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    DECRETO LEGISLATIVO

    9 APRILE 2008, N. 81Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

    Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

    in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Testo integrato con:

    Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)

    Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)

    Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)

    Legge del 7 luglio 2009, n. 88

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    TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

    Capo I Disposizioni generali ___________________________________________________________ 15

    Art. 1. Finalit ____________________________________________________________________________ 15Art. 2. Definizioni _________________________________________________________________________ 15

    Art. 3. Campo di applicazione ________________________________________________________________ 17Art. 4. Computo dei lavoratori ________________________________________________________________ 19

    Capo II Sistema istituzionale __________________________________________________________ 20

    Art. 5. Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle

    attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro _______________________________________ 20Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro _________________________ 21Art. 7. Comitati regionali di coordinamento _____________________________________________________ 22Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ___________________________ 22Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ___________________ 23Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ____________________ 25Art. 11. Attivit promozionali ________________________________________________________________ 26Art. 12. Interpello__________________________________________________________________________ 27Art. 13. Vigilanza__________________________________________________________________________ 27Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori _ 28

    Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro ___________________________________ 30

    Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI_______________________________________________ 30

    Art. 15. Misure generali di tutela ______________________________________________________________ 30Art. 16. Delega di funzioni___________________________________________________________________ 31Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili_______________________________________________ 31Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente_______________________________________________ 31Art. 19. Obblighi del preposto ________________________________________________________________ 33

    Art. 20. Obblighi dei lavoratori _______________________________________________________________ 33Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile e

    ai lavoratori autonomi ______________________________________________________________________ 34Art. 22. Obblighi dei progettisti _______________________________________________________________ 34Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori ___________________________________________________ 34Art. 24. Obblighi degli installatori _____________________________________________________________ 34Art. 25. Obblighi del medico competente _______________________________________________________ 35Art. 26. Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione ________________________ 35Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi______________________________ 37

    Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI ___________________________________________________ 38

    Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi _____________________________________________________ 38Art. 29. Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi________________________________________ 38Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione __________________________________________________ 39

    Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ___________________________________ 40

    Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione ____________________________________________________ 40Art. 32. Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e

    protezione interni ed esterni __________________________________________________________________ 40Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione___________________________________________ 42Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ___ 42Art. 35. Riunione periodica __________________________________________________________________ 42

    Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ___________________________ 43

    Art. 36. Informazione ai lavoratori_____________________________________________________________ 43Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti _________________________________________ 43

    Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA___________________________________________________ 45

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    Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente__________________________________________________ 45Art. 39. Svolgimento dellattivit di medico competente____________________________________________ 45Art. 40. Rapporti del medico competente con ilServizio sanitario nazionale ____________________________ 46Art. 41. Sorveglianza sanitaria ________________________________________________________________ 46Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneit alla mansione specifica __________________________________ 47

    Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE ______________________________________________ 47Art. 43. Disposizioni generali_________________________________________________________________ 47Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ___________________________________ 48Art. 45. Primo soccorso _____________________________________________________________________ 48Art. 46. Prevenzione incendi _________________________________________________________________ 48

    Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI___ 49

    Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza _____________________________________________ 49Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ____________________________________ 49Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo _______________________________ 50Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza_________________________________ 50Art. 51. Organismi paritetici _________________________________________________________________ 51Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla

    pariteticit________________________________________________________________________________ 52

    Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI

    E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI __________________________________________________ 53

    Art. 53. Tenuta della documentazione __________________________________________________________ 53Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione________________________________________ 53

    Capo IV Disposizioni penali ___________________________________________________________ 54

    Sezione I SANZIONI___________________________________________________________________ 54

    Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ______________________________________________ 54

    Art. 56. Sanzioni per il preposto_______________________________________________________________ 55

    Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori ______________________________ 55

    Art. 58. Sanzioni per il medico competente______________________________________________________ 55

    Art. 59. Sanzioni per i lavoratori ______________________________________________________________ 55Art. 60. Sanzioni per i componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, ecc. _________________________ 55

    Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE _________________________________ 56

    Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa __________________________________________________ 56

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    TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

    Capo I Disposizioni generali ___________________________________________________________ 57

    Art. 62. Definizioni ________________________________________________________________________ 57Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza ________________________________________________________ 57

    Art. 64. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 57Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei _____________________________________________________ 57

    Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento_______________________________________________ 57

    Art. 67. Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio ___________________________________ 58

    Capo II Sanzioni_____________________________________________________________________ 58

    Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro_________________________________________________________ 58

    TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E

    DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

    Capo I Uso delle attrezzature di lavoro __________________________________________________ 59

    Art. 69. Definizioni ________________________________________________________________________ 59Art. 70. Requisiti di sicurezza ________________________________________________________________ 59Art. 71. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 59Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso___________________________________________ 61Art. 73. Informazione, formazione e addestramento _______________________________________________ 61

    Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale _______________________________________ 62

    Art. 74. Definizioni ________________________________________________________________________ 62Art. 75. Obbligo di uso______________________________________________________________________ 62Art. 76. Requisiti dei DPI____________________________________________________________________ 62Art. 77. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 62

    Art. 78. Obblighi dei lavoratori _______________________________________________________________ 63Art. 79. Criteri per lindividuazione e luso ______________________________________________________ 63

    Capo III Impianti e apparecchiature elettriche ___________________________________________ 64

    Art. 80. Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________________ 64Art. 81. Requisiti di sicurezza ________________________________________________________________ 64Art. 82. Lavori sotto tensione_________________________________________________________________ 64Art. 83. Lavori in prossimit di parti attive ______________________________________________________ 65Art. 84. Protezioni dai fulmini ________________________________________________________________ 65Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature_______________________________________ 65Art. 86. Verifiche e controlli _________________________________________________________________ 65Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso ________ 65

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    TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

    Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ______________________ 67

    Art. 88. Campo di applicazione _______________________________________________________________ 67Art. 89. Definizioni ________________________________________________________________________ 67

    Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori ______________________________________ 68Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione_____________________________________________ 69Art. 92. Obblighi del coordinatore per lesecuzione dei lavori _______________________________________ 69Art. 93. Responsabilit dei committenti e dei responsabili dei lavori __________________________________ 70Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi _______________________________________________________ 70Art. 95. Misure generali di tutela ______________________________________________________________ 70Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti _____________________________________ 70Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria _______________________________________ 71Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per lesecuzione dei

    lavori ___________________________________________________________________________________ 71Art. 99. Notifica preliminare _________________________________________________________________ 72Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento __________________________________________________ 72Art. 101. Obblighi di trasmissione _____________________________________________________________ 73

    Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza__________________________________________ 73Art. 103. (abrogato) ________________________________________________________________________ 73Art. 104. Modalit attuative di particolari obblighi ________________________________________________ 73

    Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 74

    Sezione I Campo di applicazione _________________________________________________________ 74

    Art. 105. Attivit soggette ___________________________________________________________________ 74Art. 106. Attivit escluse ____________________________________________________________________ 74Art. 107. Definizioni _______________________________________________________________________ 74

    Sezione II Disposizioni di carattere generale _______________________________________________ 74

    Art. 108. Viabilit nei cantieri ________________________________________________________________ 74Art. 109. Recinzione del cantiere ______________________________________________________________ 74Art. 110. Luoghi di transito __________________________________________________________________ 74Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nelluso di attrezzature per lavori in quota________________________ 74Art. 112. Idoneit delle opere provvisionali______________________________________________________ 75Art. 113. Scale ____________________________________________________________________________ 75Art. 114. Protezione dei posti di lavoro _________________________________________________________ 77Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dallalto ___________________________________________ 77Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti limpiego di sistemi di accesso e di posizionamento

    mediante funi _____________________________________________________________________________ 77Art. 117. Lavori in prossimit di parti attive _____________________________________________________ 78

    Sezione III Scavi e fondazioni ___________________________________________________________ 78

    Art. 118. Splateamento e sbancamento _________________________________________________________ 78Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli_______________________________________________________________ 78Art. 120. Deposito di materiali in prossimit degli scavi ____________________________________________ 79Art. 121. Presenza di gas negli scavi ___________________________________________________________ 79Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali _______________________________________________________ 79Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali ________________________________________ 79Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature__________________________________________________ 80Art. 125. Disposizione dei montanti____________________________________________________________ 80Art. 126. Parapetti _________________________________________________________________________ 80Art. 127. Ponti a sbalzo _____________________________________________________________________ 80Art. 128. Sottoponti ________________________________________________________________________ 80Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio___________________________________ 80

    Art. 130. Andatoie e passerelle _______________________________________________________________ 81

    Sezione V Ponteggi fissi ________________________________________________________________ 81

    Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed allimpiego ___________________________________________ 81

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    Art. 132. Relazione tecnica __________________________________________________________________ 81Art. 133. Progetto__________________________________________________________________________ 82Art. 134. Documentazione ___________________________________________________________________ 82Art. 135. Marchio del fabbricante _____________________________________________________________ 82Art. 136. Montaggio e smontaggio_____________________________________________________________ 82Art. 137. Manutenzione e revisione ____________________________________________________________ 83Art. 138. Norme particolari __________________________________________________________________ 83

    Sezione VI Ponteggi movibili ____________________________________________________________ 83

    Art. 139. Ponti su cavalletti __________________________________________________________________ 83Art. 140. Ponti su ruote a torre________________________________________________________________ 83

    Sezione VII Costruzioni edilizie __________________________________________________________ 84

    Art. 141. Strutture speciali ___________________________________________________________________ 84Art. 142. Costruzioni di archi, volte e simili _____________________________________________________ 84Art. 143. Posa delle armature e delle centine _____________________________________________________ 84Art. 144. Resistenza delle armature ____________________________________________________________ 84Art. 145. Disarmo delle armature______________________________________________________________ 84Art. 146. Difesa delle aperture ________________________________________________________________ 85Art. 147. Scale in muratura __________________________________________________________________ 85Art. 148. Lavori speciali_____________________________________________________________________ 85Art. 149. Paratoie e cassoni __________________________________________________________________ 85

    Sezione VIII Demolizioni _______________________________________________________________ 85

    Art. 150. Rafforzamento delle strutture _________________________________________________________ 85Art. 151. Ordine delle demolizioni_____________________________________________________________ 85Art. 152. Misure di sicurezza _________________________________________________________________ 86Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione ____________________________________________ 86Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione _________________________________________________ 86Art. 155. Demolizione per rovesciamento _______________________________________________________ 86Art. 156. Verifiche _________________________________________________________________________ 86

    Capo III Sanzioni____________________________________________________________________ 87

    Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori _______________________________________ 87Art. 158. Sanzioni per i coordinatori ___________________________________________________________ 87Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti ________________________________________________ 87Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi _____________________________________________________ 87

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    TITOLO VIII - AGENTI FISICI

    Capo I Disposizioni generali ___________________________________________________________ 94

    Art. 180. Definizioni e campo di applicazione____________________________________________________ 94Art. 181. Valutazione dei rischi _______________________________________________________________ 94

    Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi ________________________________________ 94Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili ____________________________________________________ 94Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori________________________________________________ 94Art. 185. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 95Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio__________________________________________________________ 95

    Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro ______ 95

    Art. 187. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 95Art. 188. Definizioni _______________________________________________________________________ 95Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione ____________________________________________ 95Art. 190. Valutazione del rischio ______________________________________________________________ 96Art. 191. Valutazione di attivit a livello di esposizione molto variabile _______________________________ 96Art. 192. Misure di prevenzione e protezione ____________________________________________________ 97Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali______________________________________________ 97Art. 194. Misure per la limitazione dellesposizione _______________________________________________ 98Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori________________________________________________ 98Art. 196. Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________________ 98Art. 197. Deroghe__________________________________________________________________________ 98Art. 198. Linee Guida per i settori della musica delle attivit ricreative e dei call center ___________________ 98

    Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni_______________________ 99

    Art. 199. Campo di applicazione ______________________________________________________________ 99Art. 200. Definizioni _______________________________________________________________________ 99

    Art. 201. Valori limite di esposizione e valori dazione_____________________________________________ 99Art. 202. Valutazione dei rischi _______________________________________________________________ 99Art. 203. Misure di prevenzione e protezione ___________________________________________________ 100Art. 204. Sorveglianza sanitaria ______________________________________________________________ 100Art. 205. Deroghe_________________________________________________________________________ 101

    Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici ___________ 101

    Art. 206. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 101Art. 207. Definizioni ______________________________________________________________________ 101Art. 208. Valori limite di esposizione e valori dazione____________________________________________ 102Art. 209. Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi ___________________________________ 102Art. 210. Misure di prevenzione e protezione ___________________________________________________ 103

    Art. 211. Sorveglianza sanitaria ______________________________________________________________ 103Art. 212. Linee guida ______________________________________________________________________ 103

    Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ________ 104

    Art. 213. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 104Art. 214. Definizioni ______________________________________________________________________ 104Art. 215. Valori limite di esposizione _________________________________________________________ 104Art. 216. Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi ___________________________________ 104Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi ______________________________________ 105Art. 218. Sorveglianza sanitaria ______________________________________________________________ 105

    Capo VI Sanzioni ___________________________________________________________________ 106

    Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente ______________________________________ 106Art. 220. Sanzioni a carico del medico competente _______________________________________________ 106

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    TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

    Capo I Protezione da agenti chimici____________________________________________________ 107

    Art. 221. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 107Art. 222. Definizioni ______________________________________________________________________ 107

    Art. 223. Valutazione dei rischi ______________________________________________________________ 108Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi ____________________________________ 108Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione_________________________________________ 109Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze _________________________________________ 110Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori______________________________________________ 110Art. 228. Divieti __________________________________________________________________________ 111Art. 229. Sorveglianza sanitaria ______________________________________________________________ 111Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio_________________________________________________________ 112Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori____________________________________________ 112Art. 232. Adeguamenti normativi_____________________________________________________________ 112

    Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni _____________________________________ 113

    Sezione I Disposizioni generali _________________________________________________________ 113

    Art. 233. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 113Art. 234. Definizioni ______________________________________________________________________ 113

    Sezione II Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________ 113

    Art. 235. Sostituzione e riduzione ____________________________________________________________ 113Art. 236. Valutazione del rischio _____________________________________________________________ 113Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali _____________________________________________ 114Art. 238. Misure tecniche___________________________________________________________________ 115Art. 239. Informazione e formazione__________________________________________________________ 115Art. 240. Esposizione non prevedibile _________________________________________________________ 115Art. 241. Operazioni lavorative particolari______________________________________________________ 115

    Sezione III Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________ 116

    Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche_____________________________ 116Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie ______________________________________________ 116Art. 244. Registrazione dei tumori ____________________________________________________________ 117Art. 245. Adeguamenti normativi_____________________________________________________________ 117

    Capo III Protezione dai rischi connessi allesposizione allamianto __________________________ 118

    Sezione I Disposizioni generali _________________________________________________________ 118

    Art. 246. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 118Art. 247. Definizioni ______________________________________________________________________ 118

    Sezione II Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________ 118

    Art. 248. Individuazione della presenza di amianto _______________________________________________ 118Art. 249. Valutazione del rischio _____________________________________________________________ 118Art. 250. Notifica _________________________________________________________________________ 119Art. 251. Misure di prevenzione e protezione ___________________________________________________ 119Art. 252. Misure igieniche __________________________________________________________________ 119Art. 253. Controllo dellesposizione __________________________________________________________ 120Art. 254. Valore limite _____________________________________________________________________ 120Art. 255. Operazioni lavorative particolari______________________________________________________ 121Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dellamianto _________________________________________ 121Art. 257. Informazione dei lavoratori__________________________________________________________ 122

    Art. 258. Formazione dei lavoratori___________________________________________________________ 122Art. 259. Sorveglianza sanitaria ______________________________________________________________ 122Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio_____________________________________ 123Art. 261. Mesoteliomi _____________________________________________________________________ 123

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    Capo IV Sanzioni ___________________________________________________________________ 123

    Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ____________________________________________ 123Art. 263. Sanzioni per il preposto_____________________________________________________________ 123Art. 264. Sanzioni per il medico competente ____________________________________________________ 124Art. 264-bis. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti ___________________________ 124Art. 265. (articolo abrogato)_________________________________________________________________ 124

    TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

    Capo I ____________________________________________________________________________ 125

    Art. 266. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 125Art. 267. Definizioni ______________________________________________________________________ 125Art. 268. Classificazione degli agenti biologici __________________________________________________ 125Art. 269. Comunicazione ___________________________________________________________________ 125Art. 270. Autorizzazione ___________________________________________________________________ 126

    Capo II Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________ 126

    Art. 271. Valutazione del rischio _____________________________________________________________ 126Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali _____________________________________________ 127Art. 273. Misure igieniche __________________________________________________________________ 127Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie______________________________________ 128Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari__________________________________________ 128Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali______________________________________________ 128Art. 277. Misure di emergenza_______________________________________________________________ 128Art. 278. Informazioni e formazione __________________________________________________________ 129

    Capo III Sorveglianza sanitaria _______________________________________________________ 129

    Art. 279. Prevenzione e controllo_____________________________________________________________ 129Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali __________________________________________ 129Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso _______________________________________________ 130

    Capo IV Sanzioni ___________________________________________________________________ 130

    Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti_______________________________________ 130Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti ________________________________________________________ 131Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente _______________________________________________ 131Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori_______________________________________________________ 131Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti ______________________________ 131

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    TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

    Capo I Disposizioni generali __________________________________________________________ 132

    Art. 287. Campo di applicazione _____________________________________________________________ 132Art. 288. Definizioni ______________________________________________________________________ 132

    Capo II Obblighi del datore di lavoro __________________________________________________ 132

    Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni ___________________________________________ 132Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione ___________________________________________________ 133Art. 291. Obblighi generali _________________________________________________________________ 133Art. 292. Coordinamento ___________________________________________________________________ 133Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive ________________________________________ 133Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni _________________________________________ 133

    Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori____________________________________________ 134Art. 295. Termini per ladeguamento__________________________________________________________ 134Art. 296. Verifiche ________________________________________________________________________ 134

    Capo III Sanzioni ___________________________________________________________________ 134

    Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti_______________________________________ 134

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    TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

    E DI PROCEDURA PENALE

    Art. 298. Principio di specialit ______________________________________________________________ 135Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi ____________________________________________________ 135

    Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ____________________________________ 135Art. 301. Applicabilit delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre1994, n. 758 _____________________________________________________________________________ 135Art. 301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione_______________ 135Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto ________________________ 135

    Art. 302-bis. Potere di disposizione ___________________________________________________________ 136

    Art. 303. (articolo abrogato)_________________________________________________________________ 136

    TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 304. Abrogazioni______________________________________________________________________ 136Art. 305. Clausola finanziaria________________________________________________________________ 137Art. 306. Disposizioni finali_________________________________________________________________ 137

    ALLEGATI __________________________________________________________________ 138

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    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

    Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al

    Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare lart. 1, comma 6, che prevede la

    possibilit di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro 12mesi dalla data di entrata in vigore;Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul

    lavoro;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sullavoro nelle costruzioni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per ligiene del lavoro;

    Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante:

    attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di

    protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a normadellarticolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:

    attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,

    90/679/CEE, 493/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

    Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante:

    modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

    Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni

    minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri

    temporanei o mobili;

    Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilit amministrativa delle persone

    giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica, a norma dellarticolo 11 della legge 29settembre 2000, n. 300;

    Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

    lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

    Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime disicurezza e salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di

    sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

    Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di

    sicurezza e salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

    Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti

    dallappartenenza dellItalia alle Comunit europee;

    Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime

    di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

    Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

    Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

    Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, adottata nella riunione del 29 aprile 2009;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 01 aprile 2008;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle

    infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politicheagricole alimentari e forestali, dellinterno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidariet sociale, delluniversit e

    della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e delleconomia e delle finanze;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali,delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della

    giustizia, delleconomia e delle finanze, dellinterno e per i rapporti con le regioni;

    Emana il seguente decreto legislativo:

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    TITOLO I PRINCIPI COMUNI

    CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1.(Finalit)

    1.

    Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dellarticolo 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute esicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamentodelle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalit di cui alpresente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,nonch in conformit allarticolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendoluniformit della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto deilivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze digenere, di et e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

    2. In relazione a quanto disposto dallarticolo 117, quinto comma, della Costituzione e dallarticolo 16,comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti

    ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nellesercizio del poteresostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle qualiancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla datadi entrata in vigore di questultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117, terzocomma , della Costituzione.

    3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto deiprincipi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    Art. 2.(Definizioni)

    1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa

    nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizidomestici e familiari.Al lavoratore cos definito equiparato:- il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle

    societ e dellente stesso;- lassociato in partecipazione di cui allarticolo 2549, e seguenti del codice civile;- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allarticolo 18

    della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosseal fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionalimediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

    - lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazioneprofessionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodiin cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

    - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

    b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggettoche, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit,ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteridecisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri digestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia

    preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice delle singoleamministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali vienesvolta lattivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, odi individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lorgano di

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    vertice medesimo;c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali

    adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzandolattivit lavorativa e vigilando su di essa;

    e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantiscelattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori edesercitando un funzionale potere di iniziativa;

    f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisitiprofessionali di cui allarticolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare ilservizio di prevenzione e protezione dai rischi;

    g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisitiprofessionali di cui allarticolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

    h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cuiallarticolo 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoroai fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e

    per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratoriper quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

    l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interniallazienda finalizzati allattivit di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

    m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezzadei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalit disvolgimento dellattivit lavorativa;

    n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarit dellavoro, lesperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salutedella popolazione e dellintegrit dellambiente esterno;

    o) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in unassenza di

    malattia o dinfermit;p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, conla partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati amigliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

    q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza deilavoratori presenti nellambito dellorganizzazione in cui essi prestano la propria attivit, finalizzata adindividuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misureatte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

    r) pericolo: propriet o qualit intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;s) rischio: probabilit di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

    esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;t) unit produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o allerogazione di servizi,

    dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da unorganizzazione internazionale, da un

    organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non siaobbligatoria;

    v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme dibuona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi dilavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate eraccolte dalle regioni, dallIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismiparitetici di cui allarticolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 6,previa istruttoria tecnica dellISPESL, che provvede a assicurarne la pi ampia diffusione;

    z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per lapplicazione della normativa in materia di salute esicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dallISPESL e dallINAIL e approvati in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano;

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    aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti delsistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione dicompetenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, allariduzione e alla gestione dei rischi;

    bb) informazione: complesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, allariduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

    cc) addestramento: complesso delle attivit dirette a fare apprendere ai lavoratori luso corretto diattrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure dilavoro;

    dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione elattuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, letteraa), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590,terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladella salute sul lavoro;

    ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o pi associazioni dei datori e dei prestatoridi lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

    - la programmazione di attivit formative e lelaborazione e la raccolta di buone prassi a fini

    prevenzionistici;- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;- lassistenza alle imprese finalizzata allattuazione degli adempimenti in materia;- ogni altra attivit o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

    ff) responsabilit sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologichedelle aziende e organizzazioni nelle loro attivit commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

    Art. 3.(Campo di applicazione)

    1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologiedi rischio.

    2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

    della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonch nellambito delle strutture giudiziarie,penitenziarie, di quelle destinate per finalit istituzionali alle attivit degli organi con compiti in materiadi ordine e sicurezza pubblica, delle universit, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzionidellalta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,degli uffici allestero di cui allarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sonoapplicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o allepeculiarit organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nelcorso di operazioni ed attivit condotte dalla Forze armate, compresa lArma dei Carabinieri,nonch dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonch dal Dipartimento dellaprotezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla

    data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dellarticolo

    17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,dai Ministri competenti di concerto con i Ministri dellavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pirappresentative sul piano nazionale nonch, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forzearmate, compresa lArma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livellonazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gliarchivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beniartistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire ilcoordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivit lavorativea bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto

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    legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17agosto 1999, n. 298, e larmonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII delmedesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974,n. 191, e relativi decreti di attuazione.

    3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dellarticolo 1,comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonch le disposizioni di cui al decretolegislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovanoapplicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

    3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delleorganizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce RossaItaliana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, ledisposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalitdi svolgimento delle rispettive attivit, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della

    protezione civile e il Ministero dellinterno, sentita la Commissione consultiva permanente per lasalute e sicurezza sul lavoro4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonch ai

    soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.5. Nellipotesi di prestatori di lavoro nellambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli

    articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dellarticolo 23 del citato decreto legislativon. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a caricodellutilizzatore.

    6. Nellipotesi di distacco del lavoratore di cui allarticolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico deldistaccatario, fatto salvo lobbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi

    tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per ilpersonale delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazionipubbliche, organi o autorit nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore dilavoro designato dallamministrazione, organo o autorit ospitante.

    7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cuiallarticolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presentedecreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

    8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dellarticolo70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni,il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della

    salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresilinsegnamento privato supplementare e lassistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati eai disabili.

    9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ailavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricatitrovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essidevono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettivemansioni assegnate. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite diterzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

    10.A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediantecollegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8marzo 1999, n. 70, e di cui allaccordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, siapplicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dallambito in cui si svolge la prestazionestessa. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, taliattrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono

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    informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inparticolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttiveaziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela dellasalute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori ele autorit competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativanazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso dellavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza pu chiedereispezioni. Il datore di lavoro garantisce ladozione di misure dirette a prevenire lisolamento dellavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni allazienda, permettendogli di incontrarsi con icolleghi e di accedere alle informazioni dellazienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

    11.Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile si applicano le disposizionidi cui agli articoli 21 e 26.

    12.Nei confronti dei componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, deicoltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle societ semplicioperanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 21.

    12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuanoservizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui allarticolo 21. Con

    accordi tra il volontario e lassociazione di volontariato o lente di servizio civile possono essereindividuate le modalit di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario

    svolga la propria prestazione nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro, questi tenutoa fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propriaattivit. Egli altres tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ci non sia possibile,ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attivit che sisvolgano nellambito della medesima organizzazione.

    13.In considerazione della specificit dellattivit esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nelsettore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali , di concerto con il Ministrodelle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e

    salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno deiquali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibilecon gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gliadempimenti relativi allinformazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto,sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente pi rappresentative del settore sul pianonazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalit diattuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori perla sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui alprecedente periodo.

    Art. 4.(Computo dei lavoratori)

    1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendereparticolari obblighi non sono computati:a) i collaboratori familiari di cui allarticolo 230-bis del codice civile;b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale

    nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

    d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dellarticolo 1 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto allaconservazione del posto di lavoro;

    e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, eseguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonchprestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dellarticolo 74 del medesimo decreto.

    f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivit non sia svolta in formaesclusiva a favore del datore di lavoro committente;

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    g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale deivigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

    h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni;

    i) i lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dallasuccessiva lettera l);

    l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 409, primo comma, n. 3, del codice diprocedura civile, nonch i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivit non sia svoltain forma esclusiva a favore del committente.

    l-bis) i lavoratori in prova2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del

    decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempoparziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computanosulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nellarco di un semestre.

    3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nellambito delle attivit stagionali definite dal decreto delPresidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonch di quelle

    individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori dilavoro comparativamente pi rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla duratadel contratto e dallorario di lavoro effettuato.

    4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo sicomputa per frazioni di unit lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativacomunitaria.

    CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

    Art. 5.(Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle

    attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, istituito il Comitato per

    lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit divigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato presieduto dal Ministro del lavoro,della salute e delle politiche socialied composto da:

    a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;b)un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;c) un rappresentante del Ministero dellinterno;d)cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dellINAIL, uno dellISPESL e unodellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

    3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la pi completa attuazione del principio di lealecollaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

    a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;b) individuare obiettivi e programmi dellazione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute esicurezza dei lavoratori;

    c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dellazione di vigilanza,i piani di attivit e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenientidai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

    d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sullavoro;

    e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere luniformitdellapplicazione della normativa vigente;

    f) individuare le priorit della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza deilavoratori.

    4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sonoconsultate preventivamente. Sullattuazione delle azioni intraprese effettuata una verifica con cadenzaalmeno annuale.

    5. Le modalit di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a

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    g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratoriautonomi di cui allarticolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese disciplinato con decretodel Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore del presente decreto;

    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,in considerazione delle specificit dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti deidatori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilit sociale, dei lavoratori e di tutti isoggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

    i) valutare le problematiche connesse allattuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioniinternazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

    m)promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e allapredisposizione delle misure di prevenzione;

    m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sullavoro, anche tenendo conto delle peculiarit dei settori di riferimento;

    m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione deirischi di cui allarticolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attivit per le

    quali lobbligo in parola non operi in quanto linterferenza delle lavorazioni in tali ambitirisulti irrilevante;

    m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

    n) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui allarticolo 30.

    Art. 7.(Comitati regionali di coordinamento)

    1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonch uniformit degli stessi ed ilnecessario raccordo con il Comitato di cui allarticolo 5 e con la Commissione di cui allarticolo 6, pressoogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31

    del 6 febbraio 2008.

    Art. 8.(Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

    1. istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine difornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare lefficacia della attivit di prevenzionedegli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli entiassicurativi pubblici, e per indirizzare le attivit di vigilanza, attraverso lutilizzo integrato delleinformazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite lintegrazione di specifici archivie la creazione di banche dati unificate.

    2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 costituito dal Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, dal Ministero dellinterno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di

    Bolzano, dallINAIL, dallIPSEMA e dallISPESL, con il contributo del Consiglio nazionaledelleconomia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gliistituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

    3. LINAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, titolare del trattamento deidati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministroper le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, daadottarsi entro 180 giorni dalla data dellentrata in vigore del presente decreto legislativo, vengonodefinite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonch le regole per iltrattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, cos come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e deicontenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione neiluoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalit con le quali le forzearmate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivit operative e

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    addestrative. Per tale finalit acquisita lintesa dei Ministri della difesa, dellinterno e delleconomia edelle finanze.

    5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazionein ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.

    6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:a) il quadro produttivo ed occupazionale;b) il quadro dei rischi anche in unottica di genere;c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dallINAIL

    7. La diffusione delle informazioni specifiche finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utiliper le attivit dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversidestinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    8. Le attivit di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzandole ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

    Art. 9.(Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

    1. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezzasul lavoro che esercitano le proprie attivit, anche di consulenza, in una logica di sistema con i l Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativavigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementariet, le seguenti attivit:

    a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivit;b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per

    assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia disicurezza e salute sul lavoro di cui allarticolo 2, comma 1, lettera p), per verificare ladeguatezza deisistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte aridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

    c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme disostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei pi adatti mezzi, strumenti emetodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosit in materia di salute e sicurezza sullavoro, sia allindividuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalitprevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

    d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenutoconto ed in conformit ai criteri e alle modalit elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11. Le sommeeventualmente riversate allentrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestionerealizzatesi nellesercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato diprevisione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

    e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui allarticolo 32;

    f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsiformativi scolastici, universitari e delle istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica,previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

    g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politicheattive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza dellavoro di cui allarticolo 5;

    h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cuiallarticolo 6;

    i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v); l)predisposizione delle linee guida di cui allarticolo 2, comma 1, lettera z);

    m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quantoprevisto dallarticolo 8.

    3. Lattivit di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non pu essere svolta dai funzionari degliistituti di cui al presente articolo che svolgono attivit di controllo e verifica degli obblighi nelle materiedi competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivit non possono, per un periodo di

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    d) svolge attivit di organismo notificato per attestazioni di conformit relative alle Direttive per lequali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;

    e) titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a taleregime;

    f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altriMinisteri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;

    g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialie alle regioni e alleprovince autonome per lelaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e deipiani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nelcampo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali diassistenza in materia;

    h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenzaalle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti dilavoro;

    i) pu svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,lattivit di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

    l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivit di prevenzione nei luoghi di

    lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa lacongruit della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazionenazionale vigente;

    n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazionee la gestione dei rischi e per laccertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione aspecifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

    o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v);p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualit di focal

    point italiano nel network informativo dellAgenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi dilavoro;

    q) supporta lattivit di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

    sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.7. LIPSEMA svolge, con la finalit di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle propriecompetenze quale gestore dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli delpresente decreto:

    a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro checomportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento;

    b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialie con lISPESL;

    c) finanzia, nellambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento eformazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

    d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,

    anche mediante convenzioni con lINAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per ilavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;

    e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1187, della legge 27dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. Le sommeeventualmente riversate allentrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestionerealizzatesi nellesercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato diprevisione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

    In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi afare data dal 1 gennaio 2007.

    Art. 10.(Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministerodellinterno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lIstituto superiore per la

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    nellambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.5. LINAIL finanzia con risorse proprie, anche nellambito della bilateralit e di protocolli con le parti

    sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento eformazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa egestionale ispirati ai principi di responsabilit sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorit perlaccesso al finanziamento ladozione da pa