apprendimento – DSA a firma M. G. DuttoSottolinea che quando le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docentidovranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misuracompensativa dovuta.Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive, nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi degliesami, non dovrà esservi menzione delle misure compensative disposte nei confronti degli studentiaffetti da DSA.

  • Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 - NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOIN AMBITO SCOLASTICO La Legge, dopo l’iter parlamentare, riempie finalmente un vuotonormativo e risponde ad esigenze avvertite fortemente dai genitori e da gran parte del mondodella scuola.

    Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali

    disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano inpresenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficitsensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vitaquotidiana.

    Art. 2 Finalità1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:a) garantire il diritto all'istruzione;b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una

    formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai

    DSA;f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari

    durante il percorso di istruzione e di formazione;h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

  • Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto

    1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi ecompensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studiuniversitari.2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili alegislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università edella ricerca, garantiscono:a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoroscolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e letecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai finidella qualità dei concetti da apprendere;c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano lacomunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, overisulti utile, la possibilità dell'esonero.3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio pervalutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica euniversitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami diStato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

  • Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011 – Art. 2 Individuazione di alunni e studenti con DSA(...) le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontratenelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività direcupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare ilpercorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della L. 170/2010.

    Art. 3 Linee guidaGli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle disposizioni delpresente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida per il diritto allostudio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrantedel presente decreto.

    LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011) Un obiettivo fondamentale:la tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA, attraverso la definizione anche inquesto ambito dei livelli essenziali di prestazione del servizio di istruzione e formazione.Al centro dell’intervento si deve porre la persona, unica e irripetibile, con i suoi bisogni, la suasingolarità e complessità.

  • Art. 4 Misure educative e didattiche1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida,provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico didattici per il successo formativo deglialunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata ericorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunqueall’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base dellivello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottandoproposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche lefunzioni non coinvolte nel disturbo. (...)5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e didisagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettividi apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

    Art. 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati

    Art. 6 Forme di verifica e di valutazione1.La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve esserecoerente con gli interventi pedagogicodidattici di cui ai precedenti articoli.2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allostudente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediantel’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento dellaprestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazionedelle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenutidisciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. (...)

  • LA QUESTIONE DELLE LINGUE STRANIERE

    Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione

    4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenticon DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui ildiscente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonchéricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. (...)

    5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni estudenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e insede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguitoelencate:certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta

    di dispensa dalle prove scritte;richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia

    o dall’allievo se maggiorenne;

    approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea opermanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degliinterventi di natura pedagogicodidattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cuil’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per ilturismo, ecc.).

  • Il ruolo centrale delle Regioni:-Sensibilizzazione

    -Formazione-Gestione del servizio sanitario

    -Supporto alle famiglie-Nell’ambito della L. 170, autonomia di scelte.

    REGIONE Lombardia Nota del 5.07.2011 - Direzione Generale della Sanità Certificazione didisturbo specifico di apprendimento (DSA)Precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata• dalle UOMPIA delle strutture pubbliche e private accreditate• in alternativa, da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti.In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di indirizzo regionale per laNPIA (DGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007.Per la diagnosi di DSA sono necessari:• la presenza di un’equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa ilneuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio• l’utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla ConsensusConference esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali eneuropsicologiche.Ai genitori va restituita una relazione clinica chiara e dettagliata, con allegata l’indicazione dei testeffettuati e dei punteggi conseguiti.In caso di dubbio, l’ente che riceve la certificazione può richiedere un parere all’UOMPIA.

  • Giacomo Cutrera - Demone Bianco

  • • Presenti il candidato il quadro normativo, in cui si è sviluppato ilprocesso d'integrazione degli alunni con disabilità.

    • I Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono stati riconosciuti direcente: indichi il percorso di riflessione pedagogica e culturale,che ha determinato il processo normativo.

    • Indichi il candidato le strategie inclusive, che devono essereattuate a favore degli alunni con bisogni educativi speciali.

    • Cosa si intende per misure dispensative e per strumenticompensativi, indichi il candidato le norme che li descrivono equando devono essere applicati.