Decreto Legislativo 231/2001: Focus reati ambientali

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Focus sui Reati Ambientali introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale. Approfondimento legislativo e casi pratici.

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  • 1. Corso sul D.lgs. 231/01 e reati ambientali Edizione: Milano 2 Aprile 2014 Studio Legale Ventimiglia www.studiolegaleventimiglia.com [email protected] 1Materiale riservato Copyright Audit in Italy Audit In Italy www.verifiche.info [email protected]

2. comprendere i principi e le finalit del sistema di responsabilit amministrativa da reato degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai reati ambientali; analizzare gli specifici criteri di imputazione della responsabilit amministrativa degli Enti dipendente da reato; esaminare il sistema sanzionatorio del D.lgs. 231/2001; approfondire la tematica degli strumenti di tutela attuabili dallEnte nellottica della esclusione della responsabilit de qua e/o dellattenuazione del regime sanzionatorio. Perch siamo qui . Obiettivi di studio 2Materiale riservato Copyright Audit in Italy 3. Premessa e copyright Il presente documento stato predisposto da per la formazione alla conduzione delle verifiche ispettive allinterno della propria organizzazione e/o presso i propri fornitori. Viene utilizzato dai docenti qualificati AUDIT IN ITALY ed parte del processo formativo, pu anche essere accompagnato dai questionari di verifica. Il documento ad esclusivo uso interno e non riproducibile senza consenso dello Studio Legale Ventimiglia. 3Materiale riservato Copyright Audit in Italy 4. Istruzioni di corretto comportamento Durante lo svolgimento del corso vi invitiamo gentilmente a rispettare le seguenti norme comportamentali: Silenziare i telefoni cellulari in aula; Durante le pause mantenere un tono di voce adeguato nel rispetto dei lavoratori; Aiutateci nella raccolta differenziata dei rifiuti; Larea fumatori si trova sul marciapiede esterno; Bagni distinti tra uomini e donne; Pausa pranzo (se prevista) dalle ore 13 alle ore 14. 4Materiale riservato Copyright Audit in Italy 5. Norme di comportamento in caso emergenza 1. Mantenete la calma. Non fatevi prendere dal panico. 2. Seguite le istruzioni fornite dal docente e dagli addetti alla squadra di emergenza. 3. NON prendete iniziative ma seguite le procedure. 4. NON correte e NON gridate. 5. Luscita di emergenza coincide con lingresso principale. 6. Il punto di raccolta davanti alla portineria condominiale. 5Materiale riservato Copyright Audit in Italy 6. Conoscere laula Autopresentazione Conoscenza D.lgs. 231/01 Aspettative dal corso (obiettivi) Gestione domande 6Materiale riservato Copyright Audit in Italy 7. Relatore Stefania Costantino Studio Legale Ventimiglia Mail: [email protected] 7Materiale riservato Copyright Audit in Italy 8. Il programma 1 Il d.lgs 231/01: cenni 2 I reati ambientali presupposto nellambito del D.Lgs. 231/01. 2.1 Introduzione dei reati ambientali. 2.2 I reati ambientali pi rilevanti. 2.3 Le sanzioni applicabili allente. 3 La tutela dellente. 3.1 Certificazioni internazionali. 3.2 Protocolli di comportamento. 4 Casi pratici. 8Materiale riservato Copyright Audit in Italy 9. I reati ambientali www.studiolegaleventimiglia.com 9 10. Societas delinquere et puniri non potest 10 Principi costituzionali incompatibili con la responsabilit delle persone giuridiche (art. 27 Cost.) responsabilit per fatto proprio colpevole (co. 1) rieducazione del condannato (co. 3) Obblighi internazionali 11. Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunit europee, (Bruxelles, 26.07.1995) Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunit europee o degli Stati membri dell'U.E. (Bruxelles, 26.05.1997) Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17.12.1997) 11 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 12. Soggetti destinatari della disciplina 231: gli enti forniti di personalit giuridica le societ le associazioni (anche prive di personalit giuridica) (esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) .possono rispondere ex D.Lgs. 231/2001 12 sostanziale superamento del principio societas delinquere non potest: RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLENTE PER I REATI COMMESSI DALLE PERSONE FISICHE AD ESSO RIFERIBILI (responsabilit sostanzialmente penale) 13. tale reato commesso (eventualmente anche) nell INTERESSE o a VANTAGGIO dellEnte. Salvo che sia stato adottato ed efficacemente attuato (prima della commissione del reato) un idoneo MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 13 UN SOGGETTO RIFERIBILE ALLENTE (ossia un soggetto in posizione apicale oppure sottoposto al controllo/vigilanza di un soggetto apicale) commette uno dei REATI PRESUPPOSTO 14. 14 REATO COMMESSO DA SOGGETTI APICALI (art. 6 D.lgs. 231/2001) PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA: Lente non risponde solo se prova che: a. lorgano dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b. il compito di vigilare sul funzionamento e losservanza del modello (nonch di curarne laggiornamento) stato affidato ad un O.d.V. dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c. i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; d. da parte dellO.d.V. non vi stata omessa o insufficiente vigilanza. REATO COMMESSO DA SOGGETTI SUBORDINATI (art. 7 D.lgs. 231/2001) PRESUNZIONE DI INNOCENZA: La responsabilit dellente esclusa se lente prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 15. 15 PERSONE FISICHE (SOGGETTI APICALI E SUBORDINATI) SANZIONI PENALI SANZIONI PECUNIARIE SANZIONI INTERDITTIVE CONFISCA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA ENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE 16. 16 SANZIONE PECUNIARIA (art. 10 D.lgs. 231/2001): sempre applicata e calcolata per quote (min. 100, max. 1000); il numero delle quote determinato sulla base della gravit del fatto, del grado di responsabilit dellente e di quanto fatto per eliminare/attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire ulteriori illeciti; limporto di ciascuna quota (min. 258, max. 1549) fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dellente. CONFISCA (art. 19 D.lgs. 231/2001): sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. 17. 17 SANZIONI INTERDITTIVE (art. 13 D.lgs. 231/2001): Le sanzioni applicabili sono: interdizione dallesercizio dellattivit; sospensione/revoca di autorizzazioni/licenze/concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni/finanziamenti/contributi/sussidi (ed eventuale revoca di quelli gi concessi); divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sono applicate se: il profitto del reato di rilevante entit; o il reato stato commesso da soggetti apicali; o il reato stato commesso da soggetti subordinati, agevolati da gravi carenze organizzative; o vi reiterazione degli illeciti. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA (art. 18 D.lgs. 231/2001): Se stata comminata una sanzione interdittiva, pu essere disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese dellente. 18. Lidoneit la capacit ex ante del modello di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi RISK ASSESSMENT Quali REATI PRESUPPOSTO potrebbero essere ragionevolmente commessi nellinteresse o a vantaggio di quel determinato ente? 18 19. 19 Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato (o ente pubblico); Delitti informatici e trattamento illecito di dati; Delitti di criminalit organizzata; Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, induzione a dare o promettere utilit); Falsit in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti di riconoscimento; Delitti contro lindustria e il commercio (come, ad esempio, la contraffazione, frode in commercio, ecc.); Reati societari (es. il reato di false comunicazioni sociali); Delitti con finalit di terrorismo o di eversione dellordine democratico; Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; Delitti contro la personalit individuale; Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato); Omicidi colposi e lesioni colpose gravi e gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro; Ricettazione e riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilit di provenienza illecita; Delitti in materia di violazione del diritto dautore; Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci alla magistratura; Reati ambientali, individuati ai sensi del Codice Penale, del Codice dellAmbiente e altre leggi speciali; Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare. 20. 20 21. Art. 24 D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 100 a 500 quote 316 bis c.p.: malversazione a danno dello Stato 316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 640 co. 2, n. 1 c.p.: truffa in danno dello Stato 640 bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 640 ter c.p.: frode informatica, se commessa in danno dello Stato/ente pubblico 21 22. Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 100 a 500 quote 615 ter c.p.: accesso abusivo a sistema informatico/telematico 617 quater c.p.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche/telematiche 617 quinquies c.p.: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche/telematiche 635 bis c.p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 635 ter c.p.: danneggiamento di informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilit 635 quater c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici 635 quinquies c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilit 22 23. Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 (segue) Sanzione base per lente: da 100 a 300 quote 615 quater c.p.: detenzione/diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici/telematici 615 quinquies c.p.: diffusione di apparecchiature/dispositivi/programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico/telematico Sanzione base per lente: da 100 a 400 quote 491 bis c.p.: falsit (materiali o ideologiche) in documenti informatici (se in danno dello Stato/ente pubblico) 640 quinquies c.p.: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (se in danno dello Stato/ente pubblico) 23 24. Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 400 a 1000 quote 416, co. 6, c.p.: associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonch allart. 12, co. 3 bis, T.U. immigrazione 416 bis c.p.: associazione di tipo mafioso 416 ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui allart. 416 bis o per agevolare tali associazioni Art. 74 D.P.R. n. 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Sanzione base per lente: da 300 a 800 quote 416 c.p.: associazione per delinquere 407, co. 2, lett. a, n. 5 c.p.p. (gravissimi reati per i quali previsto un termine maggiore 2 anni di durata massima delle indagini preliminari) 24 se lente o una sua unit organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati, si applica la sanzione dellINTERDIZIONE DEFINITIVA dallesercizio dellattivit 25. 25 Art. 25 D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 100 a 200 quote 318, 320 e 321 c.p.: corruzione per lesercizio della funzione 322, co. 1 e 3, c.p.: istigazione alla corruzione impropria Sanzione base per lente: da 200 a 600 quote 319, 320 e 321 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri dufficio 319 ter, co. 1, e 321 c.p.: corruzione in atti giudiziari 322, co. 2 e 4, c.p.: istigazione alla corruzione propria [per indurre il p.u. o li.p.s. (i) ad omettere/ritardare un atto del suo ufficio o (ii) a compiere un atto contrario ai suoi doveri] 26. 26 Art. 25 D.Lgs. 231/2001 (segue) Sanzione base per lente: da 300 a 800 quote 317 c.p.: concussione 319 (aggravato ex 319 bis), 320 e 321 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri dufficio, quando ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi/stipendi/pensioni/stipulazione di contratti (nei quali sia interessata lamministrazione alla quale il p.u. appartiene) /pagamento o rimborso di tributi 319 ter, co. 2, e 321 c.p.: corruzione in atti giudiziari, quando dal fatto deriva lingiusta condanna di taluno alla reclusione 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilit 27. Art. 25 bis1 D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 100 a 500 quote 513 c.p.: turbata libert dellindustria o del commercio 515 c.p.: frode nellesercizio del commercio 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci 517 ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di propriet industriale 517 quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari Sanzione base per lente: da 100 a 800 quote 513 bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali 27 28. Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 100 a 130 quote 2627 c.c.: illegale ripartizione degli utili e delle riserve Sanzione base per lente: da 100 a 150 quote 2621 c.c.: false comunicazioni sociali Sanzione base per lente: da 100 a 180 quote 2625, co. 2, c.c.: impedito controllo (se la condotta ha cagionato un danno ai soci) 2632 c.c.: formazione fittizia del capitale 2626 c.c.: indebita restituzione dei conferimenti 2628 c.c.: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societ controllante 28 29. Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 (segue) Sanzione base per lente: da 150 a 330 quote 2622, co. 1, c.c.: false comunicazioni sociali in danno di societ, dei soci o dei creditori, nel caso di societ non quotate 2629 c.c.: operazioni in pregiudizio dei creditori 2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 2636 c.c.: illecita influenza sullassemblea Sanzione base per lente: da 200 a 400 quote 2622, co. 3, c.c.: false comunicazioni sociali in danno di societ, dei soci o dei creditori, nel caso di societ quotate 2635, co. 3, c.c.: corruzione tra privati 2638, co. 1 e 2, c.c.: ostacolo allesercizio delle funzioni delle autorit pubbliche di vigilanza Sanzione base per lente: da 200 a 500 quote 2637 c.c.: aggiotaggio 2629 bis c.c.: omessa comunicazione del conflitto di interessi 29 30. Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 400 a 1000 quote 184 T.U.F.: abuso di informazioni privilegiate 185 T.U.F.: manipolazione del mercato 30 In tal caso, vi potrebbe essere una vera e propria alluvione sanzionatoria in capo allente: responsabilit amministrativa in proprio ex art. 187-quinquies T.U.F. responsabilit amministrativa solidale con gli autori del reato ex art. 6, 3 comma, L. n. 689/81 responsabilit amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001 31. Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 589 c.p.: omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (sanzione base per lente: da 250 a 500 quote; 1000 in caso di violazione dellart. 55, co. 2, T.U. sicurezza sul lavoro) 590, co. 3, c.p.: lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (sanzione base per lente: da 100 a 250 quote) 31 Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 laddove i beni/altre utilit provengano da delitto per cui prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni) 648 c.p.: ricettazione 648 bis c.p.: riciclaggio 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilit di provenienza illecita 32. 32 Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 Sanzione base per lente: da 100 a 200 quote Art. 22, co. 12 bis, T.U. immigrazione (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare) Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 727 bis: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (sanzione base per lente: da 100 a 250 quote) 733 bis: distruzione o deterioramento di habitat allinterno di un sito protetto (sanzione base per lente: da 150 a 250 quote) altri reati T.U. ambiente (d.lgs. 152/2006: es. attivit di gestione di rifiuti non autorizzata; traffico illecito di rifiuti) altri reati previsti nella L. 150/1992, nella L. 549/1993 e nel D.Lgs. 202/2007 33. CODICE ETICO PARTE GENERALE PARTE SPECIALE ORGANISMO DI VIGILANZA SISTEMA SANZIONATORIO principi, politiche e valori aziendali regole di comportamento descrizione in termini chiari della disciplina ex D.lgs 231/2001 e delle norme applicabili allente individuazione e valutazione dei rischi (cd risk assessment) determinazione delle funzioni a rischio creazione e/o miglioramento dei protocolli di comportamento in ogni singola area di rischio organismo idoneo, nel caso concreto, a vigilare sullosservanza del modello e a curarne leffettivit e laggiornamento sistema disciplinare e sanzioni specifiche per tutti i soggetti (sia in posizione apicale che subordinati) riferibili allente in caso di violazione del modello 33 34. un documento ufficiale dellente: non previsto dal D.lgs. 231/2001 ma integra (spesso nella parte generale) e/o precede tale modello Indica i diritti e i doveri dellente nei confronti di tutti i soggetti riferibili a (e/o a contatto con) lente (cd portatori di interesse): ad es. dipendenti, soci, fornitori, P.A., consulenti, clienti Prevede protocolli di comportamento/principi etici che i soggetti riferibili allente si impegnano a rispettare, indipendentemente da specifiche previsioni legislative Deve essere conosciuto dai soggetti che rivestono una posizione (apicale o subordinata) allinterno dellente, i quali devono ricevere adeguata formazione e informazione e devono attenersi alle prescrizioni di tale codice etico (altrimenti, conseguenze disciplinari) 34 35. illustrazione in termini chiari e comprensibili, anche ai non addetti ai lavori, delle linee fondamentali della disciplina ex D.lgs. 231/2001 individuazione delle peculiari caratteristiche dellente, della struttura aziendale, dei destinatari del modello organizzativo, delle aree di rischio, dei principi di generale applicazione SINTESI DELLA DISCIPLINA E FOTOGRAFIA DELLENTE 35 36. Individuazione dei reati rilevanti per la societ e delle procedure per evitare la commissione degli stessi Redazione di sezioni per ogni singolo tipo di reato potenzialmente rilevante per lente RISK ASSESSMENT - MAPPATURA DEI RISCHI: quali sono le specifiche aree gestionali e produttive a rischio di reato? Analisi concreta: le linee guida di Confindustria o delle Associazioni di Categoria possono costituire solo un utile punto di partenza 36 37. GESTIONE POTERI, DELEGHE, FUNZIONI FORMAZIONE Individuazione/ottimizzazione di modelli di gestione dellente e delle sue risorse economiche. Fra laltro, sono opportuni, per ogni singolo tipo di reato a rischio: idonei protocolli di comportamento (le certificazioni di qualit possono costituire un punto di partenza) implementazione di tali protocolli in relazione ai comportamenti a rischio di reato la tracciabilit delle operazioni e dei pagamenti (documentazione) la separazione dei ruoli loggettivizzazione dei processi decisionali (con criteri, per quanto possibile, predefiniti) Tutti i soggetti (apicali e subordinati) devono essere adeguatamente formati. La formazione/informazione deve essere realizzata sulla base di programmi specifici, sempre aggiornati e documentati Definizione in forma chiara, certa e precisa delle responsabilit, delle deleghe e dei poteri attribuiti Redazione di organigrammi/mansionari chiari 37 38. O.D.V. nominato dallOrgano dirigente della societ: nella prassi, dal CdA (meglio se con la ratifica dellassemblea dei soci); pu/deve avvalersi anche di consulenze esterne pu essere: un organo appositamente creato, monocratico o collegiale (preferibile) un organo gi esistente (es. il collegio sindacale) deve essere PROFESSIONALE, AUTONOMO e INDIPENDENTE e dunque: deve avere specifiche competenze (dove no, consulenze esterne) deve essere dotato di un proprio budget non pu dipendere dalla societ deve effettivamente: avere accesso alle informazioni aziendali significative e ricevere/gestire flussi informativi costanti (comprese eventuali segnalazioni di malfunzionamenti) proporre le modifiche di volta in volta necessarie allaggiornamento del modello accertarsi della conoscenza e dellosservanza del modello (anche con ispezioni a sorpresa) relazionare al vertice esecutivo aziendale 38 39. Previsione di sanzioni specifiche per ogni violazione, diversificate a seconda del soggetto che le pone in essere: soggetti in posizione apicale/lavoratori autonomi (es. amministratori, consulenti): fra laltro, previsione nel contratto di clausole risolutive o di revoca del mandato soggetti in posizione subordinata/lavoratori dipendenti: specifiche sanzioni alla stregua di quelle previste nei CCNL e nello Statuto dei lavoratori Pubblicit dei comportamenti da adottare e delle relative sanzioni in caso di violazione (cartelli nei luoghi comuni, sito internet, circolari) 39 40. Ratio dellintroduzione Necessit di dare attuazione alla Legge n. 96/2010, che dava delega al Governo per il recepimento di due importanti Direttive Europee. 40 Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dellambiente; e Direttiva 2009/123/CE sullinquinamento provocato da navi. Tali direttive provvedevano ad istituire uno standard comunitario minimo degli elementi costitutivi dei reati ambientali pi gravi e richiedevano agli stati membri la corresponsabilizzazione sanzionatoria delle persone giuridiche per tali reati. 41. inserito nel Codice Penale le contravvenzioni di cui agli artt. 727 bis e 733 bis; e incluso i reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto che fondano la responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, con lintroduzione dellart. 25 undecies nel d.lgs. 231/2001. 41 Il d.lgs. 121/2011, in attuazione della Legge delega, ha: 42. In realt, le norme incriminatrici italiane anticipano la tutela dellambiente rispetto alle indicazioni fornite dalle Direttive europee: 42 Direttive europee: reati di evento/di pericolo concreto: prevedono fattispecie modellate come illeciti di danno o di pericolo concreto ai beni ambientali e alla salute Reati ambientali nel d.lgs. 121/2001: reati di pericolo presunto: tipizzano violazioni formali e sono dunque fattispecie di pericolo astratto 43. FINALITA di imporre agli Stati Membri di: sanzionare penalmente comportamenti che costituiscono gravi reati contro lambiente; provvedere affinch le persone giuridiche siano dichiarate responsabili qualora i reati siano commessi a loro vantaggio o da qualsiasi persona che si trovi in posizione preminente per il suo potere di rappresentanza, di prendere decisioni per conto della persona giuridica, di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica; provvedere affinch le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto abbia reso possibile la commissione di un reato a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorit. 43 44. 44 Definizioni Persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche Illecito: ci che viola gli atti legislativi comunitari o un atto legislativo, un regolamento amministrativo o una decisione di unautorit competente di uno Stato membro nel campo della tutela ambientale Elemento soggettivo: dolo o colpa grave 45. Modifica della Direttiva 2005/35/CE relativa allinquinamento provocato dalle navi Finalit di armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi e ampliamento della responsabilit delle persone fisiche e giuridiche Imposizione agli Stati Membri di: prevedere sanzioni penali, rafforzando il rispetto della normativa in vigore sullinquinamento provocato dalle navi; adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche alle persone giuridiche qualora i reati di inquinamento provocato da navi siano commessi nellinteresse o vantaggio di queste o da qualsiasi persona che si trovi in posizione preminente per il suo potere di rappresentanza, di prendere decisioni per conto della persona giuridica, di esercitare il controllo sulla persona giuridica. 45 46. Definizioni Scarico illecito di sostanze inquinanti: deve essere penalmente rilevante qualora provochi un deterioramento della qualit dellacqua Persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche Elemento soggettivo: dolo o colpa grave 46 47. Lintroduzione dell art. 25 undecies nel d.lgs. n. 231 del 2001 implica il riconoscimento di una responsabilit ambientale anche in capo allente 47 Lente dovr dunque effettuare unanalisi di impatto ambientale delle proprie attivit, dei propri prodotti e servizi La politica ambientale dellente deve indicare gli indirizzi e gli impegni concreti che limpresa intende assumere per migliorare le proprie prestazioni ambientali e per sensibilizzare i lavoratori 48. 48 LInternational Organization for Standardisation (cd ISO) unorganizzazione privata internazionale che: sviluppa standards/norme tecniche volontarie per migliorare i sistemi di gestione e la qualit di prodotti, materiali, processi e servizi; opera attraverso comitati tecnici composti da rappresentanti di industrie, governi e soggetti interessati alle materie trattate. 49. 49 ISO EN UNI ACCREDIA ENTE DI CERTIFICAZIONE ENTE 50. 50 Lo standard utilizzato per la certificazione aziendale o semplicemente come linea guida per stabilire, attuare e migliorare un sistema di gestione ambientale LISO 14001 (in Italia, UNI EN ISO 14001:2004) uno standard di gestione ambientale (SGA) 51. 51 Eco-Management and Audit Scheme un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni (pubbliche o private) aventi sede nel territorio dellUE o al di fuori di esso, al fine di valutare e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale. LEMAS destinato a migliorare limpatto ambientale dellattivit degli enti e a fornire al pubblico informazioni in proposito. EMAS 52. la parte del sistema di gestione di un organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale, standardizzando le attivit gestionali 52 Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 53. svolgere responsabilmente la propria attivit secondo modalit che garantiscano il rispetto dell'ambiente; identificare, analizzare, prevedere, prevenire e controllare gli effetti ambientali; modificare e aggiornare continuamente l'organizzazione e migliorare le prestazioni ambientali in relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni; attivare, motivare e valorizzare l'iniziativa di tutti gli attori all'interno dell'organizzazione; comunicare e interagire con i soggetti esterni interessati o coinvolti nelle prestazioni ambientali dell'impresa. Lelaborazione del SGA dovr necessariamente tenere conto anche dei principi che derivano dalladozione del Modello Organizzativo 231. 53 Obiettivi del SGA: 54. Il D.L. n. 136 del 2013 (cd Decreto terra dei fuochi), convertito in legge n. 6/2014, ha introdotto nel T.U. Ambientale lart. 256 bis che prevede il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti. 54 Due le ipotesi delittuose: appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata; depositare o abbandonare rifiuti, o renderli oggetto di un transito transfrontaliero illecito in funzione della loro successiva combustione illecita. 55. Il legislatore, in sede di conversione, non ha inserito il nuovo reato nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001. 55 Tuttavia, ha stabilito un collegamento con il sistema 231 , prevedendo che nel caso di combustione illecita o deposito incontrollato commessi nellambito dellattivit dellente, ai titolari dellimpresa o responsabili dellattivit si applicano altres le sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/2001. 56. 56 Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimit e di merito, Se gli illeciti sono commessi in forma dolosa: sono ascritti allente con il criterio dellinteresse: occorrer, dunque, verificare ex ante se la violazione delle norme finalisticamente orientata alla realizzazione di profitti economici altrimenti non realizzabili, o alla realizzazione di un risparmio economico. Se gli illeciti sono commessi in forma colposa: sono ascritti allente con il criterio del vantaggio: occorrer, dunque, verificare ex post se dalla violazione delle norme lente abbia conseguito un profitto, da intendersi come risparmio di spesa. 57. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantit trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantit trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 57 Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (sanzione pecuniaria per lente: da 100 a 250 quote) *Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE 58. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 58 Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat allinterno di un sito protetto* (sanzione pecuniaria per lente: da 150 a 250 quote) *Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE 59. 59 Art. 137, commi 2, 3, 5 (1 e 2 periodo), 11, 13 Fondamentali i limiti di emissione indicati in talune tabelle dellallegato 5 alla parte terza del T.U. Ambientale Tabella 3/A: indica i limiti di emissione per unit di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi Tabella 3: indica i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura Tabella 4: indica i limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo Tabella 5: indica invece le sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo 60. Stralcio tabella 3 A 60 Stralcio Tabella 3/A dellAllegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Settore produttivo Quantit scaricata per unit di prodotto (o capacit di produzione) Cadmio Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico Fabbricazione dei composti del cadmio g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) Produzione di pigmenti g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) Fabbricazione di stabilizzanti g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) Fabbricazione di batterie primarie e secondarie g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) Galvanostegia g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato) Mercurio (settore dellelettrolisi dei cloruri alcalini) Salamoia riciclata - da applicare allHg presente negli effluenti provenienti dallunit di produzione del cloro g Hg /t di capacit di produzione di cloro, installata Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dallarea dello stabilimento industriale. g Hg /t di capacit di produzione di cloro, installata Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dallarea dello stabilimento industriale. g Hg /t di capacit di produzione di cloro, installata Mercurio (settori diversi da quello dellelettrolisi dei cloruri alcalini) Aziende che impiegano catalizzatori allHg per la produzione di cloruro di vinile g/t capacit di produzione di CVM Aziende che impiegano catalizzatori allHg per altre produzioni g/kg mercurio trattato Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM g/kg al mese mercurio trattato Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio g/kg al mese mercurio trattato Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg g/kg al mese mercurio trattato Industrie dei metallli non ferrosi - Stabilimenti di ricupero del mercurio - Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio Esaclorocicloesano (HCH) 61. 61 Stralcio tabella 3 62. 62 Stralcio tabella 4Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo unit di misura (il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato) 1 pH 6 8 2 SAR 10 3 Materiali grossolani - assenti 4 Solidi sospesi totali mg/L 25 5 BOD5 mg O2/L 20 6 COD mg O2/L 100 7 Azoto totale mg N /L 15 8 Fosforo totale mg P /L 2 9 Tensioattivi totali mg/L 0,5 10 Alluminio mg/L 1 11 Berillio mg/L 0,1 12 Arsenico mg/L 0,05 63. 63 Tabella 5 Tabella 5 allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06 e s.m.i. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo. 1 Arsenico 2 Cadmio 3 Cromo totale 4 Cromo esavalente 5 Mercurio 6 Nichel 7 Piombo 8 Rame 9 Selenio 10 Zinco 11 Fenoli 12 Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente 13 Solventi organici aromatici 14 Solventi organici azotati 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) 16 Pesticidi fosforati 17 Composti organici dello stagno 18 Sostanze di cu i , se condo le ind i ca zione de llagenzia in t er nazionale di ric erca su l cancro (IARC), provato il potere cancerogeno 64. 64 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformit da prescrizioni (co. 3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose* comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dellAllegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dellautorizzazione, o le altre prescrizioni dellautorit competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, punito con larresto fino a due anni. Art. 137, commi 3, 5 primo periodo e 13 Sanzione pecuniaria per lente: da 150 a 250 quote *es. sostanze pericolose: cadmio, mercurio, arsenico, etc. 65. 65 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (co. 5, primo periodo) Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti pi restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorit competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro . (segue) Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (co. 13) Si applica sempre la pena dellarresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dallItalia, salvo che siano in quantit tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purch in presenza di preventiva autorizzazione da parte dellAutorit competente. 66. 66 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dellAllegato 5 e nella Parte terza del decreto (co. 2): Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni. Art. 137, commi 2 e 5 secondo periodo, e 11: Sanzione pecuniaria (da 200 a 300 quote) + sanzioni interdittive per lente 67. 67 Inosservanza dei divieti di scarico (co. 11): Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 punito con l'arresto sino a tre anni. N.B. lart. 103 stabilisce il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione di alcune ipotesi elencate; lart. 104 stabilisce il divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dei casi stabiliti da alcune deroghe espresse della norma. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (co. 5, secondo periodo): Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (segue) 68. 68 Alfa S.p.A. vende lampade al neon a basso costo sul mercato. Per far fronte ai bassi ricavi, Tizio (amministratore delegato) decide di non dotare lente delle sofisticate procedure necessarie per la messa in sicurezza dello stabilimento e lo smaltimento biocompatibile del mercurio utilizzato, e non rispetta i limiti di emissione prescritti. Le acque reflue dello stabilimento nella fase di scarico contaminano il lago circostante. Tizio viene condannato per il reato ex art. 137, co. 3, T.U. ambientale. Alfa S.p.A., pur se certificata ISO 14001, non aveva adottato un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001. Inoltre, grazie alla condotta di Tizio, aveva ottenuto un notevole risparmio di spesa. Alfa S.p.A. viene quindi ritenuta responsabile ex art. 25 undecies del d.lg.s 231/2001. 69. 69 RIFIUTO (art. 183 lett. a) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia lintenzione o abbia l'obbligo di disfarsi URBANO (art. 184, co. 2) vs SPECIALE (art. 184, co. 3) PERICOLOSI (art. 183, lett. b) vs NON PERICOLOSI 70. 70 a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; a. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualit e quantit, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; a. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; a. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; a. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch gli altri rifiuti provenienti da attivit cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 71. 71 a. i rifiuti da attivit agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; a. i rifiuti derivanti dalle attivit di demolizione, costruzione, nonch i rifiuti che derivano dalle attivit di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; a. i rifiuti da lavorazioni industriali; a. i rifiuti da lavorazioni artigianali; a. i rifiuti da attivit commerciali; a. i rifiuti da attivit di servizio; a. i rifiuti derivanti dalla attivit di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; a. i rifiuti derivanti da attivit sanitarie. 72. 72 H1"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti pi del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilit inferiore a 2I-C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantit pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilit pari o superiore a 2I-C e inferiore o pari a 55-C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose pu provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravit limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o pi settori dell'ambiente. 73. 73 Art. 256, co. 1, lett. a), e co. 6 primo periodo (attivit di gestione dei rifiuti) Sanzione pecuniaria per lente: da 100 a 250 quote. Attivit di gestione dei rifiuti non autorizzata (rifiuti non pericolosi) (co. 1, lett. a) Chiunque effettua una attivit di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 punito: a) con la pena dellarresto da tre mesi a un anno o con lammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (co. 6, primo periodo) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui allarticolo 227, comma 1, lettera b), punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dellammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. [NB: solo per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti, al di sotto dei quali si tratta di illecito amministrativo] 74. 74 Art. 256, co. 1, lett. b), co. 3 primo periodo, e 5 Sanzione pecuniaria per lente: da 150 a 250 quote Attivit di gestione dei rifiuti non autorizzata (rifiuti non pericolosi) (co. 1, lett.b) Chiunque effettua una attivit di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 punito: () b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Attivit di gestione di rifiuti non autorizzata (co. 3) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 75. 75 Attivit illecite di miscelazione di rifiuti (co. 5) Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivit non consentite di miscelazione di rifiuti, punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Art. 187: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali pu essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma2, e al fine di rendere pi sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cu all'articolo 178, comma 2. 76. 76 Art. 256, co. 3, secondo periodo: Sanzione pecuniaria per lente: da 200 a 300 quote. Sono applicabili allente anche le sanzioni interdittive per un massimo di 6 mesi. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi 77. 77 Caio, direttore generale della societ Beta S.r.l., decide di trasportare occasionalmente un carico di rifiuti senza le opportune autorizzazioni. Caio viene condannato per il reato ex art. 256, co. 1, T.U. ambientale. Beta S.p.A., non certificata n dotata di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, viene ritenuta responsabile ex art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001. (cfr Cassazione penale, sez. III, n. 24428 del 25 maggio 2011) 78. 78 Art. 257, commi 1 e 2 Sanzione pecuniaria per lente: fino 250 quote per la violazione del comma 1; da 150 a 250 quote in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose. Bonifica dei siti: Chiunque cagiona linquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio punito con la pena dellarresto da sei mesi a un anno o con lammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformit al progetto approvato dallautorit competente nellambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui allarticolo 242, il trasgressore punito con la pena dellarresto da tre mesi a un anno o con lammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dellarresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento provocato da sostanze pericolose. 79. 79 Sempronio, procuratore speciale della societ Gamma S.r.l., durante le operazioni di bunkeraggio di gasolio, cagiona lo sversamento di idrocarburi in mare, omettendo di rendere immediata comunicazione dellevento inquinante al Comune, alla Provincia, alla Regione ed al Prefetto competenti e a provvedere alla riparazione dei danni Sempronio viene condannato per il reato ex art. 257 T.U. ambientale Gamma S.r.l., pur se dotata di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, viene ritenuta responsabile ex art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001. 80. 80 Art. 258, comma 4, secondo periodo Sanzione pecuniaria per lente: da 150 a 250 quote Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (co. 4 secondo periodo) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 81. 81 Art. 259, comma 1 Sanzione pecuniaria per lente: da 150 a 250 quote Traffico illecito di rifiuti Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi 82. 82 Mevio, legale rappresentante della societ Alfa S.r.l., spedisce allestero vari tipi di balle di imballaggi in plastica tipo film e altri materiali (tutti rifiuti non pericolosi) senza valida autorizzazione Mevio viene condannato per il reato ex art. 259, co. 1, T.U. ambientale Alfa S.r.l., non dotata di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, viene ritenuta responsabile ex art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001. (cfr Tribunale di Genova, sentenza n. 3246 del 13 luglio 2013) 83. 83 Art. 260, commi 1 e 2 Sanzione pecuniaria per lente: da 300 a 500 quote per la violazione del comma 1; da 400 a 800 quote per rifiuti ad alta radioattivit (co.2). Sanzioni interdittive temporanee (ed eventuale interdizione definitiva dallesercizio dellattivit) Attivit organizzate per il traffico illecito di rifiuti Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con pi operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivit continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivit si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 84. 84 Art. 260-bis, comma 6, comma 7, secondo e terzo periodo, e comma 8 Sanzione pecuniaria per lente: da 150 a 250 quote per la violazione del comma 6; da 200 a 300 quote per la falsificazione della scheda SISTRI per rifiuti pericolosi. Sistema informatico di controllo della tracciabilit dei rifiuti (falsi certificati di analisi rifiuti) (co. 6) Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nellambito del sistema di controllo della tracciabilit dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilit dei rifiuti. 85. 85 Sistema informatico di controllo della tracciabilit dei rifiuti (trasporto di rifiuti pericolosi senza scheda SISTRI, con scheda SISTRI falsa o con certificati falsi) (co. 7, secondo e terzo periodo, e comma 8) Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 86. 86 Art. 279, comma 5 Sanzione pecuniaria per lente: fino a 250 quote Superamento valori limite o le prescrizioni per le emissioni e la qualit dell'aria Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dellarresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualit dell'aria previsti dalla vigente normativa. NB: Ai sensi del comma 2, i valori limite o le prescrizioni sono quelli stabiliti dall'autorizzazione (anche dallautorizzazione integrata ambientale), dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 dello stesso T.U. ambientale o dallautorit competente. 87. 87 (co. 1): Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumit degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformit al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; (segue) Art. 1 co. 1, 2, 4 e 6, (commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione). Sanzione pecuniaria per lente: fino a 250 quote (da 150 a 250 quote in caso di recidiva) 88. 88 (segue) c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformit del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformit della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 89. 89 (segue) (co. 2) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attivit di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (co.3) L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorit giudiziaria. 90. 90 Art. 3 bis Sanzione pecuniaria per lente: fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 91. 91 Falsificazione e alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni per ottenere licenze o certificati, e uso di certificati o licenze false o alterate (art. 3 bis) Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale 92. 92 Art. 3 L. 549 del 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) Sanzione pecuniaria per lente: da 150 a 250 quote. Cessazione e riduzione dellimpiego delle sostanze lesive Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo punito con larresto fino a due anni e con lammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi pi gravi, alla condanna consegue la revoca dellautorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta lattivit costituente illecito. 93. 93 Art. 8, commi 1 e 2, e art. 9, commi 1 e 2 sanzione pecuniaria per lente: da 100 a 150 per linquinamento colposo senza gravi danni; da 150 a 250 quote per gli altri casi; da 200 a 300 quote in caso di inquinamento colposo con danni permanenti o di particolare gravit Sanzioni interdittive (eventualmente anche interdizione definitiva dallesercizio dellattivit in caso di inquinamento colposo, solo per danni permanenti o di particolare gravit). Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2) Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonch i membri dellequipaggio, il proprietario e larmatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 [divieto di versare in mare sostanze inquinanti] sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 94. 94 Inquinamento colposo (art. 9, co. 1 e 2) Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonch i membri dellequipaggio, il proprietario e larmatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravit, alla qualit delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 95. Grazie dellattenzione 95