DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 :

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Roma, 22 aprile Roma, 22 aprile 2008 2008 Paolo Villani (INFN Pis Paolo Villani (INFN Pis a) a) 1 DECRETO LEGISLATIVO 9 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 aprile 2008 : : Attuazione dell'articolo 1 della legge Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. luoghi di lavoro. (riassetto e riforma delle norme vigenti) (riassetto e riforma delle norme vigenti)

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 :. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (riassetto e riforma delle norme vigenti). - PowerPoint PPT Presentation

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DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 20089 aprile 2008::

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e sicurezza nei luoghi di della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.lavoro.

(riassetto e riforma delle norme vigenti) (riassetto e riforma delle norme vigenti)

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TITOLO ITITOLO I Principi comuni + sanzioni (art. 1-61)Principi comuni + sanzioni (art. 1-61)

TITOLO IITITOLO II Luoghi di Lavoro + sanzioni (art. 62-68)Luoghi di Lavoro + sanzioni (art. 62-68)

TITOLO IIITITOLO III Attrezzature e D.P.I. + sanzioni (art. 69-87)Attrezzature e D.P.I. + sanzioni (art. 69-87)

TITOLO IVTITOLO IV Cantieri temporanei e mobili + sanzioni (art. 88-Cantieri temporanei e mobili + sanzioni (art. 88-160)160)

TITOLO VTITOLO V Segnaletica + sanzioni (art. 161-166)Segnaletica + sanzioni (art. 161-166)

TITOLO VI TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi+sanzioni Movimentazione manuale dei carichi+sanzioni (167-171)(167-171)

TITOLO VIITITOLO VII Videoterminali + sanzioni (172-179)Videoterminali + sanzioni (172-179)

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TITOLO VIIITITOLO VIII Agenti fisici + sanzioni (art. 180-220)Agenti fisici + sanzioni (art. 180-220)

TITOLO IXTITOLO IX Sostanze pericolose + sanzioni (art. 261-Sostanze pericolose + sanzioni (art. 261-265)265)

TITOLO XTITOLO X Agenti biologici + sanzioni (art. 266-286)Agenti biologici + sanzioni (art. 266-286)

TITOLO XITITOLO XI Atmosfere esplosive + sanzioni (art. 287-Atmosfere esplosive + sanzioni (art. 287-297)297)

TITOLO XIITITOLO XII Disposizioni in materia penale (art. 298-303)Disposizioni in materia penale (art. 298-303)

TITOLO XIIITITOLO XIII Disposizioni finali (art. 304-305)…..Disposizioni finali (art. 304-305)…..

….. 51 allegati….. 51 allegati

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1.1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavorolavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, , mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo………garantendo l’uniformità della un unico testo normativo………garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Articolo 1Finalità

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Articolo 2Articolo 2DefinizioniDefinizioni

1.1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:presente decreto legislativo si intende per:

a)a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione……retribuzione……

Al lavoratore così definito è equiparato Al lavoratore così definito è equiparato l’allievo degli l’allievo degli istituti universitariistituti universitari e il partecipante ai corsi di e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,chimici, fisici e biologici, ivi comprese le ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione….laboratori in questione….

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b)b) «datore di lavoro» «datore di lavoro»

Nelle pubbliche amministrazioni ……è individuato dall’organo di Nelle pubbliche amministrazioni ……è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimocoincide con l’organo di vertice medesimo

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c) c) «azienda»: «azienda»:

il complesso della struttura organizzata dal datore il complesso della struttura organizzata dal datore

di lavoro pubblico o privato;di lavoro pubblico o privato;

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d)d) «dirigente»: «dirigente»:

persona che, in ragione delle competenze persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro le direttive del datore di lavoro organizzandoorganizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

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e)e) «preposto»: «preposto»:

persona che, in ragione delle competenze persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, conferitogli, sovrintendesovrintende alla attività lavorativa e alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; iniziativa;

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Articolo 299 - Esercizio di fatto di Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivipoteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano gravano altresìaltresì su colui il quale, pur sprovvisto su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, di regolare investitura, eserciti in concreto i eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.soggetti ivi definiti.

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f)f) «responsabile del servizio di «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: prevenzione e protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, datore di lavoro, a cui rispondea cui risponde, per , per coordinarecoordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

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o)o) «salute»: «salute»:

stato di completo benessere fisico, mentale e stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; malattia o d’infermità;

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z)z) «linee guida»: «linee guida»:

atti di indirizzo e coordinamento per atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;Trento e di Bolzano;

http://www.ispesl.it/linee_guida/laboratori_scientifici/index.htmhttp://www.ispesl.it/linee_guida/laboratori_scientifici/index.htm

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aa)aa) «formazione»: «formazione»:

processo educativo attraverso il quale trasferire ai processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;gestione dei rischi;

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bb)bb) «informazione»: «informazione»:

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

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cc) «addestramento»: cc) «addestramento»:

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; individuale, e le procedure di lavoro;

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dd) «modello di organizzazione e di dd) «modello di organizzazione e di gestione»: gestione»:

modello organizzativo e gestionale per la modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezzaaziendale per la salute e sicurezza, ai sensi , ai sensi dell’articolo 6 d.lgs. n. 231/2001, idoneo a dell’articolo 6 d.lgs. n. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 del prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;sul lavoro;

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Articolo 3Articolo 3Campo di applicazioneCampo di applicazione

1.1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.tipologie di rischio.

2.2. Nei riguardi delle ….. Nei riguardi delle ….. universitàuniversità ….. le disposizioni ….. le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti ………decorso decreto legislativo con decreti ………decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le inutilmente tale termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai criteri e singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del presente decreto…..principi generali del presente decreto…..

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segue segue Articolo 3 Articolo 3Campo di applicazioneCampo di applicazione

4. 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, e lavoratrici, subordinati e autonomisubordinati e autonomi, nonché ai , nonché ai soggetti ad essi equiparati…..soggetti ad essi equiparati…..

7. 7. Nei confronti dei Nei confronti dei lavoratori a progettolavoratori a progetto e dei e dei collaboratori coordinati e continuativicollaboratori coordinati e continuativi le disposizioni le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

11. 11. Nei confronti dei Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civileall’articolo 2222 del codice civile si applicano le si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

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Art. 8 Sistema informativo nazionale per Art. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavorola prevenzione nei luoghi di lavoro

E’ istituito il sistema informativo S.I.N.P., pubblico, per la E’ istituito il sistema informativo S.I.N.P., pubblico, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, ispezioni e attivita’ in materia di salute e sicurezza sul ispezioni e attivita’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche.lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche.

Entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto Entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo vengono definite le regole tecniche per la legislativo vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del S.I.N.P.realizzazione ed il funzionamento del S.I.N.P.

La partecipazione delle parti sociali al Sistema avviene La partecipazione delle parti sociali al Sistema avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi relativi al quadro produttivo e occupazionale, informativi relativi al quadro produttivo e occupazionale, dei rischi, di salute e sicurezza dei lavoratori e degli dei rischi, di salute e sicurezza dei lavoratori e degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte.interventi di prevenzione delle istituzioni preposte.

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Articolo 12Articolo 12InterpelloInterpello

1.1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché le territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla professionali, possono inoltrare alla Commissione per Commissione per gli interpelligli interpelli di cui al successivo comma, esclusivamente di cui al successivo comma, esclusivamente tramite posta elettronica, tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro…salute e sicurezza del lavoro…

3.3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivicriteri interpretativi e direttivi perper l’esercizio delle attività di vigilanza con riferimento l’esercizio delle attività di vigilanza con riferimento alla posizione di colui che si è adeguato alle medesime alla posizione di colui che si è adeguato alle medesime indicazioniindicazioni..

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Articolo 13Articolo 13VigilanzaVigilanza

1.1. La La vigilanzavigilanza sull’applicazione della legislazione sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale azienda sanitaria locale competente per territoriocompetente per territorio e, per quanto di e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco…..vigili del fuoco…..

5. 5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.consulenza.

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Articolo 17Articolo 17Obblighi del datore di lavoro non Obblighi del datore di lavoro non

delegabilidelegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:attività:

a)a) la la valutazionevalutazione di tutti i rischi con la conseguente di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28; adozione dei documenti previsti dall’articolo 28;

b)b) la la designazionedesignazione del responsabile del servizio di del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;prevenzione e protezione dai rischi;

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Articolo 18Articolo 18Obblighi del datore di lavoro…..Obblighi del datore di lavoro…..

d) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, individuale, sentitosentito il responsabile del servizio di prevenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il protezione e il medico competentemedico competente;…..;…..

o) o) consegnare tempestivamenteconsegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);accedere ai dati di cui alla lettera q);

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamenteconsegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;periodicamente la perdurante assenza di rischio;

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…….segue.segue Articolo 18Articolo 18Obblighi del datore di lavoro…..Obblighi del datore di lavoro…..

r) r) comunicare all’comunicare all’INAILINAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi , a fini statistici e informativi, i dati relativi agli agli infortuni sul lavoroinfortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni assicurativi, le informazioni relativerelative agli infortuni sul lavoro che agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;…..comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;…..

u) u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di tessera di riconoscimentoriconoscimento, corredata di fotografia, contenente le , corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

aa) aa) comunicare annualmentecomunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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Articolo 19Articolo 19Obblighi del prepostoObblighi del preposto

1.1. I preposti devono: I preposti devono:

a)a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;…….informare i loro superiori diretti;…….f) f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;ricevuta;g)g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.previsto dall’articolo 37.

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Articolo 20Articolo 20Obblighi dei lavoratoriObblighi dei lavoratori

…………3.3. I lavoratori di aziende che svolgono I lavoratori di aziende che svolgono

attività in regime di appaltoattività in regime di appalto o subappalto, o subappalto, devono esporre apposita tessera di devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai grava anche in capo ai lavoratori autonomilavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.tenuti a provvedervi per proprio conto.

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 2828

Articolo 21Articolo 21Disposizioni relative…. ai lavoratori Disposizioni relative…. ai lavoratori

autonomiautonomi

1.1. I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile devono:ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile devono:

a)a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III disposizioni di cui al Titolo III

b)b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.III.

c)c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. o subappalto.

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Articolo 25Articolo 25Obblighi del medico competenteObblighi del medico competente

1.1. Il medico competente: Il medico competente:

c) c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodiscecustodisce, sotto la , sotto la propria responsabilità, una propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischiocartella sanitaria e di rischio per per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il concorda con il datore di lavoro il luogo di custodialuogo di custodia;;f) f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro; il lavoratore legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro; il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

l) l) visitavisita gli ambienti di lavoro almeno gli ambienti di lavoro almeno una voltauna volta all’anno o a all’anno o a cadenza diversa che cadenza diversa che stabiliscestabilisce in base alla valutazione dei rischi; in base alla valutazione dei rischi;n) n) comunica, mediante autocertificazionecomunica, mediante autocertificazione, il possesso dei , il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministeroal Ministero della salute della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.decreto.

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 3030

Articolo 26Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto Obblighi connessi ai contratti d’appalto

o d’opera o di somministrazioneo d’opera o di somministrazione

11. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa . Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:a)a) verifica verifica, con le modalità previste dal , con le modalità previste dal decretodecreto di cui all’articolo di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionalel’idoneità tecnico professionale delle delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:seguenti modalità:1)1) acquisizione del certificatoacquisizione del certificato di iscrizione alla camera di di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;commercio, industria e artigianato;2)2) acquisizione dell’autocertificazioneacquisizione dell’autocertificazione dell’impresa dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

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3. Il datore di lavoro committente promuove la 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un elaborando un unico documentounico documento di valutazione di valutazione dei rischidei rischi che indichi le misure adottate per che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al ridurre al minimominimo i rischi da interferenze. i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. opera.

Ai contratti stipulati anteriormente al 25 Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.tale ultima data.

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5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto….. devono essere entrata in vigore del presente decreto….. devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile 1418 del codice civile i costii costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. appalto.

Con riferimento ai Con riferimento ai contratticontratti di cui al precedente periodo di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale….rappresentative a livello nazionale….8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di subappaltatrice deve essere munito di apposita tesseraapposita tessera di di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

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Articolo 28Articolo 28Oggetto della valutazione dei rischiOggetto della valutazione dei rischi

1.1. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi rischi particolariparticolari, tra cui anche quelli collegati allo , tra cui anche quelli collegati allo stress stress lavoro-correlatolavoro-correlato (secondo i contenuti dell’accordo (secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004) e quelli riguardanti le europeo dell’8 ottobre 2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanzalavoratrici in stato di gravidanza, , nonché quelli nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.provenienza da altri paesi.

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2. 2. Il documentoIl documento, redatto a conclusione della valutazione, , redatto a conclusione della valutazione, devedeve avere data certa e avere data certa e contenerecontenere::

……c) c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) d) l’individuazione delle l’individuazione delle procedureprocedure per l’attuazione delle misure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei da realizzare nonché dei ruoliruoli dell’organizzazione aziendale che vi dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) e) l’indicazione del nominativol’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;partecipato alla valutazione del rischio;

f) f) l’individuazione delle mansionil’individuazione delle mansioni che eventualmente che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. formazione e addestramento.

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Articolo 29Articolo 29Modalità di effettuazione della valutazione Modalità di effettuazione della valutazione

dei rischidei rischi……..

3. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaboratiessere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e , nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di a seguito di infortuni significativiinfortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate….le misure di prevenzione debbono essere aggiornate….

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

http://www.sanita.regione.lombardia.it/pubblicazionivarie/http://www.sanita.regione.lombardia.it/pubblicazionivarie/valutazione_rischi.pdfvalutazione_rischi.pdf

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Articolo 30Articolo 30Modelli di organizzazione e di gestioneModelli di organizzazione e di gestione

1.1. Il modelloIl modello di organizzazione e di gestione idoneo ad di organizzazione e di gestione idoneo ad avere avere efficacia esimente della responsabilità efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,amministrativa delle persone giuridiche, di cui al di cui al d.lgs.n. 231/2001d.lgs.n. 231/2001, deve essere adottato ed , deve essere adottato ed efficacemente attuato,efficacemente attuato, assicurando un sistema assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici….giuridici….

3. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedereprevedere, per quanto richiesto dalla natura e , per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un gestione e controllo del rischio, nonché un sistema sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello….rispetto delle misure indicate nel modello….

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Articolo 35Articolo 35Riunione periodicaRiunione periodica

………………..

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: all’esame dei partecipanti: a)a) il documento di valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi;b) b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;della sorveglianza sanitaria;c) c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;dispositivi di protezione individuale;d) d) i programmi di informazione e formazione dei i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:3. Nel corso della riunione possono essere individuati:a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;rischi di infortuni e di malattie professionali;b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle base delle linee guida per un sistema di gestionelinee guida per un sistema di gestione della della salute e sicurezza sul lavoro.salute e sicurezza sul lavoro.

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Articolo 36Articolo 36Informazione ai lavoratoriInformazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:lavoratore riceva una adeguata informazione:

a)a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;connessi alla attività della impresa in generale;

b) b) sulle procedure che riguardano il primo sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;luoghi di lavoro;

c) c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) d) sui nominativi del responsabile e degli addetti sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente…….medico competente…….

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…….segue.segue Articolo 36 Articolo 36Informazione ai lavoratoriInformazione ai lavoratori

…………..4. 4. Il contenuto della informazioneIl contenuto della informazione deve deve

essere facilmente essere facilmente comprensibilecomprensibile per i lavoratori per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.percorso informativo.

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Articolo 37Articolo 37Formazione dei lavoratori e dei loro Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentantirappresentanti ……....

5. 5. L’L’addestramentoaddestramento viene effettuato da persona esperta e viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.sul luogo di lavoro.

7.7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,azienda, un’adeguata e specifica formazione e un un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:periodo comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;rischio;

c) valutazione dei rischi;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, d) individuazione delle misure tecniche,

organizzative e organizzative e procedurali di prevenzione e procedurali di prevenzione e protezioneprotezione..

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11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzadel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: dei seguenti contenuti minimi: a)a) principi giuridici comunitari, principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; costituzionali e civilistici; b)b) legislazione generale e speciale in legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; materia di salute e sicurezza sul lavoro; c)c) principali soggetti principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; coinvolti e i relativi obblighi; d) d) definizione e individuazione dei definizione e individuazione dei fattori di rischio; fattori di rischio; e)e) valutazione dei rischi; valutazione dei rischi; f)f) individuazione delle individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; protezione; g)g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali,La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con prevenzione e protezione adottate, con verifica di verifica di apprendimentoapprendimento..

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di dell’obbligo di aggiornamento periodicoaggiornamento periodico, la cui durata non può , la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 5050 lavoratori.lavoratori.

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Articolo 39Articolo 39Svolgimento dell’attivitàSvolgimento dell’attività di medico competente di medico competente

……3. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato

agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionaleterritorio nazionale, attività di medico competente. , attività di medico competente.

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Articolo 41Articolo 41Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria

……....6. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite

mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specificagiudizi relativi alla mansione specifica::

a) idoneità; a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, b) idoneità parziale, temporanea o permanente,

con con prescrizioni o limitazioni; prescrizioni o limitazioni;c) inidoneità temporanea; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. d) inidoneità permanente.

7. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratoreinforma per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore..

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 4444

Articolo 45Articolo 45Primo soccorsoPrimo soccorso

1.1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. trasporto dei lavoratori infortunati.

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 4545

Articolo 47 - Rappresentante dei Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzalavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo…aziendale e di sito produttivo…

……8. Qualora non si proceda alle elezioni, le 8. Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, cui agli articoli 48 e 49,

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 4646

Articolo 48 - Rappresentante dei Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territorialelavoratori per la sicurezza territoriale

L'articolo 48, disciplina puntualmente le prerogative L'articolo 48, disciplina puntualmente le prerogative della figura del Rappresentante dei lavoratori per la della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), necessariamente sicurezza territoriale (RLST), necessariamente presente in quelle realtà imprenditoriali nelle quali presente in quelle realtà imprenditoriali nelle quali non sia stato eletto o designato un rappresentante. non sia stato eletto o designato un rappresentante.

Al fine di favorire le attività proprie di tale figura, il Al fine di favorire le attività proprie di tale figura, il comma 3 prevede che le tutte le aziende prive di comma 3 prevede che le tutte le aziende prive di rappresentanti debbano versare al Fondo di cui al rappresentanti debbano versare al Fondo di cui al successivo articolo 52.successivo articolo 52.

Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nei quali esplica la propria attività (comma 4), oltre ad quali esplica la propria attività (comma 4), oltre ad una formazione particolare in materia di salute e una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 7) e non può svolgere sicurezza sul lavoro (comma 7) e non può svolgere altre funzioni sindacali operative (comma 8)altre funzioni sindacali operative (comma 8)

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Articolo 49 - Rappresentante dei Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito lavoratori per la sicurezza di sito

produttivoproduttivo

In ordine al rappresentante dei lavoratori di sito In ordine al rappresentante dei lavoratori di sito produttivo di cui all’articolo 49 va anche produttivo di cui all’articolo 49 va anche evidenziato come si tratti di una figura evidenziato come si tratti di una figura individuata su iniziativa dei rappresentanti dei individuata su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende che lavoratori per la sicurezza delle aziende che operino nel sito produttivo interessato (comma operino nel sito produttivo interessato (comma 2), che opera secondo le previsioni della 2), che opera secondo le previsioni della contrattazione collettiva ove non vi siano contrattazione collettiva ove non vi siano rappresentanti per la sicurezza favorendo la rappresentanti per la sicurezza favorendo la sinergia tra le rappresentanze presenti sinergia tra le rappresentanze presenti nell’intero sito (comma 3).nell’intero sito (comma 3).

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 4848

Articolo 50 - Attribuzioni del Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la rappresentante dei lavoratori per la

sicurezzasicurezza

……....

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.prevenzione e protezione.

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 4949

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei media impresa, ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza territoriali e lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticitàalla pariteticità

L’articolo 52 prevede che le aziende prive di rappresentanti per L’articolo 52 prevede che le aziende prive di rappresentanti per la sicurezza partecipino finanziariamente al Fondo di sostegno la sicurezza partecipino finanziariamente al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa… istituito presso l’Inail, nella alla piccola e media impresa… istituito presso l’Inail, nella misura di due ore lavorative annue per lavoratore (comma 2). misura di due ore lavorative annue per lavoratore (comma 2).

Lo scopo del Fondo, è quello di sostenere le rappresentanze su Lo scopo del Fondo, è quello di sostenere le rappresentanze su base territoriale o di comparto ma anche le piccole e medie base territoriale o di comparto ma anche le piccole e medie imprese e gli organismi paritetici, all’evidente scopo di imprese e gli organismi paritetici, all’evidente scopo di favorire la effettiva diffusione delle rispettive attività ed il favorire la effettiva diffusione delle rispettive attività ed il consequenziale, positivo, impatto – in termini di tutela della consequenziale, positivo, impatto – in termini di tutela della salute e sicurezza – sugli ambienti di lavoro.salute e sicurezza – sugli ambienti di lavoro.

Il comma 3 dell’articolo in commento demanda ad un decreto Il comma 3 dell’articolo in commento demanda ad un decreto interministeriale la individuazione delle regole di interministeriale la individuazione delle regole di funzionamento del fondo nonché quelle di elezione o funzionamento del fondo nonché quelle di elezione o designazione dei rappresentanti della sicurezza territoriali, designazione dei rappresentanti della sicurezza territoriali, nell’ipotesi in cui tale regole non vengano individuate tramite nell’ipotesi in cui tale regole non vengano individuate tramite la contrattazione collettiva . la contrattazione collettiva .

Il comma 4 prevede, infine, che il RLST debba informare il Il comma 4 prevede, infine, che il RLST debba informare il Fondo, tramite una Fondo, tramite una relazionerelazione annuale, sulle attività svolte. annuale, sulle attività svolte.

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 5050

Articolo 53Articolo 53Tenuta della documentazioneTenuta della documentazione

1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione 1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo……. presente decreto legislativo…….

……………………..

6. Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del 6. Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al relative al registro infortuniregistro infortuni ed ai registri degli ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 5151

Articolo 306Articolo 306Disposizioni finaliDisposizioni finali

2. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci diventano efficaci decorsi novanta giorni decorsi novanta giorni dalla pubblicazionedalla pubblicazione del presente decreto nella del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare applicazione le a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.disposizioni previgenti.

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Roma, 22 aprile 2008Roma, 22 aprile 2008 Paolo Villani (INFN Pisa)Paolo Villani (INFN Pisa) 5252

Dobbiamo impegnarci tutti a Dobbiamo impegnarci tutti a conoscereconoscere e ad e ad attuare attuare il nuovo “testo unico” in materia di il nuovo “testo unico” in materia di

sicurezza !sicurezza !